Scarica Appunti di Diritto Ecclesiastico - Ente ecclesiastico e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! Un ente confessionale è un ente sottoposto ad una confessione religiosa che gode di un determinato riconoscimento nell'ambito di uno Stato laico e destina le sue principali attività al culto o materie connesse. Gli enti confessionali godono di particolari vantaggi, fiscali ed organizzativi, ma necessitano in Italia (come in altre parti) di un legame organico con la Confessione di appartenenza, formato da due aspetti-requisiti: • ecclesiasticità strutturale: riconoscimento e strutturazione propria della confessione sotto quale l'ente è sottoposto • ecclesiasticità funzionale: il fine deve essere principalmente religioso Posto che lo Stato non può mai costituire un Ente ecclesiastico proprio per lasciar libera l'iniziativa religiosa, l'aspetto più rilevante oltre alle varie esenzioni fiscali è l'impossibilità per lo Stato stesso di intervenire all'interno dell'Ente, derogando a principi civilistici universali come il principio maggioritario nelle decisioni (solitamente gli enti ecclesiastici usano un principio gerarchico invece, o una Regola), o non entrando all'interno con sostituzioni, controlli, commissariamenti o amministrazioni giudiziarie. È fatto salvo il caso di infrazioni penali e tributarie, oltre ad un certo margine comunque di cautela per evitare comportamenti abnormi. Riconoscimento [modifica] In Italia il riconoscimento ad opera dello Stato e dei suoi apparati pubblici serve ogni qualvolta un ente ecclesiastico non possa ottenere un attestato per antico stato di possesso: sono i casi più eclatanti di persone giuridiche presenti da tempo immemore (come la Santa Sede, la Tavola Valdese eccetera) che non necessitano di alcun controllo. Altrimenti lo Stato offre due vie: il riconoscimento ex lege, nei casi di enti particolarmente importanti ed evidenti nella loro struttura ed attività (il caso della CEI, riconosciuta per legge); oppure la Procedura Nazionale Unitaria, filtrata prima dalla Prefettura e poi dalla Direzione Centrale per gli Affari dei Culti presso il Ministero dell'Interno. La seconda è abbastanza articolata ed è stata parificata e centralizzata per qualsiasi confessione per evitare discriminazioni ed abusi. È strutturata in tre fasi: • Presentazione della Domanda da parte del rappresentante dell'Ente o dalla stessa autorità confessionale alla Prefettura diretta alla Direzione centrale per gli Affari dei Culti. Questa domanda dove fornire più documentazione possibile o quantomeno quella richiesta dalla normativa in materia per dimostrare che l'ente abbia i requisiti per ottenere la qualifica • Istruttoria, prima locale e poi centrale con potenziale interessamento del Consiglio di Stato • Decisione, negativa o positiva, nel qual caso segue formale del Decreto del Ministro dell'Interno da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. I requisiti per il riconoscimento che l'Autorità Pubblica deve controllare se sussistenti sono: 1. Sede in Italia 2. Rapporto organico con la confessione 3. Fine di religione e di culto L'ultimo dei tre è il più importante e più discrezionale, non essendoci un parametro fisso su cosa sia fine religioso e/o di culto o meno. Solitamente rientrano in queste attività esercizio stretto del culto e cure delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi. Le altre attività come assistenza e beneficenza, istruzione, educazione, cultura e attività commerciali o di lucro non rientrano come fini religiosi, anche se possono essere esercitati secondariamente dall'ente. Tipologie Gli enti ecclesiastici possono svolgere attività di ogni genere, finanche lucrativa, purché il fine principale sia e rimanga quello di religione di culto, potendo esercitare le prime soltanto nei limiti