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Diritto Ecclesiastico: Libertà Religiosa e Rapporto Stato-Chiesa, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

In dettaglio il diritto ecclesiastico, analizzando la libertà religiosa e il rapporto tra stato e chiesa. Vengono esaminati i diritti delle confessioni religiose, i limiti alla negoziazione tra stato e confessioni, e la condizione giuridica degli enti ecclesiastici. Si discute anche del diritto all'obiezione di coscienza e delle problematiche relative al riconoscimento degli enti religiosi, offrendo una panoramica completa e approfondita della materia. Sentenze della corte costituzionale e leggi rilevanti, fornendo una base solida per la comprensione del diritto ecclesiastico italiano.

Tipologia: Sbobinature

2023/2024

In vendita dal 25/09/2025

bi.42
bi.42 🇮🇹

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INDICE
1. Introduzione alla materia 2
2. Excursus storico 3
Nerone
Costatino
Teodosio
VII secolo
Gregorio VII e dictatus papae
Medioevo
Riforma di martin Lutero
1600
1700
1800
1848
Leggi eversive dell’asse ecclesiastico
Leggi delle guarentigie
1870/1929
3. I patti lateranensi 25
Contenuto e problemi
Assemblea costituente
Posizione nelle fonti
Problemi che si pongono
La negoziazione
4. Obbiezione di coscienza 51
5. Ministri di culto 70
6. Protezione dei dati personali 76
7. Lo stato della chiesa 78
8. Reati religiosamente orientati 79
9. Plagio 83
10. Disposizioni anticipate di trattamento 89
11. Matrimonio 95
12. riconoscimento a valenza civile delle sentenze di nullità matrimoniale 106
13. enti ecclesiastici 111
14. parte speciale 133
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INDICE

**1. Introduzione alla materia 2

  1. Excursus storico 3** → NeroneCostatinoTeodosioVII secoloGregorio VII e dictatus papaeMedioevoRiforma di martin Lutero1600170018001848Leggi eversive dell’asse ecclesiasticoLeggi delle guarentigie1870/ 3. I patti lateranensi 25Contenuto e problemiAssemblea costituentePosizione nelle fontiProblemi che si pongonoLa negoziazione **4. Obbiezione di coscienza 51
  2. Ministri di culto 70
  3. Protezione dei dati personali 76
  4. Lo stato della chiesa 78
  5. Reati religiosamente orientati 79
  6. Plagio 83
  7. Disposizioni anticipate di trattamento 89
  8. Matrimonio 95
  9. riconoscimento a valenza civile delle sentenze di nullità matrimoniale 106
  10. enti ecclesiastici 111
  11. parte speciale 133**

Il diritto ecclesiastico è il diritto dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa , ma tale definizione è usufruibile solo dal momento in cui si può distinguere l’ordinamento civile da quello religioso: senza questa distinzione è evidente che non abbia alcun senso ipotizzare un diritto ecclesiastico. In quale momento della storia c’è una distinzione tra l’ordinamento civile e quello religioso? Il primo momento si ha con il Cristianesimo : prima dell’avvento dello stesso non esisteva concettualmente, almeno non come fatto sociologico, in quanto l’appartenenza religiosa si identificava con l’appartenenza etnica. Questa non distinzione si può ancor rivedere in quelle realtà religiose precedenti al cristianesimo, come l’ ebraismo (requisito di appartenenza= nascita da madre ebrea). Nel periodo antico precristiano, una distinzione tra ordinamento civile e religioso non c’era: non aveva neppure senso il proselitismo o il concetto di conversione.

  • La distinzione si fa risalire all’espressione del Vangelo “ date a Cesare, quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ” (espressione richiamata anche in qualche documento del Magistero Pontificio per sottolineare la distinzione). In realtà non era utilizzata per distinguere Dio e Cesare, ma si presentano da Cristo erodiani e farisei: Gli Erodiani erano persone collaborazioniste con l’occupante romano in Palestina, mentre i Farisei erano degli estremisti, puristi religiosi che attendevano un messia che li liberasse dall’occupante romano (quindi un Messia come liberatore politico ). Vengono mandati entrambi da Cristo, nonostante fossero nemici tra di loro, perché dovevano prendere una decisione sul pagamento dei tributi a Cesare, tributi vessatori a carico dei palestinesi occupati, e avevano una domanda: “Dobbiamo pagare il tributo a Cesare?”. Se Cristo avesse detto sì, allora non poteva essere il Messia, perché non avrebbe guidato un esercito di liberazione come si attendevano i Farisei; se avesse detto no, avrebbe fatto una cattiva fine per mano degli Erodiani che lo avrebbero denunciato come sobillatore, perché avrebbe guidato la ribellione a Cesare. E qui c’è quel famoso gesto di Cristo, che dice “Fatemi vedere una Moneta”, gliela mostrano e lui dice “Di chi è l’immagine sulla moneta?”, gli rispondono “Di Cesare”, e la risposta di Cristo “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” in realtà passerebbe per un’altra domanda sottintesa che era molto chiara agli astanti: questa immagine sulla moneta è di Cesare, ma i Farisei conoscevano molto bene le scritture e sapevano che erano stati creati ad immagine di Dio e allora Cristo dice “Date a Cesare quel che è di Cesare” (alludendo all’immagine sulla moneta) e aggiunge “date a Dio quel che è di Dio”, cioè voi stessi, accusa quindi gli astanti di tradire l’immagine di Dio. L’intenzione di Cristo non era quella di distinguere Cesare e Dio, ma era una risposta ai Farisei per contestare la loro non fedeltà a Dio. Siete immagine di Dio, ma non siete la sua immagine fedele. E allora da come nasce quello che poi si chiamerà il dualismo cristiano? Come si fa strada incidendo sulla civiltà europea, soprattutto nei duemila anni successivi?
  • per la Chiesa d’Oriente: lo Spirito Santo discendeva dal padre attraverso il figlio.

