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Analisi del Diritto Penitenziario: Approfondimento sulle Norme e i Regimi di Sorveglianza , Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti presi a lezione di diritto penitenziario con il professor Zacché

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 29/09/2021

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DIRITTO PENITENZIARIO
Lezione 1:
Legge sull’ordinamento penitenziario 354 del 1975
Stella polare, punto di riferimento
Legge importantissima perché segna una svolta ideologica nel modo di concepire il detenuto
all’interno del mondo carcerario.
Per la prima volta nel nostro sistema giuridico il detenuto non è concepito come un oggetto da
custodire e da isolare dalla società perché concepito come soggetto pericoloso.
Il detenuto non è un oggetto.
Il detenuto deve essere valorizzato come una persona, che è al centro, protagonista di due cose:
dell’esecuzione delle pene e delle limitazioni della libertà personale che conseguono alla
applicazione di una misura cautelare (personale).
perché nel 1975 c’è questo cambio di prospettiva??
=> rischio insto nel mondo carcerario => alienazione, depersonalizzazione => rifletto di una pena
afflittiva, rigida.
Tutte le strutture chiuse il rischio è che all’interno di una struttura chiusa la persona venga
depersonalizzata.
In questa cornice si muove la legge del 75 si vuole la valorizzazione del detenuto, che va
valorizzata al fine di un riadattamento sociale.
Nel 1975 ci si muove in questa cornice, abbiamo l’art.1 dell’ordinamento penitenziario che parla
di trattamento penitenziario.
Trattamento e valorizzazione => ci si arriva attraverso il trattamento che deve essere conforme ad
umanità ed assicurare il rispetto della dignità della persona.
Attività trattamentale scolpita all’interno della legge sull’ordinamento penitenziario => aggiornato
(guarda brocardi).
all’art.1:”il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il
rispetto della dignità della persona”. emerge una nozione nuova => trattamento penitenziario,
principio ispiratore dell’intero sistema penitenziario.
Cosa serve il trattamento? serve da spinta antitetica rispetto alle ricorrenti tentazioni di
imbarbarimento dei sistemi penitenziari i quali per loro natura tendono a trasformarsi in sistemi di
neutralizzazione e talvolta di annullamento della persona reclusa. Quindi l’art.1 serve a tenere
ferma l’idea che il detenuto è un uomo e che in quanto tale deve essere il destinatario di una
attività volta a consentirgli un recupero verso la società civile. Miglior baluardo di fronte al rischio
di cedimenti a prassi o peggio a previsioni normative di contenuto inumato e degradante, a
prescindere dalla gravità del reato commesso.
Questo articolo uno non è qualche cosa che vive isolata dal contesto giuridico, è il risultato di
principi costituzionali e ha un riferimento in una pluralità di fonti europee.
=> regole minime per il trattamento dei detenuti che sono state approvate nel 1973 dal comitato
dei ministri del Consiglio di europa, questa carta è stata revisionata nel 1987 con il titolo regole
penitenziarie europee ed oggi è stata riproposta nella versione aggiornata del 2006. Queste
regole europee sono composte da 108 articoli che riguardano i profili organizzativi degli istututi
penitenziari e che comprendono lo statuto delle persone custodite e delle persone che
custodiscono i detenuti.
Detenuto protagonista della pena, non l’oggetto.
Accanto a queste regole esistono le regole costituzionali.
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DIRITTO PENITENZIARIO

Lezione 1: Legge sull’ordinamento penitenziario 354 del 1975 Stella polare, punto di riferimento Legge importantissima perché segna una svolta ideologica nel modo di concepire il detenuto all’interno del mondo carcerario. Per la prima volta nel nostro sistema giuridico il detenuto non è concepito come un oggetto da custodire e da isolare dalla società perché concepito come soggetto pericoloso. Il detenuto non è un oggetto. Il detenuto deve essere valorizzato come una persona, che è al centro, protagonista di due cose: dell’esecuzione delle pene e delle limitazioni della libertà personale che conseguono alla applicazione di una misura cautelare (personale). perché nel 1975 c’è questo cambio di prospettiva?? => rischio insto nel mondo carcerario => alienazione, depersonalizzazione => rifletto di una pena afflittiva, rigida. Tutte le strutture chiuse il rischio è che all’interno di una struttura chiusa la persona venga depersonalizzata. In questa cornice si muove la legge del 75 si vuole la valorizzazione del detenuto, che va valorizzata al fine di un riadattamento sociale. Nel 1975 ci si muove in questa cornice, abbiamo l’art.1 dell’ordinamento penitenziario che parla di trattamento penitenziario. Trattamento e valorizzazione => ci si arriva attraverso il trattamento che deve essere conforme ad umanità ed assicurare il rispetto della dignità della persona. Attività trattamentale scolpita all’interno della legge sull’ordinamento penitenziario => aggiornato (guarda brocardi). all’art.1:”il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”. emerge una nozione nuova => trattamento penitenziario, principio ispiratore dell’intero sistema penitenziario. Cosa serve il trattamento? serve da spinta antitetica rispetto alle ricorrenti tentazioni di imbarbarimento dei sistemi penitenziari i quali per loro natura tendono a trasformarsi in sistemi di neutralizzazione e talvolta di annullamento della persona reclusa. Quindi l’art.1 serve a tenere ferma l’idea che il detenuto è un uomo e che in quanto tale deve essere il destinatario di una attività volta a consentirgli un recupero verso la società civile. Miglior baluardo di fronte al rischio di cedimenti a prassi o peggio a previsioni normative di contenuto inumato e degradante, a prescindere dalla gravità del reato commesso. Questo articolo uno non è qualche cosa che vive isolata dal contesto giuridico, è il risultato di principi costituzionali e ha un riferimento in una pluralità di fonti europee. => regole minime per il trattamento dei detenuti che sono state approvate nel 1973 dal comitato dei ministri del Consiglio di europa, questa carta è stata revisionata nel 1987 con il titolo regole penitenziarie europee ed oggi è stata riproposta nella versione aggiornata del 2006. Queste regole europee sono composte da 108 articoli che riguardano i profili organizzativi degli istututi penitenziari e che comprendono lo statuto delle persone custodite e delle persone che custodiscono i detenuti. Detenuto protagonista della pena, non l’oggetto. Accanto a queste regole esistono le regole costituzionali.

