Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


DIRITTO PENALE anno 2021, Appunti di Diritto Penale

appunti di diritto penale della prof.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 30/09/2021

MartinaBB97
MartinaBB97 🇮🇹

4.5

(8)

9 documenti

1 / 63

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO PENALE !
==> strumento in grado di dispensare a carico del destinatario della sanzione (condannato) dei
comportamenti aittivi (pena).!
Cosa legittima lo stato a ricorrere alla pena? TEORIE DELLA PENA che si suddividono in:!
TEORIA ASSOLUTA = si caratterizza per il disinteressamento rispetto agli eetti della pena,
svincolata da qualsiasi fine intenda raggiungere.!
TEORIA RELATIVA = interessata agli eetti prodotti dalla pena, incentrata sullo scopo da essa
perseguito. !
Si articolano in:
TEORIA RETRIBUTIVA (teoria assoluta) !
Pena osservata come male inflitto dallo Stato per compensare (retribuire) il male che un uomo ha
inflitto ad un altro uomo o alla società. !
Si punisce perché è giusto, non perché la pena sia utile in vista di una qualsivoglia finalità.!
TEORIA GENERALPREVENTIVA (teoria relativa):
Pena osservata come mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei
destinatari attraverso: !
1. Intimidazione = correlata al contenuto aittivo della pena, alla quale si assegna una funzione
di controspinta psicologica tale da neutralizzare le spinte a delinquere.!
2. Orientamento culturale = azione pedagogica svolta dalla norma penale tale da creare una
spontanea adesione da parte dei consociati alla legge.!
3. La misura della prevenzione sociale sono i tassi di criminalità!
TEORIA SPECIALPREVENTIVA (teoria relativa):
Pena = strumento volto a prevenire che l’autore di un reato commetta in futuro altri reati.!
La misura della prevenzione sociale è la recidiva, se ci sono recidivi il sistema penale non
funziona. Il giudice stabilisce la pena minima che serve al reo per evitare che diventi recidivo
(commisurazione della pena).!
La prevenzione sociale allude alla rieducazione del condannato (art.27 Cost) = il reo grazie alla
pena commisurata dal giudice deve rielaborare quanto successo. !
La rieducazione ha come eetto la non recidiva e non può essere coattiva: ad essere imposta è la
pena, non la rieducazione. !
La prevenzione può essere raggiunta attraverso: !
1. Risocializzazione = aiutando il condannato a re-inserirsi nella società nel rispetto della legge. !
2. Intimidazione = vi si ricorre se il condannato non vuole essere o non può essere risocializzato.!
3. Neutralizzazione = vi si fa ricorso nel caso in cui non riscontrino successo ne la
risocializzazione ne l’intimidazione, rendendo il condannato inoensivo o quantomeno
rendendogli più dicile la commissione di nuovi reati. !
A partire dall’Illuminismo il diritto penale si è secolarizzato andando a superare l’equazione
reato=peccato. Si passa dalla repressione di comportamenti puniti in quanto contrastanti con la
legge divina, alla repressione di soli comportamenti che mettono in pericolo o ledono beni
individuali o collettivi. !
In uno stato come quello delineato dalla nostra Cost. il legislatore non può punire per fatti etici o
trascendentali e la pena non può essere oggetto di retribuzione. !
Il ricorso alla pena si legittima in chiave di prevenzione generale con il limite della prevenzione
sociale (rieducazione del condannato).!
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f

Anteprima parziale del testo

Scarica DIRITTO PENALE anno 2021 e più Appunti in PDF di Diritto Penale solo su Docsity!

DIRITTO PENALE

==> strumento in grado di dispensare a carico del destinatario della sanzione (condannato) dei comportamenti afflittivi (pena). Cosa legittima lo stato a ricorrere alla pena? TEORIE DELLA PENA che si suddividono in: TEORIA ASSOLUTA = si caratterizza per il disinteressamento rispetto agli effetti della pena, svincolata da qualsiasi fine intenda raggiungere. TEORIA RELATIVA = interessata agli effetti prodotti dalla pena, incentrata sullo scopo da essa perseguito. Si articolano in: TEORIA RETRIBUTIVA (teoria assoluta) Pena osservata come male inflitto dallo Stato per compensare (retribuire) il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società. Si punisce perché è giusto, non perché la pena sia utile in vista di una qualsivoglia finalità. TEORIA GENERALPREVENTIVA (teoria relativa): Pena osservata come mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei destinatari attraverso:

  1. Intimidazione = correlata al contenuto afflittivo della pena, alla quale si assegna una funzione di controspinta psicologica tale da neutralizzare le spinte a delinquere.
  2. Orientamento culturale = azione pedagogica svolta dalla norma penale tale da creare una spontanea adesione da parte dei consociati alla legge.
  3. La misura della prevenzione sociale sono i tassi di criminalità TEORIA SPECIALPREVENTIVA (teoria relativa): Pena = strumento volto a prevenire che l’autore di un reato commetta in futuro altri reati. La misura della prevenzione sociale è la recidiva, se ci sono recidivi il sistema penale non funziona. Il giudice stabilisce la pena minima che serve al reo per evitare che diventi recidivo (commisurazione della pena). La prevenzione sociale allude alla rieducazione del condannato (art.27 Cost) = il reo grazie alla pena commisurata dal giudice deve rielaborare quanto successo. La rieducazione ha come effetto la non recidiva e non può essere coattiva: ad essere imposta è la pena, non la rieducazione. La prevenzione può essere raggiunta attraverso:
  4. Risocializzazione = aiutando il condannato a re-inserirsi nella società nel rispetto della legge.
  5. Intimidazione = vi si ricorre se il condannato non vuole essere o non può essere risocializzato.
  6. Neutralizzazione = vi si fa ricorso nel caso in cui non riscontrino successo ne la risocializzazione ne l’intimidazione, rendendo il condannato inoffensivo o quantomeno rendendogli più difficile la commissione di nuovi reati. A partire dall’Illuminismo il diritto penale si è secolarizzato andando a superare l’equazione reato=peccato. Si passa dalla repressione di comportamenti puniti in quanto contrastanti con la legge divina, alla repressione di soli comportamenti che mettono in pericolo o ledono beni individuali o collettivi. In uno stato come quello delineato dalla nostra Cost. il legislatore non può punire per fatti etici o trascendentali e la pena non può essere oggetto di retribuzione. Il ricorso alla pena si legittima in chiave di prevenzione generale con il limite della prevenzione sociale (rieducazione del condannato).

CRITERI-GUIDA PER IL LEGISLATORE NELLA SELEZIONE DEI FATTI PENALMENTE RILEVANTI:

Imposti al legislatore per la selezione dei fatti penalmente rilevanti, volti a fornire una risposta al quesito “quali contenuti possono avere le leggi che prevedono i reati?”

  1. PRINICIPIO DI OFFENSIVITA’ = non vi può essere reato senza offesa ad un bene giuridico, ossia, situazione di fatto o giuridica, carica di valore, modificabile e quindi offendibile per effetto di un comportamento umano. Ha rango costituzionale = art. 25 cost. Bene giuridico = è il bene che deve essere garantito a tutti in egual misura attraverso la coercizione penale => è offendibile attraverso “Lesione o messa in pericolo”.
  2. PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA = non può esservi reato se l’offesa al bene giuridico non è personalmente rimproverabile al suo autore. Ha rango costituzionale = Art. 27 co. 1 Cost. "La responsabilità penale è personale"
  3. PRINCIPIO DI PROPORZIONE = i costi della pena devono essere controbilanciati dalla dannosità sociale di quella classe di fatti.
  4. PRINCIPIO DI MERITEVOLEZZA DELLA PENA = solo offese sufficientemente gravi "meritano" il ricorso alla pena.
  5. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ = si può ricorrere alla pena soltanto quando nessun altro strumento a disposizione dello stato (es. sanzione amministrativa) è in grado di assicurare al bene giuridico una tutela adeguata (Pena=ultima ratio). PRINICIPIO DI LEGALITÀ =principio di riserva di legge o principio di legalità dei reati, delle pene e delle misure di sicurezza. Nella materia penale la Costituzione pone il principio di legalità come limite alla potestà punitiva. Il significato di tale principio è tradizionalmente espresso dal brocardo di Feuerbach (illuminista e penalista tedesco) = “nullum crimen, nulla poena sine legge scripta, stricta, certa et preavia.” —> “non vi può essere reato e pena senza una legge scritta, tassativa, precisa e precedente rispetto al fatto commesso”. Da questo brocardo e dagli aggettivi utilizzati si evincono i diversi piani in cui si articola il principio di legalità del diritto penale. Il principio di legalità può essere definito come macro-principio = principio che contiene al suo interno ulteriori principi autonomi che impattano sul sistema penale in maniera diversa:

- Individuazione delle fonti

- Formulazione della legge penale

- Applicazione della legge penale nel tempo

Analisi del brocardo: “Lege scripta” = si riferisce al catalogo delle fonti del diritto legittimate a introdurre nel nostro ordinamento una norma incriminatrice. Allude in particolare al principio di riserva di legge che impone che sia la legge ad essere la fonte deputata ad introdurre norme penali nel sistema. “Stricta, certa” = due aggettivi che alludono al modo in cui la norma penale deve essere formulata per essere legittima: non basta che sia scritta ma deve essere tassativa e precisa. Questi aggettivi rinviano al secondo piano del macro-principio che si articola in 3 sotto-principi:

  • principio di precisione
  • principio di determinatezza
  • principio di tassatività o divieto di analogia.

Con l’illuminismo si vuole anche porre dei limiti alla discrezionalità del giudice: “il giudice è bocca della legge” = non può aggiungere alcun margine di creatività al testo letterale della norma —> Obbligo di interpretazione strettamente letterale della norma codificata. Viene introdotto anche il divieto di interpretazione analogica in materia penale (principio di tassatività o divieto di analogia) = divieto di applicare una norma penale a un caso concreto (che si ritiene animato dalla stessa esigenza di tutela) che non rientra nel campo di applicazione della norma stessa. Confronto tra art. 1 codice Zanardelli e art. 1 codice penale Rocco attualmente vigente (1930) = “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.” A distanza di qualche decennio il principio di legalità in materia penale viene riaffermato nella stessa posizione e negli stessi termini utilizzati dal codice Zanardelli nonostante il divario politico e storico delle due fasi (nel ’30 piena epoca fascista). Con il c.p. Rocco il sistema penale si arricchisce di una componete: le misure di sicurezza. Il sistema sanzionatorio penale vigente si articola sul c.d. doppio binario: da un lato la pena principale (art.17 cp) e dall’altro la misura di sicurezza = risposta sanzionatoria penale che ha lo scopo di neutralizzare la pericolosità sociale del reo o di una cosa pericolosa, nelle sue mani, che bisogna togliergli (misure di sicurezza “patrimoniali”). Art 199 c.p. affermazione del principio di legalità anche per le misure di sicurezza “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezze che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dai casi da essa preveduti” Art. 14 delle preleggi al codice civile del 1942= “le leggi penali ... non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. => riaffermazione di una articolazione del principio di legalità: divieto di analogia. Con la nascita della repubblica italiana (’48) si ha l’affermazione, per la prima volta a livello di costituzione rigida, del principio di legalità in materia penale: Art. 25 Cost co. 2 e co. 3 che si riferiscono al doppio binario:

  • Pene (comma 2) = “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”
  • Misure di sicurezza (comma 3) = “ Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.” NB: Art. 1 c.p. e 119 c.p. (legge ordinaria) sono paralleli all’art. 25 Cost. co.2 e co.3.

PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE:

La Cost. riserva il monopolio della scelta dei fatti da punire e delle relative sanzione al solo potere legislativo, in modo da garantire al cittadino tutela dagli arbitri del potere esecutivo e giudiziario. La riserva di legge in materia penale (art. 25 co. 2 Cost) fa riferimento alla legge in senso formale (solo la legge del parlamento). —> si escludono dal novero delle fonti in materia penale:

• Decreti legge ( 77 Cost.)

• Decreti legislativi (76 Cost.)

Unica deroga alla riserva di legge formale = i decreti governativi in tempo di guerra (78 Cost): “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.”

• Leggi regionali = non possono essere fonte di diritto penale perché solo il parlamento nazionale

rappresenta la volontà dell’intero popolo. Le norme penali emanate da una regione avrebbero come destinatari anche i cittadini di altre regioni. Eccezione = statuto del Trentino alto Adige. Limite = le fattispecie che la legge regionale o provinciale possono sanzionare con pena devono essere già previste dalla legge penale dello Stato.

• Consuetudini =

Non è possibile la creazione di norme incriminatrici da parte della consuetudine (c.d. consuetudine incriminatrice). Non vi è nemmeno spazio per la c.d. consuetudine integratrice, cioè per il rinvio alla consuetudine per l’individuazione di un elemento del reato. Il principio di gerarchia delle fonti impedisce alla consuetudine di produrre l’abrogazione di norme legislative incriminatrici (consuetudine abrogatrice). La norma consuetudinaria può invece essere fonte di cause di giustificazione (consuetudine scriminante) solo a condizione che sia richiamata da una norma di legge.

• Diritto UE =

Non esiste una competenza penale diretta dell’UE, la cui competenza rimane, come precedentemente al Trattato di Lisbona, INDIRETTA ma AUTONOMA = competenza a richiedere agli stati membri l’adozione di norme incriminatrici laddove siano necessarie per tutelare gli interessi dell’Unione o per realizzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (art.83 par.1 TFUE). Le coordinate dell’intervento dell’UE in materia penale sono delineate dall’ART. 83 TFUE:

1. “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della _criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità.

  1. Allorché il_ ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.

Effetti che il diritto comunitario esercita sul diritto penale nazionale:

- Effetti di neutralizzazione = di una norma incriminatrice nazionale o della sanzione penale da

essa prevista, qualora incidano su una posizione giuridica soggettiva tutelata dal diritto UE.

- Effetti espansivi = es. richiesta di penalizzazione di determinate condotte o di inasprimento di

determinate sanzioni. FONTI INTERNAZIONALI PATTIZIE (CEDU) E DIRITTO PENALE: Diritto penale internazionale = branca del diritto che prevede una responsabilità penale individuale per i crimini internazionali. Da numerose fonti internazionali discendono obblighi a carico sia del legislatore che del giudice italiano.

  • Per il legislatore: la legge penale deve essere conforme agli obblighi internazionali, altrimenti sarà costituzionalmente illegittima per contrasto con l’art.117 Cost. (salvo il caso in cui gli stessi obblighi internazionali siano in contrasto con la Costituzione).
  • Per il giudice: egli ha il dovere di interpretare le leggi internazionali, anche in materia penale, in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano. Nel caso in cui il contrasto tra legge interna e internazionale non sia superabile in via interpretativa, il giudice dovrà sollevare la questione di illegittimità costituzionale della legge interna, invocando l’art.117 co.1 Cost e come “norma interposta” la disposizione internazionale che si assume violata. Un eventuale contrasto tra la CEDU e legge interna non potrà essere rimosso direttamente dal giudice ordinario attraverso la disapplicazione (come per diritto comunitario); il contrasto dovrà essere sottoposto alla Corte Costituzionale. Prima del ricorso alla Corte il giudice dovrà vagliare la strada dell’interpretazione conforme alla CEDU della legge in questione. Il diritto internazionale può produrre: Effetti riduttivi = possono essere l’esito di un’operazione di interpretazione conforme alle norme internazionali o di una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale. Possono avere ad oggetto sia il precetto penale sia la sanzione ad esso correlata. Effetti espansivi = obblighi di incriminazione di determinate condotte contenute in norme di diritto pattizio (es. art.4 convenzione ONU sulla tortura e punizioni crudeli, inumane e degradanti) o ricavate in via interpretativa dalle Corti dei Diritti. Più spesso sono il risultato dell’interpretazione conforme alle norme sovranazionali. CORTE COSTITUZIONALE E DIRITTO PENALE: La riserva di legge non preclude il controllo di costituzionalità delle norme incriminatrici quando ne derivi un effetto in bonam partem = eliminare una figura di reato, ridurne il campo di applicazione, mitigarne le sanzioni. Non preclude nemmeno il controllo di una legge di depenalizzazione che abbia irragionevolmente mantenuto in vita, come ipotesi di reato, fatti omogenei a quelli trasformati in illeciti amministrativi. La riserva di legge esclude invece che, attraverso il sindacato sulle norme incriminatrici, la Corte Costituzionale possa produrre un effetto in malam partem= possa ampliare la gamma dei comportamenti penalmente rilevanti o inasprire il trattamento sanzionatorio. Esclude che la Corte, sindacando la legittimità di norme che aboliscono un reato o lo trasformano in illecito amministrativo, faccia rivivere la figura di reato abolita o depenalizzata dal legislatore.

RISERVA DI LEGGE E ATTI DEL POTERE ESECUTIVO:

In alcuni ambiti la complessità della materia penale richiede forme di integrazione da parte di una norma sub-legislativa per precisare il contenuto di una norma incriminatrice. Ci si pone l’interrogativo se la riserva di legge rispetto ad atti dell’esecutivo vada intesa come assoluta o relativa. Primo orientamento = favorevole alla riserva assoluta = sarebbe riservata alla legge l’individuazione di tutti gli elementi del reato e del trattamento sanzionatorio. Secondo orientamento = favorevole alla riserva relativa = la legge potrebbe rinviare ad atti sub- legislativi del potere esecutivo per l’individuazione del precetto e delle sanzioni. Terzo orientamento = utilizza la formula di riserva di legge tendenzialmente assoluta = la legge non puoi rinviare ad atti generali ed astratti del potere esecutivo, salvo il caso in cui si tratti di atti che si limitino a specificare sul piano tecnico elementi già descritti dalla legge. —> riserva tendenzialmente assoluta risulta compatibile con art.25.2 Cost. I rapporti tra la legge e provvedimenti individuali e concreti del potere esecutivo, non violano la riserva di legge. NORME PENALI IN BIANCO: norme penali il cui precetto è posto in tutto o in parte da una norma di fonte inferiore alla legge: la legge lascia in bianco il contenuto del precetto, che si colora e prende forma solo ad opera della fonte sublegislativa. => Secondo la riserva di legge tendenzialmente assoluta le norme penali in bianco sono costituzionalmente illegittime (a meno che l’apporto del potere esecutivo sia di carattere tecnico) RISERVA DI LEGGE E POTERE GIUDIZIARIO Per mettere al sicuro i cittadini da arbitri del potere giudiziario la riserva di legge impone al legislatore il rispetto di tre principi: precisione, determinatezza, tassatività PRINCIPIO DI PRECISIONE = impone al legislatore di disciplinare con precisione il reato e le sanzioni per evitare che giudice assuma un ruolo creativo = gli compete solo obbligo di applicare.

- È garanzia della libertà e sicurezza del cittadino, il quale solo in leggi chiare e precise può

trovare in ogni momento cosa è lecito e cosa gli è vietato.

- È condizione indispensabile affinché la minaccia della pena operi come strumento di

prevenzione generale = intimidazione dei potenziali autori di reati. Principio di precisione e tecniche di formazione delle norme penali:

  1. Tecnica casistica = descrizione analitica di specifici comportamenti o situazioni = assicura elevato grado di precisione.
  2. Clausole generali = comporta un rischio di imprecisione, sono formule che comprendono un gran numero di casi che il legislatore non specifica
  3. Definizioni legislative = per chiarire la portata di un termine in ambito penale
  4. Concetti descrittivi = attraverso cui il legislatore individua elementi di reato (es. minore di anni 10, madre etc.); non garantisce il rispetto del principio.
  5. Concetti normativi = concetto che fa riferimento ad una norma giuridica (es.obbligazione, matrimonio avente effetti civili) o extragiuridica (es. atti osceni)

Premesso ciò possiamo stilare una serie di corollari:

  • Il principio di legalità si oppone alla previsione di pene indeterminate nel massimo.
  • La cornice edittale deve essere individuata con precisione (non sempre accade nel diritto vigente).
  • La cornice edittale non deve essere troppo ampia.
  • La legge detta criteri vincolanti per il giudice nella commisurazione della pena PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELLE MISURE DI SICUREZZA = sanzioni (personali o patrimoniali) che si applicano in aggiunta alla pena Art. 199 c.p. = “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che no siano espressamente prevedute dalla legge” Art. 25 co. 3 Cost. = “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei previsti dalla legge”. Legislatore non può delegare a fonti subordinate la disciplina delle misure di sicurezza, né può dettare una disciplina imprecisa o indeterminata. PRESUPPOSTI applicazione misure di sicurezza:
  1. Commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato
  2. Pericolosità sociale dell’agente (accertata in concreto dal giudice) L’INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO PENALE: Interpretare una norma significa individuare il suo significato in modo da poter ricondurre sotto il suo ambito un determinato caso concreto. Giudice deve procedere prima di tutto ad una INTERPRETAZIONE CONFORME AL SIGNIFICATO LETTERALE = individuare quali sono i possibili significati letterali della legge penale. Può attingere a:
  • linguaggio comune (es. “violenza”, nel linguaggio comune richiama a una lesione o pericolo di lesione)
  • linguaggio giuridico (es. “altruità”, che nel linguaggio giuridico denota una cosa che “non è di proprietà”)
  • linguaggio economico-aziendale
  • linguaggio medico
  • linguaggio biologico Pur attingendo ai suddetti linguaggi non sia ancora possibile stabilire quale sia il significato letterale da attribuire ad un termine, il giudice ricorre ad ulteriori attività d’interpretazione: a) INTERPRETAZIONE SISTEMATICA: Consiste nel coordinamento tra più disposizioni di pari grado per individuare, tra più significati compatibili con la lettera della legge, quello che va preferito. Es. interpretazione sistematica tra art.582 (lesioni personali) e art.581 (percosse) che consente di attribuire al termine “malattia” il significato di produzione di un processo morboso con apprezzabile riduzione di funzionalità dell’organismo umano. b) INTERPRETAZIONE A FORTIORI: Chiarire dubbi interpretativi sollevati da una norma alla luce di un’altra norma di portata più ampia. Es. l’interpretazione a fortiori dell’art.56 alla luce dell’art.115 che consente di escludere “atti preparatori” dal significato del termine “atti diretti in modo non equivoco” di cui alla definizione di tentativo: se, infatti, sono penalmente irrilevanti gli atti preparatori di un delitto compiuti da più persone (v. art. 115 co.1), a maggiori ragione saranno penalmente irrilevanti gli atti preparatori compiuti da una sola persona (v. art. 56 co.1)

LIMITI DI APPLICABILITÀ DELLA LEGGE PENALE:

A) LIMITI TEMPORALI

I fondatori dei principi dello stato liberale di diritto hanno arricchito la tutela del cittadino introducendo il PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI SFAVOREVOLI ALL’AGENTE = in uno stato di diritto il cittadino deve sapere prima di agire se dal suo comportamento potrà scaturire una responsabilità penale e quali saranno le sanzioni. ==> si vuole riparare da sopraffazioni del giudice e del legislatore. Tale principio vincola:

  1. Giudice = “Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato” (Art. 2 comma 1 c.p.) Art. 2 comma 4 c.p. = “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”
  2. Legislatore = “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (art. 25 co.2 Cost) Il divieto riguarda sia la punizione di fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato sia la punizione più severa di fatti che costituivano reato. La Corte Costituzionale ha riconosciuto a tale principio un’inderogabilità = principio di “superiorità di civiltà”, la cui ratio è garantire la libertà dell’individuo dallo stato, assicurandogli la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d’azione. Principio trova espressione anche in varie fonti sovranazionali (art.117 co. 1 Cost. vincola il legislatore al riaspetto dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali):
  • art.7 CEDU
  • art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza). NUOVE INCRIMINAZIONI = quando la legge individua una figura di reato integralmente nuova. Si ha nuova incriminazione anche quando c’è un ampliamento di figure di reato preesistenti.
  • Divieto per il legislatore di attribuire efficacia retroattiva alle nuove incriminazioni
  • Divieto per il legislatore di attribuire efficacia retroattiva a leggi che prevedono un trattamento più severo
  • Divieto per il giudice di applicare retroattivamente leggi più severe di quelle previste dalla legge vigente al momento del commesso reato Il principio di irretroattività riguarda anche le misure di sicurezza; art. 200 co.1 e 2 = “Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.”
  • Art 202 c.p. = esplicita esigenza che legga preveda fatto come reato affinché all’autore possa essere applicata una misura di sicurezza.
  • Misura di sicurezza non è applicabile se legge successiva alla commissione del fatto ha abolito l’incriminazione.
  • Il giudice non può applicare le misure a chi abbia agito prima dell’entrata in vigore della legge che ha preveduto la misura.

ABROGATIO SINE ABOLITIO =

Abrogazione non sempre comporta abolizione del reato. Può accadere che le classi di fatti in precedenza riconducibili alla norma incriminatrice abrogata conservino rilevanza penale in quanto riconducibili ad un’altra norma incriminatrice (condotta non diventa lecita ma è prevista da altra norma):

- Già prevista nell’ordinamento e divenuta applicabile solo dopo e per effetto della modifica

legislativa.

- Introdotta contestualmente alla modifica legislativa stessa.

Ipotesi particolare di abolito criminis = SUCCESSIONE NEL TEMPO DI NORME INCRIMINATRICI: L’abolizione del reato può essere conseguenza di modifiche, intervenute dopo la commissione del fatto, che non riguardano direttamente la norma incriminatrice bensì una norma extra-giuridica richiamata dalla norma incriminatrice. Favorevole al reo perché riduce capo di applicazione della norma penale La situazione sarà diversa a seconda che la norma richiamata integri o no la norma incriminatrice:

- Se modifica integra si potrà parlare di successione di norme incriminatrici della norma penale e

sarà applicabile la disciplina dell’art. 2 co. 2 c.p., in quanto la modifica si ripercuote sulla fisionomia della figura di reato quindi sulle scelte politico-criminali del legislatore

- Qualora la norma richiamata non integra la norma incriminatrice perché non contribuisce a

descrivere la figura astratta del reato la modifica della norma richiamata non si ripercuote sulla fisionomia del reato. Sono norme integratrici della norma penale le norme definitorie = attraverso le quali il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici. Una modifica della norma definitoria, che restringa l’ambito dell’incriminazione, dà vita ad una (parziale) abolizione del reato, con efficacia retroattiva ex art. 2 co. 2 c.p. es. A partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 minorenne è considerato colui che non ha ancora compiuto i 18 anni (prima i 21) = fattispecie che si è riverberata sull’art. 643 che incrimina la circonvenzione di persone incapaci. Norme integratrici sono le norme penali in bianco che hanno vita nel nostro ordinamento entro i limiti di una mera integrazione tecnica da parte di atti generali ed astratti del potere esecutivo. es. eliminazione di sostanze stupefacenti da un elenco contenuto in un decreto ministeriale determinerà la parziale abolizione dei reati in materia di stupefacenti. B) SUCCESSIONE DI NORME MERAMENTE MODIFICATIVE DELLA DISCIPLINA (art.2 co.4) “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che si stata pronunciata sentenza irrevocabile” Il comportamento è ancora considerato dal legislatore meritevole e bisognoso di pena ma viene modificato in senso più mite il trattamento sanzionatorio. La normativa cambia determinando la modifica della disciplina (Es sostituzione pena detentiva con pecuniaria, diminuzione del massimo e minimo edittale, modifiche legislative attinenti ai profili della punibilità es. legge successiva che introduce una causa personale di non punibilità). Se la legge posteriore è sfavorevole, il principio di irretroattività impone che si applichi la legge vigente al momento del fatto (se reo è già in procedimento). Se la nuova legge è più favorevole si applicherà quest’ultima.

Per capire qual è la legge più favorevole il giudice deve fare un raffronto in concreto (non in astratto come per abolito) tra le due disposizioni e verificare qual è il trattamento sanzionatorio più favorevole.Il metodo che deve seguire:

- Applicare al caso concreto la legge del tempo del commesso reato.

- Applicare la legge in vigore al momento del giudizio (in ogni sua fase).

- Comparare i risultati delle diverse applicazioni ideali per decidere quale sia la legge che

contiene la disciplina più favorevole per il caso concreto. Qualora la nuova legge entri in vigore prima che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile troverà senz’altro applicazione ex art. 2 co. 4 c.p. Qualora la nuova legge interviene dopo la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna la regola enunciata dall’art. 2 co. 4 c.p. vorrebbe che resti fermo il giudicato. = co. 4 vuole che la legge successiva più favorevole sia applicata retroattivamente quindi anche a reati commessi prima della sua entrata in vigore purché sul fatto non sia già intervenuta sentenza irrevocabile: introduce regime di retroattività limitata della legge penale successiva più favorevole. La sentenza passata in giudicato in questo caso resta ferma = diverso dall’abolitio criminis. La ratio del co. 4 risponde ad una esigenza di parità di trattamento (ex art. 3 Cost) ma vige il rispetto del giudicato = esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti già esauriti definiti con sentenza passata in giudicato che si controbilancia con esigenza di parità di trattamento. Esigenza di salvaguardare il giudicato nel co. 2 invece soccombe all'esigenza prevalente di rispettare le nuove valutazioni politiche-criminali sul quel fatto. Nel 4 co. l’esigenza di rispettare le nuove valutazioni politico-criminali del legislatore non c’è perché conferma la rilevanza penale del fatto, semplicemente modifica in senso più mite il trattamento sanzionatorio. Con la legge 24 del 2006 è stato inserito nell’art. 2 il comma 3 che prevede l’unica ipotesi di travolgimento del giudicato (ipotesi di conversione da pena detentiva a pena pecuniaria): “Se vi è stata condanna pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 135 c.p.” ==> la legge più favorevole sopravvenuta, travolge il giudicato. Soluzione ragionevole: evitando l’esecuzione di una pena detentiva irrogata per un reato che agli occhi del legislatore non merita più una pena di tale natura = enunciato un principio di retroattività illimitata della legge successiva più favorevole. La pena detentiva si converte immediatamente nella pena pecuniaria prevista dalla nuova legge. La conversione avviene secondo il criterio di ragguaglio previsto dall’art. 135 c.p. Competente ad adottare il provvedimento di conversione è il giudice dell’esecuzione, il quale, qualora il condannato stia scontando la pena, sospenderà l’esecuzione, disponendo la liberazione; l’art. 2 co. 3 prevede che la conversione sia immediata. ULTRATTIVITÀ DELLE LEGGI ECCEZIONALI E DELLE LEGGI TEMPORANEE (art. 2 co. 5 c.p.): Il principio della retroattività della legge penale non opera per le leggi eccezionali e per leggi temporanee = art. 2 co. 5 c.p., stabilisce: “Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.” Una norma che abolisca una figura di reato prevista da una legge eccezionale o temporanea, o ne mitighi il trattamento sanzionatorio, non sarà applicabile a fatti commessi sotto il loro vigore. Per legge eccezionale ex art. 2 co. 5 c.p., si intende una legge emanata per fronteggiare situazioni oggettive di carattere straordinario (es. calamità, epidemie, ecc...), la cui disciplina è dunque legata a tali situazioni di fatto.

Sembrerebbe quindi che decreto legge decaduto o non convertito non trovi mai applicazione; in realtà = occorre distinguere tra:

• I fatti pregressi = quelli compiuti dal singolo prima dell’entrata in vigore del decreto legge poi

decaduto o non convertito. Se la legge del tempo in cui è stata tenuta la condotta prendeva il fatto come reato, la disciplina più favorevole contenuta nel decreto legge non troverà applicazione e l’agente sarà punito in base alla legge del tempo della sua condotta che poi è quella che ha svolto un effetto motivante sull’agente stesso nel momento in cui questi ha deciso di tenere la condotta.

• I fatti concomitanti = compiuti durante il periodo di vigenza del decreto legge decaduto o non

convertito. Se ha contenuto più favorevole esso si applica al fatto concomitante perché è proprio il decreto ad aver orientato la scelta di comportamento dell’agente = ultrattività di un decreto legge decaduto o non convertito per valorizzare la ratio sottintesa al principio di irretroattività della norma sfavorevole. La logica del del principio di irretroattività della norma penale art. 25 co. 2 deroga all’art. 77 della costituzione per questa parte; cioè l’art. Che definisce il regime costituzionale del decreto legge e delinea ultrattività del decreto legge decaduto o non convertito. Altra ipotesi particolare = decreto legge convertito in legge con emendamenti:

  • Se decreto legge è norma penale favorevole e la conversione con emendamenti lo rende ancora più favorevole (es. perché legge di conversione abolisce ulteriori reati o mitiga ulteriormente il trattamento sanzionatorio) dovrà trovare applicazione la legge di conversione con efficacia retroattiva ex. art.2 co. 2 e 4
  • Se invece conversione con emendamenti rende il decreto legge meno favorevole, per i fatti concomitanti, si applicherà la disciplina più favorevole prevista dal decreto legge. DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE di una norma penale; è regolata da: -Art. 136 Cost. -Art. 30 L.87/ A partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nessun giudice può applicare una legge dichiarata incostituzionale Art. 30 L.87/1953 = “Quando in applicazione della norme dichiarata incostituzionale è stata pronunciata una sentenza di condanna irrevocabile, ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti” Problema = la corte costituzionale può sindacare la legittimità di norme penali di favore? SI, la corte può sindacare norme penali di favore perché non sono zona franca Effetti della dichiarazione di illegittimità di una norma penale di favore:
  1. Fatti commessi prima della dichiarazione di illegittimità = dovrà essere applicata la norma penale di favore
  2. Fatti commessi dopo la dichiarazione della corte = dovrà essere applicata la disciplina più sfavorevole TEMPO DEL REATO COMMESSO (tempus commissi delicti) = nella successione di leggi penali è importante stabilire il tempo in cui è stato commesso il fatto
  3. Reati commissivi = nel momento dell’azione o dell’ultima azione prevista dalla norma incriminatrice
  4. Reati omissivi = nel momento in cui andava compiuta l’azione doverosa
  5. Reati permanenti = nel momento in cui il soggetto compie l’ultimo atto con cui volontariamente mantiene la situazione antigiuridica
  6. Reati abituali = nel momento in cui si realizza l’ultima condotta che integra il fatto di reato

B) LIMITI SPAZIALI

TENDENZIALE UNIVERSALITÀ DELLA LEGGE PENALE ITALIANA:

Art. 3 c.p. = “La legge penale italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello stato” Art 6 c.p. = “Chiunque commette un reato nel territorio dello stato è punito con legge italiana” La legge penale italiana si applica ai reati commessi nel territorio dello Stato ed è indifferente che l’autore del reato sia un cittadino o uno straniero. La nozione di territorio dello Stato è invece fornita dall’art. 4 c.p.: a) Territorio della repubblica (terraferma, mare territoriale, spazio aereo, sottosuolo) b) Navi e aeromobili ovunque si trovino salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. c) i reati commessi a bordo di navi e aeromobili italiani si considerano commessi nel territorio dello Stato sia nel caso in cui essi si trovino in acque o spazi aerei internazionali sia che si trovino in territorio straniero. d) è illimitata l’estensione della legge penale italiana alle navi e agli aeromobili militari italiani che si trovano in territorio estero. I REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO: Quando il reato si considera commesso nel territorio dello Stato? La risposta è fornita dall’art. 6 co. 2 c.p.: “Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.” REATI COMMESSI ALL’ESTERO PUNIBILI INCONDIZIONATAMENTE SECONDO LA LEGGE ITALIANA (Art.7) La tendenziale universalità della legge penale italiana trova la sua massima espressione nei confronti di una vasta gamma di reati compiuti integralmente all’estero dal cittadino o dallo straniero, che offendono beni di preminente rilievo (delitti contro la personalità dello Stato italiano, i delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto, i delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato). I DELITTI POLITICI COMMESSI ALL’ESTERO: Art. 8 c.p. stabilisce l’applicabilità della legge penale italiana ai delitti politici commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero ai danni di un interesse politico dello Stato italiano o di un diritto politico di una cittadino italiano. I DELITTI COMUNI COMPIUTI DAL CITTADINO ALL’ESTERO: Art. 9 c.p.; il delitto comune commesso all’estero è punito con legge italiana a condizione che:

- Si tratti di un delitto

- Sia punito con la reclusione e non con la multa

- Il reo sia presente nel territorio dello stato

I DELITTI COMUNI COMMESSI DALLO STRANIERO ALL’ESTERO (Art. 10 c.p) L’applicabilità della legge penale italiana per i delitti comuni compiuti dallo straniero all’estero a danno dello Stato o del cittadino italiano abbraccia tutti i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a un anno.

Il sistema penale italiano pone una serie di condizioni perché si possa procedere al riconoscimento di una sentenza penale straniera:

- doppia incriminazione del fatto: il fatto deve essere previsto come reato non solo dalla legge

straniera, ma anche dalla legge italiana (ex art. 733 co. 1 c.p.p.).

- non basta dunque che la legge italiana preveda quel fatto come reato, ma occorre che lo

preveda come delitto

- deve esistere un trattato di estradizione con lo Stato estero, anche se non è necessario che il

delitto rientri tra quelli per i quali è prevista l’estradizione; in mancanza si può procedere al riconoscimento della sentenza straniera sulla base della richiesta del ministero della giustizia. ESTRADIZIONE (art.13): La più antica e vitale forma di cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. = procedimento attraverso il quale uno Stato consegna ad un altro Stato una persona che si trova nel suo territorio affinché, nello Stato richiedente, sia sottoposto a giudizio (c.d. Estradizione processuale) o all’esecuzione di una pena già inflittagli (c.d. Estradizione esecutiva). Si parla inoltre di estradizione attiva o passiva, a seconda che si guardi dal punto di vista dello Stato richiedente o dello Stato che la concede. N.B l’introduzione del mandato d’arresto europeo, nel 2002, ha limitato l’ambito di applicazione dell’estradizione ai rapporti tra l’Italia e gli Stati non facenti parte dell’UE. Condizione per l’estradizione ex. art.13 è la doppia incriminazione del fatto: è necessario che il fatto. oggetto della domanda di estradizione integri un reato sia secondo la legge italiana che secondo la legge dello Stato estero. Ulteriore condizione per l’estradizione= divieto per lo Stato che ottiene l’estradizione di sottoporre l’estradato a restrizione della libertà personale per fatti anteriori e diversi da quello per cui è stata concessa, e divieto di consegnare l’estradato ad un altro Stato = principio di specialità. La ratio del principio: impedire richieste di estradizione fraudolenta. La materia dell’estradizione è governata dai principi di sussidiarietà e del ne bis in idem.

- Sussidiarietà: non può essere concessa se per lo stesso fatto e nei confronti della persona per

la quale è domandata, è in corso un procedimento penale nello Stato italiano.

- Ne bis in idem: impedita quando per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata

pronunciata in Italia sentenza irrevocabile (di condanna o proscioglimento). Estradizione non può essere concessa:

  1. Per i reati politici (concessa per reati comuni a condizione che sia espressamente prevista da convenzioni internazionali). Vi sono però delle norme di rango costituzionale o attuative delle convenzioni internazionali che consentono eccezionalmente l’estradizione per alcuni reati commessi per motivi politici (es. reati di genocidio o di terrorismo)
  2. Per motivi di razza, religione o nazionalità
  3. Per reati puniti all’estero con la pena di morte

IL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO:

Nell’ambito UE, lo strumento di cooperazione per la consegna di persone imputate o condannate non è più quello dell’estradizione, ma è divenuto quello del mandato d’arresto europeo (m.a.e.). La disciplina è espressione del principio di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale: ogni Stato membro si impegna a dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario emesso da un altro Stato membro per l’arresto o la consegna di una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o ai fini dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale.

- Collaborazione diretta tra le autorità giudiziarie dei Paesi dell’UE; con esclusione di qualsiasi

intervento da parte di organi politici (es. ministro della giustizia), infatti sulla consegna di un imputato o di un condannato all’estero decide la Corte d’Appello nel cui distretto risiede l’imputato; per quanto riguarda l’Italia, l’autorità giudiziaria competente ad emettere il mandato d’arresto europeo è il giudice o il pubblico ministero.

- Eliminazione del requisito della doppia incriminazione; lista di 32 categorie di reati di gravità

medio-alta.

- non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se il fatto per il quale è stato emesso il

mandato d’arresto europeo non è previsto come reato dalla legge penale italiana e il cittadino italiano ignorava senza colpa che quel fatto costituisse reato secondo la legge dello Stato estero. La consegna della persona nei cui confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo viene rifiutata in una serie di casi previsti tra per reati politici. Tuttavia la consegna non può essere rifiutata nei casi di reati di genocidio o di terrorismo. Inoltre la Corte d’Appello deve rifiutare la consegna se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per lo stesso fatto da uno degli Stati membri dell’UE purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita o sia in corso di esecuzione. C) LIMITI PERSONALI LE ECCEZIONI ALL’OBBLIGATORIETÀ DELLA LEGGE PENALE ITALIANA: Il codice penale prevede la possibilità che alcune categorie di soggetti siano sottratte eccezionalmente all’applicabilità della legge penale italiana (art.3) ==> IMMUNITÀ. Si distingue tra:

- Immunità di diritto sostanziale = inapplicabilità della sanzione penale

- Immunità di diritto processuale = esenzione dalla giurisprudenza penale

Distinguiamo anche:

- Immunità funzionale = riguarda fatti compiuti nell’esercizio della funzione da cui deriva

l’immunità

- Immunità extra funzionale = riguarda fatti estranei all’esercizio della funzione da cui deriva

l’immunità Le immunità di diritto pubblico interno sono :

  1. Capo dello stato
  2. Membri del parlamento e i consiglieri regionali
  3. Giudici della corte costituzionale
  4. Membri del consiglio superiore della magistratura Immunità di diritto internazionale.