Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


DIRITTO INTERNAZIONALE SECONDA PARTE DOMINELLI, Appunti di Diritto Internazionale

APPUNTI CHIARI presi a lezione.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 20/12/2020

chiara_scabini
chiara_scabini 🇮🇹

5

(1)

6 documenti

1 / 36

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lezione 1 21/10!
IMMUNITA’ STATALE, dalla giurisdizione degli stati, immunità dei soggetti di diritto internazionale,
delle organizzazioni internazionali, dagli altri soggetti internazionali.!
Cosa vuol dire immunità?!
È una prerogativa, diritto di ogni stato e soggetto di diritto internazionale di essere esente
dalla giurisdizione, di non essere giudicato dalla giurisdizione civile, amministrativa e
penale degli altri stati, in cui uno stato non può esercitare la propria giurisdizione, ovvero
non può giudicare in sede civile penale e amministrativa, e anche in senso ampio quindi non
può neanche legiferare su altri stati, non può esercitare il proprio potere sugli altri stati, non
può pretendere di adottare leggi interne in cui i destinatari siano altri stati.
Io soggetto non posso fare davanti al giudice italiano se il convenuto è lo stato francese, perchè
ha l’immunità. Il parlamento non può adottare una legge destinata alla francia, non può sottoporre
alla sua podestà legislativa l’ordinamento francese.!
Questa immunità si estende alla fase legislativa e giudiziaria ma anche alla fase esecutiva.!
Il potere quindi di imperio di uno stato non può toccare un altro stato neanche sul fronte
dell’esecuzione forzata pregiudicando la sovranità di un altro stato.!
Se io ho un contratto che non eseguo la controparte mi fa causa, ci sarà un procedimento di
esecuzione. Ma se il debitore è uno stato questo non può avvenire perchè la esecuzione forzata
contro uno stato straniero non è ammessa.
La sovranità di uno stato lo tutela sul fronte delle leggi e dell’esecuzioni.!
Questo perchè i soggetti sono pari, non posso obbligare a fare qualcosa.!
Il fondo giuridico delle immunità è principio della sovranità degli stati, par in parem no habet
judicum.
La fonte di queste immunità? La fonte della immunità del giudizio?!
C’è un altro principio, consuetudine internazionale che può essere invocata per giustificare
l’esistenza l’immunità dal processo del giudice straniero?!
LA NON INTERFERENZA DEGLI AFFARI INTERNI, divieto di intromissione.!
Il giudice nel momento in cui giudica lo stato si intromette nella gestione degli aari interni dello
stato convento.!
La prospettiva della sovranità è che lo stato straniero non può essere giudicato e il divieto della
non intromissione dice che il giudice dello stato non deve permettersi di interferire con lo stato
straniero.!
CAMBIO DI FOCUS.!
Se io facessi causa alla francia e questa non si costituisse in giudizio perchè dice che ha
l’immunità, se il giudice dice sovranità arriva ad una conclusione, se dice divieto di intromissione
non è la stessa cosa.!
Se l’immunità dal giudizio deriva dalla sovranità allora è un diritto dello stato (se sei stato
sovrano), ma se l’immunità deriva da un principio di intromissione dice sei uno stato straniero? si,
l’immunità deriva da un principio di non intromissione devi fare capire se c’è stata un
intromissione, quindi il giudice nazionale SU BASE CONCRETA riconosco a stato straniero il
principio dell’immunità, trasformando l’immunità da un principio automatico ad un privilegio
riconosciuto da basi opportunistiche riconosciute caso per caso.!
L’immunità dal giudizio è automatica diritto riconosciuto dello stato, ma l’immunità derivata
da un divieto di intromissione è da valutare su base caso concreto.
Benchè alcuni corti cerchino di fondare regole sulle immunità , gli stati seguono l’approccio
garantista che dice che le immunità derivano dalla sovranità statale e quindi l’immunità è un diritto
che spetta agli stati e il giudice deve riconoscere l’immunità allo stato straniero anche se lo stato
straniero non è in giudizio e anche se lo stato straniero davanti al giudice si dimentica di dire che
è immune, si dimentica di invocare l’immunità. D’ucio il giudice riconosce l’immunità allo stato
straniero a meno che lo stato straniero non rinunci all’immunità!
A CHI SPETTA L’IMMUNITA’?!
Spetta allo stato come ente collettivo, spetta come ente territoriale.!
Quando parliamo di immunità statale ci riferiamo all’immunità che spetta all’ente statale nella sua
interferenza che non vuol dire che spetti solo allo stato, ma dell’immunità dello stato può giovarsi
una serie di organi e persone, si giovano di questa immunità perchè sono gli strumenti dello stato.!
L’immunità quindi tutela queste persone e questi organi perchè vuole tutelare le funzioni statali
esercitate attraverso questi organi e persone. !
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24

Anteprima parziale del testo

Scarica DIRITTO INTERNAZIONALE SECONDA PARTE DOMINELLI e più Appunti in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity!

Lezione 1 21/

IMMUNITA’ STATALE , dalla giurisdizione degli stati, immunità dei soggetti di diritto internazionale, delle organizzazioni internazionali, dagli altri soggetti internazionali. Cosa vuol dire immunità? È una prerogativa, diritto di ogni stato e soggetto di diritto internazionale di essere esente dalla giurisdizione, di non essere giudicato dalla giurisdizione civile, amministrativa e penale degli altri stati, in cui uno stato non può esercitare la propria giurisdizione, ovvero non può giudicare in sede civile penale e amministrativa, e anche in senso ampio quindi non può neanche legiferare su altri stati, non può esercitare il proprio potere sugli altri stati, non può pretendere di adottare leggi interne in cui i destinatari siano altri stati. Io soggetto non posso fare davanti al giudice italiano se il convenuto è lo stato francese, perchè ha l’immunità. Il parlamento non può adottare una legge destinata alla francia, non può sottoporre alla sua podestà legislativa l’ordinamento francese. Questa immunità si estende alla fase legislativa e giudiziaria ma anche alla fase esecutiva. Il potere quindi di imperio di uno stato non può toccare un altro stato neanche sul fronte dell’esecuzione forzata pregiudicando la sovranità di un altro stato. Se io ho un contratto che non eseguo la controparte mi fa causa, ci sarà un procedimento di esecuzione. Ma se il debitore è uno stato questo non può avvenire perchè la esecuzione forzata contro uno stato straniero non è ammessa. La sovranità di uno stato lo tutela sul fronte delle leggi e dell’esecuzioni. Questo perchè i soggetti sono pari, non posso obbligare a fare qualcosa. Il fondo giuridico delle immunità è principio della sovranità degli stati, par in parem no habet judicum. La fonte di queste immunità? La fonte della immunità del giudizio? C’è un altro principio, consuetudine internazionale che può essere invocata per giustificare l’esistenza l’immunità dal processo del giudice straniero? LA NON INTERFERENZA DEGLI AFFARI INTERNI, divieto di intromissione. Il giudice nel momento in cui giudica lo stato si intromette nella gestione degli affari interni dello stato convento. La prospettiva della sovranità è che lo stato straniero non può essere giudicato e il divieto della non intromissione dice che il giudice dello stato non deve permettersi di interferire con lo stato straniero. CAMBIO DI FOCUS. Se io facessi causa alla francia e questa non si costituisse in giudizio perchè dice che ha l’immunità, se il giudice dice sovranità arriva ad una conclusione, se dice divieto di intromissione non è la stessa cosa. Se l’immunità dal giudizio deriva dalla sovranità allora è un diritto dello stato (se sei stato sovrano), ma se l’immunità deriva da un principio di intromissione dice sei uno stato straniero? si, l’immunità deriva da un principio di non intromissione devi fare capire se c’è stata un intromissione, quindi il giudice nazionale SU BASE CONCRETA riconosco a stato straniero il principio dell’immunità, trasformando l’immunità da un principio automatico ad un privilegio riconosciuto da basi opportunistiche riconosciute caso per caso. L’immunità dal giudizio è automatica diritto riconosciuto dello stato, ma l’immunità derivata da un divieto di intromissione è da valutare su base caso concreto. Benchè alcuni corti cerchino di fondare regole sulle immunità , gli stati seguono l’approccio garantista che dice che le immunità derivano dalla sovranità statale e quindi l’immunità è un diritto che spetta agli stati e il giudice deve riconoscere l’immunità allo stato straniero anche se lo stato straniero non è in giudizio e anche se lo stato straniero davanti al giudice si dimentica di dire che è immune, si dimentica di invocare l’immunità. D’ufficio il giudice riconosce l’immunità allo stato straniero a meno che lo stato straniero non rinunci all’immunità A CHI SPETTA L’IMMUNITA’? Spetta allo stato come ente collettivo, spetta come ente territoriale. Quando parliamo di immunità statale ci riferiamo all’immunità che spetta all’ente statale nella sua interferenza che non vuol dire che spetti solo allo stato, ma dell’immunità dello stato può giovarsi una serie di organi e persone, si giovano di questa immunità perchè sono gli strumenti dello stato. L’immunità quindi tutela queste persone e questi organi perchè vuole tutelare le funzioni statali esercitate attraverso questi organi e persone.

