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Il processo penale è disciplinato dalla legge processuale penale ed è il procedimento attraverso il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è l’autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata. Tale compito è demandato al Giudice; tuttavia, le modalità di svolgimento del processo non vengono lasciate alla discrezione di quest’ultimo, ma sono regolate dalla legge (come impone la riserva di legge di cui all’art. 111 Cost., co. 1, introdotto con la riforma del 1999). Il processo penale si pone in un rapporto di strumentalità con la legge penale, poiché è il mezzo mediante il quale quest’ultima può essere concretamente applicata. Un’importante modifica al codice di procedura penale è intervenuta con la Riforma Cartabia (d.lgs 10.10.2022 n. 150), introducendo importanti novità tra le quali l’introduzione della giustizia riparativa e dell’ufficio per il processo penale.
● Procedimento penale: trattasi di un susseguirsi di atti finalizzati alla pronuncia di una decisione di natura penale. Ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato e termina con la fine del giudizio. ● Processo penale: è una porzione del procedimento penale (che consta delle fasi dell’udienza preliminare e del giudizio): inizia con l’esercizio dell’azione penale da parte del PM; anche in questo caso il termine coincide con la fine del giudizio (quando la sentenza diviene irrevocabile).
● E’ basato sul principio di autorità: maggiori poteri vengono concessi al soggetto inquirente, migliore sarà l’accertamento dei fatti e, quindi, della verità. Il soggetto inquirente, pertanto, concentra in sé pieni poteri sia in relazione all’iniziativa del processo, sia in relazione alla formazione della prova. Caratteristica principale: CUMULO DELLE FUNZIONI PROCESSUALI nella figura dell’inquirente (opera al contempo come giudice, accusa e difesa). E’ il modello di processo tendenzialmente acquisito dal Codice Rocco (1930). ● E’ basato sul principio dialettico: più le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti diversi che hanno interessi contrapposti, più ci si avvicinerà all’accertamento della verità. Il Giudice, soggetto terzo ed imparziale, decide sulla base delle prove prodotte da accusa e difesa. Le indagini preliminari sono svolte dal P.M. che esercita anche l’azione penale. L’archiviazione o il rinvio a giudizio è disposto dal GIP. La formazione della prova avviene nel dibattimento. Caratteristica principale: SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI PROCESSUALI. E’ il modello di processo tendenzialmente acquisito dal Codice Vassalli (1988), scelta proclamata nell’art. 2 delle legge di delega al Governo per l’emanazione del nuovo codice. Il modello adottato in Italia, quindi, è più vicino al modello accusatorio, soprattutto dopo l’eliminazione del Giudice Istruttore nel 1988; è un modello accusatorio mitigato considerato che, in alcuni casi, il Giudice ha comunque potere di iniziativa probatoria (es. art. 507 cpp).
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ACCUSATORIO ● Il processo ha inizio a seguito di richiesta di parte ● Le parti ricercano le prove (anche il difensore) ● Vige il principio del contraddittorio ● Vi sono limiti all’ammissione delle prove ● Preferenza per le misure alternative alla custodia in carcere ● Presunzione di non colpevolezza
Il potere giurisdizionale non è detenuto da un organo unitario, ma è suddiviso in più organi,ciascuno con una propria limitata competenza. Una prima distinzione da tener presente è quella tra: ● Organi giudiziari ordinari: sono composti da magistrati ordinari (ossia che fanno parte dell’ordinamento giudiziario, quindi, la loro indipendenza è garantita dal CSM, e godono delle garanzie di inamovibilità di cui all’art. 107 Cost.) e hanno competenza generale a giudicare tutte le persone; ● Organi giudiziari speciali: sono composti da magistrati speciali (ossia che non fanno parte dell’ordinamento giudiziario) e hanno competenza a giudicare solo alcunepersone.
Sono giudici speciali: ● I Tribunali militari in tempo di pace, i quali sono competenti solo per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate. ● La Corte Costituzionale, competente a giudicare i delitti di alto tradimento e attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.).
