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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIMA PARTE DOMINELLI, Appunti di Diritto Internazionale

APPUNTI CHIARI PRESI A LEZIONE.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 20/12/2020

chiara_scabini
chiara_scabini 🇮🇹

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Lezione 1 15/09
Il diritto internazionale pubblico è un complesso di norme sovranazionali, quindi non sono parte
del diritto italiano, ma son parte di un ordinamento a se stante, che disciplinano la vita
internazionale di quelli definiti soggetti di diritto internazionali.
Quando pensiamo al diritto internazionale e quello intern è importante capire che sono due
coordinamenti separati, da un lato è un diritto interno, statale che è complesso di norme adottato dal
legislatore nazionale, dall’altro abbiamo l’ordinamento internazionale un ordinamento quindi con
regole proprie.
Questi due ordinamenti sono separati e autonomi, tendenzialmente con difficoltà reciproche a
comunicare, indipendenti l’uno dall’altro.
Se questi due sistemi sono separati, i soggetti di diritto sono diversi. nel diritto interno,
nell’ordinamento nazionali i soggetti di diritto sono le persone fisiche e giuridiche, le associazioni.
Cosa vuol dire essere soggetto di diritto? Essere destinatari delle norme, avere diritto ed obblighi,
quindi diritti positivi e negativi.
I soggetti dell’ordinamento internazionale non sono gli stessi dell’ordinamento interno-
I soggetti dell’ordinamento internazionale non sono gli individui, le persone fisiche, ma sono solo
gli STATI.
L’obbiettivo e l’oggetto del diritto internazionale è disciplinare il rapporto tra vari membri,
impresa non facile in quanto ci siano diverse affinità giuridiche, politiche, culturali, sociali, più o
meno deboli e all’atto dell’adottare norme i divari complicano il procedere.
I soggetti di diritto internazionali sono quindi gli Stati, e le norme di diritto internazionali vengono
prodotte dagli stati.
Il soggetto quindi destinatario della norma al tempo stesso è soggetto che concorre alla produzione
di diritto.
Nel diritto interno siamo destinatari di norme, ma non creiamo le norme, è il Parlamento che crea le
norme, noi abbiamo solo soggettività passiva, siamo destinatari.
Nel diritto internazionale lo stesso soggetto chiamato a rispettare il diritto internazionale è chiamato
a crearlo.
Questo processo di creazione delle norme è improntato ad un’ottica consensualistica, una norma del
diritto internazionale purchè possa nascere ed esistere richiede che il destinatario della norma abbia
dato il suo consenso a vincolarsi.
L’altra peculiarità del diritto internazionale è il fatto che gli Stati sono UGUALI, tutti gli stati sono
uguali giuridicamente l’uno all’altro.
La rilevanza giuridica è uguale, non c’è uno Stato superiore all’altro.
Gli stati sono sovrani, non hanno nessuno che è sovraordinato a loro, non esiste un legislatore
sovrastatale, non c’è organizzazione che possa adottare legge e imporla agli stati, sono gli stati che
in autonomia adottano una norma.
Manca un governo internazionale, il governo italiano interno non trova corrispondenza in quello
internazionale, ogni stato si autogoverna.
Manca anche una polizia internazionale, un organo che garantisca l’applicazione forzosa delle leggi
che intervenga in caso di violazione di legge
Lo stato è sovrano e il massimo punto di potere.
Manca un giudice internazionale davanti al quali gli stati devono andare se non vogliono andare.
Lo stato per essere giudicato da un giudice internazionale deve essere prestare il proprio consenso,
se lo Stato non vuole andare davanti ad un giudice non ci va.
UNO STATO E’ SOVRANO QUANDO E’ INDIPENDENTE (dagli altri stati).
Nessuno stato può giudicare un altro stato, nessuno stato può permettersi di portare uno Stato
straniero davanti agli altri giudici.
l’Italia, ad esempio non può far causa alla Germania per i danni della seconda guerra mondiale,
perchè il processo porrebbe in essere un giudizio da stato a stato sovrano. Gli stati sovrani NON
POSSONO giudicarsi, siamo sullo stesso piano.
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Scarica DIRITTO INTERNAZIONALE PRIMA PARTE DOMINELLI e più Appunti in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity!

Lezione 1 15/

Il diritto internazionale pubblico è un complesso di norme sovranazionali, quindi non sono parte

del diritto italiano, ma son parte di un ordinamento a se stante, che disciplinano la vita

internazionale di quelli definiti soggetti di diritto internazionali.

Quando pensiamo al diritto internazionale e quello intern è importante capire che sono due

coordinamenti separati, da un lato è un diritto interno, statale che è complesso di norme adottato dal

legislatore nazionale, dall’altro abbiamo l’ordinamento internazionale un ordinamento quindi con

regole proprie.

Questi due ordinamenti sono separati e autonomi, tendenzialmente con difficoltà reciproche a

comunicare, indipendenti l’uno dall’altro.

Se questi due sistemi sono separati, i soggetti di diritto sono diversi. nel diritto interno,

nell’ordinamento nazionali i soggetti di diritto sono le persone fisiche e giuridiche, le associazioni.

Cosa vuol dire essere soggetto di diritto? Essere destinatari delle norme, avere diritto ed obblighi,

quindi diritti positivi e negativi.

I soggetti dell’ordinamento internazionale non sono gli stessi dell’ordinamento interno-

I soggetti dell’ordinamento internazionale non sono gli individui, le persone fisiche, ma sono solo

gli STATI.

L’obbiettivo e l’oggetto del diritto internazionale è disciplinare il rapporto tra vari membri,

impresa non facile in quanto ci siano diverse affinità giuridiche, politiche, culturali, sociali, più o

meno deboli e all’atto dell’adottare norme i divari complicano il procedere.

I soggetti di diritto internazionali sono quindi gli Stati, e le norme di diritto internazionali vengono

prodotte dagli stati.

Il soggetto quindi destinatario della norma al tempo stesso è soggetto che concorre alla produzione

di diritto.

Nel diritto interno siamo destinatari di norme, ma non creiamo le norme, è il Parlamento che crea le

norme, noi abbiamo solo soggettività passiva, siamo destinatari.