L’immunità riconosciute al ministro non hanno obbiettivo di tutelarlo, ma obbiettivo di assicurare che lo stato italiano possa svolgere attraverso queste persone le sue funzioni. Quando parliamo di immunità dello stato parliamo di immunità giurisdizionale civile ed amministrativa, non di responsabilità e immunità penale. L’immunità di giurisdizione civile compete nella sua interezza, a tutti gli organi dello stato, non ci interessa neanche il grado che hanno questi soggetti all’interno dello stato purchè svolgano una funzione pubblica. Convenzione delle nazioni unite sulle immunità giurisdizionali degli stati e dei loro beni , convenzione recente del 2004 non ancora in vigore sul piano internazionali per mancate ratifiche previste. Questa convenzione risponde a norme consuetudinarie, il contenuto di queste norme si applicano come consuetudini. Rileva la definizione di STATO all’articolo 2 , come lo stato e i suoi diversi organi di governo, quindi consiglio dei ministri, magistratura, parlamento. Ai fini del riconoscimento dell’immunità della giurisdizione civili non ci interessa se una persona ricopra un ruolo alto nella pubblica amministrazione per invocare l’immunità, ma l’importante è che svolga un ruolo di pubblica amministrazione. L’obbiettivo dell’immunità ( con esempio della tortura in stato americano da poliziotto ) non è tutelare la gente in sè, ma l’obbiettivo è tutelare la sovranità straniera ed evitare che il giudizio italiano possa interferire con i poteri sovrani di un altro stato. Anche la corte europea sui diritti dell’uomo ha riconosciuto la compatibilità dell’immunità con la CEDU. IMMUNITA’ NON VUOL DIRE IMPUNITA’. Dal punto di vista soggettivo, dei soggetti, non ci interessa il grado o le funzioni, ma questi soggetti devono concorrere a funzioni pubbliche facendo gli interessi dello stato, connessione della funzione pubblica. Lo stato può rinunciare all’immunità, perchè tutela lo stato, quindi lo stato decide sull’immunità. Dal punto di vista oggettivo, quindi le condotte pooste in essere dai soggetti c’è stata un’evoluzione forte della disciplina delle immunità della giurisdizione civile degli stati. È cambiato per gli atti e le condotte coperte dalle immunità. In passato tutte le condotte dello stato straniero attribuibili dallo stato straniero erano coperte da immunità senza interessare cosa facesse lo stato straniero, teoria della IMMUNITA’ ASSOLUTA , il giudice non si poteva pronunciare sullo stato straniero. Questo cambia verso la metà dell’800 quando le corti toscane e quelle del Belgio hanno iniziato a rivalutare il diritto consuetudinario di allora interpretando la prassi di allora, proponendo una distinzione sulla base della quale riconoscere le immunità allo stato straniero. Due categorie di atti, le immunità viene riconosciuta solo se lo stato straniero ha agito come ente sovrano, come acta iuri imperi. Da un lato secondo il giudice lo stato può agire come ente sovrano che si impone e dall’altro lato lo stato può anche agire come ente comune e può agire ricorrendo ai normali strumenti di diritto privato ovvero al contratto. Le corti toscane e belghe dicono che gli stati sempre più frequentemente intervengono sul mercato che hanno avuto due forme, una contrattuale e una imperativa. Quella contrattuale è scontata, perchè lo stato emette titolo di stato, conclude appalti, non imponendo nulla in via appunto contrattuale. Quella imperativa è relativa ad esempio alle tasse, imposte, dazi. Sulla base di questa distinzione queste corti si chiedono cosa l’immunità debba tutelare, ovvero le funzioni sovrane. Ma le funzioni sovrane è sbagliato riconoscerle allo stato in funzione di imprenditore, quindi concedere le immunità. Se si parla di contratti non c’è sovranità. Queste corti dicono che se lo stato straniero agisce come sovrano io riconosco l’immunità, ma se questo agisce come un soggetto di diritto privato manca l’elemento di sovranità, ma lo stato agisce come imprenditore. ACTA IURI IMEPRI e ACTA IURI GESTIONIS differenza per le immunità. Ad oggi tutti gli stati della comunità internazionale seguono questa teoria delle immunità limitata, riconosciuta solo agli atti ACTA IURI IMPERI. Gli stati che seguono l’immunità assoluta, CUBA, HONK KONG, CINA, RUSSIA, filo rosso che collega questi stati. Tattica della reciprocità della Russia, i riconosco l’immunità a te, se tu la riconosci a me. Chi è che mi dice quali sono i criteri per definire la condotta di acta iuri imperi o acta iuri gestionis? chi mi dice chi è una o l’altra? Se lo stato straniero non si costituisce perchè pensa di avere l’immunità?

Lezione 2 22/

Quando vogliamo fare causa allo stato straniero per chiedere il risarcimento del danno non ci interessa quale sia l’organo straniero che ha cagionato questo danno purchè abbia svolto na funzione pubblica statale di imperio. Problema per i giudici quando concedere l’immunità, che è solo concessa quando lo stato straniero esercita i poteri sovrani ACTA IURI IMPERI. Alcuni giudici sono facilitati perchè hanno una lista di casi in cui non dare immunità, quelli che non hanno la lista caso per caso hanno la responsabilità di analizzare il potere sovrano. L’attacco militare è posto in essere come prerogativa sovrana, io come privato cittadino non posso usare la forza. La guerra è espressione classica della sovranità, alcune condotte quindi sono direttamente condotte con la sovranità. Il problema quando le condotte proposte non sono immediatamente riconducibili alla funzione sovrana, come i contratti. Gli stati possono concludere contratti, come titoli di stato, ma questi sono contratti degli stati, ma questi contratti che sono uno strumento di diritto privato non è sovranità. Se il contratto viene concluso per finalità pubblicistiche fa rivivere l’immunità? Esempio della diga per produrre energia elettrica per promuovere lo sviluppo economico del sud italia, ( potrebbe essere un interesse europeo risollevare una regione italiana ) ha finalità pubblicistica e quindi fa tornare in vita l’immunità? Se io dico l’immunità è riconosciuta non sulla base della natura oggettiva di quello che hai fatto, cioè sulla base del perchè hai fatto qualcosa, io supero la teoria dell’immunità ristretta. QUINDI LA FINALITA’ PUBBLICISTICA NON HA CONDOTTA DI SOVRANITA’. IL GIUDICE DEVE VALUTARE LA CONDOTTA E NON DEVE AVERE RIGUARDO ALLA FINALITA’ DELLA CONDOTTA, DEVE SOLO VALUTARE IL COMPORTAMENTO DELLO STATO STRANIERO SE QUESTA CONDOTTA E’ OGGETTIVAMENTE IMPRONTATA AD UNA EQUIORDINAZIONE E NON DEVE AVERE RIGUARDO AL PERCHE’ UNO STATO HA POSTO IN ESSERE QUESTA CONDOTTA. Se si guardasse alla condotta si ritornerebbe ad un concetto di immunità assoluta che si rivelerebbe incoerente al diritto internazionale perchè il diritto internazionale dice che l’immunità tutela la sovranità e se non c’è sovranità non deve essere riconosciuta l’immunità Se manca la sovranità i giudici devono pronunciarsi. Problema di riportare una rivalutazione dell’immunità per condotta pubblicistica per la spending review, tema di Grecia: a seguito di questa crisi economica che dagli stati uniti si è estesa in tutto il mondo e i titoli di stato che avevano emesso sono stati rinegoziati. I titoli di stato sono debiti che sono venduti non ai propri cittadini sul mercato nazionale ma solo all’estero. Il primo compratore dei titoli di stato era la banca nazionale greca che rivendeva sul mercato internazionale. Nel momento della crisi la Grecia ha concluso accordi internazionali e ricevuto di fondi sul principio della condizionalità. il credito di questo fondo internazionale viene concessa con alcune modifiche, deve tagliare e fare riforme pubbliche, tra questa c’era la modifica di titoli già emessi e quindi la Grecia ha sostituiti i vecchi titoli di stato con nuovi titoli di stato con un valore minore. Il titolo di stato è un contratto e la perdita di questi titoli iniziarono a fare molte CAUSE. Rispetto all’inadempimento contrattuale le corti possono sempre giudicare e condannare, in questo caso la Grecia, per l’inadempimento contrattuale. Ma nel quadro degli eventi, non c’è solo il contratto, ma c’è anche una legge che porta ad incidere agli obblighi dello stato. Quindi la domanda è il successivo atto normativo che evidentemente è ACTA IURI IMPERI perchè le persona fisiche non possono fare leggi di modifica di contratti, il successivo acta iuri imperi annulla la natura contrattuale? Ha effetti retroattivi della precedente condotta? Il contratto è sempre contratto o lo stato può eliminare la natura contrattuale del contratto? Se è sempre un contratto si nega l’immunità, ma se invece ha effetti retroattivi allora si riconosce l’immunità. Ci sono diversi approcci delle corti, almeno dalla prospettiva dell’ordinamento italiano le corti italiane sono sempre state coerenti, altri stati no. Tema dell’immunità della repubblica argentina che aveva sospeso il pagamento di tangobond e ci sono state sentenze che hanno avuto decisioni altalenanti e è intervenuta la corte di cassazione italiana che dice che la legge di moratoria che sospende i pagamenti è un acta iuri imperi che sospende l’immunità che si estende anche al contratto sospeso dalla finanziaria.

Quindi l’approccio della cassazione è stata a tutela dello stato straniero perchè la legge che sospende il contratto è l’esercizio di un potere sovrano. C’è questo principio fatto valere dalle corti tedesche che dice che un contratto è sempre un contratto, non si può revocare unilateralmente revocare la natura di un atto. Un atto che nasce acta iuri gestionis non diventa imperi. sull’argentina le corti tedesche sono sempre stati coerenti fino a quando le corti tedesche hanno iniziato cause contro la Grecia non utilizzando lo stesso principio, perchè dice che la Grecia adempie a obblighi internazionali che impongono lo spending review per condotte che sono l’esecuzione di questi obblighi internazionali. Le corti tedesche quindi riconoscono l’immunità alla Grecia facendo valere che questo cambio di acta iuri gestionis deriva da obblighi internazionali. Interviene la corte di giustizia dell’UE e con una sentenza di 40 righi conferma la posizione delle corti tedesche e con dei passaggi argomentativi dice che il qualificare come acta iuri imperi questa modifica unilaterale del contratto è funzionale al preservare la stabilità dei prezzi nell’unione europea. Quindi si capisce la posizione delle corti perchè per il debito sovrano delle corti europee riconoscono l’immunità perchè non vogliono condannare la Grecia perchè hanno paura che la Grecia sia sul colpo del precipizio in quanto provochi un effetto a catena di aiuti e quindi gli concedono l’immunità. In termini teorici vista la situazione della Grecia si dovrebbe cambiare approccio per l’immunità. Due mesi dopo il caso della Grecia il caso dell’argentina viene condannato. Se quindi il contratto è mosso dallo stato stesso ok, da stato terzo no. Ci sono delle materie specifiche, particolari. Due norme all’interno della convenzione di new york che non è in vigore ma cristallizza norme di natura consuetudinario. L’articolo 12 tutela (dell’integrità fisica e lesioni )la lesione fisica di una persona, in caso de uno stato arrechi un danno fisico. C’è una tendenza a rivalutare l’istituto dell’immunità laddove la condotta sia la violazione di norme di ius cogens, quindi se c’è una violazione di ius cogens alcuni stati cercano di reinterpretare le norme sull’immunità. L’articolo 11, (lavoro )materia di immunità in caso di contratti di lavoro. Gli stati uniti hanno su territorio italiano ambasciata quindi gente che lavora, quindi come si concede un accesso alla materia labouristica. L’articolo 11 cristallizza e rappresenta una norma di diritto consuetudinario. Nel caso del lavoro, se ci sono provvedimenti disciplinari al lavoratore e questo lavoratore vuole fare ricorso presso la corte americane, ma se lo vogliono fare a roma? Qualunque sia il provvedimento del giudice italiano sarà un’interferenza con l’organizzazione interna dello stato straniero, c’è il principio di non intromissione degli stati interni, quindi se io decido sulla causa mi sto intromettendo negli affari interni. Quali sono le regole introdotte nel diritto internazionale in riferimento dell’articolo 11 della convenzione di new york 2004 dice che UNO STATO NON PUO’ INVOCARE L’IMMUNITA’ GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO TRA LO STATO E LA PERSONA FISICA. L’IMMUNITA’ ESISTE SE IMPIEGATO E’ STATO ASSUNTO PER ADEMPIERE FUNZIONI PARTICOLARI NELL’ESERCIZIO PUBBLICO. Noi riconosciamo l’immunità anche l’autista dell’ambasciatore. L’immunità ce l’hanno anche gradi diplomatici, quindi agenti diplomatici. Quindi il giudice a prescindere l’azione del giudice ha per oggetto l’assunzione, proroga del rapporto di lavoro o reinserimento di un candidato ed in ogni caso non si può mai pronunciare. Non posso obbligare uno stato straniero ad assumere una persona che ha licenziato, ma se non ricorre nessuna delle ipotesi che fanno rivivere l’immunità ma posso condannare a risarcire il danno per licenziamento ingiusto. Il reinserimento interferisce con l’organizzazione interna e obbligare lo stato ad un risarcimento non interferisce. L’immunità ritorna quando l’impiegato è cittadino dello stato straniero datore di lavoro a meno che il lavoratore non abbia la residenza permanente nello stato dove svolge attività lavorativa. Quando il cittadino è parte della mia popolazione devo garantirgli accesso alla giustizia e lo devo “tutelare”.

