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Appunti di diritto ecclesiastico, presso università degli studi di milano bicocca
Tipologia: Appunti
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Introduzione Storica
Il diritto ecclesiastico è un diritto statale, riguarda cioè il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose.
Il problema della regolamentazione religiosa in Italia sorge in concomitanza con la nascita dello Stato italiano:
dal 1861 al 1948 sarà in vigore lo statuto albertino, il quale, già all’art. 1, riconosceva la Religione Cattolica
Romana come unica religione di Stato, mentre gli altri culti già esistenti erano definiti culti tollerati.
Il neonato Stato Italiano è stato definito separatista (non c’è uno strumento bilaterale di rapporti, si fondava
sul principio della libera Chiesa in libero Stato di Cavour e si occupava di tutelare la libertà dei singoli, dando
invece molta meno attenzione alle associazioni e ai gruppi) per un verso e giurisdizionalista (il
giurisdizionalismo è quel fenomeno per cui lo Stato regola con proprie norme anche questioni tipicamente
appartenenti all’ordine confessionale/spirituale). Questi due termini sono entrambi veri e coesistenti nella
concezione di uno Stato liberale, e questa tendenza mirava a controllare la Chiesa cattolica.
A conferma della tendenza dello stato liberale a rinnegare il suo confessionismo, si possono citare tutta una
serie di leggi:
o Legge Sineo|1848àla differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici,
e non condiziona le cariche civili e militari.
o Leggi Siccardi|1850à due leggi che tendevano a ridurre al minimo la giurisdizione ecclesiastica sui
sacerdoti, che prima erano sottoposti solo ed esclusivamente alla giurisdizione della Chiesa.
o Leggi eversive dell’asse ecclesiastico (in controtendenza rispetto alle precedenti, nel segno del
giurisdizionalismo) |1860- 1870 à legge particolarmente odiose per la Chiesa poiché privano di
personalità giuridica una serie di enti ecclesiastici, soprattutto contemplativi, e ne trasferiscono il
patrimonio allo Stato che necessitava di introiti molto velocemente (restituiti coi patti lateranensi).
A questo quadro legislativo si aggiungono il codice civile in cui nasce l’istituto del matrimonio civile
contrapposto a quello concordatario, e il codice penale, nel quale viene tutelato il singolo per offese e vilipendi
dovuti al suo credo religioso.
Il neonato Stato italiano nasceva privo dello Stato pontificio, il quale occupava una zona tutto sommato vasta
del centro Italia ed era controllato dal Papa, il quale non voleva assolutamente farsi annettere allo Stato
italiano. Solamente ricorrendo alla guerra Roma viene presa (Breccia di porta Pia, 1870) e con essa lo Stato
pontificio.
Si crea così una fortissima frattura tra Italia e Papato, chiamata appunto Questione Romana.
Per tentare di allentare la tensione con un Papa che si riteneva ormai ostaggio dello Stato, viene memanata
la Legge delle Guarentigie:
sono punite con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo
contro la persona del Re.
“Il governo Italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del Regno gli onori sovrani”.
Papa Pio IX non accettò questa legge per due motivi:
negli altri ordinamenti delibera mediante i concordati. Essendo poi la Chiesa cattolica l’unica
confessione con una personalità giuridica anche a livello internazionale, questi concordati valgono
anche in quanto trattati internazionali.
Papa si sarebbe trovato a diventare un suddito dello Stato italiano, e seppur più importante dei comuni
cittadini, sempre suddito sarebbe stato considerato.
Il Papa chiamò la Legge delle Guarentigie “mostruoso prodotto della giurisprudenza rivoluzionaria”, ed emanò
il non expedit (il veto per i fedeli cattolici di partecipare alla vita politica dello Stato Italiano, né come eletti, né
come elettori), che durò, almeno formalmente, finché nei primi anni del 1900 i cattolici si organizzarono per
La legge sui culti ammessi regola la condizione dei culti “tollerati” dello statuto albertino, che diventano così
“ammessi”, ma mentre in quanto alla tolleranza erano previste condizioni parificate, la condizione di
ammissione prevedeva un giudizio di ammissione da parte dello Stato:
non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio,
anche pubblico di tali culti è libero.”
Il Legislatore pone così quattro limiti: il duplice parametro di conformità, ossia ordine pubblico e
buon costume, e il duplice oggetto di conformità, rappresentato da principi e riti.
Lo stato etico è uno stato che porta avanti una propria morale, seppur influenzata da diverse
religioni, e in questo senso l’art. 1 della legge 1159 è tipica di uno stato etico. La confessione
religiosa o il culto, per operare all’interno dell’ordinamento, non poteva avere aspetti estranei
all’ordine pubblico o al buon costume.
Sanzionare un principio non è tipico dello stato democratico, che anzi deve accettare qualunque
tipo di idea.
L’aprioristica chiusura ai principi contrati al buon costume è tipica dello stato etico.
Quest’articolo è inserito perché ancora la libertà religiosa non esisteva come diritto del singolo e del
gruppo, ma esisteva solo per la Chiesa cattolica, di fatto. È assente, inoltre, la libertà di proselitismo.
Questa legge riconosceva ai ministri di culto dei culti ammessi il potere di celebrare matrimoni religiosi
che potessero essere riconosciuti con effetti civili. In questo caso però lo stato conservava ben salda
la sua giurisdizione su questi matrimoni, necessitando anche un’autorizzazione governativa per
l’accettazione del ministro di culto.
Il codice penale del 1930 è un codice totalitario e di impronta fascista. Sicuramente questo vale in maniera
emblematica per quanto riguarda i rapporti Stato-Chiesa: la parte del codice Rocco che riguardava la tutela
penale del sentimento religioso era direttamente influenzata dalla scelta confessionista del trattato e del
concordato. Il legislatore dedica un capo specifico alla religione e lo intitola “dei reati contro il sentimento
religioso”, dall’art. 402 all’art.406, il cui bene specifico è il sentimento religioso, unitamente all’art. 724
(contravvenzione) che tutela il buon costume.
I comportamenti puniti non erano identificati, si trattava di una norma libera. Tra tutti era il reato
punito in maniera più pesante, e questo vilipendio “generico” tutelava solo la religione di Stato
confessionistico
Queste tre forme di reato erano punite anche se riferite a culti ammessi diversi da quello cattolico.
artt.403|404|405 valessero anche se perpetuati verso i culti ammessi, bensì con una pena diminuita
rispetto a quella prevista per lo stesso fatto rivolto alla religione cattolica.
