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diritto privato internazionale
Tipologia: Appunti
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Il 1° settembre 1995 è entrata in vigore (ad eccezione del titolo IV - efficacia di sentenze e atti stranieri - avvenuta il 31 dicembre 1996) la “ Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ” - legge 31 maggio 1995, n. 218. La legge ha carattere onnicomprensivo, infatti l’art. 1 dispone: “La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.” Questa legge abroga e sostituisce le norme in materia contenute nelle Preleggi, nel codice civile e di procedura civile. A differenza del diritto internazionale pubblico, costituito dal complesso di norme che regolano i rapporti tra i soggetti internazionali (stati e organizzazioni internazionali), il diritto internazionale privato è l’insieme delle norme (processuali e sostanziali) che ciascuno stato si da per disciplinare situazioni e rapporti che presentano elementi di estraneità (o connotati di internazionalità o transnazionalità) rispetto all’ordinamento statale. Per due motivi il diritto di uno stato rinuncia ad occuparsi di casi che presentano connotati di internazionalità: per ragioni di costi e perché la giurisdizione è un elemento fondamentale della sovranità di uno stato e quindi non si vuole invadere la sfera della sovranità di un altro stato. Per Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) il d.i.p. è al di sopra di quelle ordinarie, delle supernorme, perché legate a quelle estere e per questo sono collocate nel diritto internazionale privato, come avviene in molti stati, mentre in altri sono collocate nel diritto privato comparato. Le norme destinate a guidare il giudice nella individuazione del diritto applicabile, che insieme ad alcune regole di funzionamento costituiscono il diritto internazionale privato, sono chiamate norme di scelta del diritto applicabile o norme di conflitto o anche di collisione e tutte nascono dalla necessità di regolare conflitti di leggi tra due o più ordinamenti aventi lo stesso oggetto. Le idee di Mancini su un diritto internazionale privato, che ha come primo criterio di collegamento la cittadinanza, quando allora era prevalente il criterio del domicilio, sono state trasfuse nel codice civile del 1865, di cui Mancini fu relatore alla Camera. Con il nuovo codice civile del 1942 i due principi essenziali del d.i.p. restano gli stessi: la tendenziale neutralità e bilateralità delle norme di conflitto e il criterio di collegamento della cittadinanza. Detti principi sono entrati anche nella riforma del 1995, anche se con alcuni correttivi. Le diversità che si riscontrano sia tra le regole di diritto internazionale privato che tra quelle di diritto materiale in vigore nei vari stati, fanno si che l’esito di una controversia possa variare a seconda che a deciderla siano i giudici dell’uno piuttosto che dall’altro stato. Infatti l’espressione forum shopping allude al fenomeno della ricerca del tribunale potenzialmente più favorevole, cioè del giudice davanti a cui può essere conveniente promuovere o accettare il giudizio. Mentre l’art. 1 della legge 218 usa l’espressione diritto applicabile, nella maggior parte degli altri articoli viene usata l’espressione legge applicabile, ma è la prima formula la più corretta in quanto il diritto applicabile è l’ordinamento giuridico nel suo complesso e non la singola legge. La consapevolezza dell’utilità della cooperazione internazionale ai fini di disciplinare le varie fattispecie di diritto privato in maniera uniforme tra gli stati, ha indotto questi (a coppie o a gruppi) a dotarsi di regole comuni attraverso la stipulazione di un numero crescente di trattati internazionali. Queste sono regole di diritto speciale e, in quanto tale, prevalgono su quelle autonomamente poste dal legislatore nazionale con lo scopo di ridurre il rischio di forum shopping e sostituire una parte del diritto materiale di ciascuno stato contraente. Inoltre, vi sono anche trattati che pongono norme uniformi di diritto internazionale privato, sia processuale che materiale. A questo scopo vi sono enti internazionali che hanno la funzione di preparare la stipulazione di accordi fra gli stati, ad esempio la Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale privato e l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) che ha sede a Roma. Ma taluni enti sono investiti di competenze maggiori, ad esempio la Comunità
europea, e mediante atti normativi adottati dai propri organi, possono provvedere a rendere uniformi talune regole del diritto materiale e del diritto internazionale privato degli stati membri. Lo strumento attraverso cui vengono adottate dette misure è il regolamento che, oltre ad essere direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali (art. 249 del Trattato della CE), consente di uniformare completamente le normative dei vari stati (la direttiva infatti necessita di integrazioni che potrebbero essere diverse da stato a stato). In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le norme di d.i.p. contenute nei regolamenti prevalgono sia su quelle poste dalle convenzioni internazionali, sia su quelle di d.i.p. nazionali e perfino sulle norme di applicazione necessaria, ne possono essere disapplicate per motivi di ordine pubblico. I primi provvedimenti legislativi adottati sulla base dell’allargamento delle materie (art. 65) del Trattato istitutivo della CE sono: _ il regolamento del 29 maggio 2000 n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza; _ il regolamento del 29 maggio 2000 n. 1347/2000 (c.d. Bruxelles II) in materia matrimoniale e responsabilità genitoriale, sostituito dal regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II); _ il regolamento del 29 maggio 2000 n. 1348/2000 sulla notificazione e la comunicazione negli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale; _ il regolamento del 22 dicembre 2000 n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Le caratteristiche fondamentali dei regolamenti sono: _ Prevalgono sulla legge nazionale, pertanto il giudice prima di applicare la legge materiale deve verificare se esiste una norma del regolamento comunitario e solo in caso contrario può applicare la norma nazionale. _ Le norme di conflitto contenute nel d.i.p. nazionale hanno il carattere della unilateralità della giurisdizione, perché il legislatore nazionale non può stabilire la competenza del giudice straniero. Invece i regolamenti hanno il carattere della plurilateralità della giurisdizione, cioè stabiliscono quando è competente il giudice di una nazione piuttosto che un’altra. Ritornando alla legge 218, l’art. 2 – Convenzioni internazionali – detta due disposizioni di carattere generale: “1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
cui una norma di conflitto richiami a tali ordinamenti (art.18.1), il giudice dovrà applicare la legge secondo i criteri attributivi di competenza dell'ordinamento richiamato, quindi anche del diritto religioso(islam), nel momento in cui lo Stato centrale ne demandi la disciplina della fattispecie. Nel caso di non individuazione del diritto da applicare(art.18.2) il giudice utilizzerà il criterio del collegamento più stretto. Art.19 : Apolidi, rifugiati, pluricittadini. Questo articolo mira a disciplinare la legge applicabile, nel primo comma, ad apolidi e rifugiati. Non essendo applicabile il criterio base della cittadinanza, concorrono successivamente due criteri: quello del domicilio e quello dellaresidenza. Il secondo comma si occupa dei pluricittadini, ossia gli individui con plurima cittadinanza, stabilendo che la cittadinanza italiana, davanti ai nostri giudici prevalga sempre, e nel caso di diverse cittadinanze non comprendenti quella italiana, il giudice dovrà applicare la legge di quella con cui l'individuo presenta il collegamento più stretto. Art.20 : Capacità giuridica delle persone fisiche. E' regolata dalla loro legge nazionale. Art.23 : Capacità di agire delle persone fisiche. E' regolata dalla loro legge nazionale. Art.57 : Demanda la disciplina delle obbligazioni contrattuali alla Convenzione di Roma del 1980, attualmente tradotta nel Regolamento CE 593/2008 Roma 1. II. LA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE Innanzitutto bisogna fissare due punti: la non universalità della legge italiana e la differenza tra le nozioni di giurisdizione e competenza. Sul primo punto i regolamenti Bruxelles I e II e la legge 218/95 partono dall’assunto che l’autorità giudiziaria può esercitare il proprio compito di ius dicere (pronunciare il diritto) solo in ordine a una serie di situazioni (non necessariamente litigiose: giurisdizione volontaria) che presentino un significativo attacco con il nostro ordinamento configurando un titolo di giurisdizione per il giudice italiano. La competenza dell’autorità giudiziaria italiana è determinata in ragione della materia e del territorio. Tradizionalmente la determinazione della competenza di ciascun giudice all’interno dello stato è dato dalla legge nazionale. In seguito, le convenzioni internazionali hanno provveduto a delimitare l’ambito della giurisdizione degli stati contraenti in ragione della maggiore o minore intensità dell’attacco alla questione da giudicare con l’ordinamento dell’uno o dell’altro stato. Oggi i regolamenti non si limitano ad individuare le rispettive sfere di giurisdizione degli stati contraenti, ma talvolta determinano anche il singolo giudice nazionale competente. I regolamenti comunitari utilizzano l’espressione competenza per individuare la nozione che nel linguaggio giuridico italiano si identifica con il termine giurisdizione, ma in realtà il legislatore europeo considera il territorio comunitario uno spazio unico, come fa il legislatore nazionale per i propri giudici. L’attribuzione della giurisdizione comunitaria ha un carattere esclusivo, come avviene per i giudici nazionali, mentre è una giurisdizione residuale quella nazionale che interviene solo se nessuno dei titoli di giurisdizione comunitari operi a favore di un determinato stato. Regolamento comunitario 44/ Il regolamento Bruxelles I10, in vigore dal 1° marzo 2002, concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra tutti gli stati
membri e per questo (come il Bruxelles II) è definito doppio in quanto disciplina sia la giurisdizione che il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere. L’ambito di applicazione del regolamento ratione materiae riguarda sia la ripartizione della giurisdizione tra i giudici dei diversi stati comunitari e sia il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle sentenze. Invece, sotto il profilo personale, ratione personae, in base agli articoli 2, 3 e 4, il regolamento si applica sempre e soltanto quando il convenuto è domiciliato in uno degli stati comunitari (foro generale), mentre è irrilevante la cittadinanza. L’art. 1.1 esclude dall’ambito di applicazione del regolamento la materia fiscale, doganale e amministrativa e, nella stessa materia civile e commerciale, l’art. 1.2 esclude anche lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale dei coniugi, i testamenti e le successioni; i fallimenti, concordati e procedure affini; la sicurezza sociale; l’arbitrato. Queste esclusioni valgono solo se costituiscono l’oggetto principale della controversia, ma non quando queste materie sono sottoposte al giudice per via incidentale. La distinzione tra domiciliati e non domiciliati è essenziale. I domiciliati in territorio comunitario non possono invocare le norme sulla competenza giurisdizionale di d.i.p. dei singoli stati membri (norme nazionali), ad esempio per l’Italia la legge 218, ma è lo stesso regolamento 44/2001 a ripartire la competenza giurisdizionale tra gli stati comunitari. Il criterio generale per l’individuazione del giudice competente è quello del foro del domicilio del convenuto, ma sono previsti anche di fori alternativi. Viceversa, se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata dalle norme di d.i.p. di ciascuno Stato (competenza residua). La giurisdizione disciplinata dal regolamento è suddivisa in 5 fattispecie:
decisioni contraddittorie: per esempio in una sentenza che afferma l’esistenza di un credito alimentare, mentre l’altra nega l’esistenza di un rapporto di filiazione che ne è il presupposto.
Tra le poche differenze tra il regolamento 44/2001 e la convezione di Bruxelles del 1968 (convenzione giudiziaria) vi è quella che quest’ultima includeva i contratti di lavoro, dei consumatori e di assicurazione nelle obbligazioni contrattuali, mentre il regolamento le inserisce nelle competenze imperative. Ai sensi dell’art. 22, al fine di agevolare il buon funzionamento della giustizia, sono determinate 5 ipotesi di competenze esclusive per le quali è irrilevante che il convenuto sia domiciliato al di fuori o entro il territorio comunitario. In questi casi tassativi le parti non hanno alcuna facoltà di deroga (come avviene per le ipotesi dell’art. 23 e 24) e qualsiasi giudice operante in uno stato comunitario, che non sia quello individuato dall’art. 22, deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza (art. 25). Il regolamento dispone che a pronunciarsi in questi casi deve essere il giudice che, per il luogo in cui opera, è nella condizione di conoscere meglio la materia del contendere e che può dare una sentenza rapida rispetto alla domanda giudiziaria. Indipendentemente dal foro generale del domicilio, hanno competenza esclusiva (art. 22):
Invece, se a favore del giudice adito per primo gioca un titolo non esclusivo di giurisdizione, spetta a lui declinare la giurisdizione a favore del secondo dotato di competenza esclusiva. Le società o altre persone giuridiche sono domiciliate nel luogo in cui si trova: a) la sede statutaria, b) l’amministrazione centrale, c) il centro d'attività principale. Può accadere che per una singola controversia può esserci più di un foro generale, se la persona giuridica o società ha la sede statutaria in uno stato, l’amministrazione centrale in un altro e magari il centro d'attività principale in un altro ancora. Quindi l’attore potrebbe agire contemporaneamente nei tre stati, configurando situazioni di litispendenza da risolvere sulla base dell’art. 27: “Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.” Quindi viene adottato il criterio della priorità cronologica, per cui se il giudizio è iniziato prima in Francia e poi in Italia è competente il giudice francese, mentre il giudice italiano deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza. La norma sulla litispendenza comunitaria (art.
il passo all’altro, in modo che un unico giudice tratti e decida entrambe le cause al fine di evitare decisioni contraddittorie. Per l’art. 6 vi sono 4 casi nelle quali una persona (fisica o giuridica) domiciliata in uno stato membro può essere convenuta in giudizio in un altro stato configurabile non come foro generale, ma speciale alternativo:
giurisdizione, ad eccezione di un caso: se vi è una domanda congiunta che richiede la giurisdizione nello stato di residenza abituale di uno dei coniugi. L’art. 17 - verifica della competenza - dispone che il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale il regolamento non prevede la sua competenza e per la quale è competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza. Questa disposizione si salda con l’art. 18.1: in caso di mancata comparizione del convenuto che abbia residenza abituale in uno stato membro diverso da quello nel quale è stato chiamato in giudizio, “l'autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine”. Quando è necessario notificare la domanda giudiziale in uno stato diverso da quello del foro:
esorbitante del giudice italiano, in quanto è competente per territorio sia per il convenuto che per l’attore, ma l’art. 18.2 c.p.c. non dovrebbe applicarsi come titolo di giurisdizione. La disciplina in materia di responsabilità genitoriale Ai fini del regolamento Bruxelles II per responsabilità genitoriale si intendono i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo riguardanti la persona o i beni del minore. La responsabilità genitoriale comprende: _ il diritto di affidamento, cioè l’insieme dei diritti e doveri concernenti la cura del minore (in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza); _ il diritto di visita, cioè il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato nel tempo. Il regolamento 1347/2000 contemplava, oltre alle questioni di natura matrimoniale, le questioni concernenti la potestà dei genitori sui figli (biologici e adottivi di entrambi i coniugi) solo se sollevate contestualmente ai procedimenti in materia matrimoniale. Inoltre il suo campo di applicazione comprendeva le azioni dirette a disciplinare l’affidamento, ma sussistevano dei dubbi circa le azioni concernenti il diritto di visita. A questi dubbi risponde il regolamento n. 2201/2003 disponendo l’ambito di applicazione delle norme comunitarie alle seguenti materie: a) diritto di affidamento e di visita; b) tutela, curatela ed altri istituti analoghi; c) designazione e funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o lo assistano; d) collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto; e) misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei sui beni (art. 1.2). Non si distingue tra minori nati in costanza di matrimonio, fuori o dal precedente matrimonio di uno dei genitori. Il regolamento Bruxelles II attribuisce la competenza generale al giudice dello stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data di presentazione della domanda, nell’interesse superiore del minore e di conformarsi al criterio di vicinanza della convenzione dell’Aja del 1996 prescindendo dalla circostanza che il minore si trovi effettivamente all’interno o all’esterno della Comunità. L’individuazione della residenza abituale del minore è una questione che il giudice deve valutare caso per caso e, qualora non possa essere stabilita, diventa competente il giudice dello stato membro in cui il minore si trova, anche in presenza di minori rifugiati o sfollati (art. 13). È inoltre prevista la possibilità di prorogare la giurisdizione, infatti i coniugi possono accettare che il giudice che si è pronunciato sul loro matrimonio, divorzio, separazione personale o annullamento provveda anche in ordine alla responsabilità nei confronti dei figli comuni, se ciò risponde all’interesse superiore dei minori. Detta competenza cessa appena sia passata in giudicato la sentenza in materia matrimoniale o quella sulla responsabilità genitoriale. I titolari della responsabilità genitoriale possono prorogare la competenza a favore dei giudici di uno stato membro con cui il minore abbia un sostanziale legame, in particolare se vi risiede abitualmente chi ha responsabilità genitoriale o è cittadino di quello stato: incombe sui giudici così scelti l’obbligo di accertare se l’esercizio della competenza prorogata è nell’interesse superiore del minore (art. 12.3). Laddove non sussista la competenza di alcuna autorità di uno stato membro ai sensi degli artt. 8- 13, è previsto che ciascuno stato membro possa affermare o declinare la giurisdizione alla luce del proprio diritto nazionale (art. 14, competenza residua). In via eccezionale, il giudice di merito di uno Stato se ritiene che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore può: interrompere l'esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda
L’art. 4.1 riguarda l’accettazione della giurisdizione italiana che sussiste anche se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata per iscritto, oppure se il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (accettazione tacita). L’art. 4.2 dispone: la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili (c.d. accordo di deroga). Sebbene la norma sia limitata ai diritti disponibili, la disposizione ha notevole importanza in quanto riguardano la maggior parte dei rapporti commerciali transnazionali, dove spesso sono in gioco interessi rilevanti. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa (art. 4.3). Questa previsione implica, come rileva la relazione ministeriale, che il giudice italiano è tenuto ad esaminare nel merito la domanda che gli venga riproposta, anche se in precedenza si era dichiarato privo di giurisdizione con sentenza definitiva. In base all’art. 5, tutti i titoli di giurisdizione di cui si è parlato finora, dal domicilio del convenuto, alla proroga convenzionale e all’accettazione da parte del convenuto, sono inoperanti rispetto alle azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero. In ordine a tale azione “la giurisdizione italiana non sussiste”. Va detto che la portata di questa norma è ridotta rispetto a quella dell’art. 22 del regolamento 44/2001 (diritti reali su immobili e contratti d'affitto di immobili), concernendo le sole azioni reali. Per effetto di norme internazionali, ai sensi dell’art. 11 la legislazione italiana è esclusa per particolari categorie di convenuti quali gli stati stranieri, gli agenti diplomatici e altri loro organi, le organizzazioni internazionali e i loro funzionari. La motivazione tradizionale dell’esenzione dalla giurisdizione consisteva nell’affermare l’immunità in base al principio del rispetto della loro sovranità (secondo la massima par in parem non habet iurisdictionem) che dottrina e giurisprudenza intendevano affermando la piena esenzione dalla giurisdizione degli stati stranieri su qualsiasi tipo di causa. Tuttavia, in seguito parte della dottrina e della giurisprudenza ridusse la portata della consuetudine con la teoria dell’immunità ristretta, distinguendo tra atti dello stato straniero posti in essere nell’esercizio del potere sovrano (cosiddetti atti iuri imperii), per i quali vi è l’immunità, ed atti posti in essere nell’esercizio di attività privatistiche (c.d. iure gestionis), per i quali non vi sono privilegi. I nostri giudici non possono esercitare giurisdizione, neanche se il rapporto di lavoro tra il personale e lo stato cui appartiene l’ambasciata o il consolato attiene all’organizzazione interna di tale stato. La Cassazione (sentenza sez. unite 27/5/1999, n. 313) ha ritenuto non sussistere giurisdizione italiana in ordine alle domande, anche di natura meramente patrimoniale, quando il loro accoglimento può derivare solo dall’accertamento che, nell’esercizio dei propri poteri di organizzazione, lo stato estero si è comportato in modo contrario al diritto. Nell’ambito, invece, delle attività dello stato estero non attinenti alla propria organizzazione (compravendite, affitti, ecc.) esiste la possibilità di esercitare la giurisdizione. Il d.lgs. 7 aprile 2000 n. 163 sulla disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all’estero ha stabilito che, fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie è il foro locale. L’immunità diplomatica trattata fino adesso riguarda il processo di cognizione, mentre considerazioni diverse vanno fatte per il processo esecutivo, ossia per quanto riguarda la sottoposizione a misure coercitive di beni statali stranieri presenti in Italia. In proposito va innanzitutto ricordata la legge 15 luglio 1926 n. 1263 che, a condizione di reciprocità, escludeva la possibilità di procedere al sequestro o pignoramento ed in genere ad atti esecutivi su beni mobili o immobili, navi, crediti, valori ed ogni altra cosa spettante ad uno stato estero senza l’autorizzazione
del Ministero per la Giustizia, anche se l’autorizzazione veniva quasi sempre negata. Dopo varie sentenze restrittive del campo di applicazione di questa legge, si è giunti alla sentenza 15 luglio 1992, n. 329 della Corte costituzionale che ha privato di ogni effetto la legge 1263/26 in riferimento all’art. 10 Cost. che dispone che l’ordinamento italiano si conforma alla consuetudine internazionale. Per la Consulta i beni di stati esteri presenti in Italia destinati all’esercizio di funzioni pubbliche sono immuni ex se da misure coercitive, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, la quale non è prevista dall’art. 10 Cost. (a differenza dell’art. 11), ne dalla consuetudine internazionale che per il suo tramite viene trasformata in una norma di diritto interno. Dall’altro lato, i beni di stati esteri presenti in Italia e non destinati all’esercizio della funzione sovrana o a fini pubblici (c.d. iure gestionis) non sono esenti da misure coercitive, infatti la Consulta afferma che il requisito dell’autorizzazione ministeriale contrasta con il precetto costituzionale (art.
diritto straniero, dal consiglio di famiglia, dato che i provvedimenti di omologazione, sia pure in contesti diversi, sono utilizzati dal nostro ordinamento. La giurisdizione speciale è disposta dagli artt. 32, 37 e 50:
In alcuni casi, espressamente previsti, è applicabile anche la legge richiesta dagli interessati. Un esempio di norma di conflitto facoltativa è dato dall’art. 62.1 che in tema di responsabilità per fatto illecito stabilisce che il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno. In mancanza della richiesta il giudice applica d’ufficio la legge dello stato in cui si è verificato l’evento dannoso. Secondo il c.d. criterio della volontà, altre norme di conflitto facoltative sono contenute nell’art. 30 (rapporti patrimoniali tra coniugi), nell’art. 46 (successione per causa di morte e la divisone ereditaria) e l’art. 60 (rappresentanza volontaria). I criteri di collegamento possono riguardare tanto i soggetti interessati (cittadinanza, domicilio, residenza), quanto la situazione o relazione in ordine alla quale viene richiesto l’intervento del giudice (luogo in cui si trova un bene, in cui è stato celebrato il matrimonio), oppure il luogo dove è sorta o deve trovare esecuzione un’obbligazione. A ciascuno di detti elementi viene di solito conferito rilievo isolatamente, ma hanno rilievo congiuntamente se devono formare oggetto di valutazione di sintesi da parte del giudice (criterio del collegamento più stretto nelle obbligazioni contrattuali e criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale). Se vi è una connessione con l’ordinamento italiano, i criteri di collegamento operano sia per l’individuazione del diritto applicabile che per individuare il titolo di giurisdizione per il giudice nazionale. La statuizione principale per determinare la giurisdizione italiana è data dall’art. 3. della legge 218: “La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia…”, mentre esempio di norma di conflitto è l’art. 29.1 “i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune”. Sebbene si distingua, concettualmente e lessicalmente, fra titoli di giurisdizione e criteri di collegamento, riguardano gli stessi aspetti e connessioni e possono venir impiegati in entrambi i modi, anche se non necessariamente riguardo alle stesse categorie di fattispecie. Ad esempio il domicilio è un titolo di giurisdizione se da la competenza al giudice di uno stato, ma diventa criterio di collegamento se individua la legge applicabile di quello stato. Infatti il domicilio o la residenza sono titoli di giurisdizione della legge italiana, ma, in presenza di apolidi o rifugiati, diventano criteri di collegamento con la legge dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza (art. 19.1). Le tre connessioni principalmente usate sono: il domicilio, la cittadinanza e la volontà dei privati interessati. Il criterio della cittadinanza (preferito dal Mancini e accolto nelle norme di conflitto dei codici del 1865 e del 1942) riflette l’appartenenza dell’individuo allo stato, invece il criterio del domicilio, della residenza e della residenza abituale dipendono dalla localizzazione del centro degli interessi di una persona e dalla sua permanenza fisica in un determinato luogo. In passato, con eccezione del Regno Unito, generalmente il criterio della cittadinanza rispondeva agli indirizzi di politica legislativa di stati a forte emigrazione, interessati a tenere vivo il legame con propri cittadini all’estero che restavano sotto la giurisdizione dei giudici e delle leggi del loro paese d’origine. Invece, a favore dei criteri di tipo domiciliare erano gli stati verso i quali si dirigevano importanti correnti di immigrazione, interessati alla loro integrazione anche attraverso la possibilità di applicare loro la legge locale. Inoltre, a differenza di quanto accadeva in passato, oggi non pochi legislatori favoriscono il sorgere di situazioni di doppia o plurima cittadinanza. La volontà delle parti, fortemente voluta dal Mancini, ha un ruolo molto importante sia nel d.i.p. che nella normativa internazionale (basti pensare al regolamento comunitario n. 44/2001 e alla convenzione di Roma del 1980) sia come titolo di giurisdizione che come criterio di collegamento. Il principio della libera scelta, trova espressione - sul piano processuale - nelle norme che riconoscono alle parti il potere di prorogare (ossia estendere), ma anche di derogare la