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I principali modelli di rapporti tra stato e chiesa nel corso della storia del diritto ecclesiastico, illustrando sistemi come il cesaropapismo, la teocrazia, il giurisdizionalismo, il separatismo e il concordatario. Vengono approfonditi i principi fondamentali, le caratteristiche e le differenze tra questi modelli, con esempi storici e riferimenti a specifici concordati e leggi. Utile per comprendere l'evoluzione dei rapporti tra stato e chiesa e le diverse forme di organizzazione politica e religiosa.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Principali modelli di rapporti tra Stato e Chiesa che si sono sviluppati nel corso della storia del diritto ecclesiastico.
Principali conseguenze ✔ Forte unità tra religione e politica → Il potere è legittimato dalla fede. ✔ Controllo sociale basato sulla religione → Le leggi e la morale sono uniformi. ❌ Mancanza di libertà religiosa → Le minoranze religiose possono essere discriminate. ❌ Possibile rigidità delle leggi → Il diritto può essere poco adattabile ai cambiamenti sociali. Differenze con altri modelli Sistema Rapporto tra Stato e Chiesa Teocrazia La Chiesa domina lo Stato Cesaropapismo Lo Stato domina la Chiesa Stato confessionale Lo Stato ha una religione ufficiale, ma il governo non è controllato dalla Chiesa Separazione Stato e Chiesa sono indipendenti
Esempi storici 📌 Italia e Europa nel XVIII secolo → Politiche illuminate di Giuseppe II d'Austria, del Granducato di Toscana e di altri sovrani europei. 📌 Francia di Napoleone → Il Concordato del 1801 regolava la Chiesa in funzione degli interessi dello Stato. Principali conseguenze ✔ Maggiore controllo statale sulla società → Evita un potere ecclesiastico indipendente. ✔ Modernizzazione delle istituzioni → Lo Stato promuove riforme economiche e sociali senza ostacoli religiosi. ❌ Conflitti con il Papato → I Papi spesso scomunicarono i sovrani giurisdizionalisti. ❌ Limitazione della libertà ecclesiastica → Il clero aveva meno indipendenza. Differenze con altri modelli Sistema Rapporto tra Stato e Chiesa Giurisdizionalismo La Chiesa ha autonomia spirituale, ma è controllata dallo Stato Cesaropapismo Lo Stato domina la Chiesa anche in ambito dottrinale Separazione Stato e Chiesa sono indipendenti Concordatario Stato e Chiesa collaborano tramite accordi
dialogo e la cooperazione con le varie religioni, senza identificarne una come ufficiale. Esempi storici: L’Italia dopo la revisione del Concordato del 1984, che ha abbandonato il principio della religione cattolica come "religione di Stato". Principio fondamentale : Neutralità dello Stato, ma apertura alla cooperazione con le religioni.
americani e che è emblematico, in quanto assume come modello della contrattazione il concordato siglato l’anno precedente con la Spagna nel 1953, da cui trae chiaramente ispirazione, e anche con il Portogallo del 1940. Quindi sostanzialmente ripete molte di quelle clausole, in particolare di quelle con il concordato spagnolo del '53. In questo accordo, ancora in vigore, veniva inserita una clausola di tipo confessionista, tale per cui la confessione cattolica viene considerata come la religione della nazione. Intorno agli anni 40 vi è un'ampia CONVENZIONE CIRCA I BENI ECCLESIASTICI con la Repubblica di Haiti , anche questa è una piccola Repubblica confinante peraltro con la Repubblica Dominicana e in questo caso si trattava di una convenzione addizionale che era stata aggiunta in qualche modo al concordato siglato alla fine del 1800 quindi nel 1861 con la nuova Repubblica, una volta che questa si era resa indipendente dalla Francia perché stiamo parlando di una ex colonia francese. PORTORICO Una singolarità è rappresentata dalla situazione del Portorico, legata sostanzialmente al fatto che esso nasce come un dominio spagnolo nelle Antille quindi come un possedimento spagnolo nell’oltremare. Questo possedimento, successivamente alla guerra tra USA e la Spagna conclusasi nel 1898, passa ad essere considerato un protettorato degli Stati Uniti d’America per poi, intorno agli anni '50 del secolo scorso, diventare uno stato libero, quindi uno stato associato a pieno titolo (dejure) sebbene non in maniera totale ma certamente viene associato alla Confederazione degli Stati Uniti d’America con lo statuto particolare di Stato libero, e naturalmente questo poneva una serie di questioni sul piano del sistema di rapporti vigente in quello stato perché esso entrava a far parte di una Confederazione ossia gli Stati Uniti d’America, dove vigeva come principio costituzionale il principio della separazione tra lo stato e la chiesa; la