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Diritto internazionale dispensa, Dispense di Diritto Internazionale

dispensa di diritto internazionale

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 06/10/2016

franckico
franckico 🇮🇹

4.5

(33)

9 documenti

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CAP.1 LA SOVRANITA STATALE: DEFINIZIONE, CARATTERI…
1. La sovranità statale: definizione, requisiti e conseguenze
Il diritto internazionale è quell’insieme di regole giuridiche che disciplinano la
coesistenza tra Stati come enti sovrani, superiorem non recognoscentes.
La sovranità pertanto costituisce è il principale attributo dei soggetti
dell'ordinamento internazionale insieme a quello dell’eguaglianza.
Per sovranità si intende la potestà di governo di uno Stato, che si può manifestare
secondo diverse modalità:
- Manifestazioni interne della sovranità che riguardano la libertà dello Stato
nell'esercizio della sua potestà di governo (nei confronti della comunità umana
sottoposta al suo governo);
-manifestazioni all'esterno dell’attività di governo, consistenti nel divieto di
interferenza nei confronti degli altri stati: divieto agli altri stati di esercitare attività
coercitive nell'ambito della sfera di potere attribuita ad uno Stato determinato.
Pertanto la sovranità implica da un lato la libertà dello Stato nell’esercizio della sua
potestà di governo e, dall’altro, il divieto di interferenza nei confronti degli altri.
Entrambe queste attività sono caratterizzate dall’elemento dell’esercizio della forza,
anche se la coercizione può non manifestarsi in termini di violenza armata da parte
dello stato.
(1) Nel diritto internazionale classico la sovranità è Esclusiva: Si parla di
sovranità territoriale per indicare il territorio ove uno Stato gode di giurisdizione
esclusiva e non riconosce alcuna autorità ad esso sovraordinata (ha summa potestas).
Il territorio è un elemento indispensabile per l'affermazione e la sussistenza della
sovranità e il principio di integrità territoriale è tra i fondamentali del diritto
internazionale (la Carta ONU impone agli stati di astenersi da usare la forza armata
contro l'integrità territoriale di qualunque stato; le modifiche territoriali sono
ammesse se effettuate pacificamente e mediante accordo).
La libertà di azione nell'ambito della propria sfera territoriale è assoluta e illimitata
(poteri normativi, giurisdizionali, esecutivi e coercitivi). Il potere di governo è libero
nelle forme e nei modi del suo esercizio e nei suoi contenuti: ogni stato segue i
criteri che ritiene più opportuni nell'organizzazione interna e nell'esercizio del potere
di governo sulla propria comunità territoriale. Tale potere è potenzialmente illimitato
(ha ad oggetto tutte le possibili attività umane che possono essere condotte
nell'ambito del territorio statale o in ambiti a questo funzionalmente collegati,
jurisdiction). In uno stesso ambito spaziale non possono essere esercitati poteri di
governo da parte di un altro Stato senza il consenso dello Stato territoriale.
(2) la sovranità deve essere Effettiva: L'acquisto della sovranità dipende da una
situazione di fatto, ossia dall'effettivo esercizio dell'imperio sul territorio.
La sovranità comporta la subordinazione degli stati alle regole del diritto
internazionale, delle cui norme consuetudinarie e convenzionali essi sono titolari
diretti. L'accettazione di tali obblighi non è una rinuncia alla sovranità, ma un suo
esercizio. Anche nel caso di adesione al trattato istitutivo di una organizzazione
internazionale.
2. (Segue): divieto di ingerenza negli affari interni e dominio riservato
Rientra nella natura della sovranità che lo Stato, sovrano nel suo ambito territoriale,
non deve intervenire negli affari interni di un altro stato. Di conseguenza il concetto
di Dominio Riservato (domestic jurisdiction) ha rilievo non solo politico ma anche
giuridico ed indica quell’ambito del dominio statale in cui le funzioni e le
competenze dello stato non sono vincolate dal diritto internazionale. Si tratta però di
un ambito dello Stato a portata relativa, nel senso che la sua ampiezza dipende dal
diritto internazionale e dalla sua evoluzione.
Dunque, la determinazione della sfera del dominio riservato, ossia dell’ambito della
sovranità discrezionale dello Stato non spetta al diritto interno, ma al diritto
internazionale e alla sua evoluzione, ed è data dagli impegni internazionali assunti
dagli stati e dall'azione delle organizzazioni internazionali. È dunque un concetto
evolutivo.
Il diritto internazionale classico adottava un atteggiamento di laissez faire rispetto
all'azione interna dello stato. Oggi il diritto internazionale incide sulla sfera del
dominio riservato, tranne che per alcuni ambiti (sovranità economica, rapporti stato-
cittadini). Riguardo ai diritti umani, lo stato assume oggi obblighi di tutela nei
confronti degli individui (che limitano il dominio riservato), non protetti dal diritto
internazionale classico. Pur esistendo il divieto di ingerenza negli affari interni, oggi
il divieto di intervento umanitario rispetto a violazioni massicce e generalizzate dei
Diritti Umani non è più unanimemente condiviso. Infatti occorre sottolineare come
questo divieto sembri essere venuto meno nel caso di intervento a favore del popolo
in lotta per la sua autodeterminazione. Ciò vale anche riguardo ai rapporti stato-
cittadini, in quanto gli stati sono obbligati a riconoscere alcuni diritti e libertà a tutti
gli individui.
Divieto di non ingerenza e dominio riservato si rilevano anche nei confronti delle
organizzazioni internazionale, ad esempio ne parla la Carta Onu che all’art.2
paragrafo 7, stabilisce che nessuna disposizione autorizza le Nazioni Unite ad
intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di
uno Stato, obbliga i membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di
regolamento. I limiti discendono dalla necessità di conciliare il rispetto del principio
del dominio riservato con il perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione
internazionale.
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CAP.1 LA SOVRANITA’ STATALE: DEFINIZIONE, CARATTERI…

1. La sovranità statale: definizione, requisiti e conseguenze Il diritto internazionale è quell’insieme di regole giuridiche che disciplinano la coesistenza tra Stati come enti sovrani, superiorem non recognoscentes. La sovranità pertanto costituisce è il principale attributo dei soggetti dell'ordinamento internazionale insieme a quello dell’eguaglianza. Per sovranità si intende la potestà di governo di uno Stato, che si può manifestare secondo diverse modalità:

  • Manifestazioni interne della sovranità che riguardano la libertà dello Stato nell'esercizio della sua potestà di governo (nei confronti della comunità umana sottoposta al suo governo); -manifestazioni all'esterno dell’attività di governo, consistenti nel divieto di interferenza nei confronti degli altri stati: divieto agli altri stati di esercitare attività coercitive nell'ambito della sfera di potere attribuita ad uno Stato determinato. Pertanto la sovranità implica da un lato la libertà dello Stato nell’esercizio della sua potestà di governo e, dall’altro, il divieto di interferenza nei confronti degli altri. Entrambe queste attività sono caratterizzate dall’elemento dell’esercizio della forza, anche se la coercizione può non manifestarsi in termini di violenza armata da parte dello stato. (1) – Nel diritto internazionale classico la sovranità è Esclusiva: Si parla di sovranità territoriale per indicare il territorio ove uno Stato gode di giurisdizione esclusiva e non riconosce alcuna autorità ad esso sovraordinata (ha summa potestas). Il territorio è un elemento indispensabile per l'affermazione e la sussistenza della sovranità e il principio di integrità territoriale è tra i fondamentali del diritto internazionale (la Carta ONU impone agli stati di astenersi da usare la forza armata contro l'integrità territoriale di qualunque stato; le modifiche territoriali sono ammesse se effettuate pacificamente e mediante accordo). La libertà di azione nell'ambito della propria sfera territoriale è assoluta e illimitata (poteri normativi, giurisdizionali, esecutivi e coercitivi). Il potere di governo è libero nelle forme e nei modi del suo esercizio e nei suoi contenuti: ogni stato segue i criteri che ritiene più opportuni nell'organizzazione interna e nell'esercizio del potere di governo sulla propria comunità territoriale. Tale potere è potenzialmente illimitato (ha ad oggetto tutte le possibili attività umane che possono essere condotte nell'ambito del territorio statale o in ambiti a questo funzionalmente collegati, jurisdiction ). In uno stesso ambito spaziale non possono essere esercitati poteri di governo da parte di un altro Stato senza il consenso dello Stato territoriale. (2) la sovranità deve essere Effettiva: L'acquisto della sovranità dipende da una situazione di fatto, ossia dall'effettivo esercizio dell'imperio sul territorio.

La sovranità comporta la subordinazione degli stati alle regole del diritto internazionale, delle cui norme consuetudinarie e convenzionali essi sono titolari diretti. L'accettazione di tali obblighi non è una rinuncia alla sovranità, ma un suo esercizio. Anche nel caso di adesione al trattato istitutivo di una organizzazione internazionale.

