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Diritto Penale Internazionale, Dispense di Diritto internazionale penale

MULTICULTURALISMO E DIRITTO PENALE IN UN’OTTICA COMPARATISTICA, con particolare riguardo all'ordinamento canadese.

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 15/11/2025

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emanuele.serra.98281 🇮🇹

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IL CANADA
COME LABORATORIO GIURIDICO
Spunti di riflessione per l’Italia
a cura di
Maria Antonietta Foddai
ESTRATTO
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OVENE EDITORE 2013
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IL CANADA

COME LABORATORIO GIURIDICO

Spunti di riflessione per l’Italia

a cura di

Maria Antonietta Foddai

ESTRATTO

JOVENE EDITORE 2013

DIRITTI D’AUTORE RISERVATI © Copyright 2013

ISBN 978-88-243-2299-

JOVENE EDITORE Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 web site: www.jovene.it e-mail: [email protected]

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall’art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

118 LUCIANA GOISIS

multiculturale)», il «multiculturalismo» costituisce una possibile risposta

a tale situazione. Il multiculturalismo è dunque, seguendo questa acce-

zione, «un modo per desiderare le cose», «(…) un ideale di convivenza

della società pluralista alternativo a quello del melting pot » perché «pro-

muove il sogno di una convivenza segnata e arricchita dalle differenze di

ciascun gruppo»^3. Benché con un certo ritardo rispetto ad altre discipline,

anche il diritto penale ha iniziato, grazie alla più attenta dottrina, una ri-

flessione sul tema della diversità e pluralità di culture e sulle sfide che tale

realtà multiculturale pone alla scienza penale e soprattutto alla giustizia

penale 4. Sono stati elaborati su tale terreno di ricerca alcuni ormai noti

concetti come quello di derivazione anglosassone (e segnatamente statu-

nitense) di cultural defense e di reato culturalmente motivato ( cultural of-

fence ). Il primo concetto allude alla possibilità di valutare pro reo la situa-

zione di conflitto culturale in cui venga a trovarsi un imputato apparte-

nente ad una minoranza etnica. Il secondo viene definito come «un

comportamento realizzato da un membro appartenente ad una cultura di

minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico della cul-

tura dominante. Questo stesso comportamento, tuttavia, all’interno del

gruppo culturale dell’agente è condonato, o accettato come comporta-

mento normale, o approvato, o addirittura è sostenuto e incoraggiato in

determinate situazioni»^5.

Il dibattito su tale tema ha ricevuto di recente particolare stimolo nel

nostro paese a seguito dell’approvazione della Legge n. 7 del 2006 la

quale ha previsto una disciplina per le mutilazioni genitali femminili che

rappresentano un esempio emblematico di reato culturalmente motivato.

(^3) C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali , Pisa, Ed.

ETS, 2010, p. 8. Come è stato sottolineato, «l’accertamento del “fatto storico” che le società tendano sempre più a presentarsi sotto un aspetto multiculturale, non ci dice ancora nulla sulle possibili soluzioni dei problemi che da tale fatto storico derivano. Le risposte di ordine costituzionale (e le risposte politiche…) possono essere le più varie, dall’estraniazione e emarginazione dei “diversi”, fino al completo coinvolgimento delle comunità allogene nel- l’articolazione del contesto sociale». Cfr. E. GROSSO , Multiculturalismo e diritti fondamentali nella Costituzione italiana , in A. B ERNARDI (a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, pena , Milano, Giuffrè, 2006, p. 111. Si veda nella letteratura straniera, K. B ANTING - W. K YMLICKA (a cura di), Multiculturalism and the Welfare State , Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 1 ss. dell’ Introduzione. (^4) Su questi temi si segnalano innanzitutto i lavori di De Maglie e Basile qui citati, ol-

tre al saggio di A. BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale , Torino, Giappichelli,

(^5) F. BASILE , Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società

multiculturali , Milano, Giuffrè, 2010, pp. 41-42.

MULTICULTURALISMO E DIRITTO PENALE IN UN’OTTICA COMPARATISTICA 119

Di questo particolare caso di reato culturalmente orientato diremo nel

prosieguo. Appare, infatti, preliminare in tale materia uno sforzo defini-

torio, di necessità assiomatico, che ci consenta di chiarire, anche alla luce

del pensiero di Kymlicka, cosa siano le società multiculturali, quel fatto

sociale, nelle parole di Durkheim, che si impone oggi ai nostri occhi senza

che lo possiamo eludere.

  1. I diversi tipi di società multiculturali nel pensiero di Kymlicka

Accogliendo la concezione etnica di cultura formulata da Will Kym-

licka, per il quale cultura è sinonimo di nazione o popolo, e designa «una

comunità intergenerazionale, più o meno compiuta dal punto di vista isti-

tuzionale, che occupa un determinato territorio e condivide una lingua e

una storia distinte»^6 , è al pensiero di questo studioso (canadese), esperto di

multiculturalismo e fautore dei diritti delle minoranze, che occorre rifarsi

per cogliere le differenti tipologie di società multiculturali. Kymlicka di-

stingue infatti efficacemente le società multiculturali in società di tipo mul-

tinazionale e società di tipo polietnico: nelle prime «la diversità culturale

trae origine dall’assorbimento in uno stato più ampio di culture territorial-

mente concentrate che in precedenza si governavano da sole». Queste cul-

ture assorbite, che Kymlicka chiama «minoranze nazionali», solitamente

desiderano rimanere «società distinte accanto alla cultura maggioritaria e

chiedono varie forme di autonomia o autogoverno al fine di assicurarsi la

sopravvivenza in quanto società distinte».

