












Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Latutela penale della persona all'interno del codice penale italiano, suddiviso in tre libri, con particolare attenzione al Titolo XII sui Delitti contro la persona. Vengono inoltre analizzate altre fattispecie incriminatrici previste al di fuori del codice penale. Il documento si concentra sulla Parte I, che riguarda la tutela della vita e dell'integrità fisica, con particolare attenzione alla tutela della vita. Viene inoltre evidenziata l'importanza della reinterpretazione costituzionalmente orientata del codice penale del 1930.
Tipologia: Appunti
1 / 20
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!













11/12; 13/12; 14/12; DIRITTO PENALE, PARTE SPECIALE. LA TUTELA PENALE DELLA PERSONA: La tutela penale della persona non è prevista soltanto all’interno del Titolo XII del codice penale, intitolato “Dei delitti contro la persona” , ma anche in altre fattispecie incriminatrici previste al di fuori del codice penale. Nessuno è mai riuscito a stabilire con certezza quale sia il numero esatto di fattispecie incriminatrici totali previste dall’ordinamento giuridico italiano, ma si stima esse siano circa 6000 ed il codice penale ne contiene soltanto una parte piuttosto circoscritta. Il Codice penale italiano è suddiviso in 3 libri:
Il Titolo XII del II Libro del codice penale è suddiviso in 4 capi:
Il CAPO III del Titolo XII del c.p., intitolato “Dei delitti contro la libertà individuale” , è a sua volta suddiviso in SEZIONI:
Art. 600-bis sulla Prostituzione minorile Art. 601 sulla Tratta di persone ).
Tutte queste fattispecie poste a tutela della vita pongono per lo più problemi di parte generale : CASO I : Dopo l'ennesimo rimprovero ricevuto dalla suocera, mentre sta effettuando alcuni Lavori di ristrutturazione, Tizio, in preda alla rabbia, colpisce quest'ultima ripetutamente alla testa con il martello che ha in mano in quel momento. La signora, che ha 80 anni e si trova già tempo in precarie condizioni di salute, viene ricoverata in ospedale. I medici, grazie a un immediato intervento chirurgico, riescono a fermare l'emorragia. Tuttavia, a distanza di 8 settimane dall'aggressione e dopo essere stata dimessa dall’ospedale , la signora muore per broncopolmonite, nell’ambito di un grave quadro lesivo cranico - encefalitico cagionato da Tizio In questo caso occorre innanzitutto affrontare il TEMA DELLA CAUSALITÀ per verificare se i colpi di martello da parte di Tizio siano stati CONDIZIONE NECESSARIA per la verificazione dell’evento morte e il problema della causalità si risolverà affermando che la condotta di Tizio è stata causa dell’evento morte della donna. Questo caso rientrerà ipoteticamente tra le ipotesi di OMICIDIO VOLONTARIO perché le martellate sono state date in testa, che è un organo vitale, e per la ripetitività dei colpi dati. La vittima è inoltre una donna anziana, già in precarie condizioni di salute. CASO II : L'automobilista Tal dei Tali non si arresta dinanzi al semaforo "rosso", ma prosegue la sua corsa; dopo 200 metri investe mortalmente una passante che attraversa improvvisamente la strada sulle strisce pedonali. Questa è una ipotesi di OMICIDIO COLPOSO STRADALE e per accertare la CAUSALITÀ DELLA COLPA si deve verificare se:
L’art. 581 c.p. disciplina la fattispecie di PERCOSSE : “( Percosse ) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”, che si differenzia da quella di lesioni (= art. 582 c.p.), perché non fa derivare una MALATTIA
