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Diritto ecclesiastico parte storica, parte costituzionale, matrimonio e istruzione
Tipologia: Appunti
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Fotocopia I: il diritto ecclesiastico: nozione, breve storia della disciplina e motivazioni dell’importanza e utilità del suo studio per le scienze giuridiche.
fenomeno religioso sia in tema di rapporti art.7 e 8 sia il diritto di libertà religiosa.
soprannazionale
delle sentenze dei giudici della chiesa sulla nullità del matrimonio
e con la storia perché Jemolo: il diritto ecclesiastico è una disciplina storica perché risente di ogni mutamento che si verifica in campo politico nei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose.
giuristi, per risolvere un problema di diritto ecclesiastico è necessaria la conoscenza di più rami del diritto.
La data di nascita è il 21 novembre del 1889 quando l’università di Palermo decise di introdurre un corso di diritto ecclesiastico affidandolo a F. Scaduto. Scaduto da la definizione che delinea lo statuto della disciplina del diritto ecclesiastico come ancora noi lo conosciamo: diritto dello stato che regola il fenomeno religioso, separandolo dal diritto canonico. Questa proposta statualistica è portata alle estreme conseguenze da un suo allievo che all’università di Napoli il 25 novembre dl 1895 dove Schiappoli sviluppa quell’intuizione di Scaduto (complesso delle norme emanate dallo stato e quelle delle chiese solo come strumento di interpretazione). Altro fondatore F. Ruffini ha una impostazione diversa: disciplina eminentemente storica. Belgiudice seguace di Scaduto con connotazione cattolica. Quindi abbiamo un dualismo di scuole:
Patti Lateranensi: conciliazione stato chiesa alla fine del conflitto. Hanno un forte impatto sul diritto ecclesiastico, e viene introdotto anche il diritto canonico. Il diritto ecclesiastico diventa diritto concordatario, studia gli accordi stato chiesa e i rapporti istituzionali. Altro snodo è la costituzione: nei primi anni non ha un grande impatto perché gli studi studiano il precedente indirizzo ma a partire dagli anni ’60 nella scuola di Jemolo, alcuni allievi danno una nuova prospettiva al diritto ecclesiastico, prospettando il diritto ecclesiastico come legislatio libertatis —>nucleo fondamentale: diritto di libertà religiosa che ha anche un aspetto collettivo. Ulteriore dualismo:
Fotocopia II—>I sistemi di rapporti tra Stato e confessioni religiosi
intervenire. Questa teoria sarà fatta propria dalla chiesa cattolica fino al Concilio V.II—
uno dei più importanti documenti è la costituzione gaudium et spes n.76: la chiesa non rivendica più una potestas sulle cose temporali ne diretta ne indiretta, ma afferma una propria libertà, la libertas ecclesia, libertà di predicare la fede e insegnare la propria dottrina sociale. Rivendica esplicatamente anche il diritto di dare un giudizio morale anche sulle questioni sull’ordine politico che sono attinenti all’ordine temporale. Non c’è una potestas ma il diritto di intervenire con una proprio giudizio quando richiesto dalla salvezza delle anime (continuità con la potestas indirecta—>datio peccati) ma anche quando ciò sia richiesto dai diritto fondamentali della persona che è un concetto nuovo e che non comprare nella dottrina precedente che faceva riferimento solo alla datio peccati. Quindi non più potestas ma libertas e dall’altro la prospettiva si allarga perche la chiesa non è legittimata solo ad intervenire quando vene in gioco la salvezza della anime ma anche per questioni attinenti ai diritti fondamentali della persona. Il gaudium et spes parla anche di una sana cooperatio. I modelli di rapporto stato e chiesa hanno una loro attualità:
del Vaticano (anche se non è una tesi condivisibile)
problema della legittimità di interventi finanziari statali nell’erogazione di fondi a scuole private di ispirazione religiosa. Perché una legge sia rispettosa del muro di separazione, la legge: - deve avere uno scopo secolare, - il suo effetto primario non deve essere il danno a una religione - non deve diventare una eccessiva collaborazione tra stato e religione. Questo criterio estende il divieto di religione perché non è solo divieto di fare una religione di stato, ma qualsiasi legge che in qualche modo favorisca la religione.