Nelle seconde, le società polietniche, la diversità culturale scaturisce

diversamente «dall’immigrazione di individui e famiglie». Gli immigrati si

raccolgono frequentemente in associazioni flessibili che lo studioso

chiama «gruppi etnici». Solitamente essi desiderano integrarsi nella so-

cietà dominante ed essere accettati quali membri della medesima a pieno

titolo 7. Le rivendicazioni delle minoranze culturali e dei gruppi etnici

sono dunque molto diverse fra loro. Alcune esemplificazioni chiariscono

(^6) KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale , cit., p. 35. (^7) KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale , cit., pp. 21-22 anche per le citazioni. Su

questa distinzione fra società multinazionali e società polietniche vedi anche F. VIOLA , Di- ritti fondamentali e multiculturalismo , in B ERNARDI (a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, pena , cit., p. 39. Sottolinea efficacemente l’Autore: «le problematiche delle une e delle altre sono ben diverse, ed è evidente che le seconde implicano una spinta più dinamica di trasformazione politica e rimettono in discussione più direttamente l’assetto consolidato della cultura dominante, anche in ragione della progressiva crescita numerica degli apparte- nenti a culture differenti». Ibidem.

MULTICULTURALISMO E DIRITTO PENALE IN UN’OTTICA COMPARATISTICA 121

risolte le controversie anche di natura penale. Si pensi ancora all’art.

718.2 (e) del codice penale canadese, il quale ammonisce il giudice, in

sede di sentencing o, in termini nostrani, in sede di commisurazione della

pena, a rivolgere particolare attenzione alle circostanze degli « Aboriginal

offenders ». O ancora a tutte quelle disposizioni che in Canada consentono

a tali minoranze nazionali autoctone regimi speciali in ambito penale (eso-

neri o diminuzioni di pena) o comunque facoltizzano per i membri di tali

gruppi comportamenti vietati al resto della popolazione^9.

Più problematici sono invece gli interventi legislativi nelle società

multiculturali di tipo polietnico ove le sfide del diritto penale sono più ar-

due a cagione del conflitto culturale – un concetto chiave in tale materia –

cui i gruppi etnici sono sottoposti. Il multiculturalismo infatti chiama in

causa in primo luogo il tema dei conflitti fra culture, un tema da lunga

data scandagliato dalla criminologia. Né si può sottacere che il fenomeno

migratorio si accompagna – in ogni contesto – all’allarme sociale, ossia

alla «paura della gente», nonché a pressanti bisogni emotivi di pena e che

esso si pone in termini di stretta correlazione con la questione securitaria.

Come sostenuto in tempi non recenti in un importante e ancora attuale

Convegno tenutosi a Torino sul tema «sicurezza urbana-vittime, media-

zione e riparazione», l’interrogativo che si pone, dinanzi alla constata-

zione di un diffuso allarme sociale a causa del fenomeno migratorio, è se

tale allarme sia «solo un fatto spontaneo, conseguenza di esperienze di-

rette e di conoscenza di informazioni dirette sulle statistiche criminali», o

non sia «anche, piuttosto, un prodotto di politiche e di scelte di tipo cul-

turale» 10. La risposta a tale interrogativo deve risolversi a favore di que-

st’ultima opzione se, come è stato autorevolmente sottolineato alla luce

dell’esperienza penale statunitense (sino agli anni settanta del Nove-

cento), «la criminalità e la pena in una società segnata dal multiculturali-

smo non è detto che conoscano di necessità una sola tendenza» verso la

loro lievitazione 11. Il perdurare di un pregiudizio in tal senso alimenta le

difficoltà che gli stati polietnici incontrano nella gestione della diversità

culturale. Illuminante può essere su questo terreno l’approfondimento

condotto dal sapere criminologico.

(^9) Cfr. per questi riferimenti al sistema penale canadese BASILE , Società multiculturali ,

cit., pp. 13-14. (^10) Così D. SCATOLERO , Introduzione , in AA.VV. (a cura di), Dare un posto al disordine.

Sicurezza urbana-Vittime. Mediazione e Riparazione , Torino, Ed. Gruppo Abele, 1995, p. 20. (^11) Cfr. M. PAVARINI , Criminalità e pena nella società multiculturale , in B ERNARDI (a cura

di), Multiculturalismo, diritti umani, pena , cit., p. 169.

122 LUCIANA GOISIS

  1. Il conflitto di culture e il fenomeno migratorio nella criminologia *

È noto che la criminologia, e in particolare la sociologia criminale,

spesso sperimenta le sue ipotesi proprio sullo straniero, in quanto «di-

verso» e «altro» rispetto ai membri «integrati» della società. Sono nume-

rose infatti le teorie criminologiche nate in risposta ai problemi legati ai

fenomeni migratori e alle questioni razziali. Basti pensare, su tutte, alla

teoria dei «conflitti culturali» elaborata, nell’alveo della c.d. Scuola di

Chicago, da Thorsten Sellin negli anni trenta del Novecento in risposta al

problema americano del flusso migratorio proveniente da tutta Europa

verificatosi nei primi decenni del secolo (e sulla fine del secolo prece-

dente), nonché al problema della discriminazione razziale nei confronti

dei neri americani 12. Tale teoria vede nella contrapposizione fra diversi si-

stemi culturali all’interno di un individuo la causa principale del disagio e

della successiva condotta deviante di quest’ultimo. Da tale conflitto cul-

turale originerebbe una incertezza di valori che espone l’individuo al ri-

schio maggiore di porre in essere condotte devianti. Secondo Sellin, tale

conflitto culturale sarebbe particolarmente marcato, oltre che nelle zone

culturali di frontiera e nelle espansioni coloniali, nell’ambito dei gruppi

immigrati e delle minoranze etniche^13.

All’interno di questi gruppi, poi, la dissonanza culturale sarebbe par-

ticolarmente marcata nella «seconda generazione» di immigrati, «stra-

niera a casa e autoctona fuori»^14. I figli degli immigrati, infatti, vivrebbero

  • (^) Per un quadro più completo sui temi del presente paragrafo e segnatamente per

maggiori riferimenti bibliografici, sia consentito rinviare ad un nostro più ampio saggio: L. GOISIS , Giustizia penale e discriminazione razziale. Il soggetto «altro» dinanzi al diritto penale e alla criminologia. Atto I: Il contributo della criminologia , in Diritto Penale Contemporaneo , 2012, pp. 1-70. (^12) Alla Scuola di Chicago, sviluppatasi intorno agli anni venti in America e anche nota

sotto l’etichetta di «scuola dell’ecologica umana» per il suo interesse verso i mutamenti del- l’agire umano al mutare dell’ambiente sociale circostante, si deve la costruzione di un nutrito insieme di ricerche su ghetti etnici, bande devianti, povertà, vagabondaggio e altri stili di comportamento deviante. Da tali studi la Scuola trasse modelli da applicare a problemi social- mente rilevanti per il tempo, problemi come le migrazioni e la questione razziale. A questa Scuola può essere ascritto anche il pensiero di T. Sellin, lui stesso figlio di immigrati. Cfr. G. MAROTTA, Straniero e devianza. Saggio di sociologia criminale , Padova, Cedam, 2003, pp. 5 ss. (^13) A T. Sellin viene attribuita la paternità della teoria dei «conflitti culturali», svilup-

patasi negli U.S.A. intorno alla fine degli anni trenta. In particolare, grazie a questa teoria, Sellin ha spiegato il fenomeno di una più elevata criminalità all’interno della seconda gene- razione degli immigrati europei in America. Cfr. G. PONTI, Compendio di criminologia , Mi- lano, Cortina ed., 1990, p. 190. (^14) Cfr. su questo Autore e per la citazione, D. M ELOSSI , Stato, controllo sociale, de-

vianza , Milano, Mondadori, 2002, p. 154.

124 LUCIANA GOISIS

fici, è segnatamente trattando del pluralismo giuridico che, sempre nel

pensiero di Bobbio, si pone il problema delle possibili modalità in cui, ne-

gli stati costituzionali di diritto, il diritto interno di uno stato possa o ad-

dirittura debba declinare in modo “plurale” le proprie norme in modo da

tener conto (là dove non si pregiudichi la tutela dei diritti fondamentali

costituzionalizzati o recepiti con la ratifica di trattati internazionali) delle

tradizioni delle diverse componenti di una società multiculturale^18.

Numerose sono, in particolare, le teorie socio-criminologiche che si

sono occupate, tra l’altro, del rapporto tra minoranze etniche e devianza,

tra straniero o immigrato e devianza^19. In proposito occorre subito sgom-

brare il campo da quelle teorie che collegano la razza intesa in senso stret-

tamente biologico, di lombrosiana memoria, alla criminalità^20. Esse sono

state smentite sul piano empirico. Gli studi di Herskovits (1930) e Hoo-

l’una proibisce e l’altra permette, lo stesso comportamento». Prosegue l’Autore: «accanto al significato qui illustrato di antinomia come situazione prodotta dall’incontro di due norme incompatibili, si parla, nel linguaggio giuridico, di antinomie con riferimento anche ad altre situazioni (…). Tanto per distinguerle le chiameremo antinomie improprie ». Ivi , p. 216, an- che per la citazione. Se per antinomia si intende dunque quella situazione di incompatibilità che sussiste tra due norme giuridiche vigenti, appartenenti allo stesso ordinamento giuridico (o ad ordinamenti collegati) ed aventi lo stesso ambito di validità, è evidente che l’antino- mia in parola è una forma di antinomia impropria che coinvolge ordinamenti distinti tra loro, una antinomia frutto della compresenza di valori ideologici e culturali diversi in un or- dinamento d’approdo. (^18) Cfr. sul tema BOBBIO , Teoria generale del diritto , cit., pp. 275 ss. (^19) Come è stato osservato da Tonry, questi temi sono affini tra loro e anzi debbono es-

