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Il diritto ecclesiastico, il diritto che regola i rapporti tra stato e confessioni religiose in italia. Della funzione storica del diritto ecclesiastico, del trattato di laterano e del concordato, che hanno regolato i rapporti tra stato e chiesa in tema di matrimonio, enti ecclesiastici e libertà religiosa. Vengono inoltre introdotti concetti come la costituzione, i soggetti religiosi e le onlus.
Tipologia: Appunti
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Il Diritto ecclesiastico è quel diritto che dovrebbe legiferare, nel rispetto della libertà religiosa, in tema di fenomeno religioso e di confessioni religiose in modo da dare a tutti la possibilità di professare la propria fede, non professare nessuna fede o di inventarne una.
Ebbe un ampio riconoscimento con la Carta Costituzionale dopo la 2a Guerra Mondiale.
Diritto revitalizzato: da 25 anni circa ci troviamo dinanzi ad un notevole pluralismo dovuto alla prevalenza nel territorio Statale di sempre più numerose confessioni.
Aveva la funzione di regolare i rapporti tra Stato Italiano e nuove confessioni facendo in modo che il primo rimanesse in una posizione di laicità.
Uno Stato che volesse essere confessionale o volesse parteggiare per una confessione cesserebbe di essere uno stato laico.
Lo Stato non è indifferente ai fenomeni religiosi ma non né sposa nessuno, bensì sono per esso tutti uguali.
Una volta non c'era libertà religiosa ma si aderiva alla religione di stato.
In questi anni si è cercato di arrivare ad una effettiva laicità di Stato.
Concordato dell'84 ha modificato il Concordato fatto da Mussolini.
Concilio Ecumenico Vaticano II: fu nominato un Papa che fece il concilio; morì l'anno dopo. Si è voluto con esso dare una maggiore partecipazione attraverso una modifica liturgica (es. messa in italiano). Fu un concilio importante perché sistemò tante cose all'interno della Chiesa e mise il concetto di Popolo di Dio come concetto principale della Chiesa.
1870: Roma fu occupata dall'esercito che interruppe il concilio Vaticano I che fu ripreso un secolo dopo.
Quando nel 48 entrò in vigore la Corte Costituzionale nll'art. 7 era prevista una grande valutazione di principio.
3/3/
art.7: luogo in cui è possibile comporre i rapporti tra Stato e Chiesa: "lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani secondo il proprio ordine".
I primi 12 articoli sono i Principi:
art.7-art.8-art.3: articoli riguardanti il fenomeno religioso (non potranno essere stravolti senza stravolgere la Costituzione). Sono tra i principi per l'attenzione che il costituente ha voluto dare al fenomeno religioso.
CHIESA CATTOLICA => 1929 Patti Lateranensi => modifica nel 1984 ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE => ART. 8 Intese TUTTI GLI ALTRI CULTI => 1929 Legislazione sui culti ammessi (Tolleranza: es. buddisti, testimoni di geova, ecc..)
Questa normativa è inadatta ai tempi. Puntualmente all'inizio di ogni legislazione c'è un disegno di legge riguardante i Culti Ammessi che non viene poi esaurito. Ancora si vive secondo tolleranza e non libertà.
Nell'art. 7 si riconosce alla chiesa la sovranità , mentre alle altre religioni solo l'indipendenza. La chiesa è sovrana perché non deve a nessuno la sua origine.
Esistono 2 episodi storici:
_ Carlo Magno (viene incoronato dal Pontefice): simbolicamente nel primo il potere civile è scaturito da quello religioso.
_ Napoleone (si incorona da solo): la sovranità civile non deriva da niente, non deve a nessuno il suo potere.
Il nostro ordinamento riconosce le due sovranità : nascono così dei problemi nelle materie cosidette di Confine, materie con Competenza Concorrente.
Quindi c'era già un contenzioso che lo Stato doveva alla chiesa.
Con il CONCORDATO si da vita ad un nuovo sistema di rapporti tra stato e chiesa BILATERALE su materie come enti ecclesiastici e matrimonio. Decidono un regime comune per cui il matrimonio deve essere celebrato davanti all'ufficiale di stato civile per avere valore civile. Con i Patti lateranensi il matrimonio davanti alla chiesa basta per avere effetti civile.
Nel 1984 lo Stato e la Chiesa si incontrano nuovamente per modificare i Patti Lateranensi, dato che non c'è bisogno di un processo di revisione costituzionale (art.7). Si incontrano a Villa Madama.
