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Diritto Penale - Parte generale -> Appunti delle varie lezioni del Prof. Dova, frequentate durante l'anno accademico 2023/2024
Tipologia: Appunti
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Il tratto distintivo del diritto penale è la pena , o sanzione penale. Talvolta viene affermato che il tratto distintivo del diritto penale sono le materie , ma ciò non è vero dal momento che il diritto penale si occupa delle stesse materie di cui si occupano anche gli altri rami del diritto. Noi capiamo, nel nostro ordinamento penale, se un fatto costituisce reato proprio dalla pena. Il nostro codice penale prevede all’art. 17 un elenco tassativo di pene principali. Le pene principali per i delitti sono: -ergastolo; -reclusione; -multa. Le pene principali per le contravvenzioni , invece, sono: -arresto; -ammenda. Da ciò possiamo comprendere, quindi, che nell’ordinamento penale italiano vigente i reati sono suddivisi in due grandi categorie: delitti e contravvenzioni. Il criterio semplice di distinzione fra i delitti e le contravvenzioni è il seguente: i delitti sono la categoria più grave, mentre le contravvenzioni sono la categoria meno grave. Il criterio normativo di distinzione fra i delitti e le contravvenzioni è riportato nell’ art. 39 c.p. , il quale recita: “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”. Il diritto penale, in caso di ergastolo, reclusione o arresto, implica la privazione di uno dei beni giuridici fondamentali: la libertà personale. La pena, per questo, è un arma a doppio taglio. F. von Liszt, giurista tedesco, nel 1883, afferma: <La pena è arma a doppio taglio: intende essere strumento di tutela di interessi o ‘beni giuridici’>. [
Andamento della popolazione penitenziaria in Italia (1992-2023) Il numero dei detenuti sale spropositatamente a partire dal 1992 a causa di interventi più duri da parte del legislatore, crolla poi improvvisamente nel 2006 a causa di un provvedimento di indulto. Nel 2010 si ha il 40% in più di detenuti rispetto all’effettiva capienza, in altri termini ai posti disponibili, delle carceri in Italia. Nel 2013 , ancora una volta, la popolazione penitenziaria, a causa di una serie di provvedimenti, diminuisce, per poi risalire negli anni a venire, fino al calo avvenuto nel 2020 , a causa dell’emergenza Covid-19. Ad oggi, 2023 , abbiamo un 14% in più di detenuti rispetto all’effettiva capienza delle carceri in Italia.
Il carcere:
Abbiamo tre grandi teorie che descrivono la finalità della pena:
La rieducazione del condannato, in qualsiasi dei due modi la si intenda, sul piano teorico porta con sé un rischio di manipolazione. In altri termini il rischio è quello di una educazione del condannato a dei valori che sovvertono la sua libertà di autodeterminarsi (rischio fortemente presente nei sistemi totalitari, dove la pena viene utilizzata come indottrinamento dei condannati ai valori presenti in quel determinato momento storico). La parola della Corte costituzione a riguardo del principio di umanità della pena Sentenza n. 236/ Una coppia italiana, non potendo avere figli, decide di andare in Ucraina, dove ragazze portano avanti gravidanze per poi, al loro termine, consegnare i bambini alle coppie che li richiedono (essendo un procedimento autorizzato in Ucraina, sono proprio le autorità ucraine ad occuparsi del certificato di nascita, così che questi bambini risultino figli primogeniti delle coppie che li hanno richiesti) —> Maternità surrogata. La coppia italiana rientrata in Italia, dopo aver seguito questo procedimento in Ucraina, cerca di iscrivere il proprio figlio nei registri dello Stato italiano, ma la maternità surrogata in Italia è vietata quindi si avvia, nei confronti della coppia, un processo penale, accompagnato dalla falsa dichiarazione di stato di figlio del bambino. La pena per questa tipologia di reato è riportata nell’art. 567, 2 co., c.p., che prevede la pena della reclusione da un minimo di cinque anni ad un massimo di quindici anni. Per questo nel processo penale si applica alla coppia l’art. 567, 2° co., c.p.. Il Tribunale di Varese solleva, però, questione di legittimità costituzionale dell’art. 567, 2° co., c.p., ritenendo quello riportato nel secondo comma dell’articolo un trattamento sanzionatorio irragionevolmente eccessivo e sproporzionato. La Corte costituzione, con la sentenza n. 236/2016 , afferma l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 567 c.p. che prevede la pena della reclusione da un minimo di cinque ad un massimo di quindici anni, anziché della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni, in quanto conseguente violazione dell’art. 27, 3° co., Cost. dove è trattato il principio di umanità della pena.
