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Tutela Cognitiva: Pignoramento, Espropriazione Forzata e Titoli Esecutivi, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Una introduzione alla tutela cognitiva, discutendo i provvedimenti di mero accertamento, di condanna e di carattere costitutivo. In particolare, si esplora il concetto di titoli esecutivi e i titoli esecutivi in senso documentale e sostanziale. Il documento poi passa a trattare l'esecuzione forzata diretta, con una distinzione tra esecuzione in forma generica e specifica. Infine, vengono presentati i principi del par condizio e l'intervento dei creditori, con una discussione sulla vendita con incanto e l'assegnazione.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 11/03/2022

FedeForn_
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IL PROCESSO ESECUTIVO
La tutela giurisdizionale si suddivide in diverse forme:!
-Tutela cognitiva: può essere impartita attraverso le forme del giudizio ordinario. Inoltre può essere impartita
anche attraverso procedure speciali. "
Nell’ambito della tutela cognitiva abbiamo dei provvedimenti di mero accertamento (accertamento di un
diritto; quindi viene superata quella situazione di incertezza nel rivolgersi al giudice), provvedimenti di
condanna (si rilevava, per dierenziarli da quelli di mero accertamento, un quid plus dato, appunto, dalla
condanna) e provvedimenti di carattere costitutivo (vanno a modificare la sfera giuridica del destinatario)."
I provvedimenti di condanna costituiscono titoli esecutivi e quest’ultimi rappresentano condizione necessaria e
suciente per poter agire in via esecutiva. Ecco perché poi si apre la porta della tutela esecutiva. Vi sono dei
titoli esecutivi che si esercitano al di fuori del processo che consentono al titolare di poter agire direttamente. Se
io, però, ho un titolo esecutivo, ciò non assicura che io possa attivare una tutela esecutiva perché se si tratta di
un diritto che viene già accettato è necessario che ci sia lo spontaneo adempimento da parte dell’obbligato. In
mancanza di collaborazione da parte dell’obbligato, scatta la necessità di attivare un’azione esecutiva.
Quest’ultima è un diritto di natura processuale che la parte fa valere nei confronti dello Stato (chiamato a porre in
essere tutte le azioni materiali dirette al soddisfacimento dell’interesse del creditore). Non può essere data ad
altri organi dello stato perché potrebbero essere azioni materiali che vanno anche contro l’obbligato stesso e
potrebbero richiedere l’autorizzazione pubblica. "
VARIE TIPOLOGIE DI ESECUZIONE FORZATA:!
1. Esecuzione forzata diretta: vi è l’organo statale che interviene in sostituzione del debitore, obbligato
inadempiente e compiono quelle operazioni necessarie per il soddisfacimento degli interessi nei confronti
del creditore. "
Ci sono delle situazioni in cui lo Stato potrebbe anche materialmente sostituirei, ma non riuscirebbe a
soddisfare l’interesse. Questo perché vi sono delle prestazioni infungibili, cioè prestazioni che non possono
essere esercitate da soggetti diversi rispetto all’obbligato e soddisfare realmente gli interessi del creditori."
Per questo non è ecacia ed entra in gioco quella indiretta."
Nell’ambito dell’esecuzione forzata diretta vi è una distinzione: !
-Esecuzione in forma generica: viene anche definita espropriazione forzata (non si deve guardare il
bene che viene colpito, ma il diritto che viene vantato dal creditore che è rimasto inattuato). Ha ad
oggetto diritti di credito o di altri diritti che possono essere convertiti in diritti di credito."
A seconda del bene che viene colpito dall’espropriazione, possiamo distinguere:!
Un’espropriazione di beni mobili presso il debitore!
Un’espropriazione di beni immobili e!
Un’espropriazione verso terzi (che può riguardare o beni mobili detenuti dal terzo, ma di proprietà
del debitore o anche crediti !
Un’espropriazione di autoveicoli e natanti !
L’esecuzione forzata (riguarda tutte le forme di esecuzione diretta) è un’attività prodromica (in riferimento al
creditore) data dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Cioè il creditore deve necessariamente e
preventivamente notificare al debitore la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. "
Quando viene notificato il titolo esecutivo non significa che inizia l’esecuzione, ma preannuncia quest’ultima.
L’inizio è successiva alla notificazione, dopo 10 giorni. "
Nell’espropriazione forzata il primo atto di espropriazione è il pignoramento, poi vi può essere la fase dell’intervento
dei creditori (è una fase eventuale)."
Dopo il pignoramento può esserci la fase della vendita forzata. In alternativa a questa può esserci l’assegnazione
del bene."
L’ultima fase è rappresentata dalla distribuzione del ricavato. !
Queste sono le 4 fasi dell’espropriazione forzata (pignoramento-intervento dei creditori-veduta forzata/
assegnazione del bene-distribuzione del ricavato)!
-Esecuzione in forma specifica: cioè quei diritti eseguiti nella sua specificità e non nel diritto di credito"
Vi è una sottodivisione:!
Esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio: per consegna si intende la consegna di
un bene mobile; rilascio per beni mobili o immobili !
Esecuzione in forma specifica di obblighi di fare e di non fare: come il divieto di fare
concorrenza (non fare), di rimozione di un fondo (fare). Se è un’obbligazione infungibile, l’unica
soluzione è l’esecuzione indiretta.!
2. Esecuzione forzata indiretta: nasce proprio per colmare e risolvere queste situazioni attraverso la
minaccia di sanzioni, in modo tale da portare l’obbligato stesso ad eettuare la prestazione dovuta. "
Nel nostro ordinamento oggi trova una sua collocazione generale nell’art. 614bis, misura di carattere
generale introdotta con la legge 69 del 2009. "
-Tutela esecutiva
-Tutela cautelare
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Scarica Tutela Cognitiva: Pignoramento, Espropriazione Forzata e Titoli Esecutivi e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity!

IL PROCESSO ESECUTIVO

La tutela giurisdizionale si suddivide in diverse forme:

  • (^) Tutela cognitiva: può essere impartita attraverso le forme del giudizio ordinario. Inoltre può essere impartita anche attraverso procedure speciali. Nell’ambito della tutela cognitiva abbiamo dei provvedimenti di mero accertamento (accertamento di un diritto; quindi viene superata quella situazione di incertezza nel rivolgersi al giudice), provvedimenti di condanna (si rilevava, per differenziarli da quelli di mero accertamento, un quid plus dato, appunto, dalla condanna) e provvedimenti di carattere costitutivo (vanno a modificare la sfera giuridica del destinatario). I provvedimenti di condanna costituiscono titoli esecutivi e quest’ultimi rappresentano condizione necessaria e sufficiente per poter agire in via esecutiva. Ecco perché poi si apre la porta della tutela esecutiva. Vi sono dei titoli esecutivi che si esercitano al di fuori del processo che consentono al titolare di poter agire direttamente. Se io, però, ho un titolo esecutivo, ciò non assicura che io possa attivare una tutela esecutiva perché se si tratta di un diritto che viene già accettato è necessario che ci sia lo spontaneo adempimento da parte dell’obbligato. In mancanza di collaborazione da parte dell’obbligato, scatta la necessità di attivare un’azione esecutiva. Quest’ultima è un diritto di natura processuale che la parte fa valere nei confronti dello Stato (chiamato a porre in essere tutte le azioni materiali dirette al soddisfacimento dell’interesse del creditore). Non può essere data ad altri organi dello stato perché potrebbero essere azioni materiali che vanno anche contro l’obbligato stesso e potrebbero richiedere l’autorizzazione pubblica. VARIE TIPOLOGIE DI ESECUZIONE FORZATA: 1. Esecuzione forzata diretta : vi è l’organo statale che interviene in sostituzione del debitore, obbligato inadempiente e compiono quelle operazioni necessarie per il soddisfacimento degli interessi nei confronti del creditore. Ci sono delle situazioni in cui lo Stato potrebbe anche materialmente sostituirei, ma non riuscirebbe a soddisfare l’interesse. Questo perché vi sono delle prestazioni infungibili, cioè prestazioni che non possono essere esercitate da soggetti diversi rispetto all’obbligato e soddisfare realmente gli interessi del creditori. Per questo non è efficacia ed entra in gioco quella indiretta. Nell’ambito dell’esecuzione forzata diretta vi è una distinzione: - (^) Esecuzione in forma generica : viene anche definita espropriazione forzata (non si deve guardare il bene che viene colpito, ma il diritto che viene vantato dal creditore che è rimasto inattuato). Ha ad oggetto diritti di credito o di altri diritti che possono essere convertiti in diritti di credito. A seconda del bene che viene colpito dall’espropriazione, possiamo distinguere: - Un’espropriazione di beni mobili presso il debitore - Un’espropriazione di beni immobili e - Un’espropriazione verso terzi (che può riguardare o beni mobili detenuti dal terzo, ma di proprietà del debitore o anche crediti - Un’espropriazione di autoveicoli e natanti L’esecuzione forzata (riguarda tutte le forme di esecuzione diretta) è un’attività prodromica (in riferimento al creditore) data dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Cioè il creditore deve necessariamente e preventivamente notificare al debitore la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Quando viene notificato il titolo esecutivo non significa che inizia l’esecuzione, ma preannuncia quest’ultima. L’inizio è successiva alla notificazione, dopo 10 giorni. Nell’espropriazione forzata il primo atto di espropriazione è il pignoramento, poi vi può essere la fase dell’intervento dei creditori (è una fase eventuale). Dopo il pignoramento può esserci la fase della vendita forzata. In alternativa a questa può esserci l’assegnazione del bene. L’ultima fase è rappresentata dalla distribuzione del ricavato. Queste sono le 4 fasi dell’espropriazione forzata (pignoramento-intervento dei creditori-veduta forzata/ assegnazione del bene-distribuzione del ricavato)
    • (^) Esecuzione in forma specifica : cioè quei diritti eseguiti nella sua specificità e non nel diritto di credito Vi è una sottodivisione: - Esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio : per consegna si intende la consegna di un bene mobile; rilascio per beni mobili o immobili - Esecuzione in forma specifica di obblighi di fare e di non fare : come il divieto di fare concorrenza (non fare), di rimozione di un fondo (fare). Se è un’obbligazione infungibile, l’unica soluzione è l’esecuzione indiretta.
      1. Esecuzione forzata indiretta : nasce proprio per colmare e risolvere queste situazioni attraverso la minaccia di sanzioni, in modo tale da portare l’obbligato stesso ad effettuare la prestazione dovuta. Nel nostro ordinamento oggi trova una sua collocazione generale nell’ art. 614bis , misura di carattere generale introdotta con la legge 69 del 2009. - (^) Tutela esecutiva - (^) Tutela cautelare

