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Processuale penale
Diritto processuale penale è quella branca del diritto che studia il processo penale i suoi istituti e le sue regole. Che cos’è il processo penale? È una successione di atti tra loro collegati funzionalmente e strutturalmente che hanno uno scopo preciso quello di verificare se è stato commesso il reato, chi ne sia l’autore, e quali sono le conseguenze che ne derivano, quale sia la pena da applicare a fronte di questo accertamento, l’individuazione del autore del fatto di reato. Successione necessaria di atti ovvero ciascuno dei quali trova la sua giustificazione nel atto che lo procede immediatamente. La commissione di un reato rappresenta un ipotesi di lavoro, dal momento che l’atto missione di reato consente di avviare un processo. Quindi ce un legame stretto tra diritto processuale penale e sostanziale che definisce e descrive le ipotesi di reato e il processuale penale che consente di ‘’ risolvere’’ i fatti verificati in concreto. Caratteristica fondamentale di questi atti è la forma che equivale a sostanza, è la garanzia più certa che attraverso quegli atti vengano rispettati i principi di uguaglianza e i diritti dei soggetti coinvolti nel processo. Rispetto delle forme come garanzia del rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti nel processo. Non confondere con una deriva di formalismo che per la procedura non vale, posto che la forma=sostanza=garanzia del rispetto dei soggetti coinvolti. Forma positiva. Ricaduta negativa, che è una considerazione empirica, tanto + un processo è garantita tanto più diventa complesso da gestire e per il legamento del fattore tempo, diventa più lento, perché per rispettare tutte queste forme ci vuole tempo. Più il processo è celere, processo breve più si vanno ad non garantire le garanzie. La celerità in quanto tale non è un valore da rivendicare in un processo penale. Bisogna invece far sì che il processo abbia una durata ragionevole→ come fa la convenzione europea dei diritti dell’uomo: durata ragionevole, rappresenta la sintesi di un tempo ragionevolmente breve di definizione rispetto ad un livello accettabile di garanzie che il processo stesso riconosce. Se il processo penale è lo strumento che serve per accertare se è stato commesso un reato e determinare la pena per quel ipotesi di reato, dovrebbe essere uno strumento neutro. Ma nella realtà non è così. A seconda d degli elementi esterni al processo che inevitabilmente influenzano il processo stesso, storicamente è possibile individuare alcuni modelli che hanno caratterizzato i diversi sistemi processuali. Due i modelli che si sono affermati: Common law → sistema anglosassone. Che è storicamente nato in Inghilterra e si è trasferito negli stati uniti, e nel commonwealth britannico. Il tipo di processo lo chiamiamo di tipo ACCUSATORIO. Processo accusatorio= sistema di common law Civil law → buona parte del Europa, lo chiamiamo processo di tipo INQUISITORIO Processo inquisitorio= sistema di tipo civil law o continentale.
Entrambi fanno riferimento al diritto romano, ma di due epoche diverse. Per questo sono connotati in maniera differente. Il processo di common law= ACCUSATORIO: fa riferimento al diritto romano di età repubblicana delle legis actiones. Nel sistema delle fonti rimane prevalente il precedente. Diversamente il civil law= INQUISITITORIO: fa riferimento alla tradizione romanistica molto più tarda al diritto romano di epoca giustinianea alla codificazione del diritto romano. Nel sistema delle fonti prevale la legge scritta. La differenza tra i due sistemi si ha con la promulgazione della magna charta libertatum (1215). CARATTERISTICHE:
- COMMON LAW= PROCESSO ACCUSATORIO
- È un processo che si ispira al principio dialettico, al confronto tra le parti;
- È connotato dalla presunzione di innocenza e per questo è l’accusa che deve dimostrare la colpevolezza della persona imputata.
- Onere della prova= è quella di dimostrare ogni ragionevole dubbio la colpevolezza del imputato
- È un processo che si fonda sul iniziativa di parte
- Si basa sulla parità delle parti e sul principio del contradditorio; quindi abbiamo 2 parti l’accusa e la difesa che si collocano su posizione di tendenziale parità e di fatto gestiscono lo svolgimento del processo attraverso il principio del contraddittorio che è il confronto tra le parti su posizione di tendenziale parità, ciò implica che il giudice abbia la funzione di una sorta di arbitro, esso non è parte ma un soggetto terzo ed imparziale che assiste a questo contraddittorio, e garantisce che questo confronto si svolga in maniera corretta. Un corollario del principio del contradittorio è che sono le parti che hanno le iniziative delle prove, sono loro che le cercano e le portano nel processo. L’accusa porta le prove a carico, la difesa a discarico. È vero ciò che si riesce dimostrare. Sono previste numerose regole per l’ammissione delle prove. Perché c’è la giuria= numero variabile di persona senza formazione giuridica, che giudica la colpevolezza. Per garantire la verità processuale sono previste le regole rigide per l’ammissione delle prove. Caratteristiche: Pubblicità= Oralità= le prove assumono la forma della testimonianza, chi ha assistito ai fatti testimonia al processo. La formazione della prova viene prevalentemente indiretta attraverso quello che raccontano i testimoni. Corollario è l’immediatezza= Il giudice sarà chiamato a decidere da quello che si forma. Metodo privilegiato di formazione della prova. Si forma il convincimento
- Si utilizza la cauzione.
- CIVIL LAW= PROCESSO INQUISITORIO
- Principio di autorità= tutto gira intorno al giudice
- Presunzione di colpevolezza= è l’imputato che deve dimostrare di essere Innocente al fronte dell’accusa che viene formulata a suo carico. Si dà per scontato che l’accusa sia fondata.
