Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto fallimentare, Schemi e mappe concettuali di Diritto Commerciale

mi sono esaurito facendo questo nella vita

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2025/2026

Caricato il 08/02/2026

benito-maisto-1
benito-maisto-1 🇮🇹

3 documenti

1 / 37

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
conferimenti in società per azioni. Il conferimento dei soci nella costituzione di una società per
azioni rappresenta l’apporto fondamentale per la formazione del capitale sociale e la sua
operatività. La disciplina dei conferimenti nelle società per azioni si caratterizza per un rigore
specifico, in quanto i diritti degli azionisti (come il diritto di voto) sono generalmente proporzionali
alla quota di capitale detenuta. L’obiettivo principale di questa regolamentazione è garantire che il
capitale sociale sia effettivamente costituito dai conferimenti dichiarati e che il valore nominale delle
azioni non superi mai il valore reale dei beni conferiti. A differenza delle società di persone, nelle
società per azioni non è consentito conferire qualsiasi tipo di bene valutabile economicamente. La
legge stabilisce delle restrizioni, tra cui l’impossibilità di conferire prestazioni d’opera o di servizi
(art. 2342, co. 5), e stabilisce che, nel caso di conferimenti in natura o di crediti, le azioni
corrispondenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (art.2342, co.
3). Queste disposizioni, sebbene precise, lasciano aperte diverse problematiche riguardo alla
determinazione dei beni conferibili. Un aspetto cruciale riguarda la liberazione integrale dei
conferimenti. Sebbene la legge stabilisca che i conferimenti non in denaro debbano essere
integralmente liberati al momento della sottoscrizione, ciò non implica che l’intero conferimento
debba essere immediatamente eseguito. In effetti, il conferimento può essere modulato a seconda
della natura del bene conferito. Ad esempio, se il conferimento avviene tramite il trasferimento della
proprietà di un bene, o l’attribuzione di un diritto di godimento (come l’usufrutto) o di un diritto di
proprietà intellettuale (come un brevetto o un marchio), l’obbligo di liberazione si considera
rispettato nel momento in cui il diritto conferito è messo a disposizione della società. Anche in
questo caso, l’utilizzo del diritto conferito può protrarsi nel tempo senza compromettere la regola
della liberazione immediata al momento della sottoscrizione. Alcuni esempi di beni conferibili sono i
diritti di godimento, sia reali (usufrutto, abitazione) che personali (locazione), e i diritti di proprietà
intellettuale, come i marchi, che possono essere trasferiti senza necessità di trasferire un’azienda
intera. Il conferimento di know-how, ossia tecniche e procedimenti non brevettabili, appare
anch’esso possibile, dato che la società inizia subito a beneficiare dell’utilizzo delle conoscenze
conferite. Tuttavia, non possono essere conferiti beni che non siano immediatamente a
disposizione del socio conferente, come nel caso dei beni futuri o dei beni appartenenti a terzi. In
questi casi, infatti, il trasferimento del diritto di proprietà non avverrebbe al momento della
sottoscrizione, ma sarebbe rinviato a un momento successivo, quando il bene diventa disponibile.
Analogamente, la legge vieta espressamente il conferimento di prestazioni d’opera o di servizi (art.
2342, co. 5), che non comportano un incremento diretto del patrimonio della società. Non sono
ammissibili nemmeno i conferimenti di beni che non possono essere liberamente alienati, come nel
caso di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche. In modo simile, non possono
costituire oggetto di conferimento le prestazioni negative, come ad esempio l’obbligo di non
svolgere una determinata attività in concorrenza con la società, in quanto queste non
contribuiscono a incrementare il patrimonio attivo della società. Tuttavia, le rinunce che comportano
un aumento del patrimonio sociale sono ammesse: ad esempio, la remissione di un debito da parte
di un
socio, che comporta una riduzione dei debiti sociali, può essere considerata un conferimento
valido. 11. I conferimenti in denaro. Nella costituzione di una società per azioni, i conferimenti dei
soci sono disciplinati con rigore al fine di garantire l’effettività del capitale sociale. Secondo
l’art.2342 del Codice Civile, i conferimenti devono, di norma, essere effettuati in denaro, ossia in
moneta avente corso legale in Italia. Il capitale sociale non può, pertanto, essere costituito da crediti
dei soci verso la società, se non in casi specifici e regolati.Un aspetto fondamentale della disciplina
dei conferimenti è il requisito che, al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, i soci versino
almeno il 25% dei conferimenti in denaro su un conto bancario della società (art. 2342, co. 2).
Questa somma deve rimanere depositata fino all’iscrizione della società nel registro delle imprese,
così da assicurare che la società disponga immediatamente di risorse per le sue attività, evitando
che il capitale sociale sia fittizio e costituito solo da promesse di pagamento future. Dopo
l’iscrizione, gli amministratori possono richiedere ai soci il pagamento del saldo dei conferimenti,
che deve avvenire in qualsiasi momento. Quando l’atto costitutivo non prevede disposizioni diverse,
i conferimenti in denaro devono essere realizzati in moneta con corso legale. Tuttavia, non è
possibile conferire beni diversi dal denaro (come prestazioni d’opera o di servizi) che non siano
immediatamente disponibili o che non abbiano valore economico certo. La disciplina, in questo
caso, stabilisce che il conferimento di denaro debba essere immediato e integrale per i soci unici o
in caso di riduzione della pluralità dei soci. Nel caso in cui un socio non adempia ai suoi obblighi di
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto fallimentare e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity!

conferimenti in società per azioni. Il conferimento dei soci nella costituzione di una società per azioni rappresenta l’apporto fondamentale per la formazione del capitale sociale e la sua operatività. La disciplina dei conferimenti nelle società per azioni si caratterizza per un rigore specifico, in quanto i diritti degli azionisti (come il diritto di voto) sono generalmente proporzionali alla quota di capitale detenuta. L’obiettivo principale di questa regolamentazione è garantire che il capitale sociale sia effettivamente costituito dai conferimenti dichiarati e che il valore nominale delle azioni non superi mai il valore reale dei beni conferiti. A differenza delle società di persone, nelle società per azioni non è consentito conferire qualsiasi tipo di bene valutabile economicamente. La legge stabilisce delle restrizioni, tra cui l’impossibilità di conferire prestazioni d’opera o di servizi (art. 2342, co. 5), e stabilisce che, nel caso di conferimenti in natura o di crediti, le azioni corrispondenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (art.2342, co. 3). Queste disposizioni, sebbene precise, lasciano aperte diverse problematiche riguardo alla determinazione dei beni conferibili. Un aspetto cruciale riguarda la liberazione integrale dei conferimenti. Sebbene la legge stabilisca che i conferimenti non in denaro debbano essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione, ciò non implica che l’intero conferimento debba essere immediatamente eseguito. In effetti, il conferimento può essere modulato a seconda della natura del bene conferito. Ad esempio, se il conferimento avviene tramite il trasferimento della proprietà di un bene, o l’attribuzione di un diritto di godimento (come l’usufrutto) o di un diritto di proprietà intellettuale (come un brevetto o un marchio), l’obbligo di liberazione si considera rispettato nel momento in cui il diritto conferito è messo a disposizione della società. Anche in questo caso, l’utilizzo del diritto conferito può protrarsi nel tempo senza compromettere la regola della liberazione immediata al momento della sottoscrizione. Alcuni esempi di beni conferibili sono i diritti di godimento, sia reali (usufrutto, abitazione) che personali (locazione), e i diritti di proprietà intellettuale, come i marchi, che possono essere trasferiti senza necessità di trasferire un’azienda intera. Il conferimento di know-how, ossia tecniche e procedimenti non brevettabili, appare anch’esso possibile, dato che la società inizia subito a beneficiare dell’utilizzo delle conoscenze conferite. Tuttavia, non possono essere conferiti beni che non siano immediatamente a disposizione del socio conferente, come nel caso dei beni futuri o dei beni appartenenti a terzi. In questi casi, infatti, il trasferimento del diritto di proprietà non avverrebbe al momento della sottoscrizione, ma sarebbe rinviato a un momento successivo, quando il bene diventa disponibile. Analogamente, la legge vieta espressamente il conferimento di prestazioni d’opera o di servizi (art. 2342, co. 5), che non comportano un incremento diretto del patrimonio della società. Non sono ammissibili nemmeno i conferimenti di beni che non possono essere liberamente alienati, come nel caso di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche. In modo simile, non possono costituire oggetto di conferimento le prestazioni negative, come ad esempio l’obbligo di non svolgere una determinata attività in concorrenza con la società, in quanto queste non contribuiscono a incrementare il patrimonio attivo della società. Tuttavia, le rinunce che comportano un aumento del patrimonio sociale sono ammesse: ad esempio, la remissione di un debito da parte di un socio, che comporta una riduzione dei debiti sociali, può essere considerata un conferimento valido. 11. I conferimenti in denaro. Nella costituzione di una società per azioni, i conferimenti dei soci sono disciplinati con rigore al fine di garantire l’effettività del capitale sociale. Secondo l’art.2342 del Codice Civile, i conferimenti devono, di norma, essere effettuati in denaro, ossia in moneta avente corso legale in Italia. Il capitale sociale non può, pertanto, essere costituito da crediti dei soci verso la società, se non in casi specifici e regolati.Un aspetto fondamentale della disciplina dei conferimenti è il requisito che, al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, i soci versino almeno il 25% dei conferimenti in denaro su un conto bancario della società (art. 2342, co. 2). Questa somma deve rimanere depositata fino all’iscrizione della società nel registro delle imprese, così da assicurare che la società disponga immediatamente di risorse per le sue attività, evitando che il capitale sociale sia fittizio e costituito solo da promesse di pagamento future. Dopo l’iscrizione, gli amministratori possono richiedere ai soci il pagamento del saldo dei conferimenti, che deve avvenire in qualsiasi momento. Quando l’atto costitutivo non prevede disposizioni diverse, i conferimenti in denaro devono essere realizzati in moneta con corso legale. Tuttavia, non è possibile conferire beni diversi dal denaro (come prestazioni d’opera o di servizi) che non siano immediatamente disponibili o che non abbiano valore economico certo. La disciplina, in questo caso, stabilisce che il conferimento di denaro debba essere immediato e integrale per i soci unici o in caso di riduzione della pluralità dei soci. Nel caso in cui un socio non adempia ai suoi obblighi di

