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Introduzione al Diritto Internazionale Privato: Soggetti, Fonti e Norme Consuetudinarie, Schemi e mappe concettuali di Diritto Internazionale

Una introduzione al diritto internazionale privato, trattando i soggetti (stati, organizzazioni internazionali, individui e soggetti minori), le fonti del diritto internazionale privato (norme scritte e non scritte) e le norme consuetudinarie (ius cogens e erga omnes). Vengono inoltre discusse le trattati, le procedure di conclusione e le sottocategorie di norme consuetudinarie.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 05/02/2024

natalia-botnari
natalia-botnari 🇮🇹

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DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
I SOGGETTI:
- Stati (popolo, governo, territorio) + riconoscimento
- Organizzazioni internazionali (Onu, Nato, UE)
- Individui con soggettività internazionale limitata
- Soggetti minori (chiesa cattolica, ordine dei cavalieri di Malta)
FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO:
(norme destinate ai soggetti facenti parte della comunità internazionale)
Nella comunità internazionale non c’è un soggetto che detenga il potere normativo perché sono tutti pari…
- Fonti scritte (trattati, convenzioni internazionali, accordi)
- Fonti non scritte (consuetudini, norme consuetudinarie, diritto int. generale)
(Normalmente le consuetudini sono derogabili dai trattati poiché è un rapporto tra norme di pari rango
Mentre ci sono alcune norme consuetudinarie (norme di ius cogens) che sono inderogabili per trattati):
-autodeterminazione dei popoli
-divieto di uso della forza nei rapporti internazionali (eccezione fatta per la legittima difesa)
-diritti fondamentali della persona umana
TRATTATI (fonte scritta):
- Con norme materiali
- Con norme strumentali
- Bilaterali
- Multilaterali (chiusi e aperti)
(riserva e contestazione delle riserve)
Le riserve sono tipiche solo dei trattati multilaterali
COME SI CONCLUDONO I TRATTATI? 2 modi:
1. Procedura in forma solenne / normale 4 fasi (negoziazione, firma, ratifica, scambio delle ratifiche)
2. Procedura semplificata (firma= ratifica)
INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
-Mezzi primari di interpretazione
-Mezzi complementari di interpretazione
-Plurilinguismo
GERARCHIA DELLE FONTI:
- Consuetudini inderogabili – ius cogens (un trattato in contrasto con una norma di ius cogens è invalido
e si estingue)
- Norme pattizie e consuetudinarie
CAUSE DI INVALIDITÀ DEI TRATTATI vizi del consenso (il trattato diventa nullo/ anullabile)
1. Errore
2. Dolo
3. Violenza (sull’organo o sullo stato)
4. Corruzione
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DIRITTO INTERNAZIONALE

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

I SOGGETTI:

  • Stati (popolo, governo, territorio) + riconoscimento
  • Organizzazioni internazionali (Onu, Nato, UE)
  • Individui con soggettività internazionale limitata
  • Soggetti minori (chiesa cattolica, ordine dei cavalieri di Malta)

FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: (norme destinate ai soggetti facenti parte della comunità internazionale) Nella comunità internazionale non c’è un soggetto che detenga il potere normativo perché sono tutti pari…

  • Fonti scritte (trattati, convenzioni internazionali, accordi)
  • Fonti non scritte (consuetudini, norme consuetudinarie, diritto int. generale)

(Normalmente le consuetudini sono derogabili dai trattati poiché è un rapporto tra norme di pari rango Mentre ci sono alcune norme consuetudinarie (norme di ius cogens) che sono inderogabili per trattati): -autodeterminazione dei popoli -divieto di uso della forza nei rapporti internazionali (eccezione fatta per la legittima difesa) -diritti fondamentali della persona umana

TRATTATI (fonte scritta):

  • Con norme materiali
  • Con norme strumentali
  • Bilaterali
  • Multilaterali (chiusi e aperti) ( riserva e contestazione delle riserve ) Le riserve sono tipiche solo dei trattati multilaterali

COME SI CONCLUDONO I TRATTATI? 2 modi:

  1. Procedura in forma solenne / normale  4 fasi (negoziazione, firma, ratifica, scambio delle ratifiche)
  2. Procedura semplificata (firma= ratifica)

INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

- Mezzi primari di interpretazione - Mezzi complementari di interpretazione - Plurilinguismo

GERARCHIA DELLE FONTI :

  • Consuetudini inderogabili – ius cogens (un trattato in contrasto con una norma di ius cogens è invalido e si estingue)
  • Norme pattizie e consuetudinarie

CAUSE DI INVALIDITÀ DEI TRATTATIvizi del consenso (il trattato diventa nullo/ anullabile)