La corte suprema elabora un altro principio: ci deve essere un bilanciamento tra le due clausole. La clausola che vieta una religione, non può mai spingersi fino al pinto di violare la clausola di libertà di religione. Ruffini non definisce un separatismo puro, perché favorisce la religione ad esempio nei confronti dell’ateismo. Dove vediamo i caratteri fondamentali del modello separatista?
le confessioni religiose. Mentre la chiesa cattolica sarà contraria agli altri due modelli separatisti guarderà con favore il separatismo americano perché garantisce la libertà. II. Separatismo francese: uno dei principali obiettivi è abbattere l’ancien regime, di ui la chiesa cattolica è uno dei pilastri. Il clero è il primo stato. Siamo quindi in un contesto diverso da quello nord americano. Qui c’è una chiesa dominante. C’è un’alta questione, la questione ecclesiastica che nel sistema USA non si pone. La chiesa oltre a svolgere un ruolo dominante, la chiesa è proprietaria di enormi patrimoni immobiliari. La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, art.10: le manifestazioni religiose non devono turbare l’ordine stabilito dalla legge. La costituzione vieta i voti religiosi ritenendoli contrari ai diritti naturali. Presenza di una questione proprietaria a cui segue una legislazione eversiva, in cui il patrimonio della chiesa è incrementato dallo stato. Un passo ulteriore è la costituzione cvili del clero, in cui i parroci diventano dei funzionari civili e sono tenuti a giurare fedeltà alla nazione. Il clero francese si divide: clero costituzionale con i sacerdoti che giurano fedeltà allo stato e il clero refrattario che si rifiuta.Questo fa capire come il separatismo francese a differenza di quello americano è ostile alla chiesa cattolica. Raggiunge il culmine nel periodo del terrore rivoluzionario. Viene perseguita una scristianizzazione della società nella quale nasce il culto della dea ragione, che diventa una sorta di religione di stato. Questa tendenza si allontana dai postulati del separatismo ma siamo una particolare forma di teocrazia, lo stato introduce una propria religione. Nel 1905 “legge di separazione” art.1: si riconosce la libertà religiosa con il limite dell’orine pubblico. Art.2: "la repubblica non riconosce ne stipendia alcun culto”. La Francia è uno stato costituzionalmente laico, espressamente sancito nella costituzione francese. Anche oggi la Francia è un paese laico e separatista anche se l’ha attenuata. Discorso Macron 1/1/2018 alle confessioni religiose—>”lo stato non prende parte per nessun culto, ma garantisce a ciascun culto il suo libero esercizio nello stretto rispetto delle leggi della repubblica, come garantisce anche la libertà di non credere nelle stesse condizioni di laicità. Questo secolarismo alla francese, sorprende i nostri principi e deriva da un portato storico. Da allo stato una pozione di arbitro, che gli permette di non appoggiare la sua legittimità politica su un orientamento spirituale. La repubblica non domanda a nessuno di dimenticare la vostra fede, ma bisogna saper superare le differenze mettendole al servizio della comunità. Non è compito dello stato stabilire i contenuti di una fede, è una libertà dell’individuo ma l’appartenenza religiosa non può porre i soggetti contro le regole della repubblica. Bisogna affrontare le tempeste condividendo la stessa imbarcazione e quando la tempesta sarà passata noi saremo sempre sulla tessa imbarcazione. Un modello di laicità che sappia ascoltare le voci del paese nella loro diversità e che sia capace di costruire su questa diversità una grande nazione riconciliata, instaurando un dialogo tra lo stato e le convenzioni religiose”. III. Separatismo sovietico: 1917 rivoluzione bolscevica che da vita all’unione sovietica. Definito stato ideocratico, c’è un idea che è quella di Marx e Lenin. In questa idea lo
temperamento a questa regola per alcuni territori dove le nomine avvengono anche alla presenza dell’imperatore. Si unisce nello stesso momento la consegna dei simboli del potere civile, le regalie imperiali. Quindi una partecipazione dell’imperatore. Regalie che nelle altre parti dell’impero devono essere consegnate entro 6 mesi. 3 teorie sulla natura giuridica del Concordato:
stati. La chiesa è societas superiore agli stati e limita la sua sovranità facendo delle concessioni.
accordo, ma rimane essenzialmente una legge dello stato. Questa seconda teoria è opposta alla precedente, teoria statalistica. Considera lo stato come unico ente sovrano.
