Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto penale minorile, Dispense di Diritto Penale

corso di diritto penale minorile

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 04/02/2020

tazmania_di_nardo
tazmania_di_nardo 🇮🇹

5

(3)

6 documenti

1 / 19

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Diritto Penale Minorile
Il diritto minorile raccoglie l’insieme dei diritti che assumono una particolare connotazione in relazione ad
un soggetto che si trova in condizioni di debolezza. Si è dovuto attendere il 1967 per veder sancito il diritto
del minore.
I diritti del minore nelle Dichiarazioni internazionali
Nel 1900 la Conferenza dell’Aja promosse una convenzione per regolare la tutela dei minori;
Nel 1924 la Società delle Nazioni approvò la Dichiarazione dei diritti del Fanciullo;
Nel 1959 l’Onu elaborò una nuova Dichiarazione dei diritti del Fanciullo;
Il 20 novembre 1989 venne approvata la Convenzione sui diritti del Fanciullo in sede Onu.
I diritti del minore nell’Unione Europea
Nel 2006 fu adottata da parte della Commissione una comunicazione al Parlamento Europeo per
elaborare una strategia globale dell’U.E affinchè fossero promossi e salvaguardati i diritti dei minori
nelle politiche interne ed esterne dell’Unione;
Il 19 dicembre 2002 il Consiglio autorizzò gli stati membri a firmare la Convenzione dell’Aja;
Nel 2007 fu istituito il Forum Europeo per i diritti dei minori;
Il 20 febbraio 2013 ci fu la Raccomandazione della Commissione, n. 112 “ investire nell’infanzia
per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”.
I diritti del minore nella Costituzione Italiana
Art. 31 comma 2: “La Repubblica protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo”
Art. 30 comma 1: È diritto e dovere dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori dal matrimonio”
Art. 31 comma 1: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose”
Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi”
Art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”
Art. 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”
Art. 38: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”
Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto penale minorile e più Dispense in PDF di Diritto Penale solo su Docsity!

Diritto Penale Minorile

Il diritto minorile raccoglie l’insieme dei diritti che assumono una particolare connotazione in relazione ad un soggetto che si trova in condizioni di debolezza. Si è dovuto attendere il 1967 per veder sancito il diritto del minore.

I diritti del minore nelle Dichiarazioni internazionali

 Nel 1900 la Conferenza dell’Aja promosse una convenzione per regolare la tutela dei minori;  Nel 1924 la Società delle Nazioni approvò la Dichiarazione dei diritti del Fanciullo;  Nel 1959 l’Onu elaborò una nuova Dichiarazione dei diritti del Fanciullo;  Il 20 novembre 1989 venne approvata la Convenzione sui diritti del Fanciullo in sede Onu.

I diritti del minore nell’Unione Europea

 Nel 2006 fu adottata da parte della Commissione una comunicazione al Parlamento Europeo per elaborare una strategia globale dell’U.E affinchè fossero promossi e salvaguardati i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell’Unione;  Il 19 dicembre 2002 il Consiglio autorizzò gli stati membri a firmare la Convenzione dell’Aja;  Nel 2007 fu istituito il Forum Europeo per i diritti dei minori;  Il 20 febbraio 2013 ci fu la Raccomandazione della Commissione, n. 112 “ investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale ”.

I diritti del minore nella Costituzione Italiana

 Art. 31 comma 2: “La Repubblica protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”  Art. 30 comma 1: “È diritto e dovere dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”  Art. 31 comma 1: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”  Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”  Art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”  Art. 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”  Art. 38: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”  Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”  Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.”