Nel diritto internazionale lo stesso soggetto chiamato a rispettare il diritto internazionale è chiamato

a crearlo.

Questo processo di creazione delle norme è improntato ad un’ottica consensualistica, una norma del

diritto internazionale purchè possa nascere ed esistere richiede che il destinatario della norma abbia

dato il suo consenso a vincolarsi.

L’altra peculiarità del diritto internazionale è il fatto che gli Stati sono UGUALI, tutti gli stati sono

uguali giuridicamente l’uno all’altro.

La rilevanza giuridica è uguale, non c’è uno Stato superiore all’altro.

Gli stati sono sovrani, non hanno nessuno che è sovraordinato a loro, non esiste un legislatore

sovrastatale, non c’è organizzazione che possa adottare legge e imporla agli stati, sono gli stati che

in autonomia adottano una norma.

Manca un governo internazionale, il governo italiano interno non trova corrispondenza in quello

internazionale, ogni stato si autogoverna.

Manca anche una polizia internazionale, un organo che garantisca l’applicazione forzosa delle leggi

che intervenga in caso di violazione di legge

Lo stato è sovrano e il massimo punto di potere.

Manca un giudice internazionale davanti al quali gli stati devono andare se non vogliono andare.

Lo stato per essere giudicato da un giudice internazionale deve essere prestare il proprio consenso,

se lo Stato non vuole andare davanti ad un giudice non ci va.

UNO STATO E’ SOVRANO QUANDO E’ INDIPENDENTE (dagli altri stati).

Nessuno stato può giudicare un altro stato , nessuno stato può permettersi di portare uno Stato

straniero davanti agli altri giudici.

l’Italia, ad esempio non può far causa alla Germania per i danni della seconda guerra mondiale,

perchè il processo porrebbe in essere un giudizio da stato a stato sovrano. Gli stati sovrani NON

POSSONO giudicarsi, siamo sullo stesso piano.

par in parem non habet judicium

Un principio della sovranità è anche il divieto di intromissione negli affari interni di un altro stato,

uno stato non può illegittimamente interferire con le questioni interne di un altro stato,

un’interferenza potrebbe ledere norme di diritto internazionale a tutela della sovranità.

(fuga di emails di Clinton nella scorsa campagna elettorale che abbiano fatto girare e portato Trump

a salire, uno)

Il diritto dell’Unione Europea è geograficamente ridotto, in quanto organizzazione internazionale su

base regionale.

Lezione 3 17/

Requisito della sovranità interna ed esterna requisiti fondamentali affinché uno stato possa essere

considerato stato ai sensi del diritto internazionale.

Il primo elemento della sovranità interna è dato dalla popolazione, uno stato per essere sovrano

delle avere un popolo non di accezione sociologica, quindi con tradizioni e storia condivisa, ma un

gruppo di persone che vive in modo più o meno stabile su un determinato territorio e soggetto

al potere di un determinato stato.

Il popolo italiano è rappresentato dalle persone che vivono in modo stabile su territorio italiano.

La nazionalità ai fini del concetto di popolazione è irrilevante.

Lo stato quindi dipende dalla popolazione e non dalla cittadinanza.

I nomadi devo stanziarsi per essere stato ai sensi del diritto internazionale

La corte internazionali di giustizia dice che i nomadi sono riconosciuti con lo stato dove hanno

collegamenti più stretti.

Territorio è requisito inteso come territorio naturale sorto in natura inteso come terra emersa in

grado di sostenere la vita del popolo.

Territorio è quello spazio dove lo stato può esercitare la propria autorità, non importa quanto

grande, l’importante è che supporti l’autorità che esercita il proprio potere.

Esempio del principato di Sealand , piattaforma in mezzo al mare in Uk che NON E’ stato dal

punto di vista internazionale perché il territorio non è naturale.

La cine riempie gli atolli con terra, sabbia.

Il territorio che accresce per via naturale è collegata all’accrescimento territoriale, esempio del

fiume che porta detriti che fa aumentare la terra emersa.

Se il fiume che porta detriti parte in uno stato diverso i detriti accrescono solo dove sfociano. (?)

Nel cyberspazio chi esercita potere? Il cyberspazio ha un aggancio ad uno spazio territoriale quindi

è sottoposto alla sovranità dello stato in cui si trova il server.

Lezione 4 22/

Un territorio non per forza deve essere incontestato.

Esempio è Palestina, il territorio è contestato così come i confini ma è stato recentemente

riconosciuto.

Tra Slovenia, Croazia e Italia c’è una contestazione sui confini marittimi.

I confini possono essere anche mobili per contestazioni dei confini, come nel caso dello scoglio in

mezzo al fiume tra Francia e Spagna che per 6 mesi la sovranità è di un Stato, per gli altri 6 è

dell’altro.

Un esempio è anche HANS ISLAND, isola incapace di sostenere la vita umana, in cui viene

dimostrata la “provenienza” lasciando bottiglie di liquore dai rispettivi stati che vogliono dimostrare

la propria sovranità.

All’interno della comunità internazionale abbiamo 192 stati ma allo stesso tempo e più di 200

controversie internazionali sui confini, porzioni di territorio contestate.

Secondo l’articolo 1 della convenzione di Montevideo le caratteristiche di esistenza di uno

stato dal diritto internazionale sono il popolo, il territorio con le varie contestazioni ed il

GOVERNO NAZIONALE.

Governo nazionale nel senso che ci sia un’autorità in grado di imporsi sulla popolazione.

Per il diritto internazionale è che ci sia un potere in grado di imporre il rispetto delle proprie leggi.

Esempio della Corea del Nord che per molti nn può essere considerata uno stato democratico questo

però non incide sulla natura di soggetto di diritto internazionale, anche se non identificata come

stato non democratico è identificata come stato e quindi come TITOLARE DI DIRITTI E DOVERI

NEL DIRITTO INTERNAZIONALE, come il diritto alla protezione dei propri confini.

