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Diritto penitenziario - appunti, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti di lezione di diritto penitenziario - università di Torino

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 20/05/2021

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Diritto penitenziario
Lezione 1 ottobre 2020
Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che disciplina le modalità di esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà personale.
In particolare ci occuperemo delle pene detentive e quindi cosa accade dopo il passato in
giudicato della sentenza condanna. Un accenno alle indagini preliminari o persone imputate.
Soggetti che intervengono nella fase di esecuzione delle pene detentive. Spazio di
attenzione sui rapporti fra amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza
perché incide sul livello di tutela delle persone imputate. Sistema sanzionatorio nel suo
complesso e momento esecuzione della sanzione penale e pena detentiva.
Le vicende dei vari sistemi sanzionatori ruotano intorno a tre idee guida fondamentali
che riguardano la funzione della sanzioni penale. Sono la retribuzione, prevenzione
generale e speciale.
La retribuzione e la prevenzione non sono tra loro necessariamente concetti fra loro
alternativi ma a seconda del modo in cui o una o l'altra si combinano avremo un sistema
sanzionatorio diverso.
La retribuzione è un'idea secondo la quale la sanzione penale deve servire a compensare o
a retribuire il male provocato con la commissione del reato. Parole di Kant molto importanti il
quale dice che il modo che ad ognuno tocchi ciò che i suoi atti meritano. Questa idea
retributiva incide sul sistema sanzionatorio.
Ci sono quindi tre momenti fondamentali nel sistema sanzionatorio:
Momento della previsione astratta delle sanzioni penali da parte del legislatore,
durante il quale il legislatore abbina una determinata sanzione a un determinato fatto.
In questo momento guida il legislatore verso la previsione di sanzioni che hanno una
intensità corrispondente alla gravità che viene riconosciuta ai singoli reati cui le
sanzioni si riferiscono. Quindi fatti gravi sanzioni gravi e viceversa.
Momento inflizione concreta della sanzione al singolo autore di reato da parte del
giudice che si pronuncia sulla sua colpevolezza. In questo momento guida verso un
sistema sanzionatorio nel quale commesso un reato il giudice deve sempre applicare
la sanzioni corrispondenti perché il male possa essere compensato secondo
l'essenza della retribuzione. Il giudice tiene conto delle caratteristiche specifiche del
singolo reato.
Momento in cui si apre e si svolge la fase dell'esecuzione della pena che è stata
irrevocabilmente inflitta. Sistema sanzionatorio nel quale la sanzione che è stata
irrogata dal giudice sia eseguita nella sua totalità perché solo usando la sanzione è
stata applicata allora si può dire raggiunta la compensazione del male provocato con
la commissione del reato che è la sostanza dell'idea retributiva.
La prevenzione significa che la sanzione penale deve servire ad impedire che vengano
commessi reati in futuro. Parole importanti di Protagora.
L'idea della prevenzione speciale serve che l'autore del reato non ritorni a commettere di
nuovo un'ingiustizia in futuro. Incide sulla fisionomia del sistema sanzionatorio :
Incide sulla tipologia delle sanzioni che il legislatore va ad introdurre
nell'ordinamento. Un legislatore sarà indotto a prevedere sanzioni adeguate
tipologicamente a non far tornare nuovamente a commettere lo stesso reato nel
futuro. Esempio pene di natura interdittiva che può servire a impedire che il reo torni
nel contesto in cui il reato precedente era maturato.
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Diritto penitenziario Lezione 1 ottobre 2020 Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che disciplina le modalità di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale. In particolare ci occuperemo delle pene detentive e quindi cosa accade dopo il passato in giudicato della sentenza condanna. Un accenno alle indagini preliminari o persone imputate. Soggetti che intervengono nella fase di esecuzione delle pene detentive. Spazio di attenzione sui rapporti fra amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza perché incide sul livello di tutela delle persone imputate. Sistema sanzionatorio nel suo complesso e momento esecuzione della sanzione penale e pena detentiva. ● Le vicende dei vari sistemi sanzionatori ruotano intorno a tre idee guida fondamentali che riguardano la funzione della sanzioni penale. Sono la retribuzione, prevenzione generale e speciale. La retribuzione e la prevenzione non sono tra loro necessariamente concetti fra loro alternativi ma a seconda del modo in cui o una o l'altra si combinano avremo un sistema sanzionatorio diverso.

La retribuzione è un'idea secondo la quale la sanzione penale deve servire a compensare o a retribuire il male provocato con la commissione del reato. Parole di Kant molto importanti il quale dice che il modo che ad ognuno tocchi ciò che i suoi atti meritano. Questa idea retributiva incide sul sistema sanzionatorio. Ci sono quindi tre momenti fondamentali nel sistema sanzionatorio: ● Momento della previsione astratta delle sanzioni penali da parte del legislatore, durante il quale il legislatore abbina una determinata sanzione a un determinato fatto. In questo momento guida il legislatore verso la previsione di sanzioni che hanno una intensità corrispondente alla gravità che viene riconosciuta ai singoli reati cui le sanzioni si riferiscono. Quindi fatti gravi sanzioni gravi e viceversa. ● Momento inflizione concreta della sanzione al singolo autore di reato da parte del giudice che si pronuncia sulla sua colpevolezza. In questo momento guida verso un sistema sanzionatorio nel quale commesso un reato il giudice deve sempre applicare la sanzioni corrispondenti perché il male possa essere compensato secondo l'essenza della retribuzione. Il giudice tiene conto delle caratteristiche specifiche del singolo reato. ● Momento in cui si apre e si svolge la fase dell'esecuzione della pena che è stata irrevocabilmente inflitta. Sistema sanzionatorio nel quale la sanzione che è stata irrogata dal giudice sia eseguita nella sua totalità perché solo usando la sanzione è stata applicata allora si può dire raggiunta la compensazione del male provocato con la commissione del reato che è la sostanza dell'idea retributiva.

La prevenzione significa che la sanzione penale deve servire ad impedire che vengano commessi reati in futuro. Parole importanti di Protagora. L'idea della prevenzione speciale serve che l'autore del reato non ritorni a commettere di nuovo un'ingiustizia in futuro. Incide sulla fisionomia del sistema sanzionatorio : ● Incide sulla tipologia delle sanzioni che il legislatore va ad introdurre nell'ordinamento. Un legislatore sarà indotto a prevedere sanzioni adeguate tipologicamente a non far tornare nuovamente a commettere lo stesso reato nel futuro. Esempio pene di natura interdittiva che può servire a impedire che il reo torni nel contesto in cui il reato precedente era maturato.