I diritti del minore nell’Ordinamento Interno

Nel nostro paese è stato elaborato uno Statuto dei diritti del minore con la funzione di tutela e protezione dei diritti riconosciuti. Essi sono:  Il minore ha propri diritti e principalmente il diritto ad un regolare processo di personalizzazione e socializzazione;  Tali diritti devono essere assicurati egualmente a tutti, a prescindere dal proprio status familiare o dall’appartenenza nazionale o etnica;  Il minore ha diritto ad avere una famiglia capace di svolgere la propria funzione personalizzante e socializzante; ma anche una famiglia sostitutiva ove la propria non possa temporaneamente o definitivamente dare al minore quanto gli è indispensabile per crescere in umanità;  Alla famiglia deve essere riconosciuta piena autonomia ma che, se essa anziché costruire distrugge la personalità del soggetto in formazione, lo Stato può e deve intervenire a tutela del soggetto debole per tutelare il suo diritto ad una compiuta crescita;  Educare significa non condizionare il soggetto, ma porsi accanto ad esso rispettando le capacità, inclinazioni e le aspirazioni del minore;  Se il ragazzo presenta difficoltà nel processo di socializzazione, non bisogna emarginarlo, ma sostenerlo ed aiutarlo;  La scuola deve aiutare il soggetto a costruirsi come persona e a superare gli handicaps sociali;  Il ragazzo deve partecipare attivamente alla vita collettiva esprimendo le sue opinioni e dando il suo contributo per la costruzione della sua vita individuale e collettiva; Recentemente è stata inserita la riforma della filiazione (l. 219 del 10 dicembre 2012), che ha come obiettivo la parificazione di tutti i figli.

Il minore e il processo

L’ascolto del minore nel processo civile: la riforma della filiazione ha disciplinato l’ascolto del minore. L’art. 315 bis menziona il diritto del minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, quando abbia compiuto dodici anni, o quando, anche di età inferiore, sia capace di discernimento. L’art. 336 bis precisa inoltre che se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, il giudice non procede all’adempimento, dandone atto con provvedimento motivato. Prima di procedere all’ascolto, il giudice deve informare il minore circa la natura del procedimento e gli effetti dell’ascolto. Per tutelare la spontaneità del minore, qualora il giudice lo autorizzi, è previsto che i genitori, i difensori delle parti e il curatore, siano presenti durante l’ascolto. L’ascolto può essere effettuato dal giudice o anche da esperti o altri ausiliari. L’audizione del minore deve essere condotta in modo tale da evitare interferenze, turbamenti o condizionamenti, in modo tale che egli possa esprimersi liberamente. Il curatore: gli artt. 4 e 9 della Convenzione di Strasburgo del 1996 sanciscono la presenza del curatore all’interno di un processo che riguarda il minore. Il curatore è tenuto ad informare il minore circa la procedura che lo coinvolge. Nell’ordinamento italiano la nomina di un curatore è prevista:

  1. nel giudizio sul disconoscimento di paternità ( art 244 cod. civ.) ;
  2. impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ( art. 264 cod. civ.);

di un delitto procedibile d’ufficio. L’obbligo non sussiste qualora il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. I provvedimenti cautelari penali e civili: nel corso del procedimento penale possono essere assunti vari provvedimenti a tutela del minore:  MISURA CAUTELARE DETENTIVA  MISURA CAUTELARE DELLA SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (art. 288 cod. proc. Pen.)  ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE ( art. 282 bis cod. proc. Pen.) La costituzione di parte civile e la partecipazione al giudizio di enti o associazioni che tutelano gli interessi lesi del reato: per costituirsi parte civile nel processo è indispensabile la capacità processuale che manca al minore. Esso può costituirsi solo a mezzo di rappresentante. Per una più adeguata azione di sostegno e tutela del minore vittima di reato, l’art. 91 cod. proc. Pen. riconosce agli enti e alle associazioni senza fini di lucro, la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa da reato. L’audizione del minore vittima nel processo:  L’AUDIZIONE NELLA FASE PRELIMINARE DEL PROCESSO: la legge n. 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote ha introdotto nel rito penale il comma 1 ter dell’art. 351 cod. proc. Pen. che dispone che nei procedimenti per reati sessuali la polizia giudiziaria, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. L’ordinamento disciplina l’audizione del minore solo in fase dibattimentale o durante l’incidente probatorio. L’udienza può svolgersi anche in un luogo diverso dal Tribunale, come in strutture specializzate di assistenza o presso l’abitazione dello stesso minore.  LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA: l’art. 114 comma 6 cod. proc. Pen. , vieta ai mezzi di comunicazione di pubblicare le generalità e l’immagine del minore, che sia esso testimone, persona offesa o danneggiate dal reato fino a quando non siano diventati maggiorenni.  L’AUDIZIONE IN DIBATTIMENTO: l’esame del minore in sede dibattimentale deve essere condotto dal Presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Il Presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile.  IL “GIUSTO PROCESSO” E LA TUTELA DELLA PERSONALITÀ MINORILE: per i minori vittime di reati sessuali è stato previsto:

  • Che il Pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza;
  • Che il dibattimento relativo ai delitti di abuso o sfruttamento sessuale deve svolgersi sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne;
  • Che su sua richiesta o del suo difensore l’esame del minore venga effettuato mediante l’uso di vetro specchio;
  • Che una volta acquisita la testimonianza, il minore non debba più essere ascoltato sulle stesse circostanze.

La devianza minorile

Per devianza si intende non solo il rifiuto dei valori, principi, procedure socialmente condivise, ma anche violazione di norme fondamentali che consentono lo sviluppo della persona e la convivenza sociale. Oggi i giovani sono arroganti, intolleranti, incuranti degli altri e dei loro problemi, ripiegati troppo su se stessi e sulle proprie onnipotenze, incapaci di accettare le parziali sconfitte, desiderosi sempre di nuove sensazioni. La devianza minorile si distingue in tre tipi:  Devianza che si esprime in comportamenti delittuosi;  Devianza non penalmente rilevante;  Devianza precoce: le denunce infraquattordicenni.

La devianza che si esprime in comportamenti delittuosi: La devianza che si esprime in

comportamenti penalmente rilevanti è in forte diminuzione se si prende in considerazione solo la componente italiana. E’, invece, in costante aumento il numero delle denunce che riguardano minorenni stranieri. Gli elementi più allarmanti che caratterizzano la devianza penalmente rilevante sono:  la devianza di coloro che, non avendo raggiunto i quattordici anni, non sono punibili, presenta alcuni elementi di preoccupazione. Innanzitutto perchè i fatti ad essi addebitati hanno una certa rilevanza e, soprattutto, perché la risposta delle istituzioni è sostanzialmente quasi nulla;  gran parte della criminalità minorile è una criminalità straniera. Si tratta di una devianza di una certa gravità (traffico di armi o di droga, sfruttamento della prostituzione, rapina aggravata) e molto spesso inserita in vere e proprie organizzazioni criminali che assistono i minori durante la detenzione e li risucchiano nella clandestinità una volta rimessi in libertà;  si sta sviluppando un uso dei minori da parte della criminalità organizzata adulta. Quello che preoccupa maggiormente è che i modelli mafiosi possono essere fortemente attraenti per i ragazzi che vivono un’esperienza di emarginazione e di fallimenti e che trovano nell’ambiente della criminalità adulta una valorizzazione delle proprie capacità sebbene a fini delinquenziali, un’identità solida anche se antisociale, la possibilità di fare carriera e di assumere posizioni elevate sia pure in un contesto illegale;  la devianza minorile non è omogeneamente distribuita sul territorio nazionale: la maggiore quota di minori condannati riguarda soggetti che vivono nel sud (circa il 70%). Per quanto riguarda la tipologia dei reati, negli ultimi anni, i dati statistici rilevano una preoccupante tendenza all’aumento dei reati commessi con violenza verso le persone.

La devianza non penalmente rilevante: È in forte aumento questa categoria di devianza la quale, pur

non esprimendosi in comportamenti penalmente sanzionati, è ugualmente distruttiva della personalità individuale e della convivenza sociale. In merito sono state individuate diverse tipologie di devianze di questo tipo e al contempo sono state singolarmente studiate forme di intervento specifico per la prevenzione e il recupero delle stesse:

  1. PROSTITUZIONE MASCHILE E FEMMINILE: essa è in costante aumento nel nostro paese e coinvolge anche la fascia di età preadolescenziale. I fattori causali sono: la devastazione di una personalità per carenti apporti educativi, condizioni di abbandono e di trascuratezza fisica ed emotiva, abusi sessuali subiti da piccoli, bassa autostima e accettazione della mercificazione del proprio corpo.
  2. CASI DI RIPETUTE FUGHE DA CASA: sono sintomo di difficoltà di comunicazione e accettazione da parte del nucleo familiare; sono il sintomo di frustrazioni profonde e di instabilità emotiva, le quali comportano anche una situazione di gravissimo rischio per l’incapacità del minore di autogestirsi; la solitudine spinge il minore a cercare la protezione in gruppi di devianti o in adulti pronti a strumentalizzare e mercificare lo stesso.

