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Trascrizioni Diritto Ecclesiastico 2019/2020, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Trascrizioni dell'intero corso prof. Serra

Tipologia: Sbobinature

2019/2020

Caricato il 03/07/2020

Sumarui95
Sumarui95 🇮🇹

4.3

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DIRITTO ECCLESIASTICO 2019-2020
Cosa si intende per diritto ecclesiastico?
Contenuto, principi ispiratori.
Si intende quel complesso di norme sia di diritto pubblico che di diritto privato che
riconoscono il fenomeno religioso e lo disciplinano.
Quindi esso non è un diritto confessionale, né un diritto prodotto da una confessione religiosa,
bensì un diritto di produzione statale.
Noi nel nostro corso ci occuperemo del diritto ecclesiastico italiano ossia di quell’insieme
di norme, sentenze ed atti amministrativi che nell’ordinamento giuridico italiano si occupano
del fenomeno religioso.
Ovviamente esiste anche un diritto ecclesiastico internazionale costituito dalle norme di
diritto internazionale relative al fenomeno religioso e un diritto ecclesiastico sovranazionale,
in particolare il diritto dell’Unione Europea che ha ad oggetto il fenomeno religioso.
Gli articoli di riferimento sono 3: art 7, 8 e 19 Cost.
Cosa significa fenomeno religioso?
Per esso si intende “quelle convinzioni della persona che scaturiscono dalla fede
nell’esistenza di un essere divino che può essere concepito come un essere immanente
all’uomo o trascendente.”
Es. Un cittadino italiano o una persona che crede nell’esistenza di Allah ha una serie di
convinzioni,di idee che costituiscono per lo stato italiano il fenomeno religioso.
Questa caratteristica della trascendenza accomuna l’Islam alla religione cristiana e quella
ebraica.
Allah, Dio, Javé e gestisco la mia vita in base al mio credo e quindi lo Stato ne tiene conto.
Ma la fede può essere anche in una dimensione divina non esterna ma interna all’uomo -> es.
buddisti -> credenti che sostengono che ogni uomo possa raggiungere la santità grazie ad un
lavoro fatto su se stessi.
Ma perché lo Stato si occupa di questo?
Perché quando le persone hanno convinzioni radicate, vivono la loro vita secondo esse e
quindi si rapportano agli altri in base a queste convinzioni, per cui le relazioni tra i consociati
sono determinate proprio da ciò.
Es -> se io sono ebrea, il sabato io non lavoro. Questa mia volontà deve essere disciplinata ad
una autorità giuridica.
Lo stato sa che se non dà rilievo giuridico a questo mio sentire e non lo disciplina, sa che i
miei rapporti saranno conflittuali e si arriverà ad una controversia.
Quindi in generale il diritto ecclesiastico risolve i problemi derivanti dal sentire religioso.
Noi parliamo di sentimento religioso, tuttavia secondo parte della dottrina, la tutela data al
sentire religioso, deve essere concessa anche ad altre idee o convinzioni che non hanno
matrice religiosa in senso classico.
Questa teoria è stata elaborata dal Professor Cardìa -> il quale ritiene che ogni convinzione
della persona, se seria e ponderata deve avere tutela anche se non di matrice religiosa.
Ora, la Costituzione parla solo di religione; invece l’art 9 ( per es.) della Convenzione Europea
dei diritti dell’Uomo delle Libertà fondamentali del 1950 parla di libertà di manifestare il
proprio credo e di libertà di manifestare la propria religione.
Il fatto che l’art 9 equipari la religione al credo lascia pensare che in effetti anche le idee delle
persone che non hanno una matrice religiosa, debbano avere la stessa tutela delle convinzioni
di matrice religiosa.
es. io ho diritto a non fare lezione di sabato sia per motivi religiosi, sia perché ho una mia idea
di matrice filosofica.
NB -> LA PROF NON E’ D’ACCORDO CON QUESTA INTERPRETAZIONE perché quando una
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DIRITTO ECCLESIASTICO 2019-

Cosa si intende per diritto ecclesiastico? Contenuto, principi ispiratori. Si intende quel complesso di norme sia di diritto pubblico che di diritto privato che riconoscono il fenomeno religioso e lo disciplinano. Quindi esso non è un diritto confessionale, né un diritto prodotto da una confessione religiosa, bensì un diritto di produzione statale. Noi nel nostro corso ci occuperemo del diritto ecclesiastico italiano ossia di quell’insieme di norme, sentenze ed atti amministrativi che nell’ordinamento giuridico italiano si occupano del fenomeno religioso. Ovviamente esiste anche un diritto ecclesiastico internazionale costituito dalle norme di diritto internazionale relative al fenomeno religioso e un diritto ecclesiastico sovranazionale, in particolare il diritto dell’Unione Europea che ha ad oggetto il fenomeno religioso. Gli articoli di riferimento sono 3: art 7, 8 e 19 Cost. Cosa significa fenomeno religioso? Per esso si intende “quelle convinzioni della persona che scaturiscono dalla fede nell’esistenza di un essere divino che può essere concepito come un essere immanente all’uomo o trascendente.” Es. Un cittadino italiano o una persona che crede nell’esistenza di Allah ha una serie di convinzioni,di idee che costituiscono per lo stato italiano il fenomeno religioso. Questa caratteristica della trascendenza accomuna l’Islam alla religione cristiana e quella ebraica. Allah, Dio, Javé e gestisco la mia vita in base al mio credo e quindi lo Stato ne tiene conto. Ma la fede può essere anche in una dimensione divina non esterna ma interna all’uomo -> es. buddisti -> credenti che sostengono che ogni uomo possa raggiungere la santità grazie ad un lavoro fatto su se stessi. Ma perché lo Stato si occupa di questo? Perché quando le persone hanno convinzioni radicate, vivono la loro vita secondo esse e quindi si rapportano agli altri in base a queste convinzioni, per cui le relazioni tra i consociati sono determinate proprio da ciò. Es -> se io sono ebrea, il sabato io non lavoro. Questa mia volontà deve essere disciplinata ad una autorità giuridica. Lo stato sa che se non dà rilievo giuridico a questo mio sentire e non lo disciplina, sa che i miei rapporti saranno conflittuali e si arriverà ad una controversia. Quindi in generale il diritto ecclesiastico risolve i problemi derivanti dal sentire religioso. Noi parliamo di sentimento religioso, tuttavia secondo parte della dottrina, la tutela data al sentire religioso, deve essere concessa anche ad altre idee o convinzioni che non hanno matrice religiosa in senso classico. Questa teoria è stata elaborata dal Professor Cardìa -> il quale ritiene che ogni convinzione della persona, se seria e ponderata deve avere tutela anche se non di matrice religiosa. Ora, la Costituzione parla solo di religione; invece l’art 9 ( per es.) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo delle Libertà fondamentali del 1950 parla di libertà di manifestare il proprio credo e di libertà di manifestare la propria religione. Il fatto che l’art 9 equipari la religione al credo lascia pensare che in effetti anche le idee delle persone che non hanno una matrice religiosa, debbano avere la stessa tutela delle convinzioni di matrice religiosa. es. io ho diritto a non fare lezione di sabato sia per motivi religiosi, sia perché ho una mia idea di matrice filosofica. NB -> LA PROF NON E’ D’ACCORDO CON QUESTA INTERPRETAZIONE perché quando una

