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Modelli di Rapporti tra Stato e Chiesa nel Diritto Ecclesiastico, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

I principali modelli di rapporti tra stato e chiesa nel corso della storia del diritto ecclesiastico, illustrando sistemi come il cesaropapismo, la teocrazia, il giurisdizionalismo, il separatismo e il concordatario. Vengono approfonditi i principi fondamentali, le caratteristiche e le differenze tra questi modelli, con esempi storici e riferimenti a specifici concordati e leggi. Utile per comprendere l'evoluzione dei rapporti tra stato e chiesa e le diverse forme di organizzazione politica e religiosa.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

Caricato il 15/04/2025

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Principali modelli di rapporti tra Stato e Chiesa che si sono sviluppati nel corso della storia del diritto ecclesiastico.
1. Sistema cesaropapista
Caratteristiche: Lo Stato assume il controllo diretto anche in ambito religioso. Il sovrano o il capo dello Stato è anche
il capo della Chiesa o ha il potere di nominarlo e influenzare le sue decisioni.
Esempi storici:
L'Impero bizantino (dove l'imperatore esercitava un forte controllo sulla Chiesa ortodossa). Alcuni regni europei
durante il Medioevo.
Principio fondamentale: Supremazia dello Stato sulla Chiesa.
Sistema Cesaropapista
Definizione: Il cesaropapismo è un sistema politico-religioso in cui lo Stato esercita un forte controllo sulla Chiesa,
subordinandola alla propria autorità.
Caratteristiche principali
Supremazia dello Stato sulla Chiesa → Il potere temporale (del sovrano) prevale su quello spirituale.
Nomina dei capi religiosi → Il sovrano sceglie o approva la nomina del capo della Chiesa.
Influenza sulle decisioni ecclesiastiche → Il potere civile interviene in questioni dottrinali e organizzative.
Strumentalizzazione della religione → La religione è usata per rafforzare l'autorità politica.
Esempi storici
Impero Bizantino → L'imperatore era considerato il "Vicario di Cristo" sulla terra e controllava la Chiesa ortodossa.📌
Regni europei medievali → Alcuni monarchi (come Federico II di Svevia) cercarono di controllare la Chiesa.📌
Inghilterra di Enrico VIII → Con l'Atto di Supremazia (1534), il re divenne capo della Chiesa Anglicana.📌
Principali conseguenze
Maggiore unità tra Stato e religione → Riduzione dei conflitti tra i due poteri.
Possibile stabilità politica → La religione viene usata per legittimare il potere.
Limitazione dell'autonomia della Chiesa → L'indipendenza spirituale viene compromessa.
Conflitti con il Papato → Specialmente nei regni cattolici, si crearono tensioni con il Papa.
Differenze con altri modelli
Sistema Rapporto tra Stato e Chiesa
Cesaropapismo Lo Stato domina la Chiesa
Teocrazia La Chiesa domina lo Stato
Regalismo Il sovrano controlla alcuni aspetti della Chiesa (nomine, beni), ma non la dottrina
Separazione Stato e Chiesa sono indipendenti
2. Sistema teocratico
Caratteristiche: La Chiesa assume il controllo dello Stato. L'autorità politica è subordinata a quella religiosa, le leggi
civili sono ispirate o determinate da norme religiose.
Esempi storici:
Lo Stato Pontificio prima dell'unità d'Italia.
Principio fondamentale: Supremazia della Chiesa sullo Stato.
Sistema Teocratico
Definizione: La teocrazia è un sistema politico in cui l'autorità religiosa detiene il potere politico e lo Stato è governato
secondo principi religiosi.
Caratteristiche principali
Supremazia della Chiesa sullo Stato → L'autorità religiosa ha il controllo sul governo.
Leggi ispirate alla religione → Il diritto civile e penale derivano da testi sacri.
Autorità politica e religiosa coincidenti → Il capo religioso è anche il capo dello Stato (es. Papa nello Stato
Pontificio).
Legittimazione divina del potere → Il governo è visto come voluto da Dio e la sua autorità è sacra.
Esempi storici
Stato Pontificio (fino al 1870) → Il Papa era sia il capo della Chiesa cattolica che il sovrano temporale dello Stato 📌
Pontificio.
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Principali modelli di rapporti tra Stato e Chiesa che si sono sviluppati nel corso della storia del diritto ecclesiastico.

  1. Sistema cesaropapista Caratteristiche : Lo Stato assume il controllo diretto anche in ambito religioso. Il sovrano o il capo dello Stato è anche il capo della Chiesa o ha il potere di nominarlo e influenzare le sue decisioni. Esempi storici : L'Impero bizantino (dove l'imperatore esercitava un forte controllo sulla Chiesa ortodossa). Alcuni regni europei durante il Medioevo. Principio fondamentale : Supremazia dello Stato sulla Chiesa. Sistema Cesaropapista Definizione: Il cesaropapismo è un sistema politico-religioso in cui lo Stato esercita un forte controllo sulla Chiesa, subordinandola alla propria autorità. Caratteristiche principali
    • Supremazia dello Stato sulla Chiesa → Il potere temporale (del sovrano) prevale su quello spirituale.
    • Nomina dei capi religiosi → Il sovrano sceglie o approva la nomina del capo della Chiesa.
    • Influenza sulle decisioni ecclesiastiche → Il potere civile interviene in questioni dottrinali e organizzative.
    • Strumentalizzazione della religione → La religione è usata per rafforzare l'autorità politica. Esempi storici 📌 Impero Bizantino → L'imperatore era considerato il "Vicario di Cristo" sulla terra e controllava la Chiesa ortodossa. 📌 Regni europei medievali → Alcuni monarchi (come Federico II di Svevia) cercarono di controllare la Chiesa. 📌 Inghilterra di Enrico VIII → Con l'Atto di Supremazia (1534), il re divenne capo della Chiesa Anglicana. Principali conseguenze ✔ Maggiore unità tra Stato e religione → Riduzione dei conflitti tra i due poteri. ✔ Possibile stabilità politica → La religione viene usata per legittimare il potere. ❌ Limitazione dell'autonomia della Chiesa → L'indipendenza spirituale viene compromessa. ❌ Conflitti con il Papato → Specialmente nei regni cattolici, si crearono tensioni con il Papa. Differenze con altri modelli Sistema Rapporto tra Stato e Chiesa Cesaropapismo Lo Stato domina la Chiesa Teocrazia La Chiesa domina lo Stato Regalismo Il sovrano controlla alcuni aspetti della Chiesa (nomine, beni), ma non la dottrina Separazione Stato e Chiesa sono indipendenti
  2. Sistema teocratico Caratteristiche : La Chiesa assume il controllo dello Stato. L'autorità politica è subordinata a quella religiosa, le leggi civili sono ispirate o determinate da norme religiose. Esempi storici : Lo Stato Pontificio prima dell'unità d'Italia. Principio fondamentale : Supremazia della Chiesa sullo Stato. Sistema Teocratico Definizione: La teocrazia è un sistema politico in cui l'autorità religiosa detiene il potere politico e lo Stato è governato secondo principi religiosi. Caratteristiche principali
    • Supremazia della Chiesa sullo Stato → L'autorità religiosa ha il controllo sul governo.
    • Leggi ispirate alla religione → Il diritto civile e penale derivano da testi sacri.
    • Autorità politica e religiosa coincidenti → Il capo religioso è anche il capo dello Stato (es. Papa nello Stato Pontificio).
    • Legittimazione divina del potere → Il governo è visto come voluto da Dio e la sua autorità è sacra. Esempi storici 📌 Stato Pontificio (fino al 1870) → Il Papa era sia il capo della Chiesa cattolica che il sovrano temporale dello Stato Pontificio.

Principali conseguenze ✔ Forte unità tra religione e politica → Il potere è legittimato dalla fede. ✔ Controllo sociale basato sulla religione → Le leggi e la morale sono uniformi. ❌ Mancanza di libertà religiosa → Le minoranze religiose possono essere discriminate. ❌ Possibile rigidità delle leggi → Il diritto può essere poco adattabile ai cambiamenti sociali. Differenze con altri modelli Sistema Rapporto tra Stato e Chiesa Teocrazia La Chiesa domina lo Stato Cesaropapismo Lo Stato domina la Chiesa Stato confessionale Lo Stato ha una religione ufficiale, ma il governo non è controllato dalla Chiesa Separazione Stato e Chiesa sono indipendenti

  1. Sistema giurisdizionalista Caratteristiche : Lo Stato cerca di regolare e controllare l’attività della Chiesa, pur riconoscendone l’autonomia in materia di fede. È un sistema che cerca di mantenere la religione sotto il controllo delle leggi statali. Esempi storici : Politiche giurisdizionaliste adottate in Italia e in altri Stati europei nel XVIII secolo, come quelle dei giurisdizionalisti illuministi (Giuseppe II d'Austria, il Granducato di Toscana). Principio fondamentale : Autonomia della Chiesa in materia spirituale, ma subordinazione al controllo giuridico dello Stato in altri ambiti. Sistema Giurisdizionalista Definizione: Il giurisdizionalismo è un sistema in cui lo Stato riconosce l'autonomia della Chiesa in materia spirituale, ma ne controlla gli aspetti giuridici, amministrativi e patrimoniali. Caratteristiche principali

• Autonomia religiosa limitata → La Chiesa può gestire la fede, ma è soggetta al diritto statale in altri ambiti.

• Controllo sulle nomine ecclesiastiche → I sovrani spesso regolavano la scelta dei vescovi e del clero.

• Gestione statale dei beni ecclesiastici → Lo Stato poteva espropriare o tassare i beni della Chiesa.

• Influenza sulle attività religiose → Lo Stato disciplinava l'educazione e le comunicazioni della Chiesa.

Esempi storici 📌 Italia e Europa nel XVIII secolo → Politiche illuminate di Giuseppe II d'Austria, del Granducato di Toscana e di altri sovrani europei. 📌 Francia di Napoleone → Il Concordato del 1801 regolava la Chiesa in funzione degli interessi dello Stato. Principali conseguenzeMaggiore controllo statale sulla società → Evita un potere ecclesiastico indipendente. ✔ Modernizzazione delle istituzioni → Lo Stato promuove riforme economiche e sociali senza ostacoli religiosi. ❌ Conflitti con il Papato → I Papi spesso scomunicarono i sovrani giurisdizionalisti. ❌ Limitazione della libertà ecclesiastica → Il clero aveva meno indipendenza. Differenze con altri modelli Sistema Rapporto tra Stato e Chiesa Giurisdizionalismo La Chiesa ha autonomia spirituale, ma è controllata dallo Stato Cesaropapismo Lo Stato domina la Chiesa anche in ambito dottrinale Separazione Stato e Chiesa sono indipendenti Concordatario Stato e Chiesa collaborano tramite accordi

  1. Sistema separatista Caratteristiche : Stato e Chiesa sono completamente distinti e indipendenti. Lo Stato non interviene in materia religiosa e garantisce libertà di culto, mentre la Chiesa non influenza l’attività politica o legislativa dello Stato. Esempi storici : Gli Stati Uniti d’America, dove il I Emendamento della Costituzione vieta al Congresso di legiferare in materia religiosa. La Francia, con la legge del 1905 sulla separazione tra Chiesa e Stato. Principio fondamentale : Distinzione assoluta tra ambito civile e religioso. Conclusione : Questi sistemi riflettono il diverso equilibrio di potere tra autorità religiosa e politica nelle diverse epoche storiche e nei vari contesti culturali. In Italia, dopo la fine dello Stato Pontificio e con la firma dei Patti Lateranensi (1929) e

dialogo e la cooperazione con le varie religioni, senza identificarne una come ufficiale. Esempi storici: L’Italia dopo la revisione del Concordato del 1984, che ha abbandonato il principio della religione cattolica come "religione di Stato". Principio fondamentale : Neutralità dello Stato, ma apertura alla cooperazione con le religioni.

  1. Sistema ateocratico Caratteristiche: Lo Stato si oppone alla religione, considerando l’ateismo come dottrina ufficiale. Le confessioni religiose sono viste come una minaccia e spesso represse. Esempi storici: L’Unione Sovietica, dove il marxismo-leninismo imponeva l’ateismo di Stato. Altri regimi comunisti del XX secolo, come la Cina maoista o l’Albania sotto Enver Hoxha. Principio fondamentale: Soppressione della religione in favore dell’ideologia di Stato.
  2. Sistema pluralista Caratteristiche : Lo Stato riconosce la pluralità delle religioni e promuove un approccio inclusivo, garantendo a tutte le confessioni la piena libertà di culto e uguali diritti. Le religioni non influenzano le leggi civili. Esempi storici: Stati multiculturali contemporanei come il Canada o l’India (dove, però, ci sono tensioni in alcune aree religiose). Principio fondamentale : Parità di trattamento e riconoscimento del pluralismo religioso. Questi sistemi riflettono approcci diversi nei rapporti tra politica e religione, influenzati da fattori storici, culturali e sociali. In molti casi, i sistemi sono ibridi e non perfettamente classificabili. L'America dei Concordati
  1. Introduzione
  • Espansione del modello concordatario oltre l'Europa;
  • Estensione in Africa e Asia;
  • Adattamento dei concordati ai diversi contesti culturali. 2. Evoluzione della Politica Concordataria della Santa Sede
  • Epoca coloniale e "Patronato Regio": ◦ Controllo della Chiesa da parte dei sovrani iberici.
  • Decolonizzazione e nuove relazioni: ◦ Creazione degli Stati nazionali; ◦ Necessità di ridefinire i rapporti con la Chiesa.
  • Pio IX e il nuovo ordine concordatario: ◦ Stipula di concordati con vari Stati (Bolivia, Guatemala, Ecuador, ecc.); ◦ Limitazioni al potere statale in materia ecclesiastica.
  • Pacelli e la restaurazione concordataria: ◦ Nuovi concordati con Ecuador (1937), Colombia (1942), Repubblica Dominicana (1954); ◦ Definizione del ruolo della Chiesa nelle società latinoamericane.
  • Paolo VI e la modernizzazione dei concordati: ◦ Accordi con Venezuela (1964) e Argentina (1966); ◦ Superamento definitivo del "Patronato".
  • Anni Ottanta - XXI secolo: ◦ Nuove pattuizioni con Perù (1980), Bolivia (1986), Brasile (2008); ◦ Ruolo della Santa Sede nelle mediazioni internazionali (Cuba, Venezuela).
  1. Relazioni Giuridiche tra Stati e Chiesa
  • Principi Costituzionali: ◦ Cooperazione e autonomia (Perù, Argentina, Paraguay, Colombia); ◦ Separazione o laicità (Messico, Ecuador); ◦ Confessionalismo temperato (Costa Rica, Panama).
  • Gestione dei rapporti con la Chiesa: ◦ Ministeri autonomi (Haiti, Argentina, Ecuador); ◦ Organi incorporati in altri ministeri (Colombia, Perù, Venezuela); ◦ Strutture dipendenti dalla Presidenza (Brasile, Cile). 4. Confronto tra Tipologie di Accordi:
  • Convenzioni Concordatarie: ◦ Concordati dettagliati e con valore di trattato internazionale.
  • Modus Vivendi: ◦ Accordi più sintetici su aspetti specifici.
  • Protocolli e convenzioni addizionali: ◦ Regolamentazione di aspetti particolari (es. rapporti diplomatici, matrimonio ecclesiastico). SISTEMI DI RAPPORTO STATO CHIESA AMERICA CENTRO-MERIDIONALE DECOLONIZZAZIONE E DINAMICHE DIPLOMATICHE - SISTEMI DI COORDINAZIONE NEL SUBCONTINENTE AMERICANO Lo scenario dei paesi che fanno capo all’America Latina comprendente ovviamente sia la zona centrale (dal Messico fino all’estremo sud, fino alla zona australe), è segnata storicamente dalla presenza della Chiesa Cattolica, ossia di quella cui appartenevano i colonizzatori iberici, quella professata da spagnoli e portoghesi. Per capire meglio la dinamica dei rapporti tra gli Stati e la chiesa cattolica in quest’area occorre ricostruire un po’ le vicende dei rapporti tra questi stati e la Santa Sede cioè l’organo di governo della chiesa cattolica. Al riguardo dobbiamo distinguere alcune fasi storiche: PRIMO PERIODO : EPOCA DEL PATRONATO REGIO (1500-1800, caduta dell’impero brasiliano), durante questo periodo l’intera materia ecclesiastica era sostanzialmente affidata ai re di Spagna e di Portogallo quindi alla corona tanto spagnola quanto portoghese; si tratta ovviamente di un complesso di prerogative che aveva la sua maggiore competenza nella possibilità concessa ai sovrani spagnoli di nominare i vescovi nei territori americani. Questa situazione si protrae

americani e che è emblematico, in quanto assume come modello della contrattazione il concordato siglato l’anno precedente con la Spagna nel 1953, da cui trae chiaramente ispirazione, e anche con il Portogallo del 1940. Quindi sostanzialmente ripete molte di quelle clausole, in particolare di quelle con il concordato spagnolo del '53. In questo accordo, ancora in vigore, veniva inserita una clausola di tipo confessionista, tale per cui la confessione cattolica viene considerata come la religione della nazione. Intorno agli anni 40 vi è un'ampia CONVENZIONE CIRCA I BENI ECCLESIASTICI con la Repubblica di Haiti , anche questa è una piccola Repubblica confinante peraltro con la Repubblica Dominicana e in questo caso si trattava di una convenzione addizionale che era stata aggiunta in qualche modo al concordato siglato alla fine del 1800 quindi nel 1861 con la nuova Repubblica, una volta che questa si era resa indipendente dalla Francia perché stiamo parlando di una ex colonia francese. PORTORICO Una singolarità è rappresentata dalla situazione del Portorico, legata sostanzialmente al fatto che esso nasce come un dominio spagnolo nelle Antille quindi come un possedimento spagnolo nell’oltremare. Questo possedimento, successivamente alla guerra tra USA e la Spagna conclusasi nel 1898, passa ad essere considerato un protettorato degli Stati Uniti d’America per poi, intorno agli anni '50 del secolo scorso, diventare uno stato libero, quindi uno stato associato a pieno titolo (dejure) sebbene non in maniera totale ma certamente viene associato alla Confederazione degli Stati Uniti d’America con lo statuto particolare di Stato libero, e naturalmente questo poneva una serie di questioni sul piano del sistema di rapporti vigente in quello stato perché esso entrava a far parte di una Confederazione ossia gli Stati Uniti d’America, dove vigeva come principio costituzionale il principio della separazione tra lo stato e la chiesa; la costituzione americana come abbiamo visto prevede il divieto di costituire un determinato culto come nazionale e come culto di Stato, ciò nonostante, la costituzione dello Stato abbia recepito il principio del separatismo in ossequio alla norma contenuta nella Costituzione federale degli Stati Uniti d’America, la Corte Suprema degli Stati Uniti in una serie di pronunce, già a partire dal 1908 fino al 2019, ha sempre riconosciuto la perdurante validità del concordato che era stato siglato a suo tempo con la Spagna nel 1851 e che, sostanzialmente regolava soprattutto la condizione giuridica dei beni ecclesiastici ubicati in questo territorio, in questo dominio delle Antille come veniva definito. La vigenza del concordato risulta, secondo la Suprema Corte americana, in forza del trattato di Parigi che ha posto fine alla guerra tra spagnoli e americani, un esplicito riferimento alla condizione giuridica esistente al tempo e riguardante il patrimonio ecclesiastico. Quindi sulla base di questo richiamo contenuto nel trattato di Parigi, gli Stati Uniti d'America si sentono ancora vincolati all’osservanza di quel concordato che continua ad avere una perdurante validità. In un sistema tipicamente separatista come quello americano, in ragione di una serie di circostanze di carattere storico, vi è appunto una eccezione rappresentata da uno stato in cui è in vigore un accordo di tipo concordatario con la Santa Sede, quindi con la chiesa cattolica. Questa vigenza è stata riconfermata anche di recente in un paio di sentenze, una del 2018 e una del 2019 della Suprema Corte americana. RESTO DEL CONTINENTE (ARGENTINA) ANNI 60 ➙accordi di diritto internazionale stipulati dalle autorità locali con la Santa Sede. CONVEGNO CON IL VENEZUELA (1964) : di stampo confessionista in cui vi è affermata la clausola in forza della quale la religione cattolica risulta essere la religione della maggioranza dei cittadini. Da questo punto di vista possiamo parlare di un CONFESSIONISMO ETICO-RELIGIOSO , di tipo sociologico, perché si tratta di una constatazione di fatto per cui la religione cattolica è quella all'epoca del 1964 seguita dalla stragrande maggioranza dei cittadini di quello stato. Vengono regolate le materie di comune accordo, non più in via unilaterale, lo stesso dicasi per altri stati del quadrante iberoamericano. CONCORDATO CON LA REPUBBLICA DI ARGENTINA ➙finora non aveva concluso un concordato malgrado una serie di progetti preliminari che tuttavia non avevano potuto concludersi con la stipula di un accordo formale, atteso che l’Argentina era ancora attestata sulla posizione di ritenere il patronato come una prerogativa della propria sovranità. Non è un caso che le costituzioni argentine a partire dal 1826 fino al 1941 contenevano il riferimento esplicito al patronato nazionale in forza del quale, ad esempio, i vescovi venivano nominati dal Senato della Repubblica. Essa ha tenuto in qualche modo ferma la propria posizione, non accedendo dal punto di vista della Santa sede, di concludere un accordo che avrebbe in qualche modo concesso ex novo il sistema del patronato o i privilegi connessi al patronato. E questo fino al 1966 quando il governo argentino finalmente decide di rinunciare a quelle prerogative contenute nella propria costituzione a partire dal 1826, concludendo un accordo di tipo pattizio con la Santa Sede, che regolamenta alcune di queste prerogative ma che implica ad esempio la rinuncia da parte dello Stato argentino a nominare i vescovi così com’era stabilito in quelle costituzioni. COST. ARGENTINA 1992 ➙è presente un'affermazione secondo la quale lo stato argentino sostiene il culto cattolico, apostolico e romano. (Singolare come vi ho detto era la situazione del Perù dove vigeva invece questa bolla, che sostanzialmente riconosceva allo stato peruviano le stesse prerogative che erano state accordate ai sovrani spagnoli sancendo in qualche modo una continuità del patronato Regio, il padronato monarchico e il patronato repubblicano. Questa situazione è mutata nel 1980 con la conclusione di un vero e proprio concordato contenente una serie di disposizioni circa le cosiddette materie miste). BRASILE, rimane sottoposto alla corona portoghese fino al 1880, nel decennio precedente si era costituito come

Impero Autonomo del Brasile, ma erano gli stessi sovrani portoghesi che avevano realizzato tale scissione dell’impero brasiliano dall'impero di Portogallo. Per cui il sistema che regolamenta i rapporti è quello del PATRONATO REGIO (fino al 1880) INDIPENDENZA ➙ fine 1800, quando si instaura REGIME DI TIPO LIBERALE in forza del quale si rinuncia all’impianto del giuspatronato e si accorda un regime di particolare libertà a tutti i culti. 2008 ➙siglato un concordato riguardante buona parte delle rex miste, buona parte delle materie di comune pertinenza tra stato e chiesa cattolica. E' stato ratificato nel 2009 ed è attualmente in vigore, patrocinato dal presidente Lula. La Santa Sede, come soggetto di diritto internazionale, ha sempre esercitato in qualche modo un'influenza singolare. ES. ➟seconda metà del 900 la Santa Sede è intervenuta su richiesta del governo argentino a dirimere una controversia di carattere territoriale sorta a proposito di alcuni possedimenti che venivano rivendicati dall'una e dall'altra parte ed è proprio grazie all’intervento della Santa Sede che quella questione non è poi sfociata in un contrasto di tipo bellico così come veniva in qualche modo annunciato dai rispettivi governi di quegli stati. ⤷ intervenuta come soggetto di diritto internazionale a dirimere la questione relativa ai RAPPORTI TRA L’ISOLA DI CUBA E GLI USA relativamente alla situazione determinata a seguito dell’embargo che già a partire dagli anni 60 era stato disposto dagli Stati Uniti nei confronti dell’isola caraibica. Si deve proprio all’intervento determinante della Santa Sede se quell’accordo è stato raggiunto. RAPPORTI STATO CHIESA CATTOLICA IN AMERICA LATINA. Il quadro costituzionale di gran parte degli stati di questa area è caratterizzato da un RIFERIMENTO ALLA CHIESA CATTOLICA DI TRE SISTEMI COSTITUZIONALI. Tre tipologie di sistemi costituzionali in materia di rapporti tra lo stato e la chiesa. ● CONFESSIONISMO TEMPERATO: si è cercato di temperare il rigido regime confessionista vigente in questi stati. Veniva riconosciuta la religione cattolica come religione dello Stato. Frattanto ovviamente queste costituzioni sono mutate nel tempo e soltanto in alcune di esse è rimasta la presenza di clausole di tipo confessionista. A questo gruppo appartengono:

  • COST. COSTA RICA (1949): coeva alla nostra costituzione, dove si afferma che il cattolicesimo è la religione dello Stato. ⤷ CONFESSIONISTA IN SENSO STRETTO: la clausola non afferma che il cattolicesimo è la religione della maggioranza o la religione della nazione intesa come elemento costitutivo della cultura nazionale, quanto invece come religione dello Stato.
  • COST. PANAMA (1972): contiene la clausola secondo cui il cattolicesimo è la religione della maggioranza dei cittadini panamensi. ⤷ Clausole che assurgono al rango costituzionale. COSTA RICA: CLAUSOLA CONFESSIONISTA secondo cui la religione dello Stato è quella cattolica, è accompagnata anche dall’affermazione secondo cui gli organi statali non possono impedire il libero esercizio degli altri culti. Già nel '49, all'atto della stesura di questa carta costituzionale, si era preso atto che il fatto che lo stato faccia propria una determinata confessione non vale come se dicesse che gli organi statali possano impedire il libero esercizio degli altri culti. Questa norma ovviamente aveva un carattere quasi programmatico, in quanto al tempo la religione maggiormente professata in questo stato era sicuramente quella cattolica, mentre la presenza di altre confessioni, di altri credi religiosi, era piuttosto residuale. Di recente, però, la Corte costituzionale è intervenuta sul punto della clausola confessionista che ha, da un lato, ritenuto legittima in quanto non avrebbe potuto fare diversamente perché si tratta di una norma costituzionale e non di una norma ordinaria, non avrebbe potuto esercitare il potere circa la eventuale dichiarazione di illegittimità di questa clausola confessionista. Questa è un’eventuale modifica che può essere fatta solo dal potere costituente ma non certamente dalla Corte costituzionale. In ogni caso la Corte costituzionale in quella sentenza ha affermato che occorreva prendere atto della diffusione di un pluralismo religioso ormai presente in questo stato, per cui la clausola confessionista andava interpretata in una chiave più temperata. I giudici costituzionali proprio a partire da questa nuova interpretazione sono anche arrivati a sostenere la necessità di inserire o di prevedere, rinviando la competenza al legislatore, una modalità di insegnamento religioso di tipo curriculare che ad oggi viene garantito soltanto ai cattolici ma che negli auspici della Corte possa in qualche modo venire incontro alle esigenze degli studenti che professano una fede religiosa diversa. PANAMA Per quanto riguarda il Panama, che nella propria costituzione afferma il principio confessionista, e sebbene si tratti di una clausola di confessionismo sociologico (perché l’art. 35 della costituzione panamense dice che la religione cattolica è la religione della maggioranza dei cittadini). Anche in questo caso, la carta costituzionale in qualche modo mitiga la rigidità di questa norma affermando che libera è la professione di ogni credo religioso e l’esercizio di ogni culto. Anche in questo caso, sebbene si tratti di una costituzione contenente una clausola di tipo confessionista, prevede comunque la piena libertà di culto anche per le confessioni diversi dalla cattolica. REPUBBLICA DOMINICANA

edifici di culto appartenenti a questa chiesa, riconoscendo l’estensione ad essi, di un regime particolare, perché tali edifici, anche se costruiti con fondi dell’erario pubblico, rimanevano nel pieno possesso dell’autorità ecclesiastica. SEPARAZIONE CONTRATTUALE. Il riconoscimento del principio della separazione inteso come divieto di istituire un determinato culto di carattere ufficiale, alla stregua di quando sancisce il I emendamento della costituzione degli Stati Uniti, si coniuga con forme di relazioni amichevoli con le confessioni religiose attraverso la previsione di una LEGISLAZIONE DI CARATTERE BILATERALE. In queste costituzioni non si ricusa la possibilità che i rapporti, fermo restando il principio della separazione, tra lo stato e le confessioni religiose venga disciplinato sulla base di una legislazione di carattere bilaterale. Tra questi ordinamenti rientra il Brasile, la cui costituzione del 1891 sanciva il divieto di riconoscere il culto come ufficiale e dunque di stabilire rapporti di particolare dipendenza con le chiesa (il testo parla di rapporti e di alleanza con le chiese). Nella costituzione repubblicana del 1891, malgrado l’affermazione di tale principio, nelle successive modifiche, a partire dal 1934, la costituzione prevede anche la possibilità tecnica di instaurare forme di collaborazione nell’interesse pubblico. Oggi la costituzione parla di COLLABORAZIONE NELL’INTERESSE COLLETTIVO , riconoscendo un’importanza notevole delle confessioni religiose. Basandosi proprio su tale norma, il governo brasiliano, negli anni 2000, ha stipulato un concordato ampio con la santa sede concluso del 2008 e ratificato nel 2009. CILE ➙la separazione prevista dalla costituzione nel testo del 1925 e nella riforma del 1980, è stato concordato con la santa sede. L’inserzione nel testo costituzionale della clausola separatista, era stata preceduta da un accordo specifico con la santa sede ed evidentemente non si tratta di una rottura traumatica quanto di una separazione alla quale si è addivenuti in forma pattizia e in forma bilaterale. SISTEMI DI COORDINAZIONE O PATTIZI Questo sistema della coordinazione si forma sul principio della pendenza e dell’autonomia dei due ordini. Se questo sistema di ordini fosse sovrapponibile evidentemente non sarebbe necessario un accordo ai fini regolamentari in materia che siano considerate di comune interesse. Il potere civile ed ecclesiastico sono distinti ed indipendenti. Il fatto che vi siano materie che appartengono all’una o all’altra potestà, non esclude che ve ne siano altre che postulano una cooperazione per il bene comune. Nelle costituzioni latino americane, che affrontano il problema della coordinazione, il termine di COORDINAZIONE è utilizzato come sinonimo di cooperazione o talora di collaborazione. Questo sistema segue modalità e tecniche diverse, in quanto, sebbene lo strumento giuridico con cui si attua il sistema della cooperazione inter-ordinamentale sia il concordato, non mancano casi in cui si prescinde dal concordato stesso e dunque non è detto che lo strumento tecnico che realizza il sistema della coordinazione sia anche il concordato (strumento tipico in forza del quale stato e chiesa regolarizzano in via ordinaria i loro rapporti). PERÙ ➙ riconosce da un lato l’indipendenza e l’autonomia della chiesa cattolica e afferma un GENERICO PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE con tale confessione religiosa, anche se estende tale principio ad altri culti. Si afferma il principio della collaborazione, ma in questo caso non è accompagnato dalla scelta di uno specifico strumento tecnico. A differenza di quanto avviene nella costituzione italiana, dopo aver affermato all’art. 7 che stato e chiesa sono nel proprio ordine indipendenti e sovrani e che i loro rapporti sono regolati dal concordato, ecco che nella costituzione del Perù del 1993 si considera sì il principio di collaborazione tra stato e chiesa, ma non viene indicato esattamente quale sia lo strumento tecnico attraverso cui tale principio deve trovare attuazione. Il Perù ha già potuto concludere un contratto con la santa sede nel 1980 che poneva fine al sistema del patronato regio che era stato ereditato dal governo repubblicano attraverso la concessione pontifica delle prerogative che un tempo spettavano ai sovrani spagnoli. In questo stato, sebbene non menzionato, lo strumento attraverso cui i rapporti tra stato e chiesa vengono realizzati è appunto lo strumento concordatario. PARAGUAY ➙la costituzione riconosce l’importanza della chiesa cattolica nella formazione storica e culturale del paese e afferma il principio della cooperazione, dell’autonomia e dell’indipendenza. I principi di autonomia e indipendenza sul territorio vanno sempre insieme perché l’uno presuppone all’altro. Vi sono sì degli accordi parziali, stipulati con la santa sede, ma che di per sé non possono essere definiti come un concordato in senso tecnico. In questo ordinamento lo status della chiesa è disciplinato da una legge unilaterale del 1963 che assegna ad essa una serie di importanti prerogative. In tal caso il principio della cooperazione è realizzato non già attraverso un concordato ma piuttosto attraverso una legislazione unilaterale che nella sostanza riproduce le clausole contenute in un concordato. Dobbiamo presumere che il contenuto di questa legge sia stata concordata con la controparte ecclesiastica, ma di fatto si tratta di una fonte unilaterale cioè una legge ordinaria. COST ARGENTINA 1994 ➙menzione del concordato, un po’ come avviene nella costituzione italiana, affidando la competenza a sottoscrivere il concordato al capo dello stato previa approvazione dell’organo legislativo. Il legislatore argentino ha voluto fare riferimento al concordato come strumento tipico attraverso cui regolare il rapporto

con la controparte ecclesiastica. L’art. 1 della stessa costituzione impegna lo stato a sostenere il culto cattolico e sull’interpretazione di questa clausola, di cui all’art.1, ci sono diverse impostazioni. COLOMBIA ➙l’impegno a disciplinare i rapporti in via bilaterale, non soltanto per i rapporti con la chiesa cattolica ma anche con le altre confessioni religiose e a differenza di come avviene in Argentina dove lo strumento negoziale sembra riservato alla chiesa cattolica e non anche agli altri culti, risulta da una LEGGE COSTITUZIONALE SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA del 1988, nella quale è enunciato il principio della collaborazione con la chiesa cattolica e con gli altri culti. La legge costituzionale del 1988 prevede che, mentre con ● i CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO ➟ possano concludersiaccordi di diritto pubblico interno. ● CON LA CHIESA CATTOLICA ➟ lo strumento previsto è ilCONCORDATO, definito anche come trattato internazionale. La legge sulla libertà religiosa, prevista in Colombia, accoglie l’impostazione della dottrina tedesca di cui abbiamo parlato in precedenza che considera le relazioni tra lo stato e le confessioni religiose e le chiese in generale come relazioni che integrano rapporti di diritto pubblico interno. Con la chiesa cattolica, data la sua particolare natura, i rapporti con la stessa vengono demandata ad un concordato vero e proprio o ad un accordo di tipo internazionale. I rapporti tra lo stato colombiano e la chiesa cattolica sono regolati dall’accordo concordatario siglato nel 1974. VENEZUELA ➙l’accordo del 1964 contiene questo principio della collaborazione rinviando a futuri accordi di tipo pattizio, cioè le parti volevano regolamentare materie di particolare urgenza. Tra questi accordi vi è l’accordo circa l’istituzione di un ordinariato militare. La possibilità della coordinazione, inserita nel concordato, era conforme all’art. 31 della carta costituzione del testo del 1961, che prevedeva la possibilità di stipulare con la chiesa cattolica accordi o trattati. Questa costituzione è stata modificata e all’interno di essa non si prende in considerazione il principio della cooperazione, tale per cui, la fonte cui l’ordinamento si inspira per regolamentare i rapporti con la chiesa cattolica risulta il concordato del 1964. REPUBBLICA DOMINICANA ➙ CONCORDATO CON LA RD (1954) all’interno del quale si rinviene ilprincipio della collaborazione, che è stato assoggettato a sindacato di legittimità della Corte Costituzionale, ma è passato indenne al giudizio della corte e risulta in vigore. All’interno di questo accordo, che ha delle caratteristiche particolari, perché riproduce i testi e il concordato spagnolo del 1953, è ribadito il principio della cooperazione o della collaborazione tra stato e chiesa. Negli accordi conclusi di recente, a partire dagli anni 50, si avvia un’intensa fase di trattazione pattizia tra questi stati e, soprattutto negli accordi firmati negli anni 60, sembra essere stato accordato un certo rilievo soprattutto al principio della libertà religiosa intesa in senso collettivo. L’attenzione si è posta non sul profilo individuale della libertà religiosa quanto sul profilo sociale e collettivo di tale diritto. Il diritto di libertà religiosa, a differenza di altri diritti, si declina in termini collettivi, cioè all’interno di chiese e confessioni. Gli accordi più recenti stipulati con questi paesi pongono l’accento sulla libertà religiosa intesa sotto il profilo collettivo. Questo riconoscimento della “libertà ecclesiastica” viene ribadito attraverso la puntualizzazione del libero spiegarsi del potere di governo e di giurisdizione della chiesa cattolica nel territorio dello stato (accordo Argentina del 1966, del Venezuela del 1964 e del Perù nel 1980). TESTO DEL CONCORDATO DELLA COLOMBIA (1974) ➙ riferimento al PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RELIGIOSI, nel momento in cui lo stato riconosce un determinato status giuridico alla chiesa cattolica, allo stesso tempo si impegna a riconoscere il principio di non discriminazione per motivi religiosi nei confronti delle varie confessioni, delle altre confessioni e nei confronti degli aderenti ad essi. Questo principio si estrinseca nell’accordare uno statuto giuridico che sia pari a quello della chiesa cattolica nel testo concordatario. Lo stato si impegna ad estendere le garanzie riconosciute alla chiesa cattolica anche nei confronti degli altri culti e agli altri soggetti appartenenti a tali culti. Il principio di non discriminazione in materia religiosa, inserito nei concordati, inserisce un’importante novità perché tale principio si riteneva rientrasse in un ambito proprio della giurisdizione dello stato e che quindi fosse appannaggio della sovranità dello stato. Si riteneva che rimanesse ai margini di un accordo concordatario, poiché di per sé il concordato regola i rapporti con una determinata confessione religiosa, per cui la condizione giuridica degli altri culti rimaneva a margine del testo concordatario. Lo stato non avrebbe mai ammesso che la chiesa avrebbe potuto ingerirsi, a proposito del principio di discriminazione in materia religiosa o ecclesiastico, in un aspetto che ricadeva esclusivamente sull’aspetto della sovranità del proprio specifico ambito. Ad oggi assistiamo, nell’ambito del diritto internazionale-concordatario, ad un’ INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RELIGIOSI , per cui esso assume rilevanza nei rapporti tra stati e nei rapporti tra altri soggetti che stati non sono. Proprio per questa rilevanza del principio di non discriminazione, questo ha fatto sì che sia divenuto ad oggi un elemento ordinario nei concordati con la chiesa cattolica. I concordati vengono sempre più configurati come strumenti diplomatici di diritto internazionale con cui lo stato e la chiesa rivendicano, non solo per i cattolici, la libertà religiosa individuale e collettiva. Questo rappresenta una riprova del CONCORDATO DEL BRASILE del 2008 ratificato nel 2009, il cui testo impegna ambedue le parti nel rispetto della libertà religiosa, della diversità culturale e della pluralità confessionale del paese.

Art. 797 - Riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale

L’articolo 797 è di particolare interesse per il diritto ecclesiastico, perché disciplina il riconoscimento delle

sentenze di nullità matrimoniale emesse dai Tribunali ecclesiastici. In particolare, prevede che tali sentenze siano

dichiarate efficaci in Italia con un procedimento specifico davanti alla Corte d’Appello competente.

Questa norma recepisce i principi del Concordato tra Stato e Chiesa, sancito dai Patti Lateranensi e modificato

con l’Accordo di Villa Madama del 1984.

In sintesi, queste disposizioni regolano il rapporto tra le decisioni della Chiesa Cattolica in materia matrimoniale e

l’ordinamento giuridico italiano, stabilendo i criteri per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche in Italia.

L’articolo 797 della l 218/1995 disciplina il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale

nell’ordinamento italiano, stabilendo il procedimento da seguire affinché tali sentenze possano produrre effetti

civili in Italia.

1. Procedura per il riconoscimento

L'articolo stabilisce che il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale avviene tramite un

procedimento specifico dinanzi alla Corte d’Appello competente per territorio. Questo procedimento è necessario

affinché la sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico possa avere effetti anche nell’ordinamento

civile italiano.

2. Requisiti per il riconoscimento

La Corte d’Appello verifica che la sentenza ecclesiastica soddisfi alcune condizioni fondamentali, tra cui:

• Rispetto dell’ordine pubblico italiano: la decisione ecclesiastica non deve essere contraria ai principi

fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

• Competenza del tribunale ecclesiastico: deve essere accertato che il tribunale ecclesiastico fosse

competente secondo le norme del diritto canonico e che le parti abbiano accettato tale giurisdizione.

• Contraddittorio e diritto di difesa: la sentenza deve essere stata pronunciata garantendo alle parti il diritto

di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.

• Definitività della sentenza ecclesiastica: la decisione di nullità matrimoniale deve essere divenuta

definitiva nel sistema del diritto canonico.

Conformità con l'Accordo di Villa Madama del 1984: il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche avviene nel

quadro del Concordato tra Stato e Chiesa, riformato nel 1984, che prevede il riconoscimento delle sentenze di

nullità matrimoniale in base al principio di reciproca collaborazione tra gli ordinament i.

3. Effetti della sentenza ecclesiastica una volta riconosciuta

Se la Corte d’Appello riconosce la sentenza ecclesiastica, la nullità matrimoniale pronunciata dalla Chiesa diventa

efficace anche per lo Stato italiano, con gli stessi effetti di una sentenza di annullamento del matrimonio

pronunciata dai tribunali civili. In pratica, il matrimonio viene considerato mai esistito agli effetti civili, con

conseguenti ricadute su diritti patrimoniali, status giuridico delle parti e, in alcuni casi, sugli effetti nei confronti

dei figli.

4. Differenza con il divorzio

A differenza del divorzio, che scioglie un matrimonio valido, la nullità matrimoniale ecclesiastica riconosciuta in

sede civile implica che il matrimonio non ha mai avuto validità fin dall’inizio per cause preesistenti alla sua

celebrazione.

Conclusione

L’art. 797 L. 218/1995 disciplina un meccanismo di riconoscimento che tiene conto sia della sovranità

dell’ordinamento civile sia della particolarità del diritto canonico, garantendo che le sentenze di nullità

matrimoniale ecclesiastica possano produrre effetti giuridici in Italia nel rispetto delle norme statali e del

Concordato.

→ l’Accordo di Villa Madama (firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121) è

l'accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 1929 tra l'Italia e la Santa Sede.