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Una introduzione al diritto internazionale privato, trattando i soggetti (stati, organizzazioni internazionali, individui e soggetti minori), le fonti del diritto internazionale privato (norme scritte e non scritte) e le norme consuetudinarie (ius cogens e erga omnes). Vengono inoltre discusse le trattati, le procedure di conclusione e le sottocategorie di norme consuetudinarie.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: (norme destinate ai soggetti facenti parte della comunità internazionale) Nella comunità internazionale non c’è un soggetto che detenga il potere normativo perché sono tutti pari…
(Normalmente le consuetudini sono derogabili dai trattati poiché è un rapporto tra norme di pari rango Mentre ci sono alcune norme consuetudinarie (norme di ius cogens) che sono inderogabili per trattati): -autodeterminazione dei popoli -divieto di uso della forza nei rapporti internazionali (eccezione fatta per la legittima difesa) -diritti fondamentali della persona umana
TRATTATI (fonte scritta):
COME SI CONCLUDONO I TRATTATI? 2 modi:
INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
- Mezzi primari di interpretazione - Mezzi complementari di interpretazione - Plurilinguismo
GERARCHIA DELLE FONTI :
CAUSE DI INVALIDITÀ DEI TRATTATI vizi del consenso (il trattato diventa nullo/ anullabile)
a) Diritti fondamentali (Diritti umani) :
-Concezione tradizionale -Concezione pratico politica
CARATTERISTICHE:
CLASSIFICAZIONI:
DUPLICE LIVELLO DI TUTELA :
c) TRATTAMENTO DELLO STRANIERO ( 3 categorie di norme):
Cosa sono le immunità diplomatiche? Cosa non può fare lo Stato nei confronti dei beneficiari? Principio di inviolabilità personale : nessuna perquisizione di alcun tipo. Principio di inviolabilità domiciliare: lo Stato non può entrare con la forza pubblica nell'abitazione privata del beneficiario e nella sede diplomatica di uno Stato estero. Immunità dalla giurisdizione civile e penale: assoluta= tutti gli atti che l'agente diplomatico compie nell'esercizio delle proprie funzioni. relativa = Atti che un agente diplomatico compie a titolo personale. L'immunità dalla giurisdizione dura fintanto che dura la carica.
In poca sostanza, uno Stato deve essersi dall'esercitare poteri di governo al di fuori del proprio territorio.
Il principio è che:
L’immunità dalla giurisdizione vale sia per la giurisdizione di cognizione che esecutiva:
Si ha quando uno stato viola una norma di diritto internazionale e incappa in una sanzione.
C’è una fonte particolare: documento chiamato “ progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato” (2001 ). È particolare perché è stato redatto nell’ambito delle NU da un organismo sussidiario, la Commissione di Diritto Internazionale , composto da alcuni tra i massimi esperti di diritto internazionale a livello mondiale, che ha il compito di contribuire alla codificazione e allo sviluppo progressivo del diritto internazionale.
Elementi costitutivi dell’illecito: Soggettivo : la possibilità di attribuire una condotta allo Stato (attribuibilità della condotta) e se ne occupa l’ART. 2 del progetto. Oggettivo : (ART. 12): l’antigiuridicità della condotta. Anche nel diritto internazionale c’è la regola secondo cui la norma deve sussistere al momento della condotta (principio di irretroattività della legge).
Cause di esclusione dell’illecito: Consenso dello stato (art.20) Autotutela legittima difesa Forza maggiore (art.23) Stato di necessità Si declina in due sottocategorie a) ART. 24: Stato di necessità che riguardi l’organo ( distress) – per salvare la vita dell’organo/delle persone affidate alla cura dell’organo dello Stato. b) ART. 25: Stato di necessità che riguardi lo Stato nel cui complesso – per salvare un interesse imprescindibile dello Stato.