persona fa una scelta perché la ritiene corrispondente ad una regola divina, essa si sente obbligata a rispettare quella regola, c’è un obbligo forte quindi se non può rispettarla si sente particolarmente offesa in quanto pensa di non aver rispettato la volontà del suo Dio. Se invece la persona dà a sè stessa una regola, se messa nelle condizioni di non rispettare quella regola, la ferita psicologica è minore -> es. noi sappiamo che alcune donne islamiche portano il velo che può coprire solo i capelli o tutta la persona, lo fa perche crede di rispondere alla volontà di Allah ed è stata educata cosi. Non indossare il velo per la musulmana ha lo stesso significato di spogliarsi di un capo intimo per noi donne. Se io Stato italiano impongo alle donne musulmane di non portare il velo, la donna si sente ferita. L’obbligo è posto dall’alto. Una delle caratteristiche piu belle del diritto ecclesiastico è il grande rispetto delle convinzioni, cosa che in Francia invece non avviene -> la donna in una struttura pubblica statale non può andare con il velo. Ecco perche secondo la prof l’equiparazione di cui sopra non è giusta perche non ha rispetto della persona e del suo credo. Due profili:

  • sotto un profilo individuale
  • sotto un profilo collettivo il diritto ecclesiastico contiene norme che riguardano sia il singolo credente, sia le confessioni religiose cioè quei gruppi costituiti da persone aventi in comune la stessa fede. Per es. la chiesa cattolica è una confessione religiosa. Inoltre il diritto ecclesiastico italiano prende in considerazione anche i rapporti tra lo stato italiano e le confessioni religiose intese come istituzioni, quindi come realtà che si relazionano allo stato in una posizione di parità. Quando parliamo di fattore religioso, e ci riferiamo al fatto che una persona appartiene ad una confessione religiosa dobbiamo tenere presente una distinzione : tra religione e spiritualità. La distinzione è stata elaborata dalla dottrina anglosassone -> si parla di religione quando la singola persona aderisce pienamente alle regole della confessione religiosa di appartenenza. Es. una persona battezzata nella chiesa cattolica ha un sentimento religioso quando aderisce in toto – es. no uso del preservativo. La persona che si attiene a queste idee esprime il sentimento religioso. Invece si parla di spiritualità quando la persona fa una scelta tra le regole della sua confessione di appartenenza -> alcune le osserva, altre no. Si fa una religione a parte. Es. cattolici che dicono di essere tali ma alcune regole le eseguono ed altre no. Convinzioni di matrice religiosa che non coincidono con quelle della istituzione religiosa. I giudici italiani alla spiritualità non danno molto rilievo, solo alla religione mentre i giudici anglosassoni danno rilievo. RAPPORTO TRA DIRITTO ECCLESIASTICO E IL DIRITTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE Abbiamo detto che il diritto ecclesiastico è costituito da tutte le norme statali che riguardano il fenomeno religioso ma in alcuni casi il legislatore italiano ed europeo quando deve disciplinare il fenomeno religioso applica il diritto prodotto dalle confessioni religiose. I meccanismi attraverso i quali questa applicazione del diritto delle confessioni avviene sono 2:
  • il presupposto

Il papa Pio 9 nel 1870 viene privato del suo potere e per protesta proibisce a tutti i cattolici italiani di partecipare alla vita cattolica del paese. Lo stato italiano al fine di sostenere questa espansione del Regno d’Italia aveva confiscato gran parte dei beni della Chiesa -> il fenomeno che prende il nome di Eversione dell’asse ecclesiastico. Con questo termine si indica gli effetti economici di due leggi

  • il regio decreto 3036 del 7 luglio 1866 di soppressione degli ordini e delle congregazioni religiose
  • la legge 3848 del 15 agosto 1867 che dispose la confisca dei beni degli enti religiosi ("Asse ecclesiastico"). Il termine "eversione", dalla radice latina evertĕre , significa abbattere, rovesciare, sopprimere. Il termine "asse", dal latino as, assis = moneta, significa "patrimonio". [1] L'espressione, quindi, qualifica la confisca dei beni degli enti religiosi come un abbattimento del potere economico della chiesa cattolica. Essa venne utilizzata sia nei disegni preparatori che nella legge stessa del 1866, ma in leggi successive il concetto fu edulcorato con l'espressione "liquidazione dell'asse ecclesiastico", terminologia che sottace la natura confiscatoria, ma che trova una corrispondenza in una maggiore moderazione delle leggi stesse. La nuova terminologia intese indicare come obiettivo della legislazione quello di imporre alla Chiesa la vendita dei propri beni immobili, attraverso, ad esempio, la conversione in titoli di stato. Obiettivo di fondo dell'azione del legislatore fu, quindi, l'estensione del controllo dello Stato sulla Chiesa. -> es. la compagnia dei Gesuiti viene sciolta dallo Stato e tutti i loro beni diventa beni pubblici) Ed è il fenomeno alla base dell’8xmille -> finanziamento che ogni cittadino può effettuare a favore della Chiesa ( qualsiasi). La Chiesa cattolica ha questo privilegio perché lo Stato italiano con questa sottrazione dei beni, nel 1929 quando sottoscrive i patti lateranensi decide di pagare questo debito facendosi carico del sostentamento del clero cattolico. E’ l’8x1000 è il risultato di questo impegno assunto. E’ un debito storico che ancora stiamo pagando. In questo periodo gli studiosi si occupano anche delle forme di controllo che lo stato ha sulla Chiesa cattolica e sulla organizzazione ecclesiastica, perché in questo periodo, lo stato pretende di controllare anche le attività della chiesa cattolica e dei suoi enti rappresentanti. La chiesa si ribella e quindi il problema dei giuristi è stabilire come e se fare questi controlli. Al problema si dedicano due grandi studiosi:
  1. FRANCESCO RUFFINI
  2. FRANCESCO SCADUTO Due studiosi che hanno gettato le basi della disciplina litigando tra di loro, in quanto avevano visioni opposte sul metodo da applicare, sulle fonti del diritto ecclesiastico e sull’orizzonte ideologico. Ruffini riteneva che il diritto ecclesiastico andasse studiato in una prospettiva storica, ogni istituto andava ricostruito dalle origini. Scaduto riteneva che studiare il diritto ecclesiastico significava studiare solo le norme poste dal legislatore senza preoccuparsi di ricostruire la storia degli istituti. Ruffini riteneva che il diritto ecclesiastico dovesse comprendere anche lo studio del diritto canonico. Scaduto riteneva che il diritto ecclesiastico dovesse essere costituito solo da norme statali. Questo perché Scaduto era un fanatico dello Stato italiano ( statualista) e riteneva che solo lo Stato potesse emanare norme giuridicamente vincolanti mentre le norme religiose non lo erano giuridiche.

