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Diritto Fallimentare: Esercizi e Quiz sugli Aspetti Fondamentali e le Procedure Concorsual, Schemi e mappe concettuali di Diritto fallimentare

Dispensa schematica su tutto il Diritto Fallimentare, utile per dare un esame, completo ed esaustivo

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

In vendita dal 03/02/2018

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FONTI:
1) Legge fallimentare
2) Richiami a norme del codice civile
3) Richiami a norme del codice di procedura civile
4) Leggi Speciali
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (in vigore dal 19 aprile 1942)
“Vecchia legge fallimentare”
D.L. 14 marzo del 2005, n. 35 (in vigore dal 17 marzo 2005)
“Decreto competitività”
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (in vigore dal 16 luglio 2006)
“Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”:
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 1° gennaio 2008)
“Decreto correttivo”
D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270
Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza “Prodi bis”
D.L. 23 dicembre 2003, n. 347
“Legge Marzano”
Altre leggi speciali in tema di procedure amministrative
DEFINIZIONE:
Il diritto fallimentare è quella branca del diritto commerciale che si occupa di disciplinare la crisi d’impresa e che si
caratterizza per la coesistenza di aspetti sia di diritto sostanziale che di diritto processuale
DIRITTO FALLIMENTARE
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Scarica Diritto Fallimentare: Esercizi e Quiz sugli Aspetti Fondamentali e le Procedure Concorsual e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity!

FONTI : 1)^ Legge fallimentare 2)^ Richiami a norme del codice civile 3)^ Richiami a norme del codice di procedura civile 4)^ Leggi Speciali

R.D. 16 marzo 1942, n. 267

(in vigore dal 19 aprile 1942) “Vecchia legge fallimentare”D.L. 14 marzo del 2005, n. 35

(in vigore dal 17 marzo 2005) “Decreto competitività”D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

(in vigore dal 16 luglio 2006) “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”:D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

(in vigore dal 1° gennaio 2008) “Decreto correttivo” D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza “Prodi bis”D.L. 23 dicembre 2003, n. 347“Legge Marzano”Altre leggi speciali in tema di procedure amministrative DEFINIZIONE : Il diritto fallimentare è quella branca del diritto commerciale che si occupa di disciplinare la

crisi d’impresa^ e che si

caratterizza per la coesistenza di aspetti sia di

diritto sostanziale^ che di^ diritto processuale

DIRITTO FALLIMENTARE

ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Imprese in bonis^

“Criterio cronologico” Imprese in crisi^

“Criterio concorsuale” PRINCIPI FONDAMENTALI: Responsabilità patrimoniale del debitore:

Il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ART. 2740 C.C.

I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le legittimecause di prelazione (privilegi, pegno, ipoteca) ART. 2741 C.C.

CONCORSO DEI CREDITORI

CARATTERISTICHE:^9 Esistenza il più delle volte di un attivo insufficiente

per soddisfare l’intero ceto creditorio 9 Principio di soddisfacimento dei creditori sulla base di un“criterio di graduazione” 9 Soddisfacimento dei creditori chirografari in base alprincipio della par condicio creditorum TROVA LA SUA DISCIPLINA

b) Procedure concorsuali^ (Legge fallimentare) a) Espropriazione forzata • Art. 2910 e ss. c.c.• Norme del codice di proceduracivile Processo di esecuzione(artt. 474 e ss. c.p.c.)

L’espropriazione forzata

Fasi del processo^

A. Pignoramento^

I^ beni^ vengono^ sottratti

alla^ disponibilità^ del debitore^ e^ assoggettati

al^ potere^ dell’ufficio esecutivo B. Intervento dei creditori

Consente ad altri creditori diversi dalprocedente di intervenire nell’esecuzione C. Liquidazione dell’attivo

Attua la conversione dei beni in denaro^ E’ il soddisfacimento dei creditori interessati D. Distribuzione del ricavato Direzione del processo Si svolge sotto la direzione del

GIUDICE DELL’ESECUZIONE

che deve essere nominato entro

due giorni^ dalla

formazione del fascicolo dal Presidente del Tribunale dove si trovano i beni da espropriare

- A. Il pignoramento

Ha lo scopo di vincolare i benidel^ debitore^ per^ assicurare

la loro^ destinazione^

ai^ fini^ del processo esecutivo

Può essere eseguito su richiestacongiunta di più creditori

E’ l’atto con cui inizia l’espropriazione

Dopo che è stato eseguito altricreditori possono far eseguire altripignoramenti sugli stessi beni^ (art. 493 c.p.c.) Non è necessario per i benioggetto di pegno

