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Diritto Internazionale Privato: Criteri di Collegamento e Applicazione della Legge, Dispense di Diritto Internazionale Privato

Diritto internazionale privato - dispensa esaustiva

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 10/07/2023

clementina91
clementina91 🇮🇹

2 documenti

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CAPACITÀ E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE
La capacità giuridica delle persone fisiche:(attitudine della persona ad essere titolare di situazioni
giuridiche soggettive attive e passive). Art 20 criterio della cittadinanza: acquisto e perdita della capacità
giuridica sono regolate dalla legge nazionale della persona.
Condizioni speciali di capacità: che attengono all’attitudine di una persona ad assumere la titolarità di
diritti ed obblighi relativi ad istituti o rapporti giuridici determinati (si pensi alla capacità di ricevere per
successione mortis causa), sono regolate dalla legge che disciplina l’istituto o il rapporto cui si riferiscono
(cd. lex causae).
Commorienza: art 21 criterio della legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l’accertamento rileva
(criterio utilizzato qualora occorre determinare la sopravvivenza di una persona all’altra)
Scomparsa, assenza e morte presunta: art 22 criterio della cittadinanza
La capacità di agire delle persone fisiche La capacità d’agire coincide con l’attitudine a compiere art. 23, il
quale impone il riferimento alla legge nazionale del soggetto.
Diverse, tuttavia, sono le deroghe al generale criterio della cittadinanza:
- per il compimento di atti che richiedono speciali condizioni di capacità. In tal caso la legge di riferimento
sarà quella inerente l’atto di cui si tratta;
- in materia di contratti.
L’incapacità derivante dalla propria legge nazionale non può essere invocata dal soggetto ove egli sia
considerato capace dalla legge dello Stato in cui l’atto è compiuto e l’altra parte ignori senza sua colpa di
contrarre con un soggetto incapa; in sostanza, ove ricorrano tali condizioni, si attribuisce
rilevanza alla legge del luogo ove l’atto è compiuto;
-con riferimento agli atti unilaterali. Il soggetto considerato capace dalla legge dello Stato in cui l’atto
compiuto potrà invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale, solo ove ciò non rechi
pregiudizio ai soggetti che, senza colpa, abbiano fatto affidamento sulla capacità dell’autore dell’atto. Anche
qui prevale la legge del luogo ove l’atto è compiuto.
Diritti della personalità Possono definirsi come diritti che hanno ad oggetto valori essenziali della persona
umana (diritto al nome, all’immagine, alla riservatezza) e sono, per tal morivo, ritenuti irrinunciabili. L’art.
24 stabilisce che è la legge nazionale del soggetto che regola l’esistenza e il contenuto di tali diritti.
Non sono assoggettati al criterio di collegamento della cittadinanza quei diritti della personalità che derivano
da rapporti di famiglia: in materia opera il criterio della legge regolatrice del rapporto cui ineriscono (cd. lex
causae). Le conseguenze della violazione dei diritti della personalità saranno disciplinate dalla legge
applicabile alla responsabilità per fatti illeciti di cui all’art. 62.
LE PERSONE GIURIDICHE
Lo stato e la capacità delle persone giuridiche: Norma fondamentale è l’art. 25 legge n. 218/1995 che
sancisce il criterio di collegamento del luogo di costituzione, per cui stato e capacità delle persone
giuridiche sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio si è perfezionato il procedimento di
costituzione.
Si applicherà tuttavia la legge italiana se:
-in Italia si trova la sede amministrativa dell’ente o
-se l’oggetto principale dell’attività è in Italia.
Sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: la natura giuridica; la denominazione o ragione sociale; la
costituzione, la trasformazione e l'estinzione; la capacità; la formazione, i poteri e le modalità di
funzionamento degli organi; rappresentanza dell'ente; responsabilità per le obbligazioni dell'ente.
Le società: art. 25, criterio di collegamento prescelto è quello del luogo della costituzione.
A prescindere da tale criterio, troverà applicazione la legge italiana ove:
-la sede di amministrazione sia situata in Italia;
-in Italia si trovi l’oggetto principale di tali enti.
Per ciò che riguarda la disciplina inerente le azioni è, invece, necessario operare una distinzione:
-i contratti aventi ad oggetto le stesse, saranno assoggettati alla legge riferibile al contratto in questione;
-le vicende inerenti le azioni (si pensi all’emissione, ai trasferimenti, …) saranno regolate dalla legge
applicabile alla società di riferimento.
Le vicende della società I trasferimenti della sede statutaria (bada, non amministrativa) da uno Stato ad un
altro, le fusioni saranno efficaci solo se posti in essere in conformità alle leggi vigenti nei detti Stati
interessati. Il procedimento di fusione sarà regolato dalla legge di ciascuna delle società interessate, mentre
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CAPACITÀ E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE

La capacità giuridica delle persone fisiche: (attitudine della persona ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive). Art 20 criterio della cittadinanza : acquisto e perdita della capacità giuridica sono regolate dalla legge nazionale della persona. Condizioni speciali di capacità : che attengono all’attitudine di una persona ad assumere la titolarità di diritti ed obblighi relativi ad istituti o rapporti giuridici determinati (si pensi alla capacità di ricevere per successione mortis causa), sono regolate dalla legge che disciplina l’istituto o il rapporto cui si riferiscono ( cd. lex causae ). Commorienza: art 21 criterio della legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l’accertamento rileva (criterio utilizzato qualora occorre determinare la sopravvivenza di una persona all’altra) Scomparsa, assenza e morte presunta: art 22 criterio della cittadinanza La capacità di agire delle persone fisiche La capacità d’agire coincide con l’attitudine a compiere art. 23, il quale impone il riferimento alla legge nazionale del soggetto. Diverse, tuttavia, sono le deroghe al generale criterio della cittadinanza:

  • per il compimento di atti che richiedono speciali condizioni di capacità. In tal caso la legge di riferimento sarà quella inerente l’atto di cui si tratta;
  • in materia di contratti. L’incapacità derivante dalla propria legge nazionale non può essere invocata dal soggetto ove egli sia considerato capace dalla legge dello Stato in cui l’atto è compiuto e l’altra parte ignori senza sua colpa di contrarre con un soggetto incapa; in sostanza, ove ricorrano tali condizioni, si attribuisce rilevanza alla legge del luogo ove l’atto è compiuto; -con riferimento agli atti unilaterali. Il soggetto considerato capace dalla legge dello Stato in cui l’atto compiuto potrà invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale, solo ove ciò non rechi pregiudizio ai soggetti che, senza colpa, abbiano fatto affidamento sulla capacità dell’autore dell’atto. Anche qui prevale la legge del luogo ove l’atto è compiuto. Diritti della personalità Possono definirsi come diritti che hanno ad oggetto valori essenziali della persona umana ( diritto al nome , all’immagine, alla riservatezza) e sono, per tal morivo, ritenuti irrinunciabili. L’art. 24 stabilisce che è la legge nazionale del soggetto che regola l’esistenza e il contenuto di tali diritti. Non sono assoggettati al criterio di collegamento della cittadinanza quei diritti della personalità che derivano da rapporti di famiglia: in materia opera il criterio della legge regolatrice del rapporto cui ineriscono (cd. lex causae). Le conseguenze della violazione dei diritti della personalità saranno disciplinate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti di cui all’art. 62. LE PERSONE GIURIDICHE Lo stato e la capacità delle persone giuridiche: Norma fondamentale è l’art. 25 legge n. 218/1995 che sancisce il criterio di collegamento del luogo di costituzione , per cui stato e capacità delle persone giuridiche sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio si è perfezionato il procedimento di costituzione. Si applicherà tuttavia la legge italiana se: -in Italia si trova la sede amministrativa dell’ente o -se l’oggetto principale dell’attività è in Italia. Sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: la natura giuridica; la denominazione o ragione sociale; la costituzione, la trasformazione e l'estinzione; la capacità; la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi; rappresentanza dell'ente; responsabilità per le obbligazioni dell'ente. Le società: art. 25, criterio di collegamento prescelto è quello del luogo della costituzione. A prescindere da tale criterio, troverà applicazione la legge italiana ove: -la sede di amministrazione sia situata in Italia; -in Italia si trovi l’oggetto principale di tali enti. Per ciò che riguarda la disciplina inerente le azioni è, invece, necessario operare una distinzione: -i contratti aventi ad oggetto le stesse, saranno assoggettati alla legge riferibile al contratto in questione; -le vicende inerenti le azioni (si pensi all’emissione, ai trasferimenti, …) saranno regolate dalla legge applicabile alla società di riferimento. Le vicende della società I trasferimenti della sede statutaria (bada, non amministrativa) da uno Stato ad un altro, le fusioni  saranno efficaci solo se posti in essere in conformità alle leggi vigenti nei detti Stati interessati. Il procedimento di fusione sarà regolato dalla legge di ciascuna delle società interessate, mentre