Tutte le confessioni religiosi, quindi, dovevano considerarsi come associazioni private. Es. chiesa cattolica equiparata al circolo delle bocce. Ruffini invece riteneva che tutte le confessioni religiose dovessero godere di una disciplina speciale relativa all’importanza del fenomeno sociale. Inoltre, profondamente diversa era la concezione di libertà religiosa Ruffini la riteneva un diritto della persona intangibile, che doveva costituire il principale oggetto di analisi del diritto ecclesiastico. Scaduto riteneva la libertà religiosa una concessione fatta dallo Stato ai cittadini Ruffini nella sua costruzione del diritto ecclesiastico fu aiutato da SANTI ROMANO -> nel 1918 scrive un saggio “il diritto ecclesiastico” perché afferma che dove c’è un gruppo sociale, lì c’è diritto e dove c’è diritto c’è un gruppo sociale. Per lui una società per esistere deve avere delle regole. Il diritto legittimato era proprio il diritto ecclesiastico in quanto permetteva di considerare il diritto canonico come un vero diritto anche se il diritto canonico condivideva con lo Stato gli stessi soggetti -> fedeli. COSA SUCCEDE AL DIRITTO ECCLESIASTICO DURANTE IL FASCISMO dal 1925- Due novità lo interessano:

  • Patti lateranensi -> stipulati dallo stato italiano e la chiesa 11.02.1929. Con essi si chiude la questione romana aperta nel 1870 con la presa di Roma. Roma viene conquistata, Pio 9 si dichiara prigioniero e questo fatto accresce il prestigio del Papa nell’ambito internazionale, paradossalmente nel momento in cui non è piu sovrano dello stato pontificio può dedicare la sua energia alle relazioni diplomatiche. Nel 1871 ci sono le leggi guarentigie -> un provvedimento legislativo del Regno d'Italia, approvato il 13 maggio 1871 , che regolò i rapporti tra Stato italiano e Santa Sede fino al 1929 , quando furono conclusi i Patti Lateranensi, con cui si dà statuto giuridico al Papa con una serie di garanzie conseguenti all’ importanza del Papa stesso che viene parificato al Re. Egli viene ricoperto di privilegi, si stabilisce che i cardinali sono uguali ai Principi di sangue e molti beni territoriali vengono restituiti alla Chiesa non in regime di proprietà ma di godimento. Questa legge al papa non piace in quanto unilaterale cioé elaborata dal Parlamento italiano senza consultazione col papa stesso. Questo fatto spacca il paese, perche i cattolici non partecipano alla costruzione dello stato italiano e si giunge ad una conciliazione solo con il regime fascista quando Mussolini riesce a stipulare con la chiesa i Patti Lateranensi. Via della Conciliazione viene edificata in occasione dei Patti Lateranensi -> prima c’erano le case che sono state distrutte appositamente. I patti lateranensi erano costituiti da 3 documenti:
  1. un Trattato
  2. Un Concordato
  3. una convenzione economica Con il trattato si costituisce lo Stato “Città Vaticano” -> nel 1929 e il Papa è il sovrano di questo stato. E’ uno stato a tutti gli effetti. Con il concordato si disciplina l’azione della chiesa cattolica in Italia. Si stabilisce come la chiesa cattolica può operare nel territorio italiano -> matrimonio concordatario Con convenzione economica si vuole risolvere il debito dello stato nei confronti della chiesa e lo stato si impegna a fornire allo Stato città del vaticano, l’acqua, la luce e tutt’ora c’è questo rapporto. Di questi 3 documenti è rimasto in vigore solo il Trattato perché l’ultimo ha esaurito i suoi effetti, il concordato invece è stato modificato nel 84.

complesso e molto costoso. La tutela della salute è un servizio sociale che lo stato garantisce utilizzando le entrate dello stato stesso quindi le tasse pagate dai cittadini. In questo lo stato italiano si differenzia da altri sistemi come quello statunitense dove la tutela della salute è una necessità che il singolo deve soddisfare con le proprie risorse economiche, gli interventi statali sono pochi e di bassa qualità. Negli stati uniti ogni persona ricorre alla assicurazione sanitaria privata, unico strumento indispensabile per essere curati. Che rapporto c’è lo stato italiano sociale e il fenomeno religioso? In quanto stato sociale lo stato italiano destina parte delle sue risorse economiche a favore delle confessioni religiose e della soddisfazione dell’interesse religioso delle persone quindi interviene con dei sostegni finanziari. Es. una delle caratteristiche dei servizi offerti ai giovani è l’oratorio, la chiesa non paga le tasse. Nel 1984 a livello di fonti del diritto ecclesiastico accadono due cose molto importanti:

  • la revisione del concordato del laterano ( un accordo di livello internazionale tra stato italiano e chiesa cattolica con cui nel 1929 si sono stabilite regole volte a disciplinare l’attività della chiesa cattolica) le regole giuridiche elaborate riflettevano la realtà della società italiana dell’epoca e il modo di vivere il sentimento religioso di quel determinato periodo storico. Con il passare del tempo la società italiana cambia allontanandosi sempre piu dalla confessione cattolica. Le regole erano quindi giuridicamente anacronistiche e quindi andavano cambiate. Si giunge ad un accordo di revisione che sfoggia in un nuovo patto denominato “accordi di Villa Madama” -> secondo la regola propria del diritto internazionale, l’accordo prende il nome del luogo in cui è stato firmato. Questo accordo che elimina il vecchio concordato, ricondiziona le fonti del diritto ecclesiastico italiano e cambia profondamente gran parte della disciplina di questo diritto, con specifico riferimento alla relazione tra stato italiano e chiesa cattolica -> es. disciplina del matrimonio concordatario, abbiamo detto che nasce con i patti lateranensi, matrimonio cattolico con effetti civili, nel 1929 la disciplina del matrimonio concordatario prevedeva una unione tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento dello stato italiano perché lo stato italiano rinunciava a sindacare la validità di un matrimonio concordatario. Su quel matrimonio pertanto aveva giurisdizione solo la chiesa cattolica. Invece con l’accordo del 84 lo stato italiano estende il proprio controllo sul matrimonio concordatario e quindi rivendica la sua sovranità sullo status coniugale dei propri cittadini perchè erano gli stessi cittadini che nel 1929 erano profondamente legati alla chiesa cattolica, nel 1984 lo sono molto meno, in particolare con il regime del 1929 le sentenze canoniche di nullità venivano eseguite nell’ ordinamento italiano quasi automaticamente mentre dopo l’accordo dell’84 queste sentenze sono sottoposte ad un procedimento di delibazione -> cioè lo stato italiano prima di dare esecuzione a queste sentenze le controlla per vedere se sono compatibili con il proprio ordinamento. Dopo l’accordo del 1984 finalmente il governo italiano decide di occuparsi anche delle confessioni religiose diverse da quella cattolica e infatti sempre nel 1984 viene stipulata la prima intesa tra stato italiano e una confessione religiosa di minoranza ossia la chiesa valdese. Nel 1984 trova attuazione l’articolo 8 3c Cost ai sensi del quale i rapporti tra lo stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Sotto questo profilo lo stato democratico e sociale adotta la stessa modalità del regime fascista. La stipula di questa intesa è un evento positivo in quanto hanno fatto seguito altre intese. I valdesi sono i cristiani non cattolici -> credono in Cristo ma non riconoscono il papa come padre di tutti i cristiani. Nel 1984 il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico si caratterizza per 3 aspetti
  1. è un sistema che risponde alla articolazione pluralistica della società -> le fonti del diritto ecc non riguardano solo la chiesa o prevalentemente la chiesa cattolica ma anche altre.
  2. affermazione del principio pattizio -> lo stato italiano decide di disciplinare il fenomeno