preliminare, devi risolvere prima di aprire il fascicolo. la questione dell’immunità deve essere risolta prima. C’è incompatibilità di ordine giuridico. La corte dice che l’Italia ha violato il diritto internazionale perchè non riconosce l’immunità alla Germania e ci impone di rimediare a questa violazione. Il governo italiano in tempi record si è attivata per adempiere agli obblighi delle sentenza mostrando come il governo italiano fossero concordi con la corte internazionale di giustizia più che con la magistratura. Si chiudono i procedimenti in corso, fino a che un giudice di pace di Firenze solleva la questione di illegittimità internazionale chiedendo che questa legge che recepisce la sentenza della corte internazionale di giustizia chiede se è conforme alla legge interna, all’articolo 24. Si dubita delle legge nazionale che firma la carta delle nazioni unite nella parte in cui ci obbligano a sottostare. Io adotto una prospettiva dualista e dico a quali condizioni il diritto internazionale può entrare nel diritto italiano. articolo 12 della convenzione di nw, norma che esprime una tendenza di lezione dell’integrità fisica. norma di sviluppo del diritto internazionale perché fino al 2004 non c’è una tendenza che riconosca una limitazione dell’immunità dello stato. Le consuetudini internazionali possono entrare nel nostro ordinamento con articolo 10 solo se rispettano il fondamento dell’articolo 24 , se no l’adattatore permanente si blocca. Allo stesso modo con l’immunità, si comporta come una consuetudine da valutare in relazione con articolo 10 se poi va contro l’articolo 24. L’immunità non entra nell’ordinamento italiano La corte costituzionale ha tenuto in considerazione della corte internazionale di giustizia e all’elaborazione. di questa chiusura dell’adattatore permanente all’immunità ha detto che l’immunità non entra nell’ordinamento italiano quando la condotta straniera è particolarmente grave. Lo stato straniero deve indicare che la condotta straniera è grave, quindi è lo stato che deve dirlo ammetterlo e solo in questo caso il giudice può valutare la gravità della condotta che gli consente di bilanciare i valori costituzionali. La corte costituzionale per eliminare dall’ordinamento italiano per eliminare la sentenza della corte internazionale di giustizia ex ante della legge collegata e faccio rivivere le sentenze fellini dichiara illegittimità internazionale la legge che recepisce la carta delle nazioni unite, quindi che è incostituzionale. Il governo e il parlamento adottarono una legge che garantivano l’immunità ai conti correnti di ambasciate e consolati in qualunque caso. Se l’ambasciata qualifica in un certo modo il conto corrente l’italia qualifica allo stesso modo. “Le corti italiane cominciano a rosicchiare ed erodere le immunità, quindi qualificate immuni i conti corrente” L’Italia ha questo superamento dell’immunità sotto la lente focale del diritto costituzionale.

Lezione 4 28/

Ipotesi in cui un privato vuole fare causa ad uno stato straniero. Contrapposizione tra corte internazionale di giustizia e corte costituzionale italiana. La cassazione del 2004-2005 nella giurisprudenza Fellini diceva che nel diritto internazionale c’è una gerarchia di valori irrinunciabili come ius coges e quindi l’immunità per il risarcimento del danno non te la devo più concedere e quindi supero l’immunità. La corte internazionale di giustizia dice che è sbagliato e che non è come lo sta interpretando e quindi non c’è una prassi generale e diffusa. La corte costituzione dice che il diritto internazionale è un diritto primitivo e quindi io cambio la prospettiva e assumo la prospettiva dei diritti fondamentali della costituzione e blocco l’operatività dell’articolo 10, che dice che le consuetudini per poter entrare nel diritto interno devono rispettare le norme fondamentali e nel caso di specie il problema logico lo risolvo, il giudice può risolvere il problema dell’immunità argomentando l’immunità dei fatti perchè sa già che quei fatti sono gravi. Sentenza del 28 settembre 2020, la cassazione dice che quando la sovranità straniera è usata in modo illegittimo, in violazione di norme internazionale di ius coges, io non ti riconosco l’immunità. La cassazione nel 2002 dopo che afferma delicta iuri imperi , ovvero che delega i giudici italiani a giudicare e valutare la natura degli illeciti stranieri con recessione dell’immunità statale che non costituisce un diritto ma una prerogativa dello stato nazionale. L’immunità è un diritto o una prerogativa dello stato straniero? Anche sulla base della convenzione di nw del 2004, si risponde che l’immunità è un diritto dello stato straniero e non esiste una discrezionalità. La cassazione nel 2020 cambia opinione e dice che se si tratta di delicta iuri imperi c’è una discrezionalità, e dice che l’immunità è una prerogativa e non più un diritto e quindi la prerogativa la si concede e non si è obbligati a concederla. Tema della responsabilità civile dello stato. Io che faccio causa allo stato per avere risarcimento o esecuzione di un contratto. Processo in cui io persona fisica o giuridica sono attore e dall’altra parte c’è il convenuto stato straniero inteso come entità a stratta PUO’ agire tramite ogni suo organo, ogni suoi funzionario purchè eserciti delle funzioni pubbliche. All’immunità statale se ne aggiungono altre, il diritto internazionale conosce altre immunità, come l’immunità funzionale, cioè un immunità non tanto degli organi dello stato straniero, ma un’immunità delle persone organo, cioè una persona che ricopre le funzioni pubbliche. Il processo poi lo faccio iniziare contro chi materialmente ha posto in essere la condotta dello stato, quindi non contro il presidente usa ma contro Donald Trump. Lo stato in quanto ente astratto deve avvalersi di persone fisiche per agire e se queste persone in quanto enti statali sono tutelate allora io agisco in giudizio non contro l’organo che in quel momento è ricoperto da Donald Trump ma agisco come privato cittadino. L’idea di poter aggirare l’immunità dello stato aggredendo l’organo individuo ha portato a creare un’immunità specifica, immunità funzionale. Questa immunità si estende a tutte le attività compiute nelle sue funzioni, l’immunità copre tutte gli atti pubblici che l’organo individuo compie per svolgere la funzione pubblica non possono essere giudicati da un essere straniero. Ma questi atti posti in essere dall’organo individuo devono essere posti in essere per interesse pubblico o no? Ma l’immunità funzionale per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni deve essere riconosciuta per tutti gli atti o bisogna introdurre un elemento di legittimità, elemento di funzionalità pubblica? Se l’organo individuo utilizza gli atti pubblici per un interesse personale economico, morale, politico è coperto da immunità? Dal punto di vista morale no. Introdurre un rilievo soggettivo, cioè perchè la gente a posto in essere una determinata condotta rischia di aprire la porta a motivazioni che eliminano l’immunità funzionale, consentire ai giudici di eliminare l’immunità. L’unica cosa che ci interessa è se l’organo individuo ha agito tramite atti pubblici, non ci interessa l’interesse privato. L’unica cosa che ci interessa ai fini dell’immunità è se l’organo individuo ha agito sulla base di poteri pubblici interni. Nel caso di pinochet ha utilizzato poteri pubblici interni ovvero il ricorso