Il Concilio Vaticano II permette il rapporto bilaterale tra stato e chiesa con una nuova modalità: la chiesa nel mondo, e non sopra esso. Ci fu la stipula del nuovo codice di diritto canonico: 1983 nuovo codice prevalentemente ecumenico, riflette le disposizioni adattate dal Concilio (primo codice nel 1917).
Perché il costituente ha sentito l'esigenza di dividere la Chiesa dalle altre religioni? A causa delle vicende storiche, della sovranità che la chiesa ha a differenza delle altre religioni, soltanto indipendenti e del dover citare i Patti Lateranens i (non farlo avrebbe potuto riaprire la questione romana).
Una Costituzione in cui i Patti Lateranensi fossero richiamati per intero e non nei propri principi, avrebbe visto la chiesa italiana come unica religione di stato e avrebbe causato disaccordi tra articolo 7 e 8. Per questo solo il Principio e coperto: qualunque volta lo stato agisse unilateralmente andrebbe in discordia.
Tutte le confessioni religiose sono libere davanti allo stato e all'interno del piano statale, ma non sono poste sul piano internazionale come lo è la chiesa. Le religioni diverse possono organizzarsi secondo propri ordinamenti a meno che non ci siano discordie con l'ordinamento italiano. Non significa che lo stato può incidere sull'organizzazione religiosa, è neutrale riguardo i contenuti religiosi. Può agire riguardo gli statuti (massima espressione di un privato). Può intervenire ove ci siano interferenza con l'ordinamento italiano (rapporti poligamici ad esempio)
I rapporti tra STATO E ALTRE RELIGIONI sono regolati da INTESE (atti di diritto pubblico).
COSTITUZIONE = regola e limite del costituente
Quelle degli altri stati come si pongono con le religioni? Ci sono state delle DIFFERENZE soprattutto riguardo la Costituzione europea che avrebbe dovuto trattare di religioni.
Dei 25 stati europei
REGNO UNITO= no costituzione SVEZIA= 4 leggi fondamentali ALTRI 10 STATI= Costituzioni senza preambolo
I rimanenti 13 paesi: _8 presentano un preambolo senza alcun riferimento religioso _5: Germania: riferimento a Dio ; gli altri 4: ad una religione
COSTITUZIONE TEDESCA (poco inclusiva): 1949 "Di fronte a Dio e agli uomini...."
COSTITUZIONE POLACCA (più inclusiva perché include i credenti e i non credenti): "Noi il popolo polacco...tanto quelli che credono in Dio, come quelli che non condividono questa fede ma rispettano questi principi fondamentali...", "La Polonia riconoscendo...la loro cultura radicata nella tradizione cristiana..."
COSTITUZIONE GRECA : Proclamata in nome della TRINITA'
COSTITUZIONE IRLANDESE : Dice che tutto anche le autorità devono riferirsi alla santissima TRINITA' (sembra sistema teocratico).
COSTITUZIONE ALBANESE E UCRAINA : in nome di DIO
Weller (una europa cristiana): sostiene che un riferimento alla religione cristiana nella costituzione europea è indispensabile. Criticabile nella seconda parte poiché usa il termine indispensabile.
L'ITALIA è uno stato laico e non confessionale. Non ci sono infatti Principi discrimitori nei confronti delle religioni.
l'educazione impartita ai figli determina un inconscio adeguamento ad una religione o tendenzialmente tende a far simpatizzare.
Nello Statuto Albertino del '48 la religione cattolica era religione di Stato quindi esso venne eliminato con la Costituzione. Ma fino all'84 dai patti lateranensi era ancora vigente l'art.1 nel Trattato dello Statuto Albertino; con la modifica ai patti lateranensi venne meno la religione cattolica come unica religione di Stato: laicità.
La scuola (tutto ciò che deve provvedere all'istruzione e alla formazione) è una questione delicata perché si formano le coscienze. Più la scuola è libera e pluralista più porta risultati.
_riconoscimento della laurea data dagli istituti religiosi _limite per la laurea in teologia => non c'è equivalente in Italia (un corso di laurea in teologia non è stato previsto, esisteva agli inizi dello scorso secolo).
L'unico istituto laico formato da credenti era quello di Bologna. Quando si va in una facoltà di teologia (che non è soggetta alle leggi italiane) si studiano i programmi e comportamenti che non contrastino con l'etica. L'Italia e l'università Pontificia hanno portato una povertà di cultura e ricerca che non si riscontra nei paesi oltralpe; colpa dell'autocensura e della mancata libertà di pluralismo.