Codice Zanardelli (1889) Il primo codice unitario (codice dell’Italia unita —> 1861) è il codice Zanardelli del 1889, definito anche codice del liberalismo penale italiano. Il codice Zanardelli è un codice ispirato da idee illuministe; non a caso, nel codice filtrano ampiamente le idee illuministe, tra cui il principio di legalità e la separazione dei poteri (è un codice che si fonda, proprio, sulla separazione dei poteri, attribuendo al potere legislativo la possibilità di intervenire in materia penale). Il codice Zanardelli si basa, inoltre, sul concetto che vengano puniti solo i fatti offensivi. Il codice Zanardelli, infine, si basa sulla rinuncia alla pena di morte.
Codice Rocco (1930) —> Codice vigente tutt’oggi Il codice Rocco del 1930 ha un impianto autoritario, essendo caratterizzato da esigenze repressive e di prevenzione generale. Leggendo l’indice si osserva che è un codice che mette in rilevanza i delitti contro lo Stato invece che i delitti contro la persona, da ciò si evince l’importanza dello Stato in quel periodo storico. Vi è, inoltre, all’interno del codice Rocco l’introduzione, per la prima volta, di misure di sicurezza. Viene, così, introdotto un sistema a doppio binario, il quale comporta pene e misure di sicurezza. Questa introduzione nasce dal dibattito che sta dietro al Codice Rocco: la scuola classica (il cui caposcuola possiamo individuarlo in Rara, penalista fiorentino, il quale mette al centro l’idea di un uomo dotato di libero arbitrio) e la scuola positiva (i cui caposcuola sono Lombroso, Ferri e Garofano, i quali mettono al centro l’idea dell’autore di reato pericoloso; “il criminale nato" con Lombroso). Infine, il Codice Rocco è caratterizzato dalla reintroduzione della pena di morte. La Costituzione repubblicana (1947/48) Il 1 gennaio del 1948 entro in vigore la Costituzione italiana repubblicana. La Costituzione italiana repubblicana del 1948 è caratterizzata da un impianto liberal-democratico. All’interno della Costituzione italiana repubblicana vi è un approccio personalistico-individualistico e sociale-solidaristico. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950) Con la sottoscrizione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), approvata a Roma nel 1950, abbiamo l’avvio del processo di europeizzazione del diritto penale. L.n. 99/1974 (1974) —> Novella del 1974 Nel 1974 viene emanata la l.n 99/1974, la quale aumenta la discrezionalità del giudice nel bilanciamento della pena. Al giudice, in altri termini, viene affidato il compito di andare a temperare la sprezza del codice penale vigente, a riguardo delle pene. Esempio. Art. 624 c.p. (furto). La discrezionalità del giudice sta nel fatto che se la reclusione, in caso di furto, va dai sei mesi ai tre anni il giudice può ridurla o aumentarla. Misure alternative e benefici per i carcerati (1975) Nel 1975 vengono introdotte misure alternative e benefici per i carcerati con comportamento corretto. Si va, quindi, nel 1975, in altri termini, a favorire il reinserimento sociale del condannato. Primo intervento di depenalizzazione (1981) Nel 1981 si ha il primo intervento di depenalizzazione. La l.n. 689/1981 depenalizza una serie di fattispecie di reato (meno gravi), trasformandole in illecito amministrativo. Si ha, quindi, l’introduzione dell’illecito amministrativo. Non è l’unico intervento di depenalizzazione avvenuto, ne sono seguiti altri nel 1989 e, l’ultimo, nel
Serie di riforme mancate (1992-2007) Tra il 1992 e il 2007 si hanno una serie di mancate riforme: Pagliaro (1992), Riz (1995), Grosso (2000), Nardio (2004) e Pisapia (2007). Nel 2001 si ha, però, l’introduzione della responsabilità da reato degli enti, ossia una responsabilità amministrativa che richiama i criteri penalistici. Trattato di Lisbona (2007) Nel 2007 si ha il Tratto di Lisbona, dove vengono rinforzati i poteri dell’istituzioni dell’Unione europea e le competenze, di queste, di intervenire in materia penale, attraverso direttive che dicano agli Stati membri di prevedere che alcuni comportamenti costituiscano reato (principalmente in ambito di mercati finanziari, di tutela dell’ambiente). Riforma Cartabia (2022) Nel 2022 si ha la Riforma Cartabia, che prende il nome dall’ex ministra della Giustizia del governo Draghi (Marta Cartabia). Con il d.lgs. n. 149/2022 il Governo Meloni ha dato esecuzione alla Riforma Cartabia.
Oggi: privazione/restrizione della libertà personale e gogna mediatica ————————————————————————————————————————————————
L‘ interpretazione delle norme penali è una fase necessaria , soprattutto se si considera quanto possa essere ambiguo ed equivoco il linguaggio giuridico (in virtù di questo aspetto, spesso derivano interpretazioni di medesime norme penali tra loro discordanti). Colui che tipicamente interpreta le norme penali è il giudice , assieme ai giuristi. Anche i cittadini, però, devono essere in grado di interpretare le norme penali in modo da cogliere ciò che è lecito e ciò che, invece, è illecito. La riconduzione di un caso concreto ad una norma penale si dice sussunzione.
L’art. 12, 1° co., delle disposizioni preliminari al c.c. recita: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Da ciò si comprende che i criteri generali di interpretazione delle norme sono due:
Il principio di offensività non è un vero e proprio principio costituzionale, la giurisprudenza lo ha formulato sulla base di altri principi costituzionali. Il principio di offensività afferma che il legislatore non dovrebbe punire fatti che non siano offensivi nei riguardi di beni giuridici. Non dovrebbero essere incriminati: stili di vita, modi di essere o condotte meramente immorali. Il principio di offensività assume la natura di doppio vincolo: orienta il giudice, insieme al principio di sussidiarietà e di proporzione, ma funge anche da vincolo in ambito giudiziario, laddove il giudice possa dare una diversa interpretazione al medesimo fatto, dovrebbe giudicare la propria attività interpretativa sulla base del principio di offensività.
Strettamente collegato al principio di offensività è il bene giuridico. Ogni norma penale tutela un determinato bene giuridico o interesse (in questo momento non prendiamo in considerazione l’interesse). La norma che punisce il reato di omicidio, ad esempio, tutela il bene giuridico vita o, ancora, la norma che punisce il reato di furto tutela il bene giuridico patrimonio. Il concetto di “bene giuridico” non va confuso con il concetto di “bene in senso giuridico”, che appartiene, invece, al diritto civile.
I beni giuridici possono essere:
Molti anni fa si pensava che i beni giuridici dovessero necessariamente essere beni di rango costituzionale. Bricola, giurista italiano, esperto di diritto penale, contribuì notevolmente ad alimentare questa idea, affermando che la maggior parte delle pene, incidendo sulla libertà personale (la quale trova riscontro nell’art. 13 Cost.), devono indurre a valutare che il reato consista nell’offesa di beni giuridici di rango costituzionale. Con l’evoluzione sociale, quindi con la nascita di nuovi interessi, quest’idea è fallita. Ad oggi il bene giuridico deve avere espresso rilievo in Costituzione? No, la Costituzione non è un catalogo chiuso di beni giuridici, che se offesi sono pronti ad incriminare. Inoltre, l’individuazione del bene giuridico offeso, nella forma vuoi del danno o vuoi del pericolo, è una condizione necessaria ma non sufficiente per legittimare un’incriminazione. Infatti, il legislatore deve valutare se:
Il principio di sussidiarietà afferma che il diritto penale deve intervenire come ultima risorsa, solo se altre risorse (amministrativa, civile) non garantiscono in modo altrettanto efficace. Secondo tale principio, quindi, il diritto penale è extrema ratio —> ultima opzione.
