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Diritto Penale - Parte speciale -> Appunti delle varie lezioni del Prof. Dova, frequentate durante l'anno accademico 2023/2024
Tipologia: Appunti
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Il codice penale è diviso in tre libri:
Le pene principali per le contravvenzioni , invece, sono:
Questa distinzione ha ripercussioni molto importanti per:
punibili solo a titolo di dolo (salvo espressa previsione legislativa), mentre, invece, le contravvenzioni sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa;
Nell’ordinamento vigente coesistono due forme di oblazione, con differenti ambiti di applicazione. L’oblazione automatica (art. 162 c.p.) applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda e l’oblazione discrezionale, o speciale (art. 162- bis c.p.) applicabile alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
La tutela della persona si trova nel XII titolo del libro II del codice penale , rubricato “ Dei delitti contro la persona”. L’impostazione del nostro codice deriva dal periodo storico in cui è stato prodotto e introdotto (1930): prima i reati contro lo Stato poi quelli contro la persona, non a caso nel I titolo del libro II del codice penale si trovano i delitti contro la personalità dello Stato, mentre, invece, nel XII titolo del libro II del codice penale si trovano i delitti contro la persona. La struttura del XII titolo del libro II del codice penale è caratterizzata dalla suddivisione in 4 capi:
introdotto recentemente, con la riserva di codice (art. 3- bis c.p.). Questa riserva di codice ha fatto sì che siano state introdotte nel codice penale le fattispecie incriminatrici previste nella legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (l.n. 194/1978);
questo capo è la diffamazione (art. 595 c.p.). La diffamazione viene in rilievo durante l’attività giornalistica, soprattutto nel bilanciamento tra l’onore (art. 2 Cost.) e la libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Infatti, è stata depenalizzata la fattispecie di ingiuria, con il d.lgs. n. 7/2016;
sezioni:
Altri titoli del libro II del codice penale che si occupano indirettamente di tutelare la persona sono:
Fuori dal codice penale si occupano di tutelare la persona:
—> Il diritto alla vita è sancito e tutelato dall’ art. 2 CEDU o Convenzione europea dei diritti dell’uomo (trattato internazionale adottato nel 1950: la prima convenzione della Comunità europea), che entra nel nostro ordinamento attraverso l’art. 117, 1° co., Cost.. Il diritto alla vita è indirettamente tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost., anche se non è espressamente menzionato all’interno. Qualora in un procedimento dovesse sorgere un contrasto con un diritto interno alla CEDU, secondo il trattato di Lisbona del 2007 , il giudice dovrebbe disapplicare il diritto interno a favore di quello europeo. Art. 575 c.p.: omicidio volontario —> spiegato tramite un caso ( Caso 1 ) Dopo l'ennesimo rimprovero ricevuto dalla suocera, mentre sta effettuando alcuni lavori di ristrutturazione, Tizio, in preda alla rabbia, colpisce quest'ultima ripetutamente alla testa con il martello che ha in mano. La signora, che ha 80 anni e si trova già da tempo in precarie condizioni di salute, viene ricoverata in ospedale. I medici, grazie ad un immediato intervento chirurgico, riescono a fermare l’emorragia e salvarla. Tuttavia, a distanza di 8 settimane dall’aggressione e dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la signora muore per broncopolmonite, nell'ambito di un grave quadro lesivo cranico- encefalitico cagionato da Tizio. La fattispecie contestata è quella di omicidio. Si potrà dire che si tratta di omicidio, se sono presenti tutti gli elementi strutturali del reato (fatto tipico, antigiuridicità, colpevolezza). Innanzitutto verifichiamo il fatto tipico. Tra i primi problemi c’è quello di accertare il nesso causale , elemento oggettivo del fatto tipico, che esprime il rapporto di causalità tra la condotta e l’evento.
