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Le tre ipotesi o eventi interruttivi che determinano l'interruzione di un processo giudiziario. Esse riguardano eventi che colpiscono la parte, il rappresentante legale o il difensore. Inoltre, vengono discusse le conseguenze di un'interruzione del processo e le differenze tra litisconsorzio necessario e facoltativo. anche informazioni sulla valutazione delle prove, il deferimento del giuramento decisorio e la decadenza dall'impugnazione.
Tipologia: Appunti
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Lezione 18.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 18.2 (n. 1-5)
Sono 3 le fattispecie (ipotesi) (= cioè 3 tipi di eventi interruttivi), che determinano l'interruzione del processo =
Nel caso in cui l'interruzione colpisca una sola delle parti in un processo litisconsortile, 1) se il litisconsorzio è necessario = l'interruzione colpisce l'intero processo; 2) se il litisconsorzio è facoltativo = l'interruzione colpisce soltanto la parte, che ha subito l'evento interruttivo, mentre, invece, il processo prosegue nei confronti delle altre parti. La seconda vicenda, della quale occorre parlare, è quella che si riconduce alla disciplina dell'interruzione del processo. L'interruzione del processo = è una forma di tutela del contraddittorio, nel caso in cui vi siano degli eventi, che colpiscono una parte del parte del processo e che giustifichino una sospensione della prosecuzione dell'attività processuale a tutela di una delle parti. Quali sono gli eventi, che possono dare vita all'interruzione del processo? Gli eventi, che possono dare vita all'interruzione del processo, sono di 3 tipi e possono colpire 1) la parte, 2) il suo rappresentante legale o 3) il suo difensore.
292, al contumace, potrebbe rendersi conto, che il contumace stesso è morto = in questo caso, l'ufficiale giudiziario attesta l'evento e, quindi, il processo si interrompe; 2) la seconda circostanza = è che ci sono dei casi, in cui la regola, secondo la quale l'interruzione passa attraverso la dichiarazione del difensore non si applica = è il caso del fallimento = se fallisce una delle parti, l'interruzione è automatica (= cioè il processo si interrompe automaticamente). Ciò produce un effetto importante, perchè tutti gli atti, che sono stati compiuti dopo che il processo si è interrotto, sono tutti atti nulli, perchè la dichiarazione di interruzione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, non ha un effetto costitutivo dell'interruzione, ma ha un semplice effetto dichiarativo (= cioè nel senso che l'interruzione si è già realizzata). Quindi gli effetti interruttivi iniziano a prodursi non dalla pronuncia, ma dal momento in cui l'evento interruttivo si è realizzato. Una volta interrotto, il processo deve essere riassunto, a pena di estinzione (estinzione per inattività delle parti) (= cioè una volta interrotto il giudizio, il giudizio non può rimanere pendente per anni, ma è necessario, che le parti interessate debbano riattivarlo). Il processo può essere riattivato 1) o attraverso la riassunzione da parte degli eredi o della parte (in caso di morte del difensore), 2) o attraverso una comparsa di prosecuzione dell'altra parte. Ciò che conta è che l'evento interruttivo determina l'onere di riassunzione del processo, ma non da subito, ma solo dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza dell'evento interruttivo. Questa affermazione è frutto di una importante giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti gli artt. 308 e 309 prevedevano che, in caso di interruzione del processo, la parte dovesse riassumere il processo entro 6 mesi (oggi sono 3 mesi) dall'evento interruttivo, con la conseguenza che la parte era costretta a riassumere il processo senza sapere che il processo stesso si era interrotto (es. nel caso della morte del difensore, di cui il cliente non era a conoscenza e che, quindi, non poteva riassumere il processo per causa a sè non imputabile). Quindi interviene la Corte costituzionale, la quale afferma che, in caso di interruzione, il processo deve essere riassunto in un termine che, però, non può decorrere dall'evento interruttivo, che la parte potrebbe non conoscere, ma dalla conoscenza, che la parte ha avuto dell'evento interruttivo. Questa giurisprudenza della Corte costituzionale ha avviato la strada della rimessione in termini (= cioè dell'evitare decadenze incolpevoli). (attenzione) Infine l'evento interruttivo potrebbe verificarsi anche in pendenza del termine per impugnare (= cioè potrebbe accadere, che la parte muoia nel corso del termine per impugnare). In questo caso, le conseguenze sono previste dalla legge = 1) se l'evento interruttivo si è verificato in pendenza (= cioè si realizza nel corso) del termine breve di impugnazione (= cioè 30 giorni per l'appello; 60 giorni per il ricorso per cassazione) dalla notificazione della sentenza = il termine per impugnare è interrotto; 2) se l'evento interruttivo si è verificato in pendenza (= cioè si realizza nel corso) del termine lungo di impugnazione = il termine è prorogato di altri 6 mesi, per consentire alla parte eventualmente di impugnare. E' necessario fare due ulteriori considerazioni = 1) prima considerazione = di recente, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione si è occupata di questo caso = se nel corso
