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Interruzione del Processo: Tipi e Consekvenze, Appunti di Diritto

Le tre ipotesi o eventi interruttivi che determinano l'interruzione di un processo giudiziario. Esse riguardano eventi che colpiscono la parte, il rappresentante legale o il difensore. Inoltre, vengono discusse le conseguenze di un'interruzione del processo e le differenze tra litisconsorzio necessario e facoltativo. anche informazioni sulla valutazione delle prove, il deferimento del giuramento decisorio e la decadenza dall'impugnazione.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 18.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5)
slide 18.2 (n. 1-5)
Le vicende anomale del processo.
L’interruzione del processo si verifica quando 1) viene meno la parte, o un suo
rappresentante legale o 2) vi sono eventi che colpiscono il difensore.
Se l’evento interruttivo colpisce la parte dopo la sua costituzione in giudizio, il processo
si interrompe solo se il difensore dichiara l’evento, altrimenti prosegue.
Il processo interrotto deve essere riassunto o proseguito entro tre mesi dalla conoscenza
dell’interruzione.
RIASSUNTO
Sono 3 le fattispecie (ipotesi) (= cioè 3 tipi di eventi interruttivi), che determinano l'interruzione del
processo =
1) eventi, che colpiscono la parte (morte o perdita della capacità processuale della parte);
2) eventi, che colpiscono il rappresentante legale (morte del rappresentante o il venir meno della
rappresentanza);
3) eventi, che colpiscono il difensore (morte del difensore, radiazione o sospensione dall'albo o
impossibilità del difensore di rappresentare legalmente ancora in giudizio la parte).
(attenzione) Invece non costituisce causa (= motivo) di interruzione del processo = 1) 1) l'eventuale
rinuncia al mandato, 2) nè la revoca del mandato da parte della parte.
Inoltre 1) se l'evento interruttivo colpisce il difensore = il processo si interrompe automaticamente (=
cioè l'interruzione è immediata e automatica, perchè la parte in giudizio si trova priva di difesa);
2) invece, se l'evento interruttivo colpisce la parte = è necessario distinguere a seconda che la parte
1) si sia già costituita in giudizio o 2) non si sia ancora costituita in giudizio. 1) Se l'evento interruttivo
colpisce la parte dopo la sua costituzione in giudizio (= cioè colpisce la parte, che si è già costituita in
giudizio) = l'interruzione non è automatica, ma l’interruzione passa attraverso una dichiarazione del
difensore (= cioè sarà scelta (= responsabilità = onere) del difensore stabilire, se il processo prosegue,
non dichiarando l'evento interruttivo o se il processo si interrompe, dichiarando l'evento interruttivo; 2)
se l'evento interruttivo colpisce la parte prima della sua costituzione in giudizio (= cioè la parte, che
non si è ancora costituita in giudizio) = si ha l'interruzione automatica del processo.
Una volta interrotto il processo, il processo deve essere riassunto in un termine di 3 mesi, che inizia a
decorrere non dell'interruzione, ma dalla conoscenza, che la parte abbia avuto dell'interruzione, fermo
restando che, 1) se l'interruzione si verifica in pendenza del termine breve di impugnazione = il
termine stesso è interrotto; 2) se l'interruzione si verifica in pendenza del termine lungo di
impugnazione = il termine è prolungato fino ad arrivare ai 6 mesi previsti per l'impugnazione della
sentenza.
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Lezione 18.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 18.2 (n. 1-5)

Le vicende anomale del processo.

L’interruzione del processo si verifica quando 1) viene meno la parte, o un suo

rappresentante legale o 2) vi sono eventi che colpiscono il difensore.

Se l’evento interruttivo colpisce la parte dopo la sua costituzione in giudizio, il processo

si interrompe solo se il difensore dichiara l’evento, altrimenti prosegue.

Il processo interrotto deve essere riassunto o proseguito entro tre mesi dalla conoscenza

dell’interruzione.

