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Come determinare la legge da applicare a una controversia privata di carattere internazionale, utilizzando come riferimento le norme di conflitto contenute nella legge 218/1995. Vengono esaminate le diverse sezioni di convenzioni come la convenzione di bruxelles, i fori speciali e la protezione della parte debole del contratto. Il documento illustra anche il processo di applicazione della legge straniera e i limiti alla sua applicazione, come l'ordine pubblico e la legiforisma.
Tipologia: Appunti
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E’ quella parte del ‘’Diritto nazionale’’ che disciplina i rapporti privati (riguardanti cioè persone fisiche e/o giuridiche), aventi carattere internazionale o come meglio si dice che presentano elementi di estraneità. Es. Contratto di vendita stipulato tra un’impresa italiana e una francese; oppure ancora un Matrimonio tra un italiano e una Svizzera.
Nell’ambito del diritto internazionale privato 3 sono le problematiche che possono sorgere:
1.) COMPETENZA GIURISDIZIONALE: Cosa accade ad esempio se da un determinato contratto di vendita internazionale emerge una lite tra le parti? Nell’esempio visto sopra, se l’impresa francese non paga in quanto ritiene che quella italiana le abbia venduto merce difettosa chi è il giudice competente a giudicare questa controversia internazionale privata? Il problema giurisdizionale è proprio quello di capire qual è il giudice competente a giudicare la lite ; cioè nell’ambito della giurisdizione di quale giudice rientra la controversia internazionale privata.
2.) EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE: Supponiamo che l’impresa francese abbia adito il giudice francese e questo rilevi la sua competenza a giudicare quella lite. Se il giudice francese
emette una sentenza con la quale condanna l’impresa italiana al risarcimento del danno per responsabilità del venditore, qualora l’impresa italiana non paghi, quella francese non potrà svolgere direttamente l’esecuzione forzata, ma dovrà prima chiedere in Italia il riconoscimento di quella sentenza. Sarà quindi il giudice italiano a stabile se ed in che misura la sentenza straniera esplica la sua efficacia in Italia.
Entrambi sono problemi di DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE.
3.) CONFLITTO DI LEGGI: Una volta che è stato individuato il giudice competente a decidere la controversia, si pone il problema di capire quale legge deve essere applicata. Se ad esempio il giudice italiano è competente a decidere su di una determinata controversia non è detto che debba applicare la legge italiana. Per stabilire quale legge bisogna applicare alla controversia privata avente carattere internazionale vengono in aiuto tutta una serie di norme c.d. Norme di conflitto (Contenute nella legge 218/1995 in relazione a diverse categorie giuridiche). Sono norme Strumentali o Indirette, in quanto non risolvono direttamente il conflitto a differenza delle norme c.d. materiali o dirette ( Es. norme del c.c.), ma ci indicano solo a quale ordinamento (alla legge di quale ordinamento) fare riferimento per ricercare la soluzione. Le norme di conflitto si compongono di due parti:
La diversità fra i criteri di collegamento nazionali ha come conseguenza il fenomeno del c.d. FORUM SHOPPING, si arriva cioè a soluzioni diverse a seconda del giudice competente a giudicare. Ciò crea una forte incertezza nella soluzione delle controversie.
FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: Le Fonti cui fare riferimento quando parliamo di diritto internazionale privato sono:
1.) FONTI NAZIONALI: Nel nostro ordinamento il riferimento è alla L. 218/1995 di Riforma del diritto internazionale privato. 2.) FONTI INTERNAZIONALI: Sono tutta una serie di Convenzioni Internazionali. Hanno come obiettivo quello di unificare a livello internazionale il diritto internazionale privato. Gli Stati quindi si accordano tra loro per inserire nei propri ordinamenti norme di conflitto comuni in modo tale che venga meno il problema del Forum Shopping (diversità nella soluzione delle controversie a seconda del giudice competente a giudicare). L’Organizzazione Internazionale nata con la Conferenza dell’Aja del 1925 sul diritto internazionale privato è quella che più di tutte si sforza di far concludere agli Stati accordi in materia di diritto internazionale privato. Le Convenzioni Internazionali prevalgono sulle leggi nazionali. 3.) DIRITTO COMUNITARIO: A partire dal 1999 con il Trattato di Amsterdam alla Comunità Europea è stato attribuito, in certi
settori, il potere di adottare atti (in particolare regolamenti) in materia di diritto internazionale privato. Es. In materia di contratti internazionali, il diritto internazionale privato è tutto europeo. Questo è il c.d. fenomeno della COMUNITARIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. La ‘’ratio’’ di questa Comunitarizzazione è che non è più tollerabile, almeno in certi settori, avere norme diverse da Stato in Stato. La Comunitarizzazione rappresenta una sorta di Limite alla Sovranità statale dato che se un settore del diritto internazionale privato viene Comunitarizzato, disciplinato cioè da norme comuni a tutti gli Stati, la conseguenza è che le leggi nazionali che regolavano quel settore vengono abolite.
