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Libertà religiosa e libertà di coscienza: distinzioni e differenze, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questo documento, tratto da una lezione universitaria di diritto ecclesiastico tenuta all'Università degli Studi di Torino, esplora la dimensione personale della libertà religiosa e la libertà di coscienza. delle varie manifestazioni e problematiche di questi diritti, distingue tra libertà religiosa e libertà di coscienza e illustra le differenze nella protezione di questi diritti secondo l'articolo 19 e l'articolo 9 della Costituzione italiana.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 01/05/2020

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martina-diana-4 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO I
[ ]
14 marzo 2019
1
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza
A partire da questa lezione analizziamo la dimensione personale del diritto di libertà religiosa, quindi
le varie manifestazioni, le varie problematiche che esso pone nella vita delle persone, sia come
individui sia come gruppi.
Quali sono le fonti normative di questo diritto nel nostro ordinamento.
Due norme che entrambi sono fonti per il nostro ordinamento, una fonte costituzionale e l'altra fonte
di diritto internazionale che vincola anche il nostro ordinamento in quanto ha aderito alla convenzione
europea dei diritti dell'uomo. Un'altra norma di diritto internazionale vincolante per il nostro
ordinamento è l'art 10 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che è entrata a fare
parte con il trattato di Lisbona del diritto dei trattati dell'unione. Quest'ultima norma ricalca l'art 9
della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ha un capoverso ulteriore che fa riferimento al diritto
di obiezione di coscienza.
Riflessioni sull'art 19 Cost e art 9 CEDU.
Art. 19 Cost. “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”
Art.9 CEDU “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di
manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in
pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di
restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine,
della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
Si tratta di due articoli della stessa epoca perché uno è del 48, l'altro del 50, si collocano nelle stesse
temperie storiche e culturali.
L'art 19 non fa riferimento alla libertà di pensiero perché è già trattata nell'art 21 Cost e questo spiega
la differenza con l'art 9 CEDU. La grossa differenza è che nell'art 19 si parla di un diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa ,l'art 9 invece parla di coscienza : esso distingue tra libertà di
coscienza e libertà di religione.
Questa distinzione non appare espressa nell'art 19 Cost.
In diritto non ci sono sinonimi e non dovrebbero esserci parole messe a caso, se una norma usa due
parole diverse vuol dire che intende due cose diverse.
Perché è importante dal punto di vista giuridico distinguere tra coscienza e religione?
I nostri costituenti, quando hanno formulato quello che è oggi l'art 19 della Cost, non hanno ritenuto
necessario distinguerlo, hanno ritenuto che la coscienza venisse protetta dalla libertà religiosa però è
importante distinguere, perché?
Se io riconosco il diritto di professare liberamente una fede religiosa, cosa potrebbe rimanere fuori da
questa formulazione? Distinguere tra libertà di coscienza e libertà religiosa non è insignificante perché
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Scarica Libertà religiosa e libertà di coscienza: distinzioni e differenze e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

A partire da questa lezione analizziamo la dimensione personale del diritto di libertà religiosa, quindi le varie manifestazioni, le varie problematiche che esso pone nella vita delle persone, sia come individui sia come gruppi.

Quali sono le fonti normative di questo diritto nel nostro ordinamento.

Due norme che entrambi sono fonti per il nostro ordinamento, una fonte costituzionale e l'altra fonte di diritto internazionale che vincola anche il nostro ordinamento in quanto ha aderito alla convenzione europea dei diritti dell'uomo. Un'altra norma di diritto internazionale vincolante per il nostro ordinamento è l'art 10 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che è entrata a fare parte con il trattato di Lisbona del diritto dei trattati dell'unione. Quest'ultima norma ricalca l'art 9 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ha un capoverso ulteriore che fa riferimento al diritto di obiezione di coscienza.

Riflessioni sull'art 19 Cost e art 9 CEDU.

 Art. 19 Cost. → “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

 Art.9 CEDU → “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui. “

Si tratta di due articoli della stessa epoca perché uno è del 48, l'altro del 50, si collocano nelle stesse temperie storiche e culturali.