Il principio di proporzione non è esplicitamente riportato in Costituzione, lo si deduce, però, dagli artt. 3 e 27 della stessa. Il principio di proporzione afferma che ci deve essere un rapporto di proporzione tra il vantaggio atteso dalla minaccia della pena (prevenzione generale) e gli svantaggi della pena (restrizione della libertà personale, effetti criminogeni, costi economici). Il principio di proporzione, inoltre, reclama l’esigenza di sanzioni penali non sproporzionate alla gravità del fatto, non eccedenti la ragionevolezza e non preclusive della rieducazione del condannato.
Il principio di legalità afferma che non è sufficiente che un fatto offenda un bene giuridico affinché possa essere considerato reato, a tal fine occorre altresì che una legge lo preveda, collegando al suo compimento l’irrogazione di una determinata sanzione penale. Il principio di legalità è sancito dal codice penale nell’art. 1, il quale recita: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge”.
Il principio di legalità è frutto della separazione dei poteri. Separazione dei poteri così intesa:
Il principio di legalità penale accolto dall’ordinamento italiano si articola in quattro sotto-principi, essi sono:
Il principio di precisione afferma che le norme penali devono essere precise e chiare. La ratio di tale principio è:
Esempio. Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù) afferma: “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a vent’anni”. Il legislatore creando questa norma in riferimento alla ‘schiavitù’ (il termine ‘schiavitù’, ad oggi, lo si intende in modo diverso rispetto al passato) ha fatto riferimento a fatti sufficientemente precisi e chiari. Il principio di determinatezza afferma che le norme penali devono descrivere fatti suscettibili di essere provati nel processo. In altri termini, fatti verificabili empiricamente nel processo.
Caso 1 Il decreto legge n. 162/2022 ha inserito l’articolo 633-bis nel codice penale. L’art. 633-bis c.p. afferma: “Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica […]”. Attenzione si pone un problema rispetto al principio di legalità (principio di riserva di legge). L’art. 633-bis c.p., infatti, è stato introdotto nel codice penale tramite d.l. n. 162/2022. Attenzione, però, l’art. 633-bis c.p. nonostante sia stato introdotto dal d.l. n. 162/2022 è conforme al principio di riserva di legge, ai sensi del quale solo la legge può imporre sanzioni penali per determinati comportamenti, intendendo con legge tutte le fonti primarie. Caso 2 Pincopallino cancella tutti i dati presenti sul computer del signor Tal dei tali, attraverso formattazione del disco rigido. L’art. 635 c.p., versione previgente, afferma: “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile cose mobili o immobili altrui è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro”. Attenzione, si pone un problema rispetto al principio di legalità (divieto di analogia). L’azione di Pincopallino, infatti, rende inservibile i dati presenti sul computer i quali, però, non sono cose mobili o immobili (=porzioni di materia), come riporta l’articolo, quindi l’art. 635 c.p. non può esse applicato per divieto di analogia. L’unica soluzione possibile per applicare tale articolo, rispettando il principio di legalità, è ritenere inservibile il computer (cosa mobile), a causa della cancellazione di tutti i dati presenti nel computer. Caso 3 Tizio viene sorpreso alla guida della propria autovettura senza libretto di circolazione. L’agente di polizia gli intima di esibire, entro un termine stabilito, il libretto di circolazione al comando di polizia. Tizio non si presenta. L’art. 650 c.p. afferma: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituzione più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”. La norma in esame rappresenta un chiaro esempio di norma penale in bianco. L’art. 650 c.p., infatti, si limita a sanzionare un precetto, cioè un provvedimento legalmente dato dall’autorità, in caso di un suo non rispetto. Attenzione si pone un problema rispetto al principio di legalità (principio di riserva di legge). Il precetto concreto (l’ordine), la cui violazione determina questa risposta punitiva (art. 650 c.p.), è stabilito da un’autorità, ossia da una fonte sub-legislativa, non si tratta di una fonte primaria. La Corte costituzionale, intervenendo sulla questione ha, però, affermato che l’art. 650 c.p. è conforme al principio di riserva di legge, in quanto la fonte che disciplina il precetto (sia esso un regolamento o un provvedimento amministrativo) essendo richiama nella norma penale, assume natura penale. Caso 4 Il sig. El Dridi è entrato illegalmente in Italia. Nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione (2004). Il sig. El Dridi viene condannato, poi, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 14, c. 5-ter. t.u. (immigrazione).
