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Tedeschi manuale diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

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Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 25/06/2018

simiggia
simiggia 🇮🇹

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Mario Tedeschi
Quinta edizione
G. Giappichelli Editore – Torino
Manuale di
Diritto Ecclesiastico
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Mario Tedeschi

Quinta edizione

G. Giappichelli Editore – Torino

Manuale di

Diritto Ecclesiastico

È importante definire quando una norma può essere considerata di diritto ecclesiastico e in cosa consiste il fattore religioso. Ecclesiastico è tutto ciò che riguarda la vita e le attività delle Chiese, soprattutto nei loro rapporti con le altre Chiese e con lo Stato; religioso è tutto ciò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e degli individui. Dunque una norma giuridica può qualificarsi come ecclesiastica o religiosa non sulla base della fonte da cui scaturisce ma solo sulla base del suo oggetto, del suo contenuto materiale. Meno rilevante di quanto comunemente si crede è il problema della natura pubblicistica o privatistica delle norme di diritto ecclesiastico. Tradizionalmente ad esse si riconosce una connotazione pubblicistica sulla base che il diritto ecclesiastico si basa su alcuni principi generali che assumono una particolare rilevanza sul piano sociale. Allo Stato spetta garantire le norme di diritto ecclesiastico in quanto unico referente sia dei singoli che delle confessioni. Ma a cosa si deve la connotazione pubblicistica delle norme di diritto ecclesiastico? A vari fattori: a ragioni sistematiche (necessità di porre il diritto ecclesiastico, per l'oggetto e la rilevanza delle sue norme, nell’ambito del diritto pubblico); alla legislazione costituzionale o di diritto internazionale (che si trova quasi esclusivamente nell’ambito del diritto pubblico consentendo notevole libertà alle parti contraenti); alla politicizzazione dei rapporti tra Stato e Chiesa. Comunque, premesso che le distanze tra pubblico e privato sono negli ultimi anni molto diminuite, per cui tale differenza ha minor valore di un tempo, bisogna evidenziare che il diritto ecclesiastico non può essere considerato come un settore di esclusiva pertinenza del diritto pubblico dello Stato, perché così si finirebbe col limitarne l’oggetto e l’importanza. Infatti, molti istituti di diritto ecclesiastico che riguardano i soggetti, le persone giuridiche, la proprietà, il patrimonio, il matrimonio sono attinenti al diritto comune e i primi manuali di diritto ecclesiastico non trattavano la materia dal punto di vista costituzionalistico ma si soffermavano su quelle che oggi si considerano parti speciali: persone fisiche, persone giuridiche, rapporti patrimoniali e rapporti personali. Uno sviluppo dal lato del diritto pubblico si è avuto solo dopo i Patti lateranensi e l'avvento della Costituzione del 1948.

Il primo titolo “Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede” , sanciva la sacralità ed inviolabilità della persona del Sommo Pontefice , oltre che di quella del Re; stabiliva che il Governo italiano rendeva al Sommo Pontefice gli onori sovrani; attribuiva al Pontefice una rendita annua; stabiliva che il Pontefice continuava “a godere dei palazzi apostolici vaticano e lateranense”, della villa di Castel Gandolfo, e che essi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d’arte, erano esenti da tasse e assicurava il diritto di legazione attivo e passivo , la non ingerenza della pubblica autorità, la facoltà di corrispondere liberamente con l'episcopato e con tutto il mondo cattolico e la non ingerenza delle autorità scolastiche nei seminari, scuole ed istituti cattolici per l'educazione degli ecclesiastici che continuavano a dipendere unicamente dalla Santa Sede. Il secondo titolo , invece, riguardava le “Relazioni dello Stato con la Chiesa”. Fu abolita ogni restrizione all’esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico; furono aboliti il giuramento dei Vescovi al re e il diritto di nomina o di proposta regia, stabilendo che con apposita e successiva legge si sarebbe provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno. Tale legge non chiudeva la Questione romana. Il Pontefice non solo non accetterà mai la legge e le dotazioni finanziarie ma romperà ogni relazione con il Re d'Italia considerandosi prigioniero nei propri palazzi e impedendo ai sovrani cattolici di fargli visita a Roma poiché ciò poteva essere interpretato quale accettazione della situazione di fatto. La legge si prefiggeva di porre un freno alla pretese confessionali e il diritto ecclesiastico sarà caratterizzato da questo aspetto e dall'essere, pertanto, una scienza laica. Molti dei problemi dell'epoca non sono più attuali, interi settori sono profondamente mutati, altri, come quello matrimoniale, anch'esso oggetto di notevoli mutamenti, possono costituire un modello di riferimento ad esempio per quanto riguarda il principio del doppio binario , di un matrimonio civile totalmente scisso da quello religioso.

3.) ...a quella pattizia...

Nonostante la legislazione eversiva, la Chiesa cattolica intendeva risolvere la Questione romana insieme al governo italiano ma, il non expedit di Pio IX, che aveva comportato l’uscita dalla scena politica di tutti i cattolici per protesta nei confronti dei governi liberali, non facilitava le cose. Con il patto Gentiloni del 1913 i cattolici presentarono liste comuni con i liberali ritornando alla politica e sempre in quegli anni nacque il Partito Popolare , di ispirazione cattolica per il quale ci si attendeva il sostegno da parte della Santa Sede ma così non fu poiché essa ritenne che il movimento fascista le offrisse maggiori garanzie. Infatti, dopo l’avvento del Fascismo, i rapporti tra Chiesa cattolica e Stato italiano mutano ed iniziano le trattative segrete Pacelli-Barone che anticiparono la conciliazione. Il Fascismo, dapprima non favorevole alla Chiesa, voleva risolvere la Questione romana per conquistare il consenso dei cattolici sia italiani che degli altri Stati, dimostrando di essere riuscito dove Cavour aveva fallito. Di contro, la Chiesa aveva interesse ad essere considerata a pieno titolo soggetto di diritto internazionale. Dopo una lunga trattativa, l’11 febbraio 1929 furono stipulati i Patti lateranensi , composti da: un Trattato tra la Santa Sede e l’Italia (con quattro allegati), una Convenzione finanziaria e un Concordato. Gli allegati riguardavano la determinazione del territorio della Città del Vaticano, gli immobili con privilegio di extraterritorialità ed esenti da espropriazioni e tributi, quelli solo esenti da espropriazioni e tributi. I Patti, di cui restano in vigore il Trattato ed i relativi allegati, sono di fondamentale importanza perché segnano il passaggio dalla legislazione unilaterale alla contrattazione bilaterale, interrotta a metà del XIX secolo ma che sarà recepita dalla Costituzione e che perdura tuttora. Un successo per fascismo e Chiesa cattolica e un duro colpo per liberali e giurisdizionalisti poiché il fascismo riuscì dove questi avevano fallito. Ma si trattava solo di un successo strumentale ai propri obiettivi poiché sopravvennero, qualche anno dopo, le

