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appunti diritto penitenziario, Appunti di Diritto Penitenziario

appunti lezioni di diritto penitenziario

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 08/12/2025

sara-mingardo
sara-mingardo 🇮🇹

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LEZIONE 1
Cos’è il diritto penitenziario
Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che disciplina le modalità di esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà personale.
Preciso sin da questo momento che nell’arco delle prossime lezioni la nostra attenzione si
concentrerà soprattutto sull’esecuzione delle pene detentive mentre riserveremo soltanto
qualche cenno rapido alle misure di sicurezza delle pene detentive.
Quindi posto che focalizzeremo la nostra attenzione sull’esecuzione delle pene detentive, questo
comporta che nel nostro percorso di studio ci riferiremo a quello che accade dopo il passaggio in
giudicato di una sentenza di condanna ad una pena detentiva, e quindi andremo a vedere che cosa
succede nel momento in cui una pena detentiva deve essere eseguita.
Tendenzialmente, quindi, con i nostri discorsi ci collocheremo dopo il passaggio in giudicato di una
sentenza di condanna a pena detentiva.
Faremo invece soltanto qualche cenno alle persone che sono sottoposte alle indagini preliminari o
sono imputate e subiscono in corso del procedimento penale l’applicazione di misure privative e
limitative della libertà personale di natura cautelare, pensiamo quindi alla persona sottoposta alle
indagini preliminari o imputata alla quale venga applicata la custodia cautelare in carcere.
Così come faremo soltanto qualche rapido cenno a coloro che si trovino sottoposti a una misura di
tipo cautelare a un arresto in flagranza di reato o a un fermo.
In particolare, andremo a soffermarci sui soggetti che intervengono a vario titolo sulla fase
dell’esecuzione delle pene detentive, e soprattutto vorrei dedicare uno spazio per soffermarmi sui
rapporti che nella fase dell’esecuzione della pena detentiva si instaurano tra l’amministrazione
penitenziaria da un lato e la magistratura di sorveglianza dall’altro.
Vedremo che il modo nel quale si configurano questi rapporti incide significativamente sul livello
di tutela dei diritti delle persone detenute.
Prima di procedere e quindi di passare ad un’analisi approfondita dei profili essenziali
dell’esecuzione penale vorrei premettere alcune considerazioni di carattere generale che non
riguardano esclusivamente il momento dell’esecuzione della sanzione penale, ma riguardano
anche il momento della previsione astratta delle sanzioni penali da parte del legislatore e il
momento della loro inflizione concreta ai singoli autori di reato da parte del giudice che si
pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato.
Vorrei iniziare col dire che le vicende dei vari sistemi sanzionatori, compreso il nostro, ruotano
perlopiù attorno a tre idee guida fondamentali che riguardano la funzione della sanzione penale:
1. La retribuzione;
2. La prevenzione generale;
3. La prevenzione speciale.
La retribuzione da un lato e la prevenzione, generale e speciale, dall’altro, non sono fra loro
necessariamente concetti alternativi: a seconda del modo in cui la retribuzione e la prevenzione si
combinano avremo sistemi sanzionatori orientati diversamente, però non è che siano alternative
tra loro inconciliabili.
Ci sono diversi modi di combinare la retribuzione e la prevenzione, l’orientamento del singolo
sistema sanzionatorio preso in considerazione sotto questo profilo dipende dal contesto politico e
socioculturale di riferimento, quindi, ogni singolo sistema sanzionatorio si orienterà secondo una
certa combinazione di retribuzione e prevenzione a seconda del contesto politico e socioculturale
di riferimento.
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LEZIONE 1

Cos’è il diritto penitenziario Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che disciplina le modalità di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale. Preciso sin da questo momento che nell’arco delle prossime lezioni la nostra attenzione si concentrerà soprattutto sull’esecuzione delle pene detentive mentre riserveremo soltanto qualche cenno rapido alle misure di sicurezza delle pene detentive. Quindi posto che focalizzeremo la nostra attenzione sull’esecuzione delle pene detentive , questo comporta che nel nostro percorso di studio ci riferiremo a quello che accade dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna ad una pena detentiva, e quindi andremo a vedere che cosa succede nel momento in cui una pena detentiva deve essere eseguita. Tendenzialmente, quindi, con i nostri discorsi ci collocheremo dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva. Faremo invece soltanto qualche cenno alle persone che sono sottoposte alle indagini preliminari o sono imputate e subiscono in corso del procedimento penale l’applicazione di misure privative e limitative della libertà personale di natura cautelare, pensiamo quindi alla persona sottoposta alle indagini preliminari o imputata alla quale venga applicata la custodia cautelare in carcere. Così come faremo soltanto qualche rapido cenno a coloro che si trovino sottoposti a una misura di tipo cautelare a un arresto in flagranza di reato o a un fermo. In particolare, andremo a soffermarci sui soggetti che intervengono a vario titolo sulla fase dell’esecuzione delle pene detentive, e soprattutto vorrei dedicare uno spazio per soffermarmi sui rapporti che nella fase dell’esecuzione della pena detentiva si instaurano tra l’amministrazione penitenziaria da un lato e la magistratura di sorveglianza dall’altro. Vedremo che il modo nel quale si configurano questi rapporti incide significativamente sul livello di tutela dei diritti delle persone detenute. Prima di procedere e quindi di passare ad un’analisi approfondita dei profili essenziali dell’esecuzione penale vorrei premettere alcune considerazioni di carattere generale che non riguardano esclusivamente il momento dell’esecuzione della sanzione penale, ma riguardano anche il momento della previsione astratta delle sanzioni penali da parte del legislatore e il momento della loro inflizione concreta ai singoli autori di reato da parte del giudice che si pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato. Vorrei iniziare col dire che le vicende dei vari sistemi sanzionatori, compreso il nostro, ruotano perlopiù attorno a tre idee guida fondamentali che riguardano la funzione della sanzione penale:

  1. La retribuzione;
  2. La prevenzione generale;
  3. La prevenzione speciale. La retribuzione da un lato e la prevenzione, generale e speciale, dall’altro, non sono fra loro necessariamente concetti alternativi: a seconda del modo in cui la retribuzione e la prevenzione si combinano avremo sistemi sanzionatori orientati diversamente, però non è che siano alternative tra loro inconciliabili. Ci sono diversi modi di combinare la retribuzione e la prevenzione, l’orientamento del singolo sistema sanzionatorio preso in considerazione sotto questo profilo dipende dal contesto politico e socioculturale di riferimento, quindi, ogni singolo sistema sanzionatorio si orienterà secondo una certa combinazione di retribuzione e prevenzione a seconda del contesto politico e socioculturale di riferimento.

