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Introduzione al Diritto Internazionale: Principi Fondamentali e Fonti - Prof. Cadin, Appunti di Diritto Internazionale

sbobine delle lezioni di diritto internazionale del professore Cadin.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 04/05/2024

Alessia0103
Alessia0103 🇮🇹

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Appunti lezione 1 19/09/22
Il diritto internazionale è un diritto paritario: gli Stati sono tutti sullo stesso piano i poteri sono eteronomi
rispetto ai soggetti internazionali e sovraordinati rispetto ad essi
—> non c’è una verticalizzazione dei tre poteri
—> non esiste un esecutivo, legislativo o giudiziario mondiale. Ciò non vuol dire che l’ordinamento sia
primitivo, ma è semplicemente particolare; rimanda alla Common Law (es. Inghilterra)
Diritto internazionale = PARITARIO, ORIZZONTALE, ANARCHICO
Diritto internazionale carattere atipico = non esiste un potere centrale che sia superiore o diverso dai
soggetti (né legislativo, né esecutivo, né giudiziario)
- Funzione legislativa: al contrario degli ordinamenti interni, non esiste un organo legislativo
mondiale (parlamento) che sia in grado di imporre leggi. Ci sono due modalità legislative (fonti del
diritto internazionale):
1- Consuetudini: (diritto politico della coscienza) sono comportamenti perpetuati dagli stati che
tendono a riconoscerlo come obbligo (opinio iuris), nascono dal basso, dalla società, dai
comportamenti, sono molto difficili da rilevare per l’interprete, che deve tenere conto di tutti
gli interessi culturali, giuridici, economici e geopolitici del mondo. Hanno applicazione
universale.
2- Accordi internazionali (diritto della volontà) è un diritto particolare perché si applica solo agli
Stati che concludono l’atto. Se nasce un conflitto tra diritto generale (consuetudine) e diritto
particolare, prevale quest’ultimo in quanto diritto consensuale, volontario (ciò è valido solo per
gli stati parte dell’accordo). A ciò c’è però un’eccezione, cioè lo ius cogens (diritto cogente), che
prevale sempre sul diritto volontario. Le norme riconosciute come diritto cogente saranno circa
10 (divieto di imperialismo, divieto di genocidio, divieto di attacco...).
1- -Potere esecutivo: non esiste un potere esecutivo mondiale capace di imporre con la forza le
norme internazionali (non può farlo nemmeno il consiglio di sicurezza dell’ONU). In caso di
violazione delle norme internazionali, saranno gli stati vittima a far rispettare il diritto
internazionale tramite le contromisure. Autotutela= meccanismo atipico che presenta aspetti
negativi che possono far dubitare della propria funzionalità (es. stato forte vs stato
debole/piccolo).
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Appunti lezione 1 19/09/ Il diritto internazionale è un diritto paritario : gli Stati sono tutti sullo stesso piano i poteri sono eteronomi rispetto ai soggetti internazionali e sovraordinati rispetto ad essi —> non c’è una verticalizzazione dei tre poteri —> non esiste un esecutivo, legislativo o giudiziario mondiale. Ciò non vuol dire che l’ordinamento sia primitivo, ma è semplicemente particolare; rimanda alla Common Law (es. Inghilterra) Diritto internazionale = PARITARIO, ORIZZONTALE, ANARCHICO Diritto internazionale carattere atipico = non esiste un potere centrale che sia superiore o diverso dai soggetti (né legislativo, né esecutivo, né giudiziario)

- Funzione legislativa: al contrario degli ordinamenti interni, non esiste un organo legislativo mondiale (parlamento) che sia in grado di imporre leggi. Ci sono due modalità legislative (fonti del diritto internazionale): 1- Consuetudini: (diritto politico della coscienza) sono comportamenti perpetuati dagli stati che tendono a riconoscerlo come obbligo (opinio iuris), nascono dal basso, dalla società, dai comportamenti, sono molto difficili da rilevare per l’interprete, che deve tenere conto di tutti gli interessi culturali, giuridici, economici e geopolitici del mondo. Hanno applicazione universale. 2- Accordi internazionali (diritto della volontà) è un diritto particolare perché si applica solo agli Stati che concludono l’atto. Se nasce un conflitto tra diritto generale (consuetudine) e diritto particolare, prevale quest’ultimo in quanto diritto consensuale, volontario (ciò è valido solo per gli stati parte dell’accordo). A ciò c’è però un’eccezione, cioè lo ius cogens (diritto cogente), che prevale sempre sul diritto volontario. Le norme riconosciute come diritto cogente saranno circa 10 (divieto di imperialismo, divieto di genocidio, divieto di attacco...). 1- - Potere esecutivo : non esiste un potere esecutivo mondiale capace di imporre con la forza le norme internazionali (non può farlo nemmeno il consiglio di sicurezza dell’ONU). In caso di violazione delle norme internazionali, saranno gli stati vittima a far rispettare il diritto internazionale tramite le contromisure. Autotutela= meccanismo atipico che presenta aspetti negativi che possono far dubitare della propria funzionalità (es. stato forte vs stato debole/piccolo).

Funzione normativa : come nascono le norme?

  • diritto della coscienza giuridica: è un fatto giuridico, necessario, non è prodotto da un atto; nasce da comportamenti costanti ripetuti nel tempo, consolidati, che ad un certo punto vengono interiorizzati (diritto internazionale generale, si impone alla volontà degli stati, lo devono rispettare anche se la norma va contro i loro interessi) —> es. accoglienza di chi cerca di entrare nello stato; ogni stato è libero di decidere se fare entrare o meno gli immigrati economici —> quindi lo stato può decidere se fare entrare o meno una persona all’interno, a meno che non goda di protezione internazionale (quindi deve accettarlo per forza), ma al contempo ognuno è tutelato ad emigrare dal proprio stato —> in casi particolari la persona deve essere far entrata per forza, quando questa, nel suo paese, rischia la vita (divieto di respingimento)
  • diritto della volontà: atto giuridico, dipende dalla volontà di uno o più soggetti internazionali di regolare un accordo, e da’ vita agli accordi internazionali. Il diritto della volontà prevale sulla coscienza —> il diritto speciale prevale su quello generale (questo succede anche negli ordinamenti di common law) —> Mutatis mutandis: il diritto dei trattati prevale sul diritto generale, ma soltanto nei rapporti tra gli stati che hanno concluso il trattato; quindi la deroga al diritto generale ha portata relativa. Non esiste gerarchia nelle norme internazionali , sono semplicemente regolate da rapporti ispirati ad un rapporto funzionale, piuttosto che gerarchico; ma se il diritto della coscienza appartiene al diritto imperativo, inderogabile, questo prevale sul diritto speciale —> esistono delle norme inderogabili, appartengono allo ius cogens; sono l’eccezione ed in numero limitato (es. divieto di tortura, di schiavitù ecc.) Quando un accordo internazionale si contrappone allo ius cogens, è un’assoluta nullità rispetto al profilo giuridico, non produce effetti —> questo dimostra anche come il diritto internazionale sia in costante evoluzione, anche se lentamente —> es. schiavitù: prima era considerata legale, ora è vietata, e chi la pratica commette reato. Il divieto dell’uso della forza è presente nel diritto generale, ma non è imperativo; la legittima difesa è un’eccezione ammessa; il consiglio di sicurezza dell’ONU può autorizzare l’uso della forza per preservare lo status quo di pace; al contrario, il divieto di aggressione militare è imperativo: ciò non può accadere in nessuna circostanza. Si può concludere che la funzione normativa nasce dal basso: o dalla volontà dei soggetti internazionali (pattizio) oppure dai comportamenti sociali tenuti dai soggetti, corredati dall’elemento psicologico (gli Stati devono sentire che quel comportamento è dovuto giuridicamente) N.B. Gli Stati che fanno parte della comunità internazionale sono circa 200 (di cui 193 fanno parte delle Nazioni Unite). Congresso di Vienna , il cui atto finale del 9 Giugno 1815 riunisce in un unico documento un insieme di accordi bilaterali a parti multiple.