prime crisi, sintomo di una non facile convivenza: la crisi sull'Azione Cattolica e quella sulle leggi razziali. Nel Trattato si riafferma il principio confessionale per cui la religione cattolica apostolica romana è la sola religione di Stato; si riconosce l’autonomia degli enti centrali della Chiesa cattolica, la sovranità internazionale della Santa Sede, il diritto di legazione attivo e passivo e le immunità diplomatiche agli inviati della Santa Sede. Dopo aver riconosciuto la sovranità della Santa Sede in campo internazionale, si crea la Città del Vaticano e si stabilisce il regime giuridico di Piazza San Pietro, aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane. La sovranità e la giurisdizione spettano alla Santa Sede, mentre l’Italia deve provvedere ai servizi pubblici (acqua, ferrovia, telefonia, ecc.) e si vieta agli aeromobili di sorvolare il territorio del Vaticano. Si afferma la sacralità e l’ inviolabilità della persona del Sommo Pontefice equiparandola a quella del Re; hanno cittadinanza vaticana tutte le persone con stabile residenza nel corrispondente territorio e i dignitari della Chiesa e le persone della Corte Pontifica saranno, rispetto all'Italia, esenti dal servizio militare, dalla giuria e da prestazioni di carattere personale. Essendo lo Stato della Città del Vaticano una enclave , lo Stato italiano assicura il diritto di transito sul proprio territorio sia ai diplomatici inviati dalla Santa Sede o presso di essa, che alle merci; si assicura anche in Italia l’efficacia giuridica delle sentenze delle autorità ecclesiastiche riguardanti persone ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare; è disposto che la Santa Sede sarà proprietaria di una serie di basiliche, edifici, immobili ed istituti pontifici indicati negli allegati II e III; si riconoscono alla Santa Sede il diritto di arbitrato internazionale , in virtù del quale essa interviene nelle controversie tra Stati solo su richiesta delle parti in causa, nonché la neutralità e l’inviolabilità del suo territorio; infine l’art. 26 dichiara risolta definitivamente la Questione romana e riconosce il Regno d’Italia, con Roma capitale dello Stato italiano. Nella Convenzione finanziaria venivano regolate le questioni finanziarie sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive. Quanto al Concordato , esso mutava il contenuto del diritto ecclesiastico italiano e i suoi punti essenziali erano: il riconoscimento della religione cattolica quale religione dello Stato italiano; la previsione di una serie di esoneri e privilegi in favore delle persone fisiche ecclesiastiche; l'esenzione degli edifici aperti al culto da requisizioni o occupazioni; si stabilivano le festività della Chiesa che lo Stato italiano riconosceva; l'assistenza spirituale alle forze armate; la Santa Sede doveva comunicare preventivamente allo Stato italiano la nomina di Arcivescovi e Vescovi, che doveva essere approvata, mentre i Vescovi dovevano prestare giuramento di fedeltà nelle mani del Capo dello Stato (non più in vigore); erano previste agevolazioni finanziarie e fiscali per gli enti ecclesiastici, nonché interventi economici a sostegno del clero (le c.d. congrue ); era previsto per tutti gli ecclesiastici il divieto di iscriversi e militare in qualunque partito politico ed era riconosciuta l’istruzione parificata e l’insegnamento della religione in tutte le scuole pubbliche (tranne le università); basiliche e santuari sarebbero stati gestiti liberamente dall'autorità ecclesiastica e, in maniera particolare, la Santa Sede accordava piena condonazione a coloro i quali, a seguito delle leggi eversive, si trovavano in possesso di beni ecclesiastici. Lo Stato italiano si impegnava a rivedere la propria legislazione per uniformarla alle direttive del Trattato e del Concordato e si precisava che il fine di culto o di religione è equiparato agli effetti tributari a quello di beneficenza e di istruzione. Ma l’elemento più innovativo del Concordato è rappresentato dal riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso , in quanto fino a quel momento la tradizione legislativa italiana aveva seguito il principio del “doppio binario” , per cui il matrimonio religioso era del tutto separato da quello civile. Ora si riconoscono, invece, gli effetti civili del matrimonio-sacramento disciplinato dal diritto canonico al quale era riservata anche la giurisdizione sulle cause matrimoniali. Le decisioni prese nel 1929 costituiranno un vincolo per il regime attuale risultando ancora interessanti.

italiane , con l’ Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia e con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Altre due intese non sono state ancora convertite in legge: quella con i Testimoni di Geova e quella con i Buddhisti. Progetti di intesa sono iniziati con la Chiesa apostolica in Italia , con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e con l' Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha. La legge n. 1159/29 sui culti ammessi resta in vigore per le confessioni che non hanno sottoscritto intese o che non vogliono farlo. Questa che è stata delineata è l'evoluzione legislativa del diritto ecclesiastico in Italia con contributi derivanti anche dalla riforma del diritto di famiglia, dall'introduzione della legge sul divorzio e da tutta la legislazione di diritto comune.

