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Il Diritto Ecclesiastico: Stato e Chiesa in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Una panoramica storica del rapporto tra Stato e Chiesa in Italia, con particolare riferimento al diritto ecclesiastico. Il testo tratta temi come cesaropapismo, teocrazia, giurisdizionalismo, separatismo, il concordato lateranense e la libertà religiosa. Vengono anche discusse le implicazioni di questi concetti per la scuola, l'assistenza e la libertà tradizionalmente care ai cattolici.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 10/01/2019

enrico_guerrieri
enrico_guerrieri 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
Argomenti:
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INTRODUZIONE
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NORMATIVA COSTITUZIONALE
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PATTI LATERANENSI E PRINCIPIO DUALISTICO
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TUTELA PENALE
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PATRIMONIO ECCLESIASTICO
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SANTA SEDE
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
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ASSISTENZA SPIRITUALE
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MATRIMONIO CONCORDATARIO
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OBIEZIONE DI COSCIENZA
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EVOLUZIONE STORICA
F 0 B 7 SISTEMA DELL’UNIONE
o Cesaropapismo
o Teocrazia/ Ierocrazia
F 0 B 7 GIURISDIZIONALISMO XVI-XVII secolo: la Chiesa è subordinata allo Stato
F 0 B 7 SEPARATISMO (Cavour)
F 0 B 7 SISTEMA DELLA COORDINAZIONE (Patti Lateranensi e art. 7 della Cost.)
INTRODUZIONE
Il DIRITTO ECCLESIASTICO, a dierenza del diritto canonico che ha natura
confessionale, è di natura statuale e riguarda, in particolare, il rapporto tra
Chiesa e Stato,
ma si occupa anche del rapporto che la religione cattolica e lo stato italiano
hanno con le
altre confessioni religiose. Il d. ecclesiastico, studia e tutela la libertà religiosa
sia in senso
positivo che in senso negativo, cioè tutela il diritto di non professare e
manifestare alcun
culto religioso (ateismo). Inoltre, si può aermare che esso tuteli la libertà
religiosa sia a
livello singolo che a livello associativo.
La PLURALIZZAZIONE RELIGIOSA porta con sé l’immissione nel corpo
sociale di valori,
anche etici e culturali, del tutto diormi da quelli tradizionali.
Insomma: la rinascita del fenomeno religioso nelle società fortemente
secolarizzate pone il
problema, nuovo, della convivenza di tavole di valori etici fortemente
dierenziate tra loro
e spesso in insanabile contraddizione.
Oggi la disciplina giuridica è quindi investita di un duplice fenomeno:
o il pluralismo religioso
o il pluralismo culturale
I fenomeni di frammentazione delle religioni tradizionali e di secolarizzazione
costituiscono
potenti fattori di problematicità sul piano giuridico.
Non esiste un diritto positivo neutrale rispetto ai valori. Il diritto positivo quindi
non è
neutrale ma dovrebbe almeno essere laico, ovvero non espressione di questa
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Argomenti: F 0 D 8 INTRODUZIONE F 0 D 8 NORMATIVA COSTITUZIONALE F 0 D 8 PATTI LATERANENSI E PRINCIPIO DUALISTICO F 0 D 8 TUTELA PENALE F 0 D 8 PATRIMONIO ECCLESIASTICO F 0 D 8 SANTA SEDE F 0 D 8 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA F 0 D 8 ASSISTENZA SPIRITUALE F 0 D 8 MATRIMONIO CONCORDATARIO F 0 D 8 OBIEZIONE DI COSCIENZA F 0 D 8 EVOLUZIONE STORICA F 0 B 7SISTEMA DELL’UNIONE o Cesaropapismo o Teocrazia/ Ierocrazia F 0 B 7GIURISDIZIONALISMO XVI-XVII secolo: la Chiesa è subordinata allo Stato F 0 B 7SEPARATISMO (Cavour ) F 0 B 7SISTEMA DELLA COORDINAZIONE (Patti Lateranensi e art. 7 della Cost. )