15 Ottobre-registrazione

TITOLO ESECUTIVO

Art. 474 c.p.c. Tutti i processi esecutivi hanno una fase preliminare che è fuori dal processo. Titolo esecutivo detta anche condizione necessaria e sufficiente, perché mirato alla realizzazione, attuazione di una prestazione. Quindi è concepita come un’attività materiale. L’ufficio esecutivo per poter procedere non deve far accertamenti o altro, ma basta che vi sia un documento che attesti che vi sia titolo esecutivo per far si che si avvii il processo esecutivo. “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

  1. Sono titoli esecutivi: le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.”
  • (^) Titoli esecutivi in senso documentale : ci si riferisce a quei documenti che forniscono la prova dell’esistenza di fatti costituiti in un determinato diritto.
  • (^) Titolo esecutivo in senso sostanziale : nei casi di titoli giudiziari abbiamo l’accertamento del giudice, quindi è corretto dire che il diritto a procedere in via esecutiva può non sussistere soltanto in conseguenza di fatti sopravvenuti a titolo giudiziale. Art. 480 c.p.c. Il precetto consiste in un’intimazione ad adempiere all’obbligazione in un termine che, ordinariamente, è di 10 giorni. In mancanza di adempimento, si passa all’esecuzione forzata.

21 ottobre

IL PIGNORAMENTO

Dall’ art. 491 in poi si parla di espropriazione. La prima è il pignoramento. Ci sono nel codice delle norme generali che disciplinano le varie fasi del procedimento esecutivo, poi si aprono varie sezioni all’intento delle quali si troviamo tutte quelle disposizioni specifiche. Parlando del pignoramento in generale, la prima disposizione è l’ art.491 : “Salva l’ipotesi prevista nell’art.502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento”. L’esplorazione inizia quasi sempre con il pignoramento. L’ipotesi del 502 è quell’ipotesi in cui il bene mobile è oggetto a pegno. Per quanto riguarda il pignoramento iniziamo con l’ art.492, primo comma: “il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”. Può sostanziarsi materialmente in diversi modi, a seconda del tipo del bene che viene aggredito. EFFETTI DEL PIGNORAMENTO Stiamo parlando di un fenomeno che è regolato dalle norme sostanziali del codice di procedura civile (art.2912 e seguenti). Ci troviamo dinanzi ad un atto processuale che produce i suoi effetti non solo su un piano processuale, ma anche su un piano sostanziale. Nel momento in cui viene individuato il bene soggetto al pignoramento si crea un vincolo giuridico. Il legislatore cerca di cristallizzare i beni pignorati per far si che successivamente vengano monetizzati e la somma vada a soddisfare il creditore e far si che non escano dalla sfera giuridica del creditore. Il legislatore poteva percorrere due strade:

- premendo la nullità degli atti di disposizione del bene compiuti dal debitore (incide sulla struttura dell’atto stesso)

- Inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore dopo il pignoramento (incide sugli effetti del contratto, il

quale rimane valido, ma improduttivo di effetti). Il nostro ordinamento, fra queste due alternative, ha scelto la seconda. La differenza tra questi due punti la rinveniamo in caso di estinzione del processo esecutivo. Può accadere che il processo esecutivo si estingua, cioè non giunga alla sua conclusione. In caso di estinzione, quell’atto che eventualmente è posto in essere dopo il pignoramento, è inefficace; nel momento in cui il processo si estinguerà, quell’atto che era inefficace tornerà a produrre i suoi effetti e tornerà efficace. È un’efficacia relativa, perché riguarda unicamente il creditore procedente. Questo beneficio si estende anche ai creditori intervenuti.