versamento, la legge prevede una serie di procedure per il recupero dei fondi dovuti. Gli amministratori, dopo aver inviato una diffida pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, hanno la possibilità di offrire le azioni del socio in mora agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione. Se i soci non sono disposti ad acquistare le azioni, gli amministratori possono procedere alla vendita delle azioni tramite una banca o un intermediario autorizzato (art. 2344, co. 1). Se la vendita non ha luogo per mancanza di acquirenti, gli amministratori possono dichiarare la decadenza del socio, trattenendo le somme già versate, e ridurre proporzionalmente il capitale sociale (art. 2344, co. 2-3). Inoltre, il socio che non adempie ai versamenti non può esercitare il diritto di voto, con l’eccezione che il divieto riguarda solo le azioni non liberate (art. 2344, co. 4). In caso di trasferimento di azioni non liberate, l’alienante è tenuto, insieme all’acquirente, a garantire l’ammontare dei versamenti ancora dovuti per un periodo di tre anni dalla registrazione del trasferimento nel libro dei soci (art. 2356, co. 1). 12. I conferimenti di beni in natura e di crediti. La procedura di valutazione. I conferimenti in natura o in crediti, diversamente da quelli in denaro, presentano la complessità di una valutazione del loro valore che non è immediatamente determinabile. Per garantire che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia calcolato in modo oggettivo e proporzionato al rischio effettivo assunto dai soci, la legge prevede una serie di procedure rigorose e controlli da parte di esperti indipendenti. Innanzitutto, quando un socio conferisce beni in natura o crediti, è obbligato a presentare una relazione giurata di un esperto, nominato dal tribunale competente, che descriva i beni o i crediti conferiti e certifichi che il loro valore corrisponde almeno a quello attribuito ai fini della costituzione del capitale sociale, inclusi eventuali sovrapprezzi. L’esperto deve inoltre indicare i criteri seguiti per la valutazione (art. 2343, co. 1). Questa relazione deve essere allegata all’atto costitutivo e l’esperto è responsabile per eventuali danni causati alla società, ai soci o a terzi (art. 2343, co. 2). Successivamente, entro 180 giorni dalla registrazione della società nel registro delle imprese, gli amministratori devono verificare che la valutazione contenuta nella relazione dell’esperto sia corretta. Se ci sono motivi validi per dubitare della stima, la valutazione deve essere rivista. In questo caso, gli amministratori non possono agire autonomamente, ma devono chiedere al tribunale di nominare un nuovo esperto. Fino a quando la procedura di valutazione non è completata, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società (art. 2343, co. 3). Se, alla fine della valutazione, il valore dei beni o crediti conferiti risulta inferiore di oltre un quinto rispetto al valore attribuito, la legge prevede diverse opzioni: la società può ridurre proporzionalmente il capitale e annullare le azioni, il socio conferente può essere chiamato a versare la differenza in denaro, oppure il socio può recedere dalla società (art. 2343, co. 4).Tuttavia, la normativa prevede delle eccezioni in cui è possibile evitare la redazione della relazione di stima.Ad esempio, quando il conferimento riguarda valori mobiliari o strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati, il valore può essere determinato sulla base delle quotazioni ufficiali, se il valore attribuito non supera il prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi (art. 2343-ter, co. 1). Inoltre, se il valore dei beni o crediti conferiti corrisponde o è inferiore al fair value (valore equo) iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente e il bilancio è stato revisionato senza rilievi sulla valutazione dei beni, la procedura di stima può essere omessa (art. 2343-ter, co. 2, lett. a). In alcuni casi, la relazione di stima può essere evitata se il valore dei beni è stato determinato da un esperto indipendente e conforme ai criteri di valutazione riconosciuti, ese la valutazione è stata effettuata non oltre sei mesi prima del conferimento (art. 2343-ter, co. 2, lett. b). In questo caso, il conferente può scegliere l’esperto, purché questo soddisfi i requisiti di indipendenza e professionalità. Anche quando la stima non è necessaria, gli amministratori hanno l’obbligo di garantire l'effettività del capitale sociale. Entro 30 giorni dalla registrazione della società, devono accertare se, nel periodo successivo alla determinazione del valore, siano intervenuti eventi che abbiano modificato significativamente il valore dei beni conferiti, o se siano emersi nuovi fatti che abbiano influito sulla valutazione. Se gli amministratori ritengono che ci siano stati eventi rilevanti, o che l’esperto scelto non soddisfi i requisiti di indipendenza, devono procedere con una nuova valutazione, seguendo le regole generali previste per i conferimenti in natura (art. 2343-quater, co. 2). Se non sono stati riscontrati cambiamenti rilevanti, gli amministratori devono depositare una dichiarazione contenente dettagli e attestazione sui conferimenti, e fino alla registrazione della dichiarazione, le azioni rimangono inalienabili e devono restare depositate presso la società (art. 2343-quater, co. 3-4). RECESSO Un altro strumento previsto dalla legge per regolare il rapporto di un socio con la società è il diritto di recesso. Il recesso è ammesso nelle società a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio (art. 2285, co. 1). In caso di società con

di 500 euro, ogni azionista riceverà una nuova azione per ogni cinque azioni precedenti. Tuttavia, questo tipo di operazione può comportare problematiche se non tutti gli azionisti possiedono il numero di azioni necessario per ottenere un numero intero di nuove azioni, rischiando così di escludere soci di minoranza dalla partecipazione societaria. In tal caso, la delibera potrebbe essere annullata per abuso di maggioranza. Al contrario, il frazionamento delle azioni comporta un aumento del numero di azioni, riducendo contemporaneamente il valore nominale di ciascuna. In questo caso, ad esempio, se una società fraziona 100 azioni da 150 euro ciascuna in 300 azioni da 50 euro, ogni socio riceverà tre nuove azioni per ciascuna azione posseduta. Questo tipo di operazione deve riguardare tutte le azioni emesse, poiché la singola azione è indivisibile e non è possibile frazionarla in parti ulteriori. Il frazionamento non può essere richiesto da un singolo azionista, ma deve essere deciso dalla società tramite una modifica statutaria che riguardi tutte le azioni.In caso di comproprietà di azioni, come può accadere ad esempio in seguito a successione ereditaria, i diritti derivanti dalle azioni devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato in base alle norme sulla comunione ordinaria. Se i comproprietari non designano un rappresentante comune, le comunicazioni della società fatte ad uno dei comproprietari sono vincolanti per tutti. Inoltre, i comproprietari sono responsabili in solido per le obbligazioni derivanti dalle azioni in comproprietà, come ad esempio nel caso in cui i conferimenti non sianostati integralmente versati. Qualora una comproprietà riguardi un pacchetto di azioni,la divisionemdelle azioni tra i comproprietari può comportare difficoltà pratiche, che la società può risolvere conoperazioni di frazionamento o raggruppamento per evitare la formazione di resti. IL LIMITE DELL’AZIONE; l sistema giuridico italiano offre una vasta gamma di opzioni in relazione al diritto di voto nelle società per azioni (S.p.A.), prevedendo diverse tipologie di azioni che possono limitare o escludere tale diritto. Queste modifiche, però, non riguardano solo l’aspetto patrimoniale (come la distribuzione degli utili), ma possono anche influire sulla partecipazione decisionale degli azionisti. È quindi possibile operare deroghe rispetto alla regola generale del “one share, one vote” (un’azione, un voto), che stabilisce un legame diretto tra il numero di azioni possedute e il diritto di voto. In particolare, lo statuto di una S.p.A. può prevedere: • azioni senza diritto di voto: purtroppo, presentano una difficoltà di attrazione per gli investitori, soprattutto se non offrono vantaggi patrimoniali aggiuntivi. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, come quando vengono emesse per compensare conferimenti di capitale inferiori al valore nominale delle azioni, queste potrebbero risultare attraenti. Nonostante ciò, la legge stabilisce che il valore delle azioni senza diritto di voto, a voto limitato o a voto condizionato non possa mai superare la metà del capitale sociale (art. 2351, comma 2). La ragione di questa restrizione è evitare che il controllo della società possa essere acquisito da soggetti con una partecipazione di minoranza, ma che grazie a queste azioni prive o limitate nel diritto di voto, riescano di fatto ad assumere il controllo. • azioni a voto limitato: sono quelle in cui il diritto di voto è circoscritto a determinate decisioni, come, ad esempio, le modifiche statutarie o la nomina delle cariche sociali. Questo tipo di azioni risponde all’esigenza di attrarre investitori interessati a influenzare solo alcune specifiche questioni, mantenendo per altre una partecipazione meno incisiva. • azioni a voto condizionato: sono legate a condizioni particolari: ad esempio, il diritto di voto può dipendere dal fatto che la società non distribuisca utili per un certo periodo, o che si verifichino perdite, oppure può cessare al verificarsi di determinate situazioni, come il raggiungimento di risultati di bilancio o il superamento di una soglia di soci. Questi meccanismi rispondono all’interesse dei soci di esercitare il voto solo in specifiche circostanze che possano influire sul valore o sul controllo della società. Con l’evoluzione del diritto societario, è stato superato il divieto di emettere azioni a voto plurimo, in precedenza vietate, ma solo per le società non quotate. Le azioni a voto plurimo attribuiscono più di un voto per azione e possono arrivare fino a dieci voti per ciascuna, per specifiche delibere o condizionatamente al verificarsi di particolari eventi. Questa tipologia di azioni può portare a situazioni in cui è possibile controllare la società con una partecipazione relativamente piccola: bastano, ad esempio, azioni che conferiscano dieci voti per poco più del 9% del capitale sociale. Per le società quotate, la normativa prevede che le azioni emesse prima della quotazione mantengano il loro carattere di voto plurimo anche dopo l’eventuale ingresso in borsa. Per le altre S.p.A. quotate, invece, gli statuti possono introdurre il voto maggiorato (fino a due voti per azione) per chi detiene azioni per un periodo continuativo di almeno 24 mesi. Inoltre, in alcuni casi, può essere previsto che il voto maggiorato cresca annualmente, fino a un massimo di dieci voti per azione, a condizione che l’azionista non ceda le sue azioni durante questo periodo. Non si tratta, però, di una “categoria speciale” di azioni, poiché il diritto di voto maggiorato spetta a tutti i soci che