Art.1 => “Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenza religiose —> art.3 Cost. Negli istituti devono essere mantenuti l’ordine e la disciplina —> il detenuto esprime una pericolosità Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome —> non hanno un numero ma sono chiamati con il loro nome Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.” Cosa c’era prima? quando il detenuto era considerato oggetto. In precedenza la disciplina del diritto penitenziario era disciplinata non da una legge, ma da un regolamento, quello del 1931 => insisteva fondamentalmente sulla dimensione organizzativa dell’amministrazione penitenziaria e sulle correlative esigenze di disciplina. Questa normativa regolamentare era minuzioso nel disciplinare i poteri da riconoscere all’apparato pubblico ai fini dell’esercizio della potestà punitiva in un totale disinteresse per il soggetto detenuto. In precedenza nemmeno c’era una legge che disciplinava la materia. L’ordinamento penitenziario tiene ferme le esigenze di ordine e organizzazione interna degli istituti però la legge odierna si preoccupa di definire le linee e le modalità del trattamento penitenziario avendo come punto di riferimento fondamentale il detenuto, non le esigenze della pubblica amministrazione. Da qui abbiamo un ventaglio di norme che sono rivolte a disciplinare particolari aspetti o momenti della vita penitenziaria e che pongono le premesse per il riconoscimento di specifiche situazioni soggettive in capo al detenuto. La Corte costituzionale sentenza 26 del 99 ha detto che la restrizione della libertà personale non può comportare un disconoscimento delle situazioni soggettive in capo al detenuto attraverso un assoggettamento dell’individuo all’organizzazione penitenziaria. art.4 ordinamento penitenziario afferma che i detenuti esercitano personalmente i diritti riconosciuti dalla legge di ordinamento penitenziario. La legge fissa dei limiti di comportamento all’azione degli organi statali che non devono pregiudicare le situazioni soggettive che fanno capo ai detenuti. In questa cornice la scelta della legge è importante, non più un regolamento ma viene approvata una legge => perché è importante segnalarlo? cosa cambia nella nostra sensibilità giuridica, nella nostra prospettiva? nel 31 periodo fascista => dopo la guerra adottata costituzione. La corta costituzionale può sindacare la legittimità di un regolamento? sicuramente può sindacare quello della legge. Si è data una dignità alle leggi penitenziarie così si può avere un controllo costituzionale sulla legge penitenziaria. Prima poche margini di manovra. Con la riforma si cerca di valorizzare le risorse e personalità del detenuto e di evitare quella che viene definita come una depersonalizzazione del detenuto che è il riflesso di una pena afflittiva e mortificante. Il trattamento è un argine contro la tendenza del carcere e del sistema penitenziario in generale nel trasformarsi in un’istituzione totale che annulla il detenuto, neutralizza la persona.