  1. Errore
  2. Dolo
  3. Violenza (sull’organo o sullo stato)
  4. Corruzione

CAUSE DI ESTINZIONE DEL TRATTATO :

  1. Termine
  2. Denuncia
  3. Inadempimento (causa sospensione o estinzione del trattato)
  4. Impossibilità sopravvenuta di eseguire il trattato
  5. Abrogazione espressa o tacita
  6. Clausola rebus sic stantibus (mutamento delle circostanze)

SOTTOCATEGORIE DI NORME CONSUETUDINARIE

  • Norme ius cogens = norme consuetudinarie che prevalgono sui trattati poiché tutelano diritti fondamentali a cui non si può in nessun modo derogare (uso della forza, diritti fondamentali, autodeterminazione dei popoli
  • Norme erga omnes = norme consuetudinarie che prevedono in caso di violazione, la possibilità di risposta da parte di tutti gli stati facenti parte della comunità internazionale (es. se uno stato attacca X tutti gli altri devono intervenire).

CONTENUTO NORME DIRITTO INTERNAZIONALE:

a) Diritti fondamentali (Diritti umani) :

-Concezione tradizionale -Concezione pratico politica

CARATTERISTICHE:

  • universali
  • Indisponibili
  • non patrimoniali
  • inalienabili
  • collettivi -individuali

CLASSIFICAZIONI:

1. Prima generazione = diritti civili / politici  tutelati dal patto internazionale sui diritti civili e politici 1966.

  1. seconda generazione = diritti della persona, economici, sociali, culturali  tutelati dal patto internaz. Sui diritti economici, sociali, culturali 1966.
  2. terza generazione = diritti dei popoli (tutelati dall’ONU)
  3. quarta generazione = diritti in fase di riconoscimento

DUPLICE LIVELLO DI TUTELA :

  1. Interno / nazionale = Costituzione Italiana 2.internazionale = convenzioni internazionali, strumenti giuridici di soft law. ( Carta ONU (1945)  promuove il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Convenzione contro il Genocidio (1948)  prevenzione e repressione del delitto di genocidio Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)  garantire e mantenere la dignità e la pace nel mondo + promuove il principio di non discriminazione Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950)  richiama la dichiarazione dei diritti dell’uomo Convenzione contro la tortura (1984) Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)  garantire e tutelare i diritti dei fanciulli senza alcuna discriminazione
  • Corte penale internazionale (Principio di residualità)
  • Tribunali ad hoc (Principio di prevalenza della giurisdizione del tribunale internazionale) – creati per giudicare crimini commessi in date circostanze storiche / contesti. Lo statuto di un tribunale ad hoc prevede una serie di crimini, ma viene istituito dopo la commissione del crimine. Ciò non genera alcun tipo di problema poiché le norme contro i crimini internazionali sono norme consuetudinarie vigenti già al momento della condotta.

c) TRATTAMENTO DELLO STRANIERO ( 3 categorie di norme):

  • TRATTAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI = Lo stato ha un generico dovere di proteggere gli stranieri che si trovano sul proprio territorio
  • TRATTAMENTO DEGLI AGENTI DIPLOMATICI = Immunità diplomatica (spetta a agenti diplomatici, capi di stato e di governo, ministri degli esteri, funzionari delle NU e altre organizzazioni internazionali quando i relativi trattati istitutivi lo prevedono)

Cosa sono le immunità diplomatiche? Cosa non può fare lo Stato nei confronti dei beneficiari?Principio di inviolabilità personale : nessuna perquisizione di alcun tipo.  Principio di inviolabilità domiciliare: lo Stato non può entrare con la forza pubblica nell'abitazione privata del beneficiario e nella sede diplomatica di uno Stato estero.  Immunità dalla giurisdizione civile e penale:assoluta= tutti gli atti che l'agente diplomatico compie nell'esercizio delle proprie funzioni.relativa = Atti che un agente diplomatico compie a titolo personale. L'immunità dalla giurisdizione dura fintanto che dura la carica.

  • TRATTAMENTO DEGLI STATI STRANIERI (immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera).

In poca sostanza, uno Stato deve essersi dall'esercitare poteri di governo al di fuori del proprio territorio.

Il principio è che:

  1. Gli Stati non sono mai soggetti a giurisdizione straniera per atti iure imperi (cioè atti che lo Stato compie nell'esercizio delle sue prerogative pubblicistiche.)
  2. Gli Stati sono soggetti a giurisdizione straniera per gli atti iure privatorum. (Attività commerciale privatistiche che lo Stato compie.)  Esempio: caso dei bond argentini

L’immunità dalla giurisdizione vale sia per la giurisdizione di cognizione che esecutiva:

  1. Non sono immuni a una giurisdizione esecutiva => non si possono aggredire i beni degli Stati esteri destinati a una funzione pubblicistica.
  2. Non sono immuni dalla giurisdizione esecutiva i beni dello Stato destinati a funzioni privatistiche.