rispettano le condizioni previste dallo statuto, ma si perde in caso di trasferimento delle azioni. Questo meccanismo è pensato per incentivare la permanenza degli azionisti nella società e favorire la loro “fedeltà”, un concetto che ha preso piede con il termine, a volte improprio, di “loyalty shares” (azioni di fedeltà). Infine, gli statuti delle S.p.A. possono stabilire limitazioni al diritto di voto legate alla quantità di azioni possedute da un singolo azionista. Il voto contingentato prevede che oltre una certa soglia di partecipazione, il diritto di voto venga “sterilizzato”, cioè non possa essere esercitato oltre una determinata percentuale (ad esempio, oltre il 30%). In alternativa, il voto scaglionato riduce progressivamente il peso del voto a seconda della quantità di azioni possedute. Anche in questi casi, non si crea una categoria speciale di azioni, ma si stabiliscono semplicemente delle modalità particolari per esercitare il diritto di voto. Nelle società per azioni (S.p.A.), la regola di base in materia di trasferibilità delle azioni è quella della libera circolazione. In assenza di specifiche limitazioni legali o statutarie, le azioni possono essere trasferite liberamente, sia per atto tra vivi che per causa di morte. Ciò implica che, a differenza delle società di persone, la morte di un socio non genera problematiche significative, poiché le azioni del defunto si trasferiscono agli eredi in base alla disciplina generale. Tuttavia, oggi non si può più parlare di un principio assoluto e inderogabile di trasferibilità delle azioni. L’evoluzione normativa ha introdotto la possibilità di regimi derogatori, consentendo ad esempio l’imposizione di divieti di alienazione, anche temporanei. Pertanto, la libera trasferibilità va considerata come una regola “di default”, facilmente derogabile tramite lo statuto, e frequentemente adottata, soprattutto nelle S.p.A. di piccole dimensioni, per controllare le modifiche della compagine sociale. Le limitazioni alla circolazione delle azioni non possono riguardare le azioni al portatore, ma si applicano esclusivamente alle azioni nominative o ai titoli non emessi. Tali vincoli riguardano principalmente la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali. Va altresì considerato che, nelle società aperte, la normativa prevede che le azioni siano pienamente trasferibili, come condizione necessaria per la loro dematerializzazione, anche se la Consob ha stabilito che non costituisca ostacolo alla quotazione la presenza di clausole statutarie che impongano limiti al possesso azionario, come i cosiddetti “tetti azionari”. In alcuni casi, la legge stessa impone restrizioni alla trasferibilità. Ad esempio, le azioni emesse in cambio di conferimenti diversi dal denaro non possono essere trasferite fino a quando le valutazioni non sono state verificate (art. 2343, co. 3). Inoltre, per le azioni con prestazioni accessorie, la loro cessione è possibile solo con il consenso degli amministratori (art. 2345, co. 2). Infine, le azioni oggetto di recesso non possono essere trasferite fino alla liquidazione del socio recedente (art. 2437 bis, co. 2). Queste limitazioni, di natura legale, sono opponibili ai terzi e, di norma, comportano la nullità del trasferimento che violi tali restrizioni. Anche le limitazioni statutarie sono opponibili ai terzi e impediscono l’ingresso di un acquirente che le violi. Tuttavia, l’atto di trasferimento rimane valido tra le parti, ma è inefficace nei confronti della società, che può far valere il rispetto dei vincoli statutari, pubblicizzati tramite l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2355-bis, co. 4). Le restrizioni statutarie possono essere di diversa natura: intrasferibilità assoluta, gradimento, riscatto, prelazione, covendita, e gradimento non mero. Un esempio di restrizione comune è l’intrasferibilità assoluta, che può essere prevista per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dall’introduzione del divieto. Questa clausola ha una funzione protettiva nei primi anni di vita della società, in cui l’obiettivo è favorire la coesione tra i soci e garantire la stabilità dell’iniziativa comune. La durata di tale divieto non può eccedere i cinque anni, né può essere prevista in modo permanente. Un altro strumento utilizzato è la clausola di mero gradimento, che subordina la cessione delle azioni al consenso degli organi sociali o degli altri soci. Sebbene teoricamente il trasferimento sia possibile, la totale discrezionalità di negare il gradimento può rendere difficile alienare le azioni. Affinché tale clausola sia valida ed efficace, è necessario che lo statuto preveda specifici meccanismi correttivi, come l’obbligo di acquisto da parte della società o degli altri soci, oppure il diritto di recesso per il socio alienante. Questi correttivi sono essenziali per evitare che la clausola diventi un ostacolo alla liquidità e all’uscita del socio dalla società. Le clausole di riscatto, che attribuiscono alla società o ai soci il diritto di riacquistare le azioni al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, in caso di morte dell’azionista), sono anch’esse comuni. Tali clausole si differenziano dalle limitazioni alla circolazione in quanto hanno una finalità di estromissione dell’azionista, e non di semplice regolamentazione del trasferimento. La disciplina del riscatto è simile a quella del recesso, e il corrispettivo deve essere determinato secondo i criteri previsti per il recesso dell’azionista. La prelazione è una clausola che obbliga il socio che intende cedere le sue azioni a offrire prima a favore degli altri soci. Sebbene sia una delle limitazioni più

e introdotto le prime normative per le società quotate. Successivamente, il Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998) ha regolamentato in modo più dettagliato le società quotate, mentre la riforma delle società di capitali del 2003 (d.lgs. n. 6/2003) ha innovato la disciplina generale delle società di capitali. Inoltre, l'adeguamento alle direttive comunitarie ha portato a ulteriori modifiche legislative, come quelle sulle fusioni transfrontaliere, la revisione legale dei conti, la protezione degli azionisti minori e le offerte pubbliche di acquisto. Questi interventi hanno creato un sistema normativo complesso, ma più adatto a rispondere alle diverse esigenze delle società per azioni. La costituzione della società per azioni può avvenire anche con un atto unilaterale, qualora vi sia un unico socio fondatore (art. 2328, co. 1). In questo caso, il carattere unipersonale della società comporta l’applicazione di specifiche disposizioni legali, fin dalla fase di costituzione, volte a garantire la trasparenza nei confronti dei terzi. Tali norme sono focalizzate principalmente sulla pubblicità dell’assetto societario, affinché sia chiara la presenza di un unico azionista. Un aspetto centrale di queste disposizioni riguarda l’obbligo di dichiarazioni pubbliche. Quando le azioni sono detenute da un solo socio o qualora l’unico socio cambi, gli amministratori (o, in mancanza, lo stesso socio) devono depositare presso il registro delle imprese, entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci, una dichiarazione che indichi i dati identificativi del socio unico, quali nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio o sede legale della società (art. 2362, co. 1, 3 e 4). Una dichiarazione simile è richiesta anche quando si ricostituisce la pluralità dei soci (art. 2362, co. 2). Inoltre, l’informazione sulla unipersonalità deve essere sempre esplicitata negli atti e nella corrispondenza societaria (art. 2250, co. 4). Dal punto di vista della responsabilità, la costituzione di una società per azioni con un solo socio non comporta, in linea generale, una responsabilità illimitata del socio unico per le obbligazioni sociali. La responsabilità continua a ricadere esclusivamente sul patrimonio sociale della società. Tuttavia, questa regola subisce delle deroghe in particolari situazioni, principalmente in caso di insolvenza della società. In tali circostanze, il socio unico è responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte durante il periodo in cui ha detenuto l’intero capitale sociale (art. 2322, co. 2). Tale responsabilità illimitata si applica nei seguenti casi: a. Quando si verifica una violazione delle regole sui conferimenti specificamente previste per le società per azioni unipersonali. b. Quando non vengono rispettate le disposizioni sulla pubblicità, in particolare l’obbligo di depositare la dichiarazione contenente i dati del socio unico nel registro delle imprese. Inoltre, il socio unico è solidalmente responsabile per le operazioni compiute prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, anche se non ha preso parte alla decisione o non ha autorizzato tali operazioni (art. 2331, co. 2). La responsabilità illimitata del socio unico, però, assume una natura sussidiaria. Questo principio emerge chiaramente dall’articolo 2325, co. 2, che limita la responsabilità illimitata del socio unico in caso di insolvenza, suggerendo che il patrimonio sociale deve essere escusso prima di poter ricorrere alla responsabilità personale del socio. Un punto rilevante riguarda il raggio di applicazione della responsabilità illimitata. È corretto limitare questa responsabilità ai soli casi in cui l’intero pacchetto azionario è detenuto da un solo socio, escludendo situazioni in cui un soggetto possieda formalmente una quota molto elevata (ad esempio, il 98% delle azioni), senza essere l’unico azionista, o ancora quando il controllo della società è indirettamente esercitato tramite altre entità giuridiche (ad esempio, attraverso una società controllata al 100%). In tali casi, pur essendo di fatto il soggetto principale, non si configura una situazione di unipersonalità da un punto di vista legale, e quindi non si applica la responsabilità illimitata prevista per l’unico socio. Per quanto riguarda le altre norme che regolano le società per azioni unipersonali, queste sono in larga parte le stesse applicabili alle società pluripersonali, fatta eccezione per alcune disposizioni specifiche sui conferimenti e sui rapporti tra il socio unico e la società. In particolare, i contratti stipulati dalla società con il socio unico, così come le operazioni a favore di quest’ultimo, sono opponibili ai creditori solo se risultano da un atto scritto con data certa anteriore al pignoramento o se registrati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (art. 2362, co. 5). LIQUIDAZIONE (GIUDIZIONALE) E SCIOGLIMENTO; La regolamentazione dello scioglimento delle società di persone prevede sia cause comuni a tutte le società, sia disposizioni specifiche per le SNC e per le SAS. In linea generale, le cause di scioglimento comuni sono indicate all’art. 2272 del Codice Civile, e comprendono eventi che possono riguardare l’intero ordinamento societario. Tra le cause generali di scioglimento si annoverano: • Il decorso del termine stabilito nell’atto costitutivo: una volta scaduto il termine previsto, se i soci proseguono l’attività sociale, la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato (art. 2273). • Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di

raggiungerlo: quando l’oggetto sociale è raggiunto o diventa irrealizzabile, la società si scioglie. Un caso significativo è quello in cui dissidi tra i soci paralizzano l’attività sociale. • La volontà unanime dei soci: tutti i soci devono concordare sullo scioglimento della società. • La perdita della pluralità dei soci: se la società perde tutti i suoi soci e questi non vengono sostituiti entro sei mesi, la società si dissolve. Oltre a queste cause, l’atto costitutivo può prevedere altre ipotesi specifiche di scioglimento, così come l’apertura della procedura di liquidazione controllata nei casi previsti dalla legge. Per le SNC e per le SAS, oltre alle cause generali già descritte, si aggiungono altre situazioni specifiche. Ad esempio, l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale o l’intervento delle autorità governative possono determinare lo scioglimento (artt. 2308, 2315). Inoltre, per la SAS, è previsto lo scioglimento se rimangono solo accomandatari o solo accomandanti e, se entro sei mesi non viene ricostituita la categoria di soci mancante (art. 2323, co. 1). In queste situazioni, l’unica categoria di soci superstite è chiamata ad adottare misure per mantenere la struttura della società. Quando vengono a mancare gli accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per la gestione ordinaria (art. 2323, co. 2). Tuttavia, l’amministratore provvisorio non assume il ruolo di accomandatario e non risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali. Sebbene non risponda illimitatamente, l’amministratore provvisorio è fondamentale per garantire la continuità dell’attività societaria. Il verificarsi di una causa di scioglimento avvia automaticamente la fase di liquidazione della società, che comporta rilevanti modifiche nell’organizzazione delle operazioni aziendali. Gli amministratori, infatti, possono solo compiere gli atti urgenti fino a quando non vengano nominati i liquidatori e adottati i provvedimenti necessari (art. 2274). La liquidazione può essere annullata, ma solo con decisione unanime dei soci, visto che non esistono disposizioni che consentano di modificarla a maggioranza. In assenza di disposizioni nell’atto costitutivo, i liquidatori sono nominati unanimemente dai soci. Qualora non si raggiunga un accordo, la nomina avviene tramite intervento del presidente del tribunale (art. 2275, co. 1). I liquidatori hanno il compito di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione della società, rappresentando la stessa sia sostanzialmente che processualmente (art. 2310). Tra i primi compiti dei liquidatori c’è la redazione dell’inventario, che dovrà riflettere correttamente tutte le attività e passività della società (art. 2277, co. 2). I liquidatori, come gli amministratori, rispondono per la loro attività secondo le stesse modalità (art. 2276). Essi sono espressamente vietati dal compiere nuove operazioni d’impresa, limitandosi a quelle necessarie alla liquidazione, pena la loro responsabilità personale e solidale per le operazioni non conformi alla finalità di liquidazione (art. 2279). L’unico scopo del processo di liquidazione è il pagamento dei debiti sociali. Infatti, i liquidatori non possono distribuire tra i soci i beni della società finché non sono stati saldati i creditori (art. 2280, co.1). Se le risorse non sono sufficienti, i liquidatori possono richiedere ai soci versamenti aggiuntivi, o chiedere ai soci illimitatamente responsabili di contribuire proporzionalmente alle perdite (art. 2280, co. 2). Una volta saldati i creditori, l’attivo residuo deve essere ripartito tra i soci in proporzione ai conferimenti, con l’eventuale eccedenza divisa in base alla partecipazione agli utili (art. 2282, co. 1). I beni conferiti in godimento non vengono liquidati, ma restituiti ai soci nello stato in cui si trovano, e il deterioramento dei beni che non sia imputabile agli amministratori comporta una responsabilità da parte loro (art. 2281). Per le SNC e le SAS, al termine della liquidazione, i liquidatori devono presentare ai soci il bilancio di liquidazione e il piano di riparto (art. 2311). Se il piano non è impugnato entro due mesi dalla comunicazione, esso si intende approvato (art. 2311, co. 2). Se i soci contestano il piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla divisione siano trattate separatamente (art. 2311, co. 3). Con l’approvazione del bilancio di liquidazione, i liquidatori sono sollevati da ogni responsabilità nei confronti dei soci (art. 2311, co. 4). Nel caso di società regolarmente iscritte nel registro delle imprese, la cancellazione della società avviene solo dopo l’approvazione del bilancio di liquidazione e la relativa istanza di cancellazione dal registro (art. 2312). La cancellazione segna l’estinzione della società, anche se vi sono ancora crediti insoddisfatti o rapporti pendenti. In ogni caso, le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni dalla cancellazione (art. 2312, co. 4). Se, successivamente alla cancellazione, emergono sopravvenienze attive o passive, le prime sono attribuite ai soci in regime di contitolarità, mentre le seconde possono essere reclamate dai creditori nei confronti dei soci o, se il danno è imputabile ai liquidatori, anche nei loro confronti (art. 2312, co. 2). Le società cancellate dal registro delle imprese possono essere sottoposte a liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione se l’insolvenza è emersa prima o durante l’anno successivo alla cancellazione (art. 33, c.c.i.i.). Dopo tale periodo, i soci illimitatamente responsabili rimarranno

accordo di fatto tra le parti. Tuttavia, qualora i conferimenti riguardino beni immobili o siano di durata superiore a nove anni, è necessario redigere un atto scritto (art. 1350, n. 9 c.c.). La mancanza della forma richiesta per il conferimento non invalida il contratto di società, ma fa venir meno la partecipazione del socio conferente. Un altro aspetto importante è l’iscrizione nel registro delle imprese. Questa è obbligatoria per le società in nome collettivo (SNC), in accomandita semplice (SAS) e per la società semplice che esercita attività agricola. L'iscrizione determina l’acquisizione della qualità di società regolare, che implica una serie di regole giuridiche specifiche, come quella che prevede la possibilità di escutere prima il patrimonio sociale in caso di debiti. Inoltre, l’iscrizione nel registro rende applicabile una disciplina differenziata rispetto a quella delle società irregolari, che comporta alcune peculiarità, come il diritto del socio di richiedere la liquidazione della quota del debitore in caso di debitorietà. Il contratto costitutivo di una società di persone deve contenere alcuni elementi minimi, che variano a seconda del tipo di società. Per la SNC, ad esempio, l’atto costitutivo deve contenere l’indicazione dei soci, della ragione sociale, dell’oggetto sociale, della sede, dei conferimenti e delle modalità di ripartizione degli utili, nonché la durata della società. Per la SAS, oltre agli elementi già previsti per la SNC, è necessario specificare i soci accomandatari e accomandanti. La redazione di questi atti deve avvenire tramite sottoscrizione autenticata o atto pubblico e deve essere depositata presso il registro delle imprese entro trenta giorni. In merito alla soggettività giuridica della società di persone, esistono diverse interpretazioni. Alcuni ritengono che, nelle società di persone, non vi sia un soggetto giuridico distinto dai soci, e che i beni della società siano semplicemente una comproprietà dei soci, con obbligazioni sociali che risultano debiti comuni e responsabilità illimitata dei soci. Tuttavia, il Codice civile e la giurisprudenza suggeriscono che la società di persone possieda una sua soggettività giuridica, seppur non comparabile a quella delle società di capitali. Elementi come la trascrizione degli acquisti immobiliari a nome della società, la necessità di indicare una ragione sociale e la sede nel contratto costitutivo, e la previsione che la società acquisti diritti e obbligazioni tramite i soci che ne hanno la rappresentanza, indicano che esiste una certa unificazione giuridica dei rapporti sociali, attribuibili a un soggetto distinto dalla collettività dei soci. [La società di persone si caratterizza per la flessibilità nella sua costituzione e per la responsabilità illimitata dei soci. Sebbene non goda della stessa personalità giuridica delle società di capitali, essa possiede una propria identità giuridica che consente di separare gli atti e le obbligazioni della società da quelli dei soci. L'analisi complessiva delle norme che disciplinano queste società evidenzia un fenomeno di unificazione giuridica che, pur non raggiungendo la personalità giuridica, consente di attribuire una certa autonomia all’entità sociale]. Il contratto sociale, pur nella sua libertà di forma, può perfezionarsi anche senza una manifestazione esplicita di volontà, basandosi su fatti concludenti. Questo fenomeno è alla base della società di fatto, che si costituisce attraverso la cooperazione economica tra le parti, senza la formalità di un atto costitutivo. La verifica della sua esistenza dipende dalla presenza di alcuni elementi distintivi: conferimenti, esercizio comune dell’attività economica e divisione degli utili. Le società di fatto rientrano tra le società irregolari, un sottoinsieme delle quali comprende quelle che, pur avendo un atto costitutivo, non sono registrate nel registro delle imprese, e quelle che, come nel caso delle società occulte, non hanno alcun atto costitutivo, ma nascono da atti taciti o impliciti. La disciplina delle società irregolari si applica anche alle società di fatto, con una distinzione tra quelle che esercitano attività commerciale, che seguono le norme delle società in nome collettivo, e quelle che non lo sono, che si regolano secondo le disposizioni delle società semplici. Talvolta, però, esistono società di fatto che non appaiono come tali agli occhi dei terzi, dando l’impressione di un’impresa individuale (società occulta). Nonostante l’assenza di formalizzazione, questi rapporti sociali possono essere comunque sottoposti a liquidazione giudiziale se emergono durante la crisi dell’imprenditore, come previsto dal codice della crisi d’impresa. In tal caso, la liquidazione può essere disposta anche quando l’impresa appare come individuale, ma risulti di fatto appartenere a una società di fatto. Un altro fenomeno simile è quello della società apparente, che si manifesta quando persone legate da rapporti di amicizia o parentela con un imprenditore compiono atti che ingenerano nei terzi la convinzione dell’esistenza di una società. Sebbene non esista una regolamentazione specifica per la società apparente, la giurisprudenza tende a riconoscerla per tutelare i creditori che abbiano trattato con soggetti che si comportano come soci. Tuttavia, l’estensione delle procedure concorsuali alle società apparenti è controversa, in quanto queste non sono vere e proprie società. La giurisprudenza ritiene che, seppur il principio dell’apparenza possa attribuire una responsabilità ai soggetti coinvolti nei comportamenti esterni, non giustifica l’inclusione di una società apparente

nelle procedure concorsuali. [In conclusione, mentre la legge offre meccanismi per tutelare i creditori da atti che ingenerano l’apparenza di un rapporto sociale, non giustifica però un’estensione ingiustificata delle procedure concorsuali a entità che, di fatto, non esistono come società. Questo approccio rispetta il principio di legalità, evitando di ampliare indebitamente la responsabilità dei soggetti coinvolti]. SOCI D’OPERA (SNC, SRL, SPA) + CONFERIMENTI SRL ; Nelle società di persone, i soci possono apportare qualsiasi tipo di entità suscettibile di valutazione economica, comprendendo non solo conferimenti in denaro, ma anche beni in natura, crediti, beni immateriali, opere e servizi. In particolare, è possibile conferire in società il proprio nome, poiché la presenza nella ragione sociale di un soggetto con un buon accreditamento nel mondo degli affari o un patrimonio significativo può essere un valido strumento per ottenere credito e instaurare rapporti economici. Tuttavia, conferire l’obbligo di non concorrenza o la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali è più problematico. Sebbene tali conferimenti possano apportare utilità alla società, è opinabile se possano legittimamente essere considerati conferimenti veri e propri, in quanto questi obblighi derivano già dalla partecipazione alla società. Permettere conferimenti di tale tipo potrebbe consentire di acquisire la qualità di socio senza effettuare un apporto economico reale. Secondo l’art. 2253, co. 1, del Codice Civile, i soci sono liberi di determinare nell’atto costitutivo l’ammontare dei conferimenti a loro carico. Qualora non venga specificato, il Codice civile fornisce una disciplina suppletiva. In tal caso, i conferimenti devono essere effettuati in denaro, estendendo il principio dell’art. 2342, co. 1, relativo alle società per azioni. Inoltre, in mancanza di un accordo specifico, i soci sono obbligati a conferire in parti uguali quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2253, co. 2). I conferimenti possono avere oggetti diversi, con specifiche normative che disciplinano i rapporti tra i soci e la società in base alla tipologia di apporto: • Conferimenti in proprietà: quando un socio conferisce beni in proprietà, si applicano le regole generali dei contratti con effetti reali, in particolare il principio del consenso traslativo. Il socio sarà tenuto a garantire per evizione e vizi, mentre il rischio del perimento del bene si trasferisce alla società solo al momento del trasferimento della proprietà (art. 2254, co. 1). • Conferimenti in godimento: In caso di conferimento di un bene in godimento (ad esempio, un contratto di locazione o un diritto reale come l’usufrutto), il rischio rimane a carico del socio, e la garanzia è regolata dalle norme sulla locazione (art. 2254, co. 2). Se il bene conferito perisce prima che la società acquisisca la proprietà, la legge prevede che il socio non possa essere escluso dalla società (art. 2286, co. 3).

  • Conferimenti di crediti: Nel caso di conferimento di crediti, il socio cede un credito alla società e risponde dell’insolvenza del debitore nei limiti indicati dall’art. 1267 c.c., se ha assunto una garanzia convenzionale (art. 2255). La cessione avviene generalmente in termini di “cessione pro solvendo”, limitando la responsabilità del socio cedente al valore nominale del credito conferito. • Conferimenti di opere e servizi: Quando un socio conferisce la propria opera o prestazione di servizi, si obbliga a svolgere una determinata attività nei confronti della società. La differenza principale rispetto al lavoratore subordinato è che il socio d’opera partecipa attivamente all’impresa, ricevendo una quota degli utili societari e non una retribuzione come avverrebbe nel caso di un rapporto di lavoro subordinato. La quota spettante al socio d’opera viene determinata nell’atto costitutivo, o in mancanza, dal giudice secondo equità (art. 2263, co. 2). Il socio che apporta solo la propria opera ha diritto a una parte degli utili, ma la sua posizione in merito al capitale societario è meno chiara. Al momento dello scioglimento della società, al socio d’opera spetta una quota dell’attivo residuo, ma non una quota del capitale conferito. Infatti, secondo l’art. 2282, co. 1, l’attivo residuo dopo il rimborso dei conferimenti ai soci di capitale va distribuito in proporzione agli utili. Non vi è quindi un riconoscimento del socio d’opera come se avesse effettuato un conferimento di capitale, sebbene il suo apporto sia comunque riconosciuto. In alcune circostanze, tuttavia, il socio d’opera potrebbe avere diritto a una parte del capitale, se gli altri soci acconsentono esplicitamente alla capitalizzazione del suo conferimento. In tal caso, si verificherebbe una modifica della struttura del capitale sociale, con implicazioni anche sugli altri soci. Il conferimento d’opera da parte dell’accomandante in una società in accomandita semplice è oggetto di discussione. L’art. 2320, co. 2, prevede che gli accomandanti possano prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, senza che sia necessariamente limitata a un lavoro subordinato. In tal senso, sarebbe ammissibile il conferimento d’opera anche da parte dell’accomandante, in linea con l’evoluzione della disciplina delle società a responsabilità limitata, dove l’art. 2464, co. 6, consente esplicitamente il conferimento d’opera e di servizi. [In sintesi, i conferimenti nelle società di persone sono ampiamente flessibili e comprendono una varietà di beni e servizi. La disciplina generale

giustificare il rifiuto da parte del notaio di procedere con la stipula, la mancanza non determina la nullità della società, salvo i casi previsti dall’art. 2332. Nella prassi, si redige uno statuto che integra l’atto costitutivo, regolando dettagliatamente le modalità di funzionamento della società. Sebbene lo statuto possa essere redatto separatamente, fa parte integrante dell’atto costitutivo, e in caso di conflitto tra le disposizioni dello statuto e quelle dell’atto costitutivo, prevalgono le prime (art. 2328, co. 3). Per procedere alla costituzione, è necessario che siano soddisfatte determinate condizioni (art. 2329). In primo luogo, deve essere sottoscritto l’intero capitale sociale, che deve essere almeno di 50milaeuro. Dev’essere inoltre versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (o l’intero ammontare in caso di atto unilaterale) e completata l’integrazione dei conferimenti in natura, accompagnata dalla relativa relazione di stima ai sensi dell’art. 2343. È fondamentale che la società abbia a disposizione immediatamente una parte dei mezzi finanziari e che il valore dei conferimenti corrisponda al capitale sottoscritto. Infine, occorre che siano ottenute le autorizzazioni previste da leggi speciali, qualora l’attività della società richieda specifiche autorizzazioni (ad esempio, quella della Banca d’Italia per la costituzione di società di investimento). Non è espressamente richiesto che l’ammontare del capitale sociale sia adeguato all’oggetto sociale. Sebbene esista un’opinione autorevole che suggerisce che il capitale debba essere, almeno in linea di principio, adeguato a evitare la creazione di società sottocapitalizzate, non vi è una norma che stabilisca esplicitamente tale obbligo. La giurisprudenza non impone una congruità tra capitale e oggetto sociale, come dimostra il fatto che, in presenza di capitale insufficiente, la società potrebbe comunque accedere al credito per proseguire la sua attività. Il riferimento all’art. 2484, co. 1, n. 2, che prevede lo scioglimento della società in caso di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, non impone un obbligo di adeguamento del capitale all’attività da perseguire. Analogamente, l’art. 2467, co. 2, relativo ai finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata, si limita a trattare della postergazione dei finanziamenti in caso di squilibrio finanziario, senza obbligare i soci a conferire risorse adeguate all’oggetto sociale al momento della costituzione della società. Lo scioglimento delle società di capitali, come le S.p.A., le S.r.l. e le S.a.p.A., è regolato dal codice civile italiano (articoli 2484-2496), ma ci sono differenze tra i vari tipi di società. Alcune di queste differenze sono esplicitate dalla legge, altre sono dedotte tramite interpretazioni. Lo scioglimento non significa la fine immediata della società, ma dà inizio a una procedura di liquidazione che porta alla sua estinzione. Durante questa fase, la società può continuare a operare e svolgere la sua attività, come previsto dall’art. 2487. Le cause legali di scioglimento, stabilite dall’art. 2484, sono: • Scadenza del termine stabilito nell’atto costitutivo (se la società è a tempo determinato). • Realizzazione o impossibilità di realizzare l’oggetto sociale. • Impossibilità di funzionamento dell’assemblea. • Inattività continua dell’assemblea. • Riduzione del capitale sotto il minimo legale a causa di perdite superiori a un terzo. • Impossibilità di liquidare il socio recedente. • Delibera di scioglimento da parte dell’assemblea (scioglimento anticipato). • Apertura della liquidazione giudiziale o controllata. Il termine di scioglimento si applica solo se la società è a tempo determinato. Per le società con oggetto sociale molto ampio, la causa di scioglimento per il raggiungimento dell’oggetto sociale è rara, mentre più comune è l’impossibilità di conseguire l’oggetto a causa di cambiamenti esterni (come la revoca di una licenza). L’assemblea può modificare lo statuto per evitare lo scioglimento. L’impossibilità di funzionamento o l’inattività dell’assemblea riguarda la difficoltà a prendere decisioni, anche a causa della mancanza di quorum o di convocazioni. La continuata inattività è una causa più ampia, che comprende anche il semplice non convocare l’assemblea. La causa di scioglimento per la riduzione del capitale sotto il minimo legale si verifica quando le perdite superano un terzo del capitale sociale, e può anche applicarsi a S.r.l. e S.r.l.s. Nel caso in cui non sia possibile rimborsare un socio recedente, la società deve sciogliersi, scegliendo di liquidare l’intera società piuttosto che solo il singolo socio. Lo scioglimento può anche essere deciso volontariamente dai soci tramite una delibera assembleare, che porta alla cessazione anticipata della società. Lo scioglimento può avvenire anche in caso di liquidazione giudiziale o controllata, con la procedura che varia a seconda della grandezza dell’impresa. In alcuni casi specifici, la legge prevede cause di scioglimento particolari, come nel caso di cessazione dei soci amministratori nelle S.a.p.A. o nelle S.p.A. quotate, quando si alterano i rapporti tra azioni ordinarie e di risparmio. Inoltre, l’atto costitutivo e lo statuto possono prevedere altre cause di scioglimento (cause convenzionali), che non seguono la disciplina delle cause legali. Queste possono essere stabilite dai soci durante la vita della società, seguendo le procedure per modificare lo statuto. Anche nelle S.r.l.s., nonostante uno statuto standard, è possibile prevedere tali cause, rispettando le normative

generali per la modifica dello statuto. MOTIVO DI RECESSO SPA; Il diritto di recesso consente a un socio di uscire dalla società in seguito a determinate modifiche statutarie. La riforma del 2003 ha ampliato questo diritto, introducendo diverse ipotesi in cui è possibile esercitarlo. Le principali categorie di causa di recesso sono: • Ipotesi ineliminabili: I soci che non hanno partecipato o hanno votato contro certe modifiche importanti, come la modifica dell’oggetto sociale, la trasformazione della società, l’eliminazione di diritti di recesso previsti dallo statuto o la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso, possono recedere dalla società. • Ipotesi suppletive: In caso di modifiche meno rilevanti, come la proroga della durata della società o la modifica dei vincoli alla circolazione delle azioni, il recesso è possibile, ma lo statuto può escluderlo. • Recesso nelle società a tempo indeterminato: Se la durata della società non è definita, il socio può recedere con un preavviso di 180 giorni, indipendentemente dalla causa. • Ipotesi statutarie: Lo statuto può prevedere altre cause di recesso, ma solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Il recesso può riguardare anche solo una parte delle azioni possedute, e va esercitato tramite lettera raccomandata entro un certo periodo dopo l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Se la causa di recesso non è una delibera assembleare, il termine è di 30 giorni. In caso di controversia sul valore delle azioni, è possibile chiedere la determinazione del valore tramite un esperto nominato dal tribunale. Il valore delle azioni deve essere calcolato in modo giusto, tenendo conto del patrimonio della società, delle sue prospettive future e del valore di mercato delle azioni, se quotate. Tuttavia, lo statuto può stabilire criteri diversi, purché non iniqui. Per il rimborso delle azioni, la società deve offrire prima le azioni ai soci esistenti. Se queste non vengono acquistate, possono essere vendute a terzi o rimborsate dalla società, utilizzando riserve disponibili. Se non ci sono riserve, l’assemblea deve decidere se ridurre il capitale o sciogliere la società. CASI DI ESCLUSIONE SOCIO SRL: L’esclusione di un socio in una s.r.l. è una decisione presa dagli altri soci, non dal socio stesso, e dipende dalle regole previste dallo statuto. A differenza del recesso, che è regolato dalla legge, l’esclusione deve essere specificamente prevista nello statuto, e le cause devono essere dettagliate e giustificate da una “giusta causa”. Le cause di esclusione possono riguardare violazioni specifiche degli obblighi legali o statutari, ma anche eventi gravi come la condanna penale o la liquidazione giudiziale del socio. L’esclusione può essere decisa dall’assemblea, in quanto modifica i diritti del socio, ma lo statuto può anche prevedere esclusioni automatiche per determinate cause gravi. Se l’esclusione è facoltativa, il socio escluso può impugnare la decisione, mentre se è automatica, può fare causa per verificarne la legittimità. La liquidazione della quota del socio escluso segue le stesse regole del recesso, ma non prevede la possibilità di ridurre il capitale sociale. In mancanza di altre soluzioni, la società deve sciogliersi e entrare in liquidazione. CREDITORI IN CASO DI FUSIONE; Il procedimento di fusione di società si articola in tre fasi principali: il progetto di fusione, la delibera di fusione e l’atto di fusione, che sono regolati da una serie di disposizioni normative volte a garantire la trasparenza dell’operazione e la tutela degli interessi di soci, creditori e terzi. Il progetto di fusione è il primo passo del processo e viene redatto dagli organi amministrativi di ciascuna delle società coinvolte nella fusione. Si tratta di un documento che deve contenere una serie di informazioni essenziali per consentire ai soci di valutare correttamente l’operazione. La legge stabilisce un contenuto minimo obbligatorio per il progetto (art. 2501-ter, co. 1), che include dettagli sulle società partecipanti, l’atto costitutivo della nuova società risultante o della società incorporante, nonché il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. Il rapporto di cambio è uno degli elementi più importanti e riguarda la quantità di azioni o quote che i soci delle società fuse riceveranno in cambio della loro partecipazione. Questo rapporto deve essere calcolato con attenzione, considerando la valutazione patrimoniale delle società partecipanti e le prospettive economiche future. Il progetto deve anche specificare la data di godimento delle azioni (cioè la data a partire dalla quale queste partecipano agli utili della società risultante dalla fusione) e la data contabile, che segna l’inizio dell’imputazione delle operazioni delle società partecipanti nel bilancio della nuova entità. Inoltre, il progetto può includere il trattamento riservato a particolari categorie di soci, come i possessori di obbligazioni convertibili o strumenti finanziari simili. Una volta redatto, il progetto di fusione deve essere messo a disposizione dei soci. La legge prevede che il progetto venga depositato presso la sede sociale o pubblicato sul sito internet della società, garantendo che i soci possano prendere visione dei documenti in un periodo di almeno 30 giorni prima della decisione finale sulla fusione. Durante questo periodo, i soci hanno la possibilità di esaminare il progetto, le relazioni degli amministratori e degli esperti, nonché le situazioni patrimoniali delle società coinvolte. Se una società è quotata in borsa,

contratti, che prevede l’irretroattività della nullità, la nullità della società per azioni produce effetti ex nunc, cioè solo per il futuro, e non incide sugli atti compiuti dalla società prima della dichiarazione di nullità. Di conseguenza, gli obblighi assunti dai soci e quelli contratti dalla società con terzi continuano a essere validi e devono essere adempiuti regolarmente. Inoltre, i soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali (art. 2332, co. 3), affinché il capitale inizialmente previsto possa essere utilizzato per il pagamento dei debiti sociali. La dichiarazione di nullità della società implica anche lo scioglimento della società, ma a differenza della nullità di un contratto, che è insanabile, la nullità della società per azioni può essere sanata prima della sua dichiarazione, se la causa di invalidità viene rimossa e tale circostanza è pubblicamente registrata. Ad esempio, se l’atto costitutivo non è stato redatto in forma pubblica, è possibile sanare la nullità procedendo a una nuova stipula dell’atto pubblico. Analogamente, se manca l’indicazione del capitale sociale, è sufficiente modificarne la clausola nell’atto costitutivo (art. 2332, co. 5). Un ulteriore elemento di distinzione riguarda l’accertamento della simulazione. La disciplina della nullità non ammette la configurazione della simulazione di una società per azioni iscritta nel registro, poiché la simulazione non è contemplata tra le cause di nullità di cui all’art.

