Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto privato iulm, Appunti di Diritto

istituzioni di diritto pubblico e privato iulm, riassunto

Tipologia: Appunti

2016/2017
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 23/02/2017

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

1 / 141

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
!
!
1!
DIRITTO PRIVATO
Linee essenziali
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64
Discount

In offerta

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto privato iulm e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity!

DIRITTO PRIVATO

Linee essenziali

IL DIRITTO

CAP. 1 - IL DIRITTO PRIVATO NEL SISTEMA GIURIDICO

1. Di cosa di occupa il diritto privato. Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita economico sociale regolando a. organizzazioni b. cose ovvero beni c. debiti e crediti d. contratti e. danni f. attività economiche organizzate g. famiglia h. successione per causa di morte 2. La funzione del diritto privato: interessi e conflitti. Il diritto privato serve a regolare i conflitti d’interesse che sorgono fra soggetti evitando che questi si facciano giustizia da sé. Il diritto inoltre svolge la funzione di prevenire i conflitti. Gli interessi non sono solo di tipo economico e sociale ma bensì anche di tipo morale. 3. Diritto oggettivo e diritti soggettivi. Diritto oggettivo: funzione di sistemare gli interessi e di risolvere o prevenire i conflitti Diritto soggettivo: potere d’azione o di pretesa che uno ha verso qualcun altro Rapporto di interdipendenza fra i due tipi di diritti: i diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo il quale stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i diritti soggettivi. 4. Le norme giuridiche. Le norme giuridiche rappresentano l’elemento base del diritto oggettivo. Esse funzionano attraverso la combinazione delle regole e delle sanzioni: regole di solito di condotta che orientano il comportamento degli uomini e sanzioni che sono la conseguenza della violazione di una regola. La sanzione serve a ripristinare l’interesse leso cancellando l’effetto prodotto dalla violazione della regola. La sanzione ha un ruolo satisfattivo (soddisfa l’interesse leso) compensativo (compensa la vittima della violazione subita) punitivo (colpisce un comportamento riprovevole) deterrente o preventivo (svolge un monito sul comportamento dei consociati). 5. L’applicazione delle norme giuridiche: la fattispecie. Applicare una norma giuridica significa formulare un giudizio: in una data situazione si applica la norma prevista. La fattispecie dunque deve essere generale (indirizzata ad una moltitudine indeterminata di destinatari) ed astratta (applicabili ad un indeterminato numero di situazioni concrete). 6. L’interpretazione delle norme giuridiche. Applicare una norma significa porre in relazione la fattispecie concreta a quella astratta descritta dalla norma stessa (sillogismo: premessa maggiore è la norma mentre la premessa minore è la fattispecie concreta mentre la decisione del giudice è la conclusione. Molto spesso le cose non sono così semplici e per applicare la norma prima bisogna interpretarla ovvero identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici che la norma usa per descrivere la

viene accolta dallo Stato il quale deve controllare l’azione e limitare la libertà delle persone. Ugualmente lo Stato interviene direttamente nelle attività di produzione e di distribuzione della ricchezza ovvero nel piano economico che prima era riservato solo alle imprese private: l’intervento pubblico nell’economia fa si che diritto privato e diritto pubblico si intreccino e si condizionino reciprocamente e di conseguenza capita che una medesima situazione risulti regolata da norme di diritto privato e pubblico nello stesso momento. Il diritto privato a sua volta si divide in diritto: a. Civile (rapporti di famiglia, successioni, proprietà ed uso delle cose, debiti e crediti, contratti, danni e risarcimenti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro) b. Commerciale (impresa e società. Si suddivide a sua volta in diritto industriale, del lavoro e della navigazione)

12. Le principali aree del diritto privato. Il diritto civile, che, è la parte più corposa del diritto privato, e si occupa essenzialmente di rapporti di famiglia, successioni ereditarie, proprietà e uso delle cose, debiti e crediti, contratti, danni e risarcimenti, associazioni e altre organizzazioni senza scopo di profitto. Il diritto commerciale regola l’esercizio professionale di attività economiche (le imprese), e le organizzazioni create a questo fine, che si chiamano società. Il diritto industriale, che, può considerarsi una sottopartizione del diritto commerciale, e si occupa della concorrenza fra le imprese. Il diritto del lavoro, che disciplina i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori subordinati. Il diritto della navigazione, che, regola le attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne. Fra diritto civile e diritto commerciale, una separazione netta dal punto di vista delle fonti del diritto, esisteva in Italia fino al 1942. Prima di quella data, il diritto civile e il diritto commerciale facevano riferimento a fonti del diritto separate e distinte: un codice civile per il primo, e un separato codice di commercio per il secondo. In questo modo il diritto privato era dal punto di vista delle fonti diviso in due. Oggi non è più così, in quanto nel 1942 si è avuta la riunificazione del diritto privato e pertanto non esiste più un codice di commercio ma esiste solo un codice civile le cui norme sui contratti, sui debiti, sui crediti si applicano in modo tendenzialmente indifferente sia ai cittadini non imprenditori sia alle imprese.

CAP. 2 - LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO

1. Le fonti del diritto. Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti ovvero ne esistono di tanti tipi diversi: le norme giuridiche possono essere create da autorità diverse seguendo diverse modalità. art 1 preleggi sono fonti del diritto: leggi, regolamenti, norme corporative, usi Tale elenco risulta oggi superato: a. fonti costituzionali

  • costituzione
  • leggi costituzionali e di revisione costituzionale b. fonti primarie
  • legge ordinaria
  • atti con forza di legge (decreto legge e decreto legislativo)
  • leggi regionali
  • regolamenti dell’UE c. fonti secondarie
  • regolamenti del governo o altre autorità amministrative L’esistenza di fonti diverse pone il problema del loro coordinamento al fine di evitare le antinomie ovvero la coesistenza di norme, create da fonti diverse che si pongono fra di loro in contraddizione. 2. Fonti non scritte: la consuetudine. E’ fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale tramite l’osservanza costante di comportamenti. Si basa sull’elemento oggettivo (ripetizione costante ed uniforme del comportamento da una larga parte dei consociati) e soggettivo (convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere quel dato comportamento). 3. Fonti del diritto privato. Le fonti del diritto privato sono il Codice Civile, la Costituzione e la legislazione speciale. Oggigiorno esso comprende anche fonti create a livello internazionale o sovranazionale. Inoltre al diritto privato appartengono anche le consuetudini. 4. Il Codice civile: inquadramento storico. Con la nozione di codice intendiamo il testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Il Codice rientra fra le fonti primarie. I codici nascono in Europa fra 700 ed 800 (età delle codificazioni) e il prototipo è il Code Napolèon del 1804. I codici esprimono al massimo grado l’idea di un diritto unico ed uguale per tutte le situazioni da regolare. Viceversa nei paesi di common law il codice civile non è presente poiché si basano su leggi non scritte ma bensì su regole e principi elaborati dai giudici nelle loro sentenze. Il primo codice italiano fu il Codice Civile del Regno d’Italia 1865 ma un’opera di revisione iniziò negli anni ’20 con la produzione nel ’42 dell’odierno Codice oggi in vigore. 5. L’abrogazione del codice di commercio e l’unificazione del diritto privato: dal commerciante all’imprenditore. La novità maggiore del Codice del ‘42 è l’assorbimento delle materie che fino a quel momento erano contenute nel codice del commercio che regolava le attività di commercianti diverse dalle norme che regolavano le corrispondenti attività svolte da comuni cittadini. Il Codice del ’42 ha dunque realizzato l’unificazione del diritto privato e la commercializzazione dello stesso. al centro della disciplina delle attività economiche il Codice colloca l’imprenditore (colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata) e l’impresa (attività svolta dall’imprenditore). 6. Struttura e contenuti del Codice civile. Codice Civile è preceduto dalle preleggi. È composto da 2969 art e si divide in 6 libri: a. primo: art 1 a 455. Delle persone e della famiglia b. secondo: art 456 a 809. Delle successioni c. terzo: art 810 a 1172. Della proprietà d. quarto: art 1173 a 2059. Delle obbligazioni e. quinto: art 2060 a 2642. Del lavoro f. sesto: art 2643 a 2969. Della tutela dei diritti In appendice ritroviamo le disposizioni di attuazione e transitorie. 7. La costituzione e i rapporti privati. La Costituzione è fonte importante del diritto privato in quanto è ricca di norme significative per la qualificazione degli istituti. 8. La Costituzione come fonte del diritto privato. I principi costituzionali operano come stimolo e direttiva al legislatore ordinario, la Costituzione non esprime solo principi guida ma anche norme giuridiche che possono trovare applicazione

I DIRITTI

CAP. 3 - SITUAZIONI GIURIDICHE, DIRITTI SOGGETTIVI,

RAPPORTI GIURIDICI

1. Le situazioni giuridiche soggettive: attive e passive Le situazioni giuridiche soggettive esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti in conformità con la graduatoria stabilita fra i loro configgenti interessi. Titolare è il soggetto a cui appartiene una situazione giuridica: a. attiva: esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare. Vedi proprietà e diritti personali di godimento b. passiva: esprimono la subordinazione dell’interesse del titolare. 2. Il diritto soggettivo. Più importante situazione giuridica attiva è il diritto soggettivo: potere di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento in capo all’interesse del titolare del diritto. Sono diritti soggettivi la proprietà, il credito, diritto all’onore. Il contenuto corrisponde al tipo di poteri che danno al titolare e al tipo di interessi che gli consentono di realizzare: qualsiasi diritto soggettivo riserva al suo titolare uno spazio di autonomia di giudizio e di decisione entro il quale il titolare è libero di valutare quale sia il proprio interesse e quale il modo migliore di perseguirlo e di agire nel modo corrispondente. 3. Categorie di diritti soggettivi: pubblici e privati, patrimoniale e non patrimoniali, assoluti e relativi, disponibili e indisponibili, diritto potestativo. Sfera in cui operano i: a. diritti soggettivi pubblici: attribuiscono al titolare poteri che gli consentono di incidere sull’organizzazione politica (vedi diritto di voto). Tali diritti sono affermati dalla costituzione e si dirigono nei confronti dello Stato b. diritti soggettivi privati: poteri e interessi del titolare che non toccano l’organizzazione politica della società (vedi diritto di proprietà) Tipo di interesse: a. diritti patrimoniali: procurano al titolare l’utilità di natura economica (vedi diritti di credito) b. diritti non patrimoniali: procurano un’utilità non economica ma bensì morale o ideale ovvero attinente alla sfera personale (vedi diritto all’integrità fisica) Tipo di poteri dati al titolare per realizzare o proteggere il suo interesse: a. diritti assoluti: il titolare può far valere nei confronti di tutti i soggetti i quali si trovano in una situazione passiva di dovere (vedi diritto all’onore) b. diritti relativi: il titolare può far valere nei confronti di soggetti determinati (vedi diritto di credito) Modalità dei poteri che formano il contenuto del diritto: a. diritti disponibili: titolare può liberamente trasferire o autolimitare ovvero cancellare (vedi diritti patrimoniali) b. diritti indisponibili: titolare non può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare (vedi diritti non patrimoniali). Si tratta di interessi e valori preziosi per la persona umana Particolare sottospecie di diritto soggettivo è quello potestativo: potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che il titolare della situazione incisa possa impedirlo. 4. L’abuso del diritto. Al fine di impedire che i diritti soggettivi vengano esercitati in modo contrastante con l’interesse generale.

5. La facoltà. Ossia la possibilità, riconosciuta al titolare del diritto, di tenere un determinato comportamento, che è compreso nel contenuto del diritto ma non esaurisce il diritto. Esso esprime l’idea di libertà d’azione ovvero libertà di scelta fra comportamenti che sono leciti. 6. Gli interessi collettivi. Situazione di un soggetto rimasto danneggiato da comportamenti altrui che ledono analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti. 7. Le situazioni passive: dovere, obbligo, soggezione, responsabilità. Situazioni passive sono quelle del soggetto il cui interesse viene sacrificato all’interesse del titolare di una corrispondente situazioni attiva. Si configura con il dovere che vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui in particolare i diritti soggettivi assoluti. Tutti hanno il dovere di evitare di offendere il titolare dunque si tratta di una situazione di carattere generale negativa poiché impone di non fare qualcosa. L’obbligo è invece un vincolo imposto all’azione del titolare nell’interesse di chi giova di un diritto soggettivo. Esso ha carattere individuali poiché l’obbligo grava su soggetti determinati. La soggezione corrisponde al diritto potestativo e grava su chi si trova esposto al diritto potestativo altrui ovvero di chi si trova a subire delle modifiche alla propria situazione giuridica senza poterlo impedire. La responsabilità ovvero situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze, per lui svantaggiose, previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento o posizione. 8. L’onere. Situazione di chi deve tenere un determinato comportamento se vuole avere la possibilità di utilizzare qualche sua situazione attiva. Mira a realizzare un interesse del soggetto e consiste in un vincolo posto alla sua azione dunque l’onere ha doppia natura: attiva e passiva. 9. Il rapporto giuridico: le parti. Relazione fra titolare della situazione attiva e quello di quella passiva. I titolari si chiamano parti. il rapporto giuridico può essere semplice (singole situazioni) o complesso quando a ciascuna delle parti fa capo un insieme di situazioni diverse attive e passive fra di loro collegate. 10. Parti e terzi. Chiunque non sia parte del rapporto è definito terzo.

CAP. 4 - FATTI ATTI EFFETTI GIURIDICI

1. Situazioni giuridiche, effetti giuridici e fattispecie giuridiche. Le situazioni giuridiche non rimangono immobili nel tempo ma mutano continuamente. Gli effetti giuridici sono i mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti e consistono nella creazione modificazione o estinzione di situazioni giuridiche. La fattispecie concreta produce gli effetti giuridici che la norma prevede in relazione alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa. La causa che determina gli effetti giuridici si definisce fattispecie giuridica, la fattispecie causa l’effetto giuridico solo perche le norme stabiliscono che a quella fattispecie consegua quel effetto giuridico determinato. La fattispecie può essere semplice o complessa (vari elementi collegati fra di loro). Quando gli elementi della fattispecie complessa non si realizzano nel medesimo istante ma uno dopo l’altro in sequenza temporale si parla di fattispecie a formazione complessiva.

CAP. 5 - I BENI E IL PATRIMONIO

1. Diritti interessi beni: i beni come oggetto di diritti. Il diritto soggettivo serve a realizzare l’interesse del titolare. L’interesse è la tensione verso un bene. Chi ha un diritto c’è l’ha riferito a qualche bene: il bene dunque è l’oggetto del diritto. Con il termine bene intendiamo qualsiasi entità capace di soddisfare i bisogni umani al fine di realizzare interessi. art 810 sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Può formare oggetto di diritti solo ciò di cui sia immaginabile un conflitto d’interessi. Non rientrano in questa categoria le cose comuni a tutti come l’aria e l’acqua poiché non sono appropriabili. Le energie naturali si considerano beni solo se hanno un valore economico: art 814 si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico. 2. Beni e cose: beni materiali e immateriali. Le cose sono porzioni di materia e non si esauriscono nelle entità percepibili mediante l’uso dei sensi ma comprendono anche materia non tangibile né visibile. Non sarebbero beni veri e propri i beni immateriali ovvero entità utili all’uomo suscettibili di conflitti d’interessi (vedi performance artistica). La visione restrittiva dell’art 810 può finire per includere qualsiasi entità utile all’uomo, sia materiale che immateriale, purchè suscettibile di aprire conflitti d’interessi regolabili dal diritto. Tale definizione finisce per ricomprendervi anche i beni immateriali all’interno dei beni in senso giuridico. I beni si dividono dunque in: a. materiali: cose capaci di formare oggetto di diritti b. immateriali: entità diverse dalle cose utili all’uomo e suscettibili di aprire conflitti d’interessi regolabili dal diritto (vedi brevetto). Hanno valore economico ossia sono fonte di ricchezza per il titolare 3. Beni mobili e immobili: beni mobili registrati, universalità di mobili. Beni: a. immobili: hanno un discreto valore economico. Hanno quasi sempre rilevanza sociale. Sono più facilmente controllabili e hanno una circolazione più limitata.

  • in natura: vedi suolo, sorgenti, corsi d’acqua, alberi, etc. ovvero tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo
  • per destinazione: vedi mulini, bagni ed edifici galleggianti saldamente assicurati alla riva o all’alveo b. mobili: tutti gli altri beni. Certi possono avere un gran valore mentre molti altri esserne privi. Non hanno rilevanza sociale. Sono destinati a circolare in modo intenso e veloce, la loro posizione è più difficile da seguire. Art 812 Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Le caratteristiche determinano i diversi trattamenti giuridici: i privati sono soggetti a limiti per l’uso degli immobili, gli immobili sono accertati e documentati (vedi catasto), la circolazione degli immobili richiede rigorose formalità ed è soggetta al regime di pubblicità, un bene mobile può appartenere ad alcun proprietario mentre gli immobili devono per forza averne uno poiché se vacanti risultano di proprietà dello Stato. Con l’evoluzione dei sistemi economici i rapporto fra i due diversi tipi di beni sta cambiando: fenomeno della mobilizzazione della ricchezza attraverso il

quale i beni immobili perdono di importanza economica e l’acquistano i beni mobili (vedi automobili definite beni mobili registrati perché necessitano dell’iscrizione in pubblici registri e a loro vengono applicate particolari regole). Con il termine universalità di mobili s’intendono complessi di cose mobili che appartengono alla medesima persona e hanno destinazione unitaria, è possibile disporre di essi con un unico atto ovvero con atti diversi riguardanti i singoli beni che lo compongono. Il loro trattamento giuridico non si distanzia da quello dei beni mobili (vedi azione di manutenzione, usucapione, possesso vale titolo).

4. Altre classificazioni dei beni: divisibili e indivisibili, consumabili e inconsumabili, fungibili e infungibili. Divisibili: beni che possono essere suddivisi fisicamente in più porzioni ciascuna mantiene la propria funzione economica (vedi terreno). Indivisibili: beni impossibili da suddividere materialmente o economicamente (vedi macchina) Consumabili: beni che si esauriscono con l’uso (vedi denaro). Inconsumabili: beni che possono essere utilizzati continuamente e ripetutamente (vedi casa). Fungibili: beni che risultano identici per qualità a beni del medesimo genere, conta la loro quantità (vedi denaro). Infungibili: beni che non sono sostituibili con altri beni poiché dotati di particolari caratteristiche qualitative (vedi originale di un’opera d’arte). 5. Pertinenze. Ovvero le cose accessorie destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa principale. art 817 sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Il rapporto fra cosa principale e pertinenza si definisce vincolo pertinenziale che può esplicarsi fra due cose mobili (vedi autoradio pertinenza auto) ovvero fra due immobili (vedi garage pertinenza casa) ancora fra mobile e immobile (vedi caldaia pertinenza impianto riscaldamento della casa). Il rapporto nasce di solito per iniziativa del proprietario della cosa principale ovvero per iniziativa di chi vanta un diritto reale sulla cosa principale. Il proprietario è libero di trasferire la pertinenza insieme alla cosa principale ovvero separatamente (in questo caso deve dirlo esplicitamente). 6. I frutti. Ovvero beni prodotti da altri beni. Possono essere:

  • naturali: provengono direttamente dalla cosa con concorso o meno dell’opera umana. Spettano al proprietario della cosa fruttifera. Fino a che non sono separati da essa si definiscono pendenti e si considerano cosa futura
  • civili: ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia art 821 i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In questo ultimo caso la proprietà si acquista con separazione. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. 7. Beni privati e pubblici. Tale distinzione si basa sul criterio soggettivo dell’appartenenza e oggettivo della destinazione. I beni pubblici rappresentano entrambi i criteri poiché appartengono allo Stato o ente pubblico e sono destinati a soddisfare gli interessi generali. Sono soggetti ad un regime giuridico speciale e possono classificarsi in beni demaniali (vedi spiagge. Sono inalienabili) e in beni patrimoniali indisponibili (vedi navi da guerra. Hanno un vincolo di destinazione). Succede che certi beni non presentino i

5. La perdita dei diritti. L’acquisto di un diritto fa riscontro ad una perdita ma a volte questo non accade soprattutto negli acquisti originari (vedi pescatore che pesca un pesce). D’altro canto si può perdere un diritto senza che nessuno lo acquisti (il diritto si estingue). 6. Prescrizione estintiva. Meccanismo che determina l’estinzione del diritto in conseguenza della prolungata inerzia del suo titolare. Ciò si verifica perché si avverte l’esigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici e in favore dell’uso produttivo delle risorse. 7. Diritti imprescrittibili. Tutti i diritti si prescrivono ad eccezione del diritto di proprietà (non c’è un contro interessato che abbia aspettative o programmi fondati sull’interzia), dei diritti indisponibili ovvero quelli che si legano alla sfera più intima della persona e quelli attribuiti al titolare per la tutela di un interesse generale) ed infine le singole facoltà comprese nel diritto poiché esse rappresentano i diversi modi di attuazione di un medesimo interesse del titolare. art 2934 ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge 8. Inizio e termine della prescrizione. L’inizio è il momento in cui inizia a decorrere il tempo che potrà portare all’estinzione del diritto: art 2935 decorrenza della prescrizione. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Rispetto ad un credito non ancora scaduto la prescrizione decorre dal momento della scadenza. Secondo la giurisprudenza i fattori che impediscono di far valere un diritto sono gli inadempimenti giuridici all’esercizio del diritto. Per determinati diritti la prescrizione è fissata dalla legge (vedi art 1495 Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna ) Il termine della prescrizione è il periodo di tempo trascorso il quale il diritto si estingue: a. art 2946 prescrizione ordinaria. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni b. termini speciali che possono essere più lunghi (20 anni: usufrutto e servitù) ovvero più brevi:

  • 5 anni: diritto al risarcimento del danno extracontrattuale e annullamento del contratto annullabile
  • 1 anno: diritti nascenti da determinati contratti (vedi trasporto). Se un soggetto esercita tempestivamente un diritto soggettivo a prescrizione breve e ottiene una sentenza che gli dà ragione il tempo di prescrizione diviene di 10 anni art 2953 effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi. I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di 10 anni quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato si prescrivono con il decorso di dieci anni. Il calcolo del tempo non tiene conto del giorno in cui si verifica l’evento stesso (dies a quo) e se il termine scade in un giorno festivo esso è prorogato al giorno successivo non festivo art 2963 computo dei termini di prescrizione. I termini di prescrizione contemplati dal presente

codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

9. Sospensione e interruzione della prescrizione. Il decorso della prescrizione può arrestarsi per determinate cause. a. sospensione: in presenza di particolari circostanze il decorso della prescrizione di arresta ma riprende quando esse vengono meno. Le circostanze possono derivare da rapporti esistenti fra le parti e per condizioni soggettive del titolare. Il decorso anteriore della prescrizione si somma al periodo successivo alla fine di essa b. interruzione: quando viene compiuto un atto che smentisce il doppio presupposto dell’inerzia del titolare del diritto e l’affidamento di controparte. Gli atti interruttivi possono provenire dal titolare ovvero dalla controparte. Dal momento dell’interruzione la prescrizione inizia da zero 10. La posizione delle parti rispetto alla prescrizione. Art 2936 inderogabilità delle norme sulla prescrizione. È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. Art 2937 rinuncia alla prescrizione. Non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Art. 2940. Pagamento del debito prescritto. Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto. Art. 2938. Non rilevabilità d'ufficio. Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. La disciplina della prescrizione è inderogabile: non è ammessa la modifica dei termini ne tanto meno la rinuncia preventiva. Quando la prescrizione è compiuta la parte passiva ovvero quella avvantaggiata può disporne liberamente: è ammessa la rinuncia successiva alla prescrizione già compiuta, se prescritto il credito e il debitore paga non può pretendere che esso gli venga restituito, la prescrizione non essendo rilevabile d’ufficio dal giudice deve essere fatta valere dalla parte passiva. 11. La prescrizione presuntiva. Essa non determina l’estinzione del diritto ma crea una presunzione d’estinzione: una volta trascorso il periodo di tempo, senza che il creditore reclami, si presuppone che il debito sia stato regolarmente pagato. Ma se in realtà il debito non è stato pagato il creditore conserva il diritto di credito anche dopo che sia maturata la prescrizione presuntiva l’unico problema è la difficoltà di farlo valere in giudizio poiché i mezzi di prova sono limitati: il creditore può contare sulla confessione giudiziale spontanea del debitore o deferire giuramento del debito stesso. art 2959 ammissioni di colui che oppone la prescrizione. L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. art 2960 delazione di giuramento. Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito.

le parti possono modificare la disciplina e il giudice non può rilevarla d’ufficio. Le parti possono fissare termini di decadenza non previsti dalla legge ma essi non devono rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto art 2965 decadenze stabilite contrattualmente. È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto. Il meccanismo della decadenza può intrecciarsi con quello della prescrizione art 2967 effetto dell’impedimento della decadenza. Nei casi in cui la decadenza è impedita il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.

  1. La circolazione giuridica e la tutela dell’affidamento. Circolazione giuridica è il termine impiegato per indicare il fenomeno per cui i diritti, anziché rimanere fermi nei campi dei titolari, si trasferiscono continuamente ad altre persone che li acquistano. Tale circolazione riflette l’andamento del sistema economico e per questa ragione gli ordinamenti moderni si preoccupano di garantire che essa si sviluppi con il massimo dinamismo e con il minimo impaccio. Un tale obiettivo richiede di garantire la sicurezza degli acquisti e assume rilievo la tutela dell’affidamento ovvero l’affidamento che l’acquirente fa sull’efficacia e sulla stabilità dell’acquisto. Tali norme, concernenti l’affidamento, sono costrette a derogare i principi tradizionali e fondamentali del diritto privato 15. La pubblicità: funzione e tipi. Al fine di migliorare le relazioni giuridiche è utile che determinati fatti che hanno conseguenze giuridiche rilevanti siano conosciuti da chi vi è interessato. Tale esigenza viene soddisfatta dalla legge con mezzi di pubblicità che rendono determinati fatti facilmente conoscibili da chiunque. I più importanti hanno natura formale e documentale, altre volte sono fattuali. La pubblicità può essere destinata ad un singolo soggetto (vedi notifica) ovvero alla collettività (vedi Gazzetta Ufficiale oppure registri).
  2. Pubblicità notizia, pubblicità dichiarativa, pubblicità costitutiva. Classificazione dei tipi di pubblicità basata sugli effetti giuridici che conseguono all’osservanza o mancata delle regole sulla pubblicità: a. pubblicità notizia: la legge impone formalità pubblicitarie ma la mancanza della pubblicità non impedisce al fatto o atto di esistere e produrre regolarmente i suoi effetti (vedi pubblicazioni matrimoniali) b. pubblicità dichiarativa: mira a fare in modo che l’atto sia opponibile a chiunque ovvero efficace verso chiunque c. pubblicità costitutiva: necessaria per l’esistenza stessa dell’atto o situazione giuridica in mancanza di essa è come se l’atto non esistesse e non producesse alcun effetto 17. L’apparenza. Riguarda le conseguenza giuridiche della conoscenza o ignoranza di un soggetto verso determinate situazioni, atti o fatti. Un soggetto che versa in errore viene scusato dalla legge solo se versa nella buona fede ovvero se il suo comportamento sia giustificato da un’apparenza ovvero elementi tali da indurlo in quell’errore. Il principio dell’apparenza emerge dalle norme che parlano di affidamento e viene concepito come principio generale ma in ogni caso incontra il limite della pubblicità.

CAP. 7 - L’ATTUAZIONE DEI DIRITTI: TUTELA

GIURISDIZIONALE E PROVE

1. Esistenza dei diritti e attuazione dei diritti. I privati non possono auto tutelarsi poiché metterebbero a repentaglio il mantenimento della pace e dell’ordine sociale e per questo vige il principio della tutela giurisdizionale dei diritti: chi ha un diritto vuole attuarlo deve rivolgersi allo Stato che procede attraverso i suoi apparati ovvero i giudici. 2. Diritti e rimedi. Il diritto predispone dei rimedi ovvero mezzi che servono per l’effettiva attuazione dei diritti soggettivi. I rimedi sono previsti da norme sostanziali e sono di tipo giurisdizionale. 3. Sesto libro del Codice Civile. VI libro Della tutela dei diritti che tratta i principi generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti e le regole sulle prove, la garanzia dei crediti, la prescrizione e la decadenza e la trascrizione ovvero pubblicità. 4. La giurisdizione e il processo civile. Fra A e B si è aperta una lite che occorre risolvere stabilendo chi ha ragione e chi torto. Un tale compito spetta allo Stato poiché titolare della funzione giurisdizionale (accertare ed enucleare la norma giuridica applicabile ad un caso concreto disponendo le conseguenze). Tale funzione è affidata ai giudici che svolgono la loro attività nel processo. Diritto sostanziale affermano chi ha ragione e chi torto mentre il diritto processuale definiscono il modo in cui bisogna procedere. L’attività giurisdizionale destinata a risolvere le liti su situazioni e rapporti regolati dal diritto privato dà luogo alla giurisdizione civile. Ad essa si affiancano quella penale e amministrativa. le liti civili possono comunque essere risolte mediante arbitrato ovvero privati cittadini scelti dalle parti, esso si conclude con una decisione definita lodo: tale meccanismo opera solo se le parti sono d’accordo ovvero mediante compromesso. 5. L’azione. Si esercita ponendo al giudice una domanda chiedendogli di emanare un provvedimento idoneo a realizzare l’interesse di chi agisce. Presupposto all’azione è l’interesse ad agire. La situazione giuridica di chi può esercitare l’azione si chiama legittimazione ad agire. 6. Tipi di azione e tipi di processo. Azione e relativo processo: a. di cognizione: compito del giudice è accertare e dichiarare qual è la situazione giuridica esistente fra i litiganti. Il provvedimento è una sentenza che afferma chi ha ragione e chi meno traendone le conseguenze b. di esecuzione: integra il processo di cognizione al fine di ottenere la tutela dei diritti. L’azione di esecuzione presuppone che chi la esercita abbia un titolo esecutivo ovvero un documento che accerti ufficialmente che egli ha il diritto di pretendere dalla controparte c. cautelare: funzione strumentale. Garantisce le condizioni necessarie perché i processi prima elencati diano risultati utili. Tale azione viene esercitata per porre rimedio a situazioni in cui il diritto è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Normalmente chi perde il processo può effettuarne un altro attraverso l’impugnazione della sentenza che gli dà torto; se non l’ho fa o il giudice conferma la prima sentenza essa passa in giudicato.

legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa. La presunzione dunque determina l’inversione dell’onere della prova. Esiste la presunzione assoluta per la quale la legge non ammette prova contraria e le presunzioni semplici che costituiscono una tecnica di ragionamento ma la legge le usa con cautela poiché art 2729 Presunzioni semplici. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

12. Il sistema delle prove: prove documentali e non documentali. a. Documentali: ovvero documenti scritti. Vedi atto pubblico, scrittura privata e scritture contabili delle imprese b. Non documentali: fatti atti o attività di vario genere, si veda la confessione il giuramento la prova testimoniale l’ispezione e la consulenza tecnica. 13. L’atto pubblico. Art 2699 l’atto pubblico è il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. Fa piena prova dei fatti della data della sua formazione, della provenienza dal PU e dei fatti che il PU afferma essere avvenuti in sua presenza ovvero delle dichiarazioni rese dalle parti. Per smentire cosa esso prova non è sufficiente una normale prova contraria ma chi deve dimostrarne la falsità deve aprire un apposito procedimento per accertare questo attraverso la querela di falso Art 2700 l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal PU che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il PU attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. 14. La scrittura privata. Ogni documento sottoscritto dal suo autore. Il problema è accertare la verità della sottoscrizione che può farsi attraverso a. art 2703 Sottoscrizione autenticata. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive. b. art 2702 efficacia della scrittura privata. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta. c. verificazione giudiziale Per l’applicazione delle varie regole può essere decisivo sapere quando essa si è formata e di qui nasce il problema dell’importanza della data rilevante soprattutto verso i terzi verso i quali la scrittura si considera certa solo se Art 2704 data della scrittura privata nei confronti dei terzi. La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

La legge stabilisce poi a quali condizioni un telegramma può valere come scrittura privata e si occupa anche delle riproduzioni meccaniche di documenti scritti p di altri fatti: art 2705 telegramma. Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo. La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio. Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova contraria. Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale e stato firmato con o senza autenticazione. art 2712 riproduzioni meccaniche. Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.