ILLECITO INTERNAZIONALE

Si ha quando uno stato viola una norma di diritto internazionale e incappa in una sanzione.

C’è una fonte particolare: documento chiamato “ progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato” (2001 ). È particolare perché è stato redatto nell’ambito delle NU da un organismo sussidiario, la Commissione di Diritto Internazionale , composto da alcuni tra i massimi esperti di diritto internazionale a livello mondiale, che ha il compito di contribuire alla codificazione e allo sviluppo progressivo del diritto internazionale.

Elementi costitutivi dell’illecito:Soggettivo : la possibilità di attribuire una condotta allo Stato (attribuibilità della condotta) e se ne occupa l’ART. 2 del progetto.  Oggettivo : (ART. 12): l’antigiuridicità della condotta. Anche nel diritto internazionale c’è la regola secondo cui la norma deve sussistere al momento della condotta (principio di irretroattività della legge).

Cause di esclusione dell’illecito:  Consenso dello stato (art.20)  Autotutela  legittima difesa  Forza maggiore (art.23)  Stato di necessità  Si declina in due sottocategorie a) ART. 24: Stato di necessità che riguardi l’organo ( distress) – per salvare la vita dell’organo/delle persone affidate alla cura dell’organo dello Stato. b) ART. 25: Stato di necessità che riguardi lo Stato nel cui complesso – per salvare un interesse imprescindibile dello Stato.

Regime di responsabilità (3 tipologie):

  1. Responsabilità per colpa
  2. Responsabilità relativa
  3. Responsabilità assoluta

COSA SUCCEDE QUANDO VIENE VIOLATA UNA NORMA INTERNAZIONALEsanzione Negli ordinamenti statali  lo Stato ha la facoltà esclusiva di applicare sanzioni a fronte della violazione di regole. Non può accadere lo stesso all’interno della comunità internazionale, perché è formata da soggetti su un piano paritario (= composto fra pari) e non c’è un’entità superiore che possa irrogare una sanzione.

QUAL È LA PRIMA E FONDAMENTALE CONSEGUENZA DELL’ILLECITO INTERNAZIONALE?

1) L’AUTOTUTELA/CONTROMISURA , ossia l a facoltà per lo Stato leso dalla violazione di una regola internazionale di farsi giustizia da sé (molto frequente) = violare a sua volta una regola internazionale nei confronti dello Stato offensore.

LIMITI ALLE CONTROMISURE  Devono essere proporzionali all’offesa, ma non è richiesto che ci sia corrispondenza (= che la norma violata in contromisura sia della medesima tipologia);  Rispetto dello ius cogens : la contromisura non può mai violare uno ius cogens , il che implica – di regola

  • che la contromisura non può implicare l’uso della forza.

UNICA ECCEZIONE ALL’USO DELLA FORZAla legittima difesa (art.51):

**- Individuale

  • Collettiva** Ciò significa che in caso di aggressione, non solo lo Stato aggredito può usare la forza per difendersi, ma anche tutti gli Stati facenti parte della comunità internazionale possono intervenire.

- Misure non implicanti l’uso della forza  art.41 ( misure di embargo nei confronti di un paese con lo

scopo di porre una grossa pressione nei confronti del governo che non si sta conformando a obblighi internazionali, andando a impattare sull'economia)

- Misure implicanti l’uso della forza  art.43 ( istituire un sistema di polizia internazionale mai attuato )

- Caso dei “CASCHI BLU” (di sicurezza manda dei contingenti messi a disposizione degli stati membri, occasionalmente per mantenere la pace all'interno di territori instabili con la sola funzione di preservare una situazione di pace. É vietato loro l'uso della forza, se non che per difendersi.)

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

Nel diritto internazionale la possibilità di esercitare giurisdizione nei confronti degli Stati è fondata su un PRINCIPIO CONSENSUALISTICO : nessuno Stato può essere convenuto in giudizio davanti a un giudice internazionale se non vi ha prestato il proprio consenso.

Come si esprime il consenso?Compromesso = accordo raggiunto dagli stati dopo l’insorgere della lite  Clausola compromissoria = è un modo preventivo di prestare consenso

VARIE MODALITÁ DI PRESTARE IL CONSENSO E RISOLVERE LE COMTROVERSIE:  MEZZI GIURISDIZIONALI / CONTENZIOSI

  • Implicano che la controversia sia risolta mediante la decisione di un terzo soggetto, la decisione del quale è vincolante per gli Stati.)

1) ARBITRATO INTERNAZIONALE: gli Stati parte di una controversia, nominano degli arbitri, che sono dei privati (esperti di diritto internazionale, personalità come ex primi ministri…), che decidono chi ha ragione/torto. La decisione si chiama lodo arbitrale ed è vincolante per gli Stati. 2) TRIBUNALI INTERNAZIONALI : organi giudiziari permanenti con la funzione di decidere controversi tra Stati. Ce n’è di varia natura: 3) il più importante è la Corte Internazionale di Giustizia: È l’organo giudiziario delle NU, istituita con un trattato internazionale (Carta delle NU) e opera sulla base dello Statuto della CIG, che ne regola funzionamento e le procedure e ha competenza illimitata. I membri sono dei privati, tipicamente esperti di diritto internazionale, nominati dall’Assemblea Generale delle NU.

- MEZZI DIPLOMATICI

  • consistono in modalità di agevolazione nella ricerca di una soluzione della controversia concordata tra gli Stati => non c’è un terzo che impone una soluzione. Sono: a) Negoziato/negoziazione b) Buoni uffici c) Mediazione d) Conciliazione e) inchiesta Si caratterizzano per il maggiore o minore intervento di terze parti per una conciliazione tra gli Stati. Il coinvolgimento di un terzo che cerca, con coinvolgimento crescente in base al mezzo, di agevolare la ricerca di una soluzione che sarà sempre concordata dagli Stati.

Prima di utilizzare un mezzo giudiziario va esperito qualsiasi mezzo diplomatico.

ADATTAMENTO = modalità con cui il diritto internazionale viene inserito all’interno degli ordinamenti statali interni

Come viene adattato il diritto internazionale nei sistemi statali?

Teoria monista  ordinamento internazionale e ordinamenti interni non sono due ordinamenti diversi  Teoria dualista  ordinamento internazionale e interno sono due ordinamenti distinti

La giurisprudenza, di tutte le corti costituzionali/supreme (tra cui la nostra Corte costituzionale) è nettamente indirizzata verso la prospettiva dualista. Per cui, richiede una norma di adattamento. Nella prassi, infatti, in Italia (e della maggior parte degli Stati) è necessaria una NORMA di ADATTAMENTO del diritto interno al diritto internazionale per fare in modo che esso entri negli ordinamenti interni.)

Per questa ragione, ci sono poi DUE TIPOLOGIE DI MECCANISMI DI ADATRTAMENTO:

Procedimento di adattamento ordinario: consiste in una norma interna che riproduce il contenuto di una norma di diritto internazionale.  Procedimento speciale/mediante rinvio: consiste in una norma interna che immetta il diritto internazionale nell’ordinamento interno mediante semplice rinvio o richiamo. La norma dello Stato richiama la norma del diritto internazionale per come si è formata in origine.

Non è possibile utilizzare entrambi i procedimenti per tutte le tipologie di norme: ci sono alcune norme internazionali che impongono di utilizzare il procedimento ordinario. Si distingue tra due tipologie di norme internazionali a questo fine:  norme self executing : contiene in sé tutti gli elementi per poter essere applicata.  norme non self executing : per poter essere applicata richiede la necessità di essere completata da ulteriore attività normativa

NORME/PROCEDURE DI ADATTAMENTO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Nel nostro ordinamento c’è una distinzione fra l’adattamento:  a norme consuetudinarie/di diritto internazionale generale (coperti dall’art.10 cost) = L'adattamento avviene con la procedura di adattamento speciale a livello costituzionale mediante rinvio. Finché una norma ha status di diritto consuetudinario nell'ordinamento internazionale, questa verrà immessa nell'ordinamento interno, quando cessa di essere consuetudinaria, il richiamo cessa.  a norme pattizie/trattati : i trattati entrano o con una legge / atto amministrativo che riproduce il contenuto della norma PATTIZIA e la completa oppure con una legge che contiene l'ordine di esecuzione; perciò, si richiama il trattato e lo si mette nell’ ordinamento interno.

RANGO

Una volta che il diritto internazionale è entrato nell’ordinamento statale ed è intervenuta la norma di adattamento, qual è il rango del diritto internazionale? Qual è il rapporto tra norme internazionali e norme interne?

Ha ad oggetto la disciplina dei rapporti a carattere transfrontaliero tra soggetti privati => persone fisiche e giuridiche e aziende / imprese

3 MACROAREE OGGETTO DI DRITTO PRIVATO:

  1. COMPETENZA GIURISDIZIONALE = individuazione del giudice competente
  2. LA LEGGE APPLICABILE
  3. L’EFFICACIA E CIRCOLAZIONE DELLE SENTENZE

GERARCHIA DELLE FONTI

Quando si verifica una fattispecie / controversia a livello internazionale, bisogna far riferimento a:

  • DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA = se c’è una norma di diritto europeo che regola le questioni, le altre norme di grado inferiore (pattizie / interne) non verranno applicate / prese in considerazione.
  • DIRITTO INTERNAZIONALE = in mancanza di una norma di diritto europeo, si va a verificare se c’è una convenzione internazionale applicabile. Se c’è sarà essa a regolare la questione
  • DIRITTO INTERNO = se manca anche una convenzione internazionale applicabile, la questione verrà disciplinata dal diritto interno

REGOLAMENTO 1215/

Per quanto riguarda il giudice competente e la circolazione delle sentenze a livello europeo c’è un importantissimo regolamento: il n. 1215/2012.

È importante perché: sostituisce LA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 98  protocollo di Lussemburgo Sostituito dal REGOLAMENTO 44/2001 BRUXELLES 1 REEGOLAMENTO 1215/2012 BRUXELLEX 1 BIS sostituisce il precedente

STRUTTURA

  • Il regolamento muove da un presupposto fondamentale: i territori di tutti gli Stati membri sono considerati un’ entità sostanzialmente UNICA.
  • Si parla di principio di mutua/reciproca fiducia tra gli ordinamenti giudiziari dei vari Stati membri: tutti gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri sono ugualmente degni di fiducia, e per uno Stato membro che una certa controversia sia risolta altrove è indifferente. Sulla base di questo principio, il regolamento si pone in un’ottica distributiva: distribuisce la competenza giurisdizionale individuando uno/un limitato numero di giudici competenti a decidere le controversie transfrontaliere sulla base di alcuni CRITERI DI GIURISDIZIONE (sono 4)

Ha delle norme che delimitano il suo ambito applicativo e c’è una duplice limitazione di esso, con due criteri concorrenti che vanno soddisfatti per far sì che il regolamento si applichi:

  • Criterio oggettivo / ratione materiae (art.1 part.1 e 2) = il regolamento identifica le materie a cui si applica e delimita anche dal punto di vista oggettivo il suo ambito di applicazione (parte 1 e 2)
  • Criterio soggettivo / ratione personae (art.62, 63) il domicilio del convenuto in UE

COME IL REGOLAMENTO DISTRIBUISCE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE?

Il punto di partenza è il fatto che il regolamento si pone in ottica distributiv a: di distribuire la competenza giurisdizionale ai vari stati membri dell’UE.

Ci sono 4 tipologie di CRITERI DI GIURISDIZIONE:

1. FORO GENERALE = criterio che delinea un giudice normalmente COMPETENTE, per qualunque tipologia di controversia. Riguarda IL DOMICILIO DEL CONVENUTO. **(art.4)

  1. FORI SPECIALI / ALTERNATIVI** ( disciplinati dagli artt.7 e 8)
  • operano per materie specifiche e sono diversi per esse
  • hanno competenze alternative rispetto al foro generale
  • il foro speciale non esclude l’operatività foro generale

FORO SPECIALE IN MATERIA CONTRATTUALE : a) contratti di vendita  criterio di giurisdizione = luogo della consegna / mancata consegna dei beni. b) prestazione dei servizi  criterio di giurisdizione = luogo dove sono stati o avrebbero dovuto esser prestati determinati servizi stabiliti dal contratto

(IN ENTRAMBI I CASI SARÀ COMPETENTE IL GIUDICE DEL LUOGO dell’obbligazione dedotta in giudizio)

c) contratti diversi da quelli di vendita e di prestazione dei servizi

2 PASSAGGI INTERPRETATIVI:

  • Identificazione dell’obbligazione dedotta in giudizio = identificare l’obbligazione inadempiuta
  • Localizzazione dell’obbligazione dedotta in giudizio= identificare il luogo in cui doveva avvenire

FORO SPECIALE IN MATERIA EXTRACONTRATTTUALE = una persona domiciliata in uno Stato membro, può essere convenuta in un'altro Stato membro, in materia extracontrattuale ( per illeciti civili dolosi o colposi) davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o poteva avvenire.

(Il criterio di giurisdizione è il luogo dell'evento dannoso  che indica il luogo della condotta posta in essere  che ha causato un danno + il luogo in cui si sono verificate le conseguenze di questa condotta.)

Per quanto concerne questo foro abbiamo varie teorie: (P.54)

- TEORIA DELL UBIQUITA = la giurisdizione sussiste sia nel luogo in cui è avvenuta la condotta illecita, sia nel luogo dove si è verificato il danno **_- TEORIA DEL FATTO CAUSALE INIZIALE (diffamazione) = illecito complesso

  • TEORIA DELLA RILEVANZA DEI SOLI DANNI DIRETTI E INIZIALI_** - TEORIA DEL TRATTAMENTO A MOSAICO = in caso di illeciti con danni plurilocalizzati , il giudice del luogo del fatto che ha generato il danno è tenuto a conoscere tutti gli altri danni dei altri luoghi (cosi si possono sommare tutti i danni per ottenerne il risarcimento integrale).

3. FORI A TUTELA DELLE PARTI DEBOLI

Sono fori che derogano al foro generale, operano in modo slegato rispetto ad esso seguendo proprie logiche  perché vogliono offrire una tutela giurisdizionale alla parte debole. Ci sono 3 categorie di parti deboli:

  • Lavoratori dipendenti – contratti di lavoro
  • Contraenti di assicurazioni – contratti di assicurazione
  • Consumatori – contratti di consumo

L’identificazione del giudice competente dipende da chi è la parte che agisce in giudizio (se quella forte o quella debole)

  1. FORI ESCLUSIVI
  1. Quando per la corretta amministrazione della giustizia si ritenga necessario che il proced. Del processo venga proseguito dal 2 giudice adito

CONNESSIONE PRIVATIVA INFRAEUROPEA ( = insieme di cause sottoposte a giudici di stati membri diversi, perché strettamente collegate. Per evitare decisioni incompatibili che si potrebbero avere se fossero sottoposte a trattazioni differenti.

  • Ce la possibilità di declatoria di incompetenza per il giudice adito per primo
  • Ce la facoltà del giudice europeo di sospendere il procedimento per le stesse ragioni della litispendenza
  • Ce la facoltà di proseguire il procedimento per le stesse cause di prima

QUANDO IL CONVENUTO È DOMICILIATO IN UNO STATO EXTRAEUROPEO

  • In tutti i casi in cui il convenuto è domiciliato in uno Stato extraeuropeo non si applica il regolamento. (Salvo materie specifiche e particolari non esistono convenzioni internazionali di generale applicazione.) Per l’Italia rileva la l. 218/.
  • Quando non si applica il regolamento, ciascun legislatore stabilisce le regole di giurisdizione che vuole, il legislatore italiano, può stabilire una norma che dice quando c'è giurisdizione italiana e quando no. I giudici italiani applicano la Convenzione di Bruxelles sia ai convenuti europei che a quelli extraeuropei.

La norma fondamentale per la giurisdizione è l’ ART. 3 , che si compone di due commi:

  1. Riguarda casi esclusi dall’ambito applicativo ratione materiae del regolamento = se il convenuto è domiciliato in Italia sussiste la giurisdizione italiana.
  2. Riguarda i convenuti extraeuropei = quando il regolamento non si applica ciascun legislatore stabilisce le regole di giurisdizione che vuole. Cosa può fare qua il legislatore italiano? Una norma che dice quando c’è giurisdizione italiana e quando non c’è, ma NON può fare altro

REGOLAMENTO BRUXELLES 1-BIS NEL DETTAGLIO

REGIME DI BRUXELLES:

- Convenzione di Bruxelles del 1968 abrogata dal:  Regolamento 44/2001 (Bruxelles I)  Sostituito e abrogato dal regolamento 1215/2012 Bruxelles 1 bis

Vi si contrappone il regime di Lugano

4. INDIVIDUAZIONE DELLE NORME APPLICABILI ALLA CONTROVERSIA

Per tutte le fattispecie transfrontaliere va individuato, oltre al giudice competente, il diritto applicabile 

per avere una soluzione il più possibile uniforme nei vari ordinamenti.

Ci sono 3 diverse metodologie astrattamente concepibili:

  • Diritto materiale uniforme = formulazione di norme sostanziali che contengono esse stesse la disciplina delle fattispecie transfrontaliere o di alcuni aspetti di esse - Adozione di norme di diritto internazionale privato / norme di conflitto  consiste nell’adozione a livello intern, europeo e interno di norme strumentali, ossia di norme che non contengono la disciplina delle fattispecie ma hanno lo scopo di identificare il diritto di quale stato regola una determinata fattispecie.
  • Adozione di norme di diritto internazionale privato materiale  adozione di norme sostanziali, applicabili esclusivamente alle fattispecie transfrontaliere.

Universalmente non esiste un’unica legge applicabile a una specifica fattispecie, dipende dalle regole in vigore in ogni ordinamento poste da quel punto di vista. È l’ordinamento che rileva il diritto che sarà competente in materia di giurisdizione. Per questo motivo, la questione del diritto applicabile è successiva a quella dell’individuazione del giudice competente.

Il vantaggio di una norma di diritto internazionale privato uguale in più Stati? Che a prescindere a dove si radicherà la competenza giurisdizionale si individuerà lo stesso giudice come competente.