Ciò non origina un nuovoprocedimento

EFFETTI^ Pone un vincolo sui beni e li sottrae alladisponibilità del debitore

Rende inefficaci gli atti giuridici di disposizionedei beni pignorati

Non sono efficaci in pregiudiziodel^ creditore^ pignorante

e^ di quelli^ che^ intervengononell’esecuzione^ gli^ atti

di alienazione dei beni pignorati Art. 2913 c.c. Assicura^ la^ destinazione

dei^ beni^ al soddisfacimento dei creditori

- C. La liquidazione dell’attivo -^ A mezzo commissionario^ Esecuzioni mobiliari E’ la via primaria da seguireprima di ordinare l’incanto

La liquidazione dell’attivo può aver la forma di:

senza incanto VENDITA FORZATA

Può aver luogo

Esecuzioni immobiliari con incanto CARATTERISTICHE:

Trasferisce sull’acquirente i diritti del debitore

-^ Ha^ effetti reali

Salvo che l’acquirente non siaccordi con il debitore per l’accollo^ ex^ art. 508 c.p.c.

-^ Ha^ effetti purgativi

Libera il bene da ipoteche, pegni e gravami

-^ Ha^ carattere derivativo

Trasferisce all’acquirente i diritti sulla cosa chespettavano al debitore che ha subitol’espropriazione (art 2919 c.c.)

**- D. La distribuzione del ricavato

    1. Spese processuali**^ Graduati secondo l’ordine dei 2) Crediti privilegiati privilegi fissati dalla legge

Graduazione dei crediti

ordine

3) Crediti chirografari

PIANO DI RIPARTIZIONE

4) Residuo al debitore

Eventuali controversie tra creditoriconcernenti la collocazione dei creditisono risolte dal Giudicedell’Esecuzione

PRINCIPI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

1. UNIVERSALITA’ OGGETTIVA

Tutto il patrimonio del debitore conosciuto e non, presente efuturo, viene sottratto alla disponibilità del debitore allo scopo disoddisfare le pretese dei creditori O UNICITA’ 2. OFFICIOSITA’^

L’esecuzione^ sul^ patrimonio

del^ debitore^ avviene

d’impulso, d’ufficio nel senso che è promossa dall’Autorità Giudiziaria ed èsottratta^ all’iniziativa

dei^ singoli^ creditori

indipendentemente dall’esistenza di un titolo esecutivo

3. UNIVERSALITA’ SOGGETTIVAO CONCORSUALITA’

Tutti i creditori anche se il credito non è certo, liquido, esigibile,possono partecipare al concorso previa verifica degli organi dellaprocedura LE RAGIONI DELLA RIFORMA: a.^ La durata media dei fallimenti è di 7 anni con picchi di numerosi casi oltre i 10 anni; b.^ Il 45% dei fallimenti vengono chiusi per mancanza di attivo; c.^ La legge fallimentare del 1942 non era più adeguata alle esigenze di un’economiaprofondamente mutata; d.^ La legge fallimentare del 1942 aveva finalità esclusivamente liquidatoria anziché dirisanamento

A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE SONO STATI INTRODOTTI NUOVI PRINCIPI 4. TUTELA DELLACONSERVAZIONE DELVALORE DELL’IMPRESA

Viene a crearsi una nuova cultura della crisi d’impresa dove alcentro della disciplina si colloca non più solo il ceto creditorio, maunitamente a questo l’impresa nell’ambito di una volontà dellegislatore di conservare il

core business^ dell’azienda dando corso ad un risanamento oggettivo dell’impresa che prescinde daquello soggettivo dell’imprenditore

5. MAGGIOR SPAZIO AGLI ACCORDI PRIVATISTICI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI D’IMPRESA 6. ARRETRAMENTO DELLEFUNZIONI GESTORIEDELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Viene a crearsi una nuova figura di giudice meno gestore dellacrisi e più verificatore dalla legittimità degli atti della procedura.

IL FALLIMENTO

Definizione: Processo esecutivo collettivo attivato per realizzare in modo coattivo il diritto di credito deicreditori.Struttura di

procedimento esecutivo per espropriazione

Presupposti :^ Soggettivo:

IMPRENDITORE COMMERCIALE^ PRIVATO NON PICCOLO

(art. 1 l. fall.)

Oggettivo:^

STATO DI INSOLVENZA^ (art. 5 l. fall.)

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Art. 1 l. fall.