La tutela a favore dei culti ammessi poneva differenze molto importanti, poiché diminuita nelle
pene e soprattutto nelle fattispecie, in quanto sfornita di previsioni per il vilipendio generico, che
riguardava solo la religione dello Stato.
illecito amministrativo
Il reato di bestemmia era previsto solo per la religione dello Stato, e non per i culti ammessi, e la
peculiarità è che tutela non il sentimento religioso, ma il buon costume, ed era assimilabile al
turpiloquio.
Mentre l’ordine pubblico non esiste più come limite alle libertà fondamentali, il buon costume
esiste ancora come limite alle principali libertà fondamentali (religiosa e di espressione).
Questa era la situazione del 1930: tutela non paritaria, che privilegiava la religione dello Stato, mirata a dei
beni giuridici specifici (Culti Ammessi e Religione dello Stato).
L’aspetto del codice penale è fondamentale, perché è da lì che la Corte Costituzionale comincerà a delineare i
profili di laicità dello Stato.
Le ragioni sono molto evidenti, e si ricercano nell’unilateralità delle norme del codice penale, che risentiva in
maniera importante dell’ideologia fascista, e soprattutto recepiva beni giuridici “nuovi”.
La Costituzione entra in vigore il 01.01.1948 dopo una gestazione tutto sommato molto breve, di circa un
anno, in cui i lavori preparatori e i padri costituenti si sono dovuti incontrare con principi fondamentali.
I principi su cui tutti erano d’accordo erano quello di superare il confessionismo di stato (non si parla ancora
di laicità, che è un termine che in quel periodo storico rievocava assetti propri di altri ordinamenti che erano
sicuramente visti con timore da molte parti dell’assemblea costituente, e si parla quindi di aconfessionismo).
L’altro principio su cui erano tutti d’accordo, in antitesi col primo, era quello di conservare la pace religiosa:
nessuno voleva mettere in discussione la raggiunta conciliazione tra lo Stato e la Chiesa.
È abbastanza evidente che queste due cose rischiano di essere in contraddizione, poiché il primo problema
dell’assemblea costituente in materia religiosa è stata la gestione dei Patti Lateranensi, poiché in un’ottica di
superamento del passato, gestire un’eredità così pesante è risultato molto difficile, poiché per ragioni di
progresso sarebbe stato meglio “abrogarli”, riaprendo però la Questione Romana. Si decise pertanto di non
modificarne alcun punto, e che non potessero essere denunciati.
Altri principi fondanti del diritto ecclesiastico hanno creato meno discussioni in assemblea costituente, e tra
gli altri risulta specifico il principio pattizio, il quale rende peculiari le fonti sul diritto ecclesiastico e non
esiste in nessun’altra branca del diritto.
Forza di legge dello strumento pattizio
Questa scelta impatta in maniera fondamentale sulle fonti del diritto ecclesiastico, da vari punti di
vista: in primis dal punto di vista formale, poiché questo strumento pattizio dev’essere recepito nel
nostro ordinamento con una legge ordinaria (come quella di ratifica per i trattati internazionale)
pattizia, e quindi bilaterale. Il fatto che sia una legge ordinaria, ma che recepisce un accordo,
stravolge completamente la gerarchia delle fonti, creando un nuovo livelloàfonti atipiche o leggi
rinforzate, e si collocano tra le leggi Costituzionali e le leggi ordinarie. Queste leggi hanno una doppia
natura, essendo formalmente leggi ordinarie, ma al contrario di queste ultime, non possono essere
modificate da altre leggi ordinarie unilaterali. Sono quindi legge ordinarie con una forza passiva
superiore alle leggi ordinarie stesse, potendosi modificare soltanto (vedi art. 7, 2° co.) in due modi: o
con un’altra legge che recepisce un altro accordo che modificherà il precedente, o mediante
revisione costituzionale che modifichi la necessità del principio pattizio, e cambi l’art. della
Costituzione che lo richiede e tutela.
Un altro aspetto su cui questo principio pattizio impatta molto è quello dei rapporti con la Carta costituzionale,
perché se queste fonti pattizie, come sembra, sono comunque sottoposte alle leggi costituzionali, dal punto
di vista sostanziale queste norme devono rispettare la Costituzione. Sarebbe quindi immaginabile un controllo
di costituzionalità su queste leggi, formalmente, ordinarie. Avere una tutela maggiore non abbassa
necessariamente la tutela dello Stato, ma nel momento in cui la Convenzione Europea garantisce tutele
maggiori vengono applicate queste ultime. Esiste comunque una sottoposizione alla Costituzione, per cui se ci
sono normative contrastanti con la Costituzione, la legge ordinaria che le recepisce è anch’essa
incostituzionale. Solo in pochissimi casi il sindacato di legittimità costituzionale è stato esteso al concordato
con la Chiesa, e cioè limitatamente al caso in cui questo violi i principi supremi della carta costituzionale (norme
supercostituzionali). Nel momento in cui si crea un parametro speciale per il sindacato di legittimità sulle
norme pattizie, rimettendolo ai principi supremi, si innalza a “costituzionale” il rango di questi accordi pattizi.
Lo Stato e la Chiesa, rimettendo mano al concordato Lateranense nel 1984, all’art. 1 hanno scritto che “La
repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine
indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca
collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese”. Quest’impegno, a differenza dell’art.7,1°co,
è una dichiarazione bilaterale.
Alla Chiesa Cattolica sono riconosciute le libertà di pensiero, di parola, di stampa, e così via, ed è quindi
doveroso chiedersi in che momento l’utilizzo di queste libertà in relazione a materie di carattere temporale
prevarichi il principio della distinzione tra gli ordinamenti.
Un altro problema, ben più grave, è come risolvere la questione dei numerosissimi casi di doppia competenza.
La soluzione più pacifica a queste questioni è l’accordo bilaterale, che è quella che dà più ragione ai principi
dell’originalità delle confessioni, della distinzione degli ordini e della bilateralità.. I tre principi sono tradotti
nell’accordo perché, nel momento in cui si raggiunge una decisione, c’è un’istanza confessionale al
riconoscimento di una propria specificità: sull’istanza confessionale lo Stato non ha più competenza, e lo
strumento pattizio è la soluzione più naturale.
L’Obiezione di coscienza
Ci sono poi situazioni invece di ordine più generale, che attengono magari a più confessioni religiose,
riconducibili a ragioni di coscienza, in cui le regole istituzionali sono contrarie ai principi religiosi. In questi
casi l’unica soluzione possibile è la previsione di un caso di obiezione di coscienza. Il bilanciamento fatto dal
legislatore può essere diverso a seconda del caso specifico, come ad esempio per il servizio militare e
l’interruzione della gravidanza.