Retribuzione La retribuzione è un’idea secondo la quale la sanzione penale deve servire a compensare, o appunto a retribuire , il male provocato con la commissione del reato. Per chiarire il significato della retribuzione possiamo chiamare in aiuto le parole di Kant “Anche se la società civile si sciogliesse con l’accordo di tutti i suoi membri, per esempio il popolo che abita un’isola decidesse di separarsi e di spargersi per tutto il mondo, ecco anche in questo caso l’ultimo assassino che si trova in prigione dovrebbe prima venire giustiziato in modo che ad ognuno tocchi ciò che i suoi atti meritano e la colpa del sangue non ricada sul popolo che non ha chiesto questa punizione”. Il punto per noi più significativo è il seguente: in modo che ad ognuno tocchi ciò che i suoi atti meritano , qui sta l’essenza dell’idea della retribuzione. Quello che adesso noi andremo a domandarci è come questa idea retributiva incida sulla fisionomia del sistema sanzionatorio, proveremo a domandarci verso quale direzione l’idea retributiva possa orientare il sistema sanzionatorio. Come ho accennato in precedenza nel fenomeno sanzionatorio possiamo individuare tre momenti fondamentali:

  1. Previsione astratta delle sanzioni penali da parte del legislatore, cioè quel momento nel quale il legislatore abbina una determinata sanzione a un determinato fatto (es. Al fatto di cagionare dolosamente la morte di una persona l’art. 575 c.p. abbina la pena della reclusione non inferiore a 21 anni);
  2. Inflizione concreta della sanzione al singolo autore di reato da parte del giudice che si pronuncia sulla sua colpevolezza (es. Tizio imputato per l’omicidio di Caio potrà essere condannato in concreto alla pena di 18 anni di reclusione);
  3. Esecuzione della pena che è stata irrevocabilmente inflitta. In linea di massima alla domanda su come l’idea retributiva contribuisca a modellare e in quale direzione lo faccia, il sistema sanzionatorio, possiamo dare delle risposte tendenziali: nel momento della previsione astratta delle sanzioni penali, l’idea della retribuzione tende a guidare il legislatore verso la previsione di sanzioni che abbiano un’intensità corrispondente alla gravità che viene riconosciuta e attribuita ai singoli reati cui le sanzioni si riferiscono. Nel momento della previsione astratta delle sanzioni penali, ove accolta, l’idea della retribuzione incide nel senso di tendere a guidare il legislatore verso la previsione di sanzioni che abbiano un’intensità corrispondente alla gravità che viene attribuita ai singoli reati cui le sanzioni si riferiscono. Questo significa che a fatti ritenuti più gravi saranno collegate sanzioni più pesanti e a fatti ritenuti meno gravi saranno collegate sanzioni meno pesanti. L’idea retributiva nel momento dell’inflizione della sanzione al singolo autore di reato guida verso un sistema sanzionatorio costruito nei termini seguenti: commesso un reato il giudice deve sempre applicare la sanzione corrispondete, questo proprio perché il male arrecato con la commissione del reato possa essere compensato quindi diventa indispensabile l’erogazione in concreto della sanzione perché solo questo consente che il male arrecato con la commissione del reato possa essere compensato secondo quella che è l’essenza della retribuzione. Per quanto riguarda l’entità della sanzione erogata e applicata in concreto, l’idea della retribuzione induce a costruire un sistema sanzionatorio nel quale il giudice debba tenere conto delle caratteristiche specifiche del singolo fatto di reato che lo rendono più o meno grave in concreto. Quindi abbiamo, sotto la guida dell’idea retributiva, la creazione di un sistema sanzionatorio nel quale il giudice è tenuto, nel determinare l’entità della sanzione da erogare in concreto al singolo

Quindi non si porrà semplicemente il problema di una sanzione che deve compensare il male già arrecato, come sarebbe in un’ottica meramente retributiva, cioè sarà un legislatore che non guarda solo al passato cercando una sanzione che limiti a compensare il male provocato con la commissione del reato, ma sarà un legislatore che andrà a cercare una tipologia di sanzione che possa essere idonea allo scopo di impedire che chi ha commesso già un reato torni ancora a farlo in futuro. Per concretizzare pensiamo per esempio a pene di natura interdittiva che nel nostro ordinamento ritroviamo tra le pene accessorie, questa tipologia di pena può ben servire che il reo torni a operare nel contesto nel quale è maturato il precedente reato e quindi vediamo la idoneità di questo tipo di pene rispetto ad obiettivi di prevenzione speciale proprio perché si prestano a impedire all’autore di reato di trovarsi ad operare di nuovo nel contesto in cui il reato è precedentemente maturato. Possiamo ricordare la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di condanna per delitti commessi in riferimento all’abuso della responsabilità genitoriale. Vediamo come l’obiettivo della prevenzione speciale sia in grado di condizionare la regolamentazione del momento di inflizione della sanzione al singolo autore di reato: su questo terreno l’idea della prevenzione speciale guida il legislatore verso la costruzione di un sistema sanzionatorio nel quale il giudice, nel momento in cui va a disciplinare la fase dell’inflizione dell’erogazione in concreto al singolo autore di reato, se ci si pone in un’ottica di prevenzione speciale ecco che allora da parte del legislatore si andrà a costruire un sistema sanzionatorio nel quale il giudice nel momento in cui deve determinare la sanzione da applicare in concreto a quella persona dovrà tenere conto della pericolosità della persona, nel senso di possibilità più o meno elevata che quella persona vada a commettere reati ulteriori in futuro. Inoltre, è significativo anche un altro aspetto: nell’ottica della prevenzione speciale non è escluso che in alcuni casi si possa ritenere preferibile addirittura un’astensione dall’inflizione della sanzione sulla base della considerazione che la concreta inflizione della sanzione in quel caso concreto non sarebbe utile o sarebbe addirittura dannosa in termini della riduzione del rischio che quella persona torni a delinquere. Quindi l’ottica della prevenzione speciale non è per nulla incompatibile con l’idea che in alcuni casi sia opportuno astenersi dall’infliggere la sanzione nel caso concreto proprio perché infliggerla sarebbe inutile o addirittura dannoso in termini di prevenzione speciale. Quindi in questo caso si possono anche ipotizzare casi di astensione dall’inflizione in concreto della sanzione, per esempio possiamo pensare alla dinamica della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: da questo punto di vista vediamo che si esclude la punibilità ma soltanto in presenza di comportamenti non abituali se invece il comportamento è abituale la pena viene applicata, questo perché il legislatore la ritiene assolutamente necessaria al fine di prevenzione speciale quindi vediamo come l’idea della prevenzione speciale in questo caso interferisce nella costruzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto attualmente prevista all’art. 131-bis c.p.. Però è soprattutto nel momento dell’esecuzione della sanzione che l’idea guida della prevenzione speciale ha modo di esplicarsi nella sua massima estensione, diciamo che il terreno più fertile per la realizzazione dell’idea guida della prevenzione speciale è senz’altro quello della esecuzione della sanzione, sono infatti soprattutto le modalità del trattamento, il tipo di interventi che vengono rivolti sull’autore di reato che possono incidere sul rischio che egli torni a delinquere. Sotto questo profilo dobbiamo però, prima di procedere, intenderci sul significato della prevenzione speciale.