Giudice di Pace Tribunale monocratico in qualità di Giudice d’Appello
Corte di Cassazione
Tribunale: ● Collegiale ● Monocratico ● Predibattimentale in Camera di Consiglio
Corte di Appello Corte di Cassazione
Corte d’Assise Corte d’Assise d’Appello Corte di Cassazione
Tribunale per i minorenni Corte d’Appello- Sezione minorenni
Corte di Cassazione
Il pubblico ministero non è un organo unitario, ma è costituito da un insieme di uffici pubblici che, nell’ambito del procedimento penale, rappresentano l’interesse dello stato alla repressione dei reati; ogni ufficio svolge la propria funzione, generalmente solo davanti all’organo giudiziario presso il quale è costituito (art. 51 co. 3 cpp): ● davanti al giudice ordinario: la Procura della Repubblica presso il tribunale è l’ufficio che svolge le funzioni del P.M. nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado presso il tribunale monocratico e collegiale. ● Davanti al giudice speciale: sono istituite la procura militare presso il tribunale, la procura generale militare presso la corte d’appello e la procura generale militare presso la Corte di Cassazione. Le funzioni del P.M. sono indicate all’art. 73 dell’ordinamento giudiziario e all’art. 50 co. 1 cpp. GLI UFFICI DEL PM Tra gli Uffici del P.m. non vi è potere gerarchico tra quello superiore e quello inferiore, ma solo rapporti di sovraordinazione.
L’indagato (o più propriamente, persona sottoposta alle indagini preliminari) è il soggetto a cui viene attribuito il fatto di reato e può essere indicato già dal denunciante/querelante, oppure può essere individuato a seguito delle indagini che iniziano dopo la ricezione della notizia di reato; il suo nominativo, quindi, viene iscritto nel registro delle notizie di reato accanto all’indicazione della denuncia. L’indagato assume, invece, la qualità di imputato, nel momento in cui a tale soggetto viene attribuito il reato nell’imputazione formulata dal P.M. con la richiesta di rinvio a giudizio (nel procedimento ordinario) o, nei procedimenti speciali, con atto simile nel momento in cui si instaura il singolo rito speciale. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo e fino al momento in cui la sentenza diviene definitiva.
NOTIZIA DI REATO (330 cpp): Definizione: è un’informazione che consente al PM e alla PG di venire a conoscenza del fatto che è stato commesso un reato. Con l’iscrizione della notizia di reato nel Registro delle notizie di reato (335 cpp) si apre il procedimento penale e, quindi, la fase delle indagini preliminari. Tal iscrizione avviene ad opera del PM il quale, ricevuta l’informativa dalla PG, ha l’obbligo di valutare la notizia di reato (ossia verificare che vi siano quantomeno indizi di un reato) ai fini dell’iscrizione nel predetto registro. Esistono diversi tipi di registro: ● ordinario: RGNR : mod. 21 (noti) e mod. 44 (ignoti) ● Registro degli atti non costituenti reato: mod. 45 ● Registro delle notizie anonime: mod. 46 Dalla data in cui è iscritto nel registro il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito decorre il termine entro cui il PM deve decidere se esercitare l’azione penale, chiedere l’archiviazione o la proroga delle indagini. Il codice disciplina espressamente due notizie di reato:
Può essere presentata:
3.CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’
a. QUERELA E’ l’atto con cui la persona offesa esprime la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che ha subito, a prescindere dal soggetto che risulterà esserne l’autore (120 cp). La querela contiene sia la notizia di reato che la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in relazione a quest’ultimo (istanza di punizione). Può essere presentata solo dalla persona offesa. Differenza con la denuncia: quest’ultima può essere presentata da chiunque, non solo dalla p.o., e non deve contenere necessariamente l'istanza di punizione. -Forma di presentazione: la medesima della denuncia (337 cpp). Termine per l’esercizio del diritto di querela: di regola è di 3 mesi dal giorno in cui la p.o. ha avuto notizia del fatto costituente reato (124 c.p.). Eccezioni: nel caso di delitti contro la libertà sessuale il termine è di sei mesi, mentre,per i delitti di violenza sessuale ex artt. 609-bis e 609-ter il termine è di dodici mesi (609-septies, co. 2, mod. dalla L. n. 69/2019 c.d. codice rosso).
Perché questa fase viene definita «indagini preliminari» e non solo «indagini»? Perché sono proprio preliminari ad una scelta che dovrà fare il PM quando queste saranno concluse: dovrà cioè decidere se quelle indagini gli consentono di esercitare l’azione penale o se egli debba invece chiedere l’archiviazione. Infatti, gli elementi di prova acquisiti nelle indagini preliminari, consentono anzitutto al PM di valutare se esercitare o meno l’azione penale; inoltre, possono essere utilizzati quali prove dal GIP quando pronuncia i provvedimenti che gli competono ed, eccezionalmente, dal giudice per la pronuncia della propria decisione. Il controllo sulle indagini preliminari e su determinati provvedimenti è svolto in modo imparziale dal GIP, sia su richiesta di parte, sia nei casi previsti dalla legge (art. 328 cpp),tra cui vi rientrano l’autorizzazione alle intercettazioni, l’emissione di provvedimenti cautelari e la convalida dell’arresto e del fermo. L’art 329 cpp prevede che gli atti di indagine siano, di regola, coperti dal segreto; pertanto gli atti vengono assunti da chi investiga senza contraddittorio, con l’obbligo di non rivelarli all’indagato e al suo difensore; di talché, di regola, gli atti di indagine non sono utilizzabili ai fini della decisione pronunciata nel dibattimento (si veda il principio di separazione delle fasi). Si tratta, ad es., degli accertamenti tecnici ripetibili, assunzione di informazioni da possibili testimoni, la richiesta di intercettazioni e il relativo provvedimento del GIP. La conoscenza, tuttavia, viene garantita a favore di determinati soggetti, tra cui l’indagato, posto che la garanzia del diritto di difesa impone che gli atti di indagine possano essere conosciuti dall’indagato e dalle altre potenziali parti private; la norma citata, infatti, prevede che gli atti sono coperti dal segreto: « /…/ fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari ». Quali sono gli atti conoscibili dall’indagato? ● Atti «garantiti (art. 364 cpp): sono gli atti investigativi ai quali il difensore dell’indagato ha diritto di assistere e al quale deve necessariamente essere dato avviso almeno 24 ore prima o, senza ritardo, e comunque tempestivamente, in caso di assoluta urgenza quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova; senza il preavviso al difensore, tali atti non si considerano validamente compiuti. Tuttavia, il difensore non ha l’obbligo, ma solo la facoltà di assistere (salvo che per l’interrogatorio di garanzia – art. 294 cpp - e per informazioni rese dall’indagato – art. 350 cpp -, ai quali il difensore deve obbligatoriamente assistere). Il PM che sta per compiere un atto garantito deve inviare all’indagato e alla persona offesa l’informazione di garanzia (art. 369 cpp) che contiene, tra le altre cose, l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (in mancanza ne viene designato uno d’ufficio). Generalmente l’informazione di garanzia viene inviata insieme all’informazione sul diritto di difesa (art. 369 bis cpp), che contiene una serie di elementi che hanno la funzione di mettere a conoscenza l’indagato di tutti gli obblighi e le facoltà connessi alla difesa d’ufficio. Sono atti garantiti: -l’interrogatorio -l’ispezione -l’individuazione di persone -il confronto -l’accertamento tecnico irripetibile disposto dal PM su persone, luoghi o cose il cui stato è soggetto a modificazione (art. 360 cpp). ● Atti «a sorpresa: sono gli atti per i quali non sussiste alcun obbligo di preavviso al difensore che ha comunque sempre il diritto e la facoltà di assistere: es.perquisizione e sequestro (art. 365 cpp). In questi casi il PM chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, ove ne sia priva, designa un difensore d’ufficio ex art. 97 co. 3 cpp. Di entrambe le tipologie di atti viene redatto un verbale.
L’interrogatorio dell’indagato da parte del P.M. (artt. 64 e 65 cpp) Anzitutto, deve rilevarsi come dall’interrogatorio si potranno ottenere dichiarazioni solo se l’indagato decida liberamente di renderle. Sussiste, inoltre, il divieto di utilizzare, anche nel caso in cui vi fosse il consenso dell’indagato, metodi e tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare le capacità di ricordare e di valutare i fatti (art.64 co. 2 cpp). Prima di essere interrogato, l’indagato riceve una serie di avvisi, specificatamente indicati al comma 3 dell’art. 64, la cui omissione comporta le conseguenze di cui al successivo co. 3-bis. L’art. 65 c.p. tratta dell’interrogatorio nel merito, ossia sui fatti addebitati all’indagato: il PM rende noto a quest’ultimo, in forma chiara e precisa, il fatto che gli viene addebitato ed indica, altresì, gli elementi di prova a suo carico e le fonti di prova (salvo che ciò sia pregiudizievole per le indagini).
LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Nel sistema accusatorio, il diritto alla prova non è monopolio della magistratura,bensì tutte le parti, quindi anche quelle private, hanno questo diritto. Il corretto funzionamento di tale sistema, pertanto, prevede che la parte privata possa svolgere le indagini difensive, ossia ricercare prove al fine di preparare la difesa. Nel nostro ordinamento è stato riconosciuto tale potere ai difensori solo con la L.397 del 2000 (che ha introdotto il Titolo VI-bis nel libro V c.p.p.) nell’ambito della revisione della Costituzione che, all’art. 111, ha introdotto i principi del giusto processo. La disciplina introdotta nel c.p.p. è integrata dalle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, un testo approvato dalle Camere penali nel 2001 e modificato successivamente nel 2007 (tali regole sono vincolanti solo per gli avvocati iscritti alle Camere penali). Ulteriore disciplina è contenuta nel Codice deontologico come modificato nel 2014 e nelle norme a tutela della privacy. Il Pm, poi, inizia a rivolgergli le domande a cui l’indagato: ● può non rispondere o rispondere solo ad alcune di esse; in tal caso il PM indica nel verbale che il soggetto si è avvalso della facoltà di non rispondere; ● può rispondere e se ammette fatti a lui sfavorevoli renderà una confessione. Si noti che l’indagato non ha l’obbligo di dire la verità, salvo alcuni casi nei quali, dichiarando il falso, commetterebbe reato, ossia in caso di simulazione di reato e calunnia. L’art. 327 bis c.p.p. enuncia la finalità delle investigazioni difensive: ricerca e individuazione degli elementi di prova a favore del proprio assistito. Il difensore non ha l’obbligo di ricercare la verità contro il proprio assistito, ma non deve, in ogni caso, introdurre nel processo prove che egli sa essere false (in caso contrario si esporrebbe all’accusa di favoreggiamento personale o eventuali altri specifici reati). L’attività di indagine svolta dal difensore differisce da quella del PM; infatti: ● essendo il PM un parte pubblica, egli ha l’obbligo di svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato (art. 358 cpp). Egli ha anche poteri coercitivi nello svolgimento delle indagini; ● essendo, invece, il difensore una parte privata, su quest’ultimo grava un dovere di correttezza, ma non anche l’obbligo di ricercare e presentare al giudice prove ed elementi a sfavore del proprio assistito (e quindi presenterà solo quelli a favore).Il difensore non ha poteri coercitivi, pertanto può raccogliere informazioni solo fino a quando non gli viene opposto il dissenso dal titolare del diritto. Deve precisarsi che detto potere di indagine spetta sia al difensore dell’indagato che a quello della persona offesa ed è riconosciuto dalla legge in ogni stato e grado del procedimento (ma anche nell’esecuzione penale e altresì per chiedere il giudizio di revisione). La disciplina codicistica, al comma 3 dell’art. 327 bis, prevede che, nonostante il potere di indagine sia riconosciuto al solo difensore, che egli per le indagini possa avvalersi di sostituti, di investigatori privati autorizzati (art. 222 disp. att. cpp) e di consulenti tecnici; questi soggetti, quindi, svolgeranno tale attività su incarico del difensore.