CI SONO DUE REGOLAMENTI SULL’INDIVIDUAZIONE DEL DIRITTO APPLICABILE:

- Regolamento UE 593 / 2008 (REGOLAMENTO ROMA I) = identifica la legge applicabile ai contratti internazionali Per determinare il suo ambito applicativo usa solo un criterio che è la ratione materie = si applica alla materia civile e commerciale, perciò, una volta soddisfatto questo criterio, il regolamento si può applicare a tutti i contratti internazionali (a prescindere dalla nazionalità, domicilio, residenza delle parti.)

Nel regolamento ci sono diverse norme fondamentali:

  1. Principio di libertà di scelta= secondo il quale le parti possono scegliere esse stesse la legge applicabile al contratto internazionale e scegliere se applicarla a tutto il contratto o solo a una parte di esso.
  2. Le parti possono cambiare la propria scelta o scegliere successivamente. (possono stabilire che si applichi una legge diversa da quella che hanno scelto o se si sono dimenticate di scegliere la legge, possono farlo successivamente.
  3. Cosa succede in mancanza di scelta della legge applicabile delle parti = se le parti non scelgono il diritto applicabile, non ci può essere alcun frazionamento giudiziario.

Vengono elencati dei contratti tipici ai quali corrisponde un’unica legge regolatrice:

  • CONTRATTI DI COMPRAVENDITA= disciplinato dalla legge del luogo in cui il venditore ha residenza abituale
  • CONTRATTI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI= disciplinato dalla legge del luogo in cui il prestatore di servizi ha residenza abituale.

IL CRITERIO DI COLLEGAMENTO è la residenza abituale del prestatore caratteristico

CLAUSOLA DI ECCEZIONE = regola che consente a un giudice di applicare una norma diversa da quella individuata secondo i criteri rigidi, se si riscontra un collegamento con quell’altro paese.

DIFFERENZA TRA CRITERI DI GIURISDIZIONE E CRITERI DI COLLEGAMENTO

-CRITERI DI GIURISDIZIONE= elementi soggettivi o oggettivi della fattispecie sulla base dei quali il legislatore fonda la giurisdizione stessa.

  • CRITERI DI COLLEGAMENTO = sono criteri che servono a designare quale sia la legge applicabile a una determinata fattispecie

Regolamento 864 / 2007 (REGOLAMENTO ROMA II) = identifica la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, individuando il diritto che regola i fatti illeciti.

- il suo ambito applicativo riguarda le materie (civile e commerciale, escluso il diritto di famiglia) 

Soddisfatto questo criterio, si applica a tutti gli illeciti internazionali.

  • Art.14 = le parti hanno la facoltà di scelta della legge applicabile

Importante in questo contesto distinguere Riconoscimento ed Esecuzione della sentenza/decisone giudiziaria:

RICONOSCIMENTO= attribuire alla sentenza straniera tutti gli effetti che questa è idonea a produrre nell’ordinamento in cui è stata resa, (eccezione fatta per l’idoneità a costituire titolo per l’esecuzione forzata.)

  • Avviene in via automatica

ESECUZIONE= attribuisce alla sentenza straniera un ulteriore efficacia, cioè l’idoneità a procedere all’esecuzione forzata della sentenza stessa (dichiara la sentenza titolo esecutivo)

  • Richiede un intervento dell’autorità giudiziaria

Con il regolamento Bruxelles 1 e con la legge 218/1995 il riconoscimento avveniva in automatico, la differenza sta nell’esecuzione, la quale, se fosse stata richiesta, non sarebbe avvenuta in automatico ma si richiedeva l’EXEQUATUR (procedura giudiziaria che serve a far riconoscere in un determinato paese un provvedimento emesso da un’autorità giudiziaria di un altro paese). Questo poi è venuto meno con il regolamento 1215 (che permette che sia il riconoscimento che l’esecuzione avvengano in automatico).

Possono circolare sentenze non passate in giudicato (non in Italia)

COME AVIENE IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE NEL REGOLAMENTO 1215? (che sia forzata o di un altro tipo)

CHI VUOLE CHE SIA RICONOSCIUTA L’ESECUZIONE STESSA DEVE:

- Presentare la copia autentica della decisione straniera del giudice

  • A questa deve annettere un attestato rilasciato dal giudice che ha emanato la decisione, attestato che deve rispettare il modello previsto dall’art.53 del regolamento
  • Il giudice che deve riconoscere l’esecuzione stessa può richiedere a chi sta presentando la decisione e l’attestato, di tradurli nella lingua che vuole per far si che siano riconosciute.
  • Il procedimento di esecuzione della decisione emessa in altro Stato è disciplinato dalla legge dello Stato richiesto (ad esempio in Italia farò riferimento alla normativa italiana)

MOTIVI OSTATIVI ( situazioni che se si verificano, bloccano che la decisione del giudice venga riconosciuta o eseguita in un altro stato e sono uguali sia per il riconoscimento che per l’esecuzione) Se si verifica una di queste situazioni l’altro giudice può non riconoscere la decisione emanata dal giudice dell’altro stato.

