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Diritto Penale - Parte speciale, Appunti di Diritto Penale

Diritto Penale - Parte speciale -> Appunti delle varie lezioni del Prof. Dova, frequentate durante l'anno accademico 2023/2024

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 22/12/2025

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giulia-tanfoni 🇮🇹

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APPUNTI DIRITTO PENALE - PARTE SPECIALE
La struttura generale del codice penale
Il codice penale è diviso in tre libri:
1. libro I, rubricato “Dei reati in generale” (costituito dalla disciplina generale del reato);
2. libro II, rubricato “Dei delitti in particolare”;
3. libro III, rubricato “Delle contravvenzioni in particolare”.
Si distingue tra delitti e contravvenzioni sulla base della pena minacciata. L’art. 17 c.p.
prevede un elenco tassativo di pene principali. Le pene principali per i delitti sono:
-ergastolo;
-reclusione;
-multa.
Le pene principali per le contravvenzioni, invece, sono:
-arresto;
-ammenda.
Questa distinzione ha ripercussioni molto importanti per:
-i criteri d’imputazione soggettiva (dolo, colpa, ect.): i delitti ex art. 42, 2° co., c.p. sono
punibili solo a titolo di dolo (salvo espressa previsione legislativa), mentre, invece, le
contravvenzioni sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa;
-il tentativo (art. 56 c.p.): il quale vale solo per i delitti;
-la recidiva (art. 99 c.p.): la quale riguarda solo i delitti;
-l’oblazione: causa di estinzione del reato che vale solo per le contravvenzioni.
Nell’ordinamento vigente coesistono due forme di oblazione, con differenti ambiti di
applicazione. L’oblazione automatica (art. 162 c.p.) applicabile alle contravvenzioni
punite con la sola pena dell’ammenda e l’oblazione discrezionale, o speciale (art. 162-
bis c.p.) applicabile alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda.
La tutela penale della persona
La tutela della persona si trova nel XII titolo del libro II del codice penale, rubricato “Dei
delitti contro la persona”.
L’impostazione del nostro codice deriva dal periodo storico in cui è stato prodotto e
introdotto (1930): prima i reati contro lo Stato poi quelli contro la persona, non a caso nel I
titolo del libro II del codice penale si trovano i delitti contro la personalità dello Stato,
mentre, invece, nel XII titolo del libro II del codice penale si trovano i delitti contro la
persona.
La struttura del XII titolo del libro II del codice penale è caratterizzata dalla suddivisione in
4 capi:
-capo I, delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 575-593 c.p.);
-capo I bis, delitti contro la maternità (artt. 593-bis e ter c.p.). Questo capo è stato
introdotto recentemente, con la riserva di codice (art. 3-bis c.p.). Questa riserva di
codice ha fatto sì che siano state introdotte nel codice penale le fattispecie incriminatrici
previste nella legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (l.n. 194/1978);
-capo II, delitti contro l’onore (artt. 594-599 c.p.). L’unica fattispecie che si trova ancora in
questo capo è la diffamazione (art. 595 c.p.). La diffamazione viene in rilievo durante
l’attività giornalistica, soprattutto nel bilanciamento tra l’onore (art. 2 Cost.) e la libera
manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Infatti, è stata depenalizzata la fattispecie di
ingiuria, con il d.lgs. n. 7/2016;
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APPUNTI DIRITTO PENALE - PARTE SPECIALE

La struttura generale del codice penale

Il codice penale è diviso in tre libri:

  1. libro I , rubricato “Dei reati in generale” (costituito dalla disciplina generale del reato);
  2. libro II , rubricato “Dei delitti in particolare”;
  3. libro III , rubricato “Delle contravvenzioni in particolare”. Si distingue tra delitti e contravvenzioni sulla base della pena minacciata. L’ art. 17 c.p. prevede un elenco tassativo di pene principali. Le pene principali per i delitti sono:

- ergastolo;

- reclusione;

- multa.

Le pene principali per le contravvenzioni , invece, sono:

- arresto;

- ammenda.

Questa distinzione ha ripercussioni molto importanti per:

- i criteri d’imputazione soggettiva (dolo, colpa, ect.): i delitti ex art. 42, 2° co., c.p. sono

punibili solo a titolo di dolo (salvo espressa previsione legislativa), mentre, invece, le contravvenzioni sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa;

- il tentativo (art. 56 c.p.): il quale vale solo per i delitti;

- la recidiva (art. 99 c.p.): la quale riguarda solo i delitti;

- l’ oblazione : causa di estinzione del reato che vale solo per le contravvenzioni.

Nell’ordinamento vigente coesistono due forme di oblazione, con differenti ambiti di applicazione. L’oblazione automatica (art. 162 c.p.) applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda e l’oblazione discrezionale, o speciale (art. 162- bis c.p.) applicabile alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

La tutela penale della persona

La tutela della persona si trova nel XII titolo del libro II del codice penale , rubricato “ Dei delitti contro la persona”. L’impostazione del nostro codice deriva dal periodo storico in cui è stato prodotto e introdotto (1930): prima i reati contro lo Stato poi quelli contro la persona, non a caso nel I titolo del libro II del codice penale si trovano i delitti contro la personalità dello Stato, mentre, invece, nel XII titolo del libro II del codice penale si trovano i delitti contro la persona. La struttura del XII titolo del libro II del codice penale è caratterizzata dalla suddivisione in 4 capi:

- capo I , delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 575-593 c.p.);

- capo I bis , delitti contro la maternità (artt. 593- bis e ter c.p.). Questo capo è stato

introdotto recentemente, con la riserva di codice (art. 3- bis c.p.). Questa riserva di codice ha fatto sì che siano state introdotte nel codice penale le fattispecie incriminatrici previste nella legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (l.n. 194/1978);