- Si fonda sul iniziativa ex officio= è il giudice che inizia il processo. (In Francia mantengono le caratteristiche inibitorie che itali e Germania hanno abbandonato. Resta il giudice istruttore)
Il giusto processo Al progressivo attenuarsi della contrapposizione tra paradigma inquisitorio e paradigma accusatorio ha fatto riscontro – anche grazie alle enunciazioni contenute in alcuni Atti internazionali quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (artt. 5; 9; 10, 11); la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (artt. 3; 5; 6; 8); il Patto internazionale sui diritti civili e politici (artt. 9; 14; 17) – il riconoscimento di alcuni principi considerati irrinunciabili a prescindere dal modello processuale di riferimento. Principi quali l’imparzialità del giudice, il rispetto per la persona dell’imputato, la pubblicità delle udienze, l’inviolabilità della difesa, hanno finito così per rappresentare un nucleo indefettibile di diritti e garanzie in grado di limitare le possibili scelte dei legislatori nazionali in ambito processuale. Ciò non significa che sia prevalsa un’opzione generalizzata in favore del modello accusatorio, ma più semplicemente che si è affermato un nuovo criterio discretivo, autonomo rispetto all’antitesi tradizionale, denominato GIUSTO PROCESSO. Viene così definito "giusto" – ma sarebbe forse più corretto tradurre in "equo", l’aggettivo fair contenuto nell’art. 6 C.E.D.U. - il processo che garantisce ad ogni accusato il diritto di ottenere la verifica della fondatezza dell’imputazione formulata a suo carico attraverso un accertamento rispettoso delle caratteristiche menzionate, in particolare, nell’art. 6 C.E.D.U. (Parliamo della convenzione europea dei diritti del uomo è un testo del consiglio di Europa) Il nostro legislatore nel 1999 ha ritenuto di recepire il contenuto del art 6 della cedu, nella nostra costituzione trasponendo nel art 111, costituzionalizzando quello che è la definizione di giusto processo. A seguito della ratifica da parte del Italia l’art 6 già cera ma con rango interposto, con tale legge il contenuto fa un salto di qualità diventa una norma di rango costituzionale. Da tale "promozione" deriva, tra l’altro, la possibilità di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale le norme che disattendano i principi enunciati nell’art. 111. I principi sovraordinati che valgono per tutti i tipi di processo sono:
- RISERVA DI LEGGE = la materia processuale può essere regolata soltanto mediante la legge;
- GIUSTO PROCESSO = ritorniamo al art 6 cedu parliamo di giusto processo con riferimento al art 11 ad intendere quella sorta di summa di diritti invocabili da tutte le persone che sono coinvolte dal processo e che lo stato in forza del art 2 della cost si impegna a riconoscere.
- CONTRADDITTORIO ‘’DEBOLE’’ = nella sua accezione debole e classica intendiamo significare il principio in virtù del quale il soggetto che subirà l’effetto di una decisione giurisdizionale debba essere sentito e posto in condizione di esporre le sue difese prima che venga adottata la decisione nei suoi confronti.
- PARITÀ DELLE PARTI = è piena nel processo civile, tendenziale nel processo penale, perché più che di piena parità possiamo parlare di equilibrio tra le parti, posto che in applicazione del principio di ragionevolezza possa giustificare qualche asimmetria tra il pubblico ministero e l’imputato perché il pubblico ministero svolge un ruolo istituzionale e deve garantire la corretta amministrazione della giustizia.
- GIUDICE IMPARZIALE =il processo si deve svolgere davanti ad un giudice terzo (indica lo status del giudice sul piano ordinamentale) ed imparziale.
- RAGIONEVOLE DURATA = richiama la C.E.D.U. (art. 6, § 1), anche se quest’ultima attribuisce al riguardo un diritto soggettivo, non così l’art. 111 (comma II), che si limita a porre un vincolo alla legge ordinaria, funzionale al tipo di controllo che può esercitare su di essa la Corte costituzionale, che non può però sindacare la durata del singolo processo.
PRINCIPI INERENTI AL PORCESSO PENALE
- DIRITTI DELL’ACCUSATO= il termine accusato non ha un’accezione tecnica e sembra potersi riferire sia all’indagato, sia all’imputato. Per contro l’uso del termine processo indurrebbe ad escludere la fase delle indagini preliminari. Sembra però più corretto attribuire al termine il significato che lo rende di fatto più coerente con il tipo di diritto che viene riconosciuto (v art 111 comma III Cost). Non si fa riferimento al termie indagato o imputato per tanto questi diritti si ritengono riferiti ad entrambi con il termini accusato.
- CONTRADDITTORIO ‘’FORTE’’ = lo intendiamo in accezioni diverse:
- In senso oggettivo: questo principio va riferito al contraddittorio nella formazione della prova, deve operare nel momento in cui la prova si forma. La prova per essere attendibile, bisogna utilizzare il metodo dialettico, del confronto, non in segreto. Dal confronto delle rispettive domande formulate dalle parti si forma la testimonianza.
- In senso soggettivo: in questa accezione il principio afferma il diritto dell’imputato ad interrogare o a fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni suo carico. L’imputato ha il diritto di confrontarsi con l’accusatore. Corollario di questo principio è che non sono utilizzabili le dichiarazione che siano rese da persone che poi si sottraggono volontariamente al confronto. In questa prospettiva il diritto sancisce il diritto al confronto con l’accusatore La violazione del diritto al confronto è sanzionato con l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi si è sottratto al confronto. Principi fondamentali della cost: Art 2; Art 4; Art 10’ Titolo primo: Art 13 →libertà personale. Ci sono delle condizioni in cui essa può essere limitata. I limiti che detta la cost. Comma 2 Sono 2: nei casi e modi previsti dalla legge, se ce una legge ordinaria che individua dei casi in cui questa limitazione è possibile esempio le misure cautelari. E nei casi previsti dalla legge è disposta solo se c’è un provvedimento motivato della legge. Riserva di legge e garanzia = Comma 3: in caso di urgenza l’autorità di pubblica sicurezza adotta tale provvedimento. Art 14→ libertà di domicilio. Art 15→ libertà di segretezza e corrispondenza Fondamentali perché dettano i tratti essenziali di quelle che sono tre libertà ricorrenti. Art 24 → si parla di procedimento e non processo. Valenza significativa. Se si parava di processo Restava fuori tutto ciò che è prima del processo le fasi delle indagini. Art 27→ comma 2 il nostro ordinamento prevede 3 gradi di giudizio si è ritenuti colpevoli solo dopo aver avuto conferma dal ultimo grado. 06/03/
IL SISTEMA DELLE FONTI
È un sistema organizzato in modo gerarchico , avremo fonti di rango diverso per questo importa capire quali prevalgono. Un sistema in cui è possibile fare una summa divisio , una di fonti interne e una di sovranazionale, quest’ultime che stanno assumendo sempre più importanza. Numerosi sono infatti gli
• CONVENZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI VOLTE AL MANTENIMENTO DELLA PACE E LE NORME
COMUNITARIE → al interno del art 11 cost. Che stabilisce che l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Queste norme hanno un efficacia di tipo obbligatorio nel nostro ordinamento nel 2007 con la sentenza 284. Ma ce comunque sempre come limite il rispetto dei principi della costituzione (Teoria dei contro limiti)
- DIRITTO COMUNITARIO: diversifichiamo le norme europee dotate di:
- Efficacia diretta : es. regolamenti e direttive. Trovano efficacia in modo diretto al nostro ordinamento. Trovano applicazione diretta. La conseguenza interna è che il giudice italiano ha il potere di disapplicare quelle che sono le norme interne confliggenti, (contenuto contrario) con le norme comunitarie.