costituzione americana come abbiamo visto prevede il divieto di costituire un determinato culto come nazionale e come culto di Stato, ciò nonostante, la costituzione dello Stato abbia recepito il principio del separatismo in ossequio alla norma contenuta nella Costituzione federale degli Stati Uniti d’America, la Corte Suprema degli Stati Uniti in una serie di pronunce, già a partire dal 1908 fino al 2019, ha sempre riconosciuto la perdurante validità del concordato che era stato siglato a suo tempo con la Spagna nel 1851 e che, sostanzialmente regolava soprattutto la condizione giuridica dei beni ecclesiastici ubicati in questo territorio, in questo dominio delle Antille come veniva definito. La vigenza del concordato risulta, secondo la Suprema Corte americana, in forza del trattato di Parigi che ha posto fine alla guerra tra spagnoli e americani, un esplicito riferimento alla condizione giuridica esistente al tempo e riguardante il patrimonio ecclesiastico. Quindi sulla base di questo richiamo contenuto nel trattato di Parigi, gli Stati Uniti d'America si sentono ancora vincolati all’osservanza di quel concordato che continua ad avere una perdurante validità. In un sistema tipicamente separatista come quello americano, in ragione di una serie di circostanze di carattere storico, vi è appunto una eccezione rappresentata da uno stato in cui è in vigore un accordo di tipo concordatario con la Santa Sede, quindi con la chiesa cattolica. Questa vigenza è stata riconfermata anche di recente in un paio di sentenze, una del 2018 e una del 2019 della Suprema Corte americana. RESTO DEL CONTINENTE (ARGENTINA) ANNI 60 ➙accordi di diritto internazionale stipulati dalle autorità locali con la Santa Sede. CONVEGNO CON IL VENEZUELA (1964) : di stampo confessionista in cui vi è affermata la clausola in forza della quale la religione cattolica risulta essere la religione della maggioranza dei cittadini. Da questo punto di vista possiamo parlare di un CONFESSIONISMO ETICO-RELIGIOSO , di tipo sociologico, perché si tratta di una constatazione di fatto per cui la religione cattolica è quella all'epoca del 1964 seguita dalla stragrande maggioranza dei cittadini di quello stato. Vengono regolate le materie di comune accordo, non più in via unilaterale, lo stesso dicasi per altri stati del quadrante iberoamericano. CONCORDATO CON LA REPUBBLICA DI ARGENTINA ➙finora non aveva concluso un concordato malgrado una serie di progetti preliminari che tuttavia non avevano potuto concludersi con la stipula di un accordo formale, atteso che l’Argentina era ancora attestata sulla posizione di ritenere il patronato come una prerogativa della propria sovranità. Non è un caso che le costituzioni argentine a partire dal 1826 fino al 1941 contenevano il riferimento esplicito al patronato nazionale in forza del quale, ad esempio, i vescovi venivano nominati dal Senato della Repubblica. Essa ha tenuto in qualche modo ferma la propria posizione, non accedendo dal punto di vista della Santa sede, di concludere un accordo che avrebbe in qualche modo concesso ex novo il sistema del patronato o i privilegi connessi al patronato. E questo fino al 1966 quando il governo argentino finalmente decide di rinunciare a quelle prerogative contenute nella propria costituzione a partire dal 1826, concludendo un accordo di tipo pattizio con la Santa Sede, che regolamenta alcune di queste prerogative ma che implica ad esempio la rinuncia da parte dello Stato argentino a nominare i vescovi così com’era stabilito in quelle costituzioni. COST. ARGENTINA 1992 ➙è presente un'affermazione secondo la quale lo stato argentino sostiene il culto cattolico, apostolico e romano. (Singolare come vi ho detto era la situazione del Perù dove vigeva invece questa bolla, che sostanzialmente riconosceva allo stato peruviano le stesse prerogative che erano state accordate ai sovrani spagnoli sancendo in qualche modo una continuità del patronato Regio, il padronato monarchico e il patronato repubblicano. Questa situazione è mutata nel 1980 con la conclusione di un vero e proprio concordato contenente una serie di disposizioni circa le cosiddette materie miste). BRASILE, rimane sottoposto alla corona portoghese fino al 1880, nel decennio precedente si era costituito come