- capo II , delitti contro l’onore (artt. 594-599 c.p.). L’unica fattispecie che si trova ancora in

questo capo è la diffamazione (art. 595 c.p.). La diffamazione viene in rilievo durante l’attività giornalistica, soprattutto nel bilanciamento tra l’onore (art. 2 Cost.) e la libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Infatti, è stata depenalizzata la fattispecie di ingiuria, con il d.lgs. n. 7/2016;

- capo III , delitti contro la libertà individuale (artt. 600-623- bis c.p.). Il capo III è diviso in 5

sezioni:

- sezione I , dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.);

- sezione II , dei delitti contro la libertà personale (artt. 605-609- duodecies c.p.);

- sezione III , dei delitti contro la libertà morale (artt. 610-613- ter c.p.);

- sezione IV , dei delitti contro l’inviolabilità del domicilio (artt. 614-615- quinquies c.p.);

- sezione V , dei delitti contro l’inviolabilità dei segreti (artt. 616-623- bis c.p.)

Altri titoli del libro II del codice penale che si occupano indirettamente di tutelare la persona sono:

- IV titolo , rubricato “Dei delitti contro il sentimento religioso e la pietà per i defunti”;

- VI titolo , rubricato “Dei delitti contro l’incolumità pubblica”;

- IX titolo , rubricato “Dei delitti contro la morale pubblica e il buon costume”;

- XI titolo , rubricato “Dei delitti contro la famiglia”.

Fuori dal codice penale si occupano di tutelare la persona:

  1. D.P.R. n. 309/1990 (D.P.R relativo agli stupefacenti);
  2. d.lgs. n. 81/2008 (decreto legislativo riguardante la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro);
  3. l.n. 40/2008 (legge riguardante la procreazione medicalmente assistita);
  4. l.n. 194/1978 (legge riguardante l’interruzione volontaria della gravidanza).

Delitti contro la vita e l’incolumità individuale (capo I del XII titolo del libro II

del codice penale)

—> Il diritto alla vita è sancito e tutelato dall’ art. 2 CEDU o Convenzione europea dei diritti dell’uomo (trattato internazionale adottato nel 1950: la prima convenzione della Comunità europea), che entra nel nostro ordinamento attraverso l’art. 117, 1° co., Cost.. Il diritto alla vita è indirettamente tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost., anche se non è espressamente menzionato all’interno. Qualora in un procedimento dovesse sorgere un contrasto con un diritto interno alla CEDU, secondo il trattato di Lisbona del 2007 , il giudice dovrebbe disapplicare il diritto interno a favore di quello europeo. Art. 575 c.p.: omicidio volontario —> spiegato tramite un caso ( Caso 1 ) Dopo l'ennesimo rimprovero ricevuto dalla suocera, mentre sta effettuando alcuni lavori di ristrutturazione, Tizio, in preda alla rabbia, colpisce quest'ultima ripetutamente alla testa con il martello che ha in mano. La signora, che ha 80 anni e si trova già da tempo in precarie condizioni di salute, viene ricoverata in ospedale. I medici, grazie ad un immediato intervento chirurgico, riescono a fermare l’emorragia e salvarla. Tuttavia, a distanza di 8 settimane dall’aggressione e dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la signora muore per broncopolmonite, nell'ambito di un grave quadro lesivo cranico- encefalitico cagionato da Tizio. La fattispecie contestata è quella di omicidio. Si potrà dire che si tratta di omicidio, se sono presenti tutti gli elementi strutturali del reato (fatto tipico, antigiuridicità, colpevolezza). Innanzitutto verifichiamo il fatto tipico. Tra i primi problemi c’è quello di accertare il nesso causale , elemento oggettivo del fatto tipico, che esprime il rapporto di causalità tra la condotta e l’evento.

La perizia, accertamento medico, ha riscontrato che la broncopolmonite, causa ultima della morte della signora, è sopraggiunta in una situazione di grave alterazione dello stato di salute della signora. Dunque, il giudice di merito ha confermato che la broncopolmonite non è stata la sola causa sufficiente a provocare la morte della signora, ma una delle cause. Siamo dinanzi ad un caso di multifattorietà causale , ossia diverse cause necessarie al verificarsi dell’evento, la morte della signora. Per quanto riguarda l’antigiuridicità dobbiamo dire che la condotta di Tizio viene posta in essere in assenza di cause di giustificazione. Stabiliamo, ora, di che omicidio si tratta (colpevolezza). L’ art. 43, 1° co., c.p. recita: “Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”. Il dolo consiste in stati psicologici effettivi , che il codice definisce previsione e volontà. Con previsione si intende il momento intellettivo, ossia di rappresentazione mentale di ciò che si andrà a realizzare, mentre con volontà si intende il momento volitivo, ossia di realizzazione del fatto. Dunque, il delitto è doloso, quando l’evento dannoso o pericoloso, è dall’agente previsto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione. Nel nostro caso per trattarsi di delitto doloso, l’evento, ossia la morte della signora, deve essere stato previsto e voluto da Tizio come conseguenza della sua azione, ossia le martellate. Dal punto di vista della conoscenza possiamo dire che colpire ripetutamente con un martello la testa (punto vitale) di una persona è una condotta che esprime chiaramente la volontà di cagionarne la morte. Ci troviamo davanti, dunque, ad un omicidio doloso, definito anche omicidio volontario. Prendiamo ora la fattispecie incriminatrice di riferimento: l’ art. 575 c.p. ( omicidio volontario ). L’art. 575 c.p. recita: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”. L’espressione ‘morte di un uomo’ interna all’art. 575 c.p. significa cessazione definitiva delle funzioni celebrali. Analizziamo la seguente fattispecie incriminatrice:

  1. Qual’è il bene giuridico tutelato dall’art. 575 c.p.? Il bene giuridico tutelato è la vita;
  2. Il reato di omicidio volontario è un delitto o una contravvenzione? Dal momento che dall’art. 575 c.p. emerge il termine ‘reclusione’ si tratta di un delitto;
  3. Si tratta di un reato di evento o di condotta? Il reato di omicidio è un reato di evento: non basta, infatti, la mera condotta, affinché sussista è necessario che alla condotta sia collegato il verificarsi di un evento, ossia la morte di un uomo. Che si tratta di un reato di evento, inoltre, si capisce anche dal verbo, presente nell’articolo, ‘cagiona’: il verbo cagionare rappresenta un rapporto di causalità tra la condotta e l’evento;
  4. La causazione dell’evento può avvenire in qualsiasi forma o è prevista una determinata forma? Il reato di omicidio è un reato a forma libera, o elastica, o casualmente orientata: tutte le condotte attraverso le quali viene realizzato l’evento assumono rilievo;
  5. Chi commette il reato di omicidio lede il bene giuridico tutelato, dunque si tratta di un reato di danno, oppure mette in pericolo il bene giuridico tutelato, quindi si tratta di un reato di pericolo? Il reato di omicidio è un reato di danno: colui che cagiona la morte di un uomo lede il bene giuridico tutelato, ossia la vita. Nel caso in cui il soggetto provi a cagionare la morte di un uomo senza riuscirci, non saremo dinanzi ad un reato di

danno ma ad un reato di pericolo: il tentativo, o delitto tentato (art. 56 c.p.), infatti, è una forma di reato equiparabile al reato di pericolo;

  1. Il reato di omicidio può essere commesso da chiunque o solo da alcuni soggetti determinati? Da chiunque, si tratta di un reato improprio o comune. Contrariamente ai reati propri, che possono essere commessi solo da determinate categorie di soggetti. Art. 584 c.p.: omicidio preterintenzionale —> spiegato tramite un caso ( Caso 2 ) Un giovane tifoso, che soffre di ipoplasia congenita della coronaria destra, giunto allo stadio per sostenere la propria squadra di calcio, viene circondato dai tifosi della squadra avversaria, armati di spranghe e bastoni, che minacciano di aggredirlo fisicamente. Il giovane tifoso estremamente spaventato inizia a correre per fuggire, ma viene colpito da infarto. Portato in ospedale, decede il giorno successivo. La fattispecie contestata è quella di omicidio. Si potrà dire che si tratta di omicidio, se sono presenti tutti gli elementi strutturali del reato (fatto tipico, antigiuridicità, colpevolezza). Innanzitutto verifichiamo il fatto tipico. Tra i primi problemi c’è quello di accertare il nesso causale , elemento oggettivo del fatto tipico, che esprime il rapporto di causalità tra la condotta e l’evento. Per accertare il nesso causale si fa riferimento alla teoria condizionalistica , avanzata dalla dottrina. Si fa anche riferimento, però, alla disciplina codicistica sul nesso causale, ossia artt. 40 e 41 c.p.. Per accertare il nesso causale seguendo la teoria condizionalistica, che sul piano logico adotta il procedimento del giudizio contrattuale, dobbiamo muoverci così: se eliminando mentalmente la realizzazione di quella condotta (le minacce di aggressione da parte dei tifosi della squadra avversaria) cade anche la verificazione dell’evento (la morte del giovane tifoso) c’è un rapporto di causalità, se, invece, eliminando mentalmente la realizzazione di quella condotta non cade la verificazione dell’evento non c’è un rapporto di causalità (si, opera, quindi tramite l’eliminazione mentale). Per accertare il nesso causale ci viene d’aiuto l’art. 41, 1° co., c.p.. Il primo comma dell’art. 41 c.p. afferma la presunzione di equivalenza delle cause, secondo la quale in presenza di una pluralità di cause, tutte idonee ad aver prodotto l’evento, queste vengono considerate di pari valenza. Nel caso in esame c’è una causa preesistente, la malattia del tifoso, la quale, però, anche se idonea ad aver prodotto l’evento, non esclude il rapporto di causalità tra la condotta dei tifosi della squadra avversaria e l’evento, ossia la morte del giovane tifoso. Per quanto riguarda l’antigiuridicità dobbiamo dire che la condotta dei tifosi viene posta in essere in assenza di cause di giustificazione. Stabiliamo, ora, di che omicidio si tratta (colpevolezza). L’ art. 43, 2° co., c.p. recita: “Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”. Dunque, il delitto è preterintenzionale quando si compone di una condotta dolosa, volta a commettere un certo tipo di reato, e un evento più grave, di quello voluto dall’agente, che integra un delitto. Per l’imputazione dell’evento più grave, che integra un delitto, è sufficiente la mera causazione oggettiva o è necessaria la colpa? Il principio di colpevolezza, interno all’art. 27, 1° co., Cost., esige che tutte le ipotesi siano ricondotte almeno alla responsabilità per colpa. Il delitto preterintenzionale va ricostruita, quindi, come dolo misto a colpa , riferendosi il dolo al reato meno grave avuto di mira, e

Stabiliamo, ora, di che omicidio si tratta (colpevolezza). L’ art. 43, 3° co., c.p. recita: “Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Con la colpa siamo nel campo della prevedibilità e della involontarietà (=non volontà). Ciò che differenzia il dolo dalla colpa è proprio la volontà di causare l’evento: presente nel dolo e non presente, invece, nella colpa. Dunque, il delitto è colposo quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica per l’inosservanza di regole cautelari. Le regole cautelari si dividono in:

- Regole di colpa generica: regole di diligenza, prudenza e perizia. Sono regole non

scritte, le quali vengono individuate dai giudici sulla base di un confronto tra l’agente concreto e l’agente modello (parametro dell’agente modello). Questo confronto inizia quando il giudice si domanda quale regola avrebbe seguito l’agente modello. Una volta individuato quale regola avrebbe seguito l’agente modello, si confronta con quella seguita dall’agente concreto. Non è sufficiente, però, la sola individuazione della regola di colpa generica adatta. Occorre chiedersi se l’osservanza della regola di colpa generica adatta avrebbe o meno impedito l’evento: causalità della colpa (nesso causale tra colpa ed evento). Se l’osservanza della regola di colpa generica avrebbe impedito l’evento l’agente concreto sarà chiamato a rispondere;

- Regole di colpa specifica: regole stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline. Sono

regole scritte, che si suddividono in rigide (regole che descrivono in modo puntuale e preciso la condotta da tenere) o elastiche (regole che non descrivono in modo puntuale e preciso la condotta da tenere per evitare il pericolo). Nel nostro caso, dal momento che non ci sono elementi che facciano pensare che l’automobilista volesse uccidere il passante volontariamente, ma piuttosto che vi sia stato un non rispetto di regole di colpa specifica, ci troviamo davanti ad un omicidio colposo. Prendiamo ora la fattispecie incriminatrice di riferimento: l’ art. 589 c.p. ( omicidio colposo ). L’art. 589 c.p. recita: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Art. 589- bis c.p.: omicidio stradale L’omicidio stradale va tenuto distinto dall’omicidio colposo, pur trattandosi di un omicidio colposo, ed è stato introdotto, con la spinta dell’opinione pubblica, dalla l.n. 41/ all’ art. 589- bis c.p.. L’art. 589- bis c.p. recita: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona”. Il primo comma dell’art. 589- bis c.p. afferma che il solo fatto di realizzare la morte di una persona in violazione di regole stradali fa sorgere una pena che va dai due ai sette anni di reclusione.

I commi successivi dell’art. 589- bis c.p., rispettivamente il secondo e il terzo comma, fanno riferimento a violazioni macroscopiche delle regole stradali. La pena va dagli 8 ai 12 anni per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro). La legge stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato, anche nel caso in cui il soggetto, conducente del veicolo a motore, responsabile dell’incidente, si sia fermato ed abbia prestato soccorso. Se il conducente del veicolo a motore, dopo l’incidente, si dà alla fuga, scatta l’aumento di pena (da un terzo fino a due terzi) e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni. E’ importante sottolineare che il legislatore ha adottato una strategia politico-criminale completamente diversa dal solito per l’omicidio stradale: nel caso di violazione delle regole stradali la risposta punitiva è elevata, arrivando addirittura a 12 anni di reclusione in caso di guida sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave. Tale cornice edittale molto elevata porta con sé gravi problemi dal momento che più della metà della popolazione guida e gran parte della popolazione assume sostanze alcoliche: il volto della criminalità è molto più vicino rispetto a quello che comunemente si pensa. Il legislatore, comunque, ha introdotto tale norma con l’intenzione di porre un freno al numero di morti stradali. ———— Art. 581 c.p.: percosse L’ art. 581 c.p. recita: “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309”. L’art. 581 c.p. punisce chiunque percuote qualcuno quando dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, ma una mera sensazione dolorosa. La pena prevista, come specifica il seguente articolo, è quella della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 309 euro. Uno dei requisiti essenziali del reato di percosse è rappresentato dall’ ingiustizia delle percosse. Nel senso che le percosse devono essere realizzate in un contesto non autorizzato da leggi, come avviene, ad esempio, per gli incontri di boxe. Alcuni reati sono perseguibili solo a querela della persona offesa, tra questi rientra il reato di percosse. Per questo reato è necessario che la persona offesa proponga una querela , per chiedere la punizione del presunto responsabile. Il reato di percosse si distingue da quello di lesioni personali, ex art. 582 c.p., dal momento che il primo si riduce in una mera sensazione dolorosa, senza provocare una malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo, mentre il secondo cagiona una malattia nel corpo e nella mente del soggetto passivo. Art. 582 c.p.: lesioni personali L’ art. 582 c.p. recita: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, 583 e 585. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro una persona incapace, per età o infermità”. L’art. 582 c.p. disciplina le lesioni personali lievi , qualora la malattia, derivata, sia giudicata guaribile tra i 20 ed i 40 giorni, e lievissime , qualora la malattia, derivata, sia

- la perdita di un arto, o una mutilazione che rende l’arto inservibile, ovvero la

perdita di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella ;

- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso ;

- l’aborto della persona offesa.

Trattandosi di circostanze aggravanti speciali è possibile applicare l’ art. 69 c.p.. L’art. 69 c.p. permette il bilanciamento fra le aggravanti e le attenuanti. Gli esiti del bilanciamento possono essere di prevalenza delle aggravanti o delle attenuanti , o di equivalenza fra le aggravanti e le attenuanti ( giudizio di equivalenza ). In presenza di una circostanza attenuante comune e di tali aggravanti speciali il giudice potrà:

- Ritenere le circostanze equivalenti: commisurazione della pena tra sei mesi e tre anni;

- Ritenere prevalente la circostanza attenuante comune: commisurazione della pena tra

quattro mesi e tre anni;

- Ritenere prevalente la circostanza aggravante speciale: commisurazione della pena tra

sei anni e dodici anni.