Capita spesso nelle università cattoliche che un professore insegni diverse materie, materie che hanno diversa sensibilità e studi di diverso stampo. E' c'è il rischio che esso scriva libri con tesi insostenibili secondo le materie da egli non approfondite attraverso lauree specifiche.
Libertà religiosa - libertà fondamentale che non può essere soppressa, libertà assoluta; però quando ci si trova in Organizzazioni di Tendenza ci possono essere problemi:
_appartenenza _conformità alla dottrina _comportamento privato _ può insegnare un professore non battezzato all'università cattolica? Deve avere l'approvazione del vescovo ordinario; deve garantire la conformità alla tendenza
Cosa si intende per tendenza? Non c'è una definizione giuridica di tendenza: Problema: in una università o in una scuola si richiede che il prof non solo sia coerente ma soprattutto si dice che per far parte all'organizzazione di tendenza egli deve essere conforme ad essa comportandosi in modo coerente con i principi che essa promulghi. In questo modo si rischia di creare delle spaccature nel sistema dei diritti fondamentali. Inoltre si va a guardare alla vita personale e religiosa del lavoratore.
31/3/
Soggetti religiosi => enti ecclesiastici enti ecclesiastici in rapporto alle Onlus
Contesto generale nell'ambito del no profit e nell'ambito del terzo settore (1° Stato e 2° mercato). Sono enti di terzo settore enti che non hanno scopo di lucro e operano in questo spazio intermedio in cui lo Stato ha problemi ad intervenire e il mercato non ha interesse ad intervenire.
Mercato => il privato non ha interesse ad intervenire perché il mercato ha come obiettivo il profitto
No profit => già nell'800 in Italia sono state organizzate attività oggi definibili no profit poco ritenute importanti durante quell'epoca per la società, definiti marginali. Agli inizi del '900 avevano valore le corporazioni e gli enti che perseguivano un profitto. Si trova questo pregiudizio anche nel codice civile se si confronta libro 1 e libro 5. Riferimento approssimativo nel 1° e complesso nel 5°. Non si riconosceva nessun ruolo agli enti intermedi (data la non funzionalità economica). Fino al 1990 => si incentiva lo sviluppo di queste
Perché le esenzioni? Ciò è riconducibile all'utilità sociale che questi enti portano attraverso la loro attività. Ha ritenuto giusto pensare a questi enti per la loro attività. Lo Stato ci guadagna perché pur perdendo dal punto di vista tributario guadagna dal punto di vista del personale impegnato per svolgere le stesse attività che svolgono le ONLUS.
La caratteristica principale è data dalla natura giuridica privata di tali organizzazioni.
Sono esclusi naturalmente enti commerciali e pubblica amministrazione.
MERCATO SOCIALE : diverso dal mercato economico perché in questo mercato si assiste ad uno scontro di servizi di carattere sociale. Ci operano strutture e organizzazioni che si caratterizzano per offrire servizi di beneficenza, assistenza,...
Recenti teorie hanno dimostrato che il no profit rappresenta una risorsa importante per il profit. Non solo per le agevolazioni tributarie ma anche dal punto di viste dell'immagine e dell'effetto che essa fa ai consumatori. Possono infatti influenzare le scelte del compratore. PROFIT CHE USA IL NO PROFIT
Enti ecclesiastici possono ottenere la qualifica di ONLUS (possibilità data dal legislatore).
7/4/
Enti Religiosi
tentativo di ristabilire un nuovo sistema di stato sociale (walfarstate). Oggi lo stato sociale cerca di affermarsi parallelamente all'economia sociale.
Soggetti no profit Onlus => modello di riferimento più immediato per gli enti ecclesiastici che possono acquistare il titolo di onlus o diverse condizioni. Modello no profit del tutto nuovo, che non esisteva fino al 97 con il decreto 460.
72 => esistevano enti no profit ma non le onlus che rappresentano modello nuovo e innovativo che si differenzia dagli altri enti non commerciali. La diversità principale è che l'ente non commerciale è tale perché non compra un'attività commerciale. E' il nome che qualifica l'ente.
Onlus => oltre a non essere commerciale deve perseguire finalità di solidarietà sociale, quindi sono definite attività di solidarietà sociale, non nella loro tipologia ma nella loro caratterizzazione di sistem a. Sono definiti dalla nostra legge quindi sono rivolte a persone svantaggiate o ragioni do particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari.
