




























































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Si tratta di sbobinature delle lezioni della professoressa Arianna Vedaschi e integrazioni del libro.
Tipologia: Dispense
1 / 112
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





























































































La comparazione: l’oggetto e il metodo. Domande chiave:
In un processo circolare dove i formanti sono in continua comunicazione contribuiscono a dare voce al testo costituzionale , allora le costituzioni sono un organismo vivente. Queste formanti introiettano la visione , la volontà della classe dirigente di una data comunità politica. Il momento della revisione, cioè della modifica formale del testo costituzionale è un qualcosa di residuale , che avviene ogni tanto ; ma quello che è interessante è il cambio continuo che le prassi costituzionali, la giurisprudenza delle corti e gli studi della dottrina garantiscono con un processo incessante e continuo. In questa concezione vivente del testo costituzionale, i testi costituzionali sono organismi viventi , è come se la collettività in quel dato momento storico si trovasse ad obbedire a schemi normativi che non sono di fatto scritti sulla carta costituzionale. Allora come la comparazione consente di realizzare questo approccio allo studio, e qui la dottrina si diverge , ci si chiede “ma la comparazione è un metodo che abbiamo visto coinvolgere più sistemi costituzionali che tende a non studiare un particolare ordinamento o più ordinamenti in modo autonomo ma tende a mettere in comunicazione più di un ordinamento?” (Bonietti.) Giovanni De Vergottini afferma che la comparazione è un operazione giuridica concettuale dove si mettono a confronto diritti, libertà, istituti , ma non è un semplice approccio metodologico che se viene assunto in modo sistematico diventa una disciplina, una scienza , anche se non ha una branchia. Bonietti afferma poi “in che cosa il comparatista si differenzia dal costituzionalista?” , al di là dell’oggetto che è diverso, il metodo comparato ha un fine diverso. Il costituzionalista studia il diritto costituzionale interno volendolo manipolare, cioè volendo dare una lettura orientata al diritto che sta studiando , il costituzionalista interno è un pratico, tende a studiare il diritto in ragione della funzione: risolvere il problema. Il comparatista è intellettualmente aperto, non ha la pretesa di manipolare le norme al fine di offrirne una lettura orientata tesa alla soluzione di un caso concreto e sotto questo aspetto il comparatista è libero rispetto al costituzionalista, non è vincolato dalla soluzione di un caso ma è chiamato a descrivere fatti normativi accaduti. Il comparatista pubblicista si differenzia dal comparatista privatista: mentre il diritto privato ha come interesse lo studio e la comparazione di istituti che riguardano i singoli individui, il diritto pubblico ha una vocazione più ampia perché mira allo studio dell’organizzazione del potere politico, mira a studiare il potere politico, la sua organizzazione e la relazione che viene a stabilirsi tra la collettività e il potere politico. La vocazione alla comparazione nasce con lo studio dell’organizzazione del potere, perciò parte della dottrina afferma che è difficile fissare la comparazione recentemente, ciò non di meno la dottrina ha fissato una data di nascita del diritto pubblico comparato> 1900 , Parigi si è svolto il primo congresso di diritto comparato e che ha visto all’inizio la preminenza di diritto privato. Come scrive Bonietti nel 1994 il pubblicista al contrario del privatista si rifa ad un sistema etico di valori. La dottrina che ritiene la necessità di un perimetro di valori affinché si possa procedere alla comparazione. Altri studiosi ritengono invece che fatta salva l’onestà intellettuale del comparatista non ci sono limiti alla comparazione, per cui si possono comparare anche ordinamenti che appartengono a modelli diversi. Per sintetizzare e arrivare alla prima risposta al primo quesito: Cosa si compara? Gli ordinamenti statali contemporanei, cioè le costruzioni intese come testo scritto elaborato da un’assemblea costituente (costituzione in senso formale) ma che viene interpretata continuamente dalla dottrina, giuristi, oltre che da eventuali momenti eccezionali di tipo emendativo e questa costituzione formale che vive attraverso i formanti viene capilarizzata da una legislazione. E questa costituzione deve essere collocata in quel dinamico contesto multi-livello , quali sono queste realtà continuamente comunicanti? UE, Convenzione Europea , Convenzione inter americana dei diritti dell’uomo, Unione Africana … L’oggetto della comparazione può avere due diverse prospettive:
Il costituzionalismo: origini e vicende. Si parte dall’idea dello studio delle diverse forme organizzative del vivere sociale, da sempre ci si è interrogati sull’ordine politico, sulla limitazione del potere. Cosa significa costituzionalismo? Significa la limitazione del potere, del potere politico/sovrano. Le riflessioni sulle forme organizzative del vivere sociale risalgono dalla notte dei tempi. Erano due i poli di osservazione attorno ai quali lo studio delle forme dei centri sociali:
numerosi tentativi che vogliono dare forma alle limitazioni del potere politico, abbiamo diverse carte che danno atto di un tentativo di regolazione dei rapporti politici , il costituzionalismo medioevale ha l’esigenza di regolare le corporazioni, la frammentazione della società , il pluralismo. E’ in quell’assetto che nascono quei principi che ritroveremo poi nel costituzionalismo moderno,
la legge > prevalenza della legge come manifestazione della volontà generale , principio di legalità formale. La nazione è quindi un’entità impersonale ma unitaria, quella alla quale uno studioso (..) riporta il potere costituente, che è un potere libero, non condizionato ma rimesso a quella volontà generale che decide. Questo processo di neutralizzazione dei contenuti etico-valutativi delle costituzioni si diffonde poi in altre parti d’Europa, per esempio nel mondo tedesco. Dottrina tedesca di fine 800:
domina la legge, perché il primato è della politica sulla legge. Si tratta di quegli ordinamenti in fase di transizione (scomparsa del socialismo reale, latinoamericani , afroasiatici).
Versante giudiziario > giudici itineranti di nomina regia ,dislocati e soggetti all’appello alla Curia Regis (sede a Westmister) articolata in 3 branche:
la Civil Law è arrivata sul punto di eliminare la Common Law , i Civil Lawyers hanno perso perché si sono schierati dalla parte del re e non la parte della round heads (della borghesia) , mentre i common lawyers si schierarono dalla parte della borghesia e per questo motivo la civil law scomparve fino all’800 dove rinacque l’interesse per la cultura tedesca. Il diritto costituzionale britannico è stato considerato a lungo un diritto inesistente , l’Inghilterra per soli 4 anni ha avuto una costituzione scritta fatta approvare da Cromwell. Quando viene restaurata la dinastia Stuart , quando vengono chiamati gli Orange tutto ciò che vi era prima nel regno viene cancellato. La contrapposizione tra le due famiglia raggiungerà poi il culmine al principio dell’Ottocento quando gli ordinamenti continentali portano a sublimazione la razionalizzazione del sapere giuridico > codificazione del diritto civile che realizza l’aspirazione illuministica di organizzazione della società. Inoltre i codici esaltano l’idea della figura del giudice come mera bocca della legge , limitando le prerogative interpretative dei giudici. L’Inghilterra invece , rimasta estranea al trauma delle rivoluzioni liberali, non può che resistere all’astrattismo razionalizzatore e attenersi ad un cambiamento graduale integrato da un prudente e circoscritto uso degli statutes e ricusando la codificazione di common law & equity. Tuttavia la codificazione non solo costituisce un punto di differenziazione tra le due famiglie ma anche un punto di partenza per la creazione di cosiddetti cleavages all’interno della stessa famiglia segnando l’avvio di esperienze giuridiche nazionali differenti. (Guardare pagina 788-799) LEZIONE N° 4: Le forme di Stato in prospettiva comparata. “Tutti gli stati, tutti è dominii che hanno avuto e hanno imperio su li uomini, sono stati o sono repubbliche o sono principati .” Machiavelli, 1513 Tre elementi costitutivi dello Stato : 1 ) Popolo : collettività legata con lo stato da un vincolo giuridico di carattere permanente che è la cittadinanza. *popolazione > potremmo comprendere anche gli stranieri che vivono in Italia *corpo elettorale > insieme di popolo, di cittadini che ha maturato il diritto di voto , cioè coloro che hanno compiuto il 18esimo anno d’età. *nazione > identità culturale che vede la condivisione di un culto, di una lingua che non è quella della maggior parte degli altri cittadini à es: sud-tirolo, condividono usi, costumi, lingua con la nazione tedesca; Valle d’Aosta dove le comunità che condividono costumi, tradizioni che non sono identiche a quelle delle altre persone della stessa regione. 2 ) Territorio : elemento materiale e tangibile, costituito dalla terraferma , acque comprese nei confini statali, mare territoriale , piattaforma continentale , spazio aereo sovrastante , navi che battono bandiera statale qualora siano al di fuori della sovranità di uno stato , aeromobili , sedi diplomatiche.
- Sovranità, potere d’imperio à “Quel potere assoluto e perpetuo ch’è proprio dello Stato.” Bodin, 1576.
- assoluto > non sottoposto ad alcun potere superiore ad eccezione delle leggi di Dio e della Natura cui anche il sovrano è vincolato. - perpetuo >non delegato dall’imperatore e non revocabile. La sovranità segna la rottura con l’ordine medioevale , un mondo tenuto sotto scacco da una divisione tra impero e papato, quando l’ordine medioevale così diviso viene riassorbito ed è l’epoca della grandi monarchie , ecco che incomincia quell’unità che darà dimensione interna al potere sovrano combinato con la dimensione esterna ,che riconosce che ognuno è padrone in casa propria. Tradizionalmente al concetto di sovranità si connettono 4 elementi:
investitura popolare: repubblica / investitura ereditaria-dinastica : monarchia Si tratta di una distinzione superata in quanto le monarchie hanno perso quel carattere d’investitura sovrana che resta sotto il profilo meramente formale ,quasi paragonabile ad un fattore di identificazione nazionale. Come diceva Walter Bagehot la costituzione inglese era formata da due parti : efficient (effettive funzioni di governo) , dignified (corona e camera dei Lord). Inoltre questo criterio di classificazione va abbandonato anche con riguardo alle forme di governo , in quanto possiamo osservare nei paesi del nord-europa come in spagna e inghilterra che le forme di governo attuali sono tutte forme di governo parlamentari nonostante la presenza formale della Corona.