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principi genereali del diritto internazionale privato
Tipologia: Appunti
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Fonti nazionali: legge e consuetudine
Fonti sovranazionali: convenzioni internazionali e diritto comunitario
LA LEGGE
Legge 218/1995 è la legge fondamentale del nuovo dip:
LA CONSUETUDINE
Le condotte uniformemente tenute dai consociati in un dato momento storico con la convinzione della loro obbligatorietà.
Rilevanza delle fonti non scritte nel dip: 2 orientamenti:
Non rientrano nel novero delle fonti non scritte i cd. Principi generali del dip, quei principi deducibili per via di astrazione e generalizzazione dall’insieme dei sistemi di dip positivamente vigenti.
Funzione di questi principi è coadiuvare l’interprete nella risoluzione delle problematiche riguardanti la legge applicabile.
Sono gli accordi che intervengono tra gli stati, vincolandoli all’adempimento di specifici obblighi per il perseguimento di obiettivi comuni.
Possiamo distinguere tra:
Le norme di dip convenzionale, per il princio lex specialis derogat generali, prevalgono su quelle nazionali eventualmente vigenti. Tale supremazia è sancita anche dall’art. 2 della legge 218/1995 (clausola di salvezza).
DIRITTO COMUNITARIO
A seguito del trattato di Lisbona, l’UE ha competenza diretta in materia di dip, avendo il compito di adottare misure tese ad armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari degli stati membri (art. 81 TFUE), attraverso regolamenti e direttive.
Le norem di dip contenute in regolamenti o in direttive recepite vengono chiamate “diritto internazionale privato comunitario”. Tali norme contengono criteri di risoluzione dei conflitti riferibili alle sole fattispecie a carattere transnazionale che coinvolgono soggetti appartenenti agli stati membri.
Le norme di dip comunitario prevalgono su quelle nazionali.
Insieme di regole di matrice usuale inerenti al settore dei traffici internazionali. Norme sorte nella prassi per regolamentare rapporti economici con elementi di transnazionalità, sviluppatisi nell’ambito di specifici settori commerciali.
AMBITO DI PERATIVITà
Applicabile solo ai rapporti commerciali a carattere transnazionale sorti nell’ambito di specifici settori economici(assicurazioni, credito ecc) vista la specificità e tecnicità di tali branche del mercato, infatti mal si concilia con l’ampiezza e generalità delle norme di dip.
Alla progressiva diffusione di regole costituenti la cd. Lex mercatoria ha contribuito la crescente opera di codificazione svolta sia da associazioni di categoria degli operatori di riferimento (ad es. IATA per i vettori aerei), che dalle organizzazioni internazionali non statali ( camera di commercio internazionale).
NATURA GIURIDICA
Usi normativi o usi negoziali?
Per la tesi normativa si tratterebbe di veri e propri usi normativi, rientranti tra le fonti non scritte del diritto, presentato sia l’elemento della diuturnitas che dell’opinio iuris ac necessitatis.
Per la tesi negoziale ci si troverebbe di fronte ad usi negoziali non riconducibili alle fonti non scritte, l’uniformarsi agli stessi ad opera dei consociati avrebbe natura autenticamente volontaria, in totale assenza del requisito dell’opinio iuris.
RAPPORTI CON IL DIP VIGENTE
Tali regole della cd. Lex mercatoria soccombono di fronte alle norme di conflitto eventualmente disciplinanti i medesimi rapporti o possono prevalere?
-tesi della prevalenza: la lex mercatoria avrebbe natura vincolante per gli operatori del settore di riferimento, addirittura prevalendo sulla normativa di dip vigente, ciò avuto riguardo alla natura consuetudinaria della lex
IL FENOMENO DEL RINVIO (O RICHIAMO)
Il rinvio costituisce lo strumento attraverso il quale l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica a norme appartenenti ad un ordinamento diverso che non avrebbero nel primo alcun valore.
Si è soliti distinguere tra rinvio formale e rinvio materiale.
Nel rinvio formale viene riconosciuta all’ordinamento straniero la competenza ad emanare in via diretta norme giuridiche in peculiari settori dell’ordinamento interno. Tali norme avranno efficacia nel territorio dello stato richiamante senza necessità di alcuna ulteriore intermediazione da aprte del legislatore nazionale.
Nel rinvio materiale il legislatore si preoccupa di recepire nell’ambito di norme interne il contenuto precettivo di norme straniere. È per effetto di tale recepimento che a queste è riconosciuta efficacia nell’ordinamento interno.
LA NATURA DEL RINVIO OPERATO DALLE NORME DEL DIP
Nel dip il rinvio costituisce uno strumento di regolamentazione delle fattispecie che presentano elementi di estraneità, ove il legislatore nazionale non intenda dettarne in via diretta la disciplina. Con il rinvio la legge non fissa la disciplina materiale del rapporto ma si limita a richiamare una normativa ulteriore. Riguardo alla natura del rinvio sono state prospettate tre tesi:
Esso opera esclusivamente verso il diritto straniero o verso il diritto nazionale oppure può operare nei confronti di entrambi?
Il funzionamento del meccanismo del rinvio quando si risolve nell’applicazione del diritto straniero pone una serie di problematiche:
L’impostazione prevalente ritiene che il giudice debba relazionarsi alle norme straniere da applicare nello stesso modo in cui si relaziona alle norme nazionali. Sarà conseguentemente dovere d’ufficio dello stesso procedere all’accertamento dell’esistenza e del contenuto della legge straniera richiamata. Ciò è sancito dall’art. 14 della l.218/1995 “l’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice”
La difficoltà che ciò può comportare ha portato il legislatore a riconoscere al giudice la facoltà di rivolgersi ad esperti o istiuzioni specializzate o al ministero della giustizia. Alle parti comunqeu non è proibito di avere un ruolo ausiliario e di stimolo in tale difficile compito. Risulta evidente l’operatività del principio iua novit curia anche rispetto al diritto straniero.
-tesi del necessario rigetto della domanda: l’assenza di una normativa straniera dovrebbe comportare il rigetto della domanda eventualmente proposta
-a tesi dell’applicabilità della lex fori: riespansione dela legge italiana e quindi la qualificazione del dip come disposizioni di deroga al prncipio della vigenza nel’ordinamento interno della sola legge nazionale
-la tesi del riferimento ai principi generali del dip: va trattata come una qualsiasi altra lacuna (art. 12 preleggi, operatività dell’analogia)
Ciascuna orma dip presenta 2 elementi strutturali:
-una seconda qualificazione che deve avvenire i base all’ordinamento straniero richiamato (lex causae) cui appartiene la disciplina in concreto applicabile. L’inquadramento dela fatispecie averà alla luce dell’ordinamento straniero richiamato.
Questa impostazione è stata recepita dall’art.15 della l.218/1995 nella parte in cui stabilisce che la legge straniera richiamata deve trovare applicazione secondo i propri crieri interpretativi e di successione nel tempo, non fa altro che confermare la necessità di una doppia qualificazione della fattispecie da disciplinare: la prima alla luce dell’ordinamento interno per dare applicazione ala norma dip, la seconda alla luce dell’ordinamento straniero per rendere effettiva la scelta del legislatore nazionale in ordine alla scelta dell’ordinamento competente.
Art. 33 convenzione di Vienna sul diritto del Trattati del 1969: ove tra il significato da attribuire alla luce dell’ordinamento intorno alla categoria tecnico giuridica di riferimento e quello preso in considerazione dalla convenzione internazionale da recepire sussistono delle differenze non eliminabili i via interpretativa, dovrà prevalere il significato che alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato permette di conciliare meglio i testi in questione. Potrebbe aversi un risultato di sintesi del tutto originale.
ART. 81 TFUE competenza diretta dell’ue in materia di dip. Si procederà all’interpretazione all’applicazione dle norme dip secondo i riteri dell’ordinamento comunitario (trattati ue, giurisprudenza della corte di giustzia)
Aspetti del rapporto preso inconsiderazione cui il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell’individuazione dell’ordinamento straniero competente a disciplinare la fattispecie. Circostanze che conferiscono il carattere transnazionale ai fatti considerati.
Tra i principali criteri di collegamento chiamati ad operare nell’ambito del dip ci sono:
-il criterio della cittadinanza
-luogo di collocazione dei beni
-luogo in cui è avvenuto il fatto
-Volontà manifestata dalle parti
Differenza tra criterio di collegamento e elemento di estraneità è il fatto che solo al primo il legislatore attribuisce rilevanza per l’applicazione dell’ordinamento straniero, il secondo è un mero punto di contatto che la fattispecie presenta con ordinamenti diversi da quello nazionale.
PROBLEMI APPLICATIVI:
Quando una norma dip presenta più criteri di collegamento , concorso tra criteri.
criterio formale: quelle che contengono una espressa definizione del loro ambito di applicazione anche in deroga al dip vigente. (critica: no molto pratico, sono poche lenorme che contengono una espressa definizione in tal senso)
criterio tecnico: norme inserite in un complesso normativo a vigenza assoluta (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro) (critica: incertezza applicativa
criterio finalistico: tenere conto del’oggetto e dello scopo della norma come disciplinato dall’art. 17.
LA CASITICA IN MATERIA DI NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA
-ART. 116 cc in materia di matrimonio
-Alcune norme del cc n tema di vincoli all’autonomia negoziale es. art. 1384 in materia di riduzione della penale ove manifestamente onerosa.
Nb. Il divieto del patto commissorio non costituisce n.d.a.n.
-Le norme che sanciscono lo status di figlio
-Le norme inserite in leggi che fissano vincoli in peculiari settori dell’economia per motivi sociali
-Le norme in materia di lavoro e previdenza sociale
-Le norme in tema di adozione di minori di cui la l.184/
FILIAZIONE (dlgs 154/2013)
Sono qualificabili come n.d.a.n o norme di limite dell’ordine pubblico?
Ex art. 36 bis nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale – stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio –attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.