e indipendenti. E’ la teoria più conforme al principio dualistico. Esistono due ordini: uno proprio della chiesa (spirituale) e uno proprio del stato (temporale). Le questioni attinenti all’ordine spirituali ricadono sotto la sovranità della chiesa, quelle temporali sotto la sovranità dello stato. Ma esistono delle materie mixte nelle quali coesistono un interesse di ordine spirituale e uno di ordine temporale. Ad esempio il matrimonio per la chiesa è un sacramento, ma è anche un negozio giuridico civile. Altro esempio l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Il concordato serve a concordare bilateralmente le materie miste. C’è un antico brocardo: “istoria concordatorum istoria dolorum” storia dei concordati storia del dolori. Il modello di concordato moderno è il concordato Napoleonico. E’ un concordato tra Napoleone e la Santa Sede del 1801—>non appartiene solo alla storia perché in Francia questo modello sarà superato da un modello separatista, ma non è vigente in tutta la Francia: nell’Alsazia e la Lorena è ancora in vigore il concordato napoleonico con i relativi poteri di nomina dei vescovi del presidente della repubblica francese. In quello stesso periodo nel 1803 c’è un concordato anche nell’Italia napoleonica. Poi ci sono i concordati della restaurazione dopo il crollo di napoleone. In questo momento vengono conclusi molti concordati con una ispirazione confezionista in senso cattolico. Contengono diversi privilegi e favori verso la chiesa cattolica. Nella seconda metà dell’800 c’è un tramonto dell’istituto concordatario perché è quella in cui in alcune realtà si afferma il modello separatista, in altri si afferma un giurisdizionalismo a-confessionale. Questo tramonto non è però definitivo perché il ‘900 si assistente a una fioritura dell’istituto concordatario (non in Francia dove si afferma il modello separatista). Pio XII prima di diventare papa si spingerà a dire che una migliore separazione è il migliore concordato. Con il suo pontificato però inizia un’altra serie di concordati. I motivi sono 2:
ungarico. Nascono quindi nuove realtà nazionali, con molte delle quali la santa sede conclude degli accordi (1922 con la Lettonia, 1933 con Austria e Germani, 1926 Polonia 1927 Lituania, 1929 Italia….)
1933 con Reich di Hitler, 1937 con il Portogallo, 1953 con la Spagna.
Sono caratterizzati da alcuni tratti comuni:
III fotocopia—>I RAPPORTI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE IN ITALIA DALL’UNITA’ AI NOSTRI GIORNI
Ruffini sostenne che l’adesione cavuriana a questa formula, non derivi dall’influenza liberale francese, ma che il pensiero separatista cavuriano derivi da una concessione PROTESTANTE, in particolare da Alexander Vinet che in uno scritto propugna il medesimo principio (gli zii di Cavour erano Ginevrini). In tempi recentissimi Stella e Broglio à propesero sull’origine Giansenista della formula (Pascal filosofo esponente) e uno dei tratti fondamentali era di propugnare tesi della libera chiesa libero stato, in particolare sostenevano la stessa tesi sostenuta da un Vescovo dell’impero romano Ottato di Levi: “res pubblica non in ecclesia sed …”à Non è lo Stato nella Chiesa ma è la Chiesa nello Stato. Il giansenisti faranno propria questa formula. L’origine cavuriana è quindi ecclettica. La madre di Cavour aveva come padri spirituali dei Giansenisti. Cavour è un politico e deve proiettare questa visione nella realtà. C’è il problema del potere temporale del Papa. Come conciliare l’unità nazionale con il potere temporale del papa? Cavour avvia delle trattative SEGRETE con la Santa Sede, per il tramite di un medico (tal Passaglia) per arrivare a una sorta di Concordato che preveda la rinuncia del Papa al potere temporale e una contestuale rinuncia dello stato italiano alla politica seguita fin ora = giurisdizionalista politica del controllo. Speranza duramente troncata dal Papa Pio IX marzo 1861 che dichiarò, ufficialmente, di rifiutare qualunque accordo con chi ha usurpato i territori della chiesa. Problema della capitale: Proclamazione di Roma come capitale d’Italia (Cavour era un sostenitore di questa scelta). Ma rimane il problema che la Chiesa può essere indipendente perdendo il suo potere temporale. Il Papa non accetta, Cavour muore. Momento finale della parabola di vita di Cavour. Era stato scomunicato dal Papa a seguito degli eventi del Risorgimento; ma un’istintiva fiducia lo accompagnava, un curato francescano Padre Giacomo (poi sanzionato dalla santa sede) gli avrebbe conferito i sacramenti in tempo di morte, nonostante la scomunica. E pronuncio prima di spirare pronunciò ancora la formula “libera chiesa in libero stato” 17 marzo 1861: Proclamazione del regno d’Italia che non comprendeva il Lazio che era lo stato pontificio. Fine di Marzo inizio Aprile, Roma capitale scelta ma non operativa. Ma Roma era protetta dalla principale potenza cattolica del tempo, la Francia del Secondo Impero di Napoleone III à il quale era anche allo stesso tempo il principale protettore del regno d’Italia. Complessi rapporti politici per il giovane Stato Italiano privato subito del principale protagonista: Cavour.