L'art 19 non fa riferimento alla libertà di pensiero perché è già trattata nell'art 21 Cost e questo spiega la differenza con l'art 9 CEDU. La grossa differenza è che nell'art 19 si parla di un diritto di professare liberamente la propria fede religiosa ,l'art 9 invece parla di coscienza : esso distingue tra libertà di coscienza e libertà di religione.

Questa distinzione non appare espressa nell'art 19 Cost.

In diritto non ci sono sinonimi e non dovrebbero esserci parole messe a caso, se una norma usa due parole diverse vuol dire che intende due cose diverse.

Perché è importante dal punto di vista giuridico distinguere tra coscienza e religione?

I nostri costituenti, quando hanno formulato quello che è oggi l'art 19 della Cost, non hanno ritenuto necessario distinguerlo, hanno ritenuto che la coscienza venisse protetta dalla libertà religiosa però è importante distinguere, perché?

Se io riconosco il diritto di professare liberamente una fede religiosa, cosa potrebbe rimanere fuori da questa formulazione? Distinguere tra libertà di coscienza e libertà religiosa non è insignificante perché

la libertà di coscienza è un po' più ampia della libertà di religione. Potremmo dire che la coscienza si colloca al punto di collegamento fra il pensiero e l'adesione ad una determinata opzione religiosa con le relative pratiche. La coscienza è quella sfera intima in cui la persona matura le proprie convinzioni, in cui i pensieri, le idee si trasformano in convinzioni. La differenza tra pensiero e convinzione è che la convinzione ha un impatto sul comportamento della persona, sulle sue scelte esistenziali. In mezzo a quelle convinzioni ci stanno anche le convinzioni religiose ma possono esserci anche altri tipi di convinzioni filosofiche, areligiose, etiche che indirizzano le scelte della persona pur non essendo connesse ad una determinata professione di fede o ad una determinata visione religiosa della vita.

Il fatto che nell'art 19 della Cost non si parlasse di libertà di coscienza aveva permesso l'affermarsi di un orientamento dottrinale che escludeva dalla copertura dell'art 19 le convinzioni areligiose. Nel migliore dei casi diceva che erano già erano tutelate dall'art 21 come forme di libera manifestazione del pensiero, addirittura una certa corrente interpretativa argomentava che da questa formulazione dell'art 19 doveva dedursi un divieto dell'ateismo attivo cioè dell'ateismo che non è una semplice convinzione interiore dell'individuo, ma che si manifesta all'esterno (ad esempio in una propaganda in favore delle posizione ateistiche). Questa dottrina si basava sull'idea che siccome la religione è solo la religione è un bene tutelato dalla costituzione, questo tipo di ateismo attivo andrebbe a violare un bene costituzionalmente protetto e quindi non sarebbe lecito nel nostro ordinamento. Questo orientamento è oggi superato in dottrina, anche nella giurisprudenza e in particolare la giurisprudenza costituzionale ha integrato il concetto per cui le posizioni ateistiche non sono tutelate semplicemente come forme di pensiero protette dall'art 21 ma come manifestazioni della libertà di coscienza protette dall'art 19 (fatto in una sentenza, la 149/ 1995 che riguardava la questione della legittimità costituzionale di una formula del giuramento dei testimoni nel processo civile che prevedeva come riferimento Dio, conteneva quindi un riferimento religioso e in quanto tale era contrario alla libertà di coscienza dei non credenti).

 Questo riconoscimento della libertà di coscienza come qualcosa che protegge le opzioni areligiose la troviamo anche nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Kokkinakis c. Grecia, 1993 che è una delle prime sentenze in cui la corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto una violazione dell'art 9. In questa sentenza, uno dei principi che la corte afferma è che la libertà di coscienza e di religione è un bene prezioso non solo per i credenti ma anche per coloro che professano confessioni atee, agnostiche, razionalistiche etc...

