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DIRITTO ECCLESIASTICO
PARTE 1 - CONVIVENZA DELLE RELIGIONI
1. CONVIVENZA TRA RELIGIONI E STATI
CONVIVENZA TRA RELIGIONI E STATI
La convivenza tra religioni e Stati è difficile da regolare perché sono sempre più presenti delle religioni diverse tra loro. Le religioni non si esauriscono in una dottrina teorica, ma si traducono in manifestazioni esterne con riti che coinvolgono le persone sia in privato che in pubblico. Nel regolare il fenomeno religioso, lo Stato deve dividere il piano interno dal piano esterno ed occuparsi solo degli effetti sociali del credo religioso. Gli ordinamenti religiosi sono dei sistemi originari indipendenti dalle istituzioni secolari perché discendono da una volontà divina rivelata. Lo Stato tende a regolare in modo omogeneo la comunità sociale, mentre le religioni tendono ad affermare le loro identità ed il rispetto di tutte le religioni diventa una sfida. CONFLITTI TRA RELIGIONI E STATI I conflitti tra religioni e Stati nascono quando ci sono delle incomprensioni tra le identità religiose e l’organizzazione civile, che possono consistere in divergenze etico-ideologiche o in contrasti giuridici veri e propri. Una delle principali differenze riguarda il ruolo degli ordinamenti religiosi e statali. Mentre gli ordinamenti religiosi regolano la convivenza con norme condivise da tutti i credenti seguite per un convincimento intimo, gli ordinamenti statali regolano la convivenza delle persone di orientamenti ideologici diversi con norme a cui partecipano tutti con decisioni a maggioranza per avere un compromesso con cui garantire l’ordine ed il benessere sociale. Di conseguenza, in un eventuale conflitto tra norme religiose e norme statali la persona tende a far prevalere le norme religiose. REAZIONI AI CONFLITTI Le reazioni ai conflitti delle religioni e degli Stati possono essere diverse:
- imposizione unilaterale dello Stato;
- adattamento delle religioni allo Stato;
- adattamento dello Stato alle religioni. L’ imposizione unilaterale dello Stato si ha quando lo Stato separa ordine spirituale ed ordine temporale e permette solo al diritto statale di regolare la vita sociale, rilegando la religione alla sfera privata. In questo schema il rapporto è sbilanciato a favore dello Stato, che si arroga il potere di prendere decisioni sullo svolgimento delle pratiche religiose nella sfera pubblica. L’ adattamento delle religioni allo Stato si ha quando le religioni adattano le loro norme alle norme dello Stato, soprattutto quando le religioni sono in minoranza sociale e non hanno la forza di opporsi al potere dello Stato, perciò tollerano una situazione ingiusta per evitare conseguenze peggiori. Alcune religioni però vedono l’adattamento come un comportamento corrispondente ai propri princìpi, riconoscendo la competenza dello Stato nel regolare determinate materie, ma questo schema si verifica solo se c’è un dialogo tra religioni e Stato sulle esigenze sociali e sul funzionamento degli strumenti giuridici. L’ adattamento dello Stato alle religioni si ha quando lo Stato rispetto il principio di non ingerenza ed il principio d’imparzialità in rapporto con le religioni e rimette alle religioni il compito di disciplinare determinate materie in cui lo Stato non è competente. Lo Stato può concedere delle deroghe anche nelle materie di sua competenza, permettendo dei comportamenti che sarebbero invece contrari alle norme dell’ordinamento civile. L’adattamento dello Stato può essere:
- unilaterale^ se le norme sono disposte autonomamente dallo Stato e sono valide per tutte le religioni;
- bilaterale^ se le norme sono disposte dallo Stato con un accordo con le religioni e sono valide solo per religioni specifiche con il rischio di discriminazione nei confronti delle religioni che non sono comprese nell’accordo;
- derivato da un^ rapporto privilegiato^ con le religioni che sono particolarmente legate allo Stato ed anche in questo caso c’è il rischio di discriminazione delle altre religioni;
- derivato dalla^ mancanza di cambiamenti^ delle norme dello Stato, con una tolleranza delle situazioni che non sono conformi con l’ordinamento, che però non ritiene di doverle correggere o reprimere perché non riguardano i diritti inviolabili delle persone o gli interessi primari dell’ordinamento. CONCILIAZIONE TRA I DIVERSI PROGETTI DI CONVIVENZA La conciliazione tra i diversi progetti di convivenza si verifica quando si rispettano sia l’uguaglianza che la diversità delle religioni e si promuovono gli interessi religiosi nella sfera privata e nella sfera pubblica, seguendo un sistema che valorizza sia il ruolo dello Stato che delle religioni. Il ruolo dello Stato è di regolare la convivenza sociale con delle norme sia positive che repressive che regolano le esigenze religiose in modo da realizzare il bene della comunità, con eventuali compromessi per bilanciare le diverse esigenze. Il ruolo delle religioni è di garantire la libertà delle religioni, che partecipano al progetto di convivenza comune. L’autonomia delle religioni può realizzarsi con delle deroghe alle norme comuni per delle religioni specifiche, senza che siano espresse con argomenti ragionevoli e condivisibili da tutti, se sono compatibili con le norme fondamentali di convivenza. Il dialogo con lo Stato è sempre più frequente e permette sia di valorizzare le religioni che di dare loro la responsabilità di tutelare i diritti inviolabili previsti dallo Stato. La storia dimostra che la compresenza di Stati e religioni può essere positiva e può tutelare le esigenze di tutti.
2. EVOLUZIONE DEI SISTEMI GIURIDICI DI CONVIVENZA DELLE RELIGIONI
RELIGIONE IN EPOCA ANTICA
In epoca antica la religione era un fenomeno etnico-culturale collegato a tradizioni, costumi e vita di una comunità. Il culto delle divinità era associato al culto degli antenati e la pace era garantita dal rispetto degli altri. Ogni comunità aveva una religione vista come un’istituzione pubblica che caratterizzava sia le singole persone sia il gruppo sociale. L’organizzazione della religione era parte della vita politica , le cariche religiose erano funzioni pubbliche e le norme religiose erano un settore dell’ordinamento giuridico, infatti nella civiltà romana lo ius sacrum sui riti e gli ordini sacerdotali era compreso nello ius publicum sull’organizzazione istituzionale. Inizialmente il re era un capo militare e religioso, poi nacque la figura del Pontefice ed infine Ottaviano Augusto diventò sia imperatore che Pontefice. Il Cristianesimo però portò la divisione tra realtà spirituale e realtà temporale , infatti alcuni passi evangelici riportano la frase di Gesù che dice “rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. Le comunità cristiane, in contrasto con il sistema antico, si rifiutavano di partecipare ai culti pubblici pagani tra cui la divinizzazione dell’imperatore ed iniziò così un’ostilità che portò alle persecuzioni nei loro confronti. Nel tempo furono emanati diversi provvedimenti di repressione dei cristiani per il reato d’adesione al nomen Christianum , tra cui il divieto di celebrare riti cristiani e di riunirsi in pubblico o in privato, con varie sanzioni tra cui la confisca dei beni, l’estromissione dall’esercito e dalle cariche pubbliche ed anche la condanna capitale. Inizialmente gli imperatori vedevano nella persecuzione lo strumento con cui tutelare le tradizioni antiche, ma visto la loro inefficacia tornarono alla tolleranza per ritrovare la pace dell’impero. Una svolta importante è stata quella dell’ Editto di Milano del 313 che ha concesso la libertà di culto, in modo da garantire la benevolenza di tutte le divinità. La prima novità è stata la possibilità di seguire la religione preferita, concessa soprattutto ai cristiani, e la seconda novità è stato il riconoscimento delle chiese, che potevano avere beni immobili per le riunioni di culto e chiedere la restituzione dei beni confiscati, quindi il primo riconoscimento della Chiesa come organizzazione autonoma separata dalla comunità civile e politica. L’ evoluzione dei sistemi giuridici di convivenza delle religioni prevede 4 fasi: A. cesaropapismo (unione di potere politico e potere religioso); B. teocrazia (prevalenza del potere religioso); C. giurisdizionalismo (prevalenza del potere politico); D. separatismo (separazione tra potere politico e potere religioso). A. CESAROPAPISMO Il cesaropapismo è l’unione del potere politico e del potere religioso ed ha origini antiche. L’impero romano e le Chiese cristiane iniziarono un rapporto d’armonia, con influenze reciproche perché l’ordinamento romano permetteva alle autorità ecclesiali di svolgere funzioni civili e le autorità ecclesiali usavano delle norme dell’ordinamento romano per disciplinare le loro attività. Gli imperatori, già capi della religione ufficiale pagana, iniziarono un processo d’ingerenza negli affari interni delle Chiese per tutelare anche la religione cristiana e garantire la stabilità politica dell’impero. Il legame tra impero e Chiesa si rafforzò ulteriormente con l’ Editto di Tessalonica del 380, che impose il cristianesimo come unica religione dell’impero e trasformò l’imperatore nel capo delle Chiese cristiane, dando vita al sistema di Cesaropapismo in cui potere politico e potere religioso erano concentrati nella figura dell’imperatore. Le Chiese riconoscevano i vantaggi della protezione dell’imperatore ed accettavano le sue disposizioni in materia ecclesiastica e viceversa le decisioni dei concili dei vescovi venivano recepite nelle decisioni imperiali. In Oriente ed Occidente l’integrazione tra imperatore e Chiese iniziava ad essere diversa. In Oriente l’ingerenza dell’imperatore era più invasiva e riguardava anche la dottrina ecclesiastica, mentre in Occidente l’imperatore era concentrato sulle invasioni dei popoli germanici e la Chiesa agiva in modo più autonomo sotto la figura del Pontefice. Quando l’impero bizantino venne conquistato dall’impero ottomano, l’importanza della Chiesa di Costantinopoli aumentò ed il legame tra imperatore e Chiese orientali cristiane si rafforzò. Il sistema di Cesaropapismo arrivò al vertice con l’ imperatore Giustiniano , che fece prevalere il potere politico sul potere religioso ed iniziò delle ingerenze nel mondo cristiano sia nella disciplina con le norme giuridiche sulla trinità e la fede cattolica del Codex sia nella dottrina con le norme sulle Chiese e sul clero del Codex e delle Novellae. In questo modo con il potere temporale manteneva la stabilità sociale e con il potere spirituale tutelava le Chiese cristiane. B. TEOCRAZIA La teocrazia è la prevalenza del potere religioso sul potere politico, che si è sviluppata grazie al consolidamento della Chiesa latina ed all’affermazione del primato pontificio. Il consolidamento della Chiesa latina si è verificato con la caduta dell’impero d’Occidente, quando la Chiesa latina ha assunto il ruolo di guida delle comunità cristiane in mancanza di un’autorità politica unitaria. Il Pontefice di Roma si è affermato sempre più, richiamando i passi evangelici in cui Gesù dà a Pietro un potere sugli altri Apostoli, anche nei rapporti con le popolazioni germaniche con delle relazioni diplomatiche strette tramite i suoi legati con l’intenzione di convertirli al cristianesimo. Il crescente potere politico ha spinto i sovrani a voler intervenire nella scelta del Pontefice, creando però disordine pubblico e tornando al papa ritenuto legittimo per ristabilire l’ordine pubblico. Nonostante gli atti di cesaropapismo degli imperatori bizantini, la Chiesa latina ha sviluppato una propria dottrina sui rapporti con l’autorità politica basandosi sull’ epistula di papa Gelasio I rivolta all’imperatore Anastasio nel 494, secondo cui il credo cristiano si fonda sul dualismo del potere spirituale e temporale in un mondo diviso nelle due città della civitas coelestis e della civitas terrena volute da Dio per guidare gli uomini verso la perfezione, in cui il ruolo dei sacerdoti discende da Dio e consiste nel guidare i sovrani temporali nell’adempimento della volontà divina. Il sistema descritto dal papa Gelasio I richiedeva però un potere consolidato del papa nei confronti dei sovrani che si verificò solo nel 700
all’insieme di dottrine ed azioni politiche che hanno trasferito il governo della Chiesa francese dal Pontefice al re di Francia, così come si nota dall’ordinanza detta Prammatica Sanzione del re Carlo VII in cui si riportavano le decisioni del concilio di Basilea e si ribadiva la superiorità del concilio dei vescovi rispetto al Pontefice, con la conseguente unione tra Chiesa e re di Francia e con l’indipendenza del potere temporale del re. C. GIURISDIZIONALISMO Il giurisdizionalismo è la prevalenza del potere politico sul potere religioso, che si è verificata in presenza di tre fattori:
- diminuzione del potere politico del Pontefice, di cui si è parlato poco fa;
- Stato moderno;
- Riforma protestante. Lo Stato moderno ha cambiato la coesistenza medioevale dell’imperatore e del Pontefice per un nuovo concetto di sovranità e d’organizzazione politica. I feudatari e poi gli Stati nazionali sono diventati sempre più indipendenti dall’imperatore seguendo il principio per cui “ogni re è imperatore nel suo regno”, arrivando allo Stato assoluto. Uno dei compiti del sovrano era la cura della religione, per motivi politici perché era uno strumento per l’ordine sociale e per motivi religiosi perché era l’occasione di proteggere le verità divine. Il Pontefice, invece, aveva potere temporale solo nei territori dello Stato pontificio e doveva difenderli dagli interessi degli altri Stati che volevano intervenire in materie ecclesiali con relazioni diplomatiche e negoziazioni. La Riforma protestante di Martin Lutero del 1517 ha portato alla rottura della Chiesa ed alla giustificazione del potere dei sovrani, anche se le intenzioni originarie erano la critica delle 95 tesi affisse alla porta della Chiesa del castello di Wittenburg ed il rinnovamento della Chiesa. Il Pontefice lo minacciò di scomunica e lo condannò a morte. Martin Lutero aveva ripreso il dualismo cristiano ed aveva diviso il mondo spirituale del Pontefice dal mondo secolare del sovrano perché la politica era il risultato della natura umana corrotta dal peccato, ma molti sovrani usarono la nuova dottrina per allontanarsi dalla Chiesa di Roma e costituire delle Chiese territoriali indipendenti, come con Zwingli a Zurigo e con Calvino a Ginevra. In Inghilterra il re Enrico VIII aveva prima contesto la dottrina di Lutero e poi fondato la Chiesa d’Inghilterra con l’ Act of Supremacy per separarsi dalla prima moglie e sposare Anna Bolena, e negli anni successivi l’anglicanesimo si confermò come confessione religiosa autonoma con il Book of common prayer di Edoardo VI, il nuovo Act of Supremacy ed il nuovo Book of common prayer di Elisabetta I. I sovrani di Francia, Spagna ed Austria avevano proclamato l’obbedienza al Pontefice, ma solo in cambio di concessioni e possibilità d’intervento dei sovrani nell’amministrazione ecclesiastica. Davanti ai cambiamenti politici, anche la dottrina canonistica dovette rivedere la tesi del primato del Pontefice, perciò recuperò la divisione tra potere spirituale e potere temporale prevista da Gelasio I, riconoscendo al Pontefice solo un potere temporale indiretto in casi determinati: trasferire la corona da un sovrano all’altro, promulgare ed invalidare una legge civile che riguardava il bene spirituale e giudicare quando non c’erano tribunali che potevano o volevano fare giustizia. I sistemi giurisdizionalisti hanno manifestato il giurisdizionalismo con forme e nomi diversi nei vari Stati. In Francia ha preso il nome di gallicanesimo , dalla denominazione latina della Chiesa francese ( ecclesia gallicana ), e la Chiesa nazionale francese ha rivendicato la sua autonomia con la Declaratio cleri gallicani imposta come dottrina ufficiale da insegnare in tutte le università. In Spagna ha preso il nome di regalismo , dal predominio del potere regale sulla Chiesa. In Germania è stato chiamato territorialismo , dalla divisione dello Stato federale in Länder, o anche febronianismo , dallo pseudonimo Febronius usato da un vescovo che aveva pubblicato un’opera che aveva influenzato la politica dei principi tedeschi. In Austria è stato chiamato sia con il nome febronianismo che con il nome giuseppinismo , dal nome dell’imperatore Giuseppe II che controllò strettamente la vita interna della Chiesa. Infine, nel Granducato di Toscana è diventato leopoldismo dal granduca Leopoldo I. Tutti i regimi, protestanti o cattolici, avevano dei caratteri comuni. La base era sempre il potere di governo delle iura maiestatica (materie ecclesiastiche) del sovrano, per la:
- iura maiestatica in sacris , cioè per gli affari ecclesiastici anche dottrinali nel caso dei sovrani protestanti;
- iura maiestatica circa sacra , cioè per gli affari ecclesiastici solo organizzativi nel caso dei sovrani cattolici. Gli i ura maiestatica erano considerati necessari per la sovranità territoriale e si dividevano anche in base alle finalità. Quando avevano il fine di proteggere l’unità della Chiesa si dividevano in:
- ius protectionis che riguardava divieti e sanzioni per ogni eresia, scisma o violazione dell’ordine interno;
- ius reformandi che riguardava le riforme mirate ad evitare gli abusi;
- ius supremae inspectionis che riguardava il controllo delle istituzioni ecclesiastiche, comprendendo anche le cerimonie e la pubblicazione dei libri sacri. Quando avevano il fine di proteggere l’interesse dello Stato dalle ingerenze della Chiesa si dividevano in:
- ius cavendi che riguardava il controllo preventivo degli atti ecclesiastici da parte del sovrano e veniva esercitato con i due tipi d’istituto divisi nel placet che vietava la pubblicazione o l’esecuzione degli atti non controllati ed approvati dalle autorità civili e nello ius exclusivae che permetteva di opporsi alla nomina di una persona;
- ius nominandi che riguardava l’intervento del sovrano nella nomina dei funzionari ecclesiastici, facendo il nome della persona da nominare o nominando direttamente la persona a cui dare l’investitura ecclesiastica;
- ius dominii eminentis che riguardava la proprietà del sovrano su tutto il territorio del regno, comprendendo i beni degli enti ecclesiastici, con la facoltà d’amministrare i beni e d’imporre imposte e tributi;
- ius appellationis che riguardava il potere di procedere contro gli abusi della Chiesa contro lo Stato e veniva esercitato con i due tipi d’istituto divisi nell’ appello per abuso che permetteva a chiunque di far dichiarare nullo un atto ecclesiastico lesivo degli interessi civili o ecclesiastici e nel sequestro di temporalità che permetteva alle magistrature di sequestrare i beni degli ente ecclesiastici amministrati male o amministrati contro lo Stato. I pontefici cercarono di impedire queste limitazioni della libertà della Chiesa, ma il modo più realistico di ottenere delle rivendicazioni era di stipulare un concordato, nella forma della duplice concessione, perciò vennero stipulati numerosi concordati tra Sede Apostolica e Stati cattolici.
I sistemi giurisdizionalisti si basano su una concezione integralista della religione e le religioni stesse escludono la libertà di credere in qualcosa di diverso dalla verità di fede. Per il sovrano che vuole assicurare l’ordine sociale è importante individuare una determinata religione di Stato per difendere la verità della fede ed agire contro ogni eresia, quindi più che un atto religioso è un atto politico. In Francia , alcuni seguaci del Calvinismo si riunirono nella comunità degli Ugonotti ed entrarono in conflitto con i Cattolici arrivando ad uno scontro civile, finito quando il capo degli Ugonotti Enrico IV diventò erede alla corona. Per acquisire il diritto ad accedere al trono Enrico IV accettò di convertirsi al cattolicesimo, ma dopo qualche anno emanò un editto con cui permise agli Ugonotti di continuare a praticare il loro culto. Successivamente, Luigi XIV revocò l’editto e gli Ugonotti dovettero convertirsi o emigrare. In Germania , le guerre di religione tra imperatore cattolico e principi protestanti hanno portato alla stipulazione dei trattati di pace che sono stati successivamente importanti per il diritto internazionale successivo. Dopo il primo conflitto, durante il quale l’imperatore Carlo V cercò di eliminare la fede protestante, si arrivò alla pace di Augusta con cui l’impero venne diviso in principati territoriali di diverse religioni, con una libertà di scelta in capo ad ogni sovrano, e non ai sudditi che invece dovevano aderire alla fede del sovrano o emigrare. Dopo il secondo conflitto, durante il quale l’imperatore si pose prima contro i principi luterani e calvinisti e poi contro i paesi del centro Europa, si arrivò alla pace di Westfalia con cui si pose fine alla guerra dei trent’anni grazie ai due trattati firmati separatamente da una parte dall’imperatore Ferdinando III ed i protestanti ad Osnabrück e dall’altra da Luigi XIV, l’imperatore asburgico ed i cattolici a Münster. I trattati confermavano la sovranità territoriale dell’imperatore e la libertà di religione, ma stavolta con la possibilità di scegliere oltre alla fede cattolica e luterana anche quella calvinista e con la tolleranza nei confronti dei sudditi che avevano una religione diversa da quella del principe, se rientrava comunque nelle tre religioni permesse. Si passava così dall’integralismo alla tolleranza nei sistemi giurisdizionalisti. In Inghilterra il re Guglielmo d’Orange emanò il Toleration Act con cui consentì i culti diversi da quello anglicano, escludendo però cattolici, ebrei e sociniani, e l’esempio dell’Inghilterra venne seguito da altri Stati tolleranti, anche se alla base degli atti c’era ancora la visione della religione come strumento di controllo della società. Infine, si passò dalla tolleranza alla libertà grazie ai diritti umani universali del giusnaturalismo e del liberalismo , secondo cui ogni persona era titolare di un insieme di diritti essenziali fondati sullo stato di natura riconosciuto dalla ragione e quindi valido a prescindere anche ammettendo l’assenza di Dio e del suo interesse verso l’uomo, gettando le basi per il diritto naturale secolare sviluppato da Pufendorf. Con il liberalismo di John Locke lo Stato venne incaricato del compito di rispettare le libertà fondamentali, di tollerare i cristiani e di occuparsi del benessere della popolazione senza interferire con lo spazio spirituale. La libertà di religione non era più una benevolenza concessa dal sovrano, ma un diritto garantito per tutti, iniziando ad andare verso le successive Dichiarazioni dei diritti umani. D. SEPARATISMO Il separatismo è la separazione di potere politico e potere religioso, in cui il rapporto tra Stato e religioni è meno stretto per la presenza di più religioni sullo stesso territorio e l’impossibilità dello Stato di provvedere a tutte, perciò la religione non è più rilevante politicamente e diventa solo una scelta privata. Tutti hanno diritto di libertà religiosa, in piena parità e senza discriminazioni da parte dello Stato che è indifferente rispetto alle religioni della popolazione. Le religioni sono trattate allo stesso modo, ma non hanno funzioni pubbliche e sono considerate delle associazioni private che seguono le norme comuni sulla libertà religiosa. Lo Stato è l’unico che occuparsi delle funzioni sociali che prima erano svolte dalle Chiese, tra cui la celebrazione dei matrimoni e la registrazione delle nascite e delle morti. Il sistema separatista è innovativo rispetto al regime precedente perché è il risultato delle due rivoluzioni degli Stati Uniti e della Francia, che hanno conservato degli elementi di giurisdizionalismo incorporando la religione nello Stato, però negli Stati Uniti il sistema era a favore delle religioni ed in Francia contro le religioni. Negli Stati Uniti i gruppi religiosi erano numerosi e provenivano dall’Europa, dove c’erano guerre e persecuzioni religiose, ed il ruolo delle religioni nella società era positivo perché l’appartenenza religiosa era collegata all’identità. Nella Dichiarazione d’indipendenza del 1776 si legge che tutti gli uomini sono uguali e creati con diritti naturali come la vita e la libertà, ma il separatismo è attenuato dal riferimento alla fede in Dio. Ogni colonia regolava le religioni del territorio in modo diverso, con o senza discriminazioni religiose per l’ammissione alle cariche pubbliche. Il sistema della separazione venne scelto per la Confederazione degli Stati Uniti perché non si voleva scegliere nessuna religione come religione ufficiale e con la Costituzione federale venne proclamata la libertà religiosa individuale, confermando la separazione delle istituzioni dalle religioni ed eliminando le discriminazioni per le cariche pubbliche. Le religioni avevano però una duplice rilevanza politica, perché da una parte avevano un ruolo pubblico e venivano richiamate in cerimonie ed istituti pubblici con una prevalenza del Cristianesimo, per esempio per il giuramento sulla Bibbia richiesto per assumere cariche pubbliche, e dall’altra erano sussidiarie e gestite autonomamente dai privati in vari ambiti sociali, per esempio nell’istruzione e nella celebrazione dei matrimoni. In Francia la religione era oggetto di pensieri ostili, come quello della scuola dell’Illuminismo che criticava l’oppressione culturale e giuridica attuata nei secoli dalla Chiesa cattolica. Per superare il precedente sistema dei privilegi, bisognava mettere in atto un programma rivoluzionario che però ha visto fasi alterne. All’inizio il movimento rivoluzionario era a favore della Chiesa, infatti il clero contribuì a votare il decreto d’abolizione del regime feudale e con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 si sono affermati sia l’uguaglianza che la libertà religiosa, ponendo fine alle discriminazioni. Dopo però vennero prese delle misure contro la Chiesa cattolica, iniziando dal trasferimento dei beni ecclesiastici e dei proventi delle spese di culto dalla Chiesa allo Stato e continuando con il divieto dei voti religiosi solenni. Lo Stato si prese anche il potere di riorganizzare la Chiesa nazionale francese, cambiando le circoscrizioni, il numero delle parrocchie, lo stipendio ed il sistema d’investitura dei parroci e dei vescovi. Queste misure riprendevano i provvedimenti giurisdizionalisti passati che diminuivano il controllo del Pontefice sulle Chiese locali. Per vincere la resistenza del clero rimasto fedele al Pontefice, l’Assemblea impose ai funzionari
3. QUADRO ATTUALE DEI SISTEMI GIURIDICI DI CONVIVENZA DELLE RELIGIONI
QUADRO ATTUALE DEI SISTEMI GIURIDICI DI CONVIVENZA DELLE RELIGIONI
Il quadro attuale dei sistemi giuridici di convivenza delle religioni si è delineato dopo la seconda guerra mondiale, con una presa di coscienza della necessità di tutelare la convivenza comune che ha portato a:
- sviluppo internazionale della tutela del diritto di libertà religiosa;
- sistemi giuridici nazionali. Lo sviluppo internazionale della tutela del diritto di libertà religiosa è stato possibile grazie alle Nazioni Unite. Nel 1949 gli Stati aderenti alle Nazioni Unite hanno iniziato a seguire la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo , impegnandosi a rispettare il diritto di libertà religiosa e di coscienza. Nel 1966 gli Stati aderenti hanno stretto anche il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici , secondo cui ogni Stato era obbligato a garantire i diritti riconosciuti dall’accordo, senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione, e vietando qualsiasi odio nazionale, razziale o religioso volto alla discriminazione. Nel 1981 la Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione delle Nazioni Unite ha dato la nozione di discriminazione fondata sulla religione o la convinzione, che consiste in ogni distinzione, esclusione, restrizione o privilegio con oggetto o effetto la soppressione o la limitazione del riconoscimento, del godimento o l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel 1950 i Paesi europei hanno stipulato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nel 2000 hanno iniziato a seguire la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea , riconosciuta dal Trattato di Lisbona del 2007, che tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione tramite la Corte di giustizia europea. L’insieme degli accordi internazionali ha permesso di creare un sistema di garanzia e controllo che protegge la convivenza delle religioni e degli Stati con un coinvolgimento internazionale possibile grazie alla cooperazione tra Stati e alla previsione degli strumenti di sanzione da parte delle Nazioni Unite. Rispetto al passato, lo Stato non è più solo il garante del rispetto dei diritti dell’uomo e del cittadino, ma è un soggetto attivo che aiuta e sostiene la realizzazione delle esigenze delle persone. I sistemi giuridici nazionali sono stati elaborati dagli Stati europei in modo diverso, seguendo i modelli della teocrazia, del giurisdizionalismo, del separatismo o della coordinazione in base alle tradizioni giuridiche ed alle esigenze del paese. La religione non rientra esplicitamente tra le materie di competenza dell’Unione europea, perciò bisogna ritenere che sia di competenza degli Stati membri, così come confermato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nell’articolo 17, secondo cui l’Unione rispetta lo status di cui le Chiese e le comunità religiose godono negli Stati membri in virtù delle diritto nazionale. La religione è quindi di competenza nazionale sia per il diritto di libertà religiosa che per l’organizzazione e le istituzioni religiose. Anche la Corte di Strasburgo ritiene che, nell’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo , si debba rispettare il margine d’apprezzamento degli Stati membri sulla valutazione del modo in cui regolare il diritto di libertà religiosa, perciò la Corte di Strasburgo ha solo un ruolo sussidiario di controllo della compatibilità con la Carta delle norme dei sistemi giuridici nazionali. Il processo d’integrazione europea ha fatto emergere dei valori fondamentali che ispirano le relazioni con le religioni in tutti gli Stati europei e che possono essere riassunti in tre princìpi :
- principio di salvaguardia della libertà di coscienza e di religione , che comporta il rispetto del diritto di ogni persona di scegliere se aderire o meno ad una fede religiosa e di manifestarla senza che lo Stato metta in essere delle discriminazioni nel godimento dei diritti civili e politici;
- principio dell’incompetenza dello Stato per la fede e gli affari interni delle religioni , che comporta l’imparzialità dei poteri pubblici davanti alle diverse religioni;
- principio di cooperazione con le religioni , che comporta la promozione della realizzazione delle esigenze spirituali della popolazione con una cooperazione che può avere diverse forme ed intensità (concessione di finanziamenti diretti, agevolazioni fiscali, insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, stipulazione di accordi, ecc.). SFIDA DELL’EPOCA CONTEMPORANEA La sfida dell’epoca contemporanea consiste nell’affrontare un’opposizione che vede da una parte la secolarizzazione e dall’altra il ritorno del sacro e la convivenza di più religioni. La secolarizzazione è ormai un dato acquisito nella società occidentale perché è la conseguenza della divisione tra potere spirituale e potere temporale, che ha portato all’eliminazione del riferimento alla religione sia nell’organizzazione pubblica che nella mentalità e nei costumi sociali. La frammentazione della società porta al relativismo, cioè alla convinzione che non esistano dei valori validi e vincolanti per tutti, ma che ognuno debba scegliere i princìpi assiologici su cui impostare la vita, con un individualismo che rende difficile la convivenza. Il ritorno del sacro e la convivenza di più religioni si pongono in controtendenza rispetto alla secolarizzazione e favoriscono l’evoluzione delle religioni, sia in modo individuale che collettivo. Per il singolo credente, l’adesione alla religione è un fattore che costituisce l’identità soggettiva che caratterizza l’esistenza privata e pubblica della persona, tanto da prevalere sulle norme comuni di convivenza in caso di conflitto con i precetti religiosi. Per la collettività, le religioni dialogano con l’autorità politica a favore degli interessi religiosi e delle richieste di riconoscimento delle pratiche religiose in modo da promuovere i servizi religiosi. Le domande di rilevanza pubblica della religione mettono in crisi i sistemi giuridici basati sulla divisione tra potere spirituale e potere temporale, ed i problemi aumentano in caso di convivenza di più religioni dovute ai recenti flussi migratori, perciò gli Stati devono affrontare la sfida di elaborare nei sistemi giuridici delle regole di convivenza adatte ai cambiamenti socio-culturali ed alle esigenze religiose, con delle soluzioni diverse a seconda dell’indirizzo seguito.