VIII sec.

Opera riunificatrice dell’Europa e dell’Impero romano d’Occidente da parte di Carlo Magno con le sue guerre di conquista fra VIII e IX secolo. o riorganizza il sistema feudale o si fa incoronare dal pontefice in Vaticano, dando una legittimazione divina al suo impero o Istituisce i vescovi-conti, (sistema di controlli a cascata, sotto il suo potere). o Rafforzata il potere imperiale: controllo di fedeltà dei feudatari; successione da vescovo-conte a imperatore per nuove fedeltà. o Problemi per la Chiesa e per lo stesso sistema feudale: per la Chiesa c’è una temporalizzazione delle cose spirituali, (imperatore impone la nomina di questi vescovi per farli conti, che diventano più feudatari che vescovi). Nascita della cosiddetta lotta per le investiture ; la prima vera contrapposizione fra impero e papato in larga scala: sia il papa che l’imperatore, nel momento in cui bisognava fare un vescovo- conte, volevano investire, trovandosi in opposizione tra loro. Darà luogo al primo concordato della storia: il concordato di Worms del 1122, che pose fine alla lotta per le investiture, si chiarì che mai il pontefice poteva investire dei conti e mai l’imperatore potesse investire dei vescovi.

Gregorio VII

Gregorio VII nel XI sec. è molto importante come pontefice perché è il primo che elabora una teoria completa delle relazioni fra stato e chiesa: DICTATUS PAPAE. La teoria cui si costruisce è “ potestas directa ecclesiae in temporalibus” (teoria della potestà diretta della Chiesa nelle cose temporali): secondo questa teoria due erano i poteri, il potere spirituale e il potere temporale. Di entrambi i poteri era titolare il pontefice, in quanto vicario di Cristo in terra. Con la conseguenza che il potere spirituale lo esercitava lui direttamente, il potere temporale, (inferiore) esercitato attraverso la longa manus dell’imperatore. La conseguenza era che il pontefice rivendicava un diritto di controllo dell’operato dell’imperatore , e perfino il diritto di deporlo (diritto che proprio Gregorio VII esercitò nei confronti di Enrico IV, che per riavere l’impero compì quel gesto famosissimo di venire scalzo a Canossa). 25/09/

“Dictatus papae” :

o La proposizione : “ allora sai che la chiesa romana è stata fondata da Dio solo ”. Sembra una affermazione di carattere solo spirituale ma non lo è, perché vuol dire che la Chiesa non è un ente che viene legittimato dallo Stato; dunque, è un ordinamento originario

(qualcosa del genere lo si trova anche nell’articolo 7 comma 1 della Costituzione quando si dice che sono enti indipendenti e sovrani); o III proposizione : “ egli solo può stabilire i vescovi ” conferma il suo primato; o IV proposizione : “ un suo omesso, anche se inferiore di grado, in Concilio è al di sopra di tutti i vescovi e può pronunciare sentenza di deposizione contro di loro ”. Gregorio ha scritto una cosa del genere probabilmente per la contrapposizione tra il concilio dei vescovi e il pontefice. In quegli anni, infatti, c’erano state le cosiddette " teorie conciliariste ", cioè si discuteva all'interno della Chiesa a chi appartenesse la suprema potestà (se al pontefice o al Concilio). Le teorie conciliariste, soprattutto in Francia, ritenevano che il Concilio avesse superiorità e potesse anche deporre il pontefice. Allora, in caso si fossero riuniti tutti in Concilio, il Papa non presenziava e mandava un suo messo inferiore di grado, ma che comunque avesse lo stesso suo potere; o V proposizione : " Il Papa può deporre gli assenti ". Gregorio si preoccupò di scrivere una cosa del genere perché, come anche oggi, per poter adottare un provvedimento occorre che venga notificato al soggetto. Se il soggetto, però, si trova in una condizione tale da evitare questa notifica, sfugge alla sanzione: in questo caso il pontefice si preoccupa di superare l'elemento procedurale; o XII proposizione : “ che gli è lecito deporre l’imperatore ”. o XIII proposizione. “ che nessuno deve revocare la sua parola e che egli solo lo può fare ". o IXX proposizione : “ che nessuno lo può giudicare ”. Questa norma, che si ritrova ancora nel codice di diritto canonico ( santa sedes a nemine iudicatur ), è una norma che ha una doppia rilevanza, anche giuridica, perché rivendicando la propria origine di età, ritiene di non poter essere sottoposta alla giurisdizione degli Stati. Ma il problema si pone soprattutto a livello internazionale: in qualche caso la Santa Sede, pur svolgendo attività internazionale, talora partecipa a certi congressi senza esserne membro. Ad es. nell’ONU la Santa Sede partecipa, perché c'è un osservatore permanente, e a volte approva l'operato dell'ONU ma non ha mai voluto il diritto di voto, perché non ha mai voluto essere membro. Perché? Uno dei motivi è che sarebbe sottoposta alla giurisdizione, cosa che andrebbe in contrasto con la 19° proposizione. o XXVII proposizione : " che il pontefice può sciogliere i sudditi dalla fedeltà verso gli iniqui ". Equivale all’istituto dell'obiezione di coscienza : significa spingere i sudditi a non obbedire ad una certa legge. La radice dell'obiezione di coscienza sta qua.