Lezione 6 29/

C’è un principio generale di diritto internazionale ACTA IURI IMPERI espressione del potere sovrano che sfuggono al potere giurisdizionale. DELICTA IURI IMPERI legittimazione del giudice nazionale comune a esprimere giudizio sulla condotta sovrana straniera. L’immunità si trasforma da diritto a prerogativa. La prospettiva degli altri stati è diversa, gli altri stati Ion quanto questi perseguendo interessi diversi seguono una strada simile. Gli altri stati cercano di proiettare sul piano del diritto internazionale visioni interne. Disciplina di diritto interno degli stati uniti d’America che sono dotati per quanto riguarda il diritto delle immunità delle così dette liste dei casi in cui non dare l’immunità. Loro partono dal punto di partenza che gli stati stranieri godono di immunità salvo i casi normativamente individuati “dalla lista”, il giudice verifica se la condotta dello stato straniero rientra nella lista. All’interno di queste eccezioni, di queste liste, il legislatore ha fondato questa eccezione fondata sul terrorismo. Us code sezione 1605 A esclude l’immunità della giurisdizione civili per gli stati canaglia, quegli stati che sponsorizzano o finanziano il terrorismo internazionale. Gli stati uniti hanno introdotto questa clausola di eccezione all’immunità nel 2009, quindi tutti gli stati che hanno subito un attacco terroristico potevano iniziare una causa di risarcimento del danno contro lo stato che ha finanziato il terrorista. Quindi il cittadino americano poteva fare causa contro l’Italia perchè aveva aiutato alquaida (esempio) per risarcimento del danno. L’italia non avrebbe potuto invocare l’immunità contro le corti americane. L’eccezione valeva solo per gli stati canaglia classificati così dal dipartimento della difesa, era il governo che con un decreto del presidente degli stati uniti, creava una lista di questi stati canaglia e solo per gli stati inseriti all’interno di questa lista i giudici potevano superare la regola dell’immunità. Non c’era interferenza da parte della magistratura sul piano delle relazioni internazionali, non era il giudice che arbitrariamente decideva se superare una regola di diritto internazionale che decideva sulla sovranità. Il problema nel 2016 è questa normativa che cambia e quindi è stata eliminata questa lista, non sono più gli organi governativi a decidere gli stati stranieri canaglia che sponsorizzano il terrorismo e quindi non più meritevoli di immunità, quindi secondo la riforma del 2016 è direttamente il giudice che valuta lui stesso sulla base dei dati alla mano se lo stato straniero in giudizio è o meno uno stato canaglia. Il giudice deve caso per caso valutare se lo stato straniero citato in giudizio è uno stato canaglia che supporta il terrorismo internazionale e quindi non merita le protezioni classiche del diritto internazionali. Obama non voleva che fossero i giudici statali a classificare uno stato straniero uno stato canaglia ma voleva riservare al governo questa funzione. Il congresso ha superato il veto di Obama apportando una modifica normativa, Il parlamento dell’unione europea ha contestato quanto fatto dall’America, contestando la prassi americana per evitare che nasca una nuova consuetudine dicendo che è inopportuno e incoerente che sia il giudice interno a valutare caso per caso e non con un uso. Questo approccio ha convinto anche un altro ordinamento, il Canada, che quando ha visto questa eccezione alle immunità internazionale, creando una eccezione del terrorismo. Le regole sulle immunità dalle giurisdizione civile sono diverse. Il fatto che continuino a nascere nuove regole o nuove eccezioni alle regole che effetto fa? Può diventare una negazione del principio? Per oggi l’immunità per noi è un diritto, che ci sia un principio di immunità dalla giurisdizione civile come diritto dallo stato straniero e che può essere oggetto di rinuncia. Gli stati hanno diritto a non essere giudicati dai giudici degli altri membri e possono rinunciare anche a questo diritto, WAVER OF COMMUNITY. È possibile che lo stato straniero voglia fare causa a cittadino in italia. Come se la germania mi fa causa e allora io rifaccio causa a lei, ma la germania è immune? No perchè è stata lei ad iniziare la causa e perde l’immunità per tutte le questioni a riguardo. L’immunità copre lo stato straniero solo quando è CONVENUTO IN GIUDIZIO, lo stato straniero si deve difendere dalle accuse.

Ma se nel caso della germania è accusatore e accusata, quindi se lo stato straniero volontariamente si sottopone alla giurisdizione di un altro stato facendo partire lui stesso il giudizio questa richiesta volontaria di attivare la giurisdizione di un altro stato viene considerata come rinuncia completa dell’immunità. Se l’immunità copre lo stato che si deve difendere questa non può mai coprire lo stato che lui stesso la causa ha iniziato contro un altro stato. L’immunità dalla giurisdizione civile di cognizione, ovvero il giudice italiano che giudica la condotta dello stato straniero, che valuta se lo stato straniero ha violato una norma. Esistono vari tipi di giurisprudenza come quella di cognizione, che è il giudizio normale dove le parti si accusano e si difendono, dove c’è lo studio della causa e si decide chi ha torto o chi ha ragione in cui il giudice decide la controversia e poi c’è il processo di ESECUZIONE FORZATA. Noi otteniamo una prima sentenza dove il giudice dice che ho ragione ed il debitore deve adempiere spontaneamente, ma se non adempie a quanto ordinato dal giudice io devo iniziare un secondo processo che ha oggetto di esecuzione forzata. Il diritto internazionale, L’immunità dalla giurisdizione di cognizione, quindi i giudici italiani non possono giudicare la condotta dello stato straniero sovrano e non possono eseguire sentenze sui beni stranieri presenti in italia. Per parlare delle immunità dalla giurisdizione esecutiva, quindi esecuzione forzata, non ci sono approcci condivisi a differenza della giurisdizione funzionale. Non esistono soluzioni tra gli stati internazionali che ci consentano di ricostruire normi comuni, l’unica certezza è che esistano immunità dalla giurisprudenza esecutiva e come garantire questa immunità il diritto internazionale è molto debole, è dettato dal diritto interno. Sulla giurisdizione esecutiva non c’è nemmeno ACTA IURI IMPERI O ACTA IURI GESTIONIS, non c’è un principio generale, sappiamo solo che dobbiamo concedere l’immunità dalla giurisdizione. Gli approcci sono molto diversi, la prima domanda è le due immunità, giurisdizione di cognizione e giurisdizione esecutiva, quindi le due immunità sono concettualmente collegate o sono autonome? Le evoluzioni concettuali delle immunità del primo gruppo hanno automaticamente effetto anche per il secondo gruppo? Le due immunità sono separate? Se passo dall’immunità assoluta a quella ristretta, l’evoluzione ha automaticamente effetto per le immunità esecutive? Le due immunità sono separate? Se sono separate le immunità rimangono nel primo gruppo e non si trasferiscono automaticamente nel secondo, se sono unite allora tutto passa da un gruppo all’altro senza problemi. C’è autonomia tra le due immunità o c’è unità? Se noi fondiamo insieme le due immunità dal punto di vista teorico l’evoluzione della prima hanno effetto anche sulla seconda e questo non è funzionale alla sovranità degli stati, quindi gli stati nel loro complesso vogliono tutelare l’immunità e rendere difficile pregiudicare i propri diritti. Le due immunità sono concettualmente separati, le evoluzioni della prima immunità non hanno effetto sulla seconda. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, l’esecuzione forzata, abbiamo abbracciato l’immunità ristretta. Per 50 anni emettevano sentenze di condanna degli stati stranieri i privati avevano in mano una sentenza di condanna dello stato straniero e questo non pagava così il cittadino andava a fare il pignoramento e diceva che l’immunità esecutiva è assoluta. Quindi la sentenza che il privato cittadino aveva contro lo stato straniero era carta straccia. Sull’immunità esecutiva non abbiamo un parametro simile a acta iuri imperi e gestionis. Per riconoscere l’immunità dalla giurisdizione esecutiva utilizziamo il criterio della destinazione pubblica del bene, criterio della destinazione pubblica del bene. Abbiamo una sentenza di condanna contro lo stato straniero, quindi abbiamo superato la prima immunità, siamo in acta iuri gestionis o in grave violazione di norme di ius coges. lo stato straniero non paga volontariamente, quindi dobbiamo procedere ad esecuzione forzata, quindi andiamo a sentenza davanti a giudice italiano e diciamo di sequestrare un immobile o qualcosa di proprietà per trasferire il ricavato. Il giudice prima di procedere a questo sequestro deve verificare se il bene oggetto della misura forzata è destinato alla funzione pubblica. Se il bene straniero è destinato alla funzione pubblica il bene straniero è coperto dalla immunità esecutiva e non potrà essere sequestrato.