Nei casi in cui non interviene, il legislatore, ritenendo che il bilanciamento degli interessi in gioco non regga e
che le ragioni del diritto sovrastino quelle della coscienza, prevede la sanzione e tutte le possibili
conseguenze per chi si rifiuta di compiere un atto per ragioni attinenti alla propria ideologia religiosa.
È doveroso spendere due parole sulle sanzioni penali che si applicano in questo caso, come nel caso dei reati
culturalmente orientati, ovvero di quei reati commessi seguendo i dettami della propria confessione (es.
infibulazione): in questi casi ogni ordinamento si pone in maniera diversa. Esistono ordinamenti
particolarmente favorevoli all’integrazione di altre culture, e per questo scriminano alcuni reati senza
obbligarle ad assimilarsi al suo codice penale. Esistono poi scelte intermedie di alcuni ordinamenti che non
scriminano il reato ma considerano l’appartenenza ad una determinata confessione religiosa come
un’attenuante, riducendo la pena.
Esistono poi ordinamenti che ritengono la motivazione confessionale completamente irrilevanti, punendo il
reato senza considerare la motivazione.
Infine, alcuni ordinamenti, tra cui il nostro, considerano la motivazione religiosa o culturale come
un’aggravante.
Con queste considerazioni si chiude il discorso sull’art.7, 1°co.
ARTICOLO 7, 2° comma/COSTITUZIONE
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale
Per quanto riguarda il comma 2 dell’art. 7, nonostante le sue problematiche sorgano già nei lavori
dell’assemblea costituente, le sue ripercussioni nel rapporto tra lo Stato e la Chiesa si rinvengono tutt’ora.
La sua stesura è il risultato di una grande serie di compromessi, solamente dopo i quali si è giunti alla sua
trascrizione.
Il problema fondamentale riguardava il peso da attribuire allo strumento pattizio essendo lo strumento che
regolava i rapporti, come scritto nella prima parte dell’articolo, tra Chiesa e Stato.
Lo strumento pattizio però aveva una paternità fascista che destò non pochi malumori in assemblea
costituente, ma allo stesso tempo non riconoscerlo valeva dire frantumare una pace religiosa ormai stabile e
riaprire la questione romana.
Le parti coinvolte in assemblea costituente erano:
nella Carta costituzionale per evitare che fossero denunciabili da una qualsiasi maggioranza
parlamentare. Dossetti spinge anche affinché venga inserito l’iter per modificarli: a questo proposito
vengono proposte due soluzioni:
a. Che lo Stato stipuli un nuovo accordo con la Chiesa e che lo recepisca con una legge ordinaria
b. Il procedimento “aggravato” di revisione costituzionale.
strumento prodotto in ambito fascista nella Costituzione, essendo lo strumento stesso per certi versi
incostituzionale, e al rischio, quindi, di creare una Costituzione che nasca già bacata.
Una soluzione poteva essere quella di non citare i patti Lateranensi, ma di far salvo il principio pattizio,
scrivendo che la regolamentazione del rapporto Stato-Chiesa avveniva mediante accordi bilaterali.
Inoltre si temeva che una visione come quella di Dossetti rischiava di elevare i patti Lateranensi a fonte
Costituzionale, confermata dalla necessità di revisione per modificarli.
In seguito a diverse rassicurazioni fornite dalla parte cattolica e da Dossetti stesso, sostenendo che l’art. 7,
2°co. fosse una norma meramente “descrittiva” del procedimento di un’eventuale modifica, Togliatti e il
partito comunista decisero di votare a favore dell’attuale formulazione dell’articolo, con un altro
compromesso storico. Questa fu la formulazione uscita in assemblea costituente, con il richiamo esplicito dei
patti lateranensi.
Le Conseguenze
La fase complicata però inizia nei primi anni dopo l’entrata in vigore della carta costituzionale, con l’ingresso
nel panorama Italiano della Corte Costituzionale. Quest’organo, anch’esso previsto nella carta Costituzionale,
è un collegio giurisdizionale di assoluta novità, visto il ruolo di garante della Costituzione stessa e di controllo
della conformità tra Costituzione e leggi ordinarie. Il suo potere è molto forte, poiché 15 soli giudici
rimuovono l’atto prodotto dal parlamento se ritenuto incostituzionale.
Con la sua prima sentenza la Corte stabilisce di poter giudicare anche sulle leggi intrate in vigore prima della
Costituzione stessa.
La Cassazione, a questo punto, precisa subito che i Patti Lateranensi fanno parte di una “zona franca”, in cui
la Corte non può dichiararne l’incostituzionalità che equivarrebbe a denunciarli.
Sentenze 18/1982 e 203/1989 in materia di principi supremi.
Tutte le volte in cui la Corte si è trovata a dover giudicare la legittimità costituzionale dell’accordo del 1984,
ha applicato i principi supremi.
Ha mostrato così di dare importanza alla fonte, e alle successive modifiche, che è quella pattizia. Un altro
problema è che da questa categoria sono escluse altre fonti pattizie, tipo le intese. La giurisprudenza non ha
mai affrontato questo problema, la Corte non si è mai posta questioni di legittimità costituzionale sulle
intese.
La prima e unica sentenza in cui è dichiarata l’illegittimità costituzionale di una norma pattizia è la sentenza n°
18/1982, sentenza storica che viene emanata a ridosso dell’entrata in vigore dell’accordo dell’84 che
sostituisce il vecchio concordato, anticipando delle modifiche che si sapeva sarebbero state introdotte. Nel
dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 34 del concordato, in materia di matrimonio concordatario, la Corte, nel
rispetto della sua precedente giurisprudenza, non può che ricorrere ai principi supremi, cominciando a
scriverne un elenco che non si è mai chiuso, ma che in questa sentenza elenca solo due principi, che sono il
diritto di difesa e la tutela inderogabile dell’ordine pubblico.
Principio supremo: diritto di difesa (Sentenza n°18/1982)
In questa sentenza si discuteva del riconoscimento degli effetti civili delle sentenze di nullità dei matrimoni.
L’art. 34 prevedeva un procedimento automatico degli effetti civili relativi all’annullamento dei matrimoni,
dato che il tribunale ecclesiastico, dopo aver ricevuto dal supremo tribunale della segnatura apostolica,
mandava d’ufficio la sentenza alla corte d’appello, che ne dichiarava l’effettività dopo dei meri controlli
formali. L’aspetto dell’automaticità era relativo al momento dell’iniziativa, e anche al momento dei controlli,
poiché la corte d’appello si limitava a verificare che la sentenza riguardasse un matrimonio cattolico, e nulla
più. La sentenza 18/1982 si occupa della conformità di questo procedimento alla Costituzione.