La legge delle guarentigie è un atto unilaterale con il quale il governo italiano cerca di raggiungere un accordo, la finalità principale è quella di assicurare al Papa una serie di condizione che gli garantissero il libero esercizio del potere spirituale. Il papa NON accetta la soluzione con l’enciclica “ubi nos” di Pio IX. La politica separatista cavuriana, la principale attuazione di questo principio è rappresentato dalla legge. Uno dei principali protagonista fu Bonghi, un seguace di Cavour. Questa legge ripose i rapporti tra Chiesa e Stato per quasi settanta anni fino ai Patti Lateranensi del 11 febbraio 1929. Perché se è vero che la Santa Sede respinge questa soluzione, di fatto concretamente utilizza le garanzie insite a questa legge, perché è una soluzione unilaterale e rivendica la bilateralità della situazione. à è un punto di equilibrio Legge delle guarentigie: Art. 1 legge 214 del 1871 “La persona del sommo pontefice è sacra e inviolabile”—> Questa inviolabilità viene riconosciuta ai capi di stato, quindi al Papa. Art. “L’attentato contro la persona del sommo pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti con le stesse pene ” Art. 3 “Il governo italiano dà al sommo pontefice gli onori che spettano al sovrano” Il papa pur non essendo più un sovrano è considerato come tale, un cittadino qualificato al quale sono riconosciute prerogative che fanno si di trattarlo come un sovrano. SANTA SEDE: in senso stretto è il Papa, l’ufficio del Papa. Trattiene rapporti diplomatici. È un soggetto internazionale in senso largo la santa sede—>curia romana: insieme di soggetti attorno al Papa PAPA: successore di Pietro Legge delle Guarentigie: Art.1 legge 214 del 1871 da delle garanzie al papa a seguito del sorgere della questione di indipendenza del sommo pontefice. Art. “È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di lire 3.225.000”. Si stabilisce quindi una dotazione finanziaria per il papa. Il papa non aveva accettato la legge delle guarentigie perché era di carattere unilaterale da parte dello stato italiano, non era stata bilateralmente concordata. Art. “Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici, Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizii, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonché della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazioni per causa di utilità pubblica.”
Qui c’è uno dei punti cruciali: si parla dei palazzi apostolici—>la legge dice “continuerà a godere” ma è una forma antica perché non si parla più di sovranità, il papa non è più sovrano di nessun territorio e questi palazzi fanno parte del territorio italiano. Ma non si parla neanche di proprietà, è una sorta di diritto di godimento sugli stessi anche se c’è il riconoscimento di uno spazio territoriale in cui il papa può esplicare la sua attività. Art. “Durante la vacanza della Sede Pontificia nessuna Autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali. Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.” Sede vacante—>dove viene eletto il papa, da parte del conclave e c’è una sorte di garanzia di libertà del conclave, si impegna affinché non avvengano violenza nei confronti di questa assemblea come il concilio ecumenico (assemblea di tutti i vescovi del mondo) Art. “Nessun ufficiale della pubblica Autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporanea dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.” Altra norma posta a garanzia. Art. “Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero”. Riconoscimento dell’attività del papa che è a capo della chiesa e si fa riferimento alla libertà del papa nelle chiese di Roma perché è anche vescovo di Roma. Art. “Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli invitati delle potenze estere presso il Governo italiano. Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d'uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.” Lo stato italiano riconosce la soggettività internazionale del papa e il diritto di legazione attivo e passivo= il papa può inviare dei propri rappresentanti presso gli stati, che sono suoi ambasciatori e può accreditare presso di se ambasciatori di altri stati. Art. “Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano. A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano, o in un altra sua residenza, uffizi di posta e di telegrafo, serviti da impiegati di sua scelta. L’uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso con gli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze, munite del bollo dell’ufficio pontificio, sarà esente da ogni tassa o spesa del territorio italiano.
