Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto pubblico comparato Bocconi, Dispense di Diritto Pubblico Comparato

Si tratta di sbobinature delle lezioni della professoressa Arianna Vedaschi e integrazioni del libro.

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 01/02/2021

gaia-cipriani
gaia-cipriani 🇮🇹

4.5

(4)

7 documenti

1 / 112

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO.
LEZIONE 1:
La comparazione: l’oggetto e il metodo.
Domande chiave:
-Cosa compariamo? L’oggetto pur essendo un focus centrale non è l’unico, accanto all’oggetto vi è
il metodo.
-Come compariamo?
Queste due domande trovano nella terza domanda la ratio di fondo del perché si compara e come,
cioè a quale fine si vuole comparare?
-Perché comparare?
Il diritto pubblico si compone di due branchie: costituzionale e amministrativo.
Quando parliamo di diritto pubblico comparato vogliamo indicare un particolare oggetto che lo
distingue dal diritto privato comparato , il diritto pubblico comparato studia le costituzioni statali
nell’epoca odierna. Questa definizione necessita di due precisazioni:
1) Stato: Cosa si intende per stato? Un tipo di organizzazione politica che nasce in un particolare
momento storico ,nel 1648 con la pace di Westphalia alla fine del pluralismo medioevale. Il
concetto di stato nasce come prodotto di una civiltà contestualizzata in Europa, che poi lo
esporta. Il concetto di stato è un concetto dotato di un certo dinamismo , subisce una certa
evoluzione nello spazio e nel tempo. Ecco allora che è necessaria la precisazione iniziale per cui
le costituzioni statali vengono studiate nell’epoca contemporanea, il concetto è dinamico non
statico e quindi subisce un’evoluzione continua. Tutte le opere dedicate allo studio di
costituzioni nell’epoca contemporanea sono opere di diritto pubblico comparato. Da sempre si
poteva notare una certa divisione tra il diritto nazionale, il diritto costituzionale , il diritto
legislativo degli stati , e il diritto internazionale; Giovanni Bonetti affermerebbe che fino alla
pace di Westphalia il diritto nazionale e internazionale sono due mondi distinti che viaggiano su
binari paralleli quasi incomunicanti, non sono mai stati del tutto incomunicanti , quel quasi
incomunicanti trova spiegazione nell’ordine di esecuzione che applica internamente una norma
nata al di fuori dello Stato. Tra la pace di Westphalia e la seconda guerra mondiale questi due
diritti sembrano vivere vite autonome e separate, con la seconda guerra mondiale tutto cambia
perché gli ordinamenti politici nazionali incominciano ad aprirsi verso gli altri ordinamenti , in
modo particolare verso l’ordinamento sovra-nazionale, europeo ecc.. Queste aperture sono
fissate nei testi costituzionali , come un’apertura automatica (art. 10 Cost. Ita). Dalla seconda
guerra mondiale in poi il comparatista non può non tenere conto nel suo studio anche del diritto
sovra-nazionale, deve cominciare a concepire il suo oggetto di studio come un insieme di
sistemi giuridici che si intrecciano gli uni con gli altri, che perdono quell’incomunicabilità e
diventano un intricato mosaico. Abbiamo introdotto un concetto di multi-livello nella
produzione normativa > statale-sovranazionale-internazionale. Il comparatista deve
familiarizzare con un diritto globale, con un intreccio di sistemi giuridici.
2) Costituzione: Il termine costituzione può essere affrontato in modo non necessariamente
tecnico, dall’inizio dell’umanità esistevano delle regole fondanti che erano ritenute la
costituzione degli antichi , ma la costituzione in quel senso non è la costituzione in senso
moderno. Il concetto di costituzione quando viene intesa nel diritto comparato ha un senso
tecnico giuridico proprio. In una concezione realistica del mondo l’idea di costituzione è
necessariamente influenzata , non è nemmeno la costituzione qualcosa di fisso, la costituzione
viene riscritta ogni giorno, in che modo? Da 3 formanti:
prassi politiche
decisioni dei giudici, nella giurisprudenza delle corti costituzionali che danno voce alla
costituzione , che possono essere viste come la viva voce della carta costituzionale.
dottrina , studiosi di diritto pubblico comparato
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto pubblico comparato Bocconi e più Dispense in PDF di Diritto Pubblico Comparato solo su Docsity!

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO.

LEZIONE 1:

La comparazione: l’oggetto e il metodo. Domande chiave:

  • Cosa compariamo? L’oggetto pur essendo un focus centrale non è l’unico, accanto all’oggetto vi è il metodo.
  • Come compariamo? Queste due domande trovano nella terza domanda la ratio di fondo del perché si compara e come, cioè a quale fine si vuole comparare?
  • Perché comparare? Il diritto pubblico si compone di due branchie: costituzionale e amministrativo. Quando parliamo di diritto pubblico comparato vogliamo indicare un particolare oggetto che lo distingue dal diritto privato comparato , il diritto pubblico comparato studia le costituzioni statali nell’epoca odierna. Questa definizione necessita di due precisazioni:
  1. Stato: Cosa si intende per stato? Un tipo di organizzazione politica che nasce in un particolare momento storico ,nel 1648 con la pace di Westphalia alla fine del pluralismo medioevale. Il concetto di stato nasce come prodotto di una civiltà contestualizzata in Europa, che poi lo esporta. Il concetto di stato è un concetto dotato di un certo dinamismo , subisce una certa evoluzione nello spazio e nel tempo. Ecco allora che è necessaria la precisazione iniziale per cui le costituzioni statali vengono studiate nell’epoca contemporanea, il concetto è dinamico non statico e quindi subisce un’evoluzione continua. Tutte le opere dedicate allo studio di costituzioni nell’epoca contemporanea sono opere di diritto pubblico comparato. Da sempre si poteva notare una certa divisione tra il diritto nazionale, il diritto costituzionale , il diritto legislativo degli stati , e il diritto internazionale; Giovanni Bonetti affermerebbe che fino alla pace di Westphalia il diritto nazionale e internazionale sono due mondi distinti che viaggiano su binari paralleli quasi incomunicanti, non sono mai stati del tutto incomunicanti , quel quasi incomunicanti trova spiegazione nell’ordine di esecuzione che applica internamente una norma nata al di fuori dello Stato. Tra la pace di Westphalia e la seconda guerra mondiale questi due diritti sembrano vivere vite autonome e separate, con la seconda guerra mondiale tutto cambia perché gli ordinamenti politici nazionali incominciano ad aprirsi verso gli altri ordinamenti , in modo particolare verso l’ordinamento sovra-nazionale, europeo ecc.. Queste aperture sono fissate nei testi costituzionali , come un’apertura automatica (art. 10 Cost. Ita). Dalla seconda guerra mondiale in poi il comparatista non può non tenere conto nel suo studio anche del diritto sovra-nazionale, deve cominciare a concepire il suo oggetto di studio come un insieme di sistemi giuridici che si intrecciano gli uni con gli altri, che perdono quell’incomunicabilità e diventano un intricato mosaico. Abbiamo introdotto un concetto di multi-livello nella produzione normativa > statale-sovranazionale-internazionale. Il comparatista deve familiarizzare con un diritto globale, con un intreccio di sistemi giuridici.
  2. Costituzione: Il termine costituzione può essere affrontato in modo non necessariamente tecnico, dall’inizio dell’umanità esistevano delle regole fondanti che erano ritenute la costituzione degli antichi , ma la costituzione in quel senso non è la costituzione in senso moderno. Il concetto di costituzione quando viene intesa nel diritto comparato ha un senso tecnico giuridico proprio. In una concezione realistica del mondo l’idea di costituzione è necessariamente influenzata , non è nemmeno la costituzione qualcosa di fisso, la costituzione viene riscritta ogni giorno, in che modo? Da 3 formanti:
  • prassi politiche
  • decisioni dei giudici, nella giurisprudenza delle corti costituzionali che danno voce alla costituzione , che possono essere viste come la viva voce della carta costituzionale.
  • dottrina , studiosi di diritto pubblico comparato