Regime di responsabilità (3 tipologie):
COSA SUCCEDE QUANDO VIENE VIOLATA UNA NORMA INTERNAZIONALE sanzione Negli ordinamenti statali lo Stato ha la facoltà esclusiva di applicare sanzioni a fronte della violazione di regole. Non può accadere lo stesso all’interno della comunità internazionale, perché è formata da soggetti su un piano paritario (= composto fra pari) e non c’è un’entità superiore che possa irrogare una sanzione.
QUAL È LA PRIMA E FONDAMENTALE CONSEGUENZA DELL’ILLECITO INTERNAZIONALE?
1) L’AUTOTUTELA/CONTROMISURA , ossia l a facoltà per lo Stato leso dalla violazione di una regola internazionale di farsi giustizia da sé (molto frequente) = violare a sua volta una regola internazionale nei confronti dello Stato offensore.
LIMITI ALLE CONTROMISURE Devono essere proporzionali all’offesa, ma non è richiesto che ci sia corrispondenza (= che la norma violata in contromisura sia della medesima tipologia); Rispetto dello ius cogens : la contromisura non può mai violare uno ius cogens , il che implica – di regola
UNICA ECCEZIONE ALL’USO DELLA FORZA la legittima difesa (art.51):
**- Individuale
scopo di porre una grossa pressione nei confronti del governo che non si sta conformando a obblighi internazionali, andando a impattare sull'economia)
- Caso dei “CASCHI BLU” (di sicurezza manda dei contingenti messi a disposizione degli stati membri, occasionalmente per mantenere la pace all'interno di territori instabili con la sola funzione di preservare una situazione di pace. É vietato loro l'uso della forza, se non che per difendersi.)
Nel diritto internazionale la possibilità di esercitare giurisdizione nei confronti degli Stati è fondata su un PRINCIPIO CONSENSUALISTICO : nessuno Stato può essere convenuto in giudizio davanti a un giudice internazionale se non vi ha prestato il proprio consenso.
Come si esprime il consenso? Compromesso = accordo raggiunto dagli stati dopo l’insorgere della lite Clausola compromissoria = è un modo preventivo di prestare consenso
VARIE MODALITÁ DI PRESTARE IL CONSENSO E RISOLVERE LE COMTROVERSIE: MEZZI GIURISDIZIONALI / CONTENZIOSI
1) ARBITRATO INTERNAZIONALE: gli Stati parte di una controversia, nominano degli arbitri, che sono dei privati (esperti di diritto internazionale, personalità come ex primi ministri…), che decidono chi ha ragione/torto. La decisione si chiama lodo arbitrale ed è vincolante per gli Stati. 2) TRIBUNALI INTERNAZIONALI : organi giudiziari permanenti con la funzione di decidere controversi tra Stati. Ce n’è di varia natura: 3) il più importante è la Corte Internazionale di Giustizia: È l’organo giudiziario delle NU, istituita con un trattato internazionale (Carta delle NU) e opera sulla base dello Statuto della CIG, che ne regola funzionamento e le procedure e ha competenza illimitata. I membri sono dei privati, tipicamente esperti di diritto internazionale, nominati dall’Assemblea Generale delle NU.
Prima di utilizzare un mezzo giudiziario va esperito qualsiasi mezzo diplomatico.
ADATTAMENTO = modalità con cui il diritto internazionale viene inserito all’interno degli ordinamenti statali interni
Come viene adattato il diritto internazionale nei sistemi statali?
Teoria monista ordinamento internazionale e ordinamenti interni non sono due ordinamenti diversi Teoria dualista ordinamento internazionale e interno sono due ordinamenti distinti
La giurisprudenza, di tutte le corti costituzionali/supreme (tra cui la nostra Corte costituzionale) è nettamente indirizzata verso la prospettiva dualista. Per cui, richiede una norma di adattamento. Nella prassi, infatti, in Italia (e della maggior parte degli Stati) è necessaria una NORMA di ADATTAMENTO del diritto interno al diritto internazionale per fare in modo che esso entri negli ordinamenti interni.)