 L'altra sentenza che è della commissione europea dei diritti dell'uomo, Campbell and Cosans c. Regno Unito, 1982 è un buon esempio del modo in cui la coscienza è qualcosa di più ampio delle convinzioni religiose perché in questo caso le convinzioni che venivano in questione, che i ricorrenti rivendicavano, non erano convinzioni religiose, non erano neanche convinzioni ateistiche. Erano convinzioni etiche, in particolare i ricorrenti erano contrari alle punizioni corporali nei confronti dei figli e contestavano il sistema scolastico inglese dell'epoca che prevedeva che agli alunni potessero essere somministrate.

In questo caso giudice europeo aveva riconosciuto che quelle convinzioni potevano essere tutelate a titolo di convinzioni sulla base dell'art 9 anche se non erano convinzioni religiose ma semplicemente convinzioni etiche. In questa sentenza si è affermato un principio importante, quindi tutte le convinzioni possono essere protette dall'art 9, si richiede soltanto che arrivino ad un certo livello minimo di cogenza, di serietà importanza e coerenza. Basta che siano espressione di un sistema di pensiero compiuto che vincola le scelte esistenziali, i comportamenti della persona. Se si va a vedere la giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo questo test non viene mai applicato per

religiosa come libertà di manifestare all'esterno, cambia anche l'attitudine del diritto.

Un'altra differenza che si può individuare, o meglio un altro aspetto della libertà religiosa, è che a seconda del tipo di comportamento in rilievo, può cambiare quello che deve fare lo stato per garantire la tutela della libertà religiosa individuale. Per esempio: la libertà di culto, quindi la libertà di manifestare le proprie convinzioni attraverso riti religiosi, richiede che lo stato non intervenga ad impedire ai fedeli di un culto di celebrare le proprie cerimonie religiose però ad esempio per celebrarle normalmente si ha bisogno di uno spazio, di un edificio, di solito, a seconda dei culti e dei casi può essere un appartamento, ma in genere prevedono che ci sia un edificio di una certa dimensione, a volte con caratteristiche architettoniche precise dove si svolgano i riti religiosi.

Per esercitare questo tipo di libertà , quindi la disponibilità di un luogo di culto, occorre un qualche tipo di cooperazione da parte dello stato? Si, bisognerà che l' autorità pubblica preveda nei suoi piani regolatori uno spazio, conceda un permesso di costruire.

Questo tipo di intervento invece è meno necessario per altri tipi di facoltà come quella della libertà di cambiare convinzioni religiose, la libertà di professarla nel senso di dichiararla, la libertà di fare propaganda.

La corte costituzionale ha detto che non si può negare un luogo di culto, sulla base del fatto che il culto che lo richiede non abbia un'intesa con lo stato.

La libertà religiosa presenta sia dei profili positivi che negativi. Ha bisogno sia dell'astensione da parte di soggetti pubblici e privati da interferenze con l'esercizio di libertà religiosa, quindi in particolare ha bisogno di essere protetta da forme di coercizione, per es. non è possibile obbligare una persona ad aderire ad una confessione religiosa. Per esempio non è possibile obbligare una persona a tenere dei comportamenti religiosamente orientati come il giuramento dei testimoni. Lo stato non può obbligare una persona a giurare davanti a Dio, giurare sulla bibbia, perché questo significa esigere che la persona tenga un comportamento religioso che non corrisponde alle sue convinzioni personali. Divieto di fare pressioni su una persona per cambiare e correggere le sue convinzioni.

Due casi decisi dalla corte europea dei diritti dell'uomo:

  1. IVANOVA C. Bulgaria → si trattava di un insegnante che apparteneva ad una chiesa evangelica. Questa particolare denominazione evangelica era mal vista dalle autorità pubbliche di quel luogo e all'insegnante in questione era stato detto o esci da questo movimento religioso o sei licenziata. Non è stata proprio licenziata, per il suo posto sono stati cambiati i requisiti, quindi è stato richiesto un titolo di studio che la persona non aveva. Questo condotta è stata sanzionata come violazione dell'art 9 CEDU dalla corte europea, è un pressione illecita per cambiare convinzione nel soggetto.

  2. Mockute c. Lituania → la persona in questione era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico e fra le cose che facevano gli psichiatri c'era anche quella di cercare di correggere le sue convinzioni religiose. Nel caso di specie la ricorrente aderiva ad un movimento di meditazione trascendentale, una religione non tradizionale. Anche qui la corte europea dei diritti dell'uomo dice che lo stato non po' permettere questo tipo di comportamento, quello che è definito uno spiare nelle convinzioni religiose del paziente allo scopo di correggere a meno che non sia dimostrato che quelle convinzioni determinino un rischio chiaro e imminente di comportamenti pericolosi.

Accanto a questi profili negativi ci sono anche profili positivi di svolgimento di pratiche religiose, di comportamenti conformi ai precetti della propria religione che richiedono non solo la libertà da coercizione ma che richiedono che lo stato crei le condizioni per permettere questo modo di manifestare la propria libertà religiosa. A volte può essere mettendo a disposizioni dei beni materiali o prevedendo deroghe al diritto comune, come il caso della possibilità di astenersi dal lavoro.

Andando a riprendere i contenuti dell'art 19 Cost e art 9 CEDU abbiamo visto che c'è una libertà di avere o non avere delle convinzioni religiose. Nell'art 19 Cost. dice libertà di professione di fede religiosa, nell'art 9 si dice libertà di cambiare convinzione da qui desumiamo una libertà di avere o non avere determinate convinzioni. Quindi la libertà religiosa implica una libertà di formarsi le proprie convinzioni, religiose o non religiose. Ad esempio presuppone che sia garantita la libera circolazione delle idee anche in questa materia, che sia garantito un pluralismo delle informazioni che in questa materia possono arrivare ai cittadini; questo potrebbe richiedere, nel caso specifico della libertà religiosa, che alle confessioni religiose venga dato accesso alle telecomunicazioni, ai mezzi di comunicazione, quelli pubblici o privati.

La libertà di formazione della coscienza richiede anche che lo stato non cerchi di indottrinare i suoi cittadini in materia religiosa : questo divieto di indottrinamento, soprattutto nell'ambito della scuola, viene in rilievo. La libertà di formazione della propria coscienza va di pari passo con la libertà di propaganda con un termine forte che si giustifica, non si parla di insegnamento perché c'è nell'ordinamento italiano c'è una l. 1159/1929 nella quale si parlava di libertà di discussione in materia religiosa. Siccome si parlava di discussione e non di propaganda o di proselitismo quella formula aveva permesso l'affermarsi di una corrente giurisprudenziale che considerava illecita la propaganda non cattolica. In costituzione si è sentito il bisogno di specificare che non si tratta solo della discussione fra esperti ma di proselitismo, della possibilità di propugnare un'idea religiosa e di cercare di convincere gli altri a condividere.

Silvia Pacotto

La libertà di formazione della coscienza richiede anche che lo Stato non cerchi di indottrinare i suoi cittadini in materia religiosa. Questo divieto di indottrinamento (non ne parlo oggi perché ne parleremo più puntualmente quando parleremo della libertà religiosa in ambito scolastico) viene in rilievo soprattutto in ambito della scuola.

La libertà di formazione della propria coscienza va propriamente di pari passo con la libertà che l'articolo 19 della Costituzione chiama “ libertà di propaganda ”, con un termine particolarmente forte, che si giustifica: perché si parla di propaganda e non di insegnamento come nell'articolo 9 della Convenzione o di proselitismo? Perché nell'ordinamento italiano c’è la famosa legge 1159/29 che avete visto la scorsa settimana, nella quale si parla di libertà di discussione in materia religiosa. Siccome si parlava di discussione e non di propaganda o di proselitismo, quella formula aveva permesso l'affermarsi di una corrente giurisprudenziale che in sostanza considerava illecita la propaganda non cattolica. Quindi in Costituzione si è sentito il bisogno di specificare che non si tratta solo di discussione fra esperti, si tratta proprio di proselitismo, della possibilità di propugnare un'idea religiosa, di cercare di convincere gli altri a condividerla. La Convenzione Europea dei Diritti Dell'uomo parla in modo un po' più neutro di insegnamento.

CASO KOKKINAKIS: LIBERTÀ DI FORMAZIONE DELLA COSCIENZA VS. LIBERTÀ DI PROSELITISMO E PROPAGANDA La libertà di proselitismo o di propaganda è stata proprio l'oggetto di quella sentenza della CEDU Kokkinakis contro Grecia di cui vi parlavo in

Se persegue uno dei fini legittimi enumerati dall'articolo e la Corte dà risposta positiva. La Corte dice che uno Stato democratico dovrebbe assicurare il pacifico godimento di diritti delle libertà individuali di chiunque viva sul suo territorio e se non si curasse di proteggere la coscienza religiosa di una persona contro tentativi di influenza condotti con mezzi illeciti e menzogneri, secondo l'articolo 9, sarebbe privato di ogni valore. Quindi il fine è legittimo, perché il fine di quella norma, che vi ricordo sanziona la condotta di chi cerca di penetrare nella coscienza religiosa di un altro e di modificarne il contenuto concerto e le modalità (per esempio promettendo in cambio vantaggi materiali o morali o per esempio abusando della sua ingenuità, della sua debolezza, con mezzi fraudolenti, etc.). Quindi quella norma persegue i confini legittimi di tutela dei diritti di libertà altrui.

Questa restrizione è necessaria in una società democratica per perseguire quel fine di protezione dei diritti e delle libertà altrui? È necessario sanzionare il proselitismo condotto con quelle modalità per proteggere i diritti e le libertà altrui? Qui la Corte fa una distinzione fra testimonianza cristiana e proselitismo abusivo: in questo caso distingue fra testimonianza cristiana e proselitismo abusivo non perché la Corte faccia una petizione a favore del Cristianesimo, ma perché nel caso di specie ci muoviamo nell'ambito di una tradizione religiosa di ascendenza giudaico-cristiana. Oggi così se ne parla in termini di proselitismo lecito e proselitismo abusivo , quindi la Corte in sostanza distingue fra ciò che è testimonianza della propria fede e ciò che, invece, è proselitismo abusivo, nei termini indicati dalla norma penale greca, cioè quel proselitismo che si esercita attraverso l'esercizio di pressioni, attraverso il ricorso alla violenza o al lavaggio del cervello, attraverso l'attività di offerta di vantaggi materiali e sociali, ecc. Così come dice la norma greca, quindi in sostanza quello che la Corte dice è: non tutte le forme di proselitismo sono giustificate alla luce della CEDU, perché è effettivamente necessario in una società democratica proteggere la coscienza religiosa dei cittadini da questo tipo di operazioni di manipolazione. Nel caso di specie la Corte a far salva la norma greca che sanziona il proselitismo, però individua una violazione dell'articolo 9, perché i giudici greci non hanno dimostrato che quello che faceva il signor Kokkinakis corrispondeva a quel modello di proselitismo abusivo, non hanno dimostrato che aveva promesso vantaggi materiali e morali, che aveva abusato della debolezza delle persone, che aveva esercitato pressioni, eccetera. Questo nel caso di specie non era dimostrato ed effettivamente non l'aveva fatto, quindi in quel caso la restrizione della sua libertà religiosa non era legittimata alla luce della Convenzione e si configurava come una violazione della stessa.

LIBERTÀ DI INGRESSO E DI RECESSO Andiamo un po' avanti nel percorso religioso della persona. Abbiamo detto che nel maturare le sue scelte in materia religiosa, la persona prima deve avere liberamente acceso a tutte le informazioni e le conoscenze in materia , deve avere la possibilità di ricevere queste informazioni e anche di trasmetterle a sua volta. Nel momento in cui decide se aderire o meno a una confessione religiosa, deve essere libera di aderire ad una confessione religiosa, però libera anche, se cambia idea, di cessare di essere aderente.