Il principio di democrazia era incontestato, la natura democratica non importava per la natura

statuale, ma recentemente hanno iniziato a sostenere l’idea che il governo ai fini del riconoscimento

internazionale DEBBA ESSERE DEMOCRATICA, che deve rispettare principi democratici

basilari.

Ci sono delle tendenze a MODERNIZZARE, introducendo il criterio della democraticità ai fini

dell’acquisizione della soggettività internazionale.

Ma ad oggi tutti gli stati riconosciuti a livello internazionale non hanno ancora approvato il

principio di democraticità come criterio.

La Corea del Nord è stat sovrano ad oggi e protegge i propri confini.

Per il diritto internazionale uno stato non democratico è uno stato.

Il diritto internazionale dovrebbe evolversi e includere il requisito di democraticità?

Imporre la propria visione democratica ed esportarla è contraria al principio di sovranità, perché la

sovranità è territoriale.

Istituto del riconoscimento internazionale , una volta individuato un centro di potere esercita

potere sul popolo in un territorio, giuridicamente indipendente, si può scegliere di ignorarlo o di

riconoscerlo e lo riconoscono attraverso dichiarazioni diplomatica.

Questo riconoscimento che valore ha? Ha valore costitutivo o dichiarativo?

Costitutivo significa che il riconoscimento dei membri è necessario per diventare stato , alla

natura dichiarativa il riconoscimento non fonda statualità, e non diventa un elemento costitutivo ma

è solo elemento politico.

Il riconoscimento è quindi dichiarativo o costitutivo?

Teoria del consenso , in cui gli altri stati devono obliterare l’ingresso, autorizzarmi ad entrare nella

comunità internazionale con il loro riconoscimento.

Il riconoscimento è necessario.

Il problema è che non tutti gli stati magari non possono riconoscere lo stato.

Gli stati per entrare devono essere riconosciuti nella comunità internazionale, nel 1648 manca il

primo riconoscitore.

Perchè se noi facciamo dipendere l’esistenza di uno stato dal riconoscimento tutti gli stati che

riconoscono anche loro devono essere stati legittimamente riconosciuti.

Altri soggetti di diritto internazionali sono gli insorti , che sono collettività che persegue il

rovesciamento dello stato e del governo legittimo, per importare un cambiamento o per

provocare secessione di una parte dello stato e per incorporare altri territori.

Gli insorti devono essere organizzati sotto comando responsabile per controllare stabilmente una

porzione di territorio nazionale.

All’interno dello stato ci sono gli insorti quando iniziano ad avere requisiti come un comando che

sia stabile con controllo di una parte di territorio stabile si pone il problema di come dialogare con

questi soggetti.

Agli insorti infatti viene riconosciuta una limitata personalità giuridica di diritto internazionale, che

non è piena, ma fluida quindi segue le vicende, è temporanea quindi o la vicenda si estingue ed il

movimento è sovvertito dal governo legittimo che riprende il controllo o si evolve da comportare il

rovesciamento, è transitoria.

Agli insorti è riconosciuta una limitata sovranità giuridica dal diritto internazionale che riguarda il

rispetto da parte dei soggetti dei diritti umani e di guerra.

Lezione 5 23/

Gli stati sono i soggetti originari del diritto internazionali, senza gli stati non ci sarebbe la comunità

internazionale.

La soggettività internazionale degli stati è piena , quella di altri soggetti è limitata e questi limiti

possono essere temporali che cadono a tempo determinato, altri soggetti che invece non hanno

soggettività piena in determinate materie, limitate competenze quindi funzionale come

un’organizzazione del commercio (che ha sovranità limitata perchè interviene in questioni di

commercio ma non di diritto penale internazionale)

Premessa di Vestfalia lo stato nasce sovrano e vogliono tutelare la propria sovranità, la nascita di

nuovi soggetti internazionali è approcciata dagli stati come se potesse incidere la propria sovranità.

Questo atteggiamento di cautela

I ribelli hanno soggettività internazionali: i ribelli sono quella parte di popolazione che si arma e

insorge contro il proprio stato, che cerca di sostituirsi alle proprie istituzioni attraverso l’uso della

forza, requisito di organizzazione stabile, controllo di territorio e avversione contro il sistema

interno con riconoscimento dell’esistenza dallo stato da cui si stacca o da uno stato terzo.

La soggettività internazionale degli insorti è limitata , inizialmente dal punto di vista materiale.

I prigionieri di guerra sono sottoposti ad un regime particolare, hanno trattamento particolare, non

possono essere lasciati morire di fame, hanno un trattamento specifico.

Gli insorti , quella popolazione che insorge per sovvertire l’ordine, hanno appunto delle protezioni

come quelle dei prigionieri, ma anche dei divieti, come l’attacco agli ospedali, l’uso di determinate

armi. Questi doveri e diritti sono appunto per questi soggetti particolari di diritto internazionali che

O sarà temporale perchè ad una certa o vincono o perdono, quindi o si creano stato o si estinguono.

Con la regola della TABULA RASA gli insorti che vincono possono procedere a crearsi stato,

quindi senza tenere conto della soggettività prima.

Ci sono regole tra insorti e stato da cui si vogliono staccare e lo stato terzo.

La libertà è condizionata da uno dei due elementi, ovvero che gli insorti sono trattati come soggetti

internazionali a condizioni che siano riconosciuti ufficialmente come insorti, come ribelli dallo stato

da cui si vogliono staccare oppure dal riconoscimento degli stati terzi.

Quando si riconoscono i ribelli come tali? Ci deve essere questo gruppo che usa la forza armata e

questi ribelli devono avere il controllo effettivo di una parte di territorio. Potere e controllo effettivo

fanno da specchio dei requisiti della soggettività statale. Quello che manca rispetto allo stato è

l’indipendenza giuridica esterna e quando questo gruppo di ribelli conquista l’indipendenza esterna

diventano stato, se perdono invece il territorio regrediscono e tornano a non esistere.

Io posso aiutare i ribelli anche se in uno stato non sono riconosciuti?

La corte internazionale di giustizia nel 1986 nella sentenza del Nicaragua in cui gli Stati Uniti

supportavano i ribelli del Nicaragua, stai invadendo una sovranità di un altro stato quindi è quindi

una violazione della sovranità o del diritto degli stati interni o violazione territoriale?