Con l’ orientamento assimilazionista si tende ad imporre diritti e doveri uguali indipendentemente dall’appartenenza ad una religione, senza deroghe alle norme comuni per manifestare l’identità religiosa. Il lato negativo è che il livellamento forzoso delle condizioni giuridiche può portare all’emarginazione e all’intolleranza. Con l’ orientamento multireligioso si tende a riconoscere il valore della religione nello sviluppo della personalità e nella società, con delle deroghe alle norme comuni per svolgere attività religiose e promuovere le esigenze religiose. Il lato negativo è che gli statuti personali differenziati possono portare alla discriminazione e ai privilegi ingiustificati. L’integrazione delle religioni in un sistema comune richiede la mediazione tra le diverse esigenze per garantire sia i valori universali dello Stato sia i valori particolari delle religioni. SISTEMI GIURIDICI ATTUALI I sistemi giuridici attuali di relazione con le religioni nei paesi europei sono misti perché non rispecchiano fedelmente un determinato paradigma di regolamentazione della religione, ma combinano più elementi ispiratori diversi. Per integrare le diversità religiose in un contesto socio-giuridico unitario, gli Stati europei utilizzano un compromesso tra l’orientamento assimilazionista e quello multireligioso, a seconda della questione e dell’obiettivo da raggiungere. La classificazione dei sistemi giuridici attuali di relazione tra Stato e religioni mostra le loro differenze e li divide in:
- sistemi unionisti teocratici;
- sistemi delle Chiese di Stato;
- sistemi giurisdizionalisti confessionisti;
- sistemi giurisdizionalisti non confessionisti;
- sistemi separatisti;
- sistemi con disciplina bilaterale;
- sistemi di separazione collaborativa.
- SISTEMI UNIONISTI TEOCRATICI I sistemi unionisti teocratici sono caratterizzati dal monismo che unisce potere spirituale e potere temporale nel Pontefice, che è sia il vertice della Chiesa sia il capo di governo dello Stato. L’esempio principale è quello dello Stato della Città del Vaticano , costituito nel 1929 con i Patti Lateranensi tra Pontefice e Stato italiano come un nuovo soggetto di diritto internazionale, diverso sia dallo Stato Pontificio precedente sia dalla Chiesa cattolica, con la forma di governo della monarchia assoluta su base elettiva perché il Pontefice viene eletto dai cardinali e una volta in carica concentra in sé tutti i poteri esercitati sul territorio di 0,44 kmq dentro Roma. Un altro esempio è quello del Principato di Andorra , che si trova tra Spagna e Francia ed è formalmente retto dal vescovo della città spagnola di Urgel insieme al Presidente della Repubblica di Francia.
- SISTEMI DELLE CHIESE DI STATO I sistemi delle Chiese di Stato sono la continuazione storica delle Chiese territoriali di Stato costituite nel 1500 nel Nord Europa in base alla dottrina protestante e prevedono una religione dominante rappresentata nella Chiesa nazionale, che ha un’organizzazione che dipende dalle istituzioni di governo dello Stato, e di conseguenza il vertice del governo dello Stato è formalmente anche vertice della Chiesa nazionale. Mentre la Chiesa nazionale ha uno statuto giuridico privilegiato, le altre religioni sono trattate quasi come delle associazioni private. Le limitazioni riguardano anche il monarca, che non ha libertà di religione perché deve appartenere alla religione nazionale. Con il tempo il potere d’intervento dello Stato nelle materie religiose è sempre più debole, finendo per essere solo una ratifica formale delle decisioni prese dall’autorità religiosa. Alcuni Stati come la Svezia e la Norvegia hanno iniziato una riforma per avere un sistema con una divisione tra religione ed istituzioni pubbliche. L’esempio più importante è quello dell’ Inghilterra , che ha creato la propria religione nazionale anglicana e ha stretto i contatti tra la Chiesa d’Inghilterra e le istituzioni pubbliche, infatti il monarca inglese è il capo della Chiesa d’Inghilterra e dev’essere di religione protestante. Il diritto della Chiesa d’Inghilterra fa parte del diritto civile inglese e le norme stabilite dal Sinodo Generale hanno lo stesso valore delle norme parlamentari, ma devono avere il benestare del Parlamento e l’approvazione del re. I vescovi sono nominati dal monarca, devono giurargli fedeltà e non possono dare le dimissioni senza la sua autorizzazione. Alcuni vescovi ed arcivescovi rappresentano la Chiesa d’Inghilterra nella House of Lords. Le altre religioni sono regolate dal diritto sulle associazioni private. Gli altri Stati del Nord Europa fanno riferimento al luteranesimo. In Danimarca il re deve appartenere alla Chiesa nazionale danese, che è controllata direttamente dal Parlamento e dal Governo. I vescovi sono dei funzionari pubblici e svolgono delle funzioni per lo Stato, tra cui le registrazioni dei matrimoni e delle sepolture. Le altre religioni sono trattate come associazioni private e ricevono aiuti finanziari dallo Stato per lo svolgimento delle attività di beneficenza. In Finlandia c’è la convivenza della Chiesa evangelica luterana e della Chiesa greco ortodossa, che continuano a seguire le caratteristiche principali dei sistemi delle Chiese di Stato, infatti gli statuti delle due Chiese sono stabiliti con legge del Parlamento. Le altre religioni possono acquisire personalità giuridica se si registrano.
- SISTEMI GIURISDIZIONALISTI CONFESSIONISTI I sistemi giurisdizionalisti confessionisti sono caratterizzati dalla posizione dominante di una determinata religione, considerata come religione di Stato, ma non c’è un’unione tra le istituzioni religiose e lo Stato. L’imparzialità dello Stato è attenuata perché lo Stato riconosce alla religione dominante uno statuto speciale. In Grecia la Costituzione stabilisce come religione predominante quella della Chiesa orientale ortodossa cristiana, che segue un modello con richiami cesaropapisti in cui religione ed istituzioni nazionali sono collegati. La Chiesa greca ha una personalità giuridica, è regolata da norme emanate con legge civile, è controllata dagli organi dello Stato, riceve
accordi con la confessione protestante, ebraica ed islamica. Nonostante l’idea di trattare allo stesso modo le confessioni, anche in Spagna c’è un sistema piramidale in cui la Chiesa cattolica ha più vantaggi rispetto agli altri culti.