Quindi la libertà di professare una fede religiosa, la libertà di avere non avere convinzioni religiose implica la libertà di ingresso e quindi per esempio illegittimità di un obbligo di appartenenza a una confessione religiosa. Questo a noi sembra evidente e scontato, ma in altri contesti giuridici e culturali non lo è così tanto. C'è stato un caso risalente, però, anche nel nostro ordinamento, perché in base al regio decreto 1731 del 1930, che non è stato subito abrogato con l'entrata in vigore della nuova Costituzione, gli ebrei appartenevano automaticamente alla comunità ebraica “territorialmente competente” per il territorio in cui si trovavano a risiedere. Quindi ogni cittadino ebreo veniva automaticamente considerato membro dell'ente della comunità, dell'ente morale, dell' ente religioso della comunità ebraica e questa appartenenza aveva poi delle conseguenze, in particolare implicava l'obbligo di versare un tributo alla comunità. Quindi la Corte Costituzionale ha dovuto pronunciarsi

sulla legittimità costituzionale di questa norma e ovviamente l’ha dichiarata incostituzionale, in particolare, non tanto per violazione dell'articolo 19 (perché la norma in questione non prevedeva un’appartenenza automatica del soggetto, né gli impediva di cambiare le proprie convinzioni religiose), quanto sulla base dell'articolo 3 Costituzione, cioè divieto di discriminazione religiosa. In questo caso alcuni cittadini di origine ebraica, indipendente dalle convinzioni personali, venivano sottoposti a uno statuto giuridico differenziato per il solo fatto di essere ebrei.

Per quanto riguarda la libertà di recesso è abbastanza scontata nel nostro contesto giuridico e culturale, ma lo è meno altrove: se pensate ai diverse Stati di tradizione religiosa musulmana, nei quali sono previste le leggi anticonversione, nei quali l'apostasia (l'uscita dalla religione islamica) è sanzionata penalmente. Quindi evidentemente la libertà di recesso non è particolarmente tutelata. In Europa il problema si è posto rispetto ai nuovi movimenti religiosi, quindi a certi movimenti religiosi qualificati come sette , che sembravano impedire ai propri membri di abbandonare il movimento. Quindi sia il Parlamento Europeo che il Consiglio Europeo che il Consiglio d'Europa hanno emanato dei documenti, ma si tratta di soft law , in cui si faceva specificamente riferimento al diritto di recesso. Quindi, per esempio, si invitavano gli Stati membri, nel momento in cui si instauravano i criteri per il riconoscimento di uno dei determinati istituti giuridici di confessioni religiose, a inserire fra questi criteri anche la libertà di recesso degli aderenti.

LIBERTÀ DI NON DICHIARARE LA PROPRIA APPARTENENZA RELIGIOSA Un profilo particolarmente interessante della libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose è l'altra faccia dello specchio, cioè libertà di non manifestare , di non renderle note.

Possiamo ritenere che il diritto di libertà religiosa implichi anche questo tipo di libertà, quindi correlativamente il divieto da parte di soggetti sia pubblici che privati (quindi da parte sia dello Stato che da soggetti privati, come potrebbero essere, per esempio, il datore di lavoro) di obbligare una persona a dichiarare o a manifestare le proprie convinzioni religiose, in generale cercare di scoprire contro la volontà della persona le sue convinzioni religiose.

Sapete che nel nostro ordinamento esiste una normativa sulla privacy: di base questo è il Codice della Privacy che è contenuto nel decreto legislativo 196 del 2003. Più recentemente è stato approvato il nuovo regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e questo è già direttamente vincolante per l'ordinamento italiano, ma poi è stato adottato un ulteriore decreto legislativo finalizzato a favorire l'attuazione di questo regolamento. Cosa c'entra questa normativa con la libertà religiosa? Questa normativa protegge in maniera particolare il trattamento dei dati cd. sensibili, fra cui ci sono anche i dati relativi alle convinzioni religiose della persona. Questi dati sensibili sono soggetti garanzie particolari di trattamento, perché normalmente possono essere trattati solo previa autorizzazione dell'autorità garante per la privacy e consenso scritto dell'interessato. Quindi questo protegge questo aspetto della libertà religiosa.

Allo stesso tempo questa normativa prevede un’eccezione, una deroga al diritto comune in favore sia delle confessioni religiose che delle associazioni con fini religiosi , perché per esempio per le confessioni religiose non richiede, per quanto riguarda i dati inerenti alle convinzioni personali degli aderenti, né l'autorizzazione al garante né il consenso scritto. Per le associazioni con fini religiosi deroga al requisito del consenso scritto, ma richiede l'obbligo di autorizzazione dell'autorità del garante. Mentre anche le confessioni religiose non devono osservare le norme relative all'acquisizione dei dati, ma al successivo trattamento, quindi in particolare quelle relative all'aggiornamento, alla correzione, alla rettifica dei dati, eccetera.

 sui registri di battesimo si faccia l'annotazione che la persona non fa più parte della Chiesa Cattolica, quindi risulti la scelta della persona di cambiare convinzioni;  poi, aggiunge il garante, che quel nominativo non possa essere più utilizzato dalla Chiesa Cattolica, per esempio, per fare una statistica sugli appartenenti alla chiesa stessa, quindi non possa essere utilizzato per gonfiare il numero degli appartenenti alla Chiesa Cattolica.

Una volta garantito questo non si richiede nulla di più.

LIBERTÀ DI CULTO Passo rapidamente alla libertà di culto che è l'altra libertà che abbiamo visto in entrambe le norme (articolo 19 e articolo 9) e che implica anche un diritto alla disponibilità di luoghi di culto.

Queste sono sentenze della Corte EDU in cui la disponibilità dei luoghi di culto veniva negata, in genere, a movimenti religiosi minoritari: nei casi di specie sempre testimoni di Geova. Veniva negata sulla base di una procedura amministrativa arbitraria, non trasparente, contro la quale non era dato diritto di difesa. Quindi nel contesto di questa sentenza la Corte ha specificato che la disponibilità di luoghi di culto è un elemento integrante ed essenziale della libertà religiosa.

Inoltre anche la nostra Corte Costituzionale si è pronunciata in materia: questa è solo una delle tendenze più recenti a riguardo. Per rispondere alla domanda che mi è stata fatta prima: ci sono casi di leggi regionali che condizionavano l’accesso e il riparto dei luoghi di culto in base ai contributi previsti dalla legge regionale per la costruzione di luoghi di culto e prevedevano condizioni più stringenti e rigorose per le sole confessioni senza intesa. Quindi escludevano tout court le confessioni senza intesa, come nel caso che riguardava la legge della Regione Lombardia: le confessioni senza intesa dovevano avere una presenza organizzata e radicata nel territorio, dovevano dimostrare che i loro Statuti non contenessero principi contrari ai valori fondamentali, etc. e questi requisiti venivano richiesti solo per le confessioni senza intesa con il fine, non molto ben dissimulato, di escludere principalmente l'Islam, che è l'unica grande confessione religiosa presente in Italia che non ha un’intesa con lo Stato italiano (ce ne sono altre anche, come i testimoni di Geova, che quindi sono stati anch’essi ostacolati, ma la confessione religiosa che pone più problemi in questo momento è quella islamica). Quindi la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime queste disposizioni, precisando che non si può effettuare questo tipo di differenziazione di trattamento proprio perché la disponibilità di culto è una condizione essenziale per l'esercizio della libertà di culto.

LIMITI Vi parlo rapidamente dei limiti al diritto di libertà religiosa. L'articolo 19 della Costituzione ne prevede espressamente solo uno, perché parla di libertà di culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Che cos’è il buon costume? Non so se l'avete già incontrato in diritto costituzionale, ma probabilmente in diritto penale. In ambito penale ci sono dei reati che sono dei comportamenti che sono sanzionati penalmente, in quanto violano il buon costume inteso come pudore sessuale. Per esempio buona parte dei reati commessi attraverso la stampa, attraverso le rappresentazioni cinematografiche o teatrali, eccetera. Quindi, tendenzialmente, per buon costume si intende, sul modello di quello che è previsto dall'articolo 21 della Costituzione, il rispetto della morale sessuale, della società di riferimento: in questo senso che l’ha intesa la Corte costituzionale, che peraltro non si è mai pronunciata su casi concernenti. Tutti i casi sul buon costume riguardano i reati di cui parlavamo.

