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RIASSUNTO DI Canepa - Diritto Penitenziario fatti bene.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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FONTI DEL DIRITTO PENITENZIARIO: Prima del 1975 vi era solo il regolamento carcerario di esecuzione del Codice Rocco, che risale agli anni ’30, che prevedeva esclusivamente la custodia dei detenuti. Nel 1975 il legislatore legifera in materia e si ha L. 354/75, che disciplina: “le norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. In questo modo si aprono le porte del carcere, poiché si ha una vera e propria riforma del sistema carcerario, in risposta all’art.27 della Costituzione. Con tale apertura il detenuto è più portato a comportarsi bene, diminuisce la pena e si introducono le c.d. misure alternative. Le fonti del diritto penitenziario, sono:
a) COSTITUZIONE (ART. 27;13;25)
b) LEGGE (in particolare L. 354/75)
c) REGOLAMENTI (DPR 230/00)
D) LE CONSUETUDINI
a) LA COSTITUZIONE, in vigore dal ‘48, è la fonte primaria, rappresenta la base del Diritto Penitenziario e in modo particolare l’art. 27 per il quale:”la responsabilità penale è personale” “ l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, poichè si presume che egli sia innocente fino alla sentenza passata in giudicato, questo articolo quindi stabilisce la differenza tra giudicabile (colui che è in attesa di giudizio e considerato non colpevole fino al momento della pronuncia del primo grado di giudizio) e condannato ( colui che è stato giudicato colpevole con condanna definitiva detto anche definitivo). Ed è proprio in virtù di questa differenza che il giudicabile non deve stare a contatto con il condannato, il primo, è di norma sotto la competenza del G.I.P. , mentre il secondo è di competenza del magistrato di sorveglianza. Verso i giudicabili gli operatori penitenziari hanno solo l’obbligo di custodia mentre per i condannati è previsto anche il trattamento di rieducazione.
L’Art. 27 prosegue : Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra vediamo che è stato introdotta la c.d. umanizzazione della pena in quanto all’interno, degli istituti penitenziari la violenza fisica può esistere solo se indispensabile, ovvero come unico mezzo per far fronte a particolari situazioni: prevenire o impedire atti di violenza, tentativi di evasione oppure vincere la resistenza. ”. Inoltre il verbo tendere all’art. 27 della costituzione fa sì, che l’amministrazione penitenziaria deve fare il possibile per rieducare il detenuto con i vari trattamenti previsti dall’ordinamento stesso.
Art. 13 La libertà personale è inviolabile:Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Art. 25 (La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva): inoltre Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Della Costituzione, ricordiamo altri articoli fondamentali che sono:
art. 3: diritto all‘uguaglianza: in questo caso intesa come uguaglianza di trattamento tra i detenuti.
art. 4: diritto al lavoro: in questo caso i detenuti hanno diritto a lavorare, anzi il lavoro fa parte del trattamento di rieducazione.
art. 8: diritto di professare qualsiasi religione: per quello che riguarda il carcere,devono essere rispettati i vari culti, difatti sappiamo che è possibile entrata in carcere di ministri diversi dal prete.
art. 32 : diritto alla salute: in questo contesto, ovvero in carcere deve essere garantito.
b) Legge 354/75:
Di fondamentale importanza è la: Legge n. 354 del ’75 che rappresentò una svolta, perché aprì le porte del carcere anche ad altri soggetti quali:
operatori, educatori, assistenti sociali e vari equipe di osservazione; con essa il detenuto cessò di essere considerato un numero e riprese la sua dignità di persona: i detenuti vengono chiamati con il loro nome e cognome non più con il numero di matricola. Il legislatore con questa nuova legge sull’ordinamento penitenziario non ha fatto altro che attuare quanto era già stato scritto nell’ Art. 27 della costituzione, e mai messo in pratica, fino a quel momento. Nella suddetta legge è affermato che il trattamento penitenziario tende alla rieducazione dei detenuti, stabilendo così l’ importanza all’ interno degli istituti penitenziari di un percorso rieducativi (riprende art 27 cost.); e si evince il concetto di individualizzazione, in quanto ogni individuo deve essere trattato in modo specifico in base alle specifiche condizioni infatti dice che “ il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.. Per ciascun condannato o internato, in base ai risultati dell’ osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento ri- educativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’ esecuzione”. possiamo riconoscere che: Con la nascita di questa nuova Legge, cambiano tantissime cose, si capisce che ogni detenuto ha una storia, una sua condizione particolare e che anche il trattamento deve essere diverso in base alla situazione; con la legge del ‘75, si aprono le porte del carcere, poiché si riforma in sostanza il sistema carcerario, il detenuto è più propenso a comportarsi bene, perché i benefici che ne derivano sono tantissimi esempi diminuiscono la pena, può avvalersi delle misure alternative alla detenzione, inoltre, si ha un sistema aperto non più chiuso:direttore, agenti di custodia e medico, ma anche educatore, volontari, più medici specialistici (il sistema sanitario carcerario dal Ministero della Giustizia è passato di competenza delle ASL, difatti il DPR 230/ confluisce tutto il sistema sanitario carcerario alle ASL, ed un regolamento del 4 aprile del 2008, ha fatto entrare in vigore, questo decreto.