RIASSUNTO

Sono 3 le fattispecie (ipotesi) (= cioè 3 tipi di eventi interruttivi), che determinano l'interruzione del processo =

  1. eventi, che colpiscono la parte (morte o perdita della capacità processuale della parte);
  2. eventi, che colpiscono il rappresentante legale (morte del rappresentante o il venir meno della rappresentanza);
  3. eventi, che colpiscono il difensore (morte del difensore, radiazione o sospensione dall'albo o impossibilità del difensore di rappresentare legalmente ancora in giudizio la parte). (attenzione) Invece non costituisce causa (= motivo) di interruzione del processo = 1) 1) l'eventuale rinuncia al mandato, 2) nè la revoca del mandato da parte della parte. Inoltre 1) se l'evento interruttivo colpisce il difensore = il processo si interrompe automaticamente (= cioè l'interruzione è immediata e automatica, perchè la parte in giudizio si trova priva di difesa);
  4. invece, se l'evento interruttivo colpisce la parte = è necessario distinguere a seconda che la parte
  5. si sia già costituita in giudizio o 2) non si sia ancora costituita in giudizio. 1) Se l'evento interruttivo colpisce la parte dopo la sua costituzione in giudizio (= cioè colpisce la parte, che si è già costituita in giudizio) = l'interruzione non è automatica, ma l’interruzione passa attraverso una dichiarazione del difensore (= cioè sarà scelta (= responsabilità = onere) del difensore stabilire, se il processo prosegue, non dichiarando l'evento interruttivo o se il processo si interrompe, dichiarando l'evento interruttivo; 2) se l'evento interruttivo colpisce la parte prima della sua costituzione in giudizio (= cioè la parte, che non si è ancora costituita in giudizio) = si ha l'interruzione automatica del processo. Una volta interrotto il processo, il processo deve essere riassunto in un termine di 3 mesi, che inizia a decorrere non dell'interruzione, ma dalla conoscenza, che la parte abbia avuto dell'interruzione, fermo restando che, 1) se l'interruzione si verifica in pendenza del termine breve di impugnazione = il termine stesso è interrotto; 2) se l'interruzione si verifica in pendenza del termine lungo di impugnazione = il termine è prolungato fino ad arrivare ai 6 mesi previsti per l'impugnazione della sentenza.

Nel caso in cui l'interruzione colpisca una sola delle parti in un processo litisconsortile, 1) se il litisconsorzio è necessario = l'interruzione colpisce l'intero processo; 2) se il litisconsorzio è facoltativo = l'interruzione colpisce soltanto la parte, che ha subito l'evento interruttivo, mentre, invece, il processo prosegue nei confronti delle altre parti. La seconda vicenda, della quale occorre parlare, è quella che si riconduce alla disciplina dell'interruzione del processo. L'interruzione del processo = è una forma di tutela del contraddittorio, nel caso in cui vi siano degli eventi, che colpiscono una parte del parte del processo e che giustifichino una sospensione della prosecuzione dell'attività processuale a tutela di una delle parti. Quali sono gli eventi, che possono dare vita all'interruzione del processo? Gli eventi, che possono dare vita all'interruzione del processo, sono di 3 tipi e possono colpire 1) la parte, 2) il suo rappresentante legale o 3) il suo difensore.