La giurisprudenza di Cassazione ha allargato un po' questo concetto di buon costume, anche se non in sentenze che riguardavano la contrarietà il diritto del buon costume, ma la questione riguardava se

scientology fosse un'associazione religiosa o se fosse un'associazione a delinquere. Però nell'ambito di queste sentenze, la Corte di Cassazione ha richiamato il limite del buon costume fra i criteri che possono essere utilizzati come giudizio per escludere un movimento dalla protezione prevista dalla libertà religiosa nella sua dimensione collettiva. Quindi ha inteso il limite del buon costume non solo con riferimento al pudore sessuale, ma anche al comune sentimento morale o addirittura le regole di ordinata convivenza , in particolare quelle di rilevanza penale. Quindi ha dato un'interpretazione più ampia di questo limite.

La Corte Costituzionale in una sentenza del 2000 (anche qui non riguardava la libertà religiosa, ma la libertà di stampa) ha collegato il concetto di buon costume con quello di dignità umana. Vi invito a leggere queste sentenze per approfondire questo discorso che non ho tempo di approfondire.

Quali potrebbero essere i riti contrari al buon costume? Per i costituenti, quando discussero dell'inserimento del buon costume in Costituzione, gli esempi che diedero di riti che dovevano essere bloccati attraverso questo limite sono esempi parecchio lontani dalla nostra esperienza quotidiana, perché facevano riferimento:

 al nudismo (non conosco per ora confessioni religiose che praticano il nudismo);

 all’evirazione;

 ai tremolanti, cioè ai quaccheri in sostanza.

Ci sono alcune sentenze di Cassazione che, pur non citando il limite del buon costume, escludono dalla protezione della libertà religiosa alcuni riti che non potremmo interpretativamente considerare contrari al buon costume, inteso nel senso più alto, cioè non solo pudore sessuale, ma anche con riferimento alle regole di ordinata convivenza , alla dignità umana , eccetera. Quindi, per esempio:

 in una sentenza di Cassazione si è ritenuto che i riti voodoo non potessero essere considerati protetti dal diritto di libertà religiosa, perché sono riti malefici e rivolti a soggiogare la volontà della persona, quindi in questo senso possiamo dire contrari alla dignità della persona e anche al diritto penale;  i riti che prevedono l'assunzione di droghe potrebbero cadere sotto questo limite, per esempio i rastafariani prevedono l'utilizzo a scopo meditativo della marijuana. Questo è un caso del 2005: per esempio, alcuni riti sudamericani prevedono l'utilizzo di bevande allucinogene.

Però queste sentenze non definiscono chiaramente la questione. Nel caso di specie danno, però, l'idea che, in linea di principio, l'esercizio della libertà religiosa non copra anche lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti a scopi religiosi.

Vi rimando al manuale per la definizione di ulteriori limiti. Quelli che sono impliciti nel nostro ordinamento, quindi non previsti dalla Costituzione, ma sono stati enunciati dalla giurisprudenza e sono in sostanza tutti quei beni e valori pariordinati al diritto di libertà religiosa , che devono essere bilanciati con il diritto alla libertà religiosa. Quindi limiti che abbiamo già visto con riferimento al caso Kokkinakis, che vedremo ancora in altri casi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della CEDU.

AVVISO Domani non ci sarò io. La prossima settimana affronterete il tema specifico della libertà religiosa che si manifesta attraverso l'abbigliamento religioso: tematiche relative al velo islamico, ma anche al turbante sikh. Terrà la lezione la dottoressa Ciravegna e noi ci rivediamo venerdì prossimo.