NEL CORPO O NELLA MENTE, mentre le lesioni sì. L’art. 582 c.p. disciplina la fattispecie di LESIONI PERSONALI : “(Lesione personale) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli ((61, numero 11 - octies),)) 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa”. In giurisprudenza l’interpretazione del concetto di “MALATTIA” è piuttosto controversa, perché gli vengono attribuite diverse nozioni: CASO : Tizio afferra Caio per il collo e lo sbatte contro il muro. Caio riporta arrossamenti al collo ed escoriazione. Un PRIMO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE afferma che “costituisce malattia QUALSIASI ALTERAZIONE ANATOMICA O FUNZIONALE dell’organismo ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali”. Si tratta di una interpretazione estensiva/ampia della nozione di “malattia”, nella quale rientrerebbe anche il caso di cui sopra () e questa lettura interpretativa è la più AMPIAMENTE condivisa dalla giurisprudenza. Un ALTRO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE considera invece la malattia come non comprendente tutte le alterazioni di natura anatomica, ma solo quelle dalle quali deriva una LIMITAZIONE FUNZIONALE o UN SIGNIFICATIVO PROCESSO PATOLOGICO o UNA COMPROMISSIONE DELLE FUNZIONI dell’organismo , anche non definitiva ma comunque SIGNIFICATIVA. In questa nozione di “malattia”, secondo un’interpretazione più RESTRITTIVA, non rientrano ipotesi come quella del caso sopra (). CASO : Tizio si sottopone ad un intervento di chirurgia estetica al naso. A seguito dell’intervento permane un difetto estetico dovuto alla mancanza di simmetricità del naso rispetto al volto. Questo caso non può essere qualificato come lesione personale dalla quale deriva una MALATTIA, perché si tratta di un difetto estetico che non riguarda l’aspetto funzionale, un significativo processo patologico o una compromissione significativa dell’organo olfattivo. La fattispecie di lesioni personali è poi contraddistinta da una serie di CIRCOSTANZE AGGRAVANTI di cui all’ art. 583 c.p. : “( Circostanze aggravanti ) La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194. La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1° una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2° la perdita di un senso; 3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4° ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69)) ; 5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194”. Sono previste in particolare:
dell’art. 588 c.p. è un caso di “REATO AGGRAVATO DALL’EVENTO”. Il 1° co. dell’art. 588 c.p. incrimina CHIUNQUE PARTECIPI ad una rissa, punendolo con la multa fino a 2000 euro, mentre il 2° co. incrimina invece le ipotesi in cui dalla rissa DERIVI UNA LESIONE PERSONALE o LA MORTE di uno dei co-rissanti. Si tratta di una fattispecie di reato aggravato dall’evento, che nell’intenzione del legislatore italiano del 1930 era un caso di DOLO MISTO A RESPONSABILITÀ OGGETTIVA , nel senso che era sufficiente provare l’esistenza di un nesso di causalità tra la rissa (= condotta) e l’evento più grave (= lesioni o morte), per attribuire la responsabilità penale. Questa ipotesi di responsabilità oggettiva va tuttavia oggigiorno reinterpretata in maniera costituzionalmente conforme ai sensi dell’art. 27 Cost., attraverso il criterio MINIMO DI RIMPROVERABILITÀ che è LA COLPA (= l’evento lesioni o morte deve essere attribuibile al soggetto quantomeno a titolo di colpa, cioè se il soggetto poteva PREVEDERE ed EVITARE la verificazione di quell’evento). Anche nell’ipotesi di responsabilità aggravata dev’essere accertata LA COLPA RISPETTO ALL’ EVENTO AGGRAVATORE (= lesioni o morte).
La fattispecie ‘base’ di omicidio colposo di cui all’ art. 589 c.p. ha visto poi la sovrapposizione di altre 2 ipotesi di
giurisprudenziale ha poi affermato che si tratta sempre di IPOTESI DI IMPERIZIA , che è l’ambito classico nel quale si innesta la responsabilità penale durante l’esercizio delle attività professionali (es. inadeguata conoscenza, erronea diagnosi, erronea esecuzione dell’intervento, ecc.) e la Riforma Gelli-Bianco ha dato rilievo alla SOLA IMPERIZIA nel rispetto delle LINEE GUIDA , rendendole certificate, o nel rispetto delle BUONE PRASSI CLINICO ASSISTENZIALI adeguate al caso concreto. Il legislatore effettua questo tipo di scelta non soltanto per (1) L’IMPORTANZA DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ MEDICA, che è un’attività a base lecita volta a tutelare gli interessi fondamentali dell’uomo, ma anche perché (2) SI ASSISTE, soprattutto a partire dal 2012 , AD UNA CRESCITA ESPONENZIALE DI PROCEDIMENTI CIVILI e PENALI per ottenere un risarcimento del danno o altre risposte punitive nei confronti di coloro che esercitano l’attività medica. Questa crescita esponenziale di procedimenti civili e penali contro i medici ha avuto un contro-effetto, perché questi ultimi hanno fatto ricorso alla c.d. < MEDICINA DIFENSIVA >, ossia all’esecuzione di una serie vastissima di esami per escludere l’esistenza di patologie, anomalie, sindromi rarissime ecc., per evitare qualsiasi tipo di rimprovero e questo ha portato sul piano civilistico ad un continuo elevato AUMENTO DELLA SPESA SANITARIA. A questo ha cercato di porre rimedio il legislatore con la riperimetrazione della responsabilità penale del medico nel 2017 con la legge Gelli-Bianco nel nuovo art. 590-sexies c.p. (= di cui sopra). La nuova ipotesi di non punibilità del medico si differenzia da quella precedentemente prevista per il fatto che non fa più una distinzione tra COLPA GRAVE e COLPA LIEVE, ma questo costituisce una sorta di PARADOSSO , perché in questo modo l’ipotesi di non punibilità si applicherebbe anche ai casi di IMPERIZIA GRAVE purché vi sia stato il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico – assistenziale, mentre le ipotesi di NEGLIGENZA e IMPRUDENZA LIEVI, anche nel rispetto delle linee guida, continuerebbero ad essere penalmente rilevanti (= l’imperizia cui si fa riferimento in caso di responsabilità medica è l’imperizia nell’esecuzione delle linee guida o delle buone prassi clinico - assistenziali ADEGUATE AL CASO CONCRETO ). Questo paradosso è stato poi risolto dalla Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza MARIOTTI del 2018 : la Cassazione ha assunto il ruolo del legislatore, reinterpretando e riscrivendo l’ipotesi di non punibilità in materia di responsabilità medica, CIRCOSCRIVENDONE L’AMBITO DI APPLICAZIONE alle sole ipotesi di IMPERIZIA LIEVE. Oggigiorno dunque, la causa di non punibilità si applica alle sole ipotesi in cui il medico, per IMPERIZIA LIEVE nell’esecuzione delle linee guida o delle buone prassi clinico – assistenziali adeguate al caso concreto, cagioni LESIONI o MORTE al paziente, mentre l’imperizia grave continua ad essere penalmente rilevante. OMICIDIO E LESIONI COLPOSE STRADALI: La fattispecie di omicidio e lesioni colpose stradali è prevista dall’ art. 589-bis c.p.: “( Omicidio stradale ) ((1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni. 2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni”. Il 1° co. art. 589-bis c.p. contiene una disposizione che era già precedentemente contenuta dall’art. 589 c.p. e prevede una RISPOSTA PUNITIVA PIÙ GRAVE in caso di morte derivante dalla violazione della disciplina stradale (= IPOTESI BASE DI OMICIDIO STRADALE), mentre i commi successivi prevedono invece violazioni estremamente gravi delle regole del Codice della Strada (= in caso di omicidio stradale si può parlare di COLPA LIEVE e COLPA GRAVE). Il 2° co. punisce con la reclusione da 8 a 12 anni chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in STATO DI EBBREZZA ALCOLICA o ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE ALL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI o PSICOTROPE , cagioni PER COLPA la morte di una persona. Il 3 ° co.: “La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 - bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma
CASO N. 2 : Tizia si reca da un ginecologo per una visita di routine. Il medico, nel corso della visita, compie degli atti sessuali sulla donna, rassicurandola che si tratta di una pratica terapeutica. La donna tollera il disagio fidandosi del sanitario, per scoprire solo in un momento successivo che si trattava di un atto sessuale e non di una pratica terapeutica. Si tratta di un fatto qualificabile come violenza sessuale? secondo un orientamento restrittivo questo caso NON rientrerebbe nella ipotesi di violenza sessuale, perché manca una modalità tipica di costrizione, ma, tuttavia, secondo la giurisprudenza di Cassazione RIENTRA tra i casi di VIOLENZA SESSUALE perché la violenza è insita NELL'ATTO INSIDIOSO DEL MEDICO, che ha ABUSATO DELLA SUA POSIZIONE DI AUTORITÀ. CASO N. 3 : Tizia ha una relazione con Caio da oltre dieci anni. Caio, negli ultimi anni, ha sviluppato una dipendenza dall'alcol e, da ubriaco, abitualmente maltratta Tizia, picchiandola e insultandola. In queste occasioni, spesso accade che Caio pretenda anche dei rapporti sessuali. Tizia non è consenziente ma, terrorizzata dalle conseguenze del suo dissenso, subisce passivamente il rapporto. Si tratta di un fatto qualificabile come violenza sessuale? secondo un orientamento restrittivo questo caso NON rientrerebbe nella ipotesi di violenza sessuale, perché manca una modalità tipica di costrizione, ma, tuttavia, secondo la giurisprudenza di Cassazione RIENTRA tra i casi di VIOLENZA SESSUALE perché la costrizione è INSITA NEL CONTESTO DI MALTRATTAMENTI in cui il rapporto sessuale si inserisce. CASO N. 4 : Caio, dirigente di banca, invita a cena Tizia, dipendente da poco assunta, che accetta l'invito. Conclusa la cena, i due si spostano a casa di Caio per bere un drink. Nel corso della serata Caio, dopo aver rivolto a Tizia delle implicite avances a sfondo sessuale, le dice chiaramente che per poter ottenere delle promozioni avrebbe dovuto avere dei rapporti sessuali con lui. Tizia, sentendosi con le spalle al muro, accetta. Si tratta di un fatto qualificabile come violenza sessuale? secondo un PRIMO ORIENTAMENTO che dà una interpretazione restrittiva alla nozione di violenza sessuale NON si tratta di un caso qualificabile come violenza sessuale, perché l'abuso d'autorità è configurabile solo quando vi sia UN'AUTORITÀ DI TIPO FORMALE E PUBBLICISTICO , mentre secondo un SECONDO ORIENTAMENTO che dà invece una interpretazione ESTENSIVA della nozione, il caso rientrerebbe tra le ipotesi di violenza sessuale, perché affinché si configuri l'abuso di autorità È SUFFICIENTE CHE VI SIA UN RAPPORTO DI SUPREMAZIA , indifferentemente dalla natura pubblica o privata. CASO N. 5 : Tizia passa il pomeriggio a bere alcolici con Caio e Sempronio. I tre si spostano in un locale, dove Tizia, visibilmente ubriaca, inizia ad assumere comportamenti disinibiti con i due amici. Caio e Sempronio, approfittando della situazione, invitano Tizia a spostarsi in un luogo appartato, dove intrattengono a turno rapporti sessuali con lei. Si tratta di un fatto qualificabile come violenza sessuale? secondo un ORIENTAMENTO RESTRITTIVO il caso NON rientrerebbe tra le ipotesi di violenza sessuale, perché la vittima non ha esplicitato alcun dissenso, mentre per la giurisprudenza di Cassazione invece RIENTREREBBE perché, ai fini dell' art. 609-bis, comma 2° , l'eventuale consenso della vittima è irrilevante, poiché indotto DALL'ABUSO DELLE CONDIZIONI DI INFERIORITÀ FISICA O PSICHICA. LA VALORIZZAZIONE DEL CONSENSO NELLE PRONUNCE PIÙ RECENTI: Nelle pronunce più recenti della Cassazione si è stabilito che per il perfezionamento del reato di violenza sessuale non è più necessaria l'esplicitazione del DISSENSO o la presenza di condotte che rendono impossibile tale esplicitazione come atti repentini, insidiosi, costrizione ambientale, ma è SUFFICIENTE che la persona offesa NON ABBIA MANIFESTATO , anche tacitamente (= in modo però chiaro e univoco), IL PROPRIO CONSENSO all'atto sessuale (= Cassazione penale, 9 marzo 2016, n. 49597). LA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEI "CASI DI MINORE GRAVITÀ": La circostanza attenuante dei “casi di minore gravità” è prevista dall’art. 609-bis, 3° co. c.p., al fine di MODULARE la RISPOSTA PUNITIVA e la condizione per la sua concessione è una COMPRESSIONE NON GRAVE della libertà sessuale della vittima, che dev’essere valutata tenendo conto del (1)
Una fattispecie posta a tutela della riservatezza sessuale è l’art. 612-ter c.p. sulla DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI : “ ( Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ) 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti , invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. 2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma , li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.