2. (Segue): divieto di ingerenza negli affari interni e dominio riservato Rientra nella natura della sovranità che lo Stato, sovrano nel suo ambito territoriale, non deve intervenire negli affari interni di un altro stato. Di conseguenza il concetto di Dominio Riservato (domestic jurisdiction) ha rilievo non solo politico ma anche giuridico ed indica quell’ambito del dominio statale in cui le funzioni e le competenze dello stato non sono vincolate dal diritto internazionale. Si tratta però di un ambito dello Stato a portata relativa, nel senso che la sua ampiezza dipende dal diritto internazionale e dalla sua evoluzione. Dunque, la determinazione della sfera del dominio riservato, ossia dell’ambito della sovranità discrezionale dello Stato non spetta al diritto interno, ma al diritto internazionale e alla sua evoluzione, ed è data dagli impegni internazionali assunti dagli stati e dall'azione delle organizzazioni internazionali. È dunque un concetto evolutivo. Il diritto internazionale classico adottava un atteggiamento di laissez faire rispetto all'azione interna dello stato. Oggi il diritto internazionale incide sulla sfera del dominio riservato, tranne che per alcuni ambiti (sovranità economica, rapporti stato- cittadini). Riguardo ai diritti umani, lo stato assume oggi obblighi di tutela nei confronti degli individui (che limitano il dominio riservato), non protetti dal diritto internazionale classico. Pur esistendo il divieto di ingerenza negli affari interni, oggi il divieto di intervento umanitario rispetto a violazioni massicce e generalizzate dei Diritti Umani non è più unanimemente condiviso. Infatti occorre sottolineare come questo divieto sembri essere venuto meno nel caso di intervento a favore del popolo in lotta per la sua autodeterminazione. Ciò vale anche riguardo ai rapporti stato- cittadini, in quanto gli stati sono obbligati a riconoscere alcuni diritti e libertà a tutti gli individui. Divieto di non ingerenza e dominio riservato si rilevano anche nei confronti delle organizzazioni internazionale, ad esempio ne parla la Carta Onu che all’art. paragrafo 7, stabilisce che nessuna disposizione autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento. I limiti discendono dalla necessità di conciliare il rispetto del principio del dominio riservato con il perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione internazionale.

3. Sovranità e legame di Cittadinanza Lo stato può disporre della comunità territoriale, ossia dell'insieme degli individui che presentano un vincolo stabile con quel determinato ambito spaziale in cui il potere di governo statale è esercitato in via esclusiva. Il legame di cittadinanza rileva anche se l'individuo è al di fuori dei confini statali. Qualora si trovi nell'ambito di sovranità di un altro stato, quest'ultimo è tenuto a tenere conto dell'estraneità dell'individuo e del legame di cittadinanza che lo vincola a un altro Stato. Lo stato ha competenza esclusiva e discrezionale nell'attribuzione di cittadinanza. I metodi più frequenti sono jus sanguinis (concessione di cittadinanza legata alla nazionalità dei genitori) e jus soli (legata al luogo di nascita), spesso combinati. Esiste anche la naturalizzazione , ossia il riconoscimento della cittadinanza ad un cittadino straniero che manifesti espressamente la volontà di assumerla, in caso di matrimonio o dopo un certo periodo di residenza. In Italia, per esempio, in base alla legge n.91 del 1992, e successive modifiche, la cittadinanza si acquisisce automaticamente al momento della nascita se almeno uno dei genitori è cittadino italiano. La naturalizzazione può essere invece concessa: 1) per residenza (dopo dieci anni di residenza in Italia), 2) per matrimonio (se il cittadino straniero convive e risiede in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio), 3) per nascita (se il cittadino straniero è nato in Italia e c’è rimasto ininterrottamente fino al compimento del 18esimo anno di età). Proprio perché ogni Stato fissa discrezionalmente i criteri in base ai quali concedere la cittadinanza, non sono infrequenti casi di cittadinanza doppia o plurima, cosi come i casi di apolidia, ossia di assenza di qualunque cittadinanza. La prima ipotesi può determinare talune difficoltà all’individuo soprattutto quando gli impone doppi obblighi perché riconducibili ad entrambe le cittadinanze (ad esempio l’imposizione fiscale) o determinare controversie legate a obblighi e difficoltà. Il diritto internazionale richiede, per questi motivi, che la cittadinanza sia espressione di un legame reale ed effettivo ( genuine link ) e non meramente giuridico. In altri termini vi deve essere coincidenza tra vincolo formale e collegamento effettivo del cittadino con lo Stato. Costituisce una “cittadinanza sui generis” quella dell’Unione Europea. Si tratta infatti di una cittadinanza formale, che è esclusivamente connessa al possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione. Essa dunque non si sostituisce a quella nazionale ma si aggiunge ad essa. Dalla cittadinanza europea discendono peraltro solo diritti e nessun dovere per il cittadino europeo: si tratta di libertà di circolazione e soggiorno sul territorio degli stati membri, del diritto di voto e di essere eletti alle elezioni locali e al PE nello Stato di residenza, la protezione

diplomatica e consolare da parte di ogni stato dell'Ue quando nel paese terzo lo stato di cittadinanza non abbia alcuna rappresentanza diplomatica. (artt. 20-25 del TFUE). In termini non molto diversi da quelli delle persone fisiche si pone la questione della nazionalità delle persone giuridiche. Infatti, anche in tale materia lo Stato gode di una competenza esclusiva e discrezionale. A seconda di scelte di natura socio- politica o economica, i criteri usati possono essere: sede legale; luogo di incorporazione o controllo; cittadinanza degli azionisti di maggioranza; cittadinanza dei dirigenti. Si ritiene che lo Stato possa esercitare la protezione diplomatica se l'ente si è costituito sotto la sua legge e ha la sede sul suo territorio.

4. (Segue): l’assenza o l’impossibilità di utilizzare il legame di cittadinanza: l’apolide e il rifugiato Conflitti armati e mutamenti di sovranità territoriale possono influire sul legame di cittadinanza, recidendolo e determinando situazioni di apolidia. Dal punto di vista giuridico, queste situazioni discendono o da vuoti tra una legislazione statale e l’altra o dall’assenza di norme in materia di cittadinanza quando nasce un nuovo Stato. Visto che l’apolide non gode di protezione da parte di nessuno Stato, non sono mancati i tentativi, nell’ordinamento internazionale, per prevenire o eliminare le situazioni di apolidia. Sono stati perciò adottati diversi accordi aventi per oggetto i casi di mancanza di cittadinanza, tra cui la convenzione di New York del 1954 e quella del 1961. La convenzione del 1954, ratificata da circa 60 stati, principalmente europei (tra cui l’Italia) e latinoamericani, impone agli Stati contraenti di garantire all’apolide il trattamento riservato allo straniero, mentre la Convenzione del 1961, ratificata da un numero esiguo di Stati (circa 30, non figura l’Italia), pur rispettosa della piena sovranità statale fissa alcune regole al fine di evitare situazioni di apolidia, come il far discendere la cittadinanza dell’apolide dal luogo di nascita. Allo stesso tempo la Convenzione vieta la privazione di cittadinanza per motivi razziali, etnici, religiosi o politici. Nel 1999, la Commissione di diritto internazionale ha ratificato un progetto inerente la questione degli effetti della successione tra Stati sulla cittadinanza delle persone fisiche. La commissione chiede il riconoscimento del diritto alla cittadinanza allo Stato successore per i cittadini dello Stato estinto; l'obbligo per gli Stati coinvolti in una situazione di successione di evitare situazioni di apolidia; presunzione del possesso della cittadinanza dello Stato successore per coloro che hanno la loro residenza abituale nel territorio coinvolto dalla successione. Il legame di cittadinanza è invece inutilizzabile nel caso del “ Rifugiato”. Quest’ultimo deve essere nettamente distinto dall’apolide, dal punto di vista giuridico, anche se spesso in concreto le due figure possono coincidere. Il rifugiato è

territorio dello Stato ospite. Occorre però sottolineare che rientra nella discrezionalità dello stato permettere agli stranieri di acquistare beni e investire nel territorio statale. Chiaramente se lo Stato ammette l’acquisto di beni e l’investimento nel territorio da parte di stranieri, deve poi fornire quello standard minimo di protezione di cui si è parlato sopra. Per esempio: in caso di espropriazioni e nazionalizzazioni (o alterazioni unilaterali dei contratti), esse devono avvenire nei confronti dei beni dello straniero, per pubblica utilità e su base non discriminatoria. Lo stato espropriante è obbligato a versare un indennizzo all'espropriato, come forma di compensazione e non di riparazione (sulla base valore di mercato se non ci fosse stata l'espropriazione). In caso di espropriazioni illegittime, allo straniero spetta una restitutio in integrum, che ristabilisca la situazione che si sarebbe verificata, con ogni probabilità, in mancanza dell'espropriazione, comprese le perdite sul profitto. Talvolta si ricorre ad accordi di compensazione forfettaria, con cui lo Stato territoriale accetta di indennizzare lo Stato di nazionalità dello straniero, che poi deve ripartire la somma tra i suoi nazionali, che rinunciano ad ogni ricorso ( lump sum agreementes ).

7. (Segue): la violazione delle norme sul trattamento dello straniero: la protezione diplomatica La violazione di norme sul trattamento dello straniero da parte dello Stato di soggiorno costituisce illecito internazionale nei confronti dello Stato del quale la vittima ha la cittadinanza. In tali ipotesi, una norma consuetudinaria, prevede la facoltà dello Stato di nazionalità di agire in protezione diplomatica, ossia di assumere la difesa del proprio cittadino sul piano internazionale, esigendo la cessazione della violazione, la restitutio in integrum, la riparazione del danno e la punizione dei colpevoli. L’istituto della protezione diplomatica costituisce una delle applicazioni più evidenti del legame costituito dalla cittadinanza; infatti, lo Stato di cittadinanza agisce così a tutela dei cittadini che abbiano subito una lesione dei propri interessi ad opera dello stato straniero ove si trovano. Questa difesa può essere esercitata per vie diplomatiche o per vie giudiziarie internazionali. È da sottolineare però che è lo Stato che agisce in protezione diplomatica esercitando un diritto di cui è titolare, mentre gli individui rimangono semplici beneficiari. Quindi se i loro diritti vengono lesi da uno Stato estero e il loro Stato nazionale decide di non intervenire, essi rimangono mere pedine di un gioco i cui veri protagonisti sono gli Stati. L'esercizio della protezione diplomatica è subordinato a due condizioni: La prima è l’esistenza del collegamento tra Stato ed individuo o persona giuridica (rappresentato dalla cittadinanza o nazionalità). Questo collegamento deve presentare due requisiti: deve essere opponibile allo Stato contro il quale si agisce in protezione diplomatica e deve perlomeno sussistere nel momento del fatto illecito

dello Stato ed in quello della presentazione del reclamo. Più incerto è invece se il legame di cittadinanza o di nazionalità deve permanere fino alla decisione che risolve la controversia. In caso di doppia cittadinanza bisogna procedere al test dell'effettività della cittadinanza, individuando lo stato col legame più stretto e quindi la facoltà di esercitare la protezione diplomatica. Riguardo alle società, il legame di nazionalità si ha se la società è istituita nel territorio dello Stato e vi ha sede legale. Non è rilevante la cittadinanza degli azionisti, a meno che la società non abbia cessato di esistere. La seconda condizione è rappresentata dalla regola consuetudinaria del previo esaurimento dei ricorsi interni; Non trova applicazione nel caso di lesione diretta ad opera dell'altro Stato. Protezione consolare → attività degli agenti diplomatici e consolari volta a dare assistenza al proprio cittadino presente nello Stato in cui sono accreditati ad esempio in occasione di un arresto o nel caso in cui essi reputino che il cittadino non abbia goduto delle garanzie che poteva pretendere dagli organi dello Stato ospite. Protezione funzionale → simile a quella diplomatica ma esercitata dalle organizzazioni internazionali nei confronti dei propri agenti; alla sua base non vi è il legame di cittadinanza, bensì quello fornito dalla funzione che l'agente svolge per conto dell'organizzazione internazionale. È finalizzata alla protezione dei soli interessi dell'organizzazione. La protezione diplomatica e quella funzionale sono di pari livello e potrebbero anche essere esercitate contemporaneamente.