realizzata quindi il placet et exequatur continuerà ad esistere. L’ispirazione separatista non viene portata alle estreme conseguenze. Art. “In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, né è a loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato.” Uno degli istituti caratteristici del giurisdizionalismo era l’appello per abuso (possibilità di rivolgersi al sovrano se il cittadino si riteneva leso da un atto dell’autorità ecc.) Anche da questo istituto la legge delle guarentigie prende le distanze. E’ un riconoscimento della giurisdizione eccles. La prima parte di questa legge dove si ricosse la libertà dal punto di vista internazionale, con ambiguità dal punto di vista territoriale. La seconda parte di chiara ispirazione cavouriana, con qualche residuo come per il palcet et exequatur. Questione patrimoniale—>non è risolta nelle legge delle guarentigie ma prosegue per anni successivamente. Nel periodo successivo ci sono la destra e la sinistra storica e c’è il divieto per i cattolici di partecipare alla vita politica, ma ci sono anche delle tendenze conciliatoriste, per arrivare a un accordo. Geremia vescovo di Cremona, aveva elaborato la teoria delle catene d’oro e vuole che si arrivi a una conciliazione. Pur essendo un esponente della sinistra storica anche Francesco Crispi ha questo grande sogno della conciliazione che sembra maturare nel 1887. Il pontefice era Leone XIII nella episcoporum ordinem riafferma il desiderio di superare le dissidie. Ma il problema era il potere temporale. Il vaticano non accettava una soluzione che comportasse a una piena rinuncia del potere temporale quindi tramontano le speranze conciliatorie segue in Crispi una reazione opposta. Il sindaco di Roma chiede al segretario del papa di portagli i saluti dei cittadini e il papa lo ? Il consiglio capitolino monumento Giordano Bruno che viene inaugurato il 9 giugno 1889 Leone condanna questo gesto perché costituisce un offesa al sommo pontefice. 20 settembre 1895 si inaugura un altro monumento a Garibaldi sul colle che guarda al Vaticano e anche qui ci sono delle manifestazioni anticlericale e Leone dice che è un offesa Anche nel ‘900 continua il laceramento, pontificato Pio X quando diviene sindaco di Roma Ernesto Natan 20 settembre 1910 davanti a porta Pia infiammato discorso anticlericale contrapponendo la città di Roma alla Roma clericale. Pio X invita i fedeli di tutto il mondo ad innalzare preghiere a difesa della chiesa fatta bersaglio. Sono anni di laceramento.
Ma i primi del ‘900 la situazione si evolve perché si affaccia Giovanni Giolitti. Giolitti, liberale, porta avanti una politica di normalizzazione dei rapporti con la chiesa. Si parlerà di una sorta di conciliazione silenziosa. Giolitti, crea un’altra formula: “lo stato e la chiesa come due linee parallele” che non sono destinate ad incontrarsi ma non si scontrano neanche. Sotto il ponteficato di Pio X se non viene revocato il non expedit, si concedono molte deroghe, anche dal punto di vista dell’attività parlamentare: non cattolici deputati ma deputati cattolici. Patto Gentiloni: prende il nome da un accordo tra Giolitti e il presiedente dell’unione elettorale cattolica, Gentiloni. Questo accordo prevede un punto d’incontro tra liberali e elettorato cattolico:
Affiora anche un alternativa perché Benedetto XV revoca il non expedit anche dal punto di Vista formale quindi le porte della politica sono aperte anche ai cattolici. nasce un partito di ispirazione cattolica, fondato da Sturzo (partito popolare) I punti di forza di questo appello:
Punti di contatto con il patto Gentiloni ma anche riforme democratiche per l’ampliamento del suffragio. E’ un partito di ispirazione cattolica, ma non è un partito confessionale. Non prende una posizione netta sulla questione romana. Nell’età moderna lo studio del rapporto stato chiesa non può limitarsi ai rapporti tra istituzioni ma deve tenere conto anche dei partiti politici. Qualche anno più tardi il Barone Carlo Monti direttore del fondo per il culto, amico del papa viene indicato come fiduciario nei rapporti stato chiesa. Altro evento—>1915 1918 G.M. definita “inutile strage”. molti cattolici sono combattenti. Si dimostra anche come prova del fuoco della legge delle guarentigie. Qui si rivelano dei limiti: brillante ma insoddisfacente. Sopratutto per il diritto di legazione attivo e passivo perché c’è il problema degli ambasciatori: gli ambasciatori di stati in guerra con l’Italia accreditati presso la santa sede—>anche questi ambasciatori devono lasciare l’Italia. Nella seconda metà del 1916 venne confiscato palazzo Venezia a Roma. L’art.15 del patto di Londra, l’Italia fa inserire una clausola segreta in cui le altre potenze si impegnano a escludere la Santa Sede dal congresso di pace. Nonostante sia formalmente esclusa dal congresso di pace che si svolge a Parigi, Mons. Cally di Chicago prospetta l’opportunità di intraprendere delle trattivi per risolvere la questione romana. Si raggiunge un intesa segreta, viene inviato un altro mons. per stringere un accordo. La soluzione prospettata tra Cally e Orlando e Ceretti Orlando nel 1919: creazione di un piccolo stato territoriale e con la conclusione di un trattato di pace che riconosceva questa soluzione.