5.) Autonomia didattica e scientifica del diritto ecclesiastico

L' autonomia didattica del diritto ecclesiastico è stata acquisita a fine ottocento, a scapito del diritto canonico. L'oggetto della materia è delineato con riferimento alle questioni tipiche dell'epoca, la materia patrimoniale e gli enti, ponendosi in rapporto con altre discipline giuridiche al fine di determinare il proprio ambito di competenza. Mentre è pacifica l'autonomia didattica del diritto ecclesiastico, lo stesso non si può dire dell' autonomia scientifica in quanto tale diritto non si è sviluppato autonomamente ma con il contributo di altri settori della scienza giuridica. In questo senso sorgono difficoltà quando le norme non sono poste solo dallo Stato ma hanno anche derivazione confessionale o quando si è di fronte a fattispecie tipiche del diritto ecclesiastico che si comprendono solo attraverso la loro evoluzione storica. Assume pertanto importanza l'aspetto consuetudinario di tali norme. Inoltre, la scienza giuridica è una e solo per comodità si distinguono vari settori in base alla diversità di fini e ciò vale anche per il diritto ecclesiastico che, inoltre, è una scienza statuale e va ricompresa in quest'ambito piuttosto che nell'ambito delle scienze sacre e confessionali. Solo in questo senso è possibile parlare di autonomia scientifica del diritto ecclesiastico. L'evoluzione legislativa, sostanziatasi nella legge sul divorzio, nella riforma del diritto di famiglia, nella codificazione canonica (che ha richiesto modifiche a leggi dello Stato), nella revisione del Concordato, nelle intese con le confessioni diverse dalla cattolica, negli interventi della Corte Costituzionale, provano quanto sia difficile muoversi da presupposti esclusivi del diritto ecclesiastico e che la normativa è talmente variegata e interdisciplinare che sarebbe limitativo parlare di autonomia scientifica del diritto ecclesiastico.

6.) Il diritto ecclesiastico e le scienze affini

A differenza del diritto canonico, che ha una storia millenaria, il diritto ecclesiastico ha avuto una vita molto più breve e una minore evoluzione legislativa e scientifica. La storia del diritto canonico riguarda tutto il periodo antecedente al Codex iuris canonici del 1917, un ambito vastissimo nel quale sono ricomprese anche norme di diritto pubblico ecclesiastico, quella parte del diritto canonico che concerne i rapporti con gli Stati. La conoscenza di queste fonti è necessaria per comprendere sia il diritto canonico attuale che il diritto ecclesiastico. La storia dei rapporti tra Stato e Chiesa riguarda le relazioni esterne intercorse tra i due poteri, o in termini di unione o in termini di separazione. Nel primo caso se prevale la Chiesa si parla di sistemi di tipo teocratico , se prevale lo Stato si parla di sistemi di tipo giurisdizionalista. Nel secondo caso i due poteri non si intersecano. Ma un separatismo assoluto non è concepibile poiché, configurandosi res mixtae , esse vengono regolate da accordi o concordati che creano un momento di collegamento nei rapporti tra Stato e Chiesa. Stato teocratico era quello di Giustiniano, ma anche l'Iran degli ayatollah e molti

paesi musulmani. In sistemi separatisti può parlarsi dei c.d. concordati di separazione , termini contrastanti ma che evidenziano il convivere di distinti sistemi. Classificazione che, comunque, non può rappresentare la varietà dei rapporti tra potere civile e potere ecclesiastico al punto che non è facile dire se l'attuale sistema appartiene a quello unionista o a quello separatista. La materia di cui si tratta è un ambito di studi molto vasto, coltivato non solo da ecclesiastici, la cui rappresentazione richiede non solo l'esame di aspetti giuridici ma anche storico-politici poiché, più che tra Stato e Chiesa, la contrapposizione è tra politica e religione. È un settore, comunque, importante, che nulla ha a che vedere con altre discipline affini quali la storia della Chiesa o la storia delle religioni, che potrebbero essere utili per meglio comprendere, appunto, il diritto ecclesiastico. Strutture ecclesiastiche, movimenti, ordini religiosi, costituiscono realtà insopprimibili dell'ordinamento, di tale rilevanza che hanno condizionato anche il diritto comune e che meritano attenzione e approfondimento. Importanza riveste anche l' aspetto comparatistico poiché i movimenti religiosi hanno quasi sempre carattere multinazionale e si muovono a cavallo di diversi ordinamenti, per cui può essere interessante verificare come una stessa realtà è trattata in diversi ambiti territoriali.

7.) Il diritto ecclesiastico nell'ambito delle scienze giuridiche

Il diritto ecclesiastico trae le sue norme da tutti i settori dell'ordinamento ed è una scienza laica, distinta dal diritto canonico e da tutte le scienze sacre. Le riforme legislative degli ultimi anni hanno influenzato il diritto ecclesiastico, modificandone i contenuti; su esso ha influito direttamente l'evoluzione legislativa, dottrinale e giurisprudenziale di tutti i settori della scienza giuridica, sia riguardo ad aspetti costituzionalistici (libertà religiosa, matrimonio) o di diritto internazionale (soggettività, capacità, rapporti tra diritto interno ed esterno), sia riguardo alle strutture amministrative dello Stato (gestione dei beni ecclesiastici, regime degli enti) o al diritto canonico (matrimonio religioso) o agli aspetti civilistici e processuali in tale materia. Al diritto civile deve farsi riferimento per la materia degli enti o per alcuni problemi di diritto di famiglia (mutamento di confessione di uno dei coniugi, educazione religiosa dei figli); principi di diritto del lavoro devono essere utilizzati per problemi riguardanti il lavoro dei religiosi; di diritto tributario per il regime degli enti ecclesiastici o per l'otto per mille; di diritto penale per reati contro il sentimento religioso o riguardanti religiosi; di diritto commerciale per l'ente ecclesiastico imprenditore (anche senza fini di lucro). Come si vede, le norme di diritto ecclesiastico si rinvengono in tutti i settori dell'ordinamento.