Il diritto di difesa è leso da diversi punti di vista, sia perché non c’è iniziativa di parte, sia perché davanti alla
corte d’appello le parti non intervengono, e di cui non vengono nemmeno a conoscenza, sia, soprattutto,
perché non c’è alcun controllo sull’operato del giudice canonico: la sentenza del giudice canonico avveniva
all’esito di un procedimento canonico svolto davanti a tribunali ecclesiastici, con regole processuali di diritto
canonico, dove cioè lo Stato non aveva alcun controllo.
Secondo la Corte Costituzionale, nel momento in cui la corte d’appello si trovava a dover dare efficacia a questa
sentenza non potesse controllare l’operato del giudice canonico in relazione al diritto di difesa delle parti,
violava l’art.34 della Costituzione. Le parti, infatti, potevano ritrovarsi con una sentenza di nullità del loro
matrimonio senza poter far nulla se il procedimento avesse leso il loro diritto di difesa.
In quest’occasione quindi l’art.24 della Costituzione assurge a principio supremo.
Principio supremo: rispetto dell’ordine pubblico (internazionale) (Sentenza n°18/1982)
L’ordine pubblico internazionale è un limite che opera sempre nei rapporti con ordinamenti esterni, e
rappresenta quello zoccolo duro di principi irrinunciabili che l’ordinamento interno vuole tutelare nel
momento in cui si rapporta con un ordinamento esterno.
Il limite dell’ordine pubblico (internazionale) è comunque un limite interno, e sta allo Stato stabilire se una
norma esterna al suo ordinamento sia o meno contraria all’ordine pubblico degli ordinamenti.
Questa questione è sorta inizialmente col divorzio, e più recentemente con l’attribuzione di effetti civili dei
matrimoni omosessuali contratti all’estero.
La Chiesa Cattolica, come già visto, gode di un proprio ordinamento, e in questa sentenza lo Stato sentenzia di
doversi porre nei suoi confronti con lo stesso parametro utilizzato per gli ordinamenti esterni.
È doveroso controllare che non sia contraria all’ordinamento interno.
È per questo motivo che il principio della tutela inderogabile dell’ordine pubblico è stato assunto a principio
supremo.
La Corte Costituzionale ha tenuto fermo quanto detto nel 1971 anche in merito alla giudicabilità dell’Accordo
del 1984, anch’esso quindi sottoponibile a giudizio limitatamente al rispetto dei principi supremi.
Ciò è deducibile sia implicitamente sia esplicitamente dalle sentenze successive, e cioè dalla sentenza
203/1989 (ora di religione nelle scuole) e sentenza che permette al principio di laicità dello stato di assurgere
a principio supremo.
L’ultimo principio supremo, forse il più importante dei tre finora elencati, è infatti il principio di laicità dello
Stato, che viene dichiarato supremo nella sentenza 281/1989, sentenza non molto successiva, ma abbastanza
“moderna” in quanto non più relativa al concordato.
La sentenza riguarda l’art. 9.2 dell’accordo del 1984, che riguarda l’ora di religione nelle scuole.
Questa sentenza è anch’essa molto importante, ma la Corte non dichiara l’incostituzionalità della norma
pattizia, pur sempre utilizzando lo strumento dei principi supremi.
In questa sentenza la corte da una sfaccettatura peculiare della laicità dello Stato, e questa sentenza fonda il
modello di “laicità positiva” o “all’italiana”.
Questo modello si struttura in modo semplice, tutto sommato, e consiste in una laicità che non si disinteressa
del fenomeno religioso, ritenendo la scelta religiosa un fattore di promozione della personalità umana, e tende
a favorire le religioni e la libertà religiosa garantendone però il pluralismo, senza che nessuna venga
privilegiata.
Quello che desta più perplessità è che questi contenuti vengano inseriti in una sentenza in cui la Corte
riconosce l’ora di religione, obbligatoria o facoltativa che sia, nelle scuole come conforme alla costituzione. È
peculiare che la Corte abbia deciso di introdurre in concetto di laicità dello Stato per la prima volta in
quest’occasione.
Questa sentenza, forse più delle precedenti, è una sentenza compromissoria, poiché introduce che l’Italia è
uno Stato laico, che questo è un principio supremo, e che questa laicità è positiva.
Quest’ora di religione viene definita una scelta posta a tutela e garanzia della libertà religiosa, nel concetto di
laicità positiva.
La motivazione utilizzata dalla corte è contenuta all’art. 9.2 dell’accordo, e fondamentalmente la giustifica
perché la religione cattolica non è solo una confessione, ma avendo formato il nostro patrimonio storico-
culturale, conferisce a quest’ora un’accezione un po’ storico-culturale.
La corte, per salvare la costituzionalità dell’istituto, insiste sul carattere facoltativo di questa attività, e il criterio di
ragionevolezza si ricerca nel fatto che la Corte stessa sostiene che la religione cattolica, a differenza delle altre, come
scritto poi nello stesso art. 9, è un criterio storico-culturale dello Stato.
Questo strumento è stato utilizzato in altre sedi, per questioni come ad esempio l’apposizione del crocifisso nelle aule
pubbliche, e in molti casi queste diatribe erano risolte grazie a questo principio. L’aspetto negativo di questa visione, è
che un effetto inevitabile è la cristallizzazione di una situazione, passata, incentrata sulle radici cristiane.
Nel momento in cui la stessa Corte Costituzionale stabilisce che si deve tendere ad una società incentrata sul pluralismo,
non ha senso cristallizzare una situazione incentrata su un’unica religione.
Tra le finalità quindi dei principi supremi c’è quella di poter creare dei compromessi, come quelli individuati
precedentemente, e quella di poter “violare la zona franca” della legittimità costituzionale degli strumenti
pattizi.
La natura compromissoria delle scelte della corte, è evidente anche dalle sentenze future, dove spesso riterrà
inesistenti alcune questioni per mancanza di lesione dei principi supremi. Il principio di uguaglianza viene
definito non supremo in assoluto, ma supremo in quanto canone di ragionevolezza.
La stessa compromissorietà della corte si vede quando deve vociferare in merito all’accordo del 1984, in cui si
dava per presupposto che questo strumento rispettasse la costituzione. Per altri versi la corte aveva interesse
a dichiarare la laicità e il pluralismo dello Stato Italiano. In questo scenario la corte costituzionale scegli di
dichiarare supremo il principio di laicità dello Stato, poiché si rinviene, tra gli altri, dagli art. 2- 3 - 7 - 9 - 19 della
Costituzione, e connota la forma di Stato italiana.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
L'art. 8 della costituzione è quello che fonda i principi di laicità e pluralismo, senza il quale non si potrebbe
quindi parlare di uno stato laico. È composto da tre commi e regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni
religiose, strutturandolo.
Quest’articolo ha avuto una genesi abbastanza travagliata, seppur meno dell’art.7, perché al suo interno,
soprattutto al primo comma, si trova il problema, anch’esso annoso, di cosa dire delle confessioni religiose, di
utilizzare termini tipo “uguaglianza”, il che faceva molta paura in quegli anni, poiché rischiava di imporre una
sottomissione dell’art. 7 che riconosceva i patti lateranensi, e rischiava, oltre che di non riflettere una
situazione reale, di oltraggio quasi alla Chiesa Cattolica.
I padri costituenti decisero quindi di parlare di “eguale libertà”, ma né di uguaglianza, né di libertà, cercando
di coniugarli in maniera armonica e altrettanto compromissoria.
Gli altri commi dell’articolo hanno richiesto meno attenzioni, rappresentando un po’ il doppione dell’art. 7 per
le confessioni diverse dalla cattolica.
La struttura dell’art. 8 è una struttura a piramide rovesciata , in relazione ai soggetti interessati/destinatari dei
commi dell’articolo.
o Il 1° comma ha destinatari potenzialmente illimitati. Destinatari: Tutte le confessioni religiose
compresa la cattolica
o Il 2° comma invece restringe i destinatari, poiché si riferisce alle confessioni che possono organizzarsi
secondo propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico, e fonda l’originarietà delle
confessioni come l’art. 7,1° co cost. fonda l’originarietà della Chiesa cattolica. Destinatari: Solo le
confessioni che decidono di darsi un’organizzazione.
o Al 3° comma la situazione si complica, perché è vero che le confessioni sono libere di organizzarsi, ma
se non si organizzano non hanno intese con lo stato, e questo comma si rivolge solo, quindi, a quelle
confessioni che intendono organizzarsi. Le intese sono collegate all’art. 7,2° co cost. Destinatari:
Confessioni che si organizzano in modo apicale, si danno uno statuto, hanno un legale rappresentante
così da poter regolare i rapporti con lo stato tramite l’Intesa.
Le religioni che non si organizzano così come previsto dallo stato non hanno a loro disposizione la possibilità di
stipulare un’intesa.
Purtroppo l’esito di questa scelta è stato fausto per per alcune confessioni ed infausto per altre. Alcune religioni
non sono riuscite ad organizzarsi, altre, invece, sono riuscite creando più centri di imputazione (es. buddisti). Una
confessione può redigere più intese? La giustificazione più facile è affermare l’esistenza di religioni diverse.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Il primo comma dell’art.8 è certamente il comma centrale delle norme costituzionali che regolano il fenomeno
religioso, perché regola il rapporto tra lo Stato e tutte le confessioni religiose.
Dopo una discussione piuttosto travagliata, i padri costituenti hanno deciso di utilizzare questa formula
compromissoria che riuscisse a far coesistere i principi di uguaglianza e di libertà: “ eguale libertà ”.
Questa formula è così compromissoria perché solitamente questi due principi non vanno nella stessa
direzione: questa scelta è quindi doppiamente compromissoria, volendo coniugare due principi contrastanti
l’uno con l’altro.
Questa scelta dà ragione del progetto ambizioso dei padri costituenti, ed è racchiuso in gran parte in queste
due parole, perché i costituenti avevano in mente di realizzare un sistema di rapporti con le confessioni
religiose che consentisse il maggior grado di libertà possibile non rinunciando all’uguaglianza.
Ciò conferma che le confessioni non vengono trattate tutte nello stesso modo, perché si vuol dare evidenza
alle specificità di ciascuna, ma rimanendo equidistanti (non creando situazioni di privilegio).
Questa formula va letta infatti in relazione al terzo comma, riguardante le intese, volte appunto ad esaltare le
specificità di ogni confessione.
Dal 1956 in poi come viene letto quel “ugualmente liberi”? Che giustificazione da’ la corte alle normative
privilegiate?
Dal 1956 in poi si vede come la corte riesce a dare ragione a tutta una serie di normative privilegianti, e il banco
di prova più complesso è il codice penale, artt.402 e ss. Questi articoli nascono in un contesto di evidente
squilibrio tra reato e confessione di appartenenza. In più c’era la problematica non indifferenza di tutela di un
bene che non esiste più: la religione di Stato.
Problematiche sorte subito dopo la creazione della corte:
Qual è l’oggetto della tutela penale venuta meno la religione di stato?
Risolto il primo problema, cosa è opportuno fare delle norme privilegiate se le confessioni sono
egualmente libere?
Soluzioni della corte
La corte risolve tutti e due gli interrogativi ricorrendo ad un unico ragionamento logico: il bene giuridico esiste,
poiché anche se non esiste più la religione di Stato, queste norme non perdono il loro bene giuridico, perché
religione dello Stato è solo una qualificazione formale per indicare altro, ossia la religione cattolica apostolica
romana. Quindi il bene giuridico non è la qualificazione formale, ma l’oggetto sostanziale, e cioè la religione
cattolica. La corte attribuisce quindi un bene giuridico alle norme, ma perché va tutelata la religione cattolica
in maniera privilegiata? La Corte utilizza il primo criterio per dare ragione della differenza di trattamento
nell’ottica dell’eguale libertà, e cioè che la regione cattolica è la religione della maggior parte dei cittadini: è la
religione del popolo ( criterio quantitativo-statistico ).
Questo ragionamento terrà banco per trent’anni circa, fino alla sentenza 925/1988 (sentenza in
materia di bestemmia), in cui la corte dice che non si può continuare a legittimare differenze di
trattamento tra culti sulla base del numero degli aderenti. Il sentimento religioso deve godere di egual
tutela per tutti i credenti.
A fianco al criterio quantitativo-statistico, la Corte utilizza il criterio sociologico: contenutisticamente non
cambia molto, ma ricorrendo a questo criterio la corte non guarda il numero degli aderenti, ma le reazioni
sociali all’offesa ricevuta. Le reazioni alle offese della religione cattolica sono più forti, e quindi più forti devono
essere le punizioni per quei comportamenti fonte di reazioni. Obiettivo dello strumento penale è garantire
l’ordine, bisogna quindi punire quelle situazioni che portano ad una reazione sociale più violenta.
Il criterio sociologico è un’evoluzione raffinata del criterio quantitativo-statistico, e viene anch’esso
utilizzato per legittimare la permanenza delle norme penali, e viene sconfessato dalla corte nella
sentenza 329/1997(sentenza in materia di vilipendio).
Nella metà degli anni ‘90 la Corte è obbligata a metter mano a queste norme, e lo deve fare seguendo
rigorosamente il canone dell’eguale liberta con un’interpretazione forte. La corte dichiarerà quindi
l’incostituzionalità di queste norme proprio in ragione della rigida interpretazione di questo canone. Solo che
questa tutela dev’essere egualitaria: gli art. 724 e 402 c.p. tutelavano solo la religione dello Stato, ma come
ampliare gli oggetti di tutela della materia penale?
v La prima sentenza in cui la corte mette mano alla normativa è la 440/1995, in materia di bestemmia. Tra tutte,
questa sentenza è la più discussa, poiché la corte fa un intervento di ortopedia giuridica, e lo fa per mantenere
la tutela penale del sentimento religioso.
La facoltà statutaria di cui il 2° comma vede come destinatari solo le confessioni religiose che intendono darsi
un’organizzazione e che non intendano quindi vivere come semplici comunità prive di una struttura specifica.
È quindi una facoltà quella concessa dall’ordinamento, veicolando con l’autonomia statutaria diverse
peculiarità. Le confessioni religiose che si organizzano in questo modo, vengono in qualche modo messe sullo
stesso piano dello Stato, mentre in altri ordinamenti, come quello francese, sono viste come enti di diritto
privato. La religione cattolica sembra essere esclusa dall’art.8,2, ma ovviamente questa precisazione è dettata
da ragioni di carattere storico, ma leggendo l’articolo in combinato disposto con l’art.7,1, si nota come anche
la Chiesa cattolica possa organizzarsi secondo propri statuti, anch’essi sottoposti al rispetto dell’ordinamento
italiano.
Autonomia statutaria, fondamentalmente, vuol dire che a differenza di altri organismi, come le associazioni di
diritto privato, le norme statutarie che le confessioni si conferiscono sono norme esterne, che non fanno parte
dell’ordinamento italiano come fonti, fondando l’originalità delle confessioni.
Ciò vuol dire che, certamente, l’ordinamento non può incidere direttamente sulle norme statutarie di nessuna
confessione religiosa, non potendole modificare, abrogare, né dichiarare incostituzionali, poiché
appartengono ad una realtà autocefala.
Partendo da questo presupposto, è difficile capire quale sia il “limite dell’ordinamento giuridico”, e soprattutto
quali siano le conseguenze del contrasto con l’ordine pubblico.
Problematiche
Cosa, l’autonomia statutaria, non deve contrastare guardando all’ordinamento politico?
Cosa accade se questo contrasto è presente?
Soluzioni
democratico vi rinuncia: se una confessione religiosa sostiene che nel suo ordinamento siano vietate le
emotrasfusioni, lo Stato non può, sulla base di questo principio, non riconoscerne un’autonomia
statutaria. Lo stato democratico rinuncia ad un controllo sui principi confessionali che non rappresentano,
quindi, un limite.
Le norme a non dover contrastare con l’ordinamento giuridico dello Stato sono tutte quelle norme che
aspirano ad un riconoscimento, e cioè ad avere attuazione nell’ordinamento giuridico italiano.
Non è facile definire quando una norma abbia applicazione diretta:
Es1. La religione cattolica non prevede che le donne possano accedere al sacramento dell’ordine. Traspare un
palese contrasto con l’art. 3 Cost. ma, di fatto, la ricaduta della norma ricade totalmente nell’ordine spirituale.
Es2. Un sacerdote diocesano percepisce indirettamente uno stipendio da parte dello stato. Un sacerdote che
vede revocarsi l’incarico perde il diritto allo stipendio. Questa situazione forse può coinvolgere l’ordinamento
statale. Tale comportamento dell’allontanamento è conforme allo Statuto ma non alla Costituzione in quanto
arreca un danno patrimoniale al singolo. In concreto, qualora l’allontanamento non sia basato su fondate ragioni,
si applica l’art 2043 c.c.
norma e non possono essere dichiarate incostituzionali. Parte della dottrina aveva facilmente risolto il
problema non ammettendo e non concedendo l’intesa alla confessione con delle norme contrastanti (art
1 legge culti ammessi). Lo spirito del costituente si discostava dalla soluzione appena vista, accettando
questa teoria si tornerebbe al gradimento da parte dello stato presente nel sistema fascista.
Alcune sentenze della Corte Costituzionale, che non avrebbe mai dovuto pronunciarsi sulla costituzionalità di uno
statuto, che si è pronunciata perché negli anni ’30, il legislatore fascista, oltre alla Legge sui culti ammessi, aveva
trasformato in legge dello Stato lo statuto delle comunità ebraiche, che era diventato un decreto regio del 1931
(questa anomalia non avverrà mai più perché costituirebbe una violazione dell’art 8, 2° co ).
Grazie a questa anomalia, la Corte ha potuto intervenire su uno statuto, ed è potuta intervenire dicendo delle
cose molto importanti che aiutano a definire sia il limite dell’ordinamento giuridico, sia a capire le conseguenze
della violazione.
Le sentenze in merito sono:
Ø sentenza 239/1984: La sentenza dichiara l’incostituzionalità di alcune norme statutarie e chiarisce cosa la corte
costituzionale intende per “ordinamento giuridico” e per “contrasto”.
appartenenza di ogni ebreo residente sul territorio alla comunità ebraica di appartenenza. È considerato ebreo chiunque
nasca da madre ebrea. Tale appartenenza automatica può essere disattivata con una precisa dichiarazione di volontà in cui
si dice di non voler essere considerato ebreo ai fini dello statuto.
La questione aveva una precisa rilevanza civile, anche perché (art.5) gli iscritti alle comunità ebraiche dovevano pagare un
contributo in denaro alla comunità ebraica. Era però prevista la possibilità di recedere, esplicitamente e mediante
determinate ritualità. Viene dichiarata l’incostituzionalità perché ledeva la libertà di associazione che deve essere
riconosciuto con ampiezza assoluta (art. 2 e art. 18). Dopo questa sentenza non era più prevista alcun tipo di appartenenza
automatica.
contraddittorietà”, e non di “conformità”. E poi, aggiunge la Corte, per ordinamento giuridico non bisogna intendere tutte
le normative di dettaglio, ma va inteso come “principi fondamentali”. Il vero limite, secondo la Corte, è l’art. 2 Cost.
Ø sentenza 259/1990: la corte ha dichiarato l’incostituzionalità totale del Regio Decreto in violazione dell’art. 8, 2°
co e dell’autonomia statutaria. (Sentenza tardiva, gli ebri nel 1989 avevano già stipulato una nuova intesa)
Dalla prima sentenza si delinea il limite, che consiste nei principi fondamentali, e per certi versi si imparano
anche quali sono le conseguenze e la possibile sanzione. Si può dire che l’unica sanzione possibile è considerare
la norma in oggetto irrilevante , e ci si può comportare come se quella norma non ci fosse e applicare tutte le
conseguenze giuridiche del caso. La sanzione dell’irrilevanza però, purtroppo, non sempre aiuta, poiché alcune
situazione rimangono a metà tra i due ordinamenti.
Per i reati, lo Stato applica la legge penale, e quindi le violazioni di norme di questo tipo sono molto più semplici
da risolvere.
La sentenza 239/1984 ci indica come la personalità del singolo può essere tutelata rispetto al diritto collettivo/formazione
sociale: qual è l’aspetto sul quale lo stato può realmente intervenire? Lo stato può intervenire all’ingresso e all’uscita delle
formazioni sociali garantendo al soggetto la libertà di entrata e uscita. La garanzia del singolo non interessa il periodo in
cui fa parte della formazione sociale.
Il caso del professor Lombardi Vallauri è molto affine a questa tematica. Questo professore insegnava filosofia del diritto
alla Cattolica, ed era professore all’università di Firenze. Durante la sua trentennale esperienza Cattolica, dopo una decina
d’anni ha iniziato a cambiare orientamento religioso. Per un po’ la Chiesa ha sopportato, ma dopo un po’ la Congregazione
per la Dottrina e per la Fede ha revocato il gradimento, necessario per poter insegnare nell’Università Cattolica.
I professori della Cattolica sono sottoposti, per statuto della religione cattolica, ad una gradimento della
Congregazione per la Dottrina e per la Fede al quale sono sottoposti durante tutto il loro percorso accademico.
Situazione simile quella che riguardava diversi anni prima il professor Cordero , che però aveva sottoposto alla Corte
Costituzionale la violazione della sua libertà religiosa e del suo diritto all’insegnamento. La Corte dice che le organizzazioni
“di tendenza” vanno tutelate, e quindi la sua richiesta è respinta.
L’unico modo per cui vengano ripristinate la sua libertà religiosa e il suo diritto all’insegnamento è quello di andarsene
dalla Cattolica. Il gradimento, essendo presente sia nei patti lateranensi, sia nel concordato dell’84, è uno strumento
costituzionalmente lecito.
Lombardi-Vallauri quindi ha deciso di non presentare la questione alla Corte Costituzionale, pur esaurendo tutte le vie di
ricorso interne, e a quel punto va davanti alla
Corte Europea dei diritti dell’uomo , che escogita una soluzione molto
interessante, conformandosi alla sua legislazione in merito a organizzazioni di tendenza, conformandosi al diritto
all’insegnamento.
La Corte non dichiara la violazione del diritto all’insegnamento, né tantomeno della libertà religiosa, però, individua la
violazione di un altro principio fondamentale, e cioè del diritto di difesa (Art 6 della CEDU - principio supremo della Corte
Costituzionale), perché la norma del concordato non prevede procedimenti all’esito del quale disconoscere il gradimento,
ma solo il disconoscimento stesso.
Il professor Vallauri avrebbe potuto adire alla Corte Costituzionale affermando che l’art 10 dell’accordo dell’84 nel non
prevedere il necessario controllo del rispetto del diritto di difesa da parte della Congregazione violava l’art. 24 Cost che
rappresenta un principio supremo.
Soluzioni:
Le prime due questioni sono state affrontate o soltanto sfiorate dalla sentenza 52/2016 della corte
costituzionale.
Questioni trattate nella sentenza:
Questione UAAR(Unione atei e agnostici razionalisti italiani): associazione religiosa con scopi quale la diffusione
dell’ateismo e dell’agnosticismo. La loro concezione si basa sullo screditare le idee religiose, soprattutto quelle cattoliche.
L’UAAR ha richiesto di stipulare un’intesa con lo stato. Sarebbe facile ammettere che l’UAAR non sia una religione, ma questa
esplicitazione non è mai stata fatta dal governo per la paura di aprire l'annosa questione di dover definire cosa si intenda èer
confessione religiosa.
Il problema della qualificazione religiosa è un problema che di fatto non ha una soluzione. Certamente il criterio numerico
non può essere sufficiente, così come non è sufficiente il criterio dell’autocertificazione religiosa (criterio sconfessato dalla
corte costituzionale in una sentenza in materia fiscale). La giurisprudenza della corte si è limitata ad escludere
l’autocertificazione e, nella sentenza sui luoghi di culto, ha dato qualche criterio indicativo senza arrivare ad una soluzione
nella sostanza.
Banalmente si potrebbe dire che la confessione religiosa è un gruppo di persone che si raggruppano per un fine religioso. Ma
come si può definire un fine religioso? Negli anni ottanta alcuni esponenti della dottrina trovarono come elemento dirimente
la presenza della “trascendenza”.
Finocchiaro, professore di Diritto Ecclesiastico, ha inserito, all’interno della definizione di concezione religiosa, il
concetto di trascendenza. La trascendenza ora non può più essere considerato un elemento dirimente poiché
alcune religioni che hanno stipulato l’intesa (es. buddismo) hanno un dio immanente (inserito in cose/natura)
Nel tempo questa concezione è cambiata: la dottrina ha trovato come elemento caratterizzante della religione il fatto che
sia presente una “propria è originaria concezione del mondo che cercasse di rispondere alle domande ultime dell’uomo”.
Si utilizza il termine “originaria” in quanto le confessioni religiose sono tutte autonome ed autocefale.
Vista questa nuova posizione è difficile escludere l’UAAR dalla qualifica di confessione religiosa.
Dopo un lunghissimo iter sono state prese due posizioni di carattere opposto:
doveroso in buona fede, un diritto da riconoscere. La cassazione si limita a indicare questo principio di
diritto.
arbitrale e non è sottoposto ad alcun sindacato. Questa é una decisione storica con un fortissimo impatto
sulla laicità dello stato. Secondo questa presa di posizione è ben superata la problematica inerente alla
qualificazione della confessione religiosa evitando lo scatenarsi di un dibattito giurisprudenziale.
di ratifica dei trattati e a quella di esecuzione dei concordati) trasforma l’intesa da atto esterno ad atto interno allo
stato. Senza l’approvazione l’intesa non ha alcuna efficacia all’interno dello stato.
Fasi dell’iter di approvazione: 1. iniziativa di norma Governativa 2. Calendarizzazione 3. Discussione dell’intesa in
parlamento 4. Approvazione in Parlamento
La legge di approvazione dell’intesa è una legge rinforzata, come la legge 121/’85. Anch’essa si pone in un gradino
intermedio tra legge ordinaria e legge costituzionale. Unica differenza di importante rilievo pratico e teorico è
l’assenza del parametro dei principi supremi: le intese sono sottoposte al parametro costituzionale dell’intera
costituzione.
La legge di approvazione è una legge ordinaria di competenza del parlamento. Non è possibile emendare il
disegno di legge perchè andrebbe altrimenti a violare l’art 8, 3° co (“per legge”- l’intesa è un presupposto di
costituzionalità) ed il principio pattizio. Il parlamento potrebbe non far passare la legge di approvazione
ritenendo l’intesa non conforme agli interessi dell’ordinamento. In buona fede il parlamento dovrebbe motivare
il perchè la legge non sia approvata così da poter modificare i punti di contrasto con nuove trattative ed una
nuova intesa.
CASO TESTIMONI DI GEOVA :I testimoni di Geova hanno provato a stipulare più intese e di recente
sono riusciti a portarne una in parlamento per la discussione (2012). Quell’anno sono state approvate
molte intese con numerose confessioni come, ad esempio, gli induisti.
Il parlamento non ha approvato la proposta dei Testimoni di Geova : i principi di questa confessione
sono in contrasto con l’ordinamento (ciò emerge dalle discussioni in parlamento).
Nelle trattative delle intese la discrezionalità del Governo è limitata: è difficile per il governo non riconoscere ad una
confessione religiosa tutto quello che ha riconosciuto alle altre. E’ andato così a costituirsi un diritto comune delle intese
(pacchetto di riconoscimenti/norme/benefici che è contenuto in tutte le intese)
Le intese sono costellate di momenti in cui prende il predominio l’arbitrio: momento del riconoscimento di una
confessione religiosa, momento delle trattative, momento riconoscimento degli effetti civili con una legge di
approvazione .Le intese finiscono per rappresentare uno status privilegiato (status perché le intese sono quasi tutte
uguali) alle religioni che sono gradite.
Si può affermare che le intese abbiano fallito nel tutelare la specificità religiosa che si prefigurava di tutelare diventando
uno strumento che ormai non ha più ragion d’essere.
In che modo interviene la corte nella giurisprudenza visto il riconoscimento del principio di laicità?
A questo punto si può tentare di stabilire come la giurisprudenza, soprattutto costituzionale, utilizzi questo
principio di laicità dello Stato.
L’assemblea costituente da questo punto di vista partiva molto cauta, e infatti all’interno dei lavori preparatori
il concetto di laicità emerge solamente per essere smentito. Quello che però veniva chiarito da quasi tutte le
parti politiche presenti in assemblea, era la necessità di uno Stato aconfessionale, privo cioè di una confessione
di Stato.
È vero che le norme che risultavano da questo processo, su quest’aspetto possono essere interpretate in
maniera quantomeno ambigua, come emerge dalla giurisprudenza di legittimità e di merito: non si parla mai di
stato laico, ma nemmeno di stato confessionale. Si dice invece come vengono regolati i rapporti Stato-Chiesa
cattolica, e cioè coi patti Lateranensi che prevedevano però un confessionismo di Stato. Il richiamo contenuto
all’art.1 del trattato, che a sua volta è richiamato dall’art.7 della Costituzione fa sì che in pratica l’Italia sia uno
Stato confessionista.
La Costituzione parte quindi con ambiguità su questo punto, ma quest’ambiguità viene subito sciolta dalla
Corte Costituzionale, che non accolse mai le istanze della dottrina e della giurisprudenza di merito e di
legittimità sul confessionismo. Appena inizia ad operare, la corte sostiene che la religione di Stato non esista
più. Infatti entra in gioco il criterio statistico-quantitativo , e sostenendo che la religione non sia di stato, ma
della maggior parte del popolo. Si può qualificare la situazione degli anni ’50 – ’60 come “ confessionismo di
costume” (Iemolo).
Con l’accordo del 1984, le parti si danno reciprocamente atto di non essere più in vigore il principio della
confessione di Stato (art. 1 prot. add.). Sia la forma che la collocazione, fanno pensare che il principio
confessionale sia già stato superato, e le parti approfittano dell’occasione per ufficializzare il concetto.
La dottrina maggioritaria è concorde nel sostenere che la natura di questo enunciato sia meramente dichiarativa, conformemente
alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Alcuni tribunali, in alcuni casi anche la cassazione, aderendo alla teoria del richiamo
ai Patti Lateranensi, insistono sulla natura costitutiva: con l’accordo cade il bene giuridico “religione di stato” portando la caduta
di alcuni articoli del codice penale in violazione del principio di determinatezza.
Solo dopo la presa d’atto di questo principio, con la sentenza n. 203 del 1989 la Corte innalza a principio supremo il principio di
laicità dello Stato, proprio negli anni in cui iniziano a diffondersi le intese con le varie confessioni (art. 8,3 Cost.).
La prima intesa è quella con la confessione Valdese, sottoscritta nello stesso periodo dell’accordo del 1984.
Con la sentenza 203/1989 la corte costituzionale parla per la prima volta di LAICITA’ in relazione all’ora di religione. Il principio di
laicità si afferma indebolito poiché confrontandolo con l’ora di religione consente alla corte di dichiararlo Principio Supremo non
senza annacquarlo con la laicità positiva italiana.
La corte in questa sentenza ci dice che la laicità italiana non è indifferente\ostile alle Confessioni Religiose ma garantisce al meglio
la libertà religiosa al fine di garantire l’esistenza di un pluralismo confessionale e culturale. Di fatto con tale sentenza l’Italia è
prospettata come uno stato che ritiene che il fenomeno religioso sia un fattore di promozione umana e chela scelta dell’ora di
religione si positiva.
Perché solo alla religione cattolica è riservata l’ora di insegnamento con docenti pagati dallo stato ma scelti dall’autorità
ecclesiastica? Perché i principi del cattolicesimo fanno parte del nostro patrimonio storico-culturale e la religione cattolica è la
più diffusa.