sere affrontati insieme perché dalla trattazione unitaria è possibile trarre conclusioni più ar- ticolate. Cfr. M. T ONRY (a cura di), Ethnicity, Crime and Immigration. Comparative and Cross-national Perspective , Chicago, University of Chicago Press, 1997, p. 3 dell’ Introdu- zione. Faremo qui accenni alle principali teorie socio-criminologiche che si sono occupate della controversa relazione fra tra razza e devianza, tra minoranze etniche e devianza, tra straniero o immigrato e devianza, temi spesso affrontati congiuntamente nella storia del pensiero criminologico. (^20) Il pensiero non può non correre ai lavori di Cesare Lombroso che, riprendendo le

teorie di Charles Darwin, concepì, inaugurando la corrente del determinismo biologico, la teoria dell’atavismo e dell’«uomo delinquente», associando la devianza, tra l’altro, alle «razze colorate». Per la citazione, tratta dall’ Uomo Delinquente (1876), si rimanda a MELOSSI, Stato, controllo sociale, devianza , cit., pp. 57-8. Cfr., per un interessante approfondimento del pen- siero di Lombroso e dei diversi autori contemporanei ascrivibili a tale corrente di pensiero (tra gli altri, in particolare, Wilson e Herrnstein, 1985), nella letteratura straniera, S. L. GAB- BIDON, Criminological Perspectives on Race and Crime , New York, Routledge, N.Y.: Taylor & Francis Group, 2007, pp. 9 ss., nonché il testo di I. R. TAYLOR - P. WALTON - J. YOUNG, Cri- minologia sotto accusa , Rimini-Firenze, Guaraldi, 1975, pp. 34 ss. Nella letteratura italiana, sulla vita e il pensiero di Lombroso, si rinvia a D. VELO DALBRENTA, La scienza inquieta: sag- gio sull’antropologia criminale di Cesare Lombroso , Padova, Cedam, 2004, pp. XVIII ss.

MULTICULTURALISMO E DIRITTO PENALE IN UN’OTTICA COMPARATISTICA 125

ton (1939) hanno mostrato come fra i neri americani solo una percentuale

molto limitata possa dirsi di «razza pura» e come, pertanto, lo stesso con-

cetto di razza inteso in senso biologico sia inutilizzabile^21.

Proprio con riferimento all’elevato tasso di criminalità dei neri ame-

ricani, nonché degli immigrati europei in America, sono state formulate le

principali teorie criminologiche su etnia e criminalità. Tali teorie possono

ricondursi essenzialmente a due paradigmi: il paradigma del consenso e il

paradigma del conflitto, paradigma che, come autorevolmente eviden-

ziato, si centra sulla valorizzazione del ruolo dei conflitti fra classi sociali

e gruppi di interesse quale «motore» alla base del processo legislativo^22.

Al primo paradigma – che evidenzia diversamente come la società e

il processo normativo si basino su di un insieme di valori condivisi – può

ascriversi la teoria mertoniana. Merton, negli anni trenta del Novecento,

utilizzando i principi della sociologia struttural-funzionalistica, ha esteso il

concetto di anomia, già di Durkheim, alla comprensione del delitto. Se a

Durkheim si deve la enucleazione, nell’opera del 1893 La divisione del la-

voro sociale e poi ne Il Suicidio (1897)^23 , del termine anomia , termine que-

st’ultimo di origine antica già presente nella cultura greca ed espressione,

per il sociologo francese, della mancanza, o meglio, dell’inadeguatezza

(^21) In tal senso e per questi studi cfr. AA.VV. (a cura di), Criminologia : il contributo

della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale , Milano, Giuffrè, 1991, p.

(^22) Cfr. sul punto C. E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale , in Riv. it. dir. proc.

pen ., 1992, p. 857, nonché più approfonditamente infra , nel testo. (^23) La teoria sociologica della devianza di Émile Durkheim, colui che si può considerare

il fondatore della sociologia, nasce in Francia verso la fine dell’Ottocento. La sua prima e im- portante opera è La divisione del lavoro sociale (1893). L’A. identifica una tendenza di fondo della società verso una sempre maggiore complessità e differenziazione nella divisione del la- voro, cui corrispondono due forme della solidarietà sociale – il legame che unisce tra loro i membri della società: una solidarietà di tipo meccanico che unisce coloro che svolgono ruoli e funzioni assai simili in un contesto sociale a basso livello di divisione del lavoro (come in- granaggi di una macchina); una solidarietà di tipo organico lega i membri della società che adempiono a funzioni notevolmente diverse con un alto grado di divisone del lavoro (come organi del corpo umano). Indicatore della società in cui ci si trova è il diritto che prevale: in una società ove prevalga una solidarietà di tipo meccanico, ove la coscienza sociale è con- centrata sulla difesa di pochi valori fortemente sentiti, si fa ricorso essenzialmente allo stru- mento penale. Una solidarietà di tipo organico è segnalata da un diritto non pubblico/re- pressivo, bensì privato/restituivo. Si tratta di una società ove prevale l’individualismo e la sua espressione giuridica che è lo strumento del contratto. Durkheim cerca di rispondere al pro- blema del tempo, quello dell’individualismo, senza però accettare che venga meno, superata la fase della solidarietà meccanica, ogni concezione di un sostrato morale che lega gli indivi- dui alla società. Ecco perché si parla in proposito della ricerca di una morale dell’individua- lismo. Cfr. MELOSSI, Stato, controllo sociale, devianza , cit., pp. 73 ss.

MULTICULTURALISMO E DIRITTO PENALE IN UN’OTTICA COMPARATISTICA 127

gittimi (devianza rituale); «rinuncia», quando si sono persi di vista sia i

mezzi sia i fini; «ribellione», quando l’individuo sostituisce mete diverse a

quelle imposte dalla cultura, rifiutando altresì i mezzi legittimi. Anche le

minoranze etniche, secondo lo studioso, reagiscono all’anomia secondo

una delle predette modalità 27. Merton sottolinea come l’ambizione del

successo economico, tipica della società moderna (e della società ameri-

cana degli anni trenta che egli studiava), spinga tutti a raggiungerlo, sia

con mezzi legittimi che con mezzi illegittimi. In alcuni gruppi sociali,

classi inferiori e minoranze etniche, però, per la presenza di una situa-

zione di svantaggio e di disuguaglianza connaturata alla stessa struttura

sociale, non è facile soddisfare questo imperativo con mezzi legittimi e ciò

è fonte di frustrazione, nonché causa di devianza, ossia di violazione delle

norme che regolano i mezzi legittimi per il raggiungimento delle mete so-

ciali. In quest’ottica si capisce, dunque, il maggior coinvolgimento crimi-

nale delle minoranze etniche e dei gruppi socialmente emarginati^28.

Inoltre, secondo Merton, i diversi gruppi presenti nella società ten-

dono ad assimilare i valori reciproci. «Ne consegue, però, il rifiuto dei

comportamenti dei gruppi ritenuti peggiori e inferiori (…). Ciò lascia in-

tendere come e perché gli appartenenti agli strati superiori si sentano mi-

nacciati dall’ascesa dei gruppi inferiori, tra cui gli afro-americani, manife-

stando verso di essi pregiudizi dilaganti»^29.

Al paradigma consensuale possono ricondursi anche le teorizzazioni

della Scuola di Chicago^30. Alla Scuola di Chicago, ispiratasi al pensiero di

Georg Simmel^31 , si deve, accanto alla teoria dei conflitti culturali, già ri-

cordata, anche l’elaborazione della teoria ecologica, ascrivibile a Clifford

Shaw e Henry D. McKay, teoria secondo la quale la devianza è legata non

(^27) Per una lucida esposizione del pensiero mertoniano e di tali modalità di adatta-

mento alla condizione anomica, si veda MELOSSI , Stato, controllo sociale e devianza , cit., pp. 167 ss., nonché, nella letteratura straniera più recente, GABBIDON , Criminological Perspecti- ves on Race and Crime , cit., pp. 67 ss. (^28) PONTI, Compendio di criminologia , cit., p. 207. (^29) Così M AROTTA, Straniero e devianza , cit., p. 84. (^30) Per un approfondimento sulle teorizzazioni di tale Scuola e in particolare sul pen-

siero dei suoi due principali esponenti, Shaw e McKay, nonché per uno sguardo agli autori contemporanei dediti allo studio della teoria della disorganizzazione sociale specie nelle aree cittadine, si rimanda a GABBIDON , Criminological Perspectives on Race and Crime , cit., pp. 53 ss., pp. 60 ss. (^31) Secondo tale sociologo tedesco, è noto, ogni individuo si trova calato in una com-

pagine sociale ed è continuamente costretto ad affrontare una serie di potenziali conflitti frutto della sua appartenenza a più gruppi sociali. Cfr. su tale Autore, MELOSSI , Stato, con- trollo sociale, devianza , cit., p. 126.

128 LUCIANA GOISIS

tanto a fattori individuali, bensì all’ambiente socio-culturale in cui si è

collocati (e alla disorganizzazione sociale di quest’ultimo) 32.

Erano quelli gli anni – i primi anni del Novecento – in cui un gran

numero di individui iniziava a migrare verso il Nuovo Mondo per cercare

fortuna, in fuga da situazioni di miseria e di subordinazione. Il migrante

veniva costituito come individuo deviante sia nella terra d’origine sia in

quella d’accoglienza. Il luogo comune, ancor oggi assai diffuso, sulla cri-

minalità degli immigrati serpeggiava in tutto il Nuovo Mondo 33. Fu la

città di Chicago ad accogliere molti tra questi migranti. Era quindi natu-

rale che il nuovo Dipartimento di Sociologia ed Antropologia culturale

dell’Università cittadina ponesse la questione dell’immigrazione al centro

dei propri studi. Da tali studi la Scuola trasse modelli da applicare ai pro-

blemi socialmente rilevanti per il tempo, problemi come appunto le mi-

grazioni e la questione razziale.

