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Il Riconoscimento Giuridico degli Enti Confessionali in Italia: Un'Analisi Approfondita, Dispense di Diritto Ecclesiastico

enti ecclesiastici nel diritto ecclesiastico

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 24/06/2021

R1203
R1203 🇮🇹

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CAPITOLO 8!
GLI ENTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE!
Abbiamo osservato come le confessioni religiose non sono di norma dotate di personalità
giuridica nell’ordinamento italiano. !
HANNO INVECE PERSONALITA’ GIURIDICA GLI ENTI CREATI DA QUESTE CONFESSIONI. !
Oggi non ci sono freni per l’esistenza e il riconoscimento giuridico di enti confessionali, che può
avvenire sia in base a norme speciali sia in base al diritto comune. !
Non sempre però lo Stato ha riconosciuto personalità giuridica agli enti.!
Se osserviamo infatti il periodo del risorgimento, il legislatore andò a togliere personalità giuridica
a numerosi enti della Chiesa Cattolica acquisendone il patrimonio. !
Questa era una applicazione dei principi GIUSNATURALISTI che attribuivano allo Stato ampi
poteri sull’organizzazione delle confessioni religiose e vedevano nel patrimonio degli enti religiosi
un bene appartenente alla nazione di cui questa poteva disporre. !
Il riconoscimento giuridico di enti confessionali può avvenire in 3 MODI: !
1) per legge, quando il legislatore riconosce la personalità !
2) Quando l’ente, costituito secondo uno schema previsto dalla legge, ha un atto costitutivo che
viene riconosciuto conforme alla Legge dell’autorità giudiziaria e viene trascritto in un apposito
registro !
3) Con apposito provvedimento governativo emesso nella forma di Decreto Ministeriale di volta
in volta !
N.B. In genere gli enti ottengono il riconoscimento secondo la terza formula, quindi con
DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO—> dal 2000 però si è semplificata la materia
prevedendo che il riconoscimento della personalità giuridica avverrà tramite il PREFETTO del
luogo in cui l’ente ha la sede principale (vale solo per gli enti privati, non per quelli ecclesiastici).!
Ma non mancano comunque anche enti che hanno ottenuto la personalità giuridica anche per la
prima modalità o per la seconda (antico possesso di Stato). !
4) ANTICO POSSESSO DI STATO—> sono dotate di personalità giuridica per antico possesso di
Stato nell’ordinamento italiano: !
-santa sede !
-Enti ecclesiastici !
-Tavola valdese !
Si tratta di enti che possiedono la personalità giuridica da lungo tempo; enti esistenti in epoca
anteriore alla formazione dello Stato italiano che hanno ottenuto personalità giuridica dalle
autorità del tempo e che non ne sono state private dal legislatore italiano. !
PER LEGGE—> sono dotate di personalità giuridica per legge: !
-comunità israelitiche !
-Conferenza episcopale italiana !
-Chiese avventiste !
-Comunità evangeliche luterane !
Osserviamo come questi enti, sia della Chiesa cattolica, sia di altre confessioni presentano il
requisito comune di essere ORGANI-ISTITUZIONI delle stesse. !
Esiste però, per il riconoscimento di personalità giuridica, un PROCEDIMENTO ABBREVIATO per
alcuni enti quali: !
-parrocchie !
-Diocesi !
-Istituti per il sostentamento del clero !
Questo procedimento abbreviato ha accostato questi enti agli enti privati (come le società di
capitali) che acquistano personalità giuridica a seguito di un giudizio di omologazione eettuato
dal tribunale e dell’iscrizione nel registro delle imprese. !
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CAPITOLO 8

GLI ENTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

Abbiamo osservato come le confessioni religiose non sono di norma dotate di personalità giuridica nell’ordinamento italiano. HANNO INVECE PERSONALITA’ GIURIDICA GLI ENTI CREATI DA QUESTE CONFESSIONI. Oggi non ci sono freni per l’esistenza e il riconoscimento giuridico di enti confessionali, che può avvenire sia in base a norme speciali sia in base al diritto comune. Non sempre però lo Stato ha riconosciuto personalità giuridica agli enti. Se osserviamo infatti il periodo del risorgimento, il legislatore andò a togliere personalità giuridica a numerosi enti della Chiesa Cattolica acquisendone il patrimonio. Questa era una applicazione dei principi GIUSNATURALISTI che attribuivano allo Stato ampi poteri sull’organizzazione delle confessioni religiose e vedevano nel patrimonio degli enti religiosi un bene appartenente alla nazione di cui questa poteva disporre. Il riconoscimento giuridico di enti confessionali può avvenire in 3 MODI:

  1. per legge, quando il legislatore riconosce la personalità
  2. Quando l’ente, costituito secondo uno schema previsto dalla legge, ha un atto costitutivo che viene riconosciuto conforme alla Legge dell’autorità giudiziaria e viene trascritto in un apposito registro
  3. Con apposito provvedimento governativo emesso nella forma di Decreto Ministeriale di volta in volta N.B. In genere gli enti ottengono il riconoscimento secondo la terza formula, quindi con DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO—> dal 2000 però si è semplificata la materia prevedendo che il riconoscimento della personalità giuridica avverrà tramite il PREFETTO del luogo in cui l’ente ha la sede principale (vale solo per gli enti privati, non per quelli ecclesiastici). Ma non mancano comunque anche enti che hanno ottenuto la personalità giuridica anche per la prima modalità o per la seconda (antico possesso di Stato).
  4. ANTICO POSSESSO DI STATO—> sono dotate di personalità giuridica per antico possesso di Stato nell’ordinamento italiano:

- santa sede

- Enti ecclesiastici

- Tavola valdese

Si tratta di enti che possiedono la personalità giuridica da lungo tempo; enti esistenti in epoca anteriore alla formazione dello Stato italiano che hanno ottenuto personalità giuridica dalle autorità del tempo e che non ne sono state private dal legislatore italiano. PER LEGGE—> sono dotate di personalità giuridica per legge:

- comunità israelitiche

- Conferenza episcopale italiana

- Chiese avventiste

- Comunità evangeliche luterane

Osserviamo come questi enti, sia della Chiesa cattolica, sia di altre confessioni presentano il requisito comune di essere ORGANI-ISTITUZIONI delle stesse. Esiste però, per il riconoscimento di personalità giuridica, un PROCEDIMENTO ABBREVIATO per alcuni enti quali:

- parrocchie

- Diocesi

- Istituti per il sostentamento del clero

Questo procedimento abbreviato ha accostato questi enti agli enti privati (come le società di capitali) che acquistano personalità giuridica a seguito di un giudizio di omologazione effettuato dal tribunale e dell’iscrizione nel registro delle imprese.

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ CON DECRETO

La legge offre ampio spazio all’autonomia tra i privati in materia di entità collettive, ma consente solo la creazione di organizzazioni alle quali l’ordinamento imputa obblighi e diritti. L’attribuzione invece della personalità giuridica a queste entità collettive è da sempre subordinata ad una previa valutazione dei requisiti e un atto qualificatorio. Questo ATTO QUALIFICATORIO come abbiamo sopra osservato può rivestire, in base all’organo da cui viene emanato, le forme più diverse (atto legislativo, atto di governo, atto di volontaria giurisdizione (omologazione da parte dell’autorità giudiziaria) seguito dall’iscrizione al registro. Il decreto presidenziale del 2000 ha fatto sì che il riconoscimento della personalità giuridica agli enti ecclesiastici con decreto derivasse dal PREFETTO e non più dal Ministro. Il prefetto riceve le domande di riconoscimento di associazioni e fondazioni di diritto privato e se ritiene accoglierle prevede l’iscrizione di queste nel registro delle persone giuridiche da lui tenuto. L’iscrizione nel registro comporta acquisto della personalità senza necessità di un formale decreto di riconoscimento. N.B. DI QUESTA SEMPLIFICAZIONE NON POSSONO PERO’ GODERE GLI ENTI DELLA CHIESA CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE. Questi enti rimangono quindi disciplinati dalle norme meno favorevoli previste per gli enti di diritto comune. E’ una situazione che non sembra conforme all’ART. 20 COSTITUZIONE e che quindi dovrebbe essere modificata. RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI DELLA CHIESA CATTOLICA è necessario affinché enti della chiesa cattolica vengano dotati di capacità giuridica che:

  1. l’ente deve essere costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica
  2. L’autorità ecclesiastica deve dare il proprio assenso affinché l’ente faccia istanza per ottenere capacità giuridica civile
  3. L’ente deve aver sede in italia
  4. L’ente deve avere un fine religioso o di culto -> quindi si intende quella attività che siano dirette alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana N.B. Non sono considerate con scopo religioso le attività di assistenza, beneficienza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso quelle lucrative e commerciali. PRESUNZIONE LEGALE DEL FINE RELIGIOSO O DI CULTO Sono presunti come enti religiosi o di culto gli enti che fanno parte della gerarchia della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. Per gli enti non menzionati nella legge del 1985, il fine religioso o di culto dovrà essere valutato di volta in volta. Le norme che prevedono come requisito il fine di culto o religioso hanno innovato le norme concordatarie del 1929 che consentivano il riconoscimenti degli istituti ecclesiastici di QUALSIASI NATURA. ISCRIZIONE NEL REGISTRO Una volta ottenuta la personalità giuridica, gli enti HANNO L’ONERE DI ISCRIVERSI NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE. L’iscrizione dell’ente ecclesiastico avviene in modo differente rispetto agli altri enti: mentre gli enti civili devono depositare l’atto costitutivo e lo Statuto, l’ente ecclesiastico dovrà depositare il DECRETO CANONICO di erezione. In questo elemento (il decreto canonico di erezione) dovranno esserci:

- denominazione

- Natura

- Sede dell’ente

Nel caso di mancanza di iscrizione nel registro entro i tempi stabiliti, gli enti non sono legittimati a concludere nessun negozio giuridico finché non avvenga l’iscrizione.

Nel caso in cui ci siano tutti i requisiti richiesti, il ministero emana un DECRETO con il quale concede il riconoscimento.

  1. Dopo aver ottenuto il riconoscimento, l’ente dovrà effettuare l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso il tribunale sito nel capoluogo della provincia in cui l’ente ha sede. DISCREZIONALITA’ DEL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA ACQUISTO PERSONALITA’ GIURIDICA DEGLI ENTI PRIVATI Nell’acquisto di personalità giuridica degli enti privati, l’autorità governativa valuta se:

- l’ente sia necessario e utile

- se abbia i mezzi finanziari per raggiungere i suoi scopi.

- Oltre ai controlli sullo Statuto e atto costitutivo

Questi poteri sono uguali in capo all’autorità ecclesiastica per valutare il riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica? Ciò che innanzitutto c’è da notare è che i poteri discrezionali dell’autorità governativa (ministro) dovranno sempre essere esercitati nel rispetto dell’ART. 19 che sancisce la libertà religiosa degli enti. In secondo luogo sappiamo come gli enti religiosi potranno appartenere a varie categorie (associazione, fondazione), quindi i poteri di valutazione devono mutare di volta in volta. Il ministro valuta:

  1. in primo luogo la LEGITTIMITA’ —> quindi si comparano i requisiti previsti per legge
  2. In secondo luogo i FINI dell’ente che dovranno essere RELIGIOSI o DI CULTO—> questo fine verrà riconosciuto automaticamente per quegli enti che fanno parte della gerarchia della Chiesa (parrocchia, diocesi, ordine, congregazione ecc), che fanno parte degli gli istituti religiosi e dei seminari. In questi casi l’autorità governativa non deve fare altro che verificare che quell’ente sia visto come ente religioso o di culto dalla legge. Negli altri casi valuterà di volta in volta se l’ente è indirizzato verso attività come: cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari o educazione cristiana.
  3. Infine il requisito della sufficienza del patrimonio o dei mezzi economici è irrilevante per il riconoscimento degli enti che fanno parte della Costituzione gerarchica della Chiesa o per le associazioni in generale (istituti ecclesiastici e società di vita comune); per gli altri invece questo requisito deve essere valutato discrezionalmente dal ministro dell’interno N.B. Per gli enti della Chiesa cattolica, l’autorità governativa non può valutare la loro UTILITA’ SOCIALE: non le spetta questo giudizio. MODIFICAZIONI DI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI Le modificazioni subiscono un procedimento uguale a quello previsto per l’attribuzione di personalità giuridica. Ogni mutamento dell’ente ecclesiastico per essere riconosciuto da un punto di vista del diritto statale, deve derivare da DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO. Questo decreto verrà trasmesso d’ufficio al registro delle persone giuridiche che ne iscriverà la modifica. I mutamenti rilevanti da dover dichiarare sono:
  4. MUTAMENTO DEL FINE—> deve essere un mutamento sostanziale; quindi dove un ente che aveva uno dei fini religiosi o di culto sopra elencati, cessi di perseguirlo per perseguirne un altro sempre religioso o di culto, questo mutamento dovrà essere riconosciuto agli effetti civili quando questo mutamento avvenga con provvedimento dell’autorità ecclesiastica; se invece non ci sarà nessun provvedimento, il cambiamento del fine non dà luogo a iscrizione nel registro delle persone fisiche e non è però opponibile ai terzi. Se invece l’ente oltre al suo scopo ne persegue altri leciti non c’è alcun mutamento che debba essere indicato e riconosciuto agli effetti civili
  1. MUTAMENTI NELLA DESTINAZIONE DEI BENI—> questa iscrizione dei mutamenti della destinazione dei beni diventa rilevante per tutelare i terzi nell’acquisto di questi beni
  2. MUTAMENTI NEL MODO DI ESISTENZA DEGLI ENTI—> per esempio una circoscrizione territoriale, unione di più enti, scorporo di un ente ecc ESTINZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI Gli enti ecclesiastici cessano di esistere quando siano SOPPRESSI dall’autorità ecclesiastica o quando sia revocato il riconoscimento civile. Il provvedimento ecclesiastico di estinzione per poter essere efficace deve essere anch’esso iscritto nel registro delle persone giuridiche. Da qui ne deriva che si dubita sul fatto che l’estinzione di fatto dell’ente possa essere rilevante ed efficace agli effetti civili per l’estinzione. Il provvedimento canonico di estinzione o soppressione deve essere trasmesso al Ministro dell’interno che ne dispone l’iscrizione nel registro delle imprese. REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA In questo caso l’ente ecclesiastico perde il suo riconoscimento da una REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL’AUTORITA’ GOVERNATIVA (e non ecclesiastica). Ciò avviene quando l’ente perde uno dei requisiti necessari per il riconoscimento civile. La revoca deve essere prevista in un DECRETO del Ministro dell’interno, però con CONSULTAZIONE dell’autorità ecclesiastica. ATTIVITA’ DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DIVERSE DA QUELLE DI RELIGIONE O DI CULTO Il fatto che per ottenere il riconoscimento di persona giuridica l’ente debba avere il requisito essenziale di “fine religioso o di culto”, non vuol dire che gli enti ecclesiastici non possano svolgere tutte quelle attività considerate lecite per l’ordinamento statale. Ovviamente le attività DIVERSE da quelle religiose o di culto sono sottoposte alla legge dello Stato. Tra le attività diverse la legge ha incluso:

- beneficienza

- Assistenza

- Istruzione

- Educazione

- Cultura

- Oltre alle attività commerciali e di lucro

Gli stessi principi valgono per le confessioni religiose di minoranza. QUALIFICA GIURIDICA DEGLI ENTI CONFESSIONALI Alcuni sostengono che gli enti professionali dovrebbero essere posti a metà tra gli enti privati e quelli pubblici. Altri affermano che questi sarebbero da considerare solo privati. Altri ancora che sarebbero da considerare solo pubblici. In realtà gli enti ecclesiastici riconosciuti non sono né privati né pubblici. Sono enti che godono di una PIU’ GRANDE E PIU’ AUTONOMA ORGANIZZAZIONE CONFESSIONALE (poichè lo Stato si limita a regolarli per il solo riconoscimento di personalità giuridica). Gli enti quindi occupano una CATEGORIA A S’. RAPPORTI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE CON GLI ENTI Nel concordato del 1929 si prevedeva un collegamento. L’accordo del 1984 ha ripreso tale principio.