religioso attraverso accordi con le varie confessioni. E’ sancito dalla nostra Costituzione e quindi il legislatore italiano segue questa indicazione e rinuncia a emanare una legge unilaterale sul fenomeno religioso. Vengono elaborate norme ad hoc concordate con le confessioni religiose ma non c’è una normativa parlamentare e unilaterale che si applica a tutti quindi abbiamo la nostra Costituzione e le intese o i concordati. Con questa scelta lo stato italiano riconosce degli interlocutori con i quali relazionarsi alla pari.

  1. La dimensione istituzionale del fenomeno religioso. Cosa succede alla fine del 900? Sotto il profilo normativo interno non succede niente perché il legislatore italiano non si occupa piu del fenomeno religioso in modo impegnativo ma a questa sua inerzia si affiancano 3 nuovi eventi che incidono sulla disciplina del fenomeno religioso:
  2. diffusione in Europa di nuovi movimenti religiosi che non appartengono alla tradizione europea e che pongono problemi di inquadramento normativo, dovuto al fenomeno migratorio. Queste persone hanno diritto alla libertà religiosa ma il problema è che mentre le forme di realizzazione della libertà religiosa dei cittadini sono forme che il legislatore conosce e che ha già disciplinato, le forme di manifestazione della libertà religiosa degli stranieri sono ad egli sconosciuti che quindi deve provvedere a disciplinare queste forme con soluzioni normative che da una parte devono essere necessariamente conformi ai principi fondamentali della nostra costituzione ma dall’altra parte devono rispettare la specificità di questi nuovi gruppi religiosi. Questione culturale -> proprio perché le religioni sono radicate da secoli, il modo di leggere le cose di queste confessioni è penetrato nel nostro ordinamento giuridico per cui esso si è sviluppato insieme al cristianesimo. Invece le esigenze dei nuovi gruppi hanno radici culturali estranee al nostro assetto giuridico. Es. monogamia per il cattolicesimo, uomo e donna per sempre vS poligamia per islamico, uomo e + donne.
  3. processo di integrazione unione europea -> le norme europee sul fenomeno religioso entrano a far parte del diritto ecclesiastico italiano quindi il sistema delle fonti si arricchisce e si complica.
  4. Crisi del principio di secolarizzazione -> per secolarizzazione si intende la separazione tra sfera religiosa e sfera pubblica. Secondo molti studi di sociologia caratterizza la modernità quindi la società europea diventa moderna nel momento in cui la dimensione religiosa viene cacciata dalla sfera pubblica e ricondotta alla sfera privata. Nel momento in cui tutto ciò che è pubblico non può convivere con l’elemento religioso. La religione ha spazio solo nel privato di una persona ma non deve occuparsene lo stato. Questa teoria alla fine del 900 è messa in crisi da tre fatti oggettivi:
  5. dal recupero del peso mediatico e politico della chiesa cattolica -> in ambito nazionale ed europeo la chiesa cattolica torna ad avere visibilità e quindi ad incidere sulle scelte politiche grazie ad un pontificato che è Giovanni Paolo II. la chiesa cattolica ritorna alla ribalta, essa nega il principio della secolarizzazione. Di riflesso la sfera pubblica viene riconquistata dalle altre confessioni religiose in ragione dell’ecumenismo e cioè di questa scelta di Giovanni di aprirsi al dialogo con le altre confessioni.
  6. dalla religione islamica -> perché l’islam non conosce il confine tra società civile e società religiosa. Alla fine del 900 l’Europa sperimenta grandi difficoltà nel disciplinare il fenomeno religioso soprattutto perché l’incapacità delle categorie giuridiche occidentali di rispondere ai bisogni religiosi dei migranti non erano previste in quanto l’ordinamento giuridico occidentale è costruito su alcuni principi ritenuti universali e fondamentali. Es. il principio di uguaglianza -> fondamentale ed universale ma in realtà non trova margine di applicazione nella religione islamica che non riconosce l’uguaglianza tra maschio e femmina.
  7. Gli ecclesiasticisti iniziano quindi ad esaminare 2 aspetti a) i rapporti con l’unione europea -> inizia un filone di studi che inizia a comparare le

persona che ha perso le funzioni vitali, o accettare la sterilità o ricorrere all’ovulo di un soggetto terzo. I quesiti che si pongono al momento della mia scelta sono molteplici ciò, e ciò che mi suggerisce il mio credo è diverso da ciò che mi suggerisce dall’ordinamento giuridico. I conflitti si creano anche quando la norma statale è ritenuta frutto di una convinzione religiosa -> es. divorzio in italia è stato introdotto nel 1970, tardi rispetto agli altri paesi italiani, questa inerzia è stata ritenuta una conseguenza all’adesione dello stato alla religione cattolica. Attualmente, come si risolve il conflitto dal legislatore e dalla dottrina ecclesiasticista? tra le istituzioni con le intese, MA tra i singoli? Con il diritto delle possibilità -> si ritiene che il legislatore non deve elaborare una disciplina che dà una indicazione inderogabile, che impone obbligo ma deve elaborare leggi che di fronte ad un conflitto di lealtà lasciano la persona libera di scegliere la soluzione che ritiene pere sé migliore. Es. la legge 209/17 è la legge sul biotestamento, che affronta il tema del fine vita, e come risolvere il caso del malato terminale che di per sé non ha mezzi per restare in vita se non grazie ai macchinari tecnici di cui si avvalgono i medici. Il malato terminale è libero di scegliere se continuare la propria esistenza con questo ausilio oppure chiedere di terminare l’assistenza. Tutto è lasciato alla volontà del malato che deve essere trasparire per iscritto. Di fronte la scelta del malato il medico non può fare niente, ma è chiaro che in queste scelte ha grande rilievo la sfera religiosa ma lo stato non prende decisione, la lascia alla persona. IL PRINCIPIO DI LAICITA’ (solo oggetto di esame orale – viene sempre chiesto! + appunti Finocchiaro) Ogni stato con riferimento al fenomeno religioso assume una particolare qualifica in base all’atteggiamento che lo stato dimostra di avere nei confronti della religione. Questo atteggiamento in genere trova riscontro al livello costituzionale. Dobbiamo guardare allo stato confessionista che è esattamente l’opposto -> in genere quando lo stato non solo si occupa del fenomeno religioso ma decide di proteggere una confessione religiosa in modo particolare, a questa scelta segue la scelta di riconoscere la confessione religiosa protetta come religione di stato. Cosa significa religione di stato? Vuol dire che i contenuti di fede di quella religione vengono fatti propri dallo stato quindi lo stato si impegna ad operare in modo conforme al credo di quella religione. Le altre confessioni religiose sono meramente tollerate e si tende ad emarginare queste confessioni dalla società quindi uno stato che sceglie una confessione come propria, vuole che solo il credo della confessione religiosa prescelta sia presente nella sfera pubblica perche compie una identificazione tra il credo e l’identificazione nazionale Invece le altre confessioni sono respinte ai margini. Quando uno Stato compie sta scelta viene denominato “stato confessionale”. Lo stato italiano dal 1848 al 1948 è stato uno stato confessionale in senso cattolico sotto un profilo giuridico formale. Sotto un profilo sostanziale invece lo stato italiano è stato uno tato confessionale in senso cattolico dal 1848 al 1984. Consideriamo che quando si parla di stato confessionale ci si riferisce a storiche diverse -> ci sono due tipi di “confessionismo”:

  • uno stato può essere confessionale perché la religione di stato è la religione del sovrano
  • _____________________________ perché la religione prescelta è quella più funzionale al governo della società. Quindi la religione di stato è tale non perché lo stato sovrano aderisce a quella religione ma perché è la religione seguita dalla maggioranza dei cittadini. Lo strato laico invece è il contrario dello stato confessionale -> cioè uno stato che si tiene lontano dal contenuto di ogni religione. E’ uno stato in cui esiste una separazione tra ciò che spetta alle autorità civili e ciò che spetta alle confessioni religiose. E’ uno stato in cui tutte le confessioni religiose ricevono lo stesso trattamento sulla base del diritto comune e sono parimenti ed effettivamente libere nell’esercizio delle attività i religione e di culto.

Storicamente il concetto di laicità ha assunto significati diversi in molti stati la laicità è degenerata in laicismo cioè in un atteggiamento contrario al fenomeno religioso, quindi in una rotta contro la religione -> questo è accaduto nei paesi dell’est ( Russia, Polonia) i credenti cdi qualsiasi confessione erano perseguiti, stati che si dicevano laici ma erano contro la religione. Un altro paese in cui si ha avuto una degenerazione è la Francia -> questa lotta alla religione si è determinata con la rivoluzione francese e poiché il clero cattolico costituiva uno degli stati generali in quel momento si radica in francia un sentimento antireligioso. Ecco perche la laicità francese è radicale. LA LAICITA’ DELLO STATO Dobbiamo qualificare lo stato italiano, se sia laico o confessionista. LA questione è molto complessa per ragioni storiche perché lo stato italiano quando nasce nel 1861 nasce come stato confessionista in senso cattolico. E questo perché lo statuto albertino che era la costituzione flessibile del regno sabaudo e poi dell’Italia, all’art 1 affermava che a religione cattolica, apostolica, romana era la sola religione di stato. Gli altri culti erano tollerati e quindi potevano agire nel territorio italiano ma con forti limiti. Geneticamente quindi lo stato italiano nasce come stato cattolico. C’è da dire però che a questa dichiarazione formale in senso cattolico, non seguì un confessionismo sostanziale -> vuol dire che lo stato italiano giuridicamente era uno stato confessionale ma le scelte politiche di esso spesso contrastavano la chiesa cattolica. Quando nasce lo stato italiano, esso si arricchisce rubando alla chiesa e al sud di Italia perché l’altra linea politica seguita era quella di impoverire l’italia meridionale a favore dell’Italia settentrionale. Il regno delle 2 sicilie era molto ricco, nel sud esisteva attività culturale intensa ma i re piemontesi una volta divenuti re di italia iniziano a lavorare a favore del settentrione. Lo stato italiano entra poi in contrasto irreversibile con la chiesa quando viene conquistata Roma -> viene emanata la legge delle guarentigie pontefice che disciplinano la persona del papa e questa situazione di conflitto e tensione termina con i patti lateranensi. L’art 1 del trattato laterano riprende l’art 1 dello statuto albertino e quindi in questo primo articolo si afferma che la religione cattolica apostolica romana è l’unica religione dello stato italiano. Alla dichiarazione di confessionismo in senso cattolico contenuto alla articolo 1 dello statuto albertino, si affianca nel 1929 la stessa dichiarazione di confessionismo contenuto però in un trattato di diritto internazionale. A questo rafforzamento giuridico del confessionismo in senso cattolico si accompagna anche un confessionismo di fatto perche il regime fascista riconosce alla chiesa cattolica dei privilegi, una posizione speciale, che non è assolutamente riconosciuta alle altre confessioni religioni e infatti è con il concordato del 1929 che si introduce l insegnamento obbligatorio della religione cattolica. L’ora di religione era un insegnamento obbligatorio, chi non voleva seguire questa ora doveva richiedere la dispensa. Con l’accordo del 1984 la materia diviene a scelta. Cosa succede nel fascismo? La nostra costituzione rispetto al confessionismo in senso cattolico cosa dice? Lo stesso articolo 7 2c Cost afferma che i rapport tra lo stato italiano e la chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi. Questo articolo riaffermava il trattato del laterano e il concordato In molte cost europee esiste un articolo che dichiara apertamente l’atteggiamento dello stato nei confronti delle religione. La nostra cost non dice né che lo stato italiano è laico né che è cattolico. Dati questi elementi normativi, bisognava risolvere la questione in via interpretativa e la dottrina sia ecclesiasticista che cost si è divisa:

  • alcuni autori hanno ritenuto che lo stato italiano continuasse ad essere confessionale in

la prima proposta era l’emendamento PATROCLO -> il quale proponeva di inserire nel primo comma del art 7 la formula “ la religione cattolica è la religione ufficiale della repubblica italiana” ma fu bocciata da tutti i padri costituenti. Dopo questo altri due padri costituenti RODINO’ E COPPA proposero di formulare l’art 7 primo comma, riconoscendo che la religione cattolica era la religione professata dalla maggioranza del popolo italiano. Ma anche questo emendamento fu bocciato a dimostrazione del fatto che l’assemblea costituente non voleva in alcun modo ne diretto o indiretto riaffermare il confessionismo. Sia guardando alle scelte politiche concrete dello stato italiano dal 1970 in poi, sia guardando alle intenzioni dei padri costituenti possiamo affermare che lo stato italiano non è confessionale in senso cattolico nonostante il primo articolo del trattato laterano. Ma a questa conclusione possiamo arrivare anche leggendo il testo della nostra costituzione considerato nel suo complesso perché è vero che l’art 7 2 c della Cost conferma i patti lateranensi però è anche vero che ci sono tante altre norme cost che affermano principi che non sono compatibili con un confessionismo in senso cattolico. Per es empio l’art 3 cost sancisce il principio di uguaglianza sostanziale e formale, e questo principio non è certamente compatibile con uno stato che sceglie di far propri i contenuti di una confessione religiosa a discapito delle altre confessioni. Un’altra norma che ci fa comprendere che lo stato italiano non può essere confessionale in senso cattolico è l’art 8 primo comma della cost -> il quale afferma che tutte le confessioni religiose, sono ugualmente libere davanti alla legge. quindi questo principio non è compatibile con uno stato confessionale. Lo stesso articolo 19 cost che riconosce a TUTTI il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in forma individuale o associata non è compatibile con un confessionismo in senso cattolico o anche non cattolico quindi lo stato italiano non può essere confessionale perché il confessionismo contrasta con lo spirito costituzionale. Se la cost avesse voluto confermare l’art 1 del trattato lo avrebbe fatto con una norma apposita ma cosi non è stato. Ora, tutte queste interpretazioni trovano conferme del 1984 perché si determina una revisione del concordato del laterano, i documenti sono 3