del processo muore una parte e il difensore della parte non dichiara l'evento e vince la causa, le altre parti (= cioè coloro i quali vogliono impugnare la sentenza) possono impugnare la sentenza, notificando l'impugnazione al difensore costituito in giudizio? Dopo un lungo dibattito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito di sì. Quindi l'eventuale notifica dell'appello non va fatto agli eredi personalmente, ma può essere fatto anche al difensore costituito in giudizio; 2) seconda considerazione = riguarda i processi litisconsortili. Che cosa succede se l'evento interruttivo colpisce una sola delle parti di un processo litisconsortile? Risposta = 1) se l'evento interruttivo colpisce una delle parti in un'ipotesi di litisconsorzio necessario (o di cumulo necessario) (= cioè nell'ambito di un processo caratterizzato da una forma di litisconsorzio necessario) = allora il processo si interrompe per tutti (= cioè si verifica l'interruzione dell'intero processo); 2) invece, se l'evento interruttivo colpisce la parte in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo (= cioè nell'ambito di un processo caratterizzato da una forma di litisconsorzio facoltativo = (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione) in questa ipotesi il giudice deve dichiarare l'interruzione solo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, mentre, invece, il processo proseguirà per le altre parti, perchè, nel caso di litisconsorzio facoltativo, la regola non è la riunione necessaria di tutti i giudizi, quanto piuttosto la separazione dei processi e, soprattutto, la separazione dei processi, quando la prosecuzione del giudizio può arrecare danno (= pregiudizio) alla celere definizione del processo. Quindi, se l'evento interruttivo colpisce una delle parti di un processo litisconsortile (nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo) = il giudice dichiara l'interruzione solo nei confronti di quella parte e non nei confronti delle altre parti (= cioè non dichiara l'interruzione dell'intero processo). (art. 292 notificazione e comunicazione di atti al contumace, 1 comma = L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza; 2 comma = Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale; 3 comma = Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione; 4 comma = Le sentenze sono notificate alla parte personalmente) (E' l'interrogatorio formale previsto dall’art. 230 (modo dell’interrogatorio) e non quello libero ai sensi dell’art. 117 (interrogatorio non formale delle parti): solo il primo ha lo scopo di provocare la confessione. Il giuramento = si tratta del giuramento decisorio deferito da una parte all'altra e disciplinato dagli artt. 233 (deferimento del giuramento decisorio) e ss.: l'articolo in commento non è applicabile al giuramento suppletorio o al giuramento estimatorio. La notifica alla parte "personalmente" può essere eseguita anche ai sensi degli artt. 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e ss. (quindi, non esclusivamente nelle mani del contumace). Se il contumace è in grado di dimostrare la nullità della notificazione di uno degli atti di cui all'art. 292, egli può impugnare la sentenza anche dopo il decorso del termine c.d. lungo previsto dall'art. 327 (decadenza dall’impugnazione) (ora di sei mesi)
revocazione) non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; 2 comma = Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) (L'articolo in commento si applica nel caso di mancata notificazione della sentenza, ma anche nell'ipotesi in cui la notifica sia nulla, ad esempio perché è stata effettuata alla parte personalmente invece che al procuratore costituito. Termine così modificato con L. n. 69/2009. Il termine indicato dall'articolo in commento viene chiamato termine lungo , per distinguerlo da quello c.d. breve disciplinato dall’art. 325 (termini per le impugnazioni). Il termine lungo fissa il momento oltre il quale non sarà più possibile esperire il rimedio impugnatorio ordinario: esso, infatti, non riguarda né i mezzi di impugnazione straordinari né il regolamento di competenza. Al pari del termine breve, anche quello lungo è soggetto alla regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, tra il 1 agosto e il 31 agosto di ogni anno. Il contumace ha l'onere di dimostrare provare sia la nullità della citazione o della notificazione, sia della mancata conoscenza del processo a causa di quella stessa nullità. Recentemente la giurisprudenza di legittimità si è tuttavia espressa in senso contrario, affermando che l'avvenuta conoscenza del processo da parte del contumace, per il rilievo pubblicistico della decadenza che ne deriva, può essere accertata anche d'ufficio) (art. 325 termini per le impugnazioni, 1 comma = Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 (casi di opposizione di terzo), secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello; 2 comma = Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta) (Il termine indicato dalla norma è perentorio. Il termine c.d. breve per impugnare è di: