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Trascrizioni dell'intero corso prof. Serra
Tipologia: Sbobinature
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Cosa si intende per diritto ecclesiastico? Contenuto, principi ispiratori. Si intende quel complesso di norme sia di diritto pubblico che di diritto privato che riconoscono il fenomeno religioso e lo disciplinano. Quindi esso non è un diritto confessionale, né un diritto prodotto da una confessione religiosa, bensì un diritto di produzione statale. Noi nel nostro corso ci occuperemo del diritto ecclesiastico italiano ossia di quell’insieme di norme, sentenze ed atti amministrativi che nell’ordinamento giuridico italiano si occupano del fenomeno religioso. Ovviamente esiste anche un diritto ecclesiastico internazionale costituito dalle norme di diritto internazionale relative al fenomeno religioso e un diritto ecclesiastico sovranazionale, in particolare il diritto dell’Unione Europea che ha ad oggetto il fenomeno religioso. Gli articoli di riferimento sono 3: art 7, 8 e 19 Cost. Cosa significa fenomeno religioso? Per esso si intende “quelle convinzioni della persona che scaturiscono dalla fede nell’esistenza di un essere divino che può essere concepito come un essere immanente all’uomo o trascendente.” Es. Un cittadino italiano o una persona che crede nell’esistenza di Allah ha una serie di convinzioni,di idee che costituiscono per lo stato italiano il fenomeno religioso. Questa caratteristica della trascendenza accomuna l’Islam alla religione cristiana e quella ebraica. Allah, Dio, Javé e gestisco la mia vita in base al mio credo e quindi lo Stato ne tiene conto. Ma la fede può essere anche in una dimensione divina non esterna ma interna all’uomo -> es. buddisti -> credenti che sostengono che ogni uomo possa raggiungere la santità grazie ad un lavoro fatto su se stessi. Ma perché lo Stato si occupa di questo? Perché quando le persone hanno convinzioni radicate, vivono la loro vita secondo esse e quindi si rapportano agli altri in base a queste convinzioni, per cui le relazioni tra i consociati sono determinate proprio da ciò. Es -> se io sono ebrea, il sabato io non lavoro. Questa mia volontà deve essere disciplinata ad una autorità giuridica. Lo stato sa che se non dà rilievo giuridico a questo mio sentire e non lo disciplina, sa che i miei rapporti saranno conflittuali e si arriverà ad una controversia. Quindi in generale il diritto ecclesiastico risolve i problemi derivanti dal sentire religioso. Noi parliamo di sentimento religioso, tuttavia secondo parte della dottrina, la tutela data al sentire religioso, deve essere concessa anche ad altre idee o convinzioni che non hanno matrice religiosa in senso classico. Questa teoria è stata elaborata dal Professor Cardìa -> il quale ritiene che ogni convinzione della persona, se seria e ponderata deve avere tutela anche se non di matrice religiosa. Ora, la Costituzione parla solo di religione; invece l’art 9 ( per es.) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo delle Libertà fondamentali del 1950 parla di libertà di manifestare il proprio credo e di libertà di manifestare la propria religione. Il fatto che l’art 9 equipari la religione al credo lascia pensare che in effetti anche le idee delle persone che non hanno una matrice religiosa, debbano avere la stessa tutela delle convinzioni di matrice religiosa. es. io ho diritto a non fare lezione di sabato sia per motivi religiosi, sia perché ho una mia idea di matrice filosofica. NB -> LA PROF NON E’ D’ACCORDO CON QUESTA INTERPRETAZIONE perché quando una