Nel 2018 è stato inserito un articolo nel codice penale, l’ art. 3-bis (principio della riserva di codice), il quale afferma che le nuove disposizioni che prevedono reati possano essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale oppure se sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico una materia (come i testi unici, che raggruppano le norme riguardanti uno stesso tema).
Varie migliaia, nessuno sa con precisione quanti sono i reati.
L’oggetto del reato è il bene giuridico o l’interesse, che viene tutelato da una norma penale. Il bene giuridico o interesse per essere tutelato da una norma penale significa che ha una particolare importanza per la convivenza civile. Sono beni giuridici di particolare importanza, ad esempio, la vita, la salute, il patrimonio, l’ambiente, ect. ————————————————————————————————————————————————
Il reato può essere scomposto in vari elementi e la dottrina, in base alla partizione adoperata, ha dato luogo a tre teorie del reato:
Il principio di materialità del reato afferma che ad essere incriminato sarà sempre solo un fatto tipico, realizzato dall’uomo, produttivo di una lesione o della messa in pericolo di un bene giuridico tutelato. Il nostro sistema penale è, infatti, un sistema penale oggettivo , cioè del fatto tipico che si estrinseca nel mondo esteriore ed è suscettibile di percezione sensoria ( nullum crimen sine
actione ). Ne deriva che nessuno può essere punito per una mera intenzione o per un semplice pensiero. Il fatto tipico deve avere, sempre, una caratteristica: deve essere governabile dall’uomo , ossia deve essere stato commesso con coscienza e volontà. L’ art. 42, 1° co., c.p. , recita: “Nessuno può essere punito per un’azione od omissione, preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”. Se un sonnambulo, ad esempio, cause delle lesioni personali, durante un episodio di sonnambulismo, non potrà essere punito penalmente: il suo è un fatto tipico incosciente e involontario.
Sentenza n. 364/ Nell’interpretazione tradizionale, condivisa dalla stessa Corte costituzionale sino agli anni ’80 del secolo scorso, il principio di colpevolezza, sancito dall’art. 27, 1° co., Cost., era inteso come mero divieto di responsabilità penale per fatto altrui (divieto di responsabilità oggettiva).
Individuiamo gli elementi oggettivi del fatto tipico. Condotta: consegna, cede, pubblica o diffonde Evento: non c’è (automaticamente non c’è nemmeno il nesso causale) L’offesa del bene giuridico, nella forma del danno o in quella del pericolo: danno alla riservatezza (sessuale), o per utilizzare un termine anglosassone alla privacy. Caso 3 Art. 442 c.p. afferma: “Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate o corrotte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alla pena rispettivamente stabilite nei detti articoli”. Individuiamo gli elementi oggettivi del fatto tipico. Presupposti della condotta: avvelenare o corrompere. Condotta: detiene per il commercio, pone in commercio o distribuisce per il consumo. Oggetto materiale: acque, sostanze o cose. Evento: incidere in modo pericoloso sulla salute pubblica (necessario nesso causale). L’offesa del bene giuridico, nella forma del danno o in quella del pericolo: pericolo alla salute. ————————————————————————————————————————————————
Ruga Riva ha trattato in modo approfondito il principio di legalità penale accolto dall’ordinamento italiano e la sua articolazione in quattro sotto-principi, quindi integrazione nella lezione del 02/10/2023. ————————————————————————————————————————————————
L’ accertamento della tipicità del fatto attribuito all’imputato sarà più o meno complesso a seconda dei modelli di reato al quale quel fatto risulti riconducibile. Si identificano diversi modelli di reato:
A seconda della condotta del soggetto agente i reati si possono distinguere in:
Nello Stato liberale (metà Ottocento) l’ordinamento imponeva ai cittadini il solo limite di astenersi dall’aggredire la sfera dei diritti altrui, senza imporre che i cittadini si attivassero e intervenissero per tutelare diritti non propri (solo libertà negative). Nello Stato interventista (primi anni del Novecento), il c.d. Welfare State o Stato sociale, l’ordinamento iniziò ad imporre ai cittadini di attivarsi e di intervenire per tutelare diritti non propri, in quanto il fenomeno dei reati omissivi era in forte crescita. In quest’ottica nacquero norme penali che imponevano un intervento dinanzi a determinate situazioni che toccavano diritti non propri, promuovendo così la solidarietà sociale.
Vi sono alcuni reati descritti in parte come commissivi e in parte come omissivi. Per comprendere ciò si prenda in esame la falsa testimonianza (art. 372 c.p.). L’art. 372 c.p. recita: “Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni”. Il negare il vero o il dire il falso sono delle condotte attive , il tacere è una condotta passiva. ————————————————————————————————————————————————
Dova ha trattato in modo approfondito l’analisi sistematica del reato, quindi integrazione nella lezione del 05/10/2023. ————————————————————————————————————————————————
Caso 1 Art. 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne) afferma: “Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Individuiamo gli elementi oggettivi del fatto tipico e il modello di reato Presupposti della condotta: far assistere il minore di anni 14. Condotta: compiere atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14. Evento: non c’è (automaticamente non c’è il nesso causale). L’offesa del bene giuridico, nella forma del danno o in quella del pericolo: pericolo all’integrità psico-fisico, sopratutto in ambito sessuale. —> Reato di mera condotta —> Reato di pericolo —> Reato comune Caso 2 Art. 593 c.p. (omissione di soccorso) afferma: “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro”. Individuiamo gli elementi oggettivi del fatto tipico e il modello di reato Presupposto della condotta: imbattersi in un fanciullo minore degli anni dieci o in un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di copro, per vecchiaia o per altra causa. Condotta: omettere di darne immediato avviso all’autorità (azione od omissione: omissione). Evento: non c’è (automaticamente non c’è il nesso causale).
L’offesa del bene giuridico, nella forma del danno o in quella del pericolo: pericolo per l’incolumità individuale. —> Reato di mera condotta —> Reato di pericolo —> Reato comune Caso 3 Art 582 c.p. (lesione personale) afferma “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Individuiamo gli elementi oggettivi del fatto tipico e il modello di reato Condotta: la condotta non è descritta in maniera analitica, perché sono incriminate tutte le condotte che determinano quell’evento —> reato di evento dove è assente la tipizzazione della condotta Evento: cagionare ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente (necessario nesso causale). L’offesa del bene giuridico, nella forma del danno o in quella del pericolo: danno all’integrità psico- fisica. —> Reato di evento —> Reato di danno —> Reato a forma libera , o elastica —> Reato comune Caso 4 Art. 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) afferma: “Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni”. Individuiamo gli elementi oggettivi del fatto tipico e il modello di reato Condotta: corrompere o adulterare acque o sostanze destinate all’alimentazione. Evento: rendere tali sostanze pericolose alla salute pubblica (necessario nesso causale). L’offesa del bene giuridico, nella forma del danno o in quella del pericolo: pericolo per la salute. —> Reato di evento —> Reato di pericolo —> Reato comune Caso 5 Art. 575 c.p. (omicidio) afferma: “Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”. Individuiamo gli elementi oggettivi del fatto tipico e il modello di reato Condotta: la condotta non è descritta in maniera analitica, perché sono incriminate tutte le condotte che determinano quell’evento (omicidio) —> reato di evento dove è assente la tipizzazione della condotta. I reati che non hanno una tipizzazione della condotta si definiscono reati a forma libera , o elastica o casualmente orientate (quello che interessa è la causazione di quell’evento). Evento: cagionare la morte di un uomo (necessario nesso causale). L’offesa del bene giuridico, nella forma del danno o in quella del pericolo: danno alla vita. —> Reato di evento —> Reato a forma libera , o elastica —> Reato di danno —> Reato comune Caso 6 Art. 610 c.p. (violenza privata) afferma: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.” Individuiamo gli elementi oggettivi del fatto tipico e il modello di reato Condotta: costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa con violenza (si intende violenza fisica) o minaccia.