Intervento penale e minore

Secondo l’art. 27 Cost. le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma devono tendere alla rieducazione del condannato. Per questo il sistema penale minorile, oggi, è funzionale al recupero del deviante.

L’imputabilità: l’art. 85 cod. pen. sancisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduta dalla

legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e volere”. Per quanto riguarda i minori ci sono due situazioni diverse:

  1. LA NON IMPUTABILITÀ DEL MINORE DI 14 ANNI: l’art. 97 cod. pen. afferma che il minore di 14 anni non può essere imputabile.
  2. LA NON IMPUTABILITÀ DEL MINORE ULTRAQUATTORDICENNE: l’art. 98 cod. pen. subordina l’imputabilità del minore ultraquattordicenne alla sua capacità di intendere e di volere. La capacità del minore deve essere dimostrata.

La rinuncia all’applicazione di una sanzione penale: l’ordinamento prevede la possibilità che si

rinunci all’erogazione di una sanzione penale se sussistono tre ipotesi:

  1. L’IRRILEVANZA DEL FATTO: l’istituto è stato ripristinato con la legge 5 febbraio 1992, n. 123. Attraverso questa formula si estromette dal circuito penale il minore che, anche se ha commesso reato, non presenta un serio allarme sociale (es: piccola rissa a scuola, sottrazione di una gomma al compagno di classe…). L’ordinamento richiede 3 requisiti per pervenire a questa formula di proscioglimento: - Che il fatto sia di scarsa gravità - Che il fatto sia occasionale - Che l’ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minore
  2. IL PERDONO GIUDIZIALE: è a discrezione del giudice che, sulla base di un’approfondita valutazione della personalità del minore e della sua vita, presume che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il perdono può essere concesso solo se la sanzione non supera i due anni di pena detentiva.
  3. L’ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA PROVA: se a seguito della sospensione del procedimento con messa alla prova il minore venga valutato con esito positivo.

La sanzione penale

Al minore sono applicabili tutte le pene previste dal codice, ma non la pena dell’ergastolo (sentenza Corte Costituzionale 28 aprile 1994). Nel determinare la sanzione da irrogare, il giudice è tenuto a diminuire la pena attraverso la circostanza attenuante della minore età. Nel caso di irrogazione di pene pecuniarie, il minore non avendo un proprio patrimonio o una fonte di reddito, non sarà in grado di pagare la multa. In questo caso, secondo l’art. 136 cod. pen. vi è una conversione della pena pecuniaria in libertà controllata.

Le pene sostitutive: l’ordinamento ha introdotto nel codice penale misure sostitutive. Per l’art. 30 delle

disposizioni sul processo minorile, il limite per l’applicazione di queste misure sostitutive è che la pena detentiva non sia superiore ai due anni. Le misure sostitutive sono due:

  1. LIBERTÀ CONTROLLATA: consente al minore di permanere nel suo ambiente di vita, ma essere sottoposto ad un programma educativo, ed essere controllato e sostenuto dal servizio sociale.
  2. SEMIDETENZIONE: implica l’obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in un istituto minorile, e di seguire, nel resto della giornata, il programma predisposto per la risocializzazione del minore.

Le pene accessorie: l’art. 98 cod. pen. prevede che al minore possano essere applicate pene accessorie

come l’interdizione dai pubblici uffici per un massimo di 5 anni, e la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Presupposto per l’applicazione delle pene accessorie è la condanna ad una pena detentiva superiore ai 5 anni per un singolo reato.

Sospensione condizionale della pena: il beneficio può essere concesso quando la pena non è superiore

a tre anni di reclusione; quando il giudice, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. La sospensione ha la durata di 5 anni, e se il condannato nel quinquennio non commette reati e adempie agli obblighi imposti, il reato verrà estinto (art. 168 cod. pen.).