persona fa una scelta perché la ritiene corrispondente ad una regola divina, essa si sente obbligata a rispettare quella regola, c’è un obbligo forte quindi se non può rispettarla si sente particolarmente offesa in quanto pensa di non aver rispettato la volontà del suo Dio. Se invece la persona dà a sè stessa una regola, se messa nelle condizioni di non rispettare quella regola, la ferita psicologica è minore -> es. noi sappiamo che alcune donne islamiche portano il velo che può coprire solo i capelli o tutta la persona, lo fa perche crede di rispondere alla volontà di Allah ed è stata educata cosi. Non indossare il velo per la musulmana ha lo stesso significato di spogliarsi di un capo intimo per noi donne. Se io Stato italiano impongo alle donne musulmane di non portare il velo, la donna si sente ferita. L’obbligo è posto dall’alto. Una delle caratteristiche piu belle del diritto ecclesiastico è il grande rispetto delle convinzioni, cosa che in Francia invece non avviene -> la donna in una struttura pubblica statale non può andare con il velo. Ecco perche secondo la prof l’equiparazione di cui sopra non è giusta perche non ha rispetto della persona e del suo credo. Due profili:
Il papa Pio 9 nel 1870 viene privato del suo potere e per protesta proibisce a tutti i cattolici italiani di partecipare alla vita cattolica del paese. Lo stato italiano al fine di sostenere questa espansione del Regno d’Italia aveva confiscato gran parte dei beni della Chiesa -> il fenomeno che prende il nome di Eversione dell’asse ecclesiastico. Con questo termine si indica gli effetti economici di due leggi
Tutte le confessioni religiosi, quindi, dovevano considerarsi come associazioni private. Es. chiesa cattolica equiparata al circolo delle bocce. Ruffini invece riteneva che tutte le confessioni religiose dovessero godere di una disciplina speciale relativa all’importanza del fenomeno sociale. Inoltre, profondamente diversa era la concezione di libertà religiosa Ruffini la riteneva un diritto della persona intangibile, che doveva costituire il principale oggetto di analisi del diritto ecclesiastico. Scaduto riteneva la libertà religiosa una concessione fatta dallo Stato ai cittadini Ruffini nella sua costruzione del diritto ecclesiastico fu aiutato da SANTI ROMANO -> nel 1918 scrive un saggio “il diritto ecclesiastico” perché afferma che dove c’è un gruppo sociale, lì c’è diritto e dove c’è diritto c’è un gruppo sociale. Per lui una società per esistere deve avere delle regole. Il diritto legittimato era proprio il diritto ecclesiastico in quanto permetteva di considerare il diritto canonico come un vero diritto anche se il diritto canonico condivideva con lo Stato gli stessi soggetti -> fedeli. COSA SUCCEDE AL DIRITTO ECCLESIASTICO DURANTE IL FASCISMO dal 1925- Due novità lo interessano:
complesso e molto costoso. La tutela della salute è un servizio sociale che lo stato garantisce utilizzando le entrate dello stato stesso quindi le tasse pagate dai cittadini. In questo lo stato italiano si differenzia da altri sistemi come quello statunitense dove la tutela della salute è una necessità che il singolo deve soddisfare con le proprie risorse economiche, gli interventi statali sono pochi e di bassa qualità. Negli stati uniti ogni persona ricorre alla assicurazione sanitaria privata, unico strumento indispensabile per essere curati. Che rapporto c’è lo stato italiano sociale e il fenomeno religioso? In quanto stato sociale lo stato italiano destina parte delle sue risorse economiche a favore delle confessioni religiose e della soddisfazione dell’interesse religioso delle persone quindi interviene con dei sostegni finanziari. Es. una delle caratteristiche dei servizi offerti ai giovani è l’oratorio, la chiesa non paga le tasse. Nel 1984 a livello di fonti del diritto ecclesiastico accadono due cose molto importanti:
religioso attraverso accordi con le varie confessioni. E’ sancito dalla nostra Costituzione e quindi il legislatore italiano segue questa indicazione e rinuncia a emanare una legge unilaterale sul fenomeno religioso. Vengono elaborate norme ad hoc concordate con le confessioni religiose ma non c’è una normativa parlamentare e unilaterale che si applica a tutti quindi abbiamo la nostra Costituzione e le intese o i concordati. Con questa scelta lo stato italiano riconosce degli interlocutori con i quali relazionarsi alla pari.