INTRODUZIONE

Il DIRITTO ECCLESIASTICO , a differenza del diritto canonico che ha natura confessionale, è di natura statuale e riguarda, in particolare, il rapporto tra Chiesa e Stato, ma si occupa anche del rapporto che la religione cattolica e lo stato italiano hanno con le altre confessioni religiose. Il d. ecclesiastico, studia e tutela la libertà religiosa sia in senso positivo che in senso negativo , cioè tutela il diritto di non professare e manifestare alcun culto religioso (ateismo). Inoltre, si può affermare che esso tuteli la libertà religiosa sia a livello singolo che a livello associativo. La PLURALIZZAZIONE RELIGIOSA porta con sé l’immissione nel corpo sociale di valori, anche etici e culturali, del tutto difformi da quelli tradizionali. Insomma: la rinascita del fenomeno religioso nelle società fortemente secolarizzate pone il problema, nuovo, della convivenza di tavole di valori etici fortemente differenziate tra loro e spesso in insanabile contraddizione. Oggi la disciplina giuridica è quindi investita di un duplice fenomeno: o il pluralismo religioso o il pluralismo culturale I fenomeni di frammentazione delle religioni tradizionali e di secolarizzazione costituiscono potenti fattori di problematicità sul piano giuridico. Non esiste un diritto positivo neutrale rispetto ai valori. Il diritto positivo quindi non è neutrale ma dovrebbe almeno essere laico, ovvero non espressione di questa o quella

posizione etica, ma dell’unica etica a lui propria, che è poi quella della giustizia. Nella nostra Costituzione è, infatti, sancito il “ principio di laicità dello Stato ”. C’è stata un’evoluzione storica delle rivendicazioni giuridiche del fenomeno religioso: F 0 A 7 All’inizio la fondazione della cittadinanza sulla comune fede religiosa (consacrata definitivamente con la Pace di Westfalia 1648). In questo contesto chi professa una religione diversa è considerato uno straniero in patria. F 0 A 7 Il moto verso la piena libertà religiosa passa, nella storia, attraverso una prima fase: quella della mera tolleranza dei culti minoritari. F 0 A 7 Il passaggio dalla mera tolleranza alla piena libertà è qualificato dal congiunto conseguimento di una piena eguaglianza di trattamento giuridico dei cittadini, senza distinzione (tra l’altro) di religione. F 0 A 7 Nei tempi più recenti il processo si evolve. Le confessioni religiose di minoranza cominciano ad avanzare rivendicazioni sempre più forti e dal diritto all’eguaglianza si passa al diritto alla diversità: una differenziazione di disciplina giuridica che tuteli l’originalità di ciascuna (eguaglianza sostanziale). La COSTITUZIONE ITALIANA presenta un assetto originalissimo nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose, non rintracciabile in altre esperienze costituzionali simili. Art. 7 F 0E 0 rapporto Stato e Chiesa Cattolica; Art. 8 F 0E 0 eguale libertà di tutte le confessioni religiose; Art. 19 F 0E 0 diritto di libertà religiosa individuale e collettiva. Unico limite i riti contrari al buon costume (più tutte le limitazioni connesse al diritto alla vita ecc.); Art. 20 F 0E 0 no limitazioni alle associazioni religiose. Si tratta di un assetto cosiddetto di “ laicità all’italiana ”. La pacifica convivenza in una società multireligiosa, multiculturale, multietnica, può essere assicurata, nel rispetto delle diverse tradizioni e culture, attraverso il ricorso a moderati e saggi riconoscimenti a spazi di diritto personale; ricorso che, appunto, trova lo strumento per eccellenza proprio nel sistema della negoziazione legislativa sancito dalla Costituzione italiana. La storia ci riporta, infatti, alla stipulazione dei famosi Patti Lateranensi del 1929, che costituiscono la prima e principale fonte BILATERALE d’accordo tra Stato laico e Chiesa cattolica. Successivamente, sono state stipulate anche delle Intese fra Stato italiano ed

procedimenti speciali ed aggravati, potendo quindi essere modificato con una legge ordinaria. L’art. 1 rimase pertanto solo formalmente in vigore e venne inteso nel senso che la religione cattolica è quella che la maggioranza dei cittadini segue, e che del suo culto si serve l’autorità civile quando gli occorra di accompagnare qualcuno dei suoi atti con cerimonie religiose. La situazione rimase immutata sino alla stipulazione da parte dello Stato e della Santa Sede dei Patti Lateranensi dell’11 FEBBRAIO 1929. Ivi si diceva che l’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo primo dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Secondo l’opinione comune, con i Patti del Laterano venne ad operarsi una riconfessionalizzazione dell’ordinamento, nel senso che il richiamo fatto al principio di cui all’art. 1 dello Statuto Albertino, mai formalmente abrogato, ne avrebbe prodotto il rinnovamento della giuridica operatività. Con gli Accordi lateranensi l’Italia non sarebbe diventata un vero e proprio Stato confessionale, bensì solo uno Stato concordatario. I Patti del 1929 sono stati inseriti nel secondo comma dell’art. 7 della Costituzione repubblicana con un richiamo che contiene altresì un preciso riferimento ai Patti ed in relazione al loro contenuto ha prodotto diritto. Il problema che oggi si pone è di vagliare quale sia la qualificazione attuale dello Stato italiano dal punto di vista confessionale. Per rispondere occorre notare che nella Costituzione non è dato rinvenire una norma simile a quella di cui al primo articolo dello Statuto Albertino, anzi, non sussiste alcuna norma che espressamente qualifichi lo Stato in materia: né come Stato confessionista, né come Stato laico. Dai lavori preparatori, peraltro, è possibile trarre delle argomentazioni a favore dell’orientamento non confessionista della Carta. I pensatori in materia religiosa all’interno dell’Assemblea costituente sono stati Francesco Ruffini e Santi Romano. La Carta costituzionale ha carattere compromissorio. Nella sua elaborazione vi è stata una certa influenza della cultura giuridica di ispirazione cattolica che costituiva il retroterra delle posizioni politiche dei costituenti appartenenti al gruppo democratico-cristiano.

Questo gruppo ha profondamente inciso con tutto il suo peso politico nella determinazione delle norme costituzionali sui rapporti fra Stato e Chiesa cattolica, così come sull’esplicita garanzia di libertà tradizionalmente care ai cattolici, come in materia di scuola e di assistenza. Ma se si guarda alle sole norme della Costituzione anche nel modo in cui sono interpretate è da convenire che quello italiano NON è uno Stato confessionista! Ci si potrebbe domandare se il solo fatto della copertura costituzionale data ai Patti Lateranensi dal secondo comma dell’art. 7 della Cost., non possa in qualche modo produrre una sorta di confessionalizzazione strisciante, per ciò stesso, affermazione sostanziale di confessionismo. Ma appare in concreto assai arduo poter qualificare confessionista quell’ordinamento statuale che rifugga da una qualsiasi connotazione formale in tal senso. Perché uno Stato meriti la qualifica di confessionista rispetto ad una data religione sarebbe addirittura indispensabile che dichiari anzitutto ufficialmente la medesima come religione di Stato. Si può concludere dicendo che esiste nell’ordinamento costituzionale un principio definibile come favor religionis e che non può al contrario parlarsi della ricorrenza di un principio confessionistico. Nella nostra Costituzione, quindi, diversi sono gli articoli che citano direttamente la materia religiosa (art. 7, art. 8, art. 19, art. 20), o che ad essa rimandano ( art. 2 Cost. “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” E art. 3 Cost, co.1 : “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” ).

ART. 7 della Costituzione.

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” Nell’articolo viene espresso il “ principio dualistico “ tra Stato e Chiesa. Nel comma 1° viene definita la condizione indipendente della Chiesa cattolica, ritenuta sovrana nel suo ambito. Nel comma 2° si afferma che i rapporti tra queste due entità sovrane e indipendenti sono regolati dai Patti Lateranensi.

taluna confessione religiosa; viene perciò loro garantita la possibilità di stipulare dei trattati internazionali, sulla base delle intese. Lo Stato italiano applica il “ principio patrizio ” o “ della collaborazione ” secondo il quale la disciplina delle materie di comune interesse tra Stato e Chiesa cattolica, deve essere fatta seguendo la via dell’ accordo , cioè dell’Intesa. Le INTESE , fino a che non sono introdotte nel nostro ordinamento rimangono in un ambito esterno rispetto allo Stato, sia alla Chiesa; quindi non hanno valore per il diritto dello Stato. Perché assumano vigore è necessaria una stipula e una ratifica. È il Parlamento che ha il potere di emanare o meno la “legge di approvazione” di un’intesa. Nel caso di una sua risposta negativa in merito, ad esso sarà però proibito emendarla, in quanto può farlo solo previo accordo con la stessa confessione religiosa, cioè solo previa intesa. Ancora, una volta approvata, se lo Stato volesse modificarla dovrebbe comunque procedere ad un nuovo accordo, ovvero ad una consultazione con la confessione religiosa, quindi ad un’ulteriore intesa. Le autorità competenti a stipulare intese sono: o da una parte, il Governo (ministri competenti) o dall’altra, la Conferenza Episcopale Italiana (cioè il collegio di tutti i vescovi del nostro Paese). Queste non sono stipulate con lo Stato italiano su un piano internazionale, ma dal governo. Se questo decade le intese che sono già state stipulate non decadono, mentre quelle non ancora stipulate devono essere riproposte al nuovo governo fino ad approvazione. L’Italia finora ha stretto 6 Intese: o Valtesi nell’ ‘ o Ebrei nell’ ‘ o Avventisti nell’ ‘ o Assemblee di Dio in Italia nell’ 88 o Battisti nel ‘ o Luterani nel ‘ VI È UNA SORTA DI PARALLELISMO TRA L’ART. 7 COST. E L’ART. 8 COST. .VIENE GARANTITO IL PRINCIPIO DUALISTICO E DI LAICITÀ DELLO STATO ITALIANO, MA ALLO STESSO TEMPO VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI AUTONOMIA ISTITUTIVA DELLE ALTRE CONFESSIONI. In Italia, pochi mesi dopo l’emanazione dello Statuto Albertino, fu stabilità una legge con cui le religioni diverse da quella cattolica venivano tollerate. C’è, infatti, un’evoluzione in questo processo: o tollerate : art. 1 Statuto Albertino

o ammesse : l. 1159 del 1929 – legge sui culti ammessi o ugualmente libere : art. 8 Cost. Domanda esame: cosa regola i rapporti tra la religione cattolica e le altre? Risposta: le Intese ex art. 8 Cost.; oppure la l. 1159 del 1929 sui culti ammessi, per quelle religioni che non hanno stretto alcuna Intesa con la religione cattolica e lo Stato italiano.

ART. 19 della Costituzione.

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” Questo articolo fa riferimento al tema della libertà religiosa; questo diritto non è riconosciuto solo al cittadino italiano, ma a TUTTI. Ha, inoltre, contenuti classici, come quello di professare liberamente la propria fede, in maniera singola o associata; è poi riconosciuto il proselitismo, cioè il farne propaganda. L’unico limite posto a tale diritto è quello del buon costume ; in particolare si fa riferimento alla sfera del pudore sessuale. Questo art. è stato ritenuto “antiquato” perché nella sua definizione fa riferimento solo alla libertà religiosa e non anche alla libertà di coscienza. In realtà, questo principio non è esplicitamente espresso nella nostra Carta Costituzionale, ma si è ritenuto sia un principio implicito derivante da un’interpretazione sistematica della nostra Carta. Tant’è vero che, ormai, questo principio rientra nei diritti fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento e quindi riconoscibili di tutela “erga omnes”, ovvero nei confronti di tutti.

ART. 20 della Costituzione.

“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività “ L’articolo tratta il tema degli enti ecclesiastici e si pone come norma di garanzia per l’esistenza degli stessi, che hanno fini e scopi religiosi. Si tratta di entità distinte rispetto alle confessioni religiose, anche perché di regola contribuiscono a costituire la complessa struttura della confessione ed in essa sono inquadrate. Art. 20 C. esplicita estensione del principio di eguaglianza nei confronti di enti dotati di un alto grado di peculiarità.

