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DIRITTO PRIVATO, Dispense di Diritto Privato

Riassunto + appunti + schemi di diritto privato. Il riassunto è riferito: "diritto privato" di Galgano

Tipologia: Dispense

2014/2015

In vendita dal 18/12/2015

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DIRITTO PRIVATO
22/09/2015
DIRITTO PRIVATO riguarda i rapporti tra privati, si fonda sulla libertà e uguaglianza.
Il codice civile è stato in parte modificato, come ad esempio il concetto di patria potestà e la sue
evoluzione è stata: patria potestà potestà dei genitori responsabilità genitoriale.
Il bello del diritto privato è che si può sempre trovare una soluzione. “Non c’è nessuna questione
che non ha soluzione”.
Gli articoli del codice civile sono completi e quindi ogni soluzione sarà contenuta negli articoli del
codice civile (2969 articoli)
NORMA le norme sono generali ed astratte.
Il codice civile è composto da 6 libri:
1. Delle persone e della famiglia
2. Delle successioni
3. Della proprietà
4. Delle obbligazioni
5. Del lavoro
6. Della tutela dei diritti
Nel sistema di CIVIL LAW si attua diritto privato tramite norme, mentre nel si sistema di
COMMON LAW la giurisprudenza, e di più lo fanno le sentenza, creano diritto.
Principio della certezza del diritto
23/09/2015
Come si interpreta una legge ce lo dice il legislatore. Il legislatore è chi crea e promulga le leggi;
chi esercita il potere legislativo: così ha stabilito il legislatore. Più in particolare, secondo il diritto,
il legislatore non è una persona fisica, ma una personificazione astratta alla quale si fa risalire
l'emanazione di un testo di legge. La funzione legislativa, nell'attuale ordinamento, viene esercitata
collettivamente dalle due Camere (art. 70 Costituzione).
Da ricordare: la donazione è sempre un contratto disciplinata nel secondo libro del codice civile,
de le successioni.
I diritti reali sono tutti quei diritti sulla cosa (res).
La prima parte del codice civile è costituita dalle Preleggi, sono le disposizioni sulla legge in
generale, dette anche disposizioni preliminari al codice civile e preleggi Sono un insieme di 31
articoli posti come premessa del Codice civile italiano nel 1942.
Un articolo molto importante delle Preleggi è il l’articolo 12 che ci spiega come interpretare una
norma.
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DIRITTO PRIVATO

DIRITTO PRIVATO riguarda i rapporti tra privati, si fonda sulla libertà e uguaglianza.

Il codice civile è stato in parte modificato, come ad esempio il concetto di patria potestà e la sue evoluzione è stata: patria potestà potestà dei genitori responsabilità genitoriale.

Il bello del diritto privato è che si può sempre trovare una soluzione. “Non c’è nessuna questione che non ha soluzione”.

Gli articoli del codice civile sono completi e quindi ogni soluzione sarà contenuta negli articoli del codice civile (2969 articoli)

NORMA le norme sono generali ed astratte.

Il codice civile è composto da 6 libri:

  1. Delle persone e della famiglia
  2. Delle successioni
  3. Della proprietà
  4. Delle obbligazioni
  5. Del lavoro
  6. Della tutela dei diritti

Nel sistema di CIVIL LAW si attua diritto privato tramite norme, mentre nel si sistema di COMMON LAW la giurisprudenza, e di più lo fanno le sentenza, creano diritto.

Principio della certezza del diritto

Come si interpreta una legge ce lo dice il legislatore. Il legislatore è chi crea e promulga le leggi; chi esercita il potere legislativo: così ha stabilito il legislatore. Più in particolare, secondo il diritto, il legislatore non è una persona fisica, ma una personificazione astratta alla quale si fa risalire l'emanazione di un testo di legge. La funzione legislativa, nell'attuale ordinamento, viene esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Costituzione).

Da ricordare: la donazione è sempre un contratto disciplinata nel secondo libro del codice civile, de le successioni.

I diritti reali sono tutti quei diritti sulla cosa (res).

La prima parte del codice civile è costituita dalle Preleggi, sono le disposizioni sulla legge in generale, dette anche disposizioni preliminari al codice civile e preleggi Sono un insieme di 31 articoli posti come premessa del Codice civile italiano nel 1942.