Sulla violenza in rete diverse indagini hanno rilevato che:
morale perché non ha le caratteristiche tipiche dei “ Delitti contro la libertà morale ”, che sono l’utilizzo di VIOLENZA, MINACCIA o MOLESTIA (= solo per gli atti persecutori), ma prevede invece elementi di carattere intimo, sessuale (= “destinati a rimanere privati” ). Questa fattispecie è tuttavia rimasta “prigioniera” di un dibattito completamente incentrato sul tema della
giurisprudenza non distingue nemmeno tra i 3 eventi alternativi, ma descrive i fatti e poi stabilisce che essi abbiano cagionato i 3 eventi. PARTE III: TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ SESSUALE: TUTELA DELLO SVILUPPO PSICOFISICO DEL MINORE: Nella tutela penale dello sviluppo psicofisico del minore rientra la c.d. PORNOGRAFIA MINORILE. LA PORNOGRAFIA MINORILE: La disciplina della pornografia minorile è prevista dagli artt. 600 - ter ss. c.p. tra i “ Delitti contro la personalità individuale ” e, in particolare, sono posti a tutela dello sviluppo psicofisico del minore gli artt. 600 – ter c.p., 600 – quater e 600 – quater 1 sulla “ Pornografia minorile ”. La pornografia minorile è una fattispecie incriminatrice piuttosto complessa, frutto dell’intervento del legislatore a partire dal 1998 che subì poi diverse modifiche nel corso tempo, come un’importante modifica nel 2006 , nel 2012 in attuazione della Convenzione di Lanzarote e nel 2021 viene modificato l’art. 600 – quater, e oggetto di vari contrasti giurisprudenziali collegati soprattutto allo sviluppo tecnologico. Il 1° e il 2° co. dell’ art. 600 – ter c.p. disciplinano la PIÙ GRAVE IPOTESI di pornografia minorile: “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240. chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici(2) ovvero produce materiale pornografico(3); 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto(4) Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma”. Le condotte incriminate sono:
La tutela penale dello sviluppo psicofisico del minore è poi completata anche da atri articoli, come l’ art. 600 – quater c.p. : “Detenzione o accesso a materiale pornografico)) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 - ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549” che incrimina le condotte di DETENZIONE O di chi SI PROCURA materiale pedopornografico e a partire dal 2021 viene introdotto anche un ulteriore comma dell’art. 600- quater, che prevede che: “Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000” e cioè incrimina chi mediante l’utilizzo della rete INTERNET o altri mezzi di comunicazione ACCEDE INTENZIONALMENTE e SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Vi è poi l’ art. 600 – quater 1 c.p. : “ ( Pornografia virtuale ) Le disposizioni di cui agli articoli 600 - ter e 600 - quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo” che incrimina la PORNOGRAFIA VIRTUALE , ossia i casi in cui non vi sia un diretto coinvolgimento del minore, nemmeno all’origine della creazione del materiale pornografico, ma una creazione di immagini pedopornografiche virtuali. Questa ipotesi incriminatrice ha portato a grandi dibattiti, fino a che almeno una parte della giurisprudenza ha specificato che questa fattispecie incriminatrice sia applicabile solo nelle ipotesi in cui sia stato effettivamente utilizzato un minore realmente esistente nella creazione del materiale virtuale, ma non invece ai casi di creazione COMPLETAMENTE virtuale di materiale pedopornografico. In tema di pedopornografia sono stati poi stabiliti anche diversi OBBLIGHI DI INCRIMINAZIONE di FONTE EUROPEA. COSA SI INTENDE PER “ PORNOGRAFIA MINORILE ”****? : Nella “pornografia minorile” rientrano sicuramente immagini o video di minori direttamente coinvolti nello scolgimento di atti