8.) Problemi metodologici

Il diritto ecclesiastico presenta alcuni peculiari problemi metodologici relativi al contenuto e all'oggetto delle proprie norme. Il riferimento a questioni religiose o a problemi di coscienza relativi al foro interno degli individui, la sacralità di molti istituti, la necessità di rapportarsi ad aspetti immateriali rendono particolare l'approccio alla scienza del diritto ecclesiastico e, per comprenderla, occorre una notevole sensibilità giuridica e molteplici interessi culturali, in particolare per i presupposti da cui iniziare e i fini da perseguire. Per i presupposti ci si riferisce alle scienze sacre e teologiche, per i fini a mezzi posti a tutela dell'interesse religioso che non possono essere gli stessi di quelli posti a tutela di un interesse economico. La posizione intermedia tra varie discipline, le connotazioni ideologiche, i presupposti storico-politici, i contenuti spirituali e i fini religiosi che persegue il diritto ecclesiastico rendono il problema metodologico centrale per la disciplina.

la Santa Sede , è l’organo di governo della Chiesa cattolica e lo Stato della Città del Vaticano è solo un’entità territoriale. Dunque la personalità internazionale spetta alla Santa Sede , che è titolare di tutte le attività in campo internazionale che la collocano in una posizione paritetica, non uguale, a quella degli altri Stati. La Santa Sede, infatti, ha solo osservatori permanenti presso l’O.N.U. ma non può esserne membro in quanto è un micro stato. Lo Stato della Città del Vaticano nacque con i Patti lateranensi, e più precisamente con il Trattato. È uno Stato enclave , perché è completamente circondato da un altro Stato, quello italiano, che si impegna a garantire la comunicazione ferroviaria e la circolazione dei mezzi terrestri ed aerei, nonché a garantire i collegamenti e i servizi telefonici e postali. Si stabiliva che le persone residenti nella Città del Vaticano ne avessero la cittadinanza. Il nuovo Stato aveva così tutti gli elementi essenziali: un territorio (lo Stato della Città del Vaticano), un organo di governo (la Santa Sede) ed una popolazione. Si riconosceva alla Santa Sede la proprietà di una serie di “ immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e tributi”. Si affermava la neutralità ed inviolabilità dello Stato della Città del Vaticano, sottoposto alla sovranità del Sommo Pontefice. La neutralità sarà in buona misura rispettata durante la seconda guerra mondiale, non invece quanto stabilito all'allegato II in riferimento agli immobili con privilegio di extraterritorialità. Diversi enti fanno capo allo Stato della Città del Vaticano, che ne costituiscono la sua struttura generale desumibile da diverse leggi fra cui la legge fondamentale e quelle sulle fonti del diritto, sulla cittadinanza ed il soggiorno, sull'ordinamento amministrativo, sull'ordinamento economico, commerciale e professionale e sulla pubblica sicurezza. Nel 2000 veniva emanata la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che accentra nel Sommo Pontefice i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, gli conferisce la rappresentanza di diritto internazionale e istituisce una Commissione che coadiuva il Pontefice nell'esercizio del potere legislativo ed esecutivo. Nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale è in auge la teoria della pluralità degli ordinamenti del Santi Romano. Ne consegue il ricorso agli strumenti del diritto internazionale privato (presupposizione, rinvio materiale e ricettizio) per spiegare i rapporti tra diritto statale e canonico. Storicamente il modello concordatario risale al Concordato di Worms del 1119-1122. Esso è una convenzione internazionale tra la Chiesa cattolica e gli Stati, la cui caratteristica è quella di essere “chiusa” , cioè non aperta all’adesione di Stati terzi. Quanto al contenuto, dapprima lo strumento concordatario è servito per stabilire soprattutto privilegi a favore della Chiesa, mentre col tempo è divenuto un mezzo con cui risolvere le questioni di interesse comune ( res mixtae ). In materia di concordati trovano piena applicazione i principi di diritto internazionale stare pactis e rebus sic stantibus. Sul piano pratico, lo Stato che stipula un concordato, che lo ratifica e che ne promulga la legge di esecuzione, assume l’obbligo sia di rispettare gli impegni assunti sia di non legiferare in maniera contraria fin quando sussistono i presupposti che hanno portato alla firma dell'atto. I concordati, infine, possono essere denunziati senza che ne segua necessariamente uno nuovo, o modificati, in tutto o in parte, o dar vita a nuovi accordi di minore importanza senza produrre conseguenze per quello principale. Tutto ciò avendo sempre a riferimento il diritto internazionale.

2.) Profili pubblicistici. L’evoluzione costituzionale

Dal punto di vista pubblicistico va evidenziato il carattere rigido della Costituzione del 1948, che differisce dallo Statuto Albertino, avente invece un carattere flessibile. Vanno poi esaminati gli articoli della Costituzione del 1948 che riguardano il fattore religioso, sia in forma individuale che associata, che costituiscono una grande novità per il venir meno del connotato della confessionalità su cui si basava la vecchia carta.