  1. Prima categoria di eventi, che determina l'interruzione del processo = iniziamo dagli eventi che riguardano la parte = è causa di interruzione del processo la morte della parte o la perdita della capacità processuale della parte stessa. Infatti è chiaro che, se una parte muore, il processo non può proseguire e bisogna tutelare il diritto di difesa soprattutto degli eredi (= cioè di coloro, i quali, ai sensi dell'art. 2909, risulterebbero comunque soggetti all'efficacia della sentenza passata in giudicato). Quindi, se muore la parte o la parte viene meno o c'è una perdita della capacità processuale della parte = il processo si interrompe;
  2. seconda categoria di eventi, che determina l'interruzione del processo = è collegata agli eventi, che colpiscono il rappresentante legale della parte (non ancora il difensore della parte) = anche in questo caso, si pensi al caso in cui muore il rappresentante legale della parte o si pensi al caso in cui il rappresentante legale, per qualunque ragione, venga meno (o, meglio, venga meno la rappresentanza) (un'ipotesi classica è es. quella del genitore, che sta in giudizio in nome e per conto del minore, e che, nel corso del processo, il minore acquisti la maggiore età = in un caso del genere, è chiaro che viene meno la rappresentanza legale e, quindi, il processo va interrotto; oppure si pensi al caso in cui sta in giudizio il curatore fallimentare in luogo del fallito e, nel corso del processo, si chiuda il fallimento = in tutti questi casi viene meno la rappresentanza legale e, quindi, vi è la necessità, che il processo prosegua nei confronti della c.d. giusta parte);
  3. terza categoria di eventi, che determina l'interruzione del processo = è quella, che colpisce il difensore della parte (es. si immagini, che il difensore muoia o che i difensore venga radiato dall'albo o che il difensore non possa più esercitare la propria attività difensiva (es. perchè va a ricoprire un altro ruolo) = in questi casi, questi soggetti non avranno più il potere di rappresentare in giudizio i propri assistiti e, quindi, il processo si interrompe). (attenzione) Invece non sono causa (= motivo) di interruzione del processo = 1) l'eventuale rinuncia al mandato, 2) nè la revoca del mandato da parte della parte = questi eventi non sono causa di interruzione del processo per 2 ragioni = 1) da un lato, perchè sarebbe troppo semplice per colui, il

292, al contumace, potrebbe rendersi conto, che il contumace stesso è morto = in questo caso, l'ufficiale giudiziario attesta l'evento e, quindi, il processo si interrompe; 2) la seconda circostanza = è che ci sono dei casi, in cui la regola, secondo la quale l'interruzione passa attraverso la dichiarazione del difensore non si applica = è il caso del fallimento = se fallisce una delle parti, l'interruzione è automatica (= cioè il processo si interrompe automaticamente). Ciò produce un effetto importante, perchè tutti gli atti, che sono stati compiuti dopo che il processo si è interrotto, sono tutti atti nulli, perchè la dichiarazione di interruzione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, non ha un effetto costitutivo dell'interruzione, ma ha un semplice effetto dichiarativo (= cioè nel senso che l'interruzione si è già realizzata). Quindi gli effetti interruttivi iniziano a prodursi non dalla pronuncia, ma dal momento in cui l'evento interruttivo si è realizzato. Una volta interrotto, il processo deve essere riassunto, a pena di estinzione (estinzione per inattività delle parti) (= cioè una volta interrotto il giudizio, il giudizio non può rimanere pendente per anni, ma è necessario, che le parti interessate debbano riattivarlo). Il processo può essere riattivato 1) o attraverso la riassunzione da parte degli eredi o della parte (in caso di morte del difensore), 2) o attraverso una comparsa di prosecuzione dell'altra parte. Ciò che conta è che l'evento interruttivo determina l'onere di riassunzione del processo, ma non da subito, ma solo dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza dell'evento interruttivo. Questa affermazione è frutto di una importante giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti gli artt. 308 e 309 prevedevano che, in caso di interruzione del processo, la parte dovesse riassumere il processo entro 6 mesi (oggi sono 3 mesi) dall'evento interruttivo, con la conseguenza che la parte era costretta a riassumere il processo senza sapere che il processo stesso si era interrotto (es. nel caso della morte del difensore, di cui il cliente non era a conoscenza e che, quindi, non poteva riassumere il processo per causa a sè non imputabile). Quindi interviene la Corte costituzionale, la quale afferma che, in caso di interruzione, il processo deve essere riassunto in un termine che, però, non può decorrere dall'evento interruttivo, che la parte potrebbe non conoscere, ma dalla conoscenza, che la parte ha avuto dell'evento interruttivo. Questa giurisprudenza della Corte costituzionale ha avviato la strada della rimessione in termini (= cioè dell'evitare decadenze incolpevoli). (attenzione) Infine l'evento interruttivo potrebbe verificarsi anche in pendenza del termine per impugnare (= cioè potrebbe accadere, che la parte muoia nel corso del termine per impugnare). In questo caso, le conseguenze sono previste dalla legge = 1) se l'evento interruttivo si è verificato in pendenza (= cioè si realizza nel corso) del termine breve di impugnazione (= cioè 30 giorni per l'appello; 60 giorni per il ricorso per cassazione) dalla notificazione della sentenza = il termine per impugnare è interrotto; 2) se l'evento interruttivo si è verificato in pendenza (= cioè si realizza nel corso) del termine lungo di impugnazione = il termine è prorogato di altri 6 mesi, per consentire alla parte eventualmente di impugnare. E' necessario fare due ulteriori considerazioni = 1) prima considerazione = di recente, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione si è occupata di questo caso = se nel corso

del processo muore una parte e il difensore della parte non dichiara l'evento e vince la causa, le altre parti (= cioè coloro i quali vogliono impugnare la sentenza) possono impugnare la sentenza, notificando l'impugnazione al difensore costituito in giudizio? Dopo un lungo dibattito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito di sì. Quindi l'eventuale notifica dell'appello non va fatto agli eredi personalmente, ma può essere fatto anche al difensore costituito in giudizio; 2) seconda considerazione = riguarda i processi litisconsortili. Che cosa succede se l'evento interruttivo colpisce una sola delle parti di un processo litisconsortile? Risposta = 1) se l'evento interruttivo colpisce una delle parti in un'ipotesi di litisconsorzio necessario (o di cumulo necessario) (= cioè nell'ambito di un processo caratterizzato da una forma di litisconsorzio necessario) = allora il processo si interrompe per tutti (= cioè si verifica l'interruzione dell'intero processo); 2) invece, se l'evento interruttivo colpisce la parte in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo (= cioè nell'ambito di un processo caratterizzato da una forma di litisconsorzio facoltativo = (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione) in questa ipotesi il giudice deve dichiarare l'interruzione solo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, mentre, invece, il processo proseguirà per le altre parti, perchè, nel caso di litisconsorzio facoltativo, la regola non è la riunione necessaria di tutti i giudizi, quanto piuttosto la separazione dei processi e, soprattutto, la separazione dei processi, quando la prosecuzione del giudizio può arrecare danno (= pregiudizio) alla celere definizione del processo. Quindi, se l'evento interruttivo colpisce una delle parti di un processo litisconsortile (nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo) = il giudice dichiara l'interruzione solo nei confronti di quella parte e non nei confronti delle altre parti (= cioè non dichiara l'interruzione dell'intero processo). (art. 292 notificazione e comunicazione di atti al contumace, 1 comma = L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza; 2 comma = Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale; 3 comma = Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione; 4 comma = Le sentenze sono notificate alla parte personalmente) (E' l'interrogatorio formale previsto dall’art. 230 (modo dell’interrogatorio) e non quello libero ai sensi dell’art. 117 (interrogatorio non formale delle parti): solo il primo ha lo scopo di provocare la confessione. Il giuramento = si tratta del giuramento decisorio deferito da una parte all'altra e disciplinato dagli artt. 233 (deferimento del giuramento decisorio) e ss.: l'articolo in commento non è applicabile al giuramento suppletorio o al giuramento estimatorio. La notifica alla parte "personalmente" può essere eseguita anche ai sensi degli artt. 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e ss. (quindi, non esclusivamente nelle mani del contumace). Se il contumace è in grado di dimostrare la nullità della notificazione di uno degli atti di cui all'art. 292, egli può impugnare la sentenza anche dopo il decorso del termine c.d. lungo previsto dall'art. 327 (decadenza dall’impugnazione) (ora di sei mesi)