Impero Autonomo del Brasile, ma erano gli stessi sovrani portoghesi che avevano realizzato tale scissione dell’impero brasiliano dall'impero di Portogallo. Per cui il sistema che regolamenta i rapporti è quello del PATRONATO REGIO (fino al 1880) INDIPENDENZA ➙ fine 1800, quando si instaura REGIME DI TIPO LIBERALE in forza del quale si rinuncia all’impianto del giuspatronato e si accorda un regime di particolare libertà a tutti i culti. 2008 ➙siglato un concordato riguardante buona parte delle rex miste, buona parte delle materie di comune pertinenza tra stato e chiesa cattolica. E' stato ratificato nel 2009 ed è attualmente in vigore, patrocinato dal presidente Lula. La Santa Sede, come soggetto di diritto internazionale, ha sempre esercitato in qualche modo un'influenza singolare. ES. ➟seconda metà del 900 la Santa Sede è intervenuta su richiesta del governo argentino a dirimere una controversia di carattere territoriale sorta a proposito di alcuni possedimenti che venivano rivendicati dall'una e dall'altra parte ed è proprio grazie all’intervento della Santa Sede che quella questione non è poi sfociata in un contrasto di tipo bellico così come veniva in qualche modo annunciato dai rispettivi governi di quegli stati. ⤷ intervenuta come soggetto di diritto internazionale a dirimere la questione relativa ai RAPPORTI TRA L’ISOLA DI CUBA E GLI USA relativamente alla situazione determinata a seguito dell’embargo che già a partire dagli anni 60 era stato disposto dagli Stati Uniti nei confronti dell’isola caraibica. Si deve proprio all’intervento determinante della Santa Sede se quell’accordo è stato raggiunto. RAPPORTI STATO CHIESA CATTOLICA IN AMERICA LATINA. Il quadro costituzionale di gran parte degli stati di questa area è caratterizzato da un RIFERIMENTO ALLA CHIESA CATTOLICA DI TRE SISTEMI COSTITUZIONALI. Tre tipologie di sistemi costituzionali in materia di rapporti tra lo stato e la chiesa. ● CONFESSIONISMO TEMPERATO: si è cercato di temperare il rigido regime confessionista vigente in questi stati. Veniva riconosciuta la religione cattolica come religione dello Stato. Frattanto ovviamente queste costituzioni sono mutate nel tempo e soltanto in alcune di esse è rimasta la presenza di clausole di tipo confessionista. A questo gruppo appartengono:
edifici di culto appartenenti a questa chiesa, riconoscendo l’estensione ad essi, di un regime particolare, perché tali edifici, anche se costruiti con fondi dell’erario pubblico, rimanevano nel pieno possesso dell’autorità ecclesiastica. SEPARAZIONE CONTRATTUALE. Il riconoscimento del principio della separazione inteso come divieto di istituire un determinato culto di carattere ufficiale, alla stregua di quando sancisce il I emendamento della costituzione degli Stati Uniti, si coniuga con forme di relazioni amichevoli con le confessioni religiose attraverso la previsione di una LEGISLAZIONE DI CARATTERE BILATERALE. In queste costituzioni non si ricusa la possibilità che i rapporti, fermo restando il principio della separazione, tra lo stato e le confessioni religiose venga disciplinato sulla base di una legislazione di carattere bilaterale. Tra questi ordinamenti rientra il Brasile, la cui costituzione del 1891 sanciva il divieto di riconoscere il culto come ufficiale e dunque di stabilire rapporti di particolare dipendenza con le chiesa (il testo parla di rapporti e di alleanza con le chiese). Nella costituzione repubblicana del 1891, malgrado l’affermazione di tale principio, nelle successive modifiche, a partire dal 1934, la costituzione prevede anche la possibilità tecnica di instaurare forme di collaborazione nell’interesse pubblico. Oggi la costituzione parla di COLLABORAZIONE NELL’INTERESSE COLLETTIVO , riconoscendo un’importanza notevole delle confessioni religiose. Basandosi proprio su tale norma, il governo brasiliano, negli anni 2000, ha stipulato un concordato ampio con la santa sede concluso del 2008 e ratificato nel 2009. CILE ➙la separazione prevista dalla costituzione nel testo del 1925 e nella riforma del 1980, è stato concordato con la santa sede. L’inserzione nel testo costituzionale della clausola separatista, era stata preceduta da un accordo specifico con la santa sede ed evidentemente non si tratta di una rottura traumatica quanto di una separazione alla quale si è addivenuti in forma pattizia e in forma bilaterale. SISTEMI DI COORDINAZIONE O PATTIZI Questo sistema della coordinazione si forma sul principio della pendenza e dell’autonomia dei due ordini. Se questo sistema di ordini fosse sovrapponibile evidentemente non sarebbe necessario un accordo ai fini regolamentari in materia che siano considerate di comune interesse. Il potere civile ed ecclesiastico sono distinti ed indipendenti. Il fatto che vi siano materie che appartengono all’una o all’altra potestà, non esclude che ve ne siano altre che postulano una cooperazione per il bene comune. Nelle costituzioni latino americane, che affrontano il problema della coordinazione, il termine di COORDINAZIONE