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Appunti di Diritto Ecclesiastico - Ente ecclesiastico
Tipologia: Appunti
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Un ente confessionale è un ente sottoposto ad una confessione religiosa che gode di un determinato riconoscimento nell'ambito di uno Stato laico e destina le sue principali attività al culto o materie connesse. Gli enti confessionali godono di particolari vantaggi, fiscali ed organizzativi, ma necessitano in Italia (come in altre parti) di un legame organico con la Confessione di appartenenza, formato da due aspetti-requisiti:
In Italia il riconoscimento ad opera dello Stato e dei suoi apparati pubblici serve ogni qualvolta un ente ecclesiastico non possa ottenere un attestato per antico stato di possesso: sono i casi più eclatanti di persone giuridiche presenti da tempo immemore (come la Santa Sede, la Tavola Valdese eccetera) che non necessitano di alcun controllo. Altrimenti lo Stato offre due vie: il riconoscimento ex lege , nei casi di enti particolarmente importanti ed evidenti nella loro struttura ed attività (il caso della CEI, riconosciuta per legge); oppure la Procedura Nazionale Unitaria , filtrata prima dalla Prefettura e poi dalla Direzione Centrale per gli Affari dei Culti presso il Ministero dell'Interno. La seconda è abbastanza articolata ed è stata parificata e centralizzata per qualsiasi confessione per evitare discriminazioni ed abusi. È strutturata in tre fasi:
Gli enti ecclesiastici possono svolgere attività di ogni genere, finanche lucrativa, purché il fine principale sia e rimanga quello di religione di culto, potendo esercitare le prime soltanto nei limiti
consentiti dalle leggi. Inoltre le attività profane ricadono interamente sotto la legislazione specifica a loro destinate. L'esempio più ricorrente è quello delle scuole private gestite da enti confessionali, che non potranno invocare nessun privilegio: sarà l'ente che le gestisce ad avere quelle caratteristiche, ma non quell'attività dell'ente. Ne conseguono alcune conseguenze pratiche particolari, come l'obbligo di tenere distinte le scritture contabili e la totale sottoposizione al diritto comune delle attività profane e al regime speciale di quelle totalmente religiose.
Il legislatore italiano ha evitato accuratamente di fornire legislativamente un definizione o un genus di ente ecclesiastico, rimanendo totalmente aperto.
Enti a base associativa e fondatizia [modifica]
È una delle tipologie più corpose ed antiche, specialmente per la religione cristiana e cattolica. Sono le gli Istituti religiosi conosciuti spesso come ordini, corporazioni, congregazioni eccetera. Sono molto differenti tra loro per struttura ed attività, mantenendo in comune solo due aspetti, la vita di povertà e castità dei membri e l'aspetto della comunità. Hanno due requisiti generici:
Nel caso della Chiesa Cattolica, questi due requisiti sono sufficienti per quegli enti di diritto pontificio, approvati direttamente dalla Santa Sede. Per quelli diocesani, ovvero più piccoli e approvati e/o eretti da un Ordinario di una diocesi, servono altri due requisiti complementari, l'assenso delle Santa Sede per il riconoscimento civile e garanzie di stabilità.
Sono previste anche le Società di vita apostolica per membri senza voti religiosi ma che abbiano deciso di condurre una vita in comune secondo un proprio stile. Anche in questo caso servono tutti i requisiti degli istituti religiosi di diritto pontificio ed assenso della Santa Sede, ma anche un carattere non locale dell'organizzazione la cui diffusione deve essere allegata nella domanda di riconoscimento con una relazione.
Per i fedeli laici cattolici sono previste associazioni pubbliche, con gli stessi requisiti delle società di vita apostolica. Esistono infine associazioni private di fedeli e pubbliche che non possono per vocazione o motivi di ogni tipo o non vogliono ottenere il riconoscimento. In questo caso, rimanendo persone giuridiche private, mantengono comunque alcuni aspetti degli enti ecclesiastici, potendo l'Autorità ecclesiastica intervenire sulle attività.
Discorso a parte meritano le confraternite, anche se rientrano fra le associazioni di fedeli, a seconda dei casi pubbliche o private.
Infine vanno annoverate tra le associazioni fondatizie le fondazioni di culto e soprattutto le chiese. Queste ultime per avere il carattere di Chiesa, devono essere aperte al pubblico, provviste di mezzi sufficienti per manutenzioni ed ufficiatura ed annesse ad un altro ente ecclesiastico, non necessariamente a livello materiale quanto a livello funzionale.