L’ art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, tra le quali si vogliono ricomprendere le confessioni religiose. Ma la norma non garantisce in modo generico le formazioni sociali e, pertanto, sembra improprio l'inserimento di questa tra le norme che riguardano il fattore religioso in forma associata. L’ art. 3 Cost. si riferisce a “tutti i cittadini”, per cui sancisce il principio fondamentale secondo cui la religione non può essere motivo di discriminazione tra i cittadini, tutti con pari dignità sociale ed eguali davanti alla legge. Ciò assumerebbe una certa importanza nell'ambito del diritto ecclesiastico perché sancirebbe anche il principio di uguaglianza fra tutte le confessioni religiose. L’ art. 4 Cost. stabilisce il dovere per ogni cittadino di svolgere un’attività che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società e il fattore religioso concorre sicuramente al progresso spirituale. L’ art. 52 Cost. definisce “sacro” il dovere del cittadino di difendere la Patria, unica disposizione in cui si usa tale termine. L’ art. 7 Cost. presenta delle problematiche più complesse. Esso stabilisce, al comma 1 , che lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine, disposizione sostanzialmente inutile tranne che per evidenziare una paritetica posizione tra le due entità. Al comma 2 si prevede che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ne consegue che le modifiche unilaterali richiedono il procedimento di revisione costituzionale e ciò conferisce un carattere di specialità ai Patti stessi, nel senso che le disposizioni in essi contenute non solo assumevano un carattere costituzionale, ma in quanto speciali prevalevano sulle stesse norme costituzionali. Questa interpretazione molto forzata si basava sulla teoria dell’ordinamento giuridico di Kelsen , secondo cui il diritto internazionale prevale su quello interno. Ma riconoscere la prevalenza delle disposizioni pattizie su quelle costituzionali non è pensabile poiché si ammetterebbe l'intrusione, a livello legislativo, di un ordinamento esterno a quello dello Stato con evidente lesione del principio di sovranità, e pertanto si affermò una tesi diversa (avallata dalla Corte Costituzionale), secondo cui l’art. 7 ha costituzionalizzato il principio pattizio , e non le singole norme dei Patti lateranensi. Lo Stato, nelle materie di comune interesse, non avrebbe proceduto unilateralmente ma in via bilaterale e l'art. 7, pertanto, vincola il Parlamento a non legiferare in maniera contraria ai Patti ed il Governo ad eseguire gli impegni assunti. Il vincolo, comunque, riguarda solo la materia concordataria senza intaccare la sovranità dello Stato che rimane libero, una volta denunziato l'accordo, di intervenire in maniera contraria agli impegni assunti o di procedere, in via legislativa, su fattispecie differenti. L’ art. 8 Cost. fa riferimento alle confessioni religiose stabilendo che sono tutte egualmente libere davanti alla legge, ricomprendendo tra queste anche la confessione cattolica. Al secondo comma la norma si riferisce alle confessioni religiose diverse dalla cattolica , poste con evidenza su un piano differente da quella cattolica considerata ordinamento al pari dello Stato, le quali hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, come qualsiasi altra associazione. In pratica la Chiesa cattolica è considerata ordinamento giuridico primario mentre le confessioni diverse da essa sono considerati ordinamenti giuridici derivati , anche se il termine ordinamento è improprio e poco adatto a qualificare le confessioni. I rapporti tra le confessioni diverse dalla cattolica e lo Stato, a partire dal 1984, sono regolati per legge sulla base di intese stipulate con le relative rappresentanze. Ma il proliferare delle confessioni religiose pone nuovi problemi: occorre definire cosa si intende per confessione religiosa ; capire se la legge del 1929, ancora in vigore per le confessioni che non hanno sottoscritto intese, debba essere abrogata o se sia possibile

autonomamente. La tutela penale in materia religiosa va realizzata attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso. Si tutelano poi i diritti dei valdesi che prestano il servizio militare e la relativa assistenza spirituale negli ospedali, negli istituti penitenziari, nelle case di cura e nei pensionati, i cui oneri sono a carico degli organi ecclesiastici competenti. Singolare è la rinuncia all’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche; è garantito però il diritto degli acattolici di non avvalersene su richiesta dei soggetti interessati, se maggiorenni, o dei loro genitori o tutori, salvo il diritto della Tavola Valdese di rispondere ad eventuali richieste in merito provenienti da alunni, dalle loro famiglie o da organi scolastici. Si riconoscono poi effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme dell’ordinamento valdese, purché siano rispettate le norme sulla pubblicazione e l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile. Resta ferma la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e si riconoscono le lauree e i diplomi rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia e la possibilità per gli studenti di usufruire del rinvio militare. Infine si stabilisce l’impegno a rivedere il contenuto dell’accordo entro dieci anni dalla sua entrata in vigore, prevedendo però la possibilità di convocarsi prima nel caso in cui ciò si ritenesse o fosse opportuno. Poiché il mantenimento del culto e il sostentamento dei ministri avviene grazie ad offerte volontarie, la legge introduce la possibilità di detrarle ai fini dell’Irpef e stabilisce inoltre che anche la Tavola Valdese concorre alla ripartizione dell’otto per mille. Quanto all’intesa con l’ Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno del 1988, i suoi punti essenziali sono: la garanzia del diritto per gli avventisti, per ragioni di fede contrari all’uso delle armi e soggetti all’obbligo del servizio militare di essere assegnati, su loro richiesta e secondo le norme sull’obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile; nonché la garanzia dell’assistenza spirituale ai militari negli ospedali e negli istituti penitenziari, fermo restando che i relativi oneri economici sono a carico dell’Unione delle Chiese Avventiste. Per quel che riguarda il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi ufficiali e di impartire i propri, di istituire scuole parificate e di concedere diplomi, le disposizioni si ispirano al modello dell’intesa con la Tavola Valdese. Si riconosce il riposo sabbatico, che va dal tramonto del venerdì a quello del sabato. L’unico limite è costituito dalle “imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall’ordinamento”. Esso comporta il diritto di assentarsi dalle scuole il sabato e di sostenere le prove di esame in un giorno diverso. Un punto riguarda gli edifici aperti al culto pubblico che non possono essere requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragione e previa intesa con l'Unione. Infine i fedeli possono dedurre dal reddito, ai fini Irpef, i contributi volontari e possono concorrere alla ripartizione dell’otto per mille; l'Unione si impegna a collaborare con lo Stato nella tutela del patrimonio storico e culturale delle Chiese e sono riconosciuti i titoli di studio rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica (Laurea in teologia e Diploma in teologia e cultura biblica). Quanto all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia , anch’essa del 1988, è dello stesso tenore dell’intesa stipulata con l’Unione delle Chiese Avventiste. L’intesa con l’ Unione delle Comunità ebraiche italiane del 1989 ricalca il modello delle precedenti. I punti essenziali sono: la garanzia dei diritti costituzionali, la tutela penale del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa senza discriminazioni tra cittadini e tra culti; il riconoscimento del riposo sabbatico e delle festività, il diritto a prestare giuramento a capo coperto e la macellazione secondo i loro riti, nonché il diritto all’assistenza spirituale ai militari negli ospedali e negli istituti penitenziari; in queste disposizioni però manca la clausola che l’assistenza non grava finanziariamente sullo Stato. Per quanto