La corte dice che uno stato terzo può aiutare lo stato in cui ci sono i ribelli, dice che con dei limiti

gli stati terzi possono offrire assistenza con interruzione diplomatico con lo stato da cui gli insorti si

staccano.

L’aiuto e l’assistenza se qualificata come tale è accettata dalla Corte di giustizia, il limite è il

controllo dei ribelli senza assumere il controllo dei ribelli scegliendo per loro.

Non è semplice capire dove finisce l’attività di supporto anche finanziaria dall’attività di controllo

diretto, ma per la corte fino a che si tratti di un aiuto si può fare.

Accanto ai ribelli c’è un’altra categoria di soggetti che utilizza la forza, i movimenti di liberazione

nazionale per sostituirsi o per staccarsi.

L’esempio è la OLP organizzazione liberazione Palestina, obbiettivo di esercitare un diritto all’auto

determinazione dei popoli ed usano la forza per rovesciare un sistema di segregazione razziale o per

liberarsi da una popolazione straniera.

Lezione 6 24/

Le ve en mas , quelli che si sollevano in massa, gruppo di persone, una parte di popolazione che a

fronte di un’invasine la popolazione civile reagisce per scacciare l’esercito straniero.

Quella parte di popolazione acquisisce stato di soggetto di diritto internazionale temporanea e

limitata perchè inizia alla presa delle armi e finisce quando perdono o vincono o comunque

finiscono di battersi. A questi soggetti si applicano solo le norme di diritto internazionale dei

conflitti armati, quindi trattati come prigionieri di guerra, devono rispettarlo loro stessi come

l’utilizzo di certe armi o di non attaccare determinate categorie protette.

Ci sono soggetti di diritto internazionale che hanno ruolo fondamentale al giorno d’oggi, come

l’Unione Europea, le organizzazioni internazionali. Le organizzazioni sono istituzioni create

direttamente dagli stati e per essere soggetta di diritto internazionali, quindi diritti e doveri di diritto

internazionali, deve essere necessariamente creata dagli stati.

Queste sono le organizzazioni internazionali GOVERNATIVE.

Le organizzazioni internazionali governative sono diverse da quelle non governative, quelle non

governative non sono soggetti di diritto internazionali, non hanno il diritto della inviolabilità, non

hanno un territorio ad esempio.

Una organizzazione internazionale non governativa è GREEN PEACE, SEEshepperd conservation

society è organizzazioni non governativa americana di protezione dell’ambiente per tutelare le

balene.

Se è un’organizzazione internazionale voluta dal governo attribuendole prerogative è

Intergovernativa, se invece è stata creata da privati è NON GOVERNATIVA ovvero che non esist ai

sensi del diritto internazionale

Gli stati creano un apparato permanente attribuendo competenze specifiche con dei trattati istitutivi

a queste organizzazioni internazionali creandole.

Gli stati dotatati di competenze e soggettività universale quando creano questo soggetto

attribuiscono competenze determinandole la vita.

L’organizzazione internazionale del commercio ha competenza limitata al commercio.

Queste competenze possono essere cedute ad intensità diverse.

I membri dell’organizzazione internazionali sono composti da rappresentati degli stati, come le

nazioni unite hanno il consiglio di sicurezza dei 5, Francia, Inghilterra, Cina, Russia e Stati Uniti

che nell’interesse degli stati agiscono.

Quando gli stati creano l’organizzazione internazionale gli stati possono scegliere i termini in cui

trasferire le competenze.

I rapporti tra diritto internazionale e nazionale sono due cerchi separati e l’organizzazione

internazionali approva a maggioranza una norma e non entra automaticamente nel diritto interno, il

parlamento interno deve adattarla, introdurla all’interno.

All’organizzazione internazionale assorbe la sovranità degli stati.

L’unione Europea se fa una norma questa entra direttamente nel diritto interno per quel che

concerne ad esempio l’ambito doganale in cui lo stato dell’unione Europea aveva dato quella

competenza.

Gli stati creano questi soggetti autonomi e questi devono avere obbiettivi autonomi rispetto

agli obbiettivi degli stati, degli scopi indipendenti da quelli degli stati.

Come l’organizzazione int del commercio promuove il commercio tra gli stati parte e lo fa

indipendentemente dagli stati, gli stati però non sono esclusi perché alla fine votano all’interno

dell’organizzazione.

Le nazioni unite mantengono la pace internazionale ad esempio, intervenendo in conflitti esterni o

interni.

Le organizzazioni internazionali se presentano una struttura permanente ed un obbiettivo autonomo

sono dotati di soggettività giuridica internazionali limitata alle loro funzioni.

Articolo 47 trattato dell’Unione Europea che dice che L’unione ha personalità giuridica, questa

norma non ha valore in diritto internazionale, dice solo che gli stati membri devono riconoscere

l’unione europea con personalità giuridica.

L’organizzazione internazionale può avere vocazione regionale come L’Unione Europea o

vocazione universale.

Oltre alle organizzazioni internazionali ci sono il sovrano ordine militare di Malta.

Il sovrano ordine militare di Malta era uno stato che presentava caratteristiche dello Stato,

governo territorio, indipendenza e governo che sono poi venute a meno ed ha continuato ad essere

stato attivo in campo di assistenza in caso di conflitto.

Gli stati continuano a riconoscergli la soggettività per lo svolgimento di funzione apprezzabile,

assistenza ospedaliera in caso di conflitti armati e necessità sanitarie.

Intraprende relazioni diplomatica e quindi destinataria di diritti e doveri di diritto internazionali

relazionati ad emergenze.

Poi c’è la Santa Sede , che non è Città del Vaticano che è uno stato perchè presenta i requisiti

costitutivi della sovranità e quindi giuridicamente indipendente da ogni altro stato, sovranità interna

ed esterna con capo di stato che è il papa con popolazione, soggetto pieno di diritto internazionale.

La Santa Sede è l’organizzazione della chiesa cattolica , i vertici della chiesa, l’aspetto spirituale

della sua organizzazione che ha sedi e contatti in tutto il mondo.

La Santa Sede è riconosciuta dagli stati come soggetto autonomo di diritto internazionale separato

dalla città del Vaticano, quindi il papa è a capo della Città del Vaticano e capo di una seconda

organizzazione internazionale, la santa sede, soggetto di diritto internazionale priva di territorio ma

con popolo di fedeli cattolici. La sovranità è limitata perché promuove la diffusione della fede e la

pace nel mondo.

Alcuni stati intrattengono relazioni diplomatiche non con il Vaticano ma avendo l’ambasciata nella

Santa Sede.

All’organizzazione della Santa Sede viene riconosciuta soggettività internazionale crea problemi e

tensioni diplomatiche perchè negli anni 50 vengono alla luce fattispecie condotte di violenze

sessuali.

Il problema dell’immunità sui preti, quindi non si possono fare procedimenti sui preti, recentemente

alcune sentenze hanno voluto superarlo.

Il trattato più importante che il consiglio ha concluso è quella della salvaguardia di diritti fondamentali LA CEDU, convenzione europea dei diritti dell’uomo che si applica in 43 stati. Questo convenzione CEDU di questo trattato crea una corte di tipo internazionale, la corte europea dei diritti dell’uomo che a limitate condizioni permette l’azione delle persone fisiche per presentare ricorsi, osservazioni. Alcune agenzie stabiliscono meccanismi di controllo per verificare il livello di democraticità degli stati o i valori di standard internazionali, alcune convenzioni sulla tutela dei minori permettono ai minori di interfacciarsi con l’organizzazione internazionali e sostenere che ci siano state violazioni di diritto internazionale. CONVENZIONE DEL FANCIULLO. Il problema oggi è la responsabilità delle multinazionali perchè nel settore dei diritti fondamentali sta emergendo una soggettività degli individui ma è essenzialmente legata a ricorrere di fronte alle istituzioni internazionali. La CEDU devo rispettarla solo se lo Stato copia nel diritto interno. I diritti fondamentali internazionali devono essere copiati per essere qualificati. Le multinazionali cercano scientemente l’ordinamento che ha i diritti fondamentali più bassi, dove gli standard di diritto fondamentali sono abbassati, esempio sulla paga minima, cerca quindi l’ordinamento più conveniente, con meno vincoli. (Le multinazionali cercano di produrre in Cina perchè costa meno o in Stati Africani in cui inquinano, rovinano l’ambiante come nel caso degli OGONI in Africa per inquinamento) Scudo per le compagnie, le società multinazionali sono ancora prive di soggettività internazionali quindi i diritti e le norme internazionali non sono applicabili direttamente che quindi delocalizzano in posti a loro favorevoli. Una popolazione africana danneggiata da una società controllata dall’Inghilterra inizia causa in Inghilterra non contro la società figlia e poi si sposta con la società madre ingles che anche se è società autonoma ha obbligo di controllo sulla società figlia. La società madre ha obbligo di CONTROLLO sulla società figlia che deve adeguarsi agli standard più alti della società madre, perchè la società figlia è detenuta al 100% dalla società madre, anche se cambi nome devi rispettare standard di diritto internazionale. Devono essere importati standard di diritto internazionali. Le nazioni unite hanno cercato di sviluppare una soggettività internazionale delle nazioni unite per Vincolarle direttamente agli standard internazionali non interessando più quello che dice il diritto interno, perchè se il diritto internazionale impone determinati standard di sicurezza ambientale e tutela dei lavoratori ad es (…) DRAFT possibilità di trattato internazionali, documento che non è ancora trattato, ma sono principi guida che dovrebbero seguire come base per scrivere un eventuale trattato firmato e ratificato dal più alto numero possibile di stati del mondo. Tre idee fondamentali in questa BOZZA, primo pilastro (introdurre norme nel diritto interno che garantiscono lo standard dei diritti) che prende coscienza dei limiti attuali che derivano dalla frammentazione dei diritti fondamentali dei vari stati che è obbligo per gli stati che ratificano questo trattato di TRASPORRE la disciplina e gli standard minimi di diritto internazionale e questo farebbe venire meno quel buco di tutela. ( LA TASSAZIONE PERO’ rimane incentivo alla delocalizzazione ) Secondo pilastro e terzo pilastro ( dove poter far causa o giudice del luogo nel posto del danno o giudice del luogo in cui il danneggiante ha la propria sede in cui ci potrebbe essere un interesse )è garantire l’accesso, volto alla promozione dei diritti in cui gli stati che ratificano questo trattato devono garantire ai danneggiati la possibilità di iniziare una causa per il risarcimento del danno contro la compagnia multinazionale che ha violato questi standard di diritto internazionale. Il terzo pilastro Dove iniziare la causa? Nello stato in cui si verifica il danno, non importa dove ha la sede la compagnia multinazionale ma interessa dove si realizza il danno. Questa proposta di trattato autorizza i danneggiati ad iniziare una causa anche nello stato in cui ha la sede il danneggiante.

Lezione 8 30/

Fonti di diritto internazionale , quali sono le fonti di norme giuridiche che creano diritti ed obblighi nel diritto internazionale. Le norme di diritto sono create in modo che il destinatario della norma, che può essere di diritto o doveri, è l stesso soggetto che crea la norma, LO STATO, questo per il principio di sovranità in cui tutti gli stati hanno la stessa importanza sotto il profilo giuridico e nessuno si può imporre e creano loro il diritto. Sono gli stati stessi, creare diritto e il diritto internazionale è voglio che lo stato vogliono che sia e serve a tutelare la volontà degli stati. Il diritto internazionale ha come obbiettivo primario la tutela della sovranità statale. Il diritto internazionale non ha applicazione diretto sul sistema interno, non sono comunicanti. Approccio dualista per evidenziare l’autonomia dei rapporti tra ordinamenti, i due ordinamenti non comunicano; una norma internazionale non ha applicazione nel diritto nazionale, serve una legge interna che faccia un copia ed incolla nella legge interna. Questo è per evitare che il diritto internazionale diventi SOVRAORDINATO gerarchicamente rispetto al diritto nazionale, ma sopra gli stati non c’è nessuno, sono tutti uguali ed equiparati. l’Unione Europeo ad esempio non è improntato ad un approccio dualista, ma è improntato ad un approccio monista in cui diritto interno e dell’unione europea sono affrontati con impostazione gerarchica: l’unione ha degli atti che se vengono adottati a livello superiore allo stat hanno immediatamente effetto in tutti gli stati membri come i regolamenti 288 TFUE. Tra le fonti di diritto internazionale abbiamo due tipi di fonti, fonti scritte e le fonti non scritte. Le fonti scritte sono i trattati, contrattati conclusi tra gli stati per disciplinare aspetti della comunità internazionali. Consuetudini e principi del diritto non sono scritte ma sono posti sullo stesso piano del diritto scritto. La legge scritta, quella adottata dal parlamento, prevale gerarchicamente sulle norme non scritte, consuetudine. Nel diritto internazionale NON ESISTE GERARCHIA TRA DIRITTO SCRITTO E NON, LA FONTE PIU’ RECENTE SUPERA LA FONTE PIU VECCHIA. I rapporti tra le varie fonti sono risolti con CRITERIO CRONOLOGICO. All’interno del diritto internazionale generale ci sono fonti diverse: Le consuetudini ed i principi generali che a loro volta si dividono in principi generali del diritto internazionale e principi generali delle nazioni civili. Queste tre fonti sono racchiuse nel diritto internazionale generale in quanto il diritto non scritto si applica ERGA OMNES, ovvero a tutti i soggetti della comunità internazionale vincolando tutti gli attori della comunità internazionale quindi stati, organizzazioni internazionali e soggetti privati. Norma che ci aiuta ad identificare le fonti del diritto ARTICOLO 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia che ha il compito di risolvere le controversie applica

  • Convenzioni internazionali
  • Consuetudini internazionali^ attesta una pratica generale accettata come diritto
  • Principi generali di diritto
  • Decisioni giudiziarie Gli elementi costitutivi di una consuetudine internazionale per diventare norma di diritto che vincola gli stati della comunità deve avere almeno due elementi che se manca uno di questi non si parla di consuetudine, il primo è una pratica generale COMPORTAMENTO RIPETUTO NEL TEMPO e la seconda è ACCETTATA COME DIRITTO. Il comportamento ripetuto nel tempo deve essere ripetuta nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, perchè lo stato è convinto di doversi conformare per legge a questo comportamento. Ripetizione della condotta è comportamento che attesta una pratica generale e consolidata nei rapporti della comunità internazionale. Elemento unico e sufficiente ritenere che questo comportamento si sia elevato a norma di diritto L’accettazione quindi la convinzione che Uno stato che ripete una condotta perchè crede di doverlo fare già presuppone l’esistenza della norma e questo aspetto ha declinazione del principio del consenso, gli stati danno consenso alla creazione della norma. Nel 2018 la Commissione di diritto internazionale, organo delle nazioni unite che promuove lo sviluppo del diritto internazionale promuovendo nuovi trattati o cristallizzando in documenti scritti

Lezione 9 1/

Analisi degli elementi costitutivi delle consuetudini. La consuetudine si compone di due elementi, ripetizione (degli stati/organizzazioni internazionali) del tempo di un dato comportamento USUS L’elemento temporale è relativo, perchè più stati ci sono che attuano questo comportamento poco ci vuole per farla diventare norma giuridica. OPINIO IURIS è il secondo elemento che rappresenta l’elemento soggettivo, il motivo per cui gli attori internazionali attuano questa condotta, principio consensualistico che identifica quella condotta come espressiva di una norma giuridica. La corte internazionale di giustizia negli anni 80’ si era espressa e riteneva necessario questo comportamento psicologico degli stati, quindi questo elemento soggettivo. Come facciamo a individuare questo elemento soggettivo? Sull’elemento oggettivo c’è una condotta e ripetizione. L’elemento psicologico è perchè uno stato tiene una determinata condotta e questo comportamento è stato tenuto perchè lo Stato credeva già di essere obbligato a tenerlo. Alcuni comportamenti oggettivi sono espressivi anche dell’elemento soggettivo. Se uno stato dice che ripete questa condotta nel tempo perchè crede sia una norma, questo è un elemento soggettivo espresso, ma solitamente l’elemento soggettivo si ricava il pensiero ovvero sviluppare un procedimento induttivo , e non deduttivo. Non si può presumere che dietro alla condotta ci sia un elemento soggettivo, bisogna essere certi che esista questa convinzione di rispetto dello stato di una norma. Quali sono questi procedimenti induttivi? Le condotte sono le stesse che abbiamo analizzato quando andiamo a verificare il dato oggettivo, le dichiarazioni diplomatiche, le prese di posizione degli stati, le assemblee generali delle nazioni unite, le sentenze. L’elemento soggettivo dell’Italia è complesso, non per opportunità ma per il giusto nel farlo. Quando ricostruiamo la condotta bisogna verificare l’elemento soggettivo dello stato intero, non diviso in settori interni, ma nel mero complesso. La prassi interna rilevante bisogna sperare che sia coerente, che tutti i settori dello stato abbiano la stessa idea, così ci sarà un chiaro elemento soggettivo. Quando il potere politico e quello giudiziario arrivano a conclusioni diverse allora MANCA l’elemento soggettivo. Allora per esprimere questo elemento soggettivo o lo stato dichiara esplicitamente le motivazioni per cui opera, quindi convinzione dell’azione che segue una norma, oppure attraverso procedimenti induttivi si arriva a capirlo. Una norma potrebbe essere scritta in più trattati. Se tutti gli stati in più trattati ripetono sempre la stessa norma in più trattati, la presenza di questa norma scritta è un indice del fatto che gli stati ritengono questa norma di diritto consuetudinario. Se i trattati ripetono una norma, questa norma ripetuta nei trattati è concettualizzata come norma consuetudinaria. Trattati di codificazioni. La commissione di diritto internazionale è organo delle nazioni unite che ha obbiettivo di promuovere sviluppo di diritto internazionale e cerca di scrivere nero su bianco le consuetudini, cristallizzando norme di diritto consuetudinario e spiega il perchè, analizzando se esiste la condotta. Anche le sentenza internazionali di giustizia rispondono al quesito se inizia una consuetudine andando ad analizzare la prassi degli stati dando una conclusione. Se non c’è l’elemento soggettivo, l’OPINIO IURIS? Esempio di un parare degli anni 96 della corte int di giustizia su richiesta dell’assemblea generale delle nazioni uniti, quindi parere valido dal 96 (l’USUS potrebbe essere cambiato come l’OPINIO IURIS ). Richiesta di utilizzo delle armi nucleari, in cui l’assemblea ha chiesto alla corte se esisteva una consuetudine internazionale che vietava l’utilizzo delle armi nucleari. E la corte ha verificato un USUS sul NON UTILIZZO delle armi, bipolarismo politico in cui le due potenze avrebbero risposto ad armi pari. La corte si sposta sul secondo elemento. Nel campo del diritto diplomatico c’è disciplina normativa per cui se arriva l’ambasciatore noi mandiamo la macchina e quindi offriamo una prassi, perchè c’è una normativa che ce lo impone, il CERIMONIALE DIPLOMATICO. Questa perchè è educazione politica o lo dobbiamo fare? Sono mere cortesie diplomatiche. Sul fronte interno c’è una norma interna che lo disciplina, ma sul piano internazionale non c’è una norma corrispondente. Se c’è un vuoto normativo intervengono le corti sul principio che ha funzione di valvola di sicurezza.