  1. Inoltre, le conseguenze di un accertamento di simulazione, che prevederebbero l’inefficacia degli atti tra le parti (art. 1414, co. 1), sono incompatibili con la disciplina della nullità della società, che prevede la nomina dei liquidatori e la continuazione degli effetti degli atti compiuti dalla società prima della dichiarazione di nullità. Infine, è importante sottolineare che la nullità della partecipazione di un socio non determina automaticamente la nullità dell’intera società. Se la partecipazione di un socio è invalida per motivi come vizi del consenso o violenza, ciò non implica l’invalidità della società. L’invalidità della partecipazione non ha effetti retroattivi, in quanto i creditori sociali devono comunque essere soddisfatti. In caso di invalidità della partecipazione, l’azionista non ha diritto alla restituzione del conferimento inizialmente effettuato, ma avrà diritto al valore di liquidazione delle azioni, determinato sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della dichiarazione di invalidità. CHI AMMINISTRA LA SOCIETA; Nelle società per azioni, la gestione dell’impresa è affidata solo agli amministratori, come stabilito dall’art. 2380-bis, comma 1. Questo principio è inderogabile, quindi nessun altro organo o persona esterna può assumere il potere di amministrazione. L’assemblea dei soci non può intervenire direttamente nella gestione quotidiana dell’impresa, salvo specifiche autorizzazioni previste dallo statuto. Gli amministratori hanno un ampio potere, che include sia la gestione dell’attività aziendale (come produzione e scambio di beni e servizi), sia l’organizzazione interna della società. Inoltre, sono responsabili della rappresentanza legale della società, della tenuta delle scritture contabili, e di altri obblighi previsti dalla legge. Il rapporto tra gli amministratori e la società è un rapporto specifico e diverso dal mandato: i soci non possono sostituirsi agli amministratori né dare loro direttive vincolanti. Gli amministratori agiscono con competenza esclusiva, senza essere obbligati a seguire le indicazioni dei soci. Gli amministratori di una società per azioni sono nominati dall’assemblea ordinaria, ad eccezione dei primi amministratori che vengono indicati nell’atto costitutivo. In alcuni casi, lo statuto può prevedere che altri soggetti, come i detentori di strumenti finanziari partecipativi o enti pubblici, possano nominare membri del consiglio di amministrazione. Nelle società quotate, deve essere garantito un equilibrio tra i generi (quote rosa) e alcuni amministratori devono essere indipendenti. Gli amministratori non devono essere necessariamente soci, ma lo statuto può stabilire che solo i soci possano essere nominati. Per le società quotate, gli amministratori devono avere requisiti di onorabilità, e lo statuto può anche prevedere il voto di lista per favorire la rappresentanza della minoranza. Ci sono alcune cause di ineleggibilità (ad esempio, interdizione dai pubblici uffici) e di incompatibilità (come l’elezione a membro del Parlamento), che però non invalidano la nomina, ma richiedono la scelta tra l’incarico di amministratore e quello incompatibile. La durata della carica dipende dallo statuto, ma non può essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieleggibili. La cessazione degli amministratori può avvenire per dimissioni, scadenza del termine, revoca da parte dell’assemblea, morte, decadenza per ineleggibilità o altre cause previste dallo statuto. Quando uno o più amministratori cessano, se la maggioranza rimane in carica, gli altri possono sostituirli tramite cooptazione (nomina interna). Se la maggioranza viene a mancare, il consiglio deve convocare l’assemblea per nominare nuovi amministratori. Se vengono meno tutti gli amministratori o l’amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea con urgenza per nominare nuovi amministratori, continuando a gestire ordinariamente la società nel frattempo. AMMINISTRAZIONE; Il direttore generale è una figura di vertice nella struttura aziendale, che lavora a stretto contatto con gli

amministratori e svolge le loro decisioni, dando direttive agli altri organi della società. Il Codice civile stabilisce che le regole di responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali, che vengono nominati dall’assemblea o dagli amministratori (art. 2396). C’è però discussione sulla legittimità della nomina di un direttore generale da parte degli amministratori se lo statuto non lo prevede esplicitamente. In questo caso, non si applicano le stesse regole di responsabilità degli amministratori, ma si seguono le norme comuni in materia di risarcimento danni. Resta comunque valida la possibilità di azioni legali contro i direttori generali in base al loro contratto di lavoro con la società (art. 2396). Infine, dato il loro ruolo, è ragionevole che ai direttori generali si applichino anche altre regole previste per gli amministratori, come il divieto di concorrenza (art. 2390). LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE AZIONI ; Nelle società per azioni (S.p.A.), la regola di base in materia di trasferibilità delle azioni è quella della libera circolazione. In assenza di specifiche limitazioni legali o statutarie, le azioni possono essere trasferite liberamente, sia per atto tra vivi che per causa di morte. Ciò implica che, a differenza delle società di persone, la morte di un socio non genera problematiche significative, poiché le azioni del defunto si trasferiscono agli eredi in base alla disciplina generale. Tuttavia, oggi non si può più parlare di un principio assoluto e inderogabile di trasferibilità delle azioni. L’evoluzione normativa ha introdotto la possibilità di regimi derogatori, consentendo ad esempio l’imposizione di divieti di alienazione, anche temporanei. Pertanto, la libera trasferibilità va considerata come una regola “di default”, facilmente derogabile tramite lo statuto, e frequentemente adottata, soprattutto nelle S.p.A. di piccole dimensioni, per controllare le modifiche della compagine sociale. Le limitazioni alla circolazione delle azioni non possono riguardare le azioni al portatore, ma si applicano esclusivamente alle azioni nominative o ai titoli non emessi. Tali vincoli riguardano principalmente la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali. Va altresì considerato che, nelle società aperte, la normativa prevede che le azioni siano pienamente trasferibili, come condizione necessaria per la loro dematerializzazione, anche se la Consob ha stabilito che non costituisca ostacolo alla quotazione la presenza di clausole statutarie che impongano limiti al possesso azionario, come i cosiddetti “tetti azionari”. In alcuni casi, la legge stessa impone restrizioni alla trasferibilità. Ad esempio, le azioni emesse in cambio di conferimenti diversi dal denaro non possono essere trasferite fino a quando le valutazioni non sono state verificate (art. 2343, co. 3). Inoltre, per le azioni con prestazioni accessorie, la loro cessione è possibile solo con il consenso degli amministratori (art. 2345, co. 2). Infine, le azioni oggetto di recesso non possono essere trasferite fino alla liquidazione del socio recedente (art. 2437 bis, co. 2). Queste limitazioni, di natura legale, sono opponibili ai terzi e, di norma, comportano la nullità del trasferimento che violi tali restrizioni. Anche le limitazioni statutarie sono opponibili ai terzi e impediscono l’ingresso di un acquirente che le violi. Tuttavia, l’atto di trasferimento rimane valido tra le parti, ma è inefficace nei confronti della società, che può far valere il rispetto dei vincoli statutari, pubblicizzati tramite l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2355-bis, co. 4). Le restrizioni statutarie possono essere di diversa natura: intrasferibilità assoluta, gradimento, riscatto, prelazione, covendita, e gradimento non mero. Un esempio di restrizione comune è l’intrasferibilità assoluta, che può essere prevista per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dall’introduzione del divieto. Questa clausola ha una funzione protettiva nei primi anni di vita della società, in cui l’obiettivo è favorire la coesione tra i soci e garantire la stabilità dell’iniziativa comune. La durata di tale divieto non può eccedere i cinque anni, né può essere prevista in modo permanente. Un altro strumento utilizzato è la clausola di mero gradimento, che subordina la cessione delle azioni al consenso degli organi sociali o degli altri soci. Sebbene teoricamente il trasferimento sia possibile, la totale discrezionalità di negare il gradimento può rendere difficile alienare le azioni. Affinché tale clausola sia valida ed efficace, è necessario che lo statuto preveda specifici meccanismi correttivi, come l’obbligo di acquisto da parte della società o degli altri soci, oppure il diritto di recesso per il socio alienante. Questi correttivi sono essenziali per evitare che la clausola diventi un ostacolo alla liquidità e all’uscita del socio dalla società. Le clausole di riscatto, che attribuiscono alla società o ai soci il diritto di riacquistare le azioni al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, in caso di morte dell’azionista), sono anch’esse comuni. Tali clausole si differenziano dalle limitazioni alla circolazione in quanto hanno una finalità di estromissione dell’azionista, e non di semplice regolamentazione del trasferimento. La disciplina del riscatto è simile a quella del recesso, e il corrispettivo deve essere determinato secondo i criteri previsti per il recesso dell’azionista. La prelazione è una clausola che obbliga il socio che intende cedere le sue azioni a offrire prima a favore degli altri soci. Sebbene sia una delle limitazioni più diffuse nella prassi, la

per azioni (S.p.A.) è principalmente espressa attraverso l’emissione di azioni, che sono titoli rappresentativi della quota di capitale detenuta dai soci. Questi titoli, sia cartacei che dematerializzati, si distinguono per la loro elevata circolabilità, che facilita il rapido mutamento della composizione societaria. Tale fluidità è particolarmente evidente nelle società quotate in borsa, dove la partecipazione può variare velocemente a causa dell’ingresso e dell’uscita di soci con obiettivi diversi, come investitori finanziari o imprenditori. In questa dinamica, la possibilità di acquistare e vendere azioni permette ai soci di entrare o uscire dalla società con relativa facilità, spesso senza l’intenzione di partecipare attivamente alla vita aziendale, ma solo per motivi di protezione del capitale investito. Il valore di un’azione è definito in modo tale da riflettere una parte del capitale sociale, ed è indicato come valore nominale. Ogni azione ha un valore che rappresenta una frazione del capitale della società e tale valore è uguale per tutte le azioni emesse. Ad esempio, se una società ha un capitale sociale di 50.000 euro e decide di emettere 100 azioni, ogni azione avrà un valore nominale di 500 euro. Questo valore nominale è un indicatore importante per determinare i diritti sociali collegati alle azioni, come il diritto di voto e la partecipazione agli utili. Nonostante la sua importanza, la legge consente anche la possibilità di emettere azioni senza un valore nominale esplicitamente indicato, anche se in tal caso il valore di ciascuna azione può essere dedotto dalla divisione del capitale sociale per il numero complessivo delle azioni emesse. L’assenza di valore nominale può avere dei vantaggi pratici, come ad esempio evitare operazioni di frazionamento o raggruppamento delle azioni per ottenere un valore nominale tondo. Tuttavia, tale facoltà risulta di limitato impatto nelle operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, poiché la modifica del capitale comporta comunque l’adeguamento del valore nominale delle azioni, con la necessità di sostituire i certificati azionari precedenti. Un aspetto rilevante per le società per azioni è la possibilità di effettuare operazioni di raggruppamento e frazionamento delle azioni. Il raggruppamento consiste nella riduzione del numero di azioni in circolazione, con conseguente aumento del valore nominale delle singole azioni. Ad esempio, se una società decide di raggruppare 100 azioni del valore di 100 euro ciascuna in 20 azioni dal valore di 500 euro, ogni azionista riceverà una nuova azione per ogni cinque azioni precedenti. Tuttavia, questo tipo di operazione può comportare problematiche se non tutti gli azionisti possiedono il numero di azioni necessario per ottenere un numero intero di nuove azioni, rischiando così di escludere soci di minoranza dalla partecipazione societaria. In tal caso, la delibera potrebbe essere annullata per abuso di maggioranza. Al contrario, il frazionamento delle azioni comporta un aumento del numero di azioni, riducendo contemporaneamente il valore nominale di ciascuna. In questo caso, ad esempio, se una società fraziona 100 azioni da 150 euro ciascuna in 300 azioni da 50 euro, ogni socio riceverà tre nuove azioni per ciascuna azione posseduta. Questo tipo di operazione deve riguardare tutte le azioni emesse, poiché la singola azione è indivisibile e non è possibile frazionarla in parti ulteriori. Il frazionamento non può essere richiesto da un singolo azionista, ma deve essere deciso dalla società tramite una modifica statutaria che riguardi tutte le azioni. In caso di comproprietà di azioni, come può accadere ad esempio in seguito a successione ereditaria, i diritti derivanti dalle azioni devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato in base alle norme sulla comunione ordinaria. Se i comproprietari non designano un rappresentante comune, le comunicazioni della società fatte ad uno dei comproprietari sono vincolanti per tutti. Inoltre, i comproprietari sono responsabili in solido per le obbligazioni derivanti dalle azioni in comproprietà, come ad esempio nel caso in cui i conferimenti non siano stati integralmente versati. Qualora una comproprietà riguardi un pacchetto di azioni, la divisione delle azioni tra i comproprietari può comportare difficoltà pratiche, che la società può risolvere con operazioni di frazionamento o raggruppamento per evitare la formazione di resti. Il processo di emissione dei titoli azionari in una società per azioni (S.p.A.) è regolato da specifiche disposizioni legislative, che ne definiscono le caratteristiche formali e i diritti ad essi connessi. Tra le novità introdotte dalla legge, un aspetto importante riguarda la sottoscrizione dei titoli azionari da parte degli amministratori. Oggi, non è più necessaria l’autentica della firma, ma è sufficiente una sottoscrizione anche mediante riproduzione meccanica della firma, in un’ottica di semplificazione e risparmio per la società (art. 2354, co. 4). Tuttavia, la legge prevede che sui titoli azionari debbano f igurare una serie di informazioni, non solo per permettere l’identificazione della società e del titolo, ma anche per garantire la trasparenza verso i soci e i terzi, come i potenziali acquirenti, nel caso in cui lo statuto preveda restrizioni alla circolazione delle azioni (art. 2354, co. 1). Le informazioni obbligatorie che devono essere riportate su ogni azione includono: la denominazione e la sede della società, la data dell’atto costitutivo e la sua iscrizione nel registro

delle imprese, nonché l’ufficio di registrazione; il valore nominale dell’azione o, in sua mancanza, il numero complessivo delle azioni emesse e l’importo del capitale sociale; l’ammontare dei versamenti effettuati in caso di conferimenti parzialmente eseguiti; e infine, i diritti e gli obblighi particolari che le azioni comportano, come quelli relativi alle prestazioni accessorie previste dall’art. 2345 o alle prerogative speciali di alcune categorie di azioni. È importante sottolineare che la mancanza di queste informazioni non comporta la nullità del titolo, a meno che non vi sia una totale incertezza sull’identificazione del certificato stesso. Tuttavia, l’omissione di determinati dettagli può comportare responsabilità per gli amministratori, specialmente nel caso di danni a terzi derivanti da errori o negligenza nella redazione dei documenti. Prima dell’emissione dei certificati azionari definitivi, la società può rilasciare ai soci dei certificati provvisori. Questi ultimi hanno la stessa validità giuridica dei certificati definitivi e sono soggetti alle stesse norme, inclusa la nominatività (art. 9, co. 2, e art. 22, co. 4, R.D. 29 marzo 1942, n. 239). Esistono anche i titoli provvisori impropri, che sono ricevute rilasciate ai soci al momento della sottoscrizione delle azioni, attestanti il versamento, parziale o totale, del conferimento. Tali ricevute, però, non conferiscono il diritto di esercitare i diritti sociali, a differenza dei certificati provvisori. Un altro strumento previsto dalla normativa riguarda i titoli multipli, che rappresentano più azioni e possono essere sostituiti con titoli che rappresentano un numero minore di azioni, entro un mese dalla richiesta (art. 8, R.D. 29 marzo 1942, n. 239). Questo meccanismo si applica quando il valore nominale delle azioni non è elevato rispetto all’ammontare complessivo del capitale sociale. Al contrario, è prevista anche la possibilità di riunire più titoli in un unico titolo multiplo, conforme alle disposizioni generali sui titoli di credito (art. 2000, co. 1, c.c.). Un aspetto tradizionale delle azioni cartacee è rappresentato dalle cedole, che consentono di esercitare determinati diritti separatamente dal titolo azionario stesso. In passato, le cedole venivano utilizzate soprattutto per la riscossione dei dividendi, ma con l’abolizione della possibilità di riscuotere gli utili senza presentare il certificato azionario (art. 4, co. 2, L. 29 dicembre 1962, n. 1745), oggi le cedole non possono più essere utilizzate per percepire i dividendi. Tuttavia, rimangono valide per l’esercizio di altri diritti sociali, come il diritto di opzione. In pratica, quando si parla di “stacco delle cedole”, ci si riferisce alla distribuzione di tali diritti. Nel caso delle azioni quotate o, più in generale, degli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati, la legislazione introduce un regime di dematerializzazione. Questo processo implica la sostituzione del supporto cartaceo con una rappresentazione digitale delle azioni, rendendo così più rapide e sicure le transazioni, grazie all’elaborazione informatica dei dati. La dematerializzazione è un sistema obbligatorio per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati (art. 83-bis, co. 1, TUF) e mira a ridurre i rischi di smarrimento dei certificati cartacei e a minimizzare i costi legati alla gestione fisica dei titoli. Inoltre, la dematerializzazione facoltativa è possibile se prevista dallo statuto della società (art. 2354, co. 7), con delibera dell’assemblea straordinaria. Un altro sistema, più marginale, prevede che siano dematerializzate solo le operazioni di circolazione dei titoli, mentre i certificati rimangono cartacei. In questo caso, i titoli azionari sono depositati in un sistema di gestione accentrata, come quello gestito dalla società Monte Titoli S.p.A., e la circolazione avviene tramite intermediari autorizzati che possono operare in sub-deposito (art. 85, co. 2, TUF). Questo sistema si distingue dalla dematerializzazione del titolo vero e proprio, ma entrambi i regimi perseguono lo stesso obiettivo di semplificare la gestione e la circolazione dei titoli. Le nuove disposizioni non solo favoriscono la circolazione dei titoli, ma migliorano la sicurezza delle transazioni, riducendo i costi e le complessità amministrative. Allo stesso tempo, garantiscono la trasparenza e la protezione dei diritti degli azionisti, così come la tutela degli interessi dei terzi. Nel contesto delle società per azioni (S.p.A.), la distribuzione delle azioni ai soci è strettamente legata all’entità dei conferimenti effettuati da ciascun socio. Ogni socio riceve un numero di azioni proporzionale al capitale che ha sottoscritto, senza che il valore delle azioni possa superare l’ammontare del suo conferimento. Ad esempio, se un socio conferisce mille euro in denaro e il valore nominale delle azioni è f issato a cento euro ciascuna, egli riceverà dieci azioni. Tuttavia, questa regola di proporzionalità non è assoluta. Lo statuto della società può prevedere modalità diverse di assegnazione delle azioni, purché il valore complessivo dei conferimenti non risulti inferiore al capitale sociale dichiarato (art. 2346, co. 4 e 5). Ciò significa che, se un socio conferisce mille euro, può ricevere azioni per un valore maggiore di quello del suo conferimento, come nel caso in cui ottenga quindici azioni del valore nominale di cento euro ciascuna per un valore complessivo di millecinquecento euro. In tal caso, l’eccedenza deve essere coperta da altri soci, garantendo così che il capitale sociale sia integralmente versato. Questa