riguarda l’insegnamento della religione e il diritto di non avvalersene, il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado, il riconoscimento della laurea rabbinica e del diploma di cultura ebraica, le disposizioni sono analoghe a quelle delle altre intese. Gli edifici di culto non possono essere requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione e la forza pubblica non può entrare in tali edifici se non con preavviso e previ accordi con la Comunità competente. Viene consentito alle Comunità che ne facciano richiesta la sepoltura perpetua in aree particolari assicurando l'osservanza dei rituali ebraici. Lo Stato e le Comunità ebraiche si impegnano alla tutela del patrimonio culturale ebraico; le Comunità ebraiche vengono riconosciute come formazioni sociali che provvedono al soddisfacimento dei bisogni religiosi degli ebrei. Si sancisce l’obbligo per tutte le Comunità ed enti ebraici, che svolgono le proprie attività senza ingerenza da parte dello Stato, di iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall’entrata in vigore della legge di approvazione; si stabilisce che i contributi volontari delle Comunità ebraiche sono deducibili ai fini Irpef, ed anche qui ci si impegna a rivedere l’intesa entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e si denunziano le leggi antecedenti. Nell’intesa con l’ Unione evangelica battista d’Italia del 1995, i battisti sottolineano i principi su cui si basa la loro fede (battesimo dei credenti e valore della Chiesa locale) e ne affermano altri, quali: il principio di non ingerenza reciproca tra Stato e Chiesa, nel rispetto della Costituzione; si afferma che la fede evangelica non necessita di tutela penale diretta e che le Chiese evangeliche si impegnano a sostenere tutte le spese relative all'esercizio del culto, senza oneri a carico dello Stato o di altri enti pubblici. Per il resto il contenuto dell’intesa, come pure quella con la Chiesa evangelica luterana dello stesso anno, ricalca le altre intese sottoscritte. Sarebbe più facile per lo Stato stipulare un'intesa tipo piuttosto che tante intese quante sono le confessioni religiose ma il presupposto è costituito da una legge sui culti e sulla libertà religiosa (come in Spagna) e una più attenta politica ecclesiastica poiché la proliferazione di intese frammenta la legislazione ecclesiastica e lascia in vigore, per tutte le altre confessioni che non hanno sottoscritto intese, la legge del 1929 sui culti ammessi. Altre sei intese sono state sottoscritte ma non ancora convertite in legge: con la Chiesa Apostolica in Italia , con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni , con la Congregazione italiana dei Testimoni di Geova , con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale , con l' Unione Buddhista Italiana e con l' Unione Induista Italiana.

4.) La laicità dello Stato

La Costituzione del 1948, a differenza del precedente Statuto Albertino, non sancisce il principio confessionista , per cui il nostro Stato può considerarsi legittimamente laico. Ciò è stato ribadito da una sentenza della Corte Costituzionale del 1989: la laicità è un principio fondamentale della Costituzione. Pertanto, quello della laicità, sembrerebbe un problema risolto ma ciò è vero solo in parte facendo apparire il principio tutt'altro che consolidato. Il concetto di laicità nasce con l’Illuminismo e con la caduta dell’assolutismo regio, che attribuiva alla Chiesa una posizione politica di grande rilievo, per cui lo Stato doveva essere necessariamente confessionale per godere dell’appoggio ecclesiastico. È stato detto che lo Stato liberale rappresenta l’unico esempio di Stato laico, in quanto è caratterizzato da una legislazione anticlericale e di tipo unilaterale. Ciò è senz'altro vero ma lo Stato attuale, con sistemi di tipo concordatario o nel quale si attua una tutela differenziata delle confessioni religiose, non può considerarsi del tutto laico. Lo Stato dovrebbe assumere una posizione di neutralità rispetto alle confessioni religiose e tale neutralità, nel nostro ordinamento, non è ancora stata conseguita come prova il fatto

e non negativo, privato oltre che pubblico, relativo e non assoluto, un diritto che è tutelato sia dalla Costituzione che dalla legge ordinaria. Comunque, una libertà assoluta non può attuarsi e, infatti, la nostra Costituzione, nel conflitto tra libertà ed uguaglianza ha scelto di far prevalere quest'ultima. Dalla tutela accordata dallo Stato rimaneva esclusa la c.d. libertà di coscienza , aspetto essenziale della libertà religiosa, ma lo Stato non può limitarsi a garantire e tutelare solo le manifestazioni esterne della libertà religiosa ma deve considerare anche gli aspetti interiori e considerare la libertà un valore, un principio. Le disposizioni costituzionali in merito appaiono largamente incomplete con la conseguenza di una costante violazione della libertà religiosa al punto da sostenere che il diritto soggettivo alla libertà religiosa non è solo un diritto pubblico e la sua tutela può provenire anche dagli altri consociati e non solo dallo Stato; che è un diritto non negativo e lo Stato deve promuoverne e favorirne l'attuazione; che è un diritto non unico perché autonomi sono i singoli diritti di libertà; che è un diritto non assoluto ma relativo perché trova un limite nel diritto degli altri. Ma, comunque, ciò non comporta che lo Stato possa intervenire in un ambito che l'individuo si è faticosamente conquistato né che i singoli possano sottrarsi, per ragioni di coscienza a comandi imperativi dello Stato. Ha destato perplessità il modo in cui è stato attuato il diritto di libertà religiosa nel nostro ordinamento, anche alla luce del diffuso dissenso religioso. In Italia, questione attinente alla libertà religiosa è quella che riguarda i simboli religiosi, come l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche o negli uffici pubblici, oppure l'utilizzo del velo islamico. In Francia le disposizioni contrarie all'uso del velo sono in evidente contrasto con la laicità di tale Paese, a conferma che ci si trova di fronte a problemi di libertà religiosa. In Italia, per ben undici volte, è stato presentato in Parlamento il progetto di legge sulla libertà religiosa ma ciò non sembra che sia del tutto in linea con la tutela che richiede un principio costituzionale di tale portata che verrebbe ad essere regolamentato da una legge ordinaria.