Medioevo

è uno dei periodi più rivoluzionari della storia: (intere popolazioni che sceglievano di vivere senza denaro ed essere itineranti per l'Europa); nuove forme di vita che mettevano in discussione tutte le istituzioni esistenti. Un periodo di una ricchezza spirituale, di idee, di iniziative incredibili. Chiesa avvede la necessità di una profonda riforma: ▪ riforma dei Catari; ▪ riforma degli Albigesi; ▪ riforma di Pietro Valdo nel XII secolo che darà luogo all'eresia valdese e quindi alla Chiesa valdese;

Viene così elaborata una nuova teoria delle relazioni fra Stato e Chiesa, la teoria della " potestas indiretta ecclesia intemporalibus ": si scinde il potere spirituale dal potere temporale. La Chiesa però rivendica due residui interventi sul potere temporale: ▪ potere di sciogliere i sudditi dall'obbedienza all'imperatore quando fosse comandato loro qualcosa che andasse contro la salvezza della loro anima, che fosse peccaminosa, avevano il diritto e il dovere di opporsi; ▪ individua delle materie che appartengono sia al potere spirituale sia al potere temporale : c'è quindi un'area grigia comune alle due potestà, come il matrimonio, la materia degli enti ecclesiastici. Di qui la necessità che Stato e Chiesa su queste materie trovino una collaborazione , un accordo.

inizia la formazione di alcuni Stati assoluti e si sviluppa la corrente del giurisdizionalismo , il sistema connotato da una forte ingerenza dello Stato nei confronti della Chiesa; al fine di garantire sicurezza. L’esperienza delle guerre religiose (del 500 /prima metà del 600), aveva insegnato che il pericolo più drammatico per l’ordine pubblico proveniva dalla religione. Questa attenzione da parte dello Stato assoluto verso l’elemento religioso si sostanzia nella rivendicazione da parte del sovrano di una serie di diritti nei confronti della Chiesa: iura maiestati de circa sacrae. Questi diritti si dividono in 2 categorie:

1. Un primo complesso dei diritti rivendicati dal sovrano aveva come obbiettivo la difesa della chiesa “dall’interno” : erano interventi e controlli sulla disciplina ecclesiastica, la repressione delle eresie. 2. Un secondo complesso di diritti ha come fine la difesa dello Stato da ingerenze ecclesiastiche (questo secondo gruppo è quello che maggiormente segna un’ingerenza dello Stato nei confronti della Chiesa). Lo Stato si preoccupa di difendere la Chiesa dall’interno perché una crisi di carattere religioso finiva per ripercuotersi in problemi per lo Stato. Come si esercitano questi diritti da parte dello Stato? In che cosa si sostanziano? Nella prima categoria o lo ius advocati (detto anche ius protetionis) che era il diritto rivendicato dal sovrano di reprimere scismi ed eresie. Lo Stato aveva più interesse della Chiesa nel reprimere le eresie. La famosa “ inquisizione ” non fu un tribunale formato dalla Chiesa, ma dallo Stato. o lo ius reformandi che era il diritto rivendicato dal sovrano di promuovere tutte le riforme della chiesa (ad esempio per salvaguardarne la disciplina). Nella seconda categoria o lo ius nominandi , il diritto rivendicato dal sovrano di concorrere alla nomina dei titolari di uffici ecclesiastici (es. nomina vescovi). Talora rivendica una nomina diretta, in altri casi concorrenti;