Trattamento rieducativo => vale con esclusivo riferimento ai detenuti condannati; perché i detenuti condannati sono i soggetti istituzionalmente destinatari di interventi diretti alla loro rieducazione intesa come reinserimento sociale. Esiste un rapporto da genere a specie, il trattamento penitenziario è il genius è la categoria più ampia all’interno del quale c’è il trattamento rieducativo, la species. Il 30 % delle persone detenute è in custodia cautelare, in attesa di una condanna definitiva. Il trattamento penitenziario trova una sua definizione anche all’art.1 del regolamento penitenziario, sia con riferimento agli imputati che con riferimento ai condannati. Art.1 trattamento penitenziario => offerta di interventi Trattamento rieducativo è diretto inoltre a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e delle atteggiamenti personali dei condannati. Sulla base di queste norme discende il principio che lo Stato è obbligato ad offrire un trattamento nei confronti delle persona private della libertà personale, come offerta formativa. Diversamente gli imputati condannati hanno la possibilità di aderire all’offerta che viene loro rivolta dallo Stato. Una persona detenuta non può essere obbligata ad alcuna forma di assoggettamento agli interventi trattamentali. Il detenuto ha un diritto al trattamento che deve svolgersi nel rispetto della sua integrità psicofisica. Nella prassi queste attività non ci sono. Dipende molto dalle zone. L’adesione del detenuto deve essere libera, però siccome il trattamento deve modificare i comportamenti è evidente che il detenuto che si rifiuta di svolgere le attività che gli sono proposte poi ne subisce le conseguenze. Il detenuto che rinuncia è molto facile che non possa accedere ai benefici penitenziari che la legge gli assicura. Se dimostro, nel corso della mia vita carceraria, che ho aderito a un programma accedo a questi benefici. Il trattamento rieducativo spetta solo ai condannati perché??? per la presunzione di innocenza, l’imputato non può essere equiparata al condannato. Non va rieducato perché ci deve essere ancora una sentenza definitiva che accerti la sua colpevolezza. Possono partecipare a delle attività che il carcere propone ma non in una logica di trattamento rieducativo. Nella prassi ci sono delle deformazioni => persone che sono in carcere in custodia cautelare da più di 6 anni per pene di magari 6 anni e 4 mesi, per la fungibilità della pena della custodia cautelare quella pena sarà libera, ma avrà passato 6 anni in carcere senza programma rieducativo e come la risocializziamo una persona? La teoria è perfetta, ma nella realtà accade ben altro. Tutte le volte in cui la legge di ord. pen. si riferisce al detenuto, quando si riferisce al condannato, imputato lo specifica. Il trattamento deve tenere esigenze di ordine e sicurezza. L’aspetto della disciplina e dell’ordine è l’altra faccia della medaglia, l’ordinamento si preoccupa anche di questo aspetto (es. misure da prendere in caso di rivolte ecc). Aspetto relativo al carattere disumano che può assumere la pena in una prospettiva europea. Legge per martedì due sentenze cirino contro renne e torreggiano, sottolinea le parti che ti sembrano più importanti. Art.3 CEDU (adottata all’interno del Consiglio d’Europa) => prevede divieto tortura e trattamenti disumani. Efficacia e forza convenzione => esiste una corte europea dei diritti dell’uomo. Art.3 nessuno può essere sottoposto a tortura ne a pene e trattamenti inumani e trattamenti degradanti. Comitato per la prevenzione della tortura

La CEDU pone un divieto, che è rivolto agli Stati che si articolano in agenti statali, chi possono essere che si macchiano di una tortura? può essere il legislatore, potere esecutivo, ministro, un giudice o un pm, la polizia. Pone degli obblighi a capo degli agenti statali. Anche se un detenuto picchia un altro detenuto perché avviene in carcere ed è affidato al potere statale. Caso di sovraffollamento carcerario => violazione dell’art. Inumani e degradanti significati diversi Tortura => atto con il quale un dolore o sofferenze acute vengono inflitte intenzionalmente a determinato individuo, in particolare allo scopo di ottenere da lei informazione, di punirla o di intimidirla. Disumano => trattamento applicato con premeditazione per ore e aveva causato lesioni corporali o forti sofferenze fisiche e psichiche; leggermente al di sotto della tortura. Degradante => trattamento tale da creare sentimenti di paura, angoscia e inferiorità idonei a umiliare e avvilire e stroncare eventualmente la resistenza fisica o psichica della persona che la subisce, o a portare quest’ultima ad agire contro la propria volontà o la propria coscienza; sconfina nell’umiliazione. All’inizio dell’adozione della Convenzione, la Corte di Strasburgo (giudice che controlla i diritti nella convenzione) effettuava un controllo di tipo negativo. Questo significava che doveva verificare se lo stato aveva violato il precetto convenzionale dell’altro stato convenuto. Es. un convenuto si lamentava si essere stato denunciato da un altro —> lo stato ha ecceduto? è stata una tortura? No, ma ha violato un altro tipo di norma che riguarda la privacy del soggetto.

  • (^) controllo/obbligo negativo = la Corte Europea verifica se lo Stato si è astenuto o meno di commettere una violazione internazionale. Verificare se qualcuno ha violato la norma Nel tempo la Corte dice che questo non poteva bastare, ma bisognava introdurre un altro tipo di controllo di tipo positivo. Il controllo negativo non era sufficiente perché ci arrivavano pochi casi e non tutelavano in maniera effettiva i diritti.
  • (^) controllo/obbligo positivo = la Corte effettua un controllo positivo, ossia quando un soggetto lamenta la violazione di un diritto fondamentale, è compito della corte accertare la violazione del trattamento internazionale ma anche di verificare che cosa ha fatto lo Stato per prevenire la violazione del dettato convenzionale. Lo Stato deve prevenire la violazione. Es. perquisizioni da parte degli agenti ma che degrada in una rissa con armi. La Corte rimprovera lo Stato: che cosa ha fatto lo Stato, ha seguito le linee guida? Ha un obbligo preventivo per evitare effetti negativi. Astenere nel commettere violazioni dei diritti dell’uomo. Per prevenire le violazioni ci sono obblighi positivi per evitare che si verifichino queste situazioni di arbitrio. L’obbligo positivo si dice che opera un controllo a onte = all’origine La Corte vuole anche un controllo a valle = è compito degli Stati stessi che appartengono al Consiglio di Europa fare in modo che eventuali violazioni del dettato convenzionale siano punite dallo stesso stato. I processi devono essere fatti in maniera veloce nei confronti degli autori che si sono macchiati di violazione dei diritti fondamentali e di portare ad una pena che sia effettiva. Lezione 3: Il trattamento: =>complesso di interventi utilizzabili ai fini della risocializzazione del reo. Si è sviluppata nel tempo, in stretta correlazione con l’affermarsi e con l’evolversi delle teorie della pena correzionale Tappe più significative di questa evoluzione:

che ha funzioni di rigenerare lo spirito di chi ha commesso il delitto, da parte di un medico il quale ha il compito di curare il male organico alla base del crimine e del direttore che ha compiti di direzioni e di controllo attraverso il passaggio graduale del detenuto da un regime all’altro sulla base dei risultati dell’osservazione della personalità. In sostanza osservazione e trattamento del detenuto vengono collegati ad un modello di rieducazione intesa come rigenerazione spirituale del reo che va tenuto in maniera rigida emarginato dalla società. Il soggetto condannato è un soggetto isolato che va contenuto e trattato attraverso un osservazione della personalità. Al di là di quanto è scritto nel regolamento il sistema penitenziario italiano mantengono una struttura retributiva e di tipo intimidivo dove non vi è alcun spazio al recupero dei soggetti che subiscono l’osservazione della personalità e che dovrebbero essere protagonisti del trattamento. Nel dopoguerra si ha un cambio di passo. Subito dopo la seconda guerra mondiale si afferma come funzione della pena anche quella della risocializzazione del reo. In tal contesto si afferma una vera e propria ideologia del trattamento, inteso non solo come difesa della società dal crimine, ma anche come diritto del reo alla risocializzazione al fine di evitare di ricadere nel crimine. In questa cornice le nuove teorie si fondano sul presupposto che il delitto sia il prodotto di alcuni fattori su cui si può incidere con il metodo delle scienze naturali, ossia attraverso l’osservazione della personalità finalizzata al rilevamento dei fattori individuali e microsociali della condotta criminoso nonché alla classificazione dell’autore del reato anche attraverso la predisposizione di un trattamento volto ad eliminare o a ridurre l’incidenza di tali fattori. Parole chiavi in questa cornice:

  • (^) diagnosi della personalità;
  • (^) individualizzazione del trattamento;
  • (^) prognosi sul futuro comportamento della persona condannata. Questa ideologia si afferma inizialmente nei paesi nord americani, nonché in quelli nord europei. In quei paesi addirittura vengono introdotti dei sistemi di sanzione indeterminata, la cui esecuzione risulta demandata ad organi amministrativi senza alcun controllo giurisdizionale, in tal senso viene recepita in toto la metodologia dell’osservazione scientifica e del trattamento attraverso la criminologia clinica che opera secondo schemi impositivi e medicali. Più specificamente le teorie che si affermano nei paesi nord possono essere divise in due categorie:
  1. metodologie che tendono a modificare la psicologia della persona; si ricorre alla psicoterapia con un terapeuta. In questa cornice si affermano anche le teorie beavioriste che tendono a modificare un comportamento attraverso la tecnica degli incentivi (sistema dei gettoni e dei privilegi, esempio concedendo ad un detenuto più colloqui ecc se tiene una condotta idonea corretta) o degli stimoli sgradevoli (l’uso dell’elettroshock o l’uso di droghe come l’apomodine o la pectine, risposta che genera degli effetti di tipo sgradevole nei confronti del detenuto se tiene un certo comportamento);
  2. metodologie di tipo fisiologico che tendono a modificare il comportamento attraverso un intervento fisiologico diretto sulla persona; queste talvolta coincidono con un trattamento medico in senso stretto: Teorie farmacologiche => attraverso la somministrazione ai condannati di antidepressivi, ansiolitici Parallelo o in uso combinato con l’elettroshock Si ricorre alla psicochirurgia, con interventi sul cervello umano, come la lobotomia frontale che era stata molto usata negli Stati Uniti nei primi anni ’60.

Oppure il ricorso a sostanze chimiche che possono provocare ad esempio la castrazione chimica usata per reprimere i reati di natura sessuale => pratica usata in Olanda (oltre 300 persone in quasi 20 anni, dagli anni 30 agli anni 50 hanno subito la castrazione chimica), Danimarca (con il consenso del condannato), Finlandia (a prescindere dal consenso), Germania. Esempi non casuali, perché possono essere etichettati come trattamenti rieducativi, qual è il punto di queste modalità di trattamento => il netto cedimento sul piano del rispetto dei diritti umani. Ci agganciamo alla Costituzione e alla Convenzione internazionale in materia dei diritti dell’uomo che vietano pene che vanno contro il senso di umanità e la CEDU vieta la tortura e le pene e i trattamenti che siano disumane e degradanti. Problema => cosa significa che la pena deve tendere alla rieducazione? Perché il legislatore costituzionale ha posto questa condizione tra le funzioni della pena? Problema interpretativo che dipende dal momento storico in cui noi ci poniamo. Rieducare è un termine ampio che dal punto di vista semantico può contenere tante cose, può avere un significato così ampio da coinvolgere la stessa struttura del condannato e può avere un significato molto più ristretto dove rieducare significa sottolineare il valore morale della rieducazione. Il dibattito che si è aperto sul significato del termine rieducare per la sua incidenza sul trattamento è la chiave di volta per capire cosa sia il trattamento oggi è talmente controverso e articolato che sono stati scritti oceani di inchiostro. Risultato —> oggi rieducazione viene interpretata come reinserimento sociale del condannato. Rieducare oggi ha un contenuto minimo sindacale dato dal fatto che il condannato deve essere reinserito nella società. In un duplice senso:

  • (^) il condannato deve vivere nella società rispettando la legge;
  • (^) la società deve impegnarsi in modo solidale affinché il delinquente non cada più nella rete del crimine. Riforma del sistema penitenziario => 1975 Dall’entrata in vigore della costituzione alla legge del 75 c’è un lungo periodo di gestazione. Nel 75 il legislatore accoglie il sistema del trattamento individualizzato come metodo di risocializzazione del reo. Tuttavia il legislatore del 75 nell’adottare l’ordinamento penitenziario si discosta dal modello medito/autoritario, per seguire il modello umanista, la pena non deve essere contraria all’umanità. L’accento ricade sulla umanizzazione della pena con l’effetto che il detenuto è il soggetto attivo del trattamento. Serve una sua adesione spontanea al trattamento affinché si possano ottenere dei risultati positivi. Come si ottiene la rieducazione o risocializzazione del detenuto? Si ottiene attraverso un criterio di individualizzazione, in rapporto alle specifiche condizioni dei detenuti. Il trattamento è diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti del reo che ostacolano la sua partecipazione alla vita sociale. L’ordinamento con la legge del 75 guarda più alla condotta esterna del condannato e al suo aspetto diagnostico e psicologico. L’osservazione scientifica è finalizzata a cogliere le carenze psicofisiche e le altre cause del disadattamento sociale, e sebbene la legge del 75 definisca questa osservazione come scientifica la scientificità è solo eventuale, in presenza di particolari situazioni soggettive, ossia quando la persona condannata ha per sue esigenze personali necessità di ausilio di esperti in psicologia, servizi sociali ecc. Nella legge del 75 un compito fondamentale per la risocializzazione e per il trattamento individualizzato del reo è offerto dalle misure alternative => sono quelle modalità di scontare diversamente la pena, al di fuori del carcere, ma fondamentali perché consentono un

Il CPT = centro di prevenzione e della tortura. Punto 47: deve essere dato il benessere dei detenuti —> attrività, celle aperte per muoversi, i detenuti non possono essere lasciati a languire settimane, igiene. Le regole europee: allegato alla rappresentazione —> la privazione della libertà (carcere) è prevista come sanzione, o deve essere posto solo quando è l’ultima soluzione attuabile. L’ampliamento delle prigioni è una misura eccezionale. Opera di depenalizzazione: illecito penale convertito in illecito civile. Ridurre il ricorso alla custodia cautelare applicando misure sostitutive. Elementi di rilievo della sentenza:

  • Coordinate degli interventi che gli stati devono fare in materia penitenziaria alla luce degli accordi raggiunti tra i vari stati, alla luce del CPT;
  • Utilizzare metodi alternativi e non utilizzare solo il carcere come unico mezzo;
  • Depenalizzazione;
  • Applicazione eccessiva delle misure cautelari;
  • Trattamento rieducativo. L’art.35 dell’ordinamento penitenziario non è risolutivo perché p un ricorso di tipo teorico che non tutela il diritto violato dal detenuto. Lo Stato si deve impegnare che il ricorso aveva una sua efficacia. Nel merito: Paragrafo 57: la Corte fa un resoconto di quello posto in precedenza Paragrafo 65: principi stabiliti nella giurisprudenza —> la Corte dice che il detenuto, privato della sua libertà personale, non perde le sue garanzie, ha sempre i suoi diritti anche per i crimini terribili. La persona detenuta può avere bisogno anche di maggiori tutele perché è un soggetto vulnerabile: il soggetto è nelle mani dello Stato, potere statale, è sotto la sua responsabilità. Sull’autorità pubblica grava un obbligo positivo: essa si deve dare da fare per il rispetto della dignità umana Paragrafo 67: quando la metratura delle celle è sotto i 4 m2 non c’è una automatica violazione ma vanno considerati altri aspetti (igiene, luce), mentre quando è sotto i 3 m2 vi è una automatica violazione. Paragrafo 75: le persone si trovano in uno spazio individuale di 3 m2 —> situazione di violazione. Paragrafo 87: decisione => la Corte europea dopo aver condannato adotta una sentenza pilota: direzione di quello che si deve fare per risolvere il problema per tornare nella legalità e nel rispetto delle regole: ordina allo Stato italiano di porre rimedio al sovraffollamento, in 2 sensi => adozione di rimedi volti a diminuire i carcerati: rimedio di tipo preventivo e rimedio di tipo compensativo. Il convenuto può chiedere, in caso di sovraffollamento, un indennizzo monetario se ha finito di scontare la pena, o può chiedere riduzioni di giorni di pena nel caso in cui sta scontando la sua detenzione (art.35 ter ordinamento penitenziario. Lezione 7: Abbiamo visto che esiste un trattamento penitenziario e un trattamento rieducativo. Vediamo alcuni istituti che disciplinano il regime penitenziario. Regolamento Vestiario alimentazione+ora d’aria salute Vestiario:

i detenuti possono fare un uso di abiti e di corredi personali di proprietà personale. La cui regolamentazione si trova all’interno del regolamento di istituto. => terza fonte del diritto, ogni carcere è dotato di un proprio regolamento interno che disciplina la vita all’interno del carcere stesso. I vestiti, le dotazioni in uso al detenuto possono essere oggetto di limitazione quando vi sia il rischio di gesti autolesionisticici. Quanto agli oggetti personali è possibile tenere degli oggetti che abbiamo un valore affettivo o morale però che non abbiano un consistente valore economico, sempre nei limiti della sicurezza dell’istituto. (Art.9-10) Bagni e servizi igienici (art.7-8) L’amministrazione penitenziaria deve assicurare “l’uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona”, garantendo anche l’uso autonomo e riservato dei servizi, con collocazione del locale adibito a tale scopo in ambiente separato dalla camera di detenzione. Servizi igienici e docce devono essere dotati di acqua calda e fredda. A ciascun detenuto sono forniti oggetti e strumenti necessari alla pulizia della persona e della propria camera. Barbiere + parrucchiere presso carcere. Alimentazione I detenuti hanno diritto ad una sana e regolare alimentazione, che sia adeguata in relazione a età, sesso, stato di salute, attività svolta, stagione e clima. La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle, approvate con decreto ministeriale. Il controllo sulla qualità e quantità del vitto è effettuato da una rappresentanza di 3 detenuti estratti mensilmente a sorte da un delegato del direttore. I detenuti possono acquistare, a proprie spese, generi alimentari e di conforto presso spacci interni e ricevere dall’esterno generi alimentari in misura tale da non eccedere il fabbisogno settimanale. In ogni istituto è attiva una cucina dove vengono preparati i pasti. Normalmente i detenuti consumano i cibi nelle camere di detenzione dopo averli scaldati con i fornelletti in dotazione. Permanenza all’aperto => 4 ore salvo che per alcuni motivi viene ridotta a 2 ore => ciascun istituto stabilisce gli orari, i turni e le modalità di permanenza all’aperto. Lezione 8: Osservazione e trattamento: riferimenti normativi => art.27 del regolamento esecutivo => art.13 ordinamento penitenziario Ripasso: Nell’art.27 il legislatore ha fatto leva sulla nozione di accertamento dei bisogni, connessi alle eventuali carenze disio-psichiche, affettive, educative e sociali. Art.13 ord. penit. => il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. => nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. Finalità del trattamento => rispondere ai particolari bisogni Attenzione - processo dinamico

Non è un rapporto a due tra l’equipe che cura l’educazione e il detenuto (come fra un medico e paziente), anzi molto spesso è un insieme di detenuti che svolge una determinata attività insieme al responsabile della formazione stessa. Individualizzazione significa che il trattamento si piega sulle esigenze individuali del condannato. Il trattamento può passare attraverso esperienze di gruppo, dove ciascuno trova spazio in base alla sua personalità. (importanza della creazione di circuiti differenziati, ai quali assegnare i soggetti sulla base del trattamento). Destinatari dell’osservazione => tutti i condannati, anche quelli iper-integrati (non ogni reato rivela disadattamento, ma tutti richiedono un intervento rieducativo). Trattamento particolare:

  • (^) per i tossicodipendenti (apposite strutture detentive - sezioni del carcere o istituti a custodia attenuate - finalizzate alla migliore gestione della dipendenza e all’accesso alle misure alternative). Nave di san vittore => raggio del carcere dedicato ai tossicodipendenti Qualità della vita in questo reparto è più elevata, posti molto ambiti.
  • (^) sex offender (reparto protetti) identità di genere (omosessuali, bisessuali e transgender) LGBT
  • (^) Anomalie di carattere psichiatrico: art.20 e 112 reg. esec.
  • (^) Imputati: cfr. Art.15 comma 3 reg. esec. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente a loro scelta e, comunque in condizione adeguate alla loro posizione giuridica. => perché vige la presunzione di innocenza Protagonisti dell’osservazione e del trattamento
  • (^) il gruppo di osservazione (o equipe) —> è disciplinato dall’art.29 reg. penit.
  • (^) Questo ha il compito sia di verificare le condizioni del detenuto sia quello importantissimo di compilare il programma di trattamento.
  • (^) Esso è composto dal direttore (29, comma 2); dall’educatore (art.82 ord. pen.), dall’assistente sociale (art72, ord. pen.) - può essere integrato da altre figure quali il medico (in particolare lo psichiatra); il rappresentante della polizia penitenziaria, gli esperti di cui all’art.80 ord. penit. l’insegnante e il preposto alle lavorazioni Dove si esplica l’attività di trattamento: Prescritto all’art.28 del regolamento: espletamento dell’osservazione della personalità “1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
  1. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.
  2. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'Amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge.
  3. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.”

L’attività di trattamento si esplica presso gli istituti penitenziari. La legge prevede anche la possibilità di costruire centri ad hoc, appositi, ma in realtà non si è mai data attuazione alla legge (ad eccezione a Roma). Art. Programma individualizzato di trattamento

  1. il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell’art.13 della legge (penitenziaria), secondo i principi indicati nel sesto comma dell’articolo 1 della stessa.
  2. la compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell’istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell’art.28.
  3. il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
  4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all’educazione. Area educativa:
  • (^) motore del trattamento
  • (^) organizza e coordina le attività interne all’istituto, i corsi scolastici, le attività lavorative e sportive, le iniziative culturali
  • (^) partecipano all’attività di osservazione
  • (^) gli educatori sono oggi chiamati funzionari giuridico-pedagogici Altri soggetti presenti durante l’esecuzione delle pene:
  • (^) assistenti sociali dell’ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) —> compito di curare i rapporti con l’esterno. Creano le premesse per le quali la persona possa scontare la pena al di fuori del carcere.
  • (^) servizio di tossicodipendenze (SER.D.) Equipe:
  • (^) il gruppo opera e lavora in termini di sintesi, al fine di fornire al direttore gli elementi necessari per la redazione del programma rieducativo individualizzato, per l’ammissione del detenuto al lavoro all’estero, per l’accesso alle misure alternative al carcere ecc.
  • (^) gli aspetti più rilevanti sono tre: la comprensione del vissuto del condannato, la comprensione che attualmente egli ha della sua situazione, la comprensione delle sue intenzioni e la disponibilità nei cfr. delle opportunità offerte dall’ordinamento penitenziario.
  • (^) e siccome, come vi ho detto ieri, osservazione e trattamento vanno di pari passo, il gruppo si deve riunire periodicamente per esaminare gli sviluppi del trattamento e i suoi risultati. L’equipe è una formazione plurifunzionale (svolge più funzioni, dipende dalle esigenze del singolo detenuto) e lavora in modo integrato. Il direttore è il capo, è colui che presiede l’equipe. Egli lavora in termini di sintesi = documento finale in cui si stabilisce chi sei, cosa puoi fare, cosa puoi dare ecc. Si dovrebbe dare al detenuto una cartella che lo segua, ma non è mai stata data attuazione. Il magistrato di sorveglianza ha un compito di controllo sulla relazione di sintesi, ma non può dire niente, non ha voce sui contenuti, ma ha un controllo di legalità (deve seguire i principi dell’ordinamento). Lezione 9:

Primo elemento del trattamento che andiamo ad analizzare => ISTRUZIONE L’istruzione nella riforma del 1975 ha perso il connotato della obbligatorietà rispetto al regolamento esecutivo del 1931. L’ordinamento penitenziario in proposito distingue fra due tipi di istruzione:

  • (^) istruzione scolastica
  • (^) istruzione professionale Quanto ai contenuti dell’istruzione i programmi svolti in carcere devono adeguarsi, devono seguire ai contenuti culturali vigenti nella società libera. Quanto al metodo invece occorre un adattamento alle capacità dei discenti, degli studenti, cioè quindi chi insegna deve prendere atto che si tratta di un insegnamento svolto all’interno del carcere, quindi si deve adattare alle capacità dei singoli studenti. La legge distingue poi tra un istruzione obbligatoria che i carceri devono garantire => scuola primaria e scuola secondaria inferiore; mentre per l’istruzione secondaria di secondo grado la legge si limita a prescrivere che esse possono essere istituite. => art. 19 dell’ordinamento penitenziario: “Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, é curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura é dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. É agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed é favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. É favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.” Sia per l’istruzione culturale (scolastica) che per l’istruzione professionale valgono 3 principi:
  1. principio della integrazione con il sistema pubblico => sotto questo profilo gli istituti penitenziari devono fornire i locali e le attrezzature adeguate allo svolgimento dei corsi, mentre spetta al ministero dell’istruzione organizzare i corsi per la scuola dell’obbligo e per la scuola superiore, avvalendosi sia di docenti che appartengono alla relativa pubblica amministrazione sia attraverso l’impiego di volontari. Percorsi professionali => le scuole professionali non sono di competenza statale, ma appartengono alla competenza delle regioni, quindi spetta alle regioni organizzare i corsi professionalizzanti. (art.117 Cost, 15 d. lgs 226 del 2005). Come si organizzano i corsi di queste scuole? attraverso un coordinamento fra l’amministrazione penitenziaria e la pubblica amministrazione della regione o del ministero dell’istruzione attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa. A un livello superiore poi vi sono gli studi universitari, come avviene la possibilità di studiare in università? attraverso convenzioni e protocolli di intesa, in particolare nella prassi sono stati creati in questi anni dei veri e propri poli universitari penitenziari mediante convenzioni fra gli atenei e gli organi periferici del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP). Questi poli universitari sono più di 20. Il riferimento corre all’art.44 del regolamento esecutivo, questo articolo dice che va agevolato lo studio individuale attraverso l’assegnazione a camere e reperti adeguati, la predisposizione di spazi comuni per lo studio e l’autorizzazione conferita dal direttore dell’istituto al condannato, di tenere nella propria stanza libri e pubblicazioni oltre ad un personal computer.

Controverso l’uso di internet. Come si svolgono gli esami? gli esami si svolgono in carcere, la frequenza alle lezioni ovviamente è esclusa, quando gli esami o le lezioni si svolgono al di fuori del carcere? quando possono godere di misure alternative oppure di misure premiali come i permessi.