La prevenzione speciale è stata intesa in vari modi, possiamo intenderla in termini di mera neutralizzazione fisica del soggetto , vuol dire che se ci poniamo in quest’ottica la vita della collettività viene tutelata mettendo la persona autrice di reato nell’impossibilità materiale di commettere ulteriori reati intendendo proteggere per tale via il resto della comunità. Per raggiungere questo tipo di obiettivo la tecnica sarà semplicemente quella della segregazione, dell’allontanamento, dell’isolamento del soggetto dal resto della comunità. Ma la prevenzione speciale si può intendere anche in termini di condizionamento della personalità del soggetto autore di reato , in quest’ottica la neutralizzazione del pericolo che la persona commetta ulteriori reati non viene affidata semplicemente alla coercizione fisica ma invece ci si affida a un trattamento sanzionatorio che possa condizionare il soggetto autore di reato in modo che il suo ritorno alla collettività non rappresenti un pericolo, cioè si mira a una neutralizzazione della pericolosità che sia efficace anche in assenza di coercizione perché nel primo caso succede che fino a quando il soggetto è segregato e separato dagli altri va bene, è proprio nell’impossibilità fisica di commettere ulteriori reati, ma nulla ci assicura che tornato libero, in assenza di coercizione, il pericolo sarà scongiurato. Nella seconda ottica che stiamo vedendo, quella in cui si cerca di condizionare in qualche modo la personalità del soggetto autore di reato l’obiettivo è quello di ottenere una neutralizzazione della pericolosità anche in assenza di coercizione, quando la persona tornerà nel mondo libero. A sua volta la prevenzione speciale intesa in questi termini, cioè nei termini di un condizionamento della personalità dell’autore di reato ha varie declinazioni quindi questo obiettivo di incidere sulla personalità del soggetto autore di reato per restituire alla società un soggetto non pericoloso può essere intesa in vari modi: tradizionalmente in passato c’è stata la tendenza a identificare l’obiettivo della prevenzione speciale con quello dell’emenda, della correzione individuale del reo sotto un profilo squisitamente etico, in sostanza entro questa prospettiva attraverso la sanzione si pretende di ottenere il pentimento interiore del reo. Questa idea, l’idea della correzione morale della persona autrice di reato, si riconduce a una concezione religiosa dell’esistenza. Per quanto riguarda le tecniche dirette a raggiungere questo scopo, le tecniche utilizzabili per correggere dal punto di vista morale il reo, per esempio è tradizionale la scelta di affidarsi alla componente afflittiva della sanzione sulla base dell’idea che tramite il patimento si possa raggiungere il pentimento , l’emenda morale. Ci sono però anche altre vie che sono state percorse per ottenere la correzione morale della persona autrice di reato e sotto questo profilo è molto interessante la storia della detenzione femminile. La detenzione femminile rappresenta un contesto nel quale ha trovato terreno particolarmente fertile la commistione tra reato e peccato: per stare al caso dell’Italia, per molto tempo la custodia delle donne detenute è stata affidata alle suore. Le suore sono entrate definitivamente nel carcere femminile italiano con il regolamento penitenziario del 1862 e per correggere le donne autrici di reato si ricorreva ai lavori domestici, alle attività legate ai ruoli femminili tradizionali, alla preghiera. È stato poi con la riforma penitenziaria del 1975 che si è avviata la laicizzazione della detenzione femminile promuovendone in sostanza un avvicinamento alle modalità della detenzione maschile, questo avvicinamento non è stato privo di controindicazioni perché in realtà è stato un avvicinamento tra il modello di detenzione femminile e il modello di detenzione maschile che ha portato a trascurare grandemente le specificità della detenzione femminile appiattendola con varie conseguenze negative sul modello della detenzione maschile.

L’obiettivo della prevenzione speciale, inteso nei termini che abbiamo appena illustrato, induce anche a costruire un ordinamento penitenziario che garantisca il costante adeguamento alla situazione del singolo e che garantisca che il trattamento si adegui costantemente ai progressi/regressi che il singolo fa nel corso dell’esecuzione della sanzione. Ciò implica che le modalità esecutive della sanzione possono e devono modificarsi nel tempo, la fissità della pena nel corso della sua esecuzione va contro l’obiettivo della prevenzione speciale che invece richiede una modalità esecutiva flessibile e capace di modificarsi nel tempo andando incontro ai progressi del singolo autore di reato. Non solo, l’esecuzione totale della sanzione inflitta non è qualche cosa di imprescindibile perché nel momento in cui risulti raggiunto l’obiettivo di eliminazione del pericolo della commissione dei reati, l’esecuzione penale perde di senso. Nella prospettiva che stiamo analizzando adesso non è escluso che l’esecuzione della sanzione inflitta possa non avvenire nella sua totalità, proprio perché raggiunto l’obiettivo di eliminare o ridurre il pericolo di commissione di ulteriori reati, il protrarsi della sanzione penale si svuota di senso. Prevenzione generale Protagora: “il saggio punisce per prevenire, per evitare che altri commettano in futuro reati” L’idea guida, l’obiettivo della prevenzione generale è quella di distogliere la generalità delle persone dal compiere reati. Può essere intesa in chiave negativa o positiva. Negativa: la si intende sotto forma di intimidazione o deterrenza, intimidazione esercitata nei confronti della generalità delle persone, attraverso la minaccia della sanzione. L’idea sottostante parte dal fatto che si presume che l’uomo sia un essere razionale, il quale prima di agire soppesa vantaggi e svantaggi della sua scelta criminale, rinunciando al reato tutte le volte in cui la prospettiva della sofferenza derivante da una futura inflizione della pena superi l’attrattiva derivata dai vantaggi dovuti alla commissione del reato. Ecco che la prevenzione generale si realizza attraverso la minaccia della pena come controspinta psicologica alla spinta criminosa. Positiva: si intende la prevenzione sotto forma di orientamento culturale, esercitato verso la generalità delle persone dalla minaccia della sanzione, quindi, in chiave positiva la prevenzione generale è intesa come orientamento culturale, che la minaccia della sanzione esercita nei confronti della generalità delle persone. Qual è l’idea sottostante? L’idea è che la sanzione penale sia espressione della forte disapprovazione sociale esistente nei confronti del fatto sanzionato, si parte quindi dal presupposto che la sanzione penale esprime la forte disapprovazione sociale. Allora il timore di andare incontro alla sanzione e alla disapprovazione sociale che essa esprime, faciliterebbe in ciascuno di noi la formazione di una coscienza morale rispettosa dei comandi della legge. Quindi la paura della pena facilita l’identificazione di ciascuno di noi con il sistema di valori protetto dall’ordinamento giuridico e ciò stimolerebbe l’osservanza dei precetti. Una volta definiti i concetti di retribuzione e prevenzione generale, come queste idee guida possono orientare la costruzione del sistema sanzionatorio? Come l’idea della prevenzione generale può incidere sul modo in cui il legislatore va poi a costruire il sistema sanzionatorio.