  • La deformazione o lo sfregio permanente del viso è ad oggi una fattispecie a sé stante, interna all’ art. 583- quinquies c.p. , dopo il c.d. Codice Rosso. Il c.d. Codice Rosso corrisponde alla l.n. 69/2019 , legge che è andata a rafforzare la tutela di tutti coloro che subiscono violenze. Non rientrando più nell’art. 583 c.p. non si tratta più di una circostanza aggravante speciale, con la conseguente non applicazione dell’art. 69 c.p.. Anche le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono ad oggi una fattispecie a sé stante, interna all’ art. 583- bis c.p.. Questa fattispecie incriminatrice vuole inviare un messaggio culturale preciso sul divieto di queste pratiche in Italia; messaggio che non verrebbe mandato se venisse contemplata come una circostanze aggravante speciale del reato di lesioni personali. In molti paesi, principalmente africani, vengono tutt’oggi seguite queste pratiche. Sono pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione. Art. 588 c.p.: rissa L’ art. 588 c.p. recita: “Chiunque partecipa ad una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se l’uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa”. Il primo comma dell’art. 588 c.p. afferma che chiunque partecipa ad una rissa è punito con la multa fino a 2000 euro. L’art. 588, 1° co., c.p. secondo il legislatore del 1930 era un’ipotesi di responsabilità oggettiva, dato che la semplice partecipazione ad una rissa faceva, e tutt’oggi fa, scattare la pena pecuniaria. L’art. 588, 1° co, c.p., però, deve essere interpretato in modo conforme al principio di colpevolezza, interno all’art. 27, 1° co., Cost., il quale recita: “La responsabilità penale è personale”. L’art. 27, 1° co., Cost., quindi, afferma che un soggetto può essere considerato responsabile penalmente solo per un fatto proprio colpevole (quantomeno rimproverabile a titolo di colpa). La seguente interpretazione del principio di colpevolezza viene data dalla Corte costituzionale nelle storiche sentenze n. 364/1988 e n. 1085/1988.

Il secondo comma disciplina l’ applicazione di una circostanze aggravante (la pena si trasforma in reclusione dai tre mesi ai cinque anni) qualora dalla partecipazione alla rissa derivi la morte o la lesioni personali (anche lievi o lievissime) di qualcuno dei partecipanti, anche immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa —> reato di rissa aggravato dall’evento. Per la configurazione del reato di rissa è stata ritenuta sufficiente la partecipazione di almeno tre persone, con volontà reciproca di attentare l’altrui incolumità individuale. Analizziamo la seguente fattispecie incriminatrice:

  1. Qual’è il bene giuridico tutelato dall’art. 588 c.p.? Il bene giuridico tutelato è l’incolumità individuale;
  2. Il reato di rissa è un delitto o una contravvenzione? Dal momento che dall’art. 588 c.p. emerge il termine ‘multa’ si tratta di un delitto;
  3. Chi commette il reato di rissa lede il bene giuridico tutelato, dunque si tratta di un reato di danno, oppure mette in pericolo il bene giuridico tutelato, quindi si tratta di un reato di pericolo? Si tratta di un reato di pericolo;
  4. Il reato di rissa può essere commesso da chiunque o solo da alcuni soggetti determinati? Da chiunque, si tratta di un reato improprio o comune;
  5. Il reato di rissa è un reato monosoggettivo o plurisoggettivo? Si tratta di un reato plurisoggettivo, è, infatti, necessaria la partecipazione di più soggetti. I reati plurisoggettivi sono quei reati, che per loro natura, non possono essere commessi se non da due o più soggetti (concorso necessario).

Delitti contro la libertà individuale (capo III del XII titolo del libro II del codice

penale)

Sezione I (artt. 600-604 c.p.)

Art. 600- ter c.p.: pornografia minorile L’ art. 600-ter c.p. recita: “E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

  1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
  2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di gente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali

del bene giuridico tutelato, ossia la libertà sessuale del minore e il corretto sviluppo psicofisico del minore.

  1. Il reato di pornografia minorile può essere commesso da chiunque o solo da alcuni soggetti determinati? Da chiunque, si tratta di un reato improprio o comune. Caso 1 La minore Caietta si riprende mentre compie autoerotismo. Successivamente Caietta invia tramite whatsapp il video pedopornografico a Sempronio. Sempronio condivide il video con alcuni amici. Si tratta di una fattispecie qualificabile come pornografia minorile? Il fatto che Sempronio condivide il video con alcuni amici è un caso di cessione a titolo gratuito, il problema, però, è che non si può applicare l’art. 600- ter , 4° co., c.p., il quale si riferisce al primo comma dell’art. 600- ter c.p. che afferma che è punito chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico, dal momento che in questo caso il video è stato girato dalla stessa minore. La Corte di cassazione in una sentenza del 2016 ha affermato che tale fattispecie non è qualificabile come pornografia minorile per il divieto di analogia in mala partem. In una sentenza successiva la Corte di cassazione ha affermato che una fattispecie non descritta nell’art. 600- ter c.p. che, però, è qualificabile come pornografia minorile è la seguente: una minore si scatta foto mentre compie autoerotismo e tiene le foto sul proprio cellulare, se non che un ragazzo realizza una foto, con il proprio cellulare, della foto, tenuta dalla minore nella galleria. Con questa ‘fattispecie particolare’ la Corte di cassazione giunge alla soluzione opposta rispetto a quella emanata nel 2016: il reato di cui all’art. 600- ter c.p. può essere compiuto da minori. Art. 600- quater c.p.: detenzione di materiale pornografico minorile L’ art. 600- quater c.p. recita: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600- ter , consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”. Il primo comma dell’art. 600- quater c.p. punisce, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.549 euro, la sola detenzione di materiale pornografico minorile. L’idea del legislatore è quella di punire tutte le condotte possibili relative al materiale pornografico minorile e da questo comma è evidente. Il secondo comma dell’art. 600- quater c.p. prevede l’ applicazione di una circostanza aggravante (aumento di pena non eccedente i due terzi) qualora il materiale pornografico minorile detenuto sia di gente quantità. Il terzo comma dell’art. 600- quater c.p., introdotto con la l.n. 238/2021 , ha dato rilevanza penale ad un’ipotesi che prima non aveva rilevanza penale : la fruizione di materiale