  • Art.
  • Elenco tassativo
  • Ordine pubblico : negato sia il riconoscimento che l’esecuzione se contrari ai principi di ordine pubblico
  • Violazione dei diritti di difesa del convenuto contumace = si può bloccare il riconoscimento di una decisione giudiziaria nel momento in cui è stato violato il diritto di difesa riconosciuto al convenuto, ossia che il convenuto non sia stato chiamato in giudizio (ed è stata nel mentre emanata una decisione contro di lui) e non ha avuto modo di difendersi. Così gli è stato tolto il diritto di decidere se partecipare al processo o meno, e non ha potuto nemmeno difendersi.
  • Incompatibilità delle decisioni = quando ci sono 2 decisioni contrastanti (decisione emanata dallo stato A e una emanata dallo stato B, contrastanti, sulla medesima controversia). Io richiedo che la decisione dello stato A venga riconosciuta anche dallo stato B, dato che l’oggetto del processo è il medesimo, medesime parti ecc. Chi andrà a prevalere sull’altro? Prevale la decisione dello stato B. OPPURE : abbiamo stato A, B, C = se io voglio far riconoscere allo stato A la sentenza emanata dallo stato B, ma noto che lo stato C ha già emanata una decisione in merito per la medesima fattispecie, allora il giudice

dello stato A prenderà in considerazione la decisione emanata dallo stato C e valuterà secondo il criterio temporale chi tra i due stati ha emanato per prima la decisione.

  • Competenza giurisdizionale= se io devo riconoscere una decisione ma questa è stata emanata da un giudice che non era competente per la causa stessa, allora non potrò riconoscere tale decisione. Ci sono due casi: foro protettivo e foro esclusivo. (regolamento 125)

DIVIETI (imposti al giudice che deve riconoscere la decisione di un altro giudice)

  • Riesame della competenza il giudice che deve riconoscere la sentenza non deve riesaminare la competenza giurisdizionale del giudice che ha emanato tale decisione giudiziaria - Riesame nel merito  il giudice che richiede il riconoscimento della sentenza non può riesaminare ciò che è stato deciso

REGOLAMENTO BRUXELLES 1

a) Legittimati altrui = chi vuole che la decisione sia riconosciuta o eseguita può richiedere in una presenza del giudice dello stato richiedente di verificare se la decisione non presenta vizi. b) Presentazione della domanda di diniego= presentata all’organo competente stabilito per ciascun stato. Viene presentata la copia della decisione e se richiesta la loro traduzione. c) Decisione sulla domanda di diniego da parte del giudice competente nel farlo d) La decisione può essere impugnata dinanzi alla corte d’appello o cassazione. Non sono previsti gli stessi ordini per tutti. e) Tutto quel che non è disciplinato dal regolamento verrà disciplinato dall’ordinamento interno.

L 218/

  • Disciplina che si applica in via residuale quando la sentenza straniera è emanata in uno Stato Terzo (fuori dall’UE)
  • Per la legge 218 c’è differenza tra riconoscimento ed esecuzione
  • IL RICONOSCIMENTO = automatico (se presenta determinati criteri) MA  quando si richiede che una decisione giudiziaria produca determinati effetti esecutivi, si può chiedere al giudice italiano che verifichi se tutti i requisiti di riconoscimento che doveva avere tale decisione siano effettivamente presenti.
  • ESECUZIUONE = non automatica (bisogna esporre l’exequatur)

(piccolo appunto= questa legge in poca sostanza è molto residuale perché la applichi solo quando il convenuto è domiciliato in uno stato extra europeo, ma non detta la disciplina, dice solo che quando è extraeuropeo, il legislatore fa un po’ quel che vuole, decide lui come agire.) Se il convenuto è italiano applichi la legge italiana ma in realtà non è così poiché l’Italia fa parte dell’unione europea e di conseguenza secondo la gerarchia delle fonti applichi prima i regolamenti dell’unione europea.

Condizioni per il riconoscimento automatico art.64 L 218/ a) Il giudice abbia la competenza automatica (cioè che la decisione venga emanata da un giudice che è competente a farlo) b) Instaurazione del processo in modo conforme alla normativa vigente nello stato estero c) Parti costituite in giudizio correttamente (che il convenuto sia stato notificato ecc) d) Assenza di contrasto della decisione straniera con un giudicato italiano e) Assenza di pendenza in Italia di un processo tra le medesime parti e per lo stesso oggetto iniziato prima del processo stesso