● Condiziona la regolamentazione dell'inflizione concreta della sanzione e qui si guida il legislatore dove il giudice deve tenere conto della pericolosità della persona ovvero possibilità più o meno elevata che vada a commettere reati ulteriori in futuro. A volte astensione dell'inflizione della sanzioni nel caso in cui non sarebbe utile o dannosa in termini di eliminazione o eliminazione che la persona torni a delinquere. ● Momento esecuzione della sanzione da questo momento si esplica nella massima estensione possibile e quindi, La prevenzione speciale si può intendere: ● in termine di mera neutralizzazione fisica del soggetto ovvero la vita della comunità viene tutelata mettendo la persona autrice di reato nella impossibilità fisica materiale di commettere ulteriori reati e la tecnica sarà quella della segregazione, allontanamento, isolamento del soggetto dalla società. ● Ma può essere intesa anche in termine di condizionamento della personalità del soggetto autore di reato è in quest'ottica la neutralizzazione del pericolo che la persona commetta altri reati non viene affidata solo alla coercizione fisica ma ci si affida ad un trattamento sanzionatorio che possa condizionare il soggetto autore di reato in modo che la sua presenza non costituisca un pericolo. Ancora inteso in questo termine si dirama in altri modi: ● ovvero in passato c'è stata la tendenza ad identificare l'obiettivo della prevenzione speciale con l'obiettivo di conseguire l'emenda sotto un profilo squisitamente etico e così si pretende il pentimento interiore del reo. Concezione religiosa dell'esistenza. Correggere la condizione morale del soggetto. Esempio affidarsi alla componente afflittiva della sanzione tramite il patimento. ● Ma anche altre vie esempio detenzione femminile che rappresenta un contesto in cui vi è il reato è peccato. La custodia del donne detenute è stata affidata alle suore dal 1862 e per correggere le donne si ricorreva ai lavori domestici, alla preghiera e dal 1975 si è avviata la laicizzazione della detenzione femminile provocando avvicinamento alla detenzione maschile. ● Ascendenza positivistico criminologica dove vi è l'obiettivo di arrivare alla normalità della persona autrice di reato intesa in senso fisico o psicologico. Sostenitori da una parte della cura del reo attraverso una terapia della personalità quindi psicologi oppure altri sostenitori attraverso terapia farmacologica. Sex offenders esempio.

Lezione 2 ottobre 2020 ● Prevenzione speciale intesa nel senso della socializzazione o risocializzazione del reo ovvero se ci posiamo in quest'ottica l'obiettivo è laicamente e quello di portare l'autore di reato ad appropriarsi o riappropriarsi dei valori di base della convivenza civile in modo che si può inserire o reinserire nel tessuto sociale tramite tecniche diverse per ogni singolo soggetto quindi eliminare cause della marginalità. ● C'è chi propone una diversa via alla risocializzazione ovvero affidare l'obiettivo di reinserire socialmente i soggetti in base alla componente afflittiva della sanzione. Attività pensata allo specifico scopo per rilevare le carenze psicofisiche o altre che hanno portato al reato per reinserire il soggetto.

In linea di massima nel momento dell'esecuzione della sanzione l'obiettivo di condizionare l'autore di reato per ridurre o eliminare la possibilità che egli ritorni a delinquere porta a varie conseguenze:

La retribuzione può rappresentare un antidoto fondamentale contro gli eccessi punitive e porta l'idea preventiva e funziona quando viene intesa come equivalente del principio di proporzione della sanzione rispetto al fatto commesso. Cioè ottica prevenzione generale in assenza di paletti il legislatore potrebbe infliggere sanzioni severissime perché può ritenere che l'efficacia di deterrenza sia elevata ma il giudice anche potrebbe arrivare a pronunciare condanne esemplari. Ragionamento di Protagora dice che la persona viene punita per servire da esempio e da ammonimento quindi condanna esemplare che serve per spaventare gli altri. Di fronte a ciò il principio di proporzione può servire come garanzia e paletto assicurando che nessuna persona possa essere punita più di quanto dovrebbe essere punito, oltre la misura data dalla gravità del fatto che la persona ha commesso. Anche la prevenzione speciale in assenza di paletti può essere pericolosa perché l'obiettivo di eliminare il pericolo che il soggetto torni a delinquere può portare a sanzioni che si protraggono nel tempo finché la cessazione del pericolo non si presenta. Rispetto a ciò il principio di proporzione può servire come paletto anche in questo caso. La retribuzione intesa come necessaria proporzione della sanzione penale rispetto al fatto sanzionato è una garanzia per il singolo individuo di fronte alla finalità di prevenzione generale e speciale. Oggi si tende a riconoscere che il principio di proporzione non soltanto protegge il singolo individuo contro gli eccessi ma anche utile per realizzare la funzione preventiva stessa perché per quanto riguarda la prevenzione generale la minaccia servera va a suscitare nelle persone solo sofferenza più che obbedienza. Mentre la prevenzione speciale induce il reo ad avvertirla come giusta e quindi predispone ad accettare il suo reinserimento sociale. Una sanzione proporzionata verrà percepita come equa dal destinatario e lo porta ad accettare psicologicamente l'intervento per il suo reinserimento sociale.

La fisionomia del nostro sistema sanzionatorio Ci sono state molte modifiche anche del codice penale. Nel codice Rocco ci sono due categorie di sanzioni penali : ● Pene a cui è affidata la funzione della prevenzione generale e funzione della retribuzione. Alla funzione retributiva non è riconosciuta un'autonomia. Le pene non sono applicabili ai soggetti non imputabili infatti in quanto non rimproverabili non meritano di essere puniti quindi sentenza di assoluzione. Le pene sono applicabili sia alle persone imputabili sia ai semi imputabili. ● Misure di sicurezza vengono applicate sul presupposto della pericolosità sociale della persona che ha commesso il reato. Il punto di riferimento è l'art. 202 cp. In sostanza è la probabilità di commissione di nuovi reati. Riguarda sia i soggetti imputabili, semi imputabili e non imputabili. Le misure di sicurezze possono essere ordinate dal giudice in una sentenza di condanna o proscioglimento nel caso di non imputabili pericolosi socialmente. I non imputabili non meritano di essere puniti ma autorizza ad applicare misure di sicurezza diretta a garantire la collettività da loro eventuali fatti criminosi per il fatto che ha commesso reati o quasi reati. Quindi si sommano pena e misura di sicurezza se il soggetto è pericoloso quindi in capo alla stessa persona c'è sia la pena che la misura di sicurezza se la persona imputabile o semi imputabile ed è socialmente pericolosa. Si parla del sistema del doppio binario.