Lezione 7 3/

Risoluzione pacifica delle controversie internazionali, come il diritto internazionale vincola gli stati quando tra questi nasce una controversia internazionale. Cosa si intende per controversia internazionale? Nel diritto internazionale c’è una nozione ampia di controversia, ogni disaccordo tra i soggetti di diritto internazionale in merito a interpretazione o aspetti giuridici che fattuali, tra stati, tra organizzazioni internazionali in disaccordo o su alcuni elementi di fatto come un evento verificato (invasione territoriale), o condotta non contestata direttamente ma per attribuibilità allo stato (condotta posta in essere da un soggetto di diritto internazionale vincolato da diritto internazionale) (come la diffusione di email attribuibile alla condotta di uno stato nel caso delle elezioni di trump) (ma nel caso fosse stato un privato cittadino è destinatario di diritto) Gli stati potrebbero essere in disaccordo non tanto su un fatto incontestato, ma in disaccordo gli uni con gli altri su una norma giuridica, se questa debba essere applicata ad una determinata condotta o evento, se questa norma debba essere interpretata e se esistano delle eccezioni alla applicabilità di determinate norme, come nel caso di immutabilità, nell’applicazione di norme internazionale. Se gli stati sono in lite, come il diritto internazionale incide sui loro rapporti, che mezzi hanno gli stati per risolvere le controversie? Prima del 1900 era idea comune che la guerra, l’uso della forza nelle relazioni internazionale fosse legittimo strumento di risoluzione delle controversie internazionale. Gli stati per garantire la propria sopravvivenza hanno iniziato a sviluppare come concetto giuridico un divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali, principio che ha preso piede dopo la seconda guerra mondiale con la nascita delle nazioni unite che gli stati hanno sviluppato un divieto di uso della forza nelle relazioni diplomatiche, vietata la minaccia dell’uso della forza anche nelle relazioni diplomatica. Dagli anni 50 si fa strada un principio di soluzione pacifica delle controversie internazionali, che non è un divieto assoluto dell’uso della forza, la forza rimane come strumento di difesa. Il diritto internazionale ripudia la guerra come strumento di offesa, ma preserva il diritto naturale di ogni stato di difendersi in caso di aggressione. La regola cristallizzata anche nella carta delle nazioni unite è un principio di risoluzione delle controversie internazionali, quindi gli stati non ricorrono più alla forze per risolvere la controversia. Il diritto internazionale ha sviluppato diversi meccanismi per risolvere le controversie internazionali, diversi strumenti. Due categorie di mezzi di risoluzione delle controversie, uno di tipo diplomatico e l’altro di tipo giurisdizionale. Queste categorie, mezzi diplomatici e mezzi giurisdizionali sono divisi perchè vedono coinvolti l’intervento di un giudice. I mezzi diplomatici , non c’è intervento di un giudice, sono le stesse parti in conflitto che risolvono il conflitto tra di loro, sono gli stati che negoziano la chiusura della controversia internazionale. All’interno di questi mezzi diplomatici hanno diverse opzioni: il negoziato ci sono solo due soggetti in lite che si siedono al tavolo, (nella stanza ci sono solo rappresentante tedesco e quello italiano che cercano una soluzione) i due rappresentanti che hanno i poteri per impegnare lo stato di invio sul piano internazionale concludono un trattato internazionale bilaterale con obbiettivo di chiudere una controversia internazionale. IL NEGOZIATO va bene quando la controversia non ha carattere politico, quando non ci sono valori etici e morali forti. quello che succede all’interno della stanza del negoziato rimane nella stanza, il vantaggio del negoziato è la SEGRETEZZA. ( il documento della risoluzione è segreto) Arrivare in via autonoma alla risoluzione della controversia non è semplice, altre procedure diplomatiche in cui interviene un soggetto terzo il cui ruolo diventa sempre più forte mano a mano che cambiamo procedura. I BUONI UFFICI , in cui uno stato terzo interviene in modo blando offrendo ai due stati in lite uno spazio neutro all’interno del quale incontrarsi, mettendo in uso un ambiente neutro, i buoni uffici agli stati in lite offerti per risolvere il conflitto. Il soggetto terzo può svolgere una funzione aggiuntiva, di mediazione, procedura di MEDIAZIONE in cui lo stato terzo non si limita di dare a disposizione un ambiente neutro, lo stato terzo parla con gli stati in lite, cerca di farli ragionare, fa da mediatore tra le parti, capendo le ragioni alla base

delle posizioni delle parti e facendo ragionare le parti e cercando di far ragionare le parti le prepara a cambiare idea, possono cedere su alcuni punti. Il mediatore interviene ma la eventuale soluzione rimane proposta dalle sole parti in lite, è opera dell’accordo congiunto delle parti in lite. Il mediatore stimola le parti, il mediatore può evolversi e proporre lui stesso una soluzione diventando CONCILATORE, CONCILIAZIONE in cui lo stato terzo non si limita a far ragionare gli stati in lite, ma lui stesso redige una bozza di accordo e la discute con le parti in lite. Laddove dove il conciliatore dovesse proporre una conciliazione gli stati parte non sono obbligati ad accettarla, la proposta del conciliatore non è vincolante per le parti. Queste sono procedure DIPLOMATICHE, non impongono un obbligo di risoluzione agli stati, diplomatico intende stato, consenso. Le commissioni di inchiesta hanno applicazione nel diritto penale, sono utili dove la controversia tra le parti non sia tra norme giuridiche ma sui fatti, in cui gli stati sono in controversia su di loro, ma sugli eventi specifici. queste commissioni di verità ed inchiesta sono utilizzate dove ci sono ipotesi di genocidio in cui gli eventi sono difficili da ricostruire. Le procedure che impongono una risoluzione agli stati sono quelle GIURISDIZIONALI, dove è il giudice che impone con una sentenza. Mezzi di risoluzioni di controversie fondata sui modelli giudiziari in cui c’è un soggetto terzo rispetto agli stati in lite che impone una soluzione entro certi limiti, è il giudice che risolve lui la controversia. C’è un minor grado di segretezza, gli stati sono particolarmente ansiosi di andare davanti ad un tribunale perchè possono perdere. n una procedura diplomatica il risultato è sempre accettato, è frutto di un accordo, non ci sono vincitori e vinti, sono considerazioni politiche, non c’è un vinto. C’è un accordo. Davanti ad un tribunale c’è chi vince o chi perde. La teoria consensualistica per cui uno stato non può mai essere giudicato da un tribunale internazionale se non presta il proprio consenso ad essere giudicato da quel tribunale internazionale, non esiste una super corte internazionale che ha una super corte obbligatoria su tutti gli stati, lo stato per essere giudicato da una corte internazionale deve necessariamente accettare la competenza di quella corte. Se uno stato non accetta la competenza di una corte o di un tribunale queste non potranno mai condannare questa corte. Esistono diversi meccanismi per accettare la competenza di una corte o un tribunale o di un arbitrato. Uno stato può accettare una competenza caso per caso, per la corte internazionale di giustizia. Se l’italia voleva iniziare una causa contro la corte internazionale di giustizia chiedeva e sottoponeva alla giurisdizione della corte internazionale di giustizia. L’Italia poi nel 2013 ha accettato in via preventiva la competenza nella corte internazionale di giustizia, qualunque stato potrà iniziare una causa davanti alla corte contro di me e già unilateralmente e preventivamente accetto la competenza della corte internazionale di giustizia dando fiducia. Questo meccanismo dell’Italia è sempre soggetto alla sovranità, può tornare indietro e revocare questa accettazione preventiva tornando ad uno schema per cui se la francia vuole portare l’Italia davanti alla corte internazionale di giustizia l’Italia deve accettare. Questo passo indietro lo hanno fatto gli USA, che quando è nata la corte internazionale di giustizia avevano accettato la competenza della corte esponendosi davanti alla competenza della corte, gli stati avevano iniziato a far cause agli usa davanti alla corte e questi avevano iniziato a perdere frequentemente che ad un certo punto gli usa hanno ritirato la loro accettazione della giurisdizione. Questo progetto di creare una corte mondiale, oltre alla corte internazionale di giustizia sono state create nel tempo molti tribunali internazionali specializzati per materia. Gli stati per le controversie marittime, per i confini, per inquinamento, per le risorse, per la pirateria può essere portata davanti alla corte INT o al tribunale internazionale per il diritto del mare. Quali dei due scegliere? Se c’è un tribunale specializzato è meglio. Gli stati hanno anche sviluppato un arbitrato internazionali oltre alle corti di giustizia, hanno creato dei tribunali privatizzati istituendo tribunali arbitrali dove siedono non dei giudici ma degli esperti, professori, giudici. Tribunali arbitrali che vedono gli arbitri nominati di volta in volta, non sono fissi, sono scelti a differenza della corte che ha 15 membri fissi. L’arbitrato in cui si può scegliere e controllare il processo scegliendo il giudice, il vantaggio dell’arbitrato che ha fatto perdere la centralità delle corti, ha il vantaggio per cui il giudice scelto

La corte, come le altri corti giudiziari, non dicono COME porre fine, le modalità. Non lo fa perchè è lo stato che nell’esercizio della propria sovranità sceglie come porre fine alla violazione. LA CORTE SI LIMITA A DIRE SOLO CHI HA TORTO E CHI HA RAGIONE. LO STATO CHE HA TORTO SCEGLIE I MODI CON CUI PORRE FINE IN AUTONOMIA. NON ESISTE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE UN SECONDO GRADO DI GIUDIZIO, se non mi piace la sentenza della corte internazionale di giustizia è finita, non esiste un grado in appello. C‘è solo la prima sentenza. Non esiste un super governo internazionale quindi se una sentenza della corte inte giustizia non viene eseguita dallo stato che dovrebbe eseguirla lo stato vincitore potrebbe andare davanti al consiglio di sicurezza e dire che la mancata effettuazione della sentenza costituisce un grave pregiudizio alla pace e sicurezza internazionale che scateni pregiudizio alla sicurezza internazionale che LEGITTIMEREBBE il consiglio di sicurezza ad adottare ogni misura utile e necessaria per ristabilire pace e sicurezza in totale autonomia dell’organo, embarghi che prevedano l’uso della forza.

Lezione 8 4/ L’illecito e la responsabilità degli stati nel diritto internazionale. Cosa succede se uno stato va a violare una norma di diritto internazionale. Si parla di norme primarie di diritto internazionale e di norme secondarie di diritto internazionale. Norme primarie sono le norme che nel diritto internazionale creano diritti ed obblighi , come la norma sull’immunità che crea contestualmente diritto e dovere per lo stato straniero, che ha il diritto di non essere giudicato dal diritto degli altri stati e contestualmente l’immunità è la norma primaria che crea immunità sui giudici dello stato e quindi questi non possono giudicare le condotte dello stato straniero. Ne esistono tante di norma primarie, che possano riguardare lo sfruttamento di risorse, come quelle dei fondali marini, lo sfruttamento delle risorse spaziali, quelle fasce all’interno in cui i satelliti navigano, le norme sul diritto internazionale dell’economie. Tutte le norme che creano diritto e dovere sono norme di diritto internazionale quando uno stato viola una norma primaria scatta l’illecito e scatta il meccanismo della responsabilità. Le norme secondarie non sono norme secondarie di senso qualitativo o importanza, sono secondarie ovvero condizionate. Le norme secondarie disciplinano le conseguenze derivanti dalla violazione di una norma primaria e se manca la violazione di norma primaria non si può parlare di violazione della norma secondaria, di attivazione del regime secondario. Le norme secondarie sulla responsabilità e sull’illecito si attivano solo quando c’è violazione di una norma primaria. Non ci interessa se la norma primaria violata sia una norma primaria o una norma pattizia. Ai fini dell’illecito e della responsabilità è irrilevante il fatto che la norma primaria sia contenuta in una fonte non scritta o scritta, come in un trattato bilaterale o multilaterale. Di illecito internazionale si parla solo quando c’è violazione di norma internazionale, quindi lo stato deve violare una norma internazionale. UNO STATO NON VIOLA una norma internazionale se viola un contratto o una norma di diritto interno di un altro stato, ma quella violazione è irrilevante per diritto internazionale. Il diritto internazionale disciplina gli obblighi imposti dal diritto internazionale. Quando parliamo di illecito e responsabilità internazionale questo tema è all’attenzione della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite, il cui compito è di favorire lo sviluppo del diritto int, anche codificando il diritto consuetudinario e proponendo trattati. In origine questa commissione uno degli aspetti su cui si concentra il diritto consuetudinario è quello dell’illecito internazionale. L’azione del diritto internazionale recentemente è arrivata ad una proposta di articoli non sull’illecito internazionale nel suo complesso ma sugli aspetti più limitati della responsabilità dello stato. Nel 2001 la commissione di diritto internazionale è arrivata a presentare una proposta di articoli sulla responsabilità degli stati per gli illeciti internazionali: all’interno di questa proposta si ritrova una guida su quelli che sono i principi consuetudinari sugli illeciti internazionali commessi dagli stati. Si parla di illecito internazionale a determinate condizioni: un illecito presenta due componenti e solo quando si presentano entrambe si parla di illecito internazionale, deve essere presente tanto una condotta che presenti un elemento oggettivo che soggettivo. Elemento oggettivo e soggettivo può far pensare a il perchè lo stato ha tenuto una determinata condotta che costituisce l’illecito, nel diritto interno è quindi la colpa, il dolo, la colpa grave sono elementi soggettivi del reato, con un atteggiamento mentale, attitudine a compiere determinata condotta. Elemento soggettivo nel diritto internazionale è fuorviante perchè in realtà noi ci disinteressiamo completamente dell’attitudine mentale dello stato per cui ha agito, non ci interessa se lo stato ha agito con dolo. L’ELEMENTO SOGGETTIVO NEL DIRITTO INT. ha un significato diverso, vuol dire riferibiltà della condotta allo stato, una condotta che viola un obbligo internazionale deve essere riferibile allo stato, le azioni e omissioni sono sempre poste in essere dalle persone fisiche. Lo stato è una costruzione giuridica, le azioni ed omissioni sono fatte dalla persone e sono queste azioni che possono violare il diritto internazionale e queste azioni perchè effettivamente costituiscano illecito devono essere riferibili allo stato, devono essere computabili, attribuibile e ricollegabile allo stato. Ci deve essere un rapporto di funzionalità tra soggetto responsabile e tra chi pone in essere la condotta contraria a diritto internazionale. Questo collegamento e quindi rispetto del criterio soggettivo è scontato perchè alcune persone sono agenti dello stato di alto e basso grado che

