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Riassunti della parte speciale di diritt penale
Tipologia: Dispense
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I delitti contro la persona Riguarda il titolo XII del libro II del codice penale e non solo, riguarda i diritti di un soggetto che è definito persona fisica o giuridica. Nel codice Rocco il titolo dei delitti contro la persona è suddiviso in 3 capi: delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore e contro la libertà individuale. Questo ultimo capo è stato diviso in cinque sezioni: Contro personalità individuale Contro la libertà personale Contro la libertà morale Contro l'inviolabilità del domicilio Contro inviolabilità dei segreti Questo titolo è stato arricchito nel corso dei decenni da nuove figure di delitti, nella sezione della libertà individuale ad esempio figure volte alla tutela di minori contro lo sfruttamento sessuale. Alcune sono state inserite in base al principio di riserva del codice all’interno del codice penale. L’oggetto principale dell’argomenti è sicuramente il titolo dodici del codice penale, ma non è l’unica fonte di tutela per questi diritti. Alcune fattispecie sono disciplinati da leggi ordinarie come quella sull’aborto o procreazione medicalmente assistita. Sono molto importanti anche le sentenze della corte costituzionale. Anche i principi fondamentali fissati dalla costituzione nel 1948 sono importanti in quanto impongono di rispettare i limiti e i principi anche nella tutela de diritti della persona: i diritti che necessitano di tutela legale pongono anche dei limiti alla tutela autoritaria. Come fare l’analisi del caso? Per prima cosa bisogna individuare nella descrizione dei fatti dei frammenti del caso che integrano una fattispecie incriminatrice o più fattispecie incriminatrici, bisogna dividere il caso in relazione ai profili di responsabilità penale. Poi bisogna individuare attraverso le conoscenze dell’analisi sistematica del reato quali sono gli aspetti problematici che devono essere analizzati in via teorica. Individuata la fattispecie si fa cosi: Reato 1 Tipicità Antigiuridicità Colpevolezza Circostanze Punibilità Trattamento sanzionatorio L’analisi è circolare: parte dal caso, torna alla qualificazione giuridica, torna al caso poi al diritto di nuovo e cosi …. Una volta che si riscontra un problema, si farà un inquadramento generale del campo (es. Causalità) sul piano teorico, a quel punto si passa al caso concreto. Si parte quindi da una premessa giuridica di tutte le categorie che vengono in rilievo (se non ci sono cause di giustificazione non si parlerà dell’antigiuridicità) si parte poi a affrontare il caso concreto.
Causazione della morte di un uomo, oggetto di incriminazione a tutto campo. Il fatto tipizzati come delittuoso è la causazione dell’evento morte, tutte le fattispecie di omicidio dal punto di vista oggettivo sono caratterizzate dal disvalore dell’evento qualunque sia la modalità dell’azione. La tutela è della vita di qualsiasi essere umano (indipendentemente dalle condizioni di età, sesso, lingua ecc…) anche il feto durante il parto (art.578) e il nato vivo ma non destinato a sopravvivere. È un delitto comune : il precetto non uccidere si rivolge a tutti ugualmente, perfino di reato proprio si hanno quando un delitto commissione è commesso tramite omissione da parte d un soggetto che si trova in una particolare posizione di garanzia. Per le valutazioni della gravità del fatto realizzato, si parte dall’eguale dignità ed eguale meritevolezza della vita di qualsiasi persona. Eventuali differenziazioni devono potersi legittimare in base al principio di uguaglianza. La differenziazione riguarda la colpevolezza soggettiva , si distingue tra: Omicidio colposo (589) Omicidio doloso (575) Omicidio preterintenzionale (584) Omicidio doloso Apre il titolo dei delitti contro la persona. Si deve accertare il dolo generico, ossia la volontà di cagionare la morte di un uomo, dio intenzionale diretto e eventuale. A definire l’intensità del dolo è il contenuto intellettivo e volitivo non lo stato emotivo del soggetto. Il problema riguarda il confine tra ciò che può dirsi dolo e cosa invece colpa. I casi sono due:
contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio in occasione della commissione di un delitto di violenza sessuale nei confronti della vittima di tale delitto; dall’autore del delitto di “atti persecutori, nei confronti della persona offesa e in occasione della commissione di un delitto di maltrattamenti, o di prostituzione minorile o di pornografia minorile Contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. Figure qualificate di omicidio doloso: si riconoscono a figure speciali di omicidio doloso pene più severe. Queste figure speciali hanno diversa collocazione: All’Interno del codice Rocco: attentato alla vita ed incolumità del Presidente della Repubblica o un altro capo estero comporta l’ergastolo (si giustifica la massima pena per fini e ragioni politiche). Punita con l’ergastolo anche la strage ossia uccisione di una o più persone cagionato dal compimento di atti che pongono in pericolo la pubblica incolumità. O ancora sempre con l’ergastolo si punisce la morte di una o più persone causata dall’avvelenamento di acque.
eversione o sequestro, introdotta a seguito dell’Uccisione di Aldo Moro. In un comma inserito nella disciplina del sequestro comune si prevede l’ergastolo per l’Uccisione volontaria del minore sequestrato. In questi casi infatti la volontaria Uccisione di una persona è un fatto tipico autonomo dalla privazione della libertà= fatto autonomo e nuovo ben più grave del fatto precedente. Si tratta di omicidio doloso su persona sequestrata, si tratta di un omicidio volontario più grave e non di un aggravante del sequestro. Diverso è il caso in cui la morte non sia volontaria, situazione che viene ricondotta o ai delitti aggravati dall’evento oppure a particolari circostanze aggravanti. Problemi relativi alla pena: la commisurazione della pena oltre alle aggravanti tiene conto delle attenuanti. Non esistono delle attenuanti speciali per l’omicidio ma si possono applicare quelle generiche (art.62) all’imputabilità, quelle per il concorso e quelle per la collaborazione processuale. Stabilisce l’ art.67 che la minima diminuzione possibile della pena è di un quarto del minimo della pena edittale). Una autonoma diminuzione della pena è la scelta del rito abbreviato: art.442 c.p.p. diminuzione di in terzo della pena da infliggere tenendo conto delle altre circostanze; nei casi di ergastolo la pena è diminuita a 30 anni e nei casi di ergastolo con isolamento diurno si sostituisce l’ergastolo. L’esito di un eventuale bilanciamento delle circostanze può condurre a esiti fortemente divaricati e a forti differenziazioni della pena: es. Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà verso la vittima commesso fa un semiinfermo che precede con il rito abbreviato, il bilanciamento può condurre a tre risultati:
anni, dunque tra 14 e 16 anni
(accusa della diminuzione per rito abbreviato) nella massima 8 annil Senza rito abbreviato:
Ci deve essere un continuum tra la gravità del fatto (collegato a una serie di circostanze) e la sanzione. Una discrezionalità discontinua da parte del giudice sarebbe irrazionale e incoerente per violazione del principio di uguaglianza e dei principi relativi alla pena. Gli esiti de bilanciamento sembrano spesso essere rimessi a sentimenti di giustizia soggettivi più che a criteri di legalità. Le differenziazioni della pena non violano il principio di eguale valore e dignità della vita in quanto sono giustificate in ragione della gravità oggettiva e soggettiva del fatto (133), ossia gravità condotta è fini perseguiti e in secondo luogo una maggior colpevolezza. Non dovrebbero avere rilievo le caratteristiche dell’agente che NON si riflettono sulla colpevolezza. La legittimità è la ragionevolezza delle aggravanti dovrebbe essere valutata alla luce di questi criteri. Figure speciali meno gravi di omicidio doloso Prima nel codice Rocco erano previste figure meno gravi legate all’omicidio d’onore ossia il coniuge che ammazzata l’altro avendolo scoperto nell’atto di tradimento, fattispecie abrogate a causa dell’impianto maschilista. Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale Art.578 La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto (2) o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale (1) connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. Pena: da 4 a 12 anni. La gravità obiettiva del d’atto è quella dell’omicidio doloso comune ma per la madre è prevista una pena minore in ragione della particolare situazione in cui ha commesso il fatto che sottintende una minore colpevolezza. Eventuali concorrenti sono assoggettati a reclusione non inferiore a 21 anni (pena prevista per l’omicidio) che può essere diminuita da un terzo a due terzi per chi ha agito allo scopo di agevolare la madre= Attenuante soggettiva in ragione di una valutazione che tiene conto della finalità esclusiva di favorire la madre. Non si applicano ne aggravanti comuni ne speciali dell’omicidio, ma è configurabile il tentativo. Condizioni di abbandono morale e materiale: situazione che determina il presupposto di minor colpevolezza della madre. Sono situazioni oggettive che incidono sullo stato
del consenziente può essere visto come un “suicidio per mano altrui”. Sebbene la vittima consenta la propria morte, la legge comunque tutela la vita come bene indisponibile, ritenendo che nessuno possa legittimamente consentire di essere ucciso. La normativa, così com’è, esclude l’eutanasia attiva volontaria, anche se ci sono discussioni sulla possibilità di rivedere la legislazione, in particolare nei casi di richiesta espressa e seria di morte da parte della persona. Alcuni suggeriscono che l’omicidio del consenziente potrebbe essere limitato solo a casi in cui ci sia una richiesta chiara e consapevole, mentre altri propongono di aprire spazi di legittimità per pratiche di eutanasia attiva in determinate circostanze, come quelle di malattia terminale. Omicidio colposo e Omicidio stradale (Art. 589 c.p.) L’omicidio colposo è la figura meno grave di omicidio, poiché non è il risultato di un’intenzione dolosa, ma di negligenza, imprudenza o imperizia. L’articolo 589 c.p. punisce chi cagiona la morte di una persona per colpa con una pena che va da sei mesi a cinque anni di reclusione. La colpa si riferisce alla mancata osservanza di regole di prudenza, diligenza o perizia, che avrebbero potuto evitare l’evento mortale. Aggravamenti in caso di più vittime: Se, nell’ambito dell’omicidio colposo, si verificano più vittime o lesioni gravi a più persone, la pena può aumentare fino a tre volte quella prevista per la violazione più grave. Tuttavia, la pena massima non può superare i 15 anni di reclusione, e la disposizione si applica nel caso di concorso formale, cioè quando un’unica condotta causale produce più eventi dannosi. Ciò include anche le situazioni in cui una persona viene coinvolta in incidenti mortali a causa di una inosservanza di regole cautelari, come nel caso di esposizione a rischi professionali. Omicidio stradale (Art. 589-bis c.p.) Nel 2016, l’articolo 589-bis c.p. ha introdotto la figura dell’omicidio stradale, stabilendo pene severissime per chi cagioni la morte di una persona violando le norme sulla circolazione stradale. L’omicidio stradale si punisce con la reclusione da 2 a 7 anni nell’ipotesi base, ma le pene possono essere più gravi in caso di aggravanti, come l’ebbrezza alcolica o l’alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti (fino a 12 anni di reclusione), o in caso di violazione grave delle norme di sicurezza, come il superamento dei limiti di velocità o il sorpasso irregolare. Inoltre, se il conducente fugge dopo l’incidente mortale, la pena viene aumentata da un terzo a due terzi, con una pena minima di 5 anni. Morte come conseguenza dell’altro delitto Il concetto di morte come conseguenza non voluta di un altro delitto è trattato in diverse disposizioni del Codice Penale italiano, in particolare per i reati dolosi che causano la morte involontaria della vittima. In sostanza, questo approccio sanziona la conseguenza involontaria di un reato che, pur non volendo la morte, la ha causata come risultato della propria condotta illecita
Il riferimento al mito di Aristeo raccontato da Virgilio (nelle Georgiche) serve a illustrare il concetto che, pur non avendo intenzione di uccidere, una persona può essere perseguitata per aver causato la morte di qualcun altro. Aristeo, che dà la caccia a Euridice, contribuisce involontariamente alla sua morte facendola fuggire da un serpente nascosto. Analogamente, la nostra giurisprudenza punisce chi, pur non volendo uccidere, causa un decesso come conseguenza di un proprio atto illecito. Tutte queste ipotesi prevedono l’esigenza di accertare la prevedibilità in concreto. Evento che compare nel codice con una pluralità di disposizioni: Omicidio Preterintenzionale (Art. 584 c.p) si verifica quando una persona compie atti diretti a commettere un delitto (come lesioni o danneggiamenti) ma causa la morte della vittima come risultato imprevisto. La pena prevista per questo tipo di omicidio è la reclusione da dieci a diciotto anni. È un delitto che esprime la contraddizione tra l’intenzione di compiere un altro crimine e l’esito letale non voluto. Morte Come Aggravante di Altri Delitti Dolosi= La morte può anche derivare da altri reati dolosi, e in questi casi viene trattata come una circostanza aggravante. Ad esempio, può verificarsi durante il sequestro di persona (art. 630 c.p.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), procurato aborto senza consenso (legge 194/1978, art. 18), abbandono di minori (art. 591 c.p.), o omissione di soccorso (art. 593 c.p.). In questi casi, la morte della vittima come conseguenza non voluta è punita in base alla gravità del reato di base, ma con pene più severe. Omicidio Colposo Aggravato per Altra Condotta Illecita (Art. 586 c.p.)= circostanza aggravante dell’omicidio colposo quando la morte di una persona è la conseguenza non voluta di un delitto doloso. In pratica, se una condotta illecita che non è finalizzata ad uccidere porta comunque alla morte di un individuo, il colpevole può essere punito più severamente per l’omicidio colposo. La disposizione stabilisce che in tali casi, le pene previste per l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) vengano aumentate. Omicidio colposo aggravato (586) Il caso dell’omicidio colposo aggravato ex art. 586 porta alla discussione dell’aberrazione del delitto (art. 83 c.p.), dove la responsabilità penale è connessa non solo al fatto materiale, ma anche al comportamento del colpevole. In altre parole, la morte causata da un delitto che non era finalizzato a tale esito (come nel caso di lesioni o altre violazioni della legge) deve comunque essere sanzionata se la morte era prevedibile. La giurisprudenza ha sottolineato che la responsabilità per la morte come conseguenza di un delitto doloso non deve essere confusa con una responsabilità oggettiva, ma va inquadrata sotto il principio di colpa. L’art. 586 richiede una colpa concreta per l’accertamento della responsabilità. Questo significa che il colpevole deve aver preveduto e potuto evitare l’evento di morte causato dalla propria condotta. Un’importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità in questi casi non si configura in modo oggettivo (ossia non basta che l’evento di morte sia una conseguenza della condotta
L’Imputazione dell’Evento di Morte: Dolo e Colpa: Una delle questioni più complesse riguarda il rapporto tra dolo e colpa nell’imputazione dell’evento morte. L’interpretazione prevalente tende a ricostruire l’omicidio preterintenzionale come una combinazione di dolo e colpa. L’agente agisce con dolo nel commettere il reato di base (lesioni o percosse), ma la morte della vittima si verifica come conseguenza non voluta, tuttavia prevedibile , della sua condotta. Secondo la giurisprudenza, per attribuire la responsabilità per l’omicidio preterintenzionale è sufficiente che l’agente abbia agito con dolo nel reato di base e che l’evento morte sia stato prevedibile, ma non necessariamente voluto. Il principio di colpevolezza richiede che l’evento morte sia prevedibile come una conseguenza possibile dell’aggressione fisica. Non è sufficiente che la morte sia solo una possibilità teorica: occorre che l’agente fosse consapevole del rischio che la sua condotta violenta potesse portare a tale esito. In questo senso, l’evento morte è valutato sotto l’elemento della colpa, che deve essere accertato in concreto, ossia in base alla prevedibilità dell’evento da parte dell’agente. La giurisprudenza ha sviluppato due principali linee interpretative riguardo la natura dell’omicidio preterintenzionale: La prima è quella che considera la preterintenzione come una forma di dolo misto a colpa, dove la responsabilità per l’omicidio preterintenzionale è determinata dalla combinazione di un dolo relativo al reato di base (lesioni o percosse) e da una colpa riguardo all’evento morte. La seconda linea, che ha prevalso negli ultimi anni, è più rigorista: si sostiene che l’omicidio preterintenzionale non richieda una valutazione della colpa in senso stretto, ma solo che l’agente abbia agito in modo pericoloso e che l’esito morte fosse prevedibile. In altre parole, la morte non è un evento “assorbibile” nel dolo del reato di base, ma deve essere considerata una conseguenza grave della condotta violenta e pericolosa dell’agente. La Sentenza delle Sezioni Unite : Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la responsabilità per l’omicidio preterintenzionale presuppone una combinazione di dolo e colpa. La responsabilità per la morte, in altri termini, non si fonda solo sul dolo, ma sulla prevedibilità dell’evento. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 364 del 1988, ha sostenuto l’esigenza di una imputazione soggettiva dell’evento morte , il che implica che la morte, pur non voluta, debba essere riconosciuta come un esito prevedibile in relazione alla condotta dell’agente. La colpa in relazione all’evento morte deve essere valutata in concreto, considerando la prevedibilità dell’evento in base alla gravità della condotta e alla sua pericolosità. Il Caso del Chirurgo e la Colpa Professionale : Un caso particolare che potrebbe rientrare nell’ambito dell’omicidio preterintenzionale riguarda il chirurgo che compie un intervento invasivo senza il consenso del paziente, o che eccede il consenso dato, consapevole dei rischi per la vita del paziente. In tali situazioni, la responsabilità penale potrebbe sorgere se l’aggressione fisica (l’intervento chirurgico) fosse considerata non solo imprudente, ma anche pericolosa in maniera tale da prevedere la morte come possibile
conseguenza. Tuttavia, anche se non si tratta di un caso di dolo, la mancanza di consenso potrebbe essere sufficiente per configurare la violazione di una regola cautela Il trattamento sanzionatorio per l’omicidio preterintenzionale (con una pena da 10 a 18 anni) solleva la questione se tale pena sia proporzionata rispetto alla colpa che connota il reato. Alcuni sostengono che la pena sia troppo severa, considerando che la morte è un evento non voluto, ma che può derivare solo da una colpa grave o da una colpa cosciente. Tuttavia, la pena elevata riflette il fatto che la condotta di per sé è già pericolosa e che la morte, pur non voluta, era comunque prevedibile. Le Aggravanti nell’Omicidio Preterintenzionale: L’art. 585 c.p. prevede delle aggravanti specifiche per l’omicidio preterintenzionale e le lesioni dolose, come la crudeltà o la sevizia, che possono aumentare la pena. L’aggravante si applica in presenza di una condotta particolarmente violenta o crudele, che rende l’evento morte ancor più grave e determinante per l’inasprimento della pena. Caso 1 (omicidio preterintenzionale): Mentre si trova all’interno del supermercato per faro la spesa, Caia fa inavvertitamente cadere alcuni prodotti che si trovano nel carrello di un ‘anziana signora che, guardandola negli occhi, le rivolge frasi ingiuriose. Caia prosegue il suo cammino all’intero del supermercato, dove viene però raggiunta nuovamente dalla anziana signora, mentre si appresta a pesare della frutta. L’anziana signora insulta nuovamente Caia che perde la pazienza: dopo aver invitato la donna, senza successo, a smettere quella litania, la spinge lontano da sé. Appena toccata, tuttavia, l’anziana donna barcolla e poi cade per terra, battendo il bacino. Dopo essere stata assistita dal personale del supermercato, che la mette a sedere su uno sgabello, l’anziana signora viene trasportata in ambulanza all’ospedale, dove i medici constatano la rottura del bacino, L’anziana signora decede per una trombosi sopravvenuta dopo qualche giorno trascorso immobile a letto. La dose di anticoagulante somministratale si rivela insufficiente a scongiurare il pericolo di decesso, stante l’età avanzata della signora. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Caia, analizzi le questioni rilevanti nel caso di specie e le possibili strategie difensive. Si fa una scaletta per mettere un ordine le idee: quali reato o quale reato può venire in rilievo? Riassunto del caso: Caia spinge anziana rompendo il bacino, va in ospedale e muore per trombosi dall’autopsia emerge che la dose di anticoagulante era insufficiente. Le fattispecie che vengono in rilievo sono: Omicidio preterintenzionale (584-585) art. Caia non voleva uccidere la signora, ma sappiamo che il causare un’aggressione e causare la morte non voluta è una fattispecie punita dal codice penale. Può essere utile citare la disposizione, dire che è posta a tutela della vita e che è caratterizzata da questi elementi tipici generali. Qui è più strana, ma in alcuni casi l’individuazione del bene giuridico ha una funzione teleologica
prevedibilità dell’evento morte. Dovremo dar conto della posizione della giurisprudenza. Il tema fa affrontare è la colpa per l’evento morte, ossia prevedibilità in concreto oppure evento sempre prevedibile perché la violazione di regole cautelari (581-582) rendono sempre prevedibile l’evento morte? Se arriviamo alla conclusione che l’evento fosse imprevedibile, dobbiamo escludere la responsabilità per omicidio preterintenzionale, se imprevedibile in concreto si determina una responsabilità per le lesioni personali. Circostanze Vanno lette le circostanze previste dall’articolo 585, che rimanda al 586. Potrebbe venir in rilievo l’attenuante della provocazione (Art.62 n.2). Punibilità Nessun elemento Trattamento sanzionatorio Art. 132 e 133= discrezionalità vincolata da cornice edittale e dalla motivazione, ossia dalla scelta dei criteri (gravità del reato è capacità a delinquere) Questa era una trattazione teorica passiamo al caso concreto soffermandoci sulla colpevolezza. Avevamo due ipotesi:
luogo; mentre, se il suicidio non si realizza, la pena va da uno a cinque anni, con l’aggravante della lesione grave o gravissima derivante dal tentativo di suicidio. Il suicidio, inteso come l’atto di togliersi la vita volontariamente, non è espressamente vietato dal diritto penale italiano, ma ha una valutazione implicita di disvalore in relazione alle sue conseguenze. In dottrina, si discute se il suicidio debba essere considerato un atto di libertà individuale, manifestazione di autodeterminazione, oppure un atto giuridicamente tollerato ma moralmente disapprovato, come esemplificato dalla norma che punisce l’istigazione e l’aiuto al suicidio. Questa “astensione valutativa” del legislatore non implica un vero e proprio riconoscimento del diritto di suicidarsi, ma piuttosto un trattamento del suicidio come un evento che non comporta una valutazione esplicita in quanto tale, bensì una condanna delle azioni di chi facilita o istiga tale comportamento. Il suicidio non è dunque vietato, ma il disvalore si riflette nel comportamento di chi interviene per favorirlo, con un legame causale tra la condotta illecita e l’evento mortale. Il suicidio come evento costitutivo di reato: Le condotte di istigazione e aiuto al suicidio sono trattate come fattispecie penale a sé stante, ma la responsabilità è connessa al fatto che vi sia un rapporto causale tra la condotta e l’evento suicidario o lesivo. La responsabilità ex art. 580 si fonda sul dolo generico, cioè sulla consapevolezza e volontà di determinare o favorire il suicidio. Si esclude il fatto che si possa realizzare istigazione o aiuto al suicidio nei conformità di persone incerte (su internet ad esempio) Questioni di legittimità costituzionale Il tema del suicidio è stato anche oggetto di dibattito in sede di legittimità costituzionale, soprattutto riguardo alla norma sull’aiuto al suicidio. In particolare, la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la compatibilità della disposizione con i principi costituzionali, specialmente in casi di malati terminali o persone con patologie irreversibili che siano costrette a vivere grazie a trattamenti di sostegno vitale. Tali situazioni sollevano dubbi sulla libertà di autodeterminazione del paziente e sull’interferenza del diritto penale. Nel 2018, la Corte ha rinviato la decisione, chiedendo al legislatore di intervenire per disciplinare l’aiuto al suicidio in specifiche circostanze, ad esempio, quando il paziente sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli ma soffra di una condizione medica irreversibile. Nel 2019, la Corte ha chiarito che non sarebbe punibile l’aiuto al suicidio in tali situazioni, a condizione che vengano rispettate le normative sul consenso informato e sulle cure palliative, come previsto dalla Legge 219/2017. VIOLENZA E ABUSO SESSUALE Secondo un’indagine dell’ISTAT nel nostro paese più del 20% delle donne tra 16 e 70 anni è stata vittima di reati di carattere sessuale. Il numero è elevatissimo anche per quanto riguarda i reati di stupro consumato o tentato. I più frequenti avvengono da parte del partner o dell’ex marito il che spesso comporta una mancata denuncia all’autorità. La ragione si rinviene in un fattore culturale, ossia la visione della donna nella società. Per
persona= non rientrano le ipotesi all’interno delle quali il soggetto menta sul proprio lavoro o sulla propria disponibilità economica. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 3 modalità di realizzazione del fatto: violenza, minaccia o abuso di autorità. Sparisce il binomio del 1930 non c’è più distinzione tra atti carnali e libidini violenta, ma prevede la nozione d atti sessale che è una nozione onnicomprensiva che comprende tutti i possibili atti sessuali. Le ragioni della riforma ossia dell’omologazione della pena per le due fattispecie originarie del codice rocco sono due: La distinzione di due fattispecie si giustificava in precedenza in ragione della loro collocazione ossia nei delitti contro la moralità, che risultava maggiormente turbata dunque si necessitava di una cornice edittale più elevata. Se invece si guarda alla libertà sessuale della donna non si legittimerebbe una distinzione basata sulla parcellizzazione del suo corpo. evitare la vittimizzazione secondaria : la persona offesa di una aggressione sessuale fosse ulteriormente vittimizzata dalle autorità durante il processo. Evitare che la persona durante le sue dichiarazioni (prova principale) dovesse essere chiamata a fare dichiarazione così analitiche e precise (per distinguere se ci fosse stata penetrazione o meno) tali da far rivivere alla vittima l’accaduto. Questo però ha portato un problema: rientra tra la nozione tante condotte diverse, anche per la giurisprudenza il “bacio rubato”, condotte di rilevanza differente sono punite allo stesso modo (pena elevata)= omologazione di fatti di incomparabile portata offensiva. Inoltre il giudice non può esimersi dal compiere una ricostruzione analitica dei fatti anche in ragione dell’ultimo comma dell’articolo 609 cioè l’attenuante prevista per i fatti di minore gravità. Dubbi interpretativi sull’articolo 609 bis: gli atti sessuali Il nucleo dell’incriminazione è il compimento di atti sessuali ma sia si intende con questo termine? Innanzitutto non è chiaro l’ampiezza dell’illecito voluta dal legislatore nel 1976. Ci sono 3 soluzioni tutte e tre in astratto sostenibli a) Dai lavori emerge la volontà di omologare due fattispecie= l’ampiezza dell’illecito corrisponde alla sommatoria tra le due b) Il riferimento prima era agli atti di libidine e ora agli atti sessuali= nuovo ambito più ampio in quanto la libidine è solo una componente della sessualità c) Il riferimento prima era agli atti di libidine e ora agli atti sessuali= ambito ristretto perché si escludono gli atti che non consistono in un contatto con zone erogene del corpo. L’atto sessuale è da intendersi in obiecto ossia in un contatto con le zone del corpo sessualmente pregnanti, non rileva la sua concezione soggettiva= ogni atto volto a
soddisfare le pulsioni sessuali dell’agente. In questo senso ci muoveremo in un diritto penale di autore condannando dei fatti che non hanno leso la libertà sessuale di nessuno. Es. Feticista che tocca guanto signora ignara (sarebbe punito solo per il suo modo di essere). Tale valutazione oggettiva può mutare in relazione a seconda de paradigma preso a modello ossia del contesto culturale: ci possono essere dei problemi:
Introdotta per sostituire art.520 che prevedeva la congiunzione carnale commessa con abuso di autorità dal pubblico ufficiale. Le differenze sono innanzitutto che non ci deve essere una congiunzione carnale per forza ma è sufficiente l’atto sessuale e il soggetto interessato è un’autorità non il pubblico ufficiale. Un orientamento la intendeva come chi esercitare poteri giuridicamente fondati. Ma comportava una selezione restrittiva dei fatti tipici. L’orientamento consolidato intende l’autorità come non solo la condotta del pubblico ufficiale, ma ha un’interpretazione più ampia che si estende anche a chi possiede una qualifica privatistica (datore di lavoro). Si tratta sempre di costrizione: abuso autorità rileva solo quando costituisce uno strumento di coartazione del soggetto passivo funzionale al compimento dell’atto. Violenza per Induzione Le modifiche del 1996 e hanno lo scopo di proteggere la libertà sessuale delle persone vulnerabili, senza compromettere ingiustificatamente la loro libertà. In particolare, l’articolo 609 bis si concentra su due specifici casi di violenza sessuale per induzione:
carabinieri, che hanno offerto un passaggio, abusando poi del loro stato di ubriachezza per compiere atti sessuali. l’induzione si intende come un’azione psicologica che influenza la formazione della volontà della vittima. L’abuso implica la strumentalizzazione della sua inferiorità per ottenere un fine sessuale. Per configurarsi come reato, l’agente deve essere consapevole della condizione di inferiorità della vittima, sfruttandola per i propri scopi. Inoltre, l’inferiorità fisica, benché meno frequentata dalla giurisprudenza, può includere casi di gravi paralisi o debolezze fisiche che impediscono alla vittima di resistere o opporsi. Tuttavia, la casistica giuridica è ancora incerta e suscettibile di interpretazioni che potrebbero lasciare fuori alcune situazioni che dovrebbero essere tutelate