In un processo circolare dove i formanti sono in continua comunicazione contribuiscono a dare voce al testo costituzionale , allora le costituzioni sono un organismo vivente. Queste formanti introiettano la visione , la volontà della classe dirigente di una data comunità politica. Il momento della revisione, cioè della modifica formale del testo costituzionale è un qualcosa di residuale , che avviene ogni tanto ; ma quello che è interessante è il cambio continuo che le prassi costituzionali, la giurisprudenza delle corti e gli studi della dottrina garantiscono con un processo incessante e continuo. In questa concezione vivente del testo costituzionale, i testi costituzionali sono organismi viventi , è come se la collettività in quel dato momento storico si trovasse ad obbedire a schemi normativi che non sono di fatto scritti sulla carta costituzionale. Allora come la comparazione consente di realizzare questo approccio allo studio, e qui la dottrina si diverge , ci si chiede “ma la comparazione è un metodo che abbiamo visto coinvolgere più sistemi costituzionali che tende a non studiare un particolare ordinamento o più ordinamenti in modo autonomo ma tende a mettere in comunicazione più di un ordinamento?” (Bonietti.) Giovanni De Vergottini afferma che la comparazione è un operazione giuridica concettuale dove si mettono a confronto diritti, libertà, istituti , ma non è un semplice approccio metodologico che se viene assunto in modo sistematico diventa una disciplina, una scienza , anche se non ha una branchia. Bonietti afferma poi “in che cosa il comparatista si differenzia dal costituzionalista?” , al di là dell’oggetto che è diverso, il metodo comparato ha un fine diverso. Il costituzionalista studia il diritto costituzionale interno volendolo manipolare, cioè volendo dare una lettura orientata al diritto che sta studiando , il costituzionalista interno è un pratico, tende a studiare il diritto in ragione della funzione: risolvere il problema. Il comparatista è intellettualmente aperto, non ha la pretesa di manipolare le norme al fine di offrirne una lettura orientata tesa alla soluzione di un caso concreto e sotto questo aspetto il comparatista è libero rispetto al costituzionalista, non è vincolato dalla soluzione di un caso ma è chiamato a descrivere fatti normativi accaduti. Il comparatista pubblicista si differenzia dal comparatista privatista: mentre il diritto privato ha come interesse lo studio e la comparazione di istituti che riguardano i singoli individui, il diritto pubblico ha una vocazione più ampia perché mira allo studio dell’organizzazione del potere politico, mira a studiare il potere politico, la sua organizzazione e la relazione che viene a stabilirsi tra la collettività e il potere politico. La vocazione alla comparazione nasce con lo studio dell’organizzazione del potere, perciò parte della dottrina afferma che è difficile fissare la comparazione recentemente, ciò non di meno la dottrina ha fissato una data di nascita del diritto pubblico comparato> 1900 , Parigi si è svolto il primo congresso di diritto comparato e che ha visto all’inizio la preminenza di diritto privato. Come scrive Bonietti nel 1994 il pubblicista al contrario del privatista si rifa ad un sistema etico di valori. La dottrina che ritiene la necessità di un perimetro di valori affinché si possa procedere alla comparazione. Altri studiosi ritengono invece che fatta salva l’onestà intellettuale del comparatista non ci sono limiti alla comparazione, per cui si possono comparare anche ordinamenti che appartengono a modelli diversi. Per sintetizzare e arrivare alla prima risposta al primo quesito: Cosa si compara? Gli ordinamenti statali contemporanei, cioè le costruzioni intese come testo scritto elaborato da un’assemblea costituente (costituzione in senso formale) ma che viene interpretata continuamente dalla dottrina, giuristi, oltre che da eventuali momenti eccezionali di tipo emendativo e questa costituzione formale che vive attraverso i formanti viene capilarizzata da una legislazione. E questa costituzione deve essere collocata in quel dinamico contesto multi-livello , quali sono queste realtà continuamente comunicanti? UE, Convenzione Europea , Convenzione inter americana dei diritti dell’uomo, Unione Africana … L’oggetto della comparazione può avere due diverse prospettive:

  • macro comparazione: se andiamo a studiare un singolo diritto, un singolo istituto.

LEZIONE 2:

Il costituzionalismo: origini e vicende. Si parte dall’idea dello studio delle diverse forme organizzative del vivere sociale, da sempre ci si è interrogati sull’ordine politico, sulla limitazione del potere. Cosa significa costituzionalismo? Significa la limitazione del potere, del potere politico/sovrano. Le riflessioni sulle forme organizzative del vivere sociale risalgono dalla notte dei tempi. Erano due i poli di osservazione attorno ai quali lo studio delle forme dei centri sociali:

  • uno più di tipo oggettivo, descrittivo , cioè il numero dei soggetti titolari del potere politico , la risposta è chiamata alla domanda “chi governa?”
  • l’altro più prescrittivo, che ha a che vedere del “come si governa?” , cioè del modo di esercizio del potere politico. Alla domanda sulla migliore forma di governo da una risposta già Aristotile (trattati sulla Politica e sulla Costituzione degli Ateniesi ), nella Grecia del 500 a.C. , siamo negli anni della guerra del Peloponneso ,Atene e Sparta erano le due città più rilevanti. Aristotile avendo di fronte quella realtà storica si interrogava su come garantire la miglior forma organizzativa del vivere sociale , Aristotile pensava che la felicità è una responsabilità degli stessi individui, l’uomo è portato a deviare dalla virtù e quindi non può essere lasciato solo in questo percorso. Con Aristotile si inizia a superare quella concezione antica per cui l’assetto politico , quindi il governo della realtà sociale, era determinato dalla volontà degli dei, non era qualcosa lasciato alla responsabilità degli uomini, e quindi gli uomini erano meri esecutori di una volontà divina che doveva essere realizzata. Quest’idea finisce con Aristotile , si supera la visione trascendente che viene abbandonata con Solone e Clistene , qui si parte dall’idea che la partecipazione attiva dei cittadini è essenziale, sono gli uomini che debbono farsi carico del loro destino. Ma poiché l’uomo tende a deviare dalla virtù vi è l’esigenza di pensare ad una legge fondamentale, costituzione, che ottimizzi i vantaggi della forma di governo, che possa bilanciare le differenze tra gli individui , che così facendo consenta di arginare delle possibili degenerazioni. (Tutti possiamo scegliere chi governa ma non tutti possiamo governare.) Quest’idea si configura come la cosiddetta “ costituzione mista ” >forma di organizzazione politica democratica temperata dove i cittadini hanno = diritti, ma ≠ grado di partecipazione alla vita politica e al potere e all’interno della quale si sviluppano due concetti base di quello che sarebbe poi diventato il costituzionalismo moderno si trovano già in forma embrionale nella concezione aristotelica della costituzione mista. Quali sono questi 2 criteri?
  1. principio democratico : cittadinanza attiva
  2. principio aristocratico: cioè la limitazione del potere, pur nella parità dei diritti la possibilità di partecipazione limitata Quest’idea aristotelica viene poi sviluppata e portata alla sua configurazione più piena da Polibio arrivato a Roma come ostaggio unitosi agli Scipioni, che scrisse la prima vera e propria storia universale anche con una sorta di metodo comparato, il quale parte da un’idea ciclica della storia, da un’alternanza tra forme virtuose e meno virtuose degenerate e incomincia ad introiettare l’idea di modello misto che mira neutralizzare le forme perverse di degenerazione del potere. Gli studi di Polibio vengono poi ripresi da Cicerone , dove l’idea di costituzione mista abbina tre tipi di virtù che devono fondere il potere monarchico (caritas) con il potere del popolo (libertas) e il consilium (il governo degli ottimati) e quindi ancora una volta con quell’approccio pragmatico , per dare soluzione alla crisi della repubblica si immagina questo connubio tra queste 3 diverse virtù. Ma il percorso verso il costituzionalismo non viene abbandonata nemmeno nel dopo impero romano, quando si apre il medioevo , neppure durante le fase più buie. Durante l’età medioevale il potere politico è dominato dal particolarismo e resta imprigionato in assetti politici (papato e impero) che avanzano pretese di universalità. Anche in questa fase vi sono

numerosi tentativi che vogliono dare forma alle limitazioni del potere politico, abbiamo diverse carte che danno atto di un tentativo di regolazione dei rapporti politici , il costituzionalismo medioevale ha l’esigenza di regolare le corporazioni, la frammentazione della società , il pluralismo. E’ in quell’assetto che nascono quei principi che ritroveremo poi nel costituzionalismo moderno,

  • Origini del principio federativo (anche come forma consociativa di piccole repubbliche – es. Svizzera 1291, Unione di Utrecht 1579) à nelle forme associative dei piccoli comuni che vedono la regolazione dei rapporti tra centro e periferia di tipo federale , così come le forme di rappresentanza tra le collettività territoriali.
  • Origini del principio rappresentativo à leges fundamentales in Germania dal XVI secolo (forme di rappresentanza e decisione collettiva nei rapporti fra signori territoriali e ceti)
  • Alcune correnti di pensiero che influenzeranno costituzionalismo moderno:
    • teorie del diritto naturale à E’ in questo contesto che si formano le dottrine giusnaturalistiche che vedono una dimensione trascendente del diritto rispetto a quella della storia e che vedranno nel diritto naturale il cuore del pensiero giusnaturalistico.
  • riscoperta della costituzione mista di Aristotile à Secondo il filosofo domenicano
  • Tommaso d’Aquino aveva l’idea di una collaborazione propositiva tra gli aristocratici e il popolo , grazie a quest’idea si sarebbe arrivati alla costituzione migliore. E in fondo le idee di Tommaso d’Aquino che hanno radici antiche si ritrovano anche nelle idee di un altro pensatore : Machiavelli , dove per risolvere i problemi di stabilità della repubblica fiorentina servivano dei “corpi misti” > organi di governo che si controllano reciprocamente e istituzionalizzano conflittualità dei corpi sociali. In nuce , concezione di checks and balances. E’ in questo contesto che il costituzionalismo nasce e trova la sua culla nell’Inghilterra seicentesca e pone ‘in anticipo’ le basi del moderno costituzionalismo:
  • primi esempi di codificazione di diritti individuali nel XV secolo quando era stata emanata la Magna Charta (1215) , adesso in Inghilterra non c’è un testo fondamentale ciò nondimeno seppur in assenza di una costituzione scritta gli inglesi hanno nel loro essere profondamente radicata l’idea , cioè la solida convinzione che il potere politico debba essere limitato e non possa essere assoluto e accanto a questa concezione vi è quella dell’altrettanto radicata idea di tutela dei diritti umani.
  • Nascita dei primi parlamenti (1295 Model Parliament )nel XIV secolo
  • Precedentemente alla Glorious revolution (1688-89), dottrina imperniata su collaborazione di Re, Lords e comuni Allora non sorprende affatto che nel Regno Unito vi siano state le prime codificazioni dei diritti che appaiono già in pieno medioevo, ma dal 1215 fino al 1628 e oltre abbiamo un succedersi di carte dei diritti che mirano ad arginare l’assolutismo , abbiamo la nascita delle prime assemblee con l’idea della supremazia della giurisdizione sul governo, anche il sovrano deve essere soggetto alla legge. Quindi il principio di limitazione del potere che ha avuto un profondo radicamento nell’idea di legge fondamentale degli inglesi e che si sono affermati quasi con un processo si lungo ma graduale. La rottura non è che manca del tutto in Inghilterra ma è marginale rispetto a quel processo evolutivo costante ,ci sono momenti in cui il re e il parlamento si scontrano (Cromwell, 1653) ma sono minimali. Tutta la storia del costituzionalismo inglese è quella che vede il re contrapporsi al parlamento per la contesa della sovranità, il nodo problematico della sovranità non è solo quello dei limiti ma anche quello della legittimazione , chi comanda? E la legittimazione vede nella contrapposizione tra re (assoluto) e tra le rappresentanze degli altri ceti (che voleva limitare il potere assoluto). L’idea centrale che si afferma già nel 600, in Inghilterra , è quella dell’equilibrio tra il potere sovrano (re) e centri di rappresentanza e questo equilibrio è un argine non solo verso l’assolutismo regio, ma è un argine anche verso il parlamento , cioè verso la sovranità illimitata della assemblee parlamentari. Quindi abbiamo un governo misto che trasuda dalla common-law che consente al mondo inglese di non conoscere le esasperazioni del governo assoluto che invece in Francia si
  • Nasce da paradigma contrattualistico
  • Idea di antecedenza della costituzione rispetto ad assetti di governo
  • Limiti all’onnipotenza della maggioranza parlamentare Il nuovo assetto costituzionale del 1787 è caratterizzato da pluralismo sociale + complessità assetti istituzionali, è quindi riconducibile al modello della costituzione mista, infatti in America si sviluppa un sistema di democrazia temperata che coniuga sovranità popolare e limiti all’onnipotenza delle maggioranze >checks and balance che vedrà il suo coronamento con il judicial review of legislation. Nell’Europa continentale alla fine del ‘700 si avrà un vero e proprio laboratorio costituzionale perché gli sconvolgimenti dell’assetto organizzativo, politico economico e sociale segnerà per sempre la storia del costituzionalismo moderno e globale. Le costituzioni rivoluzionarie in Francia: 1789> dichiarazione dell’uomo e del cittadino , art. 16 dove i principi sono separati, e i diritti sono garantiti, anzi non esiste la forma di stato se non si garantiscono queste due condizioni sine qua non à“sovranità della nazione , separazione dei poteri e garanzia diritti” 1791 monarchia costituzionale >si tratta di una costituzione basata sul dualismo tra re e parlamento , ma dove il catalogo dei diritti incomincia ad ampliarsi dove l’uomo non è più suddito ma cittadinoàIdea di ‘ bene comune’ e ampio catalogo diritti 1793 (repubblica)> costituzione giacobina (mai applicata) à la sovranità appartiene al popolo 1795 (direttorio)> costituzione à codificazione di un ordine borghese 1799> colpo di stato del Brumaio anno VIII e le derive plebiscitarie che caratterizzarono il bonapartitismo. Questo periodo vede la nascita e l’affermazione del cosiddetto terzo stato> borghesia, ceto medio. La nazione è diversa dal popolo, il cosiddetto popolino sta fuori dal centro del potere decisionale perché non può poggiare quella forza politica sul potere economico, cioè l’idea che viene teorizzata è che il potere costituente è parte di un atto fondativo che esprime l’unita di quel popolo , e la superiorità della costituzione deriva dal potere costituente. L’esperienza francese rivoluzionaria è caratterizzata da una pluralità di soluzioni costituzionali e da una forte progettualità istituzionale; il filo conduttore comune: pienezza della sovranità che è «carattere supremo del potere» [Carré de Malberg] «L’esperienza della Francia rivoluzionaria ha lasciato tracce profonde nella storia del costituzionalismo […] Essa ha insegnato, in definitiva, che la supremazia di una Costituzione non deriva né dal lungo radicamento di essa nella società, né da un patto costitutivo di una comunità politica, ma da un potere fondativo di unificazione politica » [Ridola] Il costituzionalismo nello stato Liberale: Nel 19 secolo appare dal punto di vista diacronico una nuova forma di stato> stato liberale , caratterizzato da una rivoluzione socio-economica che vede l’affermazione del c.d. terzo stato cioè della cosiddetta borghesia che rivendica delle esigenze locali che non coincidevano con quelle del clero o della nobiltà. La borghesia rivendicava le cosiddette “ libertà negative ”, quelle libertà che non necessitano di un intervento positivo statale ,non parliamo di istruzione, di sanità perché in quel caso si tratterebbe di libertà positive. La borghesia al contrario vuole che la mano pubblica stia fuori dalla libertà di intrapresa economica, la classe borghese vuole essere interpellata nelle decisioni politiche che vengono sovvenzionate economicamente dal lavoro di quella classe; solo chi aveva un determinato reddito può partecipare alla rappresentanza. Preminenza assemblee parlamentari > rappresentanza politica e corollario del divieto del mandato imperativo à identificazione del costituzionalismo con il parlamentarismo. Nella seconda parte dell’800 si crea quella coscienza di classe che si riversa in una posizione di egemonia della borghesia dove il parlamentarismo si confonde con il costituzionalismo , il prodotto della volontà generale (nel senso della classe egemone che domina la sfera pubblica >borghesia) è

la legge > prevalenza della legge come manifestazione della volontà generale , principio di legalità formale. La nazione è quindi un’entità impersonale ma unitaria, quella alla quale uno studioso (..) riporta il potere costituente, che è un potere libero, non condizionato ma rimesso a quella volontà generale che decide. Questo processo di neutralizzazione dei contenuti etico-valutativi delle costituzioni si diffonde poi in altre parti d’Europa, per esempio nel mondo tedesco. Dottrina tedesca di fine 800:

  • Centralizzazione della persona giuridica statale dove le libertà personali incominciano a nascere quasi di riflesso dalla limitazione del potere sovrano. La volontà statale si autolimita, dando origine ai diritti individuali. Comincia a elaborarsi la teoria dei diritti pubblici soggettivi, incomincia a delinearsi una nuova cornice politico-economico e sociale, i contadini si riversano nelle aree sub-urbane delle citta per lavorare nelle fabbriche che i ricchi borghesi avevano fondato >cambia l’assetto sociale e si manifesta un nuovo stato che è quello del popolo> contadini e operai che non hanno gli stessi desideri del piccolo imprenditore borghese, ma hanno bisogno non solo delle libertà negative ma anche dell’istruzione, della sanità e perciò di quelle libertà positive. Si allarga la base sociale. Elaborazione di diritti pubblici soggettivi, muovendo dalla configurazione del popolo come elemento costitutivo dello Stato. Avviene l’allargamento del suffragio, che non è più in base al reddito , ma si allarga fino a diventare universale , prima maschile e poi femminile. Con l’apparire del XX secolo , la democratizzazione del processo politico e allargamento della base sociale, comporta la democratizzazione del processo politico , si è di fronte ad una democrazia di massa che pone in tensione il costituzionalismo, si è di fronte ad un pluralismo sociale. Il tramonto del liberalismo, del laissez-faire, delle libertà negative per lasciare spazio a delle tensioni sociali che il pluralismo comporta. Il pluralismo sociale derivante dal pluralismo economico e sfociante nel pluralismo politico vede l’aspetto interessante nell’attenzione nei diritti , che si manifesta in un estensione del catalogo dei diritti > si aggiungono i “ diritti sociali/positivi ”, quelle azioni positive che il nuovo assetto sociale rivendica. Una costituzione emblematica nella misura in cui evidenzia questo allargamento del catalogo dei diritti > Cost. Weimar (1919-1933). La Cost. di Weimar è anche tristemente nota perché aprirà le porte al nazismo , Weimar è nota come la costituzione senza decisione proprio perché per accontentare tutti i partiti che erano molto distanti tra loro non si aveva facilità nel trovare il compromesso. Le tensioni sociali poi daranno il là alle battaglie politiche dei nazisti. Problema della compatibilità tra ordine sociale e ordine politico. Nel modello delle costituzioni democratiche pluraliste> si ha una prevalenza della costituzione. In questo momento c’è un mutamento qualitativo rispetto al modello liberale ottocentesco, rispetto allo “stato di legislazione”, si ha un trasferimento da una dimensione del principio di legalità formale , ad una dimensione diversa , cioè quella costituzionale. La costituzione diventa un atto formale ma un atto rigido , nel senso che non può essere modificato con la semplice maggioranza politica, ma richiede un procedimento aggravato (art. 138 Cost.) ; in più c’è una parte di Costituzione che viene sottratta dalla possibilità di modifica. Pluralismo = elemento qualificante di effettività della costituzione. LEZIONE N° 3: Civil law e common law : aspetti pubblicistici. Prof. Giuseppe Franco Ferrari. La classificazione degli ordinamenti:

domina la legge, perché il primato è della politica sulla legge. Si tratta di quegli ordinamenti in fase di transizione (scomparsa del socialismo reale, latinoamericani , afroasiatici).

  • A egemonia della tradizione (rule of traditional law), fu il primo a svilupparsi, di tipologia tribale ; in seguito alla colonizzazione viene comunque rispettato il diritto tradizionale (e ancora è vivo nei paesi colonizzati soprattutto nella tradizione britannica e meno nella cultura francofona, o anche nei casi musulmani , indù o estremo-orientali ). Questa classificazione è una classificazione antropologica e valorizza le dinamiche evolutive, un paese può evolversi tra le 3 famiglie. Ovviamente si tratta di una visione illuministica, la storia non è così lineare, infatti il XX secolo ha visto i fenomeni più gravi della storia eppure la scienza ha avuto l’evoluzione più rapida per questo motivo queste classificazioni hanno ancora delle imperfezioni. Caratteri e limiti della quarta classificazione: Caratteri : Valorizzazione di istituti e categorie concettuali del diritto pubblico , temperamento dell’unilateralità dell’approccio metodologico. Limiti : Categorie ampie, generiche e overinclusive. La classificazione pubblicistica tende a non collocarsi più a livello della macro comparazione ora assorbita da tempi come il rapporto tra stato e organizzazione sociale ma si colloca in una posizione intermedia > mesocomparazione. Sistemologia comparativa: La divisione tra sistemi di common law e di civil law può rappresentarsi come un’articolazione di secondo livello all’interno della famiglia a dominanza professionale , così come:
  • la famiglia di ordinamenti socialisti si spessa in 3 sottogruppi: 1) famiglia a egemonia politica 2) sistemi del socialismo reale (Vietnam) 3) sistemi in transizione dal diritto a egemonia tradizionale a un’organizzazione proto capitalistica (Cina)
  • la famiglia del diritto africano va articolata : 1) nel gruppo dei sistemi a egemonia politica esposti a penetrazione dell’influsso religioso , islamico o indù 2) sistemi più vicini alla configurazione occidentale seppur con un substrato tradizionale (Sudafrica) 3) ordinamenti della parte settentrionale del continente (Tunisia) dove il dominio coloniale ha lasciato forme di diritto di ispirazione occidentale esposto alla tradizione islamica. La dicotomia tra civil law e common law corrisponde ad uno storico cleavage nella cultura giuridica europea cementata nell’Alto medioevo unificata dalla fondazione del sacro romano impero >eredità del diritto romano, religione cristiana con le sue implicazioni , e consuetudini derivanti dal sostrato culturale germanico. A partire dall’XI secolo nuove forze incominciano a disgregare la respublica christianorum. Decentramento politico > prima comuni, poi principati > favorisce la fondazione di Università (entità a base corporativa munite di privilegi concessi dall’imperatore =es: Federico di barbarossa che rilascia la costituzione habita alla scuola bolognese nel 1158) dove si insegnava il diritto romano (compilazione giustinianea). Prende piede il ruolo dei giuristi come detentori della conoscenza delle fonti e della capacità esoterica di analisi dei testi >redazione di glosse ai testi giustinianei >sul finire del XV secolo l’opinione di questi giuristi era ritenuta di speciale autorevolezza in tutta Europa. In parallelo >lo studio del diritto canonico. A partire dal 1495 la dieta di Worms impone che i giudici del massimo Tribunale imperiale si attengano ai diritti comuni dell’Impero >romano + canonico. Viceversa in Inghilterra dopo l’occupazione normanna > 1066 la data della battaglia di Hastings dove il ristretto numero dei conquistatori rispetto alla massa dei sassoni conquistati rende necessaria un’organizzazione giudiziaria e amministrativa centralizzata. Versante amministrativo> funzionari regi (sheriffs e bailiffs) gestiscono l’ordine pubblico riferendone direttamente al Re.

Versante giudiziario > giudici itineranti di nomina regia ,dislocati e soggetti all’appello alla Curia Regis (sede a Westmister) articolata in 3 branche:

  1. Court of common pleas (controversie tra privati)
  2. Court of Exchequer (vertenze fiscali)
  3. Court of King’s bench (questioni di rilevanza pubblicistica correlate alla King’s peace). COMMON LAW CIVIL LAW Appartiene al mondo anglosassone. Appartiene al mondo europeo. Nasce nel 1066 nella battaglia di Hastings > l’invasione normanna in Inghilterra. La common law nasce da questa combinazione tra Sassoni (dove il concetto di democrazia nasce nei boschi, come dice Tacito) e Normanni (popolo militare e aggressivo ma anche ristretto). Recezione della tradizione romanistica, sistema giudiziario decentralizzato almeno sino al declino del sapere universitario e alla nascita delle corti supreme. Sistema giudiziario centralizzato vi è la difficoltà di formazione di consuetudini locali. Il sistema processuale , risentendo dell’impostazione centralistica, si sviluppa sulla base di azioni tipizzate :
  • chi chiede giustizia può, sotto pagamento di un fee, ottenere dalla cancelleria regia un ordine scritto (writ) con cui si dispone che il funzionario locale chiami la comparizione del convenuto davanti al giudice >form of action. Il processo civile si struttura su base formulare:
  • i pratici si orientano sulla tipologia delle azioni disponibili (remedies precede rights)
  • la formazione dei giuristi tende allo studio della casistica (case law) Si tratta di un diritto dottrinale che deriva dal diritto romano, quando Irnerio riscopre le istituzioni di Gaio e i testi giustinianei a Bologna è la dottrina che ripresenta le codificazioni romanistiche come la base del diritto europeo continentale. Judge made law > si tratta di un diritto giurisprudenziale , per secoli è stata la sua forza, si tratta di un diritto decentrato perché se la scrivono i giudici questi ultimi si trovano sul territorio, ma al tempo stesso ha qualche remota componente di diritto naturale perché ogni volta che il giudice deve pronunciare una decisione di diritto nella common-law il giudice va alla ricerca di ciò che anticamente si poteva pensare che appartenesse alla lex terrea> ancient law of the land. Judge made law , ricognitivo della law of the land. Il diritto riscoperto da Irnerio e poi interpretato dai glossatori , ovviamente nelle università italiane (Pavia , Bologna , Padova…) >forte ruolo delle università , successivamente ruolo formante giurisprudenziale delle Corti supreme. Ceto di giuristi formato da avvocati e pratici. Ceto dei giuristi formato da docenti universitari. Impostazione da case law : la fortuna della Common law deriva dal fatto che essere un diritto diffuso le consente di essere applicato a Impostazione teorica.

la Civil Law è arrivata sul punto di eliminare la Common Law , i Civil Lawyers hanno perso perché si sono schierati dalla parte del re e non la parte della round heads (della borghesia) , mentre i common lawyers si schierarono dalla parte della borghesia e per questo motivo la civil law scomparve fino all’800 dove rinacque l’interesse per la cultura tedesca. Il diritto costituzionale britannico è stato considerato a lungo un diritto inesistente , l’Inghilterra per soli 4 anni ha avuto una costituzione scritta fatta approvare da Cromwell. Quando viene restaurata la dinastia Stuart , quando vengono chiamati gli Orange tutto ciò che vi era prima nel regno viene cancellato. La contrapposizione tra le due famiglia raggiungerà poi il culmine al principio dell’Ottocento quando gli ordinamenti continentali portano a sublimazione la razionalizzazione del sapere giuridico > codificazione del diritto civile che realizza l’aspirazione illuministica di organizzazione della società. Inoltre i codici esaltano l’idea della figura del giudice come mera bocca della legge , limitando le prerogative interpretative dei giudici. L’Inghilterra invece , rimasta estranea al trauma delle rivoluzioni liberali, non può che resistere all’astrattismo razionalizzatore e attenersi ad un cambiamento graduale integrato da un prudente e circoscritto uso degli statutes e ricusando la codificazione di common law & equity. Tuttavia la codificazione non solo costituisce un punto di differenziazione tra le due famiglie ma anche un punto di partenza per la creazione di cosiddetti cleavages all’interno della stessa famiglia segnando l’avvio di esperienze giuridiche nazionali differenti. (Guardare pagina 788-799) LEZIONE N° 4: Le forme di Stato in prospettiva comparata. “Tutti gli stati, tutti è dominii che hanno avuto e hanno imperio su li uomini, sono stati o sono repubbliche o sono principati .” Machiavelli, 1513 Tre elementi costitutivi dello Stato : 1 ) Popolo : collettività legata con lo stato da un vincolo giuridico di carattere permanente che è la cittadinanza. *popolazione > potremmo comprendere anche gli stranieri che vivono in Italia *corpo elettorale > insieme di popolo, di cittadini che ha maturato il diritto di voto , cioè coloro che hanno compiuto il 18esimo anno d’età. *nazione > identità culturale che vede la condivisione di un culto, di una lingua che non è quella della maggior parte degli altri cittadini à es: sud-tirolo, condividono usi, costumi, lingua con la nazione tedesca; Valle d’Aosta dove le comunità che condividono costumi, tradizioni che non sono identiche a quelle delle altre persone della stessa regione. 2 ) Territorio : elemento materiale e tangibile, costituito dalla terraferma , acque comprese nei confini statali, mare territoriale , piattaforma continentale , spazio aereo sovrastante , navi che battono bandiera statale qualora siano al di fuori della sovranità di uno stato , aeromobili , sedi diplomatiche.

  1. Governo = Sovranità + politicità

- Sovranità, potere d’imperio à “Quel potere assoluto e perpetuo ch’è proprio dello Stato.” Bodin, 1576.

- assoluto > non sottoposto ad alcun potere superiore ad eccezione delle leggi di Dio e della Natura cui anche il sovrano è vincolato. - perpetuo >non delegato dall’imperatore e non revocabile. La sovranità segna la rottura con l’ordine medioevale , un mondo tenuto sotto scacco da una divisione tra impero e papato, quando l’ordine medioevale così diviso viene riassorbito ed è l’epoca della grandi monarchie , ecco che incomincia quell’unità che darà dimensione interna al potere sovrano combinato con la dimensione esterna ,che riconosce che ognuno è padrone in casa propria. Tradizionalmente al concetto di sovranità si connettono 4 elementi:

  1. originarietà , si tratta di una nozione contrapposta rispetto a quella di ordinamento derivato, con questa nozione si intende dire che lo stato sovrano è indipendente da qualsiasi altro ordinamento.
  2. assolutezza che si fa risalire alle teorie filosofiche francesi, la nozione con cui si intende che tutti gli ordinamenti giuridici sono subordinati a quello statale , ciò sta a significare che lo stato si è liberato dal controllo ecclesiastico.
  3. indivisibilità nella possibilità di non vedere un frazionamento del potere del sovrano, questa nozione è sempre stata difficilmente applicabile alle forme di stato federale ed è in crisi oggi anche grazie alle piccole cessioni di sovranità nei confronti dell’UE.
  4. generalità nella volontà di rivolgersi a tutta la comunità che in quel luogo viveva ,per cui la sua sovranità si estende a tutte le sfere della vita associata.
  • Politicità à libertà dello stato nella determinazione dei propri fini vincolato però dal dettato costituzionale per determinarli. FORMA DI STATO à insieme dei rapporti che intercorrono tra i governanti (coloro che detengono il potere) e i governati (comunità sociale sulla quale si dispiega il potere, assoggettati quindi al potere) , in questo caso si tratta di uno studio dell’evoluzione di questo rapporto nel tempo: approccio diacronico. Un’altra dimensione che può essere ritenuta complementare a quella precedente , è quella dimensione che mette l’attenzione sul potere sovrano, cioè come il potere sovrano si articola a livello territoriale > stato federale, regionale , e confederazioni. NB: la parola ‘forma’ non deve ingannare a far pensare ad una connotazione meramente formalistica: “la forma esprime l’essenza dello stato” (Mortati, padre costituente). La nozione forma di stato ha un carattere storico-descrittivo, è diffusa l’idea che lo stato nel senso moderno del termine si venga ad affermare in Europa occidentale tra il XV e il XVII secolo in presenza di un ordinamento politico con estese dimensioni, precisi confini territoriali e pienamente sovrano > attenzione !! ciò non significa che negli ordinamenti politici antichi non si riscontrino i medesimi elementi , semplicemente non sono così definiti. Se dovessimo dare una data di nascita al processo evolutivo delle forme di stato dobbiamo partire dal 1648 > pace di Westfalia , nascita stato moderno à indipendenza degli stati germanici da papato e impero e fine della guerra dei trent’anni. Una delle tradizionali distinzioni , cioè quella tra repubblica e monarchia , viene considerata adesso inadatta. Questa classificazione vedrebbe come elemento distintivo il tipo di investitura

investitura popolare: repubblica / investitura ereditaria-dinastica : monarchia Si tratta di una distinzione superata in quanto le monarchie hanno perso quel carattere d’investitura sovrana che resta sotto il profilo meramente formale ,quasi paragonabile ad un fattore di identificazione nazionale. Come diceva Walter Bagehot la costituzione inglese era formata da due parti : efficient (effettive funzioni di governo) , dignified (corona e camera dei Lord). Inoltre questo criterio di classificazione va abbandonato anche con riguardo alle forme di governo , in quanto possiamo osservare nei paesi del nord-europa come in spagna e inghilterra che le forme di governo attuali sono tutte forme di governo parlamentari nonostante la presenza formale della Corona.

  • Teoria del patto sociale :ci si assoggetta al sovrano attraverso il cosiddetto pactum subiectionis, perché ponga fine alla legge del più forte > teoria di Hobbes come legittimazione dei regimi assolutistici. Proprio perché si tratta di un contratto legato ad un rapporto di soggezione il sovrano può disporre dei suoi diritti a suo piacimento, si tratta di una sovranità che parte dal basso , di un atto di capitolazione.
  • Assenza di corpi intermedi (anche se in realtà nelle esperienze assolutistiche di stato le corporazioni non sono del tutto scomparse)
  • Fenomeno della vendita delle cariche pubbliche, anche le cariche di giudice venivano vendute. Anche lo stato assoluto ha nell’ultima parte la fase del cosiddetto “ stato di polizia” (da politèia , arte di governare):, ma si rifà alle esigenze di benessere della cittadinanza, quindi è sempre il sovrano a decidere qual è il bene per la cittadinanza, è sempre il sovrano a perseguire il fine che considera migliore; tuttavia il sovrano è si assoluto, ma illuminato e quindi tiene presente il benessere dei sudditi, il sovrano è anche il primo servitore dello stato. (spec. Prussia di Federico II) E’ qui che il sovrano, come persona fisica “re”, si distingue dalla corona.
  • Sovrano > soggetto irresponsabile, non citabile in giudizio e costituito dal suo patrimonio privato.
  • Corona (anche chiamata “fisco) > Patrimonio della collettività (ma gestito dal sovrano) che si distingue da patrimonio privato del sovrano. Grazie a questa distinzione i sudditi incominciano a trasformarsi in cittadini con dei diritti nei confronti dei pubblici poteri; la corona consente ai sudditi di elevare proteste e reclami dinanzi ai Tribunali Camerali, a non subire ma a rivendicare i torti subiti à prodromi dei concetti di separazione dei poteri e garanzia dei diritti. Stato liberale : Diversi modelli di passaggio da stato assoluto a stato liberale:
  • Inghilterra: progressiva limitazione del potere sovrano da parte del parlamento , ma due limitate fratture rivoluzionarie > nel 1649: decapitazione Carlo I e nel 1688 - 89: Glorious Revolution.
  • Francia: rivoluzione e relative costituzioni e carte dei diritti
  • USA: vittoria della guerra di indipendenza (1776) e Costituzione del 1787 Principi stato liberale:
  • principio di separazione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario (finalità della tutela e realizzazione della legalità). Sul piano funzionale l’esecutivo è una sfera nettamente subordinata al legislativo ; mentre sul piano soggettivo i due poteri sono indipendenti, diversamente avremmo il caso in cui si determinerebbe una tirannia assembleare (governo subordinato ma non indipendente) o una tirannia monocratica (governo indipendente ma non subordinato). Il potere giudiziario invece non è un potere politico w mira a garantire al meglio la legalità. E’ importante affermare che tra i 3 poteri non potrà mai esservi una totale separazione ma sono necessari invece degli strumenti di controllo e di condizionamento.
  • eguaglianza formale
  • garanzia dei diritti fondamentali , si tratta delle cosiddette libertà negative o anche dette “libertà da” , cioè dai poteri dello stato che deve astenersi dall’intervenire in modo autoritativo nella sfera personale. Si incominciano ad affermare quindi tutte quelle libertà personali, il diritto alla vita, la libertà d’espressione , di religione , di associazione ecc… Queste libertà si configurano come il fondamento del principio di uguaglianza inteso come eliminazione della divisione della società in ceti o corporazioni.
  • rappresentanza politica ancora monolitica (limitata a categorie ristretteàstato monoclasse (borghesia e aristocrazia) ) e si parla di divieto di mandato imperativo che si affermerà nelle costituzioni ottocentesche in quanto gli eletti dovevano manifestare una volontà del tutto libera , cioè la volontà della nazione , senza alcun mandato.
  • stato “di diritto” : che rappresenta il substrato anche delle forme contemporanee di stato, in generale si parla di stato di diritto come quelle forme di stato che si sono formate dopo la rivoluzione francese e che vedono il principio di legalità al centro della loro attenzione, il sovrano non è più legibus solutus (ancien regime) ma bensì è anche lui sottoposto alla legge. Nello stato di diritti nascono le garanzie costituzionali, il principio di uguaglianza ,il primato della legge generale e astratta e la giustizia amministrativa come tutela dei sudditi nei confronti degli atti della pubblica autorità.
  • tendenziale liberismo economico : come si ricava dalle norme costituzionali che tutelano la proprietà privata e la libera iniziativa economica ; con tale termine si distingue lo stato dalla società, il primo tenuto ad assolvere ad alcune esigenze di tipo fondamentale quali la sicurezza e la difesa , la seconda tenuta invece alla libertà di autoregolarsi in particolare con riguardo ai rapporti economici. Grande diversità rispetto allo stato di polizia. Questo principio di liberismo economico va affermato con cautela , in quanto ci sono state numerose eccezioni: Francia napoleonica, Prussia , e Italia nell’introduzione dei monopoli nel sale e nei tabacchi ; certamente non si tratta di qualcosa di paragonabile alla Russia sovietica ma comunque non può definirsi liberismo.
  • stato monoclasse come è stato definito da Giannini Stato sociale (welfare state) : Il mutamento da stato liberale a stato sociale è stato diverso a seconda dei paesi:
  • nei paesi come la Gran Bretagna , Francia e USA il passaggio è avvenuto in modo indolore
  • negli altri paesi dove l’integrazione tra le classi al potere e le classi sociali emergenti il passaggio è sfociato in conflitti e quando non vi è stata una forza di coesione delle istituzioni > stati autoritari E’ una forma di stato di diritto ma:
  • attribuzione generalizzata di diritti politici : estensione del diritto di voto
  • abbandonare la visione individualistica della società > tutela dei diritti sociali , diritti a carattere collettivo
  • la legislazione si fa maggiormente interventista > collocazione anche a livello costituzionale (es: art. 145 Cost. di Weimar> diritto all’istruzione o art. 157 diritto al lavoro) , le enunciazioni costituzionali dei diritti sociali nella costituzione di Weimar hanno ispirato le costituzioni del dopoguerra in particolare la costituzione italiana. Si incomincia ad abbandonare una visione individualistica della società, guardiamo all’art. 2 della nostra costituzione : "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale ". Si passa dal principio di legalità al principio di costituzionalità, la legge deve essere conforme alla costituzione. Perfezionamento e integrazione dello “stato di diritto”.
  • stato che si fa maggiormente interventista in economia (ruolo attivo del potere pubblico) , si inizia a parlare di diritto pubblico dell’economia a partire dal ‘900. La finalità era di realizzare e soddisfare nuovi interessi collettivi e la modalità è il controllo delle risorse economiche tramite l’imposizione fiscale e contributi previdenziali. E’ così che si ha la degenerazione dello stato sociale, che si è trasformato in stato assistenziale con una spesa esponenziale, con un’azione virtuosa, etico morale anche di risparmio sociale che ha comportato poi le azioni di segno opposto. La reazione a questa degenerazione è costituita da politiche di deregulation (es. thatcherismo in UK), liberalizzazioni, privatizzazioni. Ancora oggi si parla di un nuovo liberalismo in contrapposizione allo stato sociale, in fondo anche tutte le forme di previdenza sociale volte ad aumentare e irrigidire le qualità richieste per essere assistiti. Stato autoritario e stato totalitario: Stato autoritario: regimi politici affermatisi in Europa fra le due guerre> fascismo (1922-1943) e nazionalsocialismo in Germania (1933-45). In alcuni contesti storici c’è stata una sorta di degenerazione dello stato liberale.
  • Ascesa e venerazione Führer (la guida) e adesione alla dottrina della supremazia culturale e raziale di un futuro Impero germanico della nazione tedesca
  • Unità di sangue e razza del popolo tedesco ( Volksgemeinschaft ) >difesa della razza pura ariana ,unica missione del popolo tedesco > che portarono all’ideologia dell’antisemitismo e alle persecuzioni raziali.
  • Presa del potere da parte di Hilter si è svolta in un lasso di tempo assai breve , in quanto lo stato nazional socialista fu istituzionalizzato nell’estate del 1934 cioè dopo pochi mesi dall’avvento.
  • Negazione concetto di Stato (o comunque prevalenza del partito su di esso à Führerprinzip ) a differenza dell’Italia dove il partito era elemento organico dello stato. Socialismo sovietico: Questa forma di stato nacque in un momento di eccezionale arretratezza > impero zarista, e anche in virtù delle situazioni gravi a seguito della guerra
  • Tentativo di applicare teoria marxista-leninista > organizzazione statale è volta ad affermare il dominio della classe dominante : la borghesia è la classe sfruttatrice e infatti l’obbiettivo è:
  • Obiettivo di raggiungere una società senza Stato , che si autoregola
  • C.d. dittatura del proletariato (fase di transizione volta ad eliminare il capitalismo ma in questa fase c’è bisogno dello stato e per questo si parla di stato sociale) à controllo della produzione con il fine di passare al comunismo in realtà noi sappiamo che questo passaggio non è mai avvenuto e addirittura si è creata un organizzazione statale burocratica ed accentrata.
  • Funzione di indirizzo del partito comunista a cui partecipano i cittadini attivi della classe operaia e meccanismo del centralismo democratico secondo il quale le decisioni nascono dal centro , cioè dal partito e si indirizzano verso gli altri organi dello stato.
  • Assenza dello stato di diritto
  • Tutti i diritti sono funzionalizzati , possono essere esplicati in quanto siano conformi agli interessi generali della produzione del paese così come indica il partito.
  • Esaltazione del lavoro come forma assoluta in cui si realizza l’uomo
  • Sistema di auto-gestione nell’esperienza Jugoslava che però se protratto va senza dubbio ridimensionato subito.
  • 4 principi filosofici di base: a. Necessità di abbattere classe dominante capitalista b. La classe lavoratrice deve appropriarsi di tutti i capitali e sistemi di produzione c. Eliminazione proprietà privata d. Eliminazione iniziativa economica privata LEZIONE N 5: Segue… Forme di stato. STATO DEMOCRATICO-COSTITUZIONALE-PLURALISTICO Caratteri dello stato dopo la seconda guerra mondiale: Democratico: Nell’antichità il termine “democrazia” aveva una connotazione negativa con Platone o Aristotile in quanto si vedeva nella democrazia il governo del popolo e quindi un qualcosa di instabile e di estremo. Successivamente dopo la seconda guerra mondiale il concetto di democrazia vede una grande diffusione.Il concetto si basa su due grandi principi:
  • Esistono regole per l’elezione dei governanti
  • Principio di maggioranza , la maggioranza ha il diritto di prendere delle decisioni senza che le minoranze possano impedirlo.
  • Tutela delle minoranze : principio che vedrà il fallimento in Weimar, principio che non è stato adeguatamente protetto tra gli anni 20 e 30 che aveva poi portato in Germania ad aprire la porta all’avanzata dei nazisti, nello stato democratico costituzionale il principio di tutela delle minoranze è un fulcro. Ma minoranze chi? Anzitutto le minoranze politiche, porzioni del corpo elettorale che non si identificano nella maggioranza di quel momento , il che permette il dinamismo e l’alternarsi di partiti, portare la minoranza nel parlamento fa si che si plachino le lotte ; poi facciamo riferimento alle minoranze etnico-linguistiche , religiose àsi tratta di un concetto ampio di minoranze che necessitano di tutela. Inoltre la democrazia , sempre sotto il profilo procedurale si può configurare in:
  • democrazia diretta > attraverso gli strumenti di partecipazione del popolo alle decisioni politiche (eccezione) , in Italia si parla di referendum , diritto di petizione e iniziativa legislativa popolare.
  • democrazia indiretta > i cittadini eleggono i propri rappresentanti tenuti a prendere delle decisioni nelle assemblee rappresentative (regola)
  • Principi e valori costituzionalmente riconosciuti e tutelati : incomincia a condividersi nella carta costituzionale un complesso di valori e poi di principi e infine di regole giuridiche comuni, riconosciuti da tutti , come se si fissassero delle regole del gioco a prescindere di chi sia maggioranza o minoranza , vengono condivise e quindi interiorizzate e quindi osservate da tutti; nello stato liberale non c’era una carta di valori condivisa ma vi era una classe egemone che combatteva con il sovrano per sottrargli quote di sovranità (es: Carlo Alberto nello statuto albertino minacciava di revocare lo statuto se la classe non lo appoggiava ). Questi principi e valori che vengono codificati sono quel DNA condiviso della collettività sociale dove tutti si riconoscono. Cosa diversa però è “imparare” la democrazia come ci dice Zagrebelsky : la democrazia innanzitutto è relativistica , non assolutistica ma allora questa sua caratteristica potrebbe portare al nichilismo, scetticismo. Già da tempo è stato evidenziato non lo spirito anti-democratico ma l’indifferenza e l’apatia politica che conduce alla scarsa partecipazione del popolo. Inoltre la democrazia è fondata sugli individui e non sulle masse perciò si deve nutrire diffidenza rispetto ai fenomeni di omologazione ma allora questo verrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza. Ancora la democrazia si deve fondare sul dialogo , ma un eccessivo dialogo tipico del compromesso politico del sistema parlamentare potrebbe portare a situazioni di stallo istituzionale. Infine la democrazia si deve fondare sull’apertura nei confronti di identità diverse > caso Islam. Costituzionale:
  • Costituzione tendenzialmente scritta e rigida :in questa fase questo testo fondamentale è tendenzialmente scritto con l’unica eccezione rilevante degli inglesi , costituzioni formali , scritte approvate da un’assemblea costituente che esercita un potere unico e illimitato che si esaurisce nel momento in cui viene esercitato e si tratta di una costituzione rigida proprio perché garantisce le regole di tutti, e quindi la rigidità garantisce quel mantenimento di quel DNA di quei valori , di quei principi dove la collettività si riconosce.
  • Separazione sfera politica /sfera religiosa
  • Separazione dei poteri: divisione tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario e soprattutto il controllo preciso tra i poteri, che comporta stop all’abuso. Ma qual è il campo dove il potere pubblico può sconfinare nell’abuso? Tutta quella parte che riguarda la sfera delle libertà personali, dei diritti dell’uomo è un terreno molto sensibile e se il potere politico sconfina in questa sfera finisce per abusare dei suoi poteri. Anche quei diritti non codificati in costituzione, vi è la dottrina che sostiene che possono trovare una copertura costituzionale , diritto alla privacy, diritto al matrimonio (non legittimo), diritto alla salute nell’ambito dell’inquinamento globale, diritto all’oblio , diritto alla vita. Nel caso del diritto al matrimonio (non legittimo) per ricostruire una difesa si può far riferimento all’ art. 2 il principio di eguaglianza dove sono riconosciuti i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali; questo argomento giuridico non sempre si basa sull’art.
  1. Per esempio la persona che si sente di appartenere ad un genere diverso rispetto a quanto