  1. principio dell’incentivazione alla partecipazione dei detenuti => diversamente dal 1931 la scuola non è comunque obbligatoria; l’amministrazione deve agevolare il più possibile la frequentazione ai corsi scolastici. Deve fare di tutto perché il detenuto possa frequentare la scuola. Un detenuto che aderisce all’istruzione se tiene un comportamento scorretto può nei casi estremi essere escluso dai corsi scolastici. L’esclusione dal corso scolastico è disposta dal direttore con il parere favorevole del gruppo di osservazione di trattamento. Il detenuto può presentare reclamo al magistrato di sorveglianza contro il provvedimento del direttore.
  2. principio della tutela rafforzata per determinate categorie di soggetti ritenuti bisognosi di particolare assistenza => ordinamento penitenziario dal punto di vista del trattamento sotto il profilo dell’istruzione pone attenzione anche a particolari fasce di persone, la prima categoria di persone a cui si riferisce l’art.19 sono i cd. giovani adulti —> persone che vanno dai 18 ai 25 anni di età e che per l’ordinamento pur essendo maggiorenni in ragione della loro gioventù meritano una tutela e una attenzione particolare e quindi secondo l’ordinamento vanno integrati nel carcere degli adulti in maniera progressiva, come? innanzitutto separandoli proprio dagli adulti, dai delinquenti di lunga data, perché si riconosce che, anche se maggiorenni, sono ancora in un momento di formazione, di crescita, una fase critica per cui si pensa che il creare un mix con i detenuti adulti possa creare più danni che privilegi. All’interno abbiamo quindi delle sezioni dedicate ai giovani adulti e all’interno di questi una particolare cura deve essere dedicata alla loro istruzione, alla loro formazione culturale e professionale. Seconda categoria di persone tutelate —> sono le donne; l’articolo si collega all’art.42 delle regole delle nazioni unite relative al trattamento delle donne detenute e misure detentive. Regole di Bangkok Senso di questa norma: evitare che la formazione femminile sia rivolta, finalizzata allo svolgimento di attività prettamente femminili; norme volte ad evitare la discriminazione di genere. Stranieri —> attraverso l’istruzione l’ordinamento penitenziario si focalizza sulla vastissima problematica dell’integrazione degli stranieri all’interno del nostro stato, dove valori imprescindibili sono l’insegnamento delle lingua italiana e la conoscenza della costituzione, che tra l’altro sono dei requisiti indispensabili per ottenere la cittadinanza europea. Popolazione penitenziaria è composta da molti stranieri, ma questo non perché gli stranieri delinquono più degli italiani. L’italiano ha dei vantaggi rispetto allo straniero, ad esempio avere un domicilio, una struttura famigliare che ti può ospitare quando sei ammesso a misure alternative, avere molto più risorse e mezzi. Problemi correlati => ad esempio fenomeni di integralismo, che sopratutto qualche anno fa vedevano nelle carceri una fonte di radicalizzazione per l’emersione del terrorismo di origine islamica. Altro problema è che con il fatto che ci sono tanti stranieri in carcere esistono anche delle etnie che per consuetudine sociale non parlano e non conoscono l’italiano nella maniera più assoluta. Secondo elemento del trattamento => RELIGIONE

fino al 2018 il lavoro era l’unico elemento del trattamento ad aver mantenuto il carattere della obbligatorietà in linea con il regolamento penitenziario del 1931. Perché la legge del 75 aveva mantenuto l’obbligatorietà del lavoro?? per la sua valenza necessariamente rieducativa. Tolto il carattere della obbligatorità. Il lavoro non deve avere un carattere afflittivo e va remunerato. Obiettivi del lavoro => per acquisire una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative al fine di agevolare il reinserimento sociale della persona. Nel 1975 in realtà c’era una certa disomogeneità fra il lavoro carcerario e il lavoro nel mondo libero. Il legislatore CC però nel tempo hanno provveduto a raggiungere un buon livello di parificazione fra i due. Punti di contatto fra lavoro e mondo libero e lavoro società libera => l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del laboro nella società libera, parificazione dell’orario di lavoro e il diritto al riposo festivo, abbiamo poi il riconoscimento della tutela previdenziale, nonché il diritto agli assegni famigliari. La CC ha dichiarato incostituzionale ha dichiarato incostituzionale la circostanza che i detenuti non avessero diritto alle ferie, inoltre dichiarato incostituzionale il fatto che venisse trattenuta una percentuale della mercede che i detenuti stessi erano obbligati a versare nella cassa per il soccorso e l’assistenza delle vittime. Esiste un lavoro penitenziario che è svolto all’interno del carcere e un lavoro che è svolto all’esterno. Il lavoro all’interno (inframurario) può essere conferito al detenuto direttamente dall’amministrazione penitenziaria oppure da terzi, società esterne che lavoro all’interno del carcere. All’interno di questa categoria quasi la maggiorate dei lavoratori sono alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e sono persone impegnate nelle cd. lavorazioni domestiche, sono si importanti, ma sono inidonee a fornire al detenuto una qualificazione spendibile dopo la scarcerazione nel mondo del lavoro. Non hanno una funzione risocializzante. C’è una scarsa propensione da parte delle ditte esterne ad offrire posti di lavoro all’interno del carcere.Nel tentativo di colmare questo gap il legislatore ha introdotto meccanismo di incentivi fiscali al fine di incentivare i lavori all’interno del carcere da parte di esterni. Art.20 ordinamento penitenziario: “Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge.

Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati. Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento. Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.” Altra forma di lavoro => esterna al carcere Molto importante, disciplinato dall’art.21 ord. penit.