CAP.2 LA SOVRANITA’ STATALE ED I SUOI LIMITI IN RAPPORTO

AGLI ALTRI STATI ED ALLE ORGANIZZAZIONI

INTERNAZIONALI

1. Eguaglianza sovrana tra Stati ed immunità dalla giurisdizione: dall’immunità assoluta a quella relativa Dal principio fondamentale dell’eguaglianza sovrana tra gli Stati discende un altro principio basilare del diritto internazionale: il principio dell’immunità dello Stato e dei suoi organi, dalla giurisdizione di uno Stato straniero. Infatti, se tutti gli Stati sono ugualmente sovrani, allora è impossibile, dal punto di vista politico e giuridico, che gli organi giurisdizionali di uno Stato possano giudicare atti e comportamenti di un altro Stato. Tuttavia ciò non vuol dire che lo Stato non sia vincolato al rispetto delle norme interne di un altro Stato quando si trovi ad operare nell'ordinamento di quest'ultimo. Il principio vigente dell’immunità dello Stato dalla giurisdizione è il risultato di una lunga evoluzione del diritto consuetudinario che parte dal XIX secolo. Si possono distinguere immunità assoluta ed immunità relativa.

L’immunità assoluta viene a nascere da una sentenza della Corte Suprema Usa del 1812: in questo caso l'immunità non ha eccezioni, in quanto legata all'indipendenza e alla sovranità degli stati. L’immunità relativa viene a formarsi con il progressivo ingresso degli Stati nelle attività imprenditoriali e commerciali, comportando che l'immunità assoluta risultasse insoddisfacente. Da quel momento infatti viene circoscritta all'esercizio delle funzioni sovrane ( acta jure imperii ) ed esclusa alle attività che potrebbero essere compiute anche da privati ( acta jure gestionis ). La distinzione tra jure imperii e jure gestionis viene tracciata tenendo conto della natura dell'attività statale piuttosto che dello scopo perseguito. In questo senso depongono anche taluni accordi internazionali, tra i quali la Convenzione europea sull’immunità degli Stati, conclusa a Basilea nel 1972 e la Convenzione delle Nazioni Unite sull’immunità degli Stati e dei loro beni del 2004 che però non è ancora entrata in vigore. (L'Italia non ha aderito a nessuna delle due perché formalizzare l’immunità relativa precluderebbe ogni evoluzione della prassi giudiziaria interna). Costituisce invece una regola di diritto interno la c.d. Dottrina dell'Act of State, utilizzata dalla giurisprudenza anglosassone soprattutto. Secondo questa dottrina gli organi giurisdizionali interni non possono valutare la validità di una legge o di un altro atto di uno Stato straniero in rapporto ai principi dell’ordinamento interno di quello Stato o in rapporto ai principi del diritto internazionale o in violazione delle libertà fondamentali e dei diritti umani. L’unico limite è costituito dall’impossibilità di dare esecuzione ad un atto straniero contrario all’ordine pubblico dello Stato del foro.

2. (Segue): la difficile individuazione dell’ambito applicativo dell’immunità relativa Nel definire il principio dell’immunità relativa è di fondamentale importanza la distinzione tra atti JURE IMPERII ed atti JURE GESTIONIS. Tale distinzione è, in linea di massima, tracciata tenendo conto della natura dell’attività statale piuttosto che dello scopo perseguito. Si tratta però di una non semplice distinzione in riferimento a tutte le fattispecie concrete, ecco perché è stata effettuata da alcuni legislatori la scelta di affiancare al riconoscimento generale dell’immunità statale, l’eleco delle eccezioni alla regola dell’immunità. Lo stesso approccio è stato adottato dalla Convenzione europea di Basilea del 1972 e dalla Convenzione ONU del 2004. Rientrano in tali eccezioni: contratti commerciali che non siano tra Stati; contratti di lavoro, partecipazione a società, proprietà, possesso ed altri diritti reali su beni immobili, danni causati a persone o cose, proprietà intellettuale. I contratti di lavoro in particolare però sono i più ostici da classificare seondo la distinzione tra atti JURE IMPERII e JURE GESTIONIS. Nei contratti di lavoro

l'immunità è ammessa quando la persona fisica ha la cittadinanza dello Stato che la ha assunta al momento del ricorso all'autorità giudiziaria; quando, al momento della conclusione del contratto, non aveva la cittadinanza dello Stato del foro né la sua residenza abituale in detto Stato; quando le parti hanno diversamente convenuto per iscritto. Nelle controversie che hanno ad oggetto danni causati a persone o cose è più delicata l'eccezione alla regola dell'immunità. Sia la prassi statale che le previsioni convenzionali definiscono l'eccezione in modo particolarmente restrittivo (ad es solo per i danni materiali a persone o cose). Si tende invece ad abbandonare la regola dell'immunità nel caso di risarcimento dei danni da violazioni gravi dei diritti umani commesse da uno Stato straniero o dai suoi organi. L'immunità è la regola generale, le norme che la escludono sono eccezioni. Gli stati godono anche dell' immunità dalla giurisdizione di esecuzione , ridimensionata come quella da giurisdizione di cognizione.

3. Le immunità degli organi dello Stato: ratio, definizione e categorie Accanto all’immunità dalla giurisdizione dello Stato, il diritto internazionale consuetudinario riconosce l’immunità anche ad alcune categorie di persone fisiche ossia agenti diplomatici e consolari, i capi di Stato e di Governo, i ministri degli Esteri, in quanto organi che esercitano ruoli cruciali nell'esplicazione delle relazioni internazionali. Alcuni di essi, come gli agenti diplomatici e consolari, hanno proprio quale funzione primaria ed esclusiva quella di mantenere e sviluppare tali relazioni, altri, come i capi di Stato, rappresentano lo Stato al più alto livello anche nei rapporti internazionali, altri ancora, come i capi di governo ed i ministri degli esteri ricoprono un ruolo rappresentativo comparabile a quello dei capi di Stato, senza considerare che i ministri degli esteri hanno la funzione istituzionale di impostare e condurre la politica estera statale. Tutti gli organi appena citati godono delle immunità diplomatiche che comprendono l’immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni mentre, per altri, anche le immunità per gli atti conclusi a titolo personale o extrafunzionali. L'immunità per gli atti funzionali non cessa con lo scadere delle funzioni, mentre le immunità personali vengono meno alla scadenza. L'ambito della “funzione” include qualsiasi atto che sia espletato in attuazione diretta od indiretta degli incarichi ufficiali spettanti all'organo ed esercitato con quegli strumenti pubblicistici utilizzabili dall'organo in virtù dell'incarico ricoperto. Le immunità diplomatiche trovano la loro base giuridica nel diritto internazionale consuetudinario, che è stato in parte codificato. L’opera di codificazione si è concretizzata con la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e con la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, ratificate peraltro dalla stragrande maggioranza degli Stati.

all'esterno contrassegni visibili e contenere solo documenti diplomati o oggetti destinati a uso ufficiale). Le funzioni consolari possono essere esercitate soltanto sulla base del reciproco consenso. Hanno natura prettamente amministrativa, consistendo nella protezione nello Stato di residenza degli interessi dello Stato di invio. I consoli favoriscono lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche tra i due Stati; svolgono servizi a favore dei cittadini che si trovano nello stato di residenza; rilasciano i visti d'ingresso per i cittadini dello Stato di residenza; prestano assistenza ad aeromobili e navi battenti la bandiera dello Stato di invio e ai rispettivi equipaggi. Essi non rappresentano il proprio Stato per la totalità dei rapporti, se non dal punto prettamente amministrativo. Sono nominati per fini determinati e per una circoscrizione territoriale specifica, al di fuori della quale non possono esercitare alcuna funzione ufficiale senza essere autorizzati dallo Stato di residenza. Lo Stato di invio dota il console di lettera patente o atto analogo, mentre lo Stato di residenza rilascia l' exequator , un atto autorizzatorio (artt.11 e 12) all'esercizio delle funzioni consolari. La cessazione della funzione consolare dipende solo dalla volontà dello Stato di invio. Il Console Onorario ha la cittadinanza dello Stato di residenza, gode di un regime diverso rispetto ai consoli di carriera. Privilegi fiscali e della missione consolare sono analoghi a quelli diplomatici. L'immunità penale, civile e amm.va è ristretta alle sole attività compiute nell'esercizio delle funzioni consolari. La valigia consolare può essere aperta se le autorità dello Stato di residenza abbiano motivo di ritenere che contenga oggetti non destinati a usi ufficiali. Lo Stato di invio può sempre rinunciare all'immunità consolare. La rinuncia deve essere espressa e se effettuata rispetto all’immunità dalla giurisdizione di cognizione non si estende a quella di esecuzione (art.45).

5. (Segue): le immunità dei capi di Stato, di governo e dei ministri degli Esteri Oltre agli agenti diplomatici e consolari anche ai capi di Stato, di governo e ai ministri degli affari esteri, il diritto internazionale riconosce l’immunità dalla giurisdizione. I Capi di Stato siano all'estero, in visita ufficiale o privata, godono dell'inviolabilità personale e dell'immunità assoluta dalla giurisdizione penale in virtù dell'incarico ricoperto e dell'immunità dalla giurisdizione civile con gli stessi limiti degli agenti diplomatici. Anche dopo la cessazione dell'incarico, continuano a godere dell'immunità per gli atti compiuti nell'espletamento delle loro funzioni ufficiali, mentre quella ratione personae è temporalmente limitata alla durata dell'incarico. Alle immunità può rinunciare sia il capo dello Stato stesso che lo Stato di appartenenza.

I Capi di governo e ministri degli esteri godono di immunità dalla giurisdizione e inviolabilità personale negli stessi termini dei capi di Stato. La Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto piena immunità dalla giurisdizione dei ministri degli esteri innanzi alle giurisdizioni nazionali, anche per i crimini di guerra e contro l'umanità. Dinanzi a tale realtà si è cercato però di ridimensionare tale l'immunità al fine di assicurare alla giustizia gli autori di crimini internazionali, in quanto vi sarebbe un conflitto tra l'immunità dalla giurisdizione penale e le norme sulla repressione dei crimini internazionali. Questo conflitto è oggetto dei lavori della Commissione di diritto internazionale dal

  1. La soluzione proposta è quella di creare giudici internazionali, come i Tribunali internazionali penali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, nonché il ricorso Corte penale internazionale. 6. Le immunità delle organizzazioni internazionali e dei loro funzionari Per quanto non dotate di sovranità anche alle organizzazioni internazionali il diritto internazionale riconosce determinati privilegi ed* immunità che risultano necessari al fine dell’espletamento delle loro attività istituzionali. Inoltre si tenta di evitare ingerenze e interferenze degli Stati sul loro operato. Eventuali norme si riscontrano nell'accordi di sede rispetto allo Stato Ospite o in appositi accordi sulle immunità e i privilegi rispetto a tutti gli stati membri. Tuttavia, le giurisprudenze interne sembrano riconoscere la sussistenza di una norma consuetudinaria sulle immunità delle organizzazioni internazionali. Le norme convenzionali relative riconoscono alle organizzazioni internazionali: inviolabilità delle loro sedi, beni e archivi; permesso alle autorità nazionali di entrare nella sede dell'organizzazioni internazionali soltanto se autorizzate dagli organi competenti di quest'ultima; privilegi fiscali; libertà di comunicazione. Altre immunità sono concesse ai funzionari e agli agenti dell'organizzazioni internazionali, al fine di permettere il pieno e indisturbato espletamento della funzione loro assegnata anche rispetto al loro Stato di appartenenza, spesso con immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni (es Carta Onu). Al Segretario Generale Nu è riconosciuta anche l'immunità ratione personale, nonché la facoltà di rinunciare all'immunità di un suo funzionario qualora ritenga che essa ostacoli il corso della giustizia o che vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi dell'Organizzazione.

CAP.3 LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

TRA UNIVERSALISMO E REGIONALISMO

SEZIONE I: Il sistema universale di protezione dei diritti umani

1. La tutela dei diritti umani nell’ordinamento internazionale contemporaneo Con la creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è stata inaugurata una nuova era delle relazioni internazionali basata sui diritti dell’uomo. Il binomio pace-diritti umani è cosi divenuto un principio cardine su cui si basa l’assetto della Comunità Internazionale dalla fine della seconda guerra mondiale (preambolo della Carta ed artt. 1 e 55 della Carta). Oggetto dunque del diritto internazionale contemporaneo non è più soltanto la sovranità statale, ma anche la tutela dei diritti umani, individuali e collettivi, cosi che la sfera della sovranità statale è oggi sottoposta a nuovi limiti, che discendono proprio dagli obblighi gravanti sugli Stati per la protezione dei suddetti diritti. 2. La protezione internazionale dei diritti dell’uomo: sua specificità I diritti dell'uomo sanciti a livello internazionale presentano delle specificità: - Portata obiettiva: essi sono inerenti, sussistono per il solo fatto che esiste un essere umano o un determinato gruppo definito di esseri umani, senza che dipendano dalla loro concessione per mezzo di uno strumento giuridico speciale. - Titolarità sostanziale dei diritti dell’uomo: spetta agli individui che però, non essendo soggetti dell'ordinamento internazionale non possono agire direttamente a tutela di questi loro diritti. Pertanto, il diritto internazionale offre all'individuo soltanto delle prospettive, mentre alcuni strumenti convenzionali gli offrono la possibilità di agire direttamente a tutela dei propri diritti tramite strumenti di natura spesso non prettamente giurisdizionale ma piuttosto politica, diplomatica o amministrativa. Destinatari degli obblighi che sanciscono i diritti umani sono sempre e comunque gli Stati. Già la Carta ONU sancisce l'universalità della tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. I diritti umani fondamentali, secondo gran parte della dottrina, sono ormai sanciti da norme consuetudinarie, sebbene per un numero assai ristretto. 3. L’Universalità della tutela dei diritti dell’uomo L’affermazione dell’universalità dei diritti dell’uomo trova il suo fondamento giuridico nell’art.55 della Carta delle Nazioni Unite, dov’è sancito il rispetto universale ed effettivo dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. La Carta trova un

prolungamento diretto nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, il cui stesso titolo indica il fine dell’universalità. È molto difficile invece parlare di universalità quando si passa dall’affermazione di principio dei diritti umani alla loro effettiva messa in atto.

4. (Segue): le sue fonti giuridiche. Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ai Patti delle Nazioni Unite La Dichiarazione universale del 1948 rappresenta il primo documento giuridico universale in cui un sistema di valori, di matrice occidentale, viene accettato dalla Comunità internazionale nel suo complesso. Basti pensare che fu adottata senza voti contrari, anche se con alcune astensioni, come quelle dell’URSS, della Repubblica Jugoslava e dell’Arabia Saudita. La Dichiarazione consta di 30 articoli, nei quali sono riconosciuti in modo ampio numerosi diritti umani, a contenuto eterogeneo. Diritti primari (artt.1-5): uguaglianza, libertà, diritto alla vita, sicurezza personale e integrità fisica; divieto di tortura; Diritti e libertà civili (artt.6-18): alla personalità giuridica, all'eguaglianza davanti alla legge; alla cittadinanza; alla proprietà; libertà di espressione; libertà di coscienza e di religione; Diritti processuali (artt.19-21): ad un processo equo; irretroattività della norma penale; presunzione di innocenza; Diritti economici, sociali e culturali (artt.22-27): al lavoro, alla libertà sindacale; ad un salario equo; all'istruzione; alla formazione professionale. L’autorità politica e morale della Dichiarazione non è mai stata messa in discussione mentre la sua natura ed efficacia giuridica sono state oggetto di dibattito. Se la dottrina prevalente è concorde nel ritenere che la Dichiarazione, adottata con risoluzione dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, sia priva di efficacia vincolante, sono diversi invece i fondamenti teorici su cui si basa la tesi a sostegno del carattere obbligatorio e vincolante delle disposizioni in essa contenute. In particolare, si è sostenuto che tale forza obbligatoria deriverebbe o dalla natura di atto interpretativo delle disposizioni della Carta delle NU o per il fatto che essa riproduce il diritto internazionale consuetudinario vigente al momento della sua adozione o perché sulla sua base si sono poi formate ulteriori norme. Tale dibattito ha però ormai perso importanza. La Dichiarazione ha avuto infatti un'influenza enorme sul diritto internazionale convenzionale successivo, che ha accolto e reso obbligatorie le sue disposizioni. Il dibattito sul valore giuridico della Dichiarazione Universale del ’48 ha perso via via di importanza. Dal 1948 ad oggi, più che altro, l’attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali a carattere regionale, come il Consiglio europeo,

La Convenzione sui diritti del bambino, adottata nel 1989 a New York e ratificata dalla stragrande maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite (tra cui l’Italia), costituisce una pietra miliare della tutela dei fanciulli, riconosce ai fanciulli diritti civili, culturali economici politici sociali. Essa chiede agli stati di tener conto dell'interesse superiore del bambino. Definisce come fanciullo il minore di 18 anni, a meno che le disposizioni nazionali non prevedano un riconoscimento precedente della maturità. Alla convenzione sono stati aggiunti due protocolli opzionali (cui aderiscono numerosi stati tra cui l’Italia) che cercano di contrastare due piaghe che affliggono i minori nella società contemporanea: quella del Protocollo concernente l’ utilizzo di bambini nei conflitti armati e il Protocollo sulla vendita, prostituzione e pornografia rappresentante bambini del 2000. Entrambi i protocolli sono attuativi di norme quadro già contenute nella convenzione, cercando di prevenire tali fenomeni. La Convenzione sulla protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie 1990 (ratificata da pochi Stati tra i quali non figura l’Italia) ha l'obiettivo di rafforzare la tutela di una categoria particolarmente debole dei lavoratori che possono essere vittime dello sfruttamento e dell'illegalità. Definisce la figura del lavoratore migrante, escludendo i dipendenti pubblici che lavorano all'estero e i dipendenti delle organizzazioni internazionali: lavoratori transfrontalieri, stagionali e operanti su installazioni off-shore. Garantisce loro diritto di parità di trattamento in settori come accesso alla giustizia, associazionismo sindacale e rispetto dell'identità culturale. Prevede il divieto di espulsioni collettive.