Le misure di sicurezza: il tradizionale sistema delle misure di sicurezza è stato profondamente innovato

dal nuovo codice di procedura penale minorile. Sulla base dell’art. 36 del d.P.R n. 448/1988 le misure di sicurezza attualmente possibili sono:

  1. LIBERTÀ VIGILATA: applicabile nei casi previsti dall’art. 229 cod. pen. o dall’art. 230. È prevista la possibilità, nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti, o in caso di allontanamento dall’abitazione, che il giudice possa disporre il collocamento in comunità.
  2. RIFORMATORIO GIUDIZIARIO: è applicabile a minori non imputabili quando la legge stabilisce la reclusione non inferiore a 3 anni, e ai minori dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. In caso di violazione degli obblighi imposti, il giudice può predisporre il trasferimento in carcere per un tempo non superiore ad 1 mese.

Il processo penale minorile

Il d.P.R 22 settembre 1988 n. 448, a cui ha fatto seguito il d.lgs 28 luglio 1989 n. 272, recante norme di attuazione e coordinamento, ha delineato un nuovo sistema procedurale per l’imputato minorenne. La riforma del 1988 sottolinea che il processo penale debba avere come obiettivo la realizzazione di un itinerario educativo del minore. Affinchè possa essere realizzato il progetto educativo, è indispensabile che siano coinvolti vari soggetti: in primo luogo il minore, considerato il protagonista del processo di cambiamento; i genitori; i servizi.

I provvedimenti limitativi della libertà personale sono:

  1. IL FERMO E L’ARRESTO DEL MINORE: l’arresto esige che il minore sia colto in flagranza di reato, o che sia inseguito subito dopo il reato, o che sia sorpreso con cose o tracce che facciano presupporre che abbia commesso un reato.
  2. LE PRESCRIZIONI: il giudice può impartire al minore specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro utili alla sua educazione.
  3. LA PERMANENZA IN CASA
  4. IL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ
  5. LA CUSTODIA CAUTELARE: prevista per delitti non colposi la cui pena sia superiore ai nove anni.

I riti speciali: anche nel procedimento penale minorile sono previsti riti speciali che consentono una rapida

soluzione del processo. Non è ammesso il patteggiamento in quanto supporrebbe nell’imputato una capacità di valutazione e decisione che richiedono piena maturità e consapevolezza di scelte. Non è ammesso nemmeno il procedimento per decreto.  GIUDIZIO DIRETTISSIMO: è ammesso a condizione che sia possibile compiere accertamenti sulla personalità del minore. Presupposti di tale rito sono: arresto in flagranza di reato, confessione dell’indiziato o richiesta del P.M.  GIUDIZIO ABBREVVIATO: si svolge durante l’udienza preliminare. Presuppone la richiesta dell’imputato che deve esprimere personalmente la sua volontà (art. 438 comma 3 cod. proc. Pen.). Nel giudizio abbreviato è possibile l’assoluzione, la condanna diminuita di un terzo, sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziario o per irrilevanza del fatto, messa alla prova.  GIUDIZIO IMMEDIATO: con il giudizio immediato viene saltata l’udienza preliminare e il giudizio si svolge avanti al Tribunale per i minorenni. Può essere richiesto dal P.M quando la prova appare evidente, previo interrogatorio dell’imputato o, se questi, invitato a presentarsi, ometta di comparire senza un valido motivo. L’imputato, di fronte alla richiesta del P.M, può chiedere, entro 15 giorni, il giudizio abbreviato o il giudizio abbreviato condizionato. Anche l’imputato può chiedere il giudizio immediato. La legge vieta la richiesta del giudizio immediato qualora esso pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.

Sospensione del procedimento e messa alla prova: Con la riforma dell’ordinamento penitenziario

avvenuta nel 1975 l’applicazione della pena subì un’evoluzione, passando da una funzione punitiva, ad una funzione rieducativa nei confronti del soggetto. L’introduzione del servizio sociale all’interno del sistema penitenziario, al fine di realizzare lo scopo risocializzante della pena, ha trovato applicazione attraverso l’istituto dell’affidamento in prova ai servizi sociali. La messa alla prova per il minore è disciplinata dagli articoli 28 e 29 del D.P.R 448/1988 e dall’articolo 27 del D.Lgs 272/1989, e trova il proprio fondamento negli articoli 27 e 31 della Costituzione. Attraverso la mediazione, al soggetto attivo viene chiesto di riparare alle conseguenze della sua azione, promuovendo la conciliazione tra autore e vittima. La sospensione del processo avviene per un periodo predeterminato, allo scopo di consentire al giudice di valutare la personalità del minorenne all’esito della prova. L’istituto prevede che il minore venga messo alla prova sulla base di un progetto educativo predisposto dai servizi sociali minorili. Durante il trattamento i servizi sociali aggiornano continuamento il giudice sull’andamento e sul comportamento del soggetto, tramite relazioni. La messa alla prova può applicarsi per tutti i tipi di reato e può avere una durata massima di 3 anni. Si possono avere due esiti: positivo o non positivo. L’esito positivo comporta l’estinzione del reato, l’esito non positivo comporta la ripresa del processo da dove era stato interrotto. Inoltre, se l’esito sarà positivo non risulterà nel casellario giudiziario. Non vi è un limite per la concessione di codesto istituto.