Principi generali di diritto internazionale L’ordinamento internazionale ha tutta una serie di regole e di principi che sono estrapolati da queste regole identificandoli in modo impreciso con i principi internazionale dell’ordinamento internazionale da cui poi vengono declinate le varie regole, come il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionale. Altri principi generali sono PACTA SIN SERVANTA , se gli stati raggiungono un accordo non possono da un giorno all’altro uscirne, questa uscita se no violerebbe i principi generali di diritto internazionale, PACTA SIN SERVANTA. Il principio di non interferenza negli affari interni che aiuta a risolvere controversie tra stati in ipotesi in cui ci sia una diffusione di email come nel caso di CLINTON. Un altro principio è la buona fede, gli stati quando si relazionano reciprocamente lo fanno in buona fede. Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, sono principi di diritto nazionale degli stati che vengono proiettati sul fronte della comunità internazionale come strumento interpretativo. Sono valori essenziali dello stato come nel caso del diritto al giusto processo, o la dichiarazione che non può essere usata contro chi la fa, quindi quando più stati hanno principi simili che varrebbero solo nel diritto interno vengono proiettati nel sistema autonomo del diritto internazionale, questa rilevanza hanno funzione di strumento interpretativo. I principi generali interpretativi delle nazioni civili, non ci aiutano a creare delle regole mentre i principi generali dell’ordinamento internazionale ci aiutano a chiudere una controversia. Tra la fonti non c’è gerarchia MA c’è una limitata ipotesi in cui esiste una gerarchia che si instaura tra alcune norme e principi derivati dal diritto non scritto e tutte le altre fonti. Alcune norme sono considerate norme imperative di diritto internazionale. Norme di IUS COGES ( SONO NORME DI DIRITTO NON SCRITTO ), di diritto cogente, ovvero norme gerarchicamente sovraordinate che non possono mai essere legittimamente derogate da norme di RANGO INFERIORE. Se ci sono due norme di ius coges contrastanti è sempre l’ultima, ma è difficile che ci sia una norma contraria perchè non può essere derogata, ma è difficile perchè se una norma non può essere derogata è difficile che si formi una consuetudine internazionale. La convenzione di VIENNA sul diritto dei trattati, art. 53 dice cosa fare in caso di norme di ius coges, trattati in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Dice che è nullo qualsiasi trattato che sia in contrasto con una norma di ius coges, ovvero una norma accettata e riconosciuta e non può essere derogata nè dai trattati né da consuetudini ordinarie, potrebbero essere derogate da norme di ius coges. Quali sono le norme di IUS COGES? Diritto sull’autodeterminazione dei popoli. Le consuetudini quando nascono vincolano tutti gli stati. Perchè lo stato terzo non può intervenire contro i movimenti di liberazione nazionale? Perchè stanno esercitando un diritto imperativo di diritto internazionale. Un’altra norma di IUS COGES è il divieto di uso della forza che non può essere derogata da norma di rango inferiore. Obblighi era omnes, ovvero consuetudini e diritto internazionale generale vincolano tutti i membri della comunità internazionale. È il danneggiato che può lamentare la violazione di un diritto e quindi adottare contromisure, meccanismi di reazione alla violazione di diritto. Chiunque anche chi non direttamente danneggiato può chiedere misure. Ogni soggetto internazionale è legittimato ad intervenire. Norme sulla pirateria marittima, vincolano le persone e gli stati ma sono anche norme ERGA OMNES, queste norme non tutelano l’interesse della nave aggredita ma tutelano la comunità internazionale perchè inaccettabile mettere a repentaglio vite in mare. Se l’esercito americano invadesse il Messico, in Italia potremmo iniziare un procedimento penale anche senza interesse diretto per il genocidio, ma per la tutela di norme della comunità internazionale. Norme di ius coges e erga omnes non sempre coincidono. Se l’Italia viola l’immunità della germania gli statu uniti non possonoo dirci nulla perchè non possono intraprendere che noi non violiamo il diritto della germania.

