Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Privato - Diritto al nome, Appunti di Diritto Privato

MONOGRAFIA BREVE

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 11/06/2012

nicolino11
nicolino11 🇮🇹

5

(1)

4 documenti

1 / 11

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Appunti sul
Diritto al Nome
Autore: ProfMan
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Privato - Diritto al nome e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity!

Appunti sul

Diritto al Nome

Autore: ProfMan

Dritto Privato: Diritto al nome visto su: Profland Si ricorda che:

  • l'uso degli appunti qui presenti è consentito per solo uso personale e di studio;
  • la consultazione è gratuita ed ogni forma atta a ricavarne lucro è vietata!
  • gli appunti sono fatti da studenti che non possono assumersi nessuna responsabilità in merito;
  • il materiale qui presente non è sostitutivo ma complementare ai libri di testo:
    • devi (e ti consiglio) di consultare e comprare i libri di testo;
  • il materiale qui presente è distribuito con licenza Creative Commons Ti ricordo che se vuoi contribuire mandando degli appunti o quant'altro possa essere utile ad altri puoi farlo inviando il materiale tramite: http://profland.altervista.org/mail.htm Spero che ciò che hai scaricato ti possa essere utile. Profman Il file è stato scaricato/visualizzato in forma gratuita da Profland: http://profland.altervista.org sezione Profstudio http://profland.altervista.org/profstudio/profstudio.htm oppure da qualche mirror, come: www.profland.cjb.net www.profland.135.it o dalla pagina dedicata su slideshare.net: www.slideshare.net/profman

Dritto Privato: Diritto al nome visto su: Profland Abbiamo detto che ogni individuo ha diritto all’attribuzione di un nome, ma questo non è innato. Dal secondo comma dell’ art. 6 si apprende che nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Il prenome si acquista per effetto di un conferimento, che viene effettuato dai genitori o, in mancanza, da un ufficiale di stato civile. La scelta, secondo la legge 151 del 19/5/75 , spetta ai genitori congiuntamente ed è libera, salvo alcune limitazioni poste dall’ art. 72.

  1. Segue: acquisto del cognome In presenza di un rapporto di filiazione legittima, il cognome si acquista automaticamente al momento della nascita. Nel nostro codice non esisterebbe alcuna norma che indichi in quello paterno il cognome spettante al figlio, se non fosse per la secolare tradizione e per la dizione di altre norme. Nemmeno nelle legislazioni straniere (eccetto nel codice svizzero) esistevano, prima degli anni ‘60, norme codificate in tal senso. Da ricordare è la posizione che scorse ragioni di contrasto con i principi di eguaglianza civile e morale dei coniugi nell’attribuire al figlio il cognome paterno. L’acquisto avviene comunque ipso iure , senza alcun fenomeno successorio, e al di fuori di ogni rilievo della volontà dei soggetti interessati; l’estensione comprende tutte le eventuali vicende del cognome paterno. Il cognome materno può essere aggiunto liberamente dal figlio. Anche se il figlio nasce da un matrimonio putativo, cioè successivamente dichiarato nullo, conserva il cognome di figlio legittimo. L’ art. 262 distingue vari casi: a) il figlio naturale acquista il cognome del padre se è riconosciuto contemporaneamente dai genitori, se non da quello che lo ha riconosciuto per primo; b) se il riconoscimento materno è antecedente, il figlio maggiorenne può eventualmente prendere il nome del padre, se il figlio è minorenne la decisione spetta al giudice; c) in presenza di legittimazione, dipende da chi è fatta; d) infine se il bambino ha genitori sconosciuti, l’ufficiale si stato civile decide il prenome e il cognome, se il bambino invece è affidato ad un istituto prende il cognome del direttore dell’istituto.
  2. Casi di mutamento del nome: acquisizione dello stato coniugale Una volta acquistato, il nome non dovrebbe subire mutamenti, tranne in casi eccezionali (per il prenome), o relativi a vicende particolari della famiglia (per il cognome). Si possono presentare casi, però, in cui si muti il nome: uno di questi è quando la donna coniugata muti il proprio cognome ampliandolo con l’aggiunta di quello del marito, aggiunta che è ritenuta doverosa; logica del resto sembra essere l’ipotesi che la moglie separata non porti il nome del marito, stesso concetto per la vedova. A seguito del divorzio la donna perde il cognome

Dritto Privato: Diritto al nome visto su: Profland del marito, ma può essere autorizzata dal tribunale a conservarlo quando vi sia interesse suo o dei figli.