o lo ius exclusivae che è una forma attenuata dello ius nominandi , che consta nel diritto di veto del sovrano nei confronti di una nomina per un ufficio ecclesiastico. o l’exequatur ; il diritto di autorizzare qualsiasi cosa (pubblicazioni, provvedimenti ecclesiastici ed anche per bloccare nomine di uffici ecclesiastici) tale diritto persiste sino al 1929. o lo ius domini eminentis , il diritto del sovrano di rivendicare controllo sul patrimonio ecclesiastico e di poterne disporre. In questo quadro si incastrano le leges de ammortizzando (imponevano agli enti ecclesiastici di liquidare il patrimonio immobiliare). o appello per abuso , cioè il diritto del suddito di ricorrere al sovrano contro un provvedimento dell’autorità ecclesiastica. Spesso però l’autorità ecclesiastica si rifiutava di riesaminare il provvedimento, e di qui poi ne scaturivano una serie di “pressioni” da parte dell’autorità civile nei confronti del titolare dell’ufficio ecclesiastico (tramite sequestro di temporalità , cioè gli sequestrava il beneficio ecclesiastico-veniva incarcerato e via via un crescendo di provvedimenti per forzare la modifica/revoca del provvedimento ritenuto illegittimo). Qual è la reazione della chiesa di fronte alla rivendicazione di questi diritti da parte del sovrano? La Chiesa non digerisce facilmente queste ingerenze. Si usava una espressione latina: “ ad evitanda mala maiora ” (per evitare mali peggiori). In qualche modo la Chiesa viene a patti e condizioni con il sovrano tramite lo strumento concordatario (nel senso moderno del termine). Nei concordati, la Chiesa riconosce uno o più di questi diritti richiesti dal sovrano e in cambio questo riconosce una serie di privilegi alla Chiesa ( do ut des ). La Chiesa concedeva parte di questi diritti e in cambio era riconosciuta come religione di stato : questa dichiarazione la si trova in tutti i concordati del 600 all’articolo 1, e poi anche attraverso il riconoscimento di alcuni privilegi sia di carattere reale che giurisdizionale.

  • carattere reale si fa riferimento alle res di carattere patrimoniale, soprattutto le immunità reali (cioè immunità che riguardano la res). A Napoli c’era il cosiddetto diritto di insula : se, ad esempio, a confine con un fabbricato di ordine religioso vi era un immobile privato (casa privata), il monastero di ordine religioso aveva il diritto di estendere la sua proprietà su questi beni confinanti, fino a quando non ci fosse nessun’altra confinante come fabbricato che naturalmente avesse un’indennità.
  • immunità giurisdizionali che erano molto importanti e che erano sempre riconosciute: in particolare c’era il cosiddetto privilegio um fori che era il diritto da parte dell’autorità ecclesiastica di giudicare in via esclusiva, e quindi in luogo dell’ordinamento civile, in tutte quelle cause in cui fosse parte un ecclesiastico o che avessero ad oggetto un bene di un ente ecclesiastico.

Nel 700 c’è un’evoluzione di questo sistema perfetto delle influenze illuministiche: non ci sono più le monarchie assolute seicentesche, ma ci sono i cosiddetti sovrani illuminati. Ma cosa accade in ambito di relazioni con la Chiesa? Qual è la politica ecclesiastica dei sovrani illuminati?

o Lo Stato Sabaudo, (legislazione dell’unità), all’articolo 1 dello Statuto (Albertino) di marzo afferma: la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato ( principio di religione dello Stato ) gli altri culti ora esistenti ( vi è anche questa limitazione ) sono tollerati nei limiti delle leggi di polizia. norma fortemente confessionista. o Ancora, a giugno, la legge Sineo (Sineo è il nome del deputato che la fa approvare) dice che: la diversità di fede professata non può essere motivo di discriminazione del godimento dei diritti civili e politici e nell'accesso alle cariche civili politiche e militari. o marzo c’è l'affermazione di un principio confessionista , che in realtà è visione di libertà, separatismo. o Ad agosto poi ci fu la prima legge eversiva dell'asse ecclesiastico, una legge durissima contro i gesuiti, in particolare si richiedeva il loro scioglimento: l’eversione di tutto il patrimonio dei gesuiti, l'esilio forzato per tutti i gesuiti che non erano di nazionalità piemontese, il divieto di riunirsi fra gesuiti, l'obbligo di domicilio coatto per chi ha violato la punizione nella propria casa. Questa diversità di prospettive fra lo Statuto Albertino e la legge Sineo , quindi l’una confessionista e l'altra con prospettiva di libertà dei cittadini, in realtà non costituisce una contraddizione: o l’art 1 dello Statuto Albertino si occupa di confessioni religiose; o la legge Sineo si occupa di libertà religiosa dei cittadini. Esse sono due cose diverse, consentendo una diversità di trattamento fra confessioni religiose ed impedendo una diversità di trattamento tra i cittadini. Nella Costituzione italiana attuale vi sono più norme che si occupano specificamente dell'elemento religioso: gli art. 7 - 8 si occupano dei rapporti con le confessioni religiose, il 19 si occupa della libertà religiosa. È quindi voluto un trattamento differenziato tra le confessioni religiose , mentre un trattamento assolutamente paritario per i cittadini. C’è una sorta di corrispondenza tra questi articoli e il rapporto che c’è fra lo Statuto Albertino e la legge Sineo: o la legge Sineo , come l’art. 19, impedisce qualsiasi differenza di trattamento nel godimento della libertà religiosa fra i cittadini o per motivi di religione; o Art. 1 ST. ALB. Come art. 7 - 8, permettono una diversità di trattamento fra le confessioni religiose. La Costituzione impone, solo per questa materia, in via esplicita, un obbligo di preventiva negoziazione ai fini della costituzionalità della norma. Solo nel ‘48 abbiamo questi tre indirizzi diversi ( Statuto Albertino, legge Sineo e decreto soppressivo della compagnia di Gesù ) che trovano la loro giustificazione in quanto la legge Sineo e la legge soppressiva dei gesuiti erano opera del Parlamento, prevalentemente di orientamento liberale , mentre la costituzione Albertina era una concessione del re e quindi di stampo confessionistico.

