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Domande esame da Manuale diritto penitenziario Canepa
Tipologia: Prove d'esame
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(Domande di Filippi e le ultime tre di Cortesi, entrambe vecchie – 2008-2013).
Capitolo I – Le fonti del diritto penitenziario.
I principi costituzionali.
Molti dubbi in proposito ha sollevato la pena dell’ergastolo, che non prevedendo il riacquisto della libertà, sembra a molti non poter assicurare la rieducazione del reo. Al comma 4 bandisce la pena di morte.
Artt. 35 e 36. Tutelano il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, e quindi anche quello svolto dal detenuto, nonché i suoi diritti di lavoratore.
Art. 111. Sancisce i principi del giusto processo , applicabili davanti ad ogni giurisdizione e quindi pure nei procedimenti di sorveglianza e di sicurezza. Inoltre ogni processo e quindi anche quelli di sorveglianza e di sicurezza si devono svolgere nel contraddittorio delle parti , in condizioni di parità , davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. In particolare la legge deve attuare il contraddittorio nella formazione della prova , evidentemente dettata per il procedimento penale di cognizione, deve però operare analogicamente, in quanto applicabile, anche nei procedimenti di sorveglianza e di sicurezza. Inoltre, secondo l’art. 111, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati , per cui le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza devono essere motivate, per consentire alle parti di conoscere il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice alla decisione e consentire loro il ricorso in cassazione. Infine contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale , pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge , per cui i provvedimenti dei giudici di sorveglianza o di sicurezza incidenti sulla libertà personale del condannato o dell’internato (ad esempio, applicazione o revoca di misure alternative alla detenzione o di misure di sicurezza) sono ricorribili in cassazione sia da parte del pm che da parte dell’interessato.
Fonti del diritto penitenziario. La fonte principale dell’ordinamento penitenziario è la l. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Ma anche il codice penale e quello di procedura penale dettano numerose disposizioni che trovano applicazione nel diritto penitenziario e nel procedimento di sorveglianza. Infine alcune leggi speciali contengono regole destinate a disciplinare questa materia (ad es. t.u. delle leggi in materia di sostanze stupefacenti, che introduce un particolare affidamento in prova per tossico o alcolista, nonché la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico.
Fonte normativa di rango subordinato è il regolamento penitenziario , approvato con d.p.r. 230/2000, il quale disciplina nel dettaglio l’esecuzione delle disposizioni sull’ordinamento penitenziario. L’art. 16 ord. pen. Impone di organizzare in ciascun istituto il trattamento penitenziario secondo le direttive che l’amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti. Tali modalità di trattamento sono disciplinate nel regolamento dell’istituto , predisposto e modificato da una apposita commissione, il quale deve essere approvato dal ministro della giustizia.
Il regolamento interno disciplina pure i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all’istituto o ne escono.
Fonte normativa di rango ulteriormente subordinato sono le circolari , cioè atti amministrativi provenienti da superiori gerarchici e contenti disposizioni di servizio vincolanti per le amministrazioni subordinate.
Capitolo II – Il trattamento penitenziario.
Il trattamento penitenziario. Il trattamento penitenziario è il complesso delle regole che disciplinano l’esecuzione della pena detentiva e che, per il dettato dell’art. 27c3, non può essere contrario al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato. Il trattamento penitenziario disciplina anche l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare, da attuare nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.
Il direttore dell’istituto svolge un colloquio con il soggetto al momento dell’ingresso , al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, fornendo chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari. All’atto di ingresso, a ciascun nuovo giunto è consegnata la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.
Il trattamento penitenziario si attua negli istituti penitenziari per adulti , che si distinguono in:
rispondente ai criteri dettati dalla legge), sono tenuti a svolgere un’altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell’istituto (art. 50). E’ consentito lo svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche (art. 51) e anche il lavoro a domicilio all’interno dell’istituto penitenziario (art. 52).
In attuazione dell’art. 27 cost., che esige che il trattamento penitenziario risponda al senso di umanità, anche le condizioni di vita del detenuto e dell’internato sono migliorate. Infatti il regolamento penitenziario del 2000 ha introdotto molte novità che tendono ad attuare la finalità rieducativa del detenuto e dell’internato nel rispetto della sua persona. In particolare, i locali in cui si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere igienicamente adeguati (art. 6) e le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali (sono abolite le “bocche di lupo”). Inoltre i pulsanti per l’illuminazione artificiale delle camere e per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi devono essere collocati non solo all’esterno per il personale, ma anche all’interno, in modo che i detenuti e internati possano autonomamente accenderli o spegnerli
Il personale con i pulsanti esterni può escludere il funzionamento di quelli interni, quando l’utilizzazione di questi pregiudichi l’ordinata convivenza dei detenuti. Ancora, per i controlli notturni da parte del personale, l’illuminazione deve essere di intensità attenuata. Se le condizioni logistiche lo permettono, sono assicurati reparti per i non fumatori (art. 6 reg. pen.). E’ consentito l’uso di rasoio elettrico nei locali di pernottamento (art. 8 reg. pen.).