- Prive di efficacia diretta : necessitano di una attuazione al interno del ordinamento interno. In questo caso in caso di contrasto delle norme interne il giudice italiano non può disapplicare direttamente la norma interna, ma dovrà proporre un giudizio incidentale di legittimità costituzionale della norma interna confliggente per violazione del art 11 e 117. o Norme internazionali pattizie ordinarie →hanno rango inferiore. Il giudice dovrà interpretare le norme interne in modo conforme alla norma internazionale nel limite massimo consentito dal testo di legge interna ma in caso di contrasto non può disapplicare la norma nazionale, dovendo sempre investire della questione la corte costituzionale. Queste norme hanno un rango di norme interposte in quanto andrebbero inserite al di sopra delle norme nazionali di rango ordinario ma pur sempre al di sotto della costituzione.
o CEDU → a seguito della comunitarizzazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo seguita al
Trattato di Lisbona. Il giudice nazionale dovrà disapplicare le previsioni interne in contrasto con i diritti fondamentali in essa sanciti, perché costituenti principi generali di diritto comunitario, validi e cogenti, purché non in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione. Il rispetto degli obblighi internazionali non può infatti mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto agli standard garantiti dall’ ordinamento interno. CODICE DEL 1988 Con la legge delega n 81/1987 il Parlamento italiano ha precisato i criteri guida e le direttive (n 105) che il Governo doveva seguire nell’elaborazione del nuovo codice. Il nuovo processo penale si ispira a 3 principi fondamentali:
- SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI → ciascuno dei soggetti del processo ha una funzione particolare che si caratterizza come propria solo ed esclusivamente di quel soggetto. Ad esempio il giudice ha essenzialmente il compito, se guardiamo la fase del processo, la funzione di sovraintendere l’assunzione delle prove e funzione e a seguito decide, ma non può fare le indagine che sarà il lavoro del pubblico ministero, che per contro non può assumere le prove ma fare le indagini.
- SEPARAZIONI DELLE FASI PROCESSUALI → il processo ordinario nel idea del legislatore del 1988 si struttura su 3 fasi che sono funzionalmente e strutturalmente distinte e impermeabili, finita una iniziava l’altra ex novo:
- Indagini preliminari: che iniziano nel momento in cui viene acquisita una notizia di reato ed essa viene scritta nel apposito registro. Le svolge il pubblico ministero, servono per cercare fonti di prova e ad identificare il presunto autore del reato.
- Udienza preliminare: interviene il G.U.P giudice per l’udienza preliminare, che serve come funzione di filtro, serve per verificare se ci sono gli elementi sufficienti perché possa iniziare la terza fase.
- Dibattimento/giudizio: fase in cui si raccolgono le prove, e si conclude con la decisione finale.
- SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO → previsione di un numero significativo di procedimenti speciali, che saltano l’udienza preliminare es. direttivo o immediato, altri che saltano il giudizio, come il rito abbreviato. Utilizzato nelle ipotesi di reato più gravi o più complesso.
STRUTTURA DEL CODICE
Si compone di 11 libri divisi in 2 parti a seconda del modo in cui guardano gli istituti in cui vengo disciplinati: Parte statica primi 4 libri: libro I ‘’i soggetti’’; libro II ‘’atti’’; libro III ‘’PROVE’’; libro IV‘’ le misure cautelari’’. Parte dinamica i restanti libri: ne disciplinano l’operatività. Libro V ‘’Indagini preliminari ed udienza preliminare’’; Libro VI ‘’Procedimenti speciali ‘’; Libro VII ‘’Giudizio’’; Libro VIII ‘’Procedimento dinanzi al Tribunale monocratico’’ (dal 1999); Libro IX ‘’Impugnazioni’’; Libro X ‘’Esecuzione’’; Libro XI ‘’Rapporti giurisdizionali con autorità straniere’’. Ogni libro si articola al suo interno in titoli che possono essere suddivisi in capi.
EVOLUZIONI
Nella fase originaria cera l’applicazione rigorosa della separazione delle fasi , in ossequio al canone dell’oralità, in tal senso le dichiarazione rese dal possibile testimone non potevano essere utilizzate nel dibattimento. Questa impostazione nel 1992 (stragi di capacito) viene relativizzata. La separazioni delle fasi viene arginata dal principio di non dispersioni delle prove , che non vanno disperse le prove che sono state raccolte prima del dibattimento, e la corte ne ha affermato la rilevanza costituzionale di questo principio. E sulla base di ciò vedremo che nel corso degli anni sono introdotti fasi di deroghe. Nel 1997 il legislatore afferma un nuovo principio per affermare il principio del contradditorio NELLA formazione della prova con conseguente inutilizzabilità della dichiarazione raccolte in segreto. Ancora la Corte costituzionale nel 1998 (sent. N 361) ha ritenuto sufficiente il contraddittorio SULLA prova da attuarsi formulando contestazioni alla persona che accusa l’imputato Quindi le dichiarazioni rese in precedenza diventano utilizzabili in dibattimento in presenza di riscontri che ne confermino l’attendibilità. Nel 1999 risale la legge costituzionale numero 2 che viene introdotto nel articolo i principi che danno vita alla nozione di giusto processo. Che deriva dal art 6 del diritto del uomo. Sempre in questo anno ci sono riforme interessanti per il codice, con la legge ‘’Carotti’’ con finalità di accentuare quella che era la deflazioni processuale attraverso il potenziamento dei procedimenti speciali. Nel 2000 viene inserita la disciplina delle investigazioni difensive. Quelle più recenti e rilevanti sono la legge orlando del 2017 che ha inciso su vari profili del codice, anche in questo caso incentivando la deflazione del dibattimento. Decreto legislativo 10 ottobre 2022 numero 150 riforma cartabia che è attuativo della legge numero 134/2021. Entrata in vigore il 30.12.2022. Grazie ad essa il parlamento ha messo a punto un ambizioso intervento di riforma del processo penale in un’ottica di ‘’semplificazione, speditezza e razionalizzazione’’, allo scopo di perseguire significativi effetti di deflazione processuale. 3 gli ambiti su cui si sofferma la riforma, obbiettivi che tende a seguire:
- Modernizzazione del processo penale , la digitalizzazione, facendo tesoro di quella che è stata l’esperienza durante la fase della pandemia. Si tenta di valorizzare questa esperienza anche nella prospettiva di una digitalizzazione degli atti del processo. Incrementando la possibilità di tenere udienze da remoto e digitalizzando gli atti anche del processo civile e penale.