Capitolo III

LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

1.) Principi generali

Quanto alle fonti del diritto ecclesiastico, non ha più ragione d'essere la vecchia distinzione del D’Avack tra fontes cognoscendi ed existendi , poiché per fonte si intende il fatto o l’atto che produce le norme e non il documento che materialmente le rende riconoscibili. Del medesimo autore è invece del tutto condivisibile la posizione per cui questi sostiene che le norme del nostro diritto ecclesiastico preconcordatario che non siano state abrogate o derogate da norme successive, sono da considerarsi pienamente vigenti nel nostro ordinamento giuridico. Gli ecclesiastici sono soliti distinguere, a secondo della provenienza, tra: fonti unilaterali (statuali e confessionali) e fonti bilaterali. A loro volta, tali fonti vanno ulteriormente distinte e classificate secondo i criteri di gerarchia e competenza. Le gerarchie normative possono essere strutturali , quando un determinato potere normativo trae la sua esistenza dall’altro; formali , quando la relazione tra fonti è istituita dalle fonti stesse; logiche , cioè istituite dalla struttura del linguaggio delle fonti e non dal diritto; assiologiche , quando la relazione tra le norme è istituita dalle valutazioni degli interpreti.

Quanto alla classificazione delle fonti, esse sono ordinate gerarchicamente, secondo l’elencazione dell’ art. 1 prel. , per cui le leggi prevalgono sui regolamenti ed entrambi sugli usi; in questa materia bisogna fare riferimento all’ordinamento giuridico dello Stato, che è il solo a poter inserire nel proprio ambito fonti esterne, attraverso il rinvio formale o materiale e la presupposizione e a conferire agli atti o fatti normativi aventi forza di legge il relativo grado gerarchico. Le norme di diritto esterno acquistano rilevanza nell’ordinamento interno a condizione che l’ordinamento statuale non abbia in materia specifiche disposizioni; che le norme cui si rinvia non introducano principi contrari a quelli su cui si basa il nostro ordinamento e che abbiano un contenuto ben determinato o determinabile. Criteri, questi, pacifici nell'ambito del diritto internazionale nel quale, tra l'altro, vige il principio di effettività , cioè del collegamento tra la norma e la realtà attraverso l'accettazione dei consociati. Tale principio ha effetto sulla vita delle norme perché quando queste non sono più applicate (perché contrarie ad altre disposizioni o non adeguate alla realtà) ciò può rappresentare un avvertimento per il legislatore sul valore attuale della norma ma, comunque, non potranno essere violate per desuetudine per cui rimangono in vigore fino all'eventuale abrogazione. Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale in origine non avevano valore di legge ma si limitavano a dichiarare una norma non compatibile con la Costituzione o con leggi costituzionali per cui non si poteva ritenere applicabile ( funzione negativa ma propositiva). Buona parte della dottrina, invece, ritiene che tali sentenze abbiano la qualità di fonti del diritto in quanto efficaci erga omnes e capaci di introdurre nell'ordinamento nuove norme di rango legislativo. La funzione della Corte sarebbe in questo caso positiva. Diverse sono le sentenze additive , con le quali la Corte si sostituisce al legislatore tentando di introdurre nuove norme di legge. Ma tale potere è riservato, in primo luogo al potere legislativo e, in secondo luogo, al potere esecutivo e, quindi la giurisprudenza costituzionale manipolativa non può mai costituire fonte di norme, e ciò sia per le sentenze di accoglimento che per le sentenze di rigetto o di inammissibilità che non sono fonti di diritto e non modificano alcuna legge. In questi casi compito della dottrina non è seguire l'orientamento della Corte Costituzionale ma riferirsi ai principi generali e alle leggi fondamentali dell'ordinamento assumendo una posizione di controllo dell'operato della Corte, tentando di evitare eccessi e travalicamenti. Le sentenze della Corte Costituzionale costituiscono un significativo punto di riferimento ma non sono fonti del diritto in senso tecnico proprio per la funzione negativa svolta. Per ricomprenderle tra le fonti del diritto bisognerebbe attribuire valore in tal senso al precedente tramite un riesame teorico dell'opinione tradizionale che nega alla giurisprudenza tale caratteristica. Il precedente ha efficacia vincolante solo nei sistemi di common law mentre nel nostro può avere, al massimo, mera efficacia persuasiva.

2.) Le fonti di diritto ecclesiastico interno

Le fonti del diritto ecclesiastico interno sono: le norme della Costituzione riguardanti il fattore religioso, le leggi costituzionali , le leggi ordinarie , i regolamenti e gli usi in tale materia. La legge di esecuzione dei Patti lateranensi deve essere considerata una legge ordinaria che può essere modificata da altra legge ordinaria, previ accordi con la Chiesa cattolica o, unilateralmente, con il procedimento di revisione costituzionale. L' art. 7 Cost. riguarda non il solo Concordato ma il regime pattizio tra lo Stato e la Chiesa in via permanente ed impone al legislatore di non emanare norme contrarie ai Patti. Ne consegue che, una legge ordinaria contraria ai Patti emanata senza l'accordo dell'altra parte sarebbe incostituzionale. Pertanto, la lettura congiunta dell' art. 7 c. 2 e 8 c. 3 Cost. individua il c.d. principio di bilateralità nel quale si sostanzia l'attuale sistema

L’unica strada per ampliare la categoria delle fonti è, quindi, quella della legislazione costituzionale, in quanto ricorrere a strumenti esterni o agli orientamenti giurisprudenziali complicherebbe solo la materia. Se la disposizione di cui all' art. 1 disp. prelim. c.c. non si ritiene più al passo con i tempi, bisogna intervenire positivamente e modificarla. Se quanto detto è valido in via generale, altrettanto lo è per il diritto ecclesiastico, per la particolare importanza delle norme costituzionali che lo riguardano.

4.) Sistematica delle fonti. Possibili prospettive

La dottrina costituzionalistica ha evidenziato come ormai sia messo in discussione il principio di tassatività e tipicità delle fonti. Ciò è dovuto soprattutto all’introduzione di un nuovo tipo di legge (di delegificazione) , cioè di un tipo di legge avente effetti peculiari e diversi da quelli delle altre leggi ordinarie, che da un lato ha determinato la rottura del numero chiuso e dall’altro ha comportato l’ammissibilità della creazione di nuove fonti collocate a livello primario. Ciò, con tutta evidenza, contrasta col suddetto principio di tassatività per cui è necessario procedere, in sede costituzionale, a una risistemazione delle fonti e alla ricostituzione del numerus clausus di queste, che non può avvenire tramite legge ordinaria. Queste posizioni dottrinali confortano quanto si è finora affermato ricordando, comunque, che compito del giurista non è quello di assecondare posizioni dottrinali o giurisprudenziali ma quello di dare stabili e chiari parametri di riferimento in attuazione dei principi generali del diritto, specie in questa materia. Anche la dottrina ecclesiastica più recente è cosciente del fatto che, un sistema delle fonti come si è delineato, rischia di fare perdere l'idea di efficacia generale e di forza tipica della fonte legislativa ordinaria. Una prova di ciò è data dalla diversa qualificazione delle leggi di approvazione delle intese con le confessioni acattoliche che finiscono proprio per alterare le caratteristiche della legge ordinaria. Il rapporto tra leggi di approvazione delle intese e leggi ordinarie non è un rapporto di forma ma un rapporto di sostanza per cui queste, in definitiva, svolgono la funzione costituzionale di attuare il principio di libertà religiosa. Ne consegue che le ulteriori intese citate nell'Accordo del 18 febbraio 1984 si configurano come accordi internazionali in forma semplificata per cui tutta la confusione creatasi in seguito alla stipulazione dei Patti lateranensi può risolversi facendo ricorso alle classiche figure dell'adattamento del diritto interno al diritto convenzionale. È stato osservato che le fattispecie pattizie sorte tra Stato e Chiesa sono atti distinti ma collegati, prodotti da fonti distinte, una internazionale e l'altra interna. Il Concordato del 1984 è, in pratica un accordo internazionale che prevede ulteriori futuri accordi che completino le norme non self-executing che le parti hanno voluto riservare proprio ad un successivo incontro di volontà e, pertanto, anch'essi accordi internazionali ma in forma semplificata (non occorre ratifica) e di secondo grado poiché prodotti sulla base di un obbligo giuridico assunto con l'Accordo e in esecuzione del medesimo. Da quanto sopra si evince che non si può procedere solo sulla base delle categorie del diritto interno, anche se bisogna comunque muovere da esse, e che non è necessario ricorre a nuove figure giuridiche per costruire un sistema delle fonti adeguato alla realtà giuridica ma ciò può ottenersi sulla base delle più classiche e consolidate categorie sulle fonti.

PARTE SPECIALE

I SOGGETTI

Capitolo I

LE PERSONE FISICHE

1.) Soggettività, personalità e capacità

L’elaborazione dei concetti di soggettività , capacità e personalità ha determinato il riconoscimento di una sempre maggiore rilevanza ai gruppi. L’elaborazione dei diritti individuali da parte degli ordinamenti è il risultato della contrapposizione tra individuo ed autorità, in quanto il soggetto ne esige la tutela non solo dagli altri soggetti, ma anche dall’ordinamento. Questo aspetto assume caratteri particolari nell’ambito del diritto ecclesiastico con la contrapposizione degli ecclesiastici (ai quali veniva riconosciuta la pienezza dei diritti) ai laici (posti su di un piano di minore rilievo). Tranne poche eccezioni riguardanti la c.d. cittadinanza vaticana , spettante al Pontefice, ai cardinali residenti in Roma e a pochi altri, che non esclude ipotesi di doppia cittadinanza dato che non segue i criteri dello ius sanguinis e dello ius soli , anche gli ecclesiastici residenti nel nostro Stato sono cittadini italiani e come tali sottoposti alle leggi dell’ordinamento, anche se con delle peculiarità. Senza dubbio, infatti, quello di ecclesiastico è uno status particolare (non privilegiato), che è attribuito al soggetto dagli ordinamenti confessionali cui appartiene e che poi è recepito dall’ordinamento statuale. L’ ecclesiastico è sottoposto sia all’ordinamento confessionale, volontario, che a quello statuale, coattivo, e, rispetto ad altri soggetti (come il fedele) è maggiormente vincolato dall’ordinamento confessionale in quanto con i voti assume dei particolari impegni verso la propria confessione. Bisogna tenere presente, comunque, che dalla qualifica di ecclesiastico non può derivare una flessione dei diritti soggettivi dei singoli né dello Stato nei loro confronti, ciò per evitare previsioni di diritto singolare o privilegiato come in passato è accaduto. La persona umana, tutte le persone, sono soggetti di diritto e si trovano in una condizione da cui deriva la capacità giuridica (art. 1 c.c.) , l'attitudine ad essere titolari di diritti e doveri giuridici, diversa dalla capacità di agire , attribuita al soggetto maggiorenne (art. 2 c.c.). In questa sede ci riferiamo alla persona, titolare di specifici diritti (al nome, all'immagine, allo status familiare) sia civili che pubblici, che non hanno carattere patrimoniale e sono inalienabili , intrasmissibili , imprescrittibili e irrinunciabili e sono garantiti dalla Costituzione che promuove il pieno sviluppo della persona umana. Ai diritti si contrappongono i doveri : di difesa della patria , di prestazioni patrimoniali , di fedeltà alla Repubblica. La persona umana, quindi, è interessata, nel nostro ordinamento, da un vasto ambito di operatività che richiede che divenga nuovamente il principale punto di riferimento dell'ordinamento.

2.) La condizione giuridica degli ecclesiastici

I cittadini appartenenti ad una confessione religiosa si trovano in una particolare condizione: sono sottoposti coattivamente all’ordinamento statale e volontariamente all’ordinamento della propria confessione. Le norme di diritto ecclesiastico civile rilevanti nell’ordinamento statale e riguardanti la condizione giuridica degli ecclesiastici sono diverse e numerose. Vanno esaminate, innanzitutto, quelle contenute nell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984. L’ art. 4 dispone per gli ecclesiastici la facoltà di chiedere l’ esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile sostitutivo e di non dare ai magistrati “informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza in virtù del proprio ministero” : non si tratta di un divieto assoluto, in quanto gli ecclesiastici sono liberi di comportarsi diversamente. Ancora l’art. 4 concede agli studenti di teologia e ai novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di “usufruire degli stessi rinvii dal