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appunti di diritto penale della prof.
Tipologia: Appunti
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==> strumento in grado di dispensare a carico del destinatario della sanzione (condannato) dei comportamenti afflittivi (pena). Cosa legittima lo stato a ricorrere alla pena? TEORIE DELLA PENA che si suddividono in: TEORIA ASSOLUTA = si caratterizza per il disinteressamento rispetto agli effetti della pena, svincolata da qualsiasi fine intenda raggiungere. TEORIA RELATIVA = interessata agli effetti prodotti dalla pena, incentrata sullo scopo da essa perseguito. Si articolano in: TEORIA RETRIBUTIVA (teoria assoluta) Pena osservata come male inflitto dallo Stato per compensare (retribuire) il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società. Si punisce perché è giusto, non perché la pena sia utile in vista di una qualsivoglia finalità. TEORIA GENERALPREVENTIVA (teoria relativa): Pena osservata come mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei destinatari attraverso:
Imposti al legislatore per la selezione dei fatti penalmente rilevanti, volti a fornire una risposta al quesito “quali contenuti possono avere le leggi che prevedono i reati?”
Analisi del brocardo: “Lege scripta” = si riferisce al catalogo delle fonti del diritto legittimate a introdurre nel nostro ordinamento una norma incriminatrice. Allude in particolare al principio di riserva di legge che impone che sia la legge ad essere la fonte deputata ad introdurre norme penali nel sistema. “Stricta, certa” = due aggettivi che alludono al modo in cui la norma penale deve essere formulata per essere legittima: non basta che sia scritta ma deve essere tassativa e precisa. Questi aggettivi rinviano al secondo piano del macro-principio che si articola in 3 sotto-principi:
Con l’illuminismo si vuole anche porre dei limiti alla discrezionalità del giudice: “il giudice è bocca della legge” = non può aggiungere alcun margine di creatività al testo letterale della norma —> Obbligo di interpretazione strettamente letterale della norma codificata. Viene introdotto anche il divieto di interpretazione analogica in materia penale (principio di tassatività o divieto di analogia) = divieto di applicare una norma penale a un caso concreto (che si ritiene animato dalla stessa esigenza di tutela) che non rientra nel campo di applicazione della norma stessa. Confronto tra art. 1 codice Zanardelli e art. 1 codice penale Rocco attualmente vigente (1930) = “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.” A distanza di qualche decennio il principio di legalità in materia penale viene riaffermato nella stessa posizione e negli stessi termini utilizzati dal codice Zanardelli nonostante il divario politico e storico delle due fasi (nel ’30 piena epoca fascista). Con il c.p. Rocco il sistema penale si arricchisce di una componete: le misure di sicurezza. Il sistema sanzionatorio penale vigente si articola sul c.d. doppio binario: da un lato la pena principale (art.17 cp) e dall’altro la misura di sicurezza = risposta sanzionatoria penale che ha lo scopo di neutralizzare la pericolosità sociale del reo o di una cosa pericolosa, nelle sue mani, che bisogna togliergli (misure di sicurezza “patrimoniali”). Art 199 c.p. affermazione del principio di legalità anche per le misure di sicurezza “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezze che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dai casi da essa preveduti” Art. 14 delle preleggi al codice civile del 1942= “le leggi penali ... non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. => riaffermazione di una articolazione del principio di legalità: divieto di analogia. Con la nascita della repubblica italiana (’48) si ha l’affermazione, per la prima volta a livello di costituzione rigida, del principio di legalità in materia penale: Art. 25 Cost co. 2 e co. 3 che si riferiscono al doppio binario:
La Cost. riserva il monopolio della scelta dei fatti da punire e delle relative sanzione al solo potere legislativo, in modo da garantire al cittadino tutela dagli arbitri del potere esecutivo e giudiziario. La riserva di legge in materia penale (art. 25 co. 2 Cost) fa riferimento alla legge in senso formale (solo la legge del parlamento). —> si escludono dal novero delle fonti in materia penale:
Unica deroga alla riserva di legge formale = i decreti governativi in tempo di guerra (78 Cost): “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.”
rappresenta la volontà dell’intero popolo. Le norme penali emanate da una regione avrebbero come destinatari anche i cittadini di altre regioni. Eccezione = statuto del Trentino alto Adige. Limite = le fattispecie che la legge regionale o provinciale possono sanzionare con pena devono essere già previste dalla legge penale dello Stato.
