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enti ecclesiastici nel diritto ecclesiastico
Tipologia: Dispense
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Abbiamo osservato come le confessioni religiose non sono di norma dotate di personalità giuridica nell’ordinamento italiano. HANNO INVECE PERSONALITA’ GIURIDICA GLI ENTI CREATI DA QUESTE CONFESSIONI. Oggi non ci sono freni per l’esistenza e il riconoscimento giuridico di enti confessionali, che può avvenire sia in base a norme speciali sia in base al diritto comune. Non sempre però lo Stato ha riconosciuto personalità giuridica agli enti. Se osserviamo infatti il periodo del risorgimento, il legislatore andò a togliere personalità giuridica a numerosi enti della Chiesa Cattolica acquisendone il patrimonio. Questa era una applicazione dei principi GIUSNATURALISTI che attribuivano allo Stato ampi poteri sull’organizzazione delle confessioni religiose e vedevano nel patrimonio degli enti religiosi un bene appartenente alla nazione di cui questa poteva disporre. Il riconoscimento giuridico di enti confessionali può avvenire in 3 MODI:
Si tratta di enti che possiedono la personalità giuridica da lungo tempo; enti esistenti in epoca anteriore alla formazione dello Stato italiano che hanno ottenuto personalità giuridica dalle autorità del tempo e che non ne sono state private dal legislatore italiano. PER LEGGE—> sono dotate di personalità giuridica per legge:
Osserviamo come questi enti, sia della Chiesa cattolica, sia di altre confessioni presentano il requisito comune di essere ORGANI-ISTITUZIONI delle stesse. Esiste però, per il riconoscimento di personalità giuridica, un PROCEDIMENTO ABBREVIATO per alcuni enti quali:
Questo procedimento abbreviato ha accostato questi enti agli enti privati (come le società di capitali) che acquistano personalità giuridica a seguito di un giudizio di omologazione effettuato dal tribunale e dell’iscrizione nel registro delle imprese.
La legge offre ampio spazio all’autonomia tra i privati in materia di entità collettive, ma consente solo la creazione di organizzazioni alle quali l’ordinamento imputa obblighi e diritti. L’attribuzione invece della personalità giuridica a queste entità collettive è da sempre subordinata ad una previa valutazione dei requisiti e un atto qualificatorio. Questo ATTO QUALIFICATORIO come abbiamo sopra osservato può rivestire, in base all’organo da cui viene emanato, le forme più diverse (atto legislativo, atto di governo, atto di volontaria giurisdizione (omologazione da parte dell’autorità giudiziaria) seguito dall’iscrizione al registro. Il decreto presidenziale del 2000 ha fatto sì che il riconoscimento della personalità giuridica agli enti ecclesiastici con decreto derivasse dal PREFETTO e non più dal Ministro. Il prefetto riceve le domande di riconoscimento di associazioni e fondazioni di diritto privato e se ritiene accoglierle prevede l’iscrizione di queste nel registro delle persone giuridiche da lui tenuto. L’iscrizione nel registro comporta acquisto della personalità senza necessità di un formale decreto di riconoscimento. N.B. DI QUESTA SEMPLIFICAZIONE NON POSSONO PERO’ GODERE GLI ENTI DELLA CHIESA CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE. Questi enti rimangono quindi disciplinati dalle norme meno favorevoli previste per gli enti di diritto comune. E’ una situazione che non sembra conforme all’ART. 20 COSTITUZIONE e che quindi dovrebbe essere modificata. RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI DELLA CHIESA CATTOLICA è necessario affinché enti della chiesa cattolica vengano dotati di capacità giuridica che:
Nel caso di mancanza di iscrizione nel registro entro i tempi stabiliti, gli enti non sono legittimati a concludere nessun negozio giuridico finché non avvenga l’iscrizione.
Nel caso in cui ci siano tutti i requisiti richiesti, il ministero emana un DECRETO con il quale concede il riconoscimento.
Questi poteri sono uguali in capo all’autorità ecclesiastica per valutare il riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica? Ciò che innanzitutto c’è da notare è che i poteri discrezionali dell’autorità governativa (ministro) dovranno sempre essere esercitati nel rispetto dell’ART. 19 che sancisce la libertà religiosa degli enti. In secondo luogo sappiamo come gli enti religiosi potranno appartenere a varie categorie (associazione, fondazione), quindi i poteri di valutazione devono mutare di volta in volta. Il ministro valuta:
Gli stessi principi valgono per le confessioni religiose di minoranza. QUALIFICA GIURIDICA DEGLI ENTI CONFESSIONALI Alcuni sostengono che gli enti professionali dovrebbero essere posti a metà tra gli enti privati e quelli pubblici. Altri affermano che questi sarebbero da considerare solo privati. Altri ancora che sarebbero da considerare solo pubblici. In realtà gli enti ecclesiastici riconosciuti non sono né privati né pubblici. Sono enti che godono di una PIU’ GRANDE E PIU’ AUTONOMA ORGANIZZAZIONE CONFESSIONALE (poichè lo Stato si limita a regolarli per il solo riconoscimento di personalità giuridica). Gli enti quindi occupano una CATEGORIA A S’. RAPPORTI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE CON GLI ENTI Nel concordato del 1929 si prevedeva un collegamento. L’accordo del 1984 ha ripreso tale principio.