PATTI LATERANENSI E PRINCIPIO DUALISTICO

riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico. Fu anche stabilito che l'ora di religione cattolica nelle scuole diventasse da obbligatoria a facoltativa, scelta che deve essere effettuata e comunicata all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico successivo. L’Accordo di Villa Madama si compone di soli due articoli:

  1. la ratifica del PdR 2) l’ordine di esecuzione Ciò che distingue il Concordato dell’84 da quello del ’29 è che il nuovo concordato si basa su uno spirito di collaborazione che punta all’interesse per la persona umana e il bene del paese. Il nuovo Accordo si limita a stabilire principi fondamentali e demanda a successive Intese (accordo-quadro) la trattazione specifica di determinate materie. La dottrina si è posta sul tema delle domande: il nuovo Accordo dell’ ’84 gode di copertura costituzionale o ha anch’esso un posto intermedio? Anche qui la dottrina si divide: o c’è chi afferma che la rilevanza costituzionale riguardi solo i Patti del Laterano e non le sue modifiche; o c’è chi si basa sull’art. 7 Cost. che fa proprio riferimento alle modifiche dei Patti ed afferma perciò che anche il nuovo accordo di Villa Madama dell’ ’84 possa rientrare nella tutela costituzionale. Nel 1948 i Patti furono riconosciuti costituzionalmente nell'articolo 7, con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede. La revisione dei Patti non richiede un procedimento di revisione costituzionale. Rileva, quindi, capire quale posto occupano gli accordi con la Chiesa nella gerarchia delle fonti. L’esatta collocazione nella gerarchia delle fonti dei Patti fu oggetto della dottrina all’indomani dell’entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Vi erano pensieri diversi:

o chi affermava che in caso di contrasto prevalessero i Patti in quanto ritenuti legge speciale; o chi, invece, rivendicava la valenza del principio patrizio. L'articolo 7 non ha comunque inteso parificare il contenuto dei Patti alle norme costituzionali, ma soltanto costituzionalizzare il principio concordatario, con la conseguenza che essi, per il tramite della legge di esecuzione, avrebbero dovuto ritenersi soggetti al giudizio di compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento da parte della Corte costituzionale. Con la sentenza 24 febbraio-1 marzo del 1971 , i Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell'atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie. Pertanto, a meno che non contrastino con i principi supremi dell'ordinamento, le disposizioni dei Patti Lateranensi devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto. Ad oggi, quindi, si afferma che i Patti occupano un posto intermedio perché sono superiori ad una legge ordinaria, ma inferiori ai principi supremi della Costituzione.

TUTELA PENALE

La libertà religiosa è considerata meritevole di tutela penale. Si tratta di un DIRITTO SPERCIALE UNILATERALE creato dallo Stato e che prevede determinati reati: o vilipendio religioso o turbativa delle funzioni religiose o bestemmia Sotto il titolo “Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti” il codice penale in vigore (1930) contemplava una serie di ipotesi delittuose contro la religione cattolica (in particolare contro chi la professa, le cose, le funzioni religiose …). All’art. 724 c.p. sotto il titolo “Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi” veniva punito chiunque pubblicamente bestemmiasse contro la religione dello Stato. Non era dunque prevista alcuna sanzione per chi bestemmiasse contro altre religioni. Per capire tali disposizioni bisogna rifarsi al momento in cui il codice penale fu elaborato e

Dal 1984 in poi gli artt. Del codice penale sono stati, infatti, impugnati. Vi sono state delle ordinanze da parte della Corte Costituzionale, precisamente delle ordinanze “d’osservazione”. Dopo l’Accordo di Villa Madama c’è stata la prima pronuncia della Corte stessa, sul tema della “bestemmia”: la Corte non dichiara l’illegittimità dell’art. del c. p. , questo perché la religione cattolica è ancora ritenuta la religione maggioritaria in territorio italiano; quindi, la Corte, invita solamente il legislatore a rivedere la materia. Un nuovo ricorso sull’art. 724 c. p. c’è stata nel ’95, tramite stavolta, sentenza “manipolativa”, considerando illegittima una parte della norma e dando valore SOLO alla divinità, escludendo i simboli religiosi ed i santi. Inoltre, la sentenza estende la disciplina a TUTTE le confessioni. La materia è stata nuovamente trattata nel 1999, anno in cui il reato di bestemmia subisce una “depenalizzazione” e diviene reato amministrativo. Due sono le riflessioni circa l’opportunità o meno di una TUTELA PENALE DELLA RELIGIONE:

  1. La prima posizione è sostenuta da chi ritiene che la religione in quanto tale non ha bisogno di tutele penali e che la tutela del rispetto della persona del credente e della sua libertà è rimessa al diritto penale comune. (es. Intesa valdese);
  2. L’altra posizione è sostenuta, invece, da chi ritiene che in materia debba rimanere una tutela penale specifica, posta a garanzia del diritto di libertà religiosa individuale e collettivo. (es. Intesa con l’Unione delle comunità ebraiche). Quest’ultima posizione appare più convincente in ragione anche del consistente fenomeno immigratorio e poi, storicamente, il diritto di libertà in materia religiosa è stato maggiormente oggetto di attentati e di limitazioni.

PATRIMONIO ECCLESIASTICO

L’espressione patrimonio ecclesiastico può essere utilizzata solo aderendo alla concezione più restrittiva, per la quale ecclesiastico è il patrimonio degli enti ecclesiastici, giacché il significato giuridico evoca inevitabilmente i profili soggettivi di appartenenza. Patrimonio è infatti, l’insieme di rapporti giuridici, attivi e passivi, economicamente rilevanti imputabili ad un soggetto. Ciò non significa escludere la sussistenza di beni, come le r es sacrae, c he in ragione della loro destinazione sono parzialmente sottratti al regime comune e sono sottoposti, anche se in proprietà di privati o di enti non ecclesiastici, a definiti poteri dell’autorità ecclesiastica. Questi beni, in ragione del loro peculiare regime,

formano oggetto di un particolare capitolo del Diritto ecclesiastico , ma non possono essere ricompresi nella nozione di patrimonio ecclesiastico. Le entrate di diritto privato. Vi sono entrate di diritto privato apportate da fedeli, con donazioni, ad esempio. Le offerte che vengono elargite dai fedeli durante le cerimonie sono libere, non si prevedono, quindi, particolari sistemi di polizia e controllo. I proventi di natura privata sono essenzialmente riconducibili a rapporti retti dalla comune disciplina civilistica, dando luogo in particolare alla configurazione di individuati diritti di credito che gli Enti ecclesiastici possono vantare nei confronti dei privati. In quanto tali, dunque, detti rapporti sono disciplinati dal diritto statale comune alle singole fattispecie ed in particolare dalle disposizioni del codice civile. In qualche caso queste entrate di diritto privato sono, seppure marginalmente, oggetto di previsione da parte di norme concordatarie. Si discute se alle entrate di diritto privato possano essere ricondotte le ragioni di credito che la Chiesa può vantare verso i fedeli in forza di un titolo che, se riguardato all’interno dell’ordinamento canonico non ha indole privatistica. Si vuole fare riferimento al potere impositivo della Chiesa (tributi, tasse). Secondo un orientamento dottrinale, nell’ordinamento italiano quei rapporti dovrebbero essere ricondotti alle entrate di diritto privato e non di diritto pubblico, in ragione del fatto che l’art. 23 C. dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Tuttavia la questione del’inesigibilità per mano statale di quanto dovuto dal fedele a titolo di imposta si pone essenzialmente sul piano pratico, giacché mancano nell’ordinamento canonico meccanismi di esazione dei tributi in base a titoli esecutivi non giudiziali. Sembra pertanto doversi concludere al riguardo che, nel caso, il dovere gravante sul fedele nell’ordinamento canonico risulta irrilevante nell’ordinamento italiano, sicché quanto dovuto in base alle disposizioni canoniche appare per lo Stato come l’adempimento di un dovere di coscienza e non di un obbligo giuridico sanzionato dal diritto statale. Tra le entrate di diritto privato, infine, devono considerarsi anche le erogazioni liberali in denaro a

dovuto in base alle disposizioni canoniche appare per lo Stato come l’adempimento di un dovere di coscienza e non di un obbligo giuridico sanzionato dal diritto statale. Tra le entrate di diritto privato, infine, devono considerarsi anche le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica italiana. Non pare dubbio che le entrate derivanti dalla disposizione in esame siano qualificate di diritto privato, trattandosi di veri e propri atti di liberalità dei fedeli ed a nulla ostando a tale qualificazione il fatto che tali liberalità siano agevolate dallo Stato. Le entrate di diritto pubblico sono innanzitutto e soprattutto costituite dal sistema di intervento economico dello Stato a favore della Chiesa, profondamente innovativo rispetto al passato, che è stato definito a seguito dell’Accordo di Villa Madama: una quota pari all’ otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica. Questa innovazione, introdotta col nuovo Accordo di Villa Madama dell’ ’84, modifica un sistema ormai millenario chiamato “ beneficiario ”, curato da un ente ecclesiastico, prevedeva che ad ogni parrocchia era annesso un beneficio e la parrocchia doveva provvedere al sostentamento del Parroco. L’8x1000 può essere destinato dal cittadino alla Chiesa cattolica, ad altre religioni o anche allo Stato, che la impiegherà in determinati settori. L’ 8x non incide sui singoli redditi, ma sul totale dei redditi IRPEF. Non tutte le parrocchie accettano tale meccanismo, è il caso delle c.d. “quote non espresse” che secondo legge vengono suddivise tra Stato e Chiesa proporzionalmente alle quote espresse. Il sistema prevede una precisa contribuzione statale agli oneri di culto; una parte del gettito fiscale, col quale si alimenta la finanza pubblica, viene destinata al mantenimento della Chiesa Cattolica. Il vigente sistema di finanziamento pubblico della Chiesa, pertanto, deve essere considerato come corrispondente al compito dello Stato di rendere concretamente fruibile da parte dei singoli e dei gruppi, il diritto di libertà religiosa.

In tema di costruzione di edifici di culto è previsto che enti locali, Regioni e Comuni possano contribuire alla costruzione degli edifici di culto e delle pertinenti opere parrocchiali. Gli edifici che siano stati costruiti anche grazie a questi contributi non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono trascorsi 20 anni dall’erogazione del contributo. Esiste anche una quota minore, che è quella del 5x1000 da destinare a onlus o volontariato. Anche gli enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica civile godono di una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG, ora IRES), che estende espressamente tale beneficio agli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficienza o di istruzione È prevista una totale esenzione dal versamento dell’IRPEF a favore di soggetti ecclesiastici (cattolici o acattolici) titolari del diritto di proprietà su beni immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e sulle loro pertinenze, ma a due condizioni:

  1. Che le relative unità immobiliari non formino oggetto di contratto di locazione a favore di terzi;
  2. Che l’esercizio del culto sia compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della C. Gli immobili appartenenti agli enti ecclesiastici, come quelli di tutti gli enti non commerciali, sono poi esenti dal pagamento dell’ICI se destinati esclusivamente ad attività di religione e culto, assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Gli enti ecclesiastici poi, in quanto non esercenti abitualmente attività commerciali, sono esclusi dai soggetti passivi dell’IVA. Per quanto concerne, invece, le confessioni acattoliche , alcune Regioni hanno ammesso al finanziamento tutte le confessioni religiose, senza operare alcuna distinzione; altre Regioni hanno preferito porre dei limiti, richiedendo, quale requisito di ammissibilità al finanziamento, la stipulazione di una Intesa con lo Stato italiano ai sensi del terzo comma dell’art. 8 C. sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittime limitazioni alla fruibilità del finanziamento basate su un requisito (l’Intesa) che per espressa previsione costituzionale non rappresenta un obbligo. Per quanto concerne, invece, il vincolo di destinazione all’esercizio pubblico del culto, in

di Curia. Gli altri organismi sono la Prefettura della Casa Pontificia e l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Alla curia romana sono collegate le Commissioni Pontificie e le Amministrazioni Palatine. Dall’analisi dell’art. 7 della Costituzione, art. nel quale vengono citati i Patti Lateranensi, si possono distinguere tre concetti: o Chiesa cattolica o Santa Sede o Città del Vaticano Con questi tre termini può essere individuato un profilo di diritto interno, cioè canonico, ma anche un profilo statuale ed un profilo esterno, cioè internazionale. La Chiesa è sì una confessione cattolica religiosa, ma anche un ordinamento giuridico sovrano e indipendente nel suo sistema di diritto (cioè quello canonico) che è in relazione con un altro ordinamento, quello dello Stato. Il tipo di relazione che si realizza tra i due ordinamenti è il Concordato. Da ciò si realizza che la Santa Sede è un soggetto internazionale, capace di relazionarsi con lo Stato italiano e con altri Stati ed enti sovrani. L’incontro tra la volontà dello Stato e la volontà della Chiesa si ha tra due soggetti ritenuti internazionali: lo Stato e La Santa Sede. Ma la Chiesa Cattolica e la Santa Sede si identificano? Dal punto di vista comune hanno innanzitutto bisogno di essere individuate nell’ambito del diritto canonico: la Chiesa Cattolica è una confessione, nonché un ordinamento unico; la Santa Sede è l’organo di governo della Chiesa Cattolica. Si può dire che la CHIESA CATTOLICA sia il “sovrano” mentre la Santa Sede sia l’ “organo”. Seguendo questa teoria l’organo internazionale sembrerebbe essere la Chiesa Cattolica, ma sappiamo che non è così. Dal punto di vista della dottrina, invece, si discute in ordine alla titolarità di tale soggettività internazionale:

  • Per alcuni, infatti, soggetto di diritto internazionale è la Chiesa Cattolica, considerata nella sua unità ed universalità, sicché la Santa Sede altro non sarebbe che l’organo attraverso il quale la Chiesa Cattolica agisce nelle relazioni internazionali.
  • Ad avviso di altri, soggetto di diritto internazionale sarebbe la Santa Sede e non la Chiesa, in quanto quest’ultima è entità con fini propriamente ed esclusivamente

religiosi e spirituali, come tali estranei all’ordinamento internazionale. Più coerente è l’opinione secondo cui soggetti di diritto internazionale sono sia la Santa Sede sia la Chiesa universale. La condizione giuridica della Santa Sede è definita essenzialmente dall’art. 7 C., che riconosce l’indipendenza e la sovranità della Chiesa Cattolica e dai Patti Lateranensi Nel Concordato alla Santa Sede è riconosciuta la personalità giuridica per antico possesso di Stato. La situazione non è mutata dopo l’Accordo di Villa Madama del 1984. La Santa Sede è dotata di capacità privatistica. Essa ha nell’ordinamento italiano anche una capacità pubblicistica, nel senso che ad essa è riconosciuto l’esercizio di poteri che attengono alla riconosciuta sovranità della Chiesa nell’ordine suo proprio. Si tratta di poteri non riconducibili alle finalità proprie dello Stato, bensì a quelle proprie della Chiesa. Dunque la pubblicità della Santa Sede nell’ordinamento italiano deriva non dallo Stato ma dall’ordinamento canonico. La CITTÀ DEL VATICANO è sorta il 7 GIUGNO 1929 ALL’ATTO DELLO SCAMBIO DELLE RATIFICHE RELATIVE AI PROTOCOLLI COSTITUENTI I PATTI LATERANENSI. sulla sua natura di Stato non dovrebbero esserci dubbi per diverse ragioni:

  1. Innanzitutto per la precisa volontà delle due parti contraenti il Trattato lateranense di restaurare una sovranità temporale del Pontefice.
  2. In secondo luogo, in ragione delle modalità con cui la Città del Vaticano si è giuridicamente costituita prendendo vita un ordinamento giuridico originario, capace di rapportarsi con gli altri in posizione di parità al suo esterno e di supremazia al suo interno.
  3. In terzo luogo per la ricorrenza dei 3 elementi costitutivi di ogni entità statuale: il territorio, il popolo, la potestà sovrana Il sommo Pontefice , sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere legislativo è esercitato ordinariamente da una commissione cardinalizia, denominata Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, i cui membri sono nominati dal Pontefice per un quinquennio. Il potere esecutivo è esercitato dal presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, carica ricoperta dallo stesso cardinale che presiede la Pontificia Commissione, coadiuvato da un Segretario generale. Il presidente del Governatorato dunque, è l’autorità di governo vaticana. È previsto, infine, un ceto consultivo dello Stato con funzioni di consulenza sia nell’attività di produzione legislativa che