  • convenzione economica non ‘è piu
  • trattato in vigore
  • concordato soltanto è stato modificato nel 84 in occasione di questa modifica lo stato italiano e la chiesa cattolica, al numero 1 del protocollo addizionale all’accordo del 84 hanno convenuto di non considerare più in vigore il principio originariamente richiamato dall’ art 1 del trattato della religione cattolica come sola religione dello stato italiano. quindi l’art 1 del protocollo addizionale all’accordo del84 dichiara non piu in vigore l’art 1 del trattato del laterano!!!!!!!!!! e quindi anche a livello normativo è certo dal 1984 che lo stato italiano non è uno stato confessionale in senso cattolico!!!! il trattato non è stato modificato, è sempre quello del 1929 ma quando hanno modificato il concordato hanno deciso stato e chiesa di riconoscere che lo stato italiano non è piu confessionale in senso cattolico. Non è stato eliminato questo articolo ma le due parti non lo riconosco come efficace!!!!! Perché parliamo di protocollo addizionale e non dell’accordo del 84? Perché quando lo stato italiano entra in trattativa con la chiesa cattolica ci sono delle tematica di facile definizione, cioè c’ subito ‘accordo, ma ci sono dei punti in cui non è facile giungere ad una visione comune e quindi per evitare di bloccare le trattative hanno prima stipulato il testo dell’accordo sui punti comuni e poi hanno aggiunto un protocollo addizionale in cui sono stati affrontate questioni piu spinose tra cui l’efficacia dell’art 1. La chiesa ovviamente non è stata molto contenta di questo ma è un dato di fatto e quindi si è giunto in questo accordo.

Oggi lo stato italiano come può definirsi rispetto al fenomeno religioso? A questa domanda risponde la corte costituzionale con la sentenza fondamentale che è la 203/1989 ha stabilito che lo stato italiano è uno stato laico e la corte ha dedotto questa qualifica da una serie di norme della nostra costituzione l’art 2, art 3, art 7, art 8, art 19, art 20. norme che delineano se lette congiuntamente la laicità dello stato italiano. Per la corte costituzionale il principio di laicità non è solo un principio costituzionale ma un principio supremo cioè intoccabile!!!! E quindi un principio che non può essere negato né leggi di revisione cost ne tanto meno da leggi ordinarie o da altro atto amministrativo o giurisprudenziale all’interno del nostro ordinamento. Cosa significa laicità per la corte costituzionale? “affermare che lo stato italiano non è confessionista ma laico vuol dire affermare la contrarietà dell’Italia al fenomeno religioso. E’ laico in quanto riconosce e tutela la libertà religiosa come diritto fondamentale della persona ai sensi del art 2 e 19 della cost.” PROTEZIONE DEL DIRITTO DI LIB RELIG. In più è laico perché lo riconosce a tutti nella stesa misura ai sensi dell’art 3 e 8 1c Cost. E’ laico perché mette le proprie risorse a disposizione della realizzazione dei bisogni religiosi della persona Riconoscendo il sentimento religioso come un sentimento che contribuisce alla promozione del singolo alla sua crescita e allo sviluppo della società come previsto dalla art 3 2c e 4 2c della nostra CoST. E’ laico perché è EQUIDISTANTE da tutte le confessioni religiose, non privilegia nessuna confessione e pertanto ha atteggiamento neutrale ed entra in relazione con le confessioni religiose applicando il principio pattizio e cioè concordati e intese come previsto dall’art 7 2c e dall art 8 3 c cost. La laicità non impedisce allo stato italiano di elaborare una disciplina speciale per le confessioni religiose. Ne impedisce allo stato italiano di collaborare con le confessioni religiose per il bene della persona. L’italia ha un patrimonio artistico ricchissimo, ma la maggior part e di esso è di proprietà della chiesa cattolica. la chiesa ha sempre sostenuto l’arte e la scienza e quindi lo stato ha diversi accordi con essa -

principio di collaborare -> azione nel rispetto della competenza dell’altro. Pur tuttavia è da considerare che la laicità italiana implica un particolare legame con il cattolicesimo e questo legame è riconosciuto dallo stesso accordo del 84 in cui sia afferma che il principio del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano -> si riconosce valenza storico culturale ed è in ragione di essa che l’insegnamento della religione si fa La corte di cassazione nel 2005 ha riconosciuto che religione cattolica ha determinato la civiltà la cultura e la coscienza collettiva del popolo italiano. Il principio di laicità fa parte del nostro ordinamento perché si ricava dalla nostra costituzione, perché lo ha stabilito la corte cost e anche perché questo principio è delineato anche nella convenzione europea dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e nella carta dei diritti fondamentali del 2000. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Oggetto di seconda esercitazione Primo schema -> Abbiamo detto che è molto importante conoscere e controllare il fenomeno religioso per il potere politico. Il diritto ecclesiastico italiano nasce come disciplina nelle università italiane quando si rende conto di necessitare di giuristi di provenienza laica che posso aiutare a capire, disciplinare e controllare il fenomeno. Abbiamo detto anche che il fenomeno del fattore religioso è funzionale a tutti gli interessi che lo stato persegue. L’emergenza del coronavirus ha fatto emergere l’importanza del fenomeno religioso.

preparatori si arrivò a elaborare l’art 2 il concetto stesso fu proposto dai padri costituenti cattolici perche questo concetto, cioè l’idea che ogni persona in quanto tale ha dei diritti che non possono essere lesi ma che esistono prima dello stato e che lo stato può solo limitarsi a riconoscerli e garantirli, trova il fondamento nel cristianesimo. Quindi quando i padri costituenti proposero questo concetto, esso fu voluto anche dagli alti e inserito nella costituzione. C’è un altro elemento presente nella cost che ci consente di affermare che questo articolo disciplina la religione -> lart 2 della Cost afferma “ I DIRITTI INVIOLABILI DELL UOMO SONO RICONOSCIUTI E GARANTITI ANCHE NELLE FORMAZIONI SOCIALI DOVE SI SVOLGE LA PERSONALITA’ DEL UOMO” Cosa si intende per formazioni sociali? Secondo la corte cost dobbiamo intendere anche le confessioni religiose e quindi anche i diritti inviolabili devono essere garanti dallo stato.