La procedura nei riti ordinari: la procedura nei riti ordinari è diversa dal procedimento che si svolge e

si esaurisce nella fase preliminare. Il procedimento che si svolge anche nella fase dibattimentale è composta da:

  1. UDIENZA PRELIMINARE ( artt. 31, 32, 32 bis ): si giunge all’udienza preliminare sulla base della richiesta del P.M. Di tale udienza deve essere avvisata la persona offesa, l’esercente potestà genitoriale e i servizi minorili. Se l’imputato non compare, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo; se i genitori non compaiono, può essere applicata una sanzione pecuniaria. Durante la discussione il minore può essere allontanato per evitare pregiudizi che possono derivargli di giudizi che possono essere espressi sulla sua personalità. Il minore viene “sentito” dal giudice, al fine di instaurare un dialogo per individuare la sua personalità, i bisogni e i suoi problemi.
  2. UDIENZA DIBATTIMENTALE ( art. 33 ): se vi è giudizio immediato o giudizio direttissimo, se il G.U.P ha disposto il rinvio a giudizio, se vi è opposizione ala condanna del G.U.P, si apre l’udienza dibattimentale. Essa deve essere svolta a porte chiuse, a meno che l’imputato, che abbia compiuto 16 anni, chieda l’udienza pubblica sulla base di motivazioni che verranno valutate dal Tribunale nell’interesse del minore. L’esame dell’imputato viene svolto dal Presidente, non dal P.M o dai difensori: loro dovranno proporre le domande e le contestazioni al Presidente. Tutte le disposizioni dell’udienza preliminare si applicano anche all’udienza dibattimentale.

Le impugnazioni: nel processo penale minorile l’impugnazione può essere presentata dal P.M. presso il

Tribunale per i minorenni; dal Procuratore generale presso la Corte d’Appello; dall’imputato minorenne; da chi esercita la potestà genitoriale se l’imputato è ancora minorenne. L’art. 34 comma2 disciplina il caso in cui vi sia contraddizione tra due impugnazioni: in tal caso verrà privilegiata l’impugnazione presentata dal minore. Nel processo minorile se la parte offesa non può costituirsi parte civile, non potrà presentare istanza di impugnazione. L’art. 25 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie delle disposizioni sul processo penale nei confronti dei minori, stabilisce che la competenza in materia di riesame e di appello è attribuita esclusivamente al Tribunale per minorenni del luogo in cui ha sede l’ufficio del Giudice che ha emesso l’impugnazione. L’opposizione è una richiesta di giudizio presentata o dal difensore o dall’imputato, in quanto non accettano la decisione che presuppone la responsabilità penale dell’imputato. L’opposizione deve essere proposta entro 5 giorni dalla pronuncia o dalla notifica. Contro provvedimento di inammissibilità dell’opposizione è previsto solo il ricorso per Cassazione. Le altre pronunce possono essere impugnate attraverso la Corte d’Appello. I provvedimenti non appellabili ma impugnabili solo in Cassazione sono:

  • Sentenze di condanna relative a contravvenzioni per cui è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con ammenda o pena alternativa;
  • Ordinanza di sospensione del processo;
  • Il P.M solamente può impugnare la sentenza di condanna resa in giudizio abbreviato, salvo che non sia stato modificato il titolo del reato. Il ricorso per Cassazione è regolato dalle norme del procedimento ordinario.

 Svolgere attività di sostegno, vigilanza e risocializzazione nel caso di sospensione con messa alla prova, di irrogazione di misure cautelari, di irrogazione di misure di sicurezza, di irrogazione di misure alternative alla detenzione.

Le strutture di accoglienza e trattamento: l’art. 8 del d.lgs 28 luglio 1989 n. 272 elenca, accanto agli

Uffici di servizio sociale per i minorenni, una serie di strutture di accoglienza e trattamento dei minori coinvolti in un procedimento penale, inseriti nei Centri per la giustizia minorile. Essi sono: o CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA: svolgono, per un tempo limitato, la funzione di ospitare sino all’udienza di convalida i minorenni arrestati e quelli accompagnati in flagranza di reato dalla polizia giudiziaria. o COMUNITÀ: l’organizzazione e la gestione deve rispondere ai seguenti criteri: costruirsi come organizzazione di tipo familiare che prevedano la presenza anche di minorenni non sottoposti a procedimento penale, avere una capienza non superiore a 10 unità per consentire progetti personalizzati, utilizzare operatori professionali, collaborare con le istituzioni interessate e utilizzare tutte le risorse del territorio. o ISTITUTI DI SEMILBERTÀ E SEMIDETENZIONE: vengono ricoverati minori in espiazione di pena ammessi alla misura alternativa della semilibertà e della semidetenzione. La permanenza è limitata alle ore notturne e nei giorni festivi. o SERVIZI POLIFUNZIONALI DIURNI: dovrebbero attuare attività educativa, di formazione al lavoro, di tempo libero, di animazione sia per i minori sottoposti a misure cautelari, alternative e sostitutive, sia per i minori non sottoposti a procedimenti penali.

PARTE SPECIALE

Tutela dei minori contro lo sfruttamento sessuale

Nel 1998, con la legge n. 269, il legislatore italiano introdusse nel codice penale “ Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. La normativa è volta a contrastare condotte di abuso che mercificano la sessualità di soggetti minorenni. Nel 2006 furono apportate delle modifiche alla normativa, portando all’introduzione di nuove figure di reato come la pornografia virtuale (art. 600 quater I c.p). Un successivo intervento in materia di sfruttamento sessuale di minori è la legge 1 ottobre 2012 n. 172, in cui furono introdotti i reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia ( art. 609 undecies c.p) , e fu adottata una disciplina per l’ipotesi di associazione per delinquere volta alla commissione di delitti contro l’integrità sessuale dei minori ( art. 416 comma 7 c.p). Il fenomeno della pedofilia consiste nell’attrazione sessuale verso soggetti in età prepuberale.

Prostituzione minorile: l’art 600 bis c.p al 1 comma incrimina la condotta di chi “ recluta o induce alla

prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona d età inferiore agli anni 18, ovvero altrimenti ne trae profitto “. La sanzione prevista è la reclusione da 6 a 12 anni congiunta ad una multa. Il 2 comma dell’art. 600 bis sancisce la rilevanza penale della condotta del cliente del soggetto che si prostituisce: “ chiunque compie atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi. Con l’introduzione dell’art. 602 quater c.p, è stata estesa anche alla prostituzione minorile la disciplina che limita la scusante dell’errore sull’età della persona offesa, secondo cui il colpevole non può invocare a sua discolpa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: l’art. 605 quinquies c.p

incrimina il fenomeno del “turismo sessuale”. Le condotte incriminate sono l’organizzazione e la propaganda di viaggi volti allo sfruttamento della prostituzione minorile. La legge n. 38 del 2006 ha previsto che gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in paesi esteri hanno l’obbligo di inserire nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio, l’avvertenza che la legge italiana punisce con la reclusione i reati di prostituzione e pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Pornografia minorile: l’art. 600 ter c.p. incrimina:

  1. Attività di realizzazione di materiale pornografico e di esibizioni o spettacoli pornografici coinvolgenti minori;
  2. Attività di reclutamento o induzione di minori di 18 anni a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici;
  3. Ricavo di qualsivoglia profitto da esibizioni e spettacoli pornografici;
  4. Attività di commercio del materiale pornografico;
  5. Attività di distribuzione e diffusione , pubblicizzazione del materiale pornografico, o di informazioni finalizzate all’adescamento dei minori;
  6. Attività di cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico.

Il bullismo

Il termine bullismo indica «una persona che usa la propria forza o potere per intimorire o danneggiare una persona più debole». È una forma di comportamento aggressivo, di tipo abusivo, che consiste in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto forte nei confronti di uno debole in modo intenzionale e ripetuto nel tempo. Il bullismo si base su tre principi:

  1. INTENZIONALITÀ;
  2. PERSISTENZA NEL TEMPO;
  3. ASIMMETRIA NELLE RELAZIONI. Il fenomeno del bullismo tende a violare dei principi fondamentali della nostra Costituzione:
  4. il principio che garantisce come inviolabili i diritti dell’uomo (art. 2);
  5. il principio di uguaglianza (art. 3);
  6. il diritto all’istruzione (art. 34);
  7. il diritto alla salute (art. 32). È opportuno distinguere il bullismo diretto e indiretto. Il bullismo diretto è caratterizzato da una relazione diretta tra vittima e bullo. Esso si distingue in:  bullismo fisico;  bullismo verbale;  bullismo psicologico;  cyberbullismo o bullismo elettronico. Il bullismo indiretto, invece, è diretto a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con altre persone, escludendola e isolandola intenzionalmente dal gruppo attraverso pettegolezzi e calunnie sul suo conto. Il bullismo si manifesta soprattutto in ambito scolastico o extrascolastico. Le cause del bullismo sono:
  8. psicologiche;
  9. genetiche;
  10. culturali;
  11. familiari;
  12. sociali. I reati che possono configurare il bullismo sono molteplici a seconda di come si esprime il comportamento dell’autore. Reati contro la persona:
  13. Istigazione al suicidio art. 580 c.p.
  14. Percosse art. 581 c.p.
  15. Lesioni art. 582 c.p.
  16. Rissa art. 588 c.p.
  17. Ingiuria ex art. 594 c.p. (fattispecie depenalizzata, si procede con procedimento civile)
  18. Diffamazione art. 595 c.p.
  19. Violenza sessuale art. 609 bis c.p.
  20. Minaccia art. 612 c.p.
  21. Atti persecutori (c.d. stalking) art. 612 bis c.p.
  1. Interferenze illecite nella vita privata art. 615 bis c.p. Reati contro il patrimonio:
  2. Furto art. 588 c.p.
  3. Estorsione art. 629 c.p.
  4. Danneggiamento art. 635 c.p. Altri reati:
  5. Sostituzione di persona art. 494 c.p.
  6. Molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. (è una contravvenzione)
  7. Frode informatica art. 640 ter c.p.

Il cyberbullismo

Il cyberbullismo è una forma di violenza volontaria e ripetuta, attuata attraverso la rete da un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio un’altra persona, che non riesce a difendersi ”.

Tipi di cyberbullismo:

OFFENDERE (flaming): inviare messaggi elettronici con linguaggio offensivo e volgare contro qualcuno;  PERSEGUITARE (cyberstalking): molestare e denigrare ripetutamente con minacce che mirano ad incutere paura;  RUBARE L’IDENTITÀ (impersonation): assumere l’identità di un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi dal sito della persona assunta, al fine di compromettere la reputazione della vittima;  DENIGRARE (denigration): diffamare con pettegolezzi per danneggiare l’immagine o la reputazione della vittima;  INGANNARE (trichery): indurre con l’inganno qualcuno a rilevare segreti e informazioni imbarazzanti, per diffonderle on-line;  MOLESTARE (harassment): inviare ripetutamente messaggi offensivi e insultanti per ferire qualcuno;  DIFFONDERE INFORMAZIONI RISERVATE (exposure): pubblicare informazioni o immagini private e/o imbarazzanti su qualcuno;  HAPPY-SLAPPING : divulgare immagini o video che riprendono la vittima in momenti intimi o mentre subisce scherzi pesanti o molestie.

Legge sul cyberbullismo

La legge n. 71 del 29.05.2017 recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo». Il disegno di legge in esame prospetta un insieme di interventi volti a contrastare il cyberbullismo con azioni a carattere preventivo anziché repressivo. I soggetti che possono attivare la procedura per la tutela della dignità del minore sono: ciascun minore ultraquattordicenne, ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo.

N.B Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo:  ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti;  attiva adeguate azioni di carattere educativo.