Gli^ imprenditori privati

che esercitanoun’ attività commerciale

Definizione: • imprenditoreart. 2082 c.c.• Imprenditorecommercialeart. 2195 c.c. Riprende quanto disposto dall’art. 2221 c.c. Possono essere dichiarati falliti:^ Sono^ ESCLUSI^ dal fallimento

  1. I lavoratori autonomi e i professionisti intellettuali

Enti che hanno per oggetto principale oesclusivo l’esercizio di un’impresacommerciale

  1. Gli enti pubblici economici 3. Gli imprenditori agricoli

La definizione di piccolo imprenditoredettata dalla legge fallimentare divergeda^ quella^ dettata^

dal^ codice^ civile all’art. 2083

  1. I piccoli imprenditori(in ragione dei limitidimensionali dell’impresa)

ESONERO DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO

Previsione estensiva

viene specificato c

he nelle attività di cui al primo comma vanno ricomprese quelle che UTILIZZANO O POSSONO UTILIZZARE IL FONDO secondo comma^

Supera il legame INDISSOLUBILE tra produzione e terra della precedentedisciplina Viene meno il^ COLLEGAMENTO FUNZIONALE con il fondo. Occorreva in passato trarre dal fondoalmeno^ in^ gran^ parte

se^ non^ del^ tutto^

quanto necessario per l’allevamento

Ampliando la definizione di imprenditore agricolo, illegislatore della novella

amplia i soggetti esonerati da fallimento^ ampliando la definizione di imprenditore agricolo. Chi alleva: cavalli animali in batteria api E’ pertanto imprenditore agricolo

cani da corsa animali da pelliccia bachi da seta

Attività agricole connesse

  • sono^

quelle^ dirette^ alla^ manipolazione,^ conservazione,

trasformazione, commercializzazione

di^ prodotti^ PREVALENTEMENTE

ottenuti^ dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali• sono quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazionePREVALENTE di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegatenell’attività agricola esercitata terzo comma

ESONERO IN RAGIONE DELLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA Art. 1 l. fall.^^ Esonero da fallimento se CONGIUNTAMENTE:

abbandona l’etichetta di “piccolo imprenditore” 1) Attivo di stato patrimoniale negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore) per un ammontare

^ di euro 300. Problematiche ancora aperte: ¾^ Vanno considerati gli acquisti dei beni in leasing? ¾^ I beni personali dell’imprenditore sono ricompresi? 2) Ricavi lordi negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore) per un ammontare complessivo annuo

^ ad euro 200.

Problematiche ancora aperte: A2 e A3 sono ricompresi? E20 plusvalenze sono ricomprese?

Per^ ricavi lordi^ si considera l’aggregato A1 + A5 del contoeconomico riclassificato ai sensi dell’art. 2425 c.c., al lordodei^ costi^ direttamente

imputabili^ (trasporti,

provvigioni, assicurazioni) e al netto di resi, abbuoni e sconti, inclusi i ricavi^ in^ nero^

eventualmente^ rinvenuti

anche^ in conseguenza di indagini effettuate dalla Guardia di finanza. 3) Debiti anche non scaduti^ ^ ad euro 500.000 I suddetti limiti possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministero della Giustizia sulla base degli indici ISTAT

Il superamento anche solo di uno dei tre limiti in uno dei tre^ esercizi comporta l’assoggettamento a fallimento

IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO: LO STATO D’INSOLVENZA

E’ una situazione^ dinamica

e non anche statica Non è uno statico fotogramma, ma una fattispecie a formazione progressiva Si caratterizza permanifestazioni esterioriche possonoricomprendere^ anche,ma non solo,^ l’inadempimento

INSOLVENZA^

INADEMPIMENTO^

Non denotanecessariamenteuno statod’insolvenza

Elementi sintomatici a cui la dottrina e lagiurisprudenza attribuiscono valore rilevante MANIFESTAZIONI ESTERIORI DELLO STATO D’INSOLVENZA

IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO: LO STATO D’INSOLVENZA

(3) Ad esempio: decreti^ ingiuntivi,^ protesti,pignoramenti, ipoteche giudiziali, revocadegli affidamenti^ bancari,^ esecuzioniindividuali• Manca un rapporto diretto di causa edeffetto• Non dipendono dal solo comportamentoomissivo del debitore, ma occorre unacooperazione del creditore.

INDICIRIVELATORICapacitàdimostrativa INDICE INIQUIVOCABILE

IL CREDITO

Chi gode di credito non è mai INSOLVENTE perché, sia pure con l’aiuto finanziario ricevuto, è in grado di far fronte alle obbligazionicontratte man mano che queste vengono a scadenzeSe finché c’è vita c’è speranza

Manifestazioni dirette dello stato d’insolvenza^ E’ la fiducia accordata all’imprenditore sulla base non tanto o non solo deibeni patrimoniali quanto DELL’ASPETTATIVA di conseguire beni futuri^ Finché c’è credito non c’è stato di insolvenza

Ad^ esempio:

fuga^ dell’imprenditore,latitanza, abbandono^ e^ chiusura

dei locali,^ licenziamento

in^ massa^ dei dipendenti, il suicidio o il suo tentativo, iltrafugamento (la sottrazione di capitali aicreditori)

Comportamenti che interessano l’impresa e il suoesercizio Manifestazioni indirette dello stato d’insolvenza^ Comportamenti che consentono l’acquisizionedella conoscenza in via indiretta e presuntiva(da un fatto noto si giunge a determinare un fattoignoto)