Un articolo molto importante delle Preleggi è il l’articolo 12 che ci spiega come interpretare una norma.

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Per applicare è necessario prima interpretare e per interpretare bisogna, secondo l'art 12, in primo luogo:

  1. individuare il senso palese delle parole secondo la connessione di esse, cioè procedere ad una interpretazione letterale ;
  2. attraverso l'interpretazione letterale bisogna ricercare l'intenzione del legislatore: interpretazione logica. Come si vede si tratta di due passaggi successivi:
  3. interpretazione letterale 2. individuazione della volontà del legislatore. Ma come è possibile ricercare l'intenzione del legislatore, la voluntas legis? Possiamo usare diversi criteri; il primo è quello storico, che cerca il l'intenzione del legislatore in relazione al momento storico in cui è stata emanata: interpretazione storica. Con il secondo s'interpreta la legge in connessione e riferimento della sua collocazione dell'intero sistema normativo: interpretazione sistematica. Esaurita in maniera completa l'attività d'interpretazione (letterale e logica) si perverrà a dei risultati che potranno essere non perfettamente coincidenti con il significato delle parole usate nella legge. In conseguenza di ciò potremmo avere:
  4. interpretazione restrittiva , quando si restringe il significato della parola usata dal legislatore, cioè si limita l'uso normale di quel termine;
  5. interpretazione estensiva , quando, all'opposto si estende il significato delle parole oltre l'uso cui sono normalmente destinate. Consideriamo infine il caso in cui interpretazione letterale e logica coincidano perfettamente, caso in verità abbastanza raro. Si parla in questi casi di interpretazione dichiarativa. Chiudiamo il discorso sull'interpretazione considerando i soggetti da cui proviene; possiamo distinguere:
  • interpretazione giudiziale , compiuta dal giudice nell'ambito di un giudizio, e vincolante solo per le parti in causa;
  • interpretazione dottrinale , effettuata dagli studiosi il diritto, non è vincolante ma costituisce un orientamento per i pratici del diritto;
  • interpretazione autentica , compiuta dallo stesso legislatore attraverso apposite norme da lui emanate per chiarire il significato di altre norme (norme interpretative). Quest'ultima interpretazione, però, sembra più essere una nuova produzione normativa, che vera interpretazione, poiché proviene dallo stesso legislatore; del resto in base al principio della separazione dei poteri, che è uno dei cardini del nostro ordinamento, l'interpretazione spetta al potere giudiziario, più che a quello legislativo.

Il secondo comma dell'articolo 12 delle preleggi recita:

intrasmissibili: non fanno parte del patrimonio della persona, e quindi non possono essere trasmessi per atto tra vivi o mortis causa

imprescrittibili: possono essere fatti valere in qualsiasi momento non si prescrivono per il non uso e non possono essere oggetto di usucapione

originari o innati : si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status e indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento

Nelle società i debiti sono pagati dai soci e NON dagli associati.

Le associazioni riconosciute e non riconosciute: art. 14 e seguenti del codice civile

Sono le due grandi tipologie in cui rientrano tutte le associazioni: la prima più impegnativa garantisce benefici e un riconoscimento istituzionale, la seconda più agile e diffusa è adatta per chi vuole mettersi alla prova.

Tutte le associazioni, qualunque sia la forma associativa che le caratterizza, rientrano tra le associazioni riconosciute o tra quelle non riconosciute. La differenza tra le due categorie sta nella modalità di costituzione, nel riconoscimento o meno della personalità giuridica e nel livello di responsabilità degli amministratori.

Le associazioni riconosciute:

Sono riconosciute le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato.

La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente. Questo significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori.

Le associazioni riconosciute possono usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici. Hanno la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili.

Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un capitale che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi dall’associazione, proprio perché rappresenta la garanzia della solvibilità dell’associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.

Le associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute sono la maggior parte, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. Sono prive di personalità giuridica, non hanno un

riconoscimento istituzionale. Non godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c’è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’ente.