- L’imitando l’utilizzo al accesso al processo penale , utilizzando vari accorgimenti, usare percorsi alternativi rispetto al inizio del processo penale;
limitandone l’ambito e nel contempo rendendo più stringente la regola di giudizio della quale il giudice sarà chiamato a decidere se avviare o meno un esito di quel udienza oppure no.
- comma 10 riguarda i procedimenti speciali, le modifiche indicate, che coinvolgono con incidenza diversa tutti i riti alternativi, ad eccezione del giudizio direttissimo, intendono incentivare il ricorso ai riti alternativi al fine di contenere il numero dei processi celebrati con rito ordinario, alleggerendone il carico dibattimentale.
- comma 11 riguarda il giudizio. Esso interviene diciamo in 4 criteri direttivi che sono volti a razionalizzare la gestione del dibattimento evitando possibili lungaggini ad esempio viene preista la comunicazioni del calendario delle udienze successive a quella in cui sono state ammesse le prove; viene poi prevista la limitazione delle ipotesi in cui, in caso di mutamento del giudice o di un componente del collegio sarà necessario procedere alla riassunzione della prova. Si vuole mantenere lo stesso giudice.
- comma 12 contiene le direttive che riguardano il giudizio monocratico , che è un alternativa al processo che si svolge davanti al tribunale in posizione collegiale, in articolare queste previsioni riguardano il processo con concitazione diretta a giudizio, che è quella forma parallela dei processo che riguarda reati di gravita meno rilevanti rispetto ai quali non viene utilizzatoli modulo del udienza preliminare. Si prevede l’introduzione di una sorta di udienza predibattimentale preliminare che si svolge dinanzi ad un giudice diverso da quello con cui si svolgere il dibattimento. Si è introdotta una sorta di mini udienza preliminare anche in quella sequenza che ne era priva.
- comma 13 riguarda le impugnazioni , le direttrici degli interventi sono diversi, si punta a ridurre quantitativamente il numero delle impugnazioni. Per ridurre le numerose criticità di questa fase si punta alla riduzione dei tempi e alla maggiore efficienza dei giudizi, quanto all’appello ad esempio: contenendo, le sentenze appellabili e semplificando il procedimento; quanto al ricorso per cassazione ad esempio: prevedendo di norma la trattazione scritta dei ricorsi. È, inoltre, previsto un nuovo mezzo di impugnazione, ovvero un ricorso straordinario dinanzi alla Corte di Cassazione per dare esecuzione ad una sentenza definitiva della Corte EDU.
- comma 24 riguarda Controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione , colmando una lacuna rilevata anche dalla Corte di Strasburgo viene introdotta la possibilità di proporre opposizione dinanzi al G.I.P. contro il decreto di perquisizione non seguito da un decreto di sequestro
- comma 25 si occupa del diritto all’oblio che prevede la possibilità in caso di archiviazione, di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione potrà essere richiesta l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che renda effettivo il diritto all’oblio per indagati e imputati. Questi tre provvedimenti sono quelli tipo che mettono fine a ciascuno delle fasi del procedimento.
- comma 26 si occupa del ufficio per il processo che sulla scorta dei principi contenuti nella delega dovranno essere definiti i compiti e il funzionamento del nuovo istituto, che ha la funzione di incrementare l’efficienza degli uffici cui afferisce, aumentandone la capacità produttiva. Tendono a razionalizzare l’efficacia di questo ufficio.
- SISTEMA SANZIONATORIO (art 1 c. 14-17;21-23)
- LA GIUSTIZIA RIPARATIVA (art1 c. 18-20) LA SUCCESSIONE DI NORME PROCESSUALI NEL TEMPO Le norme giuridiche anche quelle processuali non sono entità statiche, ma sono piuttosto paragonabili ad organismi viventi dal momento che nascono, vivono nel tempo, possono essere modificate e, infine, venir meno. Il principio della certezza del diritto richiede che gli operatori siano posti in grado di conoscere in ogni momento quale sia la norma da applicare in ogni situazione concreta.
Con specifico riguardo alle norme processuali possono prospettarsi due situazioni differenti, a seconda che la nuova legge preveda o meno una disciplina apposita per regolare i rapporti pendenti: Se la nuova legge prevede una disciplina ad hoc per regolare i rapporti pendenti, tali norme potranno essere di tipo:
- INTERTEMPORALE→ sono norme dotate di natura strumentale in quanto non regolano direttamente la materia interessata, ma indicano piuttosto il criterio in base al quale individuare la disciplina del caso concreto Le norme di natura intertemporale si limitano, cioè, ad individuare nell’ambito dei rapporti pendenti, quali tra di essi saranno regolati dalla nuova disciplina e quali invece resteranno sotto il regime di quella previgente (ad esempio, a seconda che sia stato o meno dichiarato aperto il dibattimento).