è utilizzato come sinonimo di cooperazione o talora di collaborazione. Questo sistema segue modalità e tecniche diverse, in quanto, sebbene lo strumento giuridico con cui si attua il sistema della cooperazione inter-ordinamentale sia il concordato, non mancano casi in cui si prescinde dal concordato stesso e dunque non è detto che lo strumento tecnico che realizza il sistema della coordinazione sia anche il concordato (strumento tipico in forza del quale stato e chiesa regolarizzano in via ordinaria i loro rapporti). PERÙ ➙ riconosce da un lato l’indipendenza e l’autonomia della chiesa cattolica e afferma un GENERICO PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE con tale confessione religiosa, anche se estende tale principio ad altri culti. Si afferma il principio della collaborazione, ma in questo caso non è accompagnato dalla scelta di uno specifico strumento tecnico. A differenza di quanto avviene nella costituzione italiana, dopo aver affermato all’art. 7 che stato e chiesa sono nel proprio ordine indipendenti e sovrani e che i loro rapporti sono regolati dal concordato, ecco che nella costituzione del Perù del 1993 si considera sì il principio di collaborazione tra stato e chiesa, ma non viene indicato esattamente quale sia lo strumento tecnico attraverso cui tale principio deve trovare attuazione. Il Perù ha già potuto concludere un contratto con la santa sede nel 1980 che poneva fine al sistema del patronato regio che era stato ereditato dal governo repubblicano attraverso la concessione pontifica delle prerogative che un tempo spettavano ai sovrani spagnoli. In questo stato, sebbene non menzionato, lo strumento attraverso cui i rapporti tra stato e chiesa vengono realizzati è appunto lo strumento concordatario. PARAGUAY ➙la costituzione riconosce l’importanza della chiesa cattolica nella formazione storica e culturale del paese e afferma il principio della cooperazione, dell’autonomia e dell’indipendenza. I principi di autonomia e indipendenza sul territorio vanno sempre insieme perché l’uno presuppone all’altro. Vi sono sì degli accordi parziali, stipulati con la santa sede, ma che di per sé non possono essere definiti come un concordato in senso tecnico. In questo ordinamento lo status della chiesa è disciplinato da una legge unilaterale del 1963 che assegna ad essa una serie di importanti prerogative. In tal caso il principio della cooperazione è realizzato non già attraverso un concordato ma piuttosto attraverso una legislazione unilaterale che nella sostanza riproduce le clausole contenute in un concordato. Dobbiamo presumere che il contenuto di questa legge sia stata concordata con la controparte ecclesiastica, ma di fatto si tratta di una fonte unilaterale cioè una legge ordinaria. COST ARGENTINA 1994 ➙menzione del concordato, un po’ come avviene nella costituzione italiana, affidando la competenza a sottoscrivere il concordato al capo dello stato previa approvazione dell’organo legislativo. Il legislatore argentino ha voluto fare riferimento al concordato come strumento tipico attraverso cui regolare il rapporto
con la controparte ecclesiastica. L’art. 1 della stessa costituzione impegna lo stato a sostenere il culto cattolico e sull’interpretazione di questa clausola, di cui all’art.1, ci sono diverse impostazioni. COLOMBIA ➙l’impegno a disciplinare i rapporti in via bilaterale, non soltanto per i rapporti con la chiesa cattolica ma anche con le altre confessioni religiose e a differenza di come avviene in Argentina dove lo strumento negoziale sembra riservato alla chiesa cattolica e non anche agli altri culti, risulta da una LEGGE COSTITUZIONALE SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA del 1988, nella quale è enunciato il principio della collaborazione con la chiesa cattolica e con gli altri culti. La legge costituzionale del 1988 prevede che, mentre con ● i CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO ➟ possano concludersiaccordi di diritto pubblico interno. ● CON LA CHIESA CATTOLICA ➟ lo strumento previsto è ilCONCORDATO, definito anche come trattato internazionale. La legge sulla libertà religiosa, prevista in Colombia, accoglie l’impostazione della dottrina tedesca di cui abbiamo parlato in precedenza che considera le relazioni tra lo stato e le confessioni religiose e le chiese in generale come relazioni che integrano rapporti di diritto pubblico interno. Con la chiesa cattolica, data la sua particolare natura, i rapporti con la stessa vengono demandata ad un concordato vero e proprio o ad un accordo di tipo internazionale. I rapporti tra lo stato colombiano e la chiesa cattolica sono regolati