La costituzione Repubblicana 1 gennaio 1948 ed è sovraordinata al codice penale quindi bisogna rispettare i principi costituzionali. ● Art. 25 riserva di legge sia per la pena che misure di sicurezza. Esige che sia soltanto la legge a poter stabilire con quale sanzione è quale misura bisogna reagire

alla commissione di un reato. Ciò significa assicurare che sia il parlamento che rappresenta la volontà popolare a decidere e stabilire le sanzioni corrispondenti ai vari reati. Valori della comunità in cui si stabilisce l'intensità della sanzione rispetto ai singoli reati e così la riserva di legge garantisce che sia la maggioranza, minoranza e opposizione partecipano a queste scelte per la vita della comunità. ● Art. 13 tutela della libertà personale dove solo l'autorità giuridici aria può imporre la restrizione delle libertà personale e solo nei modi e casi previsti dalla legge. ● Art. 13 comma 4 modifiche legge 354 del 75 divieto di ogni violenza fisica e morale a danno delle persone private della libertà personale. Articolo 1 divieto violenza fisica e morale e 41 della legge 354 uso forza fisica nei confronti delle persone ristrette a meno che sia indispensabile ovvero impedire tentativi di evasione, resistenza passiva ad esempio. Sempre l'art 41 oltre all'uso della forza fisica nei limiti non esclude nemmeno il ricorso ad altri mezzi di coercizione fisica però questi altri mezzi devono essere previsti dal regolamento DPR 230 del 2000 che si occupa di mezzi di coercizione fisica all'art 82 che si collega con l'art 41 della legge 354. Infine l'uso di questi mezzi deve essere controllato dal sanitario e un uso limitato al tempo che è strettamente necessario.

Art. 27 comma 3 e 4 sancisce il principio di umanità delle pene e divieto assoluto della pena di morte. le pene non possono concostere in trattamenti contrari al senso di umanità e comma 4 non è ammessa la pena di morte. Nel nostro ordinamento né la finalità retributiva che preventiva può giustificare pene contrarie al principio di umanità o pena di morte. Parlando di umanità delle pene questo principio trova riscontro in forme di rinunce e non si esegue la pena per garantire il principio di umanità quindi ipotesi di desistenza dall'esecuzione della pena detentiva. Nel nostro ordinamento sono previste modalità di esecuzione in tutto o in parte extra carceraria della pena detentiva. Ancora oggi in Italia sono diffuse condizioni di vita nel carcere che stridono con il principio di umanità delle pene.

Lezione 8 ottobre 2020 Vedremo il rinvio dell'esecuzione della pena che è disciplinato nel codice penale artt. 146 e seguenti, vedremo anche che nel nostro ordinamento sono previste modalità di esecuzione della pena detentiva nella forma extra carceraria ispirate a finalità umanitarie ad esempio misure alternative alla detenzione, alcune ipotesi di detenzione domiciliare che si ispirano all'obiettivo di tutelare la salute o la genitorialità. Per chi sconta la pena in carcere non è scontato che le condizioni concrete sono in linea con il principio di umanità delle pene. Importanti due circostanze ovvero: ● Impatto che ha sulla umanità del trattamento penitenziario riservato ai detenuti ovvero il sovraffollamento carcerario che ha un impatto negativo significativo sulle concrete condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari. Nel 2009 la corte europea dei diritti dell'uomo ritenne l'Italia responsabile di aver violato l'art 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ai danni di un detenuto. Il signor Suleivanic era stato costretto a vivere nell'istituto penitenziario. L'art 3 vieta la tortura e di pene disumani e degradanti. Nel 2013 sentenza torreggiani e altri contro Italia che è importante è la si ricorda di più rispetto alla prima perché è una sentenza pilota ovvero ha riscontrato un problema endemico nel nostro paese e ha conseguentemente ingiunto allo stato italiano di rimediare. Quindi in questa sentenza l'italia responsabile di aver sottoposto i detenuti a comportamenti contro l'art. 3. Gli stati hanno l'obbligo di verificare che i detenuti siano trattati con il rispetto della

dell'irrogazione della pena sono maggiori le possibilità di ritagliare la pena su quell autore di reato se è più ampio il ventaglio di pene messo a disposizione al giudice da parte del legislatore. Altra conclusione che l'idea della rieducazione deve guidare il legislatore a costruire un sistema sanzionatorio ampio con un ventaglio di pene molto ampio diretto a marginalizzare il carcere. legge 689 del 1981 sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi cioè sono la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria che va a sostituire una pena detentiva breve. Il giudice che condanna l'imputato nel pronunciare la sentenza di condanna potrà applicare una sanzione sostitutiva. Questo meccanismo di sostituzione delle pene detentive brevi aiuta a raggiungere l'obiettivo di avere più scelta per il giudice ed evita per i reati meno gravi gli effetti della desocializzazione del condannato. Se pensiamo al catalogo delle pene previsto per il nostro ordinamento troviamo una pena che difficilmente può definirsi in armonia con la prospettiva della risocializzazione come ad esempio ergastolo. La soluzione è intervenire nella fase esecutiva dell’ergastolo ad esempio offrire alcuni istituti al detenuto come la liberazione condizionale , liberazione anticipata. La corte ha detto che l'ergastolo può convivere a patto che l'ordinamento preveda anche per l'ergastolo una possibilità concreta di liberazione e nel nostro ordinamento è prevista dalla liberazione condizionale dopo 26 anni. C'è l'ergastolo ostativo ad esempio che si ha quando l'accesso ai benefici penitenziari è precluso a causa della tipologia del reato commesso e della mancata collaborazione con la giustizia.