- SISTEMI DI SEPARAZIONE COLLABORATIVA I sistemi di separazione collaborativa sono caratterizzati da rapporti particolari con le religioni perché sono dei sistemi recenti, nati con la caduta del regime sovietico. Nessun ordinamento ha una determinata confessione come religione di Stato, nonostante le confessioni con tradizione storiche abbiano degli statuti speciali, infatti si segue la separazione tra Stato e religioni. Tuttavia, ci possono essere delle cooperazioni con le religioni, che hanno rilevanza pubblica e hanno dato un importante contributo nel passaggio dalla dittatura sovietica alla democrazia. Alcuni Stati riconoscono la possibilità di stringere patti nella Costituzione, altri ne fanno uso anche senza previsione costituzionale. Alcuni Stati collaborano solo con le confessioni religiose registrate, discriminando però le confessioni religiose che non rispettano i requisiti discrezionali richiesti per la registrazione o non seguono i procedimenti complicati per iscriversi. ORIENTAMENTI PREVALENTI Gli orientamenti prevalenti nei sistemi di relazione con le religioni degli Stati europei sono di modificare i sistemi più estremisti verso i sistemi più moderati, che uniscono i criteri di più modelli e promuovono i tre princìpi principali:
- principio di libertà religiosa ;
- principio d’equidistanza e d’imparzialità dello Stato ;
- principio di cooperazione con le religioni. In particolare, è sempre più marito il declino del sistema delle Chiese di Stato, che difficilmente si adatta alle società composte da più religioni. Anche i sistemi separatisti si trasformano, aumentando sempre più la collaborazione tra Stato e religione per la nuova rilevanza pubblica delle religioni. Gli accordi possono riguardare le relazioni con una sola religione, la posizione delle religioni nel diritto internazionale, la posizione delle religioni nel diritto interno, ed in tutti i casi lo Stato limita la propria sovranità per dare spazio alle religioni. La cooperazione comporta spesso la registrazione dei culti, che porta a trattamenti giuridici diversi a favore delle confessioni più durature e numeriche legate alla realtà socio-culturale di un territorio. Il rischio di questo andamento è quello delle involuzioni autoritarie ed illiberali, nel momento in cui ci sono eccessive discriminazioni delle confessioni minori, e l’impossibilità delle confessioni minori di esercitare i loro diritti e la loro libertà religiosa.
4. SISTEMA GIURIDICO DEI RAPPORTI CON LE RELIGIONI IN ITALIA
SISTEMA GIURIDICO DEI RAPPORTI CON LE RELIGIONI IN ITALIA
Il sistema giuridico dei rapporti con le religioni in Italia ha origine nel Regno di Sardegna , perché con la proclamazione del Regno d’Italia del 1861 la politica dei territori sabaudi è stata estesa ai territori annessi, senza la nascita di uno Stato nuovo. Lo Statuto albertino , concesso da Carlo Alberto nel 1848, è il punto centrale dell’ordinamento del Regno di Sardegna al momento dell’Unità d’Italia ed ha cambiato le istituzioni del Regno trasformandolo in una monarchia costituzionale. L’articolo 1 dello Statuto è giurisdizionalista per la confessione dello Stato perché “la religione cattolica è la sola religione dello Stato e gli altri culti sono tollerati dalla legge” e l’articolo 24 è liberale per il godimento dei diritti civili e politici perché “tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge e godono egualmente dei diritti civili e politici”. La Chiesa cattolica si trovava in una posizione privilegiata perché era radicata nel territorio. I tribunali della Chiesa avevano una competenza esclusiva in alcune materie e le loro sentenze erano immediatamente efficaci nello Stato. I luoghi sacri avevano l’immunità rispetto alla giurisdizione statale per il diritto d’asilo ed i chierici avevano il privilegio del foro per tutte le cause civili, mentre nelle cause penali potevano essere giudicati dai tribunali dello Stato. Alcuni iura maiestatica circa sacra continuavano ad essere usati, come il placet del re per la concessione dei benefici e l’exequatur per la concessione d’efficacia agli atti ecclesiastici nelle materie non strettamente religiose. Tuttavia, la Chiesa cattolica era autonoma nello svolgimento del suo ministero e nell’esercizio della sua giurisdizione. Le relazioni tra Stato e Chiesa cattolica erano richiamate dai codici, infatti il codice civile del 1837 proclamava la religione cattolica come la religione dello Stato e gli altri culti come tollerati, e conteneva delle norme a favore della Chiesa, ed il codice penale del 1839 prevedeva dei reati contro il rispetto della religione di Stato, con delle punizioni che andavano dalla reclusione alla pena di morte. I Valdesi si trovavano in una condizione di tolleranza già dal 1561, quando il duca Emanuele Filiberto aveva ammesso la professione del loro culto nelle valli alpine, ma al di fuori non potevano avere beni immobili e pubblici uffici. Gli Ebrei si trovavano in una condizione di tolleranza, ma non potevano avere beni immobili e accedere a pubblici uffici e non avevano libertà di domicilio perché dovevano vivere nei ghetti delle città, senza uscirne dopo il tramonto. Il primo cambiamento si è verificato con il dominio napoleonico, che ha riconosciuto la parità di trattamento dei culti minoritari, togliendo però autonomia all’organizzazione interna delle religioni a causa del giurisdizionalismo. Il vero cambiamento si è verificato con l’uguaglianza di trattamento dei culti grazie al liberalismo presente nello Statuto albertino. Per eliminare i dubbi interpretativi e le possibili discriminazioni, venne emanata la legge Sineo nel 1848 secondo cui “la differenza di culto non comporta un’eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari”, separando definitivamente lo status civitatis dallo status confessionis. Nonostante i privilegi della religione cattolica, le riforme hanno cancellato la rilevanza della clausola confessionista e già con l’editto sulla stampa non si menzionava più l’autorizzazione del vescovo alle pubblicazioni delle bibbie. POLITICA LIBERALE NEI RAPPORTI CON LE RELIGIONI La politica liberale nei rapporti con le religioni ha seguito il programma di Cavour , che con l’azione di governo voleva l’unicità del diritto, l’esclusività della giurisdizione dello Stato, la secolarizzazione degli istituti fondamentali, la regolazione delle confessioni religiose con il diritto comune e l’eguaglianza di condizione giuridica dei culti. Per attuare il programma, però, bisognava cambiare la posizione della Chiesa cattolica con le leggi eversive. Il Parlamento ha subordinato la Chiesa al diritto dello Stato con le leggi proposte dal Guardasigilli Siccardi. La legge 1013 del 1850 abolisce il privilegio del foro dei chierici, restringe la competenza giudiziale alla Chiesa alle cause spirituali ed elimina l’immunità degli edifici di culto, andando contro i concordati precedenti e suscitando una protesta della Chiesa torinese repressa dalle autorità dello Stato. La legge 1037 del 1850 limita la capacità d’acquisto degli enti ecclesiastici, stabilendo che tutte le persone giuridiche devono avere un’autorizzazione per acquisire beni immobili, con lo scopo di restringere la manomorta , cioè l’accumulo eccessivo di beni immobili da parte di enti morali a danno dell’economia generale. La legge 1181 del 1851 abolisce il privilegio della Chiesa cattolica sull’immunità fiscale, imponendo una tassa statale sui patrimoni degli istituti religiosi. Il programma ha poi raggiunto una nuova fase con la prima grande legge eversiva, la legge 878 di Cavour e Rattazzi, che spinti da motivazioni diverse hanno soppresso le congregazioni religiose puramente contemplative, senza utilità di predicazione, educazione ed assistenza agli infermi. I loro beni sono stati devoluti alla Cassa ecclesiastica dello Stato, usata per beneficenza verso il personale degli enti soppressi e dei ministri di culto bisognosi. Per abolire tutti i privilegi ecclesiastici, lo Stato ha usato tutti i mezzi possibili, anche gli iura maiestatica circa sacra tipici delle monarchie assolute: ius reformandi , placet dello ius cavendi e ius dominii eminentis. L’appello per abuso è stato potenziato. Tutti gli interventi hanno sottomesso le confessioni religiose al diritto comune ed hanno eliminato la differenza di trattamento tra la religione di Stato ed i culti tollerati. Nonostante l’opposizione della Tavola Valdese, i Valdesi sono stati regolati con le norme di diritto generale. Gli Ebrei, invece, hanno ottenuto un compromesso con cui le Università israelite diventarono enti con rilevanza pubblica tutelati dallo Stato. Il regime sabaudo, che univa il separatismo liberale ed il giurisdizionalismo laico anticlericale, è stato definito con le due espressioni ambivalenti giuristizionalismo liberale e separatismo giurisdizionalista , in cui lo Stato prende distanza dalle religioni ed allo stesso tempo esercita dei poteri d’ingerenza sulle loro istituzioni.
ecclesiastici avevano dei trattamenti privilegiati, tra cui l’esenzione dal servizio militare e dall’obbligo di testimoniare ed il matrimonio canonico acquistava effetti civili. Ai favori riconosciuti erano contrapposte le ingerenze dello Stato, con il ripristino dei vecchi iura maiestatica circa sacra , dello ius cavendi e dello ius nominandi , aggiungendo lo ius inspiciendi sul potere di vigilare sull’amministrazione interna degli enti ecclesiastici. L’ intenzione di Mussolini non era di concedere dei vantaggi alla Chiesa, ma di sottometterla allo Stato, infatti poco dopo la firma dei Patti Lateranensi pronunciò un discorso in cui mostrava disprezzo per la religione cattolica. La Chiesa dovette difendere la propria libertà dagli attacchi successivi, per esempio dalle accuse d’ostilità del partito fascista. Le altre religioni non avevano gli stessi vantaggi della Chiesa, a differenza della disciplina liberale precedente. Il principio di libertà era ancora presente, ma il principio di parità era scomparso. Le religioni dovevano essere “ammesse” dallo Stato, se per esempio non erano contrarie all’ordine pubblico ed al buon costume. I ministri di culto dovevano essere comunicati allo Stato, e solo quelli ammessi potevano celebrare matrimoni validi per il diritto civile. A causa di un regolamento del 1930, le religioni dovevano essere controllate e dovevano ricevere autorizzazioni per qualsiasi attività di culto. Le discriminazioni del regime fascista non toccavano solo l’Ebraismo, ma tutte le religioni non cattoliche, ma nel 1938 l’adesione all’ideologia razzista del nazionalismo portò all’emanazione dei provvedimenti contro gli Ebrei che causarono il loro eccidio, e la Chiesa prese finalmente le distanze dal regime. COSTITUZIONE Con il referendum del 2 giugno 1946, l’Italia ha cambiato forma di Stato passando dalla monarchia alla Repubblica. La Costituzione , promulgata nel 1947 ed entrata in vigore nel 1948, riguarda i princìpi fondamentali dello Stato ed i rapporti con la religione, cercando un compromesso tra i diversi orientamenti presenti nell’Assemblea costituente. I punti più importanti sono: A. diritto alla libertà religiosa; B. rapporti con le confessioni religiose; C. sistema costituzionale italiano. A. DIRITTO ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA Il diritto alla libertà religiosa è garantito da diversi articoli. L’ articolo 2 sulla tutela della persona afferma che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”. L’ articolo 3 sull’uguaglianza afferma che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona” e della fede religiosa. L’Assemblea costituente era d’accordo sul riconoscimento del diritto di religione, ma aveva affrontato delle discussioni sui limiti, perciò all’ articolo 19 secondo cui “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa” aveva aggiunto la clausola “purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. Nonostante il richiamo alla legge sui culti ammessi del 1929, la disciplina è diversa rispetto a quella della dittatura fascista perché lo Stato non valuta i princìpi delle religioni perché andrebbe contro l’essenza della libertà religiosa. A questo si aggiunge, con il consenso di tutta l’Assemblea costituente, l’ articolo 20 secondo cui “il carattere ecclesiastico ed il fine di religione di un’associazione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali”. B. RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE I rapporti con le confessioni religiose sono stati oggetto di lunghe discussioni nell’Assemblea costituente, anche se alcuni punti erano condivisi dall’inizio, tra cui il mantenimento dei Patti Lateranensi per non turbare la pace religiosa. Il primo comma dell’ articolo 7 è stato elaborato partendo da due proposte diverse tra loro:
- la proposta di^ Cevolotto^ vedeva la Chiesa come un soggetto senza personalità giuridica, ma questo modello non venne seguito perché non riconosceva la posizione particolare della Chiesa rispetto alle altre religioni;
- la proposta di^ Dossetti^ vedeva lo Stato e la Chiesa come due ordinamenti originari che dovevano seguire le norme di diritto internazionale, richiamando la scienza canonistica secondo cui i due ordinamenti sono indipendenti ed hanno la stessa sovranità ed i loro rapporti devono essere regolati da un accordo bilaterale; la proposta di Dossetti è stata modificata, omettendo la parte sulle norme di diritto internazionale, arrivando alla bozza secondo cui “Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, anche se non è stata approfondita la posizione particolare della Chiesa per la condivisione del territorio e delle persone con lo Stato. Il secondo comma dell’ articolo 7 è stato elaborato partendo da altre due proposte, nate dal dibattito sull’inserimento di un rinvio ai Patti Lateranensi, perché da una parte c’era il contrasto con i princìpi fondamentali della Costituzione e dall’altra c’era il timore di lasciarli senza garanzia costituzionale contro un’eventuale modifica da parte dello Stato:
- la proposta di^ Togliatti^ proponeva di parlare dei rapporti regolati in termini concordatari, ma non sembrava sufficiente per tutelare il contenuto dei Patti Lateranensi;
- la proposta di^ Lucifero^ proponeva di parlare dei rapporti regolati con i Patti Lateranensi, aggiungendo che potevano essere modificati senza una revisione costituzionale con altri accordi bilaterali; la proposta di Lucifero è stata accolta dalla maggioranza arrivando ad una bozza secondo cui “i rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi e ogni loro modifica bilaterale segue una normale procedura di ratifica (intendendo una legge d’esecuzione ordinaria), senza una revisione costituzionale”. L’ articolo 8 è stato elaborato alla fine di un lungo percorso. In un primo momento si cercò di aggiungere all’articolo 5 un comma secondo cui “le altre Chiese sono regolate dalle proprie norme, che lo Stato riconosce in quanto non contengono disposizioni contraria alla legge; i rapporti tra lo Stato e le altre Chiese sono regolati per via legislativa, d’intesa con le loro rappresentanze legittime”. Tuttavia, ci furono delle obiezioni sulla collocazione e la collocazione della norma perché la condizione giuridica delle altre Chiese era diversa dalla posizione della Chiesa cattolica,
equiparata allo Stato, e si arrivò all’articolo finale secondo cui “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge; le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, ed i loro rapporti sono regolati sulla base delle intese con le loro rappresentanze”. Le Chiese sono state sostituite con le confessioni religiose per comprendere più fedi religiose e non è stato usato il termine culti del regime fascista. C. SISTEMA COSTITUZIONALE ITALIANO Il sistema costituzionale italiano sulla disciplina del fenomeno religioso unisce le due tradizioni di:
- separatismo liberale , grazie al quale si abbandona il riferimento alla religione di Stato e si riconoscono i diritti inviolabili della persona, senza distinzioni di religione, tutelando la facoltà di aderire ad una fede religiosa in modo individuale o associato ed in pubblico o privato; la religione è rilevante pubblicamente perché è l’espressione della personalità individuale e dev’essere tutelata dallo Stato;
- coordinazione tra Stati e religioni , grazie alla quale le confessioni religiose acquistano una posizione giuridica pubblica per poter regolare i loro rapporti con lo Stato. REVISIONE DEL CONCORDATO CON LA CHIESA CATTOLICA La revisione del Concordato con la Chiesa cattolica è stata la soluzione ai contrasti dei Patti Lateranensi con la Costituzione e l’applicazione della modifica dei rapporti del Concilio Vaticano II (1962-65), che voleva abbandonare ogni potestà temporale mantenere solo la potestà spirituale. Il percorso che ha portato alla revisione è stato lungo. Nel 1967, la Camera dei deputati approva un ordine del giorno sulla revisione di alcune norme del Concordato. Nel 1968, il ministro di Grazia e giustizia nomina una commissione per elaborare delle proposte per la Santa Sede. Nel 1970, il procedimento rallenta per le tensioni causate dalla legge sul divorzio, che elimina gli effetti civili del matrimonio del Concordato. Nel 1971, la Camera dei deputati ribadisce la necessità di rivedere le norme del Concordato. Nel 1976, il presidente del Consiglio Andreotti istituisce una commissione per gestire le trattative sulla revisione con la Santa Sede ed il cardinale Segretario di Stato comunica la disponibilità del papa di avviare i negoziati. Il ritardo nella revisione permette di arrivare a nuovi meccanismi con cui far cadere come foglie secche le norme superate, per esempio la Corte costituzionale emana delle sentenze che riconoscono il contrasto del Concordato con la Costituzione, modificando le norme in modo unilaterale. Nel 1983, il presidente del Consiglio Craxi decide di occuparsi personalmente delle trattative sulla revisione. Nel 1984 viene firmato l’ Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense , conosciuto con il nome di Accordo di Villa Madama , firmato nella sede di Villa Madama (Roma) da Craxi e Sede Apostolica. Poco dopo viene firmato anche un ulteriore protocollo sui beni ecclesiastici ed il sostentamento del clero. Gli accordi modificano tutte le norme del Concordato, che viene abrogato, e riformano due articoli del Trattato, tra cui l’articolo sul riconoscimento della religione cattolica come religione di Stato. Il nuovo assetto concordatario si basa su due princìpi fondamentali:
- distinzione degli ordini , per cui le sfere di competenza sono più separate e la Chiesa diventa autonoma per l’organizzazione interna ed il ministero spirituale;
- collaborazione reciproca , per cui la Chiesa riceve un sostegno pubblico per svolgere le sue attività ed i suoi atti possono avere effetti civili. L’ Accordo di Villa Madama è un accordo di triplice libertà per la:
- libertà dello Stato dalla confessione e dalla preferenza di una religione sulle altre;
- libertà della Chiesa dalle ingerenze pubbliche nelle materie spirituali;
- libertà delle persone dalle imposizioni religiose. STIPULAZIONE DELLE INTESE CON LE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE La stipulazione delle intese con le altre confessioni religiose è il modo con cui le religioni diverse da quella cattolica possono regolare i rapporti con lo Stato. Poco dopo l’ Accordo di Villa Madama , Craxi ha firmato la prima intesa con la Tavola Valdese, dando inizio alla stagione delle intese durante la quale sono state concluse altre 5 intese. Lo scopo principale delle intese è di sottrarsi alle norme oppressive e di ottenere un sostegno economico da parte dello Stato. I rapporti con le religioni possono essere rappresentati con un sistema piramidale. Al primo livello ci sono le confessioni che non vogliono o non riescono a stipulare delle intese, che sono quindi disciplinate dalle norme del regime fascista. Al secondo livello ci sono le confessioni che hanno stipulato delle intese. Al terzo livello c’è la Chiesa cattolica, che è favorita rispetto alle altre religioni. Si tratta di un sistema ingiusto a causa dell’inerzia del legislatore, che in 70 anni non ha ancora adeguato le norme sulla religione ai princìpi fondamentali previsti dalla Costituzione.
C. FONTI BILATERALI
Le fonti bilaterali si basano sul principio pattizio della Costituzione, secondo cui i rapporti con la religione devono essere regolati con accordi bilaterali, e si dividono in:
- fonti bilaterali nei rapporti con la Chiesa cattolica (concordati);
- fonti bilaterali nei rapporti con le altre religioni (patti);
- fonti bilaterali diffuse.
