



































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
appunti presi durante le lezioni di diritto privato comparato
Tipologia: Appunti
1 / 43
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




































Diritto Privato Comparato lezione 1 Marzo 2018
ordinamenti giuridici. In particolare si fa riferimento alla WESTERN LEGAL TRADITION,la tradizione giuridica occidentale che fa riferimento a: # Quella dei Paesi di CIVIL LAW: sono i Paesi dell’Europa continentale (Italia,Francia,Germania,Spagna,Austria,ecc..),caratterizzati da alcuni elementi simili tra questi ordinamenti. Primo elemento in comune è la CODIFICAZIONE,dal Codice francese del 1804 in avanti,i Paesi di Civil Law hanno avuto tutti la codificazione. Fondamentale è il diritto scritto.
di Hastings del 1066. Il Common Law verrà divulgato in altri Paesi,tra cui gli Stati Uniti d’America,che si differenzia da quello inglese,ad esempio, perché l’ordinamento americano ha una Costituzione scritta,mentre l’Inghilterra no. Le famiglie di Civil Law e Common Law,seppur individuali e distinte, possono comunque considerarsi accomunate da valori e principi condivisi che contraddistinguono i sistemi giuridici occidentali.* Come nasce il diritto comparato? Nel XIX secolo il diritto comparato non viene ancora utilizzato perché questo secolo è il momento della nascita degli Stati nazionali,nel momento in cui si avvia il processo di codificazione,quindi i diversi Paesi portano avanti un progetto di legislazione e codificazione di stampo nazionale. La data di nascita del diritto comparato viene individuata nel 1900,quando all’Esposizione Mondiale di Parigi, 2 studiosi francesi organizzano il primo Congresso Internazionale di diritto comparato. La finalità dei giuristi che hanno partecipato a questo Congresso era di costruire un diritto comune dell’umanità,un diritto che fosse applicabile in tutti i Paesi e il diritto comparato veniva visto come l’unico strumento in grado di poter condurre all’elaborazione di un diritto comune a tutti i Paesi. Dal 1900 agli anni ‘30 lo sviluppo del diritto comparato è veloce, perché ci sono molte iniziative: -nasce il cosiddetto ‘’clima dell’Aja’’,assieme a diverse convenzioni internazionali. -nel 1900 nasce il codice civile tedesco che si pone come un ulteriore modello di riferimento,tanto che nasce una comparazione tra codice civile francese e codice civile tedesco. -nel 1917 con la rivoluzione di ottobre nasce una nuova famiglia giuridica: quella dei sistemi socialisti, che si pone di attuare i principi di Marx,Lenin,ecc.. Con la II guerra mondiale vi è uno stop a questo sviluppo del diritto comparato: nell’immediato dopoguerra,i Paesi della tradizione giuridica occidentale si ritrovano una situazione diversa perché,anche se vi è stato un progresso tecnologico,economico e di scambio,nascono nuove esigenze legate all’evoluzione della società. Da ciò si comprende che il diritto non è un elemento statico,ma DINAMICO: muta a seconda che sono le condizioni economiche,politiche,sociali di un determinato Paese. Al termine della II guerra mondiale,vi è una situazione mutata dal fatto che ci sono nuovi Paesi che hanno la necessità di delineare una precisa linea giuridica. Determinante è la COMPARAZIONE,perchè in questo modo è possibile introdurre nell’ordinamento il diritto che viene considerato adeguato alle proprie caratteristiche. Si fa riferimento ai valori sovranazionali (diritti dell’uomo,la nascita della Società delle Nazioni,ecc..). Possiamo di uno sviluppo del diritto comparato in termini abbastanza recente che hanno portato a trattare il diritto comparato attraverso manuali,riviste e attraverso l’insegnamento stesso della disciplina. DISTINZIONI: -il diritto comparato non è diritto positivo:lo studio del diritto comparato non equivale allo studio di un complesso di norme giuridiche che determinano la creazione di rapporti giuridici tra soggetti. -il diritto comparato è diverso dal diritto internazionale privato: perché è un complesso di norme positive. -il diritto comparato è diverso dal diritto straniero: perché il diritto straniero è il presupposto per la comparazione. Il diritto straniero ha un aspetto comparatistico perché nel suo studio bisogna attuare una comparazione (tramite traduzione e comprensione). -il diritto comparato si avvicina ad altri rami della scienza giuridica,in merito alla storia e alla sociologia del diritto.* Come possiamo distinguere la comparazione giuridica?
La classificazione si dice abbia una LAYERED COMPLEXITY:rende un’attività statica di per sé dinamica come il diritto e che si scontra con la sovrapposizione di epoche storiche in un determinato territorio. E’ possibile distinguere diversi ordinamenti:# modelli di diritto originale
Ci riferiamo in questo caso all’innovazione giuridica che può nascere in diversi modi,infatti può dipendere da fattori giuridici o extragiuridici (fattori economici,sociali,culturali,politici). Viene definita originale quando nasce in un determinato Paese o ordinamento per soddisfare delle esigenze concrete che si presentano in quel determinato Paese. Vi è quella derivata che determina in un ordinamento giuridico un innovazione per imitazione di un altro modello giuridico. Possiamo parlare di 2 modi di imitazione:
il criterio scelto è il meccanismo di controllo sociale prevalente in un determinato ordinamento,con riferimento a 3 meccanismi di controllo:
Gli studiosi del diritto comparato,visto che è recente,si sono interrogati sulla comparazione giuridica. Il diritto comparato è una scienza, e quindi come tale, il suo fine è quello della conoscenza e approfondimento, oppure è un metodo? Il diritto comparato è un METODO ma pur sempre di carattere scientifico, nel senso che la finalità del diritto comparato è la conoscenza dei sistemi giuridici. Funzioni del diritto comparato:
Ritroviamo la cosiddetta normativa sulle società benefit: introdotta nel dicembre 2015 in Italia,sono il trapianto giuridico delle società americane dette ‘’benefit corporations’’,dove all’interno di questa commissione composta da giuristi, è stato fatto uno studio e approfondimento sulla normativa americana delle varie Corporation per poi provare a scrivere la legge italiana facendo delle verifiche alla possibile introduzione o meno della normativa nel nostro ordinamento. Quindi possiamo fare riferimento all’importanza del diritto comparato in termini di interpretazione. L’interpretazione viene fatta dai giudici e dalla dottrina. I giudici possono utilizzare il diritto comparato: -sia per confermare e delineare l’interpretazione di una norma interna -sia per colmare delle lacune dell’ordinamento esempio: dialogo tra Corti sulle decisioni di altri Stati Per i Paesi di Common Law,per come sono definiti e strutturati,sono definiti sistemi aperti, dove il giudice ha una funzione creativa e tradizionalmente hanno sempre avuto un richiamo frequente alle decisioni estere di altri Paesi. In particolare,esistono 3 gruppi di Paesi che utilizzano in modo diverso il ricorso al diritto straniero o alle decisioni straniere:
2.Uniformazione 3.Armonizzazione del diritto Unificazione: la stessa normativa è in vigore su tutto il territorio di uno Stato,in cui il diritto è unificato. Esempio:leggi federali degli Stati Uniti che si applicano all’interno di tutti gli Stati della Federazione. Uniformazione: il legislatore nazionale adotta una legge il cui contenuto riproduce quello di un modello di riferimento. Esempio: Convenzioni internazionali o le leggi modello (caso dell’Uniform Commercial Code). Legge modello: vengono predisposte da una Commissione composta da giuristi ed esperti,che non è un organo dello Stato. Non hanno efficacia di leggi,ma sono strumenti d Soft Law. UCC (Uniform Commercial Code): disciplina i contratti commerciali e si differenzia dal nostro diritto commeciale perché nel Common Law ci si riferisce al contratto commerciale,perchè il diritto societario viene identificato in Business Law ed è disciplinato in altri atti modello. Armonizzazione: Gli Stati si impegnano a raggiungere i risultati comuni scegiendo forme e mezzi, Esempio: direttive. Riguardo ai problemi di traduzione, il diritto comparato deve avere un approccio funzionale: ovvero bisogna comparare gli istituti che abbiano la funzione di risolvere il medesimo problema giuridico anche se hanno nomi e caratteristiche diverse. È molto difficile tradurre istituti stranieri perché non c’è istituto esattamente corrispondente nel diritto interno. Esempio: Equity;traduzione del concetto di Contract; -Ci sono istituti intraducibili: esempio il Trust , che tradotto vuol dire fiducia. Questo istituto è diverso dalla traduzione in italiano del termine. Il Trust è un meccanismo che nasce in Inghilterra per eludere la normativa fiscale sulle proprietà terriere,quindi i Lord,per non pagare determinate imposte, creano tale istituto che vede tre soggetti: 1)disponente 2)amministratore 3)beneficiario Il disponente cede la proprietà di un bene all’amministratore,affinchè questo lo gestisca nell’interesse di un terzo. Vi è una divisione della proprietà del bene in due: all’amministratore che deve amministrare il bene ma questo ha l’obbligo di gestirlo nel rispetto dell’obbligo di godimento del bene di un terzo. Nel nostro ordinamento non è possibile distinguere il diritto di disposizione e il diritto d godimento,perchè il diritto di proprietà è un diritto unico e si basa sul concetto di diritto romano. È doveroso tradurre il concetto di Trust nel vero e suo significato. Il Trust è stato riconosciuto in Italia a seguito della Convenzione dell’Aja. Costantinesco,studioso di diritto comparato, diceva che: -conoscere i termini da comparare con riferimento alla gerarchia delle fonti -fare riferimento alla comprensione dei termini da comparare -conoscere gli istituti connessi a quel termine -attività di comparazione (verificare le somiglianze e differenze tra gli istituti) -valutazione finale,dove viene emessa la soluzione migliore Questo è un metodo utilizzato per l’attività di comparazione. UNIFICAZIONE DEL DIRITTO Ha uno sviluppo parallelo a quello del diritto comparato,nasce nel 1900 con la Conferenza di Parigi e aveva come scopo quello di creare un codice universale.
Il diritto di civil law è caratterizzato per l’aspetto scritto del codice. Si parla, anche per questo motivo, di esportazione dei codici di civil law nei paesi colonizzati. Guardando tale aspetto occorre affermare che nel diritto moderno i giuristi moderni infuiscono sulla formazione del diritto facendo sì che tutte le disuguagliane e le lacune vengano colmate. Le differenze stra Common Law e Codice Civili Francese: nel diritto di Common Law il giudice prende dai casi precedenti e dai casi empirici sentenze e crea un principio di diritto; nei paesi ci Civil Law (Cod. Civ. Fr) alla base c’è il principio di diritto dato dalla costituzione, dal C.C. e dalle leggi che vengono applicati dal giudice al caso concreto. In alcuni casi, come quello dell’UE, alcuni paesi hanno dovuto importare le leggi scritte (INGHILTERRA) e quindi il giudice ha dovuto applicare gli articoli quando doveva introdurre, ad esempio, delle direttive con una legge. Il cod civ francese è ricordato non solo in quanto fulcro del diritto francese, ma anche perché prima della nascita del cod. civ. ci fù la rivoluzione francese per cui il codice è espressione di un taglio etto tra ciò che c’era prima e ciò che è accaduto dopo la rivoluzione. Prima della rivoluzione c’era la monarchia con un re, capo per diritto divino, e l’organizzazione della proprietà terriera era feudale e la proprietà terriera tornava al re, inoltre c’erano i latifondisti escludendo quindi la possibilità di avere dei piccoli proprietari terrieri; tale situazione viene ribaltata proprio dopo la rivoluzione con l’abrogazione dei privilegi. Il Codice Civile francese post-rivoluzione raccoglie soprattutto i principi di ispirazione del diritto naturale, predendo in ampia considerazione il diritto precedente come il diritto romano, un diritto scritto e studiato nel Sud della Francia e di ciò che c’era nel Nord della francia dove c’era il riritto consuetudinario tramandato inizialmente oralmente. Il diritto consuetudinario era molto frammentato e diverso da regione a regione, ed ovviamente variava man mano che veniva tramandato, per questo sorge la necessità diraccoglierlo ed elencarlo con le ORDENANCE. In questo modo vediamo nascere due colone portanti della codificazione del diritto francese: le ordenance e la costituizone di Parigi, quest’ultima viene sempre più applicata nelle città e nelle regioni laddove le ordenance e quindi le consuetudini , risultavano lacunose. A tal proprosito occorre soottolineare il contributo e l’influenza dei commentatori come Couquille e Dumouline, ma i più importanti sono quelli del 1600 come Domà e Potié che ebbero su codice civile un’influenza diretta in quanto venivano da famiglie di magistrati e qindi avevano studiato il diritto nelle università francesi e lo avevano studiato in maniera sistematica, studiano il diritto romani, canonico ed anche quello consuetudinario arrivando poi and insegnare entrambi ad Orléans. L’influenza fu grazie alle opere che iniziavano ad avere un taglio più ragionato e quindi monografico, come le opere suelle ipoteche, locazioni, ecc… che vennero utilizzati sia dai pratici che dai redattori del Codice Civile. La grande ed effettiva influenza che troviamo sia nel Codice Francese sia nella Codificazione Austriaca e quella dell’ILLUMINISMO: IL RIFIUTO DI OGNI AUTORITATISMO A VANTAGGIO DELLA RAGIONE (KANT). I principi cardine dell’Illuminismo sono:
applicato, un esempio ne è il codice illuminista, il quale è stato applicato in francia ma non in austria dato il suo misero consenso. Ulteriore potere è quello economioco, ad esempio gli USA sono stati addirittura dipinti come un “moderno impero romano”. Il codice civile francese tra i codici occupa il primo posto per via della sua facilità nell’essere recepito, infatti oltre al codice austriaco che non ha avuto invece fortuna, c’era il BGB, il codice civile tedesco, promulgato il 1 gennaio del 1900, prima c’era il codice prussiano. Il codice civile francese è frutto della borghesia e non di un despote illuminato e soppresse tutte quelle che erano le istituzioni del vecchio regime, però la sua fortuna è dovuta al fatto che la restaurazione di Napoleone poi di fatto, seppur mantenendo le sue caratteristiche rivoluzionarie in realtà restaura molti privilegi ed in modo “obliquo” rende difficile la realizzazione di alcuni di quelli che erano i principi generali dell’assemblea costituente come il divorzio che ha molti cavilli, la successione legittima ha sì la sua messa in opera ma con accanto una successione testamentaria che acquisice maggiore potere data la presenza di legati per agirare la quota dilegittima. Il codice civile francese in sostanza è una mediazione tra la rivoluzione francese e la restaurazione napoleonice, e tra diritto consuetudinario (ante-rivoluzione) e diritto scritto (ante-rivoluzione nel sud della francia). I progetti di redazione : nel progetto definitivo la commissione aveva degli esperti di diritto scritto e di diritto consuetudinario. Il codice fu approvato nel 1803, i redattori hanno dato via ad una mescolanza cercando di mediare tra di loro nelle scelte fino ad arrivare ad esempio fino all’art.4 del c.c. francese, c’è l’obbligo del giudice di risolvere la controversia e che potesse essere ritenuto responsabile nel caso in cui si fosse rifiutato di risolvere una cotroversia su pretesto dell’oscurità e/o non chiarezza delle legge o dell’insuficenza della legge su un determinato punto, per quanto riguarda i poteri, quindi il giudice deve interpretare le leggi in modo dichiarativo. Il c.c. ha cercato con l’art.4 di non cadere nell’errore di avere poi una casistica troppo marcata, cioè il legislatore è ovvio che non potrà mai prevedere tutte le situazioni, quindi ci deve essere uno spazio interpretativo. In sostanza c’è un blocco all’interpretazione dato dalla separazione dei poteri e tuttavia un’espressione contraria a ciò data dagli art.4-5 che negano la possibilità di uno stallo giudiziario adottando come scusa l’impossibilità di decidere data dalla lacunosità o oscurità della legge su detta materia. Parlando delle persone, invece, troviamo principi illuministici e giunaturalistici, cioè titolarità dei diritti civili dello stato. Il codice civile francese è costituito da 3 libri:
diritti territoriali, il diritto romano comune ed il diritto comune della ragione. La commissione isitituita per la stesura del c.c. ha presentato diversi progetti, fino ad arrivare al 1811. L’ultima commissione, a cui pateciparono molti giuristi importanti tra cui Martini e Zeller, che vedeva, come da tesi illuminista, la regione come fonte di tutti i diritti, per cui il diritto della ragione costituì per i redattori del codice austriaco il punto di riferimento. Tutto questo fu svilito dall’esistenza di un forte potere centrale dell’amministrazione, sia nell’amministrazione pubblica sia nell’esistenza della mancanza di una rottura e quindi nella continua esistenza di un potere feudale. L’ABGB è costruito bene: è moderno, è chiaro, è ben strutturato, non ha avuto fortuna perché non ha avuto aderenza alla realtà. Un altro codice che non ha avuto fortuna, pur essendo scritto bene in modo lucido e chiaro, è il codice svizzero il quale è stato impiantato in turchia, ed anche questo non ha avuto fortuna perché è stato trapiantato in uno stato in cui c’era una forte componente religiosa. L’ABGB comprende 1502 paragrafi ed è molto più breve del codice civile. La brevità del codice austriaco da un lato lascia delle grosse lacune giuridiche, colmate poi dalla giurisprudenza successiva che ha avuto un compito molto difficile, per esempio quando si parla dei diritti e dei doveri personali dei codici (4 paragrafi) mancano dei passaggi per tutti quelli che sono gli oneri reali, il contratto o la mediazione, rendendolo molto lacunoso, tanto da essere colmato dalla giurisprudenza. Quando si parla del codice austriaco, tedesco e svizzero si parla sempre di paragrafi e non di articoli. La svizzera è composta da 3 cantoni, con 3 lingue (francese, tedesco e italiano) a seconda dell’influenza che ha avuto. Come si può quindi realizzare un unico codice che rappresenti 3 territori diversi, che hanno subito influenze diverse ed hanno adottato diritti diversi? Si può fare ma non disciplinando quasi niente rinviando e rispettando gli usi locali. Nella parte della svizzera tedesca il diritto romano non è mai stato recepito, quindi le consuetudini locali hanno avuto un grandissimo successo. Diritto Privato Comparato 16 Marzo 2018 Per grandi codificazioni si intendono quelle dei codici illumistici,verso la fine del 700 e inizi dell’800 ai qual noi facciamo riferimento (sono il codice francese,codice austriaco e il codice prussiano). Successivamente abbiamo il codice svizzero e il codice tedesco del 1900. -Cosa succede in Germania quando in Francia vi era grande fervore con Napoleone? Quello che è possibile notare,in Germania, è che quando si forma la codificazione austriaca e francese, nello stesso tempo il diritto rimaneva frazionato:non si sviluppa un diritto comune. In ''Francia ''la redazione delle consuetudini tra cui la consuetudine del diritto di Parigi alla quale ci si riferiva in caso di lacuna dell’ordinamento del diritto delle consuetudini locali,ha fatto sì che,amalgamandosi con gli scritti dei giuristi e riferimenti agli studi romanistici delle università del Sud della Francia,si sviluppasse un sentire comune,un diritto comune unificato poi prima dalla monarchia e successivamente dalla Rivoluzione francese nella sua applicazione. In ''Germania,''invece, non si sviluppa mai un diritto privato comune basato sulle consuetudni: le consuetudini locali tra di loro non si parlano,sono fortemente divise tra consuetudini locali del Nord e del Sud. In realtà si utilizza,in alcune parti,il diritto romano del corpus iuris giustinianeo che viene definito come usus modenus pandectarum, utilizzato prevalentemente dalla Scuola Storica. La Germania,nel periodo delle codificazioni , è profondamente divisa e pochi sono i codici a cui possiamo fare riferimento,in particolare il codice prussiano. Nel frattempo si sviluppano delle grandi scuole di pensiero che influenzano il pensiero di cento anni successiva a quella francese. Queste scuole di pensiero hanno una grande importanza nell’influenza del pensiero giuridico della tradizione occidentale, e prima fra tutte vi è la Scuola Storica. La Scuola Storica è fondata nella prima metà dell’800 da Friedrich Carl Von Savigny, e cerca quello che è lo spirito del popolo tedesco colmando le lacune attraverso le consuetudini,ma riferendosi agli istituti e riprendendo la grandezza dell’impero romano e il suo diritto romano e cercando di rifarsi a questo. La situazione politica tedesca di quel periodo non era unitaria: per cui di fronte alla codificazione francese i giuristi tedeschi si sono interrogati sull’opportunità o meno di proporre una codificazione equivalente o che potesse unificare la popolazione tedesca sotto un unico codice tedesco.
Vi è stata,quindi,una grande disputa dottrinaria soprattutto sull’opportunità o meno di codificare. Per Thibaut ,un giurista dello stesso periodo,era fortemente necessario fare una codificazione del diritto tedesco generale a cui si opponeva un esponente della Scuola Storica,Savigny il quale affermava che una codificazione unitaria non poteva essere ancora proposta perché il diritto tedesco così come la politica tedesca era fortemente frammentaria,per cui una codificazione al momento non era possibile perché il popolo tedesco non era pronto,sarebbe stato tutto inorganico. Ed è per questo motivo che la codificazione non era possibile,perchè vi era ancora necessità di fare riferimento alle tradizioni. ''Necessità'' di rivalutare le consuetudini germaniche,sempre secondo Savigny, ma rileggerle,riguardarle alla luce dell’impero romano e rifacendosi al ritorno del corpus iuris giustinianeo: cioè,il diritto romano può essere utilizzato nel suo contenuto come diritto vigente perché è un mondo concettuale molto ricco e spirituale, secondo Savigny ‘’spirituale ed eterno’’. Ma la Scuola Storica di Savigny incontra nella sua evoluzione il massimo del pensiero di altri esponenti e gruppi,principalmente con la Pandettistica. La Pandettistica è quella scuola di pensiero che maggiormente ha avuto influenza nel mondo occidentale e influenza nella codificazione tedesca. Per cui,quelle che sono le costruzioni pragmatiche e gli istituti e istituzioni della Pandettistica, le ritroviamo nel codice tedesco BGB, promulgato il 1 gennaio 1900. Riprende dalla Scuola Storica il diritto romano,ma non riprende il diritto romano vero e proprio nei suoi contenuti (solo in alcuni casi),ma del diritto romano o del corpus iuris romano,riprende la ''sistematizzazione'' : cioè l’organizzazione, perchè mettiamo questi istituti in questa categoria piuttosto che in un’altra,elabora una griglia nella quale inserire i contenuti e come contenuti non solo i pensieri,le impostazioni,la regolamentazione di derivazione romanistica,ma anche quelle che sono le tradizioni germaniche rielaborate secondo la sistematizzazione che trova la massima completezza per quello che avevano a quel tempo a disposizione nel diritto romano giustinianeo. Nella costruzione del diritto, viene fatta una sistematizzazione,ovvero loro vedono quest’idea del corpus iuris e la sua organizzazione come perfetta ed elaborano delle categorie per costruire ed insierire il contenuto del diritto tedesco,sia di origine germanica che di origine romanistica. Nel guardare tanti istituti insieme cercano tanti collegamenti e regole: ad esempio parliamo degli istituti di contratto,testamento,donazione e matrimonio che hanno in comune la volontà di produrre degli effetti giuridici con quell’atto,la costruzione del ''Rechtgeschaft ''(concetto di negozio giuridico che non esiste nel Common Law). Parliamo di una: -manifestazione di volontà a causa onerosa (''contratto)'' -manifestazione bilaterale a mortis causa ''(testamento)'' -manifestazione bilaterale a causa gratuita perché necessità dell’accettazione ''(donazione)'' In generale richiedono delle manifestazioni di volontà idonee a produrre effetti giuridici in sfere altrui,non nella propria sfera. La Pandettistica,oltre a costruire questo concetto,dà un’idea del negozio giuridico per leggere i diversi istituti. Dal diritto romano viene ripresa la ''proprietà'' e i ''diritti reali. '' La proprietà,ripresa cosí dal diritto romano, è un certo tipo di diritto di proprietà: è il diritto unitario,unico della signoria del volere e del potere su un determinato bene. Questo concetto di proprietà è molto discusso, perché il nostro è stato ripreso dal diritto romano,quello della Pandettistica è stato costruito come diritto soggettivo assoluto. Ma,per esempio, in Inghilterra la proprietà è prevede più diritti su di un determinato bene, perché ci sono due filoni di diritto che camminano insieme (Equity e Common Law). La proprietà nei Paesi socialisti non è un diritto unitario su di un determinato bene,intesi come beni comuni. Dal diritto romano,quindi, costruiscono la Pandettistica,la nozione di diritto soggettivo assoluto: è la signoria della volontà del titolare del diritto che è decisiva per l’attuazione di un determinato rapporto giuridico. Cioè se io non sono proprietario non posso vendere un bene,io ho un diritto soggettivo assoluto su un bene,il rapporto giuridico è che il fatto di poterne disporre posso modificare o disporre in modo differente,a seconda dei rapporti giuridici fra me e questo determinato bene ,con gli altri. Per cui i vari istituti di diritto privato vengono collegati e unificati tra di loro sulla base del concetto di rapporto giuridico : ci sono rapporti giuridici obbligatori,rapporti reali, rapporti a contenuto patrimoniale,ecc.. quello che noi studiamo sui rapoorti giuridici per i pandettisti queste sono idee che ricompongono delle singole figure giuridiche concrete in base a quelle che sono le categorie astratte del diritto. Queste costruzioni sono molto raffinate e difficili,inaccessibili, scritte da professori di diritto , tanto che da un lato hanno avuto fortuna perché nella loro difficoltà potevano essere adottate da tutte le singole regioni tedesche che avevano delle consuetudini locali molto più semplici e molo più applicabili. Una delle maggiori ''critiche al codice civile tedesco'', è questa: che queste costruzioni del diritto erano fatte da
-grandissima distanza dal cittadino e uomo comune -eccessiva impostazione dottrinale -incomprensibilità del linguaggio -difficile tecnica dei rinvii Nonostante queste difficoltà,vi è l’ambizione del codice che ha portato ad alcune fortune,come le clausole generali che sono una sorta di valvole di sfogo di queste norme che consentono di collegare,ad esempio il negozio giuridico, tra le clausole generali, dando respiro alla codificazione. Altri esempi: buon costume,buona fede ecc.. che hanno permesso di leggere tutti questi articoli secondo determinati criteri. Lez. 23.3. L’ART. 4 del cod. Francese poneva il divieto per un giudice di rifiutarsi a giudicare, sotto il pretesto dell’oscurità o dell’insufficienza della legge, perché in questo caso potrà essere perseguito come colpevole di denegata giustizia , perché si da per contato che la legge dia una soluzione all’interno della stessa. Nle fare ciò il giudice francese però non può avere un potere creativo verso le norme perché comunque deve decidere su base di decisioni precedenti, affermando queindi la separazione dei poteri. ART. 4 PAR.10 SISTEMA AUSTRIACO -> tra le fonti del diritto esclude le consuetudini, ciò significa che anche lo stesso giudice davanti ad una launa legislativa non potrà far ricorso alle consuetudini in quanto non sono fonti del diritto. Tuttavia essendoci delle consuetudini più “forti” e consolidate nel tempo in determonati territori, il legislatore Austriaco dice, con la regola generale, che le consuetudini non fanno parte delle fonti del diritto, tuttavia alle consuetudini si può fare riferimento nei casi in cui è la legge stessa a farvi riferimento, ponendo così un rinvio alla legislazione delle consuetudine dandogli quinid valore di legge in quanto legittimata. Il codice austriaco è tuttavia contraddittorio nel senso che la realtà sociale austriaca andava incontro alla modernità mentre il codice tra le sue norme disciplinava addirittura la servitù della gleba, rendendosi quindi “antiquato”. Nel codice, ancora, c’è la sopravvivenza dei privilegi (di matrice romana), è previsto il regime dotale, il fedecommesso che era già stato abolito dal legislatore francese (che aveva istituito il matrimonio civile ed i registri civili). Anche per quanto riguarda la proprietà questa ne risente. Per quanto riguarda i contratti, qui troviano dei punti di contatto con il codice francese e anche delle divergenze. Il c.c. francese sposa l’aspetto consensualistico, cioè il consenso tra le parti che trasferice la proprietà, il c.c. tedesco sulla scia del diritto romano, invece, applica il principio della TRADITIO cioè la porprietà di sopsta soltanto con la consegna del bene, il C.C AUSTRIACO si pone a metà strada perché da un punto di vistra sposa il principio del mutuo consenso (par.861) ma lo accompagna con la traditio, rendendo così il solo consenso insufficiente. OCCORRONO QUINDI CONTRATTO E CONSEGNA DELLA COSA. Per quando riguarda la diffusione anche il codice austriaco ha avuto una certa diffusione, seppur limitata, per esempio nei territori che sono stati oggetto di conquista e i territori più vicini all’Austria e che quindi ne hanno sentito l’influenza. Nela meta del XX SEC il codice ha subito degli aggiornamenti nel diritto di famiglia, nel diritto delle persone, nel diritto del consumatore, nel diritto internazionale privato e nel diritto del lavoro. Nella prima metà del XX sec. Invece proprio perché era stato emanato il c.c. tedesco, il c.c. austriaco risente di quasta nuova normatina e allora modifica la materia delle obbligazioni rendendola più simile a quella tedesca. CODICE CIVILE SVIZZERO E’ datato 100 anni dopo quello austriaco ed al tempo stesso risente dell’esperienza francese, austriaca, tedesca ed italiana. Anche qui c’è una gestazione del codice interessante: la confederazione elvetica risente anche in questo caso del diritto romano e germanico che hanno rispettivamente influenzato i vari cantoni. Questi però, essendo caratterizzati da delle consuetudini ben consolidate, pongono in essere delle raccolte di coosuetudini, che sono i primi tentativi di codificazione che risultano tuttavia una “accozzaglia” di norme scritte.
Quelli che noi consideriamo codici, in realtà, sono paracodici, cioè delle raccolte di leggi divise per ogni singolo cantone in base alle proprie influenze. Proprio per questa frammentarietà si è resa necessaria l’esigenza di una unificazione e dopo l’unificazione politica del 1848 c’è stata l’unificazione legislativa nel 1884 la costituzione federale diede poteri legislativi in materia di disciplina dei rapporti obbligatori e commerciali (proprio perché la prima esigenza di unificazione è quella di mettere per iscritto e rendere unificata quella materia giuridica che è la più importante in quel contesto storico ossia la materia commerciale). Ecco perché la prima esperienza di codificazione non fu un codice civile (del 1912) ma l’O.R. (1881) che pone una codificazione unitaria in materia di dirito commerciale. Nel 1898 però ci fu un ulteriore presa di posizione della costituzione federale perché si chiese alla confederazione il potere di legiferare su tutto il diritto civile. Fu così che il parlamento allora decise di affidare ad una commissione guidata da Eugenio Huber (prof. di diritto comparato a Basilea) di fare una ricognizione del diritto civile all’interno di tutti i cantoni svizzeri per cercare di unificare il diritto. Huber emanò un progetto di legge interessante e nel 1907 venne approvato facendolo poi girare nelle università e nelle corti per verdere come questo codice venisse giudicato ed esaminato ed entra così in vigore il 1 gennaio 1912. Lo stile del codice civile svizzero è di insegnamento a tutti in futuri codici perché ha uno stile molto chiaro con linguaggio comune e non troppo tecnico essendo la voce del popolo, non ci sono rinvii tra articoli, facendo così prevalere la scuola storica sulla scuola della pandettistica. Ha rilevanza il diritto consuetudinario. La struttura del codice non è tripartita ma PENTAPARTITA (5 libri) a cui deve aggiungersi un titolo preliminare composto solo da 10 paragrafi che insieme a tutti gli altri paragrafi compongono il codice civile svizzero i 1600 paragrafi. La domanda da porsi è dunque: come mai cod. sulle obbligazioni è posto per ultimo e non a metà come in tutti gli altri codici? La risposta, anche molto logica, è che l’ultimo libro sulle obbligazioni non è altro che l’O.R. (di cui sopra) del 1881 e allora e anche dal punto di vista organizzativo per il legislatore era più semplice posporre il codice già pronto alla fine del codice piuttosto che “amalgamarlo” a metà di esso. Il titolo preliminare è importante perché all’interno di esse si da la chiave di lettura a chi va a consultare il codice. C’è il rifiuto della parte generale del BGB e quindi non viene disciplinato il negozio giuridico, c’è una norma generale al par 7 che ci indica la nozione di contratto che ha una portata generale poiché anticipa la funzione del c.c. nel cod. di commercio. DELIBERATA INCOMPLETEZZA DELLO STILE DEL CODICE CIVILE SVIZZERO Il legislatore pone deliberatamente un codice incompleto ma ci detta i codici per orientarci all’interno del codice e ci fa capire perché questo è deliberatament incompleto: prima di tutto perché c’è un frequeste rimando al diritto cantonale, dato che non si può non tenerne conto; ci sono le clausole generali che fanno si che il codice possa evolversi senza che un legilsatore futuro sia costretto ogni volta ad intervenire per disciplinare un determinato caso concreto; il ruolo cntrale della giurisprudenza che va a giustificare la delberata incompletezza lo troviamo nella norma più importante di tutto il c.c. svizzero, una norma che ha carattere rivoluzionario, che per la prima volta dopo il c.c. tedesco pone una rivoluzione anche culturale ed è l’art.1 ed è un art che va ben osservato. L’art. 1 col c.c. svizzero (così come quello del c.c. austriaco ecc…) stabilisce come il giudice debba comportarsi quando manca una legge o una norma per una determinata casistica: nei casi non previsti dalla legge deve rifarsi alla consuetudine (al contrario del par 10), se questa non c’è o non è sufficiente il giudice può applicare la regola che adotterebbe se fosse legislatore (qui c’è la rivoluzione più alta che ci fosse mai stata in un c.c. ) ma facendo questo deve terner conto comunque della dottrina più consolidata e della giurisprudenza già formata. Questa presa di posizione fu molto criticata per questo potere dato al giudice svizzero ed Huber rispose con un pensiero secondo cui “il giudice sarà più libero di quanto lo è oggi se sarà ritenuto in grado di trovare ogni cosa nel testo di legge anche a costo di utilizzare gli artifici interpretativi più sospetti, ma adempirà in modo ancor più degno il suo compito se questi artifici non gli saranno permessi, egli dovrà perciò riconoscere che la legge ha le proprie lacune, che nessuna interpretazione può colmare, una volta che queste siano state accertate il giudice dovrà comunque prendere una decisione, non perché la legge è priva di lacune ma perché l’ordinamento giuridico lo è determinando la norma da applicare che sarebbe la più idonea se fosse lui stesso il legislatore e alla luce dell’intero ordinamento giuridico”
possa andare a controllare e vedere le decisioni giudiziarie di altri paesi e questo carattere aperto lo spinge verso ordinamenti giurdici della stessa famiglia di Common Law (esempio: tribunali australiani che quando si devono discostare da un precedente , seppur non è vincolante per loro, prendono in considerazione le decisioni della Court D’Appeal o dell House of Lord che sono le giurisdizioni superiori inglesi. Quindi contribuiscono il carattere aperto e il diritto giurisprudenziale a questa omogeneità e ovviamente il fattore linguistico, perché vi è quest’accomunanza con la lingua che avvicina gli ordinamenti che fanno parte della famiglia giuridica del Common Law e favorisce lo scambio di concetti giuridici e istituti e anche la mobilità degli accademici, quindi si parla anche di una dottrina unitaria. Questi sono fattori che caratterizzano la famiglia giuridica del Common Law, anche se sono da considerare anche le differenze tra i vari ordinamenti ( esempio: le due esperienze, quella inglese e quella americana). Un’altra eccezione, è quella del binomio Common Law-Equity. In questa eccezione, detta Common Law stretto, sta a indicare per Common Law quel ramo del diritto inglese che è stato elaborato caso dopo caso dalle corti di Westminster e le corti di Common Law. Mentre per Equity, sta a indicare l’altro ramo del diritto inglese, anch’ esso di diritto giurisprudenziale, sviluppato dalla Corte di Cancelleria. Si tratta per Common Law-Equity in senso stretto di due rami del diritto inglese entrambi di origine giurisprudenziale. Le corti che l’hanno elaborato erano corti diverse e questo doppio sistema di corti inglesi è esistito fino al Judicature Act del 1873, quindi una riforma tardiva che è avvenuta per disciplinare numerosi inconvenienti che si erano venuti a formare nei secoli dalla coesistenza di questi due tipi di corti e di questi due tipi di sistemi di diritto perché le corti di Common Law potevano conoscere e applicare solo la Common Law e le corti di Equity potevano conoscere e applicare solo l’Equity. Finchè non è subentrato questo Judicature Act nel 1873 ed entrato in vigore nel 1875, avevamo un doppio sistema di corti e doppio sistema di norme. La riforma del Judicature Act ha formulato una riorganizzazione dei tribunali e sono state abolite le corti di Common Law e di Equity e rinchiuse tutte in un’unica organizzazione giuziaria. Quindi vi è stato da un lato una riorganizzazione dei tribunali e dall’ altro una fusione delle norme di Common Law e quelle di Equity, fusione che ha fatto sì che ogni tribunale potesse applicare le norme senza guardare se fossero state elaborate dal Common Law o da Equity, senza guardare l’origine della norma. -Dalla fusione di questi due rami di diritto inglese si è determinato il problema di una loro possibile incongruenza e ciò è stato risolto dal Judicature Act dove stabilisce in un’apposita sezione la prevalenza in caso di contrasto delle norme di Equity su quelle di Common Law. •Ultima eccezione del Common Law, è quella riguardo alla fonte di produzione della regola normativa,nel senso che qui viene in rilievo il binomio Common Law-Statute Law, nel senso che per Common Law si intende per diritto giurisprudenziale e si va a guardare alla fonte di Common Law come diritto elaborato dalla giurisprudenza e contrapposto alla Statute Law, che è il diritto parlamentare e cioè il diritto contenuto nelle leggi. In questa eccezione si va a guardare la fonte di produzione se è: 1- o fonte legislativa 2- o fonte giurisprudenziale Si parla di Statute Law perché gli Statutes sono le leggi del Parlamento ( Statutes o Acts of the Parliament). Common Law inglese: primo modello di Common Law, esportato negli Stati Uniti, però da qui ha seguito un evoluzione e sviluppi autonomi,infatti si pensa che le condizioni di vita nelle colonie erano diverse dalle condizioni di vita nella madrepatria e questo non consentiva l’applicazione concreta del diritto nella madrepatria , anche perché mancavano degli uomini giuridicamente preparate a svolgere queste funzioni, quindi applicare la Common Law inglese. Una volta che furono stabilizzate le condizioni di vita coloniali, abbiamo avuto nel ‘ una vera e propria recezione del diritto inglese, però poi la Common Law inglese ha seguito dei percorsi propri originali. Common Law statunitense: oggi distinta da quella della ‘’madrepatria’’ inglese e rappresenta il veicolo di diffusione della Common Law, è un modello ampiamente esportato, soprattutto in campo di diritto pubblico. Per Common Law inglese, non intendiamo il diritto britannico, ma si tratta del diritto del regno di Inghilterra, le cui origini risalgono dal 1066, ovvero quando abbiamo la conquista ad opera dei normanni del territorio inglese. Non è il diritto della Gran Bretagna, perché questa è un’entità territoriale e politica formata anche dalla Scozia (che però mantiene dei suoi tratti di diritto specifici perché il diritto scozzese è un diritto che è stato influenzato dal diritto romano) quindi non va bene dire che la Common Law inglese coincide con il diritto della Gran Bretagna e neanche con il diritto del Regno Unito perché questo comprende l’Irlanda del Nord con cui,assieme al Galles e alla Scozia, hanno dei tratti giuridici di autonomia. Per quanto riguarda le Isole della Manica sono di dipendenza della corona ma non sono interessate al diritto inglese in questa concezione.
Quindi quando parliamo della Common Law inglese e delle sue origini di matrice anglosassone ci riferiamo al diritto del Regno di Inghilterra e l’origine convenzionale del diritto inglese è il 1066. 1066,Battaglia di Hastings: Guglielmo I di Normandia sconfigge l’ultmo sovrano sassone e inizia a conquistare completamente il territorio britannico, e si può considerare questa la data di origine di partenza del diritto inglese non perché prima non vi fossero delle fonti giuridiche, ma perché da questo momento tutto il diritto precedente viene considerato irrilevante e cadrà in desuetudine, infatti comunque i sovrani anglosassoni avevano elaborato seppur delle effimere forme di Stato e vi erano presenti delle consuetudini locali anche trascritte. Tuttavia questo diritto antecedente la conquista ad opera di Guglielmo I può essere trascurato dal punto di vista del diritto inglese proprio perché cade in desuetudine. Obiettivo dei normanni è stato quello di instaurare un sistema feudale uniforme,una struttura unitaria accentrata che ha consentito di affermare in maniera precoce una forte organizzazione amministrativa che si è tradotta anche a livello giuridico dell’evoluzione diritto inglese, quindi si instaura uno schema feudale fortemente unitario e accentrato perché i normanni che avevano seguito Guglielmo I nella conquista del territorio avevano fatto tutti gruppo attorno a lui trovandosi in un territorio straniero che non conoscevano nella lingua e nei costumi,per cui abbiamo questa struttura con: -Re al vertice -Lords,che sono i vassalli che sono legati al re con un giuramento di fedeltà