Ai detenuto è consentito di usare un apparecchio radio personale. Il direttore inoltre può autorizzare l’uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica (art. 40 reg. pen.). I servizi igienici non sono più in locali separati dalla cella, ma devono essere collocati in un vano annesso alla camera, devono essere forniti di acqua corrente, calda e fredda, dotati di lavabo, di doccia e, nelle sezioni femminili, anche di bidet (art. 8 ord. pen; art. 7 reg. pen.).
E’ garantita la permanenza all’aperto almeno per due ore al giorno, ridotto a non meno di un’ora al giorno soltanto per motivi eccezionali (artt. 10 ord. pen.; 16 reg. pen.).
I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese con congiunti, conviventi o altre persone autorizzate, in locali interni, senza mezzi divisori o in spazi all’aperto a ciò destinati e, solo quando esistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisori.
Il colloquio ha una durata massima di un’ora, eccezionalmente prolungabile a due ore. I colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (art. 37 reg. pen.). Inoltre i condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell’istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana, per la durata massima di 10 minuti.
*Quando si tratta di detenuti per uno dei delitti previsti dal primo comma del 4bis ord. pen. e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero dei colloqui non può essere superiore a quattro al mese e quello dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese (art. 39 reg. pen.).
E’ fondamentale la figura del garante nazionale delle persone private della libertà personale.
Il Garante nazionale è un organo collegiale, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per 5 anni prorogabili.
Le sue complesse funzioni di vigilanza sono previste dall’art. 7c5 della l. 10/2014. I detenuti e gli internati possono subire trasferimenti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.
I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza, ma nel pieno rispetto della personalità (art. 34).
L’ osservazione scientifica della personalità è diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenza psico-fisiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all’istaurazione di una normale vita di relazione (art. 27 reg. pen.) e un gruppo di osservazione e trattamento (presieduto dal direttore e composto di esperti) compila un programma individuale di trattamento (art. 13 ord. pen.; art. 29 reg. pen.).
Il trattamento si attua attraverso il provvedimento di sostegno , che si articola nelle misure alternative alla detenzione (affidamento ordinario in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare ordinaria, semilibertà, liberazione condizionale..) e in misure premiali (liberazione anticipata, permessi..). Ma il trattamento prevede anche provvedimenti di rigore (regime di sorveglianza particolare, sanzioni disciplinari e isolamento) e, in determinati casi, sono previsti provvedimenti extra ordinem (divieti di concessione di benefici penitenziari, affidamento in prova ai servizi sociali per tossici..). Sono anche possibili provvedimenti di indulgenza che estinguono la pena (grazia, amnistia e indulto) e provvedimenti sospensivi , che invece si limitano a sospendere l’esecuzione della pena (sospensione condizionata dall’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni, sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell’esecuzione della pena detentiva e delle misure di sicurezza..). Infine, sono previsti provvedimenti modificativi della pena (il cd cumulo giuridico).
L’art. 7 l. 172/2012 ha introdotto nell’ordinamento penitenziario l’art. 13bis, che prevede la possibilità per i condannati per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, atti sessuali con minorenne, corruzione di minore e addescamento di minori, nonché di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, se commessi in danno di persona minore, di sottoporsi volontariamente ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno , valutabile, ai sensi dell’art. 4bisc1quinquies ord. pen., dal giudice ai fini della concessione dei benefici ivi indicati.
✓ “imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente” e tale condizione deve essere opportunamente accertata;
✓ “eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità” quindi “eventi” cioè fatti storici ben individuati e che devono assumere carattere di particolare gravità oltre che di eccezionalità.
Il permesso determina la fuoriuscita dal carcere per poter partecipare all’evento o alla visita al prossimo congiunto.
Il detenuto che non rientra senza giustificato motivo e la cui assenza si protrae per più di 3 ore ma per meno di 12, è punito con sanzione disciplinare.
Il detenuto che non rientra senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per più di 12 ore, risponde del reato di evasione.
Prima di pronunciarsi sull’istanza di permesso l’autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza ed il provvedimento è comunicato senza formalità, quindi si tratta di un provvedimento adottato inaudita altera parte e quindi senza contraddittorio.