Per questa ragione, ci sono poi DUE TIPOLOGIE DI MECCANISMI DI ADATRTAMENTO:
Procedimento di adattamento ordinario: consiste in una norma interna che riproduce il contenuto di una norma di diritto internazionale. Procedimento speciale/mediante rinvio: consiste in una norma interna che immetta il diritto internazionale nell’ordinamento interno mediante semplice rinvio o richiamo. La norma dello Stato richiama la norma del diritto internazionale per come si è formata in origine.
Non è possibile utilizzare entrambi i procedimenti per tutte le tipologie di norme: ci sono alcune norme internazionali che impongono di utilizzare il procedimento ordinario. Si distingue tra due tipologie di norme internazionali a questo fine: norme self executing : contiene in sé tutti gli elementi per poter essere applicata. norme non self executing : per poter essere applicata richiede la necessità di essere completata da ulteriore attività normativa
NORME/PROCEDURE DI ADATTAMENTO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE NEL NOSTRO ORDINAMENTO
Nel nostro ordinamento c’è una distinzione fra l’adattamento: a norme consuetudinarie/di diritto internazionale generale (coperti dall’art.10 cost) = L'adattamento avviene con la procedura di adattamento speciale a livello costituzionale mediante rinvio. Finché una norma ha status di diritto consuetudinario nell'ordinamento internazionale, questa verrà immessa nell'ordinamento interno, quando cessa di essere consuetudinaria, il richiamo cessa. a norme pattizie/trattati : i trattati entrano o con una legge / atto amministrativo che riproduce il contenuto della norma PATTIZIA e la completa oppure con una legge che contiene l'ordine di esecuzione; perciò, si richiama il trattato e lo si mette nell’ ordinamento interno.
Una volta che il diritto internazionale è entrato nell’ordinamento statale ed è intervenuta la norma di adattamento, qual è il rango del diritto internazionale? Qual è il rapporto tra norme internazionali e norme interne?
Ha ad oggetto la disciplina dei rapporti a carattere transfrontaliero tra soggetti privati => persone fisiche e giuridiche e aziende / imprese
3 MACROAREE OGGETTO DI DRITTO PRIVATO:
Quando si verifica una fattispecie / controversia a livello internazionale, bisogna far riferimento a:
REGOLAMENTO 1215/
Per quanto riguarda il giudice competente e la circolazione delle sentenze a livello europeo c’è un importantissimo regolamento: il n. 1215/2012.
È importante perché: sostituisce LA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 98 protocollo di Lussemburgo Sostituito dal REGOLAMENTO 44/2001 BRUXELLES 1 REEGOLAMENTO 1215/2012 BRUXELLEX 1 BIS sostituisce il precedente
Ha delle norme che delimitano il suo ambito applicativo e c’è una duplice limitazione di esso, con due criteri concorrenti che vanno soddisfatti per far sì che il regolamento si applichi:
COME IL REGOLAMENTO DISTRIBUISCE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE?
Il punto di partenza è il fatto che il regolamento si pone in ottica distributiv a: di distribuire la competenza giurisdizionale ai vari stati membri dell’UE.
Ci sono 4 tipologie di CRITERI DI GIURISDIZIONE:
1. FORO GENERALE = criterio che delinea un giudice normalmente COMPETENTE, per qualunque tipologia di controversia. Riguarda IL DOMICILIO DEL CONVENUTO. **(art.4)
FORO SPECIALE IN MATERIA CONTRATTUALE : a) contratti di vendita criterio di giurisdizione = luogo della consegna / mancata consegna dei beni. b) prestazione dei servizi criterio di giurisdizione = luogo dove sono stati o avrebbero dovuto esser prestati determinati servizi stabiliti dal contratto
(IN ENTRAMBI I CASI SARÀ COMPETENTE IL GIUDICE DEL LUOGO dell’obbligazione dedotta in giudizio)
c) contratti diversi da quelli di vendita e di prestazione dei servizi
2 PASSAGGI INTERPRETATIVI:
FORO SPECIALE IN MATERIA EXTRACONTRATTTUALE = una persona domiciliata in uno Stato membro, può essere convenuta in un'altro Stato membro, in materia extracontrattuale ( per illeciti civili dolosi o colposi) davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o poteva avvenire.
(Il criterio di giurisdizione è il luogo dell'evento dannoso che indica il luogo della condotta posta in essere che ha causato un danno + il luogo in cui si sono verificate le conseguenze di questa condotta.)
Per quanto concerne questo foro abbiamo varie teorie: (P.54)
- TEORIA DELL UBIQUITA = la giurisdizione sussiste sia nel luogo in cui è avvenuta la condotta illecita, sia nel luogo dove si è verificato il danno **_- TEORIA DEL FATTO CAUSALE INIZIALE (diffamazione) = illecito complesso
Sono fori che derogano al foro generale, operano in modo slegato rispetto ad esso seguendo proprie logiche perché vogliono offrire una tutela giurisdizionale alla parte debole. Ci sono 3 categorie di parti deboli:
L’identificazione del giudice competente dipende da chi è la parte che agisce in giudizio (se quella forte o quella debole)
CONNESSIONE PRIVATIVA INFRAEUROPEA ( = insieme di cause sottoposte a giudici di stati membri diversi, perché strettamente collegate. Per evitare decisioni incompatibili che si potrebbero avere se fossero sottoposte a trattazioni differenti.
QUANDO IL CONVENUTO È DOMICILIATO IN UNO STATO EXTRAEUROPEO
La norma fondamentale per la giurisdizione è l’ ART. 3 , che si compone di due commi:
- Convenzione di Bruxelles del 1968 abrogata dal: Regolamento 44/2001 (Bruxelles I) Sostituito e abrogato dal regolamento 1215/2012 Bruxelles 1 bis
Vi si contrappone il regime di Lugano
4. INDIVIDUAZIONE DELLE NORME APPLICABILI ALLA CONTROVERSIA
per avere una soluzione il più possibile uniforme nei vari ordinamenti.
Ci sono 3 diverse metodologie astrattamente concepibili:
Universalmente non esiste un’unica legge applicabile a una specifica fattispecie, dipende dalle regole in vigore in ogni ordinamento poste da quel punto di vista. È l’ordinamento che rileva il diritto che sarà competente in materia di giurisdizione. Per questo motivo, la questione del diritto applicabile è successiva a quella dell’individuazione del giudice competente.
Il vantaggio di una norma di diritto internazionale privato uguale in più Stati? Che a prescindere a dove si radicherà la competenza giurisdizionale si individuerà lo stesso giudice come competente.
CI SONO DUE REGOLAMENTI SULL’INDIVIDUAZIONE DEL DIRITTO APPLICABILE:
- Regolamento UE 593 / 2008 (REGOLAMENTO ROMA I) = identifica la legge applicabile ai contratti internazionali Per determinare il suo ambito applicativo usa solo un criterio che è la ratione materie = si applica alla materia civile e commerciale, perciò, una volta soddisfatto questo criterio, il regolamento si può applicare a tutti i contratti internazionali (a prescindere dalla nazionalità, domicilio, residenza delle parti.)
Nel regolamento ci sono diverse norme fondamentali:
Vengono elencati dei contratti tipici ai quali corrisponde un’unica legge regolatrice:
IL CRITERIO DI COLLEGAMENTO è la residenza abituale del prestatore caratteristico
CLAUSOLA DI ECCEZIONE = regola che consente a un giudice di applicare una norma diversa da quella individuata secondo i criteri rigidi, se si riscontra un collegamento con quell’altro paese.
-CRITERI DI GIURISDIZIONE= elementi soggettivi o oggettivi della fattispecie sulla base dei quali il legislatore fonda la giurisdizione stessa.