c)Il D.P.R. n 230 del 2000, definisce gli strumenti di concreta attuazione della normativa penitenziaria detto appunto regolamento di esecuzione ( il regolamento non è una legge perciò non può contrastare con essa e può essere modificato con provvedimento ministeriale), e parla del programma individualizzato di trattamento, dove la compilazione del programma, viene effettuata da un gruppo chiamato equipe di osservazione di trattamento presieduto dal direttore dell’istituto e composto dal personale e dagli esperti
che hanno svolto l’attività di osservazione, il gruppo tiene riunioni periodiche nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento e i suoi risultati.
Esistono: Regolamenti d’istituto che disciplinano il regime penitenziario e le modalità di trattamento dei detenuti e degli internati; Circolari di ordine di servizio(Ministero di giustizia) che sono atti amministrativi che contengono disposizioni vincolanti per gli organi destinatari.
Infine, ricordiamo anche le varie norme internazionali come fonti normative secondarie del Diritto Penitenziario e sono:
INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA: disciplinata all’art. 1 dell’Ordinamento Penitenziario, afferma che: ogni caso è diverso dall’altro, anche i casi che appaiono verosimilmente uguali non lo sono. Sancisce la dignità dei detenuti e degli internati, e afferma che il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione, in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, inoltre i condannati vengono chiamati con il loro nome e cognome(legge 354/75), e non più con un numero di matricola; attraverso i 5 elementi del trattamento enunciati all’ex art. 15 dell’ordinamento penitenziario, devono avere un trattamento personalizzato ai fini della ri- educazione, quindi al reinserimento nella società.
TRATTAMENTO PENITENZIARIO: è quell’insieme di norme e regole che disciplinano, la vita e il lavoro all’interno istituto penitenziario: regolamenti d’Istituto, Circolari di ordine di servizio, valevole per i giudicati e per i condannati.
TRATTAMENTO RIEDUCATIVO: riguarda esclusivamente i condannati e gli internati, ovvero per loro è obbligatorio, (per i giudicabili è una facoltà, qualora ne facciano richiesta) deriva dal trattamento penitenziario, ed è definito una species del genus del trattamento penitenziario; esso riguarda i condannati e gli internati e viene effettuato dagli operatori attraverso metodi e strumenti. Il trattamento ri-educatico è uno dei compiti dell’ Amministrazione Penitenziaria, poiché l’altro compito è di custodia cautelare, disposta dall’autorità giudiziaria. Gli elementi del trattamento, sono disciplinati all’ex art. 15 dell’O.P. e sono:
esecuzione);
attività educative, culturali e ricreative, lo svolgimento di attività lavorative e la frequentazione dei corsi di formazione professionale rappresentano un diritto, per gli imputati sono una facoltà, cioè se ne possono avvalere a loro richiesta (tranne in caso di isolamento giudiziario), ma sempre in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA: incardinato oggi, nel Ministero della Giustizia, fino all’età fascista era di competenza del Ministero degli Interni), Il D.A.P. è l’organo amministrativo penitenziario a livello centrale, nazionale e ha sede a Roma. istituito con la legge n.395\90. Questa legge è
importante anche per la riforma del corpo di polizia penitenziaria ,con essa gli agenti di custodia cessano di essere militari e diventano poliziotti penitenziari.
Le funzioni dell’Amministrazione Penitenziaria sono:
lo svolgimento dei compiti inerenti all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, delle misure alternative alla detenzione;
l'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonche’ dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;
il coordinamento tecnico operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;
la direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.
Il capo del DAP(vertice amministrativo) viene nominato con decreto del presidente della repubblica , su proposta del ministro della giustizia(vertice politico), approvato dal consiglio dei ministri e successivamente il presidente della repubblica emana un decreto di nomina, il capo del DAP viene scelto o tra i dirigenti generali dell’amministrazione penitenziaria o tra i magistrati di cassazione con funzioni direttive superiori. :
Accanto alla figura del direttore del D.A.P. abbiamo quella di 2 Vicedirettori, (generalmente è 1 il vicedirettore) che sono nominati dal ministero della giustizia su proposta del dipartimento e lo staff, il DAP è costituito da uffici di staff e dagli uffici di Provveditorato regionali(si occupa dei trasferimenti dei detenuti all‘interno della stessa Regione).
LO STAFF È COMPOSTO DA:
GRUPPO OPERATIVO MOBILE(GOM) che interviene in caso di difficoltà di gestione, a capo di essa vi è un generale del corpo di polizia penitenziaria.
L’UFFICIO DEL CONTENZIOSO che si occupa delle cause e dei controlli amministrativi con a capo un magistrato di tribunale,
Gli uffici sono:
l’ufficio personale e formazione
A capo di ogni area c’e un responsabile, tutte queste aree collaborano tra loro è vengono coordinate dal direttore.
· Il direttore di un istituto penitenziario costituisce il centro giuda dell’ istituto stesso ha la responsabilità dell’intera struttura penitenziaria, tutti i capi area dipendono da lui, esso è tenuto a svolgere varie mansioni:
Gli Istituti penitenziari per aduli disciplinati all’art. 59 o.p. si distinguono in:
-case di arresto, per l’esecuzione della pena dell’arresto(sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali);
-case di reclusione (ad es. quella di Secondigliano a Napoli), è solo per i condannati volta all’esecuzione della pena di reclusione. All’interno delle case di reclusione è più semplice svolgere l’attività ri- educativa, in quanto esse ospitano condannati a pene più lunghe.
U.E.P.E:
Centri di servizio sociale per Adulti (CSSA)
Art.72 della L.354/
Presso le sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti. Tali centri dipendono dall’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P). essi si occupano del trattamento di rieducazione dei condannati e degli internati all’esterno dell’istituto(trattamento extramurario), ma il direttore di quest’ultimo può anche chiedere la consulenza dell’assistente sociale per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. I centri di servizio sociale hanno anch’essi un organizzazione per aree e sono coordinati e diretti da un Assistente Sociale coordinatore o da un direttore di istituto penitenziario. Essi provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o della sezione di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; inoltre tali centri prestano la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive.
LE SCUOLE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE: servono per provvedere agli aggiornamenti e alla formazione del personale. Dipendono direttamente dalle Direzioni Generali del personale e della formazione, attualmente dipendono anche dai Provveditorati regionali, per lo spostamento del personale stesso.
Il detenuto può entrare in carcere o perché arrestato, o perché trasferito, al momento dell’ingresso il
detenuto verrà:
Provvedimento Amministrativo, scritto o orale, di solito scritta al Magistrato di Sorveglianza, il quale può contestare solo il procedimento(quindi può effettuare solo un controllo di legittimità sul procedimento e non un controllo di merito)
VISITE MEDICHE DI PRIMO INRESSO: nel momento in cui si entra in carcere, abbiamo già detto che il detenuto viene sottoposto a visita medica, verrà sottoposto ad accertamenti particolari, come analisi per escludere malattie veneree che sono obbligatorie e gli verrà chiesto il permesso analisi di tipo HIV e Epatite. Ricordiamo che Il referto medico che viene stilato all’ ingresso del detenuto nell’ Istituto Penitenziario è importante non solo per conoscere eventuali sue patologie o la sua condizione di tossicodipendente e collocarlo di conseguenza nel padiglione a lui più idoneo, ma anche per refertare eventuali ferite già esistenti. I detenuti possono dichiararsi omosessuali, transessuali, parenti di mafiosi per cui per paura di rivendicazioni all’interno del carcere, e verranno collocati in sezioni protette
COLLOQUIO DI PRIMO INGRESSO: al suo ingresso in carcere, un detenuto, dopo la visita medica, verrà ascoltato dal Presidio dei Nuovi giunti (gruppo di esperti), disciplinato all’80 dell’O.P., che stabilisce il suo indice di possibilità di suicidio (basso/ medio/alto), il quale viene annotato sia sulla sua cartella sanitaria (di colore bianco), sia sulla sua cartella personale (di colore azzurro) su cui oltre agli psicologi scrivono anche gli educatori; tale cartella segue sempre il detenuto nei suoi spostamenti.
RICOVERI IN LUOGO ESTERNI DI CURA: Anche se all’interno di un istituto penitenziario vi è una struttura sanitaria, sono previsti due tipi di ricovero esterni:
Il detenuto ricoverato in strutture sanitarie esterne può in ogni momento decidere di ritornare in carcere, malgrado versi in condizioni di salute precarie, sempre in base al suo diritto all’autodeterminazione. Per scelta politica, stiamo oggi assistendo al progressivo assorbimento della medicina penitenziaria all’interno dell’A.S.L. (i tossicodipendenti sono stati i primi a confluire nel ’99 nell’A.S.L.).
Difatti:
rappresenta anche un elemento negativo dal momento che l’ A.S.L. non possiede una conoscenza profonda degli istituti penitenziari e la loro organizzazione.
All’interno degli istituti penitenziari i detenuti vengono divisi non solo in base alla loro posizione giudiziaria (giudicabili da una parte e condannati dall’altra), ma anche in base al reato che hanno commesso. Questa giusta allocazione del detenuto all’interno dell’istituto penitenziario è definita circuiti penitenziari infatti,l’art. 14 o.p. “Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati” afferma che “ Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l’individualizzazione del trattamento. L’assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento ri -educativo comune e all’esigenza di evitare le influenze nocive reciproche. … E’ assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all’arresto dai condannati alla reclusione. Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto. Vi sono:
sezioni protette per omosessuali, transessuali, parenti di mafiosi ecc..
sezione A.S. = alta sicurezza, dove verranno collocate le persone che si sono macchiate di quei reati al 4bis: traffico internazionale di stupefacenti, associazione a delinquere di stampo mafioso, reati legati al terrorismo, sequestro di persona a scopo di estorsione ecc..
I detenuti che hanno commesso questi reati vengono separati fisicamente dagli altri.
reati comuni;
E.I.V. = elevato indice di vigilanza, per chi risponda al 41 bis
Ovviamente prima di essere smistati, i detenuti necessitano di visita medica e obbligatoriamente dovranno sottoporti ad analisi, per escludere malattie veneree. Un’altra separazione importante è quella che viene fatta tra le persone che sono state condannate in maniera definitiva da quelli che invece sono in attesa di giudizio, infatti al piano terra troviamo persone con problemi di deambulazione, al 1° e 2° piano i giudicabili, al 3° piano i condannati.
I circuiti penitenziari non indicano soltanto la giusta allocazione del detenuto all’interno dell’istituto penitenziario, ma anche al suo esterno tra i vari istituti come dice l’art. 59 o.p..
Gli spostamenti da un padiglione all’ altro sono di competenza del responsabile di sorveglianza (il comandante di istituto penitenziario), mentre per gli spostamenti da una cella all’ altra (cioè all’ interno dello stesso padiglione) è competente il comandante o ispettore di reparto.
ART.41 BIS O.P.: disciplina quelle che sono le situazioni di emergenza, sia all’interno che all’esterno dell’istituto penitenziario: infatti al primo comma dell’ art 41 bis allude alla situazione interna, in quanto viene in esso affermato che in casi eccezionali di
b) diritto a conservare normali rapporti con i familiari(colloqui con i familiari , colloqui telefonici e scrivere);
c) diritto all’istruzione (primaria e secondaria), alla formazione professionale e al lavoro;
d) diritto a professare la propria religione;
e) diritto alla salute.
a) diritto alla difesa:
Il soggetto deve potersi difendere in ogni fase e grado del giudizio (art. 24 della Cost.). Il diritto alla difesa sorge sin dalla fase del fermo o dell’ arresto, se il soggetto non esercita questo diritto è necessario che l’autorità giudiziaria provveda alla nomina di un difensore d’ufficio, perché la presenza di questa figura è indispensabile. L’unico caso in cui vi è la possibilità di differire il primo incontro del soggetto con il proprio difensore (che comunque egli ha il diritto di nominare) è quando vi sono delle esigenze cautelari ritenute indispensabili dall’autorità giudiziaria competente (che normalmente è il G.I.P. e solo in situazioni eccezionali il P.M., il G.I.P. provvede alla disposizione della custodia cautelare in carcere su richiesta del P.M. ma il G.I.P. può accoglierla la richiesta ma può anche respingerla, ma se la convalida egli emetterà un ordinanza di custodia cautelare). Il provvedimento di differimento può essere disposto dal G.I.P. ed è eccezionale e motivato, cioè in esso devono essere indicati i motivi della sua disposizione, e la sua durata, che non può superare i 5 giorni. Ogni persona indagata o detenuta ha la possibilità di avere due difensori per ogni procedimento in corso. Il colloquio tra il detenuto e il suo difensore si svolge in sale appositamente previste e, proprio perché non può esserci alcuna limitazione al diritto alla difesa, il difensore può venire in qualunque momento a fare colloquio col suo assistito, nel rispetto però dell’orario di accesso previsto dal regolamento dell’ istituto, salvo che egli non dimostri l’urgenza di incontrare il suo assistito, i colloqui con il difensore non possono essere ne intercettati ne registrati solo in un caso vengono registrati cioè quando anche il difensore è indagato, inoltre l’interrogatorio dell’ imputato deve essere fatto di fronte al suo
difensore altrimenti è nullo.
b)Diritto a conservare normali rapporti con i familiari colloqui: La carcerazione non blocca completamente la possibilità del soggetto di avere rapporti regolari con i familiari o con persone terze es. amici che posso partecipare ai colloqui, il convivente a tale proposito è bene ricordare che questo concetto è stato avvertito prima in carcere e poi altrove, il conoscente e tutte quelle persone con le quali possono essere continuati rapporti commerciali o di interessi (ad esempio il notaio). I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti all'articolo 4-bis o. p., il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese. Le persone che possono essere ammesse ai colloqui sono prima identificate e, poi sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. I familiari possono introdurre fino a un massimo di 4 pacchi, per un totale di 20 kg di peso. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare sino a 2 ore, la durata del colloquio con i
congiunti o i conviventi se si risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. e' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi. La corrispondenza telefonica, fissa il numero delle telefonate a una a settimana per i detenuti comuni o ordinari, mentre a due al mese per i 4/bis. Ciascuna conversazione telefonica non può durare più di dieci minuti ed è a spese dell’interessato, il quale non può comporre il numero, in quanto è preposto il centralino. I colloqui telefonici sono disciplinati in maniera analoga a quelli visivi per quanto concerne l’individuazione dell’autorità competente alla loro autorizzazione. L’unica differenza sta nel fatto che per gli appellanti e i ricorrenti l’autorità competente è il Magistrato di sorveglianza (anche se spesso egli delega il direttore dell’istituto perché comunque si tratta di colloqui come quelli visivi, nonostante il legislatore li abbia distinti), mentre per i condannati e gli internati (cioè i definitivi) è competente il direttore dell’istituto. Inoltre viene ammessa la possibilità di concedere conversazioni telefoniche in numero superiore a quelle previste in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore ai dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.
Con il D.P.R. n. 230 del 2000 si è avuta l’affermazione del diritto del detenuto a mantenere rapporti con i familiari, perché in precedenza tale diritto risultava soppresso in caso di sanzione disciplinare. Oggi non è più così e il detenuto anche se sottoposto a questo tipo di sanzione disciplinare non perde il diritto ai colloqui visivi e telefonici. Le telefonate che sono invece rivolte ai familiari possono essere ascoltate e registrate su disposizione dell’autorità giudiziaria mentre quelle con i difensori No, perché altrimenti si andrebbe a ledere il diritto alla difesa.
La corrispondenza epistolare, disciplinata dall’art. 38 del D.P.R. n. 230 del 2000 , è libera, ma può essere sottoposta a censura con provvedimento dell’ autorità giudiziaria competente. Non è invece possibile (per i motivi sopra citati) sottoporre a censura la corrispondenza destinata al difensore, purché sulla busta ne sia indicato il nome e ne risulti la nomina.
c)Diritto all’istruzione (primaria e secondaria), alla formazione professionale e al lavoro
Il diritto all’ istruzione è regolato dall’ O.P. :“Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, é curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura é dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. É agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed é favorita la frequenza a corsi scolastici per
corrispondenza, per radio e per televisione. É favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture”. Quindi all’ interno degli istituti penitenziari vengono organizzati corsi della scuola dell’obbligo e di addestramento professionale ma dovrebbe esserci anche l’ università ai sensi del nuovo regolamento di esecuzione parla della scuola dell’obbligo La formazione professionale viene garantita all’ interno degli istituti dalla partecipazione dei detenuti a corsi e alle richieste del mercato del lavoro. Ma sono pochi i detenuti che chiedono di partecipare alle lezioni.
MOF = squadra bianca, composta da idraulico, muratore, elettricista, che svolge lavori in economia, senza l’uso di ditte esterne.
Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto é consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali. La permanenza all'aria aperta é effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell' articolo 33 (isolamento) o articolo 39 (sanzioni disciplinari) ed é dedicata, se possibile, ad esercizi fisici”.
Abbiamo detto, che il lavoro penitenziario, viene retribuito, in rapporto alla mansione svolta, alla remunerazione vengono aggiunti assegni familiari, versati direttamente dalla direzione dell’istituto alle persone a carico. Dalla remunerazione vengono detratte le somme dovute di risarcimento del danno e di
spese del procedimento e quelle di mantenimento, riservandosi comunque al condannato una quota non inferiore a tre quinti della remunerazione stessa. Quest’ultima, in ogni caso non è soggetta a pignoramento o a sequestro se non per risarcimento danni all’Amministrazione o per obbligazioni alimentari.
Il peculio (art25 O.P.) è costituito dalla parte della remunerazione riservata al lavorante con l’aggiunta dal denaro posseduto al momento dell’ ingresso in istituto, dal ricavato dalla vendita di oggetti all’ esterno e di
quanto inviato dalla famiglia o ricevuto a titolo di premio o sussidio. La somma costituita in peculio produce a favore dei titolari interessi legali. Il peculio è tenuto presso l’ufficio c/c (area contabile) di cui è responsabile solo il direttore che è il funzionario delegato. Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile. E’ destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della
mercede (stipendio). La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile che non può superare il limite di 1032,91 €. L’eventuale eccedenza, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell’
interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.
Il fondo vincolato in considerazione di particolari motivi, può essere svincolato dal direttore dell’istituto. Il direttore si comporta da “pater familias” e valuta il singolo caso alla luce delle circostanze oggettive, in base alle quali egli può anche decidere di non autorizzare lo svincolo.
Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali.
Il peculio degli imputati/giudicabili è interamente disponibile e non può superare il limite di 2065,83 €.
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria stabilisce (con una circolare), all’inizio di ciascun anno, l’ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi. La direzione dell’istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all’accredito degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell’istituto.
Gli extracomunitari, che attualmente costituiscono una parte cospicua se non prevalente della popolazione carceraria, molto spesso non hanno in Italia membri della loro famiglia; quindi per essi si delega il ragioniere al prelievo e al deposito di denaro
sui loro libretti di risparmio postale fino al momento della scarcerazione. Per i condannati e gli internati che non svolgono attività lavorativa il fondo disponibile è costituito dagli invii dei familiari, dal sussidio oppure dalla cessione di beni di modico valore da parte di altri
detenuti. Il diritto al lavoro, alla formazione professionale e all’istruzione consentono ai detenuti di avere maggiori possibilità di inserimento lavorativo nel momento in cui torneranno in libertà.
e)Diritto a professare la propria religione art.26 o.p.
L’O.P. regola anche il diritto di professare la propria religione e afferma che i detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Il diritto a professare la propria religione costituisce quindi uno dei diritti inviolabili dei detenuti. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico e a ciascun istituto è addetto almeno un cappellano (figura da sempre presente), questo perché la religione cattolica rappresenta la fede professata dalla stragrande maggioranza degli Italiani. Oggi però la popolazione carceraria non è più composta in prevalenza da Italiani, ma da extracomunitari che professano altre religioni; quindi l’art. 26 ha dedicato ad essi (ma anche agli Italiani non cattolici) l’ultimo comma prevedendo che gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.
e)Diritto alla salute art 11 o.p.
Art. 11 del o.p. è strettamente collegato con il diritto alla salute garantito dalla Costituzione all’art. 32, che afferma “ la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto all’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti. Negli Istituti Penitenziari è garantita un’assistenza sanitaria completa e gratuita, in quanto il detenuto non è in grado di auto-determinarsi ed è quindi più debole rispetto al resto della società.
Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere prestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado (in quanto essi sono appellanti), dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado (in quanto essi sono giudicabili), dal giudice istruttore (di solito il G.I.P.). Il detenuto o l’internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato è punibile a norma del primo comma dell’art. 385 del codice penale che disciplina l’evasione. I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso si sospetti una malattia psichica verranno adottati provvedimenti concernenti l’assistenza psichiatrica e la sanità mentale. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’ età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. L’amministrazione penitenziaria, per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extraospedalieri, di intesa con la regione e secondo gli indirizzi del ministero della sanità. I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di propria fiducia; se la richiesta viene fatta da un condannato l’ autorizzazione deve essere rilasciata dal direttore, se invece a farla è un giudicabile l’autorizzazione deve essere rilasciata dall’autorità giudiziaria competente. Ogni sei mesi una commissione dell’A.S.L. visita
conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dalla amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. Il detenuto non fa la spesa materialmente o meglio compila un modello chiamato modello 72 ( che è un elenco degli alimenti di uso comune, dove i prezzi vengono controllati facendo il raffronto con il supermercato più vicino al carcere), i soldi vengono presi dal proprio c/c presso l’ufficio c/c , e poi il porta- spesa consegna la spesa
al detenuto.
ASSISTENZA SANITARIA:
Art. 11 del o.p. è strettamente collegato con il diritto alla salute garantito dalla Costituzione all’art. 32, che afferma “ la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto all’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”
Negli Istituti Penitenziari è garantita un’assistenza sanitaria completa e gratuita, in quanto il detenuto non è in grado di auto-determinarsi ed è quindi più debole rispetto al resto della società.
Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Attualmente, i medici che lavorano negli istituti penitenziari, sono tutti Medici dell’ASL, con la legge 8 aprile 2008, in risposta al dr 230/99, l’assistenza sanitaria è confluita tutta all’ASL.
INFRAZIONI DISCIPLINARI: art. 38 o.p. parla di infrazioni disciplinari ed afferma che i detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione del regolamento e che comunque le sanzioni devono essere commisurate alla gravità del fatto commesso
e rispettose delle condizioni personali del soggetto. L’ art. 39 o.p. enuncia le sanzioni disciplinari a cui possono dar luogo le varie infrazioni esse sono:
il richiamo del direttore;
l’ ammonizione da parte del direttore alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o di internati;
l’esclusione da attività ricreative e sportive per non più di 10 gg;
l’ isolamento durante la permanenza all’ aria aperta per non più di 10 gg;
l’ esclusione dalle attività in comune per non più di 15 gg.
Ricorda le sanzioni più frequentemente applicate sono le prime due.
Nel d.p.r. 230/2000 l’ art. 77 parla di infrazioni disciplinari e sanzioni enuncia i casi in cui vengono inflitte le sanzioni disciplinari :
“Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:
negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
abbandono ingiustificato del posto assegnato;
volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
simulazione di malattia;
traffico di beni di cui è consentito il possesso;
possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei casi indicati nei numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 33 della legge;
atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;
possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
partecipazione a disordini o a sommosse;
promozione di disordini o di sommosse;
evasione;
fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori……
la causa più ricorrente è l’ atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell’ istituto per ragioni del loro ufficio o per visita. Altre cause possono essere la simulazione di malattia, la appropriazione o il danneggiamento di beni dell’Amministrazione e il ritardo ingiustificato nel rientro da un permesso premio di uscita (se il ritardo supera le 12 ore viene considerato evasione). Fino al numero 8 si procede con un richiamo è cioè il direttore chiama il detenuto e chiede spiegazioni, dal numero 9 in poi(vedi art.14 del R.E.) si riunisce il Consiglio di Disciplina che è composto dal presidente che è il direttore, dall’ educatore e dal medico di guardia insieme ascoltano il detenuto che spiega le sue ragioni e fa la