Il PM formula l’imputazione quando abbia acquisito elementi tali da sostenere l'accusa in giudizio e cioè, quando ritenga probabile ottenere in giudizio una sentenza di condanna «al di là di ogni ragionevole dubbio». L’azione penale può essere esercitata solo dal PM ed è obbligatoria, nel senso che il PM deve valutare se la notizia di reato è fondata e deve compiere le indagini volte ad addivenire alla decisione di formulare l’imputazione oppure chiedere al GIP l’archiviazione. Una volta esercitata l’azione penale, il procedimento non può essere sospeso o interrotto, salvi i casi previsti dalla legge.
(Nota bene: post riforma Cartabia, ai sensi dell’art. 408 cpp, il PM non valuta più se la notizia di reato è fondata, ma deve valutare se gli elementi acquisiti con le indagini preliminari consentano o meno di formulare una ragionevole previsione di condanna).
Con quali modalità il PM può esercitare l’azione penale? ● Richiesta di rinvio a giudizio (nel procedimento ordinario) ● Richiesta di applicazione della pena (nel patteggiamento) ● Presentazione dell’imputato per il giudizio direttissimo ● Richiesta di giudizio immediato ● Richiesta di emissione del decreto penale di condanna ● Citazione diretta a giudizio (nel procedimento avanti il Tribunale monocratico) ● Quella prevista dall’art. 409 co. 5 c.p.p.: quando il GIP non accoglie la richiesta di archiviazione del PM e non ritiene necessario che si svolgano ulteriori indagini, dispone con ordinanza che il PM formuli l’imputazione.
● Art. 408 cpp post riforma Cartabia: «/…/ Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione /…/»). ● Art. 408 cpp ante riforma Cartabia: «/…/ Il Pubblico Ministero, se la notizia di reato è infondata presenta al giudice richiesta di archiviazione /…/». Quindi, quando il PM ritiene di non avere elementi per esercitare l’azione penale, formula la richiesta di archiviazione che viene sottoposta al vaglio del GIP (con la richiesta trasmette al GIP il fascicolo delle indagini). La p.o. viene informata della richiesta di archiviazione se nella notizia di reato, o successivamente, ne abbia fatto esplicita richiesta (salvo il caso di reati commessi contro la persona e per il reato di furto in abitazione o con strappo, in cui la p.o. viene informata in ogni caso). Di regola, quando ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, o la p.o. non presenta opposizione, il GIP decide de plano (senza celebrare l’udienza). In questo caso la decisione è assunta con decreto. Il Giudice procede all’archiviazione sulla base dei seguenti presupposti: ● Gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio e cioè si prevede ragionevolmente che con quegli elementi non si riuscirà ad ottenere una condanna in giudizio. La formula “ragionevole previsione di condanna” è stata inserita dalla riforma Cartabia allo scopo di evitare processi superflui. ● Quando (art. 411 cpp):
Se il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione o la P.O. ha presentato opposizione alla richiesta (art. 410 cpp) → il GIP deve fissare entro tre mesi la data dell’udienza in camera di consiglio (a cui possono partecipare, con preavviso, l’indagato, il PM e la P.O. Con l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la p.o deve motivare le ragioni per le quali chiede la prosecuzione delle indagini e deve indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Se però l’opposizione della p.o. è inammissibile → il giudice ne dichiara l’inammissibilità e decide de plano; anche in questo caso la decisione è assunta con decreto. Nell’udienza, invece, il Giudice, valutata la richiesta di archiviazione e l’opposizione della P.O., può assumere una delle seguenti decisioni: ● Pronuncia ordinanza di archiviazione →basata sui predetti presupposti ● Dispone che il PM compia ulteriori indagini→PM è vincolato al compimento delle indagini,ma gode di discrezionalità nelle modalità di svolgimento ● dispone che il PM formuli l’imputazione (imputazione coatta) → il GIP decide sulla base di una valutazione degli atti che dà risultati diversi da quella proposta dal PM
RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO (art. 416 cpp) Nel procedimento ordinario segna il passaggio tra la fase delle indagini preliminari e la fase dell’udienza preliminare. Sempre nel procedimento ordinario, è il modo in cui il PM esercita l’azione penale (poiché l’imputazione è contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio) e ha quindi inizio il «processo». Nella richiesta di rinvio a giudizio sono indicati:
SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE (art. 425 cpp) La sentenza viene pronunciata sulla base di motivi di fatto e di diritto, e cioè quando:
Quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, oltre che nelle altre ipotesi previste dall’art. 550 cpp, il PM esercita l’azione penale con citazione diretta, emettendo il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 cpp). In questo caso non è previsto lo svolgimento dell’udienza preliminare, si va direttamente davanti al Tribunale monocratico. Il contenuto del decreto che dispone il giudizio è indicato dall’art. 552 cpp , tra cui vi è l’indicazione della data di fissazione dell’udienza, denominata udienza di comparizione; in questa sede l’imputato può chiedere un rito alternativo (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento). A seguito della Riforma Cartabia, tale udienza ha preso il nome di «udienza dibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio» (art. 555 cpp) ed è stata introdotta una sorta di «udienza filtro» denominata «udienza di comparizione predibattimentale» (art. 554 bis cpp); è in questa sede che l’imputato ora può chiedere un rito alternativo. In caso di reati attribuiti al Tribunale monocratico (art. 33-ter c.p.p), ma per i quali non è prevista la citazione diretta a giudizio, si svolge l’udienza preliminare.
I RITI ALTERNATIVI (O PROCEDIMENTI SPECIALI) Si tratta di riti che omettono una delle fasi processuali , ossia l'udienza preliminare , o il dibattimento o entrambe ; ricordiamo che l'iter ordinario del procedimento penale , infatti , è caratterizzato dalla successione delle seguenti fasi:indagini preliminari , udienza preliminare, dibattimento e proposizione di eventuali impugnazioni. Nel modello accusatorio il dipartimento è il fulcro del procedimento poiché garantisce il principio del diritto di difesa , ma al contempo può provocare un'eccessiva lentezza dei procedimenti ; da qui nasce l'esigenza di ricercare forme di procedimenti idonee a deflazionare il sistema processuale per renderlo più celere ed efficiente. Accanto all'iter ordinario , quindi , sono stati previsti nel cpp i seguenti riti speciali: ● giudizio abbreviato ● applicazione della pena su richiesta delle parti ( patteggiamento ) ● sospensione del procedimento con messa alla prova (Map ) che omettono il dibattimento ( e sono anche quelli fondati sul consenso dell'imputato). ● Giudizio immediato ● Procedimento direttissimo che omettono l’udienza preliminare ● Procedimento per decreto che omette sia l’udienza preliminare che il dibattimento. I vantaggi derivanti dalla scelta di un rito speciale consistono in una deflazione della pena che dovrebbe essere scontata dall’imputato in caso di condanna.
IL GIUDIZIO ABBREVIATO (art. 438 cpp) Si tratta di un procedimento speciale che, a seguito di richiesta dell’imputato, consente al Giudice di pronunciare la propria decisione di merito sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato in udienza preliminare (nel rito ordinario). L’imputato, acconsentendo che vengano utilizzati gli atti segreti compiuti durante le indagini, rinuncia al pieno contraddittorio nella formazione della prova e ai diritti lui spettanti, a fronte della riduzione della pena che consegue al rito. La pena, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo se si procede per un delitto e della metà se si procede per una contravvenzione. Si dice, infatti, che il giudizio si svolge «allo stato degli atti», cioè utilizzando ai fini probatori gli atti contenuti nel fascicolo del PM; l’art. 441 co. 5 cpp, tuttavia, consente al Giudice di procedere, seppur in modo molto limitato, ad integrazione probatoria assumendo, «anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione».
La L. n. 33/2019 ha vietato il giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell’ergastolo, come l’omicidio aggravato (pena prevista in astratto, considerato che non rileva l’eventuale incidenza delle attenuanti), e ciò al fine di assicurare una risposta punitiva più severa di fronte a reati particolarmente gravi. Il Giudizio abbreviato si svolge generalmente in camera di consiglio (salvo che tutti gli imputati facciano richiesta di procedere in pubblica udienza) e può essere condizionato o non condizionato. ● Il Giudizio abbreviato condizionato L’imputato non chiede semplicemente il rito abbreviato ma subordina la propria richiesta ad integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, indicando le prove di cui chiede l’ammissione (art. 438 co. 5 cpp). Il Giudice disporrà il giudizio abbreviato se, «tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili», l’integrazione probatoria richiesta:
● Il Giudizio abbreviato non condizionato In questo caso non vi è alcuna richiesta di integrazione probatoria da parte dell’imputato, tuttavia il Giudice, nel caso in cui ritenga di non poter decidere allo stato degli atti,assume, d’ufficio oppure su richiesta di parte, gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441 co. 5 cpp). Al termine della discussione, il giudice pronuncia la sentenza che potrà essere di proscioglimento o di condanna. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, i documenti delle indagini svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio e le eventuali prove assunte durante l’udienza. La riforma Cartabia ha inoltre introdotto un ulteriore sconto di pena di 1/6 da parte del giudice dell’esecuzione, se non viene proposta impugnazione contro la sentenza di condanna, facendola divenire definitiva.
(art. 444 cpp) Con questo rito il giudice applica, con sentenza, la pena che è stata precedentemente concordata e richiesta delle parti (imputato e PM). Presupposti del patteggiamento: ● che vi sia stato l’accordo delle parti sull’entità della pena da irrogare; ● che siano stati rispettati i limiti entro i quali il patteggiamento è ammissibile; ● che il giudice abbia espresso una valutazione favorevole in merito alla non infondatezza dell’accusa, alla congruità della pena concordata ai fini della rieducazione del condannato e alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto. La semplificazione del rito consiste nell’eliminare l’assunzione delle prove e nell’utilizzare i verbali degli atti di indagine ai fini della decisione; a fronte di ciò, che all’evidenza costituisce una minor garanzia per l’imputato, l’incentivo che egli ha a chiedere il patteggiamento consiste nella riduzione della pena fino ad un terzo (si noti, non un terzo secco come per l’abbreviato); tale riduzione opera dopo che è stato eseguito il computo delle circostanze.
IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO (art. 449 cpp) Questo rito alternativo si caratterizza per l’assenza della fase dell’udienza preliminare;si passa quindi direttamente dalle indagini preliminari al dibattimento. Tuttavia, non prevede misure premiali a favore dell’imputato poiché egli non vi accede per scelta. Presupposti (indicativi di una situazione di evidenza della prova):
Come si instaura il giudizio direttissimo? ( art. 450 cpp)
Come si svolge il rito direttissimo? (art. 451 cpp) Poiché per le caratteristiche di tale rito non hanno luogo gli atti preliminari al dibattimento, i testimoni possono essere presentati in giudizio senza essere stati preventivamente citati (co. 3). L’imputato è avvisato della facoltà di chiedere l’abbreviato o il patteggiamento, nonché eventualmente un termine a difesa non superiore a 10 giorni (restando impregiudicata la possibilità di richiedere un rito alternativo). Art. 452 co. 2 cpp: se l’imputato chiede l’abbreviato, il giudice dispone la prosecuzione con tale rito e dovranno osservarsi le forme previste per l’udienza preliminare anche se il giudizio si svolge davanti al giudice per il dibattimento. Si precisa che l’imputato ha altresì la facoltà, prima dell’apertura del dibattimento, di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (c.d. MAP).