Non è possibile la creazione di norme incriminatrici da parte della consuetudine (c.d. consuetudine incriminatrice). Non vi è nemmeno spazio per la c.d. consuetudine integratrice, cioè per il rinvio alla consuetudine per l’individuazione di un elemento del reato. Il principio di gerarchia delle fonti impedisce alla consuetudine di produrre l’abrogazione di norme legislative incriminatrici (consuetudine abrogatrice). La norma consuetudinaria può invece essere fonte di cause di giustificazione (consuetudine scriminante) solo a condizione che sia richiamata da una norma di legge.
Non esiste una competenza penale diretta dell’UE, la cui competenza rimane, come precedentemente al Trattato di Lisbona, INDIRETTA ma AUTONOMA = competenza a richiedere agli stati membri l’adozione di norme incriminatrici laddove siano necessarie per tutelare gli interessi dell’Unione o per realizzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (art.83 par.1 TFUE). Le coordinate dell’intervento dell’UE in materia penale sono delineate dall’ART. 83 TFUE:
1. “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della _criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità.
Effetti che il diritto comunitario esercita sul diritto penale nazionale:
essa prevista, qualora incidano su una posizione giuridica soggettiva tutelata dal diritto UE.
determinate sanzioni. FONTI INTERNAZIONALI PATTIZIE (CEDU) E DIRITTO PENALE: Diritto penale internazionale = branca del diritto che prevede una responsabilità penale individuale per i crimini internazionali. Da numerose fonti internazionali discendono obblighi a carico sia del legislatore che del giudice italiano.
In alcuni ambiti la complessità della materia penale richiede forme di integrazione da parte di una norma sub-legislativa per precisare il contenuto di una norma incriminatrice. Ci si pone l’interrogativo se la riserva di legge rispetto ad atti dell’esecutivo vada intesa come assoluta o relativa. Primo orientamento = favorevole alla riserva assoluta = sarebbe riservata alla legge l’individuazione di tutti gli elementi del reato e del trattamento sanzionatorio. Secondo orientamento = favorevole alla riserva relativa = la legge potrebbe rinviare ad atti sub- legislativi del potere esecutivo per l’individuazione del precetto e delle sanzioni. Terzo orientamento = utilizza la formula di riserva di legge tendenzialmente assoluta = la legge non puoi rinviare ad atti generali ed astratti del potere esecutivo, salvo il caso in cui si tratti di atti che si limitino a specificare sul piano tecnico elementi già descritti dalla legge. —> riserva tendenzialmente assoluta risulta compatibile con art.25.2 Cost. I rapporti tra la legge e provvedimenti individuali e concreti del potere esecutivo, non violano la riserva di legge. NORME PENALI IN BIANCO: norme penali il cui precetto è posto in tutto o in parte da una norma di fonte inferiore alla legge: la legge lascia in bianco il contenuto del precetto, che si colora e prende forma solo ad opera della fonte sublegislativa. => Secondo la riserva di legge tendenzialmente assoluta le norme penali in bianco sono costituzionalmente illegittime (a meno che l’apporto del potere esecutivo sia di carattere tecnico) RISERVA DI LEGGE E POTERE GIUDIZIARIO Per mettere al sicuro i cittadini da arbitri del potere giudiziario la riserva di legge impone al legislatore il rispetto di tre principi: precisione, determinatezza, tassatività PRINCIPIO DI PRECISIONE = impone al legislatore di disciplinare con precisione il reato e le sanzioni per evitare che giudice assuma un ruolo creativo = gli compete solo obbligo di applicare.
trovare in ogni momento cosa è lecito e cosa gli è vietato.
prevenzione generale = intimidazione dei potenziali autori di reati. Principio di precisione e tecniche di formazione delle norme penali:
Premesso ciò possiamo stilare una serie di corollari:
I fondatori dei principi dello stato liberale di diritto hanno arricchito la tutela del cittadino introducendo il PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI SFAVOREVOLI ALL’AGENTE = in uno stato di diritto il cittadino deve sapere prima di agire se dal suo comportamento potrà scaturire una responsabilità penale e quali saranno le sanzioni. ==> si vuole riparare da sopraffazioni del giudice e del legislatore. Tale principio vincola:
Abrogazione non sempre comporta abolizione del reato. Può accadere che le classi di fatti in precedenza riconducibili alla norma incriminatrice abrogata conservino rilevanza penale in quanto riconducibili ad un’altra norma incriminatrice (condotta non diventa lecita ma è prevista da altra norma):
legislativa.
Ipotesi particolare di abolito criminis = SUCCESSIONE NEL TEMPO DI NORME INCRIMINATRICI: L’abolizione del reato può essere conseguenza di modifiche, intervenute dopo la commissione del fatto, che non riguardano direttamente la norma incriminatrice bensì una norma extra-giuridica richiamata dalla norma incriminatrice. Favorevole al reo perché riduce capo di applicazione della norma penale La situazione sarà diversa a seconda che la norma richiamata integri o no la norma incriminatrice:
sarà applicabile la disciplina dell’art. 2 co. 2 c.p., in quanto la modifica si ripercuote sulla fisionomia della figura di reato quindi sulle scelte politico-criminali del legislatore
descrivere la figura astratta del reato la modifica della norma richiamata non si ripercuote sulla fisionomia del reato. Sono norme integratrici della norma penale le norme definitorie = attraverso le quali il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici. Una modifica della norma definitoria, che restringa l’ambito dell’incriminazione, dà vita ad una (parziale) abolizione del reato, con efficacia retroattiva ex art. 2 co. 2 c.p. es. A partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 minorenne è considerato colui che non ha ancora compiuto i 18 anni (prima i 21) = fattispecie che si è riverberata sull’art. 643 che incrimina la circonvenzione di persone incapaci. Norme integratrici sono le norme penali in bianco che hanno vita nel nostro ordinamento entro i limiti di una mera integrazione tecnica da parte di atti generali ed astratti del potere esecutivo. es. eliminazione di sostanze stupefacenti da un elenco contenuto in un decreto ministeriale determinerà la parziale abolizione dei reati in materia di stupefacenti. B) SUCCESSIONE DI NORME MERAMENTE MODIFICATIVE DELLA DISCIPLINA (art.2 co.4) “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che si stata pronunciata sentenza irrevocabile” Il comportamento è ancora considerato dal legislatore meritevole e bisognoso di pena ma viene modificato in senso più mite il trattamento sanzionatorio. La normativa cambia determinando la modifica della disciplina (Es sostituzione pena detentiva con pecuniaria, diminuzione del massimo e minimo edittale, modifiche legislative attinenti ai profili della punibilità es. legge successiva che introduce una causa personale di non punibilità). Se la legge posteriore è sfavorevole, il principio di irretroattività impone che si applichi la legge vigente al momento del fatto (se reo è già in procedimento). Se la nuova legge è più favorevole si applicherà quest’ultima.
Per capire qual è la legge più favorevole il giudice deve fare un raffronto in concreto (non in astratto come per abolito) tra le due disposizioni e verificare qual è il trattamento sanzionatorio più favorevole.Il metodo che deve seguire:
contiene la disciplina più favorevole per il caso concreto. Qualora la nuova legge entri in vigore prima che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile troverà senz’altro applicazione ex art. 2 co. 4 c.p. Qualora la nuova legge interviene dopo la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna la regola enunciata dall’art. 2 co. 4 c.p. vorrebbe che resti fermo il giudicato. = co. 4 vuole che la legge successiva più favorevole sia applicata retroattivamente quindi anche a reati commessi prima della sua entrata in vigore purché sul fatto non sia già intervenuta sentenza irrevocabile: introduce regime di retroattività limitata della legge penale successiva più favorevole. La sentenza passata in giudicato in questo caso resta ferma = diverso dall’abolitio criminis. La ratio del co. 4 risponde ad una esigenza di parità di trattamento (ex art. 3 Cost) ma vige il rispetto del giudicato = esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti già esauriti definiti con sentenza passata in giudicato che si controbilancia con esigenza di parità di trattamento. Esigenza di salvaguardare il giudicato nel co. 2 invece soccombe all'esigenza prevalente di rispettare le nuove valutazioni politiche-criminali sul quel fatto. Nel 4 co. l’esigenza di rispettare le nuove valutazioni politico-criminali del legislatore non c’è perché conferma la rilevanza penale del fatto, semplicemente modifica in senso più mite il trattamento sanzionatorio. Con la legge 24 del 2006 è stato inserito nell’art. 2 il comma 3 che prevede l’unica ipotesi di travolgimento del giudicato (ipotesi di conversione da pena detentiva a pena pecuniaria): “Se vi è stata condanna pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 135 c.p.” ==> la legge più favorevole sopravvenuta, travolge il giudicato. Soluzione ragionevole: evitando l’esecuzione di una pena detentiva irrogata per un reato che agli occhi del legislatore non merita più una pena di tale natura = enunciato un principio di retroattività illimitata della legge successiva più favorevole. La pena detentiva si converte immediatamente nella pena pecuniaria prevista dalla nuova legge. La conversione avviene secondo il criterio di ragguaglio previsto dall’art. 135 c.p. Competente ad adottare il provvedimento di conversione è il giudice dell’esecuzione, il quale, qualora il condannato stia scontando la pena, sospenderà l’esecuzione, disponendo la liberazione; l’art. 2 co. 3 prevede che la conversione sia immediata. ULTRATTIVITÀ DELLE LEGGI ECCEZIONALI E DELLE LEGGI TEMPORANEE (art. 2 co. 5 c.p.): Il principio della retroattività della legge penale non opera per le leggi eccezionali e per leggi temporanee = art. 2 co. 5 c.p., stabilisce: “Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.” Una norma che abolisca una figura di reato prevista da una legge eccezionale o temporanea, o ne mitighi il trattamento sanzionatorio, non sarà applicabile a fatti commessi sotto il loro vigore. Per legge eccezionale ex art. 2 co. 5 c.p., si intende una legge emanata per fronteggiare situazioni oggettive di carattere straordinario (es. calamità, epidemie, ecc...), la cui disciplina è dunque legata a tali situazioni di fatto.
Sembrerebbe quindi che decreto legge decaduto o non convertito non trovi mai applicazione; in realtà = occorre distinguere tra:
decaduto o non convertito. Se la legge del tempo in cui è stata tenuta la condotta prendeva il fatto come reato, la disciplina più favorevole contenuta nel decreto legge non troverà applicazione e l’agente sarà punito in base alla legge del tempo della sua condotta che poi è quella che ha svolto un effetto motivante sull’agente stesso nel momento in cui questi ha deciso di tenere la condotta.
convertito. Se ha contenuto più favorevole esso si applica al fatto concomitante perché è proprio il decreto ad aver orientato la scelta di comportamento dell’agente = ultrattività di un decreto legge decaduto o non convertito per valorizzare la ratio sottintesa al principio di irretroattività della norma sfavorevole. La logica del del principio di irretroattività della norma penale art. 25 co. 2 deroga all’art. 77 della costituzione per questa parte; cioè l’art. Che definisce il regime costituzionale del decreto legge e delinea ultrattività del decreto legge decaduto o non convertito. Altra ipotesi particolare = decreto legge convertito in legge con emendamenti:
Art. 3 c.p. = “La legge penale italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello stato” Art 6 c.p. = “Chiunque commette un reato nel territorio dello stato è punito con legge italiana” La legge penale italiana si applica ai reati commessi nel territorio dello Stato ed è indifferente che l’autore del reato sia un cittadino o uno straniero. La nozione di territorio dello Stato è invece fornita dall’art. 4 c.p.: a) Territorio della repubblica (terraferma, mare territoriale, spazio aereo, sottosuolo) b) Navi e aeromobili ovunque si trovino salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. c) i reati commessi a bordo di navi e aeromobili italiani si considerano commessi nel territorio dello Stato sia nel caso in cui essi si trovino in acque o spazi aerei internazionali sia che si trovino in territorio straniero. d) è illimitata l’estensione della legge penale italiana alle navi e agli aeromobili militari italiani che si trovano in territorio estero. I REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO: Quando il reato si considera commesso nel territorio dello Stato? La risposta è fornita dall’art. 6 co. 2 c.p.: “Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.” REATI COMMESSI ALL’ESTERO PUNIBILI INCONDIZIONATAMENTE SECONDO LA LEGGE ITALIANA (Art.7) La tendenziale universalità della legge penale italiana trova la sua massima espressione nei confronti di una vasta gamma di reati compiuti integralmente all’estero dal cittadino o dallo straniero, che offendono beni di preminente rilievo (delitti contro la personalità dello Stato italiano, i delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto, i delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato). I DELITTI POLITICI COMMESSI ALL’ESTERO: Art. 8 c.p. stabilisce l’applicabilità della legge penale italiana ai delitti politici commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero ai danni di un interesse politico dello Stato italiano o di un diritto politico di una cittadino italiano. I DELITTI COMUNI COMPIUTI DAL CITTADINO ALL’ESTERO: Art. 9 c.p.; il delitto comune commesso all’estero è punito con legge italiana a condizione che:
I DELITTI COMUNI COMMESSI DALLO STRANIERO ALL’ESTERO (Art. 10 c.p) L’applicabilità della legge penale italiana per i delitti comuni compiuti dallo straniero all’estero a danno dello Stato o del cittadino italiano abbraccia tutti i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a un anno.
Il sistema penale italiano pone una serie di condizioni perché si possa procedere al riconoscimento di una sentenza penale straniera:
straniera, ma anche dalla legge italiana (ex art. 733 co. 1 c.p.p.).
preveda come delitto
delitto rientri tra quelli per i quali è prevista l’estradizione; in mancanza si può procedere al riconoscimento della sentenza straniera sulla base della richiesta del ministero della giustizia. ESTRADIZIONE (art.13): La più antica e vitale forma di cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. = procedimento attraverso il quale uno Stato consegna ad un altro Stato una persona che si trova nel suo territorio affinché, nello Stato richiedente, sia sottoposto a giudizio (c.d. Estradizione processuale) o all’esecuzione di una pena già inflittagli (c.d. Estradizione esecutiva). Si parla inoltre di estradizione attiva o passiva, a seconda che si guardi dal punto di vista dello Stato richiedente o dello Stato che la concede. N.B l’introduzione del mandato d’arresto europeo, nel 2002, ha limitato l’ambito di applicazione dell’estradizione ai rapporti tra l’Italia e gli Stati non facenti parte dell’UE. Condizione per l’estradizione ex. art.13 è la doppia incriminazione del fatto: è necessario che il fatto. oggetto della domanda di estradizione integri un reato sia secondo la legge italiana che secondo la legge dello Stato estero. Ulteriore condizione per l’estradizione= divieto per lo Stato che ottiene l’estradizione di sottoporre l’estradato a restrizione della libertà personale per fatti anteriori e diversi da quello per cui è stata concessa, e divieto di consegnare l’estradato ad un altro Stato = principio di specialità. La ratio del principio: impedire richieste di estradizione fraudolenta. La materia dell’estradizione è governata dai principi di sussidiarietà e del ne bis in idem.
la quale è domandata, è in corso un procedimento penale nello Stato italiano.
pronunciata in Italia sentenza irrevocabile (di condanna o proscioglimento). Estradizione non può essere concessa:
Nell’ambito UE, lo strumento di cooperazione per la consegna di persone imputate o condannate non è più quello dell’estradizione, ma è divenuto quello del mandato d’arresto europeo (m.a.e.). La disciplina è espressione del principio di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale: ogni Stato membro si impegna a dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario emesso da un altro Stato membro per l’arresto o la consegna di una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o ai fini dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale.
intervento da parte di organi politici (es. ministro della giustizia), infatti sulla consegna di un imputato o di un condannato all’estero decide la Corte d’Appello nel cui distretto risiede l’imputato; per quanto riguarda l’Italia, l’autorità giudiziaria competente ad emettere il mandato d’arresto europeo è il giudice o il pubblico ministero.
medio-alta.
mandato d’arresto europeo non è previsto come reato dalla legge penale italiana e il cittadino italiano ignorava senza colpa che quel fatto costituisse reato secondo la legge dello Stato estero. La consegna della persona nei cui confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo viene rifiutata in una serie di casi previsti tra per reati politici. Tuttavia la consegna non può essere rifiutata nei casi di reati di genocidio o di terrorismo. Inoltre la Corte d’Appello deve rifiutare la consegna se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per lo stesso fatto da uno degli Stati membri dell’UE purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita o sia in corso di esecuzione. C) LIMITI PERSONALI LE ECCEZIONI ALL’OBBLIGATORIETÀ DELLA LEGGE PENALE ITALIANA: Il codice penale prevede la possibilità che alcune categorie di soggetti siano sottratte eccezionalmente all’applicabilità della legge penale italiana (art.3) ==> IMMUNITÀ. Si distingue tra:
Distinguiamo anche:
l’immunità
l’immunità Le immunità di diritto pubblico interno sono :