- TRANSITORIO→ sono norme di applicazione diretta in quanto regolano le situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi, introducendo una disciplina speciale per il caso concreto, di solito intermedia tra quella contenuta nella nuova legge e quella dettata dalla normativa abrogata e di durata limitata, operando una sorta di ‘’transizione’’ tra le due. Cosa succede se nella norma non c’è una previsione che riguarda i rapporti pendenti (non ci dice nulla su come comportarci)? Facciamo riferimento ai principi generale, che vale anche per l’ambito processuale, la regola del divieto di retroattività. Come corollario deriva la sua immediata applicazione della nuova disciplina e la sua irretroattività sintetizzata nel broccardo TEMPUS REGITACTUM, che la interpretiamo come: ‘’tempus’’ indicare il momento in cui l’atto si è perfezionato, ‘’actum’’indica ogni atto e fatto processuali con i suoi effetti. Ne consegue che considerano come momento di riferimento quella del entrata in vigore della nova legge gli atti processuali che sono ancora da compiere saranno regolati dalla nuova disciplina, quelle già compiuti restano regolati nel vigore della vecchi normativa, gli atti già compiuti, i cui effetti devono essere sottoposti a controllo in tempi successivi vedranno tali effetti regolati dalla nuova disciplina. PRODECIMENTO E PROCESSO Con l’espressione PROCEDIMENTO penale si indica una successione cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione finale ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo e, al contempo si giustifica in quanto conseguenza del suo antecedente. Da tale definizione consegue che la nozione di procedimento penale si connota per almeno TRE requisiti fondamentali:
- Il procedimento è una successione cronologicamente ordinata di atti, nel senso che ciascuno di essi deve essere compiuto rispettando una ben precisa sequenza temporale;
- Tutti gli atti del procedimento sono finalizzati ad accertare l’esistenza di un fatto di rilevanza penale e ad individuarne l’autore;
- Il compimento di un atto del procedimento fa sorgere in un altro soggetto il dovere di compiere un atto successivo e così di seguito sino alla decisione definitiva Con il termine PROCESSO si indica una porzione all’interno della più ampia nozione di procedimento, comprensivo delle fasi dell’udienza preliminare e del giudizio. Viene innescato dall’esercizio dell’azione penale e termina con la sentenza definitiva. La fase che precede l’esercizio dell’azione penale quella delle indagini preliminari non fa dunque parte del processo, ed ha natura meramente procedimentale Il termine procedimento può essere utilizzato in senso lato ad intendere l’intera sequenza comprensiva anche del processo, ovvero in senso stretto, ad intendere la sola fase che precede il processo (le indagini preliminari). L’IMPUTAZIONE Il contenuto essenziale del esercizio penale del pubblico ministero è la formulazione del imputazione
- Il Giudice (artt. 1- 49)
- Il Pubblico Ministero. (Artt. 50 - 54 quater;)
- La Polizia Giudiziaria. (artt. 55 - 59.)
- L’Imputato (artt. 60- 73.)
- La Parte Civile ( artt. 74 - 82.)
- Il Responsabile Civile. (artt. 83- 87.)
- Il Civilmente obbligato per la pena pecuniaria ( art.89).
- La Persona offesa dal reato (artt. 90 - 95.)
- Il Difensore (artt. 96 - 108) LE PARTI PROCESSUALI Non tutti i soggetti sono obbligatori. Sono figure dotate di importanza diversa, non c’è una perfetta simmetria per quello che sono i poteri che possono esercitare nel processo. Alcuni sono una presenza eventuale. Il libro primo li descrive in modo statico. Solo i poteri conferiti. I soggetti più importanti del processo assumono una qualifica ulteriore che è quella di parte , che aggiunge delle connotazione ulteriori. La nozione di parte = rapporto a concetto di azione (azione penale atto fondamentale che compie il pubblico o ministero che contiene l’elemento fondamentale che è la formulazione della imputazione nella richiesta di rinvio a giudizio) Parte: sia chi compie l’azione (pubblico ministero) sia la parte nei confronti a cui è esercitata (l’imputato.) Nel processo si possono individuare:
- parti necessarie, obbligate ad esercì per essere il processo (p.m. e imputato)
- parti eventuali che se ci sono o meno il processo comunque si può fare: Parte civile= la parte che ha subito un danno derivante dal reato. Il danneggiato. (Non confondere dal offeso dal reato che sono diverse. La persona offesa è quella titolare del bene giuridico leso dalla norma violata da chi compie il reato; il danneggiato è colui che subisce il danno economico dalla commissione del reato. Ex omicidio: persona offesa titolare bene giuridico il morto. La persona danneggiata sarà il congiunto colui che subisce le conseguenze.) è la persona danneggiata che sceglie quale via percorre:
- Introdurre la pretesa risarcitorio nel processo penale: diventa parte e ha gli stessi diritti di quelle che sono le parti necessarie. Il soggetto può essere citato o intervenire volontariamente nel processo. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è il soggetto tenuto al pagamento della pena pecuniaria in caso di insolvibilità del imputato o viene citato dal P.M o l’imputato.
- In sede autonoma in sede civile. IL GIUDICE E LA GIURISDIZIONE PENALE La giurisdizione→ uno degli attributi della sovranità è la funzione statuale del giudicare ossia dello stabilire in modo vincolante quale sia la legge da applicare al singolo caso concreto sottoposto a giudizio. Tale funzione non è attribuita ad un organo unitario, ma è esercitata in modo " da appositi organi giurisdizionali,
i giudici che la Costituzione vuole soggetti soltanto alla legge ""(art 101 comma II) per garantirne l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato e da ogni altro soggetto pubblico o privato. Tale soggezione non implica però che il giudice sia un mero esecutore passivo delle leggi adottate dal Parlamento, poiché ha, in ogni caso, il potere/dovere di interpretare la legge e di valutarne la legittimità prima di applicarla al caso concreto, sollevando eventualmente questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale qualora sorgano dubbi in tal senso. La funzione giurisdizionale è indeclinabile:
- sia perché il giudice, una volta esercitata l’azione penale NON può esimersi di adottare una decisione;
- sia perché l’accertamento del dovere di punire non può che avvenire attraverso le forme giurisdizionali (art. 25 comma II art 27 comma II art 112 Cost). Viene investito anche il potere/dovere di conoscere ogni altra questione da cui dipenda la decisione sul merito dell’imputazione, anche se di natura civile o amministrativa (c d questioni pregiudiziali v., ad es. questioni attinenti allo stato di famiglia e di cittadinanza, art 3 c.p.p. 479 c.p.p.) Di norma, la giurisdizione è tipica della fase processuale allorché il giudice, a seguito dell’esercizio dell’azione penale, è tenuto a valutare la fondatezza dell’accusa. Si può parlare di giurisdizione anche, però, con riguardo ad alcuni interventi operati dal giudice nella fase delle indagini preliminari (v., ad es. l’incidente probatorio i provvedimenti sulla libertà personale, le autorizzazioni in materia di intercettazioni) LE CONNOTAZIONI ESSENZIALI DEL GIUDICE PENALE Ai soggetti investiti della funzione giurisdizionale sono riconosciute talune prerogative di rilievo costituzionale Si tratta dei seguenti connotati: - NATURALITA’ (art 25 Cost)→ garanzia autonoma, fondata sul collegamento tra il giudice con il luogo in cui è stato commesso il reato, ad indicare la necessità di un suo radicamento rispetto ad esso In tal senso, la garanzia del "giudice naturale" - che l’ordinamento considera il più idoneo ad accertare il fatto di reato nel rispetto della legge e dei diritti dell’imputato è assicurata attraverso le norme sulla competenza che ripartiscono i procedimenti tra i diversi organi giurisdizionali;
- PRECOSTITUZIONE PER LEGGE (art 25 Cost) →portato del principio di legalità processuale implica che l’organo giurisdizionale sia individuato sulla base di criteri normativi predeterminati rispetto alla commissione del fatto di reato da giudicare La predeterminazione degli organi giurisdizionali riguarda sia l’ ufficio giudiziario sia la persona fisica che è chiamata a svolgere l’attività giurisdizionale nel singolo processo Il rispetto del principio di precostituzione è assicurato, in particolare, dalla legge di Ordinamento giudiziario che disciplina, attraverso apposite norme, sia la formazione di apposite tabelle degli uffici giudiziari, sia l’ assegnazione degli affari ai singoli giudici e la loro eventuale sostituzione;
- INDIPENDENZA → come indipendenza istituzionale (o organica esterna) riguarda l’autonomia dell’ organizzazione giudiziaria nel suo complesso rispetto agli altri poteri dello Stato (art 104 comma I art 105 Cost); come indipendenza funzionale (o organica interna) concerne il singolo giudice rispetto all’ordine giudiziario a cui appartiene, essendo inamovibile e non sussistendo gerarchie interne, ma solo distinzioni fondate sulle funzioni esercitate (art 107 comma I e III Cost L’indipendenza funzionale viene garantita soprattutto nel momento decisorio. L’indipendenza del giudice, sia come potere giudiziario, sia come singolo giudice è garantita dalla Costituzione attraverso un apposito organo il C S M (art 104 Cost). - IMPARZIALITÀ (art 111 comma II Cost) →si misura nel distacco del giudice dall’ oggetto del singolo processo, nonché nella indifferenza rispetto al risultato dell’attività decisoria, nella mancanza di pregiudizi e nell’assenza di legami con le parti (sia di natura personale, che di natura economica) In determinate situazioni in cui il giudice è (o può sembrare) parziale, ha il dovere di astenersi e qualora non lo faccia, le parti possono ricusarlo (artt. 36 e 37 c p p) E’ strettamente connesso al requisito della:
- Corte d’assise alla quale sono attribuiti i reati più gravi (art 5 c p p ad es reati di sangue e reati politici) per i quali si ritiene che il giudice naturale sia quello in composizione mista popolare e professionale (la Corte si compone di due giudici togati e sei giudici popolari)
- Giudice di pace (giudice onorario monocratico), al quale sono attribuite alcune fattispecie di reato di minore gravità per lo più espressione di microconflittualità individuale, elencate nell’art 4 d lgs n 274 2000 (ad es percosse, lesioni lievi) La competenza per materia del Tribunale ha natura residuale nel senso che è competente a giudicare quei reati che non appartengono né alla competenza della Corte d’Assise, né a quella del giudice di pace. La composizione del Tribunale varia a seconda che proceda il Tribunale in composizione collegiale (tre componenti) o monocratica (un solo componente.) Il legislatore non riconduce tale ripartizione interna al concetto della competenza, ma piuttosto all’ambito delle attribuzioni (art 33 bis e 33 ter c.p.p.)
- in via generale, al Tribunale collegiale è attribuita la competenza per i reati puniti con pena superiore nel massimo a dieci anni (se non di competenza della Corte d’Assise), oltre a quelli indicati dall’art 33 bis, comma 1 c.p.p.
- al Tribunale monocratico è, invece attribuita quella dei reati puniti con pena detentiva fino ai dieci anni oltre a quelli espressamente indicati (ad es ipotesi lievi di reati in materia di sostanza stupefacenti). 14/03/ LA COMPETENZA PER TERRITORIO Se la competenza per materia opera una suddivisione di tipo verticale e ascendente del carico giudiziario tra i diversi organi giurisdizionali, al diverso criterio della competenza per territorio vanno ricondotte le regole che consentono di operare una suddivisione anche in senso orizzontale, ossia tra giudici egualmente competenti per materia che hanno sede in luoghi diversi del territorio nazionale.