IL GIUDIZIO IMMEDIATO ART 453 c.p.p. Anche in questo caso, viene omessa l’udienza preliminare e si passa direttamente dalla fase delle indagini al dibattimento. Può essere chiesto sia dal PM che dall’imputato. Il giudizio immediato chiesto dal PM (art. 453 cpp)
Eccezione: in entrambi i casi il PM non ha il dovere di proporre tale richiesta se la discovery degli atti pregiudicherebbe gravemente le indagini.
L’art. 455 cpp prevede che sulla richiesta del PM di procedere con rito immediato decide il GIP (in segreto, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari), il quale può:
IL PROCEDIMENTO PER DECRETO(art. 459 cpp) Questo rito elimina sia l’udienza preliminare che il dibattimento. Presupposti:
● Per i delitti di cui all’art. 550, co. 2 cpp Può essere richiesta anche nella fase delle indagini preliminari (art. 464 ter cpp)
Come si svolge la MAP? Si sospende il procedimento e l’imputato viene affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento avente, quale oggetto, attività di volontariato di rilievo sociale, osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con strutture sanitarie,osservanza di obblighi relativi al luogo di dimora ed alla libertà di movimento, divieti di frequentare determinati locali pubblici (art 168 bis, co. 2 cp). Il programma di trattamento viene elaborato con l’U.E.P.E (Ufficio Esecuzione Penale Esterno, organo del Ministero della Giustizia) ed è trasmesso al giudice competente. Nel programma vengono definiti gli impegni e le modalità di esecuzione del trattamento; viene elaborato in seguito ad un processo conoscitivo che porti ad avviare un processo di consapevolezza dell’imputato rispetto agli effetti negativi e al disvalore sociale del proprio comportamento (art.464 bis, co. 4 cpp). La MAP richiede anche lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità a favore della collettività(prestazione non retribuita, affidata anche tenendo conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato), di durata non inferiore a dieci giorni anche non continuativi, non retribuito, da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie, o presso enti o associazioni private o pubbliche di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, che abbiano sottoscritto apposita Convenzione con il Tribunale competente (art. 168 bis co. 3 cpp).
La richiesta dell’imputato può essere presentata personalmente, oralmente o per iscritto, e alla stessa è allegato il suddetto programma di trattamento; nel caso in cui nei termini concessi non sia state possibile l’elaborazione, è sufficiente allegare solo la richiesta avanzata all’UEPE di elaborazione del programma (il quale avrà rilasciato la relativa attestazione di avvenuta presentazione della richiesta). Sulla richiesta decide il giudice, sentite le parti e la persona offesa (art. 464 quater cpp): ● la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e valuta che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (comma 3). ● nel caso in cui rigetti la richiesta, l’imputato può riproporla nel giudizio (comma 9); egli potrebbe comunque chiedere il giudizio abbreviato. Il Giudice potrebbe, con il consenso dell’imputato, integrare o modificare il programma ed acquisire dalla PG o dai servizi sociali o altri enti pubblici, le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per la propria decisione (comma 4). Il codice indica anche qual è la durata della sospensione (comma 5 cpp):
L’OBLAZIONE (art. 162 e 162 bis c.p. e 141 disp. att. c.p.p.) Con l’oblazione si elimina il dibattimento. E’ l’istituto che consente ad un soggetto cui è addebitata la commissione di una contravvenzione, punita con la pena esclusiva dell’ammenda (art. 162 c.p.) o alternativa dell’arresto o dell’ammenda (art. 162 bis c.p.), di ottenere l’estinzione del reato prima ancora del suo accertamento, e ciò tramite il pagamento volontario di una somma di denaro. La misura del pagamento è corrispondente a:
LA POLIZIA GIUDIZIARIA La funzione della PG è definita dall’art. 55 cpp: la PG «deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (c.d. funzione informativa), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori (c.d. funzione preventiva), ricercarne gli autori (c.d. funzione investigativa), compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale (c.d. funzione assicurativa)». Il cpp dedica alla PG due gruppi di norme:
L’art. 57 cpp specifica chi sono gli ufficiali e gli agenti di PG e quali sono le loro competenze: