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diritto penitenziario orale, Prove d'esame di Diritto Penitenziario

appunti di diritto penitenziario

Tipologia: Prove d'esame

2023/2024

Caricato il 08/12/2025

sara-mingardo
sara-mingardo 🇮🇹

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DIRITTO PENITENZIARIO (LEZIONI PARTE II)
16/11/23
Art. 4-bis. Ci sono tre categorie a cui corrispondono preclusioni all’accesso dei benefici
penitenziari, superabili solo in presenza di determinate condizioni stabilite dall’art. 4-bis. Quindi si
parla di un sistema multilivello. La riforma varata dal governo Meloni dell’art. 4-bis è quella di aver
ulteriormente suddiviso la prima fascia in due sotto gruppi.
1a fascia: detenuti ed internati per i delitti elencati nel co. 1 dell’art. 4-bis (es. delitti commessi per
finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico mediante il
compimento di atti di violenza; delitto di associazione di tipo mafioso; delitto di riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù; la tratta di persone; la violenza sessuale di gruppo; il
sequestro di persona a scopo di estorsione; delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, il decreto Meloni (d.l. 62/2022 conv. l. con modificazione
199/2022) ha aggiunto all’elenco anche i condannati per delitti di qualsiasi tipo in relazione ai quali il
giudice, della cognizione o dell’esecuzione, ha accertato che sono stati commessi per eseguire o per
occultare uno dei reati elencati in questo primo co. dell’art. 4-bis, oppure delitti che sono stati
commessi per consentire al condannato o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l’impunità sempre
dei reati di questa prima fascia.
Per questa categoria di persone abbiamo una serie di benefici che sono preclusi (basati su una
presunzione di pericolosità sociale):
- i permessi premio;
- assegnazione al lavoro esterno;
- le misure alternative alla detenzione, incluse nella legge penitenziaria (ad eccezione della
liberazione anticipata);
- la liberazione condizionale.
Questi benefici sono preclusi a questi soggetti, a meno che non si collabori proficuamente con la
giustizia, ai sensi dell’art. 58-ter della legge 354: collaborare significa anche dopo la condanna
adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze migliori o aiutare
concretamente l’autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per l’individuazione o
la cattura degli autori di reato e per la ricostruzione dei fatti.
Notiamo come, prima del decreto Meloni, ci siano state pronunce interessanti della Corte
costituzionale, in particolare sull’elenco dei benefici preclusi a meno che ci sia collaborazione con la
giustizia ha inciso un’importante sentenza della Corte, la 239/2014: questa sentenza ha dichiarato
incostituzionale che il divieto di concessione dei benefici riguardi anche la detenzione domiciliare in
caso di accudire il figlio/a minorenne (“la mancata collaborazione con la giustizia del genitore non
può determinare il sacrificio automatico dell’interesse del minore a vedere il proprio genitore”, dunque
si dovranno bilanciare gli interessi in conflitto, cioè l’esigenza di difesa sociale e l’interesse del
minore). Un’altra sentenza importantissima riguarda i permessi premio, la sentenza 253/2019: anche
qui si è avuto un superamento della rigidità del co. 1 dell’art. 4-bis. La Corte ritiene che impedire
sempre l’accesso ai permessi premio al detenuto, in quanto non collaborante, impedisce di valutare
il percorso carcerario caso per caso e ciò va in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
Questa sentenza ha alleviato la rigidità del co. 1 dell’art. 4-bis, ma non in maniera radicale: in esito
a questa sentenza i detenuti per uno dei reati di cui all’art. 4-bis co. 1 hanno potuto sì accedere ai
permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ma solo in acquisizione di
elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (o terroristica o
eversiva) sia anche il pericolo che questi collegamenti vengano ripristinati (si tratta di una probatio
diabolica, vista la sua difficoltà di accesso per i non collaboranti).
In questo contesto interviene il d.l. 62/2022 conv. l. con modificazione 199/2022, collegato in modo
molto stretto con la precedente giurisprudenza della Cedu e della nostra Costituzione in materia di
ergastolo ostativo. Sembra che questo decreto (sulla scia della sentenza 253/2019) generalizzi, al di
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DIRITTO PENITENZIARIO (LEZIONI PARTE II)

Art. 4-bis. Ci sono tre categorie a cui corrispondono preclusioni all’accesso dei benefici

penitenziari, superabili solo in presenza di determinate condizioni stabilite dall’art. 4-bis. Quindi si parla di un sistema multilivello. La riforma varata dal governo Meloni dell’art. 4 - bis è quella di aver ulteriormente suddiviso la prima fascia in due sotto gruppi.

1a fascia : detenuti ed internati per i delitti elencati nel co. 1 dell’art. 4-bis (es. delitti commessi per

finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; delitto di associazione di tipo mafioso; delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; la tratta di persone; la violenza sessuale di gruppo; il sequestro di persona a scopo di estorsione; delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, il decreto Meloni (d.l. 62/2022 conv. l. con modificazione 199/2022) ha aggiunto all’elenco anche i condannati per delitti di qualsiasi tipo in relazione ai quali il giudice, della cognizioneo dell’esecuzione, ha accertato che sono stati commessi per eseguire o per occultare uno dei reati elencati in questo primo co. dell’art. 4-bis, oppure delitti che sono stati commessi per consentire al condannato o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l’impunità sempre dei reati di questa prima fascia. Per questa categoria di persone abbiamo una serie di benefici che sono preclusi (basati su una presunzione di pericolosità sociale):

  • i permessi premio;
  • assegnazione al lavoro esterno;
  • le misure alternative alla detenzione, incluse nella legge penitenziaria (ad eccezione della liberazione anticipata);
  • la liberazione condizionale. Questi benefici sono preclusi a questi soggetti, a meno che non si collabori proficuamentecon la giustizia , ai sensi dell’art. 58-ter della legge 354: collaborare significa anche dopo lacondanna adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze migliori o aiutare concretamente l’autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per l’individuazione o la cattura degli autori di reato e per la ricostruzione dei fatti. Notiamo come, prima del decreto Meloni, ci siano state pronunce interessanti della Corte costituzionale, in particolare sull’elenco dei benefici preclusi a meno che ci sia collaborazione con la giustizia ha inciso un’importante sentenza della Corte, la 239/2014 : questa sentenza ha dichiarato incostituzionale che il divieto di concessione dei benefici riguardi anche la detenzione domiciliare in caso di accudire il figlio/a minorenne (“la mancata collaborazione con la giustizia del genitore non può determinare il sacrificio automatico dell’interesse del minore a vedere il proprio genitore”, dunque si dovranno bilanciare gli interessi in conflitto, cioè l’esigenza di difesa sociale e l’interesse del minore). Un’altra sentenza importantissima riguarda i permessi premio, la sentenza 253/2019 : anche qui si è avuto un superamento della rigidità del co. 1 dell’art. 4-bis. La Corte ritiene che impedire sempre l’accesso ai permessi premio al detenuto, in quanto non collaborante, impedisce di valutare il percorso carcerario caso per caso e ciò va in contrasto con la funzione rieducativa della pena. Questa sentenza ha sì alleviato la rigidità del co. 1 dell’art. 4 - bis, ma non in maniera radicale: in esito a questa sentenza i detenuti per uno dei reati di cui all’art. 4-bis co. 1 hanno potuto sì accedere ai permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ma solo in acquisizione di elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (o terroristica o eversiva) sia anche il pericolo che questi collegamenti vengano ripristinati (si tratta di una probatio diabolica , vista la sua difficoltà di accesso per i non collaboranti). In questo contesto interviene il d.l. 62/2022 conv. l. con modificazione 199/2022 , collegato in modo molto stretto con la precedente giurisprudenza della Cedu e della nostra Costituzione in materia di ergastolo ostativo. Sembra che questo decreto (sulla scia della sentenza 253/2019) generalizzi, al di

là del caso dei permessi premio, la possibilità per i non collaboranti con la giustizia di vincere la presunzione di pericolosità che si fonda sul reato commesso. Qui si dice che la presunzione c’è e può essere vinta anche con un’altra via che non sia la collaborazione: si nota l’estremo rigore delle condizioni che il condannato deve soddisfare affinché la presunzione di pericolosità sia superata. In linea generale, vediamo quali sono questi “ostacoli” che la persona non collaborante deve affrontare (le condizioni che rendono possibile la concessione di benefici penitenziari sono diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo, creando una suddivisione interna alla categoria della prima fascia dei condannati all’art. 4 - bis):

  • il primo sottogruppo comprende essenzialmente i delitti associativi (mafiosi, finalizzati al traffico illecito ecc…). In questo caso i benefici penitenziari possono essere concessi soltanto se il non collaborante alleghi elementi specifici che consentano di escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (terroristica o eversiva) e con il contesto in cui il reato è stato commesso; devono altresì permettere di escludere il ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi. Questi elementi specifici che il non collaborante ha l’onere di allegare dovranno essere diversi e ulteriori anche rispetto alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e anche alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale. Inoltre, il decreto prevede che la magistratura di sorveglianza debba valutare le allegazioni del non collaborante tenendo conto delle circostanze personali o ambientali, delle ragioni eventualmente addotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Non basta. Ai non collaboranti si richiede anche di dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, o l’assoluta impossibilità di provvedere a tale adempimento. Se il collaboratore riesce a dimostrare questo, e allega elementi specifici che consentano di escludere gli attuali collegamenti e il possibile ripristino, il giudice deve accertare anche la sussistenza di iniziative del condannato nei confronti delle vittime sia nelle forme risarcitorie che in quella della giustizia riparativa. Tutto questo è contenuto nell’art. 4 - bis co.1-bis.
  • il secondo sottogruppo comprende essenzialmente i delitti non associativi. Il decreto qui richiede al non collaborante di allegare elementi specifici che consentanodi escludere l’attualità di di collegamenti, anche indiretti o attraverso terzi, con il contesto in cui il reato è stato commesso (non si fa riferimento all’ambito associativo o al pericolo di ripristino). Le ulteriori condizioni sono le stesse del primo sottogruppo. La disciplina di questo secondo sottogruppo è contenuta nell’art. 4 - bis co. 1 - bis. Questa nuova disciplina va ad introdurre un percorso difficoltoso per superare il divieto diaccesso ai benefici; si chiede uno sforzo notevolissimo a prescindere dal beneficio che sirichiede. E’ una previsione che “schiaccia tutto verso l’alto”, andando a delineare percorsi uguali al superamento della pericolosità sociale, sebbene in relazione a misure molto diverse, rischiando di svilire il principio di gradualità nella sperimentazione dei benefici penitenziari. Il decreto introduce anche una disciplina dettagliata del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti non collaboranti, in particolare si specificando gli adempimenti istruttori, chiedendo una serie di pareri ed informazioni ed accertamenti, che lamagistratura di sorveglianza deve compiere. Se l’istruttoria rimessa alla magistratura di sorveglianza fa emergere indizi contro la richiesta del condannato, lo stesso ha l’onere di fornire elementi di prova contraria. Anche in questo caso non si può prescindere dall’attivazione dei procedimenti istruttori del giudice.

2a fascia : detenuti ed internati per i delitti elencati nel co. 1-ter dell’art. 4-bis (omicidiodoloso;

alcune ipotesi rientranti nel delitto di prostituzione minorile; alcune ipotesi del delitto di pornografia minorile; delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; rapine; estorsioni). L’assegnazione al lavoro esterno, la liberazione condizionale, i permessi premio e le misure alternative

numero di colloqui visivi di quattro al mese (il detenuto comune ne ha sei). Es. 2 la corrispondenza telefonica: i condannati al 4-bis di prima fascia hanno un numero di colloqui telefonici non superiore di due al mese (il detenuto comune ha una chiamata a settimana); in più le telefonate sono sempre registrate (quelle dei detenuti comuni non sono né ascoltate né registrate, a meno di provvedimento dell’autorità giudiziaria). Dunque, se vogliamo accennare alle criticità che pone l’art. 4 - bis, innanzitutto abbiamo una forte criticità di questo doppio binario penitenziario (la necessaria individuazione del trattamento), perché qui abbiamo una pericolosità sociale del soggetto desunta dal reato commesso e non valutata singolarmente. Sotto il profilo della finalità rieducativa e risocializzativa della pena, abbiamo che il doppio binario penitenziario prevede la totale esclusione per qualsiasi forma di agevolazione. Tutto questo diventa ancora più grave per quanto riguarda l’ergastolo cd. ostativo. Liberazione anticipata. L’elemento ostativo non ricade anche sulla liberazione anticipata. E’ una riduzione di pena che viene concessa a una persona condannata che ha tenuto un comportamento particolarmente meritevole. Nello specifico si tratta di una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Ancora prima della riduzione del giorno di fine pena, in virtù di questo principio, si accorciano i tempi per accedere ad altri benefici penitenziari, e questo vale anche per gli ergastolani non ostativi (che possono accedere a tutta una serie di benefici). Formalmente, la liberazione anticipata è inserita nelle misure alternative alla detenzione in carcere, però nella sostanza non ha i caratteri della misura alternativa. Le funzioni della liberazione anticipata ad oggi sono state:

  • è stata uno strumento funzionale al “buon governo” della popolazione carceraria , perché è un incentivo al mantenimento di un comportamento corretto all’interno degli istituti penitenziari (tra l’altro è concedibile per ogni sei mesi di pena espiata, quindi ogni sei mesi posso avere uno sconto);
  • ha anche un significato specifico per i condannati del 4-bis , soprattutto di prima fascia, proprio perché è beneficio usufruibile ordinariamente , infatti la liberazione anticipata è uno di quegli elementi che ha consentito all’art. 4-bis di salvarsi dalle accuse di incostituzionalità;
  • è stata utilizzata anche per mere possibilità di risanamento del sovraffollamento carcerario , attraverso la liberazione anticipata speciale introdotta dalla l. 10/2014, in cui la detrazione di pena concedibile venne innalzata da 45 a 75 giorni (su questoaspetto ebbe efficacia retroattiva, cioè si stabilì che per i condannati che avessero già usufruito della liberazione anticipata ordinaria vengano aggiunti 30 giorni aggiuntivi per ogni semestre approvato). Questa liberazione anticipata speciale è vissuta nel nostro ordinamento penitenziario come una misura a carattere temporaneo a fini di sovraffollamento carcerario, infatti è stata applicabile retroattivamente soltanto per un periodo di due anni (nell’epoca COVID è stata invocata una sua rievocazione, ma il legislatore non ha provveduto). 17/11/ 41 - bis. Il 41-bis è un mondo oscuro, in cui nessuno può entrare: a parte il difensore delle singole persone ristrette, soltanto il Garante nazionale delle persone private della libertà ha accesso alle celle del 41 - bis. La norma che governa questo regime nasce con un decreto-legge 8 giugno 1992. Gli anni sono quelli terribili delle stragi di mafia. Il 23 maggio del 1992 era stato ucciso il giudice Falcone; la Sicilia, da quel momento, è costretta a “svegliarsi”. Quella esplosione così fragorosa e così terribile costrinse anche i nostri governanti a dei provvedimenti di urgenza, che in realtà già lo stesso giudice Falcone aveva pensato e disegnato nelle loro prime bozze e che però si sono tradotte in questo disegno normativo del 41-bis , che era un regime detentivo speciale destinato ad evitare che le persone in carcere con ruoli di vertice

continuassero a comandare. Il 41-bis aveva lo scopo di creare delle situazioni di isolamento detentivo per le persone che, in virtù del ruolo di vertice che rivestivano all’interno delle associazioni, fosse necessario rendere incapaci di perdurare nel comando. Nell’immediato questa norma non fu applicata, perché già dalle prime discussioni sul suo nucleo, ci si rendeva conto che “isolare” è un concetto distante da riabilitare e rieducare, che è la vocazione costituzionale di ogni pena; perché la norma, per com’era (e com’è oggi) scritta interrompe in tutto o in parte il trattamento detentivo ordinario. In questa espressione di interruzione del trattamento c’era una frattura costituzionale, quindi, in un primo momento, questa norma venne accantonata. Tuttavia, pochissimo tempo dopo, il 19 luglio 1992 si ripete la strage in cui viene ucciso il giudice Borsellino. E allora nottetempo viene eseguito il 41-bis e vengono prelevate nelle varie carceri d’Italia quelle persone condannate o in custodia cautelare con il ruolo di vertice all’interno di un’associazione mafiosa, per essere mandate in luoghi più lontani (ad es. le carceri di Pianosa e dell’Asinara). Così nasce questa norma, nonostante la frizione costituzionale che immediatamente era stata notata dal Parlamento, orientato da una vocazione costituzionale, che vede il 41-bis, dalla sua nascita come istituto (e per quello che oggi deve essere), come non uno strumento di punizione, ma come uno strumento di cautela. Molto spesso istituti come questo vengono assimilati, infatti, alle misure di prevenzione , cioè misure che devono esistere fintanto che esiste la loro legittimazione, la loro giustificazione, il loro senso di proteggere la comunità da figure che per il loro verticistico rango sono ancora in grado di connettersi con l’esterno e di esprimere il loro comando, la loro facoltà di contaminazione delle realtà territoriali, la loro facoltà di indurre altre persone a commettere reati. Quando nasce il 41-bis, proprio per queste motivazioni, si stabilisce che, trattandosi di una normativa di carattere eccezionale e straordinario , la sua durata fosse limitata ad un periodi di tre anni e che il regime a carico di ogni singola persona potesse avere un’efficacia di tre mesi. Il regime veniva deciso con un decreto ministeriale , del Ministero che allora si chiamava “di Grazia e Giustizia”, e naturalmente scaturiva da segnalazioni che provenivano dalle procure che si occupavano dell’accertamento di questi reati, oltre che dalMinistero dell’Interno. Ma così non è stato: dopo i primi tre anni si è ritenuto che l’emergenza perdurasse e di volta in volta questo regime è stato mantenuto; anzi se dapprima era previsto che durasse per i detenuti tre mesi (prorogabili con nuovo decreto), successivamente si stabilì che durasse sei mesi, poi che durasse un anno e infine, con una modifica normativa del 1009, che la prima applicazione durasse quattro anni. Ogni prima applicazione è sempre stato previsto che potesse essere rinnovata con un nuovo decreto ministeriale, che interviene prima della scadenza del precedente e che specificasse le ragioni di attualità e di perdurante necessità. Nel 2002 si stabilisce che l’art. 41 - bis co. 2 entri definitivamente nell’ordinamento penitenziario a gestire quelle particolari situazioni di pericolosità sociale che derivano dall’appartenenza ad associazioni criminali, richiamando l’art. 4-bis della l. 354 (l’art. 41 - bis rimanda all’art. 4-bis per stabilire quali soggetti possano essere attinti da quella misura di rigore). Nel 2009 l’istituto viene modificato nuovamente e lo stato attuale prevede che la prima applicazione venga espressa con decreto ministeriale della durata di quattro anni e che nelle sue motivazioni deve contenere le giustificazioni per cui quella persona che viene attinta dal decreto ministeriale debba essere sottratta in tutto o in parte al trattamento penitenziario. La norma ci dà delle indicazioni su cosa voglia dire la sottrazione in tutto o in parte del trattamento penitenziario ordinario : dice che sono carceri dedicate, che si devono trovare prevalentemente in aree insulari (Sicilia esclusa per ovvi motivi). Le celle devono ospitare una persona solamente, ed è quindi un regime di isolamento continuo;

distendersi). Ormai molte sezioni del 41 bis stanno tentando di rimediare a questo aspetto, anche a causa dei moniti del Comitato di prevenzione tortura europeo, perciò la situazione sta migliorando. Ci sono soltanto alcune sezioni ancora così gestite, quelle delle cd. aree riservate , che sono delle sezioni d’ulteriore isolamento nell’isolamento. Esse non hanno un riferimento normativo specifico, se non l’art. 32 del dpr 230: in pratica sono dei luoghi in cui rinchiudere le persone che si sono connotate di comportamenti che sono risultati aggressivi o comunque incongrui con il vivere serenamente all’interno della sezione. Guardando però l’art. 32, esso prevede che questa situazione di isolamento possa durare per tempi limitati e che possa essere prorogato soltanto per motivi specifici; invece, le persone che finiscono lì, ci finisconoper tempi lunghi e, certe volte, irrevocabili. Naturalmente anche questa questione è stata più volte portata all’attenzione del governo da parte del CPT e dalla comunità europea, perché l’isolamento nell’isolamento è quanto di più contrario alla Costituzione si possa immaginare, essendo che queste persone originariamente stavano sole per tempi lunghissimi. Tanto che è intervenuta la Corte edu, imponendo con un monito che si interrompesse questa situazione di violazione determinatada un isolamento assoluto; tuttavia, la soluzione adottata è forse ancora peggiore, dato chesono state inserite alcune persone (senza che esse avessero tenuto comportamenti aggressivi o commesso infrazioni disciplinari) nella stessa cella delle persone punite, con laqualifica, tutt’altro che gratificante, di “ dama di compagnia ”. Taluni detenuti connotati da particolare pericolosità sociale venivano sottoposti a questa misura ulteriore dell’area riservata e, a questo punto, per non incorrere in sanzioni da parte della Corte edu o del magistrato di sorveglianza, si sceglievano queste persone (che non avevano tenuto alcun comportamento aggressivo) che erano costrette ad accompagnare tali detenuti. Nella normativa del 2009 , che modificò in modo serio il 41-bis, sono state introdotte nuove limitazione che nulla avevano a che vedere con la sicurezza sociale , ad es. il divieto di cuocere i cibi. Ad essere più precisi, era permesso alle persone detenute esclusivamente di godere di un pentolino in cui riscaldare qualcosa in alcune ore del giorno, ma non potevano cucinare. La motivazione, che chiaramente non aveva niente a che fare con la sicurezza, era che le persone più ricche all’interno del 41-bis avrebbero potuto, acquistando beni di lusso, riaffermare una posizione di potere interna agli istituti (spiegazione illogica visto il divieto di acquistare beni qualificabili come lusso per tutti i detenuti). La normativa del 2009 (che è la stessa norma che ha portato a 4 anni il tempo di applicazione della misura per la prima volta, e poi la proroga di 2 anni in 2 anni) introduce quindi questa prescrizione; questa particolare prescrizione è stata poi annullata da una sentenza della corte costituzionale del 2020, così come altre prescrizioni introdotte in quel contesto. Una l’abbiamo già vista, che è quella di consegnare piccoli oggetti , un ‘altra afferiva al diritto di difesa delle persone ristrette al 41 bis, perché quella modifica normativa aveva quasi parificato la possibilità di incontro del difensore con le persone ristrette a quella dei familiari e, inoltre, aveva stabilito ristrettissimi limiti temporali all’interno dei quali adempiere alle esigenze difensive. Aveva ancora stabilito che il vetro divisorio, che rimane chiuso a tutta altezza mentre si parla coi familiari, rimanesse chiuso a tutta altezza anche mentre si parla col proprio difensore. Quindi si poneva in qualche modo un grado di sospetto anche sull’avvocato che va a trovare il suo assistito. Anche su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale, con una sentenza che ha annientato la possibilità di esprimere limiti e di contrarre il diritto di difesa, consentendo appunto che le persone ristrette al 41-bis facessero il colloquio coi difensori senza il vetro divisore, soprattutto, in qualunque momentoe di qualunque durata (anche telefonici). L’aspetto singolare di cui vi parlavo prima è che nel momento in cui la Corte Costituzionale ha stabilito che l’incontro con il difensore avvenisse con la possibilità di stringersi la mano, perché i locali sono sempre gli stessi che vengono utilizzati per i colloqui con i familiari e sono dei locali piccolissimi, delle celle molto piccole divise da questo vetro che nel caso dell’avvocato rimane aperto, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e, in particolare, gli agenti speciali che si occupano

del nucleo 41 bis, i GOM (gruppo operativo mobile), stabilirono che la presenza dell’avvocato senza il vetro fosse di una particolare pericolosità. La motivazione era che l’avvocato era comunque una persona potenzialmente in grado di passare messaggi, di costituire elemento di comunicazione tra il delinquente dentro e il mondo fuori; pertanto, si decise che il detenuto che avesse un colloquio con il difensore di fiducia senza il vetro dovesse prima e dopo subire una perquisizione intima. In questo caso si è mossa la Corte di cassazione, che con una serie di sentenza ha consentito il superamento di questa prassi. All'interno del mondo del 41-bis c’è uno strano contemperamento delle norme e dei principi, è come se vivesse in modo proprio l’ordinamento giuridico. Siamo abituati a ragionare con la separazione dei poteri, con il giudice che risponde solo alla legge, che ha il dominio sulla pubblica amministrazione. Lo non è così, lì la pubblica amministrazione è rappresentata dal DAP e dal gruppo operativo mobile che in qualche modo fanno vivere delle regole proprie non sempre modificabili dall’agito del giudice di sorveglianza, che è l’organo a cui è domandata la protezione dell’’ordinato vivere delle regole all’interno degli istituti di pena. In particolare, si fa riferimento alla possibilità di studiare, di leggere, di approfondire dei contenuti di proprio interesse ; perché nel 2011 una circolare del DAP stabilì che in tutte le sezioni del 41-bis non si potessero più ricevere libri, giornali o riviste attraverso abbonamenti, qualunque contenuto informativo che risultasse di un particolare interesse per la persona e anche i libri o le dispense universitarie. Questa circolare fu subito oggetto di impugnazione, perché significava per le persone che studiavano o che volevano studiare, di dover usare il proprio peculio per comprare tutti i libri universitari, e quindi non potendolo utilizzare per tutte le piccole spese di vita quotidiana. Oltre a questo, naturalmente, questa disposizione è stata completamente improvvisa. La magistratura di sorveglianza, quando raggiunta da reclami formulati dai detenuti che appunto studiavano alle scuole superiori o all'università, ha annullato la circolare limitatamente al soggetto richiedente e quindi non ha dichiarato l’illegittimità. Dunque, si è determinata una disparità di trattamento; alcune persone ricominciarono a ricevere libri e riviste e molte altre no. Ad un certo punto l’avvocatura di stato, quale rappresentante del Ministero della giustizia, ha impugnato una decisione del magistrato di sorveglianza e la Corte di cassazione ha ritenuto che ci fosse effettivamente la possibilità per l’amministrazione penitenziaria di ridurre l’acquisto di libri o riviste rispondente a una logica di sicurezza, perché tutto il materiale che all’esterno arrivava all’interno doveva passare dall’ufficio censura per essere vagliato ai fini di una verifica che non contenesse nessun contenuto di ambiguità, e a fronte del carico di materiale istruttivo e informativo che arrivava nelle carceri, l’ufficio censura poteva non essere in grado di assolvere adeguatamente a questa funzione. Per cui, a fronte dell’incapacità di assolvere adeguatamente alla funzione, la Cassazione, ha ritenuto che le restrizione fossero giustamente imposte, ma diversamente da ciò che era avvenuto prima, che ogni reclamo aveva avuto effettività esclusivamente da parte del detenuto che lo aveva promosso, quella sentenza di Cassazione venne utilizzata dall’amministrazione penitenziaria come ripristino anche di tutti coloro che con la magistratura con provvedimenti ormai definitivi e mai impugnati avevano avuto l’accesso all’acquisto dei libri; con quella sentenza di Cassazione si scrive una nuova circolare che eliminasse i vantaggi ottenuti da alcuni in modo definitivo. Questa questione è approdata alla Corte di costituzionale grazie a un magistrato di Spoleto che ha sollevato la questione alla Consulta e in questo caso, però, non è intervenuta sul divieto di acquistare riviste o altro materiale didattico La prescrizione più odiosa del regime che è quella afferente ai rapporti familiari e affettivi perché il colloquio può essere svolto una volta al mese dietro a un divisore e tra i colloqui ci deve essere uno spazio di tempo non inferiore ai 25 giorni perché si cerca di sfavorire una continuità di relazione tale per cui si possa tramandare qualche messaggio e riportare la risposta al detenuto in carcere. Dal momento che stanno lontani dalle proprie famiglie, i colloqui avvengono alle normali regole dell’ordinamento penitenziario che prevedono che la persona sia tenuta in un luogo più vicino

Teniamo conto che la liberazione anticipata può essere chiesta dalla persona condannata anche in relazione a singoli semestri della fase iniziale dell’esecuzione della pena, quindi anche ai primi semestri si può applicare questa detrazione. Questo ci dice che è possibile che si susseguono semestri con valutazione positiva e semestri con valutazione negativa. Esiste un filone giurisprudenziale che fornisce una lettura dell’art. 54 che ridimensiona almeno in parte l’autonomia dei singoli semestri: immaginiamo che in un semestre si verifichi un fatto negativo particolare grave ecco che secondo questo filone giurisprudenziale questo fatto può condizionare anche la valutazione dei semestri seguenti per esempio inducendo a considerare meramente strumentale la partecipazione alle attività trattamentali nei periodi vicini al semestre che è stato caratterizzato da un fatto particolarmente grave. Una seconda precisazione: il semestre è il periodo minimo di pena scontata che può essere preso in considerazione ai fini della liberazione anticipata. Su questo profilo è stata sollecitata a pronunciarsi la Corte costituzionale, riguardo al profilo del principio di uguaglianza per condannati che devono scontare una pena inferiore di sei mesi e che quindi non possono accedere a questo beneficio. La Corte si è pronunciata con la sentenza 137/1983, non accogliendo la questione, ritenendo che fissare un periodo minimo di espiazione della pena è una previsione che non manca di razionalità e coerenza, e quindi non c’è una violazione dell’art. 3 Cost. Terza precisione: quali sono i periodi durante i quali la persona meritevole può maturare i 45 giorni di detrazione? Sicuramente li può maturare durante i semestri trascorsi in espiazione intramuraria. Ma non solo: l’art. 54 della l. 354 ci dice che la persona condannata può maturare questi 45 giorni di detrazione anche in regime di detenzione domiciliare e anche durante i semestri che abbia trascorso in custodia cautelare (compresi gli arresti domiciliari che sono equiparati alla custodia cautelare). Un interrogativo è rispetto alle categorie dei condannati alla detenzione domiciliare e agli indagati sottoposti a custodia cautelare. Rispetto a queste categorie come possiamo valutare la partecipazione all’opera rieducativa? Come si fa a valutare se c’è stata partecipazione del soggetto all’opera rieducativa?

  • Se ci riferiamo ai condannati che scontano la pena in regime domiciliare si è rilevato che è possibile valutare la partecipazione all’opera rieducativa perché costoro debbono instaurare un rapporto con l’UEPE per il trattamento extramurario, sono quindi sottoposte a trattamento, potendone valutare l’adesione al programma e al trattamento rieducativo.
  • Per quanto riguarda coloro che si trovano in custodia cautelare si è ricordato che l’imputato o l’indagato su richiesta possono essere ammessi a partecipazione ad attività educative e da ciò si potrebbero trarre elementi di valutazione ai fini della liberazione anticipata (comunque rimanendo esenti dall’osservazione scientifica della personalità). Se andiamo a leggere l’art. 47 co. 12 - bis ne ricaviamo che è previsto in modo espresso che la persona possa maturare i 45 giorni di liberazione anticipata anche durante l’espiazione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale. Questo è frutto di una riforma con la l. 277/2002. Ancora, si è comunque concluso che la persona può maturare questa detrazione in regime di semilibertà e anche durante i semestri trascorsi in regime di liberazione condizionale. Secondo presupposto è la partecipazione all’opera di rieducazione. Individuato il semestre di riferimento, la liberazione anticipata viene concessa se la persona condannata ha dato prova di partecipazione all’opera rieducativa. Viene sostanzialmente concessa come riconoscimento di questa partecipazione e viene concessa al fine di reinserimento in società. Anche qui dobbiamo fare alcune precisazione. La prima è che la valutazione del comportamento tenuto dalla persona deve essere rapportata alla situazione concreta, cioè deve essere rappresentata alle opportunità trattamentali che alla persona siano state offerte ; a questo

proposito l’art. 103 co. 2 dpr 230/2000 ci dice che “La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.” Va letto insieme all’art. 26 co. 5 dello stesso dpr “Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nelcomma 2 dell'articolo 103.” In linea di principio la partecipazione all’opera rieducativa non si può esaurire nella mera regolarità della condotta tenuta ma ci vuole qualcosa di più. Se però l’istituto penitenziario non offre significative attività trattamentali non si può per questo negare la liberazione anticipata alla persona condannata. In questo caso verrà in primo piano la regolarità della condotta e quanto da questa regolarità si possa ricavare in termini di reale disponibilità di rieducazione e risocializzazione (teniamo conto che questa situazione di carenza di reali opportunità trattamentali può riguardare soprattutto le persone condannate sottoposte a un regime differenziato, in particolare le persone sottoposte al cd. carcere duro). La revoca della liberazione anticipata. Art. 54 co. 3 della l. 354: ”La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.” In assenza di un fatto del genere la liberazione anticipata, ottenuta in relazione a un determinato semestre, è intangibile. Dall’altra parte, però, se questo evento si verifica la revoca della liberazione anticipata è prevista in termini automatici e come tutti gli automatismi ha generato perplessità dal punto di vista della fattibilità costituzionale. La Corte costituzionale con la sentenza 186/1995 ha fatto cadere questo automatismo, così a seguito di questa sentenza la liberazione anticipataviene revocata soltanto se la condotta alla base del delitto non colposo appare incompatibile con il mantenimento del beneficio (ad es. per l’ulteriore delitto non colposo commesso, la persona ha riportato soltanto una condanna a pena pecuniaria; ecco che qui si troverebbe incongruente rispetto alla finalità rieducazione della liberazione anticipata. La procedura per concedere la liberazione anticipata. Questa procedura è stata ridisegnata con la l. 177/2002. Il procedimento è stato ridisegnato nell’ottica di semplificare ealleggerire il carico di lavoro del Tribunale di sorveglianza e, infatti, la procedura per le concessioni è affidata in prima battuta al magistrato di sorveglianza. L’articolo di riferimento è l’art. 69 - bis della l. 354 che ci descrive un procedimento che si svolge inaudita altera parte, cioè in prima battuta senza contraddittorio, contraddittorio che è solo eventuale. Contro l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza adotta la propria decisione, il pm, l’interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza il quale deciderà secondo le forme procedimentali previste ex art. 666 e 678 c.p.p. quindi vediamo che in presenza di reclamo si recupera la garanzia del contraddittorio. Al collegionon può partecipare il magistrato che ha emesso l’ordinanza oggetto del reclamo. Se andiamo a leggere l’art. 69 - bis, l’incipit è “Sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti [...]”; dunque, si ritiene che questo escluda che la liberazione anticipata possa essere concessa d’ufficio, sembra che debba essere chiestacon istanza. L’affidamento in prova al servizio sociale Premessa: innanzitutto le misure alternative alla detenzione in carcere sostituiscono all’espiazione in istituto un trattamento sanzionatorio in ambiente esterno in misura più o meno ampia; di questo trattamento il carattere penale è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale come trattamento sanzionatorio. Altro profilo è che le misure alternative vengono concesse a fronte di accertati progressi della persona condannata nel suo percorso trattamentale, e questo vale in modo particolare per le misure

condizione necessaria per poter accedere all'affidamento in prova. Si è arrivati a spezzare, diciamo questo legame necessario, come vi dicevo, attraverso vari passaggi:

  1. L. Gozzini n. 663/1986 : la l. Gozzini aveva stabilito che i condannati che avevano già subito un periodo di custodia cautelare , che poi fossero tornati in libertà e avessero tenuto un comportamento che consentiva una prognosi favorevole in termini di rieducazione e di non recidiva, potevano ottenere l’affidamento in prova senza il periodo di previo osservazione in istituto. Però doveva trattarsi di soggetti che avessero già subito un periodo di custodia cautelare. Questa disciplina arrivò all’attenzione della Corte costituzionale, che si pronunciò con la sentenza 569/1989, la quale dichiarò incostituzionale l’impossibilità di accedere all’affidamento in prova per chi non fosse già stato detenuto né in espiazione di penae neanche in custodia cautelare.
  2. L. Simeone n. 165/1998 : a questa legge si deve la formulazione attuale, che quindi ancora vige, del co. 3 dell’art 47, che stabilisce che “l’affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all’osservazione di istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha osservato un comportamento tale daconsentire la prognosi favorevole in termini di rieducazione e di non recidiva. A questa novità se ne unisce un’altra: con la l. Simeone nell’art. 656 co. 5 cpp (articolo fondamentale nelle dinamiche penitenziarie) si introduce la sospensioned’ufficio , cioè la sospensione automatica, da parte del pm, dell’esecuzione dellapena detentiva non superiore a tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, che si ha quando la pena detentiva da espiare, secondo il tenore dell'art. 656 co. 5 è contenuta entro i tre anni. Questo permette alla persona che si trova libera (infatti, questo avviene nei confrontidi condannati liberi nel momento in cui la sentenza che li condanna a pena detentivapassa in giudicato) nel momento in cui a suo carico viene emessa una pena condanna a pena detentiva breve, di fare istanza per cercare di accedere a una misura alternativa direttamente dalla libertà, senza fare ingresso in carcere. Cioè il meccanismo è questo: io pubblico ministero mi trovo di fronte una persona condannata in giudicato, una persona condannata che è libera nel momento in cui lasentenza a suo carico diventa irrevocabile e che deve scontare una pena contenuta entro i tre anni. Io pm sono obbligato a sospendere l’esecuzione di questa pena detentiva per un certo periodo di tempo. L’intento del legislatore è di consentire a questa persona di sfruttare il periodo di sospensione della pena detentiva per fare, se lo desidera, istanza per accedere ad una misura alternativa alla detenzione in carcere e di farlo da libera. Attenzione che questa sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, quando lapena detentiva da scontare è contenuta entro i tre anni, è doverosa da parte del pubblico ministero. Il pm non ha alcuna discrezionalità in merito; l’unico presupposto è che la pena da espiare deve rientrare nei tre anni (anche se ci sono dei casi in cuila sospensione non opera, ma sono comunque casi tassativamente previsti dalle legge e non lasciati alla discrezionale valutazione del pm). Quindi, a seguito della l. Simeone, di regola abbiamo la sospensione d’ufficio, automatica da parte del pm dell’esecuzione della pena che non supera i tre anni, per i condannati che siano liberi al momento del passaggio in giudicato della sentenza, e a questo si aggiunge la non imprescindibilità dell’osservazione scientifica della personalità derivante dall’art. 47 co. 3, come riformulato dalla l. Simeone, che unisce questi due profili. Queste due modifiche ci dicono, sostanzialmente, che c’è la possibilità di accedere all’affidamento in prova direttamente dalla libertà, senza un passaggio deleterio in carcere. In altri termini è possibile iniziare l'esecuzione di una pena detentiva senza entrare in carcere, già in regime alternativo (e questo non vale solo per l’affidamento in prova, ma anche per altre misure). Riforme più recenti hanno confermato questa rottura dell’originario legame necessario tra l’affidamento in prova e la previa osservazione della personalità all’interno dell’istituto penitenziario.

Possiamo vedere l’art. 47 co. 3 - bis, che compare grazie al d.l. 146/2013 conv. l. 10/2014: in questo caso si agisce cercando di allargare l’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova (siamo nel periodo post Torreggiani). L’art. 47 co. 3-bis ci dice che “L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione. Quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente, alla presentazione della richiesta (anno precedente trascorso in espiazione di pena in esecuzione di una misura cautelare o in libertà) un comportamento tale da consentire una prognosi favorevole in termini di rieducazione e di non recidiva”. Questo è il cd. affidamento in prova allargato , cioè quella fattispecie di affidamento in prova che si applica a pena , anche residua da scontare, non superiore ai quattro anni. Interessante che quest’anno precedente alla presentazione della richiesta, che viene valutato ai fini della concessione dell'affidamento in prova allargato, dice il legislatore, può essere stato trascorso in espiazione di pena o anche in esecuzione di una misura cautelare, oppure in libertà; ricaviamo, chiaramente, che non è necessaria la previa osservazione di istituto, infatti, ai fini della concessione dell'affidamento in prova allargato è valutabile ancheil comportamento tenuto in libertà. Nel 2018 c’è stata un’importante sentenza della Corte costituzionale , la n. 41/2018 , che ha innalzato a quattro anni anche il limite massimo per la sospensione automatica dell'esecuzione della pena detentiva. Sappiamo che l’art. 656 co. 5 cpp obbliga il pm, salve le eccezioni previste nel co. 9, a sospendere l’esecuzione della pena detentiva quando questa sia contenuta entro i tre anni. Ma la Corte ha deciso di innalzare questo obbligo quando la pena detentiva è contenuta entro i quattro anni, proprio per allinearla alla nuova soglia per accedere all’affidamento in prova. Dato che l'affidamento in prova è oggi accessibile, nella sua forma allargata, fino alla soglia dei quattro anni, ecco che si allinea il meccanismo sospensivo, in modo che anche fino ai quattro anni si possa non solo accedere all'affidamento in prova ma accedervi dalla libertà, grazie al meccanismo sospensivo dell'esecuzione della pena detentiva. Un’ulteriore consacrazione della rottura del legame necessario tra l’affidamento in prova e la previa osservazione all’interno dell’istituto si è avuta con il d. lgs. 123/2018 : in questa occasione è stato integrato il co. 2 dell’art. 47. L’art. 47 co. 2 viene riformulato , nel senso che si aggiunge che se l’istanza di affidamento in prova è proposta da soggetto in libertà, sfruttando la sospensione dell’esecuzione, sarà l’intervento dell’UEPE a fornire al giudice gli elementi di valutazione necessari per formulare la prognosi (questo perché ovviamente mancheranno, in tal caso, i risultati dell’osservazione intramuraria). Abbiamo parlato dell’istanza di affidamento per lo più richiesta da persone in libertà. Concentriamoci sul caso della persona condannata che proponga istanza di affidamento in prova dopo che l’esecuzione della pena ha già avuto inizio. Ovviamente i risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta in istituto saranno invece a disposizione della magistratura di sorveglianza se l'istanza di affidamento in prova arriverà da una persona che si trova, invece, ristretta all'interno dell'Istituto penitenziario. Io posso anche avere una pena da espiare superiore ai quattro anni (poniamo 7 anni di reclusione) e vado a chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale soltanto nell'ultima parte della esecuzione penale, quando la soglia della pena che devo espiare me lo consente. In questo caso, la magistratura di sorveglianza per valutare la mia istanza, avrà a propria disposizione i risultati dell'osservazione scientifica della personalità. Possiamo vedere l’art. 47 co. 4. Si potrebbe anche trattare di una persona che, magari hainiziato l’esecuzione in regime intramurario, poi è riuscita ad ottenere la semilibertà, quindi ha trascorso un periodi di espiazione da semilibero, la semilibertà ha avuto successo, e daquesto successo può

UEPE”, dell’ufficio dell’UEPE territorialmente competente. L' ordinanza di affidamento in prova ha effetto solo se l'interessato sottoscrive il verbale. Quindi attenzione che la sottoscrizione del verbale, contenente le prescrizioni, è fondamentale, perché se non c'è questa sottoscrizione da parte del condannato viene dichiarata l'inefficacia dell'ordinanza di affidamento in prova. Il verbale e la sua sottoscrizione, in particolare, è fondamentale perché rappresenta un'assunzione di impegno da parte del condannato. E infatti l'affidamento ha inizio proprio dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni. Quali sono i contenuti di queste prescrizioni? Qui possiamo vedere l’ art. 47 co. 5 della l. 354. Intanto queste prescrizioni riguardano sicuramente i rapporti con il servizio sociale UEPE “L’affidato avrà l'obbligo di rapporti regolari con l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna.” Questo obbligo è una prescrizione centrale: caratterizza questa misura che non a caso si chiama affidamento in prova al servizio sociale. Lavoro : di solito all'affidato viene imposto di dedicarsi stabilmente a un'attività lavorativa, tanto che di fatto, spesso, chi non riesce a trovare un'opportunità di lavoro non riesce neppure a ottenere l'affidamento in prova. Anche se formalmente il fatto di avere un posto dilavoro non è un presupposto dell'affidamento in prova, di fatto molto difficilmente si riesce ad accedere all’affidamento in prova se un lavoro non lo si ha. Dimora : di solito all’affidato viene imposto di stabilire la propria residenza nel luogo indicato nell'istanza di affidamento Per quanto riguarda la libertà di movimento , normalmente viene limitata, nel senso che gli si vieta di allontanarsi dalla propria abitazione in determinati orari, che per lo più sono orari notturni. Per quanto riguarda la frequentazione di locali , ci possono essere dei limiti per quali l'affidato può frequentare e quali no. Nel verbale (e qui ci spostiamo al co. 7 dell'art. 47 ) bisogna anche stabilire quanto segue “che l’affidato si adoperi, per quanto è possibile, a favore della vittima del suo reato”. Nella maggior parte dei casi il risarcimento non è di fatto possibile, ad esempio per l’indigenza del condannato e allora, il tribunale di sorveglianza può prescrivere che la persona condannataconcordi con il servizio sociale attività di volontariato. Nel verbale “bisogna anche stabilire che l'affidato adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare”. “E poi si possono aggiungere una serie di prescrizioni individualizzate, ritenute necessarie per la risocializzazione e per la prevenzione del rischio di commissione di reati” qui potete vedere il co. 6 dell'art. 47. E allora, a questi fini, il Tribunale di sorveglianza può vietare all'affidato di soggiornare in uno o più comuni (per es. nel comune dove vive la vittima) oppure, al contrario, può imporgli di soggiornare in un comune determinato. “Il Tribunale di sorveglianza può anche stabilire prescrizioni che impediscono alla affidato di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.” Per es., si può stabilire il divieto di frequentare pregiudicato; divieto di detenere armi e così via. Revoca dell’affidamento in prova (art. 47 co. 11). L’affidamento in prova può essere revocato nel caso di comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni. Però attenzione: non ogni comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni determina la revoca dell’affidamento; perché l’affidamento venga revocato è necessario che questo comportamento sia incompatibile con la prosecuzione della prova. Se questa impossibilità non c’è, magari si può reagire diversamente alla trasgressione, si possono inasprire le prescrizioni, e questo può farlo il magistrato di sorveglianza (art. 47 co. 8). Qual è la procedura per la revoca? Immaginiamo una persona affidata in prova che tengaun comportamento che potrebbe essere causa di revoca della misura: il magistrato di sorveglianza deve comunicarlo immediatamente al Tribunale di sorveglianza, in modo che il Tribunale decida se l'affidamento deve proseguire, deve essere sostituito o revocato. Nel frattempo, in attesa della decisione dell'organo collegiale, il magistrato di sorveglianza può sospendere provvisoriamente

l'affidamento e ordinare di accompagnare il trasgressore nell'istituto penitenziario. Il provvedimento di sospensione dell'affidamento, proveniente dal magistrato di sorveglianza, perde efficacia se il tribunale di sorveglianza non decide entro 30 giorni dalla ricezione degli atti. Il Tribunale di sorveglianza deciderà comunque nelle forme del procedimento di sorveglianza. 24/11/ Restando sulla revoca , per concludere, dobbiamo dire che, nel caso in cui l’affidamento in prova al servizio sociale venga revocato, il Tribunale di sorveglianza determina l’entità della pena detentiva ancora da espiare. Ciò vuol dire che il tribunale di sorveglianza valuta la gravità della violazione che ha causato la revoca, e valuta tutti gli altri fattori rilevanti (per es. la durata delle limitazioni, fino a quando l’affidamento ha avuto corso; il comportamentotrasgressivo in generale;...). Quindi, il Tribunale di sorveglianza, in caso di revoca, deve fare una valutazione ulteriore. Il Tribunale di sorveglianza deve decidere se il periodo di affidamento trascorso prima della revoca deve essere sottratto in tutto o in parte dalla pena che rimane da espiare , perché quando interviene la revoca la persona ha già trascorso una parte del tempo-pena inaffidamento in prova al servizio sociale; il punto è come viene computato il tempo già trascorso in affidamento, se vale comunque come pena scontata, oppure no, oppure solo parzialmente (visto che comunque la prova è da considerarsi “fallita”). Il fatto che ci sia questa alternativa decisoria è frutto di un intervento della Corte costituzionale, con la sentenza 343/1987. Oggi sul punto possiamo vedere l’art. 98 co. 7 del dpr 230; in più possiamo vedere anche l’art. 58 - ter della l. 354 , che ci dice che, dopo la revoca, per tre anni il condannato non puòpiù fruire dell’affidamento, e neppure del lavoro esterno, dei permessi premio, della detenzione domiciliare e della semilibertà: quindi vi è uno sbarramento automatico che si basa su una precedente revoca. Questo sbarramento automatico, però, non vale per un successivo accesso alla detenzione domiciliare che riguardi madri ed eventualmente anche padri: questo automatismo ostativo,basato sulla revoca, non scatta dunque per un successivo accesso alla detenzione domiciliare destinata specificatamente alla tutela della genitorialità (in primis del rapporto madre-figlio, in via residuale padre-figlio), sia essa la detenzione domiciliare “ordinaria” oppure “speciale”. In questi casi, ci sarà una valutazione, caso per caso, effettuata dal Tribunale di sorveglianza, che quindi potrà decidere in senso positivo o negativo, ma senzaessere vincolato da un automatismo ostativo. Questo esito è frutto di una sentenza della Corte costituzionale, n. 187/. [[Stiamo vedendo tutta una serie di sentenze della Corte costituzionale che, nel loro complesso, hanno smantellato tutta una serie di automatismi preclusivi, ostativi all’accesso a quelle misure alternative alla detenzione in carcere specificatamente rivolte alla tutela della genitorialità; quindi, laddove viene in gioco il superiore interesse del minore, figlio della persona condannata, ecco che la Corte costituzionale pian piano ha smantellato tutta una serie di automatismi per consentire alla magistratura di sorveglianza di valutare di volta in volta, tenendo conto, nel caso concreto, dell’interesse specifico del minore.]] Immaginiamo, invece, che l’affidamento in prova non cessi anticipatamente, ma arrivi alla sua fine naturale, che è quello del fine-pena. Per succedere questo deve essere valutato l’esito dell’affidamento in prova , per capire se questa prova è stata “superata”. Questa valutazione è una valutazione globale dell’intero periodo trascorso in affidamento, e serve a decidere se sia o meno avvenuto il recupero sociale del condannato.

1. Se l’esito è ritenuto positivo: possiamo vedere l’art. 47 co. 12, che ci dice che si ha l’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, eccetto le pene accessorie perpetue. Attenzione: questa conseguenza non si produce automaticamente allo scadere dell’affidamento in prova, che sappiamo essere fisiologicamente pari alla pena ancora da scontare: è necessario che si

stato di tossico/alcol dipendenza; poi deve altresì attestare la procedura con la quale la dipendenza è stata accertata e deve anche attestare, se il programma terapeutico è già in corso, il suo andamento; altrimenti, la sua idoneità ai fini di recupero del condannato. Quindi, anche in questo caso, scatta il meccanismo di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, volto a consentire al condannato di fare istanza per l’accesso a questa misura da libero (nel momento in cui la sentenza passa in giudicato). Infatti, se ci sono le condizioni per un affidamento terapeutico, il pm deve sospendere l’esecuzione della pena detentiva che non superi i sei anni (e non i quattro ordinari). Teniamo conto però che se si tratta di soggetti del 4-bis, in virtù del doppio binario penitenziario, costoro sono esclusi da questo meccanismo sospensivo (art. 656 co. 9). Se invece la persona è detenuta, e non in stato di libertà, per accedere all’affidamento in prova terapeutico deve presentare la sua istanza al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria l’affidamento terapeutico se, intanto, 1. l’istanza è ammissibile (comprensiva di tutte le allegazioni richieste); 2. se sono offerte concrete indicazioni sull’esistenza di un grave danno che si produrrebbe nel caso di protrazione della detenzione; 3. se non ci sono elementi che fanno ritenere esistente un pericolo di fuga. In presenza di tutte queste condizioni, potremmo avere un affidamento terapeutico provvisoriamente applicato dal magistrato di sorveglianza. Per la decisione definitiva , gli atti devono comunque essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza, e questo qualunque sia stato l’esito della procedura interinale-provvisoria attivata dall’organo monocratico. Il Tribunale di sorveglianza deve valutare se sia possibile una “prognosi favorevole”, in ordine al fatto che l’affidamento contribuisca alla risocializzazione del reo, e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; in particolare, il Tribunale di sorveglianza deve anche verificare che lo stato di dipendenza non sia stato preordinato strumentalmente allo scopo di ottenere l’affidamento terapeutico, oltre alla verifica di tutte le condizioni specifiche previste per questo affidamento. Se il Tribunale di sorveglianza rigetta la domanda, quindi non accoglie questa istanza, il condannato ha il diritto di proseguire o intraprendere il programma terapeutico in carcere, in regime intramurario. Se invece il Tribunale di sorveglianza accoglie la domanda, ecco che al condannatoverranno date una serie di prescrizioni: innanzitutto sulle modalità esecutive di un programma, in questo caso terapeutico, vista la particolarità della situazione. Di regola, la misura inizia a decorrere dalla sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni alle quali il condannato si dovrà attenere, come nel caso dell’affidamento ordinario. Attenzione: potrebbe capitare che il condannato abbia un programma terapeutico giàin corso ; in questo caso il Tribunale di sorveglianza può retrodatare l’inizio della misura , e quindi dell’esecuzione della pena, laddove la persona acceda all’affidamento sin dall’esecuzione della pena stessa (ovviamente questo è un vantaggio per la persona alcol/tossicodipendente perché vuol dire, sostanzialmente, che è come se questa persona avesse già iniziato a scontare la pena prima della sentenza passata in giudicato). Qui, ovviamente, per valutare se retrodatare, il tribunale di sorveglianza terrà conto del comportamento della persona e delle limitazioni alle quali questa persona si è già volontariamente sottoposta. Può anche capitare che il programma terapeutico raggiunga positivamente i suoi risultati terapeutici prima dell’estinzione della pena. In questo caso, il magistrato di sorveglianza può disporre che l’affidamento prosegua con nuove e rinnovate prescrizioni, questa volta tipicamente rivolte al reinserimento sociale e non più a un fine terapeutico. Questo può accadere anche se la pena che residua è superiore a quella che consentenormalmente l’affidamento in prova “ordinario”.

Detenzione domiciliare La detenzione domiciliare ha una finalità , in primo luogo, umanitaria e in alcuni casi una finalità di sfollamento delle carceri. L’ottica risocializzante non si può comunque ritenere del tutto estranea alla detenzione domiciliare: c’è giurisprudenza della Cassazione che ribadisce che anche in questo caso la magistratura di sorveglianza debba valutare la sua idoneità ad agevolare il reinserimento sociale, valutando in alcuni casi anche la meritevolezza del soggetto. Resta una misura spiccatamente umanitaria, visto che i contenuti risocializzanti restano comunque poveri. Questa misura tende ad esaurirsi in una sorta di spostamento della detenzione dall’ambiente carcerario a quello extramurario (completamente dall’affidamento in prova, che chiede di rispettare una serie di prescrizioni e di vincoli, che non troviamo nella detenzione domiciliare). Vediamo quali sono i contenuti di questa misura. La detenzione domiciliare si può definirecome una misura intermedia tra l’espiazione della pena detentiva in carcere e l’affidamento in prova al servizio sociale (o anche la liberazione condizionale): diciamo che sta a metà strada. Chi è in detenzione domiciliare sconta la sua pena detentiva presso la propria abitazione , ma non solo: può anche essere assegnato a un altro luogo di privata dimora , o a un luogo di cura, di assistenza o di accoglienza, o ancora a una casa-famiglia protetta. Quindi non è detto che chi sconta la sua pena detentiva in detenzione domiciliare la sconti a casa propria. La persona non può allontanarsi dal domicilio al quale è stata assegnata per scontare la propria pena detentiva in forma extramuraria. Le modalità della detenzione domiciliare sono stabilite dal tribunale di sorveglianza, sulla falsariga delle modalità previste per la misura cautelare degli arresti domiciliari (gli arresti domiciliari sono la misura cautelare, la detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione in carcere e quindi la ritroviamo nella fase di esecuzione di una pena definitivamente inflitta; i contenuti sono però analoghi). Al divieto di allontanamento dal domicilio si possono aggiungere prescrizioni che riguardano la libertà di comunicazione : in particolare il tribunale di sorveglianza può, se lo ritiene necessario, limitare o vietare le comunicazioni con persone diverse da quelle che coabitano con la persona in detenzione domiciliare o che la assistono. Questi limiti alla comunicazione possono riguardare le comunicazioni in presenza e/o le comunicazioni a distanza (per es. telefoniche). Può anche darsi che ci siano, invece, degli elementi di “allargamento delle maglie” entro cui la persona è costretta a vivere: può darsi infatti che la persona in detenzione domiciliare debba far fronte a esigenze di vita indispensabili , che non può soddisfare se non uscendo dal suo domicilio (ad es. una persona che vive da sola dovrà fare la spesa, o andare dal medico). Stesso discorso vale se questa persona deve lavorare per potersi mantenere. Il Tribunale di sorveglianza deve anche stabilire le disposizioni che riguardano gli interventi del servizio sociale penitenziario ( UEPE ) nei confronti della persona in regime di detenzione domiciliare. Nel corso della detenzione domiciliare, se si rende necessario, le prescrizioni e le disposizioni iniziali potranno essere modificate dal magistrato di sorveglianza (art. 47 - ter co. 4). Il riferimento alle “esigenze di vita indispensabili” è abbastanza scivoloso, perché ci si chiede quali siano queste esigenze. Es. clamoroso: non è stata ritenuta esigenza di vita indispensabile, in un primo momento, la necessità di una donna in detenzione domiciliare di allontanarsi dal domicilio per eseguire una interruzione volontaria di gravidanza, già programmata entro i termini di legge (aveva già l’appuntamento per eseguire questo intervento). Quindi ci rendiamo conto che queste clausole di tipo generale possono essere molto scivolose (il giudice che ha fatto questo “capolavoro” è stato poi sanzionato disciplinarmente dal CSM). Rispetto a quanto detto, ci sono alcune peculiarità che riguardano il regime della detenzione domiciliare “speciale”, cioè un’ipotesi di detenzione domiciliare specificatamente dedicata alle madri e, in via residuale, ai padri. Ecco che, in questo caso, poiché vengono in rilievo innanzitutto le