● Irrogazione in concreto della pena al singolo autore del reato da parte del giudice. Il finalismo rieducativo richiede che si costruisca un sistema nel quale il giudice penale è tenuto a tenere conto che la pena aiuti il soggetto al reinserimento sociale nel rispetto della proporzione tra pena e fatto punito. L'art 27 ha un impatto significativo su questa fase. Art.133 importante è il giudice deve tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole ovvero alla luce del finalismo rieducativo fondato cioè indica la possibilità minore o maggiore che la persona commetta reati in futuro e bisogna tenerlo in considerazione. La gravità del reato richiama la retribuzione quindi proporzione tra pena e fatto punito. Il rapporto fra questi due parametri, è che quello principale rimane la gravità del reato ovvero nessuno può essere punito in un a misura che eccede a quello per cui è stato condannato. Si muove nell'ottica della rieducazione anche la possibilità data al giudice che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per un certo periodo stabilito dalla legge ovvero se in questo periodo il soggetto non commette un reato della stessa indole e adempie gli obblighi imposti, il reato è estinto e non sconterà la pena. Sospensione condizionale della pena per evitare gli effetti desocializzanti del carcere. ● Infine fase esecuzione della pena che è il momento congeniale alla rieducazione Sentenza 22 del 1971. Il momento del trattamento individualizzato nei confronti del singolo autore di reato, si presta a favorire il suo reinserimento ed è quindi fondamentale che si faccia carico di attuare l'art 27 in cui dice che le pene devono tendere alla riduzione del condannato. Però l'art 27 dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato ovvero obiettivo tendenziale e questo significa che l'obiettivo rieducativo dovrà essere perseguito nei limiti consentiti dalla durata della pena e deve essere commisurato alla gravità del fatto commesso. La finalità della rieducazione non può essere perseguita a scapito dell'autonomia morale dell'individuo. La dignità umana ha una valore importante e quindi bisogna stare nei

limiti della disponibilità psicologica della persona e non ci può essere una rieducazione coatta. ● Posto che l'art 27 terzo comma attribuisce alle pene il carico della prevenzione speciale, quale spazio rimane per le misure di sicurezza è rimasto nel nostro ordinamento dopo che è intervenuta la costituzione? La costituzione ne vieta né impone le misure di sicurezza ma esige che siano sottoposte al principio di legalità.

Lezione 9 ottobre 2020 Legge 26 luglio 1975 n. 354 ordinamento penitenziario A questa legge si accompagna il regolamento emanato con dcp 30 giugno 2000 n. 230 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario ed è stato riformato con i principi della forma Repubblicana. Fino alla riforma del 1975 c'era stata una continuità nella normativa e nella prassi e nella materia dell'esecuzione penitenziaria si era passati dallo stato liberale al regime fascista e all'Italia repubblicana. Dopo questo periodo senza novità significative, la continuità della materia dell'esecuzione penitenziaria si era manifestata sotto tre aspetti: ● Il carcere era stato disciplinato come luogo impermeabile e isolato rispetto alla società libera nel quale i reclusi si trovavano in un contesto di forte marginalizzazione e separazione. A riguardo i contatti con i congiunti erano sottoposti ad una disciplina molto restrittiva legata al sistema delle ricompense e punizioni. Fobia circolazione della stampa all'interno del carcere che determinata divieti di lettura ad esempio. E poi escluse le visite agli stabilimenti penitenziari da parte di soggetti estranei all'amministrazione penitenziaria stessa e ciò faceva del carcere isolato. ● La vita all'interno degli stabilimenti penitenziari era caratterizzato da clima di tensione e di violenza fra i detenuti e fra i detenuti e il personale addetto alla loro custodia. All'origine di questa situazione c'erano le condizioni materiali di disagio della vita carceraria stessa e regole vessatorie e afflittive sia per i detenuti che per il personale. ● L'amministrazione penitenziaria costituiva una struttura burocratica rigidamente centralizzata e verticistica così ce un appesantimento delle procedure e quindi ulteriori vessazioni nei confronti dei detenuti.

La continuità nella disciplina è nella prassi dell'esecuzione penitenziaria riguardava sia la sostanza che la forma della disciplina della materia penitenziaria. Disciplina con carattere vessatorie contenuta all'interno di atti normativi del potere esecutivo, all'interno di regolamenti susseguiti nel tempo fino al regime fascista del 1931. Nemmeno con il passaggio allo stato repubblica e con l'entrata in vigore della costituzione, le cose cambiarono. La costituzione ha preso posizione a favore del principio di umanità ma è passato tanto tempo prima che si è arrivati ad un ordinamento penitenziario adeguato e conformato ai principi costituzionali. Una spinta decisiva verso il cambiamento è avvenuto alla fine degli anni 60 da parte delle nuove o proteste e immobilizzazioni da parte dei carcerati insieme alle lotte operaie nel 69 e studentesche nel 1968 in un periodo di ribellioni contro violenze e repressioni delle istituzioni totali fra le quali spicca il carcere. ● Riforma del 1975. Già nella forma introduce un cambiamento fondamentale e infatti si passa da un sistema penitenziario disciplinato per via esclusivamente amministrativo regolamentare nelle mani del potere esecutivo, ad uno regolato con lo strumento della legge. Diventa la legge lo strumento di disciplina anche delle modalità di esecuzione delle sanzioni che escludono o limitano la libertà personale. La legge proviene dal parlamento e si forma attraverso un procedimento che assicura pubblicità e approfondimento contro le maggioranze e forze di opposizione.

imposto al detenuto e quindi le misure alternative costituiscono delle vere e proprie pene alternative alla detenzione istituite dal tribunale di sorveglianza.

● La funzione delle misure alternative nel nostro ordinamento è assicurare che la sanzione sia conforme al principio di umanità delle pene e finalismo rieducativo. Ci sono delle misure alternative alla detenzione in carcere che mirano a dare attuazione al principio di umanità delle pene soprattutto le persona che non tollerano la carcerazione data la loro condizione personale ad esempio la vecchiaia, i genitori, problemi fisici. Oppure misure alternative mirate per la risocializzazione ad esempio affidamento in prova del servizio sociale. Le misure alternative alla detenzione aspirano a dare una risposta alla crisi della detenzione carceraria tradizionale ma non misure clemenziali. Ipotesi nelle quali si consente al condannato di espiare l'intera sanzione detentiva senza entrare in carcere e questo accade quando la misura alternativa viene applicata sin dall'inizio dalla magistratura di sorveglianza ma vale in particolare per le pene di breve durata e l'obiettivo è di evitare l'entrata in carcere essendo un'esperienza desocializzante e criminologica. Ci sono ancora casi di pene lunghe nei quali la misura alternativa arriva successivamente quindi quando la pena è già iniziata e in questo caso le misure alternative servono di accompagnare il detenuto verso il proprio fine pena facendo sperimentare forme di libertà con il monitoraggio delle istituzioni quindi non serve ad evitare l'entrata in carcere quindi si consente di modificare le modalità esecutive della pena allontanando il soggetto dal carcere. ● Principio della flessibilità dell'esecuzione penale dove la pena non è un dato fisso e immutabile ma anzi nel corso della sua esecuzione deve adeguarsi al progredire del processo di risocializzazione del condannato e esigenze del condannato. ● Affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare , semilibertà e liberazione condizionale sono benefici penitenziari inclusi nella sottocategoria delle misure alternative. La liberazione anticipata ad esempio è disciplinata dalla legge del 1975 ma nonostante ciò non si classifica come misura alternativa perché è una riduzione di pena concessa ad alcune condizioni. ● Le misure alternative sono una risposta al l'inadeguatezza del carcere rispetto all'obiettivo della risocializzazione del condannato perché il carcere aumenta il fattore criminologico. ● La persona condannata che sconta la pena totalmente in carcere senza misure alternative ha una percentuale di recidiva è alto ovvero il 68,4%. Invece chi ha scontato un parte della sua pena fuori dal carcere con le misure alternative, ha un tasso di recidiva del solo 19%. Chi viene inserito all'interno del circuito produttivo è invece dell'1 %. I dati ci dicono che a produrre sicurezza non è il carcere ma una espiazione delle pene extramuraria e inserimento nel circuito produttivo. Le misure alternative alla detenzione non sono riservate solo a persone con pene detentive brevi ma anche per medio lunghe con la differenza che arriveranno nel corso della pena e non già dall'inizio. ● Riduzione sovraffollamento carcerario con le misure alternative che aiuta a garantire l'umanità delle pene ma consentono anche di migliorare l'offerta trattamentale all'interno delle carceri quindi risocializzazione anche per chi deve scontare la pena all'interno del carcere. Alcuni interventi legislativi che hanno favorito le misure alternative sono stati eseguiti per una riduzione carceraria per produrre effetti positivi. Altro aspetto delle misure alternative è la funzione di controllo sui detenuti all'interno

delle mura del carcere quindi collaborare con le attività e tenere una condotta adeguata. Sotto questo profilo ci sono degli studi. ● Momenti di espansione e di stallo dei benefici penitenziari. Nei momenti di espansione abbiamo la legge Gozzini n. 663 del 1986 che introduce la detenzione domiciliare, oppure legge Simeone n. 165 del 1998 fondamentale per l'accesso alle misure alternative direttamente dalla libertà senza entrare in carcere per i condannati a pene di breve durata. Accanto a questi interventi espansiva abbiamo anche un progressivo declino, una crisi dell'idea della riduzione e della risocializzazione in particolare si è andata ad affievolirsi la fiducia negli strumenti che dovevano aiutare come ad esempio l'osservazione scientifica della personalità quindi di conseguenza il processo di decarcerizzazione è proseguito senza strumenti che avrebbero dovuto garantire l'orientamento risocializzante. ● Tutto ciò ha portato a criticare una decarcerizzazione accusata di aver svilito le sue potenzialità risocializzanti e alcuni hanno accusato la magistratura di sorveglianza di non fare uso del suo ampio potere discrezionale in sede di applicazione delle misure alternative e quindi critica principio di flessibilità della pena perché porterebbe a pregiudicare l'uguaglianza nella fase di esecuzione e la certezza della pena. una via che si è percorsa è stato puntare sull'ampliamento del ventaglio delle pene a disposizione del giudice piuttosto che affidarsi alla flessibilità della pena nella fase esecutiva. ● Esecuzione di pena per reati di terrorismo, mafia e criminalità organizzata si è tradotto in un allontanamento più o meno netto dal profilo della risocializzazione e rieducazione e quindi vietato concessione dei benefici penitenziari se non sussistono presupposti molto rigorosi in particolare la collaborazione con la giustizia quindi ha portato a forme di segregazione. Doppio binario penitenziario ovvero condannati per reati comuni da un lato e condannati di criminalità organizzata dall'altra quindi trattamenti differenti. ● Legge ex Cirielli n. 251 del 2005 anche per i recidiva reiterati molte restrizioni a priori alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari. Se il legislatore preclude a priori la possibilità a particolari categorie di condannati, i benefici si impedisce alla magistratura di andare a valutare chi può ottenere i benefici penitenziari e di valutare caso per caso quindi si rinuncia agli automatismi anche se alcuni li difendono dicendo che protegge il giudice dalle pressioni della criminalità organizzata.

Lezione 15 ottobre 2020 Tema della giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale con la riforma 1975 e sviluppi successivi ● (Tema tutela dei diritti dei detenuti e degli internati) Giurisdizionalizzare la fase dell'esecuzione penale significa garantire alle persone che vi sono sottoposte la tutela di un giudice cioè di un soggetto che si trova in una posizione di estraneità rispetto alle parti in causa e agli interessi coinvolti e che arriverà a prendere la sua decisione seguendo una procedura garantita. Sono in gioco interrogativi :

  1. A chi spetta garantire al condannato che l'esecuzione sia costantemente adeguata al fine rieducativo,
  2. Si tratta di competenza dell'amministrazione penitenziaria o al giudice?
  3. Sarà una procedura garantita?

● Art. 13 comma 2 della cost stabilisce che si può incidere sulla libertà personale soltanto attraverso un atto motivato dell'autorità giudiziaria e si è mosso con la riforma del 1975. Totale o parziale distacco dal carcere. Le misure alternative incidono sul grado di libertà personale del detenuto. L'accesso alle misure alternative non può essere discolianto al di fuori della riserva di legge e di giurisdizione dell'art 13 della costituzione nella sentenza n. 349 del 1993. Questa sentenza ha in sé alcuni passaggi chiave fondamentali:

  1. La corte dice che l'amministrazione penitenziaria può adottare provvedimenti che non eccedono il sacrificio della libertà personale, contrario al senso di umanità.
  2. La corte continua dicendo che si deve escludere che misure alternative di natura sostanziale che incidono sulla qualità o quantità della pena, e modificano il grado di libertà personale del detenuto e incidono sull'articolo 13 comportando distacco parziale o totale dal carcere.
  3. Distinzione sostanziale tra modalità di trattamento del detenuto all'interno dell'istituto penitenziario demandata all'amministrazione e al di fuori del carcere sempre di competenze dell'autorità giudiziaria perché incidono sull'esecuzione della pena è quindi sul grado di libertà personale del detenuto.