revocazione) non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; 2 comma = Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) (L'articolo in commento si applica nel caso di mancata notificazione della sentenza, ma anche nell'ipotesi in cui la notifica sia nulla, ad esempio perché è stata effettuata alla parte personalmente invece che al procuratore costituito. Termine così modificato con L. n. 69/2009. Il termine indicato dall'articolo in commento viene chiamato termine lungo , per distinguerlo da quello c.d. breve disciplinato dall’art. 325 (termini per le impugnazioni). Il termine lungo fissa il momento oltre il quale non sarà più possibile esperire il rimedio impugnatorio ordinario: esso, infatti, non riguarda né i mezzi di impugnazione straordinari né il regolamento di competenza. Al pari del termine breve, anche quello lungo è soggetto alla regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, tra il 1 agosto e il 31 agosto di ogni anno. Il contumace ha l'onere di dimostrare provare sia la nullità della citazione o della notificazione, sia della mancata conoscenza del processo a causa di quella stessa nullità. Recentemente la giurisprudenza di legittimità si è tuttavia espressa in senso contrario, affermando che l'avvenuta conoscenza del processo da parte del contumace, per il rilievo pubblicistico della decadenza che ne deriva, può essere accertata anche d'ufficio) (art. 325 termini per le impugnazioni, 1 comma = Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 (casi di opposizione di terzo), secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello; 2 comma = Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta) (Il termine indicato dalla norma è perentorio. Il termine c.d. breve per impugnare è di:

  • 30 giorni per appello, revocazione e opposizione di terzo revocatoria (dell’art. 404 casi di opposizione di terzo, 2 comma) contro le sentenze di tribunale e giudice di pace;
  • 30 giorni per revocazione e opposizione di terzo revocatoria contro le sentenze d'appello;
  • 30 giorni per il regolamento di competenza;
  • 60 giorni per il ricorso per cassazione e la revocazione contro sentenze e ordinanze della Corte di cassazione) (art. 395 casi di revocazione, 1 comma = Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
  1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
  2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
  1. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
  2. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
  3. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
  4. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato) (art. 404 casi di opposizione di terzo, 1 comma = Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti; 2 comma = Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno) (Si tratta della c.d. opposizione di terzo ordinaria caratterizzata dal fatto che il terzo tutela un proprio autonomo diritto incompatibile con la sentenza impugnata. In particolare, il terzo, attraverso il rimedio in esame, mira ad eliminare il pregiudizio che la sentenza può arrecargli a causa della connessione del suo diritto con il rapporto dedotto in giudizio (es. si pensi all'ipotesi di un terzo, che vanti un diritto di locazione verso una delle parti processuali nei cui confronti viene emessa una sentenza di condanna al rilascio dell'immobile in favore della controparte processuale. In questa ipotesi, come in altre ipotesi analoghe, il rimedio dell'opposizione consente al terzo di escludere l'efficacia della sentenza nei suoi confronti. L’art. 404 2 comma si riferisce alla c.d. opposizione di terzo revocatoria = essa è volta ad eliminare il pregiudizio che la sentenza può generare nella sfera giuridica degli aventi causa o dei creditori di una delle parti. In particolare, gli aventi causa possono essere pregiudicati in caso di soccombenza del dante causa in relazione al diritto da essi acquistato; invece, i creditori subiscono le conseguenze negative della riduzione del patrimonio del debitore. In entrambi i casi, trattandosi di un pregiudizio, che si realizza secondo diritto, l'opposizione è concessa solo quando la sentenza sia frutto 1) del dolo o 2) della collusione delle parti in danno del terzo. L'opposizione di terzo = costituisce un mezzo di impugnazione straordinario e facoltativo : è straordinario in quanto può essere proposto nonostante il passaggio in giudicato della sentenza ed è facoltativo in quanto il terzo può far valere le proprie ragioni anche mediante un'autonoma azione di accertamento del suo diritto) (art. 324 cosa giudicata formale, 1 comma = Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (casi di revocazione) (La formula "cosa giudicata formale" indica una decisione non più impugnabile in quanto i mezzi di impugnazione sono già stati