Per la concessione del permesso, il giudice dovrà altresì verificare la pericolosità del soggetto e la pericolosità della concessione sia per la incolumità del soggetto stesso che per eventuali altri soggetti; qualora dagli accertamenti emergano elementi che lascino presagire il mancato rientro in istituto o la perpetrazione di reati, è possibile concedere il permesso sotto scorta.
L’analisi dell’art 30 OP va completata con la previsione dell’art 64 reg. esec. il quale prevede che il permesso può avere una durata massima di cinque giorni oltre altre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l’internato debbono recarsi e per fare ritorno in istituto e a parte la possibilità che tutto o parte del permesso sia effettuato sotto scorta, in ogni caso occorrerà che il giudice, nel provvedimento di concessione specifichi le prescrizioni cui il soggetto ammesso al permesso deve adempiere.
I permessi premio. Per quanto attiene invece ai permessi premio, questi sono previsti dall’art 30 ter OP e sono parte del programma rieducativo, tanto è vero che possono essere concessi soltanto ai condannati in via definitiva, mentre come si è visto, i permessi di necessità possono essere concessi anche ad imputati e ad internati.
La norma pone specifici limiti per la concessione del permesso premio in ordine alla entità della pena in espiazione o in residua espiazione, infatti, i permessi premio possono essere concessi ai condannati:
✓ Alla pena dell’arresto o della reclusione non superiore a tre anni e se si tratta di detenuti recidivi, solo dopo l’espiazione di un terzo della pena;
✓ Alla pena della reclusione superiore a tre anni dopo l’espiazione di un quarto della pena e in caso di recidiva dopo l’espiazione di almeno metà della pena;
✓ Nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati al comma 1 dell’art 4-bis dopo l’espiazione di almeno metà della pena e comunque di non oltre 10 anni e se si tratta di recidi dopo l’espiazione di due terzi della pena e comunque non oltre i 15 anni;
✓ (^) Alla pena dell’ergastolo dopo l’espiazione di almeno 10 anni che diventano 15 in caso di recidiva.
In tema di permessi premio, il giudice è sempre il magistrato di sorveglianza il quale, per poter concedere il permesso deve sempre accertarsi della sussistenza di tre requisiti:
inoltre, poiché il provvedimento con cui il magistrato decide sulla concessione del permesso è un provvedimento motivato, in esso il magistrato dovrà rendere conto di tutti e tre questi requisiti richiesti dalla legge.
La durata complessiva della concessione non può superare i 45 giorni nell’ambito di ciascun anno di espiazione della pena ed il singolo permesso non può avere durata superiore a 15 giorni, per i minori invece la durata complessi non può superare i 60 giorni nell’arco dell’anno di espiazione ed il singolo permesso non può eccedere i venti giorni: il permesso premio è fondamentale proprio per i minori perché serve fondamentalmente per coltivare interessi affettivi, personali e culturali.
Desta molte perplessità la competenza sottratta all’autorità giudiziaria. Soltanto per gli imputati è necessario sentire anche l’autorità giudiziaria che procede.
Presupposto per l’emissione del provvedimento di sorveglianza particolare ex art. 14bis è quindi la pericolosità cd interna.
Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare l’igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario, il possesso, l’acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi nel regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporti pericolo per la sicurezza, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, la permanenza all’aperto per almeno due ore al giorno (salvo quanto disposto dall’art. 10 ord. pen., i colloqui con il difensore, nonché quelli col coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli (art. 14quarter comma4).
Nell’ipotesi in cui il regime di sorveglianza particolare non sia attuabile nell’istituto ove il detenuto o l’internato si trova, l’amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in un altro istituto, con minimo pregiudizio per i familiari.
Il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare è suscettibile di reclamo da parte dell’interessato al tribunale di sorveglianza, che procede in udienza camerale con la partecipazione del difensore e del pm, mentre l’interessato e l’amministrazione penitenziaria possono presentare memorie (art. 14ter).
a) Le misure alternative alla detenzione in carcere. Sono considerate misure alternative alla detenzione in carcere quelle che consentono di espiare la pena con modalità diverse dall’esecuzione in un istituto penitenziario.
L’affidamento in prova al servizio sociale (ordinario). Art.47. Affidamento in prova al servizio sociale
Sulla scia di altri ordinamenti, anche il legislatore italiano ha previsto, per le pene brevi, una misura alternativa alla detenzione, da scontare in libertà, sotto il controllo del servizio sociale. Si tratta di un’ipotesi applicabile solo nella fase esecutiva (nel processo di cognizione è prevista invece la sospensione del processo e la messa alla prova dell’imputato. La soglia di pena prevista per l’accesso all’affidamento in prova è di 3 anni (art. 47c1), ovvero 4 anni (art. 47c3). Nonostante nella prima ipotesi la disposizione parli di pena inflitta, l’interpretazione della Corte costituzionale fu nel senso di considerarla non come pena irrogata in sentenza nella misura di tre anni, ma anche come pena residua, cioè detratta la pena già espiata. Pertanto il condannato può chiedere l’affidamento in prova sia se gli è stata comminata una pena inferiore ai 3 anni, sia quando manchino 3 anni ancora da scontare.
La misura è applicabile ai reati di cui all’art. 4bis , solo in presenza di ulteriori condizioni ivi stabilite (a seconda dei casi, collaborazione con la giustizia, esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata, osservazione della personalità per un anno – cd sistema del doppio binario).
Presupposto per l’ammissibilità della misura è l’osservazione della personalità del condannato, con esito favorevole.
*Allorquando la pena non superi i tre anni, detta osservazione deve essere condotta collegialmente per almeno un mese in istituto. Mentre in passato si riteneva necessario il periodo di un mese in istituto, oggi l’osservazione può avvenire anche sul condannato in libertà, e risulta positiva quando quest’ultimo, dopo la commissione del reato, ha serbato un comportamento tale da consentire il giudizio prognostico favorevole circa la rieducazione e la reiterazione dei reati.
L’osservazione della personalità pertanto può aversi in tre ipotesi:
**Se invece il condannato deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni , egli deve aver serbato, quanto meno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio prognostico favorevole di cui all’art. 47c2 ord. pen.
L’osservazione della personalità in siffatta ipotesi può aversi per il comportamento tenuto quanto meno nell’anno precedente alla richiesta:
La misura alternativa della detenzione domiciliare consiste nella possibilità di scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, o ancora, in specifiche ipotesi, in case famiglia protette.
Esistono quattro ipotesi di detenzione domiciliare ordinaria.
*La prima ipotesi di detenzione domiciliare è ammessa per espiare la pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione dei “delitti contro la persona” (libro 2, titolo 7, capo 3, sez. 1), dei delitti di violenza sessuale commessa a danno di minori e dei delitti previsti dall’art. 4bis ord. pen. La detenzione domiciliare viene espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza, quando si tratta di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i 70 anni di età (purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza).
La seconda ipotesi di detenzione domiciliare può essere concessa al condannato alla pena dell’arresto o della reclusione non superiore a quattro anni , anche se costituente parte residua di maggior pena. Perché possa essere concessa tale misura sono inoltre necessarie particolari condizioni personali :
La terza ipotesi di detenzione domiciliare può essere applicata al di fuori delle condizioni personali di cui sopra se la pena detentiva non supera i due anni, anche se pena residua, quando non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova e sempre che la detenzione domiciliare sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. Quest’ipotesi, detta detenzione domiciliare biennale, non può essere applicata per i reati di cui all’art. 4bis ord. pen.
La quarta ipotesi di detenzione domiciliare, viene definita “umanitaria”, può essere applicata anche se la pena supera i quattro anni quando potrebbe essere disposto il rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 146 e 147 cp, stabilendo un termine di durata, prorogabile, alla detenzione domiciliare. In questo caso si ritiene che il tribunale di sorveglianza possa applicare la detenzione domiciliare ex officio ed indipendentemente da un richiesta dell’interessato. La giurisprudenza afferma che il divieto di concessione di cui all’art. 4bis non opera per la detenzione speciale di cui all’art. 47ter comma 1ter, che è concedibile anche per il delitto di omicidio volontario. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità, secondo quanto stabilito dall’art. 284 cpp e determina ed impartisce le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai commi 01, 1, 1bis e 1ter è rivolta al magistrato di sorveglianza, il quale può disporne l’applicazione provvisoria. In questi casi si applica, in quanto compatibile, l’art. 47c4 ord. pen., cioè l’applicazione provvisoria opera fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti e che decide entro 60 giorni (art. 47ter c1quarter). Il provvedimento del magistrato di sorveglianza, che decide sull’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare è ritenuto inoppugnabile. In realtà esso non è appellabile, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ma è ricorribile in cassazione in forza degli artt. 111c7 e 568c2 cpp. Trattandosi di un provvedimento che incide sulla libertà personale. Inoltre, nel caso in cui la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre anni, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pm sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda all’eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui agli artt. 47 (affidamento in prova), 47 ter (detenzione domiciliare), 50c1 (semilibertà), 90 (sospensione dell’esecuzione) e 94 (affidamento in prova per tossici). Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’art. 47ter provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza (art. 656c cpp.).
Il magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare, su richiesta dell’interessato o del pm, può modificare le prescrizioni e le disposizioni impartite dal tribunale di sorveglianza. Il relativo provvedimento è ritenuto ricorribile per cassazione in quanto incide sulla libertà personale.
La revoca deve essere disposta se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure ed inoltre quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1bis. In particolare la revoca della detenzione domiciliare biennale impedisce che la pena residua possa essere sostituita con altra misura (art. 47terc9bis), per cui con argomentazione a contrario deve ritenersi che la revoca delle altre ipotesi di detenzione domiciliare non impedisca una successiva sostituzione della pena residua. Infine, la condanna per il delitto di evasione, salvo che il fatto non sia di lieve entità, produce la revoca del beneficio (art. 47ter c9).
La competenza sull’ammissione e sulla revoca della detenzione domiciliare è del tribunale di sorveglianza. La richiesta, dopo l’inizio dell’esecuzione, deve essere presentata al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione.
La semilibertà. Art. 48. Regime di semilibertà. Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.
Il regime di semilibertà rappresenta, più che una alternativa alla detenzione, una speciale modalità di esecuzione di essa. Infatti lo stato detentivo continua a permanere, anche se giornalmente intervallato da contatti con l’ambiente esterno. Tale misura consiste nella concessione al condannato o all’internato, di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale (art. 48). La semilibertà differisce dalla semidetenzione, quale sanzione sostitutiva delle pene brevi, in quanto quest’ultima implica solo l’obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in istituto, retando indifferente l’impiego del tempo residuo. Nel caso della semilibertà invece, il tempo trascorso fuori dall’istituto deve essere occupato, secondo le prescrizioni contenute in un preciso programma, in una delle attività indicate dall’art. 48.
Il regime della semilibertà è applicabile:
I condannati e gli internati ammessi alla semilibertà sono assegnati in appositi istituti o in apposite sezioni autonome degli istituti ordinari (art. 48c2).
Nei confronti del semilibero è formulato un particolare programma di trattamento , che deve essere approvato, ai sensi dell’art. 69c5, dal magistrato di sorveglianza. Tale programma può essere redatto in via provvisoria dal direttore dell’istituto, salva la successiva conferma o rielaborazione dell’apposito organo collegiale di cui all’art. 29c2 reg. pe. Nel programma sono dettate le prescrizioni che il semilibero deve osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall’istituto, nonché quelle relative all’orario di uscita e di rientro.
La responsabilità del trattamento è affidata al direttore che, per la vigilanza e l’assistenza al soggetto nell’ambiente libero, si avvale del Centro di servizio sociale (art. 101 reg. pen.), ma non può impiegare la polizia penitenziaria, che pure potrebbe fornire un utile contributo.
Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a 45 giorni all’anno (art. 52 ord. pen.). La legge ne precisa quali sono i presupposti per l’ammissibilità al beneficio, ma la finalità della licenza è soprattutto quella di consentire un più naturale mantenimento dei rapporti familiari e di preparare il soggetto ad acquisire progressivamente le necessarie capacità di autonomia per gestire la sua vita sociale dopo la dimissione.
Il provvedimento di sorveglianza in tema di licenze del detenuto semilibero è ritenuto dalla giurisprudenza non impugnabile.
Nei confronti degli internati sono previsti quattro tipi di licenze , di cui tre ordinarie e una straordinaria:
Il provvedimento di semilibertà può essere revocato in ogni tempo, allorché il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento (art. 51c1), senza necessità di una sentenza irrevocabile di condanna, salvo che per il delitto di evasione. Infatti il condannato semilibero che rimane assente, senza giustificato motivo, per non più di 12 ore è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore è punibile ex art. 385 c.p. (art. 51c2,3 ord. pen.). La denuncia per il predetto reato importa la sospensione del beneficio. L’internato semilibero che rimane assente dall’istituto, senza giustificato motivo, per oltre 3 ore è punito in via disciplinare e può subire la revoca della misura (art. 51c5 ord. pen.). La revoca del provvedimento di semilibertà non esclude una nuova concessione del beneficio.
La liberazione condizionale. (art. 176 c.p.). La liberazione condizionale, disciplinata dagli artt. 176 e 177 c.p., sospende l’esecuzione della pena per un certo tempo, trascorso il quale la pena si estingue se il condannato non commette un altro reato. Al fine della concessione occorre accertare la sussistenza delle seguenti condizioni :