  1. Segue: conseguimento dello stato di figlio adottivo Con l’istituto dell’adozione si possono avere sia casi di sostituzione che di aggiunta del cognome: la prima si ha nella c.d. adozione piena, in quanto l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo (secondo la legge 184 del 4/5/83 ), la seconda è tipica dell’adozione di maggiorenni ( art. 299 ), caso in cui l’adottato acquista il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio. Perde definitivamente il proprio cognome il figlio naturale non riconosciuto. Queste e altre disposizioni sono indicate nell’ art. 299 , che non ha mancato di suscitare polemiche.
  2. Mutamento del nome per atto di concezione dell’autorità pubblica L’individuo che voglia mutare nome deve farne richiesta all’autorità pubblica, che di sua iniziativa non può mai mutare il nome di alcun soggetto. Molto complesso il procedimento ordinario per mutare il cognome, molto più semplice l’ iter da seguire nel caso si voglia cambiare il prenome.
  3. Ipotesi particolari di modificazione degli atti dello stato civile a) Aggiunta di un secondo cognome: è evidente la realizzazione di una fattispecie di interesse legittimo se il cognome da aggiungere a quello della madre di un eventuale parente; se invece l’aggiunta di un secondo cognome sia volta al ripristino del nome originario viene postulato un diritto soggettivo perfetto dell’individuo. b) L’aggiunta di un cognome riguarda il predicato nobiliare: abbiamo due situazioni diverse di cui la prima riguarda l’aggiunta di un cognome nobiliare, che spetti pur non essendo segnalato nei registri dello stato civile, la seconda ipotizza un errore nell’annotazione del cognome o la distruzione dei registri, oppure postula l’integrazione di un atto incompleto. Il primo di questi sotto-casi si traduce in un’azione di stato, il secondo in un tipico caso di integrazione degli atti dello stato civile. c) La legge 164 del 14/4/82 , contenente “norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso”, prende in esame il caso del mutamento del prenome legato al cambiamento di sesso. La dottrina prevalente ritiene che tale mutamento non possa essere ad libitum del richiedente, ma debba limitarsi al solo cambiamento di genere, eccetto quando l’originario non sia convertibile. La giurisprudenza non si è comunque occupata specificatamente del punto, trattando la questione per lo più in forma incidentale. Da ricordare in ultimo il dibattito circa la possibilità di ottenere una sentenza di rettificazione degli atti dello stato civile, quando sia contestato dal padre

Dritto Privato: Diritto al nome visto su: Profland della tutela: dopotutto il testo dell’ art.7 non parla mai di usurpazione. Tale dottrina ha comunque l’unico scopo di individuare nel nome due distinte funzioni: una diretta, che fa distinguere il portatore da altri soggetti, e un’altra indiretta, che individua i connotati morali del soggetto. Abbiamo visto l’espressione della tutela del diritto al nome, a questo punto, sulla teoria della pluralità dei diritti della personalità, sembra prevalere quella che concepisce un diritto della personalità unico ed unitario.

  1. Rapporti tra il diritto al nome e gli altri diritti della personalità I rapporti tra il diritto e gli altri diritti della personalità assumono connotati diversi a seconda della prospettiva da cui vengono osservati. Se si parte dalla teoria “monistica”, il nome rappresenta uno degli aspetti dell’unico diritto della personalità, concepito nel senso ampio che abbiamo poco sopra descritto. Se invece si fa riferimento alla teoria “pluralistica”, il rapporto forse più complesso è quello con il diritto all’identità personale. Tale diritto ha assunto via via maggiore consistenza, fino a sopravanzare i diritti dai quali aveva tratto lo spunto per la sua esistenza, si è cioè sovrapposto, in alcuni casi, al diritto al nome e al diritto all’immagine, specificatamente previsti dalla norma di legge. Comunque lo si osservi non si può notare come sia leso, con il diritto all’identità personale, anche il diritto al nome, unico oggetto della previsione normativa: bisogna quindi verificare volta per volta la sopravvivenza o meno di uno spazio autonomo per il diritto al nome e alla sua tutela.
  2. Conclusioni sulla tutela del diritto al nome: tutela risarcitoria Il legittimato all’azione di tutela è il titolare del nome stesso. La tutela prevista è duplice: abbiamo sia la possibilità di impedire la continuazione dell’uso lesivo mediante l’inibitoria, sia l’applicazione della reintegrazione del danno in forma specifica, mediante la condanna alla pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, ex art. 120 cod. proc. civ. Nulla da dire sulla danno patrimoniale che derivi dalla lesione del diritto. Per quanto riguarda l’eventuale danno non patrimoniale, bisogna addentrarsi nella difficile analisi dell’ art. 2059 e dei suoi rapporti con l’ art. 2043 : basti sapere che tanto più ampia sarà l’interpretazione dell’ art. 2059 , tanto maggiore sarà la tutela risarcitoria del diritto in questione. Se l’interpretazione sarò ampia allora basterebbe menzionare l’ art. 7 ; se invece si adottasse un criterio più restrittivo, ritenendo che la previsione legale non può esaurirsi nella generica menzione dell’obbligo risarcitorio, ma richiede l’indicazione della tipologia del danno (non patrimoniale) risarcibili, si riscontrerebbero delle difficoltà, che, secondo alcuni, potrebbero essere superate adducendo l’inutilità dell’inciso finale dell’ art. 7 alla comune risarcibilità dei danni patrimoniali: l’argomento non sembra decisivo.

Dritto Privato: Diritto al nome visto su: Profland

  1. Nome delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute Gli artt. 6 e 7 non sono direttamente applicabili per le associazioni, fondazioni e società: solo con applicazione analogica. Per le associazioni e le fondazioni, l’ art. 16 richiede, per l’attribuzione della personalità giuridica dell’ente, la presenza nell’atto costitutivo e nello statuto, anche della denominazione dell’ente: evidente è l’esigenza di un segno distintivo, “certo”, per la persona giuridica. L’estensione analogica, di cui sopra, non risolve comunque tutti i problemi. Per quanto riguarda i requisiti che, secondo l’elaborazione dottrinale la denominazione deve presentare, giova segnalare:  la liceità, nel senso che essa non deve contrastare con norme imperative, con l’ordine pubblico, col buon costume;  la veridicità, nel senso di essere in consonanza con gli scopi dell’ente e magari con la qualità delle persone che a questo partecipano e hanno dato vita, onde possa escludersene la portata fuorviante;  la novità , nel senso che la denominazione non debba prestarsi a confusioni con quella di altro ente iscritto nel medesimo registro, che determinerebbe il pericolo di equivoci e fraintendimenti. Più complesso è il problema se si guarda agli enti non personificati, dato che gli artt. 36, 37, 38, 600 e 786 del codice non aiutano di certo. La dottrina più avveduta ha comunque segnalato come la personificazione sia fenomeno che interessa essenzialmente il versante della responsabilità patrimoniale, mentre non determina la soggettività dell’ente, personificata e non, la quale procede da esigenze diverse. Detto questo e coordinandolo con l’estensione analogica, il problema sembra risolto; si trova conferma di quanto detto della legge 82 del 27/02/85 che ha modificato l’ art. 2659 rendendo obbligatoria, tra l’altro, la denominazione o la ragione sociale delle associazioni non riconosciute. Manca ancora però un’apposita pubblicità circa l’esistenza del soggetto cui possa essere legata la tutela del nome; questa perciò dovrà essere riferita essenzialmente alla notorietà del soggetto medesimo. Riguardo alle associazioni non riconosciute, si è cercato di superare il problema del diritto al nome assorbendolo in quello della tutela dell’identità personale: tentativo che comunque appare discutibile. In conclusione si può confermare che la denominazione degli enti non personificati segue le sorti di quella delle persone giuridiche, con le dovute differenze.
  2. Nome delle società La ditta viene considerata, generalmente, come un bene immateriale, diverso dal nome civile dell’imprenditore, destinato ad identificare, a seconda delle diverse concezioni, l’azienda ovvero il soggetto. Ad essa corrisponde un diritto patrimoniale dell’imprenditore, il marchio invece contraddistingue pacificamente

Dritto Privato: Diritto al nome visto su: Profland nascondere il vero nome del suo titolare o di mezzo per rendere il nome della persona più semplice e interessante oppure perché diventa meglio ricollegabile alla realtà. Lo pseudonimo può essere tutelato a norma dell’ art. 7 ( art. 9 ). Può consistere in un nome di fantasia, in un anagramma, in un diminutivo, ma non deve essere usato indebitamente il nome di un altro soggetto. Alcuni ritengono che a seguito di un uso prolungato, lo pseudonimo può richiedere una tutela maggiore rispetto al nome anagrafico, altri ritengono questa teoria non accettabile.

Dritto Privato: Diritto al nome visto su: Profland Il file è stato scaricato/visualizzato in forma gratuita da Profland: http://profland.altervista.org sezione Profstudio http://profland.altervista.org/profstudio/profstudio.htm oppure da qualche mirror, come: www.profland.cjb.net www.profland.135.it o dalla pagina dedicata su slideshare.net: www.slideshare.net/profman