internazionale sia consuetudinaria che pattizia. Sarà poi la singola norma che definisce il contenuto di questo obbligo e quindi la condotta che questo stato deve tenere per commettere illecito. È la norma primaria che definisce il contenuto dell’illecito, è la norma primaria che definisce il contenuto del divieto stesso, questa norma primaria potrebbe introdurre un elemento soggettivo specifico intesa come attitudine soggettiva qualificata, la condotta potrebbe richiedere un dolo qualificato. genocidio ad esempio richiede un dolo specifico, la condotta per poter essere qualificata come tale deve essere posta in essere con intento psicologico dello stato di eliminare un gruppo etnico. Quali sono le conseguenze che derivano dall’illecito? La prima conseguenza è l’obbligo di cessare la condotta illecita, quando rivela l’illecito impone di cessare la condotta violativa che sorge a prescindere ad un danno in capo allo stato danneggiato. L’obbligo di cessare la condotta in violazione di norme internazionale sorge a prescindere della presenza di un danno. Poi c’è il risarcimento del danno cagionato ed entra in gioco una componente politica, sono gli stati che hanno un margine di discrezionalità, gli stati qualificano, il danno, danni economici, non economici, c’è un diritto ad il risarcimento dei danni, tanto il danno economico quanto quello non economico. Lo stato danneggiato non è obbligato a chiedere il risarcimento del danno, nel momento in cui la condotta lesiva cessa per lo stato danneggiato è più importante avere la soddisfazione, delle scuse formali. Lo stato danneggiato se reputa pienamente soddisfatto nel momento in cui riceve delle scuse formali. ( caso di HISHMAN dove israele era andata a recuperare dei nazisti in argentina per processarli senza autorizzazione violando la sovranità territoriale argentina e questa potrebbe richiedere lo status quo e ante l’invasione su territorio, risistema lo stato naturale com’era prima della tua azione. Ma l’argentina per chiudere questa violazione territoriali aveva pretese le scuse ufficiali e così fa israele, elemento quindi sufficiente ) Caso della RAINBOW WARRIOR era il caso dove erano coinvolte francia e nuova zelanda, perchè in un porto della nuova zelanda era attraccata questa nave che era una nave di Green peace che batteva bandiera olandese ed erano saliti due agenti segreti della francia che avevano piazzato degli ordigni che erano esplosi e la nave era affondata. La nuova Zelanda aveva arrestato gli agenti francesi che aveva agito su istruzione dello stato francese quindi DUE CONSEGUENZE, sono agenti dello stato francese, quindi immunità, io mi sto assumendo la responsabilità internazionale della condotta. Era nata una controversia internazionale, la francia chiedeva gli agenti indietro minacciandola di rimanere fuori dai rapporti con l’unione europea, quindi arbitrato e negoziato tra le due parti. Questi due ufficiali sono stati isolati su un’isola e mentre inizia la discussione la Francia insiste di far rientrare un agente e sparisce così senza il consenso della nuova zelanda. Il secondo viene portato via con lo stesso modo. Gli agenti sono stati portati via in violazione dell’accordo. Questo secondo procedimento si è concluso con un arbitrato internazionale in cui gli arbitri dicono che sembra più opportuno chiudere la controversia costituendo un fondo da parte della francia di qualche milione di franchi da utilizzare a vantaggio delle relazioni commerciali francia nuova zelanda.

Lezione 9 5/

Tema della responsabilità congiunta della organizzazioni internazionali e degli stati. Sullo scenario internazionale delle azioni che prevedono l’uso della forza armata, quindi operazioni di peacekeeping o interventi delle nazioni unite dove si interviene in conflitti armati per cercare di ristabilire la pace internazionale vengono svolte dalle nazioni unite e parte degli stati che contribuiscono a dare contingenti militari alle nazioni unite. Le nazioni unite in teoria avrebbero dovuto avere un proprio esercito, previsto dalla carta, che ad oggi non esiste. Sarebbe diventato un esercito sovranazionale, una minaccia per gli altri stati. Si trova la soluzione dei caschi blu che sono dei contingenti militari nazionali che vengono dati in prestito dagli stati temporaneamente, delocalizzati presso le nazioni uniti coordinati da l’alto commissario delle nazioni unite, organo di rappresentanti di nazioni unite e degli stati in cui la sovranità e la giurisdizione, il potere sul singolo soldato rimane in capo agli stati d’origine. Durante il conflitto degli anni 90 ci sono state missioni delle nazioni unite, di mantenimento della pace, in cui avevano preso parte battaglioni dell’olanda (quindi caschi blu composti da olandesi), in cui nel 95 a SEBREVIZA la città è stata accerchiata, la missione onu aveva il compito di proteggere la città e i civili sono stati fatti entrare all’interno della città, poi cambia modalità. L’onu scioglie la missione e di fatto essendosi sciolta i militari sono tornati unicamente sotto controllo dello stato di invio che era l’olanda. Migliaia di persone morte o scomparsi, soprattutto uomini, le donne richiedono risarcimento danni nei confronti di chi ha gestito, zone di assistenza ai civili. Le nazioni unite sono venute con obbiettivo di proteggere ma hanno gestito la situazione, le donne costituiscono un’associazione, madri di sebreviza e hanno iniziato un’azione di responsabilità civile, iniziando dei procedimenti di risarcimento del danno. Decide di iniziare queste procedure in olanda, un luogo che si rivela fortunato per il destino delle procedura perchè fanno causa contro due soggetti, contro le nazioni unite e contro lo stato olandese e fa causa contro l’Olanda e contro le nazioni unite per il risarcimento del danno contro il genocidio. Il giudice olandese si pone la questione se potesse andare avanti con la causa, c’è immunità? Se c’è immunità ci si ferma. C’è immunità? NO perchè contro l’Olanda non c’è l’immunità, è un diritto che può essere invocato contro i giudici stranieri, l’Olanda davanti al giudice olandese non ha immunità. Il giudice olandese può andare avanti con il procedimento contro il proprio stato. Quindi posso andare avanti. Contro le nazioni unite c’è immunità? Si c’è, sono soggetto di diritto internazionale, ogni soggetto di diritto internazionale ha immunità. Se la sovranità fonda l’immunità, anche la soggettività delle organizzazioni da immunità. Per le organizzazioni internazionali ci sono gli accordi di sede. Si parificano le immunità delle organizzazioni internazionali a quelle degli stati, anche le organizzazioni internazionali c’è immunità. Il giudice olandese, avendo immunità, dice che non può andare avanti all’associazione delle madri di sebreviza, posso andare avanti solo con la parte di processo dell’Olanda ma non delle nazioni unite. L’associazione dice che questo riconoscimento dell’immunità delle nazioni unite viola la convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare il diritto di accesso alla giustizia, le nazioni unite non hanno un tribunale, l’Olanda ha un giudice davanti al quale io posso andare, ma le nazioni unite non hanno un tribunale. Le madri di sebreviza vanno davanti alla corte dei diritti dell’uomo e dicono che riconoscere l’immunità alle nazioni unite è contraria ai miei diritti fondamentali, perchè non ho nessuna alternativa di accesso alla giustizia e nel 2013 la corte europea dei diritti dell’uomo da ragione all’olanda, dice che l’Olanda ha fatto bene ha riconoscere l’immunità alle nazioni unite e che non è una violazione dei diritti dell’uomo. La prevalenza dell’immunità delle nazioni unite sull’accesso alla giustizia del singolo è accettabile. La corte europea dei diritti dell’uomo fa un ragionamento che in un primo momento dal punto di vista morale è difficile da comprendere: dice che non interessa se le madri di sebreviza non riescono ad andare davanti ad un tribunale a chiedere il risarcimento del danno delle nazioni unite, perchè in realtà la compressione del loro diritto fondamentale deve essere bilanciata con la funzione che le nazioni unite svolgono sullo scacchiere internazionale, mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devo bilanciare due interessi contrapposti, l’associazione e la salvaguardia di funzioni dell’unica organizzazione in grado di agire per salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale. Negare l’immunità alle nazioni unite o obbligare gli stati a negare l’immunità alle nazioni unite voglia portare ad un disincentivo degli stati a partecipare alle operazioni dei caschi bluò perchè non più coperti dalle tutele tipiche del diritto internazionale.