● La legge 354 ha stabilito se il giudice deve seguire il procedimento di sorveglianza applicando le garanzie. Oggi alla magistratura di sorveglianza è affidato il compito di garantire che nel corso di esecuzione la pena sia sempre adeguata all'evoluzione della personalità del condannato e rimanga funzionale al fine rieducativo e risocializzante. Dopo il 1975 è stata riformata e la magistratura di sorveglianza è costituita da giudici ordinari e specializzati. Art 68 comma 4 della legge 354 parla del carattere specializzato della magistratura di sorveglianza. ● La magistratura di sorveglianza si articola Uffici di sorveglianza e i magistrati sono destinati ai vari uffici presenti sul territorio e nell'ambito di ogni distretto di corte d'appello esistono uno o più uffici di sorveglianza. I magistrati di sorveglianza dello stesso distretto compongono il tribunale di sorveglianza del distretto. Esiste un tribunale per ogni distretto di corte d'appello. Il tribunale è composto anche da esperti scelti fra esperti professionisti in psicologia, pedagogia, Criminologia qualificata, servizio sociale, psichiatria o docenti di scienze criminalistiche anche specializzazione in medicina. gli esperti sono nominati dal CSM per periodi triennali rinnovabili. Il tribunale di sorveglianza giudica i singoli casi in una composizione di 4 persone, due magistrati ordinari detti giudici togati, quindi presidente e altri due esperti non professionali e non togati art. 70 della legge 354. Uno dei magistrati professionali deve essere colui che prenderà la decisione sul detenuto. Ogni magistrato di sorveglianza svolge le funzioni che la legge gli attribuisce come organo monocratico e ha una propria circoscrizione territoriale di competenza e concorre sulla base di turni a formare il collegio che giudica come tribunale di sorveglianza. La presenza degli esperti mira ad apportare un contributo rilevante nelle questioni che implicano un giudizio sulla personalità del condannato. ● Il collegio decide a maggioranza con ordinanza ed essendo pari, in caso di parità prevale il voto del presidente art. 70 comma 8 legge 354 del 1975. In particolare le decisioni sono adottate dal tribunale di sorveglianza mentre il magistrato di sorveglianza quindi organo monocratico può adottare decisioni di carattere urgente con natura provvisoria.

● La disciplina del procedimento di sorveglianza è stata più volte modificata e si trova nel cpc nell'art 678 e 666. Il procedimento di sorveglianza prevede tutta una serie di garanzie, a partire dal contraddittorio tra PM e difensore. Nel 1975 il procedimento nacque in abbinamento alle misure alternative alla detenzione ovvero come procedimento ad hoc per le misure rieducative che venivano introdotte. Si parla di giurisdizione rieducativa. Sono aumentate le materie da trattare con il procedimento di sorveglianza al di là delle misure alternative.

Ne ricaviamo da tutto ciò che con la riforma del 1975 si diede tutela giurisdizionale, offerta da un giudice, al diritto ad una pena flessibile in chiave rieducativa in base alle indicazioni della sentenza del 1974. Nello stesso 1975 non ci fu una svolta per quanto riguarda la tutela dei diritti del detenuto e dell'interno contro atti lesivi da parte dell'amministrazione penitenziaria quindi non ci fu controllo sulla legalità degli atti. Ci siamo chiesti come fa il detenuto a reclamare prima visto. Fu trascurato il problema sul controllo del trattamento penitenziario. Affermazioni di principio e attuazione in concreto: ● in linea di principio secondo la riforma, il detenuto dovrebbe essere soggetto di diritti Ma il principio non si realizzò. Nella legge 354 vi è il diritto di reclamo art. 35 detto reclamo generico e afferma che i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami anche in busta ad una serie di destinatari. L'art 35 parla di detenuti e di internati. ● I detenuti sono le persone che si trovano all'interno di un istituto penitenziario perché condannate ad una pena detentiva oppure gli indagati o imputati ai quali è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere o sottoposte alla misura precautelare dell'arresto in flagranza o fermo di indiziato di delitto. ● Gli internati invece sono le persone sottoposte all'esecuzione di una misura di sicurezza di carattere detentivo. Il reclamo generico si presentava come uno strumento attraverso il quale il detenuto o l'internato poteva far valere qualsiasi tipo di doglianze compresa la lesione dei loro diritti da o parte dell'amministrazione penitenziaria. Il reclamo generico non offre al detenuto una tutela di carattere giurisdizionale nemmeno se rivolto al magistrato di sorveglianza al contrario invece mantiene natura amministrativa che era una caratteristica tradizionale già presente prima della riforma del 1975 ma dopo non vi è una svolta. Sul reclamo generico proveniente dal detenuto o internato il magistrato di sorveglianza prende la propria decisione al di fuori di ogni contraddittorio tra gli interessarti e al di fuori di ogni formalità processuale e decide de plano. ● Non è possibile contro la decisione che assume la forma del decreto, proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. ● Art 74 DPR 230 del 2000 bisogna informare chi ha presentato il reclamo i provvedimenti adottati e le motivazioni nel caso in cui non è stata accolta la richiesta. ● Non è previsto alcun rimedio se la risposta non è stata data al detenuto e se anche arriva la risposta e viene comunicata, è fine a se stessa perché il detenuto non ha nessuno strumento per contestare. ● Se il reclamo viene accolto la decisione del magistrato non è vincolante per l'amministrazione penitenziaria e quindi la decisione del magistrato di sorveglianza si riduce ad una semplice sollecitazione o segnalazione all'amministrazione penitenziaria affinché elimini gli atti lesivi del diritto del detenuto. Quindi quando il magistrato di sorveglianza tratta il reclamo generico, opera al di fuori della procedura giurisdizionale. Oltre al magistrato di sorveglianza l'art 35 elenca altri soggetti a

● Il procedimento è semplificato rispetto a quello che oggi si trova nel cpp art 678 e