dall’accordo concordatario siglato nel 1974. VENEZUELA ➙l’accordo del 1964 contiene questo principio della collaborazione rinviando a futuri accordi di tipo pattizio, cioè le parti volevano regolamentare materie di particolare urgenza. Tra questi accordi vi è l’accordo circa l’istituzione di un ordinariato militare. La possibilità della coordinazione, inserita nel concordato, era conforme all’art. 31 della carta costituzione del testo del 1961, che prevedeva la possibilità di stipulare con la chiesa cattolica accordi o trattati. Questa costituzione è stata modificata e all’interno di essa non si prende in considerazione il principio della cooperazione, tale per cui, la fonte cui l’ordinamento si inspira per regolamentare i rapporti con la chiesa cattolica risulta il concordato del 1964. REPUBBLICA DOMINICANA ➙ CONCORDATO CON LA RD (1954) all’interno del quale si rinviene ilprincipio della collaborazione, che è stato assoggettato a sindacato di legittimità della Corte Costituzionale, ma è passato indenne al giudizio della corte e risulta in vigore. All’interno di questo accordo, che ha delle caratteristiche particolari, perché riproduce i testi e il concordato spagnolo del 1953, è ribadito il principio della cooperazione o della collaborazione tra stato e chiesa. Negli accordi conclusi di recente, a partire dagli anni 50, si avvia un’intensa fase di trattazione pattizia tra questi stati e, soprattutto negli accordi firmati negli anni 60, sembra essere stato accordato un certo rilievo soprattutto al principio della libertà religiosa intesa in senso collettivo. L’attenzione si è posta non sul profilo individuale della libertà religiosa quanto sul profilo sociale e collettivo di tale diritto. Il diritto di libertà religiosa, a differenza di altri diritti, si declina in termini collettivi, cioè all’interno di chiese e confessioni. Gli accordi più recenti stipulati con questi paesi pongono l’accento sulla libertà religiosa intesa sotto il profilo collettivo. Questo riconoscimento della “libertà ecclesiastica” viene ribadito attraverso la puntualizzazione del libero spiegarsi del potere di governo e di giurisdizione della chiesa cattolica nel territorio dello stato (accordo Argentina del 1966, del Venezuela del 1964 e del Perù nel 1980). TESTO DEL CONCORDATO DELLA COLOMBIA (1974) ➙ riferimento al PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RELIGIOSI, nel momento in cui lo stato riconosce un determinato status giuridico alla chiesa cattolica, allo stesso tempo si impegna a riconoscere il principio di non discriminazione per motivi religiosi nei confronti delle varie confessioni, delle altre confessioni e nei confronti degli aderenti ad essi. Questo principio si estrinseca nell’accordare uno statuto giuridico che sia pari a quello della chiesa cattolica nel testo concordatario. Lo stato si impegna ad estendere le garanzie riconosciute alla chiesa cattolica anche nei confronti degli altri culti e agli altri soggetti appartenenti a tali culti. Il principio di non discriminazione in materia religiosa, inserito nei concordati, inserisce un’importante novità perché tale principio si riteneva rientrasse in un ambito proprio della giurisdizione dello stato e che quindi fosse appannaggio della sovranità dello stato. Si riteneva che rimanesse ai margini di un accordo concordatario, poiché di per sé il concordato regola i rapporti con una determinata confessione religiosa, per cui la condizione giuridica degli altri culti rimaneva a margine del testo concordatario. Lo stato non avrebbe mai ammesso che la chiesa avrebbe potuto ingerirsi, a proposito del principio di discriminazione in materia religiosa o ecclesiastico, in un aspetto che ricadeva esclusivamente sull’aspetto della sovranità del proprio specifico ambito. Ad oggi assistiamo, nell’ambito del diritto internazionale-concordatario, ad un’ INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RELIGIOSI , per cui esso assume rilevanza nei rapporti tra stati e nei rapporti tra altri soggetti che stati non sono. Proprio per questa rilevanza del principio di non discriminazione, questo ha fatto sì che sia divenuto ad oggi un elemento ordinario nei concordati con la chiesa cattolica. I concordati vengono sempre più configurati come strumenti diplomatici di diritto internazionale con cui lo stato e la chiesa rivendicano, non solo per i cattolici, la libertà religiosa individuale e collettiva. Questo rappresenta una riprova del CONCORDATO DEL BRASILE del 2008 ratificato nel 2009, il cui testo impegna ambedue le parti nel rispetto della libertà religiosa, della diversità culturale e della pluralità confessionale del paese.