Si deve in particolare agli esponenti di tale Scuola la concezione se-

condo la quale gli immigrati di prima generazione tendono a ripetere i

comportamenti devianti tipici della cultura d’origine (si pensi all’immi-

grazione proveniente dall’Italia meridionale, caratterizzata da soggetti de-

(^32) Ecco perché i sociologi della Scuola di Chicago avviano un programma di preven-

zione sociale della criminalità, il cosiddetto Chicago Area Project , che avrebbe dovuto per- mettere di restaurare o riorganizzare i rapporti sociali in una certa area della città, al fine di prevenire l’insorgere di nuova criminalità. Diffusamente sui diversi esponenti di questa Scuola, la cui nascita si colloca nella c.d. età progressiva americana, si veda MELOSSI , Stato, controllo sociale, devianza , cit., pp. 121 ss. In quest’epoca, si assistette inizialmente all’affer- marsi di teorie politiche di origine rurale e nativista, con accenti apertamente razzisti nei confronti dell’immigrato, come nel pensiero di Edward A. Ross, il quale, convinto della su- periorità della razza bianca, si poneva il problema dell’assimilazione degli immigrati. Negli Stati Uniti, fa notare Melossi, a fronte dell’affermarsi agli inizi del secolo di un atteggia- mento improntato all’ideologia razzista e all’idea che la responsabilità dei problemi sociali, tra i quali la criminalità, doveva essere ascritta «all’inferiorità morale e antropologica delle “classi pericolose”», prevalse in seguito un diverso e opposto atteggiamento, chiamato di «ingegneria sociale»: invece di far ricorso agli strumenti del diritto e della coazione, che si ritenevano fallimentari al fine di un efficace controllo sociale, si ritenne indispensabile giun- gere a comprendere i fenomeni sociali nel loro meccanismo profondo e sulla base di tale comprensione applicare le politiche sia sociali sia criminali utili per governare quei feno- meni. Un ruolo fondamentale a tale scopo sarebbe stato giocato dalla Scuola di Chicago, la scuola di scienze sociali nata all’interno dell’Università di Chicago, fondata, quest’ultima, nel 1892. Ibidem , p. 124. (^33) Non vi erano solo italiani: vi erano anche slavi, ebrei, polacchi e gente di altre na-

zionalità che andavano a sostituire i tedeschi e gli irlandesi che erano stati migranti sino a non poco tempo prima. Cfr. sul punto MELOSSI , Stato, controllo sociale, devianza , cit., p. 125. Si veda sul tema anche SOLIVETTI, Immigrazione, integrazione e crimine in Europa , cit., pp. 34 ss.

130 LUCIANA GOISIS

Come osserva Melossi, la teoria del controllo sociale può spiegare il com-

portamento degli immigrati, poiché sostiene che è attraverso lo scambio

interattivo prima con i genitori, poi all’interno delle diverse situazioni so-

ciali delle quali l’individuo entra a fare parte, che avviene il processo di

apprendimento. Ciò varrebbe sia a livello dell’apprendimento infantile sia

per gli altri processi di apprendimento. In una situazione caratterizzata da

intensa immigrazione, quale era la realtà degli Stati Uniti in quegli anni, il

processo di apprendimento, per gli stranieri, era analogo: «come un bam-

bino deve inserirsi in un mondo che gli è fondamentalmente nuovo ed

estraneo, così l’immigrato, ma con una difficoltà addizionale, giacché que-

sti possiede già un mondo che deve in una certa misura abbandonare»^39.

I lavori sui conflitti culturali della Scuola di Chicago trovano poi va-

lorizzazione nel concetto di subcultura. Tale concetto, che sta ad indicare

il carattere di contrasto di taluni precetti normativi rispetto a quelli della

cultura generale, viene sviluppato nell’accezione di sottocultura delin-

quenziale, intorno alla metà degli anni cinquanta, da A. K. Cohen e ap-

plicato alle bande criminali giovanili, la cui formazione viene ricondotta

dall’Autore alla presenza di ineguaglianze sociali e di un conflitto con la

cultura della classe media a cui esse si sentono estranee, conflitto che in-

nesca un meccanismo di formazione reattiva, ossia di ribaltamento dei va-

lori dominanti 40.

Il concetto di subcultura criminale viene ulteriormente approfon-

dito, fra gli anni cinquanta e gli anni sessanta, da R.A. Cloward e L. Oh-

lin. Nella loro concezione, anch’essa centrata sullo studio delle bande de-

linquenziali, le sfavorevoli condizioni economiche e sociali si traducono in

concreto in una limitazione delle opportunità, tanto che tale concezione è

altrimenti nota sotto l’etichetta delle «opportunità differenziali»^41. In teo-

ria, la società caratterizzata dal liberismo economico offre a tutti le stesse

opportunità di conseguire le mete del successo sociale, ma in pratica la

(^39) MELOSSI , Stato, controllo sociale, devianza , cit., pp. 136-137. (^40) Cfr. PONTI, Compendio di criminologia , cit., pp. 199 ss. Al concetto di subcultura

deve essere ascritta anche la concezione sulla criminalità dei neri elaborata alla fine degli anni settanta da Silberman la quale è fondata prevalentemente su considerazioni storico-an- tropologiche. Secondo l’A. una delle principali caratteristiche sottoculturali dei neri sarebbe l’intensa rabbia nei confronti dei bianchi, nascosta sotto una apparente docilità. Tale rabbia, bloccata nei confronti dei bianchi, si rivolgerebbe prevalentemente nei confronti di sé e dei membri della stessa razza nera. In quest’ottica il delitto dei neri sembra essere espressione della ribellione e della rabbia repressa. Su questa teoria vedi AA.VV. (a cura di), Criminolo- gia , cit., pp. 483-484, nonché G ABBIDON , Criminological Perspectives on Race and Crime , cit., pp. 83 ss. (^41) Cfr. GABBIDON , Criminological Perspectives on Race and Crime , cit., pp. 85 s.

MULTICULTURALISMO E DIRITTO PENALE IN UN’OTTICA COMPARATISTICA 131

competizione limita le opportunità di chi parte da una situazione svantag-

giata. «Ceto, razza, classe sociale, regione di provenienza limitano in con-

creto le opportunità di accesso alle mete, e favoriscono la confluenza

verso certe sottoculture di banda»^42.

Secondo Ohlin, in particolare, le bande delinquenziali si collocano in

prevalenza all’interno delle minoranze etniche, che hanno ridotte possibi-

lità di giungere al soddisfacimento delle loro aspirazioni tramite mezzi le-

gittimi. I due Autori, poi, individuano tre differenti tipi di subcultura:

conflittuale, astensionistica e criminale. Alla prima appartengono quei

giovani che sono dediti alla violenza e al vandalismo, senza finalità appro-

priative, ma con lo scopo di distruggere i simboli del sistema dominante

in segno di protesta per esserne esclusi. Alla seconda appartengono i sog-

getti nei quali la frustrazione ha provocato una fuga che esprime il rifiuto

della cultura dalla quale cercano di evadere attraverso l’alcolismo e la tos-

sicomania. Al terzo tipo appartengono quei giovani che sono dediti alle

abituali attività criminali di tipo predatorio, come il furto e la rapina. Eb-

bene, secondo questi criminologi, mentre risulta più difficile accertare

l’esatta distribuzione dei tre tipi subculturali in aree residenziali delle

classi inferiori, i gruppi conflittuali e astensionistici sembrano predomi-

nare proprio nei quartieri neri e portoricani^43.

Accanto alle teorie esaminate – teoria dei «conflitti culturali», teoria

della frustrazione strutturale, teoria ecologica, teorie sottoculturali – ac-

comunate, lo si rammenta, dall’assunto secondo il quale le norme sono

suffragate dal consenso della maggioranza dei consociati e perciò note

sotto il nome di teorie del consenso^44 , altre teorie possono fornire un pa-

radigma esplicativo del rapporto fra etnia e devianza. Si tratta, segnata-

mente, delle teorie c.d. del conflitto^45.

(^42) Sul pensiero di questi autori, si veda PONTI, Compendio di criminologia , cit., pp. 199

ss., e M AROTTA, Straniero e devianza , cit., pp. 86 ss. (^43) Cfr. MAROTTA, Straniero e devianza , cit., p. 89. (^44) «(…) in una concezione della società in cui interessi e valori trovano il supporto di

una larga accettazione: solo i devianti, con la loro condotta inosservante di talune norme, sono intesi come una sorta di elemento patologico, che devia appunto da un sistema nel suo complesso accettato». Cfr. PONTI, Compendio di criminologia , cit., pp. 209-210. Sul para- digma del consenso contrapposto al paradigma conflittuale, inteso come paradigma che, a differenza di quello del consenso, «enfatizza le dinamiche centrifughe a discapito di quelle centripete, valorizzando il ruolo dei conflitti (…)» si rimanda all’interessante saggio, già ci- tato, di PALIERO, Consenso sociale e diritto penale , cit., pp. 849 ss., a p. 857. (^45) Per una panoramica sulle teorie del conflitto, a partire dal « labelling approach» , con

riferimento agli autori attenti al rapporto fra fattore razziale e giustizia penale (in particolare

MULTICULTURALISMO E DIRITTO PENALE IN UN’OTTICA COMPARATISTICA 133

bus, nella scuola e i bianchi cominciavano a rendersi conto della discrimi-

nazione razziale nei confronti delle minoranze. Questi radicali cambia-

menti sociali non potevano lasciare indifferenti i sociologi che, con la teo-

ria dell’etichettamento, volevano proporre una società più eguale. «In

pratica sociologi e criminologi si rendevano conto che era ormai tempo di

estendere i loro studi sugli effetti che la classe sociale e l’etnia avevano su

coloro che venivano a contatto con il sistema penale»^50. Non a caso, risal-

gono a questi anni – politicamente caratterizzati dall’amministrazione

Kennedy, promotrice del programma denominato Great Society con l’o-

biettivo di lavorare per una società in cui tutti avrebbero dovuto essere

uguali – le prime indagini empiriche che riscontrarono la presenza di di-

scriminazione razziale nell’amministrazione della giustizia penale.