pornografico, realizzato utilizzando minori, senza la detenzione dello stesso. Si pensi, ad esempio, al guardare materiale pornografico minorile senza scaricarlo. Art. 600- quater 1 c.p.: pornografia virtuale L’ art. 600- quater 1 c.p. recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica, non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. L’art. 600- quater 1 c.p. parifica, anche se con una diminuzione di pena, il materiale pornografico realizzato con minori reali al materiale pornografico virtuale, realizzato con elaborazioni grafiche basate su immagini di minori. La giurisprudenza a riguardo ha affermato che si può parlare di reato di pornografia virtuale quando il materiale pornografico virtuale è stato realizzato con elaborazioni grafiche basate su immagini di minori realmente esistenti.

Sezione II (artt. 605-609- duodecies c.p.)

Art. 609- bis c.p.: violenza sessuale L’ art. 609- bis c.p. recita: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

  1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
  2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. L’art. 609- bis c.p. tratta il reato di violenza sessuale. Le condotte prese in considerazione, che configurano il reato di violenza sessuale, sono due:

- da un lato la violenza sessuale per costrizione (1° co.), realizzata per mezzo di

violenza, minaccia o abuso di autorità. La violenza secondo l’orientamento della giurisprudenza della cassazione consiste non solo nella costrizione fisica, ma anche nella violenza implicita e nella costrizione ambientale. Attenzione, però, secondo un orientamento restrittivo la violenza consiste solo nella costrizione fisica. La minaccia, invece, consiste nella prospettazione di un male ingiusto;

- dall’altro lato la violenza sessuale per induzione (2° co.), attuata mediante l’abuso

delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Con l’espressione ‘atti sessuali’, interna all’art. 609- bis c.p., deve comprendersi ogni atto coinvolgente zone erogene , individuate dalla scienza medica, della persona offesa, e posto in essere con la volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona. Analizziamo la seguente fattispecie incriminatrice:

  1. Qual’è il bene giuridico tutelato dall’art. 609- bis c.p.? Il bene giuridico tutelato è la libertà sessuale, da intendersi come libertà di autodeterminazione in ambito sessuale;

dell’atto. La giurisprudenza della cassazione cerca di garantire il più ampio livello possibile di tutela. Un’ulteriore distinzione che ci aiuta a capire è quella, portata alla luce da Francesco Viganò (ordinario di diritto penale, diventato giudice della Corte costituzionale), tra violenza-mezzo e violenza-scopo. La violenza-mezzo deve essere interpretata nel seguente modo: violenza come mezzo per costringere una persona a subire l’atto sessuale. La violenza- scopo deve, invece, essere interpretata nel seguente modo: violenza insita nel costringere una persona a subire l’atto sessuale. La Corte di cassazione sostiene, come sottolinea Viganò, la violenza-scopo. In riferimento al caso in analisi se interpretassimo la violenza come un mezzo (violenza-mezzo) il palpeggiamento sarebbe escluso. Caso 2 Tizia ha una relazione con Caio da oltre dieci anni. Caio, negli ultimi anni, ha sviluppato una dipendenza abituale da alcol e, da ubriaco, maltratta Tizia, picchiandola e insultandola, al fine di avere con lei rapporti sessuali. Tizia non è consenziente ma, terrorizzata dalle conseguenze del suo dissenso, subisce passivamente il rapporto. La fattispecie integra una violenza sessuale? Il fatto che Caio sia dipendente abituale dall’alcol ha qualche incidenza? Tale fattispecie integra violenza sessuale, essendo la violenza insita nei continui maltrattamenti. Per rispondere al secondo interrogativo dobbiamo muoverci nell’ambito della colpevolezza. Con il termine colpevolezza si designa l’insieme dei requisiti che devono sussistere perché possa essere mosso un rimprovero nei confronti di chi ha commesso un fatto tipico e antigiuridico. I requisiti sui quali si fonda il rimprovero per la commissione di un fatto tipico e antigiuridico sono:

- capacità di intendere e di volere (imputabilità);

- dolo, colpa o preterintenzione (criteri di imputazione soggettiva);

- assenza di scusanti.

In tal caso dobbiamo fare una analisi sulla capacità di intendere e di volere del soggetto (imputabilità), dal momento che ha sviluppato una dipendenza abituale da alcol. L’ubriachezza abituale (art. 94, 1° co., c.p.), però, non rende un soggetto non imputabile, anzi è una causa di aumento dell’imputabilità. La legge considera ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcoliche e, quindi, in stato di frequente ubriachezza. Sono l’ubriachezza accidentale (art. 91 c.p.) e l’intossicazione cronica da alcol (art. 95 c.p.) delle cause di esclusione dell’imputabilità. Dunque, il fatto che Caio sia dipendente abituale dall’alcol non ha incidenze. Caso 3 Caio, dirigente presso una grossa banca, invita a cena Tizia, dipendente da poco assunta, che accetta l'invito. Conclusa la cena, i due si spostano a casa di Caio per bere qualcosa. Nel corso della serata Caio, dopo aver rivolto a Tizia delle implicite avances a sfondo sessuale, le dice chiaramente che per poter ottenere delle promozioni avrebbe dovuto avere dei rapporti sessuali con lui. Tizia, sentendosi con le spalle al muro, accetta. Si tratta di una fattispecie qualificabile come violenza sessuale? Ci sono due diversi orientamenti a riguardo: un orientamento restrittivo e un orientamento della giurisprudenza della cassazione. Secondo l’orientamento restrittivo la fattispecie non è qualificabile come violenza sessuale, perché l’abuso di autorità è configurabile solo quando vi è un’autorità di tipo pubblicistico. Secondo, invece, l’orientamento della giurisprudenza della cassazione la fattispecie è qualificabile come violenza sessuale, in quanto affinché si configuri l’abuso di autorità è sufficiente che vi sia un rapporto di supremazia, indifferentemente dalla natura pubblica o privata.

Da ciò si può ricavare il concetto di abuso di autorità. Secondo l’orientamento della giurisprudenza della cassazione con abuso di autorità va inteso sia l’abuso commesso dal pubblico ufficiale, sia quello commesso dal privato, che strumentalizzi la sua posizione di supremazia nei confronti della vittima. Attenzione, però, secondo l’orientamento restrittivo l’abuso di autorità è configurabile solo quando commesso da un pubblico ufficiale. Caso 4 Tizia passa il pomeriggio a bere alcolici con Caio e Sempronio. Nella sera i tre si spostano in un locale, dove Tizia, visibilmente ubriaca, inizia ad assumere comportamenti disinibiti con i due amici. Caio e Sempronio, approfittando della situazione, invitano Tizia a spostarsi in un luogo appartato, dove intrattengono a turno rapporti sessuali con lei. Si tratta di una fattispecie qualificabile come violenza sessuale? Ci sono due diversi orientamenti a riguardo: un orientamento restrittivo e un orientamento della giurisprudenza della cassazione. Secondo l’orientamento restrittivo la fattispecie non è qualificabile come violenza sessuale perché la vittima non ha esplicitato nessun dissenso. Secondo, invece, l’orientamento della giurisprudenza della cassazione la fattispecie è qualificabile come violenza sessuale, dal momento che coloro che hanno intrattenuto rapporti sessuali con la ragazza hanno approfittato dell’inferiorità fisica e psichica della ragazza, la quale era ubriaca a causa dell’assunzione, precedente, di bevande alcoliche con i due ragazzi, quindi anche in presenza di un ipotetico consenso da parte della ragazza il consenso era viziato. Nelle pronunce più recenti c’è stata una valorizzazione del consenso : per il perfezionamento del reato non è più necessaria, ad oggi, l’esplicitazione del dissenso (o la presenza di condotte che rendono impossibile tale esplicitazione: atti repentini), essendo sufficiente che la persona non abbia manifestato in modo chiaro e univoco il proprio consenso all’atto sessuale. Quindi solo quando c’è un consenso esplicitato non possiamo parlare di violenza sessuale, altrimenti quando non c’è un consenso esplicitato si parla di violenza sessuale. Art. 609- quater c.p.: atti sessuali con minorenne L’ art. 609- quater c.p. punisce chiunque compia atti sessuali consensuali con un minore di anni quattordici. La libertà sessuale, infatti, si acquista, nel nostro ordinamento, al compimento del quattordicesimo anno di età. Viene punito anche colui che compia atti sessuali consensuali con persona minore di anni diciotto, che abbia, però, compiuto gli anni quattordici, il quale esercita un’autorità nei confronti del minore (genitore, anche adottivo, tutore, ascendente, ect.). Così, mentre negli Regime di procedibilità. Il regime di procedibilità per il reato di violenza sessuale è regolato dall’art. 609- septies c.p.. Ricordiamoci che la disciplina generale della querela (art. 120-126 c.p.) non si applica ai reati di violenza sessuale. Una disciplina della querela differenziata è, infatti, prevista per i reati di violenza sessuale, i più gravi fra quelli perseguibili a querela. La vittima della violenza sessuale può scegliere se chiedere, tramite querela, o evitare l’instaurazione di un processo penale, che potrebbe essere vissuto non come riparazione, ma come fattore di ulteriore turbamento (vittimizzazione secondaria). Il termine per la presentazione della querela, in tal caso, è di un anno (12 mesi). Inoltre, la querela, in questo caso, è irrevocabile, per evitare qualsiasi tipo di pressione del carnefice sulla vittima.

- il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima ;

- il fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o

per quella di persona legata affettivamente ;

- la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Qualora non vi è una reiterazione nel tempo delle condotte, quel fatto potrà integrare la fattispecie di minaccia (art. 612 c.p.), la fattispecie di cui all’art. 660 c.p. , oppure la fattispecie di diffamazione (595 c.p.). Analizziamo la seguente fattispecie incriminatrice:

  1. Qual’è il bene giuridico tutelato dall’art. 612- bis c.p.? Il bene giuridico tutelato è la libertà morale;
  2. Il reato di atti persecutori è un delitto o una contravvenzione? Dal momento che dall’art. 612- bis c.p. emerge il termine ‘reclusione’ si tratta di un delitto;
  3. Si tratta di un reato di evento o di condotta? Il reato di atti persecutori è un reato di evento , in quanto sono incriminate delle condotte (condotte di minaccia o violenza) che devono cagionare diversi eventi tra di loro alternativi (perdurane stato di ansia o di paura/fondato timore/ alterazione delle abitudini);
  4. Chi commette il reato di atti persecutori lede il bene giuridico tutelato, dunque si tratta di un reato di danno, oppure mette in pericolo il bene giuridico tutelato, quindi si tratta di un reato di pericolo? Si tratta di un reato di danno , la verificazione di questi eventi comporta una lesione del bene giuridico tutelato, ossia la libertà morale;
  5. Il reato di atti persecutori può essere commesso da chiunque o solo da alcuni soggetti qualificati? Da chiunque, si tratta di un reato improprio o comune. Nel 2009 questa fattispecie è stata accompagnata da uno strumento ulteriore: l’ ammonimento del questore (strumento alternativo allo strumento penale). La persona offesa può o presentare querela (perché gli atti persecutori sono perseguibili a querela) o rivolgersi al questore, per chiedere a questi di ammonire l’autore degli atti persecutori. L’accertamento fatto dal questore, per ammonire l’autore degli atti persecutori, è meno approfondito (più generale), rispetto a quello fatto dal giudice penale. L’ammonimento ha degli effetti particolari: se, nonostante l’ammonimento da parte del questore, l’autore reitera le condotte, le condotte successive renderanno il reato procedibile d’ufficio, saranno giudicate dal giudice penale e andranno a costituire una circostanza aggravante. Caso 1 Tizio invia alla sua ex fidanzata Caia reiteratamente messaggi whatsapp con insulti e minacce. Spedisce, inoltre, ad amici, parenti e al nuovo fidanzato di Caia e-mail con immagini scattate durante i loro rapporti sessuali. Pubblica su YouTube e Facebook alcuni video di momenti d’affetto trascorsi insieme. Si tratta di una fattispecie qualificabile come atti persecutori? Analizzando a pezzi il caso si può dire che l’invio dei messaggi, con insulti e minacce, non costituisce di per sé reato di atti persecutori, lo diventa nel momento in cui l’invio dei messaggi, con insulti o minacce, è reiterato nel tempo e provoca uno stato di ansia o paura, oppure il fondato timore per la propria incolumità, ect.. Nella realtà occorre sempre accertare il nesso causale tra la condotta di molestia o minaccia reiterata nel tempo e uno dei tre eventi alternativi (perdurante e grave stato di ansia o paura, fondato timore per la propria incolumità e costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita). Per poter accertare il nesso causale tra la condotta di molestia o minaccia reiterata nel tempo e uno dei tre eventi alternativi, bisognerebbe, però, prima comprendere quali sono

gli standard per accertare la verificazione di questi eventi. Quali sono gli standard per la verificazione di questi eventi ce lo dice la sentenza della Corte costituzionale del 2014. All’epoca venne sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 612- bis c.p. con relazione al principio di sufficiente determinatezza (uno dei quattro corollari del principio di legalità, assieme al principio di riserva di legge, di irretroattività della legge penale e al divieto di analogia); principio che richiede che le norme penali devono descrivere fatti suscettibili di essere provati nel processo, in altri termini, fatti verificabili empiricamente nel processo. La motivazione per sollevare una questione di legittimità costituzionale era la seguente: il legislatore, nell’articolo, parla di eventi quali perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per la propria incolumità, costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita, ma come si fa a stabilire che le condotte abbiano causato un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o abbiamo creato un fondato timore per la propria incolumità, ect.. La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, ma offre alcune importanti indicazioni, che fanno leva sugli aggettivi di questi eventi alternativi (perdurante, fondato, ect.):

- Non possono avere rilievo ansie di scarsa durata o incidenza: deve essere un’ansia

perdurante nel tempo. L’ansia perdurante nel tempo, infatti, porta ad un’apprezzabile destabilizzazione della serenità, una rottura dell’equilibrio psicologico della vittima;

- Il timore deve essere fondato: non può assumere rilievo la sola prospettiva soggettiva

della persona offesa;

- Non tutte le abitudini di vita assumono rilievo: assumono rilievo le alterazioni delle

abitudini di vita che possano essere assimilabili agli altri eventi alternativi. Riguardo al perdurante e grave stato di ansia e paura, successivamente, inoltre, è stato sollevato il seguente interrogativo: è necessario che il giudice disponga di una perizia per stabilire se la persona offesa si trovi in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, dunque è nessario il parere di un esperto? La Corte costituzione e la Corte di cassazione rispondono al seguente interrogativo affermando che non è necessaria una consulenza tecnica, quindi il parere di un esperto, per accertare un effettivo perdurante e grave stato di ansia o di paura, ma che è il giudice a dover valutare la presenza o meno di ciò. Può, però, essere la persona offesa a portare in giudizio della documentazione che certifichi il suo perdurante e grave stato di ansia e di paura. Art. 612- ter c.p.: diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti Una delle principali novità del c.d. Codice Rosso ( l.n. 69/2019 ) fu rappresentata dall’introduzione nel codice penale del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ( art. 612- ter c.p. ). Si tratta del tentativo, da parte del legislatore, di contrastare il fenomeno conosciuto come revenge porn , nato nel mondo inglese. Con l’espressione ‘revenge porn’, che tradotto letteralmente significa ‘ vendetta porno ’, si indica quella pratica consistente nel vendicarsi di qualcuno (spesso l’ex partner) diffondendo materiale sessualmente connotato (immagini o video a carattere sessuale) che lo ritrae. L’art. 612- ter c.p. recita: “Salvo che il fatto costituisce più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate, al fine di recare loro nocumento”.