Si basano, come le associazioni riconosciute, sull’accordo raggiunto tra gli associati. Il contratto di associazione non prevede però per legge nessuna particolare formalità. È valido anche se in forma orale o se redatto con una scrittura privata, senza bisogno di ricorrere a un notaio o a un pubblico ufficiale, e senza altri elementi specifici se non quelli previsti dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro. La forma scritta serve però se l’associazione acquisisce beni immobili. Per maggiore sicurezza sugli accordi presi è comunque opportuno, anche se non obbligatorio, che l’Atto costitutivo sia in forma scritta.

Nella maggior parte dei casi, infatti, anche le associazioni non riconosciute ricorrono alla redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, che è opportuno registrare presso l’Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale dell'associazione, necessario per operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o individui. Allo stesso modo è consigliabile l’iscrizione negli appositi albi presso gli enti locali.

I creditori si rifanno al fondo comune o al patrimonio personale dell’amministratore, art. codice civile.

TIPOLOGIE DI SOCIETÁ:

Nel momento in cui si decide di costituire una società, è necessario capire prima, anche con l’aiuto del notaio, quale tipo di società risponde meglio alle proprie esigenze, sia sotto il profilo organizzativo, sia delle responsabilità e degli scopi da raggiungere.

Si distinguono le società di persone e le società di capitali.

Le società di persone non hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci; quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:

  • la società semplice (S.s.);
  • la società in nome collettivo (S.n.c.);
  • la società in accomandita semplice (S.a.s.).

Le società di capitali hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. I debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:

  • le società per azioni (S.p.A.);
  • le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
  • le società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.).

Anche le società cooperative hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. i debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).Le società di capitali possono svolgere, attraverso la

coniugi anche recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione pubblicità.

Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto , (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico , né è sufficiente a far decorrere il termine per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale (si chiede un provvedimento da parte del giudice).

A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli.

Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:

  • le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori
  • il diritto al mantenimento per l' ex coniuge
  • il diritto agli alimenti per l' ex coniuge
  • l'assegnazione della casa familiare
  • l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento.

la separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.

Il divorzio:

Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.

Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con la separazione legale i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

Il divorzio è disciplinato dal codice civile ( art. 149 c.c .), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.

La causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per un periodo di tempo (che oggi è ridotto a 6 mesi,

che diventano 12, se la separazione è stata giudiziale). Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la decorrenza del termine non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto , senza cioè richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.

Il divorzio può quindi essere richiesto:

  • in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
  • in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
  • in caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970

Nei primi due casi, tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno sei mesi (o dodici se la separazione è stata giudiziale).

Con il divorzio viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze.

La donna perde il cognome del marito.

A seguito di divorzio, vengono meno anche i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c .), cessa la destinazione del fondo patrimoniale ( art. 171 c.c .) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare ( art. 230 bis c.c .).

La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su:

  • questioni patrimoniali e assegnazione dell'abitazione familiare
  • versamento assegno divorzile
  • affidamento della prole

Formazione sociale = famiglia che ha diritti solo con l’atto formale del matrimonio [art.29 Cost.]. Famiglia con coniugi non sposati:

  1. Inizialmente: sanzione
  2. Con l’art.29: non più di rilevanza, poiché l’articola prende in causa solo la famiglia in caso di matrimonio.
  3. Attualmente: anche la convivenza merita protezione giuridica. C’è bisogno di leggi per la convivenza. In caso di morte di uno dei partner l’altro per legge non ha diritti in caso di morte di uno dei due (il contratto di successione è nullo). L’art. 29 Cost. non è più letto isolatamente, ma va letto assieme all’art.2 Cost. che tutela le forme sociali dunque anche la convivenza al di fuori del matrimonio. Le norme rimangono tali ciò che cambia è l’interpretazione.

Codice Civile: capacità giuridica Art.1: ci sono delle limitazioni ad esempio gli atti come il matrimonio o il testamento. La capacità giuridica non può essere tolta si ha fin dalla nascita essa subisce solo delle limitazioni. Non è consentita alcuna sostituzione. Non riguarda solo la persona fisica, ma anche quella giuridica. Art. 1.2: garantisce i diritti anche per il concepito e non solo per i nati. Il nato diventa erede, anche se rimane in vita per appena mezzora.

Art.2: la capacità di agire si acquista con la maggiore età. Non che prima per il diritto non si esiste, ma non si possono compiere atti giuridici. Ci deve essere qualcuno che in questi atti ci sostituisca (i genitori). Il minore va tutelato togliendogli la capacità giuridica.

Chi non possiede capacità giuridica rientra negli incapaci legali :

  1. Minori. [incapaci totale]
  2. Interdetti: chi è affetto da infermità mentale grave. [incapaci totale]
  3. Emancipati. [incapaci parziali]
  4. Inabilitati: coloro che hanno problemi meno gravi degli interdetti o chi non ha problemi mentali ma solo di alcolismo, droga o il prodigo. [incapaci parziali]

Come proteggerli? Curatore

Tutela (funzione sostitutiva)

  • Per i minori deve essere il genitore che ha funzione sostitutiva.
  • Per gli interdetti ci deve essere una sentenza. Colui che se ne occuperà è il tutore, ovvero il rappresentante legale che ha funzione sostitutiva.

Art. 320 ■ Atti di ordinaria amministrazione: serve il consenso del genitore. In questo caso il patrimonio non viene sottoposto a rischio dalla persona; per esempio vale per il matrimonio. ■ Atti di straordinaria amministrazione: occorre il consenso del giudice prima della tutela dei coniugi. Per esempio vale per atti di vendita e acquisto.

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Abbiamo visto che il legislatore ha concepito la famiglia come luogo dove tutti i suoi membri sono obbligati a collaborare per l'interesse comune. I coniugi, in particolar modo, decidono concordemente della vita familiare ed il legislatore, in armonia con questi scopi, è intervenuto per regolare anche i rapporti economici che la famiglia intrattiene con i terzi. Si potrebbe prevedere che per le obbligazioni assunte dai coniugi e per gli acquisiti da loro effettuati, il singolo coniuge sia singolarmente responsabile per le obbligazioni assunte e solo a lui debbano essere riferiti gli acquisiti. In tal modo, però, si minerebbe quella unità familiare che il legislatore ha voluto creare, anteponendo l'interesse personale del coniuge a quello della famiglia nel suo complesso, ed, in considerazione di ciò, il legislatore ha scelto come regime patrimoniale privilegiato nei rapporti tra i coniugi quello della comunione legale dei beni, prevista negli artt. 177 e ss. del codice civile. Il regime di comunione legale è quindi "automatico" nel senso che viene adottato in mancanza di una diversa dichiarazione di volontà (art. 159 c.c.).

Comunione legale dei beni:

Curatela (funzione di assistenza accompagnando e dando consensi, ma senza sostituire)

  • Emancipati
  • Inabilitati

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto

Sono, quindi, beni personali quelli acquistati prima del matrimonio, mentre per gli acquisti avvenuti successivamente l'art. 179 distingue due categorie e cioè:

  1. beni che appartengono in ogni caso ad uno dei coniugi;
  2. beni che possono essere convenzionalmente escludi dalla comunione.

Nel secondo gruppo rientrano i beni acquistati con il prezzo ricevuto dalla vendita di beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto. Se, ad esempio, il marito vende un appartamento di sua proprietà esclusiva e con il ricavato acquista un nuovo immobile durante il matrimonio, tale acquisto non rientrerà nella comunione solo se il marito dichiari, all'atto dell'acquisto, che l'immobile è acquistato con il prezzo della vendita del suo appartamento.

L'articolo 179 dispone, infine che :" L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f)...., quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".

Separazione dei beni:

nozione con il regime di separazione dei beni i coniugi convengono che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c.)

Come abbiamo più volte ricordato, i regime patrimoniale privilegiato è quello della comunione legale dei beni.

I coniugi possono decidere di optare per la comunione convenzionale o per la separazione dei beni. A norma dell' art. 162 del codice civile : " La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio".

In altre parole i coniugi se vorranno optare per la separazione dei beni dovranno espressamente dichiararlo nell'atto di matrimonio oppure successivamente, con apposita convenzione stipulata per atto pubblico.

il regime di separazione dei beni si applica solo durante il matrimonio. Per i coniugi separati si seguono le normali regole di diritto comune

Non è, quindi, la stessa cosa essere in regime di separazione dei beni ed avere rapporti totalmente distinti, come accade per le persone non sposate.

È stabilito, infatti, che:

Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo ma

il coniuge può ricevere procura per amministrare i beni dell'altro. In tal caso può accadere che:

  1. È stato previsto l'obbligo di rendiconto dei frutti , in tal caso l'amministrazione avverrà secondo le regole del mandato;
  2. Non è stato previsto l'obbligo di rendiconto dei frutti , in tal caso il coniuge cui è stata affidata l'amministrazione ed i suoi eredi (a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati (art. 217 c.c.) ed in ogni caso il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario Per quanto riguarda i beni acquistati durante il matrimonio, si presume che siano di entrambi i coniugi secondo le norme della comunione ordinaria, ma ogni coniuge può provare, nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva (art. 219 c.c.).

L’impresa famigliare:

nozione (art.230bis c.c.)

è quell'impresa in cui collaborano in maniera continuativa il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo dell'imprenditore

Questa figura di impresa è stata introdotta con la riforma del diritto di famiglia per tutelare le posizioni di coloro che, legati da vincoli di parentela o di affinità con l'imprenditore, prestano la loro attività lavorativa a favore dell'impresa. Può succedere, infatti, che a causa di detti rapporti di parentela l'imprenditore ( di solito anche "capo famiglia") possa abusare di questa sua posizione nei confronti dei suoi parenti. Se, quindi, il familiare non lavora nell'impresa ad altro titolo, magari con un regolare contratto di lavoro subordinato, la legge gli garantisce comunque una tutela. Vediamo quali sono i diritti che spettano ai familiari dell'imprenditore

mantenimento diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia

Partecipazione agli utili

partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato partecipazione alla gestione dell'impresa

le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa trasferimento dei diritti di partecipazione

i diritti che scaturiscono dalla partecipazione all'impresa familiare sono intrasferibili, a meno che il trasferimento non sia a favore di altro familiare che possa far parte di detta impresa e con il consenso di tutti gli altri. La liquidazione dei diritti di partecipazione, per qualsiasi causa avvenga, può avvenire anche in denaro diritto di prelazione

in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i familiari partecipi hanno diritto di prelazione sulla azienda

Ma che cosa viene trasferito agli eredi? È possibile per il de cuius lasciare sue sostanze a persone diverse dai suoi familiari? Ed ancora, è possibile trasferire solo alcuni diritti e non tutto il patrimonio?

Rispondiamo subito al ultima domanda. In merito alle posizioni giuridiche che sono trasferite ad altri soggetti abbiamo:

  1. La successione a titolo universale che si verifica quando una persona acquista tutti diritti ed obblighi del defunto o subentra in una quota degli stessi. Vi sarà, quindi un erede.
  2. La successione a titolo particolare quando una persona acquista solo uno o più diritti od obblighi determinati. Vi sarà quindi un legatario istituito in un testamento.

Per quanto riguarda invece i soggetti, nell'ambito la successione a titolo universale, distinguiamo ancora due tipi di successione:

  1. La successione legittima , artt.565-586, interamente regolata da norme di legge. Si applica quando manca un testamento o quando questo abbia disposto solo parzialmente del patrimonio del de cuius.
  2. La successione testamentaria, artt. 536-586, in questo caso il de cuius ha già stabilito a chi saranno trasferiti i suoi rapporti giuridici redigendo un apposito atto, il testamento.

Abbiamo poi la successione dei legittimari successione necessaria

Questa non è una vera e propria figura autonoma di successione e si verifica in maniera del tutto particolare in presenza di un testamento.

Con il testamento il de cuius non può diseredare alcuni dei suoi parenti più vicini, ma, d'altro canto, nemmeno gli si può togliere il diritto di disporre del suo patrimonio dopo la sua morte. Per questo motivo al testatore è lasciato comunque il diritto di disporre del suo patrimonio, ma tale diritto non può spingersi fino a ledere completamente le posizioni dei suoi parenti più stretti; vi sono allora alcuni soggetti, i legittimari, ai quali spetta in ogni caso una quota dell' eredità, o una parte dei beni ereditari, anche se il de cuius con un testamento abbia diversamente stabilito.

Veniamo ora altro problema relativa all'oggetto della successione: che cosa viene trasferito agli eredi?

È intuitivo che certi diritti non possono essere trasferiti agli eredi; non sono, infatti, trasferiti i diritti " personalissimi " che sono strettamente legati all'individualità della persona.

Si estinguono, quindi, con la morte il diritti personali, mentre si trasmettono, invece, i diritti di natura patrimoniale proprio perché possono essere attribuiti anche ad altre persone.

Il libro II, delle successioni, è diviso in 4 titoli: successione per legge, testamento, divisione e donazione di seguito saranno spiegate in modo dettagliato.

I titolo: La successione legittima

nozione è la successione che avviene per volontà di legge quando non vi sia testamento

Fino a questo punto abbiamo parlato delle regole generali che disciplinano il fenomeno della successione universale. Ora dobbiamo concentrare la nostra attenzione sull'erede, su chi ha diritto di succedere.

Se il de cuius è morto senza lasciare testamento, la successione è interamente regolata da norme di legge ( art. 457 c.c.) , norme che tendono a privilegiare le persone che hanno avuto un rapporto di parentela più stretto con il defunto, rispetto a coloro che hanno un grado di parentela più lontano. Se, poi, esisteva un rapporto di coniugio anche il coniuge del defunto concorrerà con i parenti nella successione ereditaria. Si è detto che presupposto della successione legittima è la mancanza di testamento; specifichiamo che questo tipo di successione ha luogo anche quando un testamento è nullo o è stato annullato, quando è privo di disposizioni patrimoniali o quando il testamento prevede solo legati oppure, infine, quando il testamento dispone solo per alcuni beni.

Insomma la mancanza di una valida o completa volontà del testatore in merito alla individuazione degli eredi che subentreranno nel suo patrimonio, apre la strada alla successione legittima.

Ciò detto, cominciamo a vedere, insieme all'art. 565 c.c. chi sono le categorie di successibili, chi sono, cioè, coloro che hanno titolo alla vocazione legittima.

categorie dei successibili

nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato , nell'ordine e secondo le regole stabilite dalla legge.

L'art. 565 individua, quindi, le persone che possono avere diritto all'eredità, ma non ne disciplina puntualmente l'ordine; in prima approssimazione possiamo vedere che succedono i parenti e\o il coniuge ed anche lo Stato. Quest'ultimo, però, succede solo quando non sia possibile la successione degli altri chiamati.

Vediamo, allora, chi sono i chiamati e in che ordine succedono cliccando sui collegamenti posti qui sotto.

  1. la successione dei parenti
  2. la successione del coniuge superstite

La successione dei parenti

La regola fondamentale per questo tipo di successione è quella che i parenti più vicini escludono i più lontani, ed infatti l'art. 566 dispone che:

Al padre ed alla madre succedono i figli in parti uguali

I figli succedono, quindi, in parti uguali; se sono due avranno diritto, quindi, a due quote dell'eredità, se tre, a tre quote dello stesso valore e così via.

Si tratta, quindi, di stabilire la divisione di quote in relazione al grado dei parenti e ai loro reciproci rapporti; di seguito spieghiamo le varie ipotesi che, però, possono essere viste in via riassuntiva nel successivo collegamento relativo alla successione dei parenti che consiglio vivamente di vedere.

Questa particolarità del testamento dev'essere sempre tenuta presente, perché spesso ci imbatteremo in articoli del codice che si riferiscono a singole disposizioni e ad altre che si riferiscono all'intero atto.

Abbiamo quindi, in merito al contenuto del testamento:

contenuto tipico di natura patrimoniale

istituzione di uno o più eredi eventualmente accompagnata dall'attribuzione di uno o più legati

contenuto atipico di carattere non patrimoniale

obblighi di carattere morale riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio riabilitazione dell'indegno nomina di un curatore speciale o di un esecutore testamentario indicazione di un tutore o di un protutore (art. 348 c.c.)

La volontà del testatore può quindi esprimersi in maniera completa, ma solo nella disposizione del proprio patrimonio si identifica contenuto sostanziale del testamento.

Ciò lo ricaviamo anche del secondo comma dell'art. 587 secondo cui:

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale

Sembra chiara l'intenzione del legislatore di considerare efficaci dette disposizioni in un atto che abbia la "forma" di testamento, pur se manchino le disposizioni di carattere patrimoniale, che ne costituiscono l'aspetto sostanziale.

Sino ad ora abbiamo parlato del contenuto del testamento, ma non abbiamo identificato la sua natura giuridica e il suo scopo; Vediamo, quindi, di colmare questa lacuna.

fondamento del testamento

consentire la piena esplicazione della personalità umana attraverso il rispetto della sua autonomia di scelta anche dopo la morte

A questo punto, però, è necessaria una precisazione; la volontà del testatore in merito al suo patrimonio non è senza limiti; per una precisa scelta del legislatore, volta a tutelare i rapporti familiari, non si può con tale mezzo diseredare i propri parenti più stretti lasciandoli "sul lastrico". Il testatore può sì disporre del suo patrimonio, ma solo nel limite di una quota determinata dalla legge detta "disponibile", mentre il resto del patrimonio dovrà essere riservato a determinate categorie di soggetti (coniuge e parenti) detti legittimari.

III titolo: la divisione

nozione (art. 713 c.c.)

è la facoltà che la legge attribuisce a ciascun coerede di chiedere la cessazione della comunione ereditaria

Grazie a questa facoltà riconosciuta dall'art. 713, ogni coerede può sciogliersi dalla comunione ereditaria e divenire unico proprietario dei beni che gli verranno assegnati.

Vediamone nelle successive tabelle le caratteristiche essenziali.

termine per chiedere la divisione

l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 713 è imprescrittibile , tuttavia se vi sono eredi istituiti minori d'età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo se non dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età. Il testatore, inoltre, può disporre che la divisione anche parziale non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Il tribunale potrà, tuttavia, disporre consentire la divisione anche prima dei termini suddetti se ricorrono gravi circostanze oggetto della divisione

beni facenti parti dell'eredità ; la divisione può aversi anche se la divisione ha per oggetto beni immobili non facilmente divisibili. In tal caso la divisione deve avvenire attribuendo il bene per intero nella porzione del coerede che ha diritto alla quota maggiore o ai coeredi che ne chiedono congiuntamente l'attribuzione ( art. 720 c.c.)

La divisione può essere di tre tipi, amichevole, giudiziale o testamentaria.

Cominciamo dalla prima che si ha quando i coeredi raggiungono un accordo sulle modalità della divisone stipulando il relativo contratto.

In sintonia con la tesi che ritiene la natura dichiarativa, e non costitutiva, della divisone ereditaria, si giunge alla conclusione cha anche questo contratto abbia tale natura dichiarativa ; di conseguenza il contratto ha effetto retroattivo attribuendo il diritto sul singolo bene a ciascun erede sin dal momento della successione.

Passiamo alla divisone giudiziale.

divisione giudiziale

è promossa da uno o più eredi quando preferiscano adire l'autorità giudiziaria per giungere alla divisione. Si tratta di una ipotesi di litisconsorzio necessario poiché devono essere chiamati a partecipare al giudizio tutti i coeredi la divisione si svolge attraverso distinte fasi

  1. formazione della massa ereditaria compresi i beni che sono stati donati ai coeredi dal de cuius; se il coerede era debitore del defunto deve imputare alla sua quota il valore del suo debito ( artt. 724 e 725 c.c.)
  2. stima dei beni ( art. 726 c.c.) secondo il loro valore di mercato , tuttavia il testatore può indicare una persona che effettui la stima che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua
  3. formazione delle porzioni spettanti a ciascun erede ( art. 726 c.c.), ma se il testatore ha indicato le porzioni, queste sono vincolanti per gli eredi; nel caso vi sia ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si provvede con un conguaglio in denaro
  4. assegnazione o attribuzione delle porzioni (art. 729 c.c.). L'assegnazione si ha quando le porzioni sono uguali ed è fatta mediante estrazione a sorte, mentre l'attribuzione si ha quando le porzioni sono diseguali