- La regola generale è formulata dall’art 8 comma 1 c p p che individua il giudice territorialmente competente in quello del luogo in cui il reato è stato commesso;
- Non sempre tale regola è di applicazione agevole, per cui sono previste sia alcune eccezioni (ad esempio se dal reato è derivata la morte di una o più persone, art 8 comma 2 c p p sia regole suppletive indicate dall’art 9 c p p;
- Un’importante deroga alle regole in tema di competenza per territorio è prevista (art 11 c p p) per i procedimenti in cui un magistrato (giudice o pubblico ministero) assume la qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato, allorché in base alle regole ordinarie tali procedimenti sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d’appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto. La competenza è allora attribuita al giudice competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’appello individuato nella tabella A allegata all’art 1 disp att ne c p p. LA COMPETENZA PER CONNESIONE Poiché, nella realtà, l’evenienza di un processo che si svolge nei confronti di un solo imputato per un unico capo di imputazione privo di collegamenti con altri fatti penalmente rilevanti si accompagna di frequente ad ipotesi assai più complesse (ad esempio in caso di concorso di persone nel reato, art 110 c p o di concorso formale di reati, art 81 comma I, c p) sono state messe a punto dal legislatore regole ulteriori che operano nei casi di connessione di procedimenti nelle TRE ipotesi elencate dall’art 12 c p p: a) Reato commesso da più persone (in concorso tra loro o in cooperazione tra loro) o in caso di concorso di cause indipendenti nella determinazione dell’evento (c d connessione plurisoggettiva b) La medesima persona è imputata di più reati (commessi con una sola azione od omissione ovvero commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso) (c d connessione di tipo mono soggettivo);
c) Reati commessi per eseguirne o occultarne altri (c d connessione teleologica)
- In presenza di una causa di connessione, un solo giudice è competente a giudicare tutti gli imputati e tutti i reati commessi
- Per stabilire quale sia l’unico giudice competente fra più giudici aventi diversa competenza per materia si applica il criterio enunciato dall’art 15 in base al quale i casi connessi vengono attribuiti al giudice di competenza superiore.
- Se tutti i giudici hanno pari competenza per materia, e quindi, solo una diversa competenza territoriale la connessione attribuisce la cognizione al giudice territorialmente competente per il reato più grave (art 16 comma 1 c p p) in caso di pari gravità dei reati prevale il giudice territorialmente competente per il reato commesso per primo (art 16 comma 1 c p p) IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE Può verificarsi in TRE distinte ipotesi: a) Il giudice penale esercita poteri che non competono alla giurisdizione (ad es emana una legge) Integra un’ipotesi di ricorso per cassazione (art 606 comma 1 lett a) c p p; b) Il giudice penale ordinario giudica una materia spettante ad un giudice speciale (tribunale militare o Corte costituzionale per i reati presidenziali) Può essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art 20 c p p); c) Un giudice extra-penale (civile o amministrativo) assume una decisione su una materia riservata alla giurisdizione penale (inesistenza dell’atto) IL DIFETTO DI COMPETENZA L’ incompetenza è la patologia provocata dalla violazione delle regole in tema di distribuzione del carico giudiziario tra i diversi giudici penali ordinari Può essere, quindi, per materia, territorio, connessione o funzionale:
- L’incompetenza per materia può configurarsi come difetto o eccesso a seconda che il reato sia stato giudicato da un giudice di grado inferiore o da un giudice di grado superiore. L’incompetenza per materia è sempre rilevabile anche d’ufficio. Quella in difetto lo è in ogni stato e grado del processo (art 21 comma 1 c p p) quella in eccesso trattandosi di ipotesi meno grave lo è solo fino alla verifica della regolare costituzione delle parti prima dell’apertura del dibattimento di primo grado (art 23 comma 2 c p p art 491 comma 1 c p p). Se non dedotta in termini, la questione rimane preclusa. Quanto alla ripartizione interna al Tribunale (collegiale/monocratico), non si pone formalmente una questione di competenza per materia, bensì di attribuzione con un regime affievolito rispetto a quello dell’incompetenza: il vizio deve essere dedotto o rilevato d’ufficio nel corso dell’udienza preliminare, o se questa manca, in sede di questioni preliminari, ex art 491 comma 1 c p p Se non rilevata o proposta entro tali termini si intende successivamente preclusa.
- L’incompetenza per territorio è deducibile dalle parti e rilevabile d’ufficio dal giudice, sino alla chiusura della discussione in udienza preliminare, se questa manca entro il termine fissato dall’art 491 comma 1 c p p ..(art 21 comma 2 c p p).
- L’incompetenza per connessione determinata dalla violazione degli artt. 15 e 16 deve essere rilevata o eccepita entro gli stessi limiti di quella territoriale (art 21 comma 3 c p p) IL PUBBLICO MINISTERO In via di prima approssimazione, il P M può essere definito come il soggetto che nel procedimento penale rappresenta l’interesse generale dello Stato alla repressione dei reati. Il P M non è un organo unitario, ma è frazionato in tanti uffici collegati agli organi giurisdizionali dinanzi ai quali esercitano le loro funzioni (art 51 comma 3 c p p): - La Procura della Repubblica presso il Tribunale svolge le funzioni di P M in tutti i giudizi di primo grado (quindi non solo per i reati di competenza del Tribunale, ma anche per quelli della Corte d’assise e del
magistrati addetti all’ufficio, attraverso l’istituto dell’assegnazione grazie al quale il singolo componente dell’ufficio del P M ottiene il conferimento di poteri con limitata autonomia funzionale. Con l’atto di assegnazione, il Procuratore può anche stabilire criteri generali di gestione degli affari- ma non particolari ossia relativi al singolo procedimento- ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell’esercizio della relativa attività. Quando tali criteri siano disattesi dal singolo magistrato assegnatario o quando si verifichi un contrasto con il capo dell’ufficio, questi può revocare l’assegnazione con provvedimento motivato. Criteri rivolti ai singoli P M possono riguardare anche l’impiego della polizia giudiziaria, l’uso delle risorse tecnologiche assegnate e l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui l’ufficio può disporre. Quanto detto riguarda i poteri di sostituzione che il capo dell’ufficio po’ esercitare prima dell’udienza e fuori da essa Con l’inizio dell’udienza tali poteri si attenuano, posto che, in essa, il singolo P M svolge le sue funzioni con piena autonomia (art 53 c p p). In tale ipotesi il capo dell’ufficio può operare sostituzioni solo con il consenso dell’interessato in caso di grave impedimento o di rilevanti esigenze di servizio. Vi è, invece, un obbligo di sostituzione quando il singolo P M abbia un interesse privato nel singolo procedimento (art 53 comma 2 c p p). A differenza di quanto accade per il giudice, proprio in quanto parte il P M non può essere ricusato Il fatto che sia una parte pubblica gli impone, però, di astenersi, quando vi siano gravi ragioni di convenienza per farlo. Al riguardo l’art 52 c p p parla di facoltà ma il d lgs n 106 2006 introduce un obbligo che rileva sul piano disciplinare. L’ obbligo di esercitare l’azione penale sancito dall’art 112 Cost portato del principio di legalità (art 25 Cost), e di quello di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art 3 Cost) va valutato in concreto Il limite implicito è che il processo instaurato non risulti superfluo Per essere effettivo il principio di obbligatorietà deve essere supportato da idonei meccanismi di controllo quali ad esempio il principio di completezza delle indagini. In ragione dell’inquadramento del P M nessuno può interferire sulla scelta da lui operata di promuovere o meno l’azione penale In quanto esercita una funzione pubblica su di lui incombe comunque il dovere di promuoverla in modo imparziale. L’ azione penale si connota per le seguenti caratteristiche:
- IRRETRATTABILITA’ una volta esercitata, non può essere revocata (può essere sospesa o interrotta solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ex art 50 comma 3 c p p e deve portare necessariamente ad una decisione (da parte del giudice), ben potendo per altro il P M chiedere anche l’assoluzione
- INDIVISIBILITA’→ deve riguardare tutti coloro che hanno commesso il reato per cui si procede.
- PUBBLICITA’→ deriva dal fatto che il P M è un organo pubblico che agisce nell’ interesse generale
- OFFICIALITA’ →esercitando l’a.p il P M adempie ad una sua specifica funzione i cui limiti sono previsti dalla legge. LA POLIZIA GIUDIZIARIA AI SENSI DELL’ART. 109 COST. IL P. M. DISPONE DIRETTAMENTE DELLA P.G., CHE LO COADIUVA NELLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI. NEL NOSTRO ORDINAMENTO NON ESISTE UN CORPO A SÉ DI POLIZIA GIUDIZIARIA, MA LE RELATIVE FUNZIONI SONO "DISTRIBUITE" TRA GLI ORDINARI CORPI DI POLIZIA (CARABINIERI, POLIZIA DI STATO, GUARDIA DI FINANZA). ESISTONO AL PIÙ REPARTI SPECIALIZZATI SUL PIANO TECNICO (R.I.S. DEI CARABINIERI; POLIZIA SCIENTIFICA). IL DISCRIMINE TRA POLIZIA DI SICUREZZA E POLIZIA GIUDIZIARIA È RAPPRESENTATO DALLA NOTIZIA DI REATO, LE ATTIVITÀ DI P.G. CHE LA PRECEDONO HANNO NATURA AMMINISTRATIVA, QUELLE CHE ATTENGONO ALL’ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA E QUELLE AD ESSA SUCCESSIVE ATTENGONO INVECE AL PROCEDIMENTO PENALE.
Le funzioni della p g sono enunciate dall’art 55 c p p I soggetti investiti di tale funzione devono, anche di propria iniziativa (comma 1):
- prendere notizia dei reati;
- impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;
- ricercarne gli autori;
- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova;
- raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale; Svolgono, inoltre (comma 2):
- ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria; La soluzione di compromesso adottata dal nostro sistema (mancanza di un corpo ad hoc) fa sì che ufficiali ed agenti di p.g. mantengano una duplice dipendenza:
- organica dal corpo di appartenenza
- funzionale dal P M che dirige e coordina le attività di indagine ●Sul piano della struttura è possibile distinguere organizzazioni differenti all’interno degli uffici di p.g. caratterizzate da un diverso grado di dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria. In tal senso si distinguono (art 56 c p p):
- SEZIONI →di p g sono istituite presso la Procura della Repubblica e realizzano un grado di dipendenza funzionale assai accentuato, occupandosi esclusivamente di funzioni di p g alle dirette dipendenze del capo dell’ufficio del P M che ne dirige e coordina l’attività (art 9 disp atti.), oltre a disporre direttamente del personale della sezione, cui affida le attività di indagine Hanno composizione interforze.
- SERVIZI→ di p g realizzano un rapporto di dipendenza meno stringente essendo incardinati presso i corpi di appartenenza Si rapportano al P M per il tramite del loro dirigente che è responsabile verso il Procuratore della Repubblica dell’attività svolta dal personale dipendente (art 59 comma 2 c p p.) Il P M incarica impersonalmente l’ufficio, sarà il responsabile di questo a scegliere l’ufficiale che condurrà i singoli atti di indagine. INDAGATO E IMPUTATO INDAGATO è l’espressione «SINTETICA» usata dal c.p.p. nell’art. 415 bis con cui viene indicata la PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI (art. 61 comma 1, c.p.). Nei confronti dell’INDAGATO il P.M. formula un ADDEBITO PROVVISORIO, a fini essenzialmente di GARANZIA per consentirgli di esercitare il diritto di DIFESA. Con la formulazione dell’IMPUTAZIONE da parte del P.M. e l’esercizio dell’AZIONE PENALE, l’INDAGATO diventa formalmente IMPUTATO (art. 60, comma 1 c.p..) Ai sensi dell’art. 61 comma 1 c.p.p. assume la qualifica di IMPUTATO, a seconda della modalità utilizzata dal P.M. per esercitare l’azione penale, la persona alla quale è attribuito il REATO •Nella richiesta di applicazione della pena a norma dell’art.447 comma 1 c.p.p.
- Nella richiesta di RINVIO a giudizio (art. 416 c.p.p.) •Nella richiesta di giudizio immediato (art. 453 c.p.p.)
- Nella richiesta di decreto penale di condanna (art.459 c.p.p.)
- Nel giudizio direttissimo (art.449 c.p.p.) •Nel decreto di citazione diretto a giudizio (art.552 c.p.p.) A ben vedere la distinzione tra INDAGATO e IMPUTATO assume una mera valenza «SISTEMATICA» non rilevando sul piano sostanziale o su quello delle GARANZIE L’art 61 c.p.p sancisce a tale riguardo una precisa equiparazione, estendendo espressamente all’INDAGATO i «DIRITTI E LE GARANZIE » dell’IMPUTATO (art 61 comma 1 c p p) così come ogni altra disposizione relativa all’imputato «salvo che sia diversamente stabilito» (art 61 comma 2 c p p.)