La perizia, accertamento medico, ha riscontrato che la broncopolmonite, causa ultima della morte della signora, è sopraggiunta in una situazione di grave alterazione dello stato di salute della signora. Dunque, il giudice di merito ha confermato che la broncopolmonite non è stata la sola causa sufficiente a provocare la morte della signora, ma una delle cause. Siamo dinanzi ad un caso di multifattorietà causale , ossia diverse cause necessarie al verificarsi dell’evento, la morte della signora. Per quanto riguarda l’antigiuridicità dobbiamo dire che la condotta di Tizio viene posta in essere in assenza di cause di giustificazione. Stabiliamo, ora, di che omicidio si tratta (colpevolezza). L’ art. 43, 1° co., c.p. recita: “Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”. Il dolo consiste in stati psicologici effettivi , che il codice definisce previsione e volontà. Con previsione si intende il momento intellettivo, ossia di rappresentazione mentale di ciò che si andrà a realizzare, mentre con volontà si intende il momento volitivo, ossia di realizzazione del fatto. Dunque, il delitto è doloso, quando l’evento dannoso o pericoloso, è dall’agente previsto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione. Nel nostro caso per trattarsi di delitto doloso, l’evento, ossia la morte della signora, deve essere stato previsto e voluto da Tizio come conseguenza della sua azione, ossia le martellate. Dal punto di vista della conoscenza possiamo dire che colpire ripetutamente con un martello la testa (punto vitale) di una persona è una condotta che esprime chiaramente la volontà di cagionarne la morte. Ci troviamo davanti, dunque, ad un omicidio doloso, definito anche omicidio volontario. Prendiamo ora la fattispecie incriminatrice di riferimento: l’ art. 575 c.p. ( omicidio volontario ). L’art. 575 c.p. recita: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”. L’espressione ‘morte di un uomo’ interna all’art. 575 c.p. significa cessazione definitiva delle funzioni celebrali. Analizziamo la seguente fattispecie incriminatrice:
danno ma ad un reato di pericolo: il tentativo, o delitto tentato (art. 56 c.p.), infatti, è una forma di reato equiparabile al reato di pericolo;
Stabiliamo, ora, di che omicidio si tratta (colpevolezza). L’ art. 43, 3° co., c.p. recita: “Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Con la colpa siamo nel campo della prevedibilità e della involontarietà (=non volontà). Ciò che differenzia il dolo dalla colpa è proprio la volontà di causare l’evento: presente nel dolo e non presente, invece, nella colpa. Dunque, il delitto è colposo quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica per l’inosservanza di regole cautelari. Le regole cautelari si dividono in:
scritte, le quali vengono individuate dai giudici sulla base di un confronto tra l’agente concreto e l’agente modello (parametro dell’agente modello). Questo confronto inizia quando il giudice si domanda quale regola avrebbe seguito l’agente modello. Una volta individuato quale regola avrebbe seguito l’agente modello, si confronta con quella seguita dall’agente concreto. Non è sufficiente, però, la sola individuazione della regola di colpa generica adatta. Occorre chiedersi se l’osservanza della regola di colpa generica adatta avrebbe o meno impedito l’evento: causalità della colpa (nesso causale tra colpa ed evento). Se l’osservanza della regola di colpa generica avrebbe impedito l’evento l’agente concreto sarà chiamato a rispondere;
regole scritte, che si suddividono in rigide (regole che descrivono in modo puntuale e preciso la condotta da tenere) o elastiche (regole che non descrivono in modo puntuale e preciso la condotta da tenere per evitare il pericolo). Nel nostro caso, dal momento che non ci sono elementi che facciano pensare che l’automobilista volesse uccidere il passante volontariamente, ma piuttosto che vi sia stato un non rispetto di regole di colpa specifica, ci troviamo davanti ad un omicidio colposo. Prendiamo ora la fattispecie incriminatrice di riferimento: l’ art. 589 c.p. ( omicidio colposo ). L’art. 589 c.p. recita: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Art. 589- bis c.p.: omicidio stradale L’omicidio stradale va tenuto distinto dall’omicidio colposo, pur trattandosi di un omicidio colposo, ed è stato introdotto, con la spinta dell’opinione pubblica, dalla l.n. 41/ all’ art. 589- bis c.p.. L’art. 589- bis c.p. recita: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona”. Il primo comma dell’art. 589- bis c.p. afferma che il solo fatto di realizzare la morte di una persona in violazione di regole stradali fa sorgere una pena che va dai due ai sette anni di reclusione.
I commi successivi dell’art. 589- bis c.p., rispettivamente il secondo e il terzo comma, fanno riferimento a violazioni macroscopiche delle regole stradali. La pena va dagli 8 ai 12 anni per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro). La legge stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato, anche nel caso in cui il soggetto, conducente del veicolo a motore, responsabile dell’incidente, si sia fermato ed abbia prestato soccorso. Se il conducente del veicolo a motore, dopo l’incidente, si dà alla fuga, scatta l’aumento di pena (da un terzo fino a due terzi) e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni. E’ importante sottolineare che il legislatore ha adottato una strategia politico-criminale completamente diversa dal solito per l’omicidio stradale: nel caso di violazione delle regole stradali la risposta punitiva è elevata, arrivando addirittura a 12 anni di reclusione in caso di guida sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave. Tale cornice edittale molto elevata porta con sé gravi problemi dal momento che più della metà della popolazione guida e gran parte della popolazione assume sostanze alcoliche: il volto della criminalità è molto più vicino rispetto a quello che comunemente si pensa. Il legislatore, comunque, ha introdotto tale norma con l’intenzione di porre un freno al numero di morti stradali. ———— Art. 581 c.p.: percosse L’ art. 581 c.p. recita: “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309”. L’art. 581 c.p. punisce chiunque percuote qualcuno quando dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, ma una mera sensazione dolorosa. La pena prevista, come specifica il seguente articolo, è quella della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 309 euro. Uno dei requisiti essenziali del reato di percosse è rappresentato dall’ ingiustizia delle percosse. Nel senso che le percosse devono essere realizzate in un contesto non autorizzato da leggi, come avviene, ad esempio, per gli incontri di boxe. Alcuni reati sono perseguibili solo a querela della persona offesa, tra questi rientra il reato di percosse. Per questo reato è necessario che la persona offesa proponga una querela , per chiedere la punizione del presunto responsabile. Il reato di percosse si distingue da quello di lesioni personali, ex art. 582 c.p., dal momento che il primo si riduce in una mera sensazione dolorosa, senza provocare una malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo, mentre il secondo cagiona una malattia nel corpo e nella mente del soggetto passivo. Art. 582 c.p.: lesioni personali L’ art. 582 c.p. recita: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, 583 e 585. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro una persona incapace, per età o infermità”. L’art. 582 c.p. disciplina le lesioni personali lievi , qualora la malattia, derivata, sia giudicata guaribile tra i 20 ed i 40 giorni, e lievissime , qualora la malattia, derivata, sia
perdita di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella ;
Trattandosi di circostanze aggravanti speciali è possibile applicare l’ art. 69 c.p.. L’art. 69 c.p. permette il bilanciamento fra le aggravanti e le attenuanti. Gli esiti del bilanciamento possono essere di prevalenza delle aggravanti o delle attenuanti , o di equivalenza fra le aggravanti e le attenuanti ( giudizio di equivalenza ). In presenza di una circostanza attenuante comune e di tali aggravanti speciali il giudice potrà:
quattro mesi e tre anni;
sei anni e dodici anni.
Il secondo comma disciplina l’ applicazione di una circostanze aggravante (la pena si trasforma in reclusione dai tre mesi ai cinque anni) qualora dalla partecipazione alla rissa derivi la morte o la lesioni personali (anche lievi o lievissime) di qualcuno dei partecipanti, anche immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa —> reato di rissa aggravato dall’evento. Per la configurazione del reato di rissa è stata ritenuta sufficiente la partecipazione di almeno tre persone, con volontà reciproca di attentare l’altrui incolumità individuale. Analizziamo la seguente fattispecie incriminatrice:
Art. 600- ter c.p.: pornografia minorile L’ art. 600-ter c.p. recita: “E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
del bene giuridico tutelato, ossia la libertà sessuale del minore e il corretto sviluppo psicofisico del minore.
pornografico, realizzato utilizzando minori, senza la detenzione dello stesso. Si pensi, ad esempio, al guardare materiale pornografico minorile senza scaricarlo. Art. 600- quater 1 c.p.: pornografia virtuale L’ art. 600- quater 1 c.p. recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica, non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. L’art. 600- quater 1 c.p. parifica, anche se con una diminuzione di pena, il materiale pornografico realizzato con minori reali al materiale pornografico virtuale, realizzato con elaborazioni grafiche basate su immagini di minori. La giurisprudenza a riguardo ha affermato che si può parlare di reato di pornografia virtuale quando il materiale pornografico virtuale è stato realizzato con elaborazioni grafiche basate su immagini di minori realmente esistenti.
Art. 609- bis c.p.: violenza sessuale L’ art. 609- bis c.p. recita: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
violenza, minaccia o abuso di autorità. La violenza secondo l’orientamento della giurisprudenza della cassazione consiste non solo nella costrizione fisica, ma anche nella violenza implicita e nella costrizione ambientale. Attenzione, però, secondo un orientamento restrittivo la violenza consiste solo nella costrizione fisica. La minaccia, invece, consiste nella prospettazione di un male ingiusto;
delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Con l’espressione ‘atti sessuali’, interna all’art. 609- bis c.p., deve comprendersi ogni atto coinvolgente zone erogene , individuate dalla scienza medica, della persona offesa, e posto in essere con la volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona. Analizziamo la seguente fattispecie incriminatrice:
dell’atto. La giurisprudenza della cassazione cerca di garantire il più ampio livello possibile di tutela. Un’ulteriore distinzione che ci aiuta a capire è quella, portata alla luce da Francesco Viganò (ordinario di diritto penale, diventato giudice della Corte costituzionale), tra violenza-mezzo e violenza-scopo. La violenza-mezzo deve essere interpretata nel seguente modo: violenza come mezzo per costringere una persona a subire l’atto sessuale. La violenza- scopo deve, invece, essere interpretata nel seguente modo: violenza insita nel costringere una persona a subire l’atto sessuale. La Corte di cassazione sostiene, come sottolinea Viganò, la violenza-scopo. In riferimento al caso in analisi se interpretassimo la violenza come un mezzo (violenza-mezzo) il palpeggiamento sarebbe escluso. Caso 2 Tizia ha una relazione con Caio da oltre dieci anni. Caio, negli ultimi anni, ha sviluppato una dipendenza abituale da alcol e, da ubriaco, maltratta Tizia, picchiandola e insultandola, al fine di avere con lei rapporti sessuali. Tizia non è consenziente ma, terrorizzata dalle conseguenze del suo dissenso, subisce passivamente il rapporto. La fattispecie integra una violenza sessuale? Il fatto che Caio sia dipendente abituale dall’alcol ha qualche incidenza? Tale fattispecie integra violenza sessuale, essendo la violenza insita nei continui maltrattamenti. Per rispondere al secondo interrogativo dobbiamo muoverci nell’ambito della colpevolezza. Con il termine colpevolezza si designa l’insieme dei requisiti che devono sussistere perché possa essere mosso un rimprovero nei confronti di chi ha commesso un fatto tipico e antigiuridico. I requisiti sui quali si fonda il rimprovero per la commissione di un fatto tipico e antigiuridico sono:
In tal caso dobbiamo fare una analisi sulla capacità di intendere e di volere del soggetto (imputabilità), dal momento che ha sviluppato una dipendenza abituale da alcol. L’ubriachezza abituale (art. 94, 1° co., c.p.), però, non rende un soggetto non imputabile, anzi è una causa di aumento dell’imputabilità. La legge considera ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcoliche e, quindi, in stato di frequente ubriachezza. Sono l’ubriachezza accidentale (art. 91 c.p.) e l’intossicazione cronica da alcol (art. 95 c.p.) delle cause di esclusione dell’imputabilità. Dunque, il fatto che Caio sia dipendente abituale dall’alcol non ha incidenze. Caso 3 Caio, dirigente presso una grossa banca, invita a cena Tizia, dipendente da poco assunta, che accetta l'invito. Conclusa la cena, i due si spostano a casa di Caio per bere qualcosa. Nel corso della serata Caio, dopo aver rivolto a Tizia delle implicite avances a sfondo sessuale, le dice chiaramente che per poter ottenere delle promozioni avrebbe dovuto avere dei rapporti sessuali con lui. Tizia, sentendosi con le spalle al muro, accetta. Si tratta di una fattispecie qualificabile come violenza sessuale? Ci sono due diversi orientamenti a riguardo: un orientamento restrittivo e un orientamento della giurisprudenza della cassazione. Secondo l’orientamento restrittivo la fattispecie non è qualificabile come violenza sessuale, perché l’abuso di autorità è configurabile solo quando vi è un’autorità di tipo pubblicistico. Secondo, invece, l’orientamento della giurisprudenza della cassazione la fattispecie è qualificabile come violenza sessuale, in quanto affinché si configuri l’abuso di autorità è sufficiente che vi sia un rapporto di supremazia, indifferentemente dalla natura pubblica o privata.
Da ciò si può ricavare il concetto di abuso di autorità. Secondo l’orientamento della giurisprudenza della cassazione con abuso di autorità va inteso sia l’abuso commesso dal pubblico ufficiale, sia quello commesso dal privato, che strumentalizzi la sua posizione di supremazia nei confronti della vittima. Attenzione, però, secondo l’orientamento restrittivo l’abuso di autorità è configurabile solo quando commesso da un pubblico ufficiale. Caso 4 Tizia passa il pomeriggio a bere alcolici con Caio e Sempronio. Nella sera i tre si spostano in un locale, dove Tizia, visibilmente ubriaca, inizia ad assumere comportamenti disinibiti con i due amici. Caio e Sempronio, approfittando della situazione, invitano Tizia a spostarsi in un luogo appartato, dove intrattengono a turno rapporti sessuali con lei. Si tratta di una fattispecie qualificabile come violenza sessuale? Ci sono due diversi orientamenti a riguardo: un orientamento restrittivo e un orientamento della giurisprudenza della cassazione. Secondo l’orientamento restrittivo la fattispecie non è qualificabile come violenza sessuale perché la vittima non ha esplicitato nessun dissenso. Secondo, invece, l’orientamento della giurisprudenza della cassazione la fattispecie è qualificabile come violenza sessuale, dal momento che coloro che hanno intrattenuto rapporti sessuali con la ragazza hanno approfittato dell’inferiorità fisica e psichica della ragazza, la quale era ubriaca a causa dell’assunzione, precedente, di bevande alcoliche con i due ragazzi, quindi anche in presenza di un ipotetico consenso da parte della ragazza il consenso era viziato. Nelle pronunce più recenti c’è stata una valorizzazione del consenso : per il perfezionamento del reato non è più necessaria, ad oggi, l’esplicitazione del dissenso (o la presenza di condotte che rendono impossibile tale esplicitazione: atti repentini), essendo sufficiente che la persona non abbia manifestato in modo chiaro e univoco il proprio consenso all’atto sessuale. Quindi solo quando c’è un consenso esplicitato non possiamo parlare di violenza sessuale, altrimenti quando non c’è un consenso esplicitato si parla di violenza sessuale. Art. 609- quater c.p.: atti sessuali con minorenne L’ art. 609- quater c.p. punisce chiunque compia atti sessuali consensuali con un minore di anni quattordici. La libertà sessuale, infatti, si acquista, nel nostro ordinamento, al compimento del quattordicesimo anno di età. Viene punito anche colui che compia atti sessuali consensuali con persona minore di anni diciotto, che abbia, però, compiuto gli anni quattordici, il quale esercita un’autorità nei confronti del minore (genitore, anche adottivo, tutore, ascendente, ect.). Così, mentre negli Regime di procedibilità. Il regime di procedibilità per il reato di violenza sessuale è regolato dall’art. 609- septies c.p.. Ricordiamoci che la disciplina generale della querela (art. 120-126 c.p.) non si applica ai reati di violenza sessuale. Una disciplina della querela differenziata è, infatti, prevista per i reati di violenza sessuale, i più gravi fra quelli perseguibili a querela. La vittima della violenza sessuale può scegliere se chiedere, tramite querela, o evitare l’instaurazione di un processo penale, che potrebbe essere vissuto non come riparazione, ma come fattore di ulteriore turbamento (vittimizzazione secondaria). Il termine per la presentazione della querela, in tal caso, è di un anno (12 mesi). Inoltre, la querela, in questo caso, è irrevocabile, per evitare qualsiasi tipo di pressione del carnefice sulla vittima.
per quella di persona legata affettivamente ;
Qualora non vi è una reiterazione nel tempo delle condotte, quel fatto potrà integrare la fattispecie di minaccia (art. 612 c.p.), la fattispecie di cui all’art. 660 c.p. , oppure la fattispecie di diffamazione (595 c.p.). Analizziamo la seguente fattispecie incriminatrice:
gli standard per accertare la verificazione di questi eventi. Quali sono gli standard per la verificazione di questi eventi ce lo dice la sentenza della Corte costituzionale del 2014. All’epoca venne sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 612- bis c.p. con relazione al principio di sufficiente determinatezza (uno dei quattro corollari del principio di legalità, assieme al principio di riserva di legge, di irretroattività della legge penale e al divieto di analogia); principio che richiede che le norme penali devono descrivere fatti suscettibili di essere provati nel processo, in altri termini, fatti verificabili empiricamente nel processo. La motivazione per sollevare una questione di legittimità costituzionale era la seguente: il legislatore, nell’articolo, parla di eventi quali perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per la propria incolumità, costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita, ma come si fa a stabilire che le condotte abbiano causato un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o abbiamo creato un fondato timore per la propria incolumità, ect.. La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, ma offre alcune importanti indicazioni, che fanno leva sugli aggettivi di questi eventi alternativi (perdurante, fondato, ect.):
perdurante nel tempo. L’ansia perdurante nel tempo, infatti, porta ad un’apprezzabile destabilizzazione della serenità, una rottura dell’equilibrio psicologico della vittima;
della persona offesa;
abitudini di vita che possano essere assimilabili agli altri eventi alternativi. Riguardo al perdurante e grave stato di ansia e paura, successivamente, inoltre, è stato sollevato il seguente interrogativo: è necessario che il giudice disponga di una perizia per stabilire se la persona offesa si trovi in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, dunque è nessario il parere di un esperto? La Corte costituzione e la Corte di cassazione rispondono al seguente interrogativo affermando che non è necessaria una consulenza tecnica, quindi il parere di un esperto, per accertare un effettivo perdurante e grave stato di ansia o di paura, ma che è il giudice a dover valutare la presenza o meno di ciò. Può, però, essere la persona offesa a portare in giudizio della documentazione che certifichi il suo perdurante e grave stato di ansia e di paura. Art. 612- ter c.p.: diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti Una delle principali novità del c.d. Codice Rosso ( l.n. 69/2019 ) fu rappresentata dall’introduzione nel codice penale del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ( art. 612- ter c.p. ). Si tratta del tentativo, da parte del legislatore, di contrastare il fenomeno conosciuto come revenge porn , nato nel mondo inglese. Con l’espressione ‘revenge porn’, che tradotto letteralmente significa ‘ vendetta porno ’, si indica quella pratica consistente nel vendicarsi di qualcuno (spesso l’ex partner) diffondendo materiale sessualmente connotato (immagini o video a carattere sessuale) che lo ritrae. L’art. 612- ter c.p. recita: “Salvo che il fatto costituisce più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate, al fine di recare loro nocumento”.