sessuali, ma anche immagini o video che ritraggono organi sessuali del minore, qualora questi siano stati creati a scopo sessuale. Per molto tempo ci si è interrogati su cosa si intendesse per “materiale pornografico minorile”, fino a quando, nel 2012 , il legislatore ha introdotto una vera e propria DEFINIZIONE di materiale pornografico minorile all’ultimo comma dell’art. 600 – ter c.p.: “ per pornografia minorile si intende OGNI RAPPRESENTAZIONE, con QUALUNQUE MEZZO, di un MINORE DEGLI ANNI DICIOTTO COINVOLTO IN ATTIVITÀ SESSUALI ESPLICITE , reali o simulate, o QUALUNQUE RAPPRESENTAZIONE DEGLI ORGANI SESSUALI DI UN MINORE di anni diciotto PER SCOPI SESSUALI”. CASO: La minore Caietta si riprende mentre compie atti di autoerotismo e poi invia il video contenente materiale pedopornografico tramite Whatsapp a Sempronio. Sempronio condivide il video con alcuni amici In questo caso il problema nell’applicazione della fattispecie incriminatrice di pornografia minorile è che Caietta ha realizzato il video in autonomia, mentre il codice penale prevede che il materiale pedopornografico venga realizzato “UTILIZZANDO minori di anni 18 ” , il ché significa che un terzo dovrebbe realizzare materiale pedopornografico, perché con il termine “utilizzare” il legislatore intende dare l’idea di un “oggetto”, uno “strumento” per la soddisfazione di interessi sessuali. Una PRIMA SENTENZA della Corte di Cassazione, 2016 afferma che questo caso non rientra tra le ipotesi di pedopornografia, perché se lo si facesse rientrare si violerebbe il DIVIETO DI ANALOGIA della norma penale. Una SENTENZA SUCCESSIVA della Corte di Cassazione rende tuttavia applicabile la fattispecie incriminatrice anche ad altre ipotesi, come ad esempio l’ipotesi di selfie
SUFFICIENTE accertare che l’autore del fatto, attraverso la sua condotta di sottrazione e impossessamento della cosa mobile, perseguisse la FINALITÀ ULTERIORE di trarne un profitto. Al 2° co. si precisa che: “2. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico” l’energia elettrica è considerata cosa mobile, mentre il 3° co. prevede: “ 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625 , numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)”, e cioè la PUNIBILITÀ A QUERELA del furto semplice. LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI, art. 62 5 c.p.: Sino al 2001 non era previsto l’art. 624 – bis c.p. sull’ipotesi di “Furto in abitazione e furto con strappo” , tantoché queste fattispecie erano contenute all’interno delle CIRCOSTANZE AGGRAVANTI di cui all’ art. 625 c.p.. Le circostanze aggravanti previste per il furto sono talmente tanto omnicomprensive e pervasive da coprire quasi la totalità dei casi di furto ed il giudice, a partire dal 1974 con la riforma dell’art. 69, 4° co. c.p., ha la possibilità di bilanciare tra loro circostanze eterogenee di qualsiasi tipo. L’obiettivo del 1974 era quello di riconoscere un maggior potere discrezionale al giudice, così da temperare il duro trattamento sanzionatorio previsto dal codice penale del 1930, ma, tuttavia, l’intervento degli anni successivi spinto dall’opinione pubblica e da un crescente sentimento di presunta mancanza di sicurezza, tornò ad essere più duro e intenso. Per tutelare maggiormente i casi di furto venne introdotta una FATTISPECIE INCRIMINATRICE AUTONOMA nel 2001 sul furto in abitazione e furto con strappo, così da sottrarre queste ipotesi dal bilanciamento delle circostanze e varie riforme dal 2001 ad oggi (es. nel 2017, 2019) hanno spostato il minimo edittale della pena da 4 a 7 anni. Nell’ordinamento penitenziario italiano esistono inoltre le MISURE ALTERNATIVE , che sono modalità alternative di esecuzione della pena detentiva e dal 1998 (= legge “Simeone – Saraceni”) possono essere eseguite sin dalla libertà, senza dover prima passare dal carcere e poi da lì poter accedere alle misure alternative (= avveniva così prima del 1998). Oggigiorno si parla di “liberi sospesi”, ossia il Pubblico Ministero emette un ordine di esecuzione della pena ma, contestualmente, se la pena prevista è inferiore a 4 anni, sospende l’orine di esecuzione e notifica l’ordine di esecuzione con la contestuale sospensione al condannato, che ha tempo 30 giorni per chiedere al Tribunale di sorveglianza di accedere ad una misura alternativa ed eseguire così la pena in misura alternativa. Uno tra i motivi per i quali si sono innalzati sempre di più i minimi edittali della pena è proprio perché il legislatore intende rendere sempre più difficile o quasi impossibile l’accesso alle misure alternative. Le MISURE ALTERNATIVE sono:
la detiene(3), è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500” e questo ha un carattere PLURIOFFENSIVO perché la tutela si estende anche ALLA PERSONA. Nel caso della rapina la struttura della fattispecie incriminatrice è IDENTICA a quella del furto ma con UN ELEMENTO SPECIALIZZANTE che determina una restrizione dell’ambito di applicazione, perché infatti si tratta di SOTTRAZIONE e IMPOSSESSAMENTO della cosa mobile altrui, mediante l’utilizzo di VIOLENZA ALLA PERSONA o MINACCIA. Il 1° co. dell’art. 628 c.p. disciplina l’ipotesi di < RAPINA PROPRIA >, perché la violenza alla persona o la minaccia sono STRUMENTALI alla sottrazione e all’impossessamento della cosa mobile altrui, mentre il 2° co. disciplina invece la < RAPINA IMPROPRIA >, ossia l’ipotesi in cui la violenza alla persona o la minaccia sono collocate TEMPORALMENTE in maniera diversa, e cioè IMMEDIATAMENTE DOPO la sottrazione della cosa mobile: “2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità” (es. quando l’autore del fatto di furto viene scoperto ed usa la violenza o la minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa). In giurisprudenza emerse poi un DUBBIO INTERPRETATIVO sul tentativo di rapina impropria, ossia nel caso in cui la violenza alla persona o la minaccia vengano usate prima della sottrazione dei beni mobili e non immediatamente dopo. A stretto rigore interpretativo non si potrebbe applicare questa fattispecie incriminatrice al tentativo di rapina impropria, perché si violerebbe il divieto di analogia in malam partem e dunque il principio di tassatività, ma, tuttavia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilì con sentenza del 2012 che anche nelle ipotesi in cui la violenza o la minaccia vengano realizzate prima della sottrazione del bene mobile, può essere applicata la fattispecie di rapina impropria. IL CONCORSO APPARENTE DI NORME, art. 15 c.p.: Il concorso apparente di norme , disciplinato dall’art. 15 c.p., è l’ipotesi in cui si ha astrattamente la possibilità di applicare ad uno stesso caso più fattispecie incriminatrici e, qualora tra di esse vi sia un RAPPORTO DI SPECIALITÀ , si applica la fattispecie incriminatrice speciale. Nel caso di furto e rapina, entrambi applicabili ad uno stesso caso, si applica la fattispecie di rapina perché vi è un rapporto di specialità tra rapina e furto in cui ad essere ‘speciale’ è la rapina. L’art. 15 c.p. prevede che: “ Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”. Il concorso apparente di norme è regolato dal codice penale solo ed esclusivamente attraverso il rapporto di specialità (= principio generale), ma vi sono poi altre diverse ipotesi come ad esempio la c.d. “ SUSSIDIARIETÀ ESPRESSA ”, che si esprime con la formula “salvo che il fatto costituisca più grave reato” direttamente all’interno della disposizione e prevede che se il fatto costituisce più grave reato, non si applica la fattispecie sussidiaria ma SOLO quella realizzata.