  1. NORME DI DERIVAZIONE CONCORDATARIA TERZO SCHEMA
  • Patti lateranensi -> gia detto tutto, consideriamoli però all interno del contesto delle fonti -> questi accordi sono stati poi eseguiti con al legge ordinaria 810/1929, legge protetta dall’art 7 cost.
  • Il concordato disciplina la posizione della chiesa e sappiamo anche che la convenzione finanziaria indennizzava il romano pontefice dai danni subiti per la perdita degli enti ecclesiastici confiscati per sostenere le guerre di indipendenza. Concordato poi abrogato dall’art 13 DELL’ACCORDO del 18/02/1984 che ha sostituito il Concordato del 1929. L’accordo è stato eseguito con la L. 121/1985 garantita dall’art 10 c1 della Cost. In merito alla garanzia c’è stata la Corte Costituzionale che sosteneva fosse garantita dall’art 7 che garantiva il Concordato, in quanto sua sostituzione. La dottrina invece incluso Finocchiaro ha sostenuto fosse garantita dall’art 10 in quanto l’accordo non solo ha sostituito il Concordato ma ne ha anche modificato il contenuto. Sempre nella categoria delle Norme di derivazione concordataria troviamo altre fonti come: 2b) La legge 206/1985 -> autorizza la ratifica del protocollo del 15 novembre del 84 sugli enti ecclesiastici e sul sostentamento del clero. Abbiamo detto dell’abrogazione del concordato del 29 con l’accordo del 84, a questo accodo si aggiunge un protocollo del 1984 che riguarda materia specifica : enti ecclesiastici e sostentamento del clero. Questo protocollo è stato eseguito con la L. 206 / La legge 222/1985 -> questa legge riproduce i contenuti del protocollo sugli enti ecclesiastici. Rimanendo in questa categoria abbiamo: LE LEGGI APPROVATE IN BASE AD INTESE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSA DALLA CATTOLICA garantite dall’art 8, c3 Cost. Ad oggi lo Stato italiano ha stipulato 12 intese. La prima con le Chiese rappresentate dalla tavola Valdese ( resa esecutiva con l. 449/84) Di rilievo: l’intesa con l’Unione Buddista italiana ( resa esecutiva con l. 245/2012) e l’intesa con l’Unione Induista ( resa esecutiva con l. 246/2012) poiché per la prima volta lo Stato italiano ha stipulato intese con confessioni non appartenenti al ceppo giudaico – cristiano. il 4 aprile del 2007 il Governo ha anche stipulato un’intesa generale con la Congregazione crisitiana dei Testimoni di Geova in Italia, per la quale non è stato ancora completato l’iter parlamentare di approvazione. Il 20 Luglio 2019 il Governo ha stipulato una intesa con l’associazione “Chiesa di Inghilterra”
  1. LEGGI DELLO STATO UNILATERALI Nell’ordinamento italiano ci sono leggi attribuibili alla volontà unilaterale dello stato che disciplinano il fenomeno religioso in modo diretto, specifico ed esclusivo -> es. le norme di applicazione del concordato del 1929 e in modo particolare alla legge 847/1929 che è la LEGGE MATRIMONIALE, ancora in vigore in quanto non è stata emanata la legge di attuazione dll’art 1.

La L. 1159/1929 che disciplina la posizione dei “culti ammessi” cosi detti e non piu “culti tollerati”

4) Ultima fonte di cognizione - > ALTRE NORME STATALI E REGIONALI

Disposizioni riguardanti il fenomeno religioso si trovano sparse in testi legislativi che

riguardano temi piu ampi, es. Codici, leggi speciali, leggi regionali.

VEDIAMO LE FONTI DI PRODUZIONE

Vediamo chi è legittimato a porre norme in materia religiosa, come possono essere poste e il rapporto gerarchico tra le norme stesse: Premessa: bisogna guardare al rapporto tra le fonti del diritto ecclesiastico e le riforme in senso federalista della legge n. 3 / Nell’ambito del diritto ecclesiastico le fonti di produzione sono rette da un principio fondamentale :

i rapporti tra repubblica italiana e le confessioni religiose sono riservati

esclusivamente alla potestà legislativa dello Stato ex art 117, c2 lettc Cost.

La L. 3/2001 riforma in senso federalista la Costituzione, ha modificato il riparto di competenza legislativa tra lo stato e le regioni lasciando però allo stato la competenza esclusiva in materia di rapporti con le confessioni religiose. Questo perche il tema dei rapporti tra stato e confessioni religiose toccando l’esercizio e la garanzia del diritto di libertà religiosa spetta allo stato mentre al governo spetta il pertinente indirizzo politico. La competenza dello stato si presenta come:

  • trasversale -> cioè riguarda tutte le materie che possono riguardare il tema religioso ed è una competenza - funzionale -> esercitata per tutelare la libertà di religione degli individui e l’indipendenza delle confessioni
  • esclusiva -> fa si che possa toccare anche temi di competenza regionale Le fonti di produzione sono di vari livelli: E’ IL PRINCIPIO DELL’ALTERNANZA TRA LEGGI ORDINARIE E LEGGI COSTITUZIONALI Sotto il profilo della validità della legge e della competenza del legislatore, esiste un settore in cui la fonte normativa può essere, alternativamente, sia la legge costituzionale che la legge ordinaria. Si tratta di quelle norme dettate dalla legge di esecuzione dei Patti lateranensi o dalla legge che da esecuzione alle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Come si realizza e perche questa alternanza? Le modifiche possono avvenire in 2 modi -> a) se l’accordo eseguito da queste leggi è modificato dallo stato e dalla chiesa o dallo stato e minoranze religiose viene fuori una legge costituzionalmente aperta -> es. intesa con buddisti, intesa coperta dall’ art 7 a se lo stato e l’ unione buddista vogliono modificare patto con legge ordinaria questa legge ordinaria ha la forza di modificare la legge ordinaria precedente. Se invece l’ unione buddista non vuole modificare ma lo stato italiano lo fa unilateralmente, in questo caso poiche la legge ordinaria che deve essere modificata ha copertura costituzionale, non basta una legge ordinaria ma legge costituzionale perche non c’è accordo -> cosa grave perche non c’è accordo. Parliamo di decostituzionalizzazione perche quando lo stato e la chiesa o con minoranza decidono di modificare accordo con un nuovo e basta la legge ordinaria che modifica validamente le norme costituzionalmente garantite senza legge costituzionale.
  1. DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA -> Altra fonte fondamentale, tra cui abbiamo il trattato di Lisbona del 2007 Carta di Nizza Tali fonti sono operanti in virtù dell’art 11 Cost.

Cosa possono fare quindi le Regioni? Esse possono dar vita a rapporti di collaborazione con le autorità locali ( Vescovo Diocesano) ma queste materia devono riguardare

  • materia di competenza esclusiva delle regioni
  • materia di competenza concorrente
  • materia che sarebbe di competenza esclusiva dello Stato che però è stata demandata alla Regione. In ogni caso può dar vita a regolamenti che non devono mai dar vita ad una politica in materia ecclesiastica perché spetta allo Stato!!!! Altro problema: abbiamo visto che quando lo stato italiano entra in trattativa queste possono essere veloci o rallentare con riferimento a questioni particolarmente delicati rispetto alle quali lo stato italiano e la religione non riescono a giungere subito accordo, magari questioni simboliche che chiamano in gioco la laicità o questioni economiche etc, in questo caso quindi si raggiunge l’accordo principale e si stabilisce che le questioni cavillose saranno oggetto di ulteriori accordi -> es. insegnamento religione nelle scuola pubbliche -> quando venne revisionato il concordato del 1929 il tema dell’insegnamento è stato difficilissimo da trattare perche la chiesa cattolica voleva che fosse impartito nelle scuole pubbliche ma anche che fosse obbligatorio! Voleva confermare il regime del 29 ma lo stato italiano voleva eliminarlo del tutto perche considerata come capacità concreto di realizzare il principio di laicità. Tema spinoso, è stato elaborato in un Protocollo addizionale, e il n. 5 lett.b. di esso ha stabilito che per disciplinare in modo piu specifico le modalità di questo insegnamento si doveva stipulare intesa tra ministero dell’ istruzione e conferenza Episcopale italiana costituiva da tutti i vescovi italiani. Questo meccanismo non è solo dei rapporti tra stato italiano e chiesa cattolica ma anche altre confessioni > 449/89 intesa con i valdesi. Il problema si sostanzia nell’individuazione della fonte -> Una fonte idonea a modificare le norme sulle quali incidono gli accordi. Se gli accordi riguardano: a) materia disciplinata da una legge ordinaria o sulla quale riserva di legge occorrerà una legge ordinaria b) materie disciplinate da regolamenti occorrerà decreto del Presidente della Repubblica c) se le materie sono disciplinate da norme interne occorreranno nuove circolari. Questi criteri generali hano trovato eccezione nel caso di giorni festivi: Art 6 dell’Accordo del 1984 sancisce “ la Repubblica Italiana riconosce come festivi le domeniche e altre festività religiose determinate di intesa tra le parti L’accordo è stato eseguito con l. 121/1985 che ha confermato la festività domenicale e rinviato altre festività ad ulteriori intese. Ma: la disciplina dei giorni festivi agli effetti civili è materia riservata alla legge per due ragioni:
  1. elenco dei giorni festivi dal 1923 è sempre fissato per legge
  2. materia dei giorni festivi tocca i diritti soggettivi sia per rapporti di lavoro sia perche giorni festivi prorogano di diritto la scadenza dei termini o ne anticipano le scadenze se terminato è calcolato nei giorni liberi. Chiudiamo l’analisi del nostro discorso parlando di altri 2 profili:
  3. POTERE DI INDIRIZZO DEL PARLAMENTO IN MATERIA ECCLESIASTICA
  4. SINGOLARE RAPPORTO TRA LEGGE 206/85 E 222/85 “LEGGI FOTOCOPIA”
  5. In un discordo di fonti di produzione bisogna affrontare il potere di indirizzo in materia religiosa, camera e senato dispongono di strumenti che specificano o integrano il rapporto fiduciario quali: A. Ordine del giorno B. Mozione C. Risoluzione

Durante la discussione davanti la camera dei deputati del disegno di legge di esecuzione dell’accordo, il 20.03.1985 è stato presentato un ordine del giorno di indirizzo, il cui compito è quello di istruire il governo per l’attuazione delle leggi e possono essere presentati durante il corso dell’esame dei progetti di legge. Si trattava dell’Accordo che doveva essere eseguito con una legge ( la n. 121/1985); in occasione della presentazione di questo progetto ,la Camera presentò un ordine del giorno che riguardava il modo di attuare legge stessa. Questo ordine aveva un determinato contenuto -> impegnava il governo a sottoporre preventivamente al parlamento una ipotesi o proposta di intesa riguardante l’attuazione di principi sanciti nell’accordo, o riguardanti anche nuove materie, per consentire alla camera di esercitare in tempo utile il proprio potere di indirizzo. “ Se tu vuoi stipulare altre intese con la chiesa cattolica devi dare a noi camera la possibilità di esercitare il nostro potere di indirizzo quindi devi prima proporre il contenuto di questa intesa.” Viene, cosi, presentato questo ordine e il governo lo accetta ma con una precisazione: che i poteri di indirizzo della Camera e del Senato siano esclusivamente quelli ad essi attribuiti dalla Cost. Qual è il valore di questo ordine? L’ordine del giorno come strumento si inserisce in un procedimento legislativo in corso per impegnare il governo ad una specifica interpretazione e attuazione delle norme che si stanno approvando. Di regola quando il governo lo accetto fa sì che esso assuma la veste di mera raccomandazione ed esclude la votazione sul documento. Percui, la Camera propose l’ordine del giorno al governo, esso lo accettò e su esso non si votò! Dopo il 20.03 il governo adempie all’impegno face riferire in Commissione al ministro competente le linee fondamentali di un progetto di intesa -> nel caso in esame, si trattava di stipulare intesa con la CEI per specificare come si doveva impartire insegnamento cattolico nelle scuole. Il governo ritenne che il potere di indirizzo si poteva esercitare in base a questa informativa di massima. In questo modo adempie a quell’obbligo che si è assunto il 20.03 accettando l’ordine del giorno. Questa scelta fu criticata dal parlamento perché questo modo di sottoporre l’intesa al parlamento, non secondo la forma “articolo per articolo” ma a grandi linee sembrò inadeguato per consentire l’esercizio del potere di indirizzo, il quale, per contro, poteva ritenersi esercitato solo se il Governo avesse presentato TUTTO il progetto, integralmente e tempestivamente. Allo stato attuale dei rapporti tra governo e parlamento, in materia ecclesiastica, essi non sono intesi in modo univoco; tttavia la politica del parlamento, in queste occasioni, può esprimersi attraverso altri 2 strumenti: mozione -> contiene determinata direttiva che il parlamento dà al governo ed è possibile proporre dibattito e deliberare in assemblea. risoluzione -> contiene sempre una determinata direttiva al governo ed è possibile concludere in assemblea i dibattiti sulle comunicazioni del governo o quelli sulla discussione di mozione. Es. risoluzione presentata dai capogruppi di 4 partiti di maggioranza nell 86 sempre in tema di insegnamento. Come incidono questi strumenti sulla produzione? Di fatti, l’impegno che deriva dall’approvazione della mozione o risoluzione è di carattere politico che riguarda i rapporti tra due organi istituzionali, basati sulla fiducia che la camera dà al governo. Se il governo viola impegno si configura responsabilità politica che troverà soluzione attraverso mezzi politici -> mutamento dell’indirizzo politico prima impartito, mozione di sfiducia, crisi di governo ma il fatto che il governo non segue indirizzo parlamentare, di per sé, non comporta illegittimità degli atti compiuti per raggiungere le intese né delle norme che