Alcune categorie di soggetti sono considerati rappresentati degli stati, con poteri impliciti che possono partecipare alle conferenza senza dimostrare i pieni poteri, come i capi della repubblica, capo del governo e ministro degli affari esteri possono partecipare a conferenze diplomatiche senza dimostrare di avere la possibilità di rappresentare lo stato. Questi soggetti possono negoziare il testo e firmare il testo finale, la firma serve a cristallizzare il testo. Una quarta categoria di soggetti ha pieni poteri ma temporalmente limitati, non per tutta la conferenza diplomatica, sono gli ambasciatori accreditati dove si sta svolgendo la conferenza diplomatica, può farsi delegare dal ministro degli stati esteri ma possono partecipare solo alla fase di negoziazione del testo, non hanno i pieni poteri della conferenza, l’ambasciatore per bloccare il testo del trattato o partecipare alla negoziazione deve avere i pieni poteri certificati dallo stato di origine. Alle conferenze diplomatiche Uno stato non può segnalare una violazione di diritto interno per giustificare una violazione di diritto internazionale. Il diritto interno QUINDI non può giustificare violazioni di diritto internazionale salvo che questo errore che fa venir meno i poteri di un soggetto Procedura solenne di formazione dei trattati. Conferenza internazionale con nomina del presidente, agenda, tabella di lavoro e gruppi di lavoro e sessione finale dei lavori. Gli stati negoziano la procedure delle norme e l’assemblea diplomatica della conferenza diplomatica vota il testo. Il testo finale nella procedura solenne in cui gli stati devono firmare il testo, fase della firma del testo che serve per cristallizzare il testo normativo, il testo non può più essere modificato. La firma non vale ad esprimere la volontà degli stati di vincolarsi al trattato. Atto statale successivo RATIFICA con la legge di ratifica lo stato esprime la propria volontà di vincolarsi al trattato negoziato e firmato nella conferenza e la RATIFICA serve ad esprimere la volontà dello stato di vincolarsi MA NON SIGNIFICA CHE prende vita anche all’interno dello stato In quanto il diritto internazionale e il diritto interno siano su due piani separati, quindi serve che il trattato internazionale venga portato su diritto interno. La firma blocca il testo con un atto separato lo stato esprime a livello politico l’intenzione di vincolarsi a questo stato e poi decide de trasferirlo nel diritto internazionale. Tra la firma e la ratifica non c’è nessun obbligo, ci sono stati che possono partecipare a convenzioni e poi non ratificare come gli stati uniti a convenzioni sul mare. Nella formazione di stato semplificata la procedura solenne è semplificata e l’ultima parte, la firma del trattato equivale alla ratifica ma serve comunque la trasposizione interna.

Lezione 11 7/

Fonti di diritto scritto. Forma solenne, forma semplificata e ratifica. Se è solenne la firma dista dalla ratifica, sono due cose diverse. Forma semplificata la firma è ratifica. La ratifica, espressione della volontà dello stato di vincolarsi ad un trattato si realizza nell’ordinamento interno italiano tramite disposizioni all’interno della costituzione che identificano il soggetto chiamato a ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 87 della costituzione italiana è il presidente della repubblica che ratifica il trattato internazionale. Gli atti del presidente della repubblica sono governativi, controfirmati dai ministri del governo articolo 89, che dice nessun atto della repubblica non può essere valido se noon controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. La ratifica è quindi fatta dal presidente della repubblica con controfirma del ministro degli affari esteri e del ministro competente per materia. Per determinate materie il presidente della repubblica ha non solo necessità della controfirma del ministro competente ma ha imposto un controllo preventivo del parlamento italiano, la costituzione riserva al parlamento italiano il diritto di autorizzare il presidente della repubblica ad un trattato internazionale. Una violazione di diritto interno non vale a giustificare la violazione del diritto internazionale, quindi la mancanza dell’approvazione preventiva non incide su piano delle relazioni internazionali. Quali sono le materie per cui il parlamento deve autorizzare preventivamente la ratifica? Articolo 80 della costituzione le elenca: le camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, di territorio. L’introduzione ad esempio di un reato nuovo è una legge nuova, non sarebbe necessaria l’autorizzazione preventiva del parlamento. Se volessimo modificare una norma già esistente ci vorrebbe l’autorizzazione preventiva del parlamento coerente della riserva delle funzioni legislative del parlamento. L’autorizzazione che consente al plenipotenziario, che può essere il presidente, il primo ministro o un tecnico specialista di partecipare a conferenze internazionali e impone anche dei limiti alla ratifica. L’autorizzazione alla ratifica delimita i confini con la legge che autorizza questa ratifica. Se c’è una riserva all’interno della legge di ratifica la successiva legge di ratifica deve porre la riserva proposta dal parlamento. Se il parlamento però autorizza la ratifica senza porre limiti il governo o il presidente possono introdurre riserve che non erano previste in sede di legge di autorizzazione. QUINDI se c’è una riserva contenuta nella legge di autorizzazione questa deve necessariamente essere riproposta dalla successiva ratifica se no si avrebbe un vizio della manifestazione del consenso oltre i limiti del parlamento. Questa autorizzazione preventiva non ci specifica se debba essere concessa anche quando uno stato sceglie di uscire da un trattato internazionale, la norma è silente, se uno stato vuole uscire non si capisce se si ha bisogno del consenso delle camere. Se uno stato vuole uscire non è previsto consenso dal parlamento. Quando il trattato internazionale ottiene un numero di ratifiche, questo trattato internazionale entra in vigore sul piano delle relazioni internazionali. Il numero degli stati è dato dal trattato stesso che nelle ultime norme impone un numero di ratifiche minimo che possa entrare in vigore sul piano internazionale, 10-15ratifiche. Quando si raggiungono le ratifiche il trattati diventa applicabile nei rapporti internazionali. Alcuni trattati richiedono l’unanimità per entrare in vigore, per aver un valore giuridico vincolante a valore internazionale devono tutti gli stati ratificare questo trattato. ( come per i trattati che prevedono la modifica di trattati dell’unione europea , firmati da tutti gli stati membri ) Possono anche essere anticipate le applicazioni interne ad un trattato internazionale che non era ancora in vigore sul piano, come l’unione europea che anticipa l’entrata in vigore. Il trattato crea diritti ed obblighi tra gli stati parte del trattato solo quando entra in vigore, quando raggiunge il numero delle ratifiche. Ma cosa succede tra una firma e la ratifica? Tra la cristalizzazione e la ratifica? La ratifica non è atto dovuto, lo stato può firmare e non ratificare. Cosa succede in questo lasso di tempo in cui il rappresentante dello stato cristallizza il testo e in cui lo stato dichiara di volersi vincolare a questo testo che ha firmato.