Nell’ambito del radicalismo politico americano degli anni sessanta il

modello conflittuale ebbe modo di sviluppare la concezione secondo la

quale il sistema si fonda sulla coercizione esercitata da alcuni gruppi so-

ciali, più forti, sugli altri. «La “legge” non è uno strumento neutrale per

la ricomposizione dei conflitti, ma un mezzo con cui i gruppi dominanti

riescono ad imporre la loro volontà e i propri interessi sui più deboli»^51.

In tale ottica, il nero, l’immigrato, lo straniero, il «diverso» sono privi dei

mezzi e del potere necessario per contrastare l’ élite dominante.

L’idea della conflittualità, vista come connotato capace di caratteriz-

zare la società molto più del consenso, si ritrova nella criminologia radi-

cale sviluppatasi negli anni sessanta – quelli delle lotte dei neri contro la

segregazione razziale, delle rivolte nei ghetti, nei campus universitari e

nelle carceri – e orientata verso una identificazione della devianza con il

dissenso politico. I criminali, secondo questi teorici, non avrebbero co-

scienza del valore rivoluzionario della propria condotta e dovrebbero es-

sere politicizzati per poterne assumere consapevolezza. All’interno di que-

sta corrente di pensiero alcuni autori si segnalano in particolare per l’in-

teresse riservato al sistema penale e alla problematica razziale. Sul terreno

del paradigma del conflitto si ritrovano infatti altre teorie chiave nell’in-

terpretazione del conflitto fra culture. Si tratta segnatamente del pensiero

di Vold , Quinney e Chambliss. Secondo questi studiosi la società è strut-

turata in gruppi in competizione fra di loro: il crescere dei contrasti fra

gruppi crea solidarietà fra i membri di uno stesso gruppo per la difesa de-

gli interessi del gruppo. Fatta questa premessa, Vold analizza il conflitto

(^50) Così M AROTTA, Straniero e devianza , cit., p. 150. (^51) Cfr. sul punto MAROTTA, Straniero e devianza , cit., p. 92.

134 LUCIANA GOISIS

in relazione alla legislazione penale affermando che «l’intero processo di

produzione, violazione e applicazione delle leggi riflette i conflitti più

profondi tra i gruppi d’interesse e le lotte relative al controllo complessivo

del potere di polizia dello stato»^52.

L’impossibilità per le minoranze di influenzare il processo legislativo

comporta che queste diventino la principale vittima del processo norma-

tivo penale e che i comportamenti delle minoranze finiscano con l’essere

criminalizzati da parte della legge. Ciò comporta la violazione del princi-

pio di eguaglianza nei confronti delle minoranze etniche. In tal modo,

Vold si colloca, accanto a Sellin, fra i criminologi più attenti al problema

dei conflitti fra gruppi culturali all’interno del sistema penale.

Seguendo l’impostazione di Vold, Quinney approfondisce il discorso

sul problema razziale, analizzando i tassi criminali relativi alla popolazione

bianca ed a quella di colore: gli uni inferiori rispetto ai secondi. L’Autore

segnala come l’essere «nero» comporti un maggior rischio di condanna. La

probabilità di essere definiti ‘criminali’ varia così in rapporto alla colloca-

zione etnico/razziale. A conferma di tali considerazioni, Quinney riporta

inoltre i dati emergenti da alcune indagini empiriche che mostrano come i

neri vengano arrestati dalle tre alle quattro volte in più dei bianchi. In par-

ticolare, per gli afro-americani, Quinney rileva come il loro comporta-

mento criminale sia dettato soprattutto dalla posizione che essi occupano

nella società: va visto come una reazione alla subordinazione, alla instabi-

lità lavorativa e alla limitata partecipazione alla vita collettiva^53.

Oggetto d’interesse di Chambliss è la formazione delle leggi e la loro

applicazione. Sulla base di una lettura marxista della società, l’Autore

analizza il sistema penale americano notando che il controllo delle classi

dominanti su quelle inferiori è dato dalla gestione della legge. Ciò con

due modalità: ponendo in essere leggi penali volte a criminalizzare i com-

portamenti delle classi inferiori e diffondendo il mito della legge quale

strumento al servizio di tutti, nonché plagiando le classi inferiori perché

cooperino al proprio controllo. In tale ottica il nero, lo straniero, l’immi-

grato svolge il ruolo di classe subalterna, priva di potere, completamente

vittima del sistema penale.

(^52) G. B. VOLD - T. J. BERNARD , Theoretical Criminology , New York, Oxford University

Press, 1986, p. 274. Sul pensiero di tale Autore, più ampiamente, si veda GABBIDON, Crimi- nological Perspectives on Race and Crime , cit., pp. 153 ss. L’idea che sta alla base del pen- siero del criminologo è che gli individui si trovano sempre coinvolti all’interno di gruppi so- ciali e, di conseguenza, essi sono il prodotto di tali relazioni di gruppo. (^53) Cfr. MAROTTA, Straniero e devianza , cit., p. 104.