- FONTI BILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CHIESA CATTOLICA Le fonti bilaterali nei rapporti con la Chiesa cattolica (concordati) hanno una tradizione giuridica consolidata che va dai concordati con il Regno di Sardegna ai Patti Lateranensi. Gli accordi con la Sede Apostolica sono stati considerati per prassi dei patti di diritto internazionale, confermandolo con i Patti Lateranensi e l’ Accordo di Villa Madama. Attualmente le fonti bilaterali che regolano i rapporti con la Chiesa Cattolica sono la legge d’autorizzazione alla ratifica e d’esecuzione del Trattato e la legge d’autorizzazione alla ratifica e d’esecuzione degli Accordi di Villa Madama. La copertura costituzionale dei Patti Lateranensi permette di trattare gli accordi con la Santa Sede in modo speciale rispetto agli altri accordi di diritto internazionale e consiste nel richiamo del secondo comma dell’ articolo 7 secondo cui “i rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi e le loro modifiche non richiedono una revisione costituzionale”. Tuttavia, l’articolo è stato interpretato in diversi modi da due orientamenti. Per il primo orientamento , il richiamo ha costituzionalizzato i Patti Lateranensi, cioè ha fatto in modo che tutte le norme dei Patti avessero valore di norme costituzionali, cambiando la posizione dei concordati nella gerarchia delle fonti del diritto. Infatti, prima della Costituzione le norme dei Patti erano in vigore grazie alla legge d’esecuzione, che poteva essere modificata dallo Stato in modo unilaterale con una legge ordinaria, mentre adesso le norme dei Patti sono in vigore grazie al richiamo dell’articolo 7 e non possono essere modificate in modo unilaterale. Anzi, le norme dei Patti sono speciali e prevalgono sulle norme costituzionali che sono solo generali, e non possono essere oggetto neanche del sindacato di legittimità della Corte costituzionale. Questo orientamento è stato seguito nei primi anni della Costituzione. Per il secondo orientamento , il richiamo ha costituzionalizzato il principio pattizio, cioè ha fatto in modo che l’accordo bilaterale fosse la forma obbligatoria di produzione delle norme sui rapporti tra Stato e Chiesa. Infatti, prima della Costituzione le norme dei Patti potevano essere modificate dallo Stato in modo unilaterale seguendo la prassi di diritto internazionale (come con le leggi delle guarentigie), mentre adesso le norme dei Patti non possono essere modificate in modo unilaterale perché lo Stato non può tornare al sistema separatista se non con una procedura aggravata prevista per le leggi di revisione costituzionale. La gerarchia delle fonti del diritto non viene modificata. Questo orientamento corrisponde ai chiarimenti di Dossetti, secondo cui l’articolo è una norma strumentale sulla produzione giuridica, non un’inserimento dei Patti tra le norme della Costituzione. La Corte costituzionale si è pronunciata sulla corretta interpretazione del secondo comma dell’articolo 7, diversa da entrambi gli orientamenti. Con una prima sentenza ha chiarito che il richiamo ai Patti dà rilevanza costituzionale sia alle norme dei Patti sia al metodo del Concordato e che le norme dei Patti possono essere oggetto del sindacato di legittimità. Di conseguenza, le norme dei Patti non sono state costituzionalizzate , ma sono delle fonti atipiche perché sono delle norme interposte che hanno una forza giuridica speciale grazie alla quale sono pari alle leggi costituzionali e subordinate solo ai princìpi supremi, non a tutte le norme costituzionali. La forza giuridica speciale permette loro di resistere alle altre fonti, sia in modo passivo perché possono essere modificate solo da nuovi accordi bilaterali e rispettando una riserva di legge rinforzata sia in modo attivo perché possono derogare alle norme costituzionali che non sono princìpi supremi e possono essere oggetto del sindacato di legittimità costituzionale solo per un eventuale contrasto con i princìpi supremi. La copertura costituzionale dell’ Accordo di Villa Madama permette di trattare anche l’accordo di revisione dei Patti Lateranensi in modo speciale rispetto agli altri accordi, anche se anche qui ci sono stati due orientamenti. Per il primo orientamento , l’ Accordo non ha copertura costituzionale perché non è richiamato dall’articolo 7, perciò si trova nella stessa posizione delle confessioni religiose acattoliche protette dall’articolo 8. Per il secondo orientamento , l’ Accordo ha copertura costituzionale perché riguarda i Patti Lateranensi, richiamati dall’articolo 7, e deve quindi seguire la stessa disciplina. La Corte costituzionale non ha trattato direttamente la questione, ma la sua posizione è implicita nell’insieme delle sentenze sull’ Accordo , che hanno seguito la stessa disciplina applicata ai Patti, quindi l’ Accordo ha la stessa garanzia costituzionale dei Patti Lateranensi.
- FONTI BILATERALI NEI RAPPORTI CON LE ALTRE RELIGIONI Le fonti bilaterali nei rapporti con le altre religioni (patti) si basano sull’articolo 8 della Costituzione ed hanno lo scopo di trattare le religioni acattoliche in modo simile alla religione cattolica. Così come l’articolo 7, anche l’articolo 8 è una norma sulla produzione giuridica che stabilisce le fonti da usare nei rapporti con le religioni. Anche per queste fonti c’è una riserva di legge rinforzata, perché possono essere modificate solo con nuovi accordi bilaterali. Le intese con le altre religioni sono diverse dai concordati con la Chiesa cattolica perché sono degli istituti nuovi introdotti solo con la Costituzione, ed è per questo motivo che ci sono delle incertezze su:
- soggettività giuridica delle religioni;
- attuazione delle intese. La soggettività giuridica delle religioni è stata discussa con due tesi, di cui è stata accolta la seconda. Secondo una prima tesi , i rapporti tra Stato e religioni sono inquadrati in un diritto esterno che viene creato appositamente per le intese, rispettando la lealtà e la buona fede tipici degli ordinamenti indipendenti.
Secondo una seconda tesi , i rapporti tra Stato e religioni sono inquadrati in un diritto interno perché le religioni sono subordinate all’ordinamento dello Stato. Nonostante questa tesi sottolinei la differenza tra il trattamento della religione cattolica e quello delle altre religioni, è la tesi più seguita. L’ attuazione delle intese ha delle incertezze sullo strumento legislativo da usare per l’entrata in vigore. Durante le trattative con la Tavola Valdese, si prevedeva in un primo momento una legge d’esecuzione , cioè lo stesso strumento legislativo usato per recepire nell’ordinamento italiano gli accordi di diritto internazionale, ed in un secondo momento una legge d’approvazione , cioè uno strumento nuovo definito con il tempo dalla prassi utilizzato adesso Dal punto di vista formale, si tratta di due strumenti legislativi diversi perché la legge d’esecuzione ha un unico articolo che ordina l’esecuzione dell’accordo esterno che viene riprodotto nel diritto interno, mentre la legge d’approvazione ha un insieme di articoli che regolano direttamente la materia e riproducono l’intesa con degli adattamenti. Il Parlamento non può modificare il testo dell’intesa, che ha gli stessi limiti degli accordi internazionali, quindi può solo approvare o respingere il progetto con lievi modifiche formali. La legge d’approvazione dell’intesa fa parte delle fonti atipiche ed ha la stessa copertura costituzionale della legge d’esecuzione dei concordati con la Chiesa cattolica, quindi non può essere modificata dallo Stato in modo unilaterale ed ha la stessa resistenza passiva alle leggi ordinarie che non eseguono un’intesa, ma non ha la resistenza attiva per la mancanza di un richiamo nel testo costituzionale e può al massimo essere inserita tra le leggi costituzionalmente necessarie che non possono essere oggetto di un referendum abrogativo. Il procedimento di formazione delle fonti bilaterali pattizie, per la stipulazione dell’intesa e la successiva discussione della legge d’approvazione, non è ancora regolato da una disciplina specifica, ma segue la prassi. L’iniziativa di proporre l’intesa spetta alla confessione religiosa, che ha la facoltà di decidere se continuare a seguire il diritto comune o regolare i rapporti dello Stato in modo speciale. La decisione sull’avvio delle trattative per l’intesa spetta al Governo, in particolare al Presidente del Consiglio dei ministri, che non può prendere delle decisioni arbitrarie discriminatorie, ma deve promuovere una parità d’accesso ad uno status più vantaggioso. L’unica condizione richiesta è che la confessione religiosa abbia personalità giuridica. La decisione positiva o negativa sull’avvio e la conclusione delle trattative è una decisione di discrezionalità tecnica del Governo, che può essere controllata solo dal Parlamento. La bozza dell’intesa viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, che la presenta al Consiglio dei ministri, che decide se presentarla al Parlamento per ottenere un’ autorizzazione. Se si ottiene l’autorizzazione, l’intesa può essere stipulata con la firma del Presidente del Consiglio dei ministri e del rappresentante della confessione religiosa. Una volta conclusa l’intesa, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge d’approvazione dell’intesa. Se il Parlamento non è d’accordo, il Governo riapre le trattative con il rappresentante della confessione per modificare l’intesa secondo le indicazioni del Parlamento. Se il Parlamento è d’accordo, promulga la legge d’approvazione dell’intesa, che diventa una fonte bilaterale pattizia.
- FONTI BILATERALI DIFFUSE Le fonti bilaterali diffuse sono delle fonti pattizie che si estendono a materie diverse da quelle regolate nell’ Accordo di Villa Madama con la Chiesa cattolica e si applicano con diverse forme, che coinvolgono diversi livelli di governo. La forma più solenne richiede la creazione di una Commissione paritetica che elabori delle norme, in due ipotesi:
- fonti su enti e beni ecclesiastici , che entrano in vigore con una legge ordinaria rinforzata;
- fonti su una soluzione amichevole^ in caso di difficoltà d’applicazione dell’ Accordo , che entrano in vigore come fonti sub-concordatarie , inferiori alle fonti concordatarie sia per il contenuto sia per le autorità che le stipulano; - intese paraconcordatarie sull’attuazione delle fonti concordatarie , che vengono recepite nell’ordinamento con un decreto del Presidente della Repubblica proprio perché sono delle fonti inferiori (es. intesa sui giorni festivi); - intese procedimentali sull’organizzazione della Chiesa, che vengono recepite dalle autorità italiane tramite gli interventi della Chiesa nei procedimenti amministrativi che riguardano la materia, in modo da far presente le esigenze religiose della comunità locale. D. FONTI DI DIRITTO CONFESSIONALE Le fonti di diritto confessionale derivano dalle norme delle singole confessioni religiose, che sono indipendenti in ambito spirituale e generalmente irrilevanti per l’ordinamento dello Stato, ma possono avere effetti civili in caso di:
- rinvii , tra cui il rinvio degli articoli 7 e 8 della Costituzione, con cui lo Stato lascia al diritto confessionale il compito di disciplinare le materie interne; il giudice italiano è incompetente in materia ed in un’eventuale controversia avrebbe un difetto assoluto di giurisdizione;
- rinvii non recettizi , con cui lo Stato si astiene dal regolare una materia per dare spazio alle fonti di diritto confessionale, senza però inserirle nel suo ordinamento, come succede con il riconoscimento della rilevanza dei controlli delle religioni sull’amministrazione dei beni degli enti religiosi;
- presupposizioni in senso tecnico , con cui lo Stato utilizza delle qualificazioni che appartengono alle fonti di diritto confessionale, come succede quando utilizza la nozione di “ministro di culto” come presupposto a cui collegare degli effetti giuridici, facendo in modo che le norme confessionali integrino le norme statali. E. FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO Le fonti di diritto internazionale ed europeo influenzano il diritto nazionale grazie all’aumento della sensibilizzazione nei confronti delle questioni religiose, com’è successo con la riforma dell’articolo 117 della Costituzione, quindi sono norme interposte che nella gerarchia del sistema delle fonti occupano una posizione intermedia tra le norme costituzionali e le norme di produzione legislativa. Tra le fonti di diritto internazionale si possono ricordare quelle sul diritto di libertà religiosa e di coscienza, mentre tra le fonti di diritto europeo si possono ricordare sia quelle sul diritto di libertà religiosa e di coscienza che quelle sull’obiezione di coscienza.
Il principio di distinzione degli ordini non è in contrasto con la subordinazione del diritto religioso al diritto nazionale perché la Costituzione contiene una riserva di competenza che riconosce gli “statuti” delle confessioni religiose, che in realtà sono libere di scegliere in modo con cui regolarsi senza influenzare l’ottenimento dello status di confessione religiosa, ma lo statuto permette di avere dei riconoscimenti una volta dimostrato di avere un’organizzazione stabile e pronta ad iniziare le trattative per un’intesa. Tutte le intese finora stipulate riconoscono l’autonomia delle confessioni religiose, così come la prima intesa conclusa con la Tavola Valdese. La riserva di competenza implica che lo Stato non possa interferire nell’ordine spirituale, ma gli statuti devono rispettare l’ ordinamento italiano , l’ ordine pubblico ed il buon costume , quindi lo Stato può controllare le materie temporali e valutare l’organizzazione esterna. L’autonomia delle confessioni religiose è garantita sia dalla Costituzione che dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo , infatti secondo la Corte europea lo Stato dev’essere imparziale ed equidistante ed evitare ogni ingerenza nell’organizzazione interna. PRINCIPIO DI EGUALE LIBERTÀ Il principio di eguale libertà garantito dall’articolo 8 della Costituzione si applica a tutte le confessioni religiose, anche alla Chiesa cattolica, perché dipende dal regime di libertà e non dal trattamento giuridico della confessione. Dato che consiste nell’eguaglianza dei diritti di libertà, quindi degli spazi d’espressione, richiama altri due princìpi:
- principio d’equidistanza^ dello Stato;
- principio d’autodeterminazione^ delle confessioni religiose. Lo Stato può prevedere una diversità di trattamento solo se è collegata alla diversità delle condizioni delle confessioni religiose, cioè se ci sono dei motivi ragionevoli per differenziare le confessioni. Avere un’intesa non può essere considerato un motivo ragionevole per differenziarle, mentre avere un’incidenza sociale più o meno forte sì.
7. STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Lo Stato della Città del Vaticano è stato costituto nel 1929 con il Trattato dei Patti Lateranensi come un nuovo soggetto di diritto internazionale, diverso sia dallo Stato Pontificio estinto che dalla Chiesa cattolica e dalla Santa Sede, anche se lo Stato della Città del Vaticano condivide la Santa Sede con la Chiesa cattolica. È uno Stato :
- strumentale^ perché viene usato per inseguire i fini della Santa Sede, non fini propri;
- patrimoniale^ perché è di proprietà della Santa Sede;
- enclave^ perché è circondato dallo Stato italiano;
- neutralizzato , perché è considerato neutrale ed inviolabile. I cittadini sono ridotti e funzionali allo Stato, quindi non sono stabili e definitivi, e si dividono in cittadini :
- de iure , che comprendono Cardinali residenti nella Città del Vaticano o in Roma, diplomatici della Santa Sede e persone che risiedono nella Città del Vaticano per motivi di carica o servizio;
- a richiesta , che comprendono le persone con un’autorizzazione di carica o servizio, le persone con un’autorizzazione indipendente dalle condizioni ed il coniuge e figli minorenni dei cittadini vaticani con un’autorizzazione di residenza; l’autorizzazione viene concessa dal Pontefice, dal Cardinale Segretario di Stato o dal Cardinale Presidente del Governatorato. La cittadinanza si perde quando cessano le condizioni per la sua attribuzione, con l’acquisto automatico della cittadinanza italiana di chi in origine era un cittadino italiano e di chi non ha titolo per un’altra cittadinanza. Le fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano prevedono come fonte più importante il diritto canonico, a cui seguono la legge fondamentale e le altre norme emanate per lo Stato. L’ordinamento giuridico vaticano deve rispettare il diritto internazionale ed il diritto pattizio ed in alcuni casi rinvia alle norme dell’ordinamento italiano, se non sono contrarie al diritto divino, ai Patti Lateranensi ed all’ Accordo. La forma di governo è la monarchia elettiva assoluta, perciò il Pontefice è un sovrano a cui appartengono tutti i poteri. Il Pontefice è eletto dai Cardinali riuniti in Conclave. In caso di vacanza della sede pontificia, i poteri spettano al Collegio dei Cardinali. RAPPORTI CON LO STATO ITALIANO I rapporti con lo Stato italiano sono di collaborazione per le forniture essenziali, le vie di comunicazione, l’accesso e l’uscita, quindi il Trattato prevede degli impegni da parte dello Stato italiano per garantire molti servizi. Il passaggio nello Stato della Città del Vaticano è libero per i:
- diplomatici ed inviati della Santa Sede;
- diplomatici ed inviati dei governi esteri;
- dignitari della Chiesa che vengono dall’estero;
- cardinali ed i vescovi che devono recarsi nello Stato per motivi di governo. I rapporti tra i due Stati sono particolari per il regime di piazza S. Pietro , che costituisce un confine aperto perché permette di accedere allo Stato senza alcun tipo di controllo, ma in presenza dei servizi di pubblica sicurezza italiani che si fermano all’inizio della scalinata della Basilica di S. Pietro. I rapporti sono regolati anche per le materie giudiziarie , perché i reati commessi in territorio vaticano sono di competenza delle autorità vaticane, ma la Santa Sede può chiedere allo Stato italiano di occuparsi della loro punizione, sia quando viene data una delega per il singolo caso in territorio vaticano sia quando l’autore del reato si rifugia in territorio italiano. Quando invece l’autore del reato commette il reato in territorio italiano e poi si rifugia in territorio vaticano, la Santa Sede deve consegnarlo allo Stato italiano se il fatto è previsto come reato da entrambi gli Stati. Le sentenze dei tribunali vaticani si eseguono con un procedimento in via diplomatica, seguendo il diritto internazionale. GARANZIE DELLA SANTA SEDE Le garanzie della Santa Sede ulteriormente riconosciute dal Trattato per la sua indipendenza si dividono in:
- garanzie personali , che riguardano personalmente il Pontefice ed i membri degli uffici di governo;
- il Pontefice ha una piena immunità penale ed una tutela penale uguale a quella del Presidente della Repubblica;
- i cardinali hanno una dignità particolare, una garanzia di transito nel territorio italiano per entrare in Vaticano durante la vacanza della Sede Apostolica ed un’ immunità da turbative durante il Conclave;
- i vescovi hanno una garanzia di transito nel territorio italiano ed una libertà personale durante i Concili;
- i dignitari ed i funzionari di ruolo hanno un’ esenzione da prestazioni personali ;
- gli ecclesiastici che partecipano all’emanazione degli atti della Santa Sede hanno un’ immunità da ogni impedimento, investigazione e controllo ;
- gli stranieri titolari d’uffici hanno delle garanzie personali riconosciute ai cittadini italiani.
- garanzie funzionali , che riguardano lo svolgimento delle funzioni di governo della Santa Sede sulla Chiesa cattolica, grazie alle quali gli enti centrali della Chiesa cattolica (gli organismi di governo della Curia romana e gli organismi direttamente collegati con la Santa Sede) hanno un’ esenzione dalle ingerenze dello Stato italiano;
- garanzie reali , che riguardano i beni immobili della Santa Sede, che sono sottratti alla sovranità dello Stato italiano ed usati per funzioni di governo, con delle immunità per le sedi degli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- garanzie economiche , che riguardano l’economia della Santa Sede comprendono l’ esenzione dai tributi per i beni immobili e per le retribuzioni erogate dalla Santa Sede e l’ esenzione dai diritti di doganali per le merci dall’estero.