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Questo documento contiene tutte le lezioni sostenute dal professor Stefano Dominelli nell'anno accademico 2022/2023 riguardo il diritto internazionale pubblico e privato.
Tipologia: Appunti
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Il diritto internazionale è diviso in due macro categorie: il diritto internazionale pubblico ed il diritto internazionale privato. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Il diritto internazionale privato è un corpus normativo interno che disciplina le cause giuridiche che comprendono un collegamento tra stati e stabilisce qual’è il legislatore ad emettere la sentenza, quale ordinamento giuridico deve essere applicato e la validità della sentenza all’estero. DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO Il diritto internazionale pubblico è un corpus normativo internazionale che disciplina il rapporto tra stati che creano le norme di diritto internazionale e ne sono anche i soggetti destinatari. Il diritto interno ed il diritto internazionale sono separati ed autonomi. Nel diritto interno il parlamento crea le leggi ed i soggetti sono i cittadini, mentre nel diritto internazionale gli stati creano norme i cui soggetti sono gli stati stessi. Pertanto è fondamentale tenere presente che nel diritto internazionale vige un vincolo consensualistico in quanto lo stato sovrano e giuridicamente pari agli altri stati decide autonomamente di vincolarsi ad una norma proprio in virtù della sua sovranità. Quanto detto comporta che nessuno stato può giudicare la condotta di un altro stato e nessuno stato può intromettersi negli affari interni di un altro stato. Se uno stato viola una norma di diritto internazionale non è obbligato a presentarsi dinanzi ad una corte che ne giudichi la condotta. Inoltre l’uguaglianza degli stati si limita all’ambito giuridico dato che gli stati più potenti riescono spesso ad imporsi su quelli più deboli. L’ordinamento dell’UE, invece, è un ordinamento a sé stante. Nel caso in cui uno stato violi una norma dell’Unione Europea esiste un tribunale, ovvero la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che può emettere una sentenza vincolante. Questo accade perché gli stati che fanno parte dell’UE hanno ceduto parte della loro sovranità. Il diritto internazionale nasce nel 1648 al termine della Guerra Dei Trent’Anni, quando gli stati coinvolti nel conflitto decisero, con la pace di Vestfalia, di ricorrere al trattato di Munster ed al trattato di Osnabruck per far cessare la guerra. Da questo momento in poi gli stati che prima facevano parte dell'Impero iniziarono ad intrattenere relazioni gli uni con gli altri come stati liberi ed autonomi e, pertanto, sovrani.
I requisiti di cui uno stato necessita per essere un soggetto di diritto internazionale sono stabiliti dall’articolo 1 della Convenzione di Montevideo del 1933. Questa convenzione vedeva coinvolti gli stati americani e quindi non sarebbe vincolante per gli altri stati, ma viene presa come punto di riferimento per determinare se un ente collettivo possa essere uno stato e, quindi, un soggetto di diritto internazionale oppure no. I requisiti sono quattro e vengono suddivisi in requisiti di sovranità interna e requisiti di sovranità esterna: -Popolazione permanente (sovranità interna); -Territorio definito (sovranità interna); -Governo (sovranità interna); -Possibilità di intrattenere relazioni internazionali con altri stati (sovranità esterna).
La sovranità esterna coincide con l’indipendenza giuridica, ovvero con la capacità di uno stato di intrattenere relazioni internazionali con gli altri stati in modo libero ed autonomo. Se uno stato non è in grado di sostenere relazioni con gli altri stati, allora non si può definire un soggetto del diritto internazionale. Anche in questo caso è fondamentale il principio di sovranità. La sovranità esterna non rileva l’indipendenza politica, in quanto le relazioni che uno stato intrattiene con gli altri possono essere fortemente condizionate dall’alleanza con un altro stato più potente ed influente, come accadeva durante gli anni del bipolarismo politico. La sovranità esterna non rileva nemmeno l’indipendenza economica o materiale di un paese nei confronti di un altro. Ad esempio Città del Vaticano è uno stato a tutti gli effetti ed intrattiene relazioni internazionali con gli altri stati autonomamente, benché sia dipendente dallo Stato Italiano per moltissimi aspetti, come la sicurezza pubblica, garantita da Polizia e Carabinieri, i servizi fognari, idrici, postali e molto altro. Esistono casi in cui uno stato non possiede i requisiti di sovranità esterna.
