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Appunti lezione diritto privato comparato
Tipologia: Appunti
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Ciò che abbiamo detto circa le differenze di disciplina della responsabilità civile , nei diversi ordinamenti giuridici, sarà sperimentato in alcune fattispecie concrete, nel senso che capiremo come nei diversi ordinamenti giuridici vengano date diverse soluzioni a dei problemi però analoghi. Questo per noi non costituirà una scoperta perché sarà coerente con le differenti impostazioni che abbiamo dato alla TORT LAW negli Stati Uniti e alla responsabilità civile negli ordinamenti continentali, all’interno dei quali vedremo delle differenze che rispecchieranno la diversità di approccio, per esempio tra IMPOSTAZIONE ITALIANA E TEDESCA, come vedremo per il primo gruppo di casi: la cosa non ci sorprenderà se terremo a mente le PECULIARITÀ dell’ 82 3 del BGB rispetto al 1 382 del CODE NAPOLÈON e rispetto al 2043. Vedremo a riguardo tre gruppi di casi.
Il primo gruppo di casi- cable cases - riguarda l’interruzione colposa di energia elettrica: vi sembrerà una fattispecie singolare, però, essa ha interessato i tribunali di tutto il mondo, partendo da una fattispecie comune, che adesso vi descrivo, che sarà declinata in seguito con piccoli particolari diversi nei tre casi che sottoporrò alla vostra attenzione. Partiamo dalla descrizione della FATTISPECIE COMUNE: se un’impresa, facendo dei lavori per suo conto, trancia i cavi elettrici che portano elettricità a una seconda impresa e a causa di questa interruzione di energia elettrica, la seconda impresa non può continuare la sua attività, questo comportamento provoca poi un danno risarcibile? Vi sembrerà, come anzidetto, una fattispecie di nicchia, tuttavia è una fattispecie che a noi comparatisti fa un grande regalo, in quanto noi vedremo che ci sono tre casi (italiano/tedesco/inglese) che partono proprio da un fatto assai simile. Il caso italiano. Si tratta di un caso molto famoso che riguarda il pastificio “Pasta Puddu ”(si capisce che siamo in Sardegna). Che cosa succede? Un’impresa brilla alcune mine e a causa di questo viene interrotta l’elettricità nella zona circostante che quindi non può più raggiungere il pastificio “Pasta Puddu”. A causa di questa interruzione di energia elettrica, il pastificio non può continuare il procedimento di essicazione della pasta e agisce in giudizio, lamentando un danno di cui chiede risarcimento. Questo caso arriva in Cassazione (1972), perché, essendo negli anni settanta, si sta in quegli anni delineando una nuova ipotesi di danno risarcibile (siamo infatti un anno dopo il caso MERONI, per cui si nota come si stia allargando la portata del danno descritto nel 2043). ➢ In primo grado la domanda di risarcimento viene rigettata.
➢ la Corte di Appello di Cagliari , la cui sentenza verrà poi confermata in Cassazione , afferma e liquida il risarcimento del danno in favore del pastificio, sulla base di alcune considerazioni:
1. il primo luogo perché il 2043 non distingue più tra diritti assoluti e relativi, quindi non c’ è una limitazione del danno risarcibile (evidentemente questa era stata la ratio su cui si era giustificata la sentenza di primo grado); 2. in secondo luogo viene provato il nesso causale, secondo una teoria del nesso di causalità che è quella della CONDICIO SINE QUA NON, per cui senza l’interruzione dell’energia il danno non si sarebbe verificato. Pertanto possiamo concludere che, nel nostro ordinamento, l’ingresso di questo tipo di danni avviene senza particolari scossoni e anzi coerentemente con altri filoni della responsabilità civile che in quegli anni andavamo a delineare meglio l’entità del danno risarcibile. Il caso tedesco. Qualche anno prima (1958) il Bundesgerichtshof tedesco- BGH affronta un caso simile. Cosa succede? Ancora una volta c’è un’impresa che, lavorando con una ruspa, trancia un cavo elettrico il quale portava energia alla fabbrica del danneggiato che quindi agisce per il risarcimento del danno. ➢ In primo e secondo grado viene liquidato il risarcimento ➢ La corte Suprema tedesca , invece, cassa le sentenze di primo e secondo grado e nega il risarcimento. Prima di vedere la ragione che ha spinto il BGH ad annullare la sentenza, cerchiamo di capirlo da soli. Tutta l’evoluzione di questo caso, in Germania, si basa ancora una volta sull’823 del BGB ed il problema è quello di capire se il danno all’impresa rientri tra quelli altri diritti menzionati dal paragrafo 823: ricordiamo che in Germania è concesso il risarcimento del danno dove l’illecito cagioni un danno alla vita, salute e altri diritti ed è stata la giurisprudenza a descrivere quali siano questi diritti. Ricapitolando, nel caso tedesco sottoposto alla nostra attenzione, in primo e secondo grado venne affermato che il danno all’impresa può essere un danno la cui commissione dà luogo a un risarcimento del danno extracontrattuale. La Corte Suprema non ci sta, sostenendo che si può anche ammettere che il danno all’impresa sia un danno risarcibile, ma deve trattarsi di un danno inerente all’attività d’impresa in quanto tale, mentre la fornitura di energia elettrica e dunque la colposa interruzione non potrebbe considerarsi una caratteristica naturale dell’impresa e quindi non potrebbe rientrare in quel danno che pure potrebbe essere compreso nell’823. Riassumendo e semplificando possiamo dire che questa sentenza ci spiega le differenze concrete tra una clausola generale di responsabilità e un illecito tipico, perché la giurisprudenza tedesca è chiamata ad allargare l’ambito dei diritti tutelati: lo fa in primo grado, ma poi fa un passo indietro, chiedendo di non allargarsi troppo, in quanto l’interruzione di energia elettrica non può essere ritenuta un danno diretto all’impresa, bensì un danno riflesso e quindi non meritevole di tutela ai sensi del par. 823. Il caso inglese. In linea intermedia si colloca una sentenza storica, un leading case inglese, SPARTAN STEEL V. MARTIN , 1972 (stesso anno della sentenza italiana).
5. La legge non lascia del tutto privo di tutele il danneggiato, perché comunque gli assicura un minimo di risarcimento del danno, ossia il danno alle cose, cioè il danno alla colata che in quel preciso momento era in lavorazione. Quindi questa sentenza è interessante ai nostri fini, non solo perché completa quel trittico di sentenze insieme a quella italiana e a quella tedesca, ma anche perché ci fa comprendere come col passare del tempo nelle sentenze angloamericane inizino a fare ingresso argomentazioni altre, come vedremo anche in tanti altri settori (per ex. nel settore della responsabilità del produttore). Possiamo notare come molto spesso è proprio una logica di efficienza che guida le decisioni. Infatti se noi dovessimo ragionare da giuristi emotivi, perché negare il risarcimento a un'impresa che non ha lavorato per una negligenza di un'altra? Come vedete solo in Italia questo danno è stato liquidato sic et sempliciter, mentre in tutti gli altri ordinamenti NO: in Germania, infatti, proprio per la tipicità dell’illecito esso viene completamente negato, atteggiamento che poi nel corso del tempo possiamo vedere essere stato un po’ smussato, però è rilevante come una pronuncia dell’Organo Supremo di Giustizia lo neghi facendo leva sulla non tipicità degli illeciti. Infine c’è questa sentenza inglese, che come dicevo è proprio un capolavoro di scrittura giuridica, in cui ci si allontana un po' dalla logica del duty of care e così via che viene preso in considerazione solo nella prima parte della sentenza, ma poi tutto il testo è volto a spiegare con argomentazioni di analisi economica, di analisi di policy più generale, perché è giusto questo bilanciamento di interessi. Quindi questo problema vi sarà posto come CABLE CASES o DANNO DA COLPOSA INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
Un'altra fattispecie che mi piace molto analizzare è quella del danno da informazioni inesatte. Mettiamo il caso in cui tu mi chieda: secondo te devo prestare a Pietro 1.000 €, dato che lui, che me li ha chiesti, in questo momento è senza soldi? Io rispondo alla tua domanda così: vai tranquilla, lui è un ragazzo d'oro che onora sempre i suoi debiti. Tuttavia succede che dopo Pietro non ti restituisce quei soldi. Tu agirai in giudizio sicuramente contro di lui, ma puoi agire anche contro di me che ti ho fornito quella informazione informazione su Pietro? Proviamo a formulare delle soluzioni. Innanzitutto sicuramente tu senza il consiglio che ti proviene da una persona su cui fai affidamento, non avresti agito nel modo in cui l’hai fatto, concedendo il prestito. Tuttavia questa posizione possiamo vedere come si scontri con un principio piuttosto basilare, cioè che nessuno, a queste condizionim sarebbe disposto a fornire un consiglio, se poi fosse chiamato a risponderne. Tuttavia ritengo che, nel caso sopra menzionato, sia eccessivo chiamare anche chi ha fornito l’informazione a rispondere del danno, perché ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. Poniamo adesso un caso leggermente diverso: io sono per esempio una banca e ti comunico di stare serena perché il soggetto a cui hai fornito il prestito in realtà è “pieno di soldi”, ed invece poi si scopre che il suo conto è vuoto, forse in questo caso cambia un po’ la situazione.
Possiamo dire che in linea generale nessuno può essere chiamato a rispondere per un consiglio, tuttavia è diverso il caso in cui io sia tenuto per legge, proprio per la mia professione, a fornire un consiglio, una informazione, su cui l'altra persona può ragionevolmente fare affidamento. Questo è, dunque, il quadro generale che poi vedremo come verrà risolto nei diversi casi. Si pongono pertanto i seguenti quesiti:
Il caso francese. A gran sorpresa c'è una sentenza francese che suscita sempre grande simpatia tra i miei studenti: il caso della CICUTA ACQUATICA, 1986. Che cosa succede? Un editore francese traduce dal tedesco un libro sulle piante selvatiche commestibili, quindi questo libro era stato scritto in tedesco, correlato di fotografie ed era stato poi tradotto in francese. Nell’opera di traduzione dal tedesco al francese, a causa di un errore di traduzione, la carota selvatica, indicata nel libro tedesco come pianta commestibile, era stata descritta e associata ad un'altra pianta, la famosa cicuta acquatica, che è invece una pianta velenosa. Quindi, un appassionato di piante e lettore di quel determinato libro, sulla base delle indicazioni fornite dal libro francese, vedendo una cicuta, la mangia e muore. I parenti dell'uomo agiscono contro l'editore francese per aver dato un'informazione errata. Capite bene come questo caso abbia delle problematiche diverse, quantomeno in riferimento all'esito letale della inesatta informazione.In questo caso gli eredi OTTENGONO IL RISARCIMENTO, perché quella informazione inesatta viene ritenuta l’antecedente causale dell’evento morte. In particolare in questa sentenza viene applicato il regime della responsabilità da prodotto difettoso , in quanto si dice proprio: come da un prodotto può derivare l'evento morte di un soggetto perché difettoso, anche un'informazione difettosa se provoca la morte, dà titolo al risarcimento del danno sulla base del regime di responsabilità oggettiva, che nel frattempo anche in Italia era stata affermata. Si tratta sicuramente di un caso, quello francese, un po’ diverso rispetto a quello italiano e tedesco, tuttavia è rilevante perché, a differenza degli altri, VIENE LIQUIDATO IL RISARCIMENTO e si applica la responsabilità da prodotto difettoso. Si tratta di casi che vi ho messo appositamente in luce, perché le conclusioni delle corti non coincidono in quanto si basano sui dogmi che sono propri del loro ordinamento giuridico: nessuna di queste sentenze è aliena rispetto a quel contesto che pur brevemente ho cercato di tratteggiare, anzi è perfettamente coerente con lo stesso.
Vi ripeto brevemente che nel nostro ordinamento la parabola del danno risarcibile è partita dalla lesione solo di diritti soggettivi assoluti , per poi aprirsi alla lesione di diritti soggettivi relativi come appunto la lesione dei diritti di credito. Tale parabola, inerente alla lesione dei diritti di credito, era rappresentata nel nostro ordinamento da due storiche sentenze: strage di Superga (1953) e caso Meroni (1971) , precedentemente affrontate, in cui si ha una prima apertura. Brevemente, con il caso Meroni si afferma che:
Cosa succede? Un giocatore della squadra del Metz muore in un incidente stradale (fattispecie quindi identica a quella del caso Meroni); la società chiede a colui che aveva investito il ragazzo una serie di poste del danno, ossia:
Che cosa è successo? In un terreno sono collocate due proprietà vicine come esemplificato dall'immagine numero 1; il signore RYLANDS, proprietario di una delle due proprietà deve fare dei LAVORI sul suo terreno, in particolare vuole costruire un serbatoio e quindi affida il compito a degli appaltatori; considerando che l’obbligazione dell'appaltatore è un’obbligazione di risultato, Rylands più o meno si disinteressa di questi lavori, essendosi affidato ad una ditta di professionisti. Durante la costruzione, però, questi appaltatori scoprono nel sottosuolo una serie di pozzi di carbone e di passaggi sotto il terreno, che si erano riempiti di terra e detriti; di tali scoperte, tuttavia, gli appaltatori se ne disinteressano. In particolare, questi passaggi univano il campo di Rylands alla miniera accanto del signor FLETCHER. Questi appaltatori avrebbero potuto ben chiudere questi passaggi sotterranei però, facendo una valutazione che poi evidentemente si rivelò errata, li lasciarono così. Tuttavia con la costruzione del serbatoio, si verifica uno sversamento di acqua che allaga la miniera del signor Fletcher, il quale cerca disperatamente di pompare fuori l'acqua; dopo un po' la pompa scoppia e la miniera di Fletcher si allaga completamente. Fletcher agisce non contro gli appaltatori, bensì contro il suo vicino Rylands. ➢ In primo grado viene data ragione a Rylands, perché, su una logica basta sull’accertamento del duty of care e della negligence , non si riesce a provare una sua negligence. Elemento rilevante di questa decisione è il fatto che il signor Rylands non avesse costruito in prima persona il serbatoio, ma che era stato appaltato ad altri e quindi non venne data una prova della colpa. ➢ Invece in secondo e in ultimo grado venne affermata la responsabilità del soggetto (Rylands) e questa decisione ha costituito un vademecum perché rimarrà per tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva. Infatti in secondo e ultimo grado si dice che il soggetto ha fatto un uso not natural del suo terreno, quindi ha portato qualcosa di nuovo nel suo terreno, di extraordinary nel suo terreno; questa cosa è sfuggita al suo controllo e ha provocato dei danni. Quindi in questo caso l'uso NON naturale del proprio terreno che porta al danneggiamento del terreno altrui, come risultato di cose pericolose provenienti dal terreno, dà vita ad una STRICT LIABILITY. Riassumendo, io ho un terreno, sul terreno posso coltivare, ma se faccio un uso non naturale del mio terreno, portando cose pericolose, (nel caso di specie non parliamo di cosa pericolosa bensì di attività pericolosa) e provoco un danno, SONO TENUTO A RISARCIRLO, senza l’accertamento della colpa, in quanto negli ultimi gradi non si solleva il duty of care, ma la questione passa dall'elemento soggettivo al dato fattuale. Tuttavia questa sentenza pone un problema, ossia la sua ratio decidendi è ben CIRCOSCRITTA. Ve l’ho riportata di seguito “l’uso non naturale del proprio terreno, che porta al danneggiamento del terreno altrui come risultato di cose pericolose provenienti dal terreno, dà vita ad una responsabilità
oggettiva (strict liability)”. Il problema che, da questo momento in poi, si sono poste le corti è stato quindi quello di ESTENDERE questa ratio decidendi ben al di là del caso del terreno. Questo è avvenuto, sulla base di una serie di pronunce successive, in varie fattispecie, che poi si sono delineate nel corso del tempo, in cui RYLANDS è sempre citato come precedente. Quindi nel corso del tempo, nel diritto inglese e americano, si sono affermate via via delle ipotesi tipiche di STRICIT LIABILITY che poi come vedremo vanno a ricalcare gli articoli dal 2050 in poi del nostro codice.
La parabola più affascinante della responsabilità oggettiva è quella della responsabilità del produttore. Si tratta di un settore della responsabilità da cui non possiamo prescindere perché pone a carico del produttore la responsabilità, e quindi il risarcimento del danno, nei confronti di chiunque subisca un danno cagionato dal difetto del prodotto. La responsabilità del produttore è innanzitutto un problema da cui non si può prescindere in un’analisi comparatistica, perché nell'economia moderna noi abbiamo la produzione di massa: quindi i beni di consumo sono molto diffusi, superano i confini nazionali e quindi più evolve la società, più si moltiplicano le fattispecie di danno. Come vi dicevo ci sono molti danni planetari che quindi sfuggono i confini nazionali, pertanto in questo settore, più che in altri, c'è bisogno più o meno di una tendenziale uniformità della disciplina. Inoltre proprio sulla responsabilità del produttore possiamo dire che si sono avvicendate tutte le teorie sulla responsabilità per colpa e quelle sulla responsabilità oggettiva. Secondo voi, da fini giuristi che siete, ontologicamente quali sono i problemi che la responsabilità da prodotto difettoso pone? È chiaro che il problema si pone in questi termini: tutti gli ordinamenti giuridici col tempo hanno teso a addossare AL PRODUTTORE, e non al distributore/venditore, il danno cagionato da un prodotto che ha un difetto (capiremo poi che cos'è il danno e cos'è il difetto). Quindi in un primo momento tutti gli ordinamenti giuridici si ponevano un problema di squisito diritto: Per ex. AnnaMaria viene da me e compra da me quel computer (io sono C&C quindi un rivenditore); quel computer le scoppia e le brucia la scrivania; Annamaria sarebbe tentata ad agire contro di me, che sono il rivenditore e non di certo contro la Apple: questo (ossia l’azione contro il rivenditore) porrebbe, tuttavia, dei problemi pratici che ci porterebbero a indagare tutte le garanzie della vendita dei prodotti (come
Quindi questa sentenza si segnala perché viene affermata, per la prima volta in Italia, la responsabilità diretta del produttore ma in una logica ancora basata sulla COLPA. Capite bene che questo inizia a dare dei problemi, perché la prova della colpa non è sempre possibile in molti casi pratici: per esempio un caso noto è lo scoppio di un televisore con l’incendio di un appartamento. Qua ci sono vari problemi:
l’ha messo in commercio, egli non risponde di responsabilità da sviluppo. Questo è un esimente che viene spesso invocata nelle tematiche attuale. Questa parabola della responsabilità del produttore è sintomatica di come negli ordinamenti di civil law, poiché la Direttiva è stata recepita in tutti gli ordinamenti che noi abbiamo studiato, al di là ipotesi codicistiche tipizzate di responsabilità oggettiva, tante altre leggi speciali (come questa) hanno introdotto altre ipotesi. Questo è un punto di vista; un altro punto di vista è un’ottica di favor dei consumatori, che da un certo punto ha dominato il campo responsabilità civile ossia di tutela della parte debole di un rapporto. Tutela che in questa direttiva, a differenza di altre, viene attuta con il l’espulsione del riferimento alla colpa , che nella prassi avrebbe reso impossibile provare la responsabilità del produttore. Tutta questa evoluzione, che da noi è avvenuta per via essenzialmente legislativa, segna una delle più note parabole dell’evoluzione giurisprudenziale di common law. Analizzeremo delle sentenze che sono proprio un “poker di sentenze”, che segnano il passaggio da responsabilità per colpa a STRICIT LIABILITY. Ciò che vi anticipo è che vedremo quattro sentenze, di cui tre americane e una inglese, che segnano un dialogo tra gli ordinamenti di common law in questo settore. Poi vedremo, in particolare, il particolare uso della dissenting opinion nella terza sentenza, pronunciata da un giudice che, successivamente, diventerà Chief Justice dell’ultima e quindi la sua dissenting costituirà un importante overruling.