  1. I tempi sono più ristretti e inoltre consente un ruolo solo marginale al detenuto interessato infatti nel procedimento di cui all'art 14 il diretto interessato non può essere presente all'udienza ma può presentare solo memorie scritte in vista dell'udienza stessa quindi vi sarà solo il difensore e il PM. Ne risulta che vi è un contraddittorio garantito però è indebolito a causa dell'assenza del diretto interessato. ● La legge Gozzini non ha introdotto questo strumento di natura giurisdizionale come rimedio di carattere generale per far valere qualsiasi violazione da parte dell'amministrazione penitenziaria, ma anzi solo contro i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria riguardanti alcune materie come la sottoposizione al regime di sorveglianza articolare, il lavoro penitenziario ad esempio attribuzione della qualifica lavorativa o retribuzione e il regime disciplinare quindi il detenuto poteva proporre questo nuovo tipo di reclamo solo verso queste materie. Quindi limitazioni imposte in relazione alla pericolosità penitenziaria del soggetto. ● La situazione a questo punto dopo questo percorso, i detenuti godono di una tutela giurisdizionale soltanto in ambiti specifici del trattamento penitenziario,per il resto vi è il reclamo generico. ● Nuovo codice di procedura penale del 1988 però sul punto della tutela dei diritti le cose non cambiarono e nella sostanza conferma lo schema spiegato sopra. ● La corte costituzionale ha censurato questo impianto sotto vari profili. È stata protagonista di questo argomento, esempio sentenza 26 del 1999. Essa afferma:
  2. Primato della persona umana e dei suoi diritti quindi il detenuto resta titolare di diritti che non possono essere annullati ma solo limitati nella misura strettamente richieste alle finalità della restrizione e per le esigenze di ordine e di disciplina
  3. Il riconoscimento della titolarità di un diritto deve essere abbinato al potere di farlo valere questo diritto davanti ad un giudice. Principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti. Previste forme di protezione e tutela giurisdizionale anche se semplificate La corte andò a concludere che la sola previsione del reclamo generico come rimedio generale contro la violazione dei diritti dei detenuti da parte dell'amministrazione determina una incostituzionale carenza dei mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti di coloro che si trovano ristretti nella loro libertà personale. Ma non riesce a provvedere ma chiama il legislatore. Ma egli fa riforme solo settoriale e frammentarie. ● Così altra sentenza della corte costituzionale 526 del 2000 Da un lato si ribadisce che deve essere il legislatore a scegliere lo strumento più adatto per assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti ma dall'altra parte che devono essere i giudici a provvedere e individuare nell'ordinamento un rimedio generale utilizzabile contro la violazione dei diritti dei detenuti e conforme alla costituzione. La giurisprudenza si divide fino a quando intervengono le sezioni unite della corte di cassazione del 26 febbraio 2003 detta Gianni che generalizzarono il ricorso al reclamo. ● Successivamente la corte con la sentenza 266 del 2009 affermò che le decisioni adottate dal magistrato di sorveglianza dovranno essere vincolanti nei confronti dell'amministrazione penitenziaria e a sostegno richiama l'art 69 comma 5 della legge di ordinamento penitenziaria dove si prevede l'eliminazione di disposizioni che violano i diritti dei detenuti e degli internati.

● Sentenza 135 del 2013. La vicenda che ci riconduce è che abbiamo un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria che preclude la possibilità di assistere a programmi televisivi RAI sport e RAI storia per i soggetti sottoposti all'art 41 bis e la motivazione è per spezzare i legami con l'organizzazione criminale esterno a cui si è appartenenti, ma in particolare in questo caso il punto era che in questi tipi di programmi scorrono in fondo alla pagina dei messaggi degli ascoltatori e quindi c'era il timore che questi tipi di intervento potessero nascondere dei messaggi in codice per queste persone. Quindi un detenuto presenta reclamo per violazione di diritto all'informazione. A questo punto il magistrato di sorveglianza riceve il reclamo, lo tratta con la procedura giurisdizionale semplificata che era il rimedio generale, e aveva accolto il reclamo dandogli ragione ma non era stato proposto ricorso per cassazione e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva previsto al ministro di giustizia di rimediare a questa violazione del diritto e di ripristinare il segnale televisivo. Il ministro della giustizia acconsente e non dà esecuzione alla decisione del magistrato di sorveglianza che si rivolge alla Corte costituzionale dicendo che il ministro della giustizia non aveva il potere di disporre quindi conflitto di attribuzione fra poteri dello stato. La corte dà ragione al magistrato di sorveglianza ● Nel tempo in alcuni settori il legislatore o al corte sono andati a rafforzare la tutela dei diritti andando oltre il livello garantito dell'art 41. ● Legge 279 del 2002 e il detenuto che si vede prorogare il regime del carcere duro può presentare un reclamo al tribunale di sorveglianza ● Da parte sua la corte con sentenza 341 del 2006 tutela dei diritti dei lavoratori detenuti e dichiara contrario alla costituzione che i detenuti potessero far valere i loro diritti solo attraverso l'art 14 ter. ● Arrivati a questo punto la situazione è che alcuni diritti hanno ottenuto una tutela rafforzata ma continua a mancare la previsione per legge di un rimedio generale dotato dei caratteri di giurisdizionalità. A colmare questa lacuna interviene la Corte e la pronuncia gianni ma manca l'intervento del legislatore. Quando la situazione è questa arriva la pesante condanna del 16 luglio del 2009 sulejmanovic contro Italia e dichiara che lo stato italiano ha violato il diritto del detenuto a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Il detenuto aveva dovuto condividere la cella con altri 5 detenuti avendo solo 2.7 metri di spazio personale e all'origine della violazione c'era il sovraffollamento carcerario. ● Si arriva alla sentenza 8 gennaio 2013 torreggiani e altri contro Italia. Ricorso alla corte di Strasburgo. Sentenza pilota art. 61 del regolamento della corte europea dei diritti dell'uomo. La sentenza pilota viene adottata quando la corte europea rileva che i fatti all'origine del ricorso hanno la radice in un problema per cui ci possono essere ricorso analoghi e così la corte adotta la sentenza pilota la corte va ad idividuravel la natura del problema e le misure per porre rimedio al problema sistemico. Nel dispositivo ci può essere un termine per l'adozione di queste misure. In occasione della sentenza torreggiani fa fronte al sovraffollamento e nella sentenza pilota dichiara che lo stato italiano avrebbe entro un anno dovuto istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario conforme all'art 3 CEDU. Adotta la misura del congelamento di ricorsi analoghi in attesa delle misure indicate. ● Si parla della sentenza torreggiani perché parla del deficit della alcuna di tutela per i casi di violazione dei diritti dei detenuti che esisteva in Italia e così la corte nella motivazione afferma che in materia di condizioni detentive i rimedi preventivi e