Il territorio di uno stato è costituito dalle terre emerse di origine naturale sulle quali la popolazione vive e si sostenta. Il diritto internazionale considera territorio solo le terre di origine naturale e non costruite artificialmente. Ad esempio, intorno al 2015 la Cina ha aggiunto della terra a degli scogli che si trovavano pochi metri sotto il livello del mare, creando un territorio artificiale che può sostenere la vita. Lo stato cinese ha giustificato questa scelta dicendo che le porzioni di territorio che la Cina ha fatto emergere artificialmente fossero già parte del territorio marittimo cinese. In questa maniera, però, la Cina ha aumentato di ulteriori 200 miglia nautiche il suo territorio marittimo ed ha militarizzato gli isolotti e gli atolli con il pretesto di controllare i mari circostanti. In questo caso è prevalso l’approccio tradizionale che considera il territorio definito di uno stato soltanto il territorio di origine naturale. Questo, però, genera dei problemi se si considera uno stato come i Paesi Bassi, la cui popolazione vive prevalentemente su territori strappati dal mare attraverso la costruzione di dighe. In futuro a causa dei cambiamenti climatici ci saranno dei problemi ulteriori con l'impostazione tradizionale, basta pensare alle Seychelles che scompariranno dopo essere state sommerse dal mare e la popolazione non avrà più uno stato a cui rifarsi. TERRITORI MOBILI E CONTESI I territori di uno stato possono essere mobili come il confine tra Italia e Svizzera che si estende lungo un ghiacciaio e può cambiare con lo sciogliersi di questo. I confini di uno stato possono anche essere oggetto di contesa con un altro stato o con più stati. L’Italia, per esempio, contesta i confini marittimi nel mar Adriatico con Slovenia e Croazia. Anche con la Francia è aperta una contestazione che riguarda il Monte Bianco: la Francia reclama tutto il monte, mentre l’Italia sostiene che un versante le appartenga ed un versante appartenga, invece, alla Francia. Recentemente i comuni francesi interessati hanno emesso degli ordinamenti regionali che vietano l’atterraggio di paracadutisti sulla montagna con lo scopo di utilizzare questo escamotage per reclamare il controllo effettivo del territorio. Infatti il diritto internazionale non si interessa alle contestazioni, ma guarda al controllo effettivo di un territorio per determinare quale stato eserciti la sovranità su di esso. Un caso molto particolare sono le isole Hans, territorio conteso tra Canada e Danimarca. Qui ogni sei mesi un gruppo di soldati di uno o dell’altro stato lascia una bottiglia contenente una bevanda alcolica tipica del proprio paese, portandosi via quella lasciata dagli altri. Anche questo è un modo per dimostrare controllo effettivo su un territorio. Un altro caso è l’isola dei Fagiani, contesa tra Francia e Spagna. I due stati hanno stabilito con un trattato che l’isola in questione è parte del territorio francese per sei mesi e del territorio spagnolo per i restanti sei mesi.
In sintesi, purché il territorio sia di origine naturale, i confini possono cambiare. ACCRESCIMENTO O DIMINUZIONE DEL TERRITORIO DI UNO STATO Esistono casi in cui il territorio di uno stato può accrescere per ragioni naturali. Gli esempi più comuni sono un’eruzione vulcanica che aumenta l’estensione delle terre emerse oppure l'accumulo di detriti presso la foce di un fiume. Nel caso in cui emerga una porzione di terra al di fuori del territorio di uno stato, come nel caso di un eruzione vulcanica in mezzo all’oceano o lo scioglimento dei ghiacci perenni, quel territorio viene definito “ res nullius ” e vale il criterio secondo il quale il primo stato che vi approda possa reclamarlo come proprio. Questo solo nel caso in cui il territorio non faccia già parte di un altro stato. Ad esempio, nel Mare del Nord, in seguito allo scioglimento dei ghiacci del Polo Nord, tra il 2018 ed il 2019 sono emersi alcuni territori. Dato che si trovavano in territorio russo, sono stati rivendicati legittimamente dalla Russia. In questo caso il principio “ res nullius ” non avrebbe avuto valore perché quei territori si trovavano già entro i confini della Russia. Inoltre non serve che quei territori siano idonei a sostenere la vita della popolazione: infatti la popolazione di uno stato non deve essere obbligatoriamente distribuita su tutto il territorio, ma anche solo su una porzione di esso. Ciò che conta è il controllo effettivo. Esistono casi in cui il territorio di uno stato può ridursi per questioni naturali, come il caso delle Seychelles che scompariranno quasi del tutto a causa dell'innalzamento del livello del mare. In conclusione è importante ricordare che è severamente proibito dal diritto internazionale annettere un territorio tramite un’invasione. Il diritto internazionale non riconosce l’annessione territoriale dovuta ad un’invasione che considera deprecabile, come nel caso del conflitto russo-ucraino. IL CYBERSPAZIO Al giorno d’oggi è importante considerare anche l’esistenza di uno spazio immateriale come il cyberspazio, ovvero internet. Nel diritto internazionale classico il controllo effettivo su un territorio da parte dello stato è possibile solo se quel territorio è materiale e tangibile. Per quanto riguarda internet, gli stati hanno cercato una connessione materiale tra il modo online ed il mondo offline che è possibile individuare nei server. Pertanto controllando i server presenti sul territorio di uno stato è possibile controllare anche il cyberspazio entro certi limiti. Gli stati si sono mossi in questo senso perché temono attacchi di terrorismo online da parte di hacker. FORMAZIONE DI NUOVI STATI
Riguardo al riconoscimento di un nuovo stato, esistono due impostazioni differenti che attribuiscono un valore diverso al riconoscimento: -Valore costitutivo: il riconoscimento da parte degli altri stati della statualità di uno stato è fondamentale affinché lo stato in questione sia riconosciuto come tale dal diritto internazionale. -Valore dichiarativo: il riconoscimento da parte degli altri stati della statualità di uno stato ha solo valore dichiarativo e politico. L’approccio che segue il diritto internazionale è orientato al valore dichiarativo, anche perché mancherebbe un certificatore primo nell’ipotesi in cui gli stati sono tali se sono stati riconosciuti da altri. E’ importante, però, considerare che se un numero significativo di stati decide di non riconoscerne un altro, quest’ultimo sarà isolato nelle sue relazioni internazionali. Esistono varie modalità con cui uno stato può riconoscerne un altro: -legge parlamentare; -modo informale: il capo di stato si congratula con il presidente del nuovo stato che intende riconoscere; -atto unilaterale. Se uno stato decide di non riconoscerne un altro, questo stato non avrà relazioni internazionali con quest’ultimo, ma nel momento in cui uno stato ne riconosce un altro non può revocare il suo riconoscimento. Il riconoscimento del governo, invece, è diverso dal riconoscimento dello stato, in quanto è possibile ritenere legittimo uno stato, ma non ritenerne legittimo il governo (ad esempio nell’ipotesi in cui il nuovo governo abbia preso il potere per mezzo di un colpo di stato). Pertanto uno stato può riconoscere un altro stato, ma non riconoscerne il governo. La situazione cambia invece se si riconosce il governo di uno stato: in questo caso si riconosce automaticamente anche il governo. Se uno stato riconosce un altro stato, ma non riconosce il suo governo può smettere di intrattenere relazioni internazionali con esso. Un caso particolare è avvenuto tra UE e Spagna. Dopo la nascita del Kosovo, molti stati dell’Unione Europea hanno deciso di riconoscerlo come stato legittimo, ma non la Spagna. Dopo che l’UE aveva concluso accordi di partenariato con il Kosovo riguardo la libera circolazione di merci, allora la Spagna ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea, in quanto questi accordi significavano un obbligo implicito per la Spagna di riconoscere lo stato kosovaro in violazione con la sua sovranità. L’Unione Europea allora ha dichiarato di concludere accordi con paesi terzi, aggirando il problema posto dalla Spagna. Tuttavia esistono casi in cui il riconoscimento di uno stato si distacca dall’interpretazione del diritto internazionale classico ed assume un valore costitutivo. Ci sono tre casi principali che ammettono quest’ eccezione:
-Stato fallito: nel diritto internazionale è definito “stato fallito” lo stato che ha perso il potere effettivo sulla sua popolazione, perdendo uno dei tre requisiti necessari per la sovranità interna secondo la Convenzione di Montevideo. La Somalia è considerata uno stato fallito dall’ONU proprio perché non è in grado di esercitare il potere effettivo sul suo territorio. Se la Somalia cessasse di essere uno stato, allora sarebbe possibile colonizzarla. Al fine di evitare precedenti internazionali che potrebbero compromettere la propria sovranità in futuro, gli stati oggi continuano a riconoscere la Somalia come uno stato, anche se sono consapevoli che non riesce ad esercitare il potere effettivo. -Stato anti-sistema: esistono stati che hanno tutti i requisiti, ma il cui unico scopo è sovvertire l’ordine internazionale. Un esempio è l’ISIS, stato che detiene una popolazione permanente, un territorio, un governo e relazioni internazionali con gli altri paesi, ma ha come scopo ultimo la disgregazione dell’ordine internazionale. Gli altri stati non riconoscono l’ISIS come stato legittimo e quindi possono dichiarare guerra a quest’ultimo. -Invasione territoriale: siccome un’invasione territoriale infrange il principio di divieto di utilizzo della forza nelle relazioni internazionali, essa è considerata deprecabile da tutti gli stati che hanno il dovere di non riconoscere i cambiamenti che avvengono in seguito ad un’invasione.
Nel diritto internazionale esistono soggetti dotati di soggettività piena, ovvero gli stati, e soggetti dotati di soggettività limitata o per un criterio materiale o per un criterio temporale.
I soggetti dotati di una soggettività limitata da un criterio materiale sono quei soggetti che, pur non essendo stati, possono partecipare alle conferenze internazionali che trattano di una materia in cui tali soggetti sono competenti. Le organizzazioni internazionali sono dotate di soggettività limitata. Ad esempio l’Organizzazione Internazionale del Commercio può intervenire solo nei casi in cui si discute di commercio internazionale. Anche l’ONU ha una soggettività limitata, sebbene più estesa rispetto ad altre organizzazioni internazionali, al mantenimento della pace nel mondo. Un’organizzazione internazionale può anche svolgere una funzione consultiva su determinate materie limitatamente alle quali essa è ritenuta competente.
-Comando organizzato che eserciti un potere effettivo su un territorio; -Territorio sul quale è esercitato il potere; -Azioni contro lo stato centrale perpetrate con l’uso della forza; -Riconoscimento da parte di un altro stato che assume valore costitutivo. A volte lo stato contro il quale gli insorti combattono può avere interesse a riconoscerli come tali per far applicare le norme del diritto internazionale sui conflitti armati. Anche il riconoscimento di uno stato terzo è valido. Gli insorti sono dotati di una limitazione temporale e materiale: -Limitazione materiale: agli insorti viene applicata solo la branca del diritto internazionale che regola i conflitti armati. -Limitazione temporale: gli insorti o diventano uno stato, sostituendo lo stato contro il quale combattevano o ottenendo la secessione, divenendo in questi casi soggetti di diritto internazionale senza limitazioni, oppure cessano di esistere, in questo caso non sono più soggetti di diritto internazionale. In che modo gli stati terzi possano fornire assistenza agli insorti o allo stato centrale è più difficile da stabilire. A tal proposito si è espressa la Corte Internazionale di Giustizia in una sentenza del 1986 riguardo il caso che vedeva opporsi i Contras contro il governo centrale del Nicaragua. In quel caso specifico, gli Stati Uniti non avevano soltanto supportato i ribelli con armi, ma dirigevano le operazioni paramilitari degli insorti. La Corte Internazionale di Giustizia ha preso in esame la questione su richiesta dello stato del Nicaragua ed ha stabilito che l’aiuto statunitense ai Contras violasse il diritto internazionale, in quanto gli stati uniti utilizzavano i ribelli, dirigendo le operazioni paramilitari, per attaccare lo stato centrale. Gli stati terzi possono sempre offrire aiuto umanitario e militare agli stati contro i quali i ribelli combattono, ma per offrire aiuto ai ribelli la situazione si complica. Gli stati terzi, infatti, possono inviare armi ed aiuti umanitari, ma è vietato dirigere le