  • Partiamo dalla fase della previsione astratta delle sanzioni penali, dal momento in cui il legislatore va ad abbinare la sanzione ad ogni fatto di reato. In questo momento del fenomeno sanzionatorio l’idea guida della prevenzione generale tenderà a portare il legislatore a prevedere sanzioni che per la loro severità siano effettivamente in grado di raggiungere l’obiettivo di scoraggiare la generalità delle persone dalla commissione di reati. Ci potrà essere la possibilità che il legislatore introduca nell’ordinamento delle sanzioni che abbiano un grado di severità ritenuto tale da poter scoraggiare la generalità delle persone dalla commissione dei reati.
  • Fase della inflizione della sanzione al singolo autore del reato, rispetto all’erogazione in concreto della sanzione da parte del giudice al singolo autore di reato, ecco che l’idea guida della prevenzione generale tenderà a indurre il legislatore a dare vita a un sistema che assicuri una applicazione certa della sanzione in ogni singolo caso concreto.
  • Fase dell’esecuzione della sanzione penale, probabilmente, l’obiettivo della prevenzione generale, potrebbe portare il legislatore a stabilire un trattamento penitenziario che possa essere percepito come spiacevole dalla collettività e spingerà altresì il legislatore ad assicurare una esecuzione totale della sanzione inflitta. Questo nell’ottica di distogliere la collettività di mettersi in quella stessa situazione tramite la commissione del reato. Analizziamo ora, dopo averle analizzate separatamente, retribuzione e prevenzione, sui loro rapporti reciproci. In particolare, vorrei segnalarvi che c'è una tendenza a interpretare la retribuzione come un carattere della sanzione penale piuttosto che come una finalità della sanzione penale. Entro questa prospettiva che cosa succede? Il discorso sulla natura retributiva della sanzione penale viene affrontato quando il problema del perché si debba punire è già stato risolto nel senso della prevenzione generale e speciale, quindi, ci poniamo nella prospettiva nella quale si va ad affrontare il discorso sulla natura retributiva della sanzione penale in un momento successivo, quando abbiamo già risolto il problema del perché si debba punire, e lo abbiamo già risolto nel senso della prevenzione generale e speciale. Qual è l’idea sottostante? Non è tanto in una istanza di compensazione del male arrecato che il potere sanzionatorio trova la sua legittimazione, ma il potere sanzionatorio trova la sua legittimazione piuttosto nella necessità di prevenire la commissione di fatti che minano, che pregiudicano le condizioni della convivenza civile. Cioè l’idea sottostante sta in un certo modo ad intendere la legittimazione del potere sanzionatorio, si ritiene che il potere sanzionatorio non trovi la propria legittimazione in una istanza, in una esigenza di compensazione del male arrecato; ma che la sua legittimazione più profonda stia nella necessità di prevenire la commissione di fatti che possono pregiudicare le condizioni della convivenza civile. In sostanza il diritto penale è inteso come uno strumento di tutela , di protezione dei beni di primaria importanza per la convivenza civile. Allora ecco che la sanzione penale si legittima appunto come strumento volto a prevenire la commissione di fatti che pregiudichino le condizioni della convivenza civile. Ma allora possiamo chiederci se noi andiamo a riconoscere alla sanzione penale una funzione essenzialmente preventiva sia in senso generale che speciale che cosa ne è della retribuzione? Se

l'ordinamento va a minacciare una sanzione che è spropositata, la reazione nella collettività non sarà una reazione di ubbidienza, ma sarà piuttosto una reazione di tipo contrario, di insofferenza. La natura proporzionata della sanzione induce il reo ad avvertirla come giusta e questo ovviamente lo predispone ad accettare psicologicamente interventi diretti al suo recupero, quindi qui vediamo il principio di proporzione venire in soccorso alla prevenzione speciale, una sanzione proporzionata è una sanzione che più facilmente verrà percepita come giusta dal suo destinatario e quindi potrà predisporre più facilmente il destinatario ad accettare psicologicamente gli interventi proposti per il suo reinserimento sociale. Quali sono in astratto le linee guida sulla funzione delle sanzioni penali? Queste linee guida si ispirano nelle loro scelte concrete di politica criminale, come prevenzione a seconda di quello che il quadro costituzionale di riferimento entro il quale si muove il legislatore e a seconda del contesto socioculturale e politico di riferimento. Quindi nei singoli ordinamenti concreti avremo diverse combinazioni, diversi modi di combinarsi della retribuzione della prevenzione a seconda di quello che è il quadro dei Principi costituzionali di riferimento e a seconda del contesto socioculturale e politico di riferimento per il legislatore. Il sistema sanzionatorio istituito dal codice Rocco Ora vedremo a grandi linee, come ripasso, qual è la fisionomia del nostro sistema sanzionatorio, così come è stato istituito dal nostro Codice penale Rocco del 1930 e che, come sapete, è tuttora vigente, ovviamente nel tempo sono intervenute molte modifiche, il codice penale del 30 ha sentito la necessità di porlo in linea con la Costituzione della Repubblica; diciamo che l'impianto sanzionatorio è ancora quello originale. Allora vediamo, quali sono state le scelte del codice Rocco rispetto alla funzione della sanzione penale, in linea di principio il sistema sanzionatorio delineato dal codice Rocco si articola in due categorie di sanzioni penali.