persona che ha perso le funzioni vitali, o accettare la sterilità o ricorrere all’ovulo di un soggetto terzo. I quesiti che si pongono al momento della mia scelta sono molteplici ciò, e ciò che mi suggerisce il mio credo è diverso da ciò che mi suggerisce dall’ordinamento giuridico. I conflitti si creano anche quando la norma statale è ritenuta frutto di una convinzione religiosa -> es. divorzio in italia è stato introdotto nel 1970, tardi rispetto agli altri paesi italiani, questa inerzia è stata ritenuta una conseguenza all’adesione dello stato alla religione cattolica. Attualmente, come si risolve il conflitto dal legislatore e dalla dottrina ecclesiasticista? tra le istituzioni con le intese, MA tra i singoli? Con il diritto delle possibilità -> si ritiene che il legislatore non deve elaborare una disciplina che dà una indicazione inderogabile, che impone obbligo ma deve elaborare leggi che di fronte ad un conflitto di lealtà lasciano la persona libera di scegliere la soluzione che ritiene pere sé migliore. Es. la legge 209/17 è la legge sul biotestamento, che affronta il tema del fine vita, e come risolvere il caso del malato terminale che di per sé non ha mezzi per restare in vita se non grazie ai macchinari tecnici di cui si avvalgono i medici. Il malato terminale è libero di scegliere se continuare la propria esistenza con questo ausilio oppure chiedere di terminare l’assistenza. Tutto è lasciato alla volontà del malato che deve essere trasparire per iscritto. Di fronte la scelta del malato il medico non può fare niente, ma è chiaro che in queste scelte ha grande rilievo la sfera religiosa ma lo stato non prende decisione, la lascia alla persona. IL PRINCIPIO DI LAICITA’ (solo oggetto di esame orale – viene sempre chiesto! + appunti Finocchiaro) Ogni stato con riferimento al fenomeno religioso assume una particolare qualifica in base all’atteggiamento che lo stato dimostra di avere nei confronti della religione. Questo atteggiamento in genere trova riscontro al livello costituzionale. Dobbiamo guardare allo stato confessionista che è esattamente l’opposto -> in genere quando lo stato non solo si occupa del fenomeno religioso ma decide di proteggere una confessione religiosa in modo particolare, a questa scelta segue la scelta di riconoscere la confessione religiosa protetta come religione di stato. Cosa significa religione di stato? Vuol dire che i contenuti di fede di quella religione vengono fatti propri dallo stato quindi lo stato si impegna ad operare in modo conforme al credo di quella religione. Le altre confessioni religiose sono meramente tollerate e si tende ad emarginare queste confessioni dalla società quindi uno stato che sceglie una confessione come propria, vuole che solo il credo della confessione religiosa prescelta sia presente nella sfera pubblica perche compie una identificazione tra il credo e l’identificazione nazionale Invece le altre confessioni sono respinte ai margini. Quando uno Stato compie sta scelta viene denominato “stato confessionale”. Lo stato italiano dal 1848 al 1948 è stato uno stato confessionale in senso cattolico sotto un profilo giuridico formale. Sotto un profilo sostanziale invece lo stato italiano è stato uno tato confessionale in senso cattolico dal 1848 al 1984. Consideriamo che quando si parla di stato confessionale ci si riferisce a storiche diverse -> ci sono due tipi di “confessionismo”:
Storicamente il concetto di laicità ha assunto significati diversi in molti stati la laicità è degenerata in laicismo cioè in un atteggiamento contrario al fenomeno religioso, quindi in una rotta contro la religione -> questo è accaduto nei paesi dell’est ( Russia, Polonia) i credenti cdi qualsiasi confessione erano perseguiti, stati che si dicevano laici ma erano contro la religione. Un altro paese in cui si ha avuto una degenerazione è la Francia -> questa lotta alla religione si è determinata con la rivoluzione francese e poiché il clero cattolico costituiva uno degli stati generali in quel momento si radica in francia un sentimento antireligioso. Ecco perche la laicità francese è radicale. LA LAICITA’ DELLO STATO Dobbiamo qualificare lo stato italiano, se sia laico o confessionista. LA questione è molto complessa per ragioni storiche perché lo stato italiano quando nasce nel 1861 nasce come stato confessionista in senso cattolico. E questo perché lo statuto albertino che era la costituzione flessibile del regno sabaudo e poi dell’Italia, all’art 1 affermava che a religione cattolica, apostolica, romana era la sola religione di stato. Gli altri culti erano tollerati e quindi potevano agire nel territorio italiano ma con forti limiti. Geneticamente quindi lo stato italiano nasce come stato cattolico. C’è da dire però che a questa dichiarazione formale in senso cattolico, non seguì un confessionismo sostanziale -> vuol dire che lo stato italiano giuridicamente era uno stato confessionale ma le scelte politiche di esso spesso contrastavano la chiesa cattolica. Quando nasce lo stato italiano, esso si arricchisce rubando alla chiesa e al sud di Italia perché l’altra linea politica seguita era quella di impoverire l’italia meridionale a favore dell’Italia settentrionale. Il regno delle 2 sicilie era molto ricco, nel sud esisteva attività culturale intensa ma i re piemontesi una volta divenuti re di italia iniziano a lavorare a favore del settentrione. Lo stato italiano entra poi in contrasto irreversibile con la chiesa quando viene conquistata Roma -> viene emanata la legge delle guarentigie pontefice che disciplinano la persona del papa e questa situazione di conflitto e tensione termina con i patti lateranensi. L’art 1 del trattato laterano riprende l’art 1 dello statuto albertino e quindi in questo primo articolo si afferma che la religione cattolica apostolica romana è l’unica religione dello stato italiano. Alla dichiarazione di confessionismo in senso cattolico contenuto alla articolo 1 dello statuto albertino, si affianca nel 1929 la stessa dichiarazione di confessionismo contenuto però in un trattato di diritto internazionale. A questo rafforzamento giuridico del confessionismo in senso cattolico si accompagna anche un confessionismo di fatto perche il regime fascista riconosce alla chiesa cattolica dei privilegi, una posizione speciale, che non è assolutamente riconosciuta alle altre confessioni religioni e infatti è con il concordato del 1929 che si introduce l insegnamento obbligatorio della religione cattolica. L’ora di religione era un insegnamento obbligatorio, chi non voleva seguire questa ora doveva richiedere la dispensa. Con l’accordo del 1984 la materia diviene a scelta. Cosa succede nel fascismo? La nostra costituzione rispetto al confessionismo in senso cattolico cosa dice? Lo stesso articolo 7 2c Cost afferma che i rapport tra lo stato italiano e la chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi. Questo articolo riaffermava il trattato del laterano e il concordato In molte cost europee esiste un articolo che dichiara apertamente l’atteggiamento dello stato nei confronti delle religione. La nostra cost non dice né che lo stato italiano è laico né che è cattolico. Dati questi elementi normativi, bisognava risolvere la questione in via interpretativa e la dottrina sia ecclesiasticista che cost si è divisa:
la prima proposta era l’emendamento PATROCLO -> il quale proponeva di inserire nel primo comma del art 7 la formula “ la religione cattolica è la religione ufficiale della repubblica italiana” ma fu bocciata da tutti i padri costituenti. Dopo questo altri due padri costituenti RODINO’ E COPPA proposero di formulare l’art 7 primo comma, riconoscendo che la religione cattolica era la religione professata dalla maggioranza del popolo italiano. Ma anche questo emendamento fu bocciato a dimostrazione del fatto che l’assemblea costituente non voleva in alcun modo ne diretto o indiretto riaffermare il confessionismo. Sia guardando alle scelte politiche concrete dello stato italiano dal 1970 in poi, sia guardando alle intenzioni dei padri costituenti possiamo affermare che lo stato italiano non è confessionale in senso cattolico nonostante il primo articolo del trattato laterano. Ma a questa conclusione possiamo arrivare anche leggendo il testo della nostra costituzione considerato nel suo complesso perché è vero che l’art 7 2 c della Cost conferma i patti lateranensi però è anche vero che ci sono tante altre norme cost che affermano principi che non sono compatibili con un confessionismo in senso cattolico. Per es empio l’art 3 cost sancisce il principio di uguaglianza sostanziale e formale, e questo principio non è certamente compatibile con uno stato che sceglie di far propri i contenuti di una confessione religiosa a discapito delle altre confessioni. Un’altra norma che ci fa comprendere che lo stato italiano non può essere confessionale in senso cattolico è l’art 8 primo comma della cost -> il quale afferma che tutte le confessioni religiose, sono ugualmente libere davanti alla legge. quindi questo principio non è compatibile con uno stato confessionale. Lo stesso articolo 19 cost che riconosce a TUTTI il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in forma individuale o associata non è compatibile con un confessionismo in senso cattolico o anche non cattolico quindi lo stato italiano non può essere confessionale perché il confessionismo contrasta con lo spirito costituzionale. Se la cost avesse voluto confermare l’art 1 del trattato lo avrebbe fatto con una norma apposita ma cosi non è stato. Ora, tutte queste interpretazioni trovano conferme del 1984 perché si determina una revisione del concordato del laterano, i documenti sono 3
Oggi lo stato italiano come può definirsi rispetto al fenomeno religioso? A questa domanda risponde la corte costituzionale con la sentenza fondamentale che è la 203/1989 ha stabilito che lo stato italiano è uno stato laico e la corte ha dedotto questa qualifica da una serie di norme della nostra costituzione l’art 2, art 3, art 7, art 8, art 19, art 20. norme che delineano se lette congiuntamente la laicità dello stato italiano. Per la corte costituzionale il principio di laicità non è solo un principio costituzionale ma un principio supremo cioè intoccabile!!!! E quindi un principio che non può essere negato né leggi di revisione cost ne tanto meno da leggi ordinarie o da altro atto amministrativo o giurisprudenziale all’interno del nostro ordinamento. Cosa significa laicità per la corte costituzionale? “affermare che lo stato italiano non è confessionista ma laico vuol dire affermare la contrarietà dell’Italia al fenomeno religioso. E’ laico in quanto riconosce e tutela la libertà religiosa come diritto fondamentale della persona ai sensi del art 2 e 19 della cost.” PROTEZIONE DEL DIRITTO DI LIB RELIG. In più è laico perché lo riconosce a tutti nella stesa misura ai sensi dell’art 3 e 8 1c Cost. E’ laico perché mette le proprie risorse a disposizione della realizzazione dei bisogni religiosi della persona Riconoscendo il sentimento religioso come un sentimento che contribuisce alla promozione del singolo alla sua crescita e allo sviluppo della società come previsto dalla art 3 2c e 4 2c della nostra CoST. E’ laico perché è EQUIDISTANTE da tutte le confessioni religiose, non privilegia nessuna confessione e pertanto ha atteggiamento neutrale ed entra in relazione con le confessioni religiose applicando il principio pattizio e cioè concordati e intese come previsto dall’art 7 2c e dall art 8 3 c cost. La laicità non impedisce allo stato italiano di elaborare una disciplina speciale per le confessioni religiose. Ne impedisce allo stato italiano di collaborare con le confessioni religiose per il bene della persona. L’italia ha un patrimonio artistico ricchissimo, ma la maggior part e di esso è di proprietà della chiesa cattolica. la chiesa ha sempre sostenuto l’arte e la scienza e quindi lo stato ha diversi accordi con essa -
principio di collaborare -> azione nel rispetto della competenza dell’altro. Pur tuttavia è da considerare che la laicità italiana implica un particolare legame con il cattolicesimo e questo legame è riconosciuto dallo stesso accordo del 84 in cui sia afferma che il principio del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano -> si riconosce valenza storico culturale ed è in ragione di essa che l’insegnamento della religione si fa La corte di cassazione nel 2005 ha riconosciuto che religione cattolica ha determinato la civiltà la cultura e la coscienza collettiva del popolo italiano. Il principio di laicità fa parte del nostro ordinamento perché si ricava dalla nostra costituzione, perché lo ha stabilito la corte cost e anche perché questo principio è delineato anche nella convenzione europea dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e nella carta dei diritti fondamentali del 2000. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Oggetto di seconda esercitazione Primo schema -> Abbiamo detto che è molto importante conoscere e controllare il fenomeno religioso per il potere politico. Il diritto ecclesiastico italiano nasce come disciplina nelle università italiane quando si rende conto di necessitare di giuristi di provenienza laica che posso aiutare a capire, disciplinare e controllare il fenomeno. Abbiamo detto anche che il fenomeno del fattore religioso è funzionale a tutti gli interessi che lo stato persegue. L’emergenza del coronavirus ha fatto emergere l’importanza del fenomeno religioso.
preparatori si arrivò a elaborare l’art 2 il concetto stesso fu proposto dai padri costituenti cattolici perche questo concetto, cioè l’idea che ogni persona in quanto tale ha dei diritti che non possono essere lesi ma che esistono prima dello stato e che lo stato può solo limitarsi a riconoscerli e garantirli, trova il fondamento nel cristianesimo. Quindi quando i padri costituenti proposero questo concetto, esso fu voluto anche dagli alti e inserito nella costituzione. C’è un altro elemento presente nella cost che ci consente di affermare che questo articolo disciplina la religione -> lart 2 della Cost afferma “ I DIRITTI INVIOLABILI DELL UOMO SONO RICONOSCIUTI E GARANTITI ANCHE NELLE FORMAZIONI SOCIALI DOVE SI SVOLGE LA PERSONALITA’ DEL UOMO” Cosa si intende per formazioni sociali? Secondo la corte cost dobbiamo intendere anche le confessioni religiose e quindi anche i diritti inviolabili devono essere garanti dallo stato.
La L. 1159/1929 che disciplina la posizione dei “culti ammessi” cosi detti e non piu “culti tollerati”
Vediamo chi è legittimato a porre norme in materia religiosa, come possono essere poste e il rapporto gerarchico tra le norme stesse: Premessa: bisogna guardare al rapporto tra le fonti del diritto ecclesiastico e le riforme in senso federalista della legge n. 3 / Nell’ambito del diritto ecclesiastico le fonti di produzione sono rette da un principio fondamentale :
La L. 3/2001 riforma in senso federalista la Costituzione, ha modificato il riparto di competenza legislativa tra lo stato e le regioni lasciando però allo stato la competenza esclusiva in materia di rapporti con le confessioni religiose. Questo perche il tema dei rapporti tra stato e confessioni religiose toccando l’esercizio e la garanzia del diritto di libertà religiosa spetta allo stato mentre al governo spetta il pertinente indirizzo politico. La competenza dello stato si presenta come:
Cosa possono fare quindi le Regioni? Esse possono dar vita a rapporti di collaborazione con le autorità locali ( Vescovo Diocesano) ma queste materia devono riguardare
Durante la discussione davanti la camera dei deputati del disegno di legge di esecuzione dell’accordo, il 20.03.1985 è stato presentato un ordine del giorno di indirizzo, il cui compito è quello di istruire il governo per l’attuazione delle leggi e possono essere presentati durante il corso dell’esame dei progetti di legge. Si trattava dell’Accordo che doveva essere eseguito con una legge ( la n. 121/1985); in occasione della presentazione di questo progetto ,la Camera presentò un ordine del giorno che riguardava il modo di attuare legge stessa. Questo ordine aveva un determinato contenuto -> impegnava il governo a sottoporre preventivamente al parlamento una ipotesi o proposta di intesa riguardante l’attuazione di principi sanciti nell’accordo, o riguardanti anche nuove materie, per consentire alla camera di esercitare in tempo utile il proprio potere di indirizzo. “ Se tu vuoi stipulare altre intese con la chiesa cattolica devi dare a noi camera la possibilità di esercitare il nostro potere di indirizzo quindi devi prima proporre il contenuto di questa intesa.” Viene, cosi, presentato questo ordine e il governo lo accetta ma con una precisazione: che i poteri di indirizzo della Camera e del Senato siano esclusivamente quelli ad essi attribuiti dalla Cost. Qual è il valore di questo ordine? L’ordine del giorno come strumento si inserisce in un procedimento legislativo in corso per impegnare il governo ad una specifica interpretazione e attuazione delle norme che si stanno approvando. Di regola quando il governo lo accetto fa sì che esso assuma la veste di mera raccomandazione ed esclude la votazione sul documento. Percui, la Camera propose l’ordine del giorno al governo, esso lo accettò e su esso non si votò! Dopo il 20.03 il governo adempie all’impegno face riferire in Commissione al ministro competente le linee fondamentali di un progetto di intesa -> nel caso in esame, si trattava di stipulare intesa con la CEI per specificare come si doveva impartire insegnamento cattolico nelle scuole. Il governo ritenne che il potere di indirizzo si poteva esercitare in base a questa informativa di massima. In questo modo adempie a quell’obbligo che si è assunto il 20.03 accettando l’ordine del giorno. Questa scelta fu criticata dal parlamento perché questo modo di sottoporre l’intesa al parlamento, non secondo la forma “articolo per articolo” ma a grandi linee sembrò inadeguato per consentire l’esercizio del potere di indirizzo, il quale, per contro, poteva ritenersi esercitato solo se il Governo avesse presentato TUTTO il progetto, integralmente e tempestivamente. Allo stato attuale dei rapporti tra governo e parlamento, in materia ecclesiastica, essi non sono intesi in modo univoco; tttavia la politica del parlamento, in queste occasioni, può esprimersi attraverso altri 2 strumenti: mozione -> contiene determinata direttiva che il parlamento dà al governo ed è possibile proporre dibattito e deliberare in assemblea. risoluzione -> contiene sempre una determinata direttiva al governo ed è possibile concludere in assemblea i dibattiti sulle comunicazioni del governo o quelli sulla discussione di mozione. Es. risoluzione presentata dai capogruppi di 4 partiti di maggioranza nell 86 sempre in tema di insegnamento. Come incidono questi strumenti sulla produzione? Di fatti, l’impegno che deriva dall’approvazione della mozione o risoluzione è di carattere politico che riguarda i rapporti tra due organi istituzionali, basati sulla fiducia che la camera dà al governo. Se il governo viola impegno si configura responsabilità politica che troverà soluzione attraverso mezzi politici -> mutamento dell’indirizzo politico prima impartito, mozione di sfiducia, crisi di governo ma il fatto che il governo non segue indirizzo parlamentare, di per sé, non comporta illegittimità degli atti compiuti per raggiungere le intese né delle norme che