Inoltre, legge Sineo e legge soppressiva erano giustificati, nei confronti della Costituzione Albertina, perché questa era flessibile ; La leggi Siccardi del 1850 è la prima che abolisce il privilegium fori. Non poteva essere diversamente nello stato liberale, che riconosce pieni diritti ad ogni cittadino e a ogni individuo; quindi, ogni cittadino ha diritto a vedere giudicata la propria causa dallo Stato e non da una entità ecclesiastica quando venisse in gioco un interesse ecclesiastico.

leggi eversive dell ’ asse ecclesiastico

L’asse è il patrimonio ecclesiastico. ▪ Di cosa si tratta? Si tratta di un complesso normativo (molto complesso) che affronta il problema enorme nello stato liberale della cosiddetta “ mano morta ecclesiastica ”. ▪ Cosa si intendeva per mano morta ecclesiastica? Si intendeva un complesso di patrimoni stagnanti, in quanto immobilizzati, che non erano mai trasferiti e uscivano dal mercato (cosa che accadeva in campo ecclesiastico perché alcuni immobili non erano utilizzati da secoli). Tale patrimonio si era accumulato per vari motivi:

  1. gli enti ecclesiastici non vendevano;
  2. avevano ricevuto nei secoli delle donazioni o dei lasciti;
  3. erano frutto delle doti monastiche, infatti c’era uso nella gran parte degli ordini religiosi (femminili) che la monaca portasse in dote durante la monacazione dei beni;
  4. Dal medioevo in poi, molti contadini si trovano in grande difficoltà, talora vessati dai balzelli feudali, non subire questi balzelli cedevano i propri beni alla Chiesa, ricevendoli a loro volta in enfiteusi perpetua. Quindi nell’800, dove le enfiteusi contavano ancora, c’è una consistenza patrimoniale ecclesiastica notevole, il che era un grosso problema per lo stato liberale. Questo perché esso si basa sulla libera circolazione dei beni; e, oltretutto, la nascente borghesia capitalistica ottocentesca italiana bramava di mettere le mani su questi beni che talora avevano una grande carica simbolica. Di qui un interesse notevole dello stato liberale per questi beni, viste anche le situazioni debitorie dello Stato del tempo. Era infatti un modo per tentare anche di ripianare i bilanci pubblici; quest’ultima operazione non riuscì. Di qui un intervento su più fronti da parte del legislatore liberale
  5. per arginare lulteriore estendersi della mano morta ecclesiastica;
  6. per ottenerne lo smobilizzo , la liquidazione o conversione in denaro;
  7. per eliminare questi patrimoni e poterli utilizzare per fini pubblici o per operarne la devoluzione , cioè la vendita all’asta incamerando da parte dello stato il ricavato.

Questo istituto, comunque, ufficialmente nel 1997 è stato eliminato, anche se in dottrina ancora oggi alcuni vogliono la sua riabilitazione, perché avrebbe una funzione antiriciclaggio : un'altra cosa che lascia stupiti perché normalmente il riciclaggio non avviene attraverso lasciti testamentari a favore di enti di beneficenza. Comunque, nel 1850 questo istituto aveva ragione di esistere e, quindi, era un argine all’ulteriore estendersi della mano morta. Veri e propri interventi eversivi. Premessa: tecnicamente non c’è un’espropriazione dei beni degli enti ecclesiastici. Questo perché:

  1. il regime liberale aveva grande rispetto della proprietà privata , che era dallo statuto Albertino dichiarata sacra e inviolabile ;
  2. lo stesso intervento eversivo si coniugava con il rispetto della proprietà privata, perché nella mentalità giuridica ottocentesca, gli enti ecclesiastici erano enti pubblici e i beni degli enti ecclesiastici erano beni pubblici. Infatti, all’art. 2 del c.c. del 1865, c’era l'elenco di quelli che erano da considerarsi enti pubblici ed erano elencate province, comuni, e anche gli enti e gli stabilimenti ecclesiastici. Quindi, proprio proprietà privata privata non era, ma neanche proprietà pubblica. Premesso questo, che tipo di intervento faceva la legislazione eversiva? Non un intervento espropriativo in senso stretto tecnico: lo Stato non riconosce più la personalità giuridica di questi enti e questo è il problema, questo è il senso della soppressione questi enti. La conseguenza qual è? Che un ente che non aveva più personalità giuridica, non aveva intanto più l'autonomia patrimoniale perfetta, non poteva più porre in essere atti, non poteva più ricevere per donazione o per altro tipo, ma soprattutto non era più titolare dei beni che aveva. Questi beni, quindi, diventavano dello Stato e questi ne poteva disporre: non si parla, quindi, di espropriazione ma di privazione della personalità giuridica. Comunque, tra le varie leggi eversive abbiamo: o legge del 1855 : fu adottata nel Regno Piemontese (e poi estesa a tutta l’Italia) e consisteva nella soppressione degli ordini contemplativi , cioè di monasteri di suore di clausura. Questi erano considerati inutili, perché secondo la concezione dell’ non svolgevano nessuna funzione di utilità sociale. Le suore di ogni città, luogo, circoscrizione stabilita dallo Stato, dovevano concentrarsi in un unico monastero fino alla loro estinzione, perché era vietata l'accoglienza di qualsiasi ulteriore suora: era vietato pronunciare i voti in un ordine religioso contemplativo. o legge del 1866 : sopprime tutti gli ordini religiosi, quindi tutti gli enti regolari. Regolari significa che gli enti vivono secondo una regola monastica come San Pietro, San Francesco e Gaetano. E qui la soppressione già c’era; o legge del 1867 : colpisce non tutti, ma una parte dei cosiddetti enti secolari , cioè quegli enti in cui non ci sono soggetti che vivono secondo la regola monastica ma vivono al secolo. Li vedremo: la normativa è molto più complessa perché lì, il legislatore si dovette impegnare in una complicatissima distinzione fra un ente e un altro, cadendo in delle contraddizioni spaventose, ma aprendo la strada a situazioni molto interessanti per l'evoluzione del diritto successivo.