l'amministrazione attraverso un proprio dipendente ma anche garanzia in più rispetto agli artt. 666 e 678 per l'impugnazione della decisione del giudice. Contro l'ordinanza del giudice l'art 666 comma 6 consente solo il ricorso per cassazione quindi possibile contestare la decisione del giudice soltanto per motivi di legittimità invece nel caso del 35 bis, stabilisce che contro la decisione del magistrato di sorveglianza si può proporre reclamo al tribunale di sorveglianza e affrontare anche profili di merito e non solo di legittimità, e per violazione di legge, comma 4 e 4 bis. ● effettività della decisione adottata dal magistrato di sorveglianza : l'art 35 bis esplicita qual è l'impatto della decisione del magistrato di sorveglianza sull'amministrazione penitenziaria laddove il reclamo del detenuto o internato venga accolto. Intervento corte art. 14 ter sentenza 135 del 2013. Il legislatore ci dice che nel caso di accoglimento del reclamo in materia disciplinare, l'art 35 bis comma 3 prevede esplicitamente il potere del magistrato di sorveglianza di annullare il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria che ha irrogato la sanzione disciplinare. L'art 35 bis comma 3 prevede in modo esplicito che il magistrato di sorveglianza accogliendo il reclamo ordini all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicarlo. Natura vincolante della decisione del giudice che si tradisce in un ordine all'amministrazione penitenziaria finalizzato a prevenire il protrarsi della violazione dei diritti del detenuto o internato infatti è un rimedio preventivo. Dunque le decisioni adottate dal magistrato di sorveglianza non sono semplici sollecitazioni o segnalazioni ma veri e propri ordini. Il legislatore ha introdotto uno strumento per rendere certa l'ottemperanza dell'amministrazione alle decisioni della magistratura di sorveglianza adottate a norma dell'art 35 bis ovvero il giudizio di ottemperanza nei commi 5, 6, 7,8. Detenuto che presenta un reclamo che ricade nell'ambito di applicazione dell'art 35 bis e se viene accolta, la decisione diventa definitiva ma siamo in un caso in cui l'Amministrazione non rispetta il dovere di dare esecuzione al provvedimento anche se non è più impugnabile. A questo punto sorge la possibilità per detenuto o internato di promuovere il giudizio di ottemperanza ovvero l'interessato può richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento rimasto ineseguito. il magistrato decide secondo gli artt. 666 e 678. Se accoglie la richiesta i provvedimenti che il magistrato può emettere in sede di giudizio di ottemperanza sono :

  1. ordinare l'ottemperanza all'amministrazione indicando modalità e tempi per adempiere
  2. dichiare nulli gli atti che l'amministrazione abbia compito violando o eludendo il provvedimento al quale non ha dato esecuzione
  3. nominare un commissario ad acta cioè incaricato di dare esecuzione al provvedimento ineseguito Contro il provvedimento è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

Oggi le questioni relative all'esercizio del potere disciplinare sono decise secondo la procedura del reclamo giurisdizionale dell'art 35 bis. Poi le ipotesi di attuale e grave pregiudizio da parte dell'amministrazione penitenziaria rientrano nell'ambito applicativo dell'art 35 bis e il procedimento giurisdizionale rappresenta lo strumento principale per tutelare i diritti dei detenuti e internati. Vista la situazione attuale a questa competenza rieducativa si affianca in capo alla magistratura di sorveglianza una competenza forte in materia di tutela dei diritti.

● Quale spazio resta per l'applicazione dello strumento dell'art 14 ter? Prima era il rimedio principale, oggi l'art 14 ter si pensa sia ancora utilizzabile solo nelle ipotesi in cui una norma continui a farvi espresso riferimento ad esempio caso del reclamo contro l'applicazione del regime di sorveglianza particolare. Ci si chiede se sia ancora sostenibile dato che offre meno garanzie rispetto al 35 bis. Il reclamo generico oggi è lo strumento attraverso il quale il detenuto o l'internato può far valere un'aspettativa di mero fatto che il detenuto o l'internato può avanzare in base all'art 35 bis. ● Esempio giurisprudenziale art. 35 bis Pronuncia corte di cassazione I Sezione 14/06/2017 n.54117. Aspetti più importanti:

  1. Era accaduto che l'amministrazione penitenziaria aveva trattenuto una fotografia della madre defunta di un detenuto e gli era stata sequestrata perché era fotografia con dimensione eccedenti rispetto alle misure possibili dal regolamento.
  2. la cassazione afferma che il reclamo avanzato dal detenuto è da ritenersi inerente ad un diritto soggettivo della persona reclusa ovvero diritto alla cura delle relazioni affettive esercitabile anche attraverso la conservazione di immagini specie se detenute. Mantenimento della memoria e dignità della persona. E il riconoscimento e la tutela dell affettività secondo la corte devono sussistere.
  3. La cassazione dice che il diniego ingiustificato di questo diritto rientra nell'area della tutela giurisdizionale e il detenuto deve essere tutelato e può chiedere reclamo giurisdizionale secondo l'art. 35 bis. L'art 35 bis rafforza la tutela dei diritti dei detenuti e degli internati e tutto culmina nella sentenza Torreggiani. Resta però aperto il problema dei casi in cui sia impossibile per l'amministrazione rimuovere la situazione che rende intollerabile da detenzione quindi senza umanità della pena. Se il magistrato di sorveglianza accoglie il reclamo e ordina all'amministrazione di porre rimedio alla violazione. Se però la causa è il sovraffollamento, l'amministrazione si trova nell'impossibilità concreta di porre fine alla violazione perché magari non ha spazi a disposizione ma nello stesso tempo magari il detenuto non può essere trasferito altrove perché magari in contrasto con la finalità rieducativa perché magari lontano dai suoi familiari o interrompere un percorso lavorativo o scolastico all'interno dell'istituto in cui è detenuto e magari trasferendosi non può più frequentare. A riguardo anche la corte costituzionale afferma che ciò non è ammissibile sentenza 279/2013. ● Allora il rimedio in queste situazioni, la corte afferma che è necessario che l'ordinamento si doti di un regolamento idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che è costretto a vivere in condizioni senza umanità ma è il legislatore che deve decidere magari con le misure alternative al carcere o rinviare l'esecuzione della pena.

I rimedi compensativi Decreto legge n. 92/2014 convertito in legge 117/2014. inserito nella legge 354/ introdotto l'art 35 ter introdotto un rimedio risarcitorio per i detenuti e internati che abbiano subito violazioni in contrasto con l'art 3 CEDU. Bisogna seguire i cambiamenti della giurisprudenza della corte di strasburgo. Si può rilevare la difficoltà che incontra la giurisprudenza interna a mettersi con la giurisprudenza della CEDU in particolare per le modalità di calcolo dello spazio per i detenuti affinché non c'è violazione dell'art 3. (Vedi anche Sentenza 24/07/2020 n. 37128 vedi pag. 115). Il nuovo rimedio risarcitorio non si può utilizzare per ottenere il risarcimento del danno provocato dalla violazione di qualsiasi diritto del detenuto ma solo del diritto a non subire