  • Le pene: che faranno poi l'oggetto specifico del nostro corso
  • Le misure di sicurezza: Le misure di sicurezza saranno in po’ accantonate nelle nostre lezioni però voglio dire che il codice Rocco in realtà le definisce come misure amministrative, però ormai è comunemente riconosciuto che si tratta di sanzioni penali, quindi, il codice Rocco le classifica come misure amministrative ma si riconosce ormai comunemente che si tratta di sanzioni penali. Nel codice Rocco alle pene furono affidate la funzione della prevenzione generale e la funzione della retribuzione, in realtà è bene fare una precisazione: nell'ottica del codice Rocco alla funzione retributiva in realtà non è riconosciuto un ruolo autonomo, nel senso che nell'ottica del codice Rocco anche la compensazione del male arrecato mediante la punizione del Reo anche questa intesa in chiave di prevenzione generale, nel senso che attraverso la punizione del Reo servirebbe a evitare vendette e rappresaglie e quindi servirebbe a evitare la commissione di altri reati da parte di altre persone. Quindi una retribuzione che diciamo non ha una funzione autonoma ma è servente alle fine rispetto alla prevenzione generale, quindi, diciamo compensare il male arrecato punendo il reo andrebbe ad evitare rappresaglie vendette e quindi andrebbe a perseguire obiettivi di prevenzione generale. Invece nell'ottica del codice Rocco alle misure di sicurezza è affidato un compito di prevenzione speciale, sono le misure di sicurezza, in primo luogo, che devono servire a evitare che l'autore di reato torni in futuro a delinquere.

Entro questa costruzione le pene vengono inflitte sul presupposto della rimproverabilità della persona per il reato commesso, ne deriva che non sono applicabili ai soggetti non imputabili, le pene non sono applicabili ai soggetti non imputabili, infatti, in quanto non rimproverabili per il reato commesso i non imputabili non meritano di essere puniti. Infatti, sapete che in questo caso a livello processuale cosa succede? Che si ha una sentenza di assoluzione perché il reato è stato commesso da persona non imputabile. Art. 530 c.p.p. Dunque, le pene sono applicabili sia alle persone imputabili sia ai cosiddetti semi imputabili. Le misure di sicurezza vengono applicate sul presupposto della pericolosità sociale della persona che ha commesso il reato o anche un quasi reato, però sul quasi reato andiamo un po' velocemente giusto per vedere i pilastri portanti del nostro sistema sanzionatorio. Pericolosità sociale della persona che ha commesso il reato, Art. 202 c.p., in sostanza pericolosità sociale in linea di massima significa probabilità di commissione di nuovi reati, Art. 203 c.p., che vi da una nozione di pericolosità sociale intesa sostanzialmente come probabilità di commissione di nuovi reati. Questa condizione di pericolosità sociale così intesa potrà riguardare sia i soggetti imputabili, i soggetti semi imputabili, sia soggetti non imputabili, quindi, può essere ravvisata la pericolosità sociale nei confronti di tutte queste categorie, quindi, a tutti può essere potenzialmente applicata una misura di sicurezza laddove ovviamente risultino socialmente pericolosi. Dunque, vediamo che le misure di sicurezza possono essere ordinate dal giudice in una sentenza di condanna ma anche in una sentenza di proscioglimento e quest'ultimo sarà proprio il caso dei soggetti non imputabili socialmente pericolosi. L’idea sottostante è che i non imputabili non sono rimproverabili per il reato commesso e quindi non meritano di essere puniti, però il fatto che abbiano commesso un reato o un quasi reato autorizza se c'è pericolosità sociale ad applicare le misure di sicurezza, dirette a garantire la collettività, da loro ulteriori comportamenti criminosi. Quindi, abbiamo che nel sistema sanzionatorio delineato dal codice Rocco e che ancora oggi vige; se un soggetto è nello stesso tempo imputabile o cosiddetto semi imputabile, quindi, è rimproverabile per il fatto commesso ed è anche socialmente pericoloso, a suo carico andranno a cumularsi pena e misura di sicurezza. Il sistema del doppio binario Proprio da questa possibilità di cumulo, di pena e di sicurezza in campo alla stessa persona, che si allude quando si parla di sistema di doppio binario sanzionatorio , che è una caratteristica ancora attuale del nostro sistema sanzionatorio. Sintetizzando, l'espressione sistema del doppio binario non indica solo che nello stesso ordinamento convivono sanzioni penali di natura diversa, stiamo dicendo anche qualcosa di più; stiamo dicendo che in quell’ordinamento c’è la possibilità che alla stessa persona si applichino sia la pena sia la misura di sicurezza. Vediamo ora che cosa ci dice la Costituzione, abbiamo visto cosa ha costruito il codice Rocco, ora vediamo se nel momento in cui è intervenuta la Costituzione repubblicana si è occupata di sanzione penale. La costituzione repubblicana, entrata in vigore il primo gennaio del 1948 ovviamente sovraordinata gerarchicamente al Codice penale, questo che cosa vuol dire, vuol dire che tutte le disposizioni del Codice Penale devono essere lette alla luce dei Principi costituzionali e quelle che sono in contrasto con i principi costituzionali devono essere eliminate dall'ordinamento

Chiaramente il divieto di violenza non è una novità, ma il fatto che il legislatore nel 2018 abbia avvertito l'esigenza di richiamarlo in modo esplicito e proprio nel primo articolo della legge di ordinamento penitenziario ci dice che purtroppo la violenza nei confronti delle persone ristrette è un fenomeno di fatto ancora attuale nelle carceri italiane, perché altrimenti non si sarebbe avvertita l’esigenza di inserirlo esplicitamente. Nel contesto della disciplina penitenziaria questo articolo 1 può essere letto insieme all'articolo 41 della legge sempre 354 del 75, perché li metto vicini, perché l'articolo 1 contiene questo richiamo espresso, un divieto ovviamente già prima assolutamente esistente quello di esercitare violenza fisica e morale. Mentre l’articolo 41 riguarda l'uso della forza fisica nei confronti delle persone ristrette quindi possono essere in qualche modo letti insieme.

  • Articolo 41 : della legge 354 del 75 della legge di ordinamento penitenziario, ci dice che l'uso della forza fisica non è di regola consentito quindi questa è la regola No non è consentito l'uso della forza fisica nei confronti delle persone ristrette a meno che sia indispensabile “A meno che sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione, o per vincere la resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti”. Oltre all'uso della forza fisica nei limiti che vi ho appena descritto non esclude nemmeno il ricorso ad altri mezzi di coercizione fisica, però questi altri mezzi di coercizione fisica devono essere mezzi previsti dal regolamento (il regolamento è il DPR 230 del 2000 quando si parla di regolamento di esecuzione in materia penitenziaria si fa riferimento al DPR 230 del 2000) che si occupa di mezzi di coercizione fisica all'articolo 82, che sostanzialmente rinvia ai mezzi utilizzabili, a quelli impiegati presso le istituzioni ospedaliere pubbliche, ma questi mezzi non possono comunque essere utilizzati con finalità disciplinare, possono essere utilizzati soltanto per evitare danni a persone o cose oppure possono essere utilizzati per garantire l'incolumità della stessa persona verso cui la coercizione viene esercitata quindi non disciplinare ma soltanto per evitare danni a persone oppure per garantire l'incolumità della stessa persona che subisce la coercizione. Infine, l'uso di questi mezzi deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.
  • Articolo 27: in particolare C3 e C4, innanzitutto l’articolo 27 sancisce il divieto assoluto della pena di morte. Il C3 ci dice “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”: principio di umanità delle pene, il C4 ci dice “Non è ammessa la pena di morte”, tenete conto che fino all'anno 2007 il comma quarto dell'articolo 27 consentiva la pena di morte nei casi eventualmente previsti dalle leggi militari di guerra, quindi, fino al 2007 di divieto non era assoluto, con la legge costituzionale del 2 ottobre del 2007 è stata eliminata anche questa eccezione al divieto costituzionale della pena di morte. Quindi nel nostro ordinamento nessuna finalità, né la finalità retributiva né la finalità preventiva può giustificare pene contrarie al principio di umanità né tantomeno della pena di morte. Parlando di umanità delle pene vedremo che nel nostro ordinamento questo principio trova riscontro, ad esempio, in forme di rinuncia, almeno temporanea, all’esecuzione della pena detentiva, quindi, si rinuncia temporaneamente ad eseguire la pena per garantire il principio di umanità. Vedremo anche che nel nostro ordinamento ormai in misura un abbastanza ampia sono presenti modalità di esecuzione della pena detentiva, in tutto o in parte extracarceraria, quindi, vedremo che il nostro ordinamento prevede che dati certi presupposti, la pena

detentiva possa essere eseguita fuori del carcere e vedremo che alcune di queste previsioni si ispirano anche o soprattutto proprio a finalità umanitarie, in particolare mi riferisco ad alcune misure alternative alla detenzione in carcere. Ad esempio, la detenzione domiciliare si pone come alternativa alla detenzione carceraria. Purtroppo, è noto che per chi sconta la pena in carcere ancora oggi in Italia non è affatto scontato che le condizioni concrete della sua vita detentiva siano in linea con il principio di umanità, sono diffuse ancora nelle nostre carceri condizioni concrete che stridono con il principio e qui mi riferisco ad alcuni aspetti anche proprio della realtà concreta della condizione detentiva e su questi torneremo. LEZIONE 3 Principio di umanità delle pene La scorsa lezione stavamo parlando del principio di umanità delle pene e l'ultima cosa che ho detto la scorsa lezione è che il principio di umanità delle pene, principio costituzionalmente fondato oppure, anche il principio di umanità delle pene trova insieme ad altri riscontro in forme di rinuncia almeno temporanea all’esecuzione della pena detentiva, in particolare per esempio vedremo in questo senso e studieremo il rinvio dell'esecuzione della pena che è disciplinato nel codice penale in particolare negli articoli 146 e seguenti, si tratta peraltro di un istituto che nel tempo è stato modificato ma che, bisogna sottolinearlo, nella sua versione originaria, era già stato previsto nel 1930. Vedremo anche che nel nostro ordinamento sono previste modalità di esecuzione della pena detentiva in tutto o in parte in forma extra carceraria, quindi al di fuori dell'ambiente carcerario, anche queste ispirate in parte o soprattutto a finalità umanitarie. Mi riferisco in particolare ad alcune misure alternative alla detenzione, come ad esempio la detenzione domiciliare, che ha come obbiettivo quello di tutelare la salute della persona o di tutelare la genitorialità; vedremo più avanti che la detenzione domiciliare è entrata nel nostro ordinamento penitenziario nel 1986 con la cosiddetta legge Gozzini e poi è stata molto utilizzata in senso espansivo dal legislatore, quindi sono state aggiunte ulteriori ipotesi di possibile accesso alla detenzione domiciliare anche con finalità umanitaria. Per chi sconta la pena in carcere purtroppo sappiamo che ancora oggi in Italia non è per nulla scontato che le condizioni concrete della sua vita detentiva siano davvero in linea con il principio di umanità delle pene, aspetti critici nella realtà concreta del nostro sistema Penitenziario sono stati rilevati e talvolta sono stati severamente censurati in sede internazionale, voglio citare in particolare due circostanze , sono aspetti sui quali torneremo andando avanti nel corso ma vorrei già anticiparli in questo quadro generale iniziale. Una circostanza è quella che riguarda l'impatto che ha sull’umanità del trattamento Penitenziario concretamente riservato ai detenuti, un problema che in Italia è endemico, il sovraffollamento carcerario. Il sovraffollamento carcerario in Italia ha un impatto negativo e significativo sulle concrete condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari, l'altra circostanza alla quale vorrei fare un cenno, riguarda l'impatto che sull'umanità del trattamento Penitenziario hanno le esigenze del contrasto nei confronti di un fenomeno criminale tipico della realtà italiana quale quello del fenomeno mafioso.

dipendenza delle persone ristrette, e quindi in questa lettera circolare c’è questa sollecitazione ad aggiornare il linguaggio e in questo aggiornamento le celle diventano camere di pernottamento, cosa che ha anche un significato specifico: l’idea è che proprio perché la pena deve tendere anche nella sua fase esecutiva soprattutto nella sua fase esecutiva, a ottenere un obiettivo di reinserimento sociale della persona; l’idea è quella di non lasciare i detenuti tutto il giorno chiusi nelle loro celle ma dovrebbero essere questi spazi delle mere camere di pernottamento mentre la maggior parte del tempo dovrebbe effettivamente nel corso della giornata essere passata altrove nello svolgimento di attività utili alla risocializzazione e al rinserimento sociale. Come dicevo la sentenza Torreggiani è stata una sentenza pilota, perché il nostro paese è stato sede di una situazione endemica di grave sovraffollamento carcerario, questo ha portato al fatto che a livello nazionale si sono rese necessarie delle riforme dirette a ridurre la popolazione carceraria, per esempio ampliando la possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione in carcere. Il comitato dei ministri del consiglio d’Europa infine ha giudicato favorevolmente lo sforzo effettuato dal legislatore italiano per ridurre la popolazione carceraria , sforzo che però nel tempo non si è rivelato risolutivo. Per esempio, al 30 settembre 2020 qual era la situazione, per una capienza regolamentare degli istituti penitenziari di 50.570 persone avevamo invece presenze per 54.277 detenuti, questi dati li trovate al link che è inserito sotto la slide.

  • Lotta alla mafia : si serve dello strumento del cosiddetto carcere duro, anche qui espressione assolutamente impropria ma diffusa nella prassi, quando si parla di carcere duro ci si riferisce al regime penitenziario previsto e disciplinato dall’articolo 41 bis della legge dell’ordinamento penitenziario, legge 354 del 1975. È successo più volte che detenuti sottoposti al regime del carcere duro abbiano fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando una violazione dell'articolo 3 della convenzione Europea, dovuta al particolare rigore che caratterizza questo regime carcerario. Se però andiamo a considerare come sono andate a finire questi ricorsi, possiamo concludere che tendenzialmente il regime del carcere duro supera l’esame svolto dalla CEDU, nel senso che nell’applicazione del carcere duro nei singoli casi concreti, la corte europea non ravvisa trattamenti inumani o degradanti del regime a cui l’art 41 bis del regime della legge 354 del ’75. Troviamo invece un atteggiamento più severo nei confronti del carcere duro, espresso dal comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT: Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti). Che cos'è molto in breve possiamo dire che il CPT è un organo di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale nell'ambito del Consiglio d'Europa, questo monitoraggio viene eseguito attraverso visite periodiche dei membri del CPT all’interno degli stabilimenti penitenziari. Il CPT ha espresso un atteggiamento più severo rispetto al regime del carcere duro. Questo atteggiamento del CPT emerge da vari rapporti che il CPT stesso ha indirizzato al Governo italiano a seguito di visite ripetute negli stabilimenti penitenziari che ospitano detenuti sottoposti al carcere duro , quindi nell’opera di monitoraggio , il CPT ha visitato più volte stabilimenti penitenziari italiani dove sono ristrette persone sottoposte al regime del carcere duro.

Dopo queste visite ha indirizzato dei rapporti al Governo italiano e più volte in questi rapporti è stato piuttosto severo. Quali sono gli aspetti problematici rinvenuti dal CPT rispetto alle persone sottoposte al 41bis? La creazione di una condizione che isola il detenuto, la carenza delle attività che gli vengono offerte, la carenza di contatti umani adeguati sia con il personale Penitenziario sia con il mondo esterno, la durata a volte molto lunga nel tempo del regime del carcere duro, su questo aspetto della durata apro una breve parentesi, sappiate che ci sono persone non ergastolane, quindi non destinate alla pena detentiva perpetua, ma destinatarie di una pena detentiva temporanea , quindi la reclusione, che trascorrono tutto il tempo della loro pena in regime di 41bis, passando poi quando la pena finisce da un regime rigorosissimo (quello del 41 bis) alla libertà. Questo è un problema da tanti punti di vista, ma lo vedremo. In tema di durata emergono anche le controindicazioni di una durata del regime del carcere duro che si protrae fino a fine pena , impedendo una progressività trattamentale che sarebbe invece molto utile per restituire al mondo libero una persona che più facilmente si possa inserire, invece che passando dal carcere duro alla libertà, questa persona non ha svolto un percorso progressivo e monitorato. Il CPT ha anche sottolineato il pericolo che il carcere duro venga di fatto utilizzato come un mezzo di pressione psicologica per costringere i detenuti a dissociarsi e-o a collaborare con la giustizia, quindi, queste sono alcune delle criticità rilevate dal CPT a seguito delle visite negli stabilimenti dove ci sono persone sottoposte al 41 bis. Il finalismo rieducativo Fino questo momento abbiamo parlato del principio di umanità delle pene, però abbiamo già visto nelle scorse lezioni che al principio di umanità delle pene si affianca l’art. 27 C3 della costituzione, il principio della rieducazione del condannato e adesso ci occuperemo di questa seconda parte. Tenete presente che umanità delle pene e finalismo rieducativo sono due elementi che stanno insieme, ovviamente non ci può essere nessuna rieducazione in un contesto che non è conforme al principio di umanità. Veniamo all'articolo 27 comma 3 della Costituzione laddove dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, sottolineo che la Costituzione si riferisce a tutte le tipologie di pena, tutte le tipologie di pena previste nell'ordinamento devono tendere alla rieducazione del condannato. L’articolo 27 comma 3 della Costituzione rappresenta una disposizione fortemente innovativa, con essa la Costituzione ha accolto l'idea della prevenzione speciale mediante la rieducazione. La sostanza è che il concetto di rieducazione deve essere interpretato alla luce del quadro costituzionale complessivo. Il quadro costituzionale complessivamente considerato delinea uno stato di diritto laico, democratico e pluralistico, allora all'interno di questo quadro complessivo ricaviamo che rieducazione nell’art 27 C3 della Costituzione non significa emenda morale del reo, non significa ravvedimento in senso etico, non significa pentimento interiore; che cosa significa? Significa risocializzazione, nel senso di riattivazione del rispetto dei valori fondamentali della vita sociale. Quindi letto alla luce dell'insieme dei principi costituzionali questo è il senso della rieducazione come risocializzazione, come riattivazione del rispetto dei valori fondamentali della vita sociale. L’obiettivo della rieducazione così intesa è quello di incidere sui comportamenti esteriori della persona, cioè sui comportamenti sociali della persona che riguardano le sue relazioni con gli altri.

concreto irrogata al suo autore , e poi il momento successivo in cui questa pena irrogata viene eseguita. Questa è una constatazione preliminare necessaria, è chiaro che la fase della previsione astratta delle pene di per sé è terreno congeniale soprattutto alla prevenzione generale e infatti a difesa della convivenza civile, il legislatore può introdurre pene in quantità tali da scoraggiare la generalità delle persone dalla commissione di reati. Il fatto che la Costituzione esiga che la pena sia tendenzialmente rieducativa non esclude la finalità general-preventiva, anche la finalità di prevenzione generale può essere perseguita dal legislatore, però attenzione, ci sono alcuni paletti al dispiegarsi della prevenzione generale che si ricavano dalla costituzione stessa quindi il legislatore può benissimo porsi anche in un’ottica di prevenzione generale nel momento in cui va a stabilire in astratto le pene legate ai singoli reati, ma nel rispetto di alcuni limiti , che si ricavano dalla Costituzione stessa.

  1. Primo limite: non è consentito introdurre pene inumane o la pena capitale (oggetto di un divieto costituzionale assoluto) , ciò significa che nemmeno per distogliere la commissione dai fatti più gravi , si può andare a prevedere che questi fatti siano sanzionati con pene inumane o addirittura con la pena capitale, quindi la finalità della prevenzione generale ben venga, ma la finalità di prevenzione generale non può giustificare in nessun modo, nemmeno in rapporto alla criminalità più grave, la previsione di pene inumane né tantomeno della pena di morte.
  2. Secondo limite: non è consentito introdurre pene sproporzionate rispetto al fatto sanzionato, sotto questo profilo vorrei richiamare quanto la Corte Costituzionale osservò già nel 1968 con la sentenza numero 109. “La valutazione della congruenza fra reato e pena appartiene alla politica legislativa” , quindi, è nella discrezionalità del legislatore abbinare reati e pene, “ e su di essa nessun sindacato rende fede”, quindi non spetta alla Corte costituzionale andare a verificare la congruenza fra reato e pena perché si tratta di una scelta politica, quindi è una scelta rientrante nella possibilità del legislatore. Però dice la Corte “ È vero che io non posso esercitare nessun sindacato su queste scelte all’infuori dell’eventualità che la sferequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni ben che minima giustificazione”: quindi, nel momento in cui il legislatore va ad abbinare ad un fatto una pena assolutamente sproporzionata determinando una sproporzione di dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni ben che minima giustificazione, allora in questo caso la Corte costituzionale può esercitare il suo sindacato. Perché in questo caso il legislatore andrebbe a violare il principio di ragionevolezza insito nell’articolo 3 della nostra costituzione. Il principio di ragionevolezza rappresenta un limite alla discrezionalità del legislatore, nel nostro caso il principio di ragionevolezza funziona come limite alla discrezionalità della quale il legislatore gode nella determinazione delle sanzioni abbinate ai vari reati. Più recentemente nella sentenza numero 236 del 201 6 , la Corte Costituzionale ha ribadito ancora una volta che l'articolo 3 della Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali. Abbiamo quindi detto che la finalità della prevenzione generale trova nella previsione astratta delle pene il suo terreno naturale e questo non è in contrasto con la Costituzione purché si rispettino i limiti che abbiamo appena visto, nello stesso tempo dobbiamo anche considerare

che nella fase della previsione astratta delle pene, non si può ignorare la finalità di rieducazione e di risocializzazione del condannato, che illumina tutti i momenti del fenomeno sanzionatorio e infatti è chiaro che nel momento dell’irrogazione della pena da parte del giudice al singolo autore di reato, le possibilità che il giudice penale vada ad adattare la pena al singolo autore di reato saranno tanto maggiori quanto più ampio sarà il ventaglio di pene che il legislatore ha messo a disposizione del giudice. Quindi nel momento in cui il giudice penale deve andare ad applicare in concreto una certa pena a un singolo autore di reato avrà tante più possibilità di ritagliare la pena su quell’autore di reato, queste possibilità saranno tanto maggiori quanto più ampio sarà il ventaglio di pene che il legislatore ha messo a disposizione del giudice. Allora da questa constatazione che cosa ricaviamo? Ricaviamo che la presa di posizione a favore della funzione rieducativa della pena da parte della Costituzione, indirizza il legislatore a prevedere una pluralità tipologica di pene. Quindi per quanto riguarda il momento della previsione astratta delle pene, dal finalismo rieducativo ricaviamo questa indicazione per la previsione di una pluralità tipologica di pene. Non solo, ma se consideriamo il dato che ormai è un dato acquisito, relativa agli effetti de-socializzanti del carcere arriviamo a un’ulteriore conclusione, la conclusione che l’idea della risocializzazione deve guidare il legislatore a costruire un sistema sanzionatorio plurale, cioè caratterizzato da un ventaglio di pene di contenuto diverso e tale da marginalizzare la carcerazione del condannato, ovvero a renderla l’estrema ratio. Notiamo infine che l’art. 27 C3 della Cost non parla di pena al singolare ma usa il plurale, ne ricaviamo che questo uso plurale ci dice che la pena detentiva deve essere affiancata da altri tipi di pene e anzi la pena detentiva deve tendere ad essere sempre più una estrema ratio nell’ottica del finalismo rieducativo. In questa direzione possiamo citare la legge 689/1981, legge che ha introdotto le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, cioè la semi detenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria concepita in funzione di sanzione che va a sostituire una pena detentiva breve. Quando il giudice che condanna l'imputato ritiene di dovergli applicare una pena detentiva di durata limitata, ecco che allora nel pronunciare la sentenza di condanna invece della pena detentiva breve, potrà applicargli una sanzione sostitutiva. Quindi nel pronunciare la sentenza di condanna il legislatore, invece della pena detentiva potrà applicare una sanzione sostitutiva. La possibilità di sostituire le pene detentive brevi consente innanzitutto una individualizzazione della pena più puntuale e uno strumento utile ad individualizzare la pena, poi consente di evitare per i reati meno gravi gli effetti de-socializzanti della carcerazione. Sia l’individualizzazione della pena sia la non desocializzazione del condannato sono chiaramente riconducibili alla finalità costituzionale dell’art 27 di rieducazione, di risocializzazione del reo, questo per dire che si può lavorare nella direzione della risocializzazione già nel momento in cui si prevedono in astratto le sanzioni applicabili dal giudice nei singoli casi concreti. Se pensiamo al catalogo delle pene che oggi sono previste dal nostro ordinamento e se lo pensiamo mettendoci nell'ottica costituzionale del finalismo rieducativo, sicuramente troveremo una pena che difficilmente può dirsi in armonia con la finalità rieducativa. Parliamo dell’ergastolo.