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La Confessione Religiosa in Diritto Italiano: Definizione, Riconoscimento e Benefici - Pro, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Una introduzione alla nozione di confessione religiosa in diritto italiano, discutendo la sua importanza costituzionale e i vantaggi patrimoniali che derivano dal riconoscimento di una confessione religiosa. Il testo illustra le caratteristiche della chiesa cattolica come modello per altre confessioni religiose, la distinzione tra associazione e confessione religiosa, e i casi in cui si verifica il problema di riconoscimento. Il documento include anche due sentenze giudiziarie che illustrano la procedura di autoqualificazione e i criteri utilizzati per determinare se un gruppo è una confessione religiosa.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 15/06/2020

camilla.premoli
camilla.premoli 🇮🇹

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LEZ. 13
ASSOCIAZIONI E CONFESSIONI RELIGIOSE
La confessione religiosa e’ una nozione che noi troviamo in costituzione, che ha un suo ruolo e
valore costituzionale,art.8. non abbiamo pero’ nessuna definizione di confessione religiosa. Non
abbiamo una definizione completa e autentica. Avere una definizione e’ importante: solamente un
gruppo riconosciuto come confessione religiosa puo’ accedere ai piani alti del diritto di liberta’
religiosa, tramite l’intesa.
L’intesa e’ un accordo con lo stato che consente alla confessione di godere di un diritto su misura,
proprio e personale. Giungere a un’intesa per una confessione religiosa e’ molto importante; porta
con se vantaggi patrimoniali enormi, es. 8x1000: finanziamento previsto solo tramite intesa.
Consente quindi di avere una serie di benefici patrimoniali importanti.
Essere una confessione religiosa consente anche di entrare in edifici pubblici in veste di ministro di
culto, es. ospedali.
C’e’ una idea di fondo che puo’ aiutare a capire come nell’ordinamento italiano che fa una
distinzione importante tra associazione e confessione religiosa.
L’art 8 usa il termine confessioni religiose diverse dalla cattolica ci da’ 2 spunti:
- La chiesa cattolica e’ una confessione religiosa.
Significa che dobbiamo guardare alle caratteristiche della chiesa cattolica per definire le
altre confessioni religiose.
- Per il nostro ordinamento la confessione religiosa e’ un ordinamento giuridico primario. Al di
sopra non sta nulla. Questo e’ cio’ che a differenzia dalla associazione: che invece dipende
da un gruppo al di sopra di lui. La confessione e’ l’associazione madre che ha il compito di
rappresentare davanti allo stato tutte le associazioni che sotto a lei stanno.
La nozione di confessione religiosa non e’ teologica. Ci possono esser gruppi religiosi che si
definiscono confessioni religiose e che per lo stato non definiscono tale.
Avendo come modello la chiesa cattolica, nell’ordinamento italiani le confessioni religiose devono
essere organizzate in modo gerarchico. Si crea un problema che si pone nel momento in cui non
abbiamo una confessione gerarchica.
Abbiamo un diritto di liberta’ religiosa che prevede molte esenzioni. Essere riconosciuto puo’
essere qulccosa ddi molto pratico. In quali casi scatta il problema concreto? I casi in cui questo
avviene sono 3:
1. Un gruppo chiede un riconoscimento della personalita’ giuridica con la legge 1159/1929.
Non tutti i gruppi riconosciuti con la legge 1159 sono confessioni religiose. Un gruppo
religioso costituisce una associazione, che ha uno statuto che regola le regole
organizzative dello stesso gruppo. Se lo statuto vale come madre di altre associazioni,
allora essendo ente esponenziale, si considera confessione religiosa.
Se un gruppo chiede il riconoscimento della personalita’ giuridica ed e’ associazione figlia
di un’altra associazione madre riconosciuta, a questa allora sara’ riconosciuta la
personalita’ giuridica ma non sara’ riconosciuta anche come confessione.
Nel 1997 furono emanate due leggi importanti riforma Bassanini: il parere del consiglio di
stato per il riconoscimento della personalita’ giuridica non e’ piu’ obbligatorio ma facoltativo,
anche per prassi si invia comunque perche’ il consiglio di stato e’ considerato confortante.
Nel momento in cui si aprono le trattative per l’intesa l’ente di culto deve per forza avere lo
statuto deve aver avuto l’approvazione del consiglio di stato.
2. Dei gruppi sono riconosciuti come confessioni religiose per antico possesso di stato:
l’ordinamento italiano riconosce che quell’ordinamento sia cosi’ antico da meritarsi il
riconoscimento. Es. tavola valdese, volendo anche la chiesa cattolica.
3. Si riscontra piu’ spesso. Un gruppo chiede di non pagare determinate tasse per la sua
natura religiosa.
Es. pastafariani: vogliono farsi fotografare con il colino in testa.
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LEZ. 13

ASSOCIAZIONI E CONFESSIONI RELIGIOSE

La confessione religiosa e’ una nozione che noi troviamo in costituzione, che ha un suo ruolo e valore costituzionale,art.8. non abbiamo pero’ nessuna definizione di confessione religiosa. Non abbiamo una definizione completa e autentica. Avere una definizione e’ importante: solamente un gruppo riconosciuto come confessione religiosa puo’ accedere ai piani alti del diritto di liberta’ religiosa, tramite l’intesa. L’intesa e’ un accordo con lo stato che consente alla confessione di godere di un diritto su misura, proprio e personale. Giungere a un’intesa per una confessione religiosa e’ molto importante; porta con se vantaggi patrimoniali enormi, es. 8x1000: finanziamento previsto solo tramite intesa. Consente quindi di avere una serie di benefici patrimoniali importanti. Essere una confessione religiosa consente anche di entrare in edifici pubblici in veste di ministro di culto, es. ospedali. C’e’ una idea di fondo che puo’ aiutare a capire come nell’ordinamento italiano che fa una distinzione importante tra associazione e confessione religiosa. L’art 8 usa il termine confessioni religiose diverse dalla cattolica ci da’ 2 spunti:

  • La chiesa cattolica e’ una confessione religiosa. Significa che dobbiamo guardare alle caratteristiche della chiesa cattolica per definire le altre confessioni religiose.
  • Per il nostro ordinamento la confessione religiosa e’ un ordinamento giuridico primario. Al di sopra non sta nulla. Questo e’ cio’ che a differenzia dalla associazione: che invece dipende da un gruppo al di sopra di lui. La confessione e’ l’associazione madre che ha il compito di rappresentare davanti allo stato tutte le associazioni che sotto a lei stanno. La nozione di confessione religiosa non e’ teologica. Ci possono esser gruppi religiosi che si definiscono confessioni religiose e che per lo stato non definiscono tale. Avendo come modello la chiesa cattolica, nell’ordinamento italiani le confessioni religiose devono essere organizzate in modo gerarchico. Si crea un problema che si pone nel momento in cui non abbiamo una confessione gerarchica. Abbiamo un diritto di liberta’ religiosa che prevede molte esenzioni. Essere riconosciuto puo’ essere qulccosa ddi molto pratico. In quali casi scatta il problema concreto? I casi in cui questo avviene sono 3:
  1. Un gruppo chiede un riconoscimento della personalita’ giuridica con la legge 1159/1929. Non tutti i gruppi riconosciuti con la legge 1159 sono confessioni religiose. Un gruppo religioso costituisce una associazione, che ha uno statuto che regola le regole organizzative dello stesso gruppo. Se lo statuto vale come madre di altre associazioni, allora essendo ente esponenziale, si considera confessione religiosa. Se un gruppo chiede il riconoscimento della personalita’ giuridica ed e’ associazione figlia di un’altra associazione madre riconosciuta, a questa allora sara’ riconosciuta la personalita’ giuridica ma non sara’ riconosciuta anche come confessione. Nel 1997 furono emanate due leggi importanti riforma Bassanini: il parere del consiglio di stato per il riconoscimento della personalita’ giuridica non e’ piu’ obbligatorio ma facoltativo, anche per prassi si invia comunque perche’ il consiglio di stato e’ considerato confortante. Nel momento in cui si aprono le trattative per l’intesa l’ente di culto deve per forza avere lo statuto deve aver avuto l’approvazione del consiglio di stato.
  2. Dei gruppi sono riconosciuti come confessioni religiose per antico possesso di stato: l’ordinamento italiano riconosce che quell’ordinamento sia cosi’ antico da meritarsi il riconoscimento. Es. tavola valdese, volendo anche la chiesa cattolica.
  3. Si riscontra piu’ spesso. Un gruppo chiede di non pagare determinate tasse per la sua natura religiosa. Es. pastafariani: vogliono farsi fotografare con il colino in testa.

Caso complicato e’ scientology: ha una procedura per cui per arrivare all’ottavo grado ci sono dei processi di auding che hanno un prezzo. Di fronte a questi fenomeni ci sono diverse visioni. Scientology, pastafariani, wikka, guerre stellariani. Sono esempi di confessione religiosa? SENTENZA 467/1992 esenzioni tasse parola chiave : AUTOQUALIFICAZIONE. Se l’associazione dei satanisti chiede una esenzione fiscale. Tu ti autoqualifichi come confessione religiosa? No. Un gruppo di atei? L’avvio di una trattativa e’ stato negato sulla base del fatto che anche loro non sono una confessione religiosa, perche’ loro stessi non si qualificano in modo tale. Il principio di uguaglianza va applicato con ragionevolezza. Gli atei differisce da una confessione religiosa perche’ non differiscono per organizzazione. Storicamente la confessione religiosa ha un proprio ordinamento giuridico, gli atei non si pongono come portatori di domande a cui la legge comune non possa rispondere. Non sono una confessione non solo perche’ non si autoqualificano, ma anche perche’ non hanno esigenze a cui il diritto dello stato non passano rispondere. L’autoqualificazione non basta: e’ necessaria la verifica dell’autoquallificazione sulla base dei criteri dell’ordinamento italiano. La corte EDU riconosce un gruppo religioso se vede un sufficiente convinzione, forza serieta’ coesione importanza. Si guarda che comunque l’attivita’ sia coerente con l’idea occidentale di confessione religiosa. Pensa di poter misurare la sufficiente forza, sostanziale. In italia abbiamo piu’ un criterio formale e burocratico, di tipo procedurale. SENTENZA 195/1993  luoghi di culto ALTRI CRITERI che sono stati utilizzati. Non e’ legittimo discriminare religioni con e senza intesa perche’ le tutte le religioni hanno pari diritti: 8.1. Quali sono gli ulteriori strumenti per capire se ci troviamo davanti a una confessione religiosa?

  • Precedenti riconoscimenti pubblici
  • Che ha uno statuto in cui e’ espressa una autoqualificazione
  • Comune considerazione: non equivale all’opinione pubblica, e’ il parere espresso da persone competenti che si occupano del settore religioso. Si ritiene che i sic anche se non sono ente riconosciuto sono confessioni religiose.