6. (Segue): il sistema convenzionale universale per la tutela dei diritti umani al fine della prevenzione e contrasto a talune gravi violazioni della dignità umana L’impegno alla tutela dei diritti umani si è anche incentrato sulla prevenzione e sul contrasto a taluni fenomeni diffusi come la sottoposizione alla schiavitù, la tratta degli esseri umani e la tortura. Quanto alla riduzione in schiavitù e alla tratta degli schiavi, essa, già dal Congresso di Vienna del 1815, venne considerata contraria al diritto delle genti ed alla moralità internazionale. A questa valutazione fecero poi seguito diversi trattati internazionali sull’eliminazione del commercio di schiavi, fino ad arrivare all’Atto finale della conferenza di Bruxelles del 1889 (che contiene disposizioni in materia di contrasto alla schiavitù e alla tratta) ed alla Convenzione di Ginevra del 1926 sulla schiavitù (primo vero atto ad hoc, adottato in materia) conclusa sotto l’egida della Società delle Nazioni. In dottrina è tuttavia comunemente ritenuto che il divieto di riduzione in schiavitù abbia ormai fondamento consuetudinario.

La Convenzione del 1926 contiene una definizione molto ampia di schiavitù e cioè: l’esercizio nei confronti di un altro essere umani di tutti o alcuni poteri connessi al diritto di proprietà e comprende la riduzione in schiavitù, la vendita e l’acquisto di schiavi cosi come il trasporto di schiavi (art.I). Le parti contraenti dell’accordo si impegnano da un canto a prevenire e reprimere la tratta degli schiavi e a proseguire la soppressione completa della schiavitù sotto tutte le sue forme, in modo progressivo e rapido (art. II) e, dall’altro, a contrastare il trasporto di schiavi (art. III). Oggi più che di schiavitù si parla di tratta di esseri umani, per contrastare la quale è stato adottato nel 2000, a Palermo, il Protocollo sul Contrasto alla tratta di esseri umani. Diverso dal traffico illecito di migranti clandestini per la volontarietà mancante. Come la messa al bando della schiavitù è stata uno dei grandi obiettivi perseguiti dalla Comunità internazionale tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, cosi la messa al bando della tortura è stata perseguita dalle Nazioni Unite nella seconda metà del 1900, trovando il suo culmine nella Convenzione del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti. La tortura è intesa solo in senso ufficiale, ossia quella esercitata o ordinata da un organo dello stato, escludendo la tortura effettuata da privati. Essa è inflitta a una persona allo scopo di ottenere informazioni o confessioni da essa o da un terzo, di punirla, intimorirla o di far pressione su di essa o una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su una qualche forma di discriminazione. Il divieto di tortura è però assoluto e non conosce eccezioni. È vietato espellere, respingere o estradare una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa possa essere sottoposta a tortura. Tali strumenti hanno scarsa incisività ed effettività. Spesso il tutto si limita a strumenti di risoluzione amichevole della controversia, che emanano pareri, rapporti e raccomandazioni senza efficacia obbligatoria. Poche controversie si risolvono tramite strumenti che emanino sentenze ed ordinanze.

7. (Segue): i limiti del controllo sul rispetto di tali strumenti I limiti del sistema convenzionale universale di tutela dei diritti umani consistono nella scarsa incisività ed effettività degli strumenti di controllo previsti a garanzia del rispetto dei diritti umani da essi sanciti. Passando ad esaminare le vere e proprie misure giuridiche di garanzia, occorre sottolineare che l’analisi del sistema convenzionale elaborato in seno alle Nazioni Unite è estremamente deludente, poiché agli organi competenti nel settore del controllo della tutela dei diritti umani non attribuisce alcun potere ai fini di una soluzione obbligatoria delle controversie relative alla violazione di questi diritti.

In tale contesto, l’organo più incisivo è costituito dal Consiglio per i diritti umani, istituito con la Risoluzione n.60/251, adottata dall’Assemblea generale delle NU nel

  1. Sostituisce la Commissione Nu per i diritti dell'uomo. È un organo sussidiario dell'Assemblea Generale. Composto da 47 membri rappresentanti degli stati di nazionalità, ciascuno eletto separatamente a scrutinio segreto dall'Assemblea generale con mandato di 3 anni e possibilità di rielezione. Il Consiglio deve promuovere il rispetto universale e la difesa dei diritti umani globalmente intesi. Sono ad esso attribuiti compiti di promozione educazione diffusione dei diritti umani, presenta a riguardo raccomandazioni a stati ed Assemblea. Sottopone tutti gli Stati membri a un esame periodico universale , tramite 3 relatori indipendenti ( troika ) per ogni Stato. I relatori predispongono la bozza del rapporto valutativo sulla base di un rapporto preparato dallo Stato e due predisposti dall'Alto Commissariato delle Nu per i diritti umani. Questo sistema è spesso criticato per il fatto dell'azione diretta dello Stato piuttosto che di organi indipendenti. Il Consiglio mantiene tuttavia le special procedures (già della precedente Commissione): mandato a uno o più esperti indipendenti di analizzare, monitorare e relazionare sulla situazione dei diritti umani in un determinato territorio o tematica. Blandi sono anche i meccanismi di controllo previsti dai Patti del 1966. In particolare, il Patto sui diritti civili e politici ha istituito un Comitato ( Strumenti dei Patti '66) composto da 18 membri indipendenti, i cui controlli si basano su rapporti periodici presentati dagli Stati, poi discussi in riunioni pubbliche a cui partecipa lo Stato osservato. Dopo la procedura, il Comitato adotta delle osservazioni conclusive. Più efficace, invece, appare lo strumento delle Comunicazioni (ricorsi interstatali contro uno Stato contraente da altri Stati e aventi ad oggetto violazioni specifiche del Patto), che danno luogo a una procedura di conciliazione fondata sulla buona volontà degli Stati (ma senza efficacia vincolante). Altro strumento è rappresentato dai Ricorsi individuali, disciplinati dall'apposito protocollo addizionale al Patto. Opera in maniera simile ai ricorsi interstatali. Quasi tutte le convenzioni sui Diritti dell’uomo prevedono l'istituzione di comitati ad hoc competenti a controllare il rispetto delle norme convenzionali. Riprendono il modello del Comitato istituito da Vienna '66. Sono quindi organi deboli. Il ridimensionamento dell'effettività dei testi convenzionali è lo scotto pagato dalle Nazioni Unite per garantirne l'universalità.

SEZIONE II

IL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

1. La regionalizzazione della tutela dei diritti dell’uomo ed il rafforzamento dei meccanismi di controllo. Il modello europeo del Consiglio d’Europa e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: a) il decalogo dei diritti Le garanzie poste a tutela dei diritti dell’uomo sembrano essere dotate di un maggior grado di effettività nei sistemi regionali istituiti a tutela di tali diritti e, in primo luogo, nel sistema europeo. Ciò permette di osservare che l’adozione di testi relativi ai diritti umani in ambiti regionali costituisce e garantisce una loro privilegiata applicazione. In ambito regionale, l’esempio più significativo (su questo tema) è dato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, la quale, corredata da 14 protocolli, rappresenta a tutt’oggi il modello più avanzato ed efficace di protezione internazionale dei diritti dell’uomo. Elaborati nell’ambito del Consiglio d’Europa, la Convenzione ed alcuni dei suoi protocolli garantiscono una serie di diritti di natura essenzialmente civile e politica ed istituiscono un sistema di controllo di natura giudiziaria che, in seguito all’entrata in vigore del Protocollo n.11 nel 1998, si caratterizza principalmente per l’istituzione di una Corte unica permanente, la Corte europea per i diritti umani , che ha la sua sede a Strasburgo ed alla quale i singoli hanno accesso diretto. I protocolli della Convenzione sono di due tipi: quelli che ampliano la sfera dei “diritti protetti” dal sistema convenzionale, che perciò sono addizionali alla Convenzione stessa e che possono entrare in vigore tra un numero più limitato di Stati e quelli che modificano il meccanismo procedurale fissato dalla Convenzione e che quindi, essendo emendamenti al testo, devono essere ratificati da tutti gli Stati membri per entrare in vigore. La Convenzione, da una parte, enuncia una serie di diritti e libertà di natura civile o politica e, dall’altra, istituisce un sistema destinato a garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti. I diritti protetti sono fissati nel Titolo I della Convenzione e dai Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12 e 13. Molto ampio è il Decalogo dei diritti umani (artt. 2-14) contenuto nella convenzione e nei citati Protocolli: diritto alla vita; divieto di tortura e riduzione in schiavitù; alla libertà e alla sicurezza; ad un equo processo; principio di legalità e irretroattività della legge penale; al rispetto della vita privata e familiare; libertà di pensiero, coscienza e religione; libertà di espressione; libertà di riunione e

all’Unione Europea (art.6, par.2), secondo la CEDU e le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Il Trattato di Amsterdam inoltre prevede un controllo politico da parte dell'Ue sugli stati riguardo al loro impegno nella tutela dei diritti dell’uomo, in maniera sia preventiva (condizione della tutela dei DU per entrare nell'Ue) che successiva (sanzioni in caso di violazioni). (Art.49 TUE). Manca invece ancora nel Trattato dell’Unione Europea (TUE), cosi come in quello comunitario, qualsiasi codificazione di diritti e libertà fondamentali. A tale risultato si è finalmente giunti con il Trattato di Lisbona del 2007. Innanzitutto il Trattato di Lisbona rafforza l’impianto normativo già delineato in precedenza: infatti prevede l’inserimento di una nuova norma (l’art.2) nel Titolo I del TUE, contenente le disposizioni comuni, che consolida il principio per cui l’UE si fonda sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici. Questa norma, che estende il vecchio art.6 del Trattato di Amsterdam, va ad integrare il contenuto del nuovo art.6 del TUE che a sua volta detta disposizioni fortemente innovative. Quest’ultimo infatti prevede espressamente non solo che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , adottata a Strasburgo nel 2007, sia “inglobata” nell’ordinamento comunitario ed acquisisca il medesimo valore vincolante delle norme contenute nei Trattati, ma stabilisce anche, al paragrafo 2, che l’UE aderisce alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. L’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea pone però dei problemi in relazione soprattutto alla ripartizione delle competenze tra due distinti organi giurisdizionali, la Corte di giustizia dell’UE e la Corte europea dei diritti umani. La soluzione è data dal Protocollo n.8 allegato al Trattato di Lisbona. In pratica viene stabilito che la Corte di Giustizia dell'Ue sarà competente riguardo all'ordinamento comunitario, separato da quelli statali, mentre la Corte Europea dei diritti umani sarà competente in base al principio di sussidiarietà, quale organo di ultima istanza nei ricorsi riguardanti i diritti dell’uomo.

4. (Segue): i modelli americano, arabo ed africano L’esempio della Convenzione Europea è servito come modello per analoghe iniziative assunte in altri continenti e, in primo luogo, nel contesto latinoamericano, il cui fulcro è costituito dalla Convenzione interamericana sui Diritti Umani, adottata a San José de Costarica nel 1969. Una novità importante è sicuramente quella di prevedere oltre al rispetto dei diritti anche la presenza di doveri in capo all’individuo, anche se alla fine la questione si riduce al riconoscimento che “ogni persona umana ha dei doveri verso la famiglia, la comunità e l’umanità”. Quanto al meccanismo di controllo, ricalca il modello della CEDU prima che entrasse in vigore il Protocollo 11.

Nel Continente Africano, nonostante le diverse iniziative che si sono avute, in particolare fra i paesi arabi, l’unico strumento adottato è la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo sottoscritta a Nairobi nel 1981 (più nota come Carta di Banju, dal nome della capitale del Gambia nella quale si erano svolte le riunioni preparatorie). Il testo di questa convenzione è particolarmente attento ai diritti dei popoli. Istituisce una Commissione africana dei diritti dell'Uomo e dei popoli, competente a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate dagli stati o da altre fonti, che si conclude con un rapporto presentato alla conferenza dei capi di Stato e di governo dell'Unione Africana. Nel 1998 viene istituita la Corte Africana dei Diritti Umani. La Corte Africana dei diritti umani è composta da 11 giudici eletti dalla conferenza dei capi di Stato e Governo dell'Unione Africana, completa le funzioni della commissione. Ha competenza contenziosa (ricorsi di stati e individui) e consultiva. La Lega degli Stati arabi ha più volte assunto iniziative, mai concluse. Nel continente asiatico, infine, assai diviso e diverso nelle sue componenti, non si è ancora superata la fase dei dibattiti.

CAP.4 LA PROTEZIONE DEI POPOLI E DELLE MINORANZE.

UN’ALTRA PROSPETTIVA DELLA TUTELA INTERNAZIONALE

DEI DIRITTI UMANI

1. Diritto internazionale e protezione dei diritti collettivi A partire dal secondo dopoguerra, si è sviluppata un’intensa azione, promossa in larga parte dalle Nazioni Unite, volta allo sviluppo di un sistema internazionale di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questa intensa azione ha all’inizio riguardato unicamente i diritti umani individuali, di prima e di seconda generazione. Tuttavia a partire dalla Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948 ci si è poi cominciati a dedicare anche ai c.d. diritti collettivi (c.d. diritti di terza generazione). I diritti collettivi possono distinguersi in due categorie: quelli dei popoli, che, per la

verità, si esauriscono nel diritto all’autodeterminazione e quelli delle minoranze o di gruppi di individui, tra i quali rientrano anche il divieto di genocidio e il divieto di apartheid. In altri termini, i diritti collettivi possono fare capo ai popoli, ai popoli indigeni oppure alle minoranze. Popoli e minoranze non sono soggetti dell'ordinamento internazionale, ma i destinatari sostanziali delle norme internazionali a loro tutela. Gli obblighi di tutela gravano sugli Stati.

2. L’affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli Il principio di autodeterminazione dei popoli, la cui origine è marcatamente ideologica, ha acquistato efficacia normativa solo gradualmente. Le prime enunciazioni di questo principio, in senso politico e sociale, vengono fatte risalire alle rivoluzioni americana e francese. Ma è solo con i trattati di pace conclusivi della prima guerra mondiale che il principio in questione, sia pure sempre nel senso limitato di principio di nazionalità, assume portata giuridica, divenendo oggetto di norme internazionali pattizie. Esso però non assunse alcun rilievo nel contesto del Patto della Società delle Nazioni, per timore che potesse costituire la base giuridica per la legittimazione di eventuali pretese secessionistiche. 3. Il principio all’autodeterminazione tra diritto internazionale pattizio e norme internazionali consuetudinarie È dopo la seconda guerra mondiale che si assiste ad un’accettazione ben più ampia del principio di autodeterminazione ed alla sua consacrazione in una convenzione internazionale universale: la Carta delle Nazioni Unite. Al momento di redigere la Carta delle Nazioni Unite, la profonda contrapposizione ideologica tra URSS e i Paesi Occidentali si tradusse nella formula vaga ed involuta dell’art.1, paragrafo 2 della Carta ONU che, tra gli scopi dell’Organizzazione, enuncia quello di “sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli”. L'autodeterminazione viene qui concepita come strumento per assicurare il fine della pace internazionale. Si parla di autodeterminazione come di “autogoverno” e non come di “indipendenza”, tanto è vero che la Carta esclude le secessioni. Il principio di autodeterminazione è inteso quindi in senso negativo, ossia un obbligo gravante su tutti gli stati di non interferire sulle libere scelte operate nell'ambito di Stati stranieri, coincidendo così con la non ingerenza negli affari interni. Dalla fine degli anni '50, tramite l'azione dei paesi socialisti e quelli in via di sviluppo, l'autodeterminazione assume senso positivo, divenendo l'obbligo incombente su di un governo che occupa un territorio non suo di lasciare che il relativo popolo possa determinare il proprio

destino. L'autodeterminazione è ritenuta norma consuetudinaria, o addirittura una norma di diritto cogente.

4. (Segue): contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli e strumenti per la sua attuazione È difficile comprendere effettivamente qual è il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli perché bisogna andare a desumerlo da fonti giuridiche diverse. A questo proposito, il diritto all’autodeterminazione trova applicazione solamente ai popoli sottoposti ad un governo straniero (la c.d. autodeterminazione esterna ), ossia ai popoli soggetti a dominazione coloniale, ad un regime razzista (regime di apartheid) e alle popolazioni di territori conquistati ed occupati con la forza. Inoltre il diritto all’autodeterminazione non ha portata retroattiva, cioè affinchè possa essere applicato, la dominazione straniere deve essere stata instaurata successivamente alla seconda guerra mondiale. Resta da chiedersi se l’autodeterminazione possa essere anche intesa nel significato di c.d. autodeterminazione interna , ossia la necessità per ogni Stato di godere del consenso della maggioranza dei sudditi e di garantire al popolo, non solo la possibilità di esprimersi liberamente circa la propria struttura politica, ma anche di modificarla qualora esso non si riconosca più nel regime vigente, così da assicurare costantemente la corrispondenza della volontà popolare con quella governativa (esclusa da gran parte della dottrina). Il beneficiario del diritto all'autodeterminazione è il popolo nel suo complesso e non i movimenti di liberazione nazionale che possono svilupparsi nella lotta per l'autodeterminazione. Gli Stati hanno l'obbligo di non ostacolare i processi di autodeterminazione. Quanto alle modalità di esercizio del diritto all'autodeterminazione , vige l'obbligo di consultare il popolo colonizzato sottoposto a dominazione straniera. Inoltre l'autodeterminazione deve realizzarsi nel quadro delle frontiere coloniali. Infine, le risoluzioni dell'Assemblea Onu hanno definito lecita la lotta condotta dal popolo oppresso, anche mediante l'uso della forza. I movimenti di liberazione non sono titolari del diritto all'uso della forza ma, allo stesso tempo, essi non possono essere ritenuti responsabili per violazione del diritto internazionale se utilizzano la forza armata per reagire alla negazione, con la forza, del diritto all'autodeterminazione. Al governo oppressore è vietato dal diritto internazionale l'uso della forza armata contro il popolo che si ribella per raggiungere l'autodeterminazione. L'uso della forza non appartiene al dominio riservato e risulta internazionalmente rilevante poiché viola una interesse fondamentale dalla Comunità degli Stati.

1948 per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio, accordo internazionale che venne quasi immediatamente accolta da un numero rilevante di stati e in tempi brevi i suoi principi divennero delle consuetudini. Il divieto di genocidio è un'ulteriore protezione fisica del gruppo minoritario. Non punisce soltanto gli stati ma anche i comportamenti individuali consistiti in atti genocidari. Il genocidio è un crimine internazionale dell'individuo, su cui è competente a giudicare la Corte penale internazionale. La Convenzione fornisce una definizione molto puntuale di genocidio la cui caratterizzazione non discende tanto dal tipo di condotte tenute (uccisione di membri di un gruppo; inflizione al gruppo di condizioni di vita in modo da condurlo alla distruzione fisica), quanto dall' obiettivo delle condotte : un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso e dal dolo aggravato ossia l'intenzione di distruggere il gruppo in tutto o in parte. Non rientrano nella definizione di “gruppo” quelli politici, economici e sociali (ma anche quelli linguistici in quando rientrerebbero nelle categorie già indicate). Non c'è alcun comitato di controllo sugli obblighi della convenzione, ma qualunque stato contraente può rivolgersi ai competenti organi delle Nu al fine di reprimere atti genocidari.

8. La chiusura del sistema: il divieto della discriminazione tra gruppi quale politica di governo. Il caso dell’apartheid Anche se non centrato sulla tutela delle minoranze, persegue comunque lo scopo di proteggere un gruppo, magari anche maggioritario, da una politica statale di discriminazione. Il divieto di apartheid di cui alla Convenzione per l'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid, del 1973 adottata anch’essa sotto l’egida delle Nazioni Unite. La Convenzione è stata ratificata ad oggi da circa un centinaio di Stati, tra i quali non figura l’Italia. Come è noto, l’apartheid fu teorizzato ed applicato come sistema legale di governo in Sud Africa dal partito nazionalista, dal 1948 al 1994. Tale sistema si basava su una rigida segregazione razziale in ogni settore della vita pubblica e privata, dando nella pratica luogo a costanti e massicce violazioni dei diritti umani. Questa politica fu criticata varie volte dalle Nazioni Unite e la stessa Corte internazionale di giustizia, nel 1971, giustificò la cessazione del mandato sudafricano in Namibia proprio per l’imposizione dello stesso regime segregazionista in quel territorio. La Convenzione del 1973 segue lo stesso schema della convenzione del '48. Definisce l'apartheid un crimine contro l'umanità. Sugli stati parte grava l'obbligo di adottare tutte quelle misure legislative o di altra natura necessarie per reprimere e prevenire ogni incoraggiamento al crimine di apartheid e di adottare tutte quelle misure normative, giudiziarie e amministrative per processare e punire i responsabili

del crimine. Non è rilevante il tipo di condotta, ma il suo obiettivo: stabilire e mantenere la dominazione di un gruppo razziale nei confronti di un altro. Quanto all'intensità dell'azione segregazionista, essa deve essere sistematica. Si parla soltanto di gruppi razziali. Prevede la giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia. Gli Stati contraenti possono anche richiedere alle NU di adottare misure necessarie per prevenire o reprimere situazioni di apartheid.

CAP.5 IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI:

DALLA DISCIPLINA DELLE OSTILITA’ ALLA TUTELA DEI

DIRITTI UMANI

SEZIONE I: L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI

1. Dalla limitata disciplina della condotta delle ostilità nel diritto internazionale classico alla codificazione del diritto bellico nelle Conferenze de l’Aja del 1899 e del 1907 Il diritto internazionale tradizionale era ripartito in due branche distinte: il diritto di pace e il diritto di guerra. Il primo disciplinava le relazioni tra Stati in assenza di ostilità e comprendeva anche il diritto di ricorrere alla forza armata (jus ad bellum). Il secondo trovava applicazione nel momento in cui scoppiava un conflitto armato tra due o più Stati e per tutta la durata delle ostilità e disciplinava sia i rapporti tra i contendenti sia i rapporti tra questi ed i terzi Stati (jus in bello). Per lungo tengo, gli Stati hanno goduto di un illimitato potere di ricorrere allo jus ad bellum. La guerra era considerata un mezzo naturale per la soluzione delle controversie internazionali: la violenza bellica poteva essere invocata dagli Stati sia a tutela dei propri diritti sia per l’affermazione di semplici interessi. La guerra era considerata un mezzo naturale per la soluzione delle controversie internazionali. Il primo sforzo codificatorio del diritto internazionale generale riguarda proprio le regole e le consuetudini di guerra ad opera delle conferenze di pace de L'Aja del 1899 e del 1907, che codificarono il diritto bellico in senso stretto (diritti e doveri dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari; mezzi di combattimento). La prima conferenza adotta una Convenzione sulle leggi e le consuetudini della guerra terrestre ed una Convenzione per l’applicazione alla guerra marittima dei principi della citata Convenzione di Ginevra del 1864. Questi testi sono completati da tre Dichiarazioni rispettivamente sul lancio di proiettili da palloni, sui gas asfissianti e sull’impiego di taluni tipi di proiettili. Ma è con la seconda conferenza

che si raggiungono maggiori risultati quantitativamente e qualitativamente. Vengono infatti adottati ben 13 accordi sul diritto bellico. Si tratta della Convenzione sull’apertura delle ostilità, della Convenzione sulle leggi e gli usi della guerra terrestre, di sei Convenzioni sulla guerra marittima, di due Convenzioni sulla neutralità nella guerra terrestre e nella guerra marittima, e di una Dichiarazione sul lancio di proiettili da palloni. Il processo di codificazione non ha avuto per oggetto soltanto la disciplina dell’uso dei mezzi della violenza bellica ed i diritti e doveri dei neutrali, ma anche la condizione delle persone che si trovano ad essere vittime di tale violenza. Infatti le convenzioni de L'Aja concepiscono i conflitti armati tra Stati come scontri tra eserciti, distinguendo nettamente tra combattenti e civili, tentando di sottrarre questi ultimi alla furia della violenza bellica: significativa, in tal senso, è la c.d. Clausola De Martens, inserita nel Preambolo della IV Convenzione de l’Aja del 1907, secondo la quale nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari da esse adottate, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l'impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti dalle nazioni civili; tale clausola è oggi consuetudine. Si è venuto man mano affermando un esplicito riferimento a un principio generale di umanità. Tra i due conflitti mondiali invece, il diritto applicabile alla condotta delle ostilità ha subito una stasi. Con i Patti Briand-Kellog e il Patto della Società delle Nazioni si tentò di mettere fuori legge la guerra.

2. (Segue): dal diritto bellico al diritto internazionale umanitario La data d’inizio della codificazione del diritto internazionale umanitario, volto alla protezione delle vittime della guerra nell’accezione più ampia, può considerarsi quella del 1864, quando a Ginevra fu firmato il primo importante trattato per introdurre limiti ai devastanti effetti della guerra: la Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in tempo di guerra. Nel 1880, invece, nasce il Comitato internazionale della Croce Rossa. È chiaro però che, nel 1939, sia le norme relative alla condotta delle operazioni militari, sia quelle poste a protezione delle vittime della guerra (norme che avevano già evidenziato grosse lacune e debolezze durante la Prima guerra mondiale), non erano idonee rispetto al conflitto che si sarebbe sviluppato tra il 1940 ed il 1945. Da qui la necessità di rafforzare le regole umanitarie dei conflitti che porta alla conferenza di Ginevra del 1949, organizzata dal Comitato internazionale della Croce Rossa. Un fattore più degli altri ha favorito la tesi della necessità di un urgente aggiornamento del diritto umanitario: la crescente affermazione nella Comunità internazionale di nuove concezioni giuridiche in materia di diritti dell’uomo. Si è

cosi progressivamente affermato nella Comunità internazionale il dovere di salvaguardare i diritti dell’uomo anche nel corso dei conflitti armati. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 hanno inaugurato una nuova era in tale materia e hanno rappresentato la pietra miliare del diritto internazionale umanitario. La I Convenzione è consacrata al trattamento dei feriti e malati delle forze armate in campagna; la II Convenzione è volta al miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare; la III Convenzione è consacrata al trattamento dei prigionieri di guerra; infine, il campo d’applicazione della IV Convenzione è circoscritto alla tutela di due categorie di civili: gli stranieri sul territorio di una parte in conflitto e la popolazione civile di un territorio occupato. Si era creduto, con le Convenzioni di Ginevra, di aver raggiunto un’esaustiva definizione dei comportamenti contrari al diritto umanitario e lesivi degli interessi della Comunità internazionale e di aver elaborato efficienti meccanismi di cooperazione interstatale nella repressione delle infrazioni gravi. Tuttavia, le insoddisfazioni causate da norme auspicate e mai adottate e da disposizioni frutto di evidenti compromessi, hanno provocato spinte verso nuovi sviluppi. Tali sviluppi sono culminati con l’adozione da parte della conferenza di Ginevra, convocata nel 1974 dal Comitato internazionale della Croce Rossa, di due Protocolli alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949. Dal 1974 al 1977 sono state dunque elaborati due nuovi trattati di diritto internazionale umanitario: i Protocolli addizionali alle quattro Convenzioni di Ginevra, adottati nel 1977, dedicati rispettivamente ai conflitti armati internazionali (I Protocollo) ed ai conflitti armati interni (II Protocollo ). Un terzo Protocollo è stato adottato nel 2005 ed è entrato in vigore nel 2007; esso affianca agli emblemi tradizionali della croce rossa, la croce rossa per l’appunto e la mezzaluna rossa, il c.d. cristallo rosso.

3. Il superamento della distinzione tra “diritto de l’Aja” e “diritto di Ginevra”: il diritto dei conflitti armati In passato, si è fatto riferimento alla fondamentale distinzione tra “diritto de L’AJA” e “diritto di Ginevra”. Il Diritto de L'Aja è un diritto della guerra, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari, limitando i mezzi per nuocere al nemico. Il Diritto di Ginevra è il diritto umanitario in senso proprio, ideato per salvaguardare il personale militare fuori combattimento e le persone che non sono attivamente coinvolte nelle ostilità. Una tale distinzione non appare più del tutto soddisfacente. Sia il diritto dell’Aja che il diritto di Ginevra infatti compongono un corpus giuridico impressionante di più di 600 articoli che, nel suo insieme, codifica le norme poste a protezione dell’individuo nel corso delle ostilità. Con l’espressione “diritto dei conflitti armati” si vuole indicare che, a differenza del passato, le norme internazionali si estendono non solo alla “guerra

Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra, che si basano sulla distinzione tra combattente regolare e combattenti irregolari. Con l’inserimento dell’art.43 del I Protocollo addizionale, si va ad assimilare le forze irregolari a quelle regolari, con lo scopo di coprire le nuove realtà di combattimento connesse a situazioni di conflitto diverse da quelle classiche. Sono quindi combattenti legittimi soltanto coloro che sono organi in senso stretto dello stato belligerante o che risultano inquadrati nell'organizzazione della parte belligerante a sostegno della quale prendono parte alle ostilità (membri delle forze armate; dei corpi di resistenza organizzati; delle forze armate di un governo o autorità non riconosciuti dall'avversario; dei movimenti di liberazione nazionale; guerriglieri; levate di massa: popolazione di un territorio non occupato che all'avvicinamento del nemico prende spontaneamente le armi per combattere le truppe di invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi in forze armate regolari). Il protocollo mantiene la condizione imprescindibile che i combattenti legittimi devono distinguersi dalla popolazione civile, per lo meno nelle operazioni di attacco (non si specificano le modalità). Gli Stati non aderenti al protocollo hanno diverse definizioni di combattente legittimo. Il Mercenario è colui che viene appositamente reclutato per combattere in un conflitto armato e prende parte effettivamente alle ostilità e, non essendo cittadino di alcuno degli stati in conflitto né in missione ufficiale per conto di Stati terzi, combatte per una remunerazione nettamente superiore a quella corrisposta al combattente analogo, inquadrato nelle forze armate dello stato che lo ha assoldato. Non ha lo status di combattente o prigioniero di guerra.