operazioni paramilitari e, soprattutto, inviare truppe a supporto degli insorti. MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE Un movimento di liberazione nazionale è composto da un commando organizzato che insorge contro lo stato centrale per terminare un regime di segregazione razziale oppure liberare un territorio da un’occupazione avvenuta dopo il 1945. Il movimento di liberazione nazionale si distingue dagli insorti principalmente per tre motivi. In primo luogo, per il movimento di liberazione nazionale non è necessario essere in controllo di una parte di territorio per essere riconosciuto dagli stati, ma è sufficiente che abbia un comando organizzato e che si opponga allo stato centrale per uno dei due criteri sopra citati. Anche il riconoscimento da parte degli altri stati non assume un valore costitutivo come nel caso degli insorti, dato che il diritto internazionale considera un movimento di liberazione nazionale tale se rispetta i requisiti richiesti. Questo accade perché gli insorti combattono contro
un regime che non supportano, mentre il movimento di liberazione nazionale insorge in nome del principio dell’autodeterminazione dei popoli. Un movimento di liberazione nazionale ha una discreta soggettività nel diritto internazionale quando il tema della discussione è lo stato entro il quale il movimento opera o il movimento stesso. Infine, è bene ricordare che gli stati terzi non possono in alcun modo né fornire aiuti militari allo stato centrale né al movimento di liberazione internazionale, in quanto violerebbero il principio di neutralità che il diritto internazionale impone. La limitazione temporale di un movimento di liberazione nazionale è identica alla limitazione valida per gli insorti: o il movimento ha successo ed ottiene il suo obiettivo o fallisce e diventa irrilevante per il diritto internazionale. Il caso più noto certamente l’Organizzazione per la Libera Palestina (OLP) che è nata con l'obiettivo di eliminare lo stato di Israele e creare uno stato autonomo, l’OLP si è evoluta nel tempo fino a diventare uno stato non membro delle Nazioni Unite nel 2011. TABELLA 1. INSORTI
-Vocazione universale: tutti gli stati possono entrare a far parte di questa organizzazione (un esempio è l’ONU). -Vocazione regionale: solo gli stati di una determinata porzione geografica del mondo possono partecipare a questa organizzazione (un esempio è l’Unione Europea). Un’organizzazione internazionale per essere tale necessita di un trattato costitutivo e di competenze ed obiettivi diversi ed indipendenti da quelli degli stati membri. Gli stati membri hanno il diritto di decidere di entrare a far parte di un'organizzazione internazionale e di scegliere quali competenze assegnare all’organizzazione. Inoltre ogni stato ha il diritto di recesso, in quanto lo stato delega una competenza ad un’organizzazione internazionale e può revocarla successivamente. Gli stati possono anche stabilire la durata dell’organizzazione internazionale. Nel caso della CECA venne stabilito che questa organizzazione nello specifico sarebbe durata 50 anni, ma alla scadenza del trattato internazionale che la costituiva venne creata l’Unione Europea con un altro trattato che attribuiva all’UE le stesse competenze della CECA. Le organizzazioni sono dotate di soggettività derivata perché sono i singoli stati a concedere parte della propria sovranità a tali organizzazioni su materie prestabilite. Più le organizzazioni internazionali sono grandi più gli stati preferiscono adottare una decisione con il diritto di veto al fine di evitare che la maggioranza degli stati assuma una scelta svantaggiosa per loro. Bisogna anche considerare che più ampi e disparati sono i temi di cui si occupa un’organizzazione internazionale più il suo potere effettivo è limitato. Nelle organizzazioni internazionali regionali, invece, gli stati si sentono più al sicuro, trovandosi a decidere con altri stati i cui ordinamenti giuridici interni ed interessi sono più simili, e talvolta le decisioni vengono prese senza il diritto di veto. Nella CECA, composta inizialmente da soli 6 stati, la maggioranza poteva superare il volere della minoranza degli stati. Il Consiglio d'Europa è un’organizzazione internazionale composta da 46 membri (dopo l’uscita della Russia) che ha adottato la Convenzione Europea a tutela dei diritti dell’Uomo (CEDU). ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) Le organizzazioni non governative (ONG) sono organizzazioni private non soggette al diritto internazionale che, però, attribuisce loro 2 ruoli: -Stato consultivo: le ONG partecipano a conferenze internazionali fornendo un’idea o un’interpretazione del problema che gli stati si apprestano a discutere. -Amicus Curiae: le ONG partecipano alle conferenze internazionali sulle materie di cui sono competenti per permettere agli stati di conoscere meglio una determinata materia.
Nell’interpretazione classica del diritto internazionale le persone fisiche e giuridiche non sono soggette di diritto internazionale anche se negli ultimi anni sono emerse delle impostazioni che attribuiscono loro una soggettività fortemente limitata e passiva. Gli individui sono soggetti solo del diritto interno e per far sì che una norma di diritto internazionale vincoli un individuo è necessario che una norma dell’ordinamento interno costituisca un ponte con il diritto internazionale. Secondo Kelsen gli individui dovrebbero essere destinatari del diritto internazionale. Esistono due approcci differenti che stabiliscono il rapporto tra il diritto internazionale Ed il diritto interno dei singoli stati: -Approccio dualista: il diritto interno ed il diritto internazionale sono due mondi separati. -Approccio monista: il diritto interno ed il diritto internazionale sono due mondi che devono essere collegati tra loro, costituendo un unico ordinamento giuridico. PERSONE FISICHE Le persone fisiche non sono soggette di diritto internazionale secondo l’impostazione classica. Tuttavia dopo la seconda guerra mondiale ed i crimini perpetrati dai nazisti gli stati hanno iniziato a pensare ad una responsabilità degli individui per quanto concerne i crimini contro l’umanità. All’epoca esisteva un filone che sosteneva questa tesi ed un altro che difendeva la non retroattività nel diritto internazionale, secondo cui non è possibile condannare qualcuno per un crimine commesso prima che esso fosse considerato tale. Alla fine è prevalsa l’impostazione che riteneva possibile processare i nazisti per crimini contro l’umanità, nonostante essi insistevano ad affermare che avevano agito secondo i dettami dell’ordinamento tedesco che però non fu in grado di garantire loro l’immunità. I processi si tennero a Norimberga nel 1945. In sintesi, quindi, se un individuo pone in atto un crimine contro l’umanità, tale individuo è soggetto al diritto internazionale e lo stato non può garantirgli l’immunità. Lo Statuto di Roma del 2001 ha messo in piedi la Corte Penale Internazionale, la quale è chiamata a giudicare i responsabili di crimini contro l’umanità; è necessario sottolineare che esiste un limite allo Statuto di Roma in quanto uno stato può non sottoscriverlo per non essere processabile.
La Corte Internazionale di Giustizia ha principalmente il compito di risolvere le controversie tra stati che le vengono sottoposte, ma può anche svolgere una funzione consultiva nel caso in cui gli organi delle Nazioni Unite chiedano un parere della Corte riguardo l'interpretazione di una norma di diritto internazionale. L’articolo 38 della Corte Internazionale di Giustizia stabilisce quali sono le fonti di diritto internazionale alle quali la Corte stessa può attingere per risolvere le controversie internazionali: -Trattati internazionali: i trattati, o convenzioni internazionali, sono accordi tra stati riguardo materie specifiche. I trattati fanno parte delle fonti di diritto scritto. I trattati sono fonti inter partes in quanto risultano vincolanti solo per gli stati firmatari. -Consuetudini internazionali: le consuetudini internazionali sono delle prassi ripetute nel tempo che gli stati seguono come se fossero norme di diritto internazionale. Le consuetudini fanno parte delle fonti di diritto non scritto. Le consuetudini sono fonti erga omnes in quanto risultano vincolanti anche per gli stati che non hanno partecipato alla loro formazione salvo l’eccezione dell'obiettore permanente. -Principi di diritto internazionale riconosciuti dalle nazioni civili. -Con la riserva dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e le dottrine degli autori più autorevoli dei vari stati in termini di diritto internazionale. Questa disposizione non impedisce alla Corte di esprimere una sentenza “ex aequo et bono” a patto che gli stati siano d’accordo. Esistono quindi 2 macro categorie del diritto internazionale: il diritto internazionale generale ed i trattati internazionali. GERARCHIA DELLE FONTI Nel diritto internazionale, a differenza del diritto interno, non esiste una vera e propria gerarchia delle fonti e spesso prevale il criterio cronologico secondo il quale la fonte più recente prevale su quella più vecchia salvo nei casi di norme di diritto cogente. Non tenendo conto del criterio cronologico, però, è possibile stilare una gerarchia delle fonti di diritto internazionale sulla base della loro rilevanza:
Esistono 2 fonti nel diritto internazionale generale (non scritto): le consuetudini internazionali ed i principi generali di diritto internazionale. Nell’ordinamento italiano la fonte di diritto scritto prevale sulla fonte di diritto consuetudinario, mentre nel diritto internazionale non esiste una vera e propria gerarchia delle fonti e tendenzialmente prevale la fonte più recente. CONSUETUDINI INTERNAZIONALI Le consuetudini internazionali sono la fonte di diritto non scritto più rilevante nel diritto internazionale. Esse sono costituite da un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo:
La prassi statale è la principale, ma assume importanza solo se ha valore sul piano delle relazioni internazionali. La prassi dello stato è costituita dalle dichiarazioni diplomatiche di esponenti del governo dei vari stati, tendenzialmente fatte dal Capo di Stato, dal Ministro degli Affari Esteri e dal Primo Ministro che hanno rilevanza sul piano delle relazioni internazionali. Le dichiarazioni possono essere unilaterali oppure avvenire durante incontri bilaterali e multilaterali. Nel 2018 Trump ha dichiarato su Twitter che avrebbe bombardato la Corea del Nord. Il Tweet era riferito alla popolazione americana per una questione di pura propaganda politica o allo stato coreano? Se il tweet fosse stato rivolto allo stato coreano allora avrebbe assunto una rilevanza sul piano delle relazioni internazionali, altrimenti no. PRASSI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Il governo rappresenta uno stato in varie organizzazioni internazionali e le dichiarazioni del ministro degli affari esteri e, più raramente, degli ambasciatori sono importanti per ricostruire la prassi. COME SI AFFERMA UNA CONSUETUDINE Non è facile che nel diritto internazionale si affermi una nuova consuetudine. Un esempio è il proclama Truman con il quale il governo statunitense ha iniziato a sostenere che gli stati costieri detenessero una qualche forma di sovranità sul fondale marino che gli Americani chiamavano “piattaforma continentale”. Inizialmente molti stati sviluppati si opposero, mentre gli Stati Uniti ricevettero l’appoggio di molti stati in via di sviluppo che, temendo che le potenze del Nord dell’emisfero potessero rivelare le risorse vicino alle loro coste, appoggiarono la prassi proposta da Truman. In questo modo si stabilì una nuova consuetudine internazionale che considera territorio dello stato anche la piattaforma continentale entro le 1 miglia nautiche. Un’altro esempio è l’attacco militare di Stati Uniti , Gran Bretagna e Francia in Syria del 2018. Nel diritto internazionale esiste il divieto di uso della forza nelle controversie internazionali, ma gli stati che portarono a termine l’attacco si giustificano asserendo che l’operazione militare tutelasse la popolazione civile contro la quale erano state utilizzate armi chimiche il cui uso viola le convenzioni internazionali in merito. Solo due paesi appoggiarono USA, UK e Francia, ma se invece la maggioranza delle nazioni dell’ONU avesse ritenuto l’attacco lecito, allora sarebbe nata una nuova consuetudine internazionale. PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
I principi generali del diritto internazionali sono principi intrinseci ed interni all'ordinamento internazionale che regolano la risoluzione delle controversie costituendo una sorta di background entro il quale gli stati agiscono. I più comuni sono: -Divieto di uso della forza;