Mentre per la legge del ‘55 c'era il tentativo di sopprimere proprio la realtà degli ordini contemplativi, per gli ordini religiosi nel ‘66 non c'è un divieto di nuove adepte: questi ordini continuano a operare inventandosi delle nuove forme giuridiche per poter continuare ad avere dei beni a disposizione, perché altrimenti non potevano svolgere la loro attività. Fra le varie forme giuridiche ci sono gli enti di fatto, cioè le associazioni non riconosciute. Esse sono nel nostro ordinamento perché sono la forma che assunsero gli ordini religiosi dopo la legislazione eversiva e grazie a quelle continuarono ad esistere. Dalla legislazione eversiva nasce anche il concetto di fondazione che troviamo per la prima volta nel codice civile del ’ 42. La legge del ‘66 sopprime tutti gli ordini religiosi. Alcune norme tradiscono la mentalità del legislatore liberale, mentalità che fu smentita dai fatti: art. 2 : “ i membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici .” Nella cultura del tempo, chi andava in convento era come se perdesse tutti i diritti civili e politici e quindi era quasi sequestrato lì dentro, quindi lo Stato, assegnando una pensione e permettendo di poter sopravvivere al di fuori, consentiva l'esercizio dei diritti civili e politici. Lo Stato, con questa legge, aveva immaginato e stanziato opportune somme per garantire la pensione a tutti coloro che avrebbero lasciato i conventi (spoiler: non ne uscì nessuno). La legislazione del ‘67 invece pone problemi enormi perché il legislatore liberale era costretto a dover specificare tutti gli enti che erano soppressi e quelli che non erano soppressi , nel tentativo di acchiapparne quanti più possibile. 01/10/ Il mezzo tecnico fondamentale , in cui si sostanziano le leggi eversive dell’asse ecclesiastico, è la privazione della personalità giuridica degli enti : non possono porre in essere negozi giuridici, e né potevano continuare ad essere titolari del patrimonio di cui disponevano. L’effetto è che queste res nullius entravano in disponibilità dello stato. Ebbene mi direte qual è la difficoltà? La difficoltà è che nell’800, negli ordinamenti civili, non esisteva ancora una compiuta teoria della personalità giuridica , mentre nel diritto canonico vi era stata, nei secoli, una elaborazione raffinatissima (già con Sinibaldo Fieschi, poi Papa Innocenzo IV , nel 1200). E quindi nella Chiesa si ritrovava una congerie infinita di tipologie di enti, tutt’oggi, che erano sconosciute dall'ordinamento civile e che era difficile anche indicare solamente dall'ordinamento civile. ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 3848 DEL 67 :

1. Non sono più riconosciuti come enti morali i capitoli delle chiese collegiate, le chiese recettizie, le comunie e le cappellanie corali, salvo per quelle tra esse, che

Però sono figure che adesso stanno nascendo. E ancora, sempre con la riforma del 2005, che ha introdotto nel nostro codice civile l’articolo 2645 ter , la figura dei cosiddetti patrimoni destinati. Fino a 20 anni fa, queste figure (trust patrimonio destinato etcc.) non esistevano, nel nostro ordinamento, mentre erano contemplate nell’ordinamento canonico. Per esempio in Campania , vanno sotto il nome di confidenze : è un'attribuzione patrimoniale, che costituisce un patrimonio destinato, nel patrimonio dell'avente causa, finalizzata per un fine terzo, rispetto all’apparente beneficiario, cioè all’avente causa. Io dono a te ente, tu devi amministrare le rendite per poi altro fine, o addirittura per quell’altro ente. La finalità del legislatore liberale era questo dis-immobilizzo dei patrimoni che costituivano la mano morta, ma erano già privi di personalità giuridica… come si fa a colpirli? il legislatore fa tutto questo giro di parole, per privare di personalità giuridica, un’istituzione con carattere di perpetuità, che però non è eretta a titolo ecclesiastico, quindi non ha personalità giuridica. la legge del 67, quindi colpisce non tutti gli enti secolari, ma solo una parte. Lascia in vita quelli lì che rispondono ad un bisogno di culto della popolazione. E quindi, sono lasciati in vita: le diocesi, le parrocchie, alcune entità annesse alle parrocchie, purché rispondessero a finalità di cura pastorale. Cosa fa lo stato di questi beni che diventano res nullius? vanno in disponibilità dello Stato. Fondamentalmente le finalizzazioni possono essere di 3 o 4 tipi:

  1. Alcuni beni sono lasciati in uso di culto. Se ci sono delle chiese (chiese-conventuali) annesse ad un convento, che rispondono a finalità di culto di una certa popolazione, queste chiese vengono lasciate all’uso di culto.
  2. Alcuni invece, vengono adibiti ad usi pubblici. certi ospedali, alcuni tribunali, certi carceri, certe scuole…vengono utilizzate, specialmente laddove è un bene monumentale.
  3. In altri casi, vengono lasciati in uso agli ordini religiosi , quando costituiscono stabilimenti che non possono essere smembrati o utilizzati per altro fine, senza grave danno per la cultura del paese ( biblioteca del Gerolomini a Napoli).
  4. Però la gran parte dei beni definiti ecclesiastici, furo oggetto della cosiddetta devoluzione, messi all’asta. Sarebbero i beni che noi chiamiamo strumentali, quei beni comuni, da cui gli enti possono ricevere una fonte per perseguire le altre finalità personali. La devoluzione, incontrò difficoltà inimmaginabili: Le prese di possesso andarono molto a rilento, tant’è che la maggior parte quando c’è stato il Concordato del 29 erano ancora in corso. La chiesa cattolica, andò a compiere una forte opposizione fino a combinare la scomunica, a chiunque si rendesse acquirente di questi beni.

o Un modo di operare su quello dei gruppi di fedeli che si costituirono in una specie di comitati, volta per volta, per gruppi, che riacquistavano all’asta alcuni questi beni (in questo caso senza avere scomunica dalla chiesa) per rimetterli in uso (tuttavia non potevano trasferirli ai conventi perché non avevano personalità giuridica) a disposizione di ordini religiosi. Non potendo intestarli a loro dovevano ricorrere a vari stratagemmi. o In altri casi si ricorse a mezzi più raffinati, uno dei quali è la società tontinarie (odierne assicurazione sulla vita di oggi). Furono un'invenzione di un banchiere fiorentino tale Lorenzo Tondi un esperto di finanza presso la corte di Luigi XIX in Francia. Una serie di soggetti metteva insieme un capitale a testa o a volte anche con versamenti rateali, si ha un capitale iniziale che costituiva il capitale della società tontinaria; perlopiù doveva essere fermo un certo numero di anni e quindi crescere poi ad un certo punto, anche in relazione all’età e ai bisogni di coloro che l’avevano messo insieme, le rendite di quel capitale dovevano essere distribuite tra i soggetti che avevano costituito il capitale tontinario e fossero ancora in vita. Si può paragonare all’attuale tributo pensionistico ma nel 1600 non esisteva tale cosa. Man mano che le persone si facevano più anziane per natura di cose erano in numero minore perché i più anziani erano deceduti. La pensione cresceva anche in rapporto alla vecchia del soggetto in quanto ne aveva più bisogno. Quando era morto l’ultimo percettore di queste rendite, il capitale è introitato dallo stato. Era una grande trovata di questo banchiere fiorentino per andare incontro ad un bisogno sociale effettivo della popolazione e per garantire delle grosse entrate allo stato francese. Queste società tontinarie furono adottate, dopo Luigi XIX, anche in altri paesi e anche in Italia. Un’altra forma a cui si era ricorsi erano appunto le società tontinarie. Questi beni venivano acquistati e intestati in forma di società tontinaria a un numero cospicuo di frati o suore che erano coloro che dovevano utilizzare questi complessi conventuali o di altro genere e si garantiva così per lunga durata l’utilizzo di questi beni. queste operazioni e altre andavano sotto la denominazione, in diritto e in giurisprudenza, di cosiddette frodi pie. fenomeno che sfuggiva all’occhio dello stato ma sfuggiva e a quello degli eredi legittimi di testatori che facevano lasciti con intestazioni fittizie a favore di ordini religiosi. Nel 1873, dopo la breccia di Porta Pia che aveva unificato Roma all’Italia, questa legge sulla legislazione eversiva venne estesa anche agli enti ecclesiastici della città di Roma che ovviamente fino a quel momento è esclusa perché non faceva parte dell’Italia: articolo 28 L.1873 sull’estensione a Roma delle leggi eversive Art. 28: “saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode dell’incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici ancorché siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome di interposte persone”.

o la seconda parte si occupa dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia.

  • Articolo 1: “La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.” La stessa norma c’era per il re, però non dice che è il re. Ha la tutela identica a quella del re d’Italia ma non è dichiarato re.
  • Articolo 2: “L’attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti con le stesse pene stabilite per l’attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.” Non lo fa re ma lo tratta come tale. Questo è quello che fa la legge delle guarentigie.
  • Articolo 3: “Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori Sovrani, e gli mantiene le preminenze d’onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici. Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di Guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi…” Quindi è come se gli riconoscesse un esercito di addetti, guardie. Tutto quello che è annesso alla sovranità non lo riconosce sovrano.
  • Articolo 11: “Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d’uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.” Qui si riconosce che il Pontefice può avere propri ambasciatori presso altri stati e può avere accreditati presso di sé gli ambasciatori degli stati esteri e che questi possano stare sul territorio italiano con le prerogative degli ambasciatori esteri. Questo articolo fu l’unico ad essere, ad un certo punto, oggetto di contestazioni allo scoppio della Prima guerra mondiale. Con l’ingresso dell’Italia in guerra contro la Germania e l’Austria, con la dichiarazione di guerra gli ambasciatori tedeschi e austriaci presso l'Italia, lasciarono il territorio italiano. Il problema era se dovevano valere poi le stesse prerogative ugualmente per gli ambasciatori tedeschi e austriaci presso la Santa Sede sul territorio italiano? Perché secondo l’art.11 questi avevano prerogative. Dovevano avere la tutela internazionale. Fu uno dei due fondatori del diritto ecclesiastico Francesco Scaduto (a cui viene dedicata anche un'aula presso la nostra sede universitaria) a dire che non valeva più l’art. 11 quindi in caso di guerra veniva meno questa tutela. La questione si risolse da sé perché gli ambasciatori tedeschi e austriaci per togliere la questione se ne andarono. Questa presa di posizione di Scaduto fu importante e anche questa messa in discussione da parte del governo italiano perché a livello internazionale dimostrò che la legge delle guarentigie all'occorrenza non serviva più a niente nel momento delle verità; c’è però l’esigenza di arrivare ad una diversa composizione della questione romana tanto più che la Santa Sede non aveva accettato e non accettò mai la legge delle guarentigie. In primo luogo, perché avrebbe rinunciato ai territori occupati ma egli non avrebbe rinunciato né alla città di Roma né allo Stato Pontificio, non aveva riconosciuto l’occupazione anzi aveva scomunicato i sovrani di Italia che lo avevano fatto. Ma non poteva accettare la legge delle guarentigie perché la Santa Sede non ha mai accettato una soluzione unilaterale da parte dello stato in qualsiasi vertenza ma ha sempre preteso che fosse una soluzione concordata e in quel

momento concordare era impossibile perché la chiesa non avrebbe mai rinunciato in quel momento ai territori. La seconda parte della legge delle guarentigie cerca di realizzare un separatismo per quanto possibile rispettoso della libertà della chiesa, cerca di dare spazi per quanto possibile rinunciando a molti istituti giurisdizionalisti. La legge delle guarentigie cerca di realizzare il motto di un grande statista del separatismo italiano: Cavour. La formula di Cavour era:” libera chiesa in libero stato”. Questa formula è stata creata da Cavour perché sperava di risolvere senza l’occupazione la questione romana. Voleva cioè dire libera Chiesa in libero stato, quindi, deve essere unificata nello stato italiano e avrebbe tutta la libertà che si voglia. La legge delle guarentigie cerca di attuare questo principio di Cavour (morto 10 anni prima e non vede l’unità di Italia) cioè dare quanta più libertà possibile alla chiesa all’interno dello stato. Dopo la presa di Roma e la legge delle guarentigie bisogna dire che la Santa Sede continua ad esercitare la sua sovranità internazionale, di fatto la esercita. È la prima volta nella storia che un soggetto che secondo i canoni internazionalistici del tempo non aveva personalità giuridica internazionale, esercitasse sovranità. Non era mai successo. Sappiamo che questa situazione è quella che ha determinato la nascita della teoria istituzionalistica di Santi Romano. Santi Romano nel suo testo famoso sull’ordinamento giuridico del 1918 nel quale elabora la teoria dell'ordinamento giuridico ossia la teoria istituzionalistica, in quel libretto di 100 pagine che ha cambiato la storia del diritto, si occupa della questione romana cioè della sovranità della Santa Sede del 1870. Egli fonda la sua teoria dallo studio di questo fenomeno. Santi Romano non era un ecclesiasticista ma aveva per caso insegnato diritto ecclesiastico a Pisa tra il 1912 e il 1913 come supplente di diritto ecclesiastico e in quell’occasione aveva già elaborato la teoria istituzionalistica. LEZIONE 02/10/

Queste due date in particolare rappresentano la breccia di Porta Pia (1870), e quindi la fine del potere temporale della Chiesa, e i Patti Lateranensi (1929), l’anno in cui si è risolta la “questione romana”. Mentre nel 1870 si pone nel mezzo di una serie di leggi spesso di carattere giurisdizionalista (pure separatista, ma pure rilevante giurisdizionalista) che avevano in qualche modo colpito il patrimonio ecclesiastico (e anche qualche altra cosa che vedremo subito), col 1929 si ha anche il superamento di tutta questa legislazione di tipo giurisdizionalista, fondamentalmente anche clericale, della seconda metà dell’ottocento. LEGGI