22 OTTOBRE

INTERVENTO DEI CREDITORI

Il principio del par condicio, cioè i creditori hanno pari diritto Il principio del par condicio fa si che questa esecuzione si è aperta Intervento dei creditori Creditori legittimati ad intervenire: Prima delle riforme del 2000, tutti i creditori potevano intervenire. All’interno dell’esecuzione forzata non è neutro Ha inteso restringere i creditori che possono intervenire. Ha, in linea generale, limitato quei creditori che hanno titolo esecutivo. I creditori che al momento del pignoramento 3° eccezione: possono intervenire anche quei creditori titolari di un credito Come si effettua l’intervento? Art. —> ricorso effettuato dinanzi al tribunale competente Questo ricorso contiene l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata. Art. 499 detta una serie di disposizioni 1° ipotesi: il creditore si presenta all’udienza Nel processo di cognizione le parti sono due (attore e convenuto) è ben possibile che le parti trovino una soluzione al di fuori del processo Distinzione con riferimento al momento in cui l’intervento deve essere effettuato e cioè tra i creditori intervenuti tempestivamente e i creditori intervenuti tardivamente. ASSEGNAZIONE E VENDITA Si svolge sempre su istanza di parte, quindi del creditore procedente. Deve presentare entro un doppio termine, art. 501 e 497 Art. 503 —> la vendita forzata può essere fatta con incanto (con l’asta) o senza incanto. Secondo comma —> c’è una preferenza per la vendita con incanto che può essere imposta solo quando L’assegnazione del bene pignorato è fatta al creditore. Art. 505 —> il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati. Se sono intervenuti più creditori, l’assegnazione può essere fatta anche a uno o più creditori intervenuti. ASSEGNAZIONE VENDITA: viene fissato un prezzo che dev’essere pagato dal creditore a cui il bene è assegnato. ASSEGNAZIONE SATISFATTIVA Art. 506 —> stabilisce che l’assegnazione debba essere fatta per un prezzo che non può essere inferiore alle spese del processo esecutivo e ai crediti che hanno diritto di prelazione anteriore al credito del creditore offerente. Ci sono delle ipotesi in cui si può procedere all’assegnazione prima o dopo alla vendita Art. 2925 —> le norme che riguardano la vendita forzata, si applicano anche all’assegnazione forzata

28 OTTOBRE

PROCESSO ESECUTIVO: DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO (ultima parte del processo esecutivo) Art. dal 509 al 512 (disposizioni generali) Quando parliamo di distribuzione del ricavato: la somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo (vendita forzata o conguaglio in caso di assegnazione, un istituto alternativo alla vendita) delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate (es. terreni produttivi), di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicato. Massa attiva: Massa passiva: Art. 510: Prende in considerazione due situazioni: una in cui vi è un unico creditore, dettata dal comma 1.

- Comma 1: “se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione,

sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese” La seconda situazione in cui vi sono più creditori è regolata dai commi 2,3 e 4

- Comma 2: “in caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni

contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore”

- Comma 3: “l’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i

predetti creditori possano munirsi di titolo eseguito e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 3 anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice dipone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo”

- Comma 4: “il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distruzione di cui al terzo comma ovvero dopo che

sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione” (Seconda parte) Differenza tra il pignoramento mobiliare e immobiliare, con riferimento alla distribuzione del ricavato

- Mobiliare: è prevista un’attività propositiva dei creditori stessi che sottopongono al giudice un piano concordato,

che ne verifica la correttezza, laddove ovviamente vi sia un accordo

- Immobiliare: vi è un’inversione della procedura, nel senso che vi è un progetto di riparto che è presentato dal

giudice o dal delegato alla vendita, che lo offre ai creditori. Controversie distributive (contestazioni in sede di riparto della somma) Art. 512:

- Comma 1: “se, in sede di distribuzione, sorge una controversia tra i creditori concorrenti o tra creditori e debitore

o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art.617, secondo comma”

- Comma 2: “il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la

distribuzione della somma ricavata” Vecchia disposizione: “se, in sede di distribuzione, sorge una controversia tra i creditori concorrenti o tra creditori e debitori o terzo assoggettato all’espropriazione