E' il legislatore che ha definito il concetto di solidarietà sociale.
Ma quali sono i settori di attività delle organizzazioni non lucrative? Questo è il primo presupposto da cui partire. Deve avere un settore nel quale operare. Esistono prima di tutto vincoli relativi ai settori in cui le associazioni non lucrative possono operare. Anche questi settori sono elencati dalla normativa.
Quali sono le organizzazioni che possono acquisire titolo di Onlus?
_ associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e gli altri enti di carattere privato i cui statuti o atti costitutivi rientrino nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Prevedono espressioni, una serie di condizioni. Prima e importante condizione attiene a settori di attività che sono (si può operare all'interno solo di questi settori):
Autonomia privata: strumento attraverso il quale si deve far partire l'attività, l'organizzazione dell'ente privato. A quale documento si deve ispirare? Allo Statuto, che deve indicare la strada All'interno dello statuto si deve riportare ciò che può essere fatto e ciò che non può essere fatto (clausole imposte dal legislatore) :
enti ecclesiastici). L'art. 29 del concordato del 29 considerava come enti ecclesiastici tutti quegli enti approvati dall'autorità ecclesiastica. Ovviamente questa normativa interrompeva una situazione critica dei rapporti Stato/Chiesa perché poneva fine a una legislazione "eversiva" che aveva avuto origine dalla metà del secolo precedente. Normativa sulla base della quale gli enti ecclesiastici potessero essere considerati come enti di diritto pubblico: si originava da una teoria organica per cui si riteneva che facessero parte della struttura dello Stato, nell'ambito pubblico. Lo Stato può quindi nominare o revocare i responsabili, o sopprimere l'ente incassando il relativo patrimonio.
Molti enti furono soppressi poiché ritenuti non necessari (non allo stato ma addirittura alla Chiesa) e venne incassato il patrimonio ; lo Stato diventava arbitro di quegli enti decidendo se fossero necessari per la costituzione gerarchica della chiesa e sulla base di questo decideva se sopprimere o lasciare in vita l'ente.
Vi erano difficoltà di tassazione di questi beni. Qualcuno ha anche affermato che lo Stato in quel periodo necessitava di risorse economiche per finanziare le guerre d'indipendenza.
Enti venivano fatto rientrare nella sfera degli enti pubblici.
Nel 29 con il concordato tutto questo venne meno e si riconobbero gli enti ecclesiastici in termini diversi. Non c'è più la pretesa di stabilire gli enti necessari o non necessari, bensì si riconosce sovranità all'autorità ecclesiastica.
Possibilità di avere meno gestione diretta dei propri enti, dei propri organi. La sola approvazione dell'autorità ecclesiastica è sufficiente per riconoscere un ente come ecclesiastico.
84: ripensamento di questa situazione: i requisiti che qualificano l'ente ecclesiastico vengono integrati, si richiede qualcosa in più; non basta più solo l'approvazione dell'autorità ecclesiastica.
Legge 222 dell'85 "Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica aventi sede in Italia, i quali abbiano fine religioso o di culto possono essere
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili col decreto del Ministro dell'Interno ".
Il codice antecedente al 97: l'art.1 non terminava lì: parte abrogata della legge Bassanini e cioé non c'è più bisogno del parere del Consiglio di Stato. Legge Bassanini = Abrogate tutte le disposizioni che presentino richiesta di parere al Consiglio di Stato tranne in tre circostanze (tassative).
Ci si domandava se una legge statale (Bassanini) potesse modificare un'accordo internazionale (modifiche 84). Interpellando la Santa Sede essa si è dimostrata favorevole all'abrogazione della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ricordando che in futuro qualsiasi decisione riguardo enti ecclesiastici o altre questioni di carattere bilaterale potrà essere presa solo dopo consenso della Santa Sede.
Devono essere approvate con consenso dell'altra parte le disposizioni concordatarie che ricevono tutela diretta dal diritto internazionale nel caso in cui contengano disposizione in contrasto con quelle costituzionali?
Accordo in contrapposizione con norme costituzionali=prevale quella costituzionale anche laddove i rappresentanti di uno Stato cercano di stipulare accordi che si trovano in contrapposizione con la Costituzione. L'art.7 si tra i primi 12 art. e gli accordi internazionali non possono porsi in contrasto con la Costituzione.
"Enti ecclesiastici approvati dall'autorità ecclesiastica": da questa formulazione si ricava che in seguito per riconoscere un ente ecclesiastico non basta solo il riconoscimento, ma serve l'approvazione dell'autorità ecclesiastica.
Requisiti:
_ sede in Italia _ finalità religiosa o di culto (esclusive o prevalenti? Da ciò che è stato detto dall'art.1 l'ente ecllesiastico è un ente che deve avere solo finalità di religione e di culto; può avere altre finalità? Devono essere prevalenti ma non esclusive, ma può cmq svolgere altre attività)
Legge 15 222/85: "possono svolgere attività diverse" "a determinate condizioni previste dall'art.7" Condizioni che devono sussistere: queste attività diverse non devono essere prevalenti e devono essere supplementari alle attività;
può essere revocata la personalità.
art.19 sanziona la perdita della qualifica
Conseguenze: se viene meno la qualifica si perde il regime agevolativo per l'ente, viene meno la tassazione agevolativa.
Ministro di culto = sacerdote (non può essere nominato sindaco/ presidente di regione poiché "in cura d'animae" potrebbe influenzare gli elettorandi mentre può essere deputato o senatore)
Quando si da una qualifica si va sempre ad incidere sull'ordinamento.
Oggi con un proliferare di una serie di confessioni emergenti il problema del ministro di culto diventa un pò più complesso.
Quando siamo di fronte ad un ministro di culto? Un ministro di culto nell'ambito della propria confessione non ha rilevanza per lo Stato. Spesso svolge funzioni che hanno rilevanza per lo Stato.
es. ufficiale civile (quando celebra matrimonio che ha valenza civile)
Serie di problemi che lo Stato ha tendato di risolvere (riguardo la qualifica di ministro di culto)
Legge del 29 = i culti ammessi = il ministro deve essere riconosciuto. Non è lo stato che fa un'indagine. E nasce il problema sulla qualifica (il problema religioso entra sempre più nella vita pubblica e si ha sempre più il ritorno alla religione di stato)
Il ministro di culto deve essere CONSACRATO (poiché ha la peculiarità di occuparsi della parte spirituale e può essere soggetto anche a confessioni da parte di fedeli e queste devono essere tutelate).
Concilio di Trento ha giuridicizzato la confessione (non è però ben definito tutto ciò, il ministro non è tenuto a dire ai magistrati certe conoscenze avute da confessioni, non è tenuto a dire niente di fronte alla magistratura).
Ci sono delle forme di ministro di culto interne che non sono giuridicizzate, non sono figure istituzionalizzate.
Altri due problemi che nascono dal Concordato:
i Vescovi (capo della diocesi): rappresenta la dimostrazione concreta della comunità su base territoriale. Il vescovo è il successore degli APOSTOLI. Il vescovo è il capo della Chiesa Locale: veniva acclamato, eletto dal popolo (persona più carica di spiritualità); ha quindi base territoriale, è il capo della comunità locale e ha quindi oltre all'aspetto religioso un certo potere.
1929: quando è stato fatto il Trattato e il Concordato Mussolini aveva paura che i vescovi potessero un giorno rivoltarglisi contro. Potevano rappresentare un rischio per il fascismo. Mussolini procedette con due provvedimenti:
_La santa sede doveva restringere le diocesi in Italia _1 provincia = 1 diocesi _Il Vescovo doveva giurare fedeltà allo Stato
Nel nuovo concordato le diocesi sono rimaste quelle che erano. Oggi quando il vescovo viene nominato cmq viene data una serie di candidati.
Problematica dell'assistenza spirituale alle forze armate che viene assicurata. Perché lo Stato aveva bisogno dell'assistenza spirituale all'esercito? Tenere unito il sacro e il profano. Conforto della religione. Nasce poi l'OBIEZIONE DI COSCIENZA.
Altro caso particolare: art.12 del Concordato : patrimonio culturale (beni
religiosi).
Italia = giacimento di beni culturali che di solito sono in mano alle autorità ecclesiastiche. Hanno trasmesso la cultura = manoscritti. Oggi il grosso patrimonio culturale è in mano cattolica
art.12 S.Sede e Stato collaborano alla tutela del patrimonio culturale: si vuole fare in modo che i beni culturali della chiesa non perdano il loro valore religioso ma allo stesso tempo siano fruibili come beni pubblici. C'è il problema della conservazione.