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appunti di diritto penale, e storia del diritto
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista, Specialista in Dir.UE, Dottore di Ricerca TPRS Testi consultati: Simone, Fiandaca – Musco, Antolisei, Marinucci e Dolcini, Banca dati OneLegale Ultimi aggiornamenti:
(13) Responsabilità oggettiva, delitto preterintenzionale (14) Le cause di esclusione della colpevolezza (15) Il tentativo (16) Il reato circostanziato (17) Concorso di Persone nel reato (18) Il concorso di reati (19) La pena (20) Misure di sicurezza (21) Il reato Omissivo (approfondimenti) (22) Estinzione del reato: La remissione di querela (1) LA SCIENZA PENALE e IL CODICE ROCCO Il diritto penale è Costituisce oggetto di studio della Scienza giuridica penale che ha per scopo la conoscenza delle norme e dei principi che lo costituiscono. La nascita del diritto penale moderno è dovuta al pensiero illuministico nel quale è si affermò l’idea che è reato solo le condotte umane lesive di un diritto soggettivo protetto e non anche intenzioni, atteggiamenti interiori o comportamenti contrastanti con la legge divina (peccati). In particolare: CESARE BECCARIA è mise in risalto la funzione di prevenzione generale e speciale della pena che può essere svolta solo se adeguata alla gravità del fatto commesso e applicata da un giudice imparziale soggetto solo alla legge. LA SCUOLA CLASSICA (fine ‘700) è mise in rilievo che doveva essere considerato reato ciò che fosse considerato solo la volontaria e consapevole violazione della norma penale. Alla scuola classica si ispirò il Codice Zanardelli del 1889. LA SCUOLA POSITIVA è mise in rilievo la funzione della pena: La sanzione adeguata è quindi quella che mira non a punire, ma a prevenire e che sia adeguata al grado di pericolosità del soggetto (misure di sicurezza). Nasce nel XX secolo la c.d. Terza scuola, che tentò di superare la contrapposizione tra i principi della scuola Classica e quelli della Scuola Positiva, anche se il superamento effettivo si ebbe con il sorgere dell’Indirizzo tecnico-giuridico di cui fu artefice Arturo Rocco, ispiratore del codice oggi vigente. Il codice Rocco del 1930, seguendo una via intermedia tra Scuola Classica e quella Positiva : ha conservato il principio della responsabilità morale e conseguentemente del carattere di “castigo” della pena la cui applicazione è subordinata alla imputabilità del soggetto, ma ha anche introdotto le misure di sicurezza, ispirate al principio della difesa sociale, la cui applicabilità è collegata alla pericolosità del soggetto (c.d. sistema bipartito o del doppio binario). Il legislatore costituente del 1948, ha introdotto rilevanti novità nel nostro sistema penale, tra i quali i principi di legalità, di riserva di legge, tassatività, irretroattività ecc… Nozione è Il diritto penale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina i fatti illeciti per la cui commissione la legge prevede la applicazione di sanzioni penali. Il diritto penale comprende lo studio dei seguenti settori:
una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata: a) all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, b) al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso c) alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; d) all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, e) se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito , deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. Per alcuni specifici delitti, il legislatore ha di recente subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena all'assolvimento di predeterminati obblighi. L’art. 165 comma 4 del c.p., come modificato dalla L. 3/2019, prevede che nei casi di condanna per determinati reati (peculato, concussione, corruzione e altri) la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. Per il delitto di furto in abitazione o con strappo di cui all'art. 624 bis, l'art. 3, 1° co. L. n. 36 del 2019 ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. L’art. 15 della Legge 24/11/2023, n. 168, ha introdotto una modifica significativa all'articolo 165 del codice penale. Questa modifica riguarda specificatamente i reati gravi, tra cui quelli contro la persona (es. articoli 572, 609 - bis, 609 - ter, ecc.) e alcune ipotesi aggravate di lesioni e maltrattamenti. Per questi reati, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione e al superamento di percorsi di recupero , con cadenza almeno bisettimanale, presso enti o associazioni riconosciuti. Inoltre, è prevista una stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie e le forze di pubblica sicurezza per valutare l'applicazione di misure di prevenzione personali, in linea con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La durata di queste misure non può essere inferiore a quella del percorso di recupero. Qualsiasi violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena. L'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, modificato dalla stessa legge, stabilisce che la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza trasmetta, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il compito di accertare l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e di comunicarne l'esito al pubblico ministero.
2. Detenzione domiciliare La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette. 3. Semilibertà