Regolamento 864 / 2007 (REGOLAMENTO ROMA II) = identifica la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, individuando il diritto che regola i fatti illeciti.
Soddisfatto questo criterio, si applica a tutti gli illeciti internazionali.
Importante in questo contesto distinguere Riconoscimento ed Esecuzione della sentenza/decisone giudiziaria:
RICONOSCIMENTO= attribuire alla sentenza straniera tutti gli effetti che questa è idonea a produrre nell’ordinamento in cui è stata resa, (eccezione fatta per l’idoneità a costituire titolo per l’esecuzione forzata.)
ESECUZIONE= attribuisce alla sentenza straniera un ulteriore efficacia, cioè l’idoneità a procedere all’esecuzione forzata della sentenza stessa (dichiara la sentenza titolo esecutivo)
Con il regolamento Bruxelles 1 e con la legge 218/1995 il riconoscimento avveniva in automatico, la differenza sta nell’esecuzione, la quale, se fosse stata richiesta, non sarebbe avvenuta in automatico ma si richiedeva l’EXEQUATUR (procedura giudiziaria che serve a far riconoscere in un determinato paese un provvedimento emesso da un’autorità giudiziaria di un altro paese). Questo poi è venuto meno con il regolamento 1215 (che permette che sia il riconoscimento che l’esecuzione avvengano in automatico).
Possono circolare sentenze non passate in giudicato (non in Italia)
COME AVIENE IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE NEL REGOLAMENTO 1215? (che sia forzata o di un altro tipo)
CHI VUOLE CHE SIA RICONOSCIUTA L’ESECUZIONE STESSA DEVE:
- Presentare la copia autentica della decisione straniera del giudice
MOTIVI OSTATIVI ( situazioni che se si verificano, bloccano che la decisione del giudice venga riconosciuta o eseguita in un altro stato e sono uguali sia per il riconoscimento che per l’esecuzione) Se si verifica una di queste situazioni l’altro giudice può non riconoscere la decisione emanata dal giudice dell’altro stato.
dello stato A prenderà in considerazione la decisione emanata dallo stato C e valuterà secondo il criterio temporale chi tra i due stati ha emanato per prima la decisione.
DIVIETI (imposti al giudice che deve riconoscere la decisione di un altro giudice)
a) Legittimati altrui = chi vuole che la decisione sia riconosciuta o eseguita può richiedere in una presenza del giudice dello stato richiedente di verificare se la decisione non presenta vizi. b) Presentazione della domanda di diniego= presentata all’organo competente stabilito per ciascun stato. Viene presentata la copia della decisione e se richiesta la loro traduzione. c) Decisione sulla domanda di diniego da parte del giudice competente nel farlo d) La decisione può essere impugnata dinanzi alla corte d’appello o cassazione. Non sono previsti gli stessi ordini per tutti. e) Tutto quel che non è disciplinato dal regolamento verrà disciplinato dall’ordinamento interno.
L 218/
(piccolo appunto= questa legge in poca sostanza è molto residuale perché la applichi solo quando il convenuto è domiciliato in uno stato extra europeo, ma non detta la disciplina, dice solo che quando è extraeuropeo, il legislatore fa un po’ quel che vuole, decide lui come agire.) Se il convenuto è italiano applichi la legge italiana ma in realtà non è così poiché l’Italia fa parte dell’unione europea e di conseguenza secondo la gerarchia delle fonti applichi prima i regolamenti dell’unione europea.
Condizioni per il riconoscimento automatico art.64 L 218/ a) Il giudice abbia la competenza automatica (cioè che la decisione venga emanata da un giudice che è competente a farlo) b) Instaurazione del processo in modo conforme alla normativa vigente nello stato estero c) Parti costituite in giudizio correttamente (che il convenuto sia stato notificato ecc) d) Assenza di contrasto della decisione straniera con un giudicato italiano e) Assenza di pendenza in Italia di un processo tra le medesime parti e per lo stesso oggetto iniziato prima del processo stesso