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Diritto penitenziario appunti, Schemi e mappe concettuali di Diritto Pubblico

d iritto penitenziario appunti dritto penitenziario appunti

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 14/05/2026

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emanuela-raciti 🇮🇹

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DIRITTO PENITENZIARIO
ART 27 COST - NORMA CARDINE PER IL DIRITTO PENITENZIARIO
-LEGGE PENITENZIARIA 354/75: è considerata la traduzione della direttiva contenuta nell’art 27
COMMA 1: la responsabilità penale è personale
COMMA 2: nessuno può essere considerato colpevole sino a sentenza di condanna (presunzione di
colpevolezza)
COMMA 3: le pene non possono consistere in trattamenti contrari a senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione
-I parte = trattamento
-II parte = finalismo rieducativo della pena. Non più inteso in senso personale e del pentimento del
detenuto, ma nel senso di reinserimento sociale: al detenuto va data la possibilità di essere reinserito in
società
Fin dal principio, le condizioni di vita dei detenuti all’interno degli istituti penitenziari sono state
insoddisfacenti. Ciò ha portato alla formulazione di CARTE SOVRANAZIONALI, raccomandazioni e
convenzioni inerenti alle tematiche detentive, avente carattere non vincolante.
nel 1955, a seguito della ricevuta notizia di abusi commessi all’interno di alcuni istituti penitenziari, l’ONU
ha elaborato le regole minime standardizzate per il trattamento del detenuto, aventi l’obiettivo di porre
riparo alle pessime condizioni di vita di questi.
nel 1973, tali regole furono adottate dagli stati membri del consiglio d’Europa, per essere poi rielaborate
e denominate come REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE prima nel 1987 e successivamente nel 2006.
Si tratta di un testo composto da 108 articoli inerenti a: regole sul trattamento, salute, misure per
tutelare la sicurezza della struttura carceraria, compiti e formazione del personale che vi opera.
Si tratta di specificazioni per assicurare che le regole della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU)
vengano applicate in ambito penitenziario.
A tal proposito, 2 convenzioni furono influenti sul processo di umanizzazione delle condizioni detentive:
1. Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
2. Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Tali convenzioni sono sostenute rispettivamente dalla:
-Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU): organo giurisdizionale che si pronuncia in merito alla
fondatezza delle violazioni della convenzione che sono denunciate (funzione riparativa)
-Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
(CPT): compito ispettivo; realizza visite non annunciate alle varie strutture (funzione preventiva)
NORME CEDU A TUTELA DEI DIRITTI DEL DETENUTO
-art 8: rispetto vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza
-art 9: libertà di pensiero, coscienza e religione
-art 10: libertà di espressione
-art 12: diritto a sposarsi e a formare una famiglia
-ART 3: nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti disumani o degradanti
tortura = intervento che volontariamente provoca soerenza fisica e psicologica (disintegrazione della
persona)
trattamento inumano = minor grado di soerenza rispetto alla tortura (sovraollamento)
trattamento degradante = trattamento che mira allo svilimento della dignità della persona
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DIRITTO PENITENZIARIO

ART 27 COST - NORMA CARDINE PER IL DIRITTO PENITENZIARIO

  • (^) LEGGE PENITENZIARIA 354/75: è considerata la traduzione della direttiva contenuta nell’art 27
  • COMMA 1: la responsabilità penale è personale
  • COMMA 2: nessuno può essere considerato colpevole sino a sentenza di condanna (presunzione di colpevolezza)
  • COMMA 3: le pene non possono consistere in trattamenti contrari a senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
  • (^) I parte = trattamento
  • (^) II parte = finalismo rieducativo della pena. Non più inteso in senso personale e del pentimento del detenuto, ma nel senso di reinserimento sociale: al detenuto va data la possibilità di essere reinserito in società Fin dal principio, le condizioni di vita dei detenuti all’interno degli istituti penitenziari sono state insoddisfacenti. Ciò ha portato alla formulazione di CARTE SOVRANAZIONALI, raccomandazioni e convenzioni inerenti alle tematiche detentive, avente carattere non vincolante.
  • nel 1955, a seguito della ricevuta notizia di abusi commessi all’interno di alcuni istituti penitenziari, l’ONU ha elaborato le regole minime standardizzate per il trattamento del detenuto, aventi l’obiettivo di porre riparo alle pessime condizioni di vita di questi.
  • nel 1973, tali regole furono adottate dagli stati membri del consiglio d’Europa, per essere poi rielaborate e denominate come REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE prima nel 1987 e successivamente nel 2006. Si tratta di un testo composto da 108 articoli inerenti a: regole sul trattamento, salute, misure per tutelare la sicurezza della struttura carceraria, compiti e formazione del personale che vi opera. Si tratta di specificazioni per assicurare che le regole della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) vengano applicate in ambito penitenziario. A tal proposito, 2 convenzioni furono influenti sul processo di umanizzazione delle condizioni detentive:
  1. Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
  2. Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Tali convenzioni sono sostenute rispettivamente dalla:
  • (^) Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU): organo giurisdizionale che si pronuncia in merito alla fondatezza delle violazioni della convenzione che sono denunciate (funzione riparativa)
  • (^) Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT): compito ispettivo; realizza visite non annunciate alle varie strutture (funzione preventiva) NORME CEDU A TUTELA DEI DIRITTI DEL DETENUTO
  • (^) art 8: rispetto vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza
  • (^) art 9: libertà di pensiero, coscienza e religione
  • (^) art 10: libertà di espressione
  • (^) art 12: diritto a sposarsi e a formare una famiglia - (^) ART 3: nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti disumani o degradanti
  • tortura = intervento che volontariamente provoca sofferenza fisica e psicologica (disintegrazione della persona)
  • trattamento inumano = minor grado di sofferenza rispetto alla tortura (sovraffollamento)
  • trattamento degradante = trattamento che mira allo svilimento della dignità della persona

Per chi è stato in condizioni di detenzione tali da violare l’art 3 CEDU sono previsti i cosiddetti rimedi risarcitori :

  • (^) sconto di pena di 1g per ogni 10gg i trascorsi in condizioni inumane, se protrattasi per almeno 15 gg
  • (^) qualora ciò non potesse essere possibile, è previsto un risarcimento economico di 8€ per ogni giorno trascorso in tali condizioni Esempio ricorrente: Sentenza Torreggiani per sovraffollamento carcerario Nel 2013 la CEDU ha condannato l’Italia per violazione dell’art 3 per il trattamento inumano e degradante di 7 carcerati negli istituti penitenziari di Piacenza e di Busto Arsizio. I detenuti erano rinchiusi in gruppi da 3, in celle di 9 m², senza acqua calda e privi di illuminazione. Per tali ragioni la CEDU ha invitato l’Italia a porre rimedio entro un anno, obbligandola al risarcimento per danni morali di 100.000€. Essa ha inoltre osservato che le 2 carceri non erano in grado di ospitare più di 178 detenuti, mentre nel 2018 ne ospitavano 376: per tale ragione è stata obbligata ai rimedi risarcitori.

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L’articolo 1 ord. penitenziario sancisce una definizione normativa dei termini di trattamento e rieducazione

  • trattamento penitenziario = comprende quel complesso di norme attività che regolano e assistono alla privazione della libertà per l’esecuzione di una sanzione penale
  • trattamento rieducativo = fa parte del trattamento penitenziario ma si occupa specificamente della rieducazione Entrambi sono guidati da principi principi sul trattamento penitenziario
  • (^) umanizzazione: il trattamento deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona
  • (^) rieducazione: deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale dei soggetti detenuti principi sul trattamento rieducativo
  • (^) universalità: è indirizzato a tutti, a prescindere dal crimine compiuto
  • (^) individualizzazione: è mirato e pensato per le esigenze della singola persona
  • (^) laicità dello Stato: assenza di valutazioni morali e religiose TRATTAMENTO PENITENZIARIO obiettivo: modificare ciò che di negativo c’è nella persona al fine di garantire il suo adeguamento nella società civile Il trattamento penitenziario è rivolto a detenuti e internati
  • (^) detenuto: colui che si trova in carcere, in stato di custodia cautelare o di esecuzione penale
  • (^) Internato: colui che è sottoposto alle misure di sicurezza detentive (colonia agricola, a casa di lavoro, casa di cura e di custodia, REMS) È prestata particolare attenzione ad alcune categorie di detenuti: tossicodipendenti, autori di reati di natura sessuale, detenuti affetti da anomalie di carattere psichiatrico, detenuti appartenenti a comunità LGBT Il trattamento si compone di organi responsabili della sua attuazione:
  • direttore del carcere: responsabile della modalità di gestione dei servizi e dell’organizzazione dell’istituto; presiede il GOT (gruppo osservazione e trattamento) un’équipe incaricata di elaborare il programma di trattamento e gli aggiornamenti
  • personale di polizia giudiziaria: partecipa all’osservazione e al trattamento rieducativo dei detenuti
  • area educativa: è il motore del trattamento. Organizza e coordina attività interne all’istituto grazie alla partecipazione di educatori (funzionari giuridico pedagogici)
  • servizio di tossico dipendenza (SERT): si occupa dei detenuti con problemi di tossico-alcol dipendenze tramite assistenza sanitaria

principali disposizioni SERVIZI IGIENICI: sono collocati in un bagno annesso alla camera; sono forniti di acqua corrente, calda e fredda, dotati di lavabo, di doccia e, negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet. Servizi igienici, lavabi docce in numero adeguato devono essere collocati nelle adiacenze dei locali delle aree dove si svolgono attività in comune IGIENE PERSONALE: oltre ad essere assicurato l’uso dei dei lavabi, bagni e docce, i detenuti possono utilizzare altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona, secondo quantità stabilite in tabelle ministeriali. In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il taglio dei capelli e la rasatura della barba: questi possono essere resi obbligatori soltanto per particolari ragioni igienico sanitarie, così come l’obbligo della doccia VESTIARIO E CORREDO: i detenuti hanno il permesso di indossare abiti e corredo di loro proprietà: in caso di rischio (autolesionismo: lacci, cinture) possono essere applicate limitazioni. Può altresì essere negato il possesso di oggetti di lusso per evitare l’affermazione del prestigio criminale, ma sono ammessi oggetti con valore effettivo ALIMENTAZIONE: deve essere sana e sufficiente, adeguata ad età, sesso, stato di salute, lavoro, stagione e clima. Il vitto è somministrato in tre pasti, quattro per i minori. Deve essere sempre a disposizione acqua potabile

  • (^) quantità e qualità sono determinate da tabelle che tengono conto anche delle diverse fedi religiose: queste vengono controllate da una rappresentanza di detenuti sorteggiata mensilmente, che si occupa anche del controllo della preparazione del cibo negli istituti
  • (^) è possibile fruire del sopravvissuto: i detenuti possono acquistare generi alimentari e di conforto che provengono dall’esterno o che vengono acquistati presso spacci interni, la cui gestione è affidata all’amministrazione penitenziaria o ad imprese esterne che esercitano la vendita a prezzi controllati RICEZIONE, ACQUISTO E POSSESSO DI OGGETTI E GENERI ALIMENTARI: i detenuti e internati possono ricevere quattro pacchi al mese, di peso non superiore a 20 kg complessivi, contenenti generi di abbigliamento e alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo. I pacchi prima della consegna sono sottoposti a controllo. Non è ammessa la ricezione di bevande alcoliche: è consentito l’acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di non più di mezzo litro di vino al giorno (gradazione non superiore a 12°) e non più di 1 l di birra PERMANENZA ALL’APERTO: ai soggetti che non prestano lavoro all’aperto è consentito di permanere almeno quattro ore al giorno all’aria aperta. La permanenza è effettuata in gruppi, a meno che non si tratti di soggetti in isolamento o sottoposti a sanzioni disciplinari, ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici. DIRITTO ALLA SALUTE - ART 32 COST/ ART 11 ORD PEN diritto fondamentale dell’individuo, oggetto di grande tutela anche da parte della CEDU, per cui: la persona detenuta malata, che ha carenza di cure mediche può costituire denuncia per trattamento inumano e degradante Secondo la corte di Strasburgo, quando si tratta di valutare le cure mediche, si deve tener conto che nel caso di gravi malattie che impediscono la permanenza in carcere, la persona debba essere liberata o ammessa a misure esterne. Per tale ragione una riforma in materia di sanità penitenziaria ha modificato l’articolo 11, indicando che il servizio sanitario nazionale ad occuparsi dell’organizzazione di un servizio medico e farmaceutico per le necessità di soggetti detenuti. L’ART 11 fissa i principi guida indicando nel comma 8 i doveri del medico che garantisce quotidianamente visite ai detenuti ammalati e a coloro che ne facciano richiesta, segnalando malattie che richiedono cure specifiche e controllandone l’andamento. Nel caso di malattie contagiose vengono messi in atto tutti gli interventi per evitare la diffusione della patologia, oltre che l’isolamento del detenuto contagioso. Per i detenuti che dipendono da sostanze alcoliche o stupefacenti e che presentano anche infermità mentale, è prevista una doppia diagnosi per consentire l’intervento del SERT e della psichiatria.

INGRESSO IN ISTITUTO

  1. perquisizione personale: avviene per evitare l’ingresso di oggetti non consentiti all’interno del carcere (armi, stupefacenti, oggetti di valore e denaro)
  2. ufficio matricola: vengono acquisiti i dati personali, foto segnaletiche e rilievi dattiloscopici. Si ricercano negli archivi dell’amministrazione dati e notizie su precedenti detenzioni, e si crea così la cartella personale del detenuto
  3. visita medica: deve essere realizzata entro le 24h dall’ingresso in carcere per accertare le condizioni di salute psicofisica del soggetto e l’eventuale presenza di patologie, malattie contagiose, stato di dipendenza da alcol o stupefacenti, infezione da HIV, stato di gravidanza e urgenza di un supporto psicologico
  4. colloquio con il direttore: fornisce informazioni sulle regole dell’istituto, chiarimenti in merito al provvedimento che dispone la custodia, invita a segnalare problemi personali e familiari al fine di informare i servizi sociali (genitori anziani, figli portatori di handicap rimasti soli..)
  5. colloquio con competente del GOT: serve agli operatori per individuare opportunità interventi L’ingresso in carcere comporta
  • spoliazione: ritiro dei beni materiali che il soggetto possiede all’atto dell’ingresso in carcere e dunque l’inizio di un processo di perdita del sé
  • perdita dell’autonomia dell’azione: il detenuto deve chiedere permessi e seguire procedure burocratiche per svolgere azioni del tutto naturali fuori dal carcere
  • forte violazione della privacy: non ci sono più spazi privati, il detenuto deve condividere ogni momento della giornata con gli altri, agenti e operatori Nel complesso, i meccanismi che regolano la vita del detenuto comportano nella sua personalità perdita di:
  • (^) autostima
  • (^) libertà di azione
  • (^) affettività e sessualità: si registra un alto tasso di omosessualità indotta perché non è possibile consumare rapporti sessuali con la propria compagna o compagno all’interno degli istituti SERVIZIO DI ACCOGLIENZA Per i detenuti nuovi giunti è previsto il servizio di accoglienza, utile a ridurre l’impatto con il mondo carcerario. Al suo interno operano psicologi e uno staff coordinato dal direttore che comprende medici, infermieri, psicologi e responsabili dell’area educativa, nonché il comandante del reparto di polizia penitenziaria Il servizio opera su due livelli: il primo viene attivato immediatamente dopo l’immatricolazione, e prevede l’intervento di medici ed infermieri; il secondo prevede l’intervento degli altri operatori che segnaleranno eventuali situazioni di autolesionismo, tossicodipendenza e necessità di interventi da parte dei servizi sanitari territoriali Se non sussistono particolari problemi o l’individuo risulta già conosciuto, verrà immediatamente collocato; altrimenti, potrà permanere per un periodo non superiore a 7 giorni in locali appositi, organizzati in modo più accogliente e con possibilità di fruire di più ore d’aria LA SALUTE MENTALE IN CARCERE Studi recenti condotti in merito al numero di suicidi verificatosi all’interno degli istituti penitenziari, mostrano una cattiva gestione della salute mentale al loro interno. Essa è causata da:
  • (^) un sistema antiquato che non considera la salute mentale paragonabile a quella fisica
  • (^) mancanza dunque di riforme
  • (^) conseguente assenza di articolazioni di cure psichiatriche specifiche La situazione appare poi appare peggiorata con la recente modifica all’art 11 ord pen (riforma 2018): tale riforma manca del riferimento all’obbligo in dotazione, per ogni istituto penitenziario, di un professionista in psichiatria a causa di tagli alla sanità e alla giustizia, oltre che dalla mancata equiparazione tra salute mentale e fisica. Tale riforma ha avuto ripercussioni anche in termini giuridici: l’art 47 in merito alla sospensione della pena, non prevede che il condannato affetto da disturbi psichiatrici possa accedere né al differimento di pena, né alla detenzione domiciliare, sempre a causa della mancata equiparazione tra salute mentale e fisica.

Istituti o sezioni di istituti differenziati destinati a diverse tipologie di detenuti, nello specifico:

  • (^) al circuito separato appartengono i detenuti ristretti nel regime detentivo speciale (41 BIS - misura introdotta nel nostro ordinamento per neutralizzare la pericolosità di detenuti che, in virtù dei legami con le associazioni criminali di appartenenza, sono in grado di continuare a delinquere dal carcere.)
  • (^) all’alta sicurezza appartengono i detenuti per reati di criminalità organizzata
  • (^) alle sezioni protette appartengono gli autori di reati sessuali, gli ex appartenenti alle forze dell’ordine e collaboratori
  • (^) alle sezioni Z appartengono i parenti dei collaboratori
  • (^) alle sezioni di osservazione o centri clinici appartengono le persone con disagio mentale o malattie di altro tipo
  • (^) vi sono poi sezioni per semiliberi o detenuti che lavorano all’esterno, sezioni femminili, e sezioni per i condannati dimittendi, cioè prossimi al fine pena Spese per l’esecuzione della pena - art 2 : le spese per l’esecuzione e le misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato, mentre è a carico del condannato l’obbligo di rimborsare le spese di mantenimento. A questo si lega il diritto del detenuto al lavoro e quindi alla retribuzione: il detenuto ha diritto ad una remunerazione per il lavoro prestato e quindi sono a suo carico le spese processuali e quelle di mantenimento
  • (^) a carico dello Stato: alimenti corredo
  • (^) a carico dell’amministrazione: assistenza medica e farmaceutica L’obbligo del pagamento non vale per i condannati minorenni

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ART 15 ORD PEN - elementi del trattamento : il trattamento si basa avvalendosi di: istruzione, religione, attività culturali e ricreative, contatti con il mondo esterno, permessi e licenze, lavoro. Elementi del trattamento: ISTRUZIONE art 19 - negli istituti penitenziari, la scuola dell’obbligo (licenza media) è sempre garantita, attraverso la costituzione di sezioni di scuola elementare e media collocate all’interno del carcere e seguite da insegnanti che applicano i medesimi programmi delle scuole.

  • (^) art 41 reg.pen. è il ministero della pubblica istruzione ad impartire direttive sugli organi periferici della pubblica istruzione per l’organizzazione di corsi a livello della scuola dell’obbligo. Per quanto riguarda l’organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi, questi sono curati dagli organi competenti dell’amministrazione scolastica, che forniscono anche il materiale scolastico; le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate. Per i corsi di istruzione secondaria superiore, l’organizzazione è invece prevista dall’amministrazione penitenziaria. La frequenza ai corsi di istruzione è sempre incentivata: per tale ragione, le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano sempre compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorative o di altre attività organizzate in istituito. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, convocata dal direttore dell’istituto e formata da questi, che la presiede, unitamente al responsabile dell’area trattamentale e agli insegnanti, che si occupa di formulare un progetto annuale o pluriennale di istruzione. Per lo svolgimento di corsi ed attività integrative, le autorità scolastiche, in accordo con le direzioni dell’istituto, possono utilizzare il contributo volontario di persone qualificate, che operano sotto la responsabilità didattica del personale scolastico.
  • CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta e alle richieste del mercato del lavoro. Proprio per questo promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. I corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche all’interno degli istituti, le cui direzioni possono fornire locali e attrezzature adeguate e possono progettare attività formative rispondenti a esigenze particolari dei detenuti e degli internati e tali da sviluppare il lavoro penitenziario. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro. Sono previsti benefici sia per chi frequenta la scuola, che per chi frequenta i corsi di formazione professionale: essi corrispondono ad una mercede (paga, salario) proporzionata al numero di ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio presto per le ore di effettiva frequenza ai corsi. L’art 44 reg pen, aggiunge che i detenuto che studiano hanno diritto ad avere celle singole o comunque meno affollate, per studiare, a tenere un computer, libri e ad andare in biblioteca. É favorito l’accesso alle pubblicazioni nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture. Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati, sorteggiati nel numero di 3 o 5, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore, o superiore a 500. Il servizio di biblioteca è affidato ad un educatore che si avvale di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.
  • CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - art 43 reg pen: i corsi di istruzione secondaria superiore sono organizzati su richiesta dell’amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica istruzione. Ai corsi sono ammessi solo quelli che manifestano una seria esecuzione degli studi e non vengono attivate risorse se non ci sono persone a cui offrirle. A seconda della richiesta dei detenuti si attivano i corsi, che non saranno alla stregua dei licei ma offrono corsi più tecnici per favorire l’avvio ad una professione futura. Per agevolare i condannati e gli internati che non sono in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell’istituto può concordare con un vicino istituto d’istruzione secondaria superiore le modalità di organizzazione di percorsi individui di preparazione agli esami per l’accesso agli anni di studio intermedi dei corsi d’istruzione secondaria superiore
  • CORSI UNIVERSITARI - è agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati. Questi sono solo agevolati tramite accordi tra università e istituti penitenziari. In Sicilia, i poli penitenziari sono stati istituiti nel 2020 nelle città di Palermo, Catania e Messina in cui sono iscritti detenuti che frequentano i corsi Elementi del trattamento: RELIGIONE art 19 cost e 26 reg pen - ogni detenuto ha diritto a professare la propria fede religiosa, per cui negli istituti è sempre assicurata la presenza di almeno un cappellano e la celebrazione dei riti di culto cattolico all’interno di una delle cappelle presenti nell’istituto.
  • (^) gli appartenenti a religione diversa da quella cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché compatibili con l’ordine e la sicurezza dell’istituto e non contrari alla legge. È consentito esporre nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

Per i detenuti sono previsti 6 colloqui al mese, al cui interno far rientrare sia quelli con i familiari e quelli

con altre persone. Per i detenuti del 4-bis comma 1 sono previsti un massimo di 4 colloqui al mese, mentre quelli dell’art.41-bis ne è previsto solo uno mensile. Ciò nonostante, l’art 37 reg esecutivo, comma 9-10, prevede la possibilità di raddoppiare la durata di un singolo colloquio (quando i familiari risiedono in un comune diverso, quando il mese precedente il detenuto non ha usufruito di nessun colloquio), e la concessione di colloqui straordinari oltre quelli previsti (se il detenuto è infermo, quando il colloquio è con prole inferiore a 10 anni). Il colloquio può avere luogo in appositi locali o spazi all’aperto, mentre per quanto riguarda giornate e orari questi sono indicati nel regolamento interno dell’istituto.

  • (^) il difensore , il cui colloquio è garantito all’imputato e anche al condannato. Possono svolgersi in qualsiasi giorno, senza limite numerico mensile. Vengono effettuati in appositi locali in cui è garantita la riservatezza.
  • (^) i garanti del diritto dei detenuti e oltre al garante nazionale dei diritt i del detenuto, anche i garanti territoriali. Garante nazionale dei diritti = autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (REMS), ai trattamenti sanitari obbligatori. Garanti regionali- organismo avente il compito di pianificare iniziative di rilievo nazionale per meglio affrontare le problematiche connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, all'esecuzione della pena e al loro reinserimento sociale. Garanti provinciali e comunali - le loro funzioni sono definite dai relativi atti istitutivi. I garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. Il loro operato si differenzia nettamente da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e dalla stessa magistratura di sorveglianza.
  • (^) gli organi investigativi in materia di criminalità organizzata e terrorismo , colloqui aventi la finalità di acquisire delle informazioni per la prevenzione. Corrispondenza telefonica - a l detenuto spetta una chiamata alla settimana della durata di 10 minuti e con le limitazioni segnalate per i colloqui visivi.
  • (^) per quanto riguarda i minori sono previste 2 o 3 chiamate di 20 minuti;
  • (^) per i detenuti 4-bis, sono previste solo 2 chiamate al mese unicamente verso utenze fisse per massimo 10 minuti
  • (^) per i soggetti sottoposti al regime di cui l'art. 41-bis, è prevista solo 1 telefonata al mese verso la struttura più vicina per i familiari. Il rispetto della riservatezza cambia a seconda della categoria del detenuto:
  • (^) detenuto comune: chiamate registrate e ascoltate solo con autorizzazione,
  • (^) detenuto art.4-bis: chiamate sempre registrate
  • (^) detenuto 41-bis - sempre registrate e ascoltate in tempo reale Sono consentite telefonate straordinarie solo previo permesso fornito in circostanze di rilevanza o dirette ad una prole inferiore a 10 anni, oltre che a telefonate straordinarie con i difensori. In caso di madri detenute con figli al seguito è consentito la fruizione di 2 telefonate consecutive e ininterrotte. Per quanto riguarda le modalità operative, in tutti gli istituti sono installati apparecchi telefonici e i detenuti possono utilizzarli con determinate tessere ricaricabili. N.B: il possesso di telefoni porta ad una grave infrazione e legittima il suo trasferimento.

Corrispondenza epistolare - la legge non prevede un numero massimo di lettere che il detenuto può

inviare o ricevere, né tantomeno restrizioni per quanto riguarda i destinatari. Le uniche limitazioni possono consistere in un controllo materiale della busta senza la lettura, effettuato in presenza dell’interessato. Può anche avvenire un controllo con lettura ed eventuale trattenimento, nel caso in cui il linguaggio sia indecifrabile e quindi con fini pericolosi. I motivi per cui si possono applicare queste disposizioni sono: indagini in corso, investigazioni inerenti alla ricerca di altre notizie di reato, prevenzione dei reati, ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. Non vengono controllate quelle inoltrate all’avvocato, se il detenuto indica sulla busta “corrispondenza per ragioni di giustizia”. Per la consegna dei pacchi sono previste limitazioni che riguardano i numeri mensili e il limite di peso, e quindi anche il loro contenuto che deve essere controllato e piò contenere indumenti o cibo facilmente controllabile. L’informazione - art 21 cost: ai detenuti va garantito il diritto ad una libera informazione, per aggiornarsi degli avvenimenti pubblici o arricchimento culturale o per un momento ricreativo. Le informazioni possono essere tratte tramite:

- (^) televisore, presente all’interno di ogni camera, il cui utilizzo è disciplinato tramite orari prescritti all’interno del regolamento

  • (^) apparecchio radio personale e lettore di file musicali, il cui utilizzo è consentito
  • (^) quotidiani, periodici e libri. L’unica limitazione riguardo l’accesso alla stampa riguarda i singoli individui, poiché all’interno potrebbero essere riportate delle informazioni inerenti all’organizzazione criminale a cui è legato il soggetto. Elementi del trattamento: PERMESSI DI NECESSITÀ, PREMI, LICENZE L’art 28 reg pen sostiene il valore primario dei contatti con il detenuto volto ad evitare lo sgretolamento dei legami affettivi, riconoscendo così l’importanza del mantenimento dei rapporti familiari la cui tutela è garantita da provvedimenti di permessi di uscita.
  1. Permesso di necessità (art.30) - è definito permesso umanitario. Si tratta di un permesso che consente al detenuto di trascorrere un periodo di tempo di libertà, nel caso di eventi familiari di maggiore gravità (pericolo di vita di un familiare o un convivente), ma anche per momenti unici nell’esperienza della persona (es. matrimonio del figlio), per un massimo di 5 giorni oltre al tempo per raggiungere il luogo.
  • (^) prima della sentenza di condanna definitiva, i permessi sono concessi dall’ autorità giudiziaria , mentre per i condannati se ne occupa il Magistrato di sorveglianza. Entrambi questi giudici decidono in Camera di consiglio (senza avvocato e PM); il provvedimento è impugnabile tramite reclamo. Invece, per quanto riguarda la fase istruttoria del procedimento, è la famiglia a comunicare la dolorosa notizia al detenuto, il quale, tramite l’ufficio matricola dell’istituto inoltra la richiesta di permesso al giudice. Quest’ultimo si pronuncia dopo aver verificato che la situazione corrisponda al vero.
  • (^) sono concessi a tutti indipendentemente dalla condotta, dalla pericolosità, reato, pena inflitta. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza dura per oltre 3 ore e non più di 12, è punito in via disciplinare. Altrimenti se dovesse superare le 12 ore, sarebbe punibile ai sensi dell’art.385 c.p. per evasione, con reclusione da 1 a 3 anni.
  1. Permessi premio (art.30 ter): permessi trattamentali o rieducativi. Sono stati introdotti dalla legge Gozzini 1986, e seguono la condotta del condannato, che oltre ad essere regolare deve manifestare un senso di responsabilità e un comportamento corretto nelle attività trattamentali.
  • (^) il Magistrato di sorveglianza deve verificare la mancanza di pericolosità sociale del richiedente e chiedere all’UEPE informazioni sulla situazione familiare.

É previsto che l'amministrazione penitenziaria possa vendere all'esterno i prodotti delle lavorazioni e rendere i servizi a prezzo pari, o anche inferiore, al costo. Invece alle imprese pubbliche o private, e in particolare alle cooperative sociali, è oggi consentito gestire lavorazioni sulla base di convenzioni con le direzioni degli istituti di pena. è tuttavia previsto che i detenuti impiegati vengano assunti e retribuiti dall'impresa che gestisce la lavorazione, la quale è poi tenuta a versare la retribuzione alla direzione dell'istituto. Il lavoro detentivo non può essere scelto perché le occupazioni vengono ripartite tra i detenuti dall’amministrazione, scelti da una commissione tra detenuti inseriti in apposite liste, una generica e l’altra per qualifica. La distribuzione avviene sulla base di parametri obiettivi, tenendo conto ad esempio dell’anzianità, dei carichi familiari, della preparazione professionale, delle aspettative lavorative dopo la dimissione. Partecipazione a progetti di pubblica utilità (art.20 ter): è prevista la possibilità di partecipare gratuitamente a progetti di pubblica utilità, quindi, progetti a vantaggio dell'amministrazione dello Stato, regioni, Province e Comuni. Ha una funzione più o meno sanzionatoria, dalla quale si distingue però per il suo ruolo esclusivamente trattamentale. L'introduzione dei progetti di pubblica utilità tra i possibili mezzi trattamentali non intacca la centralità del lavoro, anzi può integrare l'offerta trattamentale, affiancando quella lavorativa. Inoltre possono essere svolti anche all'interno del carcere e destinati ai detenuti che non hanno i requisiti per essere ammessi al lavoro esterno. Il lavoro all’esterno (21 ter) permette ai detenuti di costruire un rapporto con la società libera. L'art 21 precisa che la segnalazione al lavoro all'esterno deve essere disposta in conformità agli scopi di rieducazione. La selezione dei detenuti da avviare al lavoro esterno è di competenza della direzione, sulla base delle valutazioni formulate dall'équipe di osservazione. Successivamente sono sottoposte a un controllo e approvazione del magistrato per condannati internati. Questa verifica tiene conto della natura del reato e della durata della pena; infatti, ai sensi dell'art.21 comma 1 afferma che i condannati possono essere ammessi al lavoro esterno, solo dopo l'espiazione di almeno 1/3 della pena. Invece per i condannati del 4-bis:

  • (^) l‘assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno 1/3 di pena e comunque di non oltre 5 anni per i condannati del quattro bis,
  • (^) per i condannati all’ergastolo, l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno 10 anni. L’art 82 definisce la figura dell’ educatore, ruolo che assume un’importante rilevanza per via dei compiti svolti. Nello specifico, educatore si occupa di:
  • (^) partecipazione al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, di condannati ed internati, e di sostegno degli imputati
  • (^) partecipazione all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati. Si tratta di un compito finalizzato a rilevare le carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali del condannato, osservate dall’educatore unitamente ad assistenti sociali, allo psicologo o allo specialista e al medico.
  • (^) partecipare alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive. La presenza dell’educatore può fungere da punto di collegamento fra le istanze dell’istituto e le attese dei detenuti, rendendo l’educatore “mediatore” essendo una figura istituzionale ed operatore impegnato in una relazione d’aiuto.
  • (^) svolgimento di un’opera di consulenza, utile a realizzare un quadro completo della persona, su richiesta della Magistratura di sorveglianza, nella veste di tecnici del trattamento.

Il regolamento interno di un istituto penitenziario Nel regolamento interno si delineano le modalità del trattamento da seguire entro quel particolare istituto. Viene preparato da una commissione che è formata dall'educatore, dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore dell'istituto, da un membro dello staff sanitario, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative e da un'assistente sociale. Una volta preparato questo regolamento deve essere inviato all'Amministrazione penitenziaria per l'approvazione, per poterlo rendere esecutivo. Consiglio di disciplina = organo composto da direttore del carcere, da un membro dello staff sanitario e da un educatore ai fini di prendere decisioni in merito:

  • (^) a quale sanzione applicare per l’esclusione da attività ricreative sportive, per non più di 10 gg
  • (^) all’isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più di 10 gg
  • (^) all’esclusione dalle attività in comune per non più di 15 gg L’art 42 Bis definisce traduzioni tutte le attiva di accompagnamento collettivo, da un luogo all’altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale. Devono essere eseguite nel più breve tempo possibile dal corpo di polizia penitenziaria, nelle modalità stabilite da leggi e regolamenti e, se trattasi di donne, con l’assistenza di personale femminile.
  • (^) nelle traduzioni devono essere adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni sorta di pubblicità. L’uso delle manette è prescritto a seconda della tipologia di traduzione:
  • (^) nelle traduzioni collettive, è sempre obbligatorio l’uso di manette modulari multiple, ma è vietata ogni altra forma di coercizione fisica
  • (^) nelle traduzioni individuali, l’uso delle manette è obbligatorio solo quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o ancora circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. La valutazione di tali fattori, è compiuta all’atto di disporre la traduzione dall’autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente. Le traduzioni per la comparizione dei detenuti alle udienze sono richieste dall’autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, informandone il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La direzione dell’istituto comunica al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto; mentre per quanto riguarda il trasferimento di condannati o internati, questo è comunicato all’organo del PM competente per l’esecuzione.

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ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA, ORDINE E SICUREZZA

Per il Principio di territorialità (art.14 comma 1) i detenuti e gli internati hanno diritto ad essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora (è costituita dal luogo nel quale una persona abita e svolge in maniera continuativa la propria vita) della famiglia o al proprio centro di riferimento sociale, anche in caso di trasferimenti (art.42). Al fine di consentire l’individualizzazione del trattamento e permettere il trattamento rieducativo nei riguardi di condannati ed internati che mostrano pentimento e interesse ad un cambiamento, l’amministrazione penitenziaria si serve di una rete di istituti differenziati, o che dispongono di sezioni distinte in modo da garantire la separazione tra imputati e condannati, condannati e internati, giovani e adulti, donne e uomini. Tale differenziazione tra istituti consiste in 3 circuiti:

  • (^) I LIVELLO (alta sicurezza)
  • (^) II LIVELLO (media sicurezza): ne fa parte la stragrande maggioranza della popolazione detenuta
  • (^) III LIVELLO (bassa sicurezza): custodia attenuata per basso livello di pericolosità, relativa a detenuti non pericolosi. Al suo interno sono inclusi gli istituti a custodia attenuata per i tossicodipendenti (ICATT) e

Il procedimento per l’irrogazione di una sanzione Il comma 2 dell'art. 38 prevede che la sanzione venga inflitta con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe. Il procedimento avviene in diverse fasi:

  1. FASE DELLA CONSTATAZIONE = appresa l'infrazione, l’operatore penitenziario ha l'obbligo di redigere un rapporto nel quale deve indicare le circostanze del fatto, che verrà trasmesso al direttore
  2. FASE DELLA CONTESTAZIONE= non oltre 10 giorni dalla redazione del rapporto, il direttore deve contestare l'addebito all'accusato informandolo del diritto di esporre le proprie discolpe,
  3. FASE DELLE INDAGINI= il direttore svolge accertamenti sul fatto. Qualora dovesse emergere un’irrilevanza dei fatti contestati, il direttore disporrà il non luogo a procedere, in caso contrario il giudice darà corso all'ultima fase del procedimento, ovvero alla fase del giudizio,
  4. FASE DEL GIUDIZIO= se il direttore ritiene che l'infrazione debba essere punita, convoca davanti a sé l’accusato per la decisione disciplinare. Se il direttore del carcere ritiene che debba essere applicata una delle più afflittive sanzioni, convoca l’accusato davanti al Consiglio di disciplina. Questa fase deve essere instaurata entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell’addebito. IL REGIME DI SORVEGLIANZA PARTICOLARE L’ordine interno è fortemente tutelato dal regime di sorveglianza particolare, disciplinato dall’art 14-bis, e destinato ad imputati, condannati o internati che con il loro comportamento compromettono la sicurezza (turbano l’ordine dell’istituto) e che con violenza e minacce impediscono le attività ad altri detenuti. Tali soggetti possono essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile anche più volte, non superiore a 3 mesi. Il regime viene imposto mediante un provvedimento motivato assunto dal Capo del DAP, previo parere del Consiglio di disciplina integrato da due esperti. Questo provvedimento può essere adottato in qualsiasi momento, anche all'inizio della detenzione sulla base di comportamenti durante altre carcerazioni, oppure di una negativa condotta in stato di libertà.
  • (^) l’art.14-quater precisa come il regime possa comportare restrizioni all’esercizio dei diritti e alle ordinarie regole di trattamento soltanto quando le stesse siano strettamente necessarie a preservare ordine e sicurezza.
  • (^) Il provvedimento che dispone o proroga la sottoposizione al regime di sorveglianza è suscettibile di reclamo, che però non ne sospende l’esecuzione, davanti al Tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il procedimento avviene senza la partecipazione dell’interessato ma solo con il difensore e il PM. Oltre al regime di sorveglianza particolare, è prevista una misura più incisiva: la s ospensione delle regole di trattamento in presenza di gravi situazioni di emergenza , disciplinata dal 41-bis regime speciale di detenzione (introdotta dalla legge Gozzini)
  • (^) Comma 1 : disposizione dell’ordinamento che prevede un particolare regime carcerario. Si prevede la facoltà del Ministro della giustizia di sospendere l’applicazione delle morali leggi di trattamento nei confronti dei detenuti in presenza di casi eccezionali di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza. Il provvedimento deve essere motivato dalla necessità di ripristinare ordine e sicurezza, deve durare per il suo tempo strettamente necessario. In ogni caso i diritti fondamentali non possono essere compromessi.
  • (^) Comma 2 : Il secondo comma si aggiunge nel 1992 dopo la strage dove morirono Falcone e Borsellino con la loro scorta, con il fine di contrastare la criminalità organizzata, poiché servivano delle misure volte a impedire i contatti con la criminalità organizzata. In casi di emergenza il Ministro della giustizia può sospendere le regole di trattamento per coloro che sono condannati per un reato di cui l’art.4-bis, e che potrebbero avere collegamento con un’associazione criminale, terroristica o eversiva.
  • (^) Comma 2-quater contenuti delle limitazioni: i detenuti devono essere collocati in sezioni particolari (A.S.) o ancora meglio in istituti insulari, elevate misure di sicurezza interna ed esterna. È previsto un solo colloquio al mese con i familiari durante il quale non è consentito il passaggio di oggetti; qualora il colloquio visivo non potesse avvenire, questo può essere sostituito (se necessario e comunque dopo 6 mesi) da una chiamata da 10 minuti, registrata e ascoltata in tempo reale.

Sono limitate le somme, i beni e gli oggetti ricevibili dall’esterno al fine di evitare forme di ostentazione del potere. La permanenza all’aria aperta non può durare più di 2 ore al giorno e deve avvenire in un gruppo di massimo 4 persone.

  • (^) Comma 2-quinquies e comma 2-sexies contengono la disciplina del reclamo. Il reclamo può essere presentato entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Tribunale di sorveglianza decide entro 20 giorni in Camera di consiglio dal ricevimento del reclamo, la competenza è stata attribuita in via esclusiva al Tribunale di sorveglianza di Roma con l’obiettivo di una maggiore uniformità delle decisioni in questa delicata materia critica: mancate individualizzazioni delle scelte. L’interessato può partecipare all’udienza ma con partecipazione a distanza. Il controllo giurisdizionale affidato al tribunale di sorveglianza è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti dell’imposizione del regime, e dunque alla adeguata motivazione rispetto la pericolosità. LEGGE GOZZINI - 10 ottobre 1986. Si tratta di una legge avente l’obiettivo di valorizzare l’aspetto rieducativo della carcerazione rispetto a quello punitivo, proponendo altresì possibili ed eventuali nuovi scenari per l’esecuzione della pena nel nostro Paese.
  • si fonda sulla lotta per i diritti dei detenuti, concepiti come persone “sempre recuperabili
  • introduce strumenti più idonei per attuare le funzioni costituzionali della pena e per realizzare percorsi di inserimento sociale.
  • introduzione di un particolare regime di reclusione carceraria: permessi premio e misure alternative, detenzione domiciliare, disposizioni sulla concessione della libertà (semilibertà, liberà condizionale e liberazione anticipata).

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LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E LA LIBERAZIONE ANTICIPATA

Le misure alternative alla detenzione sono parte integrante del sistema di esecuzione penale, dirette a realizzare la funzione rieducativa della pena, art.27 Cost. e regolate dalla legge dell’ord pen 354/1975. Si tratta di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria che consentono ad un soggetto, che è stato condannato a scontare una pena detentiva, di poterla scontare all’esterno dell’istituto. Percorso storico = i primi esperimenti di espiazione della pena all’esterno del carcere si ebbero nel XIX secolo in America e nel Regno Unito. Nella seconda metà del XX secolo questi strumenti hanno avuto una crescente diffusione, ma l’Italia è giunta a recepirli solo con la legge 354/1975. La Corte sancì come indispensabile l’intervento di un giudice per modificare le modalità di espiazione della pena. Quindi il legislatore veniva chiamato a introdurre idonee garanzie giurisdizionali a tutela di un vero e proprio diritto del condannato al riesame sul protrarsi della pretesa punitiva. Le misure alternative alla detenzione si applicano esclusivamente ai detenuti definitivi (cioè con sentenza non più impugnabile). Esse comprendono:

  • (^) l’affidamento in prova al servizio sociale → Detenzione domiciliare
  • (^) la semilibertà
  • (^) la liberazione condizionale (art.175 c.p)
  • (^) per i cittadini di uno stato non appartenente all’Unione Europea irregolarmente presenti in Italia, condannati o detenuti, l’espulsione del territorio italiano come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Affidamento in prova al servizio sociale (art.47) È la misura alternativa alla detenzione più ampia, si svolge totalmente nel territorio ed è volta ad evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.
  • è priva di qualsiasi connotazione premiale: la concessione dell’affidamento in prova si prospetta non come ricompensa per uno sforzo rieducativo dimostrato dal condannato, bensì come atto di fiducia per un suo impegno futuro verso la risocializzazione.

I presupposti all’affidamento terapeutico: Presupposti soggettivi: l’affidamento terapeutico è concesso al condannato in stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza attuale al momento in cui viene eseguita la pena, che abbia intrapreso un percorso di recupero o che intenda sottoporvi. La presenza di queste condizioni è accertata dal Tribunale di sorveglianza che attesta la dipendenza e la sussistenza di un programma. Presupposto oggettivo: la pena detentiva inflitta o ancora da scontare, non deve essere superiore a 6 anni, o 4 se applicata per delitti compresi nel 4-bis.

  • (^) se la richiesta della concessione proviene da colui che si trova in stato di arresto ad occuparsene è il Magistrato di sorveglianza che valuta l’ammissibilità della richiesta. Se la richiesta proviene dal condannato in libertà, ad occuparsene sarà il PM. L’affidamento può avere 2 esiti: POSITIVO = quando avviene la disintossicazione da alcol o stupefacenti. L’affidamento in casi particolari può protrarsi fino alla fine della pena, oppure se la disintossicazione avviene prima, potrà essere tramutata in un’altra misura alternativa NEGATIVO = comporta la revoca dell’affidamento, con decreto sospensivo dell’esecuzione per:
  • (^) Inammissibilità: mancata allegazione alla richiesta della documentazione
  • (^) Mancato avvio del programma entro 5 giorni dall’inizio programmato
  • (^) Interruzione del programma Misure alternative per i malati AIDS - i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art.47-quater o.p) possono accedere all’affidamento in prova o alla detenzione domiciliare senza limiti di pena. In caso contrario sono detenuti presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessaria. La durata della misura corrisponderà a quella della pena ancora da espiare, fatta salva l’ipotesi di una sua revoca. I presupposti per accedervi sono:
  • (^) Il condannato deve avere in corso o essere intenzionato ad intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operatrici di malattie infettive ospedaliere ed universitarie, o altre unità impegnate nell’assistenza ai casi AIDS;
  • (^) All’assistenza concessa al Tribunale di sorveglianza deve essere allegata la certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario che attesti la sussistenza delle condizioni di salute;
  • (^) Il condannato non deve aver già fruito di una stessa misura che sia stata già revocata da meno di 1 anno;
  • (^) Il condannato non deve aver commesso successivamente alla concessione del beneficio un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Questa misura è destinata anche ai condannati di cui l’art.4-bis benché siano accertati i non collegamenti con la criminalità organizzata. Detenzione domiciliare (art.47 ter) - strumento utilizzato per soddisfare entrambe le esigenze espresse dall’art.27 comma 3 Cost. La misura prevede che il condannato sconti la pena detentiva presso il suo domicilio, in altro luogo di privata dimora, in luoghi pubblici di assistenza, cura o accoglienza o presso case-famiglia. Questa misura viene sfruttata per scopi diversi, quali l’alleggerimento della popolazione carcerarie, ritorno a gradi di società libera, cura delle persone malate ecc. Chi vi accede ha l’ obbligo di permanere nel luogo circoscritto senza potersi allontanare: se tale obbligo non è rispettato, il condannato verrà condannato per evasione, che inasprisce le pene da un minimo di 1 anno di reclusione, ad un massimo di 3. É inoltre vietata la comunicazione con altresì il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che vi coabitano: l’autorizzazione a recarsi in altri luoghi può essere concessa solo dal giudice, per il tempo strettamente necessario.

La pena detentiva non superiore a 18 mesi (Inizialmente erano 12) anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio. La norma prosegue prevedendo alcune esclusioni soggettive dal beneficio. In particolare, la detenzione presso il domicilio non è applicabile:

  • (^) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati nell’art.4-bis o.p,
  • (^) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
  • (^) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare (14-bis),
  • (^) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti,
  • (^) qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.
  • (^) Se l’esecuzione della pena è già iniziata, la misura è concessa dal Magistrato si sorveglianza che procede secondo le forme della liberazione anticipata; se l’esecuzione non è iniziata, il PM provvederà alla sua sospensione. Il termine previsto per la decisione è ridotto da 15 a 5 giorni. La copia del provvedimento che dispone l’esecuzione presso il proprio domicilio è trasmessa senza ritardo al PM, all’UEPE per gli interventi di controllo e sostegno che segnala ogni evento rilevante sull’esecuzione della pena e trasmette relazioni trimestrali. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato che entro 30 giorni può presentare l’istanza di concessione della misura. Questa verrà trasmessa dal PM al Tribunale di sorveglianza che dovrà decidere entro 45 giorni dal ricevimento. Successivamente, il tribunale fisserà le prescrizioni della misura , potendo anche prevedere modalità di controllo con mezzi elettronici. I requisiti di concessione per la detenzione domiciliare sono di natura oggettiva, ossia attinenti alla quantità di pena da espiare, e di natura soggettiva, ossia riguardanti le condizioni personali del condannato o il suo grado di affidabilità. La detenzione domiciliare (umanitaria) - art.47 ter comma 1 Predispone la salvaguardia di valori quali la salute, la maternità e l'infanzia. Ove la pena detentiva inflitta (o il residuo pena) non superi i 4 anni, nonché la pena dell'arresto, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo di privata di dimora, quali ad esempio luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza (case- famiglia protette), quando si tratta di:
  • (^) donna incinta o madre di prole di età inferiore ai 10 anni e con lei convivente
  • (^) padre esercente la responsabilità genitoriale, di prole di età inferiore a 10 anni con lui convivente, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole
  • (^) Soggetto che versi in condizioni di salute particolarmente gravi e tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari
  • (^) Persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente
  • (^) Persona di età inferiore ai 21 anni, per esigenze familiari, di lavoro, di studio e/o salute. La concessione di questa misura è di carattere discrezionale ed è di competenza del Tribunale di sorveglianza.