E’ la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Il TITOLO PRIMO di questa legge contiene le DISPOSIZIONI GENERALI ( artt. 1 – 2). Art. 1 disciplina l’ Oggetto della Legge stabilendo che: ‘’La presente legge:: 1.) Determina l’ambito della giurisdizione italiana; 2.) Pone i criteri per individuare la legge applicabile; 3.) Disciplina l’efficacia delle sentenze straniere.
Art. 2 disciplina le Convenzioni Internazionali.
sempre la potestà conoscitiva sulla causa, a prescindere dal collegamento che quella causa aveva col territorio italiano. Si passa da una giurisdizione ampia prima del ’95, ad una giurisdizione forse eccessivamente limitata dopo il ’95. Il 1° paragrafo art. 3 stabilisce la REGOLA GENERALE secondo cui: La Giurisdizione italiana sussiste quando: 1.) Il convenuto è domiciliato o residente in Italia oppure 2.)Ha in Italia un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio oppure 3.) Negli altri casi in cui la giurisdizione è prevista dalla legge. Ciò che rileva dando lettura alla norma è che a differenza del passato i ‘’criteri generali’’ su cui si fonda la giurisdizione italiana, i c.d. Titoli di giurisdizione sono la Residenza e il Domicilio , non la cittadinanza. Residenza e domicilio in quanto Titoli di giurisdizione, sono gli elementi che esprimono un collegamento significativo tra la fattispecie e la giurisdizione italiana. Può però emergere un problema, quello della Qualificazione giuridica. E’ infatti possibile che i concetti di residenza e domicilio contenuti nella Lex Fori , legge del luogo in cui si svolge il processo , siano diversi da quelli contenuti nella Lex Cause , legge applicabile alla fattispecie. Es. Il concetto di domicilio in Italia e in generale nei paesi di Civil Law è inteso come centro degli affari, in Inghilterra invece lo stesso concetto è profondamente diverso, presuppone addirittura un elemento psicologico.
Ai fini dell’art. 3 L.218/95 i concetti di residenza e domicilio, così come quello di rappresentante abilitato a stare in giudizio, vanno intesi in base alla Lex Fori. L’inciso ‘’negli altri casi in cui la giurisdizione è prevista dalla legge’’, rinvia alle norme contenute nella parte speciale della Legge 218/95; ‘’speciale’’ perché dedicata alle singole categorie giuridiche. ES. Art. 32 L.218/95 : Stabilisce che in materia di scioglimento del matrimonio ( categoria giuridica) la giurisdizione italiana sussiste oltre che nei casi di cui all’art.3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano. ES. Art. 50 L.218/95: Stabilisce che in materia successoria( categoria giuridica) la giurisdizione italiana sussiste anche se il defunto era cittadino italiano al momento della morte. Queste norme, derogano alla regola generale sancita dall’art.3 e che fonda la giurisdizione italiana sui criteri della Residenza e del Domicilio, perché individuano come Titolo di giurisdizione, cioè come elemento di collegamento tra la fattispecie e la giurisdizione italiana anche il tipico Foro esorbitante della cittadinanza. Emerge quindi una scarsa coerenza della legge; la regola generale, è diversa da quella sancita all’interno delle norme contenute nella parte speciale della legge.
Nel 2°paragrafo art. 3 L.218/95 il legislatore italiano distingue tra la materia civile e commerciale e le altre materie. Con riferimento alla materia civile e commerciale richiama la Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro il sistema di norme previsto rispettivamente dalla Convenzione e dal Regolamento in materia di giurisdizione civile e commerciale non può essere applicato. Ai sensi dell’art.3 L.218/95 però, in conseguenza di una scelta di policies del legislatore italiano, le norme della Convenzione in materia civile e commerciale si applicano anche al convenuto domiciliato al di fuori di uno Stato membro della C.E. Il legislatore italiano è stato ‘’Pigro’’; perché ha preferito richiamare le norme della Convenzione Internazionale applicandole anche al convenuto domiciliato al di fuori di uno Stato membro della C.E., anziché dettare una propria disciplina. La conseguenza è che si restringe la giurisdizione italiana. L’art.3 pone anche un problema interpretativo, in quanto richiama la Convenzione di Bruxelles nonostante questa è stata sostituita da un atto nuovo, il Regolamento Bruxelles 1°. Il problema che si pone è quello di capire se il richiamo contenuto nella legge 218/95 è alle vecchie norme della Convenzione oppure alle nuove norme del Regolamento. A lezione abbiamo detto che è preferibile un’interpretazione estensiva dell’art.3, nel senso di ritenere che il richiamo sia fatto alle nuove norme del Regolamento.
Digressione: 2 Regolamenti affiancano il Regolamento Bruxelles 1°:
- Regolamento Bruxelles 2-bis del Novembre 2003 - Regolamento n°1346/
Le norme del Regolamento Bruxelles 2-bis in materia di Scioglimento del matrimonio e Responsabilità genitoriale si applicano tutte le volte in cui sussistono i presupposti (diversi da quelli di Bruxelles 1°) per la loro applicazione. Qualora le norme del Regolamento Bruxelles 2-bis non trovano applicazione per mancanza dei presupposti si applicheranno, in via sussidiaria, le norme speciali contenute nella L.218/95. Il Regolamento n°1346/2000, disciplina invece la materia fallimentare. Presupposto per l’applicazione delle norme contenute in questo Regolamento è che il centro degli affari del fallito, sia situato in uno Stato membro della C.E. Se manca questo presupposto si applica la legge nazionale. La legge nazionale è limitata nell’applicazione dalla presenza di questi Regolamenti.
L’art. 3 L.218/95 parla anche di ‘’ altre materie’’. Il riferimento è alle materie diverse da quella civile e commerciale. Alle materie diverse da quella civile e commerciale ai sensi dell’art.3 L.218/95 si dovranno applicare le norme sulla Competenza per Territorio di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c. Importante è l’art. 18 c.p.c. il quale al 2°comma stabilisce che: ‘’Se il convenuto non è residente o domiciliato in Italia è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore’’. L’art.18 c.p.c. introducendo il c.d. Foro dell’Attore, si pone in netto contrasto con la regola generale di cui all’art. 3 1° paragrafo, la quale limitatamente alle materie diverse da quella civile e commerciale, fissa il principio del Foro del Convenuto, secondo cui
qualunque stato e grado del processo e non limitatamente al 1° atto difensivo. E’ bene precisare però che la norma si riferisce al convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Nel caso in cui l’abbia accettata vale la regola di cui all’art. 4 e cioè il convenuto può eccepire il difetto di giurisdizione solo nel 1°atto difensivo. La differenza tra le due norme, è che mentre l’art. 4 è una ‘’norma speciale’’ in materia di accettazione o proroga della giurisdizione; l’art. 11 è una norma generale di carattere processuale. Ai sensi dell’art. 11 inoltre, il difetto di giurisdizione è rilevabile oltre che dal convenuto costituito, anche d’ufficio in 3 soli casi:
2.) Le parti si accordano di far decidere la controversia ad un giudice straniero sebbene quello italiano sarebbe competente a giudicare. In tal caso si parla di Deroga alla giurisdizione italiana. Le parti privano il giudice del potere di giudicare.
La validità della deroga alla giurisdizione è stata riconosciuta nel 1968 con la Convenzione di Bruxelles, ma solo a livello
intracomunitario. Fino al 1995 infatti si poteva derogare la giurisdizione solo a favore di un giudice intracomunitario, cioè di uno Stato membro della Comunità Europea; la deroga alla giurisdizione era inefficace se fatta a favore di un giudice di uno Stato extracomunitario. Es. Un’impresa italiana ed una americana stipulano un contratto di vendita ed inseriscono nel contratto una clausola scritta che deroga la giurisdizione in caso di controversia, al giudice americano (giudice straniero). Questa clausola fino all’entrata in vigore della legge 218/95 era inefficace. Il 2° paragrafo art. 4 l.218/95 stabilisce invece il principio per cui ‘’La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente ( su accordo delle parti) derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitro estero’’. Questa norma và coordinata con la corrispondente norma del Regolamento Bruxelles 1°, art. 23, che ammette la deroga alla giurisdizione ma solo a livello intracomunitario. Ne consegue che se le parti si accordano per derogare la giurisdizione ad un giudice di uno Stato membro della C.E. si applicheranno le norme del Regolamento, in caso invece di deroga ad un giudice straniero (di uno Stato che non fa parte della C.E.) trova applicazione la legge 218/95 in materia di efficacia delle sentenze straniere. Il discorso è diverso per l’arbitro estero. Digressione: ARBITRO: Giudice privato scelto specificamente dalle parti in quanto possiede particolari conoscenze e competenze tecniche
richiede il requisito formale solo per la prova della deroga e non a pena di validità della stessa.
Art. 7 l.218/95: La norma disciplina l’ipotesi in cui nel corso del giudizio dinanzi al giudice italiano una parte eccepisce nei modi previsti dalle legge dello Stato in cui il processo si svolge (In Italia con l’atto di citazione o la comparsa di risposta), la previa pendenza tra le stesse parti di una causa identica dinanzi ad un giudice straniero. Questo è il fenomeno della LITISPENDENZA INTERNAZIONALE; si ha quando il giudice preventivamente adito per la stessa causa pendente fra le stesse parti è un giudice di uno Stato che non fa parte della C.E. (giudice straniero). Le cause sono considerate identiche quando:
Nell’ipotesi di litispendenza Internazionale se il giudice italiano successivamente adito, ritiene sussista la c.d. Prognusi di riconoscibilità; cioè se ritiene che il provvedimento del giudice straniero preventivamente adito ‘’ possa’’ essere riconosciuto in Italia sulla base dei criteri di cui agli artt. 64 e ss. l.218/95 e quindi produrre effetti per l’ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell’ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata. A lezione abbiamo fatto un esempio di provvedimento straniero non riconosciuto nell’ordinamento italiano: Produttore italiano era stato condannato al risarcimento dei danni, anche di quelli punitivi (Punitives damages), dal tribunale di N.Y. per aver venduto prodotti difettosi che sono stati causa di incidenti. La sentenza non è stata eseguita in Italia poiché l’ordinamento italiano non solo non riconosce i danni punitivi, ma li considera anche contrari all’ordine pubblico. Digressione: Negli USA vige la regola della Tag Jurisdiction, per cui la competenza del giudice statunitense a conoscere una controversia sorge per il solo fatto che ad un soggetto, che si trova anche solo di passaggio negli Usa, venga consegnato l’atto di citazione sul territorio americano. Il nostro ordinamento non riconosce il criterio della Tag Jurisdiction come criterio su cui fondare la competenza del giudice a conoscere la causa nel merito.
Nel titolo 3° L.218/95 ( artt. 13-63) sono contenute le Norme di conflitto. Tali norme ci dicono qual è la legge applicabile alla controversia internazionale privata. Il capo 1° del titolo 3° (artt.13-19), disciplina le questioni generali del diritto internazionale privato ; riguardano cioè l’interpretazione e l’applicazione di qualsiasi norma di conflitto. L’ art. 13 disciplina il Rinvio. Non bisogna confonderlo con il Richiamo. Supponiamo che ci sia una causa di diritto internazionale privato radicata in Italia e che quindi la legge italiana sia la Lex fori; il Richiamo si ha quando la lex fori (nel caso di specie norma di conflitto italiana) richiama una legge straniera. Es. L’art. 29 l.218/95 stabilisce che ‘’ I rapporti personali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune’’. Se la causa radicata in Italia riguarda ad esempio un conflitto personale tra 2 coniugi (Abuso di infedeltà) di cittadinanza argentina ma residenti in Italia; l’art. 29 l.218/95 dice che in tal caso si applica la legge argentina. Se Il richiamo, come solitamente accade, è fatto alle norme materiali della legge richiamata (in tal caso quella argentina) non pone alcun problema. Il richiamo pone invece problemi se la norma di conflitto italiana richiama le norme di conflitto della legge richiamata (nel caso di specie diritto internazionale privato argentino). In questo caso si verificherebbe il c.d. Rinvio indietro alla legge italiana, in quanto le norme di conflitto del diritto internazionale privato argentino
dicono che ai rapporti personali tra coniugi in caso di conflitto si applica la legge del luogo in cui essi hanno domicilio o residenza e quindi nel caso di specie la legge italiana poiché essi sono residenti in Italia. Il rinvio indietro ha un ‘’limite’’, opera solo rispetto alle ‘’norme materiali’’ della legge a cui si rinvia. Nel nostro caso le norme di conflitto argentine rinviano alle norme materiali italiane; se avessero rinviato alle norme di conflitto italiane, nemmeno la legge italiana avrebbe potuto essere applicata in quanto l’art. 29 (norma di conflitto) esige la legge nazionale comune. Supponendo sempre che la causa sia radicata in Italia ma che i coniugi argentini abbiano la residenza in Svizzera, si sarebbe invece verificato un Rinvio oltre; le norme di conflitto argentine richiamate dalla lex fori avrebbero rinviato alla legge di uno Stato diverso ( la Svizzera nel caso di specie poiché qui i coniugi hanno la residenza) rispetto a quello che ha operato il richiamo. La legge 218/95 dice che si tiene conto del Rinvio oltre solo se lo Stato terzo, nel nostro esempio la Svizzera, accetta il Rinvio. La Svizzera accetta il Rinvio solo se anche lei attua come criterio di collegamento quello della residenza o domicilio. Se la Svizzera non accetta il Rinvio oltre, la controversia è regolata dalla legge (norme di conflitto) richiamata dalla norma di conflitto italiana; quindi dalla legge argentina. Il Rinvio è operato dal diritto internazionale privato straniero ( il quale è richiamato dalle norme di conflitto della Lex fori) o alla legge (N.B. nel senso di norme materiali) del luogo in cui si svolge il processo (Rinvio indietro), oppure alla legge di uno Stato terzo (Rinvio oltre).