3. (Segue): c) le aree e gli oggetti della violenza bellica Le aree della violenza bellica sono costituite dal territorio nemico, comprese le sue acque territoriali, dallo spazio atmosferico e dall’alto mare. Per la precisione, le forze operanti possono condurre azioni ostili anche nel proprio territorio o nelle proprie acque territoriali o nel proprio spazio atmosferico, cosi come nel territorio o negli altri citati spazi delle potenze alleate del nemico, anche se non partecipano direttamente alle operazioni. Se l’obiettivo finale di ogni conflitto è la sconfitta del nemico, ossia la sua debellatio, è soprattutto con la conquista del territorio del nemico che tale obiettivo viene raggiunto. Pertanto per il diritto internazionale umanitario le aree della violenza bellica hanno ognuna un suo rilievo per il fatto che per ciascuna ci sono norme diverse da applicare sia per ciò che riguarda i metodi di combattimento sia per ciò che riguarda il come comportarsi in caso di conquista e quindi di occupazione bellica. - In merito al primo profilo si distinguono la guerra terrestre, guerra aerea e guerra marittima. Con l’espressione di guerra terrestre , si intendono quelle attività dei belligeranti volte all’acquisizione di uno spazio territoriale in terraferma con il superamento e l’annullamento delle difese nemiche (attacco), o al mantenimento del possesso e della disponibilità di un analogo spazio territoriale che costituisce obiettivo del nemico (difesa), nonché ogni altra attività svolta sulla terraferma in connessione diretta o indiretta con le predette attività. Tali attività sono disciplinate da norme consuetudinarie, rinvenibili soprattutto nella II Convenzione de l’Aja sulle leggi e le consuetudini della guerra terrestre del 1899 con l’allegato Regolamento e nella IV Convenzione dell’Aja sulle leggi e sulle consuetudini della guerra terrestre del 1907 con l’allegato Regolamento. La guerra marittima comprende le attività dei belligeranti tese all’isolamento economico del nemico (blocco, preda bellica, confisca, contrabbando di guerra, ecc.), le operazioni militari marittime vere e proprie (combattimento navale, inganni bellici, ecc.) ed ogni altra attività (quali salvataggio e soccorso marittimo, trasporti sanitari, rifornimenti, ecc.). La disciplina della guerra marittima è rinvenibile in particolare in diverse Convenzioni de l’Aja del 1907: ovvero l’VIII, IX, XI, e la XII, e nel Protocollo di Londra del 1936. Per guerra aerea si intendono, invece, quelle operazioni che sono volte alla progressiva distruzione e disintegrazione del potenziale bellico nemico, ossia i duelli aerei e il bombardamento aereo, cosi come le operazioni di navi contro aeromobili. Di contro, non rientrano nella guerra aerea, bensì in quella marittima, le azioni di aeromobili contro navi. Manca ancora una disciplina internazionale organica della guerra aerea, per cui disposizioni in materia possono essere rinvenute in diverse convenzioni di diritto bellico e di diritto umanitario. - In merito invece al secondo profilo, l’occupazione bellica consiste nel controllo da parte delle forze armate del territorio o di parte del territorio della potenza nemica. È necessario che la zona occupata sia sottoposta al controllo effettivo della potenza occupante, altrimenti si parla di invasione. Per quanto riguarda gli Stati neutrali, nei loro confronti non possono essere compiuti atti di ostilità a meno che: (a) il loro territorio sia diventato base di operazioni ostili contro l'altro belligerante o siano stati occupati dall'avversario; (b) abbia concesso basi militari al belligerante prima dell'inizio delle ostilità. Territori o aree neutralizzati (permanente esclusi dalle ostilità, Suez, Magellano, Antartide) non vi si possono collocare installazioni militari. Inoltre è importante ricordare che possono essere attaccati solo obiettivi militari , non obiettivi civili (popolazioni e beni civili). Gli obiettivi militari non possono essere attaccati se ci si può attendere che l'attacco provochi incidentalmente morti e feriti tra i civili o danni a beni civili.

La Popolazione civile rappresenta coloro che non sono combattenti, non possono essere attaccati a meno che non abbiano preso parte direttamente alle ostilità. Beni e obiettivi militari sono solo quei beni e quegli obiettivi che per loro natura, collocazione, scopo o utilizzo contribuiscono effettivamente all'azione militare e la cui distruzione, cattura o neutralizzazione parziale o totale offra un vantaggio militare ben definito secondo le circostanze del momento. La definizione mantiene una certa vaghezza, in quanto consentirebbe di qualificare come obiettivi militari anche beni a carattere civile e utilizzazione innocua. Secondo il Principio di proporzionalità bisogna bilanciare i danni alla popolazione civile e il vantaggio militare conseguente.

4. (Segue): d) la protezione delle vittime della violenza bellica I limiti all’uso della violenza bellica contro i civili sono completati dal particolare regime di cui questi godono in caso di conflitto armato là dove si trovino nel territorio nemico o in territorio occupato. Tale regime è contenuto nella IV Convenzione di Ginevra, la quale costituisce, diversamente dalle altre, una novità rispetto al passato, proprio perché la seconda guerra mondiale aveva mostrato l’inadeguatezza delle norme preesistenti relativamente alle citate ipotesi. I cittadini presenti in territorio nemico possono essere autorizzati a lasciare questo territorio, salvo che la loro partenza non sia contraria agli interessi nazionali dello Stato e possono essere internati solo se è assolutamente necessario per la sicurezza nazionale dello Stato in cui si trovano; i civili in territorio occupato non possono essere deportati o sottoposti a trattamenti punitivi collettivi. I Prigionieri di guerra sono i combattenti legittimi che nel corso di un conflitto armato sono stati catturati dal nemico (o persone che seguono le forze armate senza farne parte direttamente), che deve accordare loro un trattamento conforme alle norme internazionali vigenti. La III Convenzione Di Ginevra prevede che i prigionieri di guerra devono essere trattati umanamente e devono essere sempre protetti rispetto ad atti di violenza, intimidazione, insulti e curiosità pubblica. Non possono essere sottoposti a tortura o altre forme di coercizione al fine di ottenere informazioni. Sono tenuti a comunicare il proprio nome, data di nascita, grado e numero di matricola e possono essere giudicati e puniti per violazioni commesse prima della cattura. Appena catturati devono essere trasferiti in appositi campi sulla terraferma, lontani dalle aree di combattimento e non possono essere utilizzati come scudi umani. Conservano la piena capacità civile e la proprietà dei beni personali (eccetto beni militari) e hanno il diritto di inviare e ricevere corrispondenza e pacchi. Hanno diritto a conservare la salute fisica e libertà di culto. La potenza detentrice deve trattarli in maniera rispettosa della sua persona e del suo onore. Vietati: omicidio intenzionale del prigioniero; tortura; trattamenti disumani;

esperimenti biologici; costrizione a prestare servizio nelle proprie forze armate; costrizione a lavori pubblici o militari. La potenza detentrice ha l'obbligo di liberare i prigionieri immediatamente dopo la fine delle ostilità, procedendo nel minor tempo possibile al loro rimpatrio (che è un diritto inalienabile del prigioniero, che può rinunciarvi solo qualora nel paese di origine si siano verificati cambiamenti politici tali da fargli temere persecuzioni politico-religiose). Feriti e malati sono tutti coloro, civili o militari, che a causa di un evento traumatico, malattia o altri disturbi o inabilità fisica o mentale, hanno necessità di assistenza o cura sanitaria, purché si astengano da ogni atto di ostilità. Naufraghi: militari o civili in situazione di pericolo in mare o altre acque a causa di un incidente che ha colpito loro o il natante o l'aeromobile che li trasportava, purché si astengano da ogni atto di ostilità. Questo status permane fino al compimento del salvataggio. Naufraghi, feriti e malati non possono essere oggetto di attacco (a meno che non partecipino direttamente alle ostilità). Sono dedicati a questi soggetti: La I Convenzione Di Ginevra sul miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna; La II Convenzione Di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate in mare; il I protocollo addizionale. In merito alle normative sopra citate, sugli Stati grava l'obbligo, non appena la situazione lo permetta, di raccogliere feriti malati naufraghi, di registrarne i dati per facilitarne l'identificazione. Feriti e malati devono essere trattati e curati con umanità dalla parte in conflitto che li ha in suo potere, senza alcuna distinzione. È vietato qualsiasi attentato alla loro vita e alla loro persona. Il Personale sanitario è personale assegnato alle attività Sanitarie. (I Convenzione di Ginevra) se catturato dal nemico non gode dello stato di prigioniero di guerra e deve essere rimpatriato e può essere trattenuto soltanto se lo stato di salute e il numero dei prigionieri di guerra lo richiedono. È autorizzato a portare le arme per la difesa personale sua e dei feriti. Le Unità sanitarie sono stabilimenti organizzati per fini sanitari (ricerca, raccolta, trasporto, diagnosi, trattamento, primo soccorso di feriti, malati e naufraghi; prevenzione delle malattie). Non possono essere attaccate a meno che non compiano atti dannosi per il nemico (ma qui vige l'obbligo di avvisare prima di sferrare l'attacco). Sono tenute a portare gli emblemi di cui alla Convenzione di Ginevra.

5. (Segue): e) i mezzi ed i metodi della violenza bellica Di fondamentale importanza sono le norme del diritto internazionale umanitario che disciplinano i mezzi e i metodi della violenza bellica, ossia, rispettivamente, l’uso di quegli strumenti con i quali i combattenti esercitano materialmente la violenza bellica nei confronti del nemico ed il ricorso a tutti quei procedimenti tattici e