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par in parem non habet judicium
Il trattato più importante che il consiglio ha concluso è quella della salvaguardia di diritti fondamentali LA CEDU, convenzione europea dei diritti dell’uomo che si applica in 43 stati. Questo convenzione CEDU di questo trattato crea una corte di tipo internazionale, la corte europea dei diritti dell’uomo che a limitate condizioni permette l’azione delle persone fisiche per presentare ricorsi, osservazioni. Alcune agenzie stabiliscono meccanismi di controllo per verificare il livello di democraticità degli stati o i valori di standard internazionali, alcune convenzioni sulla tutela dei minori permettono ai minori di interfacciarsi con l’organizzazione internazionali e sostenere che ci siano state violazioni di diritto internazionale. CONVENZIONE DEL FANCIULLO. Il problema oggi è la responsabilità delle multinazionali perchè nel settore dei diritti fondamentali sta emergendo una soggettività degli individui ma è essenzialmente legata a ricorrere di fronte alle istituzioni internazionali. La CEDU devo rispettarla solo se lo Stato copia nel diritto interno. I diritti fondamentali internazionali devono essere copiati per essere qualificati. Le multinazionali cercano scientemente l’ordinamento che ha i diritti fondamentali più bassi, dove gli standard di diritto fondamentali sono abbassati, esempio sulla paga minima, cerca quindi l’ordinamento più conveniente, con meno vincoli. (Le multinazionali cercano di produrre in Cina perchè costa meno o in Stati Africani in cui inquinano, rovinano l’ambiante come nel caso degli OGONI in Africa per inquinamento) Scudo per le compagnie, le società multinazionali sono ancora prive di soggettività internazionali quindi i diritti e le norme internazionali non sono applicabili direttamente che quindi delocalizzano in posti a loro favorevoli. Una popolazione africana danneggiata da una società controllata dall’Inghilterra inizia causa in Inghilterra non contro la società figlia e poi si sposta con la società madre ingles che anche se è società autonoma ha obbligo di controllo sulla società figlia. La società madre ha obbligo di CONTROLLO sulla società figlia che deve adeguarsi agli standard più alti della società madre, perchè la società figlia è detenuta al 100% dalla società madre, anche se cambi nome devi rispettare standard di diritto internazionale. Devono essere importati standard di diritto internazionali. Le nazioni unite hanno cercato di sviluppare una soggettività internazionale delle nazioni unite per Vincolarle direttamente agli standard internazionali non interessando più quello che dice il diritto interno, perchè se il diritto internazionale impone determinati standard di sicurezza ambientale e tutela dei lavoratori ad es (…) DRAFT possibilità di trattato internazionali, documento che non è ancora trattato, ma sono principi guida che dovrebbero seguire come base per scrivere un eventuale trattato firmato e ratificato dal più alto numero possibile di stati del mondo. Tre idee fondamentali in questa BOZZA, primo pilastro (introdurre norme nel diritto interno che garantiscono lo standard dei diritti) che prende coscienza dei limiti attuali che derivano dalla frammentazione dei diritti fondamentali dei vari stati che è obbligo per gli stati che ratificano questo trattato di TRASPORRE la disciplina e gli standard minimi di diritto internazionale e questo farebbe venire meno quel buco di tutela. ( LA TASSAZIONE PERO’ rimane incentivo alla delocalizzazione ) Secondo pilastro e terzo pilastro ( dove poter far causa o giudice del luogo nel posto del danno o giudice del luogo in cui il danneggiante ha la propria sede in cui ci potrebbe essere un interesse )è garantire l’accesso, volto alla promozione dei diritti in cui gli stati che ratificano questo trattato devono garantire ai danneggiati la possibilità di iniziare una causa per il risarcimento del danno contro la compagnia multinazionale che ha violato questi standard di diritto internazionale. Il terzo pilastro Dove iniziare la causa? Nello stato in cui si verifica il danno, non importa dove ha la sede la compagnia multinazionale ma interessa dove si realizza il danno. Questa proposta di trattato autorizza i danneggiati ad iniziare una causa anche nello stato in cui ha la sede il danneggiante.
Fonti di diritto internazionale , quali sono le fonti di norme giuridiche che creano diritti ed obblighi nel diritto internazionale. Le norme di diritto sono create in modo che il destinatario della norma, che può essere di diritto o doveri, è l stesso soggetto che crea la norma, LO STATO, questo per il principio di sovranità in cui tutti gli stati hanno la stessa importanza sotto il profilo giuridico e nessuno si può imporre e creano loro il diritto. Sono gli stati stessi, creare diritto e il diritto internazionale è voglio che lo stato vogliono che sia e serve a tutelare la volontà degli stati. Il diritto internazionale ha come obbiettivo primario la tutela della sovranità statale. Il diritto internazionale non ha applicazione diretto sul sistema interno, non sono comunicanti. Approccio dualista per evidenziare l’autonomia dei rapporti tra ordinamenti, i due ordinamenti non comunicano; una norma internazionale non ha applicazione nel diritto nazionale, serve una legge interna che faccia un copia ed incolla nella legge interna. Questo è per evitare che il diritto internazionale diventi SOVRAORDINATO gerarchicamente rispetto al diritto nazionale, ma sopra gli stati non c’è nessuno, sono tutti uguali ed equiparati. l’Unione Europeo ad esempio non è improntato ad un approccio dualista, ma è improntato ad un approccio monista in cui diritto interno e dell’unione europea sono affrontati con impostazione gerarchica: l’unione ha degli atti che se vengono adottati a livello superiore allo stat hanno immediatamente effetto in tutti gli stati membri come i regolamenti 288 TFUE. Tra le fonti di diritto internazionale abbiamo due tipi di fonti, fonti scritte e le fonti non scritte. Le fonti scritte sono i trattati, contrattati conclusi tra gli stati per disciplinare aspetti della comunità internazionali. Consuetudini e principi del diritto non sono scritte ma sono posti sullo stesso piano del diritto scritto. La legge scritta, quella adottata dal parlamento, prevale gerarchicamente sulle norme non scritte, consuetudine. Nel diritto internazionale NON ESISTE GERARCHIA TRA DIRITTO SCRITTO E NON, LA FONTE PIU’ RECENTE SUPERA LA FONTE PIU VECCHIA. I rapporti tra le varie fonti sono risolti con CRITERIO CRONOLOGICO. All’interno del diritto internazionale generale ci sono fonti diverse: Le consuetudini ed i principi generali che a loro volta si dividono in principi generali del diritto internazionale e principi generali delle nazioni civili. Queste tre fonti sono racchiuse nel diritto internazionale generale in quanto il diritto non scritto si applica ERGA OMNES, ovvero a tutti i soggetti della comunità internazionale vincolando tutti gli attori della comunità internazionale quindi stati, organizzazioni internazionali e soggetti privati. Norma che ci aiuta ad identificare le fonti del diritto ARTICOLO 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia che ha il compito di risolvere le controversie applica
Analisi degli elementi costitutivi delle consuetudini. La consuetudine si compone di due elementi, ripetizione (degli stati/organizzazioni internazionali) del tempo di un dato comportamento USUS L’elemento temporale è relativo, perchè più stati ci sono che attuano questo comportamento poco ci vuole per farla diventare norma giuridica. OPINIO IURIS è il secondo elemento che rappresenta l’elemento soggettivo, il motivo per cui gli attori internazionali attuano questa condotta, principio consensualistico che identifica quella condotta come espressiva di una norma giuridica. La corte internazionale di giustizia negli anni 80’ si era espressa e riteneva necessario questo comportamento psicologico degli stati, quindi questo elemento soggettivo. Come facciamo a individuare questo elemento soggettivo? Sull’elemento oggettivo c’è una condotta e ripetizione. L’elemento psicologico è perchè uno stato tiene una determinata condotta e questo comportamento è stato tenuto perchè lo Stato credeva già di essere obbligato a tenerlo. Alcuni comportamenti oggettivi sono espressivi anche dell’elemento soggettivo. Se uno stato dice che ripete questa condotta nel tempo perchè crede sia una norma, questo è un elemento soggettivo espresso, ma solitamente l’elemento soggettivo si ricava il pensiero ovvero sviluppare un procedimento induttivo , e non deduttivo. Non si può presumere che dietro alla condotta ci sia un elemento soggettivo, bisogna essere certi che esista questa convinzione di rispetto dello stato di una norma. Quali sono questi procedimenti induttivi? Le condotte sono le stesse che abbiamo analizzato quando andiamo a verificare il dato oggettivo, le dichiarazioni diplomatiche, le prese di posizione degli stati, le assemblee generali delle nazioni unite, le sentenze. L’elemento soggettivo dell’Italia è complesso, non per opportunità ma per il giusto nel farlo. Quando ricostruiamo la condotta bisogna verificare l’elemento soggettivo dello stato intero, non diviso in settori interni, ma nel mero complesso. La prassi interna rilevante bisogna sperare che sia coerente, che tutti i settori dello stato abbiano la stessa idea, così ci sarà un chiaro elemento soggettivo. Quando il potere politico e quello giudiziario arrivano a conclusioni diverse allora MANCA l’elemento soggettivo. Allora per esprimere questo elemento soggettivo o lo stato dichiara esplicitamente le motivazioni per cui opera, quindi convinzione dell’azione che segue una norma, oppure attraverso procedimenti induttivi si arriva a capirlo. Una norma potrebbe essere scritta in più trattati. Se tutti gli stati in più trattati ripetono sempre la stessa norma in più trattati, la presenza di questa norma scritta è un indice del fatto che gli stati ritengono questa norma di diritto consuetudinario. Se i trattati ripetono una norma, questa norma ripetuta nei trattati è concettualizzata come norma consuetudinaria. Trattati di codificazioni. La commissione di diritto internazionale è organo delle nazioni unite che ha obbiettivo di promuovere sviluppo di diritto internazionale e cerca di scrivere nero su bianco le consuetudini, cristallizzando norme di diritto consuetudinario e spiega il perchè, analizzando se esiste la condotta. Anche le sentenza internazionali di giustizia rispondono al quesito se inizia una consuetudine andando ad analizzare la prassi degli stati dando una conclusione. Se non c’è l’elemento soggettivo, l’OPINIO IURIS? Esempio di un parare degli anni 96 della corte int di giustizia su richiesta dell’assemblea generale delle nazioni uniti, quindi parere valido dal 96 (l’USUS potrebbe essere cambiato come l’OPINIO IURIS ). Richiesta di utilizzo delle armi nucleari, in cui l’assemblea ha chiesto alla corte se esisteva una consuetudine internazionale che vietava l’utilizzo delle armi nucleari. E la corte ha verificato un USUS sul NON UTILIZZO delle armi, bipolarismo politico in cui le due potenze avrebbero risposto ad armi pari. La corte si sposta sul secondo elemento. Nel campo del diritto diplomatico c’è disciplina normativa per cui se arriva l’ambasciatore noi mandiamo la macchina e quindi offriamo una prassi, perchè c’è una normativa che ce lo impone, il CERIMONIALE DIPLOMATICO. Questa perchè è educazione politica o lo dobbiamo fare? Sono mere cortesie diplomatiche. Sul fronte interno c’è una norma interna che lo disciplina, ma sul piano internazionale non c’è una norma corrispondente. Se c’è un vuoto normativo intervengono le corti sul principio che ha funzione di valvola di sicurezza.
Principi generali di diritto internazionale L’ordinamento internazionale ha tutta una serie di regole e di principi che sono estrapolati da queste regole identificandoli in modo impreciso con i principi internazionale dell’ordinamento internazionale da cui poi vengono declinate le varie regole, come il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionale. Altri principi generali sono PACTA SIN SERVANTA , se gli stati raggiungono un accordo non possono da un giorno all’altro uscirne, questa uscita se no violerebbe i principi generali di diritto internazionale, PACTA SIN SERVANTA. Il principio di non interferenza negli affari interni che aiuta a risolvere controversie tra stati in ipotesi in cui ci sia una diffusione di email come nel caso di CLINTON. Un altro principio è la buona fede, gli stati quando si relazionano reciprocamente lo fanno in buona fede. Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, sono principi di diritto nazionale degli stati che vengono proiettati sul fronte della comunità internazionale come strumento interpretativo. Sono valori essenziali dello stato come nel caso del diritto al giusto processo, o la dichiarazione che non può essere usata contro chi la fa, quindi quando più stati hanno principi simili che varrebbero solo nel diritto interno vengono proiettati nel sistema autonomo del diritto internazionale, questa rilevanza hanno funzione di strumento interpretativo. I principi generali interpretativi delle nazioni civili, non ci aiutano a creare delle regole mentre i principi generali dell’ordinamento internazionale ci aiutano a chiudere una controversia. Tra la fonti non c’è gerarchia MA c’è una limitata ipotesi in cui esiste una gerarchia che si instaura tra alcune norme e principi derivati dal diritto non scritto e tutte le altre fonti. Alcune norme sono considerate norme imperative di diritto internazionale. Norme di IUS COGES ( SONO NORME DI DIRITTO NON SCRITTO ), di diritto cogente, ovvero norme gerarchicamente sovraordinate che non possono mai essere legittimamente derogate da norme di RANGO INFERIORE. Se ci sono due norme di ius coges contrastanti è sempre l’ultima, ma è difficile che ci sia una norma contraria perchè non può essere derogata, ma è difficile perchè se una norma non può essere derogata è difficile che si formi una consuetudine internazionale. La convenzione di VIENNA sul diritto dei trattati, art. 53 dice cosa fare in caso di norme di ius coges, trattati in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Dice che è nullo qualsiasi trattato che sia in contrasto con una norma di ius coges, ovvero una norma accettata e riconosciuta e non può essere derogata nè dai trattati né da consuetudini ordinarie, potrebbero essere derogate da norme di ius coges. Quali sono le norme di IUS COGES? Diritto sull’autodeterminazione dei popoli. Le consuetudini quando nascono vincolano tutti gli stati. Perchè lo stato terzo non può intervenire contro i movimenti di liberazione nazionale? Perchè stanno esercitando un diritto imperativo di diritto internazionale. Un’altra norma di IUS COGES è il divieto di uso della forza che non può essere derogata da norma di rango inferiore. Obblighi era omnes, ovvero consuetudini e diritto internazionale generale vincolano tutti i membri della comunità internazionale. È il danneggiato che può lamentare la violazione di un diritto e quindi adottare contromisure, meccanismi di reazione alla violazione di diritto. Chiunque anche chi non direttamente danneggiato può chiedere misure. Ogni soggetto internazionale è legittimato ad intervenire. Norme sulla pirateria marittima, vincolano le persone e gli stati ma sono anche norme ERGA OMNES, queste norme non tutelano l’interesse della nave aggredita ma tutelano la comunità internazionale perchè inaccettabile mettere a repentaglio vite in mare. Se l’esercito americano invadesse il Messico, in Italia potremmo iniziare un procedimento penale anche senza interesse diretto per il genocidio, ma per la tutela di norme della comunità internazionale. Norme di ius coges e erga omnes non sempre coincidono. Se l’Italia viola l’immunità della germania gli statu uniti non possonoo dirci nulla perchè non possono intraprendere che noi non violiamo il diritto della germania.
Alcune categorie di soggetti sono considerati rappresentati degli stati, con poteri impliciti che possono partecipare alle conferenza senza dimostrare i pieni poteri, come i capi della repubblica, capo del governo e ministro degli affari esteri possono partecipare a conferenze diplomatiche senza dimostrare di avere la possibilità di rappresentare lo stato. Questi soggetti possono negoziare il testo e firmare il testo finale, la firma serve a cristallizzare il testo. Una quarta categoria di soggetti ha pieni poteri ma temporalmente limitati, non per tutta la conferenza diplomatica, sono gli ambasciatori accreditati dove si sta svolgendo la conferenza diplomatica, può farsi delegare dal ministro degli stati esteri ma possono partecipare solo alla fase di negoziazione del testo, non hanno i pieni poteri della conferenza, l’ambasciatore per bloccare il testo del trattato o partecipare alla negoziazione deve avere i pieni poteri certificati dallo stato di origine. Alle conferenze diplomatiche Uno stato non può segnalare una violazione di diritto interno per giustificare una violazione di diritto internazionale. Il diritto interno QUINDI non può giustificare violazioni di diritto internazionale salvo che questo errore che fa venir meno i poteri di un soggetto Procedura solenne di formazione dei trattati. Conferenza internazionale con nomina del presidente, agenda, tabella di lavoro e gruppi di lavoro e sessione finale dei lavori. Gli stati negoziano la procedure delle norme e l’assemblea diplomatica della conferenza diplomatica vota il testo. Il testo finale nella procedura solenne in cui gli stati devono firmare il testo, fase della firma del testo che serve per cristallizzare il testo normativo, il testo non può più essere modificato. La firma non vale ad esprimere la volontà degli stati di vincolarsi al trattato. Atto statale successivo RATIFICA con la legge di ratifica lo stato esprime la propria volontà di vincolarsi al trattato negoziato e firmato nella conferenza e la RATIFICA serve ad esprimere la volontà dello stato di vincolarsi MA NON SIGNIFICA CHE prende vita anche all’interno dello stato In quanto il diritto internazionale e il diritto interno siano su due piani separati, quindi serve che il trattato internazionale venga portato su diritto interno. La firma blocca il testo con un atto separato lo stato esprime a livello politico l’intenzione di vincolarsi a questo stato e poi decide de trasferirlo nel diritto internazionale. Tra la firma e la ratifica non c’è nessun obbligo, ci sono stati che possono partecipare a convenzioni e poi non ratificare come gli stati uniti a convenzioni sul mare. Nella formazione di stato semplificata la procedura solenne è semplificata e l’ultima parte, la firma del trattato equivale alla ratifica ma serve comunque la trasposizione interna.
Fonti di diritto scritto. Forma solenne, forma semplificata e ratifica. Se è solenne la firma dista dalla ratifica, sono due cose diverse. Forma semplificata la firma è ratifica. La ratifica, espressione della volontà dello stato di vincolarsi ad un trattato si realizza nell’ordinamento interno italiano tramite disposizioni all’interno della costituzione che identificano il soggetto chiamato a ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 87 della costituzione italiana è il presidente della repubblica che ratifica il trattato internazionale. Gli atti del presidente della repubblica sono governativi, controfirmati dai ministri del governo articolo 89, che dice nessun atto della repubblica non può essere valido se noon controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. La ratifica è quindi fatta dal presidente della repubblica con controfirma del ministro degli affari esteri e del ministro competente per materia. Per determinate materie il presidente della repubblica ha non solo necessità della controfirma del ministro competente ma ha imposto un controllo preventivo del parlamento italiano, la costituzione riserva al parlamento italiano il diritto di autorizzare il presidente della repubblica ad un trattato internazionale. Una violazione di diritto interno non vale a giustificare la violazione del diritto internazionale, quindi la mancanza dell’approvazione preventiva non incide su piano delle relazioni internazionali. Quali sono le materie per cui il parlamento deve autorizzare preventivamente la ratifica? Articolo 80 della costituzione le elenca: le camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, di territorio. L’introduzione ad esempio di un reato nuovo è una legge nuova, non sarebbe necessaria l’autorizzazione preventiva del parlamento. Se volessimo modificare una norma già esistente ci vorrebbe l’autorizzazione preventiva del parlamento coerente della riserva delle funzioni legislative del parlamento. L’autorizzazione che consente al plenipotenziario, che può essere il presidente, il primo ministro o un tecnico specialista di partecipare a conferenze internazionali e impone anche dei limiti alla ratifica. L’autorizzazione alla ratifica delimita i confini con la legge che autorizza questa ratifica. Se c’è una riserva all’interno della legge di ratifica la successiva legge di ratifica deve porre la riserva proposta dal parlamento. Se il parlamento però autorizza la ratifica senza porre limiti il governo o il presidente possono introdurre riserve che non erano previste in sede di legge di autorizzazione. QUINDI se c’è una riserva contenuta nella legge di autorizzazione questa deve necessariamente essere riproposta dalla successiva ratifica se no si avrebbe un vizio della manifestazione del consenso oltre i limiti del parlamento. Questa autorizzazione preventiva non ci specifica se debba essere concessa anche quando uno stato sceglie di uscire da un trattato internazionale, la norma è silente, se uno stato vuole uscire non si capisce se si ha bisogno del consenso delle camere. Se uno stato vuole uscire non è previsto consenso dal parlamento. Quando il trattato internazionale ottiene un numero di ratifiche, questo trattato internazionale entra in vigore sul piano delle relazioni internazionali. Il numero degli stati è dato dal trattato stesso che nelle ultime norme impone un numero di ratifiche minimo che possa entrare in vigore sul piano internazionale, 10-15ratifiche. Quando si raggiungono le ratifiche il trattati diventa applicabile nei rapporti internazionali. Alcuni trattati richiedono l’unanimità per entrare in vigore, per aver un valore giuridico vincolante a valore internazionale devono tutti gli stati ratificare questo trattato. ( come per i trattati che prevedono la modifica di trattati dell’unione europea , firmati da tutti gli stati membri ) Possono anche essere anticipate le applicazioni interne ad un trattato internazionale che non era ancora in vigore sul piano, come l’unione europea che anticipa l’entrata in vigore. Il trattato crea diritti ed obblighi tra gli stati parte del trattato solo quando entra in vigore, quando raggiunge il numero delle ratifiche. Ma cosa succede tra una firma e la ratifica? Tra la cristalizzazione e la ratifica? La ratifica non è atto dovuto, lo stato può firmare e non ratificare. Cosa succede in questo lasso di tempo in cui il rappresentante dello stato cristallizza il testo e in cui lo stato dichiara di volersi vincolare a questo testo che ha firmato.