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Una introduzione alla tutela cognitiva, discutendo i provvedimenti di mero accertamento, di condanna e di carattere costitutivo. In particolare, si esplora il concetto di titoli esecutivi e i titoli esecutivi in senso documentale e sostanziale. Il documento poi passa a trattare l'esecuzione forzata diretta, con una distinzione tra esecuzione in forma generica e specifica. Infine, vengono presentati i principi del par condizio e l'intervento dei creditori, con una discussione sulla vendita con incanto e l'assegnazione.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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La tutela giurisdizionale si suddivide in diverse forme:
Art. 474 c.p.c. Tutti i processi esecutivi hanno una fase preliminare che è fuori dal processo. Titolo esecutivo detta anche condizione necessaria e sufficiente, perché mirato alla realizzazione, attuazione di una prestazione. Quindi è concepita come un’attività materiale. L’ufficio esecutivo per poter procedere non deve far accertamenti o altro, ma basta che vi sia un documento che attesti che vi sia titolo esecutivo per far si che si avvii il processo esecutivo. “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Dall’ art. 491 in poi si parla di espropriazione. La prima è il pignoramento. Ci sono nel codice delle norme generali che disciplinano le varie fasi del procedimento esecutivo, poi si aprono varie sezioni all’intento delle quali si troviamo tutte quelle disposizioni specifiche. Parlando del pignoramento in generale, la prima disposizione è l’ art.491 : “Salva l’ipotesi prevista nell’art.502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento”. L’esplorazione inizia quasi sempre con il pignoramento. L’ipotesi del 502 è quell’ipotesi in cui il bene mobile è oggetto a pegno. Per quanto riguarda il pignoramento iniziamo con l’ art.492, primo comma: “il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”. Può sostanziarsi materialmente in diversi modi, a seconda del tipo del bene che viene aggredito. EFFETTI DEL PIGNORAMENTO Stiamo parlando di un fenomeno che è regolato dalle norme sostanziali del codice di procedura civile (art.2912 e seguenti). Ci troviamo dinanzi ad un atto processuale che produce i suoi effetti non solo su un piano processuale, ma anche su un piano sostanziale. Nel momento in cui viene individuato il bene soggetto al pignoramento si crea un vincolo giuridico. Il legislatore cerca di cristallizzare i beni pignorati per far si che successivamente vengano monetizzati e la somma vada a soddisfare il creditore e far si che non escano dalla sfera giuridica del creditore. Il legislatore poteva percorrere due strade:
quale rimane valido, ma improduttivo di effetti). Il nostro ordinamento, fra queste due alternative, ha scelto la seconda. La differenza tra questi due punti la rinveniamo in caso di estinzione del processo esecutivo. Può accadere che il processo esecutivo si estingua, cioè non giunga alla sua conclusione. In caso di estinzione, quell’atto che eventualmente è posto in essere dopo il pignoramento, è inefficace; nel momento in cui il processo si estinguerà, quell’atto che era inefficace tornerà a produrre i suoi effetti e tornerà efficace. È un’efficacia relativa, perché riguarda unicamente il creditore procedente. Questo beneficio si estende anche ai creditori intervenuti.
Il principio del par condicio, cioè i creditori hanno pari diritto Il principio del par condicio fa si che questa esecuzione si è aperta Intervento dei creditori Creditori legittimati ad intervenire: Prima delle riforme del 2000, tutti i creditori potevano intervenire. All’interno dell’esecuzione forzata non è neutro Ha inteso restringere i creditori che possono intervenire. Ha, in linea generale, limitato quei creditori che hanno titolo esecutivo. I creditori che al momento del pignoramento 3° eccezione: possono intervenire anche quei creditori titolari di un credito Come si effettua l’intervento? Art. —> ricorso effettuato dinanzi al tribunale competente Questo ricorso contiene l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata. Art. 499 detta una serie di disposizioni 1° ipotesi: il creditore si presenta all’udienza Nel processo di cognizione le parti sono due (attore e convenuto) è ben possibile che le parti trovino una soluzione al di fuori del processo Distinzione con riferimento al momento in cui l’intervento deve essere effettuato e cioè tra i creditori intervenuti tempestivamente e i creditori intervenuti tardivamente. ASSEGNAZIONE E VENDITA Si svolge sempre su istanza di parte, quindi del creditore procedente. Deve presentare entro un doppio termine, art. 501 e 497 Art. 503 —> la vendita forzata può essere fatta con incanto (con l’asta) o senza incanto. Secondo comma —> c’è una preferenza per la vendita con incanto che può essere imposta solo quando L’assegnazione del bene pignorato è fatta al creditore. Art. 505 —> il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati. Se sono intervenuti più creditori, l’assegnazione può essere fatta anche a uno o più creditori intervenuti. ASSEGNAZIONE VENDITA: viene fissato un prezzo che dev’essere pagato dal creditore a cui il bene è assegnato. ASSEGNAZIONE SATISFATTIVA Art. 506 —> stabilisce che l’assegnazione debba essere fatta per un prezzo che non può essere inferiore alle spese del processo esecutivo e ai crediti che hanno diritto di prelazione anteriore al credito del creditore offerente. Ci sono delle ipotesi in cui si può procedere all’assegnazione prima o dopo alla vendita Art. 2925 —> le norme che riguardano la vendita forzata, si applicano anche all’assegnazione forzata
PROCESSO ESECUTIVO: DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO (ultima parte del processo esecutivo) Art. dal 509 al 512 (disposizioni generali) Quando parliamo di distribuzione del ricavato: la somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo (vendita forzata o conguaglio in caso di assegnazione, un istituto alternativo alla vendita) delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate (es. terreni produttivi), di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicato. Massa attiva: Massa passiva: Art. 510: Prende in considerazione due situazioni: una in cui vi è un unico creditore, dettata dal comma 1.
sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese” La seconda situazione in cui vi sono più creditori è regolata dai commi 2,3 e 4
contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore”
predetti creditori possano munirsi di titolo eseguito e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 3 anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice dipone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo”
sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione” (Seconda parte) Differenza tra il pignoramento mobiliare e immobiliare, con riferimento alla distribuzione del ricavato
che ne verifica la correttezza, laddove ovviamente vi sia un accordo
giudice o dal delegato alla vendita, che lo offre ai creditori. Controversie distributive (contestazioni in sede di riparto della somma) Art. 512:
o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art.617, secondo comma”
distribuzione della somma ricavata” Vecchia disposizione: “se, in sede di distribuzione, sorge una controversia tra i creditori concorrenti o tra creditori e debitori o terzo assoggettato all’espropriazione