gli effetti della fusione con riferimento ai soci e agli organi sociali saranno disciplinati dalle norme applicabili alla società risultante dalla fusione. Le procedure di insolvenza (procedimenti di esecuzione collettiva strumentali ad assicurare un eguale soddisfacimento dei creditori in presenza di una situazione di incapacità dell’imprenditore di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte) Regolamento n. 1346/2000 , il cui obiettivo è la armonizzazione delle discipline inerenti le procedure di insolvenza vigenti nei vari Stati dell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione, con la possibilità per ciascun cittadino di avvalersi delle relative norme direttamente dinanzi ai giudici nazionali. Competente ad aprire la procedura sarà il giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro d’interessi principali del debitore , che coincide generalmente con la sede statutaria. RAPPORTI DI FAMIGLIA La promessa di matrimonio: art 26 L. 218/95, la promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza di una legge comune, dalla legge italiana. Le condizioni per contrarre matrimonio art. 27 stabilisce che i requisiti necessari per contrarre matrimonio sono disciplinati dalla legge nazionale di ciascuno dei nubendi al momento del matrimonio. Ne deriva che ciascun coniuge potrà far valere solo i vizi deducibili in base alla propria legge nazionale. La regola di cui all’art. 27 trova però una eccezione nell’art. 116 c.c. ai sensi del quale il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia, oltre a dover presentare una dichiarazione da parte della competente autorità del suo Paese attestante che nulla osta al matrimonio alla luce del suo ordinamento, deve presentare anche alcune condizioni relative alla capacità di contrarre matrimonio dei cittadini italiani. L’art 116 è norma di applicazione necessaria in grado di operare con efficacia assoluta nel territorio dello Stato, a prescindere da quanto previsto dalle disposizioni di d.i.p. competenti. Sono qualificabili come norme di applicazione necessaria anche le disposizioni in materia di pubblicazioni matrimoniali. La forma del matrimonio: art 28 prevede che la forma del matrimonio è regolata:

  • legge del luogo di celebrazione o
  • legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o
  • dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. La scelta per l’uno o l’altro criterio deve seguire il principio di conservazione di efficacia degli atti: sarà, cioè, preferibile la legge che più delle altre assicura la validità e l’efficacia dell’'atto considerato. Il matrimonio concordatario: è il matrimonio canonico cui lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. Ci si è chiesti se della forma concordataria possano usufruire da un lato, i cittadini italiani che intendono sposarsi all’estero, dall’altro gli stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia. Per quanto riguarda l’utilizzabilità del matrimonio concordatario da parte di cittadini italiani all’estero, la giurisprudenza ha considerato detto matrimonio pienamente valido; si è infatti detto che normativa concordataria costituisce parte integrante dell’ordinamento italiano, rientrando a pieno titolo nella nozione di “legge nazionale dei nubendi”. Quanto alla utilizzabilità del matrimonio concordatario in Italia da parte cittadini stranieri, anche in questo caso la giurisprudenza accorda ai nubendi la facoltà di farne uso, trattandosi di figura regolata dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio. La trascrizione del matrimonio estero : se il matrimonio concordatario all’estero produce effetti civili, allora può essere trascritto in Italia producendo gli effetti civili. Trascrizione matrimonio celebrato all’estero da persone dello stesso sesso: produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Prima della Legge Cirinnà erano vietate le trascrizioni dei matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso perché in contrasto con l’art 116 cc, che è norma di apllicazione necessaria, che tra i requisiti essenziali per contrarre matrimonio richiede la diversità di sesso. Con la L. Cirinnà, invece, ora questi matrimoni producono gli effetti dell’unione civile. Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso : la capacità e le altre condizioni sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell’unione civile. Se la legge applicabile non ammette l’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Per il nulla-osta prescritto ex art 116 non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. L’unione civile è valida, quanto alla forma , se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione.

L’ADOZIONE:

L’adozione internazionale: Essa conferisce a minori stranieri la posizione di figlio degli adottanti cittadini italiani, e a minori italiani la posizione di figlio degli adottanti cittadini stranieri. La legge n. 184/83 (Conv. New York – norma di applicazione necessaria) impone alle persone residenti in Italia che intendano adottare un minore straniero di presentare una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono, affinché dichiari la loro idoneità all’adozione. L. 218/1995: art. 38 stabilisce che i presupposti, la costituzione e la revoca dell’adozione sono regolati dalla legge nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune. Nel caso in cui tale criterio non possa operare, si applicherà il diritto dello Stato di residenza di entrambi o la legge dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata , al momento dell’adozione. Si applica tuttavia il diritto italiano quando al giudice italiano è richiesta l’adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio. E’ stata soppressa la parola “legittimo”, in attuazione della riforma di cui alla legge n. 219/2012, ispirata al principio della uguaglianza tra i figli. Rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti: art 39 criterio della legge nazionale dell’adottante o adottanti se comune; in mancanza, diritto dello Stato nel quale entrambi gli adottanti siano residenti o dello Stato nella quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Giurisdizione in materia di adozione: art. 40 sussiste la giurisdizione italiana in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia; b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia. Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione : art 41art 64, 65 e 66 L.218/ Ma al secondo comma fa salva l’operatività delle leggi speciali in materia di adozione dei minori, in quanto norme di applicazione necessaria dell’insieme delle norme in materia di adozione dei minori. PROTEZIONE DEGLI INCAPACI La protezione dei minori: La norma fondamentale in materia di protezione dei minori è l’art. 42 della legge n. 218/1995 che rinvia “in ogni caso” alla Convenzione dell’Aja del1961. In base a tale Convenzione, la legge di riferimento per la regolamentazione degli istituti posti a tutela dei minori sarà quella del luogo di residenza del minore. Il secondo comma dell’art. 42 estende l’ambito di operatività della normativa anche ai minori residenti in uno Stato che non abbia recepito tale Convenzione, o a quelli che siano considerati tali solo dalla propria legge nazionale. La protezione dei maggiori di età Rientrano nel novero dei maggiori di età meritevoli di protezione tutti quei soggetti incapaci di provvedere alla cura in concreto dei propri interessi (interdetti, inabilitati e simili). L’art. 43 della legge n. 218 fa riferimento al criterio della cittadinanza : presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana. LE SUCCESSIONI La successione per causa di morte La successione per causa di morte coincide con la trasmissione dei rapporti giuridici facenti capo ad una persona a seguito della sua morte. Della materia si occupano gli artt. 46-50 della legge n. 218/1995 che dettano una disciplina organica dell’intero settore. Detta normativa non trova applicazione in ambito intracomunitario, dovendo le vicende successorie riguardanti cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea assoggettarsi alla disciplina in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione degli atti successori di cui al Regolamento UE 650/2012. Tra le principali innovazioni introdotte dal legislatore comunitario, applicabili alle successioni a causa di morte aperte a partire dal 17 agosto 2015, sin da ora si segnala la generalizzazione della competenza della legge del luogo di residenza abituale del de cuius , in sostituzione del tradizionale criterio della cittadinanza. La derogabilità del criterio della legge nazionale del de cuius

L’ operatività del criterio della legge nazionale non ha carattere incondizionato; è possibile, infatti, che la successione sia assoggettata ad una legge diversa. Il riferimento è alla cd. professio iuris , che consente al de cuius di sottoporre la propria successione alla legge dello Stato in cui risiede. Tale facoltà è tuttavia sottoposta ad una serie di condizioni è limitazioni: -la dichiarazione di scelta sia contenuta in un atto che riveste la forma testamentaria; -la legge prescelta sia quella dello Stato di residenza del de cuius al momento della dichiarazione; -il defunto risieda in tale Stato al momento della morte, pena l’inefficacia della scelta; -la scelta non può pregiudicare i diritto che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia La successione testamentaria - Essa costituisce una particolare ipotesi di successione mortis causa, connotata dalla presenza di un valido ed efficace negozio testamentario. Ai sensi dell’art. 47, la capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento , della modifica o della revoca. La capacità di succedere e la capacità di ricevere per testamento sono, invece, regolate: -dalla lex successionis, per le persone fisiche (art. 46); -dalla lex causae, per le persone giuridiche (art. 20). Quanto alla forma del testamento , il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale, alternativamente, dalla legge:

  • dello Stato in cui il testatore ha disposto; -dello Stato in cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino; -dello Stato in cui aveva residenza o domicilio. Il concorso tra gli stessi è regolato dal principio di conservazione dell’atto: prevarrà la legge che meglio delle altre assicura la validità ed efficacia del testamento. Testamento internazionale: trova la propria disciplina nella Convenzione di Washington, cui l’Italia ha aderito, sull’adozione di norme uniformi in materia di testamento. Per testamento internazionale si intende una particolare forma di negozio testamentario, in grado di produrre i propri effetti a livello internazionale, a prescindere dalla ubicazione dei beni, dal domicilio, dalla nazionalità e dalla residenza del testatore. Ai fini della sua validità a livello internazionale, il testamento deve presentare i seguenti requisiti: -forma scritta; -dichiarazione del testatore alla presenza di due testimoni che l’atto in questione contiene le sue ultime volontà; -sottoscrizione dell’atto da parte del testatore; -ricezione della dichiarazione del testatore, della sua sottoscrizione nonché della sottoscrizione dei testimoni, da parte di una persona abilitata secondo l’ordinamento di ciascuno degli Stati aderenti alla convenzione. Se il testamento internazionale è nullo, potrà essere convertito in altro nazionale se ne possiede i requisiti di forma. Patti successori Si definiscono patti successori tutti gli atti con cui taluno si impegna a disporre della propria successione (istitutivi), ovvero dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (dispositivi) o rinuncia a diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (rinunziativi). Il legislatore della riforma non ha dettato alcuna norma con riferimento alla disciplina di tali patti e la ragione di ciò risiede, probabilmente, nella vigenza nel nostro ordinamento del generale divieto di patti successori ex art. 458 c.c. Tale divieto non ha tuttavia, portata assoluta: diversi Stati (Germania, Svizzera) ammettono la stipula di detti patti. A causa dell’assenza di una disciplina normativa espressa, sono emersi diversi orientamenti: -una prima tesi ritiene impossibile la cognizione da parte del giudice italiano di patti successori stipulati all’estero o di controversie inerenti a tali patti; principale argomento a sostegno di tale tesi è la qualificazione come norma di applicazione necessaria dell’art. 458 cc; -un secondo orientamento ritiene invece ammissibile la cognizione del giudice italiano su tali patti. Il dibattito ha, tuttavia, perso rilevanza, quantomeno con riferimento alle vicende successorie di matrice intracomunitaria, avendo il Regolamento 650/2012 espressamente vincolato l’Italia a riconoscere la validità dei patti successori stipulati negli Stati membri Giurisdizione in materia successoria In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; b) se la successione si e' aperta in Italia; c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica e' situata in Italia;

DIRITTI REALI

Il possesso e i diritti reali - Il criterio di collegamento prescelto Il legislatore per l’individuazione della disciplina applicabile fa riferimento alla legge del luogo in cui è sita la cosa oggetto del diritto ( LEX REI SITAE ). Detta legge opera sia con riferimento ai diritti aventi ad oggetto beni immobili, che con riferimento a diritti aventi ad oggetto beni mobili e ad essa sono assoggettate tutte le questioni riguardanti possesso, proprietà e diritti reali. Non vi sono dubbi circa la riferibilità della legge in cui i beni si trovano alla materia dei modi di acquisto e di perdita di possesso, proprietà e diritti reali. Tuttavia, se l’attribuzione di una di dette posizioni dipende da un rapporto di famiglia o da un contratto, o inerisca la materia successoria, il criterio della lex rei sitae cederà il passo a quello della legge del rapporto fondamentale (lex causae). Si pensi all’usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore. Il rapporto in virtù del quale i primi sono titolari di tale diritto è il rapporto di filiazione; ne consegue la operatività, per la disciplina dei modi di acquisto e perdita di tale diritto, del criterio di cui all’art. 36 (legge nazionale del figlio) inerente i rapporti tra genitori e figli. La lex rei sitae costituirà punto di riferimento solo per la disciplina del contenuto e delle modalità di esercizio del diritto in questione. I diritti reali su beni di transito Sono beni di transito quelli che attraversano il territorio di più Stati prima di giungere a destinazione. I diritti reali su tali beni trovano la propria disciplina nell’art. 52 della legge n. 218/95, che prevede l’applicazione della legge del luogo di destinazione. Per ciò che riguarda i diritti reali su navi ed aeromobili (e sui beni che in essi sono contenuti), essi sono regolati dalla legge nazionale del mezzo. L’usucapione l’applicazione della legge del luogo in cui si trova la res al momento del compimento del termine prescritto. I diritti sui beni immateriali L’art. 54 della legge n. 218 stabilisce che i diritti sui beni immateriali (invenzioni, opere dell’ingegno) sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione ; in sostanza, i diritti di proprietà intellettuale vengono assoggettati al diritto dello Stato per il quale la proprietà intellettuale stessa viene rivendicata. Forma e pubblicità degli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali La forma degli atti che incidono su diritti reali è regolata, in mancanza di espresse deroghe (artt. 30, 48, 56 per esempio) dalla medesima legge che regola la sostanza dell’atto. Quanto alla pubblicità degli atti relativi ai diritti reali , l’art. 55 stabilisce che essa è regolata dalla legge del luogo in cui il bene si trova al momento dell’atto ; giova precisare che nella disposizione è altresì specificato il momento rilevante per la individuazione della legge applicabile: esso coinciderà con quello in cui viene stipulato l’atto e non quello in cui ne viene richiesta la pubblicità DONAZIONI L’art. 56 dispone che le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante il quale, tuttavia, con dichiarazione espressa può assoggettarle alla legge dello Stato in cui risiede. La disciplina della forma Per ciò che riguarda la forma dell’atto, essa sarà di regola disciplinata dalla legge che ne regola la sostanza (quella nazionale del donante o del suo Stato di residenza). Tuttavia, il terzo comma dell’art. 56 consente il riferimento alla legge dello Stato in cui l’atto è compiuto, ove ciò ne garantisca la validità e l’efficacia. I problemi di coordinamento con la Convenzione di Roma del 1980 Attenta dottrina ha osservato come le donazioni siano atti non solo a carattere negoziale, ma soprattutto di natura contrattuale. Tale qualificazione ne impone l’assoggettamento alla Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali, con la conseguenza che l’art. 56 avrebbe un ambito di operatività del tutto residuale rispetto alla disciplina contenuta nella Convenzione. LE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI L’art. 57impone l’applicazione in ogni caso delle norme contenute nella Convenzione di Roma del 1980. In virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2 della legge n. 218/1995, è fatta salva l’applicazione di altre convenzioni internazionali eventualmente riferibili alla singola obbligazione (si pensi alla Convenzione dell’Aja del 1995 in materia di vendita).

La portata della Convenzione di Roma del 1980: volontà delle parti : L’atto di scelta ha valore di vero e proprio negozio giuridico e può avere forma espressa o tacita. Il negozio è sempre revocabile, ma l’eventuale revoca non potrà inficiare la validità del contratto stipulato secondo le disposizioni della legge scelta in precedenza, né pregiudicare i diritti dei terzi sorti per effetto della stessa. Tuttavia la scelta non può avere l’effetto di eludere l’applicazione delle norme. Es: nei contratti conclusi da consumatori e nei contratti individuali di lavoro, considerata la posizione di debolezza in cui viene a trovarsi il consumatore o il lavoratore rispetto alla controparte, l’applicazione della legge prescelta non potrà mai privare il contraente debole della tutela assicuratagli dalle norme imperative dell’ordinamento che si applicherebbe in mancanza di scelta, che è quello del paese con il quale il rapporto negoziale presenta il collegamento più stretto. In mancanza di scelta delle parti, il contratto sarà regolato dalla legge del paese con il quale il rapporto negoziale presenta il collegamento più stretto , con l’ulteriore precisazione che tale paese coincide con quello in cui risiede o ha sede colui che deve eseguire la prestazione caratterizzante il contratto (criterio della residenza o sede del debitore). La disciplina convenzionale in materia di forma e validità: artt. 8-9 della Convenzione si occupano della validità e della forma del contratto a carattere transnazionale. Con riferimento alla forma, si stabilisce che il contratto è valido non solo se possiede i requisiti di forma previsti dalla legge che deve regolarlo in base ai criteri della Convenzione, ma anche se possiede i requisiti necessari secondo la legge del luogo in cui si è concluso, anche ove questa non venga in considerazione per altri aspetti del contratto stesso. Quanto alla validità del contratto, deve farsi riferimento alla legge che sarebbe applicabile in virtù della Convenzione stessa. Anche per le norme della Convenzione di Roma valgono i limiti dell’ordine pubblico e delle norme di applicazione necessaria. Il legislatore comunitario ha ridotto l’ambito di operatività della normativa di cui alla Convenzione di Roma attraverso l’emanazione del Regolamento CE 593/2008 (cd. Roma I ) in materia di obbligazioni contrattuali. Per effetto di tale intervento, le fattispecie contrattuali, ove coinvolgano paesi comunitari, saranno assoggettate alla normativa europea e non più a quella di matrice convenzionale. La normativa comunitaria ha rango regolamentare e ciò comporta la efficacia diretta nell’ambito degli ordinamenti dei singoli Stati membri delle relative norme, senza necessità di ratifica da parte dei legislatori nazionali. Anche in ambito comunitario è sancita la centralità della volontà delle parti nella individuazione della legge applicabile che, in ogni caso, non può precludere l’operatività né delle norme di applicazione necessaria dell’ordinamento con cui la fattispecie presenta il più stretto collegamento né delle norme di matrice comunitaria. In mancanza, -per la vendita di beni, in caso di assenza di scelta, si applica la legge del paese di residenza abituale del venditore. Quanto alla forma, il contratto sarà valido se rispetta i requisiti formali imposti dalla legge che ne regola la sostanza, o dalla legge del luogo dove è stato concluso o dalla legge del luogo dove si trovava o aveva la residenza abituale uno dei contraenti al momento della stipula. Vendita internazionale: es: vendita stipulata in Germania tra un cittadino tedesco ed una compagnia francese di beni immobili situati in Italia. Ferma restando l’applicabilità dell’art. 57 della legge n. 218/1995, importanza di carattere essenziale assume la Convenzione di Vienna del 1980 in materia di vendita internazionale, le cui disposizioni sono destinate a prevalere sulle norme di d.i.p. vigenti negli ordinamenti dei singoli Stati membri (un accordo internazionale volto a sostituire, almeno in parte, le diverse discipline nazionali con un regime unitario delle vendite aventi carattere transfrontaliero) L’e-Commerce. Si tratta di quel peculiare fenomeno volto alla conclusione di transazioni commerciali tramite la rete internet. Caratteristica essenziale del commercio elettronico è l’intrinseca transnazionalità: concludendo transazioni su internet è possibile varcare i propri confini nazionali, pur restando nella propria abitazione. Quanto al luogo di conclusione del contratto, occorre distinguere a seconda l’offerta contrattuale venga presentata in una pagina web su di un sito, oppure venga inviata tramite e-mail. Nel primo caso sarà applicabile lo schema dell’offerta al pubblico di cui all’art. 1336 c.c. Nel secondo caso la proposta si considera pervenuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di non esserne, senza colpa, venuto a conoscenza. Sulla base di tali premesse, si ritiene che momento e luogo di conclusione del contratto debbano determinarsi facendo riferimento allo Stato in cui ha sede il server del provider presso cui l’accettazione perviene. Quanto al diritto applicabile a tali contratti, che intervengono spesso tra soggetti residenti in Paesi diversi, dovranno applicarsi i criteri di collegamento di cui all’art. 57 della legge n. 218/1995, il quale rinvia alla Convenzione di Roma del 1980. Criterio principale è dunque quello della volontà delle parti.

864/2007) , che ha come obiettivo la uniformazione della disciplina delle obbligazioni non contrattuali nell’ambito dell’Unione europea. Esso si applica non solo alle obbligazioni da fatto illecito, ma anche a quelle derivanti da arricchimento senza causa, gestione d’affari e colpa nella fase delle trattative precontrattuali. Il criterio di collegamento prescelto è quello della legge dello Stato in cui si verifica il danno , a prescindere da quello in cui è stata posta in essere la condotta. Tale criterio può essere derogato per volontà delle parti, ma